Art. 16 
 
 
       Contenimento delle spese in materia di impiego pubblico 
 
  1.  Al  fine  di  assicurare  il  consolidamento  delle  misure  di
razionalizzazione e contenimento della spesa in materia  di  pubblico
impiego adottate nell'ambito della manovra di  finanza  pubblica  per
gli  anni  2011-2013,  nonche'  ulteriori  risparmi  in  termini   di
indebitamento netto, non inferiori a 30 milioni di  euro  per  l'anno
2013 e ad euro 740 milioni di euro  per  l'anno  2014,  ad  euro  340
milioni di euro per l'anno 2015 ed a 370  milioni  di  euro  annui  a
decorrere dall'anno 2016 con uno o piu'  regolamenti  da  emanare  ai
sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n.  400,
su  proposta  dei  Ministri  per  la   pubblica   amministrazione   e
l'innovazione e dell'economia e delle finanze, puo' essere disposta: 
    a)  la  proroga  di  un   anno   dell'efficacia   delle   vigenti
disposizioni in materia di limitazione  delle  facolta'  assunzionali
per le amministrazioni  dello  Stato,  ad  esclusione  dei  Corpi  di
polizia, del Corpo nazionale dei vigili del  fuoco,  per  le  agenzie
fiscali,  per  gli  enti  pubblici  non  economici  e  per  gli  enti
dell'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001,  n.
165; 
    b) la proroga fino al 31 dicembre 2014 delle vigenti disposizioni
che limitano la crescita dei trattamenti  economici  anche  accessori
del  personale  delle  pubbliche   amministrazioni   previste   dalle
disposizioni medesime; 
    c)  la   fissazione   delle   modalita'   di   calcolo   relative
all'erogazione dell'indennita' di vacanza contrattuale per  gli  anni
2015-2017; 
    d) la semplificazione, il rafforzamento e l'obbligatorieta' delle
procedure   di   mobilita'   del   personale   tra    le    pubbliche
amministrazioni; 
    e) la possibilita' che l'ambito applicativo delle disposizioni di
cui alla lettera a) nonche', all'esito di apposite consultazioni  con
le confederazioni sindacali maggiormente rappresentative del pubblico
impiego, alla lettera b) sia differenziato, in ragione  dell'esigenza
di valorizzare ed incentivare l'efficienza di determinati settori; 
    f) l'inclusione di tutti  i  soggetti  pubblici,  con  esclusione
delle regioni e delle  province  autonome,  nonche'  degli  enti  del
servizio sanitario nazionale, nell'ambito degli enti  destinatari  in
via diretta  delle  misure  di  razionalizzazione  della  spesa,  con
particolare  riferimento  a  quelle  previste  dall'articolo  6   del
decreto-legge 31 maggio 2010 n. 78,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 30 luglio 2010, n. 122; 
    g)   ulteriori   misure   di   risparmio,   razionalizzazione   e
qualificazione  della  spesa  delle  amministrazioni  centrali  anche
attraverso la digitalizzazione e la semplificazione delle  procedure,
la  riduzione  dell'uso  delle  autovetture  di  servizio,  la  lotta
all'assenteismo anche mediante estensione delle disposizioni  di  cui
all'articolo 71 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito,
con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.  133,  al  personale
del comparto sicurezza e difesa, con eccezione di quello impegnato in
attivita' operative o missioni ((, fatti salvi i contenuti del  comma
1-bis del medesimo articolo, come modificato dall'articolo 17,  comma
23, lettera a), del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102)). 
  2. Le disposizioni recate dal comma 1, lettera b), con  riferimento
al personale dipendente del Servizio sanitario nazionale si applicano
anche al personale convenzionato con il Servizio sanitario nazionale. 
  3. Nel caso in cui, in sede di attuazione del comma 1, non  vengano
adottati i provvedimenti ivi previsti ovvero si verifichino  risparmi
di spesa inferiori, ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della  legge
31 dicembre 2009, n. 196, il Ministro dell'economia e  delle  finanze
provvede, con proprio decreto, alla riduzione fino  alla  concorrenza
dello   scostamento   finanziario   riscontrato,   delle    dotazioni
finanziarie, iscritte a legislazione vigente, nell'ambito delle spese
rimodulabili di cui all'articolo  21,  comma  5,  lettera  b),  della
citata legge n. 196 del 2009, delle  missioni  di  spesa  di  ciascun
Ministero. Dalle predette riduzioni sono  esclusi  il  Fondo  per  il
finanziamento  ordinario  delle  universita',  nonche'   le   risorse
destinate alla ricerca  e  al  finanziamento  del  cinque  per  mille
dell'imposta  sul  reddito  delle  persone  fisiche,   all'istruzione
scolastica, nonche' il fondo unico per  lo  spettacolo  di  cui  alla
legge  30  aprile  1985,  n.  163,  e  le  risorse   destinate   alla
manutenzione ed alla conservazione dei beni culturali. 
  4.  Fermo   restando   quanto   previsto   dall'articolo   11,   le
amministrazioni  di  cui  all'articolo  1,  comma  2,   del   decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono adottare entro il 31 marzo
di ogni anno piani triennali di razionalizzazione e  riqualificazione
della  spesa,  di  riordino  e  ristrutturazione  amministrativa,  di
semplificazione e digitalizzazione,  di  riduzione  dei  costi  della
politica e di funzionamento, ivi compresi gli  appalti  di  servizio,
gli  affidamenti  alle  partecipate  e  il  ricorso  alle  consulenze
attraverso  persone  giuridiche.  Detti  piani  indicano   la   spesa
sostenuta a legislazione vigente per ciascuna  delle  voci  di  spesa
interessate e i correlati obiettivi in termini fisici e finanziari. 
  5. In relazione ai  processi  di  cui  al  comma  4,  le  eventuali
economie aggiuntive effettivamente realizzate rispetto a quelle  gia'
previste dalla normativa vigente, dall'articolo  12  e  dal  presente
articolo ai fini del miglioramento dei  saldi  di  finanza  pubblica,
possono essere utilizzate annualmente, nell'importo  massimo  del  50
per cento, per la contrattazione integrativa, di cui il 50 per  cento
destinato alla erogazione dei premi  previsti  dall'articolo  19  del
decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150.  La  restante  quota  e'
versata annualmente dagli enti  e  dalle  amministrazioni  dotati  di
autonomia finanziaria ad apposito capitolo dell'entrata del  bilancio
dello Stato. La disposizione di cui  al  precedente  periodo  non  si
applica agli enti territoriali e agli enti, di competenza regionale o
delle provincie autonome di Trento e di Bolzano, del SSN. Le  risorse
di cui al primo periodo sono utilizzabili solo  se  a  consuntivo  e'
accertato, con riferimento a ciascun esercizio, dalle amministrazioni
interessate, il raggiungimento degli obiettivi fissati  per  ciascuna
delle singole voci di spesa previste nei piani di cui al comma 4 e  i
conseguenti risparmi. I risparmi sono  certificati,  ai  sensi  della
normativa  vigente,  dai  competenti  organi  di  controllo.  Per  la
Presidenza del Consiglio dei Ministri e i Ministeri la verifica viene
effettuata dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento
della   Ragioneria   generale   dello   Stato   per    il    tramite,
rispettivamente, dell'UBRRAC e degli uffici centrali  di  bilancio  e
dalla  Presidenza  del  Consiglio  -  Dipartimento   della   funzione
pubblica. 
  6.  I  piani  adottati  dalle  amministrazioni  sono   oggetto   di
informazione alle organizzazioni sindacali rappresentative. 
  7. In ragione dell'esigenza di  un  effettivo  perseguimento  degli
obiettivi  di   finanza   pubblica   concordati   in   sede   europea
relativamente  alla  manovra  finanziaria  per  gli  anni  2011-2013,
qualora, per qualsiasi ragione, inclusa l'emanazione di provvedimenti
giurisdizionali diversi dalle decisioni della  Corte  costituzionale,
non siano conseguiti gli effetti finanziari  utili  conseguenti,  per
ciascuno degli stessi anni 2011-2013, alle  disposizioni  di  cui  ai
commi 2 e 22 dell'articolo 9 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122,  i
medesimi effetti finanziari sono recuperati, con misure di  carattere
generale, nell'anno  immediatamente  successivo  nei  riguardi  delle
stesse  categorie  di  personale  cui  si   applicano   le   predette
disposizioni. 
  8. I provvedimenti in materia di personale adottati dalle pubbliche
amministrazioni  di  cui  all'articolo  1,  comma  2,   del   decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed in particolare le assunzioni  a
tempo indeterminato, incluse quelle derivanti dalla stabilizzazione o
trasformazione  di  rapporti  a  tempo   determinato,   nonche'   gli
inquadramenti e le promozioni posti in essere in base a  disposizioni
delle  quali  venga   successivamente   dichiarata   l'illegittimita'
costituzionale  sono  nulle  di  diritto  e  viene  ripristinata   la
situazione preesistente a far data dalla pubblicazione della relativa
sentenza della Corte Costituzionale. Ferma  l'eventuale  applicazione
dell'articolo 2126 del codice civile in  relazione  alle  prestazioni
eseguite, il dirigente competente procede obbligatoriamente  e  senza
indugio a comunicare agli  interessati  gli  effetti  della  predetta
sentenza sul relativo rapporto di lavoro e sul correlato  trattamento
economico e al ritiro degli atti nulli. 
