Art. 18
Interventi in materia previdenziale
1. A decorrere dal 1° gennaio 2020, ferma restando la disciplina
vigente in materia di decorrenza del trattamento pensionistico e di
adeguamento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico agli
incrementi della speranza di vita ai sensi dell'articolo 12 del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni,
dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, per
le lavoratrici dipendenti e per le lavoratrici autonome la cui
pensione e' liquidata a carico dell'assicurazione generale
obbligatoria e delle forme sostitutive della medesima, nonche' della
gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8
agosto 1995, n. 335, il requisito anagrafico di sessanta anni per
l'accesso alla pensione di vecchiaia nel sistema retributivo e misto
e il requisito anagrafico di sessanta anni di cui all'articolo 1,
comma 6, lettera b), della legge 23 agosto 2004, n. 243, e successive
modificazioni, sono incrementati di un mese. Tali requisiti
anagrafici sono incrementati di ulteriori due mesi a decorrere dal 1°
gennaio 2021, di ulteriori tre mesi a decorrere dal 1° gennaio 2022,
di ulteriori quattro mesi a decorrere dal 1° gennaio 2023, di
ulteriori cinque mesi a decorrere dal 1° gennaio 2024, di ulteriori
sei mesi a decorrere dal 1° gennaio 2025 e per ogni anno successivo
fino al 2031 e di ulteriori tre mesi a decorrere dal 1° gennaio 2032.
2. L'articolo 19, comma 10-bis, del decreto-legge 29 novembre 2008,
n.185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n.
2, come successivamente prorogato, e' abrogato dalla data di entrata
in vigore del presente decreto-legge. Dalla medesima data,
nell'ambito delle risorse di cui al Fondo sociale per occupazione e
formazione di cui all'articolo 18, comma 1 lettera a), del predetto
decreto-legge n.185 del 2008, il Ministro del lavoro e delle
politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, puo' concedere ai lavoratori non rientranti nella disciplina
di cui all'articolo 7 della legge 23 luglio 1991, n. 223, in caso di
licenziamento o di cessazione del rapporto di lavoro e qualora i
lavoratori medesimi siano percettori dell'indennita' ordinaria di
disoccupazione con requisiti normali, un trattamento aggiuntivo pari
alla differenza tra il trattamento di disoccupazione spettante e
l'indennita' di mobilita' per un numero di mesi pari alla durata
dell'indennita' di disoccupazione.
((3. A titolo di concorso al conseguimento degli obiettivi di
finanza pubblica, per il biennio 2012-2013, ai trattamenti
pensionistici superiori a cinque volte il trattamento minimo INPS, la
rivalutazione automatica delle pensioni, secondo il meccanismo
stabilito dall'articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n.
448, non e' concessa, con esclusione della fascia di importo
inferiore a tre volte il predetto trattamento minimo INPS con
riferimento alla quale l'indice di rivalutazione automatica delle
pensioni e' applicato, per il predetto biennio, secondo il meccanismo
stabilito dall'articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n.
448, nella misura del 70 per cento. Per le pensioni di importo
superiore a cinque volte il predetto trattamento minimo e inferiore a
tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica
spettante sulla base della normativa vigente, l'aumento di
rivalutazione e' comunque attribuito fino a concorrenza del predetto
limite maggiorato.))
((4. All'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122,
sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 12-bis, la parola: "2015" e' sostituita dalla
seguente: "2013" e sono soppresse le parole: ", salvo quanto indicato
al comma 12-ter,";
b) al comma 12-ter, primo periodo, le parole: "2013" e "30
giugno" sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: "2011" e "31
dicembre" ed e' soppresso l'ultimo periodo.))
5. Con effetto sulle pensioni decorrenti dal 1° gennaio 2012
l'aliquota percentuale della pensione a favore dei superstiti di
assicurato e pensionato nell'ambito del regime dell'assicurazione
generale obbligatoria e delle forme esclusive o sostitutive di detto
regime, nonche' della gestione separata di cui all'articolo 2, comma
26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e' ridotta, nei casi in cui il
matrimonio con il dante causa sia stato contratto ad eta' del
medesimo superiori a settanta anni e la differenza di eta' tra i
coniugi sia superiore a venti anni, del 10 per cento in ragione di
ogni anno di matrimonio con il dante causa mancante rispetto al
numero di 10. Nei casi di frazione di anno la predetta riduzione
percentuale e' proporzionalmente rideterminata. Le disposizioni di
cui al presente comma non si applicano nei casi di presenza di figli
di minore eta', studenti, ovvero inabili. Resta fermo il regime di
cumulabilita' disciplinato dall'articolo 1, comma 41, della predetta
legge n. 335 del 1995.
6. L'articolo 10, quarto comma, del decreto-legge 29 gennaio 1983,
n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1983, n.
79, si intende abrogato implicitamente dall'entrata in vigore delle
disposizioni di cui all'articolo 21 della legge 27 dicembre 1983, n.
730.
7. L'articolo 21, ottavo comma, della legge 27 dicembre 1983, n.
730, si interpreta nel senso che le percentuali di incremento
dell'indennita' integrativa speciale ivi previste vanno corrisposte
nell'aliquota massima, calcolata sulla quota dell'indennita' medesima
effettivamente spettante in proporzione all'anzianita' conseguita
alla data di' cessazione dal servizio.
8. L'articolo 21, nono comma, della legge 27 dicembre 1983, n. 730,
si interpreta nel senso che e' fatta salva la disciplina prevista per
l'attribuzione, all'atto della cessazione dal servizio,
dell'indennita' integrativa speciale di cui alla legge 27 maggio
1959, n. 324, e successive modificazioni, ivi compresa la normativa
stabilita dall'articolo 10 del decreto-legge 29 gennaio 1983, n. 17,
convertito, con modificazioni, dalla legge 25 ((marzo 1983)), n. 79,
ad eccezione del comma quarto del predetto articolo 10 del
decreto-legge n. 17 del 1983.
9. Sono fatti salvi i trattamenti pensionistici piu' favorevoli in
godimento alla data di entrata in vigore del presente decreto, gia'
definiti con sentenza passata in autorita' di cosa giudicata o
definiti irrevocabilmente dai Comitati di vigilanza dell'Inpdap, con
riassorbimento sui futuri miglioramenti pensionistici.
10. L'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 20 novembre
1990, n. 357, si interpreta nel senso che la quota a carico della
gestione speciale dei trattamenti pensionistici in essere alla data
di entrata in vigore della legge 30 luglio 1990, n. 218, va
determinata con esclusivo riferimento all'importo del trattamento
pensionistico effettivamente corrisposto dal fondo di provenienza
alla predetta data, con esclusione della quota eventualmente erogata
ai pensionati in forma capitale.
11. Per i soggetti gia' pensionati, gli enti previdenziali di
diritto privato di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509
e 10 febbraio 1996, n. 103, entro sei mesi dalla data di entrata in
vigore del presente decreto adeguano i propri statuti e regolamenti,
prevedendo l'obbligatorieta' dell'iscrizione e della contribuzione a
carico di tutti coloro che risultino aver percepito un reddito,
derivante dallo svolgimento della relativa attivita' professionale.
Per tali soggetti e' previsto un contributo soggettivo minimo con
aliquota non inferiore al cinquanta per cento di quella prevista in
via ordinaria per gli iscritti a ciascun ente. Qualora entro il
predetto termine gli enti non abbiano provveduto ad adeguare i propri
statuti e regolamenti, si applica in ogni caso quanto previsto al
secondo periodo.
12. L'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, si
interpreta nel senso che i soggetti che esercitano per professione
abituale, ancorche' non esclusiva, attivita' di lavoro autonomo
tenuti all'iscrizione presso l'apposita gestione separata INPS sono
esclusivamente i soggetti che svolgono attivita' il cui esercizio non
sia subordinato all'iscrizione ad appositi albi professionali, ovvero
attivita' non soggette al versamento contributivo agli enti di cui al
comma 11, in base ai rispettivi statuti e ordinamenti, con esclusione
dei soggetti di cui al comma 11. Resta ferma la disposizione di cui
all'articolo 3, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 10
febbraio 1996, n. 103. Sono fatti salvi i versamenti gia' effettuati
ai sensi del citato articolo 2, comma 26, della legge n. 335 del
1995.
13. Con specifico riferimento all'Ente nazionale di assistenza per
gli agenti e rappresentanti di commercio (ENASARCO) compreso tra gli
enti di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, si
conferma che la relativa copertura contributiva ha natura
integrativa, rispetto a quella istituita dalla legge 22 luglio 1966,
n. 613, come previsto dall'articolo 2 della legge 2 febbraio 1973, n.
12.
14. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, l'INPS,
l'INAIL, l'Agenzia delle entrate e gli enti previdenziali di cui ai
decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509, e 10 febbraio 1996, n.
103, possono stipulare apposite convenzioni per il contrasto al
fenomeno dell'omissione ed evasione contributiva mediante l'incrocio
dei dati e delle informazioni in loro possesso.
15. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono
adottate le necessarie disposizioni attuative dei commi da 11 a 14.
16. All'articolo 20 del decreto- legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 1, e' inserito il seguente:
"1-bis. A decorrere dal 1° maggio 2011, i datori di lavoro di
cui al comma 1 sono comunque tenuti al versamento della contribuzione
di finanziamento dell'indennita' economica di malattia in base
all'articolo 31 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, ((per le
categorie)) di lavoratori cui la suddetta assicurazione e'
applicabile ai sensi della normativa vigente.";
b) al comma 1, le parole: "alla data del 1° gennaio 2009" sono
sostituite dalle seguenti: "alla data di cui al comma 1-bis".
17. Con effetto dal 16 dicembre 2010, viene meno, limitatamente
all'articolo 43, l'efficacia abrogativa del decreto legislativo
luogotenenziale 23 novembre 1944 n. 369, di cui alla voce 69626
dell'allegato 1 al decreto legislativo 13 dicembre 2010, n. 212, che
si intende cosi' modificato.
18. L'articolo 4 del decreto legislativo 16 aprile 1997 n. 146, e
((l'articolo 01)), comma 5, del decreto- legge 10 gennaio 2006 n. 2,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006 n. 81, si
interpretano nel senso che la retribuzione, utile per il calcolo
delle prestazioni temporanee in favore degli operai agricoli a tempo
determinato, non e' comprensiva della voce del trattamento di fine
rapporto comunque denominato dalla contrattazione collettiva.
19. Le disposizioni di cui all'articolo 64, comma 5, della legge 17
maggio 1999, n. 144, si' interpretano nel senso che il contributo di
solidarieta' sulle prestazioni integrative dell'assicurazione
generale obbligatoria e' dovuto sia dagli ex-dipendenti gia'
collocati a riposo che dai lavoratori ancora in servizio. In questo
ultimo caso il contributo e' calcolato sul maturato di pensione
integrativa alla data del 30 settembre 1999 ed e' trattenuto sulla
retribuzione percepita in costanza di attivita' lavorativa.
20. A decorrere dal 1° ottobre 2011 il finanziamento al "Fondo di
previdenza per le persone che svolgono lavori di cura non retribuiti
derivanti da responsabilita' familiari" di cui al decreto legislativo
16 settembre 1996, n. 565", puo' essere effettuato anche delegando il
centro servizi o l'azienda emittente la carta di credito o di debito
al versamento con cadenza trimestrale alla Gestione medesima
dell'importo corrispondente agli abbuoni accantonati a seguito di
acquisti effettuati tramite moneta elettronica o altro mezzo di
pagamento presso i centri vendita convenzionati. Le modalita'
attuative e di regolamentazione della presente disposizione sono
stabilite dall'Istituto nazionale della previdenza sociale.
21. Dopo il comma 5 dell'articolo 7 del decreto-legge 31 maggio
2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio
2010, n. 122, e' inserito il seguente:
"5-bis. Nelle more dell'effettiva costituzione del polo della
salute e della sicurezza dei lavoratori, il direttore generale di cui
all'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre
2002, n. 303, rimane in carica fino al completamento delle iniziative
correlate alla fase transitoria, e comunque non oltre il 31 dicembre
2011, per consentire l'ordinato trasferimento di cui al comma 4. Ai
predetti fini, per l'esercizio delle funzioni di ricerca di cui
all'articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.
81, a valere sui posti della consistenza organica trasferita ai sensi
del comma 4, puo' essere affidato un incarico di livello dirigenziale
generale ad un soggetto in possesso dei requisiti previsti
dall'articolo 5, comma 1, del citato decreto del Presidente della
Repubblica n. 303 del 2002, anche in deroga alle percentuali di cui
all'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165.".
22. Ai fini della razionalizzazione e dell'unificazione del
procedimento relativo al riconoscimento dell'invalidita' civile,
della cecita' civile, della sordita', dell'handicap e della
disabilita', le regioni, anche in deroga alla normativa vigente,
possono affidare all'Istituto nazionale della previdenza sociale,
attraverso la stipula di specifiche convenzioni, le funzioni relative
all'accertamento dei requisiti sanitari.
((22-bis. In considerazione della eccezionalita' della situazione
economica internazionale e tenuto conto delle esigenze prioritarie di
raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica, a decorrere dal
1° agosto 2011 e fino al 31 dicembre 2014, i trattamenti
pensionistici corrisposti da enti gestori di forme di previdenza
obbligatorie, i cui importi complessivamente superino 90.000 euro
lordi annui, sono assoggettati ad un contributo di perequazione pari
al 5 per cento della parte eccedente il predetto importo fino a
150.000 euro, nonche' pari al 10 per cento per la parte eccedente
150.000 euro; a seguito della predetta riduzione il trattamento
pensionistico complessivo non puo' essere comunque inferiore a 90.000
euro lordi annui. Ai predetti importi concorrono anche i trattamenti
erogati da forme pensionistiche che garantiscono prestazioni definite
in aggiunta o ad integrazione del trattamento pensionistico
obbligatorio, ivi comprese quelle di cui al decreto legislativo 16
settembre 1996, n. 563, al decreto legislativo 20 novembre 1990, n.
357, al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, nonche' i
trattamenti che assicurano prestazioni definite dei dipendenti delle
regioni a statuto speciale e degli enti di cui alla legge 20 marzo
1975, n. 70, e successive modificazioni, ivi compresa la gestione
speciale ad esaurimento di cui all'articolo 75 del decreto del
Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, nonche' le
gestioni di previdenza obbligatorie presso l'INPS per il personale
addetto alle imposte di consumo, per il personale dipendente dalle
aziende private del gas e per il personale gia' addetto alle
esattorie e alle ricevitorie delle imposte dirette. La trattenuta
relativa al predetto contributo di perequazione e' applicata, in via
preventiva e salvo conguaglio, a conclusione dell'anno di
riferimento, all'atto della corresponsione di ciascun rateo mensile.
Ai fini dell'applicazione della predetta trattenuta e' preso a
riferimento il trattamento pensionistico complessivo lordo per l'anno
considerato. L'INPS, sulla base dei dati che risultano dal casellario
centrale dei pensionati, istituito con decreto del Presidente della
Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1388, e successive modificazioni, e'
tenuto a fornire a tutti gli enti interessati i necessari elementi
per l'effettuazione della trattenuta del contributo di perequazione,
secondo modalita' proporzionali ai trattamenti erogati. Le somme
trattenute dagli enti vengono versate, entro il quindicesimo giorno
dalla data in cui e' erogato il trattamento su cui e' effettuata la
trattenuta, all'entrata del bilancio dello Stato.
22-ter. Al comma 2 dell'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio
2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio
2010, n. 122, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "I soggetti
di cui al presente comma che maturano i previsti requisiti per il
diritto al pensionamento indipendentemente dall'eta' anagrafica
conseguono il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico
con un posticipo ulteriore di un mese dalla data di maturazione dei
previsti requisiti rispetto a quello stabilito al primo periodo del
presente comma per coloro che maturano i requisiti nell'anno 2012, di
due mesi per coloro che maturano i requisiti nell'anno 2013 e di tre
mesi per coloro che maturano i requisiti a decorrere dal 1° gennaio
2014, fermo restando per il personale del comparto scuola quanto
stabilito al comma 9 dell'articolo 59 della legge 27 dicembre 1997,
n. 449, e successive modificazioni."
22-quater. Con riferimento ai soggetti di cui al comma 22-ter le
disposizioni in materia di decorrenza dei trattamenti pensionistici
vigenti prima della data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto continuano ad applicarsi, nei limiti
del numero di 5.000 lavoratori beneficiari, ancorche' maturino i
requisiti per l'accesso al pensionamento a decorrere dal 1° gennaio
2012:
a) ai lavoratori collocati in mobilita' ai sensi degli articoli 4
e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni,
sulla base di accordi sindacali stipulati anteriormente al 30 giugno
2011 e che maturano i requisiti per il pensionamento entro il periodo
di fruizione dell'indennita' di mobilita' di cui all'articolo 7,
commi 1 e 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223;
b) ai lavoratori collocati in mobilita' lunga ai sensi
dell'articolo 7, commi 6 e 7, della legge 23 luglio 1991, n. 223, e
successive modificazioni, per effetto di accordi collettivi stipulati
entro il 30 giugno 2011;
c) ai lavoratori che, alla data di entrata in vigore del presente
decreto, sono titolari di prestazione straordinaria a carico dei
fondi di solidarieta' di settore di cui all'articolo 2, comma 28,
della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
22-quinquies. L'INPS provvede al monitoraggio, sulla base della
data di cessazione del rapporto di lavoro, delle domande di
pensionamento presentate dai lavoratori di cui al comma 22-ter che
intendono avvalersi del regime delle decorrenze previsto dalla
normativa vigente prima della data di entrata in vigore della legge
di conversione del presente decreto. Qualora dal predetto
monitoraggio risulti il raggiungimento del numero di 5.000 domande di
pensione, l'INPS non prendera' in esame ulteriori domande di
pensionamento finalizzate ad usufruire dei benefici previsti dalla
disposizione di cui al comma 22-quater)).
Riferimenti normativi
- Si riporta il testo degli articoli 7 e 12 del citato
decreto legge n. 78 del 2010:
"Art. 7. Soppressione ed incorporazione di enti ed
organismi pubblici; riduzione dei contributi a favore di
enti
1. Con effetto dalla data di entrata in vigore del
presente decreto-legge, al fine di assicurare la piena
integrazione delle funzioni assicurative e di ricerca
connesse alla materia della tutela della salute e della
sicurezza dei lavoratori sui luoghi di lavoro e il
coordinamento stabile delle attivita' previste
dall'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile
2008, n. 81, ottimizzando le risorse ed evitando
duplicazioni di attivita', l'IPSEMA e l'ISPESL sono
soppressi e le relative funzioni sono attribuite all'INAIL,
sottoposto alla vigilanza del Ministero del lavoro e delle
politiche sociali e del Ministero della salute; l'INAIL
succede in tutti i rapporti attivi e passivi.
