Art. 17 
 
 
               Razionalizzazione della spesa sanitaria 
 
  1. Al fine di garantire il rispetto degli obblighi comunitari e  la
realizzazione degli obiettivi di finanza  pubblica,  il  livello  del
finanziamento ((del Servizio sanitario nazionale)) a cui concorre  lo
Stato per il 2013 e' incrementato  dello  0,5%  rispetto  al  livello
vigente per il 2012 ed e' ulteriormente incrementato dell'1,4% per il
2014. Conseguentemente, con  specifica  Intesa  fra  lo  Stato  e  le
regioni, ai sensi dell'articolo 8, comma  6,  della  legge  5  giugno
2003, n. 131, da stipulare entro il 30 aprile 2012, sono indicate  le
modalita' per  il  raggiungimento  dell'obiettivo  di  cui  al  primo
periodo del presente  comma.  Qualora  la  predetta  Intesa  non  sia
raggiunta entro il predetto termine,al fine  di  assicurare  per  gli
anni 2013 e 2014 che le regioni rispettino l'equilibrio  di  bilancio
sanitario,  sono  introdotte,  tenuto  conto  delle  disposizioni  in
materia di spesa per il personale di cui all'articolo 16, le seguenti
disposizioni negli altri ambiti di spesa sanitaria: 
    a) nelle more del perfezionamento delle attivita' concernenti  la
determinazione annuale di costi standardizzati per tipo di servizio e
fornitura da parte dell'Osservatorio dei contratti pubblici  relativi
a lavori, servizi e forniture  di  cui  all'articolo  7  del  decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e anche al fine di potenziare  le
attivita' delle  Centrali  regionali  per  gli  acquisti,  il  citato
Osservatorio, a partire dal 1° luglio 2012, attraverso la Banca  dati
nazionale dei contratti  pubblici  di  cui  all'articolo  62-bis  del
decreto legislativo 7  marzo  2005,  n.  82,  fornisce  alle  regioni
un'elaborazione  dei  prezzi  di  riferimento,  ivi  compresi  quelli
eventualmente previsti dalle convenzioni Consip, anche  ai  sensi  di
quanto  disposto  all'articolo  11,  alle  condizioni   di   maggiore
efficienza dei beni, ivi compresi i dispositivi medici ed  i  farmaci
per uso ospedaliero, delle prestazioni e dei servizi sanitari  e  non
sanitari individuati dall'Agenzia per i servizi sanitari regionali di
cui all'articolo 5 del decreto legislativo 30 giugno  1993,  n.  266,
tra quelli di maggiore impatto in  termini  di  costo  a  carico  del
Servizio sanitario nazionale. Cio', al fine di mettere a disposizione
delle  regioni  ulteriori  strumenti   operativi   di   controllo   e
razionalizzazione della spesa. Le regioni adottano  tutte  le  misure
necessarie a garantire il conseguimento degli obiettivi di  risparmio
programmati, intervenendo anche sul livello di spesa per gli acquisti
delle prestazioni sanitarie presso gli operatori privati accreditati; 
    b) in materia di assistenza farmaceutica ospedaliera, al fine  di
consentire alle regioni di garantire il conseguimento degli obiettivi
di risparmio programmati compatibili con il livello di  finanziamento
di cui al primo periodo del presente  comma,  a  decorrere  dall'anno
2013, con regolamento da emanare, entro il 30 giugno 2012,  ai  sensi
dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto  1988,  n.  400,  su
proposta del Ministro della  salute,  di  concerto  con  il  Ministro
dell'economia  e  delle  finanze,  sono  disciplinate  le   procedure
finalizzate a porre a carico delle aziende farmaceutiche  l'eventuale
superamento  del  tetto  di  spesa  a  livello   nazionale   di   cui
all'articolo 5, comma 5, del decreto-legge 1° ottobre 2007,  n.  159,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n.  222,
nella misura massima del 35% di tale superamento, in  proporzione  ai
rispettivi fatturati per farmaci ceduti alle strutture pubbliche, con
modalita'  stabilite  dal  medesimo  regolamento.  Qualora  entro  la
predetta data del 30 giugno 2012 non sia stato emanato il  richiamato
regolamento, l'Agenzia italiana del  farmaco,  con  riferimento  alle
disposizioni di  cui  all'articolo  11,  comma  7,  lettera  b),  del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 30 luglio 2010,  n.  122,  a  decorrere  dall'anno  2013,
aggiorna le tabelle di raffronto ivi previste, al fine di  consentire
alle regioni di garantire il conseguimento dei predetti obiettivi  di
risparmio, e conseguentemente, a decorrere dall'anno 2013 il tetto di
spesa per l'assistenza farmaceutica territoriale di cui  all'articolo
5, comma 1, del decreto-legge 1° ottobre 2007,  n.  159,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 29 novembre  2007,  n.  222,  come  da
ultimo modificato dall'articolo 22, comma 3,  del  decreto  legge  1°
luglio 2009, n. 78, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  3
agosto 2009, n. 102 e' rideterminato nella misura del 12,5%; 
    c) ai fini di controllo e razionalizzazione della spesa sostenuta
direttamente dal  Servizio  sanitario  nazionale  per  l'acquisto  di
dispositivi  medici,  in  attesa  della  determinazione   dei   costi
standardizzati sulla base dei livelli  essenziali  delle  prestazioni
che tengano conto  della  qualita'  e  dell'innovazione  tecnologica,
elaborati anche sulla base dei dati raccolti nella banca dati per  il
monitoraggio  dei  consumi  dei   dispositivi   medici   direttamente
acquistati dal Servizio sanitario nazionale di  cui  al  decreto  del
Ministro della salute dell'11 giugno 2010, pubblicato nella  Gazzetta
Ufficiale n. 175 del 2010, a decorrere dal 1° gennaio 2013  la  spesa
sostenuta dal Servizio sanitario nazionale per  l'acquisto  di  detti
dispositivi, tenuto conto dei dati riportati  nei  modelli  di  conto
economico (CE), compresa la spesa relativa all'assistenza  protesica,
e' fissata entro un tetto a livello nazionale e  a  livello  di  ogni
singola regione, riferito  rispettivamente  al  fabbisogno  sanitario
nazionale standard e al fabbisogno sanitario  regionale  standard  di
cui agli articoli 26 e 27 del decreto legislativo 6 maggio  2011,  n.
68. Cio' al fine di garantire il  conseguimento  degli  obiettivi  di
risparmio programmati. Il valore assoluto  dell'onere  a  carico  del
Servizio sanitario nazionale per l'acquisto dei  dispositivi  di  cui
alla presente lettera, a livello nazionale e per ciascuna regione, e'
annualmente determinato dal Ministro della salute, di concerto con il
Ministro  dell'economia  e  delle  finanze.  Le  regioni   monitorano
l'andamento  della  spesa  per  acquisto  dei   dispositivi   medici:
l'eventuale superamento del predetto valore e' recuperato interamente
a carico della regione attraverso misure di contenimento della  spesa
sanitaria regionale o con misure di copertura a carico di altre  voci
del bilancio regionale. Non e' tenuta al ripiano la regione che abbia
fatto registrare un equilibrio economico complessivo; 
    d) a decorrere dall'anno 2014,  con  regolamento  da  emanare  ai
sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n.  400,
su proposta del Ministro della salute di  concerto  con  il  Ministro
dell'economia  e   delle   finanze,   sono   introdotte   misure   di
compartecipazione  sull'assistenza   farmaceutica   e   sulle   altre
prestazioni erogate dal servizio sanitario nazionale.  Le  misure  di
compartecipazione sono aggiuntive  rispetto  a  quelle  eventualmente
gia' disposte dalle regioni e sono  finalizzate  ad  assicurare,  nel
rispetto del principio di equilibrio  finanziario,  l'appropriatezza,
l'efficacia e l'economicita' delle prestazioni. La predetta quota  di
compartecipazione non concorre  alla  determinazione  del  tetto  per
l'assistenza farmaceutica territoriale. Le regioni  possono  adottare
provvedimenti    di    riduzione    delle    predette    misure    di
compartecipazione,   purche'   assicurino   comunque,   con    misure
alternative,  l'equilibrio  economico  finanziario,  da  certificarsi
preventivamente da parte del  Comitato  permanente  per  la  verifica
dell'erogazione dei livelli essenziali di  assistenza  e  dal  Tavolo
tecnico per la verifica degli adempimenti di cui agli articoli 9 e 12
dell'Intesa Stato-Regioni del 23 marzo 2005. 
  2. Con l'Intesa fra lo Stato e le regioni  di  cui  all'alinea  del
comma 1 sono indicati gli importi delle manovre  da  realizzarsi,  al
netto degli effetti derivanti dalle disposizioni di cui  all'articolo
16 in materia di personale dipendente e convenzionato con il Servizio
sanitario nazionale per l'esercizio 2014, mediante le misure  di  cui
alle lettere a), b), c) e d) del comma 1. Qualora la predetta  Intesa
non sia  raggiunta  entro  il  predetto  termine,  gli  importi  sono
stabiliti, al netto degli effetti derivanti dalle disposizioni di cui
al citato articolo 16, fra le predette misure nelle percentuali,  per
l'esercizio 2013, del 30%, 40% e 30% a carico  rispettivamente  delle
misure di cui alle lettere a), b), e c) del  comma  1,  nonche',  per
l'esercizio 2014, del 22%, 20%, 15% e 40%  a  carico  rispettivamente
delle misure di cui alle lettere a), b) c) e  d)  del  comma  1;  per
l'anno 2014, il residuo 3 per  cento  corrisponde  alle  economie  di
settore derivanti dall'esercizio del potere regolamentare in  materia
di spese per il personale sanitario dipendente e convenzionato di cui
all'articolo 16. Conseguentemente il tetto indicato alla  lettera  c)
del comma 1 e' fissato nella misura del 5,2%. Qualora le economie  di
settore derivanti dall'esercizio del potere regolamentare in  materia
di spese per il personale sanitario dipendente e convenzionato di cui
all'articolo 16 risultino di incidenza differente dal 3 per cento, le
citate   percentuali   per   l'anno   2014   sono   proporzionalmente
rideterminate e  con  decreto  del  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze, ove necessario, e' conseguentemente rideterminato in termini
di saldo  netto  da  finanziare  il  livello  del  finanziamento  del
Servizio sanitario nazionale di cui al comma 1. 
  3. Le disposizioni di cui all'articolo 2, commi 71, 72 e 73,  della
legge 23 dicembre 2009, n. 191, si applicano anche in ciascuno  degli
anni 2013 e 2014. 
  4. Al fine di assicurare, per gli anni  2011  e  2012,  l'effettivo
rispetto  dei  piani  di  rientro  dai  disavanzi  sanitari,  nonche'
dell'intesa Stato-Regioni del 3 dicembre  2009,  sono  introdotte  le
seguenti disposizioni: 
    a) all'articolo 2, comma 80, della legge  23  dicembre  2009,  n.