  9. Il comma 5 dell'articolo 5-septies del  decreto  legislativo  30
marzo 2001, n. 165, e' sostituito dai seguenti: 
    "5. Le pubbliche  amministrazioni  dispongono  per  il  controllo
sulle assenze per  malattia  dei  dipendenti  valutando  la  condotta
complessiva del dipendente e  gli  oneri  connessi  all'effettuazione
della visita, tenendo conto dell'esigenza di contrastare e  prevenire
l'assenteismo. Il controllo e' in ogni caso richiesto sin  dal  primo
giorno quando l'assenza  si  verifica  nelle  giornate  precedenti  o
successive a quelle non lavorative. 
    5-bis. Le fasce orarie di reperibilita'  entro  le  quali  devono
essere effettuate le visite di controllo e il regime delle  esenzioni
dalla reperibilita' sono stabiliti con decreto del  Ministro  per  la
pubblica amministrazione e l'innovazione. Qualora il dipendente debba
allontanarsi  dall'indirizzo   comunicato   durante   le   fasce   di
reperibilita'  per   effettuare   visite   mediche,   prestazioni   o
accertamenti specialistici  o  per  altri  giustificati  motivi,  che
devono essere, a richiesta, documentati, e' tenuto a darne preventiva
comunicazione all'amministrazione. 
    5-ter. Nel caso in cui l'assenza per  malattia  abbia  luogo  per
l'espletamento di  visite,  terapie,  prestazioni  specialistiche  od
esami diagnostici l'assenza e' giustificata mediante la presentazione
di attestazione  rilasciata  dal  medico  o  dalla  struttura,  anche
privati, che hanno svolto la visita o la prestazione." 
  10. Le disposizioni dei  commi  5,  5-bis  e  5-ter,  dell'articolo
55-septies, del  decreto  legislativo  30  marzo  2001,  n.  165,  si
applicano anche ai dipendenti di  cui  all'articolo  3  del  medesimo
decreto. 
  11. In tema di risoluzione del rapporto di lavoro l'esercizio della
facolta' riconosciuta alle  pubbliche  amministrazioni  prevista  dal
comma 11 dell'articolo 72 del decreto-legge 25 giugno 2008,  n.  112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.  133,  e
successive modificazioni, non  necessita  di  ulteriore  motivazione,
qualora   l'amministrazione   interessata    abbia    preventivamente
determinato in via generale appositi criteri di applicativi con  atto
generale  di  organizzazione  interna,  sottoposto   al   visto   dei
competenti organi di controllo. 
 
          Riferimenti normativi 
              Si riporta il testo del comma 2 dell'articolo 17  della
          gia' citata legge 23 agosto 1988, n. 400: 
              "2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
          deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri,  sentito   il
          Consiglio  di  Stato  e  previo  parere  delle  Commissioni
          parlamentari competenti  in  materia,  che  si  pronunciano
          entro  trenta  giorni  dalla  richiesta,  sono  emanati   i
          regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da
          riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione,  per
          le  quali   le   leggi   della   Repubblica,   autorizzando
          l'esercizio  della  potesta'  regolamentare  del   Governo,
          determinano le norme generali regolatrici della  materia  e
          dispongono l'abrogazione delle norme vigenti,  con  effetto
          dall'entrata in vigore delle norme regolamentari". 
              - Si riporta il testo del comma 4 dell'articolo 70  del
          decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165  (Norme  generali
          sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
          amministrazioni pubbliche): 
              "4. Le aziende e gli enti di cui alle  L.  26  dicembre
          1936, n. 2174, e successive modificazioni ed  integrazioni,
          L. 13 luglio 1984, n. 312, L. 30 maggio 1988, n. 186, L. 11
          luglio 1988, n. 266, L. 31 gennaio  1992,  n.  138,  L.  30
          dicembre 1986, n. 936, decreto legislativo 25 luglio  1997,
          n. 250,  decreto  legislativo  12  febbraio  1993,  n.  39,
          adeguano i propri ordinamenti ai principi di cui al  titolo
          I. I rapporti di lavoro dei dipendenti dei predetti enti ed
          aziende  nonche'  della  Cassa  depositi  e  prestiti  sono
          regolati da contratti collettivi  ed  individuali  in  base
          alle  disposizioni  di  cui  agli  articoli  2,  comma   2,
          all'articolo 8, comma 2, ed all'articolo 60, comma 3". 
              - Si riporta il testo dell'articolo 6 del  gia'  citato
          decreto-legge n. 78 del 2010: 
              "Art.   6   Riduzione   dei   costi   degli    apparati
          amministrativi 
              1. A decorrere dalla data  di  entrata  in  vigore  del
          presente decreto, la partecipazione agli organi  collegiali
          di cui all'articolo  68,  comma  1,  del  decreto-legge  25
          giugno 2008, n. 112,  convertito  con  modificazioni  dalla
          legge 6 agosto 2008, n. 133, e' onorifica;  essa  puo'  dar
          luogo esclusivamente al rimborso delle spese sostenute  ove
          previsto dalla  normativa  vigente;  eventuali  gettoni  di
          presenza non possono superare l'importo di 30 euro a seduta
          giornaliera. La disposizione di cui al presente  comma  non
          si  applica  alle   commissioni   che   svolgono   funzioni
          giurisdizionali, agli organi previsti per legge che operano
          presso il  Ministero  per  l'ambiente,  alla  struttura  di
          missione di cui all'art. 163,  comma  3,  lettera  a),  del
          decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, ed al consiglio
          tecnico-scientifico di cui all'  art.  7  del  decreto  del
          Presidente della Repubblica 30 gennaio 2008,  n.  43,  alla
          Commissione per  l'esame  delle  istanze  di  indennizzi  e
          contributi  relative  alle  perdite  subite  dai  cittadini
          italiani nei territori ceduti alla Jugoslavia, nella Zona B
          dell'ex territorio libero di Trieste, nelle ex  Colonie  ed
          in altri Paesi, istituita dall' articolo 2 del  regolamento
          di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio
          2007, n. 114,  al  Comitato  di  consulenza  globale  e  di
          garanzia per le  privatizzazioni  di  cui  ai  decreti  del
          Presidente del Consiglio dei Ministri 30 giugno  1993  e  4
          maggio 2007 nonche' alla Commissione di cui  all'  articolo
          1, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica  14
          maggio 2007, n. 114. 
              2. A decorrere dalla data  di  entrata  in  vigore  del
          presente decreto la partecipazione agli organi  collegiali,
          anche di amministrazione, degli enti, che comunque ricevono
          contributi a carico delle  finanze  pubbliche,  nonche'  la
          titolarita' di organi dei predetti enti e' onorifica;  essa
          puo' dar  luogo  esclusivamente  al  rimborso  delle  spese
          sostenute ove previsto  dalla  normativa  vigente;  qualora
          siano gia' previsti  i  gettoni  di  presenza  non  possono
          superare l'importo di 30  euro  a  seduta  giornaliera.  La
          violazione di quanto previsto dal presente comma  determina
          responsabilita' erariale e gli atti adottati  dagli  organi
          degli enti e  degli  organismi  pubblici  interessati  sono
          nulli. Gli enti  privati  che  non  si  adeguano  a  quanto
          disposto dal presente comma non possono  ricevere,  neanche
          indirettamente,  contributi  o  utilita'  a  carico   delle
          pubbliche finanze, salva l'eventuale devoluzione,  in  base
          alla  vigente  normativa,  del  5  per  mille  del  gettito
          dell'imposta  sul  reddito  delle   persone   fisiche.   La
          disposizione del presente comma non si  applica  agli  enti
          previsti nominativamente dal decreto legislativo n. 300 del
          1999 e dal decreto legislativo n. 165 del 2001, e  comunque
          alle universita', enti e fondazioni di ricerca e  organismi
          equiparati,  alle  camere  di  commercio,  agli  enti   del
          Servizio sanitario  nazionale,  agli  enti  indicati  nella
          tabella  C   della   legge   finanziaria   ed   agli   enti
          previdenziali ed assistenziali nazionali, alle ONLUS,  alle
          associazioni di  promozione  sociale,  agli  enti  pubblici
          economici   individuati   con   decreto    del    Ministero
          dell'economia e delle finanze  su  proposta  del  Ministero
          vigilante, nonche' alle societa'. 
