Art. 16
Contenimento delle spese in materia di impiego pubblico
1. Al fine di assicurare il consolidamento delle misure di
razionalizzazione e contenimento della spesa in materia di pubblico
impiego adottate nell'ambito della manovra di finanza pubblica per
gli anni 2011-2013, nonche' ulteriori risparmi in termini di
indebitamento netto, non inferiori a 30 milioni di euro per l'anno
2013 e ad euro 740 milioni di euro per l'anno 2014, ad euro 340
milioni di euro per l'anno 2015 ed a 370 milioni di euro annui a
decorrere dall'anno 2016 con uno o piu' regolamenti da emanare ai
sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
su proposta dei Ministri per la pubblica amministrazione e
l'innovazione e dell'economia e delle finanze, puo' essere disposta:
a) la proroga di un anno dell'efficacia delle vigenti
disposizioni in materia di limitazione delle facolta' assunzionali
per le amministrazioni dello Stato, ad esclusione dei Corpi di
polizia, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, per le agenzie
fiscali, per gli enti pubblici non economici e per gli enti
dell'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165;
b) la proroga fino al 31 dicembre 2014 delle vigenti disposizioni
che limitano la crescita dei trattamenti economici anche accessori
del personale delle pubbliche amministrazioni previste dalle
disposizioni medesime;
c) la fissazione delle modalita' di calcolo relative
all'erogazione dell'indennita' di vacanza contrattuale per gli anni
2015-2017;
d) la semplificazione, il rafforzamento e l'obbligatorieta' delle
procedure di mobilita' del personale tra le pubbliche
amministrazioni;
e) la possibilita' che l'ambito applicativo delle disposizioni di
cui alla lettera a) nonche', all'esito di apposite consultazioni con
le confederazioni sindacali maggiormente rappresentative del pubblico
impiego, alla lettera b) sia differenziato, in ragione dell'esigenza
di valorizzare ed incentivare l'efficienza di determinati settori;
f) l'inclusione di tutti i soggetti pubblici, con esclusione
delle regioni e delle province autonome, nonche' degli enti del
servizio sanitario nazionale, nell'ambito degli enti destinatari in
via diretta delle misure di razionalizzazione della spesa, con
particolare riferimento a quelle previste dall'articolo 6 del
decreto-legge 31 maggio 2010 n. 78, convertito, con modificazioni,
dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;
g) ulteriori misure di risparmio, razionalizzazione e
qualificazione della spesa delle amministrazioni centrali anche
attraverso la digitalizzazione e la semplificazione delle procedure,
la riduzione dell'uso delle autovetture di servizio, la lotta
all'assenteismo anche mediante estensione delle disposizioni di cui
all'articolo 71 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito,
con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, al personale
del comparto sicurezza e difesa, con eccezione di quello impegnato in
attivita' operative o missioni ((, fatti salvi i contenuti del comma
1-bis del medesimo articolo, come modificato dall'articolo 17, comma
23, lettera a), del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito,
con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102)).
2. Le disposizioni recate dal comma 1, lettera b), con riferimento
al personale dipendente del Servizio sanitario nazionale si applicano
anche al personale convenzionato con il Servizio sanitario nazionale.
3. Nel caso in cui, in sede di attuazione del comma 1, non vengano
adottati i provvedimenti ivi previsti ovvero si verifichino risparmi
di spesa inferiori, ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge
31 dicembre 2009, n. 196, il Ministro dell'economia e delle finanze
provvede, con proprio decreto, alla riduzione fino alla concorrenza
dello scostamento finanziario riscontrato, delle dotazioni
finanziarie, iscritte a legislazione vigente, nell'ambito delle spese
rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della
citata legge n. 196 del 2009, delle missioni di spesa di ciascun
Ministero. Dalle predette riduzioni sono esclusi il Fondo per il
finanziamento ordinario delle universita', nonche' le risorse
destinate alla ricerca e al finanziamento del cinque per mille
dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, all'istruzione
scolastica, nonche' il fondo unico per lo spettacolo di cui alla
legge 30 aprile 1985, n. 163, e le risorse destinate alla
manutenzione ed alla conservazione dei beni culturali.
4. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 11, le
amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono adottare entro il 31 marzo
di ogni anno piani triennali di razionalizzazione e riqualificazione
della spesa, di riordino e ristrutturazione amministrativa, di
semplificazione e digitalizzazione, di riduzione dei costi della
politica e di funzionamento, ivi compresi gli appalti di servizio,
gli affidamenti alle partecipate e il ricorso alle consulenze
attraverso persone giuridiche. Detti piani indicano la spesa
sostenuta a legislazione vigente per ciascuna delle voci di spesa
interessate e i correlati obiettivi in termini fisici e finanziari.
5. In relazione ai processi di cui al comma 4, le eventuali
economie aggiuntive effettivamente realizzate rispetto a quelle gia'
previste dalla normativa vigente, dall'articolo 12 e dal presente
articolo ai fini del miglioramento dei saldi di finanza pubblica,
possono essere utilizzate annualmente, nell'importo massimo del 50
per cento, per la contrattazione integrativa, di cui il 50 per cento
destinato alla erogazione dei premi previsti dall'articolo 19 del
decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150. La restante quota e'
versata annualmente dagli enti e dalle amministrazioni dotati di
autonomia finanziaria ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio
dello Stato. La disposizione di cui al precedente periodo non si
applica agli enti territoriali e agli enti, di competenza regionale o
delle provincie autonome di Trento e di Bolzano, del SSN. Le risorse
di cui al primo periodo sono utilizzabili solo se a consuntivo e'
accertato, con riferimento a ciascun esercizio, dalle amministrazioni
interessate, il raggiungimento degli obiettivi fissati per ciascuna
delle singole voci di spesa previste nei piani di cui al comma 4 e i
conseguenti risparmi. I risparmi sono certificati, ai sensi della
normativa vigente, dai competenti organi di controllo. Per la
Presidenza del Consiglio dei Ministri e i Ministeri la verifica viene
effettuata dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento
della Ragioneria generale dello Stato per il tramite,
rispettivamente, dell'UBRRAC e degli uffici centrali di bilancio e
dalla Presidenza del Consiglio - Dipartimento della funzione
pubblica.
6. I piani adottati dalle amministrazioni sono oggetto di
informazione alle organizzazioni sindacali rappresentative.
7. In ragione dell'esigenza di un effettivo perseguimento degli
obiettivi di finanza pubblica concordati in sede europea
relativamente alla manovra finanziaria per gli anni 2011-2013,
qualora, per qualsiasi ragione, inclusa l'emanazione di provvedimenti
giurisdizionali diversi dalle decisioni della Corte costituzionale,
non siano conseguiti gli effetti finanziari utili conseguenti, per
ciascuno degli stessi anni 2011-2013, alle disposizioni di cui ai
commi 2 e 22 dell'articolo 9 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, i
medesimi effetti finanziari sono recuperati, con misure di carattere
generale, nell'anno immediatamente successivo nei riguardi delle
stesse categorie di personale cui si applicano le predette
disposizioni.