2. Al fine di assicurare la piena integrazione delle
funzioni in materia di previdenza e assistenza,
ottimizzando le risorse ed evitando duplicazioni di
attivita', l'IPOST e' soppresso.
3. Le funzioni dell'IPOST sono trasferite all'INPS,
sottoposto alla vigilanza del Ministero del lavoro e delle
politiche sociali; l'INPS succede in tutti i rapporti
attivi e passivi.
3-bis. Con effetto dalla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto, al fine di
assicurare la piena integrazione delle funzioni in materia
di previdenza e assistenza, l'Ente nazionale di assistenza
magistrale (ENAM), istituito in base al decreto legislativo
del Capo provvisorio dello Stato 21 ottobre 1947, n. 1346,
ratificato dalla legge 21 marzo 1953, n. 90, e successive
modificazioni, e' soppresso e le relative funzioni sono
attribuite all'INPDAP che succede in tutti i rapporti
attivi e passivi.
4. Con decreti di natura non regolamentare del Ministro
del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro
per la pubblica amministrazione e l'innovazione, nonche',
per quanto concerne la soppressione dell'ISPESL, con il
Ministro della salute, da adottarsi entro sessanta giorni
dalla data di entrata in vigore del presente decreto
ovvero, per l'ENAM, di concerto con il Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge
di conversione del presente decreto, sono trasferite le
risorse strumentali, umane e finanziarie degli enti
soppressi, sulla base delle risultanze dei bilanci di
chiusura delle relative gestioni alla data di entrata in
vigore del presente decreto-legge ovvero, per l'ENAM, alla
data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto.
5. Le dotazioni organiche dell'INPS e dell'INAIL sono
incrementate di un numero pari alle unita' di personale di
ruolo trasferite in servizio presso gli enti soppressi. In
attesa della definizione dei comparti di contrattazione in
applicazione dell'articolo 40, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come modificato dal
decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, al personale
transitato dall'ISPESL continua ad applicarsi il
trattamento giuridico ed economico previsto dalla
contrattazione collettiva del comparto ricerca e dell'area
VII. Nell'ambito del nuovo comparto di contrattazione di
riferimento per gli enti pubblici non economici da definire
in applicazione del menzionato articolo 40, comma 2, puo'
essere prevista un'apposita sezione contrattuale per le
professionalita' impiegate in attivita' di ricerca
scientifica e tecnologica. Per i restanti rapporti di
lavoro, l'INPS e l'INAIL subentrano nella titolarita' dei
relativi rapporti.
5-bis. Nelle more dell'effettiva costituzione del polo
della salute e della sicurezza dei lavoratori, il direttore
generale di cui all'articolo 8 del decreto del Presidente
della Repubblica 4 dicembre 2002, n. 303, rimane in carica
fino al completamento delle iniziative correlate alla fase
transitoria, e comunque non oltre il 31 dicembre 2011, per
consentire l'ordinato trasferimento di cui al comma 4. Ai
predetti fini, per l'esercizio delle funzioni di ricerca di
cui all'articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 9
aprile 2008, n. 81, a valere sui posti della consistenza
organica trasferita ai sensi del comma 4, puo' essere
affidato un incarico di livello dirigenziale generale ad un
soggetto in possesso dei requisiti previsti dall'articolo
5, comma 1, del citato decreto del Presidente della
Repubblica n. 303 del 2002, anche in deroga alle
percentuali di cui all'articolo 19, comma 6, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
6. I posti corrispondenti all'incarico di componente
dei Collegi dei sindaci, in posizione di fuori ruolo
istituzionale, soppressi ai sensi dei commi precedenti,
sono trasformati in posti di livello dirigenziale generale
per le esigenze di consulenza, studio e ricerca del
Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del
Ministero dell'economia e delle finanze, nell'ambito del
Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato. Gli
incarichi dirigenziali di livello generale conferiti presso
i collegi dei sindaci ai sensi dell'articolo 3, comma 7,
del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, riferiti a
posizioni soppresse per effetto dei commi precedenti,
cessano dalla data di adozione dei provvedimenti previsti
dal comma 4 e ai dirigenti ai quali non sia riattribuito il
medesimo incarico presso il Collegio dei sindaci degli enti
riordinati ai sensi del presente articolo e' conferito
dall'Amministrazione di appartenenza un incarico di livello
dirigenziale generale.
7. All'art. 3, del decreto legislativo 30 giugno 1994,
n. 479, sono apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 2 e' sostituito dal seguente:
«Sono organi degli Enti:
a) il presidente;
b) il consiglio di indirizzo e vigilanza;
c) il collegio dei sindaci;
d) il direttore generale. »;
b) il comma 3 e' sostituito dal seguente:
«Il presidente ha la rappresentanza legale
dell'Istituto, puo' assistere alle sedute del consiglio di
indirizzo e vigilanza ed e' scelto in base a criteri di
alta professionalita', di capacita' manageriale e di
qualificata esperienza nell'esercizio di funzioni attinenti
al settore operativo dell'Ente. E' nominato ai sensi della
legge 24 gennaio 1978, n. 14, con la procedura di cui
all'art. 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400; la
deliberazione del Consiglio dei Ministri e' adottata su
proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
Contestualmente alla richiesta di parere prevista dalle
predette disposizioni, si provvede ad acquisire l'intesa
del consiglio di indirizzo e vigilanza dell'Ente, che deve
intervenire nel termine di trenta giorni. In caso di
mancato raggiungimento dell'intesa entro tale termine, il
Consiglio dei Ministri puo' comunque procedere alla nomina
con provvedimento motivato. »;
c) al comma 4, dopo il primo periodo e' aggiunto il
seguente: «Almeno trenta giorni prima della naturale
scadenza ovvero entro dieci giorni dall'anticipata
cessazione del presidente, il consiglio di indirizzo e
vigilanza informa il Ministro del lavoro e delle politiche
sociali affinche' si proceda alla nomina del nuovo
titolare. »;
d) al comma 5, primo e secondo periodo, le parole «il
consiglio di amministrazione» e «il consiglio» sono
sostituite dalle parole «il presidente»; sono eliminati gli
ultimi tre periodi del medesimo comma 5, dall'espressione
«Il consiglio e' composto» a quella «componente del
consiglio di vigilanza. »;
e) al comma 6, l'espressione «partecipa, con voto
consultivo, alle sedute del consiglio di amministrazione e
puo' assistere a quelle del consiglio di vigilanza» e'
sostituita dalla seguente «puo' assistere alle sedute del
consiglio di indirizzo e vigilanza»;
f) al comma 8, e' eliminata l'espressione da «il
consiglio di amministrazione» a «funzione pubblica»;
g) al comma 9, l'espressione «con esclusione di quello
di cui alla lettera e)» e' sostituita dalla seguente «con
esclusione di quello di cui alla lettera d)»;
h) e' aggiunto il seguente comma 11:
«Al presidente dell'Ente e' dovuto, per l'esercizio
delle funzioni inerenti alla carica, un emolumento
onnicomprensivo stabilito con decreto del Ministro del
lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze. ».
8. Le competenze attribuite al consiglio di
amministrazione dalle disposizioni contenute nel decreto
del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639,
nella legge 9 marzo 1989, n. 88, nel decreto legislativo 30
giugno 1994, n. 479, nel decreto del Presidente della
Repubblica 24 settembre 1997, n. 366 e da qualunque altra
norma riguardante gli Enti pubblici di previdenza ed
assistenza di cui all'art. 1, comma 1, del decreto
legislativo 30 giugno 1994, n. 479, sono devolute al
Presidente dell'Ente, che le esercita con proprie
determinazioni.
9. Con effetto dalla ricostituzione dei consigli di
indirizzi e vigilanza di cui all'articolo 3, comma 4, del
decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, il numero dei
rispettivi componenti e' ridotto in misura non inferiore al
trenta per cento.
10. Con effetto dalla ricostituzione dei comitati
amministratori delle gestioni, fondi e casse di cui
all'articolo 1, primo comma, numero 4), del decreto del
Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, e
successive modificazioni, nonche' dei comitati previsti
dagli articoli 33 e 34 del medesimo decreto del Presidente
della Repubblica, il numero dei rispettivi componenti e'
ridotto in misura non inferiore al trenta per cento.
11. A decorrere dal 1° luglio 2010, gli eventuali
gettoni di presenza corrisposti ai componenti dei comitati
amministratori delle gestioni, fondi e casse di cui
all'articolo 2, comma 1, punto 4), della legge 9 marzo
1989, n. 88, non possono superare l'importo di euro 30,00 a
seduta.
12. A decorrere dal 1° luglio 2010, l'attivita'
istituzionale degli organi collegiali di cui all'articolo
3, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479,
nonche' la partecipazione all'attivita' istituzionale degli
organi centrali non da' luogo alla corresponsione di alcun
emolumento legato alla presenza (gettoni e/o medaglie).
13. I regolamenti che disciplinano l'organizzazione ed
il funzionamento degli Enti di cui all'articolo 1, comma 1,
del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, sono
adeguati alle modifiche apportate al medesimo provvedimento
normativo dal presente articolo, in applicazione
dell'articolo 1, comma 2, del predetto decreto legislativo
n. 479/1994. Nelle more di tale recepimento, si applicano,
in ogni caso, le disposizioni contenute nel presente
articolo.
14. Le disposizioni del presente articolo si applicano
anche all'organizzazione ed al funzionamento all'Ente
nazionale di previdenza ed assistenza per i lavoratori
dello spettacolo di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 24 novembre 2003, n. 357.
15. Con effetto dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, l'Istituto affari sociali di cui
all'articolo 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri del 23 novembre 2007, e' soppresso e le relative
funzioni sono trasferite all'ISFOL che succede in tutti i
rapporti attivi e passivi. Lo svolgimento delle attivita'
di ricerca a supporto dell'elaborazione delle politiche
sociali confluisce nell'ambito dell'organizzazione
dell'ISFOL in una delle macroaree gia' esistenti. Con
decreti di natura non regolamentare del Ministro del lavoro
e delle politiche sociali di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la
pubblica amministrazione e l'innovazione sono individuate
le risorse umane, strumentali e finanziarie da riallocare
presso l'ISFOL. La dotazione organica dell'ISFOL e'
incrementata di un numero pari alle unita' di personale di
ruolo trasferite, in servizio presso l'Istituto degli
affari sociali alla data di entrata in vigore del presente
decreto. L'ISFOL subentra in tutti i rapporti giuridici
attivi e passivi ivi compresi i rapporti di lavoro in
essere. L'ISFOL adegua il proprio statuto entro il 31
ottobre 2010.
16. Con effetto dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, l'Ente nazionale di assistenza e
previdenza per i pittori e scultori, musicisti, scrittori
ed autori drammatici (ENAPPSMSAD), costituito con decreto
del Presidente della Repubblica 1° aprile 1978, n. 202, e'
soppresso e le relative funzioni sono trasferite
all'ENPALS, che succede in tutti i rapporti attivi e
passivi. Con effetto dalla medesima data e' istituito
presso l'ENPALS con evidenza contabile separata il Fondo
assistenza e previdenza dei pittori e scultori, musicisti,
scrittori ed autori drammatici. Tutte le attivita' e le
passivita' risultanti dall'ultimo bilancio consuntivo
approvato affluiscono ad evidenza contabile separata presso
l'ENPALS. La dotazione organica dell'ENPALS e' aumentata di
un numero pari alla unita' di personale di ruolo trasferite
in servizio presso l'ENAPPSMSAD alla data di entrata in
vigore del presente decreto. Con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del lavoro
e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro per
la pubblica amministrazione e l'innovazione e con il
Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi ai
sensi dell'art. 17, della legge 23 agosto 1988, n. 400, le
conseguenti modifiche al regolamento di organizzazione e il
funzionamento dell'ente ENPALS. Con decreti di natura non
regolamentare del Ministro del lavoro e delle politiche
sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto, sono individuate le risorse strumentali, umane e
finanziarie dell'Ente soppresso, sulla base delle
risultanze del bilancio di chiusura della relativa gestione
alla data di entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto. Il Commissario straordinario e il
Direttore generale dell'Istituto incorporante in carica
alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge
continuano ad operare sino alla scadenza del mandato
prevista dai relativi decreti di nomina.
17. Le economie derivanti dai processi di
razionalizzazione e soppressione degli enti previdenziali
vigilati dal Ministero del lavoro previsti nel presente
decreto sono computate, previa verifica del Dipartimento
della funzione pubblica con il Dipartimento della
Ragioneria generale dello Stato, per il raggiungimento
degli obiettivi di risparmio previsti all'art. 1, comma 8,
della legge 24 dicembre 2007, n. 247.
18. Al fine di razionalizzare e semplificare le
funzioni di analisi e studio in materia di politica
economica, l'Istituto di studi e analisi economica (Isae)
e' soppresso; le funzioni e le risorse sono assegnate al
Ministero dell'economia e delle finanze e all'ISTAT. Le
funzioni svolte dall'Isae sono trasferite con uno o piu'
decreti di natura non regolamentare del Ministro
dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro
per la pubblica amministrazione e l'innovazione; con gli
stessi decreti sono stabilite le date di effettivo
esercizio delle funzioni trasferite e sono individuate le
risorse umane, strumentali e finanziarie riallocate presso
il Ministero dell'economia e delle finanze, nonche',
limitatamente ai ricercatori e ai tecnologi, anche presso
l'ISTAT. I dipendenti a tempo indeterminato sono
inquadrati, nei ruoli del Ministero sulla base di apposita
tabella di corrispondenza approvata con uno dei decreti di
cui al presente comma; le amministrazioni di cui al
presente comma provvedono conseguentemente a rideterminare
le proprie dotazioni organiche; i dipendenti trasferiti
mantengono il trattamento economico fondamentale e
accessorio, limitatamente alle voci fisse e continuative,
corrisposto al momento dell'inquadramento; nel caso in cui
tale trattamento risulti piu' elevato rispetto a quello
previsto per il personale del Ministero, e' attribuito per
la differenza un assegno ad personam riassorbibile con i
successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo
conseguiti. Per i restanti rapporti di lavoro le
amministrazioni di destinazione subentrano nella
titolarita' dei rispettivi rapporti. Dall'attuazione del
presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a
carico della finanza pubblica
19. L'Ente italiano Montagna (EIM), istituito
dall'articolo 1, comma 1279, della legge 27 dicembre 2006,
n. 296, e' soppresso. La Presidenza del Consiglio dei
Ministri succede a titolo universale al predetto ente e le
risorse strumentali e di personale ivi in servizio sono
trasferite al Dipartimento per gli affari regionali della
medesima Presidenza. Con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro per la
pubblica amministrazione e l'innovazione di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le
date di effettivo esercizio delle funzioni trasferite e
sono individuate le risorse umane, strumentali e
finanziarie riallocate presso la Presidenza, nonche',
limitatamente ai ricercatori e ai tecnologi, anche presso
gli enti e le istituzioni di ricerca. I dipendenti a tempo
indeterminato sono inquadrati, nei ruoli della Presidenza
sulla base di apposita tabella di corrispondenza. I
dipendenti trasferiti mantengono il trattamento economico
fondamentale e accessorio, limitatamente alle voci fisse e
continuative, corrisposto al momento dell'inquadramento;
nel caso in cui tale trattamento risulti piu' elevato
rispetto a quello previsto per la Presidenza e' attribuito
per la differenza un assegno ad personam riassorbibile con
i successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo
conseguiti. Per i restanti rapporti di lavoro le
amministrazioni di destinazione subentrano nella
titolarita' dei rispettivi rapporti. Dall'attuazione del
presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a
carico della finanza pubblica.
20. Gli enti di cui all'allegato 2 sono soppressi e i
compiti e le attribuzioni esercitati sono trasferiti alle
amministrazioni corrispondentemente indicate. Il personale
a tempo indeterminato attualmente in servizio presso i
predetti enti e' trasferito alle amministrazioni e agli
enti rispettivamente individuati ai sensi del predetto
allegato, e sono inquadrati sulla base di un'apposita
tabella di corrispondenza approvata con decreto del
Ministro interessato di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la
pubblica amministrazione e l'innovazione. Le
amministrazioni di destinazione adeguano le proprie
dotazioni organiche in relazione al personale trasferito
mediante provvedimenti previsti dai rispettivi ordinamenti.
I dipendenti trasferiti mantengono il trattamento economico
fondamentale e accessorio, limitatamente alle voci fisse e
continuative, corrisposto al momento dell'inquadramento.
Nel caso in cui risulti piu' elevato rispetto a quello
previsto per il personale dell'amministrazione di
destinazione, percepiscono per la differenza un assegno ad
personam riassorbibile con i successivi miglioramenti
economici a qualsiasi titolo conseguiti. Dall'attuazione
delle predette disposizioni non devono derivare nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Gli
stanziamenti finanziari a carico del bilancio dello Stato
previsti, alla data di entrata in vigore del presente
provvedimento, per le esigenze di funzionamento dei
predetti enti pubblici confluiscono nello stato di
previsione della spesa o nei bilanci delle amministrazioni
alle quali sono trasferiti i relativi compiti ed
attribuzioni, insieme alle eventuali contribuzioni a carico
degli utenti dei servizi per le attivita' rese dai medesimi
enti pubblici. Alle medesime amministrazioni sono altresi'
trasferite tutte le risorse strumentali attualmente
utilizzate dai predetti enti. Le amministrazioni di
destinazione esercitano i compiti e le funzioni facenti
capo agli enti soppressi con le articolazioni
amministrative individuate mediante le ordinarie misure di
definizione del relativo assetto organizzativo. Al fine di
garantire la continuita' delle attivita' di interesse
pubblico gia' facenti capo agli enti di cui al presente
comma fino al perfezionamento del processo di
riorganizzazione indicato, l'attivita' facente capo ai
predetti enti continua ad essere esercitata presso le sedi
e gli uffici gia' a tal fine utilizzati. Fermi restando i
risparmi attesi, per le stazioni sperimentali, il Banco
nazionale di prova per le armi da fuoco portatili e per le
munizioni commerciali e l'Istituto nazionale per le
conserve alimentari (INCA), indicati nell' allegato 2, con
decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare
entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto, sono individuati
tempi e concrete modalita' di trasferimento dei compiti e
delle attribuzioni, nonche' del personale e delle risorse
strumentali e finanziarie.
