Art. 17
Razionalizzazione della spesa sanitaria
1. Al fine di garantire il rispetto degli obblighi comunitari e la
realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica, il livello del
finanziamento ((del Servizio sanitario nazionale)) a cui concorre lo
Stato per il 2013 e' incrementato dello 0,5% rispetto al livello
vigente per il 2012 ed e' ulteriormente incrementato dell'1,4% per il
2014. Conseguentemente, con specifica Intesa fra lo Stato e le
regioni, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno
2003, n. 131, da stipulare entro il 30 aprile 2012, sono indicate le
modalita' per il raggiungimento dell'obiettivo di cui al primo
periodo del presente comma. Qualora la predetta Intesa non sia
raggiunta entro il predetto termine,al fine di assicurare per gli
anni 2013 e 2014 che le regioni rispettino l'equilibrio di bilancio
sanitario, sono introdotte, tenuto conto delle disposizioni in
materia di spesa per il personale di cui all'articolo 16, le seguenti
disposizioni negli altri ambiti di spesa sanitaria:
a) nelle more del perfezionamento delle attivita' concernenti la
determinazione annuale di costi standardizzati per tipo di servizio e
fornitura da parte dell'Osservatorio dei contratti pubblici relativi
a lavori, servizi e forniture di cui all'articolo 7 del decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e anche al fine di potenziare le
attivita' delle Centrali regionali per gli acquisti, il citato
Osservatorio, a partire dal 1° luglio 2012, attraverso la Banca dati
nazionale dei contratti pubblici di cui all'articolo 62-bis del
decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, fornisce alle regioni
un'elaborazione dei prezzi di riferimento, ivi compresi quelli
eventualmente previsti dalle convenzioni Consip, anche ai sensi di
quanto disposto all'articolo 11, alle condizioni di maggiore
efficienza dei beni, ivi compresi i dispositivi medici ed i farmaci
per uso ospedaliero, delle prestazioni e dei servizi sanitari e non
sanitari individuati dall'Agenzia per i servizi sanitari regionali di
cui all'articolo 5 del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266,
tra quelli di maggiore impatto in termini di costo a carico del
Servizio sanitario nazionale. Cio', al fine di mettere a disposizione
delle regioni ulteriori strumenti operativi di controllo e
razionalizzazione della spesa. Le regioni adottano tutte le misure
necessarie a garantire il conseguimento degli obiettivi di risparmio
programmati, intervenendo anche sul livello di spesa per gli acquisti
delle prestazioni sanitarie presso gli operatori privati accreditati;
b) in materia di assistenza farmaceutica ospedaliera, al fine di
consentire alle regioni di garantire il conseguimento degli obiettivi
di risparmio programmati compatibili con il livello di finanziamento
di cui al primo periodo del presente comma, a decorrere dall'anno
2013, con regolamento da emanare, entro il 30 giugno 2012, ai sensi
dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su
proposta del Ministro della salute, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, sono disciplinate le procedure
finalizzate a porre a carico delle aziende farmaceutiche l'eventuale
superamento del tetto di spesa a livello nazionale di cui
all'articolo 5, comma 5, del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222,
nella misura massima del 35% di tale superamento, in proporzione ai
rispettivi fatturati per farmaci ceduti alle strutture pubbliche, con
modalita' stabilite dal medesimo regolamento. Qualora entro la
predetta data del 30 giugno 2012 non sia stato emanato il richiamato
regolamento, l'Agenzia italiana del farmaco, con riferimento alle
disposizioni di cui all'articolo 11, comma 7, lettera b), del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni,
dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, a decorrere dall'anno 2013,
aggiorna le tabelle di raffronto ivi previste, al fine di consentire
alle regioni di garantire il conseguimento dei predetti obiettivi di
risparmio, e conseguentemente, a decorrere dall'anno 2013 il tetto di
spesa per l'assistenza farmaceutica territoriale di cui all'articolo
5, comma 1, del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito,
con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, come da
ultimo modificato dall'articolo 22, comma 3, del decreto legge 1°
luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3
agosto 2009, n. 102 e' rideterminato nella misura del 12,5%;
c) ai fini di controllo e razionalizzazione della spesa sostenuta
direttamente dal Servizio sanitario nazionale per l'acquisto di
dispositivi medici, in attesa della determinazione dei costi
standardizzati sulla base dei livelli essenziali delle prestazioni
che tengano conto della qualita' e dell'innovazione tecnologica,
elaborati anche sulla base dei dati raccolti nella banca dati per il
monitoraggio dei consumi dei dispositivi medici direttamente
acquistati dal Servizio sanitario nazionale di cui al decreto del
Ministro della salute dell'11 giugno 2010, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 175 del 2010, a decorrere dal 1° gennaio 2013 la spesa
sostenuta dal Servizio sanitario nazionale per l'acquisto di detti
dispositivi, tenuto conto dei dati riportati nei modelli di conto
economico (CE), compresa la spesa relativa all'assistenza protesica,
e' fissata entro un tetto a livello nazionale e a livello di ogni
singola regione, riferito rispettivamente al fabbisogno sanitario
nazionale standard e al fabbisogno sanitario regionale standard di
cui agli articoli 26 e 27 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n.
68. Cio' al fine di garantire il conseguimento degli obiettivi di
risparmio programmati. Il valore assoluto dell'onere a carico del
Servizio sanitario nazionale per l'acquisto dei dispositivi di cui
alla presente lettera, a livello nazionale e per ciascuna regione, e'
annualmente determinato dal Ministro della salute, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze. Le regioni monitorano
l'andamento della spesa per acquisto dei dispositivi medici:
l'eventuale superamento del predetto valore e' recuperato interamente
a carico della regione attraverso misure di contenimento della spesa
sanitaria regionale o con misure di copertura a carico di altre voci
del bilancio regionale. Non e' tenuta al ripiano la regione che abbia
fatto registrare un equilibrio economico complessivo;
d) a decorrere dall'anno 2014, con regolamento da emanare ai
sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
su proposta del Ministro della salute di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, sono introdotte misure di
compartecipazione sull'assistenza farmaceutica e sulle altre
prestazioni erogate dal servizio sanitario nazionale. Le misure di
compartecipazione sono aggiuntive rispetto a quelle eventualmente
gia' disposte dalle regioni e sono finalizzate ad assicurare, nel
rispetto del principio di equilibrio finanziario, l'appropriatezza,
l'efficacia e l'economicita' delle prestazioni. La predetta quota di
compartecipazione non concorre alla determinazione del tetto per
l'assistenza farmaceutica territoriale. Le regioni possono adottare
provvedimenti di riduzione delle predette misure di
compartecipazione, purche' assicurino comunque, con misure
alternative, l'equilibrio economico finanziario, da certificarsi
preventivamente da parte del Comitato permanente per la verifica
dell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza e dal Tavolo
tecnico per la verifica degli adempimenti di cui agli articoli 9 e 12
dell'Intesa Stato-Regioni del 23 marzo 2005.
2. Con l'Intesa fra lo Stato e le regioni di cui all'alinea del
comma 1 sono indicati gli importi delle manovre da realizzarsi, al
netto degli effetti derivanti dalle disposizioni di cui all'articolo
16 in materia di personale dipendente e convenzionato con il Servizio
sanitario nazionale per l'esercizio 2014, mediante le misure di cui
alle lettere a), b), c) e d) del comma 1. Qualora la predetta Intesa
non sia raggiunta entro il predetto termine, gli importi sono
stabiliti, al netto degli effetti derivanti dalle disposizioni di cui
al citato articolo 16, fra le predette misure nelle percentuali, per
l'esercizio 2013, del 30%, 40% e 30% a carico rispettivamente delle
misure di cui alle lettere a), b), e c) del comma 1, nonche', per
l'esercizio 2014, del 22%, 20%, 15% e 40% a carico rispettivamente
delle misure di cui alle lettere a), b) c) e d) del comma 1; per
l'anno 2014, il residuo 3 per cento corrisponde alle economie di
settore derivanti dall'esercizio del potere regolamentare in materia
di spese per il personale sanitario dipendente e convenzionato di cui
all'articolo 16. Conseguentemente il tetto indicato alla lettera c)
del comma 1 e' fissato nella misura del 5,2%. Qualora le economie di
settore derivanti dall'esercizio del potere regolamentare in materia
di spese per il personale sanitario dipendente e convenzionato di cui
all'articolo 16 risultino di incidenza differente dal 3 per cento, le
citate percentuali per l'anno 2014 sono proporzionalmente
rideterminate e con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze, ove necessario, e' conseguentemente rideterminato in termini
di saldo netto da finanziare il livello del finanziamento del
Servizio sanitario nazionale di cui al comma 1.
3. Le disposizioni di cui all'articolo 2, commi 71, 72 e 73, della
legge 23 dicembre 2009, n. 191, si applicano anche in ciascuno degli
anni 2013 e 2014.
4. Al fine di assicurare, per gli anni 2011 e 2012, l'effettivo
rispetto dei piani di rientro dai disavanzi sanitari, nonche'
dell'intesa Stato-Regioni del 3 dicembre 2009, sono introdotte le
seguenti disposizioni:
a) all'articolo 2, comma 80, della legge 23 dicembre 2009, n.