8. I provvedimenti in materia di personale adottati dalle pubbliche
amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed in particolare le assunzioni a
tempo indeterminato, incluse quelle derivanti dalla stabilizzazione o
trasformazione di rapporti a tempo determinato, nonche' gli
inquadramenti e le promozioni posti in essere in base a disposizioni
delle quali venga successivamente dichiarata l'illegittimita'
costituzionale sono nulle di diritto e viene ripristinata la
situazione preesistente a far data dalla pubblicazione della relativa
sentenza della Corte Costituzionale. Ferma l'eventuale applicazione
dell'articolo 2126 del codice civile in relazione alle prestazioni
eseguite, il dirigente competente procede obbligatoriamente e senza
indugio a comunicare agli interessati gli effetti della predetta
sentenza sul relativo rapporto di lavoro e sul correlato trattamento
economico e al ritiro degli atti nulli.
9. Il comma 5 dell'articolo 5-septies del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, e' sostituito dai seguenti:
"5. Le pubbliche amministrazioni dispongono per il controllo
sulle assenze per malattia dei dipendenti valutando la condotta
complessiva del dipendente e gli oneri connessi all'effettuazione
della visita, tenendo conto dell'esigenza di contrastare e prevenire
l'assenteismo. Il controllo e' in ogni caso richiesto sin dal primo
giorno quando l'assenza si verifica nelle giornate precedenti o
successive a quelle non lavorative.
5-bis. Le fasce orarie di reperibilita' entro le quali devono
essere effettuate le visite di controllo e il regime delle esenzioni
dalla reperibilita' sono stabiliti con decreto del Ministro per la
pubblica amministrazione e l'innovazione. Qualora il dipendente debba
allontanarsi dall'indirizzo comunicato durante le fasce di
reperibilita' per effettuare visite mediche, prestazioni o
accertamenti specialistici o per altri giustificati motivi, che
devono essere, a richiesta, documentati, e' tenuto a darne preventiva
comunicazione all'amministrazione.
5-ter. Nel caso in cui l'assenza per malattia abbia luogo per
l'espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche od
esami diagnostici l'assenza e' giustificata mediante la presentazione
di attestazione rilasciata dal medico o dalla struttura, anche
privati, che hanno svolto la visita o la prestazione."
10. Le disposizioni dei commi 5, 5-bis e 5-ter, dell'articolo
55-septies, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, si
applicano anche ai dipendenti di cui all'articolo 3 del medesimo
decreto.
11. In tema di risoluzione del rapporto di lavoro l'esercizio della
facolta' riconosciuta alle pubbliche amministrazioni prevista dal
comma 11 dell'articolo 72 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e
successive modificazioni, non necessita di ulteriore motivazione,
qualora l'amministrazione interessata abbia preventivamente
determinato in via generale appositi criteri di applicativi con atto
generale di organizzazione interna, sottoposto al visto dei
competenti organi di controllo.
Riferimenti normativi
Si riporta il testo del comma 2 dell'articolo 17 della
gia' citata legge 23 agosto 1988, n. 400:
"2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il
Consiglio di Stato e previo parere delle Commissioni
parlamentari competenti in materia, che si pronunciano
entro trenta giorni dalla richiesta, sono emanati i
regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da
riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per
le quali le leggi della Repubblica, autorizzando
l'esercizio della potesta' regolamentare del Governo,
determinano le norme generali regolatrici della materia e
dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto
dall'entrata in vigore delle norme regolamentari".
- Si riporta il testo del comma 4 dell'articolo 70 del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche):
"4. Le aziende e gli enti di cui alle L. 26 dicembre
1936, n. 2174, e successive modificazioni ed integrazioni,
L. 13 luglio 1984, n. 312, L. 30 maggio 1988, n. 186, L. 11
luglio 1988, n. 266, L. 31 gennaio 1992, n. 138, L. 30
dicembre 1986, n. 936, decreto legislativo 25 luglio 1997,
n. 250, decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39,
adeguano i propri ordinamenti ai principi di cui al titolo
I. I rapporti di lavoro dei dipendenti dei predetti enti ed
aziende nonche' della Cassa depositi e prestiti sono
regolati da contratti collettivi ed individuali in base
alle disposizioni di cui agli articoli 2, comma 2,
all'articolo 8, comma 2, ed all'articolo 60, comma 3".
- Si riporta il testo dell'articolo 6 del gia' citato
decreto-legge n. 78 del 2010:
"Art. 6 Riduzione dei costi degli apparati
amministrativi
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, la partecipazione agli organi collegiali
di cui all'articolo 68, comma 1, del decreto-legge 25
giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla
legge 6 agosto 2008, n. 133, e' onorifica; essa puo' dar
luogo esclusivamente al rimborso delle spese sostenute ove
previsto dalla normativa vigente; eventuali gettoni di
presenza non possono superare l'importo di 30 euro a seduta
giornaliera. La disposizione di cui al presente comma non
si applica alle commissioni che svolgono funzioni
giurisdizionali, agli organi previsti per legge che operano
presso il Ministero per l'ambiente, alla struttura di
missione di cui all'art. 163, comma 3, lettera a), del
decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, ed al consiglio
tecnico-scientifico di cui all' art. 7 del decreto del
Presidente della Repubblica 30 gennaio 2008, n. 43, alla
Commissione per l'esame delle istanze di indennizzi e
contributi relative alle perdite subite dai cittadini
italiani nei territori ceduti alla Jugoslavia, nella Zona B
dell'ex territorio libero di Trieste, nelle ex Colonie ed
in altri Paesi, istituita dall' articolo 2 del regolamento
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio
2007, n. 114, al Comitato di consulenza globale e di
garanzia per le privatizzazioni di cui ai decreti del
Presidente del Consiglio dei Ministri 30 giugno 1993 e 4
maggio 2007 nonche' alla Commissione di cui all' articolo
1, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 14
maggio 2007, n. 114.
2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del
presente decreto la partecipazione agli organi collegiali,
anche di amministrazione, degli enti, che comunque ricevono
contributi a carico delle finanze pubbliche, nonche' la
titolarita' di organi dei predetti enti e' onorifica; essa
puo' dar luogo esclusivamente al rimborso delle spese
sostenute ove previsto dalla normativa vigente; qualora
siano gia' previsti i gettoni di presenza non possono
superare l'importo di 30 euro a seduta giornaliera. La
violazione di quanto previsto dal presente comma determina
responsabilita' erariale e gli atti adottati dagli organi
degli enti e degli organismi pubblici interessati sono
nulli. Gli enti privati che non si adeguano a quanto
disposto dal presente comma non possono ricevere, neanche
indirettamente, contributi o utilita' a carico delle
pubbliche finanze, salva l'eventuale devoluzione, in base
alla vigente normativa, del 5 per mille del gettito
dell'imposta sul reddito delle persone fisiche. La
disposizione del presente comma non si applica agli enti
previsti nominativamente dal decreto legislativo n. 300 del
1999 e dal decreto legislativo n. 165 del 2001, e comunque
alle universita', enti e fondazioni di ricerca e organismi
equiparati, alle camere di commercio, agli enti del
Servizio sanitario nazionale, agli enti indicati nella
tabella C della legge finanziaria ed agli enti
previdenziali ed assistenziali nazionali, alle ONLUS, alle
associazioni di promozione sociale, agli enti pubblici
economici individuati con decreto del Ministero
dell'economia e delle finanze su proposta del Ministero
vigilante, nonche' alle societa'.
