Art. 9 Regolamentazione 1. Ogni singola lotteria telematica e' indetta con apposito provvedimento direttoriale di AAMS che specifica, nel rispetto della normativa vigente, i criteri e le modalita' di effettuazione, la posta unitaria di partecipazione al gioco e, ove necessario, le relative modalita' tecniche in conformita' a quanto previsto nel presente decreto. 2. Per ogni lotteria deve essere previsto un numero predeterminato di lotti di giocate, eventualmente integrabile, in ognuno dei quali deve essere individuata una massa premi complessiva, che assicuri, mediamente per tutte le lotterie attive, valori di restituzione della raccolta in vincite non superiori al 75%, nonche' una struttura premi definita per categoria di vincita. All'interno dei singoli lotti che, per ragioni di sicurezza, possono essere distribuiti anche contemporaneamente, l'individuazione delle giocate vincenti avviene per il tramite del sistema di elaborazione del concessionario mediante un meccanismo di generazione casuale. 3. Ogni singola lotteria indetta puo' avere varie interfacce di gioco che devono essere preventivamente approvate con provvedimento dirigenziale e adeguatamente indicate, con riferimento alla specifica lotteria, sul sito istituzionale di AAMS. 4. Con provvedimento direttoriale di AAMS e' stabilita la data di chiusura di ciascuna lotteria, nel rispetto di uno scostamento massimo del 10% in eccesso o in difetto rispetto al valore di restituzione della raccolta in vincite definito per la lotteria stessa, salvo casi di eventi straordinari o imprevedibili ovvero per esigenze di tutela dell'entrata erariale.