191, dopo il secondo periodo sono inseriti i seguenti: 
      "A tale scopo, qualora, in corso di attuazione del piano o  dei
programmi operativi di cui  al  comma  88,  gli  ordinari  organi  di
attuazione del piano o il commissario  ad  acta  rinvengano  ostacoli
derivanti da provvedimenti legislativi regionali, li  trasmettono  al
Consiglio regionale, indicandone puntualmente i motivi  di  contrasto
con il Piano di rientro o con i  programmi  operativi.  Il  Consiglio
regionale, entro i successivi sessanta giorni, apporta le  necessarie
modifiche alle leggi regionali in contrasto,  o  le  sospende,  o  le
abroga. Qualora il Consiglio regionale non provveda ad  apportare  le
necessarie modifiche legislative entro i termini indicati, ovvero  vi
provveda in modo parziale  o  comunque  tale  da  non  rimuovere  gli
ostacoli all'attuazione del  piano  o  dei  programmi  operativi,  il
Consiglio dei Ministri  adotta,  ai  sensi  dell'articolo  120  della
((Costituzione)), le  necessarie  misure,  anche  normative,  per  il
superamento dei predetti ostacoli."; 
      b) all'articolo 2, dopo il comma 88  della  legge  23  dicembre
2009, n. 191, e' inserito il seguente: "88-bis Il primo  periodo  del
comma  88  si  interpreta  nel  senso  che  i   programmi   operativi
costituiscono   prosecuzione   e   necessario   aggiornamento   degli
interventi di riorganizzazione, riqualificazione e potenziamento  del
piano di rientro, al fine  di  tenere  conto  del  finanziamento  del
servizio  sanitario  programmato  per  il  periodo  di   riferimento,
dell'effettivo stato di  avanzamento  dell'attuazione  del  piano  di
rientro, nonche' di ulteriori obblighi regionali derivanti da  Intese
fra lo Stato, le regioni e  le  province  autonome  di  Trento  e  di
Bolzano o da innovazioni della legislazione statale vigente."; 
      c) il Commissario ad acta per l'attuazione del piano di rientro
dal disavanzo sanitario  della  regione  Abruzzo  da'  esecuzione  al
programma operativo per l'esercizio  2010,  di  cui  all'articolo  2,
comma 88, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, che e' approvato  con
il presente decreto, ferma restando la validita'  degli  atti  e  dei
provvedimenti gia'  adottati  e  la  salvezza  degli  effetti  e  dei
rapporti  giuridici  sorti  sulla  base  della  sua  attuazione.   Il
Commissario ad acta, altresi', adotta, entro 60 giorni dalla data  di
entrata in vigore del presente decreto, il Piano sanitario  regionale
2011 - 2012, in  modo  da  garantire,  anche  attraverso  l'eventuale
superamento delle previsioni contenute in  provvedimenti  legislativi
regionali non ancora rimossi ai  sensi  dell'articolo  2,  comma  80,
della  legge  23  dicembre  2009,  n.   191,   che   le   azioni   di
riorganizzazione e risanamento del servizio sanitario regionale siano
coerenti, nel rispetto  dell'erogazione  dei  livelli  essenziali  di
assistenza: 
        1)  con  l'obiettivo   del   raggiungimento   dell'equilibrio
economico stabile del bilancio sanitario  regionale  programmato  nel
piano di rientro stesso, tenuto conto del livello  del  finanziamento
del servizio sanitario programmato per il periodo 2010 - 2012 con  il
Patto per la  salute  2010  -  2012  e  definito  dalla  legislazione
vigente; 
        2) con gli ulteriori obblighi per le regioni  introdotti  dal
medesimo Patto per  la  salute  2010  -  2012  e  dalla  legislazione
vigente; 
      d) il Consiglio dei Ministri provvede a  modificare  l'incarico
commissariale nei sensi di cui alla lettera c); 
      e) al comma 51 dell'articolo 1 della legge 13 dicembre 2010, n.
220, sono apportate le seguenti modificazioni: 
        1) dopo le parole: "dalla legge 30 luglio 2010, n. 122," sono
inserite le seguenti: "nonche' al fine di  consentire  l'espletamento
delle funzioni istituzionali in situazioni di ripristinato equilibrio
finanziario"; 
        2) nel primo e nel secondo periodo, le parole:  "fino  al  31
dicembre 2011", sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31  dicembre
2012"; 
      f) per le regioni sottoposte ai piani di rientro per  le  quali
in attuazione dell'articolo 1, comma 174, quinto periodo, della legge
30 dicembre 2004,  n.  311,  e  successive  modificazioni,  e'  stato
applicato il blocco  automatico  del  turn  over  del  personale  del
servizio sanitario regionale, con decreto del Ministro della  salute,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il
Ministro  per  i  rapporti  con  le  regioni  e   per   la   coesione
territoriale, su richiesta della  regione  interessata,  puo'  essere
disposta,   in   deroga   al   predetto   blocco   del   turn   over,
l'autorizzazione al conferimento di  incarichi  di  dirigenti  medici
responsabili di struttura complessa,  previo  accertamento,  in  sede
congiunta, della necessita' di procedere al predetto conferimento  di
incarichi  al  fine  di  assicurare  il  mantenimento   dei   livelli
essenziali di assistenza, nonche' della compatibilita'  del  medesimo
conferimento con la ristrutturazione della rete ospedaliera e con gli
equilibri di  bilancio  sanitario,  come  programmati  nel  piano  di
rientro, ovvero  nel  programma  operativo,  da  parte  del  Comitato
permanente per la verifica dell'erogazione dei livelli essenziali  di
assistenza e del Tavolo tecnico per  la  verifica  degli  adempimenti
regionali, di cui rispettivamente agli articoli 9  e  12  dell'intesa
Stato-regioni del 23 marzo 2005, sentita l'AGENAS. 
  5.  In  relazione  alle  risorse  da   assegnare   alle   pubbliche
amministrazioni interessate, a fronte degli oneri  da  sostenere  per
gli accertamenti medico-legali sui dipendenti  assenti  dal  servizio
per  malattia  effettuati  dalle   aziende   sanitarie   locali,   in
applicazione dell'articolo 71 del decreto-legge 25  giugno  2008,  n.
112, convertito, con modificazioni, dalla legge  6  agosto  2008,  n.
133, come modificato dall'articolo 17, comma 23, del decreto-legge 1°
luglio 2009, n. 78, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  3
agosto 2009, n. 102: 
    a) per gli esercizi 2011 e 2012 il Ministro dell'economia e delle
finanze e' autorizzato  a  trasferire  annualmente  una  quota  delle
disponibilita' finanziarie per il Servizio sanitario  nazionale,  non
utilizzata in  sede  di  riparto  in  relazione  agli  effetti  della
sentenza della Corte costituzionale n. 207 del  7  giugno  2010,  nel
limite  di  70  milioni  di  euro   annui,   per   essere   iscritta,
rispettivamente, tra  gli  stanziamenti  di  spesa  aventi  carattere
obbligatorio, di cui all'articolo 26, comma 2, della  legge  196  del
2009, in relazione agli oneri di pertinenza dei Ministeri, ovvero  su
appositi  fondi  da  destinare  per   la   copertura   dei   medesimi
accertamenti medico-legali sostenuti dalla Amministrazioni diverse da
quelle statali; b) a decorrere dall'esercizio 2013, con la  legge  di
bilancio e' stabilita la dotazione annua  dei  suddetti  stanziamenti
destinati alla copertura degli accertamenti  medico-legali  sostenuti
dalle amministrazioni pubbliche, per un importo complessivamente  non
superiore a 70 milioni di euro, per le medesime finalita' di cui alla
lettera  a).  Conseguentemente  il  livello  del  finanziamento   del
Servizio sanitario nazionale a cui concorre lo Stato, come fissato al
comma 1, e' rideterminato, a decorrere dal medesimo  esercizio  2013,
in riduzione di 70 milioni di euro. 
  6. Ai sensi di quanto disposto dall'articolo 2, comma  67,  secondo
periodo,  della  legge  23   dicembre   2009,   n.   191,   attuativo
dell'articolo 1, comma 4, lettera c),  dell'intesa  Stato-regioni  in
materia sanitaria per il triennio 2010-2012, sancita  nella  riunione
della conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e
le province autonome di Trento e di Bolzano del 3 dicembre 2009,  per
l'anno 2011 il  livello  del  finanziamento  del  Servizio  sanitario
nazionale a cui concorre ordinariamente lo Stato, come  rideterminato
dall'articolo 11, comma 12, del decreto - legge 31  maggio  2010,  n.
78, convertito, con modificazioni, dalla legge  30  luglio  2010,  n.
122, e dall'articolo 1, comma 49, della legge 13  dicembre  2010,  n.
220, e' incrementato di ((105 milioni di euro))  per  far  fronte  al
maggior finanziamento concordato  con  le  regioni,  ai  sensi  della
citata intesa, con riferimento al ((periodo compreso tra il 1º giugno
2011 e la data di entrata in vigore della legge  di  conversione  del
presente decreto)). ((A decorrere dalla data  di  entrata  in  vigore
della legge di conversione  del  presente  decreto  si  applicano  le
disposizioni di cui all'articolo 1, comma 796, lettere p)  e  p-bis),
della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e cessano di avere  effetto  le
disposizioni di cui all'articolo 61, comma 19, del  decreto-legge  25
giugno 2008, n. 112, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  6
agosto 2008, n. 133)). 
  7.  Con  decreto  del  Ministro  della  salute,  previo  protocollo
d'intesa con le regioni Lazio, Puglia, Siciliana e con altre  regioni
interessate, e' disposta la proroga fino  al  31  dicembre  2013  del
progetto di sperimentazione gestionale di' cui all'articolo 1,  comma
827, della legge 27 dicembre 2006. n. 296,  coordinato  dall'Istituto
nazionale per la promozione della salute delle popolazioni migranti e
per il contrasto delle malattie  della  poverta'  (INMP)  di  cui  al
decreto del Ministro della salute in data 3 agosto  2007,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 229 del 20  settembre  2007,  finalizzato
alla ricerca, alla formazione, alla prevenzione  e  alla  cura  delle
malattie delle migrazioni e della poverta'. 
  8. Ad eventuali modifiche all'organizzazione e  alle  modalita'  di
funzionamento dell'INMP si provvede con decreto  del  Ministro  della
salute ((. Entro il  30  giugno  2013  il  Ministero))  della  salute
verifica l'andamento della  sperimentazione  gestionale  e  promuove,
sulla base dei  risultati  raggiunti,  l'adozione  dei  provvedimenti
necessari alla definizione,  d'intesa  con  le  regioni  interessate,
dell'assetto a regime dell'INMP. In caso  di  mancato  raggiungimento
dei risultati connessi al progetto di sperimentazione  gestionale  di
cui al comma 7, con decreto del Ministro  della  salute  si  provvede
alla soppressione e liquidazione dell'INMP provvedendo alla nomina di
un commissario liquidatore. 
  9. Per la realizzazione delle finalita' di cui ((ai commi 7 e  8)),
e' autorizzata per l'anno  2011  la  corresponsione  all'INMP  di  un
finanziamento pari 5 milioni di euro, alla cui copertura si  provvede
mediante   corrispondente   riduzione,   per   il   medesimo    anno,
dell'autorizzazione di spesa di cui  all'articolo  5  della  legge  6
febbraio 2009, n. 7. Per il finanziamento delle attivita' di ciascuno
degli anni 2012  e  2013  si  provvede  nell'ambito  di  un  apposito
progetto interregionale  per  la  cui  realizzazione,  sulle  risorse
finalizzate all' attuazione dell'articolo 1, comma 34, della legge 23
dicembre 1996  n.  662,  e  successive  modificazioni,  e'  vincolato
l'importo pari a 5 milioni di euro annui per il medesimo biennio. 
  10. Al fine di  garantire  la  massima  funzionalita'  dell'Agenzia
italiana  del  farmaco  (Aifa),  in  relazione   alla   rilevanza   e
all'accresciuta complessita' delle competenze ad essa attribuite,  di
potenziare   la   gestione   delle   aree   strategiche   di   azione
corrispondenti agli indirizzi assegnati dal Ministero della salute  e
di realizzare gli obiettivi di semplificazione e snellimento  di  cui
all'articolo 2, comma 1, lettera a), della legge 4 novembre 2010,  n.
183, con decreto emanato ai sensi dell'articolo  48,  comma  13,  del
decreto-legge  30   settembre   2003,   n.   269,   convertito,   con
modificazione, dalla legge 24 novembre  2003,  n.  326,  da  adottare
entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della  legge  di
conversione del presente decreto, il regolamento di organizzazione  e
funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco  (Aifa),  di  cui  al
decreto del Ministro della salute  20  settembre  2004,  n.  245,  e'
modificato, in modo da assicurare l'equilibrio finanziario  dell'ente
e senza alcun onere a carico della finanza pubblica, nel senso: 
    a) di demandare al consiglio di amministrazione, su proposta  del
direttore  generale,  il  potere  di  modificare,  con  deliberazioni
assunte ai sensi dell'articolo 22 del citato decreto n. 245 del 2004,
l'assetto organizzativo  dell'Agenzia  di  cui  all'articolo  17  del
medesimo decreto n. 245 del 2004, anche  al  fine  di  articolare  le
strutture amministrative di vertice in coerenza con  gli  accresciuti
compiti dell'ente; le deliberazioni adottate ai sensi della  presente
lettera sono sottoposte all'approvazione del Ministero della  salute,
di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze; 
    b) di riordinare la commissione consultiva tecnico-scientifica  e
il comitato prezzi e  rimborsi,  prevedendo:  un  numero  massimo  di
componenti pari a dieci, di cui  tre  designati  dal  Ministro  della
salute, uno dei quali con funzioni di presidente, uno  designato  dal
Ministro dell'economia  e  delle  finanze,  quattro  designati  dalla
Conferenza Stato-regioni nonche', di diritto, il  direttore  generale
dell'Aifa e il  presidente  dell'Istituto  superiore  di  sanita';  i
requisiti  di  comprovata  professionalita'  e  specializzazione  dei
componenti nei settori della metodologia di determinazione del prezzo
dei farmaci, dell'economia sanitaria e della farmaco-economia; che le
indennita' ai componenti, ferma l'assenza di  oneri  a  carico  della
finanza  pubblica,  non  possano  superare  la  misura  media   delle
corrispondenti indennita' previste per i  componenti  degli  analoghi
organismi  delle  autorita'  nazionali  competenti  per   l'attivita'
regolatoria dei farmaci degli Stati membri dell'Unione europea; 
    c)  di  specificare  i  servizi,  compatibili  con  le   funzioni
istituzionali dell'Agenzia, che l'Agenzia  stessa  puo'  rendere  nei
confronti di terzi  ai  sensi  dell'articolo  48,  comma  8,  lettera
c-bis), del decreto-legge n. 269 del  2003,  stabilendo  altresi'  la
misura dei relativi corrispettivi; 
    d) di introdurre un diritto annuale a carico di ciascun  titolare
di autorizzazione all'immissione in commercio per  il  funzionamento,
l'aggiornamento e l'implementazione delle funzionalita'  informatiche
della banca  dati  dei  farmaci  autorizzati  o  registrati  ai  fini
dell'immissione in commercio, nonche'  per  la  gestione  informatica
delle relative pratiche autorizzative, con adeguata riduzione per  le
piccole e medie imprese di cui alla ((raccomandazione 2003/361/CE)). 