21. L'Istituto nazionale per studi e esperienze di
architettura navale (INSEAN) istituito con Regio decreto
legislativo 24 maggio 1946, n. 530 e' soppresso. Le
funzioni svolte dall'INSEAN e le connesse risorse umane,
strumentali e finanziarie sono trasferite al Consiglio
nazionale delle ricerche con uno o piu' decreti di natura
non regolamentare del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, con il Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca e con il Ministro per la
pubblica amministrazione e l'innovazione; con gli stessi
decreti sono stabilite le date di effettivo esercizio delle
funzioni trasferite. I dipendenti a tempo indeterminato
sono inquadrati nei ruoli del Consiglio nazionale delle
ricerche sulla base di apposita tabella di corrispondenza
approvata con uno dei decreti di natura non regolamentare
di cui al presente comma. Il Consiglio nazionale delle
ricerche provvede conseguentemente a rimodulare o a
rideterminare le proprie dotazioni organiche. I dipendenti
trasferiti mantengono il trattamento economico fondamentale
e accessorio, limitatamente alle voci fisse e continuative,
corrisposto al momento dell'inquadramento; nel caso in cui
tale trattamento risulti piu' elevato rispetto a quello
previsto per il personale del Consiglio nazionale delle
ricerche, e' attribuito per la differenza un assegno ad
personam riassorbibile con i successivi miglioramenti
economici a qualsiasi titolo conseguiti. Per i restanti
rapporti di lavoro il Consiglio nazionale delle ricerche
subentra nella titolarita' dei rispettivi rapporti.
Dall'attuazione del presente comma non devono derivare
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
22. L'ultimo periodo del comma 2 dell'articolo 6 del
decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con
modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e'
sostituito dal seguente: «Le nomine dei componenti degli
organi sociali sono effettuate dal Ministero dell'economia
e delle finanze d'intesa con il Ministero dello sviluppo
economico».
23. Per garantire il pieno rispetto dei principi
comunitari in materia nucleare, i commi 8 e 9 dell'articolo
27 della legge 23 luglio 2009, n. 99 sono abrogati, fatti
salvi gli effetti prodotti alla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto. Entro 30
giorni decorrenti dalla medesima data e' ricostituito il
Consiglio di amministrazione della Sogin S. p. a. ,
composto di 5 membri. La nomina dei componenti del
Consiglio di amministrazione della Sogin S. p. a. e'
effettuata dal Ministero dell'economia e delle finanze
d'intesa con il Ministero dello sviluppo economico.
24. A decorrere dalla data di entrata in vigore del
presente decreto gli stanziamenti sui competenti capitoli
degli stati di previsione delle amministrazioni vigilanti
relativi al contributo dello Stato a enti, istituti,
fondazioni e altri organismi sono ridotti del 50 per cento
rispetto all'anno 2009. Al fine di procedere alla
razionalizzazione e al riordino delle modalita' con le
quali lo Stato concorre al finanziamento dei predetti enti,
i Ministri competenti, con decreto da emanare entro 60
giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, stabiliscono il riparto delle risorse disponibili.
25. Le Commissioni mediche di verifica operanti
nell'ambito del Ministero dell'economia e delle finanze
sono soppresse, ad eccezione di quelle presenti nei
capoluoghi di regione e nelle Province a speciale
autonomia, che subentrano nelle competenze delle
Commissioni soppresse. Con protocolli di intesa, da
stipularsi tra il Ministero dell'economia e delle finanze e
le Regioni, le predette Commissioni possono avvalersi a
titolo gratuito delle Asl territorialmente competenti
ovvero, previo accordo con il Ministero della difesa, delle
strutture sanitarie del predetto Ministero operanti sul
territorio. Con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze di natura non regolamentare sono stabilite le date
di effettivo esercizio del nuovo assetto delle commissioni
mediche di cui al presente comma.
26. Sono attribuite al Presidente del Consiglio dei
Ministri le funzioni di cui all'art. 24, comma 1, lettera
c), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, ivi
inclusa la gestione del Fondo per le aree sottoutilizzate,
fatta eccezione per le funzioni di programmazione economica
e finanziaria non ricomprese nelle politiche di sviluppo e
coesione .
27. Per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 26,
il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro
delegato si avvalgono del Dipartimento per lo sviluppo e la
coesione economica del Ministero dello sviluppo economico,
ad eccezione della Direzione generale per l'incentivazione
delle attivita' imprenditoriali, il quale dipende
funzionalmente dalle predette autorita'.
28. Ai fini della ricognizione delle risorse di cui al
comma 26 si provvede, entro sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore del presente decreto, con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i
Ministri dell'economia e delle finanze e dello sviluppo
economico. Le risorse del fondo per le aree sottoutilizzate
restano nello stato di previsione del Ministero dello
sviluppo economico .
29. , convertito con modificazioni dalla legge 26
febbraio 2010, n. 25, nel comma 1 sono aggiunte alla fine
le seguenti parole: «nonche' di quelli comunque non inclusi
nel conto economico consolidato della pubblica
amministrazione, come individuati dall'Istituto nazionale
di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell'articolo 1
della legge 31 dicembre 2009, n. 196».
31. La vigilanza sul Comitato nazionale permanente per
il microcredito, istituito ai sensi dell'art. 4- Restano
ferme le funzioni di controllo e monitoraggio della
Ragioneria generale dello Stato.
30. All'articolo 10-bis del decreto-legge 30 dicembre
2009, n. 194bis, comma 8, del D. L. 10 gennaio 2006, n. 2,
convertito dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, e' trasferita
al Ministero per lo sviluppo economico.
31-bis. Per assicurare lo svolgimento delle funzioni di
Autorita' nazionale anticorruzione, ai sensi dell' articolo
6 della legge 3 agosto 2009, n. 116, da parte del
Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del
Consiglio dei Ministri, e' autorizzata la spesa di euro 2
milioni per l'anno 2011. Al relativo onere si provvede
mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate
derivanti dall' articolo 38, commi 13-bis e seguenti.
31-ter. L'Agenzia autonoma per la gestione dell'albo
dei segretari comunali e provinciali, istituita dall'
articolo 102 del testo unico di cui al decreto legislativo
18 agosto 2000, n. 267, e' soppressa. Il Ministero
dell'interno succede a titolo universale alla predetta
Agenzia e le risorse strumentali e di personale ivi in
servizio, comprensive del fondo di cassa, sono trasferite
al Ministero medesimo.
31-quater. Con decreto del Ministro dell'interno di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
sono stabilite le date di effettivo esercizio delle
funzioni trasferite e sono individuate le risorse umane,
strumentali e finanziarie riallocate presso il Ministero
dell'interno. I dipendenti a tempo indeterminato sono
inquadrati nei ruoli del Ministero dell'interno, sulla base
di apposita tabella di corrispondenza approvata con il
medesimo decreto di cui al primo periodo. I dipendenti
trasferiti mantengono il trattamento economico fondamentale
ed accessorio, limitatamente alle voci fisse e
continuative, corrisposto al momento dell'inquadramento.
31-quinquies. Al fine di garantire la continuita' delle
attivita' di interesse pubblico gia' facenti capo
all'Agenzia, fino al perfezionamento del processo di
riorganizzazione, l'attivita' gia' svolta dalla predetta
Agenzia continua ad essere esercitata presso la sede e gli
uffici a tal fine utilizzati.
31-sexies. Il contributo a carico delle amministrazioni
provinciali e dei comuni previsto dal comma 5 dell'
articolo 102 del citato decreto legislativo n. 267 del 2000
e' soppresso dal 1° gennaio 2011 e dalla medesima data sono
corrispondentemente ridotti i contributi ordinari delle
amministrazioni provinciali e dei comuni, per essere
destinati alla copertura degli oneri derivanti
dall'applicazione del comma 31-ter. I criteri della
riduzione sono definiti con decreto del Ministro
dell'interno di concerto con i Ministri dell'economia e
delle finanze e per la pubblica amministrazione e
l'innovazione, sentita la Conferenza Stato-citta' ed
autonomie locali, da adottare entro novanta giorni dalla
data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto.
31-septies. Al testo unico di cui al decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono abrogati gli
articoli 102 e 103. Tutti i richiami alla soppressa Agenzia
di cui al citato articolo 102 sono da intendere riferiti al
Ministero dell'interno.
31-octies. Le amministrazioni destinatarie delle
funzioni degli enti soppressi ai sensi dei commi
precedenti, in esito all'applicazione dell' articolo 74 del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e dell'
articolo 2, comma 8-bis, del decreto-legge 30 dicembre
2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26
febbraio 2010, n. 25, rideterminano, senza nuovi o maggiori
oneri, le dotazioni organiche, tenuto conto delle vacanze
cosi' coperte, evitando l'aumento del contingente del
personale di supporto nel rispetto di quanto previsto dall'
articolo 74, comma 1, lettera b), del decreto-legge 25
giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla
legge 6 agosto 2008, n. 133. "
"Art. 12 Interventi in materia previdenziale
1. I soggetti che a decorrere dall'anno 2011 maturano
il diritto all'accesso al pensionamento di vecchiaia a 65
anni per gli uomini e a 60 anni per le lavoratrici del
settore privato ovvero all'eta' di cui all'articolo 22-ter,
comma 1, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78 convertito
con modificazioni con legge 3 agosto 2009, n. 102 e
successive modificazioni e integrazioni per le lavoratrici
del pubblico impiego ovvero alle eta' previste dagli
specifici ordinamenti negli altri casi, conseguono il
diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico:
a) coloro per i quali sono liquidate le pensioni a
carico delle forme di previdenza dei lavoratori dipendenti,
trascorsi dodici mesi dalla data di maturazione dei
previsti requisiti;
b) coloro i quali conseguono il trattamento di pensione
a carico delle gestioni per gli artigiani, i commercianti e
i coltivatori diretti nonche' della gestione separata di
cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n.
335, trascorsi diciotto mesi dalla data di maturazione dei
previsti requisiti;
c) per il personale del comparto scuola si applicano le
disposizioni di cui al comma 9 dell'articolo 59 della legge
27 dicembre 1997, n. 449.
2. Con riferimento ai soggetti che maturano i previsti
requisiti a decorrere dal 1° gennaio 2011 per l'accesso al
pensionamento ai sensi dell'articolo 1, comma 6 della legge
23 agosto 2004, n. 243, e successive modificazioni e
integrazioni, con eta' inferiori a quelle indicate al comma
1, conseguono il diritto alla decorrenza del trattamento
pensionistico:
a) coloro per i quali sono liquidate le pensioni a
carico delle forme di previdenza dei lavoratori dipendenti,
trascorsi dodici mesi dalla data di maturazione dei
previsti requisiti;
b) coloro i quali conseguono il trattamento di pensione
a carico delle gestioni per gli artigiani, i commercianti e
i coltivatori diretti nonche' della gestione separata di
cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n.
335, trascorsi diciotto mesi dalla data di maturazione dei
previsti requisiti;
c) per il personale del comparto scuola si applicano le
disposizioni di cui al comma 9 dell'articolo 59 della legge
27 dicembre 1997, n. 449.
3. L'articolo 5, comma 3, del D. Lgs. 2 febbraio 2006,
n. 42 e' sostituito dal seguente: «Ai trattamenti
pensionistici derivanti dalla totalizzazione si applicano
le medesime decorrenze previste per i trattamenti
pensionistici dei lavoratori autonomi iscritti
all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita',
la vecchiaia ed i superstiti. In caso di pensione ai
superstiti la pensione decorre dal primo giorno del mese
successivo a quello di decesso del dante causa. In caso di
pensione di inabilita' la pensione decorre dal primo giorno
del mese successivo a quello di presentazione della domanda
di pensione in regime di totalizzazione». Le disposizioni
di cui al presente comma si applicano con riferimento ai
soggetti che maturano i requisiti di accesso al
pensionamento, a seguito di totalizzazione, a decorrere dal
1° gennaio 2011. ».
4. Le disposizioni in materia di decorrenza dei
trattamenti pensionistici vigenti prima della data di
entrata in vigore del presente decreto continuano ad
applicarsi nei confronti dei:
a) lavoratori dipendenti che avevano in corso il
periodo di preavviso alla data del 30 giugno 2010 e che
maturano i requisiti di eta' anagrafica e di anzianita'
contributiva richiesti per il conseguimento del trattamento
pensionistico entro la data di cessazione del rapporto di
lavoro;
b) lavoratori per i quali viene meno il titolo
abilitante allo svolgimento della specifica attivita'
lavorativa per raggiungimento di limite di eta'.
5. Le disposizioni in materia di decorrenza dei
trattamenti pensionistici vigenti prima della data di
entrata in vigore del presente decreto continuano ad
applicarsi, nei limiti del numero di 10. 000 lavoratori
beneficiari, ancorche' maturino i requisiti per l'accesso
al pensionamento a decorrere dal 1° gennaio 2011, di cui al
comma 6:
a) ai lavoratori collocati in mobilita' ai sensi degli
articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e
successive modificazioni, sulla base di accordi sindacali
stipulati anteriormente al 30 aprile 2010 e che maturano i
requisiti per il pensionamento entro il periodo di
fruizione dell'indennita' di mobilita' di cui all'articolo
7, commi 1 e 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223;
b) ai lavoratori collocati in mobilita' lunga ai sensi
dell'articolo 7, commi 6 e 7, della legge 23 luglio 1991,
n. 223, e successive modificazioni e integrazioni, per
effetto di accordi collettivi stipulati entro il 30 aprile
2010;
c) ai lavoratori che, all'entrata in vigore del
presente decreto, sono titolari di prestazione
straordinaria a carico dei fondi di solidarieta' di settore
di cui all'art. 2, comma 28, della legge 23 dicembre 1996,
n. 662.
5-bis. Con riferimento ai lavoratori di cui alle
lettere da a) a c) del comma 5, ancorche' maturino i
requisiti per l'accesso al pensionamento a decorrere dal 1°
gennaio 2011 e comunque entro il periodo di fruizione delle
prestazioni di tutela del reddito di cui alle medesime
lettere, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
nei limiti delle risorse disponibili del Fondo sociale per
occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1,
lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009,
n. 2, puo' disporre, in deroga alla normativa vigente, in
via alternativa a quanto previsto dal citato comma 5, la
concessione del prolungamento dell'intervento di tutela del
reddito per il periodo di tempo necessario al
raggiungimento della decorrenza del trattamento
pensionistico sulla base di quanto stabilito dal presente
articolo e in ogni caso per una durata non superiore al
periodo di tempo intercorrente tra la data computata con
riferimento alle disposizioni in materia di decorrenza dei
trattamenti pensionistici vigenti prima della data di
entrata in vigore del presente decreto e la data della
decorrenza del trattamento pensionistico computata sulla
base di quanto stabilito dal presente articolo.
6. L'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS)
provvede al monitoraggio, sulla base della data di
cessazione del rapporto di lavoro, delle domande di
pensionamento presentate dai lavoratori di cui al comma 5
che intendono avvalersi, a decorrere dal 1° gennaio 2011,
del regime delle decorrenze dalla normativa vigente prima
della data di entrata in vigore del presente decreto.
Qualora dal predetto monitoraggio risulti il raggiungimento
del numero di 10. 000 domande di pensione, il predetto
Istituto non prendera' in esame ulteriori domande di
pensionamento finalizzate ad usufruire dei benefici
previsti dalla disposizione di cui al comma 5.
7. A titolo di concorso al consolidamento dei conti
pubblici attraverso il contenimento della dinamica della
spesa corrente nel rispetto degli obiettivi di finanza
pubblica previsti dall'Aggiornamento del programma di
stabilita' e crescita, dalla data di entrata in vigore del
presente provvedimento, con riferimento ai dipendenti delle
amministrazioni pubbliche come individuate dall'Istituto
nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3
dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 il
riconoscimento dell'indennita' di buonuscita,
dell'indennita' premio di servizio, del trattamento di fine
rapporto e di ogni altra indennita' equipollente
corrisposta una-tantum comunque denominata spettante a
seguito di cessazione a vario titolo dall'impiego e'
effettuato:
a) in un unico importo annuale se l'ammontare
complessivo della prestazione, al lordo delle relative
trattenute fiscali, e' complessivamente pari o inferiore a
90. 000 euro;
b) in due importi annuali se l'ammontare complessivo
della prestazione, al lordo delle relative trattenute
fiscali, e' complessivamente superiore a 90. 000 euro ma
inferiore a 150. 000 euro. In tal caso il primo importo
annuale e' pari a 90. 000 euro e il secondo importo annuale
e' pari all'ammontare residuo;
c) in tre importi annuali se l'ammontare complessivo
della prestazione, al lordo delle relative trattenute
fiscali, e' complessivamente uguale o superiore a 150. 000
euro, in tal caso il primo importo annuale e' pari a 90.
000 euro, il secondo importo annuale e' pari a 60. 000 euro
e il terzo importo annuale e' pari all'ammontare residuo.
8. Resta fermo quanto previsto dalla normativa vigente
in materia di determinazione della prima scadenza utile per
il riconoscimento delle prestazioni di cui al comma 7
ovvero del primo importo annuale, con conseguente
riconoscimento del secondo e del terzo importo annuale,
rispettivamente, dopo dodici mesi e ventiquattro mesi dal
riconoscimento del primo importo annuale.
9. Le disposizioni di cui al comma 7 non si applicano
in ogni caso con riferimento alle prestazioni derivanti dai
collocamenti a riposo per raggiungimento dei limiti di eta'
entro la data del 30 novembre 2010, nonche' alle
prestazioni derivanti dalle domande di cessazione
dall'impiego presentate prima della data di entrata in
vigore del presente decreto a condizione che la cessazione
dell'impiego avvenga entro il 30 novembre 2010; resta fermo
che l'accoglimento ovvero la presa d'atto della domanda di
cessazione determina l'irrevocabilita' della stessa.
All'onere derivante dalle modifiche di cui al presente
comma, valutato in 10 milioni di euro per l'anno 2011, si
provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per
interventi strutturali di politica economica, di cui all'
articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004,
n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27
dicembre 2004, n. 307.
10. Con effetto sulle anzianita' contributive maturate
a decorrere dal 1° gennaio 2011, per i lavoratori alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche inserite nel
conto economico consolidato della pubblica amministrazione,
come individuate dall'Istituto nazionale di statistica
(ISTAT) ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della legge 31
dicembre 2009, n. 196, per i quali il computo dei
trattamenti di fine servizio, comunque denominati, in
riferimento alle predette anzianita' contributive non e'
gia' regolato in base a quanto previsto dall'articolo 2120
del codice civile in materia di trattamento di fine
rapporto, il computo dei predetti trattamenti di fine
servizio si effettua secondo le regole di cui al citato
articolo 2120 del codice civile, con applicazione
dell'aliquota del 6,91 per cento.