              3. Fermo restando quanto previsto dall'art. 1, comma 58
          della legge 23 dicembre 2005, n. 266, a  decorrere  dal  1°
          gennaio 2011 le  indennita',  i  compensi,  i  gettoni,  le
          retribuzioni  o  le  altre  utilita'  comunque  denominate,
          corrisposti dalle pubbliche amministrazioni di cui al comma
          3 dell'articolo 1 della legge 31  dicembre  2009,  n.  196,
          incluse le autorita' indipendenti, ai componenti di  organi
          di  indirizzo,   direzione   e   controllo,   consigli   di
          amministrazione e organi collegiali comunque denominati  ed
          ai  titolari  di  incarichi   di   qualsiasi   tipo,   sono
          automaticamente ridotte del  10  per  cento  rispetto  agli
          importi risultanti alla data del 30 aprile 2010. Sino al 31
          dicembre 2013, gli emolumenti di cui al presente comma  non
          possono superare gli importi risultanti alla  data  del  30
          aprile 2010, come ridotti ai sensi del presente  comma.  Le
          disposizioni del presente comma si applicano ai  commissari
          straordinari del Governo di cui all'articolo 11 della legge
          23 agosto  1988,  n.  400  nonche'  agli  altri  commissari
          straordinari, comunque  denominati.  La  riduzione  non  si
          applica al trattamento retributivo di servizio. 
              4. All'articolo 62, del decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e' aggiunto, in fine,  il
          seguente periodo: «Nei casi di rilascio dell'autorizzazione
          del Consiglio dei  Ministri  prevista  dal  presente  comma
          l'incarico     si     intende     svolto     nell'interesse
          dell'amministrazione di appartenenza del  dipendente  ed  i
          compensi dovuti dalla societa' o dall'ente sono corrisposti
          direttamente alla predetta  amministrazione  per  confluire
          nelle risorse destinate al trattamento economico accessorio
          della dirigenza o del personale  non  dirigenziale.  ».  La
          disposizione di cui al presente comma si applica anche agli
          incarichi in corso alla  data  di  entrata  in  vigore  del
          presente provvedimento. 
              5. Fermo  restando  quanto  previsto  dall'articolo  7,
          tutti gli enti pubblici, anche economici, e  gli  organismi
          pubblici,  anche  con  personalita'  giuridica  di  diritto
          privato, provvedono all'adeguamento dei rispettivi  statuti
          al fine di assicurare che, a decorrere  dal  primo  rinnovo
          successivo alla data di  entrata  in  vigore  del  presente
          decreto,  gli  organi  di  amministrazione  e   quelli   di
          controllo, ove non gia' costituiti  in  forma  monocratica,
          nonche' il collegio dei revisori, siano  costituiti  da  un
          numero non superiore, rispettivamente, a  cinque  e  a  tre
          componenti. In  ogni  caso,  le  Amministrazioni  vigilanti
          provvedono all'adeguamento  della  relativa  disciplina  di
          organizzazione, mediante i regolamenti di cui  all'articolo
          2, comma 634, della legge 24 dicembre  2007,  n.  244,  con
          riferimento  a  tutti  gli  enti  ed   organismi   pubblici
          rispettivamente  vigilati,  al  fine   di   apportare   gli
          adeguamenti  previsti  ai  sensi  del  presente  comma.  La
          mancata   adozione   dei   provvedimenti   di   adeguamento
          statutario o di organizzazione previsti dal presente  comma
          nei termini indicati determina responsabilita'  erariale  e
          tutti gli atti adottati dagli organi  degli  enti  e  degli
          organismi  pubblici  interessati  sono  nulli.  Agli   enti
          previdenziali nazionali si applica comunque quanto previsto
          dall'art. 7, comma 6. 
              6.  Nelle  societa'  inserite   nel   conto   economico
          consolidato   della    pubblica    amministrazione,    come
          individuate dall'Istituto nazionale di  statistica  (ISTAT)
          ai sensi  del  comma  3  dell'articolo  1  della  legge  31
          dicembre 2009, n. 196,  nonche'  nelle  societa'  possedute
          direttamente o indirettamente in misura  totalitaria,  alla
          data di entrata in vigore del presente provvedimento  dalle
          amministrazioni pubbliche, il compenso di cui  all'articolo
          2389, primo comma, del codice civile, dei componenti  degli
          organi di amministrazione  e  di  quelli  di  controllo  e'
          ridotto del 10 per cento. La disposizione di cui  al  primo
          periodo si applica a decorrere  dalla  prima  scadenza  del
          consiglio o del collegio successiva alla data di entrata in
          vigore del presente provvedimento. La disposizione  di  cui
          al presente comma non si applica alle  societa'  quotate  e
          alle loro controllate. 
              7. Al fine di valorizzare le  professionalita'  interne
          alle amministrazioni, a decorrere dall'anno 2011  la  spesa
          annua per studi ed incarichi di consulenza, inclusa  quella
          relativa a studi ed incarichi  di  consulenza  conferiti  a
          pubblici    dipendenti,    sostenuta    dalle     pubbliche
          amministrazioni di cui al comma  3  dell'articolo  1  della
          legge 31  dicembre  2009,  n.  196,  incluse  le  autorita'
          indipendenti,  escluse  le  universita',  gli  enti  e   le
          fondazioni di ricerca e gli  organismi  equiparati  nonche'
          gli incarichi di studio e consulenza connessi  ai  processi
          di privatizzazione  e  alla  regolamentazione  del  settore
          finanziario, non puo' essere superiore al 20 per  cento  di
          quella sostenuta nell'anno 2009. L'affidamento di incarichi
          in  assenza  dei  presupposti  di  cui  al  presente  comma
          costituisce    illecito    disciplinare     e     determina
          responsabilita'  erariale.  Le  disposizioni  di   cui   al
          presente comma non si applicano  alle  attivita'  sanitarie
          connesse con il reclutamento, l'avanzamento e l'impiego del
          personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e  del
          Corpo nazionale dei vigili del fuoco. 
              8.  A  decorrere  dall'anno  2011  le   amministrazioni
          pubbliche inserite nel conto  economico  consolidato  della
          pubblica amministrazione,  come  individuate  dall'Istituto
          nazionale di  statistica  (ISTAT)  ai  sensi  del  comma  3
          dell'articolo 1 della  legge  31  dicembre  2009,  n.  196,
          incluse le autorita' indipendenti, non  possono  effettuare
          spese   per   relazioni   pubbliche,   convegni,    mostre,
          pubblicita' e di rappresentanza, per un ammontare superiore
          al 20 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2009 per le
          medesime finalita'. Al fine di ottimizzare la produttivita'
          del lavoro pubblico  e  di  efficientare  i  servizi  delle
          pubbliche Amministrazioni, a decorrere dal 1°  luglio  2010
          l'organizzazione  di  convegni,   di   giornate   e   feste
          celebrative, nonche' di cerimonie  di  inaugurazione  e  di
          altri eventi similari, da parte delle Amministrazioni dello
          Stato e delle Agenzie, nonche' da parte degli enti e  delle
          strutture da esse vigilati e' subordinata  alla  preventiva
          autorizzazione del Ministro competente. L'autorizzazione e'
          rilasciata nei soli casi in cui non sia possibile limitarsi
          alla pubblicazione, sul  sito  internet  istituzionale,  di
          messaggi e discorsi ovvero non  sia  possibile  l'utilizzo,
          per le medesime finalita',  di  video/audio  conferenze  da
          remoto, anche attraverso il sito internet istituzionale; in
          ogni caso gli eventi autorizzati, che non devono comportare
          aumento delle spese destinate  in  bilancio  alle  predette
          finalita', si devono svolgere al di  fuori  dall'orario  di
          ufficio. Il personale che vi partecipa  non  ha  diritto  a
          percepire  compensi   per   lavoro   straordinario   ovvero
          indennita' a qualsiasi titolo. Per  le  magistrature  e  le
          autorita'  indipendenti,  fermo  il  rispetto  dei   limiti
          anzidetti,   l'autorizzazione   e'   rilasciata,   per   le
          magistrature, dai rispettivi organi di autogoverno  e,  per
          le  autorita'  indipendenti,  dall'organo  di  vertice.  Le
          disposizioni  del  presente  comma  non  si  applicano   ai
          convegni organizzati dalle  universita'  e  dagli  enti  di
          ricerca   ed   agli   incontri    istituzionali    connessi
          all'attivita' di  organismi  internazionali  o  comunitari,
          alle feste nazionali previste da disposizioni di legge e  a
          quelle istituzionali delle Forze armate e  delle  Forze  di
          polizia, nonche', per il 2012, alle mostre autorizzate, nel
          limite  di  spesa  complessivo  di  euro  40  milioni,  nel
          rispetto dei limiti derivanti  dalla  legislazione  vigente
          nonche' dal patto di stabilita' interno, dal Ministero  per
          i beni e le attivita' culturali, di concerto, ai soli  fini
          finanziari, con il Ministero dell'economia e delle finanze. 
              9.  A  decorrere  dall'anno  2011  le   amministrazioni
          pubbliche inserite nel conto  economico  consolidato  della
          pubblica amministrazione,  come  individuate  dall'Istituto
          nazionale di  statistica  (ISTAT)  ai  sensi  del  comma  3
          dell'articolo 1 della  legge  31  dicembre  2009,  n.  196,
          incluse le autorita' indipendenti, non  possono  effettuare
          spese per sponsorizzazioni. 