191, dopo il secondo periodo sono inseriti i seguenti:
"A tale scopo, qualora, in corso di attuazione del piano o dei
programmi operativi di cui al comma 88, gli ordinari organi di
attuazione del piano o il commissario ad acta rinvengano ostacoli
derivanti da provvedimenti legislativi regionali, li trasmettono al
Consiglio regionale, indicandone puntualmente i motivi di contrasto
con il Piano di rientro o con i programmi operativi. Il Consiglio
regionale, entro i successivi sessanta giorni, apporta le necessarie
modifiche alle leggi regionali in contrasto, o le sospende, o le
abroga. Qualora il Consiglio regionale non provveda ad apportare le
necessarie modifiche legislative entro i termini indicati, ovvero vi
provveda in modo parziale o comunque tale da non rimuovere gli
ostacoli all'attuazione del piano o dei programmi operativi, il
Consiglio dei Ministri adotta, ai sensi dell'articolo 120 della
((Costituzione)), le necessarie misure, anche normative, per il
superamento dei predetti ostacoli.";
b) all'articolo 2, dopo il comma 88 della legge 23 dicembre
2009, n. 191, e' inserito il seguente: "88-bis Il primo periodo del
comma 88 si interpreta nel senso che i programmi operativi
costituiscono prosecuzione e necessario aggiornamento degli
interventi di riorganizzazione, riqualificazione e potenziamento del
piano di rientro, al fine di tenere conto del finanziamento del
servizio sanitario programmato per il periodo di riferimento,
dell'effettivo stato di avanzamento dell'attuazione del piano di
rientro, nonche' di ulteriori obblighi regionali derivanti da Intese
fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano o da innovazioni della legislazione statale vigente.";
c) il Commissario ad acta per l'attuazione del piano di rientro
dal disavanzo sanitario della regione Abruzzo da' esecuzione al
programma operativo per l'esercizio 2010, di cui all'articolo 2,
comma 88, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, che e' approvato con
il presente decreto, ferma restando la validita' degli atti e dei
provvedimenti gia' adottati e la salvezza degli effetti e dei
rapporti giuridici sorti sulla base della sua attuazione. Il
Commissario ad acta, altresi', adotta, entro 60 giorni dalla data di
entrata in vigore del presente decreto, il Piano sanitario regionale
2011 - 2012, in modo da garantire, anche attraverso l'eventuale
superamento delle previsioni contenute in provvedimenti legislativi
regionali non ancora rimossi ai sensi dell'articolo 2, comma 80,
della legge 23 dicembre 2009, n. 191, che le azioni di
riorganizzazione e risanamento del servizio sanitario regionale siano
coerenti, nel rispetto dell'erogazione dei livelli essenziali di
assistenza:
1) con l'obiettivo del raggiungimento dell'equilibrio
economico stabile del bilancio sanitario regionale programmato nel
piano di rientro stesso, tenuto conto del livello del finanziamento
del servizio sanitario programmato per il periodo 2010 - 2012 con il
Patto per la salute 2010 - 2012 e definito dalla legislazione
vigente;
2) con gli ulteriori obblighi per le regioni introdotti dal
medesimo Patto per la salute 2010 - 2012 e dalla legislazione
vigente;
d) il Consiglio dei Ministri provvede a modificare l'incarico
commissariale nei sensi di cui alla lettera c);
e) al comma 51 dell'articolo 1 della legge 13 dicembre 2010, n.
220, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) dopo le parole: "dalla legge 30 luglio 2010, n. 122," sono
inserite le seguenti: "nonche' al fine di consentire l'espletamento
delle funzioni istituzionali in situazioni di ripristinato equilibrio
finanziario";
2) nel primo e nel secondo periodo, le parole: "fino al 31
dicembre 2011", sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 dicembre
2012";
f) per le regioni sottoposte ai piani di rientro per le quali
in attuazione dell'articolo 1, comma 174, quinto periodo, della legge
30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni, e' stato
applicato il blocco automatico del turn over del personale del
servizio sanitario regionale, con decreto del Ministro della salute,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il
Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione
territoriale, su richiesta della regione interessata, puo' essere
disposta, in deroga al predetto blocco del turn over,
l'autorizzazione al conferimento di incarichi di dirigenti medici
responsabili di struttura complessa, previo accertamento, in sede
congiunta, della necessita' di procedere al predetto conferimento di
incarichi al fine di assicurare il mantenimento dei livelli
essenziali di assistenza, nonche' della compatibilita' del medesimo
conferimento con la ristrutturazione della rete ospedaliera e con gli
equilibri di bilancio sanitario, come programmati nel piano di
rientro, ovvero nel programma operativo, da parte del Comitato
permanente per la verifica dell'erogazione dei livelli essenziali di
assistenza e del Tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti
regionali, di cui rispettivamente agli articoli 9 e 12 dell'intesa
Stato-regioni del 23 marzo 2005, sentita l'AGENAS.
5. In relazione alle risorse da assegnare alle pubbliche
amministrazioni interessate, a fronte degli oneri da sostenere per
gli accertamenti medico-legali sui dipendenti assenti dal servizio
per malattia effettuati dalle aziende sanitarie locali, in
applicazione dell'articolo 71 del decreto-legge 25 giugno 2008, n.
112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.
133, come modificato dall'articolo 17, comma 23, del decreto-legge 1°
luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3
agosto 2009, n. 102:
a) per gli esercizi 2011 e 2012 il Ministro dell'economia e delle
finanze e' autorizzato a trasferire annualmente una quota delle
disponibilita' finanziarie per il Servizio sanitario nazionale, non
utilizzata in sede di riparto in relazione agli effetti della
sentenza della Corte costituzionale n. 207 del 7 giugno 2010, nel
limite di 70 milioni di euro annui, per essere iscritta,
rispettivamente, tra gli stanziamenti di spesa aventi carattere
obbligatorio, di cui all'articolo 26, comma 2, della legge 196 del
2009, in relazione agli oneri di pertinenza dei Ministeri, ovvero su
appositi fondi da destinare per la copertura dei medesimi
accertamenti medico-legali sostenuti dalla Amministrazioni diverse da
quelle statali; b) a decorrere dall'esercizio 2013, con la legge di
bilancio e' stabilita la dotazione annua dei suddetti stanziamenti
destinati alla copertura degli accertamenti medico-legali sostenuti
dalle amministrazioni pubbliche, per un importo complessivamente non
superiore a 70 milioni di euro, per le medesime finalita' di cui alla
lettera a). Conseguentemente il livello del finanziamento del
Servizio sanitario nazionale a cui concorre lo Stato, come fissato al
comma 1, e' rideterminato, a decorrere dal medesimo esercizio 2013,
in riduzione di 70 milioni di euro.
6. Ai sensi di quanto disposto dall'articolo 2, comma 67, secondo
periodo, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, attuativo
dell'articolo 1, comma 4, lettera c), dell'intesa Stato-regioni in
materia sanitaria per il triennio 2010-2012, sancita nella riunione
della conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e
le province autonome di Trento e di Bolzano del 3 dicembre 2009, per
l'anno 2011 il livello del finanziamento del Servizio sanitario
nazionale a cui concorre ordinariamente lo Stato, come rideterminato
dall'articolo 11, comma 12, del decreto - legge 31 maggio 2010, n.
78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.
122, e dall'articolo 1, comma 49, della legge 13 dicembre 2010, n.
220, e' incrementato di ((105 milioni di euro)) per far fronte al
maggior finanziamento concordato con le regioni, ai sensi della
citata intesa, con riferimento al ((periodo compreso tra il 1º giugno
2011 e la data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto)). ((A decorrere dalla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto si applicano le
disposizioni di cui all'articolo 1, comma 796, lettere p) e p-bis),
della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e cessano di avere effetto le
disposizioni di cui all'articolo 61, comma 19, del decreto-legge 25
giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6
agosto 2008, n. 133)).
7. Con decreto del Ministro della salute, previo protocollo
d'intesa con le regioni Lazio, Puglia, Siciliana e con altre regioni
interessate, e' disposta la proroga fino al 31 dicembre 2013 del
progetto di sperimentazione gestionale di' cui all'articolo 1, comma
827, della legge 27 dicembre 2006. n. 296, coordinato dall'Istituto
nazionale per la promozione della salute delle popolazioni migranti e
per il contrasto delle malattie della poverta' (INMP) di cui al
decreto del Ministro della salute in data 3 agosto 2007, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 229 del 20 settembre 2007, finalizzato
alla ricerca, alla formazione, alla prevenzione e alla cura delle
malattie delle migrazioni e della poverta'.
8. Ad eventuali modifiche all'organizzazione e alle modalita' di
funzionamento dell'INMP si provvede con decreto del Ministro della
salute ((. Entro il 30 giugno 2013 il Ministero)) della salute
verifica l'andamento della sperimentazione gestionale e promuove,
sulla base dei risultati raggiunti, l'adozione dei provvedimenti
necessari alla definizione, d'intesa con le regioni interessate,
dell'assetto a regime dell'INMP. In caso di mancato raggiungimento
dei risultati connessi al progetto di sperimentazione gestionale di
cui al comma 7, con decreto del Ministro della salute si provvede
alla soppressione e liquidazione dell'INMP provvedendo alla nomina di
un commissario liquidatore.
9. Per la realizzazione delle finalita' di cui ((ai commi 7 e 8)),
e' autorizzata per l'anno 2011 la corresponsione all'INMP di un
finanziamento pari 5 milioni di euro, alla cui copertura si provvede
mediante corrispondente riduzione, per il medesimo anno,
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5 della legge 6
febbraio 2009, n. 7. Per il finanziamento delle attivita' di ciascuno
degli anni 2012 e 2013 si provvede nell'ambito di un apposito
progetto interregionale per la cui realizzazione, sulle risorse
finalizzate all' attuazione dell'articolo 1, comma 34, della legge 23
dicembre 1996 n. 662, e successive modificazioni, e' vincolato
l'importo pari a 5 milioni di euro annui per il medesimo biennio.
10. Al fine di garantire la massima funzionalita' dell'Agenzia
italiana del farmaco (Aifa), in relazione alla rilevanza e
all'accresciuta complessita' delle competenze ad essa attribuite, di
potenziare la gestione delle aree strategiche di azione
corrispondenti agli indirizzi assegnati dal Ministero della salute e
di realizzare gli obiettivi di semplificazione e snellimento di cui
all'articolo 2, comma 1, lettera a), della legge 4 novembre 2010, n.