11. L'art. 1, comma 208 della legge 23 dicembre 1996,
n. 662 si interpreta nel senso che le attivita' autonome,
per le quali opera il principio di assoggettamento
all'assicurazione prevista per l'attivita' prevalente, sono
quelle esercitate in forma d'impresa dai commercianti,
dagli artigiani e dai coltivatori diretti, i quali vengono
iscritti in una delle corrispondenti gestioni dell'INPS.
Restano, pertanto, esclusi dall'applicazione dell'art. 1,
comma 208, legge n. 662/1996 i rapporti di lavoro per i
quali e' obbligatoriamente prevista l'iscrizione alla
gestione previdenziale di cui all'art. 2, comma 26, della
legge 8 agosto 1995, n. 335.
12. Comma soppresso dalla legge di conversione.
12-bis. In attuazione dell' articolo 22-ter, comma 2,
del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102,
concernente l'adeguamento dei requisiti di accesso al
sistema pensionistico agli incrementi della speranza di
vita, e tenuto anche conto delle esigenze di coordinamento
degli istituti pensionistici e delle relative procedure di
adeguamento dei parametri connessi agli andamenti
demografici, a decorrere dal 1° gennaio 2014 i requisiti di
eta' e i valori di somma di eta' anagrafica e di anzianita'
contributiva di cui alla Tabella B allegata alla legge 23
agosto 2004, n. 243, e successive modificazioni, i
requisiti anagrafici di 65 anni e di 60 anni per il
conseguimento della pensione di vecchiaia, il requisito
anagrafico di cui all' articolo 22-ter, comma 1, del
decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, e
successive modificazioni, il requisito anagrafico di 65
anni di cui all' articolo 1, comma 20, e all' articolo 3,
comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e successive
modificazioni, devono essere aggiornati a cadenza triennale
con decreto direttoriale del Ministero dell'economia e
delle finanze di concerto con il Ministero del lavoro e
delle politiche sociali, da emanare almeno dodici mesi
prima della data di decorrenza di ogni aggiornamento. La
mancata emanazione del predetto decreto direttoriale
comporta responsabilita' erariale. Il predetto
aggiornamento e' effettuato sulla base del procedimento di
cui al comma 12-ter.
12-ter. A partire dall'anno 2012 l'ISTAT rende
annualmente disponibile entro il 30 giugno dell'anno
medesimo il dato relativo alla variazione nel triennio
precedente della speranza di vita all'eta' corrispondente a
65 anni in riferimento alla media della popolazione
residente in Italia. A decorrere dalla data di cui al comma
12-bis e con i decreti a cadenza triennale di cui allo
stesso comma 12-bis: a) i requisiti di eta' indicati al
comma 12-bis sono aggiornati incrementando i requisiti in
vigore in misura pari all'incremento della predetta
speranza di vita accertato dall'ISTAT in relazione al
triennio di riferimento. In sede di prima applicazione tale
aggiornamento non puo' in ogni caso superare i tre mesi e
lo stesso aggiornamento non viene effettuato nel caso di
diminuzione della predetta speranza di vita. In caso di
frazione di mese, l'aggiornamento viene effettuato con
arrotondamento al decimale piu' prossimo. Il risultato in
mesi si determina moltiplicando la parte decimale
dell'incremento della speranza di vita per dodici, con
arrotondamento all'unita'; b) i valori di somma di eta'
anagrafica e di anzianita' contributiva indicati al comma
12-bis sono conseguentemente incrementati in misura pari al
valore dell'aggiornamento rapportato ad anno dei requisiti
di eta'. In caso di frazione di unita', l'aggiornamento
viene effettuato con arrotondamento al primo decimale.
Restano fermi i requisiti di anzianita' contributiva minima
previsti dalla normativa vigente in via congiunta ai
requisiti anagrafici, nonche' la disciplina del diritto
alla decorrenza del trattamento pensionistico rispetto alla
data di maturazione dei requisiti secondo quanto previsto
dalla normativa vigente, come modificata ai sensi dei commi
1 e 2 del presente articolo. Al fine di uniformare la
periodicita' temporale dell'adeguamento dei requisiti di
cui al presente comma a quella prevista per la procedura di
cui all' articolo 1, comma 11, della citata legge 8 agosto
1995, n. 335, come modificato dall' articolo 1, comma 15,
della legge 24 dicembre 2007, n. 247, il secondo
adeguamento e' effettuato, derogando alla periodicita'
triennale di cui al comma 12-bis, con decorrenza 1° gennaio
2016 e a tal fine l'ISTAT rende disponibile entro il 30
giugno dell'anno 2014 il dato relativo alla variazione nel
biennio precedente della speranza di vita all'eta'
corrispondente a 65 anni in riferimento alla media della
popolazione residente in Italia.
12-quater. In base agli stessi criteri di adeguamento
indicati ai commi 12-bis e 12-ter e nell'ambito del decreto
direttoriale di cui al comma 12-bis, anche ai regimi
pensionistici armonizzati secondo quanto previsto dall'
articolo 2, commi 22 e 23, della legge 8 agosto 1995, n.
335, nonche' agli altri regimi e alle gestioni
pensionistiche per cui siano previsti, alla data di entrata
in vigore della legge di conversione del presente decreto,
requisiti diversi da quelli vigenti nell'assicurazione
generale obbligatoria, ivi compresi i lavoratori di cui
all' articolo 78, comma 23, della legge 23 dicembre 2000,
n. 388, e il personale di cui al decreto legislativo 12
maggio 1995, n. 195, e di cui alla legge 27 dicembre 1941,
n. 1570, nonche' i rispettivi dirigenti, e' applicato
l'adeguamento dei requisiti anagrafici. Resta fermo che
l'adeguamento di cui al presente comma non opera in
relazione al requisito per l'accesso per limite di eta' per
i lavoratori per i quali viene meno il titolo abilitante
allo svolgimento della specifica attivita' lavorativa per
il raggiungimento di tale limite di eta'.
12-quinquies. Ogniqualvolta l'adeguamento triennale dei
requisiti anagrafici di cui al comma 12-ter comporta, con
riferimento al requisito anagrafico per il pensionamento di
vecchiaia originariamente previsto a 65 anni, l'incremento
dello stesso tale da superare di una o piu' unita' il
predetto valore di 65, il coefficiente di trasformazione di
cui al comma 6 dell' articolo 1 della legge 8 agosto 1995,
n. 335, e' esteso, con effetto dalla decorrenza di tale
determinazione, anche per le eta' corrispondenti a tali
valori superiori a 65 del predetto requisito anagrafico
nell'ambito della procedura di cui all' articolo 1, comma
11, della citata legge n. 335 del 1995, come modificato
dall' articolo 1, comma 15, della legge 24 dicembre 2007,
n. 247. Resta fermo che la rideterminazione aggiornata del
coefficiente di trasformazione esteso ai sensi del primo
periodo del presente comma anche per eta' corrispondenti a
valori superiori a 65 anni e' effettuata con la predetta
procedura di cui all' articolo 1, comma 11, della citata
legge n. 335 del 1995.
12-sexies. All' articolo 22-ter del decreto-legge 1°
luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla
legge 3 agosto 2009, n. 102, sono apportate le seguenti
modifiche:
a) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. In attuazione della sentenza della Corte di
giustizia delle Comunita' europee 13 novembre 2008 nella
causa C-46/07, all' articolo 2, comma 21, della legge 8
agosto 1995, n. 335, sono aggiunti, in fine, i seguenti
periodi: 'A decorrere dal 1° gennaio 2010, per le predette
lavoratrici il requisito anagrafico di sessanta anni di cui
al primo periodo del presente comma e il requisito
anagrafico di sessanta anni di cui all' articolo 1, comma
6, lettera b), della legge 23 agosto 2004, n. 243, e
successive modificazioni, sono incrementati di un anno.
Tali requisiti anagrafici sono ulteriormente incrementati
di quattro anni dal 1° gennaio 2012 ai fini del
raggiungimento dell'eta' di sessantacinque anni. Restano
ferme la disciplina vigente in materia di decorrenza del
trattamento pensionistico e le disposizioni vigenti
relative a specifici ordinamenti che prevedono requisiti
anagrafici piu' elevati, nonche' le disposizioni di cui
all' articolo 2 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n.
165. Le lavoratrici di cui al presente comma, che abbiano
maturato entro il 31 dicembre 2009 i requisiti di eta' e di
anzianita' contributiva previsti alla predetta data ai fini
del diritto all'accesso al trattamento pensionistico di
vecchiaia nonche' quelle che abbiano maturato entro il 31
dicembre 2011 i requisiti di eta' e di anzianita'
contributiva previsti dalla normativa vigente alla predetta
data, conseguono il diritto alla prestazione pensionistica
secondo la predetta normativa e possono chiedere all'ente
di appartenenza la certificazione di tale diritto»;
b) il comma 3 e' sostituito dal seguente:
«3. Le economie derivanti dall'attuazione del comma 1
confluiscono nel Fondo strategico per il Paese a sostegno
dell'economia reale, istituito presso la Presidenza del
Consiglio dei Ministri, di cui all' articolo 18, comma 1,
lettera b-bis), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009,
n. 2, e successive modificazioni, per interventi dedicati a
politiche sociali e familiari con particolare attenzione
alla non autosufficienza e all'esigenza di conciliazione
tra vita lavorativa e vita familiare delle lavoratrici; a
tale fine la dotazione del predetto Fondo e' incrementata
di 120 milioni di euro nell'anno 2010 e di 242 milioni di
euro nell'anno 2011, 252 milioni di euro nell'anno 2012,
392 milioni di euro nell'anno 2013, 492 milioni di euro
nell'anno 2014, 592 milioni di euro nell'anno 2015, 542
milioni di euro nell'anno 2016, 442 milioni di euro
nell'anno 2017, 342 milioni di euro nell'anno 2018, 292
milioni di euro nell'anno 2019 e 242 milioni di euro a
decorrere dall'anno 2020».
12-septies. A decorrere dal 1° luglio 2010 alle
ricongiunzioni di cui all' articolo 1, primo comma, della
legge 7 febbraio 1979, n. 29, si applicano le disposizioni
di cui all' articolo 2, commi terzo, quarto e quinto, della
medesima legge. L'onere da porre a carico dei richiedenti
e' determinato in base ai criteri fissati dall' articolo 2,
commi da 3 a 5, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n.
184. 12-octies. Le stesse modalita' di cui al comma
12-septies si applicano, dalla medesima decorrenza, nei
casi di trasferimento della posizione assicurativa dal
Fondo di previdenza per i dipendenti dell'Ente nazionale
per l'energia elettrica e delle aziende elettriche private
al Fondo pensioni lavoratori dipendenti. E' abrogato l'
articolo 3, comma 14, del decreto legislativo 16 settembre
1996, n. 562. Continuano a trovare applicazione le
previgenti disposizioni per le domande esercitate dagli
interessati in data anteriore al 1° luglio 2010.
12-novies. A decorrere dal 1° luglio 2010 si applicano
le disposizioni di cui al comma 12-septies anche nei casi
di trasferimento della posizione assicurativa dal Fondo di
previdenza per il personale addetto ai pubblici servizi di
telefonia al Fondo pensioni lavoratori dipendenti. E'
abrogato l' articolo 28 della legge 4 dicembre 1956, n.
1450. E' fatta salva l'applicazione dell' articolo 28 della
legge n. 1450 del 1956 nei casi in cui le condizioni per il
trasferimento d'ufficio o a domanda si siano verificate in
epoca antecedente al 1° luglio 2010.
12-decies. All' articolo 4, primo comma, della legge 7
luglio 1980, n. 299, le parole: «approvati con decreto
ministeriale 27 gennaio 1964" sono sostituite dalle
seguenti: "come successivamente adeguati in base alla
normativa vigente».
12-undecies. Sono abrogate le seguenti disposizioni
normative: la legge 2 aprile 1958, n. 322, l' articolo 40
della legge 22 novembre 1962, n. 1646, l' articolo 124 del
decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973,
n. 1092, l' articolo 21, comma 4, e l' articolo 40, comma
3, della legge 24 dicembre 1986, n. 958.
12-duodecies. Le risorse di cui all' articolo 74, comma
1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, limitatamente allo
stanziamento relativo all'anno 2010, possono essere
utilizzate anche ai fini del finanziamento delle spese di
avvio e di adesione collettiva dei fondi di previdenza
complementare dei dipendenti delle amministrazioni
pubbliche.
12-terdecies. Per ciascuno degli esercizi finanziari
2011-2013 gli specifici stanziamenti iscritti nelle unita'
previsionali di base dello stato di previsione del
Ministero del lavoro e delle politiche sociali per il
finanziamento degli istituti di cui al comma 1 dell'
articolo 13 della legge 30 marzo 2001, n. 152, sono
complessivamente e proporzionalmente ridotti di 30 milioni
di euro annui. I risparmi derivanti dal precedente periodo,
che conseguono a maggiori somme effettivamente affluite al
bilancio dello Stato in deroga a quanto previsto dal citato
articolo 13, comma 1, della legge n. 152 del 2001, pari a
30 milioni di euro annui nel triennio 2011-2013, concorrono
alla compensazione degli effetti derivanti dall'aumento
contributivo di cui all' articolo 1, comma 10, della legge
24 dicembre 2007, n. 247, al fine di garantire la non
applicazione del predetto aumento contributivo nella misura
prevista. ".
- Si riporta il testo degli articoli 1, comma 41 e 2,
comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335 (Riforma del
sistema pensionistico obbligatorio e complementare):
"Art. 1. Principi generali; sistema di calcolo dei
trattamenti pensionistici obbligatori e requisiti di
accesso; regime dei cumuli
commi da 1 a 40 (Omissis).
41. La disciplina del trattamento pensionistico a
favore dei superstiti di assicurato e pensionato vigente
nell'ambito del regime dell'assicurazione generale
obbligatoria e' estesa a tutte le forme esclusive o
sostitutive di detto regime. In caso di presenza di soli
figli di minore eta', studenti, ovvero inabili, l'aliquota
percentuale della pensione e' elevata al 70 per cento
limitatamente alle pensioni ai superstiti aventi decorrenza
dalla data di entrata in vigore della presente legge. Gli
importi dei trattamenti pensionistici ai superstiti sono
cumulabili con i redditi del beneficiario, nei limiti di
cui all'allegata tabella F. Il trattamento derivante dal
cumulo dei redditi di cui al presente comma con la pensione
ai superstiti ridotta non puo' essere comunque inferiore a
quello che spetterebbe allo stesso soggetto qualora il
reddito risultasse pari al limite massimo delle fasce
immediatamente precedenti quella nella quale il reddito
posseduto si colloca. I limiti di cumulabilita' non si
applicano qualora il beneficiario faccia parte di un nucleo
familiare con figli di minore eta', studenti ovvero
inabili, individuati secondo la disciplina di cui al primo
periodo del presente comma. Sono fatti salvi i trattamenti
previdenziali piu' favorevoli in godimento alla data di
entrata in vigore della presente legge con riassorbimento
sui futuri miglioramenti. ".
"Art. 2. Armonizzazione
commi da 1 a 25 (Omissis).
26. A decorrere dal 1° gennaio 1996, sono tenuti
all'iscrizione presso una apposita Gestione separata,
presso l'INPS, e finalizzata all'estensione
dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita',
la vecchiaia ed i superstiti, i soggetti che esercitano per
professione abituale, ancorche' non esclusiva, attivita' di
lavoro autonomo, di cui al comma 1 dell'articolo 49 del
testo unico delle imposte sui redditi, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917 , e successive modificazioni ed integrazioni,
nonche' i titolari di rapporti di collaborazione coordinata
e continuativa, di cui al comma 2, lettera a),
dell'articolo 49 del medesimo testo unico e gli incaricati
alla vendita a domicilio di cui all'articolo 36 della legge
11 giugno 1971, n. 426 . Sono esclusi dall'obbligo i
soggetti assegnatari di borse di studio, limitatamente alla
relativa attivita'. ".
- Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 6, lettera
b) della legge 23 agosto 2004, n. 243 (Norme in materia
pensionistica e deleghe al Governo nel settore della
previdenza pubblica, per il sostegno alla previdenza
complementare e all'occupazione stabile e per il riordino
degli enti di previdenza ed assistenza obbligatoria):
"6. Al fine di assicurare la sostenibilita' finanziaria
del sistema pensionistico, stabilizzando l'incidenza della
relativa spesa sul prodotto interno lordo, mediante
l'elevazione dell'eta' media di accesso al pensionamento,
con effetto dal 1° gennaio 2008 e con esclusione delle
forme pensionistiche gestite dagli enti di diritto privato
di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al
decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103:
a) Omissis
b) per i lavoratori la cui pensione e' liquidata
esclusivamente con il sistema contributivo, il requisito
anagrafico di cui all'articolo 1, comma 20, primo periodo,
della legge 8 agosto 1995, n. 335, e' elevato a 60 anni per
le donne e a 65 per gli uomini. Gli stessi possono inoltre
accedere al pensionamento:
1) a prescindere dal requisito anagrafico, in presenza
di un requisito di anzianita' contributiva pari ad almeno
quaranta anni;
2) con un'anzianita' contributiva pari ad almeno
trentacinque anni, al raggiungimento dei requisiti di eta'
anagrafica indicati, per il periodo dal 1° gennaio 2008 al
30 giugno 2009, nella Tabella A allegata alla presente
legge e, per il periodo successivo, fermo restando il
requisito di anzianita' contributiva non inferiore a
trentacinque anni, dei requisiti indicati nella Tabella B
allegata alla presente legge.
c) e d) (Omissis). "
- Si riporta il testo degli articoli 18, comma 1,
lettera a) e 19, comma 10 - bis, del decreto legge 29
novembre 2008, n. 185 ( Misure urgenti per il sostegno a
famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare
in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale ),
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009,
n. 2.