              10.  Resta  ferma   la   possibilita'   di   effettuare
          variazioni compensative tra le spese di cui ai commi 7 e  8
          con   le   modalita'   previste   dall'articolo   14    del
          decreto-legge  2  luglio  2007,  n.  81   convertito,   con
          modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 127. 
              11.  Le  societa',   inserite   nel   conto   economico
          consolidato   della    pubblica    amministrazione,    come
          individuate dall'Istituto nazionale di  statistica  (ISTAT)
          ai sensi  del  comma  3  dell'articolo  1  della  legge  31
          dicembre 2009,  n.  196,  si  conformano  al  principio  di
          riduzione di spesa per studi e  consulenze,  per  relazioni
          pubbliche, convegni,  mostre  e  pubblicita',  nonche'  per
          sponsorizzazioni, desumibile dai precedenti commi 7, 8 e 9.
          In sede di rinnovo dei contratti di  servizio,  i  relativi
          corrispettivi   sono   ridotti   in   applicazione    della
          disposizione di cui al primo periodo del presente comma.  I
          soggetti   che   esercitano   i    poteri    dell'azionista
          garantiscono che, all'atto dell'approvazione del  bilancio,
          sia  comunque  distribuito,  ove  possibile,  un  dividendo
          corrispondente al relativo risparmio di spesa. In ogni caso
          l'inerenza della spesa effettuata per relazioni  pubbliche,
          convegni,    mostre    e    pubblicita',    nonche'     per
          sponsorizzazioni,  e'  attestata  con  apposita   relazione
          sottoposta al controllo del collegio sindacale. 
              12.  A  decorrere  dall'anno  2011  le  amministrazioni
          pubbliche inserite nel conto  economico  consolidato  della
          pubblica amministrazione,  come  individuate  dall'Istituto
          nazionale di  statistica  (ISTAT)  ai  sensi  del  comma  3
          dell'articolo 1 della  legge  31  dicembre  2009,  n.  196,
          incluse le autorita' indipendenti, non  possono  effettuare
          spese per missioni, anche all'estero, con esclusione  delle
          missioni internazionali di pace e delle Forze armate, delle
          missioni delle forze di polizia e dei vigili del fuoco, del
          personale di magistratura, nonche' di  quelle  strettamente
          connesse ad accordi  internazionali  ovvero  indispensabili
          per assicurare la partecipazione a riunioni presso  enti  e
          organismi  internazionali   o   comunitari,   nonche'   con
          investitori  istituzionali  necessari  alla  gestione   del
          debito pubblico, per un ammontare superiore al 50 per cento
          della  spesa  sostenuta  nell'anno  2009.  Gli  atti  e   i
          contratti posti in essere in violazione della  disposizione
          contenuta   nel   primo   periodo   del   presente    comma
          costituiscono   illecito   disciplinare    e    determinano
          responsabilita' erariale. Il limite di spesa stabilito  dal
          presente comma puo' essere superato  in  casi  eccezionali,
          previa  adozione  di  un  motivato  provvedimento  adottato
          dall'organo di vertice dell'amministrazione, da  comunicare
          preventivamente agli organi di controllo ed agli organi  di
          revisione dell'ente. Il presente comma non si applica  alla
          spesa effettuata per lo svolgimento di compiti ispettivi  e
          a quella effettuata  dalle  universita'  e  dagli  enti  di
          ricerca con risorse derivanti da finanziamenti  dell'Unione
          europea ovvero di soggetti privati. A decorrere dalla  data
          di entrata in vigore del presente decreto le diarie per  le
          missioni all'estero di cui all'art. 28 del decreto-legge  4
          luglio 2006, n. 223, convertito con legge 4 agosto 2006, n.
          248, non sono piu' dovute; la predetta disposizione non  si
          applica alle missioni internazionali di  pace  e  a  quelle
          comunque effettuate dalle Forze  di  polizia,  dalle  Forze
          armate e dal Corpo nazionale  dei  vigili  del  fuoco.  Con
          decreto del Ministero degli affari esteri di  concerto  con
          il Ministero dell'economia e delle finanze sono determinate
          le misure e i limiti concernenti il rimborso delle spese di
          vitto e alloggio per il  personale  inviato  all'estero.  A
          decorrere dalla data di  entrata  in  vigore  del  presente
          decreto gli articoli 15 della legge 18  dicembre  1973,  n.
          836 e 8 della legge 26  luglio  1978,  n.  417  e  relative
          disposizioni di attuazione, non si applicano  al  personale
          contrattualizzato di cui al D.  Lgs.  n.  165  del  2001  e
          cessano di avere effetto  eventuali  analoghe  disposizioni
          contenute nei contratti collettivi. 
              13. A decorrere dall'anno 2011 la spesa annua sostenuta
          dalle  amministrazioni   pubbliche   inserite   nel   conto
          economico consolidato della pubblica amministrazione,  come
          individuate dall'Istituto nazionale di  statistica  (ISTAT)
          ai sensi  del  comma  3  dell'articolo  1  della  legge  31
          dicembre 2009, n. 196, incluse le  autorita'  indipendenti,
          per attivita' esclusivamente di formazione deve essere  non
          superiore al 50 per cento della spesa  sostenuta  nell'anno
          2009. Le predette amministrazioni svolgono prioritariamente
          l'attivita' di formazione tramite la Scuola superiore della
          pubblica amministrazione ovvero tramite i propri  organismi
          di formazione. Gli atti e i contratti posti  in  essere  in
          violazione della disposizione contenuta nel  primo  periodo
          del presente comma costituiscono  illecito  disciplinare  e
          determinano responsabilita' erariale.  La  disposizione  di
          cui al presente  comma  non  si  applica  all'attivita'  di
          formazione  effettuata  dalle  Forze  armate,   dal   Corpo
          nazionale dei vigili del fuoco e  dalle  Forze  di  Polizia
          tramite i propri organismi di formazione. 
              14. A  decorrere  dall'anno  2011,  le  amministrazioni
          pubbliche inserite nel conto  economico  consolidato  della
          pubblica amministrazione,  come  individuate  dall'Istituto
          nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi  dell'articolo  1,
          comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196,  incluse  le
          autorita' indipendenti, non  possono  effettuare  spese  di
          ammontare superiore all'80 per cento della spesa  sostenuta
          nell'anno 2009 per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio
          e l'esercizio di autovetture,  nonche'  per  l'acquisto  di
          buoni taxi; il predetto limite puo' essere derogato, per il
          solo anno 2011, esclusivamente  per  effetto  di  contratti
          pluriennali gia' in essere. La predetta disposizione non si
          applica alle autovetture utilizzate dal Corpo nazionale dei
          vigili del fuoco e per i servizi  istituzionali  di  tutela
          dell'ordine e della sicurezza pubblica. 
              15. All'art. 41, comma 16-quinquies, del  decreto-legge
          30 dicembre 2008, n. 207,  convertito,  con  modificazioni,
          dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, in fine, sono aggiunti
          i seguenti periodi: «Il corrispettivo previsto dal presente
          comma e' versato entro il 31 ottobre 2010  all'entrata  del
          bilancio dello Stato. ». 