183, con decreto emanato ai sensi dell'articolo 48, comma 13, del
decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con
modificazione, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, da adottare
entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, il regolamento di organizzazione e
funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco (Aifa), di cui al
decreto del Ministro della salute 20 settembre 2004, n. 245, e'
modificato, in modo da assicurare l'equilibrio finanziario dell'ente
e senza alcun onere a carico della finanza pubblica, nel senso:
a) di demandare al consiglio di amministrazione, su proposta del
direttore generale, il potere di modificare, con deliberazioni
assunte ai sensi dell'articolo 22 del citato decreto n. 245 del 2004,
l'assetto organizzativo dell'Agenzia di cui all'articolo 17 del
medesimo decreto n. 245 del 2004, anche al fine di articolare le
strutture amministrative di vertice in coerenza con gli accresciuti
compiti dell'ente; le deliberazioni adottate ai sensi della presente
lettera sono sottoposte all'approvazione del Ministero della salute,
di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze;
b) di riordinare la commissione consultiva tecnico-scientifica e
il comitato prezzi e rimborsi, prevedendo: un numero massimo di
componenti pari a dieci, di cui tre designati dal Ministro della
salute, uno dei quali con funzioni di presidente, uno designato dal
Ministro dell'economia e delle finanze, quattro designati dalla
Conferenza Stato-regioni nonche', di diritto, il direttore generale
dell'Aifa e il presidente dell'Istituto superiore di sanita'; i
requisiti di comprovata professionalita' e specializzazione dei
componenti nei settori della metodologia di determinazione del prezzo
dei farmaci, dell'economia sanitaria e della farmaco-economia; che le
indennita' ai componenti, ferma l'assenza di oneri a carico della
finanza pubblica, non possano superare la misura media delle
corrispondenti indennita' previste per i componenti degli analoghi
organismi delle autorita' nazionali competenti per l'attivita'
regolatoria dei farmaci degli Stati membri dell'Unione europea;
c) di specificare i servizi, compatibili con le funzioni
istituzionali dell'Agenzia, che l'Agenzia stessa puo' rendere nei
confronti di terzi ai sensi dell'articolo 48, comma 8, lettera
c-bis), del decreto-legge n. 269 del 2003, stabilendo altresi' la
misura dei relativi corrispettivi;
d) di introdurre un diritto annuale a carico di ciascun titolare
di autorizzazione all'immissione in commercio per il funzionamento,
l'aggiornamento e l'implementazione delle funzionalita' informatiche
della banca dati dei farmaci autorizzati o registrati ai fini
dell'immissione in commercio, nonche' per la gestione informatica
delle relative pratiche autorizzative, con adeguata riduzione per le
piccole e medie imprese di cui alla ((raccomandazione 2003/361/CE)).
Riferimenti normativi
- Si riporta il testo del comma 6 dell'art. 8 della
legge 5 giugno 2003, n. 131 (Disposizioni per l'adeguamento
dell'ordinamento della Repubblica alla L. Cost. 18 ottobre
2001, n. 3):
"6. Il Governo puo' promuovere la stipula di intese in
sede di Conferenza Stato-Regioni o di Conferenza unificata,
dirette a favorire l'armonizzazione delle rispettive
legislazioni o il raggiungimento di posizioni unitarie o il
conseguimento di obiettivi comuni; in tale caso e' esclusa
l'applicazione dei commi 3 e 4 dell'articolo 3 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Nelle materie di cui
all'articolo 117, terzo e quarto comma, della Costituzione
non possono essere adottati gli atti di indirizzo e di
coordinamento di cui all'articolo 8 della legge 15 marzo
1997, n. 59, e all'articolo 4 del decreto legislativo 31
marzo 1998, n. 112. "
Per il riferimento al testo dell'art. 7 del decreto
legislativo n. 163 del 2006, vedasi nelle note all'art. 11.
- Si riporta il testo dell'art. 62-bis del citato
decreto legislativo n. 82 del 2005:
"Art. 62-bis. Banca dati nazionale dei contratti
pubblici.
1. Per favorire la riduzione degli oneri amministrativi
derivanti dagli obblighi informativi ed assicurare
l'efficacia, la trasparenza e il controllo in tempo reale
dell'azione amministrativa per l'allocazione della spesa
pubblica in lavori, servizi e forniture, anche al fine del
rispetto della legalita' e del corretto agire della
pubblica amministrazione e prevenire fenomeni di
corruzione, si utilizza la «Banca dati nazionale dei
contratti pubblici» (BDNCP) istituita, presso l'Autorita'
per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi
e forniture, della quale fanno parte i dati previsti
dall'articolo 7 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n.
163, e disciplinata, ai sensi del medesimo decreto
legislativo, dal relativo regolamento attuativo. "
- Si riporta il testo dell'art. 5 del decreto
legislativo 30 giugno 1993, n. 266 (Riordinamento del
Ministero della sanita', a norma dell'art. 1, comma 1,
lettera h), della L. 23 ottobre 1992, n. 421):
"Art. 5. Agenzia per i servizi sanitari regionali.
1. E' istituita una agenzia dotata di personalita'
giuridica e sottoposta alla vigilanza del Ministero della
sanita', con compiti di supporto delle attivita' regionali,
di valutazione comparativa dei costi e dei rendimenti dei
servizi resi ai cittadini e di segnalazione di disfunzioni
e sprechi nella gestione delle risorse personali e
materiali e nelle forniture, di trasferimento
dell'innovazione e delle sperimentazioni in materia
sanitaria.
2. [Con decreto del Ministro della sanita', di concerto
con il Ministro per la funzione pubblica e con il Ministro
del tesoro, sentita la Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le regioni e le province autonome, da emanare
ai sensi dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400,
nel termine di novanta giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto, sono disciplinati
l'organizzazione e il funzionamento dell'agenzia in modo da
assicurare la composizione paritetica fra Ministero della
sanita' e rappresentanti delle regioni nel Consiglio di
amministrazione].
3. Il direttore dell'agenzia e' nominato con decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del
Ministro della sanita', tra esperti di riconosciuta
competenza in materia di organizzazione e programmazione
dei servizi sanitari, anche estranei all'amministrazione.
Il direttore e' assunto con contratto di diritto privato di
durata quinquennale non rinnovabile.
4. L'Agenzia puo' avvalersi di esperti con rapporto di
collaborazione coordinata e continuativa nel limite massimo
di dieci unita'.
5. Alle spese di funzionamento dell'Agenzia si fa
fronte con un contributo annuo a carico dello Stato pari a
lire 12,8 miliardi a partire dall'anno 2001. Al relativo
onere si provvede mediante corrispondente riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 12, comma
2, lettera b), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.
502, e successive modificazioni, come rideterminata dalla
tabella C della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (legge
finanziaria 2001).
6. Sono abrogati i commi 11 e 12 dell'art. 53 della
legge 23 dicembre 1978, n. 833. "
- Si riporta il testo del comma 2 dell'art. 17 della
citata legge 23 agosto 1988, n. 400:
"Art. 17. Regolamenti.
1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il parere
del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta
giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti
per disciplinare:
a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi,
nonche' dei regolamenti comunitari;
b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei
decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi
quelli relativi a materie riservate alla competenza
regionale;
c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di
leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si
tratti di materie comunque riservate alla legge;
d) l'organizzazione ed il funzionamento delle
amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate
dalla legge;
e).
2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il
Consiglio di Stato e previo parere delle Commissioni
parlamentari competenti in materia, che si pronunciano
entro trenta giorni dalla richiesta, sono emanati i
regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da
riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per
le quali le leggi della Repubblica, autorizzando
l'esercizio della potesta' regolamentare del Governo,
determinano le norme generali regolatrici della materia e
dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto
dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.
3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di
autorita' sottordinate al ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.
4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti
ministeriali ed interministeriali, che devono recare la
denominazione di «regolamento», sono adottati previo parere
del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla
registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella
Gazzetta Ufficiale.
4-bis. L'organizzazione e la disciplina degli uffici
dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai
sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente
d'intesa con il Presidente del Consiglio dei ministri e con
il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei
criteri che seguono:
a) riordino degli uffici di diretta collaborazione con
i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che
tali uffici hanno esclusive competenze di supporto
dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo
e l'amministrazione;
b) individuazione degli uffici di livello dirigenziale
generale, centrali e periferici, mediante diversificazione
tra strutture con funzioni finali e con funzioni
strumentali e loro organizzazione per funzioni omogenee e
secondo criteri di flessibilita' eliminando le duplicazioni
funzionali;
c) previsione di strumenti di verifica periodica
dell'organizzazione e dei risultati;
d) indicazione e revisione periodica della consistenza
delle piante organiche;
e) previsione di decreti ministeriali di natura non
regolamentare per la definizione dei compiti delle unita'
dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali
generali.
4-ter. Con regolamenti da emanare ai sensi del comma 1
del presente articolo, si provvede al periodico riordino
delle disposizioni regolamentari vigenti, alla ricognizione
di quelle che sono state oggetto di abrogazione implicita e
all'espressa abrogazione di quelle che hanno esaurito la
loro funzione o sono prive di effettivo contenuto normativo
o sono comunque obsolete. ".
- Si riporta il testo del comma 5 dell'art. 5 del gia'
citato decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159:
"5. A decorrere dall'anno 2008 la spesa farmaceutica
ospedaliera cosi' come rilevata dai modelli CE, al netto
della distribuzione diretta come definita al comma 1, non
puo' superare a livello di ogni singola regione la misura
percentuale del 2,4 per cento del finanziamento cui
concorre ordinariamente lo Stato, inclusi gli obiettivi di
piano e le risorse vincolate di spettanza regionale e al
netto delle somme erogate per il finanziamento di attivita'
non rendicontate dalle Aziende sanitarie. L'eventuale
sforamento di detto valore e' recuperato interamente a
carico della regione attraverso misure di contenimento
della spesa farmaceutica ospedaliera o di voci equivalenti
della spesa ospedaliera non farmaceutica o di altre voci
del Servizio sanitario regionale o con misure di copertura
a carico di altre voci del bilancio regionale. Non e'
tenuta al ripiano la regione che abbia fatto registrare un
equilibrio economico complessivo. ".
- Si riporta il testo del comma 7 dell'articolo 11 del
gia' citato decreto-legge n. 78del 2010:
"7. Entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente
decreto, l'Agenzia italiana del farmaco provvede:
a) all'individuazione, fra i medicinali attualmente a
carico della spesa farmaceutica ospedaliera di cui
all'articolo 5, comma 5, del decreto-legge 1° ottobre 2007,
n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29
novembre 2007, n. 222, di quelli che, in quanto
suscettibili di uso ambulatoriale o domiciliare, devono
essere erogati, a decorrere dal giorno successivo a quello
di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell'elenco dei
farmaci individuati ai sensi del presente comma, attraverso
l'assistenza farmaceutica territoriale, di cui all'articolo
5, comma 1, del medesimo decreto-legge e con oneri a carico
della relativa spesa, per un importo su base annua pari a
600 milioni di euro;
b) alla predisposizione, sulla base dei dati resi
disponibili dal sistema Tessera sanitaria di cui
all'articolo 50 del decreto-legge 30 settembre 2003, n.
