Art. 18 
 
 
                 Interventi in materia previdenziale 
 
  1. A decorrere dal 1° gennaio 2020, ferma  restando  la  disciplina
vigente in materia di decorrenza del trattamento pensionistico  e  di
adeguamento dei requisiti di accesso al  sistema  pensionistico  agli
incrementi della speranza di  vita  ai  sensi  dell'articolo  12  del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive  modificazioni,  per
le lavoratrici dipendenti  e  per  le  lavoratrici  autonome  la  cui
pensione  e'   liquidata   a   carico   dell'assicurazione   generale
obbligatoria e delle forme sostitutive della medesima, nonche'  della
gestione separata di cui all'articolo 2,  comma  26,  della  legge  8
agosto 1995, n. 335, il requisito anagrafico  di  sessanta  anni  per
l'accesso alla pensione di vecchiaia nel sistema retributivo e  misto
e il requisito anagrafico di sessanta anni  di  cui  all'articolo  1,
comma 6, lettera b), della legge 23 agosto 2004, n. 243, e successive
modificazioni,  sono  incrementati  di  un   mese.   Tali   requisiti
anagrafici sono incrementati di ulteriori due mesi a decorrere dal 1°
gennaio 2021, di ulteriori tre mesi a decorrere dal 1° gennaio  2022,
di ulteriori quattro  mesi  a  decorrere  dal  1°  gennaio  2023,  di
ulteriori cinque mesi a decorrere dal 1° gennaio 2024,  di  ulteriori
sei mesi a decorrere dal 1° gennaio 2025 e per ogni  anno  successivo
fino al 2031 e di ulteriori tre mesi a decorrere dal 1° gennaio 2032. 
  2. L'articolo 19, comma 10-bis, del decreto-legge 29 novembre 2008,
n.185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio  2009,  n.
2, come successivamente prorogato, e' abrogato dalla data di  entrata
in  vigore  del  presente   decreto-legge.   Dalla   medesima   data,
nell'ambito delle risorse di cui al Fondo sociale per  occupazione  e
formazione di cui all'articolo 18, comma 1 lettera a),  del  predetto
decreto-legge  n.185  del  2008,  il  Ministro  del  lavoro  e  delle
politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e  delle
finanze, puo' concedere ai lavoratori non rientranti nella disciplina
di cui all'articolo 7 della legge 23 luglio 1991, n. 223, in caso  di
licenziamento o di cessazione del rapporto  di  lavoro  e  qualora  i
lavoratori medesimi siano  percettori  dell'indennita'  ordinaria  di
disoccupazione con requisiti normali, un trattamento aggiuntivo  pari
alla differenza tra il  trattamento  di  disoccupazione  spettante  e
l'indennita' di mobilita' per un numero  di  mesi  pari  alla  durata
dell'indennita' di disoccupazione. 
 ((3. A titolo  di  concorso  al  conseguimento  degli  obiettivi  di
finanza  pubblica,  per  il   biennio   2012-2013,   ai   trattamenti
pensionistici superiori a cinque volte il trattamento minimo INPS, la
rivalutazione  automatica  delle  pensioni,  secondo  il   meccanismo
stabilito dall'articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n.
448,  non  e'  concessa,  con  esclusione  della  fascia  di  importo
inferiore a  tre  volte  il  predetto  trattamento  minimo  INPS  con
riferimento alla quale l'indice  di  rivalutazione  automatica  delle
pensioni e' applicato, per il predetto biennio, secondo il meccanismo
stabilito dall'articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n.
448, nella misura del 70  per  cento.  Per  le  pensioni  di  importo
superiore a cinque volte il predetto trattamento minimo e inferiore a
tale limite incrementato  della  quota  di  rivalutazione  automatica
spettante  sulla  base  della   normativa   vigente,   l'aumento   di
rivalutazione e' comunque attribuito fino a concorrenza del  predetto
limite maggiorato.)) 
 ((4. All'articolo 12  del  decreto-legge  31  maggio  2010,  n.  78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio  2010,  n.  122,
sono apportate le seguenti modifiche: 
    a) al  comma  12-bis,  la  parola:  "2015"  e'  sostituita  dalla
seguente: "2013" e sono soppresse le parole: ", salvo quanto indicato
al comma 12-ter,"; 
    b) al comma 12-ter,  primo  periodo,  le  parole:  "2013"  e  "30
giugno" sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: "2011" e  "31
dicembre" ed e' soppresso l'ultimo periodo.)) 
  5. Con effetto  sulle  pensioni  decorrenti  dal  1°  gennaio  2012
l'aliquota percentuale della pensione  a  favore  dei  superstiti  di
assicurato e pensionato  nell'ambito  del  regime  dell'assicurazione
generale obbligatoria e delle forme esclusive o sostitutive di  detto
regime, nonche' della gestione separata di cui all'articolo 2,  comma
26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e' ridotta, nei casi in cui il
matrimonio con il  dante  causa  sia  stato  contratto  ad  eta'  del
medesimo superiori a settanta anni e la  differenza  di  eta'  tra  i
coniugi sia superiore a venti anni, del 10 per cento  in  ragione  di
ogni anno di matrimonio con  il  dante  causa  mancante  rispetto  al
numero di 10. Nei casi di frazione  di  anno  la  predetta  riduzione
percentuale e' proporzionalmente rideterminata.  Le  disposizioni  di
cui al presente comma non si applicano nei casi di presenza di  figli
di minore eta', studenti, ovvero inabili. Resta fermo  il  regime  di
cumulabilita' disciplinato dall'articolo 1, comma 41, della  predetta
legge n. 335 del 1995. 
  6. L'articolo 10, quarto comma, del decreto-legge 29 gennaio  1983,
n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo  1983,  n.
79, si intende abrogato implicitamente dall'entrata in  vigore  delle
disposizioni di cui all'articolo 21 della legge 27 dicembre 1983,  n.
730. 
  7. L'articolo 21, ottavo comma, della legge 27  dicembre  1983,  n.
730, si  interpreta  nel  senso  che  le  percentuali  di  incremento
dell'indennita' integrativa speciale ivi previste  vanno  corrisposte
nell'aliquota massima, calcolata sulla quota dell'indennita' medesima
effettivamente spettante  in  proporzione  all'anzianita'  conseguita
alla data di' cessazione dal servizio. 
  8. L'articolo 21, nono comma, della legge 27 dicembre 1983, n. 730,
si interpreta nel senso che e' fatta salva la disciplina prevista per
l'attribuzione,   all'atto    della    cessazione    dal    servizio,
dell'indennita' integrativa speciale di  cui  alla  legge  27  maggio
1959, n. 324, e successive modificazioni, ivi compresa  la  normativa
stabilita dall'articolo 10 del decreto-legge 29 gennaio 1983, n.  17,
convertito, con modificazioni, dalla legge 25 ((marzo 1983)), n.  79,
ad  eccezione  del  comma  quarto  del  predetto  articolo   10   del
decreto-legge n. 17 del 1983. 
  9. Sono fatti salvi i trattamenti pensionistici piu' favorevoli  in
godimento alla data di entrata in vigore del presente  decreto,  gia'
definiti con sentenza  passata  in  autorita'  di  cosa  giudicata  o
definiti irrevocabilmente dai Comitati di vigilanza dell'Inpdap,  con
riassorbimento sui futuri miglioramenti pensionistici. 
  10. L'articolo 3, comma 2,  del  decreto  legislativo  20  novembre
1990, n. 357, si interpreta nel senso che la  quota  a  carico  della
gestione speciale dei trattamenti pensionistici in essere  alla  data
di entrata  in  vigore  della  legge  30  luglio  1990,  n.  218,  va
determinata con esclusivo  riferimento  all'importo  del  trattamento
pensionistico effettivamente corrisposto  dal  fondo  di  provenienza
alla predetta data, con esclusione della quota eventualmente  erogata
ai pensionati in forma capitale. 
  11. Per i soggetti  gia'  pensionati,  gli  enti  previdenziali  di
diritto privato di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n.  509
e 10 febbraio 1996, n. 103, entro sei mesi dalla data di  entrata  in
vigore del presente decreto adeguano i propri statuti e  regolamenti,
prevedendo l'obbligatorieta' dell'iscrizione e della contribuzione  a
carico di tutti coloro  che  risultino  aver  percepito  un  reddito,
derivante dallo svolgimento della relativa  attivita'  professionale.
Per tali soggetti e' previsto un  contributo  soggettivo  minimo  con
aliquota non inferiore al cinquanta per cento di quella  prevista  in
via ordinaria per gli iscritti  a  ciascun  ente.  Qualora  entro  il
predetto termine gli enti non abbiano provveduto ad adeguare i propri
statuti e regolamenti, si applica in ogni  caso  quanto  previsto  al
secondo periodo. 