              16. A decorrere dalla data di  entrata  in  vigore  del
          presente decreto-legge il Comitato per  l'intervento  nella
          Sir  e  in  settori  ad  alta  tecnologia,  istituito   con
          decreto-legge 9  luglio  1980,  n.  301,  D.  P.  C.  M.  5
          settembre  1980  e  legge  28  ottobre  1980,  n.  687,  e'
          soppresso  e  cessa  ogni   sua   funzione,   fatto   salvo
          l'assolvimento dei compiti di seguito  indicati.  A  valere
          sulle   disponibilita'   del   soppresso    Comitato    per
          l'intervento nella Sir e in settori ad alta tecnologia,  la
          societa' trasferitaria di seguito indicata versa, entro  il
          15 dicembre 2010, all'entrata del bilancio dello  Stato  la
          somma di euro 200. 000.  000.  Il  residuo  patrimonio  del
          Comitato per l'intervento nella Sir e in  settori  ad  alta
          tecnologia, con ogni sua attivita', passivita' e  rapporto,
          ivi  incluse  le  partecipazioni   nella   Ristrutturazione
          Elettronica REL S. p. a. in liquidazione  e  nel  Consorzio
          Bancario Sir S. p. a. in liquidazione, e'  trasferito  alla
          Societa' Fintecna S. p. a. o a Societa' da essa interamente
          controllata,  sulla  base  del  rendiconto   finale   delle
          attivita'   e   della   situazione   economico-patrimoniale
          aggiornata alla medesima data, da  redigere  da  parte  del
          Comitato  entro  60  giorni  dall'entrata  in  vigore   del
          presente decreto-legge.  Detto  patrimonio  costituisce  un
          patrimonio separato dal residuo patrimonio  della  societa'
          trasferitaria,  la  quale  pertanto  non  risponde  con  il
          proprio patrimonio dei debiti e degli oneri del  patrimonio
          del Comitato per l'intervento nella Sir ed  in  settori  ad
          alta   tecnologia   ad   essa   trasferito.   La   societa'
          trasferitaria subentra nei processi attivi  e  passivi  nei
          quali e' parte il Comitato per l'intervento nella Sir e  in
          settori ad alta  tecnologia,  senza  che  si  faccia  luogo
          all'interruzione dei processi. Un collegio  di  tre  periti
          verifica, entro 90 giorni  dalla  data  di  consegna  della
          predetta situazione economico-patrimoniale, tale situazione
          e predispone, sulla  base  della  stessa,  una  valutazione
          estimativa  dell'esito  finale   della   liquidazione   del
          patrimonio trasferito. I componenti del collegio dei periti
          sono designati uno dalla societa'  trasferitaria,  uno  dal
          Ministero dell'economia e delle finanze ed  il  terzo,  con
          funzioni   di   presidente,   d'intesa    dalla    societa'
          trasferitaria ed  il  predetto  Ministero  dell'economia  e
          delle finanze. La valutazione  deve,  fra  l'altro,  tenere
          conto di tutti  i  costi  e  gli  oneri  necessari  per  la
          liquidazione del patrimonio trasferito, ivi compresi quelli
          di funzionamento, nonche' dell'ammontare del  compenso  dei
          periti, individuando  altresi'  il  fabbisogno  finanziario
          stimato per  la  liquidazione  stessa.  Il  valore  stimato
          dell'esito  finale  della   liquidazione   costituisce   il
          corrispettivo per il trasferimento del patrimonio,  che  e'
          corrisposto  dalla  societa'  trasferitaria  al   Ministero
          dell'economia e delle finanze. L'ammontare del compenso del
          collegio di periti e' determinato con decreto dal  Ministro
          dell'Economia   e   delle   Finanze.   Al   termine   della
          liquidazione del patrimonio  trasferito,  il  collegio  dei
          periti determina l'eventuale  maggiore  importo  risultante
          dalla   differenza   fra   l'esito   economico    effettivo
          consuntivato  alla  chiusura  della  liquidazione   ed   il
          corrispettivo pagato. Di tale eventuale maggiore importo il
          70%  e'  attribuito  al  Ministero  dell'economia  e  delle
          finanze ed e' versato all'entrata del bilancio dello  Stato
          per essere riassegnato al fondo ammortamento dei titoli  di
          Stato e la residua quota del 30%  e'  di  competenza  della
          societa' trasferitaria in ragione  del  migliore  risultato
          conseguito nella liquidazione. 
              17.  Alla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente
          decreto,  i  liquidatori  delle  societa'  Ristrutturazione
          Elettronica REL S. p. a.  in  liquidazione,  del  Consorzio
          Bancario Sir S. p. a.  in  liquidazione  e  della  Societa'
          Iniziative e Sviluppo di Attivita' Industriali - Isai S. p.
          a. in liquidazione,  decadono  dalle  loro  funzioni  e  la
          funzione di liquidatore di dette societa' e' assunta  dalla
          societa' trasferitaria di cui al comma 16. Sono abrogati  i
          commi 5 e 7 dell'art. 33 della legge  17  maggio  1999,  n.
          144. 
              18. Tutte le  operazioni  compiute  in  attuazione  dei
          commi 16 e 17 sono esenti da qualunque  imposta  diretta  o
          indiretta,  tassa,  obbligo  e  onere  tributario  comunque
          inteso o denominato. Si applicano, in  quanto  compatibili,
          le disposizioni di  cui  ai  commi  da  488  a  495  e  497
          dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296. 
              19.  Al  fine  del  perseguimento   di   una   maggiore
          efficienza  delle  societa'  pubbliche,  tenuto  conto  dei
          principi nazionali e comunitari in termini di  economicita'
          e di concorrenza, le amministrazioni di cui all'articolo 1,
          comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, non possono,
          salvo  quanto  previsto  dall'art.  2447   codice   civile,
          effettuare aumenti di capitale, trasferimenti straordinari,
          aperture di credito, ne' rilasciare garanzie a favore delle
          societa' partecipate non quotate  che  abbiano  registrato,
          per tre esercizi consecutivi, perdite di  esercizio  ovvero
          che  abbiano  utilizzato   riserve   disponibili   per   il
          ripianamento di perdite anche  infrannuali.  Sono  in  ogni
          caso consentiti i trasferimenti alle  societa'  di  cui  al
          primo  periodo  a  fronte  di  convenzioni,  contratti   di
          servizio  o  di  programma  relativi  allo  svolgimento  di
          servizi di pubblico interesse ovvero alla realizzazione  di
          investimenti. Al fine di salvaguardare la continuita' nella
          prestazione di servizi di pubblico interesse, a  fronte  di
          gravi pericoli per la sicurezza pubblica, l'ordine pubblico
          e  la   sanita',   su   richiesta   della   amministrazione
          interessata, con decreto del Presidente del  Consiglio  dei
          Ministri adottato su proposta del Ministro dell'economia  e
          delle  finanze,  di  concerto  con   gli   altri   Ministri
          competenti e  soggetto  a  registrazione  della  Corte  dei
          Conti, possono essere autorizzati gli interventi di cui  al
          primo periodo del presente comma. 
              20.  Le  disposizioni  del  presente  articolo  non  si
          applicano  in  via  diretta  alle  regioni,  alle  province
          autonome e agli enti del Servizio sanitario nazionale,  per
          i quali costituiscono disposizioni di principio ai fini del
          coordinamento della finanza pubblica. A decorrere dal 2011,
          una quota pari al 10 per cento dei  trasferimenti  erariali
          di cui all'art. 7 della legge  15  marzo  1997,  n.  59,  a
          favore delle regioni a statuto ordinario e' accantonata per
          essere successivamente svincolata e destinata alle  regioni
          a statuto ordinario  che  hanno  attuato  quanto  stabilito
          dall'art. 3  del  decreto-legge  25  gennaio  2010,  n.  2,
          convertito con legge 26 marzo 2010, n. 42 e che  aderiscono
          volontariamente alle regole previste dal presente articolo.
          Con  decreto  di  natura  non  regolamentare  del  Ministro
          dell'economia  e  delle  finanze,  sentita  la   Conferenza
          Stato-Regioni, sono stabiliti modalita',  tempi  e  criteri
          per  l'attuazione  del  presente  comma.  Ai  lavori  della
          Conferenza  Stato-Regioni  partecipano  due  rappresentanti
          delle Assemblee legislative  regionali  designati  d'intesa
          tra  loro  nell'ambito  della  Conferenza  dei   Presidenti
          dell'Assemblea, dei Consigli  regionali  e  delle  province
          autonome di cui agli articoli 5,  8  e  15  della  legge  4
          febbraio 2005, n. 11. 
              21. Le somme provenienti dalle riduzioni  di  spesa  di
          cui al presente articolo, con esclusione di quelle  di  cui
          al primo periodo del  comma  6,  sono  versate  annualmente
          dagli enti e  dalle  amministrazioni  dotati  di  autonomia
          finanziaria ad apposito capitolo dell'entrata del  bilancio
          dello Stato. La disposizione di cui al primo periodo non si
          applica agli enti territoriali e agli enti,  di  competenza
          regionale o delle province autonome di Trento e di Bolzano,
          del Servizio sanitario nazionale, nonche' alle associazioni
          di cui all' articolo 270 del testo unico di cui al  decreto
          legislativo 18 agosto 2000, n. 267. 
              21-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo non
          si applicano agli enti di cui  al  decreto  legislativo  30
          giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo  10  febbraio
          1996, n. 103. 
              21-ter. Il Ministro della difesa,  compatibilmente  con
          quanto statuito in  sede  contrattuale  ovvero  di  accordi
          internazionali comunque denominati in materia di  programmi
          militari di investimento, puo' autorizzare il  differimento
          del piano di consegna dei relativi mezzi e sistemi  d'arma,
          senza  nuovi  o  maggiori  oneri  a  carico  della  finanza
          pubblica. 
              21-quater. Con  decreto  del  Ministero  della  difesa,
          adottato d'intesa con l'Agenzia  del  demanio,  sentito  il
          Consiglio  centrale  della  rappresentanza   militare,   si
          provvede alla rideterminazione, a decorrere dal 1°  gennaio
          2011, del canone di occupazione  dovuto  dagli  utenti  non
          aventi titolo alla concessione di alloggi di  servizio  del
          Ministero della  difesa,  fermo  restando  per  l'occupante
          l'obbligo   di   rilascio   entro   il   termine    fissato
          dall'Amministrazione, anche se in regime di proroga,  sulla
          base dei prezzi di mercato, ovvero, in  mancanza  di  essi,
          delle  quotazioni   rese   disponibili   dall'Agenzia   del
          territorio,  del  reddito  dell'occupante  e  della  durata
          dell'occupazione. Le  maggiorazioni  del  canone  derivanti
          dalla  rideterminazione   prevista   dal   presente   comma
          affluiscono ad apposito capitolo dell'entrata del  bilancio
          dello Stato, per essere riassegnate  per  le  esigenze  del
          Ministero della difesa. 
