Art. 12 Pagamento delle vincite 1. Le lotterie telematiche prevedono differenti procedure di pagamento per vincite di importo non superiore ad euro 10.000,00 e vincite di importo superiore ad euro 10.000,00. 2. Il concessionario ed il punto vendita a distanza danno informazione sul proprio sito riguardo le procedure di pagamento previste per le vincite. 3. Il punto vendita a distanza assicura al giocatore l'accesso alle registrazioni riguardanti sia le giocate effettuate ed i relativi importi, sia gli esiti delle giocate stesse e gli importi delle eventuali vincite. 4. Relativamente alle vincite di importo non superiore ad euro 10.000,00 il punto vendita a distanza: a) provvede, a seguito del ricevimento da parte del sistema del concessionario della comunicazione dell'esito della giocata, al corretto e tempestivo pagamento della vincita, mediante accredito sul conto di gioco del giocatore; b) comunica immediatamente l'avvenuto pagamento della vincita al sistema del concessionario che ne contabilizza i pagamenti ai fini della predisposizione dell'estratto conto. 5. Relativamente alle vincite di importo superiore ad euro 10.000,00, il concessionario, contestualmente alla comunicazione al giocatore dell'esito della giocata e della vincita, che dovra' essere verificata e certificata dalla apposita Commissione di cui al successivo comma 7, da', altresi', evidenza delle modalita' con cui il giocatore puo' richiedere il pagamento . 6. Relativamente alle vincite di importo superiore ad euro 10.000,00, il giocatore richiede il pagamento della vincita presso l'Ufficio Premi del concessionario, o presso la Banca Tesoriera del concessionario medesimo, mediante presentazione di un documento di identita' valido e comunicazione del proprio codice fiscale e del codice univoco della giocata vincente. Il giocatore, all'atto della richiesta, sceglie la modalita' di riscossione della vincita tra quelle indicate. Al giocatore viene rilasciata apposita ricevuta da parte dell'Ufficio Premi del concessionario ovvero da parte della Banca Tesoriera, che provvede anche ad inoltrare tempestivamente la richiesta del giocatore al concessionario. 7. Relativamente alle vincite di importo superiore ad euro 10.000,00, un'apposita Commissione, istituita da AAMS con proprio provvedimento e composta da suoi rappresentanti e da rappresentanti del concessionario: a) accerta l'esistenza e l'ammontare della vincita reclamata; b) verifica, mediante accesso alla anagrafica del giocatore, residente in forma criptata nel sistema del concessionario, la corrispondenza tra il codice fiscale e i dati anagrafici del giocatore che ha richiesto il pagamento della vincita con quelli del titolare del conto di gioco relativo alla giocata vincente; c) redige apposito verbale delle operazioni di verifica e di certificazione della vincita, del corrispondente importo e della relativa titolarita'. 8. Relativamente alle vincite di importo superiore ad euro 10.000,00, il concessionario, sulla base della certificazione contenuta nel verbale, dispone il pagamento della vincita a favore del giocatore con la modalita' da esso prescelta. 9. Il sistema del concessionario comunica al punto vendita a distanza l'avvenuto pagamento delle vincite superiori a € 10.000,00. 10. Il pagamento delle vincite superiori a € 10.000,00 e' effettuato entro il termine massimo di trenta giorni dalla richiesta di pagamento. 11. La richiesta di pagamento delle vincite di importo superiore a € 10.000,00 va inoltrata entro il termine decadenziale di quarantacinque giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del provvedimento di chiusura della lotteria. Dopo la chiusura di ciascuna lotteria la Commissione, di cui al precedente comma 7, si riunisce e verifica la presenza di vincite superiori a € 10.000,00 non reclamate e, qualora ne accerti l'esistenza, redige un verbale riportante, per ciascuna di esse, il codice univoco della giocata, la data di effettuazione della medesima, l'importo della vincita non reclamata, i dati identificativi del punto vendita a distanza, il codice identificativo del conto di gioco, i dati identificativi ed il codice fiscale del giocatore. I dati identificativi di ciascun giocatore, riportati nel verbale, sono eventualmente integrati da AAMS con l'indicazione dell'ultimo indirizzo conosciuto del giocatore stesso. Il suddetto verbale e' trasmesso al concessionario che provvede, nei dieci giorni successivi alla ricezione del verbale, ad inviare al giocatore, mediante raccomandata A/R all'ultimo indirizzo conosciuto, una nota per informarlo della vincita e dei termini per chiederne la riscossione. Decorso detti termini senza che la vincita sia stata riscossa, la stessa e' devoluta all'Erario. 12. Il concessionario e il punto di vendita a distanza danno informazione sul proprio sito riguardo alle procedure di pagamento previste per le vincite.