"Art. 18. Ferma la distribuzione territoriale,
riassegnazione delle risorse per formazione ed occupazione
e per interventi infrastrutturali
1. In considerazione della eccezionale crisi economica
internazionale e della conseguente necessita' della
riprogrammazione nell'utilizzo delle risorse disponibili,
fermi i criteri di ripartizione territoriale e le
competenze regionali, nonche' quanto previsto ai sensi
degli articoli 6-quater e 6-quinquies del decreto-legge 25
giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla
legge 6 agosto 2008, n. 133, il CIPE, presieduto in maniera
non delegabile dal Presidente del Consiglio dei Ministri,
su proposta del Ministro dello sviluppo economico di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
nonche' con il Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti per quanto attiene alla lettera b), in coerenza
con gli indirizzi assunti in sede europea, entro 30 giorni
dalla data di entrata in vigore del presente decreto,
assegna una quota delle risorse nazionali disponibili del
Fondo aree sottoutilizzate:
a) al Fondo sociale per occupazione e formazione, che
e' istituito nello stato di previsione del Ministero del
lavoro, della salute e delle politiche sociali nel quale
affluiscono anche le risorse del Fondo per l'occupazione,
nonche' le risorse comunque destinate al finanziamento
degli ammortizzatori sociali concessi in deroga alla
normativa vigente e quelle destinate in via ordinaria dal
CIPE alla formazione;
b) e b - bis) (Omissis). "
"Art. 19. Potenziamento ed estensione degli strumenti
di tutela del reddito in caso di sospensione dal lavoro o
di disoccupazione, nonche' disciplina per la concessione
degli ammortizzatori in deroga
commi da 1 a 10 (Omissis).
10-bis. Ai lavoratori non destinatari dei trattamenti
di cui all'articolo 7 della legge 23 luglio 1991, n. 223,
in caso di licenziamento o di cessazione del rapporto di
lavoro, puo' essere erogato un trattamento di ammontare
equivalente all'indennita' di mobilita' nell'ambito delle
risorse finanziarie destinate per l'anno 2009 agli
ammortizzatori sociali in deroga alla vigente normativa. Ai
medesimi lavoratori la normativa in materia di
disoccupazione di cui all'articolo 19, primo comma, del
regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 luglio 1939, n. 1272, si
applica con esclusivo riferimento alla contribuzione
figurativa per i periodi previsti dall'articolo 1, comma
25, della legge 24 dicembre 2007, n. 247. ".
- Si riporta il testo degli articoli 4, 7 e 24 della
legge 23 luglio 1991, n. 223 (Norme in materia di cassa
integrazione, mobilita', trattamenti di disoccupazione,
attuazione di direttive della Comunita' europea, avviamento
al lavoro ed altre disposizioni in materia di mercato del
lavoro):
"Art. 4. Procedura per la dichiarazione di mobilita'
1. L'impresa che sia stata ammessa al trattamento
straordinario di integrazione salariale, qualora nel corso
di attuazione del programma di cui all'articolo 1 ritenga
di non essere in grado di garantire il reimpiego a tutti i
lavoratori sospesi e di non poter ricorrere a misure
alternative, ha facolta' di avviare le procedure di
mobilita' ai sensi del presente articolo.
2. Le imprese che intendano esercitare la facolta' di
cui al comma 1 sono tenute a darne comunicazione preventiva
per iscritto alle rappresentanze sindacali aziendali
costituite a norma dell'art. 19, L. 20 maggio 1970, n. 300,
nonche' alle rispettive associazioni di categoria. In
mancanza delle predette rappresentanze la comunicazione
deve essere effettuata alle associazioni di categoria
aderenti alle confederazioni maggiormente rappresentative
sul piano nazionale. La comunicazione alle associazioni di
categoria puo' essere effettuata per il tramite
dell'associazione dei datori di lavoro alla quale l'impresa
aderisce o conferisce mandato.
3. La comunicazione di cui al comma 2 deve contenere
indicazione: dei motivi che determinano la situazione di
eccedenza; dei motivi tecnici, organizzativi o produttivi,
per i quali si ritiene di non poter adottare misure idonee
a porre rimedio alla predetta situazione ed evitare, in
tutto o in parte, la dichiarazione di mobilita'; del
numero, della collocazione aziendale e dei profili
professionali del personale eccedente, nonche' del
personale abitualmente impiegato; dei tempi di attuazione
del programma di mobilita'; delle eventuali misure
programmate per fronteggiare le conseguenze sul piano
sociale della attuazione del programma medesimo del metodo
di calcolo di tutte le attribuzioni patrimoniali diverse da
quelle gia' previste dalla legislazione vigente e dalla
contrattazione collettiva. Alla comunicazione va allegata
copia della ricevuta del versamento all'INPS, a titolo di
anticipazione sulla somma di cui all'articolo 5, comma 4,
di una somma pari al trattamento massimo mensile di
integrazione salariale moltiplicato per il numero dei
lavoratori ritenuti eccedenti.
4. Copia della comunicazione di cui al comma 2 e della
ricevuta del versamento di cui al comma 3 devono essere
contestualmente inviate all'Ufficio provinciale del lavoro
e della massima occupazione.
5. Entro sette giorni dalla data del ricevimento della
comunicazione di cui al comma 2, a richiesta delle
rappresentanze sindacali aziendali e delle rispettive
associazioni si procede ad un esame congiunto tra le parti,
allo scopo di esaminare le cause che hanno contribuito a
determinare l'eccedenza del personale e le possibilita' di
utilizzazione diversa di tale personale, o di una sua
parte, nell'ambito della stessa impresa, anche mediante
contratti di solidarieta' e forme flessibili di gestione
del tempo di lavoro. Qualora non sia possibile evitare la
riduzione di personale, e' esaminata la possibilita' di
ricorrere a misure sociali di accompagnamento intese, in
particolare, a facilitare la riqualificazione e la
riconversione dei lavoratori licenziati. I rappresentanti
sindacali dei lavoratori possono farsi assistere, ove lo
ritengano opportuno, da esperti.
6. La procedura di cui al comma 5 deve essere esaurita
entro quarantacinque giorni dalla data del ricevimento
della comunicazione dell'impresa. Quest'ultima da'
all'Ufficio provinciale del lavoro e della massima
occupazione comunicazione scritta sul risultato della
consultazione e sui motivi del suo eventuale esito
negativo. Analoga comunicazione scritta puo' essere inviata
dalle associazioni sindacali dei lavoratori.
7. Qualora non sia stato raggiunto l'accordo, il
direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro e della
massima occupazione convoca le parti al fine di un
ulteriore esame delle materie di cui al comma 5, anche
formulando proposte per la realizzazione di un accordo.
Tale esame deve comunque esaurirsi entro trenta giorni dal
ricevimento da parte dell'Ufficio provinciale del lavoro e
della massima occupazione della comunicazione dell'impresa
prevista al comma 6.
8. Qualora il numero dei lavoratori interessati dalla
procedura di mobilita' sia inferiore a dieci, i termini di
cui ai commi 6 e 7 sono ridotti alla meta'.
9. Raggiunto l'accordo sindacale ovvero esaurita la
procedura di cui ai commi 6, 7 e 8, l'impresa ha facolta'
di collocare in mobilita' gli impiegati, gli operai e i
quadri eccedenti, comunicando per iscritto a ciascuno di
essi il recesso, nel rispetto dei termini di preavviso.
Contestualmente, l'elenco dei lavoratori collocati in
mobilita', con l'indicazione per ciascun soggetto del
nominativo, del luogo di residenza, della qualifica, del
livello di inquadramento, dell'eta', del carico di
famiglia, nonche' con puntuale indicazione delle modalita'
con le quali sono stati applicati i criteri di scelta di
cui all'articolo 5, comma 1, deve essere comunicato per
iscritto all'Ufficio regionale del lavoro e della massima
occupazione competente, alla Commissione regionale per
l'impiego e alle associazioni di categoria di cui al comma
2.
10. Nel caso in cui l'impresa rinunci a collocare in
mobilita' i lavoratori o ne collochi un numero inferiore a
quello risultante dalla comunicazione di cui al comma 2, la
stessa procede al recupero delle somme pagate in eccedenza
rispetto a quella dovuta ai sensi dell'articolo 5, comma 4,
mediante conguaglio con i contributi dovuti all'INPS, da
effettuarsi con il primo versamento utile successivo alla
data di determinazione del numero dei lavoratori posti in
mobilita'.
11. Gli accordi sindacali stipulati nel corso delle
procedure di cui al presente articolo, che prevedano il
riassorbimento totale o parziale dei lavoratori ritenuti
eccedenti, possono stabilire, anche in deroga al secondo
comma dell'articolo 2103 del codice civile, la loro
assegnazione a mansioni diverse da quelle svolte.
12. Le comunicazioni di cui al comma 9 sono prive di
efficacia ove siano state effettuate senza l'osservanza
della forma scritta e delle procedure previste dal presente
articolo.
13. I lavoratori ammessi al trattamento di cassa
integrazione, al termine del periodo di godimento del
trattamento di integrazione salariale, rientrano in
azienda.
14. Il presente articolo non trova applicazione nel
caso di eccedenze determinate da fine lavoro nelle imprese
edili e nelle attivita' stagionali o saltuarie, nonche' per
i lavoratori assunti con contratto di lavoro a tempo
determinato.
15. Nei casi in cui l'eccedenza riguardi unita'
produttive ubicate in diverse province della stessa regione
ovvero in piu' regioni, la competenza a promuovere
l'accordo di cui al comma 7 spetta rispettivamente al
direttore dell'Ufficio regionale del lavoro e della massima
occupazione ovvero al Ministro del lavoro e della
previdenza sociale. Agli stessi vanno inviate le
comunicazioni previste dal comma 4.
15-bis. Gli obblighi di informazione, consultazione e
comunicazione devono essere adempiuti indipendentemente dal
fatto che le decisioni relative all'apertura delle
procedure di cui al presente articolo siano assunte dal
datore di lavoro o da un'impresa che lo controlli. Il
datore di lavoro che viola tali obblighi non puo' eccepire
a propria difesa la mancata trasmissione, da parte
dell'impresa che lo controlla, delle informazioni relative
alla decisione che ha determinato l'apertura delle predette
procedure.
16. Sono abrogati gli articoli 24 e 25 della legge 12
agosto 1977, n. 675 , le disposizioni del decreto-legge 30
marzo 1978, n. 80 , convertito, con modificazioni, dalla
legge 26 maggio 1978, n. 215, ad eccezione dell'articolo
4-bis, nonche' il decreto-legge 13 dicembre 1978, n. 795 ,
convertito, con modificazioni, dalla legge 9 febbraio 1979,
n. 36. "
"Art. 7. Indennita' di mobilita'
1. I lavoratori collocati in mobilita' ai sensi
dell'articolo 4, che siano in possesso dei requisiti di cui
all'articolo 16, comma 1, hanno diritto ad una indennita'
per un periodo massimo di dodici mesi, elevato a
ventiquattro per i lavoratori che hanno compiuto i quaranta
anni e a trentasei per i lavoratori che hanno compiuto i
cinquanta anni. L'indennita' spetta nella misura
percentuale, di seguito indicata, del trattamento
straordinario di integrazione salariale che hanno percepito
ovvero che sarebbe loro spettato nel periodo immediatamente
precedente la risoluzione del rapporto di lavoro:
a) per i primi dodici mesi: cento per cento;
b) dal tredicesimo al trentaseiesimo mese: ottanta per
cento.
2. Nelle aree di cui al testo unico approvato con D. P.
R. 6 marzo 1978, n. 218 , la indennita' di mobilita' e'
corrisposta per un periodo massimo di ventiquattro mesi,
elevato a trentasei per i lavoratori che hanno compiuto i
quaranta anni e a quarantotto per i lavoratori che hanno
compiuto i cinquanta anni. Essa spetta nella seguente
misura:
a) per i primi dodici mesi: cento per cento;
b) dal tredicesimo al quarantottesimo mese: ottanta per
cento.
3. L'indennita' di mobilita' e' adeguata, con effetto
dal 1° gennaio di ciascun anno, in misura pari all'aumento
della indennita' di contingenza dei lavoratori dipendenti.
Essa non e' comunque corrisposta successivamente alla data
del compimento dell'eta' pensionabile ovvero, se a questa
data non e' ancora maturato il diritto alla pensione di
vecchiaia, successivamente alla data in cui tale diritto
viene a maturazione.
4. L'indennita' di mobilita' non puo' comunque essere
corrisposta per un periodo superiore all'anzianita'
maturata dal lavoratore alle dipendenze dell'impresa che
abbia attivato la procedura di cui all'articolo 4.
5. I lavoratori in mobilita' che ne facciano richiesta
per intraprendere un'attivita' autonoma o per associarsi in
cooperativa in conformita' alle norme vigenti possono
ottenere la corresponsione anticipata dell'indennita' nelle
misure indicate nei commi 1 e 2, detraendone il numero di
mensilita' gia' godute. Fino al 31 dicembre 1992, per i
lavoratori in mobilita' delle aree di cui al comma 2 che
abbiano compiuto i cinquanta anni di eta', questa somma e'
aumentata di un importo pari a quindici mensilita'
dell'indennita' iniziale di mobilita' e comunque non
superiore al numero dei mesi mancanti al compimento dei
sessanta anni di eta'. Per questi ultimi lavoratori il
requisito di anzianita' aziendale di cui all'art. 16, comma
1, e' elevato in misura pari al periodo trascorso tra la
data di entrata in vigore della presente legge e quella del
loro collocamento in mobilita'. Le somme corrisposte a
titolo di anticipazione dell'indennita' di mobilita' sono
cumulabili con il beneficio di cui all'art. 17, L. 27
febbraio 1985, n. 49 . Con decreto del Ministro del lavoro
e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del
tesoro, sono determinate le modalita' e le condizioni per
la corresponsione anticipata dell'indennita' di mobilita',
le modalita' per la restituzione nel caso in cui il
lavoratore, nei ventiquattro mesi successivi a quello della
corresponsione, assuma una occupazione alle altrui
dipendenze nel settore privato o in quello pubblico,
nonche' le modalita' per la riscossione delle somme di cui
all'articolo 5, commi 4 e 6.
6. Nelle aree di cui al comma 2 nonche' nell'ambito
delle circoscrizioni o nel maggior ambito determinato dalla
Commissione regionale per l'impiego, in cui sussista un
rapporto superiore alla media nazionale tra iscritti alla
prima classe della lista di collocamento e popolazione
residente in eta' da lavoro, ai lavoratori collocati in
mobilita' entro la data del 31 dicembre 1992 che, al
momento della cessazione del rapporto, abbiano compiuto
un'eta' inferiore di non piu' di cinque anni rispetto a
quella prevista dalla legge per il pensionamento di
vecchiaia, e possano far valere, nell'assicurazione
generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i
superstiti, un'anzianita' contributiva non inferiore a
quella minima prevista per il predetto pensionamento,
diminuita del numero di settimane mancanti alla data di
compimento dell'eta' pensionabile, l'indennita' di
mobilita' e' prolungata fino a quest'ultima data. La misura
dell'indennita' per i periodi successivi a quelli previsti
nei commi 1 e 2 e' dell'ottanta per cento.
7. Negli ambiti di cui al comma 6, ai lavoratori
collocati in mobilita' entro la data del 31 dicembre 1992
che, al momento della cessazione del rapporto, abbiano
compiuto un'eta' inferiore di non piu' di dieci anni
rispetto a quella prevista dalla legge per il pensionamento
di vecchiaia e possano far valere, nell'assicurazione
generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i
superstiti, un'anzianita' contributiva non inferiore a
ventotto anni, l'indennita' di mobilita' spetta fino alla
data di maturazione del diritto al pensionamento di
anzianita'. Per i lavoratori dipendenti anteriormente alla
data del 1° gennaio 1991 dalle societa' non operative della
Societa' di Gestione e Partecipazioni Industriali S. p. a.
(GEPI) e della Iniziative Sardegna SpA (INSAR) si prescinde
dal requisito dell'anzianita' contributiva; l'indennita' di
mobilita' non puo' comunque essere corrisposta per un
periodo superiore a dieci anni.
8. L'indennita' di mobilita' sostituisce ogni altra
prestazione di disoccupazione nonche' le indennita' di
malattia e di maternita' eventualmente spettanti.
9. I periodi di godimento dell'indennita' di mobilita',
ad esclusione di quelli per i quali si fa luogo alla
corresponsione anticipata ai sensi del comma 5, sono
riconosciuti d'ufficio utili ai fini del conseguimento del
diritto alla pensione e ai fini della determinazione della
misura della pensione stessa. Per detti periodi il
contributo figurativo e' calcolato sulla base della
retribuzione cui e' riferito il trattamento straordinario
di integrazione salariale di cui al comma 1. Le somme
occorrenti per la copertura della contribuzione figurativa
sono versate dalla gestione di cui al comma 11 alle
gestioni pensionistiche competenti.
10. Per i periodi di godimento dell'indennita' di
mobilita' spetta l'assegno per il nucleo familiare di cui
all'art. 2 del D. L. 13 marzo 1988, n. 69 , convertito, con
modificazioni, dalla L. 13 maggio 1988, n. 153.
11. I datori di lavoro, ad eccezione di quelli edili,
rientranti nel campo di applicazione della normativa che
disciplina l'intervento straordinario di integrazione
salariale, versano alla gestione di cui all'art. 37, L. 9
marzo 1989, n. 88 , un contributo transitorio calcolato con
riferimento alle retribuzioni assoggettate al contributo
integrativo per l'assicurazione obbligatoria contro la
disoccupazione involontaria, in misura pari a 0,35 punti di
aliquota percentuale a decorrere dal periodo di paga in
corso alla data di entrata in vigore della presente legge e
fino al periodo di paga in corso al 31 dicembre 1991 ed in
misura pari a 0,43 punti di aliquota percentuale a
decorrere dal periodo di paga successivo a quello in corso
al 31 dicembre 1991 fino a tutto il periodo di paga in
corso al 31 dicembre 1992; i datori di lavoro tenuti al
versamento del contributo transitorio sono esonerati, per i
periodi corrispondenti e per i corrispondenti punti di
aliquota percentuale, dal versamento del contributo di cui
all'art. 22, L. 11 marzo 1988, n. 67 , per la parte a loro
carico.
12. L'indennita' prevista dal presente articolo e'
regolata dalla normativa che disciplina l'assicurazione
obbligatoria contro la disoccupazione involontaria, in
quanto applicabile, nonche' dalle disposizioni di cui
all'art. 37, L. 9 marzo 1989, n. 88 .
13. Per i giornalisti l'indennita' prevista dal
presente articolo e' a carico dell'Istituto nazionale di
previdenza dei giornalisti italiani. Le somme e i
contributi di cui al comma 11 e all'articolo 4, comma 3,
sono dovuti al predetto Istituto. Ad esso vanno inviate le
comunicazioni relative alle procedure previste
dall'articolo 4, comma 10, nonche' le comunicazioni di cui
all'articolo 9, comma 3.