              21-quinquies. Con decreto di natura  non  regolamentare
          del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta  del
          Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto  con  i
          Ministri della giustizia e dell'interno, da  emanare  entro
          trenta giorni dalla data di entrata in vigore  della  legge
          di  conversione  del   presente   decreto,   sono   dettate
          specifiche  disposizioni   per   disciplinare   termini   e
          modalita' per la vendita dei titoli sequestrati di cui all'
          articolo 2 del decreto-legge 16  settembre  2008,  n.  143,
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  13  novembre
          2008,  n.  181,  in  modo  tale  da  garantire  la  massima
          celerita' del versamento del ricavato  dell'alienazione  al
          Fondo unico giustizia, che  deve  avvenire  comunque  entro
          dieci giorni dalla notifica del provvedimento di sequestro,
          nonche' la restituzione  all'avente  diritto,  in  caso  di
          dissequestro, esclusivamente del ricavato dell'alienazione,
          in ogni caso fermi restando  i  limiti  di  cui  al  citato
          articolo 2 del decreto-legge 16  settembre  2008,  n.  143,
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  13  novembre
          2008, n. 181, entro i quali e' possibile l'utilizzo di beni
          e valori sequestrati. 
              21-sexies. Per il triennio 2011-2013, ferme restando le
          dotazioni previste dalla legge 23 dicembre 2009, n. 192, le
          Agenzie fiscali di cui al  decreto  legislativo  30  luglio
          1999, n.  300,  possono  assolvere  alle  disposizioni  del
          presente articolo, del  successivo  articolo  8,  comma  1,
          primo periodo, nonche' alle disposizioni vigenti in materia
          di contenimento della  spesa  dell'apparato  amministrativo
          effettuando  un  riversamento  a  favore  dell'entrata  del
          bilancio dello Stato pari all'1 per cento  delle  dotazioni
          previste sui capitoli relativi ai  costi  di  funzionamento
          stabilite con la citata legge. Si applicano  in  ogni  caso
          alle Agenzie fiscali le disposizioni di cui al comma 3  del
          presente articolo, nonche'  le  disposizioni  di  cui  all'
          articolo 1, comma 22, della legge 23 dicembre 2005, n. 266,
          all'articolo 2, comma 589, e all'articolo 3, commi 18, 54 e
          59, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, all' articolo 27,
          comma 2, e all' articolo 48, comma 1, del decreto-legge  25
          giugno 2008, n. 112, convertito, con  modificazioni,  dalla
          legge 6 agosto 2008, n. 133. Le  predette  Agenzie  possono
          conferire incarichi dirigenziali ai  sensi  dell'  articolo
          19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
          tenendo conto delle proprie peculiarita' e della necessita'
          di garantire gli obiettivi di gettito fissati  annualmente.
          Le   medesime   Agenzie   possono    conferire    incarichi
          dirigenziali ai sensi dell' articolo 19, comma  5-bis,  del
          citato decreto legislativo n. 165 del 2001 anche a soggetti
          appartenenti alle magistrature e ai ruoli degli avvocati  e
          procuratori dello Stato previo  collocamento  fuori  ruolo,
          comando  o  analogo  provvedimento  secondo  i   rispettivi
          ordinamenti. Il  conferimento  di  incarichi  eventualmente
          eccedenti  le  misure  percentuali  previste  dal  predetto
          articolo 19, comma 6, e' disposto nei limiti delle facolta'
          assunzionali a tempo indeterminato delle singole Agenzie. 
              21-septies. All' articolo  17,  comma  3,  del  decreto
          legislativo  31  dicembre  1992,   n.   545,   la   parola:
          «immediatamente» e' soppressa". 
              - Si riporta il testo dell'art. 71 del decreto-legge 25
          giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per  lo  sviluppo
          economico,  la  semplificazione,  la   competitivita',   la
          stabilizzazione della finanza pubblica  e  la  perequazione
          tributaria), convertito, con modificazioni, dalla  legge  6
          agosto 2008, n. 133: 
              "Art.  71.  Assenze  per  malattia   e   per   permesso
          retribuito dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni 
              1. Per i periodi di assenza per malattia, di  qualunque
          durata, ai dipendenti delle  pubbliche  amministrazioni  di
          cui all'articolo 1, comma 2,  del  decreto  legislativo  30
          marzo 2001, n. 165, nei primi dieci giorni  di  assenza  e'
          corrisposto  il  trattamento  economico  fondamentale   con
          esclusione  di  ogni  indennita'  o  emolumento,   comunque
          denominati, aventi carattere fisso e continuativo,  nonche'
          di  ogni  altro  trattamento  accessorio.  Resta  fermo  il
          trattamento  piu'  favorevole  eventualmente  previsto  dai
          contratti  collettivi  o  dalle  specifiche  normative   di
          settore per le assenze per malattia  dovute  ad  infortunio
          sul lavoro  o  a  causa  di  servizio,  oppure  a  ricovero
          ospedaliero o  a  day  hospital,  nonche'  per  le  assenze
          relative  a  patologie   gravi   che   richiedano   terapie
          salvavita.  I  risparmi  derivanti  dall'applicazione   del
          presente comma costituiscono economie di  bilancio  per  le
          amministrazioni dello  Stato  e  concorrono  per  gli  enti
          diversi dalle amministrazioni statali al miglioramento  dei
          saldi di bilancio. Tali somme non possono essere utilizzate
          per incrementare i fondi per la contrattazione integrativa. 
              1-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore  del
          presente decreto, limitatamente alle assenze  per  malattia
          di cui al comma 1 del personale del  comparto  sicurezza  e
          difesa nonche' del personale del Corpo nazionale dei vigili
          del  fuoco,  gli  emolumenti  di   carattere   continuativo
          correlati allo specifico status e alle peculiari condizioni
          di impiego di tale personale sono equiparati al trattamento
          economico fondamentale. 
              2. 
              3. 
              4. La contrattazione collettiva  ovvero  le  specifiche
          normative di settore, fermi restando i limiti massimi delle
          assenze per permesso retribuito  previsti  dalla  normativa
          vigente, definiscono i termini e le modalita' di  fruizione
          delle   stesse,   con   l'obbligo    di    stabilire    una
          quantificazione esclusivamente ad ore  delle  tipologie  di
          permesso retribuito, per le quali la legge, i  regolamenti,
          i contratti collettivi o gli  accordi  sindacali  prevedano
          una fruizione alternativa in ore o in giorni. Nel  caso  di
          fruizione  dell'intera  giornata  lavorativa,   l'incidenza
          dell'assenza sul monte ore a disposizione  del  dipendente,
          per ciascuna tipologia,  viene  computata  con  riferimento
          all'orario  di  lavoro  che  il  medesimo  avrebbe   dovuto
          osservare nella giornata di assenza. 
              5. 
              5-bis. Gli accertamenti  medico-legali  sui  dipendenti
          assenti dal servizio per malattia effettuati dalle  aziende
          sanitarie  locali  su   richiesta   delle   Amministrazioni
          pubbliche interessate rientrano nei  compiti  istituzionali
          del  Servizio  sanitario  nazionale;   conseguentemente   i
          relativi oneri restano  comunque  a  carico  delle  aziende
          sanitarie locali. 
              5-ter. A decorrere dall'anno 2010 in  sede  di  riparto
          delle risorse per il finanziamento del  Servizio  sanitario
          nazionale  e'  individuata  una  quota   di   finanziamento
          destinata agli scopi di cui al comma 5-bis,  ripartita  fra
          le regioni tenendo conto del numero dei dipendenti pubblici
          presenti nei rispettivi territori; gli accertamenti di  cui
          al medesimo comma 5-bis sono effettuati  nei  limiti  delle
          ordinarie risorse disponibili a tale scopo. 
              6. Le disposizioni del presente articolo  costituiscono
          norme non derogabili dai contratti o accordi collettivi". 
              - Si riporta il testo del comma  23  dell'art.  17  del
          citato decreto-legge 1 luglio 2009, n. 78: 
              "23. All'articolo 71 del decreto-legge 25 giugno  2008,
          n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto
          2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni: 
              a) il comma 1-bis e' sostituito dal seguente: «1-bis. A
          decorrere dalla data di  entrata  in  vigore  del  presente
          decreto, limitatamente alle assenze per malattia di cui  al
          comma 1 del  personale  del  comparto  sicurezza  e  difesa
          nonche' del personale del Corpo nazionale  dei  vigili  del
          fuoco, gli emolumenti di carattere  continuativo  correlati
          allo  specifico  status  e  alle  peculiari  condizioni  di
          impiego di tale personale sono  equiparati  al  trattamento
          economico fondamentale»; 
              b) al comma 2 dopo le parole:  «mediante  presentazione
          di certificazione medica rilasciata da struttura  sanitaria
          pubblica» sono  aggiunte  le  seguenti:  «o  da  un  medico
          convenzionato con il Servizio sanitario nazionale»; 
              c) al comma 3 e' soppresso il secondo periodo; 
              d)  il  comma  5  e'  abrogato.  Gli  effetti  di  tale
          abrogazione    concernono     le     assenze     effettuate
          successivamente alla data di entrata in vigore del presente
          decreto; 
              e) dopo il comma 5, sono inseriti i seguenti: 
              «5-bis. Gli accertamenti medico-legali  sui  dipendenti
          assenti dal servizio per malattia effettuati dalle  aziende
          sanitarie  locali  su   richiesta   delle   Amministrazioni
          pubbliche interessate rientrano nei  compiti  istituzionali
          del  Servizio  sanitario  nazionale;   conseguentemente   i
          relativi oneri restano  comunque  a  carico  delle  aziende
          sanitarie locali. 
