Art. 11 Processo di gioco 1. La partecipazione alle lotterie nazionali ad estrazione istantanea con raccolta a distanza e' subordinata: a) alla titolarita' da parte del giocatore di un contratto di conto di gioco, munito del codice di identificazione, stipulato con un punto di vendita a distanza, che preveda espressamente la facolta' di utilizzo per i giochi di cui al presente decreto; b) all'ottenimento da parte del punto di vendita a distanza dell'esplicito consenso all'utilizzo del proprio conto di gioco per lo svolgimento delle lotterie nazionali istantanee con partecipazione a distanza. 2. Il processo di gioco si articola nelle seguenti fasi: a) identificazione del giocatore e scelta della lotteria telematica e dell'interfaccia di gioco. Avvenuta l'identificazione sul sistema del punto vendita a distanza in base ai dati del conto di gioco, il giocatore potra' procedere alla scelta dell' interfaccia di gioco della lotteria telematica a cui intende partecipare. b) richiesta di acquisto della giocata. La richiesta di acquisto effettuata dal giocatore transita dal sistema del concessionario a quello del punto vendita a distanza per ottenere da quest'ultimo l'informativa sulla sussistenza delle condizioni atte a consentire l'erogazione della giocata. La richiesta di acquisto della giocata non e' piu' revocabile dal momento della ricezione da parte del sistema del concessionario. Nel caso in cui il punto vendita a distanza accerti l'impossibilita' per il giocatore di accedere al gioco la comunica al concessionario che, a sua volta, la rendera' nota al giocatore. c) autorizzazione della giocata. Il sistema del punto vendita a distanza autorizza, nel caso sussistano le condizioni, la richiesta della giocata. In particolare, il sistema del punto vendita a distanza prima di procedere all'autorizzazione, deve verificare la presenza delle condizioni per la fruizione del gioco e la sussistenza, sul conto di gioco, delle somme occorrenti per procedere all'acquisto della giocata. Qualora la verifica dia esito positivo, il sistema del punto vendita a distanza ne da' comunicazione al sistema del concessionario e l'autorizzazione non potra' essere revocata. Contestualmente il punto vendita a distanza provvede ad addebitare il prezzo della giocata sul conto di gioco del giocatore. d) erogazione della giocata e comunicazione dell'esito. A seguito dell'autorizzazione, il sistema del concessionario seleziona l'esito con meccanismi di casualita' e convalida la giocata attraverso l'attribuzione del relativo codice univoco. Il codice univoco e' immediatamente registrato sul sistema del concessionario che successivamente provvede alla erogazione della giocata consentendone la fruizione attraverso l'interfaccia di gioco. Dal momento della comunicazione dell'erogazione al sistema del punto vendita a distanza si determina l'obbligo per il punto vendita a distanza di versare al concessionario l'importo della giocata. A seguito della erogazione della giocata il sistema del concessionario comunica al giocatore ed al sistema del punto vendita a distanza, mediante visualizzazione, l'esito della giocata identificata per il tramite del relativo codice univoco e, in caso di vincita, il relativo importo. Il tempo intercorrente tra la richiesta della giocata e la comunicazione dell'esito non puo' essere inferiore a sette secondi. 3. I diritti dei giocatori connessi alle giocate effettuate e risultate vincenti maturano a seguito dell'avvenuta registrazione della giocata sul sistema del concessionario. 4. A seguito del ricevimento dell'esito della giocata, il punto vendita a distanza provvede ad accreditare sul conto di gioco del giocatore le eventuali vincite di importo non superiore ad euro 10.000,00, dandone comunicazione al sistema del concessionario. 5. Il sistema del concessionario consente al giocatore la stampa, con l'indicazione che e' ad esclusivo titolo di promemoria, riportante i dati identificativi della giocata e dell'esito della stessa. 6. Il punto vendita a distanza consente, su richiesta del giocatore, la stampa, a titolo di promemoria, della pagina del sito che visualizza i dati identificativi della giocata, il codice univoco della giocata, l'esito della stessa nonche', in caso di vincita, il relativo importo. Tale pagina, nonche' l'eventuale sua stampa, deve obbligatoriamente riportare i dati identificativi del punto vendita a distanza, incluso il numero della concessione di cui e' titolare, gli estremi dell'autorizzazione che lo abilita alla raccolta a distanza delle lotterie telematiche, nonche' il codice identificativo del conto di gioco ed il codice fiscale del giocatore.