269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre
2003, n. 326, di tabelle di raffronto tra la spesa
farmaceutica territoriale delle singole regioni, con la
definizione di soglie di appropriatezza prescrittiva basate
sul comportamento prescrittivo registrato nelle regioni con
il miglior risultato in riferimento alla percentuale di
medicinali a base di principi attivi non coperti da
brevetto, ovvero a prezzo minore, rispetto al totale dei
medicinali appartenenti alla medesima categoria terapeutica
equivalente. Cio' al fine di mettere a disposizione delle
regioni strumenti di programmazione e controllo idonei a
realizzare un risparmio di spesa non inferiore a 600
milioni di euro su base annua che restano nelle
disponibilita' dei servizi sanitari regionali".
- Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 5 del gia'
citato decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159:
1. A decorrere dall'anno 2008 l'onere a carico del SSN
per l'assistenza farmaceutica territoriale, comprensiva sia
della spesa dei farmaci erogati sulla base della disciplina
convenzionale, al lordo delle quote di partecipazione alla
spesa a carico degli assistiti, sia della distribuzione
diretta di medicinali collocati in classe «A» ai fini della
rimborsabilita', inclusa la distribuzione per conto e la
distribuzione in dimissione ospedaliera, non puo' superare
a livello nazionale ed in ogni singola regione il tetto del
14 per cento del finanziamento cui concorre ordinariamente
lo Stato, inclusi gli obiettivi di piano e le risorse
vincolate di spettanza regionale e al netto delle somme
erogate per il finanziamento di attivita' non rendicontate
dalle aziende sanitarie. Il valore assoluto dell'onere a
carico del SSN per la predetta assistenza farmaceutica, sia
a livello nazionale che in ogni singola regione e'
annualmente determinato dal Ministero della salute, entro
il 15 novembre dell'anno precedente a quello di
riferimento, sulla base del riparto delle disponibilita'
finanziarie per il Servizio sanitario nazionale deliberato
dal CIPE, ovvero, in sua assenza, sulla base della proposta
di riparto del Ministro della salute, da formulare entro il
15 ottobre. Entro 15 giorni dalla fine di ciascun mese, le
regioni trasmettono all'Agenzia italiana del farmaco
(AIFA), al Ministero della salute e al Ministero
dell'economia e delle finanze i dati della distribuzione
diretta, come definita dal presente comma, per singola
specialita' medicinale, relativi al mese precedente,
secondo le specifiche tecniche definite dal decreto del
Ministro della salute 31 luglio 2007, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 229 del 2 ottobre 2007 concernente
l'istituzione del flusso informativo delle prestazioni
farmaceutiche effettuate in distribuzione diretta. Le
regioni, entro i quindici giorni successivi ad ogni
trimestre, trasmettono all'AIFA, al Ministero della salute
e al Ministero dell'economia e delle finanze i dati
relativi alla spesa farmaceutica ospedaliera. Il rispetto
da parte delle regioni di quanto disposto dal presente
comma costituisce adempimento ai fini dell'accesso al
finanziamento integrativo a carico dello Stato. Nelle more
della concreta e completa attivazione del flusso
informativo della distribuzione diretta, alle regioni che
non hanno fornito i dati viene attribuita, ai fini della
determinazione del tetto e della definizione dei budget di
cui al comma 2, in via transitoria e salvo successivo
conguaglio, una spesa per distribuzione diretta pari al 40
per cento della spesa complessiva per l'assistenza
farmaceutica non convenzionata rilevata dal flusso
informativo del nuovo sistema informativo sanitario".
- Si riporta il testo del comma 3 dell'articolo 22 del
decreto-legge 1 luglio 2009, n. 78 (Provvedimenti
anticrisi, nonche' proroga di termini), convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102:
"3. Il fondo di cui al comma 2 e' alimentato dalle
economie conseguenti alle disposizioni di cui all'articolo
13, comma 1, lettera b), del decreto-legge 28 aprile 2009,
n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno
2009, n. 77, e all'attivita' amministrativa dell'Agenzia
italiana del farmaco nella determinazione del prezzo dei
medicinali equivalenti di cui all'articolo 7, comma 1, del
decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con
modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405 e
successive modificazioni. A tal fine il tetto di spesa per
l'assistenza farmaceutica territoriale di cui all'articolo
5, comma 1, del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre
2007, n. 222, e' rideterminato in riduzione in valore
assoluto di 800 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010
e in termini percentuali nella misura del 13,3 per cento a
decorrere dal medesimo anno 2010. Conseguentemente il
livello del finanziamento a cui concorre ordinariamente lo
Stato e' ridotto di 800 milioni di euro a decorrere
dall'anno 2010. In sede di stipula del Patto per la salute
e' determinata la quota che le regioni a statuto speciale e
le province autonome di Trento e di Bolzano riversano
all'entrata del bilancio dello Stato per il finanziamento
del Servizio sanitario nazionale".
Il decreto del Ministro della Salute dell'11 giugno
2010 (Istituzione del flusso informativo per il
monitoraggio dei consumi dei dispositivi medici
direttamente acquistati dal Servizio sanitario nazionale),
e' pubblicato nella Gazz. Uff. 29 luglio 2010, n. 175.
- Si riporta il testo degli articoli 26 e 27 del
decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68 (Disposizioni in
materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto
ordinario e delle province, nonche' di determinazione dei
costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario):
"Art. 26. Determinazione del fabbisogno sanitario
nazionale standard
1. A decorrere dall'anno 2013 il fabbisogno sanitario
nazionale standard e' determinato, in coerenza con il
quadro macroeconomico complessivo e nel rispetto dei
vincoli di finanza pubblica e degli obblighi assunti
dall'Italia in sede comunitaria, tramite intesa,
coerentemente con il fabbisogno derivante dalla
determinazione dei livelli essenziali di assistenza (LEA)
erogati in condizioni di efficienza ed appropriatezza. In
sede di determinazione, sono distinte la quota destinata
complessivamente alle regioni a statuto ordinario,
comprensiva delle risorse per la realizzazione degli
obiettivi di carattere prioritario e di rilievo nazionale
ai sensi dell'articolo 1, commi 34 e 34-bis, della citata
legge n. 662 del 1996, e successive modificazioni, e le
quote destinate ad enti diversi dalle regioni.
2. Per gli anni 2011 e 2012 il fabbisogno nazionale
standard corrisponde al livello di finanziamento
determinato ai sensi di quanto disposto dall'articolo 2,
comma 67, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, attuativo
dell'intesa Stato-Regioni in materia sanitaria per il
triennio 2010-2012 del 3 dicembre 2009, cosi' come
rideterminato dall'articolo 11, comma 12, del decreto-legge
31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla
legge 30 luglio 2010, n. 122".
"Art. 27 Determinazione dei costi e dei fabbisogni
standard regionali
1. Il Ministro della salute, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa, ai sensi
dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.
281, con la conferenza Stato-Regioni sentita la struttura
tecnica di supporto di cui all'articolo 3 dell'intesa
Stato-Regioni del 3 dicembre 2009, determina annualmente,
sulla base della procedura definita nel presente articolo,
i costi e i fabbisogni standard regionali.
2. Per la determinazione dei costi e dei fabbisogni
standard regionali si fa riferimento agli elementi
informativi presenti nel Nuovo sistema informativo
sanitario (NSIS) del Ministero della salute.
3. Ai sensi dell'articolo 2, comma 2, lettera a),
dell'intesa Stato-Regioni in materia sanitaria per il
triennio 2010-2012 del 3 dicembre 2009, con riferimento ai
macrolivelli di assistenza definiti dal decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri di individuazione dei
livelli essenziali di assistenza in ambito sanitario del 29
novembre 2001, costituiscono indicatori della
programmazione nazionale per l'attuazione del federalismo
fiscale i seguenti livelli percentuali di finanziamento
della spesa sanitaria:
a) 5 per cento per l'assistenza sanitaria collettiva in
ambiente di vita e di lavoro;
b) 51 per cento per l'assistenza distrettuale;
c) 44 per cento per l'assistenza ospedaliera.
4. Il fabbisogno sanitario standard delle singole
regioni a statuto ordinario, cumulativamente pari al
livello del fabbisogno sanitario nazionale standard, e'
determinato, in fase di prima applicazione a decorrere
dall'anno 2013, applicando a tutte le regioni i valori di
costo rilevati nelle regioni di riferimento. In sede di
prima applicazione e' stabilito il procedimento di cui ai
commi dal 5 all'11.
5. Sono regioni di riferimento le tre regioni, tra cui
obbligatoriamente la prima, che siano state scelte dalla
Conferenza Stato-Regioni tra le cinque indicate dal
Ministro della salute, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro per i
rapporti con le regioni e per la coesione territoriale, in
quanto migliori cinque regioni che, avendo garantito
l'erogazione dei livelli essenziali di assistenza in
condizione di equilibrio economico, comunque non essendo
assoggettate a piano di rientro e risultando adempienti,
come verificato dal Tavolo di verifica degli adempimenti
regionali di cui all'articolo 12 dell'intesa Stato-Regioni
in materia sanitaria del 23 marzo 2005, sono individuate in
base a criteri di qualita' dei servizi erogati,
appropriatezza ed efficienza definiti con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri, previa intesa della
Conferenza Stato-Regioni, sentita la struttura tecnica di
supporto di cui all'articolo 3 dell'intesa Stato-Regioni
del 3 dicembre 2009, sulla base degli indicatori di cui
agli allegati 1, 2 e 3 dell'intesa Stato-Regioni del 3
dicembre 2009. A tale scopo si considerano in equilibrio
economico le regioni che garantiscono l'erogazione dei
livelli essenziali di assistenza in condizioni di
efficienza e di appropriatezza con le risorse ordinarie
stabilite dalla vigente legislazione a livello nazionale,
ivi comprese le entrate proprie regionali effettive. Nella
individuazione delle regioni si dovra' tenere conto
dell'esigenza di garantire una rappresentativita' in
termini di appartenenza geografica al nord, al centro e al
sud, con almeno una regione di piccola dimensione
geografica.