  12. L'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n.  335,  si
interpreta nel senso che i soggetti che  esercitano  per  professione
abituale, ancorche'  non  esclusiva,  attivita'  di  lavoro  autonomo
tenuti all'iscrizione presso l'apposita gestione separata  INPS  sono
esclusivamente i soggetti che svolgono attivita' il cui esercizio non
sia subordinato all'iscrizione ad appositi albi professionali, ovvero
attivita' non soggette al versamento contributivo agli enti di cui al
comma 11, in base ai rispettivi statuti e ordinamenti, con esclusione
dei soggetti di cui al comma 11. Resta ferma la disposizione  di  cui
all'articolo 3, comma 1,  lettera  d),  del  decreto  legislativo  10
febbraio 1996, n. 103. Sono fatti salvi i versamenti gia'  effettuati
ai sensi del citato articolo 2, comma 26,  della  legge  n.  335  del
1995. 
  13. Con specifico riferimento all'Ente nazionale di assistenza  per
gli agenti e rappresentanti di commercio (ENASARCO) compreso tra  gli
enti di cui al  decreto  legislativo  30  giugno  1994,  n.  509,  si
conferma  che  la   relativa   copertura   contributiva   ha   natura
integrativa, rispetto a quella istituita dalla legge 22 luglio  1966,
n. 613, come previsto dall'articolo 2 della legge 2 febbraio 1973, n.
12. 
  14. Il Ministero del lavoro  e  delle  politiche  sociali,  l'INPS,
l'INAIL, l'Agenzia delle entrate e gli enti previdenziali di  cui  ai
decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509, e 10  febbraio  1996,  n.
103, possono stipulare  apposite  convenzioni  per  il  contrasto  al
fenomeno dell'omissione ed evasione contributiva mediante  l'incrocio
dei dati e delle informazioni in loro possesso. 
  15. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche  sociali,
di concerto con il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  sono
adottate le necessarie disposizioni attuative dei commi da 11 a 14. 
  16. All'articolo 20 del decreto- legge  25  giugno  2008,  n.  112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6  agosto  2008,  n.  133,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) dopo il comma 1, e' inserito il seguente: 
      "1-bis. A decorrere dal 1° maggio 2011, i datori di  lavoro  di
cui al comma 1 sono comunque tenuti al versamento della contribuzione
di  finanziamento  dell'indennita'  economica  di  malattia  in  base
all'articolo 31 della  legge  28  febbraio  1986,  n.  41,  ((per  le
categorie))  di  lavoratori  cui   la   suddetta   assicurazione   e'
applicabile ai sensi della normativa vigente."; 
    b) al comma 1, le parole: "alla data del 1°  gennaio  2009"  sono
sostituite dalle seguenti: "alla data di cui al comma 1-bis". 
  17. Con effetto dal 16 dicembre  2010,  viene  meno,  limitatamente
all'articolo  43,  l'efficacia  abrogativa  del  decreto  legislativo
luogotenenziale 23 novembre 1944 n.  369,  di  cui  alla  voce  69626
dell'allegato 1 al decreto legislativo 13 dicembre 2010, n. 212,  che
si intende cosi' modificato. 
  18. L'articolo 4 del decreto legislativo 16 aprile 1997 n.  146,  e
((l'articolo 01)), comma 5, del decreto- legge 10 gennaio 2006 n.  2,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006  n.  81,  si
interpretano nel senso che la  retribuzione,  utile  per  il  calcolo
delle prestazioni temporanee in favore degli operai agricoli a  tempo
determinato, non e' comprensiva della voce del  trattamento  di  fine
rapporto comunque denominato dalla contrattazione collettiva. 
  19. Le disposizioni di cui all'articolo 64, comma 5, della legge 17
maggio 1999, n. 144, si' interpretano nel senso che il contributo  di
solidarieta'   sulle   prestazioni   integrative   dell'assicurazione
generale  obbligatoria  e'  dovuto  sia  dagli   ex-dipendenti   gia'
collocati a riposo che dai lavoratori ancora in servizio.  In  questo
ultimo caso il contributo  e'  calcolato  sul  maturato  di  pensione
integrativa alla data del 30 settembre 1999 ed  e'  trattenuto  sulla
retribuzione percepita in costanza di attivita' lavorativa. 
  20. A decorrere dal 1° ottobre 2011 il finanziamento al  "Fondo  di
previdenza per le persone che svolgono lavori di cura non  retribuiti
derivanti da responsabilita' familiari" di cui al decreto legislativo
16 settembre 1996, n. 565", puo' essere effettuato anche delegando il
centro servizi o l'azienda emittente la carta di credito o di  debito
al  versamento  con  cadenza  trimestrale  alla   Gestione   medesima
dell'importo corrispondente agli abbuoni  accantonati  a  seguito  di
acquisti effettuati tramite  moneta  elettronica  o  altro  mezzo  di
pagamento  presso  i  centri  vendita  convenzionati.  Le   modalita'
attuative e di  regolamentazione  della  presente  disposizione  sono
stabilite dall'Istituto nazionale della previdenza sociale. 
  21. Dopo il comma 5 dell'articolo 7  del  decreto-legge  31  maggio
2010, n. 78, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  30  luglio
2010, n. 122, e' inserito il seguente: 
    "5-bis. Nelle more dell'effettiva  costituzione  del  polo  della
salute e della sicurezza dei lavoratori, il direttore generale di cui
all'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre
2002, n. 303, rimane in carica fino al completamento delle iniziative
correlate alla fase transitoria, e comunque non oltre il 31  dicembre
2011, per consentire l'ordinato trasferimento di cui al comma  4.  Ai
predetti fini, per l'esercizio  delle  funzioni  di  ricerca  di  cui
all'articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 9  aprile  2008,  n.
81, a valere sui posti della consistenza organica trasferita ai sensi
del comma 4, puo' essere affidato un incarico di livello dirigenziale
generale  ad  un  soggetto  in  possesso   dei   requisiti   previsti
dall'articolo 5, comma 1, del citato  decreto  del  Presidente  della
Repubblica n. 303 del 2002, anche in deroga alle percentuali  di  cui
all'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo  2001,  n.
165.". 
  22.  Ai  fini  della  razionalizzazione  e  dell'unificazione   del
procedimento  relativo  al  riconoscimento  dell'invalidita'  civile,
della  cecita'  civile,  della  sordita',   dell'handicap   e   della
disabilita', le regioni, anche  in  deroga  alla  normativa  vigente,
possono affidare all'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale,
attraverso la stipula di specifiche convenzioni, le funzioni relative
all'accertamento dei requisiti sanitari. 
 ((22-bis. In considerazione della  eccezionalita'  della  situazione
economica internazionale e tenuto conto delle esigenze prioritarie di
raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica, a  decorrere  dal
1°  agosto  2011  e  fino  al  31  dicembre   2014,   i   trattamenti
pensionistici corrisposti da enti  gestori  di  forme  di  previdenza
obbligatorie, i cui importi  complessivamente  superino  90.000  euro
lordi annui, sono assoggettati ad un contributo di perequazione  pari
al 5 per cento della parte  eccedente  il  predetto  importo  fino  a
150.000 euro, nonche' pari al 10 per cento  per  la  parte  eccedente
150.000 euro; a  seguito  della  predetta  riduzione  il  trattamento
pensionistico complessivo non puo' essere comunque inferiore a 90.000
euro lordi annui. Ai predetti importi concorrono anche i  trattamenti
erogati da forme pensionistiche che garantiscono prestazioni definite
in  aggiunta  o  ad  integrazione   del   trattamento   pensionistico
obbligatorio, ivi comprese quelle di cui al  decreto  legislativo  16
settembre 1996, n. 563, al decreto legislativo 20 novembre  1990,  n.
357, al decreto legislativo  5  dicembre  2005,  n.  252,  nonche'  i
trattamenti che assicurano prestazioni definite dei dipendenti  delle
regioni a statuto speciale e degli enti di cui alla  legge  20  marzo
1975, n. 70, e successive modificazioni,  ivi  compresa  la  gestione
speciale ad esaurimento  di  cui  all'articolo  75  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 20 dicembre  1979,  n.  761,  nonche'  le
gestioni di previdenza obbligatorie presso l'INPS  per  il  personale
addetto alle imposte di consumo, per il  personale  dipendente  dalle
aziende private  del  gas  e  per  il  personale  gia'  addetto  alle
esattorie e alle ricevitorie delle  imposte  dirette.  La  trattenuta
relativa al predetto contributo di perequazione e' applicata, in  via
preventiva  e  salvo   conguaglio,   a   conclusione   dell'anno   di
riferimento, all'atto della corresponsione di ciascun rateo  mensile.