 
          Riferimenti normativi 
              - Si riporta il testo del comma  6  dell'art.  8  della
          legge 5 giugno 2003, n. 131 (Disposizioni per l'adeguamento
          dell'ordinamento della Repubblica alla L. Cost. 18  ottobre
          2001, n. 3): 
              "6. Il Governo puo' promuovere la stipula di intese  in
          sede di Conferenza Stato-Regioni o di Conferenza unificata,
          dirette  a  favorire  l'armonizzazione   delle   rispettive
          legislazioni o il raggiungimento di posizioni unitarie o il
          conseguimento di obiettivi comuni; in tale caso e'  esclusa
          l'applicazione dei commi 3 e 4 dell'articolo 3 del  decreto
          legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Nelle  materie  di  cui
          all'articolo 117, terzo e quarto comma, della  Costituzione
          non possono essere adottati gli  atti  di  indirizzo  e  di
          coordinamento di cui all'articolo 8 della  legge  15  marzo
          1997, n. 59, e all'articolo 4 del  decreto  legislativo  31
          marzo 1998, n. 112. " 
              Per il riferimento al testo  dell'art.  7  del  decreto
          legislativo n. 163 del 2006, vedasi nelle note all'art. 11. 
              - Si riporta  il  testo  dell'art.  62-bis  del  citato
          decreto legislativo n. 82 del 2005: 
              "Art.  62-bis.  Banca  dati  nazionale  dei   contratti
          pubblici. 
              1. Per favorire la riduzione degli oneri amministrativi
          derivanti  dagli   obblighi   informativi   ed   assicurare
          l'efficacia, la trasparenza e il controllo in  tempo  reale
          dell'azione amministrativa per  l'allocazione  della  spesa
          pubblica in lavori, servizi e forniture, anche al fine  del
          rispetto  della  legalita'  e  del  corretto  agire   della
          pubblica   amministrazione   e   prevenire   fenomeni    di
          corruzione,  si  utilizza  la  «Banca  dati  nazionale  dei
          contratti pubblici» (BDNCP) istituita,  presso  l'Autorita'
          per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori,  servizi
          e forniture,  della  quale  fanno  parte  i  dati  previsti
          dall'articolo 7 del decreto legislativo 12 aprile 2006,  n.
          163,  e  disciplinata,  ai  sensi  del   medesimo   decreto
          legislativo, dal relativo regolamento attuativo. " 
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  5   del   decreto
          legislativo 30  giugno  1993,  n.  266  (Riordinamento  del
          Ministero della sanita', a  norma  dell'art.  1,  comma  1,
          lettera h), della L. 23 ottobre 1992, n. 421): 
              "Art. 5. Agenzia per i servizi sanitari regionali. 
              1. E' istituita  una  agenzia  dotata  di  personalita'
          giuridica e sottoposta alla vigilanza del  Ministero  della
          sanita', con compiti di supporto delle attivita' regionali,
          di valutazione comparativa dei costi e dei  rendimenti  dei
          servizi resi ai cittadini e di segnalazione di  disfunzioni
          e  sprechi  nella  gestione  delle  risorse   personali   e
          materiali   e    nelle    forniture,    di    trasferimento
          dell'innovazione  e  delle   sperimentazioni   in   materia
          sanitaria. 
              2. [Con decreto del Ministro della sanita', di concerto
          con il Ministro per la funzione pubblica e con il  Ministro
          del tesoro, sentita la Conferenza permanente per i rapporti
          tra lo Stato, le regioni e le province autonome, da emanare
          ai sensi dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988,  n.  400,
          nel termine di novanta giorni  dalla  data  di  entrata  in
          vigore   del   presente    decreto,    sono    disciplinati
          l'organizzazione e il funzionamento dell'agenzia in modo da
          assicurare la composizione paritetica fra  Ministero  della
          sanita' e rappresentanti delle  regioni  nel  Consiglio  di
          amministrazione]. 
              3. Il direttore dell'agenzia e'  nominato  con  decreto
          del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta  del
          Ministro  della  sanita',  tra  esperti   di   riconosciuta
          competenza in materia di  organizzazione  e  programmazione
          dei servizi sanitari, anche  estranei  all'amministrazione.
          Il direttore e' assunto con contratto di diritto privato di
          durata quinquennale non rinnovabile. 
              4. L'Agenzia puo' avvalersi di esperti con rapporto  di
          collaborazione coordinata e continuativa nel limite massimo
          di dieci unita'. 
              5. Alle  spese  di  funzionamento  dell'Agenzia  si  fa
          fronte con un contributo annuo a carico dello Stato pari  a
          lire 12,8 miliardi a partire dall'anno  2001.  Al  relativo
          onere  si  provvede   mediante   corrispondente   riduzione
          dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 12,  comma
          2, lettera b), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.
          502, e successive modificazioni, come  rideterminata  dalla
          tabella C della legge  23  dicembre  2000,  n.  388  (legge
          finanziaria 2001). 
              6. Sono abrogati i commi 11 e  12  dell'art.  53  della
          legge 23 dicembre 1978, n. 833. " 
              - Si riporta il testo del comma 2  dell'art.  17  della
          citata legge 23 agosto 1988, n. 400: 
              "Art. 17. Regolamenti. 
              1. Con decreto del Presidente della Repubblica,  previa
          deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il parere
          del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro  novanta
          giorni dalla richiesta, possono essere emanati  regolamenti
          per disciplinare: 
              a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti  legislativi,
          nonche' dei regolamenti comunitari; 
              b) l'attuazione e  l'integrazione  delle  leggi  e  dei
          decreti legislativi recanti  norme  di  principio,  esclusi
          quelli  relativi  a  materie  riservate   alla   competenza
          regionale; 
              c) le materie in cui manchi la disciplina da  parte  di
          leggi o di atti aventi forza di legge, sempre  che  non  si
          tratti di materie comunque riservate alla legge; 
              d)   l'organizzazione   ed   il   funzionamento   delle
          amministrazioni pubbliche secondo le  disposizioni  dettate
          dalla legge; 
              e). 
              2. Con decreto del Presidente della Repubblica,  previa
          deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri,  sentito   il
          Consiglio  di  Stato  e  previo  parere  delle  Commissioni
          parlamentari competenti  in  materia,  che  si  pronunciano
          entro  trenta  giorni  dalla  richiesta,  sono  emanati   i
          regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da
          riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione,  per
          le  quali   le   leggi   della   Repubblica,   autorizzando
          l'esercizio  della  potesta'  regolamentare  del   Governo,
          determinano le norme generali regolatrici della  materia  e
          dispongono l'abrogazione delle norme vigenti,  con  effetto
          dall'entrata in vigore delle norme regolamentari. 
              3. Con decreto  ministeriale  possono  essere  adottati
          regolamenti nelle materie di competenza del ministro  o  di
          autorita'  sottordinate  al  ministro,  quando   la   legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie di competenza  di  piu'  ministri,  possono  essere
          adottati con decreti interministeriali, ferma  restando  la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare norme contrarie a quelle  dei  regolamenti  emanati
          dal Governo. Essi debbono essere comunicati  al  Presidente
          del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione. 
              4. I regolamenti di cui al comma  1  ed  i  regolamenti
          ministeriali ed interministeriali,  che  devono  recare  la
          denominazione di «regolamento», sono adottati previo parere
          del  Consiglio  di  Stato,  sottoposti  al  visto  ed  alla
          registrazione della Corte  dei  conti  e  pubblicati  nella
          Gazzetta Ufficiale. 
              4-bis. L'organizzazione e la  disciplina  degli  uffici
          dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati  ai
          sensi del comma 2,  su  proposta  del  Ministro  competente
          d'intesa con il Presidente del Consiglio dei ministri e con
          il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal
          decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.  29,  e  successive
          modificazioni, con  i  contenuti  e  con  l'osservanza  dei
          criteri che seguono: 
              a) riordino degli uffici di diretta collaborazione  con
          i Ministri ed i Sottosegretari  di  Stato,  stabilendo  che
          tali  uffici  hanno  esclusive   competenze   di   supporto
          dell'organo di direzione politica e di raccordo tra  questo
          e l'amministrazione; 
              b) individuazione degli uffici di livello  dirigenziale
          generale, centrali e periferici, mediante  diversificazione
          tra  strutture  con  funzioni   finali   e   con   funzioni
          strumentali e loro organizzazione per funzioni  omogenee  e
          secondo criteri di flessibilita' eliminando le duplicazioni
          funzionali; 
              c)  previsione  di  strumenti  di  verifica   periodica
          dell'organizzazione e dei risultati; 
              d) indicazione e revisione periodica della  consistenza
          delle piante organiche; 
              e) previsione di decreti  ministeriali  di  natura  non
          regolamentare per la definizione dei compiti  delle  unita'
          dirigenziali   nell'ambito   degli   uffici    dirigenziali
          generali. 
              4-ter. Con regolamenti da emanare ai sensi del comma  1
          del presente articolo, si provvede  al  periodico  riordino
          delle disposizioni regolamentari vigenti, alla ricognizione
          di quelle che sono state oggetto di abrogazione implicita e
          all'espressa abrogazione di quelle che  hanno  esaurito  la
          loro funzione o sono prive di effettivo contenuto normativo
          o sono comunque obsolete. ". 
              - Si riporta il testo del comma 5 dell'art. 5 del  gia'
          citato decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159: 
              "5. A decorrere dall'anno 2008  la  spesa  farmaceutica
          ospedaliera cosi' come rilevata dai modelli  CE,  al  netto
          della distribuzione diretta come definita al comma  1,  non
          puo' superare a livello di ogni singola regione  la  misura
          percentuale  del  2,4  per  cento  del  finanziamento   cui
          concorre ordinariamente lo Stato, inclusi gli obiettivi  di
          piano e le risorse vincolate di spettanza  regionale  e  al
          netto delle somme erogate per il finanziamento di attivita'
          non  rendicontate  dalle  Aziende  sanitarie.   L'eventuale
          sforamento di detto  valore  e'  recuperato  interamente  a
          carico della  regione  attraverso  misure  di  contenimento
          della spesa farmaceutica ospedaliera o di voci  equivalenti
          della spesa ospedaliera non farmaceutica o  di  altre  voci
          del Servizio sanitario regionale o con misure di  copertura
          a carico di altre  voci  del  bilancio  regionale.  Non  e'
          tenuta al ripiano la regione che abbia fatto registrare  un
          equilibrio economico complessivo. ". 
              - Si riporta il testo del comma 7 dell'articolo 11  del
          gia' citato decreto-legge n. 78del 2010: 
              "7. Entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente
          decreto, l'Agenzia italiana del farmaco provvede: 
              a) all'individuazione, fra i medicinali  attualmente  a
          carico  della  spesa  farmaceutica   ospedaliera   di   cui
          all'articolo 5, comma 5, del decreto-legge 1° ottobre 2007,
          n. 159,  convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  29
          novembre  2007,  n.  222,  di   quelli   che,   in   quanto
          suscettibili di uso  ambulatoriale  o  domiciliare,  devono
          essere erogati, a decorrere dal giorno successivo a  quello
          di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale  dell'elenco  dei
          farmaci individuati ai sensi del presente comma, attraverso
          l'assistenza farmaceutica territoriale, di cui all'articolo
          5, comma 1, del medesimo decreto-legge e con oneri a carico
          della relativa spesa, per un importo su base annua  pari  a
          600 milioni di euro; 
              b) alla  predisposizione,  sulla  base  dei  dati  resi
          disponibili  dal   sistema   Tessera   sanitaria   di   cui
          all'articolo 50 del decreto-legge  30  settembre  2003,  n.