14. E' abrogato l'articolo 12 della legge 5 novembre
1968, n. 1115 , e successive modificazioni.
15. In caso di squilibrio finanziario delle gestioni
nei primi tre anni successivi a quello di entrata in vigore
della presente legge, il Ministro del tesoro, di concerto
con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale,
adegua i contributi di cui al presente articolo nella
misura necessaria a ripristinare l'equilibrio di tali
gestioni. "
"Art. 24. Norme in materia di riduzione del personale
1. Le disposizioni di cui all'articolo 4, commi da 2 a
12 e 15-bis, e all'articolo 5, commi da 1 a 5, si applicano
alle imprese che occupino piu' di quindici dipendenti e
che, in conseguenza di una riduzione o trasformazione di
attivita' o di lavoro, intendano effettuare almeno cinque
licenziamenti, nell'arco di centoventi giorni, in ciascuna
unita' produttiva, o in piu' unita' produttive nell'ambito
del territorio di una stessa provincia. Tali disposizioni
si applicano per tutti i licenziamenti che, nello stesso
arco di tempo e nello stesso ambito, siano comunque
riconducibili alla medesima riduzione o trasformazione.
1-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 4, commi 2,
3, con esclusione dell'ultimo periodo, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
11, 12, 14, 15 e 15-bis, e all'articolo 5, commi 1, 2 e 3,
si applicano ai privati datori di lavoro non imprenditori
alle medesime condizioni di cui al comma 1. I lavoratori
licenziati vengono iscritti nella lista di cui all'articolo
6, comma 1, senza diritto all'indennita' di cui
all'articolo 7. Ai lavoratori licenziati ai sensi del
presente comma non si applicano le disposizioni di cui agli
articoli 8, commi 2 e 4, e 25, comma 9.
1-ter. La disposizione di cui all'articolo 5, comma 3,
ultimo periodo, non si applica al recesso intimato da
datori di lavoro non imprenditori che svolgono, senza fini
di lucro, attivita' di natura politica, sindacale,
culturale, di istruzione ovvero di religione o di culto.
1-quater. Nei casi previsti dall'articolo 5, comma 3,
al recesso intimato da datori di lavoro non imprenditori
che svolgono, senza fini di lucro, attivita' di natura
politica, sindacale, culturale, di istruzione ovvero di
religione o di culto, si applicano le disposizioni di cui
alla legge 15 luglio 1966, n. 604, e successive
modificazioni.
2. Le disposizioni richiamate nei commi 1 e 1-bis si
applicano anche quando le imprese o i privati datori di
lavoro non imprenditori, di cui ai medesimi commi,
intendano cessare l'attivita'.
3. Quanto previsto all'art. 4, commi 3, ultimo periodo,
e 10, e all'art. 5, commi 4 e 5, si applica solo alle
imprese di cui all'art. 16, comma 1. Il contributo previsto
dall'art. 5, comma 4, e' dovuto dalle imprese di cui
all'art. 16, comma 1, nella misura di nove volte il
trattamento iniziale di mobilita' spettante al lavoratore
ed e' ridotto a tre volte nei casi di accordo sindacale.
4. Le disposizioni di cui al presente articolo non si
applicano nei casi di scadenza dei rapporti di lavoro a
termine, di fine lavoro nelle costruzioni edili e nei casi
di attivita' stagionali o saltuarie.
5. La materia dei licenziamenti collettivi per
riduzione di personale di cui al primo comma dell'articolo
11 della legge 15 luglio 1966, n. 604 , come modificato
dall'articolo 6 della legge 11 maggio 1990, n. 108, e'
disciplinata dal presente articolo.
6. Il presente articolo non si applica ai licenziamenti
intimati prima della data di entrata in vigore della
presente legge. ".
- Si riporta il testo dell'articolo 34, comma 1, della
legge 23 dicembre 1998, n. 448 (Misure di finanza pubblica
per la stabilizzazione e lo sviluppo):
"Art. 34. Trattamenti pensionistici e di disoccupazione
1. Con effetto dal 1° gennaio 1999, il meccanismo di
rivalutazione delle pensioni si applica per ogni singolo
beneficiario in funzione dell'importo complessivo dei
trattamenti corrisposti a carico dell'assicurazione
generale obbligatoria e delle relative gestioni per i
lavoratori autonomi, nonche' dei fondi sostitutivi,
esclusivi ed esonerativi della medesima e dei fondi
integrativi ed aggiuntivi di cui all'articolo 59, comma 3,
della legge 27 dicembre 1997, n. 449 . L'aumento della
rivalutazione automatica dovuto in applicazione del
presente comma viene attribuito, su ciascun trattamento, in
misura proporzionale all'ammontare del trattamento da
rivalutare rispetto all'ammontare complessivo. ".
- Si riporta il testo dell'articolo 10 del decreto
legge 29 gennaio 1983, n. 17 ( Misure per il contenimento
del costo del lavoro e per favorire l'occupazione),
convertito, con modificazioni dalla legge 25 marzo 1983, n.
79:
"Art. 10 Nuovi trattamenti per i casi di quiescenza
anticipata
Per il personale avente diritto all'indennita'
integrativa speciale di cui alla L. 27 maggio 1959, n. 324,
e successive modificazioni, che ha presentato domanda di
pensionamento a partire dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, la misura della indennita' stessa da
corrispondere in aggiunta alla pensione o assegno e'
determinata in ragione di un quarantesimo per ogni anno di
servizio, utile ai fini del trattamento di quiescenza,
dell'importo dell'indennita' stessa spettante al personale
collocato in pensione con la massima anzianita' di
servizio. Qualora siano previste norme con differenti
anzianita' massime di servizio, la frazione sara' ad esso
proporzionata. Resta ferma nei confronti del personale in
quiescenza dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato
l'applicazione dell'art. 2, L. 22 dicembre 1980, n. 885.
E' fatto, in ogni caso, salvo l'importo di lire 448.
554 lorde mensili pari all'indennita' integrativa speciale
spettante per effetto del decreto del Ministro del tesoro
in data 22 novembre 1982
La differenza tra l'importo dell'indennita' integrativa
speciale dovuta, in proporzione all'anzianita' di servizio
utile ai fini di pensione, al personale cessato dal
servizio dalla data di entrata in vigore del presente
decreto e l'importo indicato nel comma precedente e'
conservata a titolo di assegno personale riassorbibile in
sede delle successive variazioni trimestrali
dell'indennita' medesima.
Le variazioni dell'indennita' integrativa speciale sono
attribuite per l'intero importo dalla data del
raggiungimento dell'eta' di pensionamento da parte del
titolare della pensione, ovvero dalla data di decorrenza
della pensione di riversibilita' a favore dei superstiti.
Per le pensioni attribuite ai sensi del terzo comma
dell'art. 42, D. P. R. 29 dicembre 1973, n. 1092 , aventi
decorrenza dalla data di entrata in vigore del del presente
decreto, la decorrenza stessa e differita al termine del
periodo di tempo pari all'aumento di servizio utile
concesso, ai fini del conseguimento dell'anzianita' minima,
ed in ogni caso non oltre il compimento del
cinquantacinquesimo anno di eta'.
Al personale di cui al comma precedente che ha
presentato domanda di dimissioni dal servizio anteriormente
alla data di entrata in vigore del presente decreto, con
decorrenza a far tempo dalla data stessa, e' data facolta',
purche' sia ancora in servizio, di chiedere, entro 60
giorni dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del decreto medesimo, la revoca delle
dimissioni anche quando sia divenuto efficace il
provvedimento di cessazione dal servizio, con conseguente
continuita' a tutti gli effetti nel rapporto di lavoro.
Ai soggetti che fruiscono di pensionamenti anticipati
in applicazione delle disposizioni di cui al presente
articolo si applicano le norme sui divieti di cumulo
previsti dall'articolo 22 della legge 30 aprile 1969, n.
153. ".
- Si riporta il testo dell'articolo 21 della legge 27
dicembre 1983 n. 730 ( Disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge
finanziaria 1984):
"Art. 21
Fermi restando gli aumenti delle pensioni derivanti al
1° gennaio 1984 dalla perequazione automatica secondo la
vigente normativa, per le pensioni dell'assicurazione
generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i
superstiti dei lavoratori dipendenti, delle forme di
previdenza sostitutive, esclusive ed esonerative della
medesima, delle gestioni speciali per i lavoratori
autonomi, della gestione speciale per i lavoratori delle
miniere, cave e torbiere, dell'Ente nazionale di assistenza
per gli agenti e rappresentanti di commercio (ENASARCO) e
di quelle erogate in favore dei soggetti il cui trattamento
e' regolato dall'art. 26, L. 30 aprile 1969, n. 153 ,
dall'art. 7, L. 3 giugno 1975, n. 160, , e dall'art.
14-septies del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663 ,
convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 29
febbraio 1980, n. 33, i successivi aumenti di perequazione
intervengono, a far tempo dal 1° maggio 1984, alle stesse
scadenze e con riferimento ai medesimi indici e periodi
validi ai fini della scala mobile delle retribuzioni dei
lavoratori dell'industria.
Gli aumenti della pensione ai sensi del comma
precedente sono calcolati applicando all'importo della
pensione spettante alla fine di ciascun periodo la
percentuale di variazione, che si determina rapportando il
valore medio dell'indice relativo al trimestre, che scade
in tale data, all'analogo valore medio relativo al
trimestre precedente.
La percentuale di cui al comma precedente si applica
sull'importo non eccedente il doppio del trattamento minimo
del Fondo pensioni per i lavoratori dipendenti. Per le
fasce di importo comprese fra il doppio ed il triplo del
trattamento minimo detta percentuale e' ridotta al novanta
per cento. Per le fasce di importo superiore al triplo del
trattamento minimo la percentuale e' ridotta al
settantacinque per cento.
A decorrere dal 1° maggio 1984, alle pensioni integrate
al trattamento minimo, ivi comprese quelle maggiorate ai
sensi dell'articolo 14-quater del decreto-legge 30 dicembre
1979, n. 663 , convertito in legge, con modificazioni,
dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33, a carico
dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita',
la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori-dipendenti,
delle gestioni speciali per i lavoratori autonomi, della
gestione speciale per i lavoratori delle miniere, cave o
torbiere, dell'ENASARCO ed a quelle erogate in favore dei
soggetti il cui trattamento e' regolato dall'articolo 26
della legge 30 aprile 1969, n. 153 , dall'articolo 7 della
legge 3 giugno 1975, n. 160 , e dall'articolo 14-septies
del predetto decreto-legge, e' attribuito un aumento,
rapportato ad un anno, in misura pari all'importo che
deriverebbe, per l'anno 1984, dall'anticipazione di un mese
della cadenza delle perequazioni trimestrali.
Le pensioni il cui ammontare risulti compreso tra
l'importo del trattamento minimo e l'importo integrato dal
predetto aumento sono maggiorate, ove sussista il diritto
all'integrazione al minimo, fino a raggiungere l'importo
complessivo determinato ai sensi del comma precedente.
Con decreto del Ministro del tesoro e del Ministro del
lavoro e della previdenza sociale, da emanarsi entro il 31
ottobre di ciascun anno e, per il 1984, entro 30 giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge,
saranno determinate le percentuali di variazione
dell'indice di cui al secondo comma e le modalita' di
corresponsione dei conguagli derivanti dagli scostamenti
tra i valori come sopra determinati e quelli accertati.
Restano ferme le norme in materia di aumenti per
perequazione automatica relativi alla dinamica salariale.
Agli effetti delle disposizioni di cui al presente
articolo le pensioni, alle quali si applica la disciplina
dell'indennita' integrativa speciale di cui alla legge 27
maggio 1959, n. 324 , e successive modificazioni ed
integrazioni, dal 1° maggio 1984 sono considerate
comprensive dell'indennita' stessa. Gli aumenti dovuti ai
sensi del terzo comma sono attribuiti sull'indennita'
integrativa speciale, ove competa, e sulla pensione con le
modalita' che saranno stabilite con il decreto
interministeriale di cui al sesto comma.
Resta ferma la disciplina prevista per l'attribuzione,
all'atto della cessazione dal servizio, dell'indennita'
integrativa speciale di cui alla legge 27 maggio 1959, n.
324 , e successive modificazioni ed integrazioni, ivi
compresa la normativa stabilita dall'articolo 10 del
decreto-legge 29 gennaio 1983, n. 17, convertito, con
modificazioni, nella legge 25 marzo 1983, n. 79.
La disposizione di cui al quinto comma dell'articolo 10
del decreto-legge 29 gennaio 1983, n. 17 , convertito, con
modificazioni, nella legge 25 marzo 1983, n. 79, non si
applica nei confronti del personale che abbia presentato
domanda di dimissioni anteriormente al 29 gennaio 1983 e
sia cessato dal servizio alla data di entrata in vigore
della presente legge.
Per il personale che abbia presentato domanda di
dimissioni anteriormente al 29 gennaio 1983 per
l'attribuzione del beneficio di cui all'articolo 42, terzo
comma, o all'articolo 219, quarto comma, del decreto del
Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092 , e
che, alla data di entrata in vigore della presente legge,
sia ancora in servizio, trova applicazione il differimento
della decorrenza della pensione, previsto dal quinto comma
dell'articolo 10 del decreto-legge 29 gennaio 1983, n. 17 ,
convertito, con modificazioni, nella legge 25 marzo 1983,
n. 79.
Al personale di cui al precedente comma e' data
facolta' di chiedere, entro 60 giorni dalla data di entrata
in vigore della presente legge, la revoca della domanda di
dimissioni. ".
- La legge 27 maggio 1959, n. 324 (Miglioramenti
economici al personale statale in attivita' ed in
quiescenza), e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 5
giugno 1959, n. 132.
- Si riporta il testo dell'articolo 3, comma 2, del
decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 357 (Disposizioni
sulla previdenza degli enti pubblici creditizi. ):
"2. La gestione speciale assume a proprio carico, per
ciascun titolare di trattamento pensionistico in essere
all'entrata in vigore della legge 30 luglio 1990, n. 218 ,
una quota del trattamento stesso determinata secondo le
misure percentuali indicate nella tabella allegata al
presente decreto. Per i titolari di trattamenti
pensionistici con decorrenza tra l'entrata in vigore della
legge 30 luglio 1990, n. 218 , ed il 31 dicembre 1990, la
quota a carico della gestione speciale e' determinata
secondo la disciplina in vigore per l'assicurazione
generale obbligatoria ai fini del diritto e dell'ammontare
del trattamento stesso. ".
Legge 30 luglio 1990, n. 218 (Disposizioni in materia
di ristrutturazione e integrazione patrimoniale degli
istituti di credito di diritto pubblico), e' pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale 6 agosto 1990, n. 182.
Il decreto legislativo 30 giugno 1994 n. 509
(Attuazione della delega conferita dall'articolo 1, comma
32, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, in materia di
trasformazione in persone giuridiche private di enti
gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza),
e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 23 agosto 1994, n.
196.
- Si riporta l' articolo 3 del decreto legislativo 10
febbraio 1996, n. 103 (Attuazione della delega conferita
dall'art. 2, comma 25, della legge 8 agosto 1995, n. 335,
in materia di tutela previdenziale obbligatoria dei
soggetti che svolgono attivita' autonoma di libera
professione. ):
"Art. 3 Forme gestorie
1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto, gli enti esponenziali a
livello nazionale degli enti abilitati alla tenuta di albi
od elenchi provvedono a deliberare con la maggioranza dei
componenti dell'organo statutario competente, ove previsto,
alternativamente:
a) la partecipazione all'ente pluricategoriale di cui
all'art. 4, avente configurazione di diritto privato
secondo il modello delineato dal decreto legislativo 30
giugno 1994, n. 509 , in cui convergano anche altre
categorie alle quali appartengono i soggetti di cui
all'art. 1;
b) la costituzione di un ente di categoria, avente la
medesima configurazione di diritto privato di cui alla
lettera a), alla condizione che lo stesso sia destinato ad
operare per un numero di soggetti non inferiore a 8. 000
iscritti; la relativa delibera deve essere assunta con la
maggioranza dei due terzi dei componenti dell'organo
statutario competente;
c) l'inclusione della categoria professionale per la
quale essi sono istituiti, in una delle forme di previdenza
obbligatorie gia' esistenti per altra categoria
professionale similare, per analogia delle prestazioni e
del settore professionale, compresa fra quelle di cui
all'elenco allegato al decreto legislativo 30 giugno 1994,
n. 509 , a condizione che abbia conseguito la natura di
persona giuridica privata;
d) l'inclusione della categoria nella forma di
previdenza obbligatoria di cui all'art. 2, comma 26, della
legge 8 agosto 1995, n. 335.
2. Nel caso di mancata adozione delle delibere di cui
al comma 1, i soggetti appartenenti alle categorie
professionali interessate sono inseriti nella gestione di
cui al comma 1, lettera d). ".
La legge 22 luglio 1966, n. 613 (Estensione
dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la
vecchiaia ed i superstiti agli esercenti attivita'
commerciali ed ai loro familiari coadiutori e coordinamento
degli ordinamenti pensionistici per i lavoratori autonomi),
e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 agosto 1966, n.
200.
- Si riporta l'articolo 2 della legge 2 febbraio 1973,
n. 12 (Natura e compiti dell'Ente nazionale di assistenza
per gli agenti e rappresentanti di commercio e
riordinamento del trattamento pensionistico integrativo a
favore degli agenti e dei rappresentanti di commercio):
"Art. 2. Compiti
L'ENASARCO eroga agli agenti ed ai rappresentanti di
commercio di cui agli articoli 1742 e 1752 del codice
civile, la pensione di invalidita', vecchiaia e superstiti
integrativa di quella istituita dalla legge 22 luglio 1966,
n. 613 .
L'ENASARCO persegue inoltre con separate gestioni fini
di formazione e qualificazione professionale in favore
della categoria, nonche' di assistenza sociale in favore
degli iscritti e provvede alla gestione dell'indennita' di
scioglimento del contratto di agenzia. ".