6. I costi standard sono computati a livello aggregato
per ciascuno dei tre macrolivelli di assistenza: assistenza
collettiva, assistenza distrettuale e assistenza
ospedaliera. Il valore di costo standard e' dato, per
ciascuno dei tre macrolivelli di assistenza erogati in
condizione di efficienza ed appropriatezza dalla media
pro-capite pesata del costo registrato dalle regioni di
riferimento. A tal fine il livello della spesa delle tre
macroaree delle regioni di riferimento:
a) e' computato al lordo della mobilita' passiva e al
netto della mobilita' attiva extraregionale;
b) e' depurato della quota di spesa finanziata dalle
maggiori entrate proprie rispetto alle entrate proprie
considerate ai fini della determinazione del finanziamento
nazionale. La riduzione e' operata proporzionalmente sulle
tre macroaree;
c) e' depurato della quota di spesa che finanzia
livelli di assistenza superiori ai livelli essenziali;
d) e' depurato delle quote di ammortamento che trovano
copertura ulteriore rispetto al finanziamento ordinario del
Servizio sanitario nazionale, nei termini convenuti presso
i Tavoli tecnici di verifica;
e) e' applicato, per ciascuna regione, alla relativa
popolazione pesata regionale.
7. Le regioni in equilibrio economico sono individuate
sulla base dei risultati relativi al secondo esercizio
precedente a quello di riferimento e le pesature sono
effettuate con i pesi per classi di eta' considerati ai
fini della determinazione del fabbisogno sanitario relativi
al secondo esercizio precedente a quello di riferimento.
8. Il fabbisogno sanitario standard regionale e' dato
dalle risorse corrispondenti al valore percentuale come
determinato in attuazione di quanto indicato al comma 6,
rispetto al fabbisogno sanitario nazionale standard.
9. Il fabbisogno standard regionale determinato ai
sensi del comma 8, e' annualmente applicato al fabbisogno
sanitario standard nazionale definito ai sensi
dell'articolo 26.
10. La quota percentuale assicurata alla migliore
regione di riferimento non puo' essere inferiore alla quota
percentuale gia' assegnata alla stessa, in sede di riparto,
l'anno precedente, al netto delle variazioni di
popolazione.
11. Al fine di realizzare il processo di convergenza di
cui all'articolo 20, comma 1, lettera b), della citata
legge n. 42 del 2009, la convergenza ai valori percentuali
determinati ai sensi di quanto stabilito dal presente
articolo avviene in un periodo di cinque anni secondo
criteri definiti con le modalita' di cui al comma 1.
12. Qualora nella selezione delle migliori cinque
regioni di cui al comma 5, si trovi nella condizione di
equilibrio economico come definito al medesimo comma 5 un
numero di regioni inferiore a cinque, le regioni di
riferimento sono individuate anche tenendo conto del
miglior risultato economico registrato nell'anno di
riferimento, depurando i costi della quota eccedente
rispetto a quella che sarebbe stata necessaria a garantire
l'equilibrio ed escludendo comunque le regioni soggette a
piano di rientro.
13. Resta in ogni caso fermo per le regioni l'obiettivo
di adeguarsi alla percentuale di allocazione delle risorse
stabilite in sede di programmazione sanitaria nazionale,
come indicato al comma 3.
14. Eventuali risparmi nella gestione del servizio
sanitario nazionale effettuati dalle regioni rimangono
nella disponibilita' delle regioni stesse".
- Si riporta il testo degli articoli 9 e 12 dell'Intesa
Stato-Regioni del 23 marzo 2005 (Intesa, ai sensi
dell'articolo 8, comma 6, della L. 5 giugno 2003, n. 131,
in attuazione dell'articolo 1, comma 173, della L. 30
dicembre 2004, n. 311):
"Art. 9. Comitato permanente per la verifica
dell'erogazione dei LEA.
1. Ai fini della presente intesa, e' istituito presso
il Ministero della salute il Comitato paritetico permanente
per la verifica dell'erogazione dei Livelli Essenziali di
Assistenza in condizioni di appropriatezza e di efficienza
nell'utilizzo delle risorse e per la verifica della
congruita' tra le prestazioni da erogare e le risorse messe
a disposizione.
2. Il Comitato, che si avvale del supporto tecnico
dell'Agenzia per i Servizi Sanitari Regionali, opera sulla
base delle informazioni desumibili dal sistema di
monitoraggio e garanzia di cui al decreto ministeriale 12
dicembre 2001, nonche' dei flussi informativi afferenti al
Nuovo Sistema Informativo Sanitario.
3. Il Comitato e' composto da quattro rappresentanti
del Ministero della salute, di cui uno con funzioni di
coordinatore, due rappresentanti del Ministero
dell'economia e delle finanze, un rappresentante del
Dipartimento per gli affari regionali della Presidenza del
Consiglio dei Ministri e da sette rappresentanti delle
Regioni designati dalla Conferenza dei Presidenti delle
Regioni e delle Province autonome"
"Art. 12. Tavolo di verifica degli adempimenti.
1. Ai fini della verifica degli adempimenti per le
finalita' di quanto disposto dall'art. 1, comma 184,
lettera c) della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e'
istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze
- Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, il
Tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti,
coordinato da un rappresentante del Ministero dell'economia
e delle finanze e composto da rappresentanti:
del Dipartimento degli affari regionali della
Presidenza del Consiglio dei Ministri;
del Ministero della salute;
delle Regioni capofila delle Areee sanita' e Affari
finanziari, nell'ambito della Conferenza dei Presidenti
delle Regioni e Province autonome;
di una ulteriore regione indicata dalla Conferenza dei
Presidenti delle Regioni e delle Province autonome;
dell'Agenzia per i Servizi sanitari regionali;
della Segreteria della Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di
Trento e Bolzano;
della Segreteria della Conferenza dei Presidenti delle
Regioni e delle Province autonome.
2. Il Tavolo tecnico di cui al comma 1 richiede alle
singole Regioni la documentazione necessaria alla verifica
degli adempimenti. Il Tavolo procede ad un primo esame
della documentazione, informando le Regioni, prima della
convocazione, sui punti di criticita' riscontrati,
affinche' esse possano presentarsi con le eventuali
integrazioni, atte a superare le criticita' individuate. Il
coordinatore del Tavolo tecnico dispone che di tutte le
sedute sia redatto verbale. Il verbale, che da' conto dei
lavori e delle posizioni espresse dai partecipanti, e'
trasmesso ai componenti del Tavolo e alla Regione
interessata.
3. Il Tavolo tecnico:
entro il 30 marzo dell'anno successivo a quello di
riferimento, fornisce alle Regioni le indicazioni relative
alla documentazione necessaria per la verifica degli
adempimenti, che le stesse devono produrre entro il
successivo 30 maggio;
effettua una valutazione del risultato di gestione, a
partire dalle risultanze contabili al quarto trimestre ed
esprime il proprio parere entro il 30 luglio dell'anno
successivo a quello di riferimento;
si avvale delle risultanze del Comitato di cui all'art.
9 della presente intesa, per gli aspetti relativi agli
adempimenti riportati nell'Allegato 1, al Punto 2, lettere
c), e), f), g), h), e agli adempimenti derivanti dagli
articoli 3, 4 e 10 della presente intesa;
riferisce sull'esito delle verifiche al Tavolo
politico, che esprime il suo parere entro il 30 settembre
dell'anno successivo a quello di riferimento. Riferisce,
altresi', al tavolo politico su eventuali posizioni
discordanti. Nel caso che tali posizioni riguardino la
valutazione degli adempimenti di una singola Regione, la
stessa viene convocata dal Tavolo politico.
4. Il Tavolo politico e' composto:
per il Governo, dal Ministro dell'economia e delle
finanze o suo delegato, dal Ministro della salute o suo
delegato e dal Ministro per gli affari regionali o suo
delegato;
per le Regioni, da una delegazione politica della
Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province
autonome, guidata dal Presidente o suo delegato.
5. Il Ministero dell'economia e delle finanze,
successivamente alla presa d'atto del predetto Tavolo
politico in ordine agli esiti delle verifiche sugli
adempimenti in questione, provvede entro il 15 ottobre
dell'anno successivo a quello di riferimento per le Regioni
adempienti ad erogare il saldo, e provvede nei confronti
delle Regioni inadempienti ai sensi dell'art. 1, comma 176,
della legge n. 311 del 2004".