          269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre
          2003,  n.  326,  di  tabelle  di  raffronto  tra  la  spesa
          farmaceutica territoriale delle  singole  regioni,  con  la
          definizione di soglie di appropriatezza prescrittiva basate
          sul comportamento prescrittivo registrato nelle regioni con
          il miglior risultato in  riferimento  alla  percentuale  di
          medicinali  a  base  di  principi  attivi  non  coperti  da
          brevetto, ovvero a prezzo minore, rispetto  al  totale  dei
          medicinali appartenenti alla medesima categoria terapeutica
          equivalente. Cio' al fine di mettere a  disposizione  delle
          regioni strumenti di programmazione e  controllo  idonei  a
          realizzare un  risparmio  di  spesa  non  inferiore  a  600
          milioni  di  euro  su  base   annua   che   restano   nelle
          disponibilita' dei servizi sanitari regionali". 
              - Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 5 del  gia'
          citato decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159: 
              1. A decorrere dall'anno 2008 l'onere a carico del  SSN
          per l'assistenza farmaceutica territoriale, comprensiva sia
          della spesa dei farmaci erogati sulla base della disciplina
          convenzionale, al lordo delle quote di partecipazione  alla
          spesa a carico degli  assistiti,  sia  della  distribuzione
          diretta di medicinali collocati in classe «A» ai fini della
          rimborsabilita', inclusa la distribuzione per  conto  e  la
          distribuzione in dimissione ospedaliera, non puo'  superare
          a livello nazionale ed in ogni singola regione il tetto del
          14 per cento del finanziamento cui concorre  ordinariamente
          lo Stato, inclusi gli  obiettivi  di  piano  e  le  risorse
          vincolate di spettanza regionale e  al  netto  delle  somme
          erogate per il finanziamento di attivita' non  rendicontate
          dalle aziende sanitarie. Il valore  assoluto  dell'onere  a
          carico del SSN per la predetta assistenza farmaceutica, sia
          a  livello  nazionale  che  in  ogni  singola  regione   e'
          annualmente determinato dal Ministero della  salute,  entro
          il  15  novembre   dell'anno   precedente   a   quello   di
          riferimento, sulla base del  riparto  delle  disponibilita'
          finanziarie per il Servizio sanitario nazionale  deliberato
          dal CIPE, ovvero, in sua assenza, sulla base della proposta
          di riparto del Ministro della salute, da formulare entro il
          15 ottobre. Entro 15 giorni dalla fine di ciascun mese,  le
          regioni  trasmettono  all'Agenzia  italiana   del   farmaco
          (AIFA),  al  Ministero  della   salute   e   al   Ministero
          dell'economia e delle finanze i  dati  della  distribuzione
          diretta, come definita  dal  presente  comma,  per  singola
          specialita'  medicinale,  relativi  al   mese   precedente,
          secondo le specifiche tecniche  definite  dal  decreto  del
          Ministro della salute  31  luglio  2007,  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale n. 229 del 2  ottobre  2007  concernente
          l'istituzione  del  flusso  informativo  delle  prestazioni
          farmaceutiche  effettuate  in  distribuzione  diretta.   Le
          regioni,  entro  i  quindici  giorni  successivi  ad   ogni
          trimestre, trasmettono all'AIFA, al Ministero della  salute
          e  al  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  i  dati
          relativi alla spesa farmaceutica ospedaliera.  Il  rispetto
          da parte delle regioni  di  quanto  disposto  dal  presente
          comma  costituisce  adempimento  ai  fini  dell'accesso  al
          finanziamento integrativo a carico dello Stato. Nelle  more
          della  concreta   e   completa   attivazione   del   flusso
          informativo della distribuzione diretta, alle  regioni  che
          non hanno fornito i dati viene attribuita,  ai  fini  della
          determinazione del tetto e della definizione dei budget  di
          cui al comma 2,  in  via  transitoria  e  salvo  successivo
          conguaglio, una spesa per distribuzione diretta pari al  40
          per  cento  della  spesa   complessiva   per   l'assistenza
          farmaceutica  non   convenzionata   rilevata   dal   flusso
          informativo del nuovo sistema informativo sanitario". 
              - Si riporta il testo del comma 3 dell'articolo 22  del
          decreto-legge  1  luglio   2009,   n.   78   (Provvedimenti
          anticrisi, nonche' proroga  di  termini),  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102: 
              "3. Il fondo di cui al  comma  2  e'  alimentato  dalle
          economie conseguenti alle disposizioni di cui  all'articolo
          13, comma 1, lettera b), del decreto-legge 28 aprile  2009,
          n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno
          2009, n. 77, e  all'attivita'  amministrativa  dell'Agenzia
          italiana del farmaco nella determinazione  del  prezzo  dei
          medicinali equivalenti di cui all'articolo 7, comma 1,  del
          decreto-legge 18 settembre 2001, n.  347,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge  16  novembre  2001,  n.  405  e
          successive modificazioni. A tal fine il tetto di spesa  per
          l'assistenza farmaceutica territoriale di cui  all'articolo
          5, comma 1, del decreto-legge  1°  ottobre  2007,  n.  159,
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  29  novembre
          2007, n. 222,  e'  rideterminato  in  riduzione  in  valore
          assoluto di 800 milioni di euro a decorrere dall'anno  2010
          e in termini percentuali nella misura del 13,3 per cento  a
          decorrere  dal  medesimo  anno  2010.  Conseguentemente  il
          livello del finanziamento a cui concorre ordinariamente  lo
          Stato e'  ridotto  di  800  milioni  di  euro  a  decorrere
          dall'anno 2010. In sede di stipula del Patto per la  salute
          e' determinata la quota che le regioni a statuto speciale e
          le province autonome  di  Trento  e  di  Bolzano  riversano
          all'entrata del bilancio dello Stato per  il  finanziamento
          del Servizio sanitario nazionale". 
              Il decreto del Ministro  della  Salute  dell'11  giugno
          2010   (Istituzione   del   flusso   informativo   per   il
          monitoraggio   dei   consumi   dei    dispositivi    medici
          direttamente acquistati dal Servizio sanitario  nazionale),
          e' pubblicato nella Gazz. Uff. 29 luglio 2010, n. 175. 
              - Si riporta il  testo  degli  articoli  26  e  27  del
          decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68  (Disposizioni  in
          materia di autonomia di entrata  delle  regioni  a  statuto
          ordinario e delle province, nonche' di  determinazione  dei
          costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario): 
              "Art.  26.  Determinazione  del  fabbisogno   sanitario
          nazionale standard 
              1. A decorrere dall'anno 2013 il  fabbisogno  sanitario
          nazionale standard  e'  determinato,  in  coerenza  con  il
          quadro  macroeconomico  complessivo  e  nel  rispetto   dei
          vincoli  di  finanza  pubblica  e  degli  obblighi  assunti
          dall'Italia   in   sede   comunitaria,   tramite    intesa,
          coerentemente   con   il   fabbisogno    derivante    dalla
          determinazione dei livelli essenziali di  assistenza  (LEA)
          erogati in condizioni di efficienza ed  appropriatezza.  In
          sede di determinazione, sono distinte  la  quota  destinata
          complessivamente  alle   regioni   a   statuto   ordinario,
          comprensiva  delle  risorse  per  la  realizzazione   degli
          obiettivi di carattere prioritario e di  rilievo  nazionale
          ai sensi dell'articolo 1, commi 34 e 34-bis,  della  citata
          legge n. 662 del 1996, e  successive  modificazioni,  e  le
          quote destinate ad enti diversi dalle regioni. 
              2. Per gli anni 2011 e  2012  il  fabbisogno  nazionale
          standard   corrisponde   al   livello   di    finanziamento
          determinato ai sensi di quanto  disposto  dall'articolo  2,
          comma 67, della legge 23 dicembre 2009, n.  191,  attuativo
          dell'intesa  Stato-Regioni  in  materia  sanitaria  per  il
          triennio  2010-2012  del  3  dicembre  2009,   cosi'   come
          rideterminato dall'articolo 11, comma 12, del decreto-legge
          31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 30 luglio 2010, n. 122". 
              "Art. 27 Determinazione  dei  costi  e  dei  fabbisogni
          standard regionali 
              1.  Il  Ministro  della  salute,  di  concerto  con  il
          Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa, ai  sensi
          dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997,  n.
          281, con la conferenza Stato-Regioni sentita  la  struttura
          tecnica di  supporto  di  cui  all'articolo  3  dell'intesa
          Stato-Regioni del 3 dicembre 2009,  determina  annualmente,
          sulla base della procedura definita nel presente  articolo,
          i costi e i fabbisogni standard regionali. 
              2. Per la determinazione dei  costi  e  dei  fabbisogni
          standard  regionali  si  fa   riferimento   agli   elementi
          informativi  presenti   nel   Nuovo   sistema   informativo
          sanitario (NSIS) del Ministero della salute. 
              3. Ai sensi  dell'articolo  2,  comma  2,  lettera  a),
          dell'intesa  Stato-Regioni  in  materia  sanitaria  per  il
          triennio 2010-2012 del 3 dicembre 2009, con riferimento  ai
          macrolivelli  di  assistenza  definiti  dal   decreto   del
          Presidente del Consiglio dei Ministri di individuazione dei
          livelli essenziali di assistenza in ambito sanitario del 29
          novembre    2001,    costituiscono     indicatori     della
          programmazione nazionale per l'attuazione  del  federalismo
          fiscale i seguenti  livelli  percentuali  di  finanziamento
          della spesa sanitaria: 
              a) 5 per cento per l'assistenza sanitaria collettiva in
          ambiente di vita e di lavoro; 
              b) 51 per cento per l'assistenza distrettuale; 
              c) 44 per cento per l'assistenza ospedaliera. 
              4.  Il  fabbisogno  sanitario  standard  delle  singole
          regioni  a  statuto  ordinario,  cumulativamente  pari   al
          livello del fabbisogno  sanitario  nazionale  standard,  e'
          determinato, in fase  di  prima  applicazione  a  decorrere
          dall'anno 2013, applicando a tutte le regioni i  valori  di
          costo rilevati nelle regioni di  riferimento.  In  sede  di
          prima applicazione e' stabilito il procedimento di  cui  ai
          commi dal 5 all'11. 
              5. Sono regioni di riferimento le tre regioni, tra  cui
          obbligatoriamente la prima, che siano  state  scelte  dalla
          Conferenza  Stato-Regioni  tra  le  cinque   indicate   dal
          Ministro  della  salute,  di  concerto  con   il   Ministro
          dell'economia e delle finanze, sentito il  Ministro  per  i
          rapporti con le regioni e per la coesione territoriale,  in
          quanto  migliori  cinque  regioni  che,  avendo   garantito
          l'erogazione  dei  livelli  essenziali  di  assistenza   in
          condizione di equilibrio economico,  comunque  non  essendo
          assoggettate a piano di rientro  e  risultando  adempienti,
          come verificato dal Tavolo di  verifica  degli  adempimenti
          regionali di cui all'articolo 12 dell'intesa  Stato-Regioni
          in materia sanitaria del 23 marzo 2005, sono individuate in
          base  a  criteri   di   qualita'   dei   servizi   erogati,
          appropriatezza  ed  efficienza  definiti  con  decreto  del
          Presidente del Consiglio dei Ministri, previa intesa  della
          Conferenza Stato-Regioni, sentita la struttura  tecnica  di
          supporto di cui all'articolo  3  dell'intesa  Stato-Regioni
          del 3 dicembre 2009, sulla base  degli  indicatori  di  cui
          agli allegati 1, 2 e  3  dell'intesa  Stato-Regioni  del  3
          dicembre 2009. A tale scopo si  considerano  in  equilibrio
          economico le  regioni  che  garantiscono  l'erogazione  dei
          livelli  essenziali  di   assistenza   in   condizioni   di
          efficienza e di appropriatezza  con  le  risorse  ordinarie
          stabilite dalla vigente legislazione a  livello  nazionale,
          ivi comprese le entrate proprie regionali effettive.  Nella
          individuazione  delle  regioni  si  dovra'   tenere   conto
          dell'esigenza  di  garantire  una   rappresentativita'   in
          termini di appartenenza geografica al nord, al centro e  al
          sud,  con  almeno  una  regione   di   piccola   dimensione
          geografica. 