3. Fermo restando quanto previsto dall'art. 1, comma 58
della legge 23 dicembre 2005, n. 266, a decorrere dal 1°
gennaio 2011 le indennita', i compensi, i gettoni, le
retribuzioni o le altre utilita' comunque denominate,
corrisposti dalle pubbliche amministrazioni di cui al comma
3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196,
incluse le autorita' indipendenti, ai componenti di organi
di indirizzo, direzione e controllo, consigli di
amministrazione e organi collegiali comunque denominati ed
ai titolari di incarichi di qualsiasi tipo, sono
automaticamente ridotte del 10 per cento rispetto agli
importi risultanti alla data del 30 aprile 2010. Sino al 31
dicembre 2013, gli emolumenti di cui al presente comma non
possono superare gli importi risultanti alla data del 30
aprile 2010, come ridotti ai sensi del presente comma. Le
disposizioni del presente comma si applicano ai commissari
straordinari del Governo di cui all'articolo 11 della legge
23 agosto 1988, n. 400 nonche' agli altri commissari
straordinari, comunque denominati. La riduzione non si
applica al trattamento retributivo di servizio.
4. All'articolo 62, del decreto del Presidente della
Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e' aggiunto, in fine, il
seguente periodo: «Nei casi di rilascio dell'autorizzazione
del Consiglio dei Ministri prevista dal presente comma
l'incarico si intende svolto nell'interesse
dell'amministrazione di appartenenza del dipendente ed i
compensi dovuti dalla societa' o dall'ente sono corrisposti
direttamente alla predetta amministrazione per confluire
nelle risorse destinate al trattamento economico accessorio
della dirigenza o del personale non dirigenziale. ». La
disposizione di cui al presente comma si applica anche agli
incarichi in corso alla data di entrata in vigore del
presente provvedimento.
5. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 7,
tutti gli enti pubblici, anche economici, e gli organismi
pubblici, anche con personalita' giuridica di diritto
privato, provvedono all'adeguamento dei rispettivi statuti
al fine di assicurare che, a decorrere dal primo rinnovo
successivo alla data di entrata in vigore del presente
decreto, gli organi di amministrazione e quelli di
controllo, ove non gia' costituiti in forma monocratica,
nonche' il collegio dei revisori, siano costituiti da un
numero non superiore, rispettivamente, a cinque e a tre
componenti. In ogni caso, le Amministrazioni vigilanti
provvedono all'adeguamento della relativa disciplina di
organizzazione, mediante i regolamenti di cui all'articolo
2, comma 634, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, con
riferimento a tutti gli enti ed organismi pubblici
rispettivamente vigilati, al fine di apportare gli
adeguamenti previsti ai sensi del presente comma. La
mancata adozione dei provvedimenti di adeguamento
statutario o di organizzazione previsti dal presente comma
nei termini indicati determina responsabilita' erariale e
tutti gli atti adottati dagli organi degli enti e degli
organismi pubblici interessati sono nulli. Agli enti
previdenziali nazionali si applica comunque quanto previsto
dall'art. 7, comma 6.
6. Nelle societa' inserite nel conto economico
consolidato della pubblica amministrazione, come
individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT)
ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della legge 31
dicembre 2009, n. 196, nonche' nelle societa' possedute
direttamente o indirettamente in misura totalitaria, alla
data di entrata in vigore del presente provvedimento dalle
amministrazioni pubbliche, il compenso di cui all'articolo
2389, primo comma, del codice civile, dei componenti degli
organi di amministrazione e di quelli di controllo e'
ridotto del 10 per cento. La disposizione di cui al primo
periodo si applica a decorrere dalla prima scadenza del
consiglio o del collegio successiva alla data di entrata in
vigore del presente provvedimento. La disposizione di cui
al presente comma non si applica alle societa' quotate e
alle loro controllate.
7. Al fine di valorizzare le professionalita' interne
alle amministrazioni, a decorrere dall'anno 2011 la spesa
annua per studi ed incarichi di consulenza, inclusa quella
relativa a studi ed incarichi di consulenza conferiti a
pubblici dipendenti, sostenuta dalle pubbliche
amministrazioni di cui al comma 3 dell'articolo 1 della
legge 31 dicembre 2009, n. 196, incluse le autorita'
indipendenti, escluse le universita', gli enti e le
fondazioni di ricerca e gli organismi equiparati nonche'
gli incarichi di studio e consulenza connessi ai processi
di privatizzazione e alla regolamentazione del settore
finanziario, non puo' essere superiore al 20 per cento di
quella sostenuta nell'anno 2009. L'affidamento di incarichi
in assenza dei presupposti di cui al presente comma
costituisce illecito disciplinare e determina
responsabilita' erariale. Le disposizioni di cui al
presente comma non si applicano alle attivita' sanitarie
connesse con il reclutamento, l'avanzamento e l'impiego del
personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e del
Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
8. A decorrere dall'anno 2011 le amministrazioni
pubbliche inserite nel conto economico consolidato della
pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto
nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3
dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196,
incluse le autorita' indipendenti, non possono effettuare
spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre,
pubblicita' e di rappresentanza, per un ammontare superiore
al 20 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2009 per le
medesime finalita'. Al fine di ottimizzare la produttivita'
del lavoro pubblico e di efficientare i servizi delle
pubbliche Amministrazioni, a decorrere dal 1° luglio 2010
l'organizzazione di convegni, di giornate e feste
celebrative, nonche' di cerimonie di inaugurazione e di
altri eventi similari, da parte delle Amministrazioni dello
Stato e delle Agenzie, nonche' da parte degli enti e delle
strutture da esse vigilati e' subordinata alla preventiva
autorizzazione del Ministro competente. L'autorizzazione e'
rilasciata nei soli casi in cui non sia possibile limitarsi
alla pubblicazione, sul sito internet istituzionale, di
messaggi e discorsi ovvero non sia possibile l'utilizzo,
per le medesime finalita', di video/audio conferenze da
remoto, anche attraverso il sito internet istituzionale; in
ogni caso gli eventi autorizzati, che non devono comportare
aumento delle spese destinate in bilancio alle predette
finalita', si devono svolgere al di fuori dall'orario di
ufficio. Il personale che vi partecipa non ha diritto a
percepire compensi per lavoro straordinario ovvero
indennita' a qualsiasi titolo. Per le magistrature e le
autorita' indipendenti, fermo il rispetto dei limiti
anzidetti, l'autorizzazione e' rilasciata, per le
magistrature, dai rispettivi organi di autogoverno e, per
le autorita' indipendenti, dall'organo di vertice. Le
disposizioni del presente comma non si applicano ai
convegni organizzati dalle universita' e dagli enti di
ricerca ed agli incontri istituzionali connessi
all'attivita' di organismi internazionali o comunitari,
alle feste nazionali previste da disposizioni di legge e a
quelle istituzionali delle Forze armate e delle Forze di
polizia, nonche', per il 2012, alle mostre autorizzate, nel
limite di spesa complessivo di euro 40 milioni, nel
rispetto dei limiti derivanti dalla legislazione vigente
nonche' dal patto di stabilita' interno, dal Ministero per
i beni e le attivita' culturali, di concerto, ai soli fini
finanziari, con il Ministero dell'economia e delle finanze.
