Art. 12 
 
 
                       Pagamento delle vincite 
 
  1.  Le  lotterie  telematiche  prevedono  differenti  procedure  di
pagamento per vincite di importo non superiore ad  euro  10.000,00  e
vincite di importo superiore ad euro 10.000,00. 
  2.  Il  concessionario  ed  il  punto  vendita  a  distanza   danno
informazione sul proprio sito  riguardo  le  procedure  di  pagamento
previste per le vincite. 
  3. Il punto vendita a distanza assicura al giocatore l'accesso alle
registrazioni riguardanti sia le giocate  effettuate  ed  i  relativi
importi, sia gli esiti delle  giocate  stesse  e  gli  importi  delle
eventuali vincite. 
  4. Relativamente alle vincite di  importo  non  superiore  ad  euro
10.000,00 il punto vendita a distanza: 
    a) provvede, a seguito del ricevimento da parte del  sistema  del
concessionario  della  comunicazione  dell'esito  della  giocata,  al
corretto e tempestivo pagamento della vincita, mediante accredito sul
conto di gioco del giocatore; 
    b) comunica immediatamente l'avvenuto pagamento della vincita  al
sistema del concessionario che ne contabilizza i  pagamenti  ai  fini
della predisposizione dell'estratto conto. 
  5.  Relativamente  alle  vincite  di  importo  superiore  ad   euro
10.000,00, il concessionario, contestualmente alla  comunicazione  al
giocatore dell'esito della giocata e della vincita, che dovra' essere
verificata  e  certificata  dalla  apposita  Commissione  di  cui  al
successivo comma 7, da', altresi', evidenza delle modalita'  con  cui
il giocatore puo' richiedere il pagamento . 
  6.  Relativamente  alle  vincite  di  importo  superiore  ad   euro
10.000,00, il giocatore richiede il pagamento  della  vincita  presso
l'Ufficio Premi del concessionario, o presso la Banca  Tesoriera  del
concessionario medesimo, mediante presentazione di  un  documento  di
identita' valido e comunicazione del proprio  codice  fiscale  e  del
codice univoco della giocata vincente. Il giocatore,  all'atto  della
richiesta, sceglie la modalita'  di  riscossione  della  vincita  tra
quelle indicate. Al giocatore viene rilasciata apposita  ricevuta  da
parte dell'Ufficio Premi del concessionario  ovvero  da  parte  della
Banca Tesoriera, che provvede anche ad inoltrare  tempestivamente  la
richiesta del giocatore al concessionario. 
  7.  Relativamente  alle  vincite  di  importo  superiore  ad   euro
10.000,00, un'apposita Commissione, istituita  da  AAMS  con  proprio
provvedimento e composta da suoi rappresentanti e  da  rappresentanti
del concessionario: 
    a) accerta l'esistenza e l'ammontare della vincita reclamata; 
    b) verifica, mediante  accesso  alla  anagrafica  del  giocatore,
residente in  forma  criptata  nel  sistema  del  concessionario,  la
corrispondenza  tra  il  codice  fiscale  e  i  dati  anagrafici  del
giocatore che ha richiesto il pagamento della vincita con quelli  del
titolare del conto di gioco relativo alla giocata vincente; 
    c) redige apposito verbale delle  operazioni  di  verifica  e  di
certificazione della vincita,  del  corrispondente  importo  e  della
relativa titolarita'. 
  8.  Relativamente  alle  vincite  di  importo  superiore  ad   euro
10.000,00,  il  concessionario,  sulla  base   della   certificazione
contenuta nel verbale, dispone il pagamento della  vincita  a  favore
del giocatore con la modalita' da esso prescelta. 
  9. Il sistema  del  concessionario  comunica  al  punto  vendita  a
distanza l'avvenuto pagamento delle vincite superiori a € 10.000,00. 
  10.  Il  pagamento  delle  vincite  superiori  a   € 10.000,00   e'
effettuato entro il termine massimo di trenta giorni dalla  richiesta
di pagamento. 
  11. La richiesta di pagamento delle vincite di importo superiore  a
€ 10.000,00  va  inoltrata   entro   il   termine   decadenziale   di
quarantacinque giorni dalla  data  di  pubblicazione  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana  del  provvedimento  di  chiusura
della lotteria. Dopo la chiusura di ciascuna lotteria la Commissione,
di cui al precedente comma 7, si riunisce e verifica la  presenza  di
vincite superiori a € 10.000,00 non reclamate e, qualora  ne  accerti
l'esistenza, redige un verbale riportante, per ciascuna di  esse,  il
codice  univoco  della  giocata,  la  data  di  effettuazione   della
medesima,   l'importo   della   vincita   non   reclamata,   i   dati
identificativi del punto vendita a distanza, il codice identificativo
del conto di gioco, i dati identificativi ed il  codice  fiscale  del
giocatore. I dati identificativi di ciascun giocatore, riportati  nel
verbale, sono  eventualmente  integrati  da  AAMS  con  l'indicazione
dell'ultimo indirizzo conosciuto del giocatore  stesso.  Il  suddetto
verbale e' trasmesso al concessionario che provvede, nei dieci giorni
successivi alla ricezione  del  verbale,  ad  inviare  al  giocatore,
mediante raccomandata A/R all'ultimo indirizzo conosciuto,  una  nota
per  informarlo  della  vincita  e  dei  termini  per  chiederne   la
riscossione. Decorso detti termini senza che  la  vincita  sia  stata
riscossa, la stessa e' devoluta all'Erario. 
  12. Il concessionario e  il  punto  di  vendita  a  distanza  danno
informazione sul proprio sito riguardo alle  procedure  di  pagamento
previste per le vincite.