              6. I costi standard sono computati a livello  aggregato
          per ciascuno dei tre macrolivelli di assistenza: assistenza
          collettiva,   assistenza    distrettuale    e    assistenza
          ospedaliera. Il valore  di  costo  standard  e'  dato,  per
          ciascuno dei tre  macrolivelli  di  assistenza  erogati  in
          condizione di  efficienza  ed  appropriatezza  dalla  media
          pro-capite pesata del costo  registrato  dalle  regioni  di
          riferimento. A tal fine il livello della  spesa  delle  tre
          macroaree delle regioni di riferimento: 
              a) e' computato al lordo della mobilita' passiva  e  al
          netto della mobilita' attiva extraregionale; 
              b) e' depurato della quota di  spesa  finanziata  dalle
          maggiori entrate  proprie  rispetto  alle  entrate  proprie
          considerate ai fini della determinazione del  finanziamento
          nazionale. La riduzione e' operata proporzionalmente  sulle
          tre macroaree; 
              c) e'  depurato  della  quota  di  spesa  che  finanzia
          livelli di assistenza superiori ai livelli essenziali; 
              d) e' depurato delle quote di ammortamento che  trovano
          copertura ulteriore rispetto al finanziamento ordinario del
          Servizio sanitario nazionale, nei termini convenuti  presso
          i Tavoli tecnici di verifica; 
              e) e' applicato, per ciascuna  regione,  alla  relativa
          popolazione pesata regionale. 
              7. Le regioni in equilibrio economico sono  individuate
          sulla base dei  risultati  relativi  al  secondo  esercizio
          precedente a quello  di  riferimento  e  le  pesature  sono
          effettuate con i pesi per classi  di  eta'  considerati  ai
          fini della determinazione del fabbisogno sanitario relativi
          al secondo esercizio precedente a quello di riferimento. 
              8. Il fabbisogno sanitario standard regionale  e'  dato
          dalle risorse corrispondenti  al  valore  percentuale  come
          determinato in attuazione di quanto indicato  al  comma  6,
          rispetto al fabbisogno sanitario nazionale standard. 
              9. Il  fabbisogno  standard  regionale  determinato  ai
          sensi del comma 8, e' annualmente applicato  al  fabbisogno
          sanitario   standard   nazionale    definito    ai    sensi
          dell'articolo 26. 
              10.  La  quota  percentuale  assicurata  alla  migliore
          regione di riferimento non puo' essere inferiore alla quota
          percentuale gia' assegnata alla stessa, in sede di riparto,
          l'anno   precedente,   al   netto   delle   variazioni   di
          popolazione. 
              11. Al fine di realizzare il processo di convergenza di
          cui all'articolo 20, comma  1,  lettera  b),  della  citata
          legge n. 42 del 2009, la convergenza ai valori  percentuali
          determinati ai  sensi  di  quanto  stabilito  dal  presente
          articolo avviene in  un  periodo  di  cinque  anni  secondo
          criteri definiti con le modalita' di cui al comma 1. 
              12.  Qualora  nella  selezione  delle  migliori  cinque
          regioni di cui al comma 5, si  trovi  nella  condizione  di
          equilibrio economico come definito al medesimo comma  5  un
          numero  di  regioni  inferiore  a  cinque,  le  regioni  di
          riferimento  sono  individuate  anche  tenendo  conto   del
          miglior  risultato  economico   registrato   nell'anno   di
          riferimento,  depurando  i  costi  della  quota   eccedente
          rispetto a quella che sarebbe stata necessaria a  garantire
          l'equilibrio ed escludendo comunque le regioni  soggette  a
          piano di rientro. 
              13. Resta in ogni caso fermo per le regioni l'obiettivo
          di adeguarsi alla percentuale di allocazione delle  risorse
          stabilite in sede di  programmazione  sanitaria  nazionale,
          come indicato al comma 3. 
              14. Eventuali  risparmi  nella  gestione  del  servizio
          sanitario  nazionale  effettuati  dalle  regioni  rimangono
          nella disponibilita' delle regioni stesse". 
              - Si riporta il testo degli articoli 9 e 12 dell'Intesa
          Stato-Regioni  del  23  marzo  2005   (Intesa,   ai   sensi
          dell'articolo 8, comma 6, della L. 5 giugno 2003,  n.  131,
          in attuazione dell'articolo  1,  comma  173,  della  L.  30
          dicembre 2004, n. 311): 
              "Art.  9.   Comitato   permanente   per   la   verifica
          dell'erogazione dei LEA. 
              1. Ai fini della presente intesa, e'  istituito  presso
          il Ministero della salute il Comitato paritetico permanente
          per la verifica dell'erogazione dei Livelli  Essenziali  di
          Assistenza in condizioni di appropriatezza e di  efficienza
          nell'utilizzo  delle  risorse  e  per  la  verifica   della
          congruita' tra le prestazioni da erogare e le risorse messe
          a disposizione. 
              2. Il Comitato, che  si  avvale  del  supporto  tecnico
          dell'Agenzia per i Servizi Sanitari Regionali, opera  sulla
          base  delle  informazioni   desumibili   dal   sistema   di
          monitoraggio e garanzia di cui al decreto  ministeriale  12
          dicembre 2001, nonche' dei flussi informativi afferenti  al
          Nuovo Sistema Informativo Sanitario. 
              3. Il Comitato e' composto  da  quattro  rappresentanti
          del Ministero della salute, di  cui  uno  con  funzioni  di
          coordinatore,    due    rappresentanti    del     Ministero
          dell'economia  e  delle  finanze,  un  rappresentante   del
          Dipartimento per gli affari regionali della Presidenza  del
          Consiglio dei Ministri  e  da  sette  rappresentanti  delle
          Regioni designati dalla  Conferenza  dei  Presidenti  delle
          Regioni e delle Province autonome" 
              "Art. 12. Tavolo di verifica degli adempimenti. 
              1. Ai fini della  verifica  degli  adempimenti  per  le
          finalita'  di  quanto  disposto  dall'art.  1,  comma  184,
          lettera c)  della  legge  30  dicembre  2004,  n.  311,  e'
          istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze
          - Dipartimento della Ragioneria generale  dello  Stato,  il
          Tavolo  tecnico  per   la   verifica   degli   adempimenti,
          coordinato da un rappresentante del Ministero dell'economia
          e delle finanze e composto da rappresentanti: 
              del   Dipartimento   degli   affari   regionali   della
          Presidenza del Consiglio dei Ministri; 
              del Ministero della salute; 
              delle Regioni capofila delle  Areee  sanita'  e  Affari
          finanziari, nell'ambito  della  Conferenza  dei  Presidenti
          delle Regioni e Province autonome; 
              di una ulteriore regione indicata dalla Conferenza  dei
          Presidenti delle Regioni e delle Province autonome; 
              dell'Agenzia per i Servizi sanitari regionali; 
              della Segreteria  della  Conferenza  permanente  per  i
          rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di
          Trento e Bolzano; 
              della Segreteria della Conferenza dei Presidenti  delle
          Regioni e delle Province autonome. 
              2. Il Tavolo tecnico di cui al comma  1  richiede  alle
          singole Regioni la documentazione necessaria alla  verifica
          degli adempimenti. Il Tavolo  procede  ad  un  primo  esame
          della documentazione, informando le  Regioni,  prima  della
          convocazione,  sui   punti   di   criticita'   riscontrati,
          affinche'  esse  possano  presentarsi  con   le   eventuali
          integrazioni, atte a superare le criticita' individuate. Il
          coordinatore del Tavolo tecnico dispone  che  di  tutte  le
          sedute sia redatto verbale. Il verbale, che da'  conto  dei
          lavori e delle  posizioni  espresse  dai  partecipanti,  e'
          trasmesso  ai  componenti  del  Tavolo   e   alla   Regione
          interessata. 
              3. Il Tavolo tecnico: 
              entro il 30 marzo  dell'anno  successivo  a  quello  di
          riferimento, fornisce alle Regioni le indicazioni  relative
          alla  documentazione  necessaria  per  la  verifica   degli
          adempimenti,  che  le  stesse  devono  produrre  entro   il
          successivo 30 maggio; 
              effettua una valutazione del risultato di  gestione,  a
          partire dalle risultanze contabili al quarto  trimestre  ed
          esprime il proprio parere  entro  il  30  luglio  dell'anno
          successivo a quello di riferimento; 
              si avvale delle risultanze del Comitato di cui all'art.
          9 della presente intesa,  per  gli  aspetti  relativi  agli
          adempimenti riportati nell'Allegato 1, al Punto 2,  lettere
          c), e), f), g), h),  e  agli  adempimenti  derivanti  dagli
          articoli 3, 4 e 10 della presente intesa; 
              riferisce  sull'esito   delle   verifiche   al   Tavolo
          politico, che esprime il suo parere entro il  30  settembre
          dell'anno successivo a quello  di  riferimento.  Riferisce,
          altresi',  al  tavolo  politico  su   eventuali   posizioni
          discordanti. Nel caso  che  tali  posizioni  riguardino  la
          valutazione degli adempimenti di una  singola  Regione,  la
          stessa viene convocata dal Tavolo politico. 
              4. Il Tavolo politico e' composto: 
              per il Governo,  dal  Ministro  dell'economia  e  delle
          finanze o suo delegato, dal Ministro  della  salute  o  suo
          delegato e dal Ministro per  gli  affari  regionali  o  suo
          delegato; 
              per le  Regioni,  da  una  delegazione  politica  della
          Conferenza dei Presidenti delle Regioni  e  delle  Province
          autonome, guidata dal Presidente o suo delegato. 
              5.  Il  Ministero  dell'economia   e   delle   finanze,
          successivamente  alla  presa  d'atto  del  predetto  Tavolo
          politico  in  ordine  agli  esiti  delle  verifiche   sugli
          adempimenti in questione,  provvede  entro  il  15  ottobre
          dell'anno successivo a quello di riferimento per le Regioni
          adempienti ad erogare il saldo, e  provvede  nei  confronti
          delle Regioni inadempienti ai sensi dell'art. 1, comma 176,
          della legge n. 311 del 2004". 
              -  Si  riporta  il  testo  dei  commi  71,  72   e   73
          dell'articolo 2  della  legge  23  dicembre  2009,  n.  191
          (Disposizioni per la  formazione  del  bilancio  annuale  e
          pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2010): 
              "71. Fermo restando quanto previsto dall'  articolo  1,
          comma  565,  della  legge  27  dicembre  2006,  n.  296,  e
          successive modificazioni, per il  triennio  2007-2009,  gli
          enti  del  Servizio  sanitario  nazionale  concorrono  alla
          realizzazione   degli   obiettivi   di   finanza   pubblica
          adottando, anche nel triennio 2010-2012, misure  necessarie
          a garantire che le spese  del  personale,  al  lordo  degli
          oneri   riflessi   a   carico   delle   amministrazioni   e
          dell'imposta  regionale  sulle  attivita'  produttive,  non
          superino per ciascuno degli  anni  2010,  2011  e  2012  il
          corrispondente ammontare dell'anno 2004 diminuito  dell'1,4
          per cento. A tale fine si considerano anche le spese per il
          personale con rapporto di lavoro a tempo  determinato,  con
          contratto di collaborazione coordinata  e  continuativa,  o
          che presta servizio con altre forme di rapporto  di  lavoro
          flessibile o con  convenzioni.  Ai  fini  dell'applicazione
          delle disposizioni di cui al presente comma, le  spese  per
          il personale sono considerate al netto: a) per l'anno 2004,
          delle spese per arretrati relativi ad anni  precedenti  per
          rinnovo dei contratti collettivi nazionali  di  lavoro;  b)
          per ciascuno degli anni 2010,  2011  e  2012,  delle  spese
          derivanti dai rinnovi dei contratti collettivi nazionali di
          lavoro  intervenuti  successivamente  all'anno  2004.  Sono
          comunque fatte salve,  e  devono  essere  escluse  sia  per
          l'anno 2004 sia per ciascuno degli anni 2010, 2011 e  2012,
          le spese di personale totalmente a carico di  finanziamenti
          comunitari  o  privati,  nonche'  le  spese  relative  alle
          assunzioni  a  tempo  determinato   e   ai   contratti   di
          collaborazione coordinata e continuativa  per  l'attuazione
          di progetti di ricerca finanziati ai sensi  dell'  articolo
          12-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502,  e
          successive modificazioni" 
              "72. Gli enti destinatari delle disposizioni di cui  al
          comma  71,  nell'ambito  degli  indirizzi   fissati   dalle
          regioni,  anche  in   connessione   con   i   processi   di
          riorganizzazione, ivi compresi quelli di  razionalizzazione
          ed  efficientamento  della   rete   ospedaliera,   per   il
          conseguimento degli obiettivi di contenimento  della  spesa
          previsti dal medesimo comma: 
              a) predispongono  un  programma  annuale  di  revisione
          delle  consistenze  di   personale   dipendente   a   tempo
          indeterminato,  determinato,  che   presta   servizio   con
          contratti di collaborazione coordinata e continuativa o con
          altre  forme  di  lavoro  flessibile  o  con   convenzioni,
          finalizzato alla riduzione della spesa complessiva  per  il
          personale, con conseguente ridimensionamento dei pertinenti
          fondi  della  contrattazione   integrativa   per   la   cui
          costituzione  fanno  riferimento  anche  alle  disposizioni
          recate dall' articolo 1, commi 189, 191 e 194, della  legge
          23 dicembre 2005, n. 266, e successive modificazioni; 
              b)  fissano  parametri  standard  per  l'individuazione
          delle  strutture  semplici  e  complesse,   nonche'   delle
          posizioni     organizzative     e     di     coordinamento,
          rispettivamente, delle aree della dirigenza e del personale
          del comparto del Servizio sanitario nazionale, nel rispetto
          comunque   delle   disponibilita'   dei   fondi   per    il
          finanziamento della contrattazione integrativa  cosi'  come
          rideterminati ai sensi del presente comma" 
              "73. Alla verifica dell'effettivo  conseguimento  degli
          obiettivi previsti dalle disposizioni di cui ai commi 71  e
          72 per gli anni 2010, 2011 e 2012, si provvede  nell'ambito
          del Tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti di cui
          all'articolo 12 dell'intesa 23 marzo  2005,  sancita  dalla
          Conferenza permanente per  i  rapporti  tra  lo  Stato,  le
          regioni e le province autonome  di  Trento  e  di  Bolzano,
          pubblicata nel supplemento ordinario n.  83  alla  Gazzetta
          Ufficiale n. 105 del 7 maggio 2005. La regione e' giudicata
          adempiente  ove  sia  accertato  l'effettivo  conseguimento
          degli obiettivi previsti. In caso contrario la  regione  e'
          considerata adempiente solo ove abbia  comunque  assicurato
          l'equilibrio economico". 