9. A decorrere dall'anno 2011 le amministrazioni
pubbliche inserite nel conto economico consolidato della
pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto
nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3
dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196,
incluse le autorita' indipendenti, non possono effettuare
spese per sponsorizzazioni.
10. Resta ferma la possibilita' di effettuare
variazioni compensative tra le spese di cui ai commi 7 e 8
con le modalita' previste dall'articolo 14 del
decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81 convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 127.
11. Le societa', inserite nel conto economico
consolidato della pubblica amministrazione, come
individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT)
ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della legge 31
dicembre 2009, n. 196, si conformano al principio di
riduzione di spesa per studi e consulenze, per relazioni
pubbliche, convegni, mostre e pubblicita', nonche' per
sponsorizzazioni, desumibile dai precedenti commi 7, 8 e 9.
In sede di rinnovo dei contratti di servizio, i relativi
corrispettivi sono ridotti in applicazione della
disposizione di cui al primo periodo del presente comma. I
soggetti che esercitano i poteri dell'azionista
garantiscono che, all'atto dell'approvazione del bilancio,
sia comunque distribuito, ove possibile, un dividendo
corrispondente al relativo risparmio di spesa. In ogni caso
l'inerenza della spesa effettuata per relazioni pubbliche,
convegni, mostre e pubblicita', nonche' per
sponsorizzazioni, e' attestata con apposita relazione
sottoposta al controllo del collegio sindacale.
12. A decorrere dall'anno 2011 le amministrazioni
pubbliche inserite nel conto economico consolidato della
pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto
nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3
dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196,
incluse le autorita' indipendenti, non possono effettuare
spese per missioni, anche all'estero, con esclusione delle
missioni internazionali di pace e delle Forze armate, delle
missioni delle forze di polizia e dei vigili del fuoco, del
personale di magistratura, nonche' di quelle strettamente
connesse ad accordi internazionali ovvero indispensabili
per assicurare la partecipazione a riunioni presso enti e
organismi internazionali o comunitari, nonche' con
investitori istituzionali necessari alla gestione del
debito pubblico, per un ammontare superiore al 50 per cento
della spesa sostenuta nell'anno 2009. Gli atti e i
contratti posti in essere in violazione della disposizione
contenuta nel primo periodo del presente comma
costituiscono illecito disciplinare e determinano
responsabilita' erariale. Il limite di spesa stabilito dal
presente comma puo' essere superato in casi eccezionali,
previa adozione di un motivato provvedimento adottato
dall'organo di vertice dell'amministrazione, da comunicare
preventivamente agli organi di controllo ed agli organi di
revisione dell'ente. Il presente comma non si applica alla
spesa effettuata per lo svolgimento di compiti ispettivi e
a quella effettuata dalle universita' e dagli enti di
ricerca con risorse derivanti da finanziamenti dell'Unione
europea ovvero di soggetti privati. A decorrere dalla data
di entrata in vigore del presente decreto le diarie per le
missioni all'estero di cui all'art. 28 del decreto-legge 4
luglio 2006, n. 223, convertito con legge 4 agosto 2006, n.
248, non sono piu' dovute; la predetta disposizione non si
applica alle missioni internazionali di pace e a quelle
comunque effettuate dalle Forze di polizia, dalle Forze
armate e dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Con
decreto del Ministero degli affari esteri di concerto con
il Ministero dell'economia e delle finanze sono determinate
le misure e i limiti concernenti il rimborso delle spese di
vitto e alloggio per il personale inviato all'estero. A
decorrere dalla data di entrata in vigore del presente
decreto gli articoli 15 della legge 18 dicembre 1973, n.
836 e 8 della legge 26 luglio 1978, n. 417 e relative
disposizioni di attuazione, non si applicano al personale
contrattualizzato di cui al D. Lgs. n. 165 del 2001 e
cessano di avere effetto eventuali analoghe disposizioni
contenute nei contratti collettivi.
13. A decorrere dall'anno 2011 la spesa annua sostenuta
dalle amministrazioni pubbliche inserite nel conto
economico consolidato della pubblica amministrazione, come
individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT)
ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della legge 31
dicembre 2009, n. 196, incluse le autorita' indipendenti,
per attivita' esclusivamente di formazione deve essere non
superiore al 50 per cento della spesa sostenuta nell'anno
2009. Le predette amministrazioni svolgono prioritariamente
l'attivita' di formazione tramite la Scuola superiore della
pubblica amministrazione ovvero tramite i propri organismi
di formazione. Gli atti e i contratti posti in essere in
violazione della disposizione contenuta nel primo periodo
del presente comma costituiscono illecito disciplinare e
determinano responsabilita' erariale. La disposizione di
cui al presente comma non si applica all'attivita' di
formazione effettuata dalle Forze armate, dal Corpo
nazionale dei vigili del fuoco e dalle Forze di Polizia
tramite i propri organismi di formazione.
14. A decorrere dall'anno 2011, le amministrazioni
pubbliche inserite nel conto economico consolidato della
pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto
nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1,
comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, incluse le
autorita' indipendenti, non possono effettuare spese di
ammontare superiore all'80 per cento della spesa sostenuta
nell'anno 2009 per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio
e l'esercizio di autovetture, nonche' per l'acquisto di
buoni taxi; il predetto limite puo' essere derogato, per il
solo anno 2011, esclusivamente per effetto di contratti
pluriennali gia' in essere. La predetta disposizione non si
applica alle autovetture utilizzate dal Corpo nazionale dei
vigili del fuoco e per i servizi istituzionali di tutela
dell'ordine e della sicurezza pubblica.
15. All'art. 41, comma 16-quinquies, del decreto-legge
30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni,
dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, in fine, sono aggiunti
i seguenti periodi: «Il corrispettivo previsto dal presente
comma e' versato entro il 31 ottobre 2010 all'entrata del
bilancio dello Stato. ».