- Si riporta l'articolo 20 del decreto legge 25 giugno
2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo
economico, la semplificazione, la competitivita', la
stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione
tributaria. ), convertito, con modificazioni, dalla legge 6
agosto 2008, n. 133:
"Art. 20. Disposizioni in materia contributiva
1. Il secondo comma, dell'articolo 6, della legge 11
gennaio 1943, n. 138, si interpreta nel senso che i datori
di lavoro che hanno corrisposto per legge o per contratto
collettivo, anche di diritto comune, il trattamento
economico di malattia, con conseguente esonero
dell'Istituto nazionale della previdenza sociale
dall'erogazione della predetta indennita', non sono tenuti
al versamento della relativa contribuzione all'Istituto
medesimo. Restano acquisite alla gestione e conservano la
loro efficacia le contribuzioni comunque versate per i
periodi anteriori alla data del 1° gennaio 2009".
2. A decorrere dal 1° gennaio 2009, le imprese dello
Stato, degli enti pubblici e degli enti locali privatizzate
e a capitale misto sono tenute a versare, secondo la
normativa vigente:
a) la contribuzione per maternita';
b) la contribuzione per malattia per gli operai.
3. A decorrere dal 1° gennaio 2009 la lettera a) del
comma 2 dell' articolo 16 della legge 23 luglio 1991, n.
223, e' sostituita dalla seguente: «a) al versamento di un
contributo nella misura dello 0,30% delle retribuzioni che
costituiscono imponibile contributivo».
4. Sono abrogate le disposizioni di cui all'articolo
40, n. 2, del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 aprile 1936,
n. 1155. (84)
5. All'articolo 36 del decreto del Presidente della
Repubblica del 26 aprile 1957, n. 818, sono soppresse le
parole: «dell'articolo 40, n. 2, del R. D. L. 4 ottobre
1935, n. 1827, e».
6. L'estensione dell'obbligo assicurativo di cui al
comma 4 si applica con effetto dal primo periodo di paga
decorrente dal 1° gennaio 2009.
7. A decorrere dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, nei procedimenti relativi a controversie
in materia di previdenza e assistenza sociale, a fronte di
una pluralita' di domande o di azioni esecutive che
frazionano un credito relativo al medesimo rapporto,
comprensivo delle somme eventualmente dovute per interessi,
competenze e onorari e ogni altro accessorio, la
riunificazione e' disposta d'ufficio dal giudice ai sensi
dell'articolo 151 delle disposizioni per l'attuazione del
codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di
cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368.
8. In mancanza della riunificazione di cui al comma 7,
l'improcedibilita' delle domande successive alla prima e'
dichiarata dal giudice, anche d'ufficio, in ogni stato e
grado del procedimento. Analogamente, il giudice dichiara
la nullita' dei pignoramenti successivi al primo in caso di
proposizione di piu' azioni esecutive in violazione del
comma 7.
9. Il giudice, ove abbia notizia che la riunificazione
non e' stata osservata, anche sulla base dell'eccezione del
convenuto, sospende il giudizio e l'efficacia esecutiva dei
titoli eventualmente gia' formatisi e fissa alle parti un
termine perentorio per la riunificazione a pena di
improcedibilita' della domanda.
10. A decorrere dal 1° gennaio 2009, l'assegno sociale
di cui all'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995,
n. 335, e' corrisposto agli aventi diritto a condizione che
abbiano soggiornato legalmente, in via continuativa, per
almeno dieci anni nel territorio nazionale.
11. A decorrere dal 1° gennaio 2009, al primo comma
dell'articolo 43 del decreto del Presidente della
Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, dopo la parola:
«regionali» sono soppresse le seguenti parole: «e
provinciali».
12. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del
presente decreto l'Istituto nazionale della previdenza
sociale mette a disposizione dei Comuni modalita'
telematiche di trasmissione per le comunicazioni relative
ai decessi e alle variazioni di stato civile da effettuarsi
obbligatoriamente entro due giorni dalla data dell'evento.
13. In caso di ritardo nella trasmissione di cui al
comma 12 il responsabile del procedimento, ove ne derivi
pregiudizio, risponde a titolo di danno erariale.
14. Il primo periodo dell'articolo 31, comma 19, della
legge 27 dicembre 2002, n. 289 e' soppresso. ".
- Si riporta il testo dell'articolo 31 della legge 28
febbraio 1986, n. 41 (Disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge
finanziaria 1986):
"Art. 31. - 1. La quota di contributo per le
prestazioni del Servizio sanitario nazionale per i
lavoratori dipendenti di tutti i settori, pubblici e
privati, comprensiva della aliquota aggiuntiva prevista
dall'art. 4 del D. L. 8 luglio 1974, n. 264 , convertito,
con modificazioni, nella L. 17 agosto 1974, n. 386, e'
fissata nella misura del 10,95 per cento della retribuzione
imponibile, di cui il 9,60 per cento a carico dei datori di
lavoro e l'1,35 per cento a carico dei lavoratori.
L'aliquota del 9,60 per cento e' ridotta, per gli anni 1986
e 1987, rispettivamente al 5,60 e al 7,60 per cento per i
datori di lavoro di cui all'articolo 3, primo comma,
lettera d) del D. L. 30 dicembre 1979, n. 663 , convertito,
con modificazioni, nella L. 29 febbraio 1980, n. 33.
2. A decorrere dal 1° gennaio 1988 il contributo
istituito dall'art. 2, L. 30 ottobre 1953, numero 841,
successivamente modificato dall'art. 4, L. 6 dicembre 1971,
n. 1053 , posto a carico dei pensionati delle
amministrazioni statali, delle aziende autonome e dell'Ente
Ferrovie dello Stato sui trattamenti pensionistici dagli
stessi percepiti e' ridotto allo 0,50 per cento; a
decorrere dal 1° gennaio 1989 il suddetto contributo
soppresso.
3. Le economie risultanti nei bilanci delle aziende
autonome e dell'Ente Ferrovie dello Stato conseguenti
all'applicazione del comma precedente sono recuperate
mediante corrispondente riduzione dei trasferimenti
comunque ad essi spettanti a carico dello Stato.
4.
5. I contributi dovuti dai datori di lavoro per i
soggetti aventi diritto alle indennita' economiche di
malattia sono fissati nelle misure indicate nell'allegata
tabella G.
6. Le aliquote stabilite nei precedenti commi sono
applicate, sia per quanto riguarda il contributo a carico
dei dipendenti che per quello a carico dei datori di
lavoro, sull'intera retribuzione imponibile come
individuata dall'art. 12 della L. 30 aprile 1969, n. 153 ,
con esclusione delle somme corrisposte a titolo di diaria o
indennita' di trasferta fino all'ammontare esente da
imposizione fiscale. Restano fermi i minimali di
retribuzione imponibile fissati per ciascun anno con
decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale,
ai sensi dell'art. 1 del D. L. 29 luglio 1981, n. 402 ,
convertito, con modificazioni, nella L. 26 settembre 1981,
n. 537. Restano altresi' confermate le retribuzioni medie e
convenzionali previste per particolari categorie di
lavoratori ai sensi delle disposizioni in vigore e
determinate con decreto del Ministro del lavoro e della
previdenza sociale.
7. E' soppresso il comma 23 dell'articolo 4 del D. L.
12 settembre 1983, n. 463 , convertito, con modificazioni,
nella L. 11 novembre 1983, n. 638, e successive
modificazioni.
8. Per le prestazioni del Servizio sanitario nazionale,
dagli artigiani, dagli esercenti attivita' commerciali e
loro rispettivi familiari coadiutori, dai liberi
professionisti, nonche' dai lavoratori dipendenti e
pensionati, e' dovuto un contributo, comprensivo di quello
di cui all'art. 4 del D. L. 8 luglio 1974, n. 264 ,
convertito, con modificazioni, nella L. 17 agosto 1974, n.
386, stabilito nella misura del 7,5 per cento del reddito
complessivo ai fini dell'IRPEF per l'anno precedente a
quello cui il contributo si riferisce, con esclusione dei
redditi gia' assoggettati a contribuzione per le
prestazioni del Servizio sanitario nazionale e dei redditi
da pensione. I redditi dominicali e agrari, dei fabbricati
e di capitale concorrono, per la parte eccedente,
complessivamente, i 4 milioni di lire.
9. Il contributo di cui al precedente comma 8 e' dovuto
anche dai coltivatori diretti, mezzadri e coloni e
rispettivi concedenti, nonche' da ciascun componente attivo
dei rispettivi nuclei familiari. Il contributo predetto e'
ridotto al 50 per cento per i redditi delle aziende
agricole situate nei territori montani di cui al D. P. R.
29 settembre 1973, n. 601 , nonche' nelle zone agricole
svantaggiate delimitate ai sensi dell'art. 15 della L. 27
dicembre 1977, n. 984 .
10. Il contributo dovuto dai soggetti di cui ai
precedenti commi 8 e 9, con esclusione dei soggetti
titolari di reddito da lavoro dipendente e assimilato, non
puo' comunque essere inferiore rispettivamente alla somma
annua di lire 648. 000 e di lire 324. 000, frazionabile per
i mesi di effettiva attivita' svolta nell'anno. Per le
aziende diretto-coltivatrici, coloniche e mezzadrili
ubicate nei territori montani di cui al D. P. R. 29
settembre 1973, n. 601 , nonche' nelle zone agricole
svantaggiate delimitate ai sensi dell'art. 15 della L. 27
dicembre 1977, n. 984 , la misura predetta e' ridotta del
50 per cento.
11. Il contributo per le prestazioni del Servizio
sanitario nazionale, dovuto ai sensi dell'art. 63 della L.
23 dicembre 1978, n. 833 , nel testo modificato dall'art.
15 del D. L. 1° luglio 1980, n. 285 (58), convertito, con
modificazioni, nella L. 8 agosto 1980, n. 441, e' stabilito
nella misura del 7,5 per cento del reddito complessivo ai
fini dell'IRPEF per l'anno relativo a quello cui il
contributo si riferisce. Il relativo versamento sara'
effettuato in unica soluzione entro il 30 giugno dell'anno
successivo a quello cui il contributo si riferisce. Restano
ferme le disposizioni vigenti per la determinazione del
contributo per le prestazioni del Servizio sanitario
nazionale a carico dei cittadini stranieri.
12. I soggetti di cui al comma 11, che siano tenuti al
pagamento del contributo per le prestazioni del Servizio
sanitario nazionale per un periodo inferiore all'anno,
hanno l'obbligo del versamento del contributo determinato
ai sensi del comma predetto, decurtato delle somme gia'
pagate come contributo per le prestazioni del Servizio
sanitario nazionale ai sensi dei commi 1, 8, 9 e 10. Il
relativo versamento sara' effettuato in unica soluzione
entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello cui il
contributo si riferisce.
13. I contributi per le prestazioni del Servizio
sanitario nazionale di cui ai commi 1, 8, 9 e 11 del
presente articolo si applicano sulla quota degli imponibili
complessivi assoggettabili a contribuzione non superiore a
lire 40. 000. 000 annue.
14. Sulla quota eccedente il suddetto importo, e fino
al limite di lire 100. 000. 000 annue, e' dovuto un
contributo di solidarieta' nella misura del 4 per cento.
15. Sui redditi da lavoro dipendente, la misura
contributiva di cui al comma precedente e' cosi' ripartita:
3,80 per cento a carico del datore di lavoro e 0,20 per
cento a carico del lavoratore.
16. Fino al 31 dicembre 1986 resta fermo il contributo
per le prestazioni del Servizio sanitario nazionale fissato
dall'articolo 6, lettera a) della legge 28 luglio 1967, n.
669 , dall'articolo 22, L. 19 gennaio 1955, n. 25 , e
dall'articolo 11, lettera a), della L. 13 marzo 1958, n.
250 .
17. In deroga a quanto previsto dai precedenti commi 1,
13, 14 e 15 le Amministrazioni statali, ivi comprese quelle
con ordinamento autonomo o dotate di autonomia
amministrativa, l'Ente Ferrovie dello Stato, gli enti
locali con esclusione delle aziende municipalizzate,
nonche' gli enti pubblici non economici di cui alla legge
20 marzo 1975, n. 70 , continuano, per l'anno 1986, a
versare il contributo per le prestazioni del Servizio
sanitario nazionale, limitatamente alla quota a loro
carico, sulla base della normativa vigente al 31 dicembre
1985, restando a carico del bilancio dello Stato il
versamento diretto al pertinente capitolo di entrata
dell'aumento recato dal predetto comma 1, determinato, in
via forfettaria, in lire 2. 200 miliardi. Al relativo onere
si provvede, quanto a lire 1. 200 miliardi, mediante
corrispondente riduzione dell'accantonamento iscritto
nell'allegata tabella B per «Proroga fiscalizzazione dei
contributi di malattia» e, quanto a lire 1. 000 miliardi,
mediante corrispondente riduzione dello stanziamento
iscritto al capitolo n. 3622 dello stato di previsione del
Ministero del lavoro e della previdenza sociale.
18. Le disposizioni del presente articolo si applicano
a decorrere dal 1° gennaio 1986. Per i lavoratori
dipendenti tali disposizioni si applicano a decorrere dal
periodo di paga in corso al 1° gennaio 1986. ".
- Si riporta il testo dell'articolo 43 del decreto
legislativo luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 369
(Soppressione delle organizzazioni sindacali fasciste e
liquidazione dei rispettivi patrimoni. ):
"Art. 43.
Per i rapporti collettivi ed individuali, restano in
vigore, salvo le successive modifiche, le norme contenute
nei contratti collettivi, negli accordi economici, nelle
sentenze della Magistratura del lavoro e nelle ordinanze
corporative di cui agli artt. 10 e 13 della legge 3 aprile
1926, n. 563, agli artt. 8 e 11 della legge 5 febbraio
1934, n. 163, e gli artt. 4 e 5 del R. decreto-legge 9
agosto 1943, n. 721. "
- Si riporta la voce 69626 dell'allegato 1 al decreto
legislativo 13 dicembre 2010, n. 212 (Abrogazione di
disposizioni legislative statali, a norma dell'articolo 14,
comma 14-quater, della legge 28 novembre 2005, n. 246):
"Allegato 1 (Atti normativi abrogati)
69626 DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE NUMERO 369
DEL 23/11/1944 SOPPRESSIONE DELLE ORGANIZZAZIONI SINDACALI
FASCISTE E LIQUIDAZIONE DEI RISPETTIVI PATRIMONI. ".
- Si riporta il testo dell'articolo 4 del decreto
legislativo 16 aprile 1997, n. 146 (Attuazione della delega
conferita dall'articolo 2, comma 24, della L. 8 agosto
1995, n. 335, in materia di previdenza agricola. ):
"Art. 4. Salario medio convenzionale
1. A decorrere dal 1° gennaio 1998 il salario medio
convenzionale, determinato con decreto del Ministro del
lavoro e della previdenza sociale e rilevato nel 1995,
resta fermo, ai fini della contribuzione e delle
prestazioni temporanee, fino a quando il suo importo per le
singole qualifiche degli operai agricoli non sia superato
da quello spettante nelle singole province in applicazione
dei contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni
sindacali maggiormente rappresentative. A decorrere da tale
momento trova applicazione l'articolo 1, comma 1, del
decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389, e
successive modificazioni e integrazioni. ".
- Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 5, del
decreto legge 10 gennaio 2006, n. 2 (Interventi urgenti per
i settori dell'agricoltura, dell'agroindustria, della
pesca, nonche' in materia di fiscalita' d'impresa. ),
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006,
n. 81:
"5. L'accesso ai servizi di consultazione telematica
ipotecaria e catastale e' consentito a chiunque in rispetto
della normativa vigente in tema di riutilizzazione
commerciale dei dati ipotecari e catastali, su base
convenzionale ovvero con pagamento telematico contestuale
per ogni consultazione effettuata. In tale ultimo caso, le
tasse ipotecarie ed i tributi speciali catastali sono
aumentati del cinquanta per cento e gli importi riscossi
sono riversati alla sezione di Tesoreria provinciale dello
Stato entro il terzo giorno lavorativo necessario a quello
della riscossione. Con decreto del direttore dell'Agenzia
del territorio, sentito il Ministero dell'economia e delle
finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello
Stato, adottato entro quarantacinque giorni dalla data di
entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite le
modalita' attuative del presente comma. ".
Il decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 563
(Attuazione della delega conferita dall'art. 2, comma 23,
lettera b), della L. 8 agosto 1995, n. 335, in materia di
trattamenti pensionistici, erogati dalle forme
pensionistiche diverse da quelle dell'assicurazione
generale obbligatoria, del personale degli enti che
svolgono le loro attivita' nelle materie di cui all'art. 1
del D. Lgs. C. P. S. 17 luglio 1947, n. 691. ), e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 31 ottobre 1996, n.
256, S. O.
Il decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252
(Disciplina delle forme pensionistiche complementari. ), e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 13 dicembre 2005, n.
289, S. O.
La legge 20 marzo 1975, n. 70 (Disposizioni sul
riordinamento degli enti pubblici e del rapporto di lavoro
del personale dipendente), e' pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 2 aprile 1975, n. 87.
- Si riporta l'articolo 75 del decreto del Presidente
della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761 ( Stato giuridico
del personale delle unita' sanitarie locali):
"Art. 75. Opzione per la posizione assicurativa in atto
Al personale contemplato nell'art. 74, secondo comma, o
ai loro superstiti, e' data facolta' di optare per il
mantenimento della posizione assicurativa gia' costituita
nell'ambito dell'assicurazione generale obbligatoria e
degli eventuali fondi integrativi di previdenza esistenti
presso gli enti di provenienza. L'opzione deve essere
esercitata entro sei mesi dalla data di iscrizione nei
ruoli regionali del personale addetto ai servizi delle
unita' sanitarie locali.
La facolta' di opzione di cui al precedente comma puo'
essere esercitata, nello stesso termine di sei mesi ivi
previsto, dai dipendenti di cui al settimo e ottavo comma
dell'art. 67, L. 23 dicembre 1978, n. 833 .
In favore del personale di cui ai precedenti commi e'
costituita presso l'INPS una gestione speciale ad
esaurimento che provvedera' all'erogazione dei trattamenti,
a carico dell'assicurazione generale obbligatoria, secondo
le disposizioni regolamentari dei preesistenti fondi di
previdenza, anche per quanto concerne il versamento dei
contributi previdenziali ripartiti secondo le attuali
proporzioni.
Per garantire la continuita' delle prestazioni a carico
dei fondi integrativi di previdenza di cui ai precedenti
commi, il personale degli enti soppressi addetto ai servizi
relativi ai predetti fondi di previdenza e' trasferito
all'INPS con le procedure stabilite dall'art. 67, L. 23
dicembre 1978, n. 833 , previa integrazione dei contingenti
determinati a norma dello stesso art. 67, primo comma.
Il finanziamento della gestione speciale ad esaurimento
costituita presso l'INPS a norma dei precedenti commi e'
assicurato, per le pregresse posizioni previdenziali
relative al personale in servizio e in quiescenza, mediante
versamento dei corrispettivi capitali di copertura. A tale
fine saranno utilizzate le disponibilita' finanziarie di
cui all'art. 77, quinto comma, ovvero sesto comma, L. 23
dicembre 1978, n. 833 .
Nei confronti del personale di cui al secondo comma che
chieda di non essere inquadrato nei ruoli unici istituiti a
norma del D. P. R. 24 luglio 1977, n. 618 , o negli altri
ruoli delle amministrazioni dello Stato, si applicano le
disposizioni contenute nei regolamenti dei preesistenti
fondi di previdenza per i casi di dispensa dal servizio per
riduzione di organico.
Ai fini dell'applicazione dell'art. 19, L. 21 dicembre
1978, n. 843 , con effetto dalla data di costituzione della
gestione speciale prevista dal presente articolo, la quota
aggiuntiva di cui al terzo comma dell'articolo 10, L. 3
giugno 1975, n. 160 , e' dovuta esclusivamente sulla
pensione a carico dell'assicurazione generale obbligatoria
restando in ogni caso non dovuto sulla pensione integrativa
l'incremento dell'indennita' integrativa speciale di cui
all'art. 1, L. 31 luglio 1975, n. 364. "
Il decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre
1971, n. 1388 (Istituzione del casellario centrale dei
pensionati. ), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 27
marzo 1972, n. 82.
- Si riporta l'articolo 59, comma 9, della legge 27
dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della
finanza pubblica. ):
"9. Per il personale del comparto scuola resta fermo,
ai fini dell'accesso al trattamento pensionistico, che la
cessazione dal servizio ha effetto dalla data di inizio
dell'anno scolastico e accademico, con decorrenza dalla
stessa data del relativo trattamento economico nel caso di
prevista maturazione del requisito entro il 31 dicembre
dell'anno. Il personale del comparto scuola la cui domanda
di dimissione, presentata entro il 15 marzo 1997, non e'
stata accolta per effetto delle disposizioni contenute nel
decreto-legge 19 maggio 1997, n. 129 , convertito, con
modificazioni, dalla legge 18 luglio 1997 , n. 229, e'
collocato a riposo in due scaglioni, equamente ripartiti,
rispettivamente nell'anno scolastico o accademico 1998-1999
e in quello 1999-2000, con priorita' per i soggetti in
possesso dei requisiti per l'accesso al trattamento
pensionistico richiesti al personale del pubblico impiego
nel 1998 e per quelli con maggiore eta' anagrafica. Sono
fatte salve comunque le cessazioni dal servizio di cui
all'articolo 1, comma 3, del citato decreto-legge n. 129
del 1997 , nonche' quelle del personale appartenente ai
ruoli, classi di concorso a cattedre e posti di
insegnamento e profili professionali nei quali vi siano
situazioni di esubero rispetto alle esigenze di organico e
fino alla concorrenza del relativo soprannumero. Ai fini di
cui sopra, relativamente agli anni scolastici ed accademici
1998, 1999 e 2000 il verificarsi della suddetta condizione
e' accertato al termine delle operazioni di movimento del
personale. ".
- Si riporta l'articolo 2, comma 28, della citata legge
23 dicembre 1996, n. 662 :
"28. In attesa di un'organica riforma del sistema degli
ammortizzatori sociali, entro centottanta giorni dalla data
di entrata in vigore della presente legge, con uno o piu'
decreti del Ministro del lavoro e della previdenza sociale,
di concerto con il Ministro del tesoro, adottati ai sensi
dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.
400 , sentite le organizzazioni sindacali ed acquisito il
parere delle competenti Commissioni parlamentari, sono
definite, in via sperimentale, misure per il perseguimento
di politiche attive di sostegno del reddito e
dell'occupazione nell'ambito dei processi di
ristrutturazione aziendali e per fronteggiare situazioni di
crisi di enti ed aziende pubblici e privati erogatori di
servizi di pubblica utilita', nonche' delle categorie e
settori di impresa sprovvisti del sistema di ammortizzatori
sociali. Nell'esercizio della potesta' regolamentare il
Governo si attiene ai seguenti principi e criteri
direttivi:
a) costituzione da parte della contrattazione
collettiva nazionale di appositi fondi finanziati mediante
un contributo sulla retribuzione non inferiore allo 0,50
per cento;
b) definizione da parte della contrattazione medesima
di specifici trattamenti e dei relativi criteri, entita',
modalita' concessivi, entro i limiti delle risorse
costituite, con determinazione dei trattamenti al lordo dei
correlati contributi figurativi;
c) eventuale partecipazione dei lavoratori al
finanziamento con una quota non superiore al 25 per cento
del contributo;
d) in caso di ricorso ai trattamenti, previsione della
obbligatorieta' della contribuzione con applicazione di una
misura addizionale non superiore a tre volte quella della
contribuzione stessa;
e) istituzione presso l'INPS dei fondi, gestiti con il
concorso delle parti sociali;
f) conseguimento, limitatamente all'anno 1997, di
maggiori entrate contributive nette complessivamente pari a
lire 150 miliardi. ".
- Si riporta il testo dell'articolo 64 della legge 17
maggio 1999 (Misure in materia di investimenti, delega al
Governo per il riordino degli incentivi all'occupazione e
della normativa che disciplina l'INAIL, nonche'
disposizioni per il riordino degli enti previdenziali ):
"Art. 64 Disposizioni in materia di previdenza
integrativa degli enti di cui alla legge 20 marzo 1975, n.
70
1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, con accordo contrattuale di comparto
saranno istituite, ai sensi del decreto legislativo 21
aprile 1993, n. 124 e successive modificazioni, forme di
previdenza complementare per il personale a rapporto
d'impiego degli enti disciplinati dalla legge 20 marzo
1975, n. 70 , ivi compresi gli enti privatizzati ai sensi
del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509 , nel
rispetto dei criteri finanziari stabiliti dal predetto
decreto legislativo sulla base di aggiornate valutazioni
attuali.
2. A decorrere dal 1° ottobre 1999 i fondi per la
previdenza integrativa dell'assicurazione generale
obbligatoria per i dipendenti dagli enti di cui al comma 1
del presente articolo nonche' la gestione speciale
costituita presso l'INPS ai sensi dell'articolo 75 del
decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979,
n. 761 , sono soppressi, con contestuale cessazione delle
corrispondenti aliquote contributive previste per il
finanziamento dei fondi medesimi.
3. In favore degli iscritti ai fondi di cui al comma 2
e' riconosciuto il diritto all'importo del trattamento
pensionistico integrativo calcolato sulla base delle
normative regolamentari in vigore presso i predetti fondi
che restano a tal fine confermate anche ai fini di
quiescenza e delle anzianita' contributive maturate alla
data del 1° ottobre 1999. Tali importi, rivalutati
annualmente sulla base dell'indice dei prezzi al consumo
per le famiglie di operai e impiegati calcolato dall'ISTAT,
saranno erogati in aggiunta ai trattamenti pensionistici
liquidati a carico dei regimi obbligatori di base.
4. A decorrere dalla data di cui al comma 2, gli oneri
relativi ai trattamenti pensionistici diretti e ai
superstiti in essere, e agli importi di pensione calcolati
ai sensi del comma 3, restano a carico del bilancio dei
rispettivi enti, presso i quali e' istituita apposita
evidenza contabile. A tale contabilita', alla quale faranno
altresi' carico gli oneri per i trattamenti pensionistici
erogati fino al 30 settembre 1999, vanno inoltre imputate
le somme che a qualsiasi titolo risulteranno a credito dei
medesimi fondi, nonche' il gettito del contributo di cui al
comma 5.
5. A decorrere dalla medesima data di cui al comma 2 e'
applicato un contributo di solidarieta' pari al 2 per cento
sulle prestazioni integrative dell'assicurazione generale
obbligatoria erogate o maturate presso i fondi e la
gestione speciale di cui al comma 2.
6. A decorrere dal 1° gennaio 1999 l'importo minimo
individuale dei trattamenti pensionistici liquidati, a far
tempo dal 1° gennaio 1995, dalla gestione speciale
costituita presso l'INPS ai sensi dell'articolo 75 del
decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979,
n. 761 , e' pari allo 0,50 per cento della retribuzione
imponibile nella gestione speciale per ogni anno di
servizio utile fino ad un massimo del 20 per cento e
comunque non inferiore al trattamento minimo di pensione
nell'assicurazione generale obbligatoria aumentato del 25
per cento per quarant'anni di servizio utile. Il
trattamento pensionistico complessivo annuo non puo' in
ogni caso essere superiore all'importo della retribuzione
pensionabile annua presa in considerazione ai fini del
calcolo della prestazione spettante secondo la normativa
vigente nell'assicurazione generale obbligatoria.
7. Le disposizioni di cui al comma 6 si applicano anche
agli ex dipendenti provenienti da enti interessati a
provvedimenti di scorporo delle gestioni sanitarie, optanti
per il mantenimento dell'iscrizione nell'assicurazione
generale obbligatoria e nei fondi di previdenza integrativa
costituiti presso gli enti stessi, ai quali il trattamento
continua ad essere assicurato dai fondi predetti.
8. A decorrere dalla medesima data di cui al comma 2
cessano le contribuzioni dovute alla gestione di cui al
comma 6. In aggiunta ai trattamenti pensionistici liquidati
a carico del regime obbligatorio di base, agli iscritti
alla gestione e' riconosciuto il diritto all'erogazione
della quota di pensione integrativa calcolata sulla base
delle disposizioni contenute nel predetto comma 6 e delle
anzianita' assicurative utili maturate alla data del 31
dicembre 1998.
9. Con uno o piu' decreti del Ministro del lavoro e
della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sono
emanate le disposizioni regolamentari necessarie per
l'attuazione del presente articolo. ".
Il decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 565
(Attuazione della delega conferita dall'art. 2, comma 33,
della L. 8 agosto 1995, n. 335, in materia di riordino
della disciplina della gestione «Mutualita' pensioni» di
cui alla L. 5 marzo 1963, n. 389), e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale del 31 ottobre 1996, n. 256, S. O.
- Si riporta il testo degli articoli 5, comma 1, e 8,
del decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre
2002, n. 303 (Regolamento di organizzazione dell'Istituto
superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro -
ISPESL, a norma dell'articolo 9 del D. Lgs. 29 ottobre
1999, n. 419):
"Art. 5. Presidente
1. Il Presidente, scelto tra personalita' appartenenti
alla comunita' scientifica, dotato di alta, riconosciuta e
documentata professionalita' tecnico-scientifica nelle
materie di competenza dell'Istituto, e' nominato con
decreto del Presidente della Repubblica, previa
deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del
Ministro della salute. "
"Art. 8. Direttore generale
1. Il Direttore generale e' nominato con decreto del
Ministro della salute, su proposta del Presidente, ed e'
scelto tra persone laureate di larga, provata e documentata
esperienza di direzione in materia di gestione ed
amministrazione. Il rapporto di lavoro del Direttore
generale e' regolato con contratto di diritto privato di
durata massima quinquennale. Ai dipendenti di pubbliche
amministrazioni si applica quanto previsto dall'articolo 5,
comma 6.
2. Il Direttore generale:
a) partecipa con voto consultivo alle sedute del
Consiglio di amministrazione;
b) attua i provvedimenti del Consiglio di
amministrazione;
c) cura la predisposizione del bilancio di previsione e
del conto consuntivo, sulla scorta delle linee guida
indicate dal Consiglio di amministrazione;
d) elabora le proposte da sottoporre al Presidente
relative alle risorse finanziarie da assegnare con
l'indicazione degli obiettivi da conseguire;
e) attua quanto previsto nel piano delle attivita',
sovrintendendo e coordinando l'attivita' dei dirigenti;
f) promuove lo sviluppo organizzativo e la
valorizzazione delle risorse umane; cura, con i dirigenti,
la definizione e l'aggiornamento dell'assetto organizzativo
dell'Istituto;
g) vigila sistematicamente sull'andamento della
gestione, con riferimento al piano triennale ed al budget,
sviluppando ed utilizzando idonei strumenti di controllo;
h) conferisce gli incarichi di livello dirigenziale non
generale, ad esclusione di quelli relativi ai dirigenti
assegnati agli uffici di livello dirigenziale generale;
i) adotta gli atti relativi alla gestione
dell'Istituto, non rientranti nella specifica competenza
del Presidente o dei vari dirigenti;
l) approva l'indizione delle procedure concorsuali in
materia di servizi, lavori e forniture che superino la
soglia comunitaria.
3. Il Direttore generale, in quanto incluso tra gli
organi dell'ente ai sensi dell'articolo 9 del decreto
legislativo 29 ottobre 1999, n. 419, cessa dall'incarico
nei casi di cessazione del Presidente o del Consiglio di
amministrazione. ".
- Si riporta il testo dell'articolo 9, comma 6, del
decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 ( Attuazione
dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in
materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi
di lavoro):
"6. L'ISPESL, nell'ambito delle sue attribuzioni
istituzionali, opera avvalendosi delle proprie strutture
centrali e territoriali, garantendo unitarieta' della
azione di prevenzione nei suoi aspetti interdisciplinari e
svolge le seguenti attivita':
a) svolge e promuove programmi di studio e ricerca
scientifica e programmi di interesse nazionale nel campo
della prevenzione degli infortuni, e delle malattie
professionali, della sicurezza sul lavoro e della
promozione e tutela della salute negli ambienti di vita e
di lavoro;
b) interviene nelle materie di competenza
dell'Istituto, su richiesta degli organi centrali dello
Stato e delle regioni e delle province autonome di Trento e
di Bolzano, nell'ambito dei controlli che richiedono
un'elevata competenza scientifica. Ai fini della presente
lettera, esegue, accedendo nei luoghi di lavoro,
accertamenti e indagini in materia di salute e sicurezza
del lavoro;
c) e' organo tecnico-scientifico delle Autorita'
nazionali preposte alla sorveglianza del mercato ai fini
del controllo della conformita' ai requisiti di sicurezza e
salute di prodotti messi a disposizione dei lavoratori;
d) svolge attivita' di organismo notificato per
attestazioni di conformita' relative alle Direttive per le
quali non svolge compiti relativi alla sorveglianza del
mercato;
e) e' titolare di prime verifiche e verifiche di primo
impianto di attrezzature di lavoro sottoposte a tale
regime;
f) fornisce consulenza al Ministero del lavoro, della
salute e delle politiche sociali, agli altri Ministeri e
alle regioni e alle province autonome in materia salute e
sicurezza del lavoro;
g) fornisce assistenza al Ministero del lavoro, della
salute e delle politiche sociali e alle regioni e alle
province autonome per l'elaborazione del Piano sanitario
nazionale, dei piani sanitari regionali e dei piani
nazionali e regionali della prevenzione, per il
monitoraggio delle azioni poste in essere nel campo salute
e sicurezza del lavoro e per la verifica del raggiungimento
dei livelli essenziali di assistenza in materia;
h) supporta il Servizio sanitario nazionale, fornendo
informazioni, formazione, consulenza e assistenza alle
strutture operative per la promozione della salute,
prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro;
i) puo' svolgere, congiuntamente ai servizi di
prevenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro delle ASL,
l'attivita' di vigilanza sulle strutture sanitarie del
Servizio sanitario nazionale;
l) effettua il raccordo e la divulgazione dei risultati
derivanti dalle attivita' di prevenzione nei luoghi di
lavoro svolte dalle strutture del Servizio sanitario
nazionale;
m) partecipa alla elaborazione di norme di carattere
generale e formula pareri e proposte circa la congruita'
della norma tecnica non armonizzata ai requisiti di
sicurezza previsti dalla legislazione nazionale vigente;
n) assicura la standardizzazione tecnico-scientifica
delle metodiche e delle procedure per la valutazione e la
gestione dei rischi e per l'accertamento dello stato di
salute dei lavoratori in relazione a specifiche condizioni
di rischio e contribuisce alla definizione dei limiti di
esposizione;
o) diffonde, previa istruttoria tecnica, le buone
prassi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera v);
p) coordina il network nazionale in materia di salute e
sicurezza nei luoghi di lavoro, in qualita' di focal point
italiano nel network informativo dell'Agenzia europea per
la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
q) supporta l'attivita' di monitoraggio del Ministero
del lavoro, della salute e delle politiche sociali sulla
applicazione dei livelli essenziali di assistenza relativi
alla sicurezza nei luoghi di lavoro. ".
- Si riporta il testo dell'articolo 19, comma 6, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche. ):
"6. Gli incarichi di cui ai commi da 1 a 5 possono
essere conferiti, da ciascuna amministrazione, entro il
limite del 10 per cento della dotazione organica dei
dirigenti appartenenti alla prima fascia dei ruoli di cui
all'articolo 23 e dell'8 per cento della dotazione organica
di quelli appartenenti alla seconda fascia, a tempo
determinato ai soggetti indicati dal presente comma. La
durata di tali incarichi, comunque, non puo' eccedere, per
gli incarichi di funzione dirigenziale di cui ai commi 3 e
4, il termine di tre anni, e, per gli altri incarichi di
funzione dirigenziale il termine di cinque anni. Tali
incarichi sono conferiti, fornendone esplicita motivazione,
a persone di particolare e comprovata qualificazione
professionale, non rinvenibile nei ruoli
dell'Amministrazione, che abbiano svolto attivita' in
organismi ed enti pubblici o privati ovvero aziende
pubbliche o private con esperienza acquisita per almeno un
quinquennio in funzioni dirigenziali, o che abbiano
conseguito una particolare specializzazione professionale,
culturale e scientifica desumibile dalla formazione
universitaria e postuniversitaria, da pubblicazioni
scientifiche e da concrete esperienze di lavoro maturate
per almeno un quinquennio, anche presso amministrazioni
statali, ivi comprese quelle che conferiscono gli
incarichi, in posizioni funzionali previste per l'accesso
alla dirigenza, o che provengano dai settori della ricerca,
della docenza universitaria, delle magistrature e dei ruoli
degli avvocati e procuratori dello Stato. Il trattamento
economico puo' essere integrato da una indennita'
commisurata alla specifica qualificazione professionale,
tenendo conto della temporaneita' del rapporto e delle
condizioni di mercato relative alle specifiche competenze
professionali. Per il periodo di durata dell'incarico, i
dipendenti delle pubbliche amministrazioni sono collocati
in aspettativa senza assegni, con riconoscimento
dell'anzianita' di servizio. ".