Art. 14 
 
 
            Ulteriori disposizioni a tutela del giocatore 
 
  1. AAMS, qualora il punto vendita a distanza non renda  disponibile
sul conto di gioco o non consenta  al  giocatore  la  riscossione  di
importi relativi a vincite di importo non  superiore  ad  € 10.000,00
dispone  con  proprio  provvedimento,  a  seguito   degli   opportuni
accertamenti, la liquidazione  dei  suddetti  importi  da  parte  del
concessionario. 
  2. Il concessionario, in attuazione del provvedimento di  AAMS,  di
cui al precedente comma, procede alla liquidazione al giocatore degli
importi ad esso spettanti rivalendosi nei confronti del punto vendita
a distanza inadempiente anche mediante escussione della  fideiussione
prestata a favore  del  concessionario  a  garanzia  dell'adempimento
degli obblighi contrattuali e mediante risoluzione del  contratto  di
cui al precedente art. 6.