16. A decorrere dalla data di entrata in vigore del
presente decreto-legge il Comitato per l'intervento nella
Sir e in settori ad alta tecnologia, istituito con
decreto-legge 9 luglio 1980, n. 301, D. P. C. M. 5
settembre 1980 e legge 28 ottobre 1980, n. 687, e'
soppresso e cessa ogni sua funzione, fatto salvo
l'assolvimento dei compiti di seguito indicati. A valere
sulle disponibilita' del soppresso Comitato per
l'intervento nella Sir e in settori ad alta tecnologia, la
societa' trasferitaria di seguito indicata versa, entro il
15 dicembre 2010, all'entrata del bilancio dello Stato la
somma di euro 200. 000. 000. Il residuo patrimonio del
Comitato per l'intervento nella Sir e in settori ad alta
tecnologia, con ogni sua attivita', passivita' e rapporto,
ivi incluse le partecipazioni nella Ristrutturazione
Elettronica REL S. p. a. in liquidazione e nel Consorzio
Bancario Sir S. p. a. in liquidazione, e' trasferito alla
Societa' Fintecna S. p. a. o a Societa' da essa interamente
controllata, sulla base del rendiconto finale delle
attivita' e della situazione economico-patrimoniale
aggiornata alla medesima data, da redigere da parte del
Comitato entro 60 giorni dall'entrata in vigore del
presente decreto-legge. Detto patrimonio costituisce un
patrimonio separato dal residuo patrimonio della societa'
trasferitaria, la quale pertanto non risponde con il
proprio patrimonio dei debiti e degli oneri del patrimonio
del Comitato per l'intervento nella Sir ed in settori ad
alta tecnologia ad essa trasferito. La societa'
trasferitaria subentra nei processi attivi e passivi nei
quali e' parte il Comitato per l'intervento nella Sir e in
settori ad alta tecnologia, senza che si faccia luogo
all'interruzione dei processi. Un collegio di tre periti
verifica, entro 90 giorni dalla data di consegna della
predetta situazione economico-patrimoniale, tale situazione
e predispone, sulla base della stessa, una valutazione
estimativa dell'esito finale della liquidazione del
patrimonio trasferito. I componenti del collegio dei periti
sono designati uno dalla societa' trasferitaria, uno dal
Ministero dell'economia e delle finanze ed il terzo, con
funzioni di presidente, d'intesa dalla societa'
trasferitaria ed il predetto Ministero dell'economia e
delle finanze. La valutazione deve, fra l'altro, tenere
conto di tutti i costi e gli oneri necessari per la
liquidazione del patrimonio trasferito, ivi compresi quelli
di funzionamento, nonche' dell'ammontare del compenso dei
periti, individuando altresi' il fabbisogno finanziario
stimato per la liquidazione stessa. Il valore stimato
dell'esito finale della liquidazione costituisce il
corrispettivo per il trasferimento del patrimonio, che e'
corrisposto dalla societa' trasferitaria al Ministero
dell'economia e delle finanze. L'ammontare del compenso del
collegio di periti e' determinato con decreto dal Ministro
dell'Economia e delle Finanze. Al termine della
liquidazione del patrimonio trasferito, il collegio dei
periti determina l'eventuale maggiore importo risultante
dalla differenza fra l'esito economico effettivo
consuntivato alla chiusura della liquidazione ed il
corrispettivo pagato. Di tale eventuale maggiore importo il
70% e' attribuito al Ministero dell'economia e delle
finanze ed e' versato all'entrata del bilancio dello Stato
per essere riassegnato al fondo ammortamento dei titoli di
Stato e la residua quota del 30% e' di competenza della
societa' trasferitaria in ragione del migliore risultato
conseguito nella liquidazione.
17. Alla data di entrata in vigore del presente
decreto, i liquidatori delle societa' Ristrutturazione
Elettronica REL S. p. a. in liquidazione, del Consorzio
Bancario Sir S. p. a. in liquidazione e della Societa'
Iniziative e Sviluppo di Attivita' Industriali - Isai S. p.
a. in liquidazione, decadono dalle loro funzioni e la
funzione di liquidatore di dette societa' e' assunta dalla
societa' trasferitaria di cui al comma 16. Sono abrogati i
commi 5 e 7 dell'art. 33 della legge 17 maggio 1999, n.
144.
18. Tutte le operazioni compiute in attuazione dei
commi 16 e 17 sono esenti da qualunque imposta diretta o
indiretta, tassa, obbligo e onere tributario comunque
inteso o denominato. Si applicano, in quanto compatibili,
le disposizioni di cui ai commi da 488 a 495 e 497
dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
19. Al fine del perseguimento di una maggiore
efficienza delle societa' pubbliche, tenuto conto dei
principi nazionali e comunitari in termini di economicita'
e di concorrenza, le amministrazioni di cui all'articolo 1,
comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, non possono,
salvo quanto previsto dall'art. 2447 codice civile,
effettuare aumenti di capitale, trasferimenti straordinari,
aperture di credito, ne' rilasciare garanzie a favore delle
societa' partecipate non quotate che abbiano registrato,
per tre esercizi consecutivi, perdite di esercizio ovvero
che abbiano utilizzato riserve disponibili per il
ripianamento di perdite anche infrannuali. Sono in ogni
caso consentiti i trasferimenti alle societa' di cui al
primo periodo a fronte di convenzioni, contratti di
servizio o di programma relativi allo svolgimento di
servizi di pubblico interesse ovvero alla realizzazione di
investimenti. Al fine di salvaguardare la continuita' nella
prestazione di servizi di pubblico interesse, a fronte di
gravi pericoli per la sicurezza pubblica, l'ordine pubblico
e la sanita', su richiesta della amministrazione
interessata, con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri adottato su proposta del Ministro dell'economia e
delle finanze, di concerto con gli altri Ministri
competenti e soggetto a registrazione della Corte dei
Conti, possono essere autorizzati gli interventi di cui al
primo periodo del presente comma.
20. Le disposizioni del presente articolo non si
applicano in via diretta alle regioni, alle province
autonome e agli enti del Servizio sanitario nazionale, per
i quali costituiscono disposizioni di principio ai fini del
coordinamento della finanza pubblica. A decorrere dal 2011,
una quota pari al 10 per cento dei trasferimenti erariali
di cui all'art. 7 della legge 15 marzo 1997, n. 59, a
favore delle regioni a statuto ordinario e' accantonata per
essere successivamente svincolata e destinata alle regioni
a statuto ordinario che hanno attuato quanto stabilito
dall'art. 3 del decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 2,
convertito con legge 26 marzo 2010, n. 42 e che aderiscono
volontariamente alle regole previste dal presente articolo.
Con decreto di natura non regolamentare del Ministro
dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza
Stato-Regioni, sono stabiliti modalita', tempi e criteri
per l'attuazione del presente comma. Ai lavori della
Conferenza Stato-Regioni partecipano due rappresentanti
delle Assemblee legislative regionali designati d'intesa
tra loro nell'ambito della Conferenza dei Presidenti
dell'Assemblea, dei Consigli regionali e delle province
autonome di cui agli articoli 5, 8 e 15 della legge 4
febbraio 2005, n. 11.
21. Le somme provenienti dalle riduzioni di spesa di
cui al presente articolo, con esclusione di quelle di cui
al primo periodo del comma 6, sono versate annualmente
dagli enti e dalle amministrazioni dotati di autonomia
finanziaria ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio
dello Stato. La disposizione di cui al primo periodo non si
applica agli enti territoriali e agli enti, di competenza
regionale o delle province autonome di Trento e di Bolzano,
del Servizio sanitario nazionale, nonche' alle associazioni
di cui all' articolo 270 del testo unico di cui al decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
21-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo non
si applicano agli enti di cui al decreto legislativo 30
giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio
1996, n. 103.
21-ter. Il Ministro della difesa, compatibilmente con
quanto statuito in sede contrattuale ovvero di accordi
internazionali comunque denominati in materia di programmi
militari di investimento, puo' autorizzare il differimento
del piano di consegna dei relativi mezzi e sistemi d'arma,
senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica.
21-quater. Con decreto del Ministero della difesa,
adottato d'intesa con l'Agenzia del demanio, sentito il
Consiglio centrale della rappresentanza militare, si
provvede alla rideterminazione, a decorrere dal 1° gennaio
2011, del canone di occupazione dovuto dagli utenti non
aventi titolo alla concessione di alloggi di servizio del
Ministero della difesa, fermo restando per l'occupante
l'obbligo di rilascio entro il termine fissato
dall'Amministrazione, anche se in regime di proroga, sulla
base dei prezzi di mercato, ovvero, in mancanza di essi,
delle quotazioni rese disponibili dall'Agenzia del
territorio, del reddito dell'occupante e della durata
dell'occupazione. Le maggiorazioni del canone derivanti
dalla rideterminazione prevista dal presente comma
affluiscono ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio
dello Stato, per essere riassegnate per le esigenze del
Ministero della difesa.