- Si riporta il testo dei commi 71, 72 e 73
dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191
(Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2010):
"71. Fermo restando quanto previsto dall' articolo 1,
comma 565, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e
successive modificazioni, per il triennio 2007-2009, gli
enti del Servizio sanitario nazionale concorrono alla
realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica
adottando, anche nel triennio 2010-2012, misure necessarie
a garantire che le spese del personale, al lordo degli
oneri riflessi a carico delle amministrazioni e
dell'imposta regionale sulle attivita' produttive, non
superino per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012 il
corrispondente ammontare dell'anno 2004 diminuito dell'1,4
per cento. A tale fine si considerano anche le spese per il
personale con rapporto di lavoro a tempo determinato, con
contratto di collaborazione coordinata e continuativa, o
che presta servizio con altre forme di rapporto di lavoro
flessibile o con convenzioni. Ai fini dell'applicazione
delle disposizioni di cui al presente comma, le spese per
il personale sono considerate al netto: a) per l'anno 2004,
delle spese per arretrati relativi ad anni precedenti per
rinnovo dei contratti collettivi nazionali di lavoro; b)
per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012, delle spese
derivanti dai rinnovi dei contratti collettivi nazionali di
lavoro intervenuti successivamente all'anno 2004. Sono
comunque fatte salve, e devono essere escluse sia per
l'anno 2004 sia per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012,
le spese di personale totalmente a carico di finanziamenti
comunitari o privati, nonche' le spese relative alle
assunzioni a tempo determinato e ai contratti di
collaborazione coordinata e continuativa per l'attuazione
di progetti di ricerca finanziati ai sensi dell' articolo
12-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e
successive modificazioni"
"72. Gli enti destinatari delle disposizioni di cui al
comma 71, nell'ambito degli indirizzi fissati dalle
regioni, anche in connessione con i processi di
riorganizzazione, ivi compresi quelli di razionalizzazione
ed efficientamento della rete ospedaliera, per il
conseguimento degli obiettivi di contenimento della spesa
previsti dal medesimo comma:
a) predispongono un programma annuale di revisione
delle consistenze di personale dipendente a tempo
indeterminato, determinato, che presta servizio con
contratti di collaborazione coordinata e continuativa o con
altre forme di lavoro flessibile o con convenzioni,
finalizzato alla riduzione della spesa complessiva per il
personale, con conseguente ridimensionamento dei pertinenti
fondi della contrattazione integrativa per la cui
costituzione fanno riferimento anche alle disposizioni
recate dall' articolo 1, commi 189, 191 e 194, della legge
23 dicembre 2005, n. 266, e successive modificazioni;
b) fissano parametri standard per l'individuazione
delle strutture semplici e complesse, nonche' delle
posizioni organizzative e di coordinamento,
rispettivamente, delle aree della dirigenza e del personale
del comparto del Servizio sanitario nazionale, nel rispetto
comunque delle disponibilita' dei fondi per il
finanziamento della contrattazione integrativa cosi' come
rideterminati ai sensi del presente comma"
"73. Alla verifica dell'effettivo conseguimento degli
obiettivi previsti dalle disposizioni di cui ai commi 71 e
72 per gli anni 2010, 2011 e 2012, si provvede nell'ambito
del Tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti di cui
all'articolo 12 dell'intesa 23 marzo 2005, sancita dalla
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,
pubblicata nel supplemento ordinario n. 83 alla Gazzetta
Ufficiale n. 105 del 7 maggio 2005. La regione e' giudicata
adempiente ove sia accertato l'effettivo conseguimento
degli obiettivi previsti. In caso contrario la regione e'
considerata adempiente solo ove abbia comunque assicurato
l'equilibrio economico".
- Si riporta il testo del comma 80 dell'articolo 2
della citata legge 23 dicembre 2009, n. 191, come
modificato dalla presente legge:
"80. Per la regione sottoposta al piano di rientro
resta fermo l'obbligo del mantenimento, per l'intera durata
del piano, delle maggiorazioni dell'aliquota dell'imposta
regionale sulle attivita' produttive e dell'addizionale
regionale all'IRPEF ove scattate automaticamente ai sensi
dell' articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004,
n. 311, come da ultimo modificato dal comma 76 del presente
articolo. Gli interventi individuati dal piano sono
vincolanti per la regione, che e' obbligata a rimuovere i
provvedimenti, anche legislativi, e a non adottarne di
nuovi che siano di ostacolo alla piena attuazione del piano
di rientro. A tale scopo, qualora, in corso di attuazione
del piano o dei programmi operativi di cui al comma 88, gli
ordinari organi di attuazione del piano o il commissario ad
acta rinvengano ostacoli derivanti da provvedimenti
legislativi regionali, li trasmettono al Consiglio
regionale, indicandone puntualmente i motivi di contrasto
con il Piano di rientro o con i programmi operativi. Il
Consiglio regionale, entro i successivi sessanta giorni,
apporta le necessarie modifiche alle leggi regionali in
contrasto, o le sospende, o le abroga. Qualora il Consiglio
regionale non provveda ad apportare le necessarie modifiche
legislative entro i termini indicati, ovvero vi provveda in
modo parziale o comunque tale da non rimuovere gli ostacoli
all'attuazione del piano o dei programmi operativi, il
Consiglio dei Ministri adotta, ai sensi dell'articolo 120
della Costituzione, le necessarie misure, anche normative,
per il superamento dei predetti ostacoli. Resta fermo
quanto previsto dall' articolo 1, comma 796, lettera b),
ottavo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, in
merito alla possibilita', qualora sia verificato che il
rispetto degli obiettivi intermedi sia stato conseguito con
risultati quantitativamente migliori, di riduzione delle
aliquote fiscali nell'esercizio successivo per la quota
corrispondente al miglior risultato ottenuto; analoga
misura di attenuazione si puo' applicare anche al blocco
del turn over e al divieto di effettuare spese non
obbligatorie in presenza delle medesime condizioni di
attuazione del piano".
- Si riporta il testo del comma 88 dell'articolo 2
della gia' citata legge 23 dicembre 2009, n. 191:
"88. Per le regioni gia' sottoposte ai piani di rientro
e gia' commissariate alla data di entrata in vigore della
presente legge restano fermi l'assetto della gestione
commissariale previgente per la prosecuzione del piano di
rientro, secondo programmi operativi, coerenti con gli
obiettivi finanziari programmati, predisposti dal
commissario ad acta, nonche' le relative azioni di supporto
contabile e gestionale. E' fatta salva la possibilita' per
la regione di presentare un nuovo piano di rientro ai sensi
della disciplina recata dal presente articolo. A seguito
dell'approvazione del nuovo piano cessano i
commissariamenti, secondo i tempi e le procedure definiti
nel medesimo piano per il passaggio dalla gestione
straordinaria commissariale alla gestione ordinaria
regionale. In ogni caso si applicano le disposizioni di cui
all' articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004,
n. 311, come da ultimo modificato dal comma 76 del presente
articolo, e ai commi da 80 a 86 del presente articolo".
- Si riporta il testo del comma 51 dell'articolo 1
della gia' citata legge 13 dicembre 2010, n. 220, come
modificato dalla presente legge:
"51. Al fine di assicurare il regolare svolgimento dei
pagamenti dei debiti oggetto della ricognizione di cui
all'articolo 11, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2010,
n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio
2010, n. 122, nonche' al fine di consentire l'espletamento
delle funzioni istituzionali in situazioni di ripristinato
equilibrio finanziario per le regioni gia' sottoposte ai
piani di rientro dai disavanzi sanitari, sottoscritti ai
sensi dell'articolo 1, comma 180, della legge 30 dicembre
2004, n. 311, e successive modificazioni, e gia'
commissariate alla data di entrata in vigore della presente
legge, non possono essere intraprese o proseguite azioni
esecutive nei confronti delle aziende sanitarie locali e
ospedaliere delle regioni medesime, fino al 31 dicembre
2012. I pignoramenti e le prenotazioni a debito sulle
rimesse finanziarie trasferite dalle regioni di cui al
presente comma alle aziende sanitarie locali e ospedaliere
delle regioni medesime, effettuati prima della data di
entrata in vigore del decreto-legge n. 78 del 2010,
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010,
non producono effetti dalla suddetta data fino al 31
dicembre 2012 e non vincolano gli enti del servizio
sanitario regionale e i tesorieri, i quali possono
disporre, per le finalita' istituzionali dei predetti enti,
delle somme agli stessi trasferite durante il suddetto
periodo".
- Si riporta il testo del comma 174 dell'articolo 1
della legge 30 dicembre 2004, n. 311, (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -
legge finanziaria 2005):
"174. Al fine del rispetto dell'equilibrio
economico-finanziario, la regione, ove si prospetti sulla
base del monitoraggio trimestrale una situazione di
squilibrio, adotta i provvedimenti necessari. Qualora dai
dati del monitoraggio del quarto trimestre si evidenzi un
disavanzo di gestione a fronte del quale non sono stati
adottati i predetti provvedimenti, ovvero essi non siano
sufficienti, con la procedura di cui all'articolo 8, comma
1, della legge 5 giugno 2003, n. 131, il Presidente del
Consiglio dei ministri diffida la regione a provvedervi
entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello di
riferimento. Qualora la regione non adempia, entro i
successivi trenta giorni il presidente della regione, in
qualita' di commissario ad acta, approva il bilancio di
esercizio consolidato del Servizio sanitario regionale al
fine di determinare il disavanzo di gestione e adotta i
necessari provvedimenti per il suo ripianamento, ivi
inclusi gli aumenti dell'addizionale all'imposta sul
reddito delle persone fisiche e le maggiorazioni
dell'aliquota dell'imposta regionale sulle attivita'
produttive entro le misure stabilite dalla normativa
vigente. I predetti incrementi possono essere adottati
anche in funzione della copertura dei disavanzi di gestione
accertati o stimati nel settore sanitario relativi
all'esercizio 2004 e seguenti. Qualora i provvedimenti
necessari per il ripianamento del disavanzo di gestione non
vengano adottati dal commissario ad acta entro il 31
maggio, nella regione interessata, con riferimento agli
anni di imposta 2006 e successivi, si applicano comunque il
blocco automatico del turn over del personale del servizio
sanitario regionale fino al 31 dicembre del secondo anno
successivo a quello in corso, il divieto di effettuare
spese non obbligatorie per il medesimo periodo e nella
misura massima prevista dalla vigente normativa
l'addizionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche
e le maggiorazioni dell'aliquota dell'imposta regionale
sulle attivita' produttive; scaduto il termine del 31
maggio, la regione non puo' assumere provvedimenti che
abbiano ad oggetto l'addizionale e le maggiorazioni
d'aliquota delle predette imposte ed i contribuenti
liquidano e versano gli acconti d'imposta dovuti nel
medesimo anno sulla base della misura massima
dell'addizionale e delle maggiorazioni d'aliquota di tali
imposte. Gli atti emanati e i contratti stipulati in
violazione del blocco automatico del turn over e del
divieto di effettuare spese non obbligatorie sono nulli. In
sede di verifica annuale degli adempimenti la regione
interessata e' tenuta ad inviare una certificazione,
sottoscritta dal rappresentante legale dell'ente e dal
responsabile del servizio finanziario, attestante il
rispetto dei predetti vincoli".
