Art. 23 Dipartimento per le politiche antidroga 1. Il Dipartimento per le politiche antidroga e' la struttura di supporto per la promozione e il coordinamento dell'azione di Governo in materia di politiche antidroga. 2. Il Dipartimento in particolare provvede a promuovere, indirizzare e coordinare le azioni di Governo atte a contrastare il diffondersi dell'uso di sostanze stupefacenti, delle tossicodipendenze e delle alcoldipendenze correlate, di cui al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, nonche' a promuovere e realizzare attivita' in collaborazione con le pubbliche amministrazioni competenti nello specifico settore, le associazioni, le comunita' terapeutiche, i centri di accoglienza operanti nel campo della prevenzione, della cura, della riabilitazione e del reinserimento, provvedendo alla raccolta della documentazione sulle tossicodipendenze, alla definizione e all'aggiornamento delle metodologie per la rilevazione, l'elaborazione, la valutazione ed il trasferimento all'esterno delle informazioni sulle tossicodipendenze. Il Dipartimento cura la definizione ed il monitoraggio del piano di azione nazionale antidroga, coerentemente con gli indirizzi europei in materia, definendo e concertando al contempo le forme di coordinamento e le strategie di intervento con le regioni, le province autonome e le organizzazioni del privato sociale accreditato, anche promuovendo intese in sede di Conferenza unificata. Cura, inoltre, l'attivita' di informazione e comunicazione istituzionale del Governo in materia di politiche antidroga. Provvede, mediante sistemi di allerta precoce, come previsto dagli indirizzi europei in materia, all'evidenziazione dei rischi e delle possibili conseguenze rilevanti per la salute della popolazione derivanti dalla circolazione delle sostanze stupefacenti, provvedendo alla sorveglianza e al controllo dell'andamento del fenomeno e assicurando il regolare flusso dei dati richiesto dalle strutture e dalle amministrazioni europee competenti nel settore e dalle regioni e dalle Amministrazioni centrali nonche' dagli altri organismi internazionali. Promuove, finanzia e coordina attivita' di studio, ricerca e prevenzione nel campo dell'incidentalita' correlata all'uso di droga e alcol. Assicura il supporto per garantire la presenza del Governo nelle istituzioni internazionali competenti in materia di droga. 3. Nell'ambito del Dipartimento opera l'Osservatorio nazionale permanente sulle droghe e sulle tossicodipendenze, di cui all'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990 e successive modifiche, che cura e coordina la raccolta centralizzata dei dati, i flussi dei dati provenenti dalle amministrazioni centrali competenti, l'elaborazione e l'interpretazione di dati statistico-epidemiologici, farmacologico-clinici, psicosociali e di documentazione sul consumo, lo spaccio ed il traffico di sostanze stupefacenti e psicotrope; provvede alle esigenze informative e di documentazione. 4. Il Dipartimento si articola in non piu' di due Uffici e in non piu' di quattro servizi.