Art. 9 
 
 
                          Regolamentazione 
 
  1.  Ogni  singola  lotteria  telematica  e'  indetta  con  apposito
provvedimento direttoriale di AAMS che specifica, nel rispetto  della
normativa vigente, i criteri e  le  modalita'  di  effettuazione,  la
posta unitaria di partecipazione  al  gioco  e,  ove  necessario,  le
relative modalita' tecniche in  conformita'  a  quanto  previsto  nel
presente decreto. 
  2. Per ogni lotteria deve essere previsto un numero  predeterminato
di lotti di giocate, eventualmente integrabile, in ognuno  dei  quali
deve essere individuata una massa premi  complessiva,  che  assicuri,
mediamente per tutte le lotterie attive, valori di restituzione della
raccolta in vincite non superiori al 75%, nonche' una struttura premi
definita per categoria di vincita. All'interno dei singoli lotti che,
per  ragioni  di  sicurezza,   possono   essere   distribuiti   anche
contemporaneamente, l'individuazione delle giocate  vincenti  avviene
per  il  tramite  del  sistema  di  elaborazione  del  concessionario
mediante un meccanismo di generazione casuale. 
  3. Ogni singola lotteria indetta puo'  avere  varie  interfacce  di
gioco che devono essere preventivamente approvate  con  provvedimento
dirigenziale e adeguatamente indicate, con riferimento alla specifica
lotteria, sul sito istituzionale di AAMS. 
  4. Con provvedimento direttoriale di AAMS e' stabilita la  data  di
chiusura di  ciascuna  lotteria,  nel  rispetto  di  uno  scostamento
massimo del 10% in  eccesso  o  in  difetto  rispetto  al  valore  di
restituzione della raccolta  in  vincite  definito  per  la  lotteria
stessa, salvo casi di eventi straordinari o imprevedibili ovvero  per
esigenze di tutela dell'entrata erariale.