Ai fini  dell'applicazione  della  predetta  trattenuta  e'  preso  a
riferimento il trattamento pensionistico complessivo lordo per l'anno
considerato. L'INPS, sulla base dei dati che risultano dal casellario
centrale dei pensionati, istituito con decreto del  Presidente  della
Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1388, e successive modificazioni,  e'
tenuto a fornire a tutti gli enti interessati  i  necessari  elementi
per l'effettuazione della trattenuta del contributo di  perequazione,
secondo modalita' proporzionali  ai  trattamenti  erogati.  Le  somme
trattenute dagli enti vengono versate, entro il  quindicesimo  giorno
dalla data in cui e' erogato il trattamento su cui e'  effettuata  la
trattenuta, all'entrata del bilancio dello Stato. 
  22-ter. Al comma 2 dell'articolo 12  del  decreto-legge  31  maggio
2010, n. 78, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  30  luglio
2010, n. 122, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "I  soggetti
di cui al presente comma che maturano i  previsti  requisiti  per  il
diritto  al  pensionamento  indipendentemente  dall'eta'   anagrafica
conseguono il diritto alla decorrenza del  trattamento  pensionistico
con un posticipo ulteriore di un mese dalla data di  maturazione  dei
previsti requisiti rispetto a quello stabilito al primo  periodo  del
presente comma per coloro che maturano i requisiti nell'anno 2012, di
due mesi per coloro che maturano i requisiti nell'anno 2013 e di  tre
mesi per coloro che maturano i requisiti a decorrere dal  1°  gennaio
2014, fermo restando per il  personale  del  comparto  scuola  quanto
stabilito al comma 9 dell'articolo 59 della legge 27  dicembre  1997,
n. 449, e successive modificazioni." 
  22-quater. Con riferimento ai soggetti di cui al  comma  22-ter  le
disposizioni in materia di decorrenza dei  trattamenti  pensionistici
vigenti prima  della  data  di  entrata  in  vigore  della  legge  di
conversione del presente decreto continuano ad applicarsi, nei limiti
del numero di 5.000  lavoratori  beneficiari,  ancorche'  maturino  i
requisiti per l'accesso al pensionamento a decorrere dal  1°  gennaio
2012: 
    a) ai lavoratori collocati in mobilita' ai sensi degli articoli 4
e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive  modificazioni,
sulla base di accordi sindacali stipulati anteriormente al 30  giugno
2011 e che maturano i requisiti per il pensionamento entro il periodo
di fruizione dell'indennita' di  mobilita'  di  cui  all'articolo  7,
commi 1 e 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223; 
    b)  ai  lavoratori  collocati  in  mobilita'   lunga   ai   sensi
dell'articolo 7, commi 6 e 7, della legge 23 luglio 1991, n.  223,  e
successive modificazioni, per effetto di accordi collettivi stipulati
entro il 30 giugno 2011; 
    c) ai lavoratori che, alla data di entrata in vigore del presente
decreto, sono titolari di  prestazione  straordinaria  a  carico  dei
fondi di solidarieta' di settore di cui  all'articolo  2,  comma  28,
della legge 23 dicembre 1996, n. 662. 
  22-quinquies. L'INPS provvede al  monitoraggio,  sulla  base  della
data  di  cessazione  del  rapporto  di  lavoro,  delle  domande   di
pensionamento presentate dai lavoratori di cui al  comma  22-ter  che
intendono  avvalersi  del  regime  delle  decorrenze  previsto  dalla
normativa vigente prima della data di entrata in vigore  della  legge
di  conversione  del   presente   decreto.   Qualora   dal   predetto
monitoraggio risulti il raggiungimento del numero di 5.000 domande di
pensione,  l'INPS  non  prendera'  in  esame  ulteriori  domande   di
pensionamento finalizzate ad usufruire dei  benefici  previsti  dalla
disposizione di cui al comma 22-quater)). 
 
          Riferimenti normativi 
              - Si riporta il testo degli articoli 7 e 12 del  citato
          decreto legge n. 78 del 2010: 
              "Art. 7. Soppressione  ed  incorporazione  di  enti  ed
          organismi pubblici; riduzione dei contributi  a  favore  di
          enti 
              1. Con effetto dalla data  di  entrata  in  vigore  del
          presente decreto-legge, al  fine  di  assicurare  la  piena
          integrazione  delle  funzioni  assicurative  e  di  ricerca
          connesse alla materia della tutela  della  salute  e  della
          sicurezza  dei  lavoratori  sui  luoghi  di  lavoro  e   il
          coordinamento    stabile    delle    attivita'     previste
          dall'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 9  aprile
          2008,  n.  81,  ottimizzando   le   risorse   ed   evitando
          duplicazioni  di  attivita',  l'IPSEMA  e   l'ISPESL   sono
          soppressi e le relative funzioni sono attribuite all'INAIL,
          sottoposto alla vigilanza del Ministero del lavoro e  delle
          politiche sociali e del  Ministero  della  salute;  l'INAIL
          succede in tutti i rapporti attivi e passivi. 
              2. Al fine di assicurare la  piena  integrazione  delle
          funzioni   in   materia   di   previdenza   e   assistenza,
          ottimizzando  le  risorse  ed  evitando   duplicazioni   di
          attivita', l'IPOST e' soppresso. 
              3. Le funzioni  dell'IPOST  sono  trasferite  all'INPS,
          sottoposto alla vigilanza del Ministero del lavoro e  delle
          politiche sociali;  l'INPS  succede  in  tutti  i  rapporti
          attivi e passivi. 
              3-bis. Con effetto dalla  data  di  entrata  in  vigore
          della legge di conversione del presente decreto, al fine di
          assicurare la piena integrazione delle funzioni in  materia
          di previdenza e assistenza, l'Ente nazionale di  assistenza
          magistrale (ENAM), istituito in base al decreto legislativo
          del Capo provvisorio dello Stato 21 ottobre 1947, n.  1346,
          ratificato dalla legge 21 marzo 1953, n. 90,  e  successive
          modificazioni, e' soppresso e  le  relative  funzioni  sono
          attribuite all'INPDAP  che  succede  in  tutti  i  rapporti
          attivi e passivi. 
              4. Con decreti di natura non regolamentare del Ministro
          del lavoro e delle politiche sociali  di  concerto  con  il
          Ministro dell'economia e delle finanze e  con  il  Ministro
          per la pubblica amministrazione e  l'innovazione,  nonche',
          per quanto concerne la  soppressione  dell'ISPESL,  con  il
          Ministro della salute, da adottarsi entro  sessanta  giorni
          dalla data  di  entrata  in  vigore  del  presente  decreto
          ovvero,  per  l'ENAM,   di   concerto   con   il   Ministro
          dell'istruzione, dell'universita'  e  della  ricerca  entro
          sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge
          di conversione del presente  decreto,  sono  trasferite  le
          risorse  strumentali,  umane  e  finanziarie   degli   enti
          soppressi, sulla  base  delle  risultanze  dei  bilanci  di
          chiusura delle relative gestioni alla data  di  entrata  in
          vigore del presente decreto-legge ovvero, per l'ENAM,  alla
          data di entrata in vigore della legge  di  conversione  del
          presente decreto. 
              5. Le dotazioni organiche dell'INPS e  dell'INAIL  sono
          incrementate di un numero pari alle unita' di personale  di
          ruolo trasferite in servizio presso gli enti soppressi.  In
          attesa della definizione dei comparti di contrattazione  in
          applicazione  dell'articolo  40,  comma  2,   del   decreto
          legislativo 30 marzo 2001,  n.  165,  come  modificato  dal
          decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150,  al  personale
          transitato   dall'ISPESL   continua   ad   applicarsi    il
          trattamento   giuridico   ed   economico   previsto   dalla
          contrattazione collettiva del comparto ricerca e  dell'area
          VII. Nell'ambito del nuovo comparto  di  contrattazione  di
          riferimento per gli enti pubblici non economici da definire
          in applicazione del menzionato articolo 40, comma  2,  puo'
          essere prevista un'apposita  sezione  contrattuale  per  le
          professionalita'  impiegate   in   attivita'   di   ricerca
          scientifica e  tecnologica.  Per  i  restanti  rapporti  di
          lavoro, l'INPS e l'INAIL subentrano nella  titolarita'  dei
          relativi rapporti. 
              5-bis. Nelle more dell'effettiva costituzione del  polo
          della salute e della sicurezza dei lavoratori, il direttore
          generale di cui all'articolo 8 del decreto  del  Presidente
          della Repubblica 4 dicembre 2002, n. 303, rimane in  carica
          fino al completamento delle iniziative correlate alla  fase
          transitoria, e comunque non oltre il 31 dicembre 2011,  per
          consentire l'ordinato trasferimento di cui al comma  4.  Ai
          predetti fini, per l'esercizio delle funzioni di ricerca di
          cui all'articolo 9, comma  6,  del  decreto  legislativo  9
          aprile 2008, n. 81, a valere sui  posti  della  consistenza
          organica trasferita ai  sensi  del  comma  4,  puo'  essere
          affidato un incarico di livello dirigenziale generale ad un
          soggetto in possesso dei requisiti  previsti  dall'articolo
          5,  comma  1,  del  citato  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica  n.  303  del  2002,  anche   in   deroga   alle
          percentuali di cui all'articolo 19, comma  6,  del  decreto
          legislativo 30 marzo 2001, n. 165. 