21-quinquies. Con decreto di natura non regolamentare
del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del
Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i
Ministri della giustizia e dell'interno, da emanare entro
trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge
di conversione del presente decreto, sono dettate
specifiche disposizioni per disciplinare termini e
modalita' per la vendita dei titoli sequestrati di cui all'
articolo 2 del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143,
convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre
2008, n. 181, in modo tale da garantire la massima
celerita' del versamento del ricavato dell'alienazione al
Fondo unico giustizia, che deve avvenire comunque entro
dieci giorni dalla notifica del provvedimento di sequestro,
nonche' la restituzione all'avente diritto, in caso di
dissequestro, esclusivamente del ricavato dell'alienazione,
in ogni caso fermi restando i limiti di cui al citato
articolo 2 del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143,
convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre
2008, n. 181, entro i quali e' possibile l'utilizzo di beni
e valori sequestrati.
21-sexies. Per il triennio 2011-2013, ferme restando le
dotazioni previste dalla legge 23 dicembre 2009, n. 192, le
Agenzie fiscali di cui al decreto legislativo 30 luglio
1999, n. 300, possono assolvere alle disposizioni del
presente articolo, del successivo articolo 8, comma 1,
primo periodo, nonche' alle disposizioni vigenti in materia
di contenimento della spesa dell'apparato amministrativo
effettuando un riversamento a favore dell'entrata del
bilancio dello Stato pari all'1 per cento delle dotazioni
previste sui capitoli relativi ai costi di funzionamento
stabilite con la citata legge. Si applicano in ogni caso
alle Agenzie fiscali le disposizioni di cui al comma 3 del
presente articolo, nonche' le disposizioni di cui all'
articolo 1, comma 22, della legge 23 dicembre 2005, n. 266,
all'articolo 2, comma 589, e all'articolo 3, commi 18, 54 e
59, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, all' articolo 27,
comma 2, e all' articolo 48, comma 1, del decreto-legge 25
giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla
legge 6 agosto 2008, n. 133. Le predette Agenzie possono
conferire incarichi dirigenziali ai sensi dell' articolo
19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
tenendo conto delle proprie peculiarita' e della necessita'
di garantire gli obiettivi di gettito fissati annualmente.
Le medesime Agenzie possono conferire incarichi
dirigenziali ai sensi dell' articolo 19, comma 5-bis, del
citato decreto legislativo n. 165 del 2001 anche a soggetti
appartenenti alle magistrature e ai ruoli degli avvocati e
procuratori dello Stato previo collocamento fuori ruolo,
comando o analogo provvedimento secondo i rispettivi
ordinamenti. Il conferimento di incarichi eventualmente
eccedenti le misure percentuali previste dal predetto
articolo 19, comma 6, e' disposto nei limiti delle facolta'
assunzionali a tempo indeterminato delle singole Agenzie.
21-septies. All' articolo 17, comma 3, del decreto
legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, la parola:
«immediatamente» e' soppressa".
- Si riporta il testo dell'art. 71 del decreto-legge 25
giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo
economico, la semplificazione, la competitivita', la
stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione
tributaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 6
agosto 2008, n. 133:
"Art. 71. Assenze per malattia e per permesso
retribuito dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni
1. Per i periodi di assenza per malattia, di qualunque
durata, ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni di
cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, nei primi dieci giorni di assenza e'
corrisposto il trattamento economico fondamentale con
esclusione di ogni indennita' o emolumento, comunque
denominati, aventi carattere fisso e continuativo, nonche'
di ogni altro trattamento accessorio. Resta fermo il
trattamento piu' favorevole eventualmente previsto dai
contratti collettivi o dalle specifiche normative di
settore per le assenze per malattia dovute ad infortunio
sul lavoro o a causa di servizio, oppure a ricovero
ospedaliero o a day hospital, nonche' per le assenze
relative a patologie gravi che richiedano terapie
salvavita. I risparmi derivanti dall'applicazione del
presente comma costituiscono economie di bilancio per le
amministrazioni dello Stato e concorrono per gli enti
diversi dalle amministrazioni statali al miglioramento dei
saldi di bilancio. Tali somme non possono essere utilizzate
per incrementare i fondi per la contrattazione integrativa.
1-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, limitatamente alle assenze per malattia
di cui al comma 1 del personale del comparto sicurezza e
difesa nonche' del personale del Corpo nazionale dei vigili
del fuoco, gli emolumenti di carattere continuativo
correlati allo specifico status e alle peculiari condizioni
di impiego di tale personale sono equiparati al trattamento
economico fondamentale.
2.
3.
4. La contrattazione collettiva ovvero le specifiche
normative di settore, fermi restando i limiti massimi delle
assenze per permesso retribuito previsti dalla normativa
vigente, definiscono i termini e le modalita' di fruizione
delle stesse, con l'obbligo di stabilire una
quantificazione esclusivamente ad ore delle tipologie di
permesso retribuito, per le quali la legge, i regolamenti,
i contratti collettivi o gli accordi sindacali prevedano
una fruizione alternativa in ore o in giorni. Nel caso di
fruizione dell'intera giornata lavorativa, l'incidenza
dell'assenza sul monte ore a disposizione del dipendente,
per ciascuna tipologia, viene computata con riferimento
all'orario di lavoro che il medesimo avrebbe dovuto
osservare nella giornata di assenza.
5.
5-bis. Gli accertamenti medico-legali sui dipendenti
assenti dal servizio per malattia effettuati dalle aziende
sanitarie locali su richiesta delle Amministrazioni
pubbliche interessate rientrano nei compiti istituzionali
del Servizio sanitario nazionale; conseguentemente i
relativi oneri restano comunque a carico delle aziende
sanitarie locali.
5-ter. A decorrere dall'anno 2010 in sede di riparto
delle risorse per il finanziamento del Servizio sanitario
nazionale e' individuata una quota di finanziamento
destinata agli scopi di cui al comma 5-bis, ripartita fra
le regioni tenendo conto del numero dei dipendenti pubblici
presenti nei rispettivi territori; gli accertamenti di cui
al medesimo comma 5-bis sono effettuati nei limiti delle
ordinarie risorse disponibili a tale scopo.
6. Le disposizioni del presente articolo costituiscono
norme non derogabili dai contratti o accordi collettivi".