              - Si riporta il testo  del  comma  80  dell'articolo  2
          della  citata  legge  23  dicembre  2009,  n.   191,   come
          modificato dalla presente legge: 
              "80. Per la regione  sottoposta  al  piano  di  rientro
          resta fermo l'obbligo del mantenimento, per l'intera durata
          del piano, delle maggiorazioni  dell'aliquota  dell'imposta
          regionale sulle  attivita'  produttive  e  dell'addizionale
          regionale all'IRPEF ove scattate automaticamente  ai  sensi
          dell' articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre  2004,
          n. 311, come da ultimo modificato dal comma 76 del presente
          articolo.  Gli  interventi  individuati  dal   piano   sono
          vincolanti per la regione, che e' obbligata a  rimuovere  i
          provvedimenti, anche legislativi,  e  a  non  adottarne  di
          nuovi che siano di ostacolo alla piena attuazione del piano
          di rientro. A tale scopo, qualora, in corso  di  attuazione
          del piano o dei programmi operativi di cui al comma 88, gli
          ordinari organi di attuazione del piano o il commissario ad
          acta  rinvengano  ostacoli   derivanti   da   provvedimenti
          legislativi  regionali,   li   trasmettono   al   Consiglio
          regionale, indicandone puntualmente i motivi  di  contrasto
          con il Piano di rientro o con  i  programmi  operativi.  Il
          Consiglio regionale, entro i  successivi  sessanta  giorni,
          apporta le necessarie modifiche  alle  leggi  regionali  in
          contrasto, o le sospende, o le abroga. Qualora il Consiglio
          regionale non provveda ad apportare le necessarie modifiche
          legislative entro i termini indicati, ovvero vi provveda in
          modo parziale o comunque tale da non rimuovere gli ostacoli
          all'attuazione del piano  o  dei  programmi  operativi,  il
          Consiglio dei Ministri adotta, ai sensi  dell'articolo  120
          della Costituzione, le necessarie misure, anche  normative,
          per il  superamento  dei  predetti  ostacoli.  Resta  fermo
          quanto previsto dall' articolo 1, comma  796,  lettera  b),
          ottavo periodo, della legge 27 dicembre 2006,  n.  296,  in
          merito alla possibilita', qualora  sia  verificato  che  il
          rispetto degli obiettivi intermedi sia stato conseguito con
          risultati quantitativamente migliori,  di  riduzione  delle
          aliquote fiscali nell'esercizio  successivo  per  la  quota
          corrispondente  al  miglior  risultato  ottenuto;   analoga
          misura di attenuazione si puo' applicare  anche  al  blocco
          del  turn  over  e  al  divieto  di  effettuare  spese  non
          obbligatorie  in  presenza  delle  medesime  condizioni  di
          attuazione del piano". 
              - Si riporta il testo  del  comma  88  dell'articolo  2
          della gia' citata legge 23 dicembre 2009, n. 191: 
              "88. Per le regioni gia' sottoposte ai piani di rientro
          e gia' commissariate alla data di entrata in  vigore  della
          presente  legge  restano  fermi  l'assetto  della  gestione
          commissariale previgente per la prosecuzione del  piano  di
          rientro, secondo  programmi  operativi,  coerenti  con  gli
          obiettivi   finanziari   programmati,    predisposti    dal
          commissario ad acta, nonche' le relative azioni di supporto
          contabile e gestionale. E' fatta salva la possibilita'  per
          la regione di presentare un nuovo piano di rientro ai sensi
          della disciplina recata dal presente  articolo.  A  seguito
          dell'approvazione    del    nuovo    piano    cessano     i
          commissariamenti, secondo i tempi e le  procedure  definiti
          nel  medesimo  piano  per  il  passaggio   dalla   gestione
          straordinaria   commissariale   alla   gestione   ordinaria
          regionale. In ogni caso si applicano le disposizioni di cui
          all' articolo 1, comma 174, della legge 30  dicembre  2004,
          n. 311, come da ultimo modificato dal comma 76 del presente
          articolo, e ai commi da 80 a 86 del presente articolo". 
              - Si riporta il testo  del  comma  51  dell'articolo  1
          della gia' citata legge 13  dicembre  2010,  n.  220,  come
          modificato dalla presente legge: 
              "51. Al fine di assicurare il regolare svolgimento  dei
          pagamenti dei debiti  oggetto  della  ricognizione  di  cui
          all'articolo 11, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2010,
          n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio
          2010, n. 122, nonche' al fine di consentire  l'espletamento
          delle funzioni istituzionali in situazioni di  ripristinato
          equilibrio finanziario per le regioni  gia'  sottoposte  ai
          piani di rientro dai disavanzi  sanitari,  sottoscritti  ai
          sensi dell'articolo 1, comma 180, della legge  30  dicembre
          2004,  n.  311,  e   successive   modificazioni,   e   gia'
          commissariate alla data di entrata in vigore della presente
          legge, non possono essere intraprese  o  proseguite  azioni
          esecutive nei confronti delle aziende  sanitarie  locali  e
          ospedaliere delle regioni medesime,  fino  al  31  dicembre
          2012. I pignoramenti  e  le  prenotazioni  a  debito  sulle
          rimesse finanziarie trasferite  dalle  regioni  di  cui  al
          presente comma alle aziende sanitarie locali e  ospedaliere
          delle regioni medesime,  effettuati  prima  della  data  di
          entrata  in  vigore  del  decreto-legge  n.  78  del  2010,
          convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010,
          non producono  effetti  dalla  suddetta  data  fino  al  31
          dicembre  2012  e  non  vincolano  gli  enti  del  servizio
          sanitario  regionale  e  i  tesorieri,  i   quali   possono
          disporre, per le finalita' istituzionali dei predetti enti,
          delle somme agli  stessi  trasferite  durante  il  suddetto
          periodo". 
              - Si riporta il testo del  comma  174  dell'articolo  1
          della legge 30 dicembre 2004, n. 311, (Disposizioni per  la
          formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -
          legge finanziaria 2005): 
              "174.   Al   fine    del    rispetto    dell'equilibrio
          economico-finanziario, la regione, ove si  prospetti  sulla
          base  del  monitoraggio  trimestrale  una   situazione   di
          squilibrio, adotta i provvedimenti necessari.  Qualora  dai
          dati del monitoraggio del quarto trimestre si  evidenzi  un
          disavanzo di gestione a fronte del  quale  non  sono  stati
          adottati i predetti provvedimenti, ovvero  essi  non  siano
          sufficienti, con la procedura di cui all'articolo 8,  comma
          1, della legge 5 giugno 2003, n.  131,  il  Presidente  del
          Consiglio dei ministri diffida  la  regione  a  provvedervi
          entro  il  30  aprile  dell'anno  successivo  a  quello  di
          riferimento.  Qualora  la  regione  non  adempia,  entro  i
          successivi trenta giorni il presidente  della  regione,  in
          qualita' di commissario ad acta,  approva  il  bilancio  di
          esercizio consolidato del Servizio sanitario  regionale  al
          fine di determinare il disavanzo di  gestione  e  adotta  i
          necessari  provvedimenti  per  il  suo  ripianamento,   ivi
          inclusi  gli  aumenti  dell'addizionale   all'imposta   sul
          reddito  delle   persone   fisiche   e   le   maggiorazioni
          dell'aliquota  dell'imposta   regionale   sulle   attivita'
          produttive  entro  le  misure  stabilite  dalla   normativa
          vigente. I  predetti  incrementi  possono  essere  adottati
          anche in funzione della copertura dei disavanzi di gestione
          accertati  o  stimati  nel   settore   sanitario   relativi
          all'esercizio 2004  e  seguenti.  Qualora  i  provvedimenti
          necessari per il ripianamento del disavanzo di gestione non
          vengano adottati  dal  commissario  ad  acta  entro  il  31
          maggio, nella regione  interessata,  con  riferimento  agli
          anni di imposta 2006 e successivi, si applicano comunque il
          blocco automatico del turn over del personale del  servizio
          sanitario regionale fino al 31 dicembre  del  secondo  anno
          successivo a quello in  corso,  il  divieto  di  effettuare
          spese non obbligatorie per  il  medesimo  periodo  e  nella
          misura   massima   prevista   dalla    vigente    normativa
          l'addizionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche
          e le  maggiorazioni  dell'aliquota  dell'imposta  regionale
          sulle attivita'  produttive;  scaduto  il  termine  del  31
          maggio, la regione  non  puo'  assumere  provvedimenti  che
          abbiano  ad  oggetto  l'addizionale  e   le   maggiorazioni
          d'aliquota  delle  predette  imposte  ed   i   contribuenti
          liquidano  e  versano  gli  acconti  d'imposta  dovuti  nel
          medesimo   anno   sulla   base   della    misura    massima
          dell'addizionale e delle maggiorazioni d'aliquota  di  tali
          imposte. Gli  atti  emanati  e  i  contratti  stipulati  in
          violazione del  blocco  automatico  del  turn  over  e  del
          divieto di effettuare spese non obbligatorie sono nulli. In
          sede di  verifica  annuale  degli  adempimenti  la  regione
          interessata  e'  tenuta  ad  inviare  una   certificazione,
          sottoscritta dal  rappresentante  legale  dell'ente  e  dal
          responsabile  del  servizio  finanziario,   attestante   il
          rispetto dei predetti vincoli". 