              6. I posti corrispondenti  all'incarico  di  componente
          dei Collegi  dei  sindaci,  in  posizione  di  fuori  ruolo
          istituzionale, soppressi ai  sensi  dei  commi  precedenti,
          sono trasformati in posti di livello dirigenziale  generale
          per  le  esigenze  di  consulenza,  studio  e  ricerca  del
          Ministero del  lavoro  e  delle  politiche  sociali  e  del
          Ministero dell'economia e delle  finanze,  nell'ambito  del
          Dipartimento della Ragioneria  Generale  dello  Stato.  Gli
          incarichi dirigenziali di livello generale conferiti presso
          i collegi dei sindaci ai sensi dell'articolo  3,  comma  7,
          del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, riferiti  a
          posizioni  soppresse  per  effetto  dei  commi  precedenti,
          cessano dalla data di adozione dei  provvedimenti  previsti
          dal comma 4 e ai dirigenti ai quali non sia riattribuito il
          medesimo incarico presso il Collegio dei sindaci degli enti
          riordinati ai sensi  del  presente  articolo  e'  conferito
          dall'Amministrazione di appartenenza un incarico di livello
          dirigenziale generale. 
              7. All'art. 3, del decreto legislativo 30 giugno  1994,
          n. 479, sono apportate le seguenti modifiche: 
              a) il comma 2 e' sostituito dal seguente: 
              «Sono organi degli Enti: 
              a) il presidente; 
              b) il consiglio di indirizzo e vigilanza; 
              c) il collegio dei sindaci; 
              d) il direttore generale. »; 
              b) il comma 3 e' sostituito dal seguente: 
              «Il   presidente   ha    la    rappresentanza    legale
          dell'Istituto, puo' assistere alle sedute del consiglio  di
          indirizzo e vigilanza ed e' scelto in  base  a  criteri  di
          alta  professionalita',  di  capacita'  manageriale  e   di
          qualificata esperienza nell'esercizio di funzioni attinenti
          al settore operativo dell'Ente. E' nominato ai sensi  della
          legge 24 gennaio 1978, n.  14,  con  la  procedura  di  cui
          all'art.  3  della  legge  23  agosto  1988,  n.  400;   la
          deliberazione del Consiglio dei  Ministri  e'  adottata  su
          proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali,
          di concerto con il Ministro dell'economia e delle  finanze.
          Contestualmente alla richiesta  di  parere  prevista  dalle
          predette disposizioni, si provvede  ad  acquisire  l'intesa
          del consiglio di indirizzo e vigilanza dell'Ente, che  deve
          intervenire nel  termine  di  trenta  giorni.  In  caso  di
          mancato raggiungimento dell'intesa entro tale  termine,  il
          Consiglio dei Ministri puo' comunque procedere alla  nomina
          con provvedimento motivato. »; 
              c) al comma 4, dopo il primo  periodo  e'  aggiunto  il
          seguente:  «Almeno  trenta  giorni  prima  della   naturale
          scadenza  ovvero   entro   dieci   giorni   dall'anticipata
          cessazione del presidente,  il  consiglio  di  indirizzo  e
          vigilanza informa il Ministro del lavoro e delle  politiche
          sociali  affinche'  si  proceda  alla  nomina   del   nuovo
          titolare. »; 
              d) al comma 5, primo e secondo periodo, le  parole  «il
          consiglio  di  amministrazione»  e  «il   consiglio»   sono
          sostituite dalle parole «il presidente»; sono eliminati gli
          ultimi tre periodi del medesimo comma  5,  dall'espressione
          «Il  consiglio  e'  composto»  a  quella  «componente   del
          consiglio di vigilanza. »; 
              e) al  comma  6,  l'espressione  «partecipa,  con  voto
          consultivo, alle sedute del consiglio di amministrazione  e
          puo' assistere a quelle  del  consiglio  di  vigilanza»  e'
          sostituita dalla seguente «puo' assistere alle  sedute  del
          consiglio di indirizzo e vigilanza»; 
              f) al  comma  8,  e'  eliminata  l'espressione  da  «il
          consiglio di amministrazione» a «funzione pubblica»; 
              g) al comma 9, l'espressione «con esclusione di  quello
          di cui alla lettera e)» e' sostituita dalla  seguente  «con
          esclusione di quello di cui alla lettera d)»; 
              h) e' aggiunto il seguente comma 11: 
              «Al presidente dell'Ente  e'  dovuto,  per  l'esercizio
          delle  funzioni  inerenti  alla   carica,   un   emolumento
          onnicomprensivo stabilito  con  decreto  del  Ministro  del
          lavoro e  delle  politiche  sociali,  di  concerto  con  il
          Ministro dell'economia e delle finanze. ». 
              8.   Le   competenze   attribuite   al   consiglio   di
          amministrazione dalle disposizioni  contenute  nel  decreto
          del Presidente della Repubblica 30  aprile  1970,  n.  639,
          nella legge 9 marzo 1989, n. 88, nel decreto legislativo 30
          giugno 1994, n.  479,  nel  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 24 settembre 1997, n. 366 e da  qualunque  altra
          norma  riguardante  gli  Enti  pubblici  di  previdenza  ed
          assistenza  di  cui  all'art.  1,  comma  1,  del   decreto
          legislativo 30  giugno  1994,  n.  479,  sono  devolute  al
          Presidente  dell'Ente,  che   le   esercita   con   proprie
          determinazioni. 
              9. Con effetto dalla  ricostituzione  dei  consigli  di
          indirizzi e vigilanza di cui all'articolo 3, comma  4,  del
          decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, il  numero  dei
          rispettivi componenti e' ridotto in misura non inferiore al
          trenta per cento. 
              10.  Con  effetto  dalla  ricostituzione  dei  comitati
          amministratori  delle  gestioni,  fondi  e  casse  di   cui
          all'articolo 1, primo comma, numero  4),  del  decreto  del
          Presidente della Repubblica  30  aprile  1970,  n.  639,  e
          successive modificazioni,  nonche'  dei  comitati  previsti
          dagli articoli 33 e 34 del medesimo decreto del  Presidente
          della Repubblica, il numero dei  rispettivi  componenti  e'
          ridotto in misura non inferiore al trenta per cento. 
              11. A decorrere  dal  1°  luglio  2010,  gli  eventuali
          gettoni di presenza corrisposti ai componenti dei  comitati
          amministratori  delle  gestioni,  fondi  e  casse  di   cui
          all'articolo 2, comma 1, punto  4),  della  legge  9  marzo
          1989, n. 88, non possono superare l'importo di euro 30,00 a
          seduta. 
              12.  A  decorrere  dal  1°  luglio  2010,   l'attivita'
          istituzionale degli organi collegiali di  cui  all'articolo
          3, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479,
          nonche' la partecipazione all'attivita' istituzionale degli
          organi centrali non da' luogo alla corresponsione di  alcun
          emolumento legato alla presenza (gettoni e/o medaglie). 
              13. I regolamenti che disciplinano l'organizzazione  ed
          il funzionamento degli Enti di cui all'articolo 1, comma 1,
          del decreto  legislativo  30  giugno  1994,  n.  479,  sono
          adeguati alle modifiche apportate al medesimo provvedimento
          normativo   dal   presente   articolo,   in    applicazione
          dell'articolo 1, comma 2, del predetto decreto  legislativo
          n. 479/1994. Nelle more di tale recepimento, si  applicano,
          in  ogni  caso,  le  disposizioni  contenute  nel  presente
          articolo. 
              14. Le disposizioni del presente articolo si  applicano
          anche  all'organizzazione  ed  al  funzionamento   all'Ente
          nazionale di previdenza  ed  assistenza  per  i  lavoratori
          dello spettacolo di cui al  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 24 novembre 2003, n. 357. 
              15. Con effetto dalla data di  entrata  in  vigore  del
          presente  decreto,  l'Istituto  affari   sociali   di   cui
          all'articolo 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei
          Ministri del 23 novembre 2007, e' soppresso e  le  relative
          funzioni sono trasferite all'ISFOL che succede in  tutti  i
          rapporti attivi e passivi. Lo svolgimento  delle  attivita'
          di ricerca a  supporto  dell'elaborazione  delle  politiche
          sociali    confluisce    nell'ambito    dell'organizzazione
          dell'ISFOL in  una  delle  macroaree  gia'  esistenti.  Con
          decreti di natura non regolamentare del Ministro del lavoro
          e delle politiche  sociali  di  concerto  con  il  Ministro
          dell'economia e delle finanze e  con  il  Ministro  per  la
          pubblica amministrazione e l'innovazione  sono  individuate
          le risorse umane, strumentali e finanziarie  da  riallocare
          presso  l'ISFOL.  La  dotazione  organica   dell'ISFOL   e'
          incrementata di un numero pari alle unita' di personale  di
          ruolo  trasferite,  in  servizio  presso  l'Istituto  degli
          affari sociali alla data di entrata in vigore del  presente
          decreto. L'ISFOL subentra in  tutti  i  rapporti  giuridici
          attivi e passivi ivi  compresi  i  rapporti  di  lavoro  in
          essere. L'ISFOL adegua  il  proprio  statuto  entro  il  31
          ottobre 2010. 
