Art. 11 
 
 
                          Processo di gioco 
 
  1.  La  partecipazione  alle  lotterie  nazionali   ad   estrazione
istantanea con raccolta a distanza e' subordinata: 
    a) alla titolarita' da parte del giocatore  di  un  contratto  di
conto di gioco, munito del codice di identificazione,  stipulato  con
un punto di vendita a distanza, che preveda espressamente la facolta'
di utilizzo per i giochi di cui al presente decreto; 
    b) all'ottenimento da parte  del  punto  di  vendita  a  distanza
dell'esplicito consenso all'utilizzo del proprio conto di  gioco  per
lo svolgimento delle lotterie nazionali istantanee con partecipazione
a distanza. 
  2. Il processo di gioco si articola nelle seguenti fasi: 
    a)  identificazione  del  giocatore  e  scelta   della   lotteria
telematica e dell'interfaccia di gioco. 
  Avvenuta l'identificazione sul sistema del punto vendita a distanza
in base ai dati del conto di gioco,  il  giocatore  potra'  procedere
alla scelta dell' interfaccia di gioco della  lotteria  telematica  a
cui intende partecipare. 
    b) richiesta di acquisto della giocata. 
  La richiesta di acquisto  effettuata  dal  giocatore  transita  dal
sistema del concessionario a quello del punto vendita a distanza  per
ottenere  da  quest'ultimo  l'informativa  sulla  sussistenza   delle
condizioni atte a consentire l'erogazione della giocata. La richiesta
di acquisto della giocata non e' piu' revocabile  dal  momento  della
ricezione da parte del sistema del concessionario. Nel caso in cui il
punto vendita a distanza accerti l'impossibilita' per il giocatore di
accedere al gioco la comunica al concessionario che, a sua volta,  la
rendera' nota al giocatore. 
    c) autorizzazione della giocata. 
  Il sistema  del  punto  vendita  a  distanza  autorizza,  nel  caso
sussistano le condizioni, la richiesta della giocata. In particolare,
il  sistema  del  punto  vendita  a  distanza  prima   di   procedere
all'autorizzazione, deve verificare la presenza delle condizioni  per
la fruizione del gioco e la sussistenza, sul conto  di  gioco,  delle
somme occorrenti per procedere all'acquisto della giocata. Qualora la
verifica dia esito positivo, il sistema del punto vendita a  distanza
ne da' comunicazione al sistema del concessionario e l'autorizzazione
non potra'  essere  revocata.  Contestualmente  il  punto  vendita  a
distanza provvede ad addebitare il prezzo della giocata sul conto  di
gioco del giocatore. 
    d) erogazione della giocata e comunicazione dell'esito. 
  A  seguito  dell'autorizzazione,  il  sistema  del   concessionario
seleziona l'esito con meccanismi di casualita' e convalida la giocata
attraverso l'attribuzione del  relativo  codice  univoco.  Il  codice
univoco e' immediatamente registrato sul sistema  del  concessionario
che  successivamente   provvede   alla   erogazione   della   giocata
consentendone la fruizione attraverso  l'interfaccia  di  gioco.  Dal
momento della comunicazione  dell'erogazione  al  sistema  del  punto
vendita a distanza si determina l'obbligo  per  il  punto  vendita  a
distanza di versare al concessionario l'importo della giocata. 
  A  seguito  della  erogazione  della   giocata   il   sistema   del
concessionario comunica al giocatore ed al sistema del punto  vendita
a  distanza,  mediante   visualizzazione,   l'esito   della   giocata
identificata per il tramite del relativo codice univoco e, in caso di
vincita, il relativo importo. Il tempo intercorrente tra la richiesta
della giocata e la comunicazione dell'esito non puo' essere inferiore
a sette secondi. 
  3. I diritti dei  giocatori  connessi  alle  giocate  effettuate  e
risultate vincenti maturano  a  seguito  dell'avvenuta  registrazione
della giocata sul sistema del concessionario. 
  4. A seguito del ricevimento dell'esito  della  giocata,  il  punto
vendita a distanza provvede ad accreditare sul  conto  di  gioco  del
giocatore le eventuali vincite  di  importo  non  superiore  ad  euro
10.000,00, dandone comunicazione al sistema del concessionario. 
  5. Il sistema del concessionario consente al giocatore  la  stampa,
con  l'indicazione  che  e'  ad  esclusivo  titolo   di   promemoria,
riportante i dati identificativi della  giocata  e  dell'esito  della
stessa. 
  6.  Il  punto  vendita  a  distanza  consente,  su  richiesta   del
giocatore, la stampa, a titolo di promemoria, della pagina  del  sito
che visualizza i dati identificativi della giocata, il codice univoco
della giocata, l'esito della stessa nonche', in caso di  vincita,  il
relativo importo. Tale pagina, nonche' l'eventuale sua  stampa,  deve
obbligatoriamente riportare i dati identificativi del punto vendita a
distanza, incluso il numero della concessione di cui e' titolare, gli
estremi dell'autorizzazione che lo abilita alla raccolta  a  distanza
delle lotterie telematiche,  nonche'  il  codice  identificativo  del
conto di gioco ed il codice fiscale del giocatore.