- Si riporta il testo del comma 23 dell'art. 17 del
citato decreto-legge 1 luglio 2009, n. 78:
"23. All'articolo 71 del decreto-legge 25 giugno 2008,
n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto
2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1-bis e' sostituito dal seguente: «1-bis. A
decorrere dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, limitatamente alle assenze per malattia di cui al
comma 1 del personale del comparto sicurezza e difesa
nonche' del personale del Corpo nazionale dei vigili del
fuoco, gli emolumenti di carattere continuativo correlati
allo specifico status e alle peculiari condizioni di
impiego di tale personale sono equiparati al trattamento
economico fondamentale»;
b) al comma 2 dopo le parole: «mediante presentazione
di certificazione medica rilasciata da struttura sanitaria
pubblica» sono aggiunte le seguenti: «o da un medico
convenzionato con il Servizio sanitario nazionale»;
c) al comma 3 e' soppresso il secondo periodo;
d) il comma 5 e' abrogato. Gli effetti di tale
abrogazione concernono le assenze effettuate
successivamente alla data di entrata in vigore del presente
decreto;
e) dopo il comma 5, sono inseriti i seguenti:
«5-bis. Gli accertamenti medico-legali sui dipendenti
assenti dal servizio per malattia effettuati dalle aziende
sanitarie locali su richiesta delle Amministrazioni
pubbliche interessate rientrano nei compiti istituzionali
del Servizio sanitario nazionale; conseguentemente i
relativi oneri restano comunque a carico delle aziende
sanitarie locali.
5-ter. A decorrere dall'anno 2010 in sede di riparto
delle risorse per il finanziamento del Servizio sanitario
nazionale e' individuata una quota di finanziamento
destinata agli scopi di cui al comma 5-bis, ripartita fra
le regioni tenendo conto del numero dei dipendenti pubblici
presenti nei rispettivi territori; gli accertamenti di cui
al medesimo comma 5-bis sono effettuati nei limiti delle
ordinarie risorse disponibili a tale scopo. ».
- Si riporta il testo del comma 12 dell'articolo 17
della citata legge 31 dicembre 2009, n. 196:
"12. La clausola di salvaguardia di cui al comma 1 deve
essere effettiva e automatica. Essa deve indicare le misure
di riduzione delle spese o di aumenti di entrata, con
esclusione del ricorso ai fondi di riserva, nel caso si
verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti
rispetto alle previsioni indicate dalle leggi al fine della
copertura finanziaria. In tal caso, sulla base di apposito
monitoraggio, il Ministro dell'economia e delle finanze
adotta, sentito il Ministro competente, le misure indicate
nella clausola di salvaguardia e riferisce alle Camere con
apposita relazione. La relazione espone le cause che hanno
determinato gli scostamenti, anche ai fini della revisione
dei dati e dei metodi utilizzati per la quantificazione
degli oneri autorizzati dalle predette leggi".
Si riporta il testo del comma 5 dell'articolo 21 della
gia' citata legge 31 dicembre 2009, n. 196:
"5. Nell'ambito di ciascun programma le spese si
ripartiscono in:
a) spese non rimodulabili;
b) spese rimodulabili".
Per il riferimento alla legge 30 aprile 1985, n. 163,
vedasi nelle note all'articolo 14.
Si riporta il testo del comma 2 dell'articolo 1 del
gia' citato decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165:
"2. Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le
amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e
scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative,
le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento
autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunita'
montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni
universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le
Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e
loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici
nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le
aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale,
l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche
amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300. Fino alla revisione
organica della disciplina di settore, le disposizioni di
cui al presente decreto continuano ad applicarsi anche al
CONI".
Si riporta il testo dell'articolo 19 del decreto
legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 (Attuazione della legge
4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della
produttivita' del lavoro pubblico e di efficienza e
trasparenza delle pubbliche amministrazioni):
"Art. 19. Criteri per la differenziazione delle
valutazioni
1. In ogni amministrazione, l'Organismo indipendente,
sulla base dei livelli di performance attribuiti ai
valutati secondo il sistema di valutazione di cui al Titolo
II del presente decreto, compila una graduatoria delle
valutazioni individuali del personale dirigenziale,
distinto per livello generale e non, e del personale non
dirigenziale.
2. In ogni graduatoria di cui al comma 1 il personale
e' distribuito in differenti livelli di performance in modo
che:
a) il venticinque per cento e' collocato nella fascia
di merito alta, alla quale corrisponde l'attribuzione del
cinquanta per cento delle risorse destinate al trattamento
accessorio collegato alla performance individuale;
b) il cinquanta per cento e' collocato nella fascia di
merito intermedia, alla quale corrisponde l'attribuzione
del cinquanta per cento delle risorse destinate al
trattamento accessorio collegato alla performance
individuale;
c) il restante venticinque per cento e' collocato nella
fascia di merito bassa, alla quale non corrisponde
l'attribuzione di alcun trattamento accessorio collegato
alla performance individuale.
3. Per i dirigenti si applicano i criteri di
compilazione della graduatoria e di attribuzione del
trattamento accessorio di cui al comma 2, con riferimento
alla retribuzione di risultato.
4. La contrattazione collettiva integrativa puo'
prevedere deroghe alla percentuale del venticinque per
cento di cui alla lettera a) del comma 2 in misura non
superiore a cinque punti percentuali in aumento o in
diminuzione, con corrispondente variazione compensativa
delle percentuali di cui alle lettere b) o c). La
contrattazione puo' altresi' prevedere deroghe alla
composizione percentuale delle fasce di cui alle lettere b)
e c) e alla distribuzione tra le medesime fasce delle
risorse destinate ai trattamenti accessori collegati alla
performance individuale.
5. Il Dipartimento della funzione pubblica provvede al
monitoraggio delle deroghe di cui al comma 4, al fine di
verificare il rispetto dei principi di selettivita' e di
meritocrazia e riferisce in proposito al Ministro per la
pubblica amministrazione e l'innovazione.
6. Le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 non si
applicano al personale dipendente se il numero dei
dipendenti in servizio nell'amministrazione non e'
superiore a 8 e ai dirigenti se il numero dei dirigenti in
servizio nell'amministrazione non e' superiore a 5. In ogni
caso deve essere garantita l'attribuzione selettiva della
quota prevalente delle risorse destinate al trattamento
economico accessorio collegato alla performance a una
percentuale limitata del personale dipendente e dirigente".
Si riporta il testo dei commi 2 e 22 dell'articolo 9
del citato decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78:
"2. In considerazione della eccezionalita' della
situazione economica internazionale e tenuto conto delle
esigenze prioritarie di raggiungimento degli obiettivi di
finanza pubblica concordati in sede europea, a decorrere
dal 1° gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2013 i
trattamenti economici complessivi dei singoli dipendenti,
anche di qualifica dirigenziale, previsti dai rispettivi
ordinamenti, delle amministrazioni pubbliche, inserite nel
conto economico consolidato della pubblica amministrazione,
come individuate dall'Istituto nazionale di statistica
(ISTAT), ai sensi del comma 3, dell'art. 1, della legge 31
dicembre 2009, n. 196, superiori a 90. 000 euro lordi annui
sono ridotti del 5 per cento per la parte eccedente il
predetto importo fino a 150. 000 euro, nonche' del 10 per
cento per la parte eccedente 150. 000 euro; a seguito della
predetta riduzione il trattamento economico complessivo non
puo' essere comunque inferiore a 90. 000 euro lordi annui;
le indennita' corrisposte ai responsabili degli uffici di
diretta collaborazione dei Ministri di cui all'art. 14,
comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001 sono
ridotte del 10 per cento; la riduzione si applica
sull'intero importo dell'indennita'. Per i procuratori ed
avvocati dello Stato rientrano nella definizione di
trattamento economico complessivo, ai fini del presente
comma, anche gli onorari di cui all'articolo 21 del R. D.
