Art. 14 Ulteriori disposizioni a tutela del giocatore 1. AAMS, qualora il punto vendita a distanza non renda disponibile sul conto di gioco o non consenta al giocatore la riscossione di importi relativi a vincite di importo non superiore ad € 10.000,00 dispone con proprio provvedimento, a seguito degli opportuni accertamenti, la liquidazione dei suddetti importi da parte del concessionario. 2. Il concessionario, in attuazione del provvedimento di AAMS, di cui al precedente comma, procede alla liquidazione al giocatore degli importi ad esso spettanti rivalendosi nei confronti del punto vendita a distanza inadempiente anche mediante escussione della fideiussione prestata a favore del concessionario a garanzia dell'adempimento degli obblighi contrattuali e mediante risoluzione del contratto di cui al precedente art. 6.