Per il riferimento al testo dell'articolo 71 del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, vedasi in note
all'articolo 16
- Si riporta il testo del comma 23 dell'articolo 17 del
gia' citato decreto-legge 1 luglio 2009, n. 78:
"23. All'articolo 71 del decreto-legge 25 giugno 2008,
n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto
2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1-bis e' sostituito dal seguente: «1-bis. A
decorrere dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, limitatamente alle assenze per malattia di cui al
comma 1 del personale del comparto sicurezza e difesa
nonche' del personale del Corpo nazionale dei vigili del
fuoco, gli emolumenti di carattere continuativo correlati
allo specifico status e alle peculiari condizioni di
impiego di tale personale sono equiparati al trattamento
economico fondamentale»;
b) al comma 2 dopo le parole: «mediante presentazione
di certificazione medica rilasciata da struttura sanitaria
pubblica» sono aggiunte le seguenti: «o da un medico
convenzionato con il Servizio sanitario nazionale»;
c) al comma 3 e' soppresso il secondo periodo;
d) il comma 5 e' abrogato. Gli effetti di tale
abrogazione concernono le assenze effettuate
successivamente alla data di entrata in vigore del presente
decreto;
e) dopo il comma 5, sono inseriti i seguenti:
«5-bis. Gli accertamenti medico-legali sui dipendenti
assenti dal servizio per malattia effettuati dalle aziende
sanitarie locali su richiesta delle Amministrazioni
pubbliche interessate rientrano nei compiti istituzionali
del Servizio sanitario nazionale; conseguentemente i
relativi oneri restano comunque a carico delle aziende
sanitarie locali.
5-ter. A decorrere dall'anno 2010 in sede di riparto
delle risorse per il finanziamento del Servizio sanitario
nazionale e' individuata una quota di finanziamento
destinata agli scopi di cui al comma 5-bis, ripartita fra
le regioni tenendo conto del numero dei dipendenti pubblici
presenti nei rispettivi territori; gli accertamenti di cui
al medesimo comma 5-bis sono effettuati nei limiti delle
ordinarie risorse disponibili a tale scopo".
- Si riporta il testo del comma 2 dell'articolo 26
della gia' citata legge 31 dicembre 2009, n. 196:
"Art. 26 Fondo di riserva per le spese obbligatorie
1. Nello stato di previsione della spesa del Ministero
dell'economia e delle finanze e' istituito, nella parte
corrente, un «fondo di riserva per le spese obbligatorie»
la cui dotazione e' determinata, con apposito articolo,
dalla legge di approvazione del bilancio.
2. Con decreti del Ministro dell'economia e delle
finanze, da registrare alla Corte dei conti, sono
trasferite dal predetto fondo ed iscritte in aumento delle
dotazioni sia di competenza sia di cassa dei competenti
capitoli le somme necessarie per aumentare gli stanziamenti
di spesa aventi carattere obbligatorio.
3. Allo stato di previsione della spesa del Ministero
dell'economia e delle finanze e' allegato l'elenco dei
capitoli di cui al comma 2, da approvare, con apposito
articolo, con la legge del bilancio".
- Si riporta il testo del comma 67 dell'articolo 2
della gia' citata legge 23 dicembre 2009, n. 191:
"67. Per gli anni 2010 e 2011 si dispone un incremento
rispettivamente di 584 milioni di euro e di 419 milioni di
euro rispetto al livello del finanziamento del Servizio
sanitario nazionale a cui concorre ordinariamente lo Stato,
pari a 104. 564 milioni di euro per l'anno 2010 e a 106.
884 milioni di euro per l'anno 2011, comprensivi della
riattribuzione a tale livello di finanziamento dell'importo
di 800 milioni di euro annui di cui all' articolo 22, comma
2, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, e
successive modificazioni, nonche' dell'importo di 466
milioni di euro annui di economie sulla spesa del personale
derivanti da quanto disposto dai commi 16 e 17 del presente
articolo e dall'articolo 1, comma 4, lettera a), della
citata intesa Stato-regioni, e al netto dei 50 milioni di
euro annui per il finanziamento dell'ospedale pediatrico
Bambino Gesu' di cui all' articolo 22, comma 6, del citato
decreto-legge n. 78 del 2009, convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 102 del 2009, nonche'
dell'importo di 167,8 milioni di euro annui per la sanita'
penitenziaria di cui all' articolo 2, comma 283, della
legge 24 dicembre 2007, n. 244. Con successivi
provvedimenti legislativi e' assicurato l'intero importo
delle risorse aggiuntive previste nella citata intesa
Stato-regioni in materia sanitaria per il triennio
2010-2012. Per l'esercizio 2012 sono assicurate al Servizio
sanitario nazionale risorse corrispondenti a quelle
previste per il 2011, incrementate del 2,8 per cento".
- Si riporta il testo del comma 12 dell'articolo 11 del
gia' citato decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78:
"12. In funzione di quanto disposto dai commi da 6 a 11
il livello del finanziamento del Servizio sanitario
nazionale a cui concorre ordinariamente lo Stato, previsto
dall'articolo 2, comma 67, della legge 23 dicembre 2009, n.
191, e' rideterminato in riduzione di 600 milioni di euro a
decorrere dall'anno 2011".
- Si riporta il testo del comma 49 dell'articolo 1
della gia' citata legge 13 dicembre 2010, n. 220:
"49. Ai sensi dell'articolo 2, comma 67, secondo
periodo, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, attuativo
dell'articolo 1, comma 4, lettera c), dell'intesa Stato -
regioni in materia sanitaria per il triennio 2010-2012,
sancita nella riunione della Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano del 3 dicembre 2009, il livello del
finanziamento del Servizio sanitario nazionale a cui
concorre ordinariamente lo Stato, come rideterminato
dall'articolo 11, comma 12, del decreto-legge 31 maggio
2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30
luglio 2010, n. 122, e' incrementato di 347,5 milioni di
euro per l'anno 2011, per far fronte al maggior
finanziamento concordato con le regioni, ai sensi della
citata intesa, limitatamente ai primi cinque mesi dell'anno
2011".
- Si riporta il testo del comma 796 dell'articolo 1
della gia' citata legge 27 dicembre 2006, n. 296:
" 796. Per garantire il rispetto degli obblighi
comunitari e la realizzazione degli obiettivi di finanza
pubblica per il triennio 2007-2009, in attuazione del
protocollo di intesa tra il Governo, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano per un patto
nazionale per la salute sul quale la Conferenza delle
regioni e delle province autonome, nella riunione del 28
settembre 2006, ha espresso la propria condivisione:
p) a decorrere dal 1° gennaio 2007, per le prestazioni
di assistenza specialistica ambulatoriale gli assistiti non
esentati dalla quota di partecipazione al costo sono tenuti
al pagamento di una quota fissa sulla ricetta pari a 10
euro. Per le prestazioni erogate in regime di pronto
soccorso ospedaliero non seguite da ricovero, la cui
condizione e' stata codificata come codice bianco, ad
eccezione di quelli afferenti al pronto soccorso a seguito
di traumatismi ed avvelenamenti acuti, gli assistiti non
esenti sono tenuti al pagamento di una quota fissa pari a
25 euro. La quota fissa per le prestazioni erogate in
regime di pronto soccorso non e', comunque, dovuta dagli
assistiti non esenti di eta' inferiore a 14 anni. Sono
fatte salve le disposizioni eventualmente assunte dalle
regioni che, per l'accesso al pronto soccorso ospedaliero,
pongono a carico degli assistiti oneri piu' elevati;
p-bis) per le prestazioni di assistenza specialistica
ambulatoriale, di cui al primo periodo della lettera p),
fermo restando l'importo di manovra pari a 811 milioni di
euro per l'anno 2007, 834 milioni di euro per l'anno 2008 e
834 milioni di euro per l'anno 2009, le regioni, sulla base
della stima degli effetti della complessiva manovra nelle
singole regioni, definita dal Ministero della salute di
concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze,
anziche' applicare la quota fissa sulla ricetta pari a 10
euro, possono alternativamente:
1) adottare altre misure di partecipazione al costo
delle prestazioni sanitarie, la cui entrata in vigore nella
regione interessata e' subordinata alla certificazione del
loro effetto di equivalenza per il mantenimento
dell'equilibrio economico-finanziario e per il controllo
dell'appropriatezza, da parte del Tavolo tecnico per la
verifica degli adempimenti di cui all'articolo 12
dell'intesa Stato-Regioni del 23 marzo 2005;
2) stipulare con il Ministero della salute e il
Ministero dell'economia e delle finanze un accordo per la
definizione di altre misure di partecipazione al costo
delle prestazioni sanitarie, equivalenti sotto il profilo
del mantenimento dell'equilibrio economico-finanziario e
del controllo dell'appropriatezza. Le misure individuate
dall'accordo si applicano, nella regione interessata, a
decorrere dal giorno successivo alla data di sottoscrizione
dell'accordo medesimo;".
- Si riporta il testo del comma 19 dell'articolo 61 del
gia' citato decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112:
"19. Per gli anni 2009, 2010 e 2011, la quota di
partecipazione al costo per le prestazioni di assistenza
specialistica ambulatoriale per gli assistiti non esentati,
di cui all' articolo 1, comma 796, lettera p), primo
periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e' abolita.
Resta fermo quanto previsto dal comma 21 del presente
articolo.
20. Ai fini della copertura degli oneri derivanti
dall'attuazione del comma 19:
a) il livello del finanziamento del Servizio sanitario
nazionale al quale concorre ordinariamente lo Stato, di cui
all' articolo 79, comma 1, del presente decreto, e'
incrementato di 400 milioni di euro su base annua per gli
anni 2009, 2010 e 2011;
b) le regioni:
1) destinano, ciascuna al proprio servizio sanitario
regionale, le risorse provenienti dalle disposizioni di cui
ai commi 14 e 16;
2) adottano ulteriori misure di incremento
dell'efficienza e di razionalizzazione della spesa, dirette
a realizzare la parte residuale della copertura degli oneri
derivanti dall'attuazione del comma 19".
- Si riporta il testo del comma 827 dell'articolo 1
della citata legge 27 dicembre 2006, n. 296:
" 827. E' autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per
l'anno 2007 e di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni
2008 e 2009 per la promozione da parte del Ministero della
salute ed il finanziamento di un progetto di
sperimentazione gestionale, ai sensi dell'articolo 9-bis
del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e
successive modificazioni, da autorizzare da parte della
regione Lazio con la partecipazione della regione Puglia,
della Regione siciliana e di altre regioni interessate,
finalizzato alla realizzazione, nella citta' di Roma, di un
Istituto nazionale per la promozione della salute delle
popolazioni migranti ed il contrasto delle malattie della
poverta', con compiti di prevenzione, cura, formazione e
ricerca sanitaria, in cui far confluire il Centro di
riferimento della regione Lazio per la promozione della
salute delle popolazioni migranti, senza fissa dimora,
nomadi e a rischio di emarginazione, gia' operante presso
l'Istituto dermosifilopatico Santa Maria e San
Gallicano-IFO".