              Per  il  riferimento  al  testo  dell'articolo  71  del
          decreto-legge 25  giugno  2008,  n.  112,  vedasi  in  note
          all'articolo 16 
              - Si riporta il testo del comma 23 dell'articolo 17 del
          gia' citato decreto-legge 1 luglio 2009, n. 78: 
              "23. All'articolo 71 del decreto-legge 25 giugno  2008,
          n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto
          2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni: 
              a) il comma 1-bis e' sostituito dal seguente: «1-bis. A
          decorrere dalla data di  entrata  in  vigore  del  presente
          decreto, limitatamente alle assenze per malattia di cui  al
          comma 1 del  personale  del  comparto  sicurezza  e  difesa
          nonche' del personale del Corpo nazionale  dei  vigili  del
          fuoco, gli emolumenti di carattere  continuativo  correlati
          allo  specifico  status  e  alle  peculiari  condizioni  di
          impiego di tale personale sono  equiparati  al  trattamento
          economico fondamentale»; 
              b) al comma 2 dopo le parole:  «mediante  presentazione
          di certificazione medica rilasciata da struttura  sanitaria
          pubblica» sono  aggiunte  le  seguenti:  «o  da  un  medico
          convenzionato con il Servizio sanitario nazionale»; 
              c) al comma 3 e' soppresso il secondo periodo; 
              d)  il  comma  5  e'  abrogato.  Gli  effetti  di  tale
          abrogazione    concernono     le     assenze     effettuate
          successivamente alla data di entrata in vigore del presente
          decreto; 
              e) dopo il comma 5, sono inseriti i seguenti: 
              «5-bis. Gli accertamenti medico-legali  sui  dipendenti
          assenti dal servizio per malattia effettuati dalle  aziende
          sanitarie  locali  su   richiesta   delle   Amministrazioni
          pubbliche interessate rientrano nei  compiti  istituzionali
          del  Servizio  sanitario  nazionale;   conseguentemente   i
          relativi oneri restano  comunque  a  carico  delle  aziende
          sanitarie locali. 
              5-ter. A decorrere dall'anno 2010 in  sede  di  riparto
          delle risorse per il finanziamento del  Servizio  sanitario
          nazionale  e'  individuata  una  quota   di   finanziamento
          destinata agli scopi di cui al comma 5-bis,  ripartita  fra
          le regioni tenendo conto del numero dei dipendenti pubblici
          presenti nei rispettivi territori; gli accertamenti di  cui
          al medesimo comma 5-bis sono effettuati  nei  limiti  delle
          ordinarie risorse disponibili a tale scopo". 
              - Si riporta il testo  del  comma  2  dell'articolo  26
          della gia' citata legge 31 dicembre 2009, n. 196: 
              "Art. 26 Fondo di riserva per le spese obbligatorie 
              1. Nello stato di previsione della spesa del  Ministero
          dell'economia e delle finanze  e'  istituito,  nella  parte
          corrente, un «fondo di riserva per le  spese  obbligatorie»
          la cui dotazione e'  determinata,  con  apposito  articolo,
          dalla legge di approvazione del bilancio. 
              2. Con  decreti  del  Ministro  dell'economia  e  delle
          finanze,  da  registrare  alla  Corte   dei   conti,   sono
          trasferite dal predetto fondo ed iscritte in aumento  delle
          dotazioni sia di competenza sia  di  cassa  dei  competenti
          capitoli le somme necessarie per aumentare gli stanziamenti
          di spesa aventi carattere obbligatorio. 
              3. Allo stato di previsione della spesa  del  Ministero
          dell'economia e delle  finanze  e'  allegato  l'elenco  dei
          capitoli di cui al comma  2,  da  approvare,  con  apposito
          articolo, con la legge del bilancio". 
              - Si riporta il testo  del  comma  67  dell'articolo  2
          della gia' citata legge 23 dicembre 2009, n. 191: 
              "67. Per gli anni 2010 e 2011 si dispone un  incremento
          rispettivamente di 584 milioni di euro e di 419 milioni  di
          euro rispetto al livello  del  finanziamento  del  Servizio
          sanitario nazionale a cui concorre ordinariamente lo Stato,
          pari a 104. 564 milioni di euro per l'anno 2010  e  a  106.
          884 milioni di euro  per  l'anno  2011,  comprensivi  della
          riattribuzione a tale livello di finanziamento dell'importo
          di 800 milioni di euro annui di cui all' articolo 22, comma
          2, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con
          modificazioni,  dalla  legge  3  agosto  2009,  n.  102,  e
          successive  modificazioni,  nonche'  dell'importo  di   466
          milioni di euro annui di economie sulla spesa del personale
          derivanti da quanto disposto dai commi 16 e 17 del presente
          articolo e dall'articolo 1,  comma  4,  lettera  a),  della
          citata intesa Stato-regioni, e al netto dei 50  milioni  di
          euro annui per il  finanziamento  dell'ospedale  pediatrico
          Bambino Gesu' di cui all' articolo 22, comma 6, del  citato
          decreto-legge   n.   78   del   2009,    convertito,    con
          modificazioni,  dalla  legge  n.  102  del  2009,   nonche'
          dell'importo di 167,8 milioni di euro annui per la  sanita'
          penitenziaria di cui all'  articolo  2,  comma  283,  della
          legge  24   dicembre   2007,   n.   244.   Con   successivi
          provvedimenti legislativi e'  assicurato  l'intero  importo
          delle  risorse  aggiuntive  previste  nella  citata  intesa
          Stato-regioni  in  materia  sanitaria   per   il   triennio
          2010-2012. Per l'esercizio 2012 sono assicurate al Servizio
          sanitario  nazionale  risorse   corrispondenti   a   quelle
          previste per il 2011, incrementate del 2,8 per cento". 
              - Si riporta il testo del comma 12 dell'articolo 11 del
          gia' citato decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78: 
              "12. In funzione di quanto disposto dai commi da 6 a 11
          il  livello  del  finanziamento  del   Servizio   sanitario
          nazionale a cui concorre ordinariamente lo Stato,  previsto
          dall'articolo 2, comma 67, della legge 23 dicembre 2009, n.
          191, e' rideterminato in riduzione di 600 milioni di euro a
          decorrere dall'anno 2011". 
              - Si riporta il testo  del  comma  49  dell'articolo  1
          della gia' citata legge 13 dicembre 2010, n. 220: 
              "49.  Ai  sensi  dell'articolo  2,  comma  67,  secondo
          periodo, della legge 23 dicembre 2009,  n.  191,  attuativo
          dell'articolo 1, comma 4, lettera c), dell'intesa  Stato  -
          regioni in materia sanitaria  per  il  triennio  2010-2012,
          sancita nella riunione della Conferenza  permanente  per  i
          rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
          Trento e di Bolzano del 3 dicembre  2009,  il  livello  del
          finanziamento  del  Servizio  sanitario  nazionale  a   cui
          concorre  ordinariamente  lo  Stato,   come   rideterminato
          dall'articolo 11, comma 12,  del  decreto-legge  31  maggio
          2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge  30
          luglio 2010, n. 122, e' incrementato di  347,5  milioni  di
          euro  per  l'anno  2011,  per   far   fronte   al   maggior
          finanziamento concordato con le  regioni,  ai  sensi  della
          citata intesa, limitatamente ai primi cinque mesi dell'anno
          2011". 
              - Si riporta il testo del  comma  796  dell'articolo  1
          della gia' citata legge 27 dicembre 2006, n. 296: 
              "  796.  Per  garantire  il  rispetto  degli   obblighi
          comunitari e la realizzazione degli  obiettivi  di  finanza
          pubblica per  il  triennio  2007-2009,  in  attuazione  del
          protocollo di intesa  tra  il  Governo,  le  regioni  e  le
          province autonome di Trento  e  di  Bolzano  per  un  patto
          nazionale per la  salute  sul  quale  la  Conferenza  delle
          regioni e delle province autonome, nella  riunione  del  28
          settembre 2006, ha espresso la propria condivisione: 
              p) a decorrere dal 1° gennaio 2007, per le  prestazioni
          di assistenza specialistica ambulatoriale gli assistiti non
          esentati dalla quota di partecipazione al costo sono tenuti
          al pagamento di una quota fissa sulla  ricetta  pari  a  10
          euro. Per  le  prestazioni  erogate  in  regime  di  pronto
          soccorso  ospedaliero  non  seguite  da  ricovero,  la  cui
          condizione e'  stata  codificata  come  codice  bianco,  ad
          eccezione di quelli afferenti al pronto soccorso a  seguito
          di traumatismi ed avvelenamenti acuti,  gli  assistiti  non
          esenti sono tenuti al pagamento di una quota fissa  pari  a
          25 euro. La quota  fissa  per  le  prestazioni  erogate  in
          regime di pronto soccorso non e',  comunque,  dovuta  dagli
          assistiti non esenti di eta'  inferiore  a  14  anni.  Sono
          fatte salve le  disposizioni  eventualmente  assunte  dalle
          regioni che, per l'accesso al pronto soccorso  ospedaliero,
          pongono a carico degli assistiti oneri piu' elevati; 
              p-bis) per le prestazioni di  assistenza  specialistica
          ambulatoriale, di cui al primo periodo  della  lettera  p),
          fermo restando l'importo di manovra pari a 811  milioni  di
          euro per l'anno 2007, 834 milioni di euro per l'anno 2008 e
          834 milioni di euro per l'anno 2009, le regioni, sulla base
          della stima degli effetti della complessiva  manovra  nelle
          singole regioni, definita dal  Ministero  della  salute  di
          concerto con il Ministero dell'economia  e  delle  finanze,
          anziche' applicare la quota fissa sulla ricetta pari  a  10
          euro, possono alternativamente: 
              1) adottare altre misure  di  partecipazione  al  costo
          delle prestazioni sanitarie, la cui entrata in vigore nella
          regione interessata e' subordinata alla certificazione  del
          loro   effetto   di   equivalenza   per   il   mantenimento
          dell'equilibrio economico-finanziario e  per  il  controllo
          dell'appropriatezza, da parte del  Tavolo  tecnico  per  la
          verifica  degli  adempimenti   di   cui   all'articolo   12
          dell'intesa Stato-Regioni del 23 marzo 2005; 
              2)  stipulare  con  il  Ministero  della  salute  e  il
          Ministero dell'economia e delle finanze un accordo  per  la
          definizione di altre  misure  di  partecipazione  al  costo
          delle prestazioni sanitarie, equivalenti sotto  il  profilo
          del mantenimento  dell'equilibrio  economico-finanziario  e
          del controllo dell'appropriatezza.  Le  misure  individuate
          dall'accordo si applicano,  nella  regione  interessata,  a
          decorrere dal giorno successivo alla data di sottoscrizione
          dell'accordo medesimo;". 
              - Si riporta il testo del comma 19 dell'articolo 61 del
          gia' citato decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112: 
              "19. Per gli anni  2009,  2010  e  2011,  la  quota  di
          partecipazione al costo per le  prestazioni  di  assistenza
          specialistica ambulatoriale per gli assistiti non esentati,
          di cui all'  articolo  1,  comma  796,  lettera  p),  primo
          periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e'  abolita.
          Resta fermo quanto  previsto  dal  comma  21  del  presente
          articolo. 
              20. Ai  fini  della  copertura  degli  oneri  derivanti
          dall'attuazione del comma 19: 
              a) il livello del finanziamento del Servizio  sanitario
          nazionale al quale concorre ordinariamente lo Stato, di cui
          all'  articolo  79,  comma  1,  del  presente  decreto,  e'
          incrementato di 400 milioni di euro su base annua  per  gli
          anni 2009, 2010 e 2011; 
              b) le regioni: 
              1) destinano, ciascuna al  proprio  servizio  sanitario
          regionale, le risorse provenienti dalle disposizioni di cui
          ai commi 14 e 16; 
              2)   adottano   ulteriori    misure    di    incremento
          dell'efficienza e di razionalizzazione della spesa, dirette
          a realizzare la parte residuale della copertura degli oneri
          derivanti dall'attuazione del comma 19". 
              - Si riporta il testo del  comma  827  dell'articolo  1
          della citata legge 27 dicembre 2006, n. 296: 
              " 827. E' autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per
          l'anno 2007 e di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni
          2008 e 2009 per la promozione da parte del Ministero  della
          salute   ed   il   finanziamento   di   un   progetto    di
          sperimentazione gestionale, ai  sensi  dell'articolo  9-bis
          del  decreto  legislativo  30  dicembre  1992,  n.  502,  e
          successive modificazioni, da  autorizzare  da  parte  della
          regione Lazio con la partecipazione della  regione  Puglia,
          della Regione siciliana e  di  altre  regioni  interessate,
          finalizzato alla realizzazione, nella citta' di Roma, di un
          Istituto nazionale per la  promozione  della  salute  delle
          popolazioni migranti ed il contrasto delle  malattie  della
          poverta', con compiti di prevenzione,  cura,  formazione  e
          ricerca sanitaria,  in  cui  far  confluire  il  Centro  di
          riferimento della regione Lazio  per  la  promozione  della
          salute delle  popolazioni  migranti,  senza  fissa  dimora,
          nomadi e a rischio di emarginazione, gia'  operante  presso
          l'Istituto   dermosifilopatico   Santa    Maria    e    San
          Gallicano-IFO". 