30 ottobre 1933, n. 1611. La riduzione prevista dal primo
periodo del presente comma non opera ai fini previdenziali.
A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente
decreto e sino al 31 dicembre 2013, nell'ambito delle
amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modifiche e
integrazioni, i trattamenti economici complessivi spettanti
ai titolari degli incarichi dirigenziali, anche di livello
generale, non possono essere stabiliti in misura superiore
a quella indicata nel contratto stipulato dal precedente
titolare ovvero, in caso di rinnovo, dal medesimo titolare,
ferma restando la riduzione prevista nel presente comma"
"22. Per il personale di cui alla legge n. 27/1981 non
sono erogati, senza possibilita' di recupero, gli acconti
degli anni 2011, 2012 e 2013 ed il conguaglio del triennio
2010-2012; per tale personale, per il triennio 2013-2015
l'acconto spettante per l'anno 2014 e' pari alla misura
gia' prevista per l'anno 2010 e il conguaglio per l'anno
2015 viene determinato con riferimento agli anni 2009, 2010
e 2014. Per il predetto personale l'indennita' speciale di
cui all' articolo 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27,
spettante negli anni 2011, 2012 e 2013, e' ridotta del 15
per cento per l'anno 2011, del 25 per cento per l'anno 2012
e del 32 per cento per l'anno 2013. Tale riduzione non
opera ai fini previdenziali. Nei confronti del predetto
personale non si applicano le disposizioni di cui ai commi
1 e 21, secondo e terzo periodo".
Si riporta il testo dell'articolo 2126 del codice
civile:
"Art. 2126. Prestazione di fatto con violazione di
legge.
La nullita' o l'annullamento del contratto di lavoro
non produce effetto per il periodo in cui il rapporto ha
avuto esecuzione, salvo che la nullita' derivi
dall'illiceita' dell'oggetto o della causa .
Se il lavoro e' stato prestato con violazione di norme
poste a tutela del prestatore di lavoro, questi ha in ogni
caso diritto alla retribuzione".
Si riporta il testo dell'articolo 55-septies del gia'
citato decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come
modificato dalla presente legge:
"55-septies. Controlli sulle assenze.
1. Nell'ipotesi di assenza per malattia protratta per
un periodo superiore a dieci giorni, e, in ogni caso, dopo
il secondo evento di malattia nell'anno solare l'assenza
viene giustificata esclusivamente mediante certificazione
medica rilasciata da una struttura sanitaria pubblica o da
un medico convenzionato con il Servizio sanitario
nazionale.
2. In tutti i casi di assenza per malattia la
certificazione medica e' inviata per via telematica,
direttamente dal medico o dalla struttura sanitaria che la
rilascia, all'Istituto nazionale della previdenza sociale,
secondo le modalita' stabilite per la trasmissione
telematica dei certificati medici nel settore privato dalla
normativa vigente, e in particolare dal decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri previsto
dall'articolo 50, comma 5-bis, del decreto-legge 30
settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, introdotto
dall'articolo 1, comma 810, della legge 27 dicembre 2006,
n. 296, e dal predetto Istituto e' immediatamente
inoltrata, con le medesime modalita', all'amministrazione
interessata.
3. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, gli
enti del servizio sanitario nazionale e le altre
amministrazioni interessate svolgono le attivita' di cui al
comma 2 con le risorse finanziarie, strumentali e umane
disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori
oneri a carico della finanza pubblica.
4. L'inosservanza degli obblighi di trasmissione per
via telematica della certificazione medica concernente
assenze di lavoratori per malattia di cui al comma 2
costituisce illecito disciplinare e, in caso di
reiterazione, comporta l'applicazione della sanzione del
licenziamento ovvero, per i medici in rapporto
convenzionale con le aziende sanitarie locali, della
decadenza dalla convenzione, in modo inderogabile dai
contratti o accordi collettivi.
5. Le pubbliche amministrazioni dispongono per il
controllo sulle assenze per malattia dei dipendenti
valutando la condotta complessiva del dipendente e gli
oneri connessi all'effettuazione della visita, tenendo
conto dell'esigenza di contrastare e prevenire
l'assenteismo. Il controllo e' in ogni caso richiesto sin
dal primo giorno quando l'assenza si verifica nelle
giornate precedenti o successive a quelle non lavorative.
5-bis. Le fasce orarie di reperibilita' entro le quali
devono essere effettuate le visite di controllo e il regime
delle esenzioni dalla reperibilita' sono stabiliti con
decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e
l'innovazione. Qualora il dipendente debba allontanarsi
dall'indirizzo comunicato durante le fasce di reperibilita'
per effettuare visite mediche, prestazioni o accertamenti
specialistici o per altri giustificati motivi, che devono
essere, a richiesta, documentati, e` tenuto a darne
preventiva comunicazione all'amministrazione.
5-ter. Nel caso in cui l'assenza per malattia abbia
luogo per l'espletamento di visite, terapie, prestazioni
specialistiche od esami diagnostici l'assenza e'
giustificata mediante la presentazione di attestazione
rilasciata dal medico o dalla struttura, anche privati, che
hanno svolto la visita o la prestazione.
6. Il responsabile della struttura in cui il dipendente
lavora nonche' il dirigente eventualmente preposto
all'amministrazione generale del personale, secondo le
rispettive competenze, curano l'osservanza delle
disposizioni del presente articolo, in particolare al fine
di prevenire o contrastare, nell'interesse della
funzionalita' dell'ufficio, le condotte assenteistiche. Si
applicano, al riguardo, le disposizioni degli articoli 21 e
55-sexies, comma 3".
Si riporta il testo del comma 11 dell'articolo 72 del
gia' citato decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112:
"11. Per gli anni 2009, 2010 e 2011, le pubbliche
amministrazioni di cui all' articolo 1, comma 2, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni, possono, a decorrere dal compimento
dell'anzianita' massima contributiva di quaranta anni del
personale dipendente, nell'esercizio dei poteri di cui all'
articolo 5 del citato decreto legislativo n. 165 del 2001,
risolvere unilateralmente il rapporto di lavoro e il
contratto individuale, anche del personale dirigenziale,
con un preavviso di sei mesi, fermo restando quanto
previsto dalla disciplina vigente in materia di decorrenza
dei trattamenti pensionistici. Con appositi decreti del
Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro
novanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente disposizione, previa deliberazione del Consiglio
dei ministri, su proposta del Ministro per la pubblica
amministrazione e l'innovazione, di concerto con i Ministri
dell'economia e delle finanze, dell'interno, della difesa e
degli affari esteri, sono definiti gli specifici criteri e
le modalita' applicative dei principi della disposizione di
cui al presente comma relativamente al personale dei
comparti sicurezza, difesa ed esteri, tenendo conto delle
rispettive peculiarita' ordinamentali. Le disposizioni di
cui al presente comma si applicano anche nei confronti dei
soggetti che abbiano beneficiato dell' articolo 3, comma
57, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e successive
modificazioni. Le disposizioni di cui al presente comma non
si applicano ai magistrati, ai professori universitari e ai
dirigenti medici responsabili di struttura complessa".