              5-ter. A decorrere dall'anno 2010 in  sede  di  riparto
          delle risorse per il finanziamento del  Servizio  sanitario
          nazionale  e'  individuata  una  quota   di   finanziamento
          destinata agli scopi di cui al comma 5-bis,  ripartita  fra
          le regioni tenendo conto del numero dei dipendenti pubblici
          presenti nei rispettivi territori; gli accertamenti di  cui
          al medesimo comma 5-bis sono effettuati  nei  limiti  delle
          ordinarie risorse disponibili a tale scopo. ». 
              - Si riporta il testo del  comma  12  dell'articolo  17
          della citata legge 31 dicembre 2009, n. 196: 
              "12. La clausola di salvaguardia di cui al comma 1 deve
          essere effettiva e automatica. Essa deve indicare le misure
          di riduzione delle spese  o  di  aumenti  di  entrata,  con
          esclusione del ricorso ai fondi di  riserva,  nel  caso  si
          verifichino o siano in procinto di verificarsi  scostamenti
          rispetto alle previsioni indicate dalle leggi al fine della
          copertura finanziaria. In tal caso, sulla base di  apposito
          monitoraggio, il Ministro  dell'economia  e  delle  finanze
          adotta, sentito il Ministro competente, le misure  indicate
          nella clausola di salvaguardia e riferisce alle Camere  con
          apposita relazione. La relazione espone le cause che  hanno
          determinato gli scostamenti, anche ai fini della  revisione
          dei dati e dei metodi  utilizzati  per  la  quantificazione
          degli oneri autorizzati dalle predette leggi". 
              Si riporta il testo del comma 5 dell'articolo 21  della
          gia' citata legge 31 dicembre 2009, n. 196: 
              "5.  Nell'ambito  di  ciascun  programma  le  spese  si
          ripartiscono in: 
              a) spese non rimodulabili; 
              b) spese rimodulabili". 
              Per il riferimento alla legge 30 aprile 1985,  n.  163,
          vedasi nelle note all'articolo 14. 
              Si riporta il testo del comma  2  dell'articolo  1  del
          gia' citato decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165: 
              "2. Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le
          amministrazioni dello Stato, ivi compresi  gli  istituti  e
          scuole di ogni ordine e grado e le  istituzioni  educative,
          le aziende ed amministrazioni dello  Stato  ad  ordinamento
          autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni,  le  Comunita'
          montane, e loro consorzi  e  associazioni,  le  istituzioni
          universitarie, gli  Istituti  autonomi  case  popolari,  le
          Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e
          loro associazioni, tutti gli enti  pubblici  non  economici
          nazionali,  regionali  e  locali,  le  amministrazioni,  le
          aziende  e  gli  enti  del  Servizio  sanitario  nazionale,
          l'Agenzia per la rappresentanza negoziale  delle  pubbliche
          amministrazioni (ARAN) e  le  Agenzie  di  cui  al  decreto
          legislativo 30 luglio 1999, n.  300.  Fino  alla  revisione
          organica della disciplina di settore,  le  disposizioni  di
          cui al presente decreto continuano ad applicarsi  anche  al
          CONI". 
              Si  riporta  il  testo  dell'articolo  19  del  decreto
          legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 (Attuazione della legge
          4 marzo 2009, n. 15, in  materia  di  ottimizzazione  della
          produttivita'  del  lavoro  pubblico  e  di  efficienza   e
          trasparenza delle pubbliche amministrazioni): 
              "Art.  19.  Criteri  per  la   differenziazione   delle
          valutazioni 
              1. In ogni amministrazione,  l'Organismo  indipendente,
          sulla  base  dei  livelli  di  performance  attribuiti   ai
          valutati secondo il sistema di valutazione di cui al Titolo
          II del presente  decreto,  compila  una  graduatoria  delle
          valutazioni   individuali   del   personale   dirigenziale,
          distinto per livello generale e non, e  del  personale  non
          dirigenziale. 
              2. In ogni graduatoria di cui al comma 1  il  personale
          e' distribuito in differenti livelli di performance in modo
          che: 
              a) il venticinque per cento e' collocato  nella  fascia
          di merito alta, alla quale corrisponde  l'attribuzione  del
          cinquanta per cento delle risorse destinate al  trattamento
          accessorio collegato alla performance individuale; 
              b) il cinquanta per cento e' collocato nella fascia  di
          merito intermedia, alla  quale  corrisponde  l'attribuzione
          del  cinquanta  per  cento  delle  risorse   destinate   al
          trattamento   accessorio   collegato    alla    performance
          individuale; 
              c) il restante venticinque per cento e' collocato nella
          fascia  di  merito  bassa,  alla  quale   non   corrisponde
          l'attribuzione di alcun  trattamento  accessorio  collegato
          alla performance individuale. 
              3.  Per  i  dirigenti  si  applicano   i   criteri   di
          compilazione  della  graduatoria  e  di  attribuzione   del
          trattamento accessorio di cui al comma 2,  con  riferimento
          alla retribuzione di risultato. 
              4.  La  contrattazione  collettiva   integrativa   puo'
          prevedere deroghe  alla  percentuale  del  venticinque  per
          cento di cui alla lettera a) del  comma  2  in  misura  non
          superiore a  cinque  punti  percentuali  in  aumento  o  in
          diminuzione,  con  corrispondente  variazione  compensativa
          delle  percentuali  di  cui  alle  lettere  b)  o  c).   La
          contrattazione  puo'  altresi'   prevedere   deroghe   alla
          composizione percentuale delle fasce di cui alle lettere b)
          e c) e alla  distribuzione  tra  le  medesime  fasce  delle
          risorse destinate ai trattamenti accessori  collegati  alla
          performance individuale. 
              5. Il Dipartimento della funzione pubblica provvede  al
          monitoraggio delle deroghe di cui al comma 4,  al  fine  di
          verificare il rispetto dei principi di  selettivita'  e  di
          meritocrazia e riferisce in proposito al  Ministro  per  la
          pubblica amministrazione e l'innovazione. 
              6. Le disposizioni di  cui  ai  commi  2  e  3  non  si
          applicano  al  personale  dipendente  se  il   numero   dei
          dipendenti  in   servizio   nell'amministrazione   non   e'
          superiore a 8 e ai dirigenti se il numero dei dirigenti  in
          servizio nell'amministrazione non e' superiore a 5. In ogni
          caso deve essere garantita l'attribuzione  selettiva  della
          quota prevalente delle  risorse  destinate  al  trattamento
          economico  accessorio  collegato  alla  performance  a  una
          percentuale limitata del personale dipendente e dirigente". 
              Si riporta il testo dei commi 2 e  22  dell'articolo  9
          del citato decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78: 
              "2.  In  considerazione  della   eccezionalita'   della
          situazione economica internazionale e  tenuto  conto  delle
          esigenze prioritarie di raggiungimento degli  obiettivi  di
          finanza pubblica concordati in sede  europea,  a  decorrere
          dal  1°  gennaio  2011  e  sino  al  31  dicembre  2013   i
          trattamenti economici complessivi dei  singoli  dipendenti,
          anche di qualifica dirigenziale,  previsti  dai  rispettivi
          ordinamenti, delle amministrazioni pubbliche, inserite  nel
          conto economico consolidato della pubblica amministrazione,
          come  individuate  dall'Istituto  nazionale  di  statistica
          (ISTAT), ai sensi del comma 3, dell'art. 1, della legge  31
          dicembre 2009, n. 196, superiori a 90. 000 euro lordi annui
          sono ridotti del 5 per cento  per  la  parte  eccedente  il
          predetto importo fino a 150. 000 euro, nonche' del  10  per
          cento per la parte eccedente 150. 000 euro; a seguito della
          predetta riduzione il trattamento economico complessivo non
          puo' essere comunque inferiore a 90. 000 euro lordi  annui;
          le indennita' corrisposte ai responsabili degli  uffici  di
          diretta collaborazione dei Ministri  di  cui  all'art.  14,
          comma 2, del decreto  legislativo  n.  165  del  2001  sono
          ridotte  del  10  per  cento;  la  riduzione   si   applica
          sull'intero importo dell'indennita'. Per i  procuratori  ed
          avvocati  dello  Stato  rientrano  nella   definizione   di
          trattamento economico complessivo,  ai  fini  del  presente
          comma, anche gli onorari di cui all'articolo 21 del  R.  D.