- Si riporta il testo dell'articolo 5 della legge 6
febbraio 2009, n. 7 ( Ratifica ed esecuzione del Trattato
di amicizia, partenariato e cooperazione tra la Repubblica
italiana e la Grande Giamahiria araba libica popolare
socialista, fatto a Bengasi il 30 agosto 2008):
"Art. 5 Copertura finanziaria
1. Agli oneri derivanti dall'attuazione degli articoli
10, lettere a), b), c) e d), e 19 del Trattato di cui
all'articolo 1, pari a euro 34. 200. 200 per l'anno 2009, a
euro 74. 216. 200 per l'anno 2010, a euro 70. 716. 200 per
l'anno 2011 e a euro 1. 336. 200 per ciascuno degli anni
dal 2012 al 2029, e a quelli derivanti dall'attuazione
dell'articolo 8 dello stesso Trattato, valutati in 180
milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2009 al 2028,
nonche' agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo
4 della presente legge, pari a 50 milioni di euro per
ciascuno degli anni dal 2009 al 2011, si provvede mediante
utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti
dall'attuazione dell'articolo 3.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede
al monitoraggio degli oneri derivanti dall'attuazione
dell'articolo 8 del Trattato di cui all'articolo 1 della
presente legge, anche ai fini dell'adozione dei
provvedimenti correttivi di cui all'articolo 11-ter, comma
7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive
modificazioni. Gli eventuali decreti emanati ai sensi
dell'articolo 7, secondo comma, numero 2), della citata
legge n. 468 del 1978, prima della data di entrata in
vigore dei provvedimenti e delle misure di cui al periodo
precedente, sono tempestivamente trasmessi alle Camere,
corredati di apposite relazioni illustrative.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio".
- Si riporta il testo del comma 34 dell'articolo 1
della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (Misure di
razionalizzazione della finanza pubblica):
" 34. Ai fini della determinazione della quota
capitaria, in sede di ripartizione del Fondo sanitario
nazionale, ai sensi dell'articolo 12, comma 3, del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive
modificazioni, il Comitato interministeriale per la
programmazione economica (CIPE), su proposta del Ministro
della sanita', d'intesa con la Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, stabilisce i pesi da attribuire ai
seguenti elementi: popolazione residente, frequenza dei
consumi sanitari per eta' e per sesso, tassi di mortalita'
della popolazione, indicatori relativi a particolari
situazioni territoriali ritenuti utili al fine di definire
i bisogni sanitari delle regioni ed indicatori
epidemiologici territoriali. Il CIPE, su proposta del
Ministro della sanita', d'intesa con la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, puo' vincolare
quote del Fondo sanitario nazionale alla realizzazione di
specifici obiettivi del Piano sanitario nazionale, con
priorita' per i progetti sulla tutela della salute
materno-infantile, della salute mentale, della salute degli
anziani nonche' per quelli finalizzati alla prevenzione, e
in particolare alla prevenzione delle malattie ereditarie.
Nell'ambito della prevenzione delle malattie infettive
nell'infanzia le regioni, nell'ambito delle loro
disponibilita' finanziarie, devono concedere gratuitamente
i vaccini per le vaccinazioni non obbligatorie quali
antimorbillosa, antirosolia, antiparotite e
antihaemophulius influenza e tipo B quando queste vengono
richieste dai genitori con prescrizione medica. Di tale
norma possono usufruire anche i bambini extracomunitari non
residenti sul territorio nazionale".
- Si riporta il testo del comma 1, lettera a),
dell'articolo 2 della legge 4 novembre 2010, n. 183
(Deleghe al Governo in materia di lavori usuranti, di
riorganizzazione di enti, di congedi, aspettative e
permessi, di ammortizzatori sociali, di servizi per
l'impiego, di incentivi all'occupazione, di apprendistato,
di occupazione femminile, nonche' misure contro il lavoro
sommerso e disposizioni in tema di lavoro pubblico e di
controversie di lavoro):
"1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro dodici
mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge,
uno o piu' decreti legislativi finalizzati alla
riorganizzazione degli enti, istituti e societa' vigilati
dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali e dal
Ministero della salute nonche' alla ridefinizione del
rapporto di vigilanza dei predetti Ministeri sugli stessi
enti, istituti e societa' rispettivamente vigilati, ferme
restando la loro autonomia di ricerca e le funzioni loro
attribuite, in base ai seguenti principi e criteri
direttivi:
a) semplificazione e snellimento dell'organizzazione e
della struttura amministrativa degli enti, istituti e
societa' vigilati, adeguando le stesse ai principi di
efficacia, efficienza ed economicita' dell'attivita'
amministrativa e all'organizzazione, rispettivamente, del
Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del
Ministero della salute, prevedendo, ferme restando le
specifiche disposizioni vigenti per il relativo personale
in servizio alla data di entrata in vigore della presente
legge, il riordino delle competenze dell'Istituto per lo
sviluppo della formazione professionale dei lavoratori e
della societa' Italia Lavoro Spa;".
- Si riporta il testo del comma 13 dell'articolo 48 del
decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, (Disposizioni
urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione
dell'andamento dei conti pubblici), convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326:
"13. Con uno o piu' decreti del Ministro della salute,
di concerto con il Ministro della funzione pubblica e con
il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la
Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le
Regioni e le Province autonome, da adottare entro novanta
giorni dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, sono adottate le
necessarie norme regolamentari per l'organizzazione e il
funzionamento dell'Agenzia, prevedendo che l'Agenzia per
l'esplicazione delle proprie funzioni si organizza in
strutture amministrative e tecnico scientifiche, compresa
quella che assume le funzioni tecnico scientifiche gia'
svolte dalla Commissione unica del farmaco e disciplinando
i casi di decadenza degli organi anche in relazione al
mantenimento dell'equilibrio economico finanziario del
settore dell'assistenza farmaceutica".
Il decreto del Ministro della salute 20 settembre 2004,
n. 245 (Regolamento recante norme sull'organizzazione ed il
funzionamento dell'Agenzia Italiana del Farmaco, a norma
dell'articolo 48, comma 13, del D. L. 30 settembre 2003, n.
269, convertito nella L. 24 novembre 2003, n. 326), e'
pubblicato nella Gazz. Uff. 28 settembre 2004, n. 228.
- Si riporta il testo dell'articolo 22 del gia' citato
decreto del Ministro della salute 20 settembre 2004, n.
245:
"Art. 22. Vigilanza.
1. L'Agenzia e' sottoposta alla vigilanza del Ministero
della salute e del Ministero dell'economia e delle finanze.
2. Il Ministro della salute puo' disporre ispezioni
anche per la verifica dell'osservanza delle disposizioni
impartite e richiedere al Direttore generale dell'Agenzia i
dati e le informazioni sull'attivita' svolta dalla stessa.
3. Le deliberazioni del Consiglio di amministrazione di
adozione dei regolamenti interni, gli atti di
programmazione, le variazioni del ruolo organico, la
determinazione del compenso dei membri degli organi di cui
agli articoli 19, 20 e 21 del presente regolamento, il
bilancio con le relative variazioni ed il rendiconto sono
trasmessi al Ministero della salute che, di concerto con il
Ministero dell'economia e delle finanze, li approva nei
trenta giorni successivi alla ricezione o ne chiede il
riesame con provvedimento motivato. Scaduti inutilmente i
trenta giorni, gli atti di cui al presente articolo si
intendono approvati. In caso di richiesta di riesame, il
Consiglio di amministrazione nei successivi dieci giorni
puo' recepire le osservazioni e riproporre il nuovo testo
per il controllo, oppure puo' motivare in merito alle
ragioni per le quali ritiene di confermare il precedente
testo. Decorsi venti giorni dalla ricezione dei nuovi atti,
i Ministeri vigilanti procedono espressamente di concerto
alla approvazione o all'annullamento degli atti.
4. Le variazioni del ruolo organico di cui al
precedente comma 3 ed i regolamenti di organizzazione, ivi
compresi quelli di cui all'articolo 25, comma 2, del
presente regolamento, sono approvati con il concerto del
Ministero della funzione pubblica.
5. Per l'approvazione degli atti di programmazione dei
bilanci si applicano le disposizioni del decreto del
Presidente della Repubblica 9 novembre 1998, n. 439".
- Si riporta il testo del comma 8 dell'articolo 48 del
gia' citato decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269:
"8. Agli oneri relativi al personale, alle spese di
funzionamento dell'Agenzia e dell'Osservatorio sull'impiego
dei medicinali (OSMED) di cui al comma 5, lettera b), punto
2, nonche' per l'attuazione del programma di
farmacovigilanza attiva di cui al comma 19, lettera b), si
fa fronte:
a) mediante le risorse finanziarie trasferite dai
capitoli 3001, 3002, 3003, 3004, 3005, 3006, 3007, 3130,
3430 e 3431 dello stato di previsione della spesa del
Ministero della salute;
b) mediante le entrate derivanti dalla maggiorazione
del 20 per cento delle tariffe di cui all'articolo 5, comma
12, della legge 29 dicembre 1990, n. 407 e successive
modificazioni;
c) mediante eventuali introiti derivanti da contratti
stipulati con l'Agenzia europea per la Valutazione dei
Medicinali (EMEA) e con altri organismi nazionali ed
internazionali per prestazioni di consulenza,
collaborazione, assistenza e ricerca;
c-bis) mediante eventuali introiti derivanti da
contratti stipulati con soggetti privati per prestazioni di
consulenza, collaborazione, assistenza, ricerca,
aggiornamento, formazione agli operatori sanitari e
attivita' editoriali, destinati a contribuire alle
iniziative e agli interventi di cofinanziamento pubblico e
privato finalizzati alla ricerca di carattere pubblico sui
settori strategici del farmaco di cui alla lettera g) del
comma 5, ferma restando la natura di ente pubblico non
economico dell'Agenzia".
La raccomandazione 6 maggio 2003, n. 2003/361/CE
(Raccomandazione della Commissione relativa alla
definizione delle microimprese, piccole e medie imprese),
e' pubblicata nella G. U. U. E. 20 maggio 2003, n. L 124.