Art. 23 
 
 
               Dipartimento per le politiche antidroga 
 
  1. Il Dipartimento per le politiche antidroga e'  la  struttura  di
supporto per la promozione e il coordinamento dell'azione di  Governo
in materia di politiche antidroga. 
  2.  Il  Dipartimento  in   particolare   provvede   a   promuovere,
indirizzare e coordinare le azioni di Governo atte a  contrastare  il
diffondersi    dell'uso    di    sostanze     stupefacenti,     delle
tossicodipendenze e delle alcoldipendenze correlate, di cui al  testo
unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre
1990, n. 309, e successive  modificazioni,  nonche'  a  promuovere  e
realizzare   attivita'   in   collaborazione   con    le    pubbliche
amministrazioni competenti nello specifico settore, le  associazioni,
le comunita' terapeutiche, i centri di accoglienza operanti nel campo
della  prevenzione,  della   cura,   della   riabilitazione   e   del
reinserimento, provvedendo alla raccolta della  documentazione  sulle
tossicodipendenze,  alla  definizione   e   all'aggiornamento   delle
metodologie per la rilevazione, l'elaborazione, la valutazione ed  il
trasferimento all'esterno delle informazioni sulle tossicodipendenze.
Il Dipartimento cura la definizione ed il monitoraggio del  piano  di
azione nazionale antidroga, coerentemente con gli  indirizzi  europei
in  materia,  definendo  e  concertando  al  contempo  le  forme   di
coordinamento e  le  strategie  di  intervento  con  le  regioni,  le
province  autonome  e   le   organizzazioni   del   privato   sociale
accreditato,  anche  promuovendo  intese  in   sede   di   Conferenza
unificata. Cura, inoltre, l'attivita' di informazione e comunicazione
istituzionale  del  Governo  in  materia  di   politiche   antidroga.
Provvede, mediante sistemi di allerta precoce,  come  previsto  dagli
indirizzi europei in materia, all'evidenziazione dei rischi  e  delle
possibili conseguenze  rilevanti  per  la  salute  della  popolazione
derivanti dalla circolazione delle sostanze stupefacenti, provvedendo
alla sorveglianza  e  al  controllo  dell'andamento  del  fenomeno  e
assicurando il regolare flusso dei dati richiesto dalle  strutture  e
dalle amministrazioni europee competenti nel settore e dalle  regioni
e  dalle  Amministrazioni  centrali  nonche'  dagli  altri  organismi
internazionali. Promuove, finanzia e coordina  attivita'  di  studio,
ricerca e prevenzione nel campo dell'incidentalita' correlata all'uso
di droga e alcol. Assicura il supporto per garantire la presenza  del
Governo nelle istituzioni internazionali  competenti  in  materia  di
droga. 
  3. Nell'ambito  del  Dipartimento  opera  l'Osservatorio  nazionale
permanente sulle droghe e sulle tossicodipendenze, di cui all'art.  1
del decreto del  Presidente  della  Repubblica  n.  309  del  1990  e
successive modifiche, che cura e coordina la  raccolta  centralizzata
dei dati, i flussi dei dati provenenti dalle amministrazioni centrali
competenti,    l'elaborazione    e    l'interpretazione    di    dati
statistico-epidemiologici, farmacologico-clinici, psicosociali  e  di
documentazione sul consumo, lo spaccio ed  il  traffico  di  sostanze
stupefacenti e psicotrope; provvede alle esigenze  informative  e  di
documentazione. 
  4. Il Dipartimento si articola in non piu' di due Uffici e  in  non
piu' di quattro servizi.