              - Si riporta il testo dell'articolo  5  della  legge  6
          febbraio 2009, n. 7 ( Ratifica ed esecuzione  del  Trattato
          di amicizia, partenariato e cooperazione tra la  Repubblica
          italiana e  la  Grande  Giamahiria  araba  libica  popolare
          socialista, fatto a Bengasi il 30 agosto 2008): 
              "Art. 5 Copertura finanziaria 
              1. Agli oneri derivanti dall'attuazione degli  articoli
          10, lettere a), b), c) e d),  e  19  del  Trattato  di  cui
          all'articolo 1, pari a euro 34. 200. 200 per l'anno 2009, a
          euro 74. 216. 200 per l'anno 2010, a euro 70. 716. 200  per
          l'anno 2011 e a euro 1. 336. 200 per  ciascuno  degli  anni
          dal 2012 al 2029,  e  a  quelli  derivanti  dall'attuazione
          dell'articolo 8 dello  stesso  Trattato,  valutati  in  180
          milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2009  al  2028,
          nonche' agli oneri derivanti dall'attuazione  dell'articolo
          4 della presente legge, pari  a  50  milioni  di  euro  per
          ciascuno degli anni dal 2009 al 2011, si provvede  mediante
          utilizzo di quota parte delle  maggiori  entrate  derivanti
          dall'attuazione dell'articolo 3. 
              2. Il Ministro dell'economia e delle  finanze  provvede
          al  monitoraggio  degli  oneri  derivanti   dall'attuazione
          dell'articolo 8 del Trattato di cui  all'articolo  1  della
          presente   legge,   anche   ai   fini   dell'adozione   dei
          provvedimenti correttivi di cui all'articolo 11-ter,  comma
          7,  della  legge  5  agosto  1978,  n.  468,  e  successive
          modificazioni.  Gli  eventuali  decreti  emanati  ai  sensi
          dell'articolo 7, secondo comma,  numero  2),  della  citata
          legge n. 468 del 1978,  prima  della  data  di  entrata  in
          vigore dei provvedimenti e delle misure di cui  al  periodo
          precedente, sono  tempestivamente  trasmessi  alle  Camere,
          corredati di apposite relazioni illustrative. 
              3.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze   e'
          autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
          variazioni di bilancio". 
              - Si riporta il testo  del  comma  34  dell'articolo  1
          della  legge  23  dicembre  1996,   n.   662   (Misure   di
          razionalizzazione della finanza pubblica): 
              "  34.  Ai  fini  della  determinazione   della   quota
          capitaria, in sede  di  ripartizione  del  Fondo  sanitario
          nazionale, ai sensi dell'articolo 12, comma 3, del  decreto
          legislativo  30  dicembre  1992,  n.  502,   e   successive
          modificazioni,  il  Comitato   interministeriale   per   la
          programmazione economica (CIPE), su proposta  del  Ministro
          della sanita', d'intesa con la Conferenza permanente per  i
          rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
          Trento e di Bolzano, stabilisce i  pesi  da  attribuire  ai
          seguenti elementi:  popolazione  residente,  frequenza  dei
          consumi sanitari per eta' e per sesso, tassi di  mortalita'
          della  popolazione,  indicatori  relativi   a   particolari
          situazioni territoriali ritenuti utili al fine di  definire
          i   bisogni   sanitari   delle   regioni   ed    indicatori
          epidemiologici  territoriali.  Il  CIPE,  su  proposta  del
          Ministro  della  sanita',  d'intesa   con   la   Conferenza
          permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le
          province autonome di Trento e di  Bolzano,  puo'  vincolare
          quote del Fondo sanitario nazionale alla  realizzazione  di
          specifici obiettivi  del  Piano  sanitario  nazionale,  con
          priorita'  per  i  progetti  sulla  tutela   della   salute
          materno-infantile, della salute mentale, della salute degli
          anziani nonche' per quelli finalizzati alla prevenzione,  e
          in particolare alla prevenzione delle malattie  ereditarie.
          Nell'ambito  della  prevenzione  delle  malattie  infettive
          nell'infanzia   le   regioni,   nell'ambito   delle    loro
          disponibilita' finanziarie, devono concedere  gratuitamente
          i  vaccini  per  le  vaccinazioni  non  obbligatorie  quali
          antimorbillosa,      antirosolia,      antiparotite       e
          antihaemophulius influenza e tipo B quando  queste  vengono
          richieste dai genitori con  prescrizione  medica.  Di  tale
          norma possono usufruire anche i bambini extracomunitari non
          residenti sul territorio nazionale". 
              -  Si  riporta  il  testo  del  comma  1,  lettera  a),
          dell'articolo  2  della  legge  4  novembre  2010,  n.  183
          (Deleghe al Governo  in  materia  di  lavori  usuranti,  di
          riorganizzazione  di  enti,  di  congedi,   aspettative   e
          permessi,  di  ammortizzatori  sociali,  di   servizi   per
          l'impiego, di incentivi all'occupazione, di  apprendistato,
          di occupazione femminile, nonche' misure contro  il  lavoro
          sommerso e disposizioni in tema di  lavoro  pubblico  e  di
          controversie di lavoro): 
              "1. Il Governo e' delegato ad  adottare,  entro  dodici
          mesi dalla data di entrata in vigore della presente  legge,
          uno   o   piu'   decreti   legislativi   finalizzati   alla
          riorganizzazione degli enti, istituti e  societa'  vigilati
          dal Ministero del lavoro e delle politiche  sociali  e  dal
          Ministero  della  salute  nonche'  alla  ridefinizione  del
          rapporto di vigilanza dei predetti Ministeri  sugli  stessi
          enti, istituti e societa' rispettivamente  vigilati,  ferme
          restando la loro autonomia di ricerca e  le  funzioni  loro
          attribuite,  in  base  ai  seguenti  principi   e   criteri
          direttivi: 
              a) semplificazione e snellimento dell'organizzazione  e
          della  struttura  amministrativa  degli  enti,  istituti  e
          societa' vigilati,  adeguando  le  stesse  ai  principi  di
          efficacia,  efficienza   ed   economicita'   dell'attivita'
          amministrativa e all'organizzazione,  rispettivamente,  del
          Ministero del  lavoro  e  delle  politiche  sociali  e  del
          Ministero  della  salute,  prevedendo,  ferme  restando  le
          specifiche disposizioni vigenti per il  relativo  personale
          in servizio alla data di entrata in vigore  della  presente
          legge, il riordino delle competenze  dell'Istituto  per  lo
          sviluppo della formazione professionale  dei  lavoratori  e
          della societa' Italia Lavoro Spa;". 
              - Si riporta il testo del comma 13 dell'articolo 48 del
          decreto-legge 30  settembre  2003,  n.  269,  (Disposizioni
          urgenti per  favorire  lo  sviluppo  e  per  la  correzione
          dell'andamento  dei  conti   pubblici),   convertito,   con
          modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326: 
              "13. Con uno o piu' decreti del Ministro della  salute,
          di concerto con il Ministro della funzione pubblica  e  con
          il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con  la
          Conferenza Permanente per  i  rapporti  tra  lo  Stato,  le
          Regioni e le Province autonome, da adottare  entro  novanta
          giorni dalla data di  entrata  in  vigore  della  legge  di
          conversione  del  presente  decreto,   sono   adottate   le
          necessarie norme regolamentari per  l'organizzazione  e  il
          funzionamento dell'Agenzia, prevedendo  che  l'Agenzia  per
          l'esplicazione  delle  proprie  funzioni  si  organizza  in
          strutture amministrative e tecnico  scientifiche,  compresa
          quella che assume le  funzioni  tecnico  scientifiche  gia'
          svolte dalla Commissione unica del farmaco e  disciplinando
          i casi di decadenza degli  organi  anche  in  relazione  al
          mantenimento  dell'equilibrio  economico  finanziario   del
          settore dell'assistenza farmaceutica". 
              Il decreto del Ministro della salute 20 settembre 2004,
          n. 245 (Regolamento recante norme sull'organizzazione ed il
          funzionamento dell'Agenzia Italiana del  Farmaco,  a  norma
          dell'articolo 48, comma 13, del D. L. 30 settembre 2003, n.
          269, convertito nella L. 24  novembre  2003,  n.  326),  e'
          pubblicato nella Gazz. Uff. 28 settembre 2004, n. 228. 
              - Si riporta il testo dell'articolo 22 del gia'  citato
          decreto del Ministro della salute  20  settembre  2004,  n.
          245: 
              "Art. 22. Vigilanza. 
              1. L'Agenzia e' sottoposta alla vigilanza del Ministero
          della salute e del Ministero dell'economia e delle finanze. 
              2. Il Ministro della  salute  puo'  disporre  ispezioni
          anche per la verifica  dell'osservanza  delle  disposizioni
          impartite e richiedere al Direttore generale dell'Agenzia i
          dati e le informazioni sull'attivita' svolta dalla stessa. 
              3. Le deliberazioni del Consiglio di amministrazione di
          adozione   dei   regolamenti   interni,   gli    atti    di
          programmazione,  le  variazioni  del  ruolo  organico,   la
          determinazione del compenso dei membri degli organi di  cui
          agli articoli 19, 20 e  21  del  presente  regolamento,  il
          bilancio con le relative variazioni ed il  rendiconto  sono
          trasmessi al Ministero della salute che, di concerto con il
          Ministero dell'economia e delle  finanze,  li  approva  nei
          trenta giorni successivi alla  ricezione  o  ne  chiede  il
          riesame con provvedimento motivato. Scaduti  inutilmente  i
          trenta giorni, gli atti di  cui  al  presente  articolo  si
          intendono approvati. In caso di richiesta  di  riesame,  il
          Consiglio di amministrazione nei  successivi  dieci  giorni
          puo' recepire le osservazioni e riproporre il  nuovo  testo
          per il controllo,  oppure  puo'  motivare  in  merito  alle
          ragioni per le quali ritiene di  confermare  il  precedente
          testo. Decorsi venti giorni dalla ricezione dei nuovi atti,
          i Ministeri vigilanti procedono espressamente  di  concerto
          alla approvazione o all'annullamento degli atti. 
              4.  Le  variazioni  del  ruolo  organico  di   cui   al
          precedente comma 3 ed i regolamenti di organizzazione,  ivi
          compresi quelli  di  cui  all'articolo  25,  comma  2,  del
          presente regolamento, sono approvati con  il  concerto  del
          Ministero della funzione pubblica. 
              5. Per l'approvazione degli atti di programmazione  dei
          bilanci  si  applicano  le  disposizioni  del  decreto  del
          Presidente della Repubblica 9 novembre 1998, n. 439". 
              - Si riporta il testo del comma 8 dell'articolo 48  del
          gia' citato decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269: 
              "8. Agli oneri relativi al  personale,  alle  spese  di
          funzionamento dell'Agenzia e dell'Osservatorio sull'impiego
          dei medicinali (OSMED) di cui al comma 5, lettera b), punto
          2,   nonche'   per   l'attuazione    del    programma    di
          farmacovigilanza attiva di cui al comma 19, lettera b),  si
          fa fronte: 
              a)  mediante  le  risorse  finanziarie  trasferite  dai
          capitoli 3001, 3002, 3003, 3004, 3005,  3006,  3007,  3130,
          3430 e 3431 dello  stato  di  previsione  della  spesa  del
          Ministero della salute; 
              b) mediante le entrate  derivanti  dalla  maggiorazione
          del 20 per cento delle tariffe di cui all'articolo 5, comma
          12, della legge 29  dicembre  1990,  n.  407  e  successive
          modificazioni; 
              c) mediante eventuali introiti derivanti  da  contratti
          stipulati con l'Agenzia  europea  per  la  Valutazione  dei
          Medicinali  (EMEA)  e  con  altri  organismi  nazionali  ed
          internazionali    per    prestazioni     di     consulenza,
          collaborazione, assistenza e ricerca; 
              c-bis)  mediante  eventuali   introiti   derivanti   da
          contratti stipulati con soggetti privati per prestazioni di
          consulenza,    collaborazione,     assistenza,     ricerca,
          aggiornamento,  formazione  agli   operatori   sanitari   e
          attivita'  editoriali,   destinati   a   contribuire   alle
          iniziative e agli interventi di cofinanziamento pubblico  e
          privato finalizzati alla ricerca di carattere pubblico  sui
          settori strategici del farmaco di cui alla lettera  g)  del
          comma 5, ferma restando la  natura  di  ente  pubblico  non
          economico dell'Agenzia". 
          La  raccomandazione   6   maggio   2003,   n.   2003/361/CE
          (Raccomandazione   della    Commissione    relativa    alla
          definizione delle microimprese, piccole e  medie  imprese),
          e' pubblicata nella G. U. U. E. 20 maggio 2003, n. L 124.