              16. Con effetto dalla data di  entrata  in  vigore  del
          presente  decreto,  l'Ente  nazionale   di   assistenza   e
          previdenza per i pittori e scultori,  musicisti,  scrittori
          ed autori drammatici (ENAPPSMSAD), costituito  con  decreto
          del Presidente della Repubblica 1° aprile 1978, n. 202,  e'
          soppresso  e   le   relative   funzioni   sono   trasferite
          all'ENPALS, che  succede  in  tutti  i  rapporti  attivi  e
          passivi. Con  effetto  dalla  medesima  data  e'  istituito
          presso l'ENPALS con evidenza contabile  separata  il  Fondo
          assistenza e previdenza dei pittori e scultori,  musicisti,
          scrittori ed autori drammatici. Tutte  le  attivita'  e  le
          passivita'  risultanti  dall'ultimo   bilancio   consuntivo
          approvato affluiscono ad evidenza contabile separata presso
          l'ENPALS. La dotazione organica dell'ENPALS e' aumentata di
          un numero pari alla unita' di personale di ruolo trasferite
          in servizio presso l'ENAPPSMSAD alla  data  di  entrata  in
          vigore del presente decreto. Con decreto del Presidente del
          Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del lavoro
          e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro  per
          la  pubblica  amministrazione  e  l'innovazione  e  con  il
          Ministro dell'economia e  delle  finanze,  da  emanarsi  ai
          sensi dell'art. 17, della legge 23 agosto 1988, n. 400,  le
          conseguenti modifiche al regolamento di organizzazione e il
          funzionamento dell'ente ENPALS. Con decreti di  natura  non
          regolamentare del Ministro del  lavoro  e  delle  politiche
          sociali di concerto con il Ministro dell'economia  e  delle
          finanze, da adottare entro sessanta giorni  dalla  data  di
          entrata in vigore della legge di conversione  del  presente
          decreto, sono individuate le risorse strumentali,  umane  e
          finanziarie   dell'Ente   soppresso,   sulla   base   delle
          risultanze del bilancio di chiusura della relativa gestione
          alla data di entrata in vigore della legge  di  conversione
          del presente decreto. Il  Commissario  straordinario  e  il
          Direttore generale  dell'Istituto  incorporante  in  carica
          alla data di entrata in vigore del  presente  decreto-legge
          continuano  ad  operare  sino  alla  scadenza  del  mandato
          prevista dai relativi decreti di nomina. 
              17.   Le   economie   derivanti   dai    processi    di
          razionalizzazione e soppressione degli  enti  previdenziali
          vigilati dal Ministero del  lavoro  previsti  nel  presente
          decreto sono computate, previa  verifica  del  Dipartimento
          della  funzione  pubblica   con   il   Dipartimento   della
          Ragioneria generale  dello  Stato,  per  il  raggiungimento
          degli obiettivi di risparmio previsti all'art. 1, comma  8,
          della legge 24 dicembre 2007, n. 247. 
              18.  Al  fine  di  razionalizzare  e  semplificare   le
          funzioni  di  analisi  e  studio  in  materia  di  politica
          economica, l'Istituto di studi e analisi  economica  (Isae)
          e' soppresso; le funzioni e le risorse  sono  assegnate  al
          Ministero dell'economia e delle  finanze  e  all'ISTAT.  Le
          funzioni svolte dall'Isae sono trasferite con  uno  o  piu'
          decreti  di   natura   non   regolamentare   del   Ministro
          dell'economia e delle finanze di concerto con  il  Ministro
          per la pubblica amministrazione e  l'innovazione;  con  gli
          stessi  decreti  sono  stabilite  le  date   di   effettivo
          esercizio delle funzioni trasferite e sono  individuate  le
          risorse umane, strumentali e finanziarie riallocate  presso
          il  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze,   nonche',
          limitatamente ai ricercatori e ai tecnologi,  anche  presso
          l'ISTAT.  I   dipendenti   a   tempo   indeterminato   sono
          inquadrati, nei ruoli del Ministero sulla base di  apposita
          tabella di corrispondenza approvata con uno dei decreti  di
          cui  al  presente  comma;  le  amministrazioni  di  cui  al
          presente comma provvedono conseguentemente a  rideterminare
          le proprie dotazioni  organiche;  i  dipendenti  trasferiti
          mantengono  il   trattamento   economico   fondamentale   e
          accessorio, limitatamente alle voci fisse  e  continuative,
          corrisposto al momento dell'inquadramento; nel caso in  cui
          tale trattamento risulti piu'  elevato  rispetto  a  quello
          previsto per il personale del Ministero, e' attribuito  per
          la differenza un assegno ad personam  riassorbibile  con  i
          successivi  miglioramenti  economici  a  qualsiasi   titolo
          conseguiti.  Per  i  restanti   rapporti   di   lavoro   le
          amministrazioni   di    destinazione    subentrano    nella
          titolarita' dei rispettivi  rapporti.  Dall'attuazione  del
          presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a
          carico della finanza pubblica 
              19.   L'Ente   italiano   Montagna   (EIM),   istituito
          dall'articolo 1, comma 1279, della legge 27 dicembre  2006,
          n. 296, e'  soppresso.  La  Presidenza  del  Consiglio  dei
          Ministri succede a titolo universale al predetto ente e  le
          risorse strumentali e di personale  ivi  in  servizio  sono
          trasferite al Dipartimento per gli affari  regionali  della
          medesima  Presidenza.  Con  decreto  del   Presidente   del
          Consiglio dei Ministri su  proposta  del  Ministro  per  la
          pubblica amministrazione e l'innovazione di concerto con il
          Ministro dell'economia e delle finanze  sono  stabilite  le
          date di effettivo esercizio  delle  funzioni  trasferite  e
          sono  individuate   le   risorse   umane,   strumentali   e
          finanziarie  riallocate  presso  la  Presidenza,   nonche',
          limitatamente ai ricercatori e ai tecnologi,  anche  presso
          gli enti e le istituzioni di ricerca. I dipendenti a  tempo
          indeterminato sono inquadrati, nei ruoli  della  Presidenza
          sulla  base  di  apposita  tabella  di  corrispondenza.   I
          dipendenti trasferiti mantengono il  trattamento  economico
          fondamentale e accessorio, limitatamente alle voci fisse  e
          continuative, corrisposto  al  momento  dell'inquadramento;
          nel caso in  cui  tale  trattamento  risulti  piu'  elevato
          rispetto a quello previsto per la Presidenza e'  attribuito
          per la differenza un assegno ad personam riassorbibile  con
          i successivi miglioramenti  economici  a  qualsiasi  titolo
          conseguiti.  Per  i  restanti   rapporti   di   lavoro   le
          amministrazioni   di    destinazione    subentrano    nella
          titolarita' dei rispettivi  rapporti.  Dall'attuazione  del
          presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a
          carico della finanza pubblica. 
              20. Gli enti di cui all'allegato 2 sono soppressi  e  i
          compiti e le attribuzioni esercitati sono  trasferiti  alle
          amministrazioni corrispondentemente indicate. Il  personale
          a tempo indeterminato  attualmente  in  servizio  presso  i
          predetti enti e' trasferito  alle  amministrazioni  e  agli
          enti rispettivamente  individuati  ai  sensi  del  predetto
          allegato, e  sono  inquadrati  sulla  base  di  un'apposita
          tabella  di  corrispondenza  approvata  con   decreto   del
          Ministro  interessato   di   concerto   con   il   Ministro
          dell'economia e delle finanze e  con  il  Ministro  per  la
          pubblica    amministrazione     e     l'innovazione.     Le
          amministrazioni  di  destinazione   adeguano   le   proprie
          dotazioni organiche in relazione  al  personale  trasferito
          mediante provvedimenti previsti dai rispettivi ordinamenti.
          I dipendenti trasferiti mantengono il trattamento economico
          fondamentale e accessorio, limitatamente alle voci fisse  e
          continuative, corrisposto  al  momento  dell'inquadramento.