          30 ottobre 1933, n. 1611. La riduzione prevista  dal  primo
          periodo del presente comma non opera ai fini previdenziali.
          A decorrere dalla data di entrata in  vigore  del  presente
          decreto e sino  al  31  dicembre  2013,  nell'ambito  delle
          amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto
          legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modifiche  e
          integrazioni, i trattamenti economici complessivi spettanti
          ai titolari degli incarichi dirigenziali, anche di  livello
          generale, non possono essere stabiliti in misura  superiore
          a quella indicata nel contratto  stipulato  dal  precedente
          titolare ovvero, in caso di rinnovo, dal medesimo titolare,
          ferma restando la riduzione prevista nel presente comma" 
              "22. Per il personale di cui alla legge n. 27/1981  non
          sono erogati, senza possibilita' di recupero,  gli  acconti
          degli anni 2011, 2012 e 2013 ed il conguaglio del  triennio
          2010-2012; per tale personale, per  il  triennio  2013-2015
          l'acconto spettante per l'anno 2014  e'  pari  alla  misura
          gia' prevista per l'anno 2010 e il  conguaglio  per  l'anno
          2015 viene determinato con riferimento agli anni 2009, 2010
          e 2014. Per il predetto personale l'indennita' speciale  di
          cui all' articolo 3 della legge 19 febbraio  1981,  n.  27,
          spettante negli anni 2011, 2012 e 2013, e' ridotta  del  15
          per cento per l'anno 2011, del 25 per cento per l'anno 2012
          e del 32 per cento per  l'anno  2013.  Tale  riduzione  non
          opera ai fini previdenziali.  Nei  confronti  del  predetto
          personale non si applicano le disposizioni di cui ai  commi
          1 e 21, secondo e terzo periodo". 
              Si riporta  il  testo  dell'articolo  2126  del  codice
          civile: 
              "Art. 2126. Prestazione  di  fatto  con  violazione  di
          legge. 
              La nullita' o l'annullamento del  contratto  di  lavoro
          non produce effetto per il periodo in cui  il  rapporto  ha
          avuto   esecuzione,   salvo   che   la   nullita'    derivi
          dall'illiceita' dell'oggetto o della causa . 
              Se il lavoro e' stato prestato con violazione di  norme
          poste a tutela del prestatore di lavoro, questi ha in  ogni
          caso diritto alla retribuzione". 
              Si riporta il testo dell'articolo 55-septies  del  gia'
          citato decreto legislativo 30  marzo  2001,  n.  165,  come
          modificato dalla presente legge: 
              "55-septies. Controlli sulle assenze. 
              1. Nell'ipotesi di assenza per malattia  protratta  per
          un periodo superiore a dieci giorni, e, in ogni caso,  dopo
          il secondo evento di malattia  nell'anno  solare  l'assenza
          viene giustificata esclusivamente  mediante  certificazione
          medica rilasciata da una struttura sanitaria pubblica o  da
          un  medico  convenzionato   con   il   Servizio   sanitario
          nazionale. 
              2.  In  tutti  i  casi  di  assenza  per  malattia   la
          certificazione  medica  e'  inviata  per  via   telematica,
          direttamente dal medico o dalla struttura sanitaria che  la
          rilascia, all'Istituto nazionale della previdenza  sociale,
          secondo  le  modalita'  stabilite   per   la   trasmissione
          telematica dei certificati medici nel settore privato dalla
          normativa  vigente,  e  in  particolare  dal  decreto   del
          Presidente   del   Consiglio    dei    Ministri    previsto
          dall'articolo  50,  comma  5-bis,  del   decreto-legge   30
          settembre 2003,  n.  269,  convertito,  con  modificazioni,
          dalla  legge  24  novembre   2003,   n.   326,   introdotto
          dall'articolo 1, comma 810, della legge 27  dicembre  2006,
          n.  296,  e  dal  predetto   Istituto   e'   immediatamente
          inoltrata, con le medesime  modalita',  all'amministrazione
          interessata. 
              3. L'Istituto nazionale della previdenza  sociale,  gli
          enti  del  servizio  sanitario   nazionale   e   le   altre
          amministrazioni interessate svolgono le attivita' di cui al
          comma 2 con le risorse  finanziarie,  strumentali  e  umane
          disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o  maggiori
          oneri a carico della finanza pubblica. 
              4. L'inosservanza degli obblighi  di  trasmissione  per
          via  telematica  della  certificazione  medica  concernente
          assenze di lavoratori  per  malattia  di  cui  al  comma  2
          costituisce   illecito   disciplinare   e,   in   caso   di
          reiterazione, comporta l'applicazione  della  sanzione  del
          licenziamento   ovvero,   per   i   medici   in    rapporto
          convenzionale  con  le  aziende  sanitarie  locali,   della
          decadenza  dalla  convenzione,  in  modo  inderogabile  dai
          contratti o accordi collettivi. 
              5.  Le  pubbliche  amministrazioni  dispongono  per  il
          controllo  sulle  assenze  per  malattia   dei   dipendenti
          valutando la condotta  complessiva  del  dipendente  e  gli
          oneri  connessi  all'effettuazione  della  visita,  tenendo
          conto   dell'esigenza   di    contrastare    e    prevenire
          l'assenteismo. Il controllo e' in ogni caso  richiesto  sin
          dal  primo  giorno  quando  l'assenza  si  verifica   nelle
          giornate precedenti o successive a quelle non lavorative. 
              5-bis. Le fasce orarie di reperibilita' entro le  quali
          devono essere effettuate le visite di controllo e il regime
          delle esenzioni  dalla  reperibilita'  sono  stabiliti  con
          decreto del Ministro  per  la  pubblica  amministrazione  e
          l'innovazione. Qualora  il  dipendente  debba  allontanarsi
          dall'indirizzo comunicato durante le fasce di reperibilita'
          per effettuare visite mediche, prestazioni  o  accertamenti
          specialistici o per altri giustificati motivi,  che  devono
          essere,  a  richiesta,  documentati,  e`  tenuto  a   darne
          preventiva comunicazione all'amministrazione. 
              5-ter. Nel caso in cui  l'assenza  per  malattia  abbia
          luogo per l'espletamento di  visite,  terapie,  prestazioni
          specialistiche   od   esami   diagnostici   l'assenza    e'
          giustificata  mediante  la  presentazione  di  attestazione
          rilasciata dal medico o dalla struttura, anche privati, che
          hanno svolto la visita o la prestazione. 
              6. Il responsabile della struttura in cui il dipendente
          lavora  nonche'   il   dirigente   eventualmente   preposto
          all'amministrazione  generale  del  personale,  secondo  le
          rispettive   competenze,    curano    l'osservanza    delle
          disposizioni del presente articolo, in particolare al  fine
          di   prevenire   o   contrastare,   nell'interesse    della
          funzionalita' dell'ufficio, le condotte assenteistiche.  Si
          applicano, al riguardo, le disposizioni degli articoli 21 e
          55-sexies, comma 3". 
              Si riporta il testo del comma 11 dell'articolo  72  del
          gia' citato decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112: 
              "11. Per gli anni  2009,  2010  e  2011,  le  pubbliche
          amministrazioni di  cui  all'  articolo  1,  comma  2,  del
          decreto legislativo 30 marzo 2001,  n.  165,  e  successive
          modificazioni,  possono,   a   decorrere   dal   compimento
          dell'anzianita' massima contributiva di quaranta  anni  del
          personale dipendente, nell'esercizio dei poteri di cui all'
          articolo 5 del citato decreto legislativo n. 165 del  2001,
          risolvere  unilateralmente  il  rapporto  di  lavoro  e  il
          contratto individuale, anche  del  personale  dirigenziale,
          con  un  preavviso  di  sei  mesi,  fermo  restando  quanto
          previsto dalla disciplina vigente in materia di  decorrenza
          dei trattamenti pensionistici.  Con  appositi  decreti  del
          Presidente del Consiglio dei  ministri,  da  emanare  entro
          novanta giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  della
          presente disposizione, previa deliberazione  del  Consiglio
          dei ministri, su proposta  del  Ministro  per  la  pubblica
          amministrazione e l'innovazione, di concerto con i Ministri
          dell'economia e delle finanze, dell'interno, della difesa e
          degli affari esteri, sono definiti gli specifici criteri  e
          le modalita' applicative dei principi della disposizione di
          cui  al  presente  comma  relativamente  al  personale  dei
          comparti sicurezza, difesa ed esteri, tenendo  conto  delle
          rispettive peculiarita' ordinamentali. Le  disposizioni  di
          cui al presente comma si applicano anche nei confronti  dei
          soggetti che abbiano beneficiato dell'  articolo  3,  comma
          57, della legge 24 dicembre  2003,  n.  350,  e  successive
          modificazioni. Le disposizioni di cui al presente comma non
          si applicano ai magistrati, ai professori universitari e ai
          dirigenti medici responsabili di struttura complessa".