          Nel caso in cui risulti  piu'  elevato  rispetto  a  quello
          previsto   per   il   personale   dell'amministrazione   di
          destinazione, percepiscono per la differenza un assegno  ad
          personam  riassorbibile  con  i  successivi   miglioramenti
          economici a qualsiasi  titolo  conseguiti.  Dall'attuazione
          delle predette disposizioni non  devono  derivare  nuovi  o
          maggiori  oneri  a  carico  della  finanza  pubblica.   Gli
          stanziamenti finanziari a carico del bilancio  dello  Stato
          previsti, alla data  di  entrata  in  vigore  del  presente
          provvedimento,  per  le  esigenze  di   funzionamento   dei
          predetti  enti  pubblici  confluiscono   nello   stato   di
          previsione della spesa o nei bilanci delle  amministrazioni
          alle  quali  sono  trasferiti   i   relativi   compiti   ed
          attribuzioni, insieme alle eventuali contribuzioni a carico
          degli utenti dei servizi per le attivita' rese dai medesimi
          enti pubblici. Alle medesime amministrazioni sono  altresi'
          trasferite  tutte  le   risorse   strumentali   attualmente
          utilizzate  dai  predetti  enti.  Le   amministrazioni   di
          destinazione esercitano i compiti  e  le  funzioni  facenti
          capo   agli   enti   soppressi   con    le    articolazioni
          amministrative individuate mediante le ordinarie misure  di
          definizione del relativo assetto organizzativo. Al fine  di
          garantire  la  continuita'  delle  attivita'  di  interesse
          pubblico gia' facenti capo agli enti  di  cui  al  presente
          comma   fino   al   perfezionamento   del    processo    di
          riorganizzazione  indicato,  l'attivita'  facente  capo  ai
          predetti enti continua ad essere esercitata presso le  sedi
          e gli uffici gia' a tal fine utilizzati. Fermi  restando  i
          risparmi attesi, per le  stazioni  sperimentali,  il  Banco
          nazionale di prova per le armi da fuoco portatili e per  le
          munizioni  commerciali  e  l'Istituto  nazionale   per   le
          conserve alimentari (INCA), indicati nell' allegato 2,  con
          decreto del Ministro dello sviluppo economico, di  concerto
          con il Ministro dell'economia e delle finanze, da  adottare
          entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della
          legge di conversione del presente decreto, sono individuati
          tempi e concrete modalita' di trasferimento dei  compiti  e
          delle attribuzioni, nonche' del personale e  delle  risorse
          strumentali e finanziarie. 
              21. L'Istituto nazionale  per  studi  e  esperienze  di
          architettura navale (INSEAN) istituito  con  Regio  decreto
          legislativo  24  maggio  1946,  n.  530  e'  soppresso.  Le
          funzioni svolte dall'INSEAN e le  connesse  risorse  umane,
          strumentali e  finanziarie  sono  trasferite  al  Consiglio
          nazionale delle ricerche con uno o piu' decreti  di  natura
          non regolamentare del Ministro delle infrastrutture  e  dei
          trasporti, di concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e
          delle   finanze,   con   il    Ministro    dell'istruzione,
          dell'universita' e della ricerca e con il Ministro  per  la
          pubblica amministrazione e l'innovazione;  con  gli  stessi
          decreti sono stabilite le date di effettivo esercizio delle
          funzioni trasferite. I  dipendenti  a  tempo  indeterminato
          sono inquadrati nei ruoli  del  Consiglio  nazionale  delle
          ricerche sulla base di apposita tabella  di  corrispondenza
          approvata con uno dei decreti di natura  non  regolamentare
          di cui al presente  comma.  Il  Consiglio  nazionale  delle
          ricerche  provvede  conseguentemente  a  rimodulare   o   a
          rideterminare le proprie dotazioni organiche. I  dipendenti
          trasferiti mantengono il trattamento economico fondamentale
          e accessorio, limitatamente alle voci fisse e continuative,
          corrisposto al momento dell'inquadramento; nel caso in  cui
          tale trattamento risulti piu'  elevato  rispetto  a  quello
          previsto per il personale  del  Consiglio  nazionale  delle
          ricerche, e' attribuito per la  differenza  un  assegno  ad
          personam  riassorbibile  con  i  successivi   miglioramenti
          economici a qualsiasi titolo  conseguiti.  Per  i  restanti
          rapporti di lavoro il Consiglio  nazionale  delle  ricerche
          subentra  nella  titolarita'   dei   rispettivi   rapporti.
          Dall'attuazione del  presente  comma  non  devono  derivare
          nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 
              22. L'ultimo periodo del comma 2  dell'articolo  6  del
          decreto-legge 30 settembre 2003, n.  269,  convertito,  con
          modificazioni dalla legge 24  novembre  2003,  n.  326,  e'
          sostituito dal seguente: «Le nomine  dei  componenti  degli
          organi sociali sono effettuate dal Ministero  dell'economia
          e delle finanze d'intesa con il  Ministero  dello  sviluppo
          economico». 
              23.  Per  garantire  il  pieno  rispetto  dei  principi
          comunitari in materia nucleare, i commi 8 e 9 dell'articolo
          27 della legge 23 luglio 2009, n. 99 sono  abrogati,  fatti
          salvi gli effetti prodotti alla data di entrata  in  vigore
          della legge di conversione del presente decreto.  Entro  30
          giorni decorrenti dalla medesima data  e'  ricostituito  il
          Consiglio  di  amministrazione  della  Sogin  S.  p.  a.  ,
          composto  di  5  membri.  La  nomina  dei  componenti   del
          Consiglio di  amministrazione  della  Sogin  S.  p.  a.  e'
          effettuata dal  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze
          d'intesa con il Ministero dello sviluppo economico. 
              24. A decorrere dalla data di  entrata  in  vigore  del
          presente decreto gli stanziamenti sui  competenti  capitoli
          degli stati di previsione delle  amministrazioni  vigilanti
          relativi  al  contributo  dello  Stato  a  enti,  istituti,
          fondazioni e altri organismi sono ridotti del 50 per  cento
          rispetto  all'anno  2009.  Al  fine   di   procedere   alla
          razionalizzazione e al  riordino  delle  modalita'  con  le
          quali lo Stato concorre al finanziamento dei predetti enti,
          i Ministri competenti, con  decreto  da  emanare  entro  60
          giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente
          decreto, stabiliscono il riparto delle risorse disponibili. 
              25.  Le  Commissioni  mediche  di   verifica   operanti
          nell'ambito del Ministero  dell'economia  e  delle  finanze
          sono  soppresse,  ad  eccezione  di  quelle  presenti   nei
          capoluoghi  di  regione  e  nelle   Province   a   speciale
          autonomia,   che   subentrano   nelle   competenze    delle
          Commissioni  soppresse.  Con  protocolli  di   intesa,   da
          stipularsi tra il Ministero dell'economia e delle finanze e
          le Regioni, le predette  Commissioni  possono  avvalersi  a
          titolo  gratuito  delle  Asl  territorialmente   competenti
          ovvero, previo accordo con il Ministero della difesa, delle
          strutture sanitarie del  predetto  Ministero  operanti  sul
          territorio. Con decreto del Ministro dell'economia e  delle
          finanze di natura non regolamentare sono stabilite le  date
          di effettivo esercizio del nuovo assetto delle  commissioni
          mediche di cui al presente comma. 
              26. Sono attribuite al  Presidente  del  Consiglio  dei
          Ministri le funzioni di cui all'art. 24, comma  1,  lettera
          c), del decreto legislativo 30 luglio  1999,  n.  300,  ivi
          inclusa la gestione del Fondo per le aree  sottoutilizzate,
          fatta eccezione per le funzioni di programmazione economica
          e finanziaria non ricomprese nelle politiche di sviluppo  e
          coesione . 
              27. Per l'esercizio delle funzioni di cui al comma  26,
          il Presidente del Consiglio  dei  Ministri  o  il  Ministro
          delegato si avvalgono del Dipartimento per lo sviluppo e la
          coesione economica del Ministero dello sviluppo  economico,
          ad eccezione della Direzione generale per  l'incentivazione
          delle   attivita'   imprenditoriali,   il   quale   dipende
          funzionalmente dalle predette autorita'. 
              28. Ai fini della ricognizione delle risorse di cui  al
          comma 26 si provvede, entro sessanta giorni dalla  data  di
          entrata in vigore del presente  decreto,  con  decreto  del
          Presidente del Consiglio dei Ministri, di  concerto  con  i
          Ministri dell'economia e delle  finanze  e  dello  sviluppo
          economico. Le risorse del fondo per le aree sottoutilizzate
          restano nello  stato  di  previsione  del  Ministero  dello
          sviluppo economico . 
              29. ,  convertito  con  modificazioni  dalla  legge  26
          febbraio 2010, n. 25, nel comma 1 sono aggiunte  alla  fine
          le seguenti parole: «nonche' di quelli comunque non inclusi
          nel   conto   economico    consolidato    della    pubblica
          amministrazione, come individuati  dall'Istituto  nazionale
          di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell'articolo  1
          della legge 31 dicembre 2009, n. 196». 
              31. La vigilanza sul Comitato nazionale permanente  per
          il microcredito, istituito ai sensi  dell'art.  4-  Restano
          ferme  le  funzioni  di  controllo  e  monitoraggio   della
          Ragioneria generale dello Stato. 
              30. All'articolo 10-bis del decreto-legge  30  dicembre
          2009, n. 194bis, comma 8, del D. L. 10 gennaio 2006, n.  2,
          convertito dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, e'  trasferita
          al Ministero per lo sviluppo economico. 
              31-bis. Per assicurare lo svolgimento delle funzioni di
          Autorita' nazionale anticorruzione, ai sensi dell' articolo
          6  della  legge  3  agosto  2009,  n.  116,  da  parte  del
          Dipartimento della funzione pubblica della  Presidenza  del
          Consiglio dei Ministri, e' autorizzata la spesa di  euro  2
          milioni per l'anno 2011.  Al  relativo  onere  si  provvede
          mediante utilizzo di quota  parte  delle  maggiori  entrate
          derivanti dall' articolo 38, commi 13-bis e seguenti. 
              31-ter. L'Agenzia autonoma per  la  gestione  dell'albo
          dei  segretari  comunali  e  provinciali,  istituita  dall'
          articolo 102 del testo unico di cui al decreto  legislativo
          18  agosto  2000,  n.  267,  e'  soppressa.  Il   Ministero
          dell'interno succede  a  titolo  universale  alla  predetta
          Agenzia e le risorse strumentali  e  di  personale  ivi  in
          servizio, comprensive del fondo di cassa,  sono  trasferite
          al Ministero medesimo. 
              31-quater. Con decreto  del  Ministro  dell'interno  di
          concerto con il Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,
          sono  stabilite  le  date  di  effettivo  esercizio   delle
          funzioni trasferite e sono individuate  le  risorse  umane,
          strumentali e finanziarie riallocate  presso  il  Ministero
          dell'interno.  I  dipendenti  a  tempo  indeterminato  sono
          inquadrati nei ruoli del Ministero dell'interno, sulla base
          di apposita tabella  di  corrispondenza  approvata  con  il
          medesimo decreto di cui  al  primo  periodo.  I  dipendenti
          trasferiti mantengono il trattamento economico fondamentale
          ed   accessorio,   limitatamente   alle   voci   fisse    e
          continuative, corrisposto al momento dell'inquadramento. 
              31-quinquies. Al fine di garantire la continuita' delle
          attivita'  di  interesse   pubblico   gia'   facenti   capo
          all'Agenzia,  fino  al  perfezionamento  del  processo   di
          riorganizzazione, l'attivita' gia'  svolta  dalla  predetta
          Agenzia continua ad essere esercitata presso la sede e  gli
          uffici a tal fine utilizzati. 
              31-sexies. Il contributo a carico delle amministrazioni
          provinciali  e  dei  comuni  previsto  dal  comma  5  dell'
          articolo 102 del citato decreto legislativo n. 267 del 2000
          e' soppresso dal 1° gennaio 2011 e dalla medesima data sono
          corrispondentemente ridotti  i  contributi  ordinari  delle
          amministrazioni  provinciali  e  dei  comuni,  per   essere
          destinati   alla   copertura    degli    oneri    derivanti
          dall'applicazione  del  comma  31-ter.  I   criteri   della
          riduzione  sono   definiti   con   decreto   del   Ministro
          dell'interno di concerto con  i  Ministri  dell'economia  e
          delle  finanze  e  per  la   pubblica   amministrazione   e
          l'innovazione,  sentita  la  Conferenza   Stato-citta'   ed
          autonomie locali, da adottare entro  novanta  giorni  dalla
          data di entrata in vigore della legge  di  conversione  del
          presente decreto. 
              31-septies.  Al  testo  unico   di   cui   al   decreto
          legislativo 18 agosto  2000,  n.  267,  sono  abrogati  gli
          articoli 102 e 103. Tutti i richiami alla soppressa Agenzia
          di cui al citato articolo 102 sono da intendere riferiti al
          Ministero dell'interno. 
              31-octies.  Le   amministrazioni   destinatarie   delle
          funzioni  degli  enti  soppressi   ai   sensi   dei   commi
          precedenti, in esito all'applicazione dell' articolo 74 del
          decreto-legge 25  giugno  2008,  n.  112,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133,  e  dell'
          articolo 2, comma  8-bis,  del  decreto-legge  30  dicembre
          2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26
          febbraio 2010, n. 25, rideterminano, senza nuovi o maggiori
          oneri, le dotazioni organiche, tenuto conto  delle  vacanze
          cosi'  coperte,  evitando  l'aumento  del  contingente  del
          personale di supporto nel rispetto di quanto previsto dall'
          articolo 74, comma 1,  lettera  b),  del  decreto-legge  25
          giugno 2008, n. 112, convertito, con  modificazioni,  dalla
          legge 6 agosto 2008, n. 133. " 
              "Art. 12 Interventi in materia previdenziale 
              1. I soggetti che a decorrere dall'anno  2011  maturano
          il diritto all'accesso al pensionamento di vecchiaia  a  65
          anni per gli uomini e a 60  anni  per  le  lavoratrici  del
          settore privato ovvero all'eta' di cui all'articolo 22-ter,
          comma 1, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78 convertito
          con modificazioni  con  legge  3  agosto  2009,  n.  102  e
          successive modificazioni e integrazioni per le  lavoratrici
          del  pubblico  impiego  ovvero  alle  eta'  previste  dagli
          specifici  ordinamenti  negli  altri  casi,  conseguono  il
          diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico: 
              a) coloro per i quali  sono  liquidate  le  pensioni  a
          carico delle forme di previdenza dei lavoratori dipendenti,
          trascorsi  dodici  mesi  dalla  data  di  maturazione   dei
          previsti requisiti; 
              b) coloro i quali conseguono il trattamento di pensione
          a carico delle gestioni per gli artigiani, i commercianti e
          i coltivatori diretti nonche' della  gestione  separata  di
          cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n.
          335, trascorsi diciotto mesi dalla data di maturazione  dei
          previsti requisiti; 
              c) per il personale del comparto scuola si applicano le
          disposizioni di cui al comma 9 dell'articolo 59 della legge
          27 dicembre 1997, n. 449. 
              2. Con riferimento ai soggetti che maturano i  previsti
          requisiti a decorrere dal 1° gennaio 2011 per l'accesso  al
          pensionamento ai sensi dell'articolo 1, comma 6 della legge
          23 agosto  2004,  n.  243,  e  successive  modificazioni  e
          integrazioni, con eta' inferiori a quelle indicate al comma
          1, conseguono il diritto alla  decorrenza  del  trattamento
          pensionistico: 
              a) coloro per i quali  sono  liquidate  le  pensioni  a
          carico delle forme di previdenza dei lavoratori dipendenti,
          trascorsi  dodici  mesi  dalla  data  di  maturazione   dei
          previsti requisiti; 
              b) coloro i quali conseguono il trattamento di pensione
          a carico delle gestioni per gli artigiani, i commercianti e
          i coltivatori diretti nonche' della  gestione  separata  di
          cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n.
          335, trascorsi diciotto mesi dalla data di maturazione  dei
          previsti requisiti; 
              c) per il personale del comparto scuola si applicano le
          disposizioni di cui al comma 9 dell'articolo 59 della legge
          27 dicembre 1997, n. 449. 
              3. L'articolo 5, comma 3, del D. Lgs. 2 febbraio  2006,
          n.  42  e'  sostituito  dal   seguente:   «Ai   trattamenti
          pensionistici derivanti dalla totalizzazione  si  applicano
          le  medesime  decorrenze   previste   per   i   trattamenti
          pensionistici    dei    lavoratori    autonomi     iscritti
          all'assicurazione generale obbligatoria per  l'invalidita',
          la vecchiaia ed  i  superstiti.  In  caso  di  pensione  ai
          superstiti la pensione decorre dal primo  giorno  del  mese
          successivo a quello di decesso del dante causa. In caso  di
          pensione di inabilita' la pensione decorre dal primo giorno
          del mese successivo a quello di presentazione della domanda
          di pensione in regime di totalizzazione».  Le  disposizioni
          di cui al presente comma si applicano  con  riferimento  ai
          soggetti  che  maturano   i   requisiti   di   accesso   al
          pensionamento, a seguito di totalizzazione, a decorrere dal
          1° gennaio 2011. ». 
              4.  Le  disposizioni  in  materia  di  decorrenza   dei
          trattamenti  pensionistici  vigenti  prima  della  data  di
          entrata  in  vigore  del  presente  decreto  continuano  ad
          applicarsi nei confronti dei: 
              a)  lavoratori  dipendenti  che  avevano  in  corso  il
          periodo di preavviso alla data del 30  giugno  2010  e  che
          maturano i requisiti di eta'  anagrafica  e  di  anzianita'
          contributiva richiesti per il conseguimento del trattamento
          pensionistico entro la data di cessazione del  rapporto  di
          lavoro; 
              b)  lavoratori  per  i  quali  viene  meno  il   titolo
          abilitante  allo  svolgimento  della  specifica   attivita'
          lavorativa per raggiungimento di limite di eta'. 
              5.  Le  disposizioni  in  materia  di  decorrenza   dei
          trattamenti  pensionistici  vigenti  prima  della  data  di
          entrata  in  vigore  del  presente  decreto  continuano  ad
          applicarsi, nei limiti del numero  di  10.  000  lavoratori
          beneficiari, ancorche' maturino i requisiti  per  l'accesso
          al pensionamento a decorrere dal 1° gennaio 2011, di cui al
          comma 6: 
              a) ai lavoratori collocati in mobilita' ai sensi  degli
          articoli 4 e 24 della legge  23  luglio  1991,  n.  223,  e
          successive modificazioni, sulla base di  accordi  sindacali
          stipulati anteriormente al 30 aprile 2010 e che maturano  i
          requisiti  per  il  pensionamento  entro  il   periodo   di
          fruizione dell'indennita' di mobilita' di cui  all'articolo
          7, commi 1 e 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223; 
              b) ai lavoratori collocati in mobilita' lunga ai  sensi
          dell'articolo 7, commi 6 e 7, della legge 23  luglio  1991,
          n. 223, e  successive  modificazioni  e  integrazioni,  per
          effetto di accordi collettivi stipulati entro il 30  aprile
          2010; 
              c)  ai  lavoratori  che,  all'entrata  in  vigore   del
          presente   decreto,   sono    titolari    di    prestazione
          straordinaria a carico dei fondi di solidarieta' di settore
          di cui all'art. 2, comma 28, della legge 23 dicembre  1996,
          n. 662. 
              5-bis.  Con  riferimento  ai  lavoratori  di  cui  alle
          lettere da a) a  c)  del  comma  5,  ancorche'  maturino  i
          requisiti per l'accesso al pensionamento a decorrere dal 1°
          gennaio 2011 e comunque entro il periodo di fruizione delle
          prestazioni di tutela del  reddito  di  cui  alle  medesime
          lettere, il Ministro del lavoro e delle politiche  sociali,
          di concerto con il Ministro dell'economia e delle  finanze,
          nei limiti delle risorse disponibili del Fondo sociale  per
          occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma  1,
          lettera a), del decreto-legge 29  novembre  2008,  n.  185,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009,
          n. 2, puo' disporre, in deroga alla normativa  vigente,  in
          via alternativa a quanto previsto dal citato  comma  5,  la
          concessione del prolungamento dell'intervento di tutela del
          reddito   per   il   periodo   di   tempo   necessario   al
          raggiungimento    della    decorrenza    del    trattamento
          pensionistico sulla base di quanto stabilito  dal  presente
          articolo e in ogni caso per una  durata  non  superiore  al
          periodo di tempo intercorrente tra la  data  computata  con
          riferimento alle disposizioni in materia di decorrenza  dei
          trattamenti  pensionistici  vigenti  prima  della  data  di
          entrata in vigore del presente  decreto  e  la  data  della
          decorrenza del trattamento  pensionistico  computata  sulla
          base di quanto stabilito dal presente articolo. 
              6. L'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS)
          provvede  al  monitoraggio,  sulla  base  della   data   di
          cessazione  del  rapporto  di  lavoro,  delle  domande   di
          pensionamento presentate dai lavoratori di cui al  comma  5
          che intendono avvalersi, a decorrere dal 1°  gennaio  2011,
          del regime delle decorrenze dalla normativa  vigente  prima
          della data di  entrata  in  vigore  del  presente  decreto.
          Qualora dal predetto monitoraggio risulti il raggiungimento
          del numero di 10. 000  domande  di  pensione,  il  predetto
          Istituto  non  prendera'  in  esame  ulteriori  domande  di
          pensionamento  finalizzate  ad   usufruire   dei   benefici
          previsti dalla disposizione di cui al comma 5. 
              7. A titolo di concorso  al  consolidamento  dei  conti
          pubblici attraverso il contenimento  della  dinamica  della
          spesa corrente nel  rispetto  degli  obiettivi  di  finanza
          pubblica  previsti  dall'Aggiornamento  del  programma   di
          stabilita' e crescita, dalla data di entrata in vigore  del
          presente provvedimento, con riferimento ai dipendenti delle
          amministrazioni pubbliche  come  individuate  dall'Istituto
          nazionale di  statistica  (ISTAT)  ai  sensi  del  comma  3
          dell'articolo 1 della legge 31 dicembre  2009,  n.  196  il
          riconoscimento     dell'indennita'      di      buonuscita,
          dell'indennita' premio di servizio, del trattamento di fine
          rapporto  e   di   ogni   altra   indennita'   equipollente
          corrisposta  una-tantum  comunque  denominata  spettante  a
          seguito  di  cessazione  a  vario  titolo  dall'impiego  e'
          effettuato: 
              a)  in  un  unico  importo   annuale   se   l'ammontare
          complessivo della  prestazione,  al  lordo  delle  relative
          trattenute fiscali, e' complessivamente pari o inferiore  a
          90. 000 euro; 
              b) in due importi annuali  se  l'ammontare  complessivo
          della  prestazione,  al  lordo  delle  relative  trattenute
          fiscali, e' complessivamente superiore a 90.  000  euro  ma
          inferiore a 150. 000 euro. In tal  caso  il  primo  importo
          annuale e' pari a 90. 000 euro e il secondo importo annuale
          e' pari all'ammontare residuo; 
              c) in tre importi annuali  se  l'ammontare  complessivo
          della  prestazione,  al  lordo  delle  relative  trattenute
          fiscali, e' complessivamente uguale o superiore a 150.  000
          euro, in tal caso il primo importo annuale e'  pari  a  90.
          000 euro, il secondo importo annuale e' pari a 60. 000 euro
          e il terzo importo annuale e' pari all'ammontare residuo. 
              8. Resta fermo quanto previsto dalla normativa  vigente
          in materia di determinazione della prima scadenza utile per
          il riconoscimento delle  prestazioni  di  cui  al  comma  7
          ovvero  del  primo   importo   annuale,   con   conseguente
          riconoscimento del secondo e  del  terzo  importo  annuale,
          rispettivamente, dopo dodici mesi e ventiquattro  mesi  dal
          riconoscimento del primo importo annuale. 
              9. Le disposizioni di cui al comma 7 non  si  applicano
          in ogni caso con riferimento alle prestazioni derivanti dai
          collocamenti a riposo per raggiungimento dei limiti di eta'
          entro  la  data  del  30  novembre   2010,   nonche'   alle
          prestazioni   derivanti   dalle   domande   di   cessazione
          dall'impiego presentate prima  della  data  di  entrata  in
          vigore del presente decreto a condizione che la  cessazione
          dell'impiego avvenga entro il 30 novembre 2010; resta fermo
          che l'accoglimento ovvero la presa d'atto della domanda  di
          cessazione  determina   l'irrevocabilita'   della   stessa.
          All'onere derivante dalle  modifiche  di  cui  al  presente
          comma, valutato in 10 milioni di euro per l'anno  2011,  si
          provvede mediante corrispondente riduzione  del  Fondo  per
          interventi strutturali di politica economica, di  cui  all'
          articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29  novembre  2004,
          n. 282,  convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  27
          dicembre 2004, n. 307. 
              10. Con effetto sulle anzianita' contributive  maturate
          a decorrere dal 1° gennaio  2011,  per  i  lavoratori  alle
          dipendenze delle  amministrazioni  pubbliche  inserite  nel
          conto economico consolidato della pubblica amministrazione,
          come  individuate  dall'Istituto  nazionale  di  statistica
          (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della legge 31
          dicembre  2009,  n.  196,  per  i  quali  il  computo   dei
          trattamenti  di  fine  servizio,  comunque  denominati,  in
          riferimento alle predette anzianita'  contributive  non  e'
          gia' regolato in base a quanto previsto dall'articolo  2120
          del  codice  civile  in  materia  di  trattamento  di  fine
          rapporto, il  computo  dei  predetti  trattamenti  di  fine
          servizio si effettua secondo le regole  di  cui  al  citato
          articolo  2120  del   codice   civile,   con   applicazione
          dell'aliquota del 6,91 per cento. 
              11. L'art. 1, comma 208 della legge 23  dicembre  1996,
          n. 662 si interpreta nel senso che le  attivita'  autonome,
          per  le  quali  opera  il  principio   di   assoggettamento
          all'assicurazione prevista per l'attivita' prevalente, sono
          quelle esercitate  in  forma  d'impresa  dai  commercianti,
          dagli artigiani e dai coltivatori diretti, i quali  vengono
          iscritti in una delle  corrispondenti  gestioni  dell'INPS.
          Restano, pertanto, esclusi dall'applicazione  dell'art.  1,
          comma 208, legge n. 662/1996 i rapporti  di  lavoro  per  i
          quali  e'  obbligatoriamente  prevista  l'iscrizione   alla
          gestione previdenziale di cui all'art. 2, comma  26,  della
          legge 8 agosto 1995, n. 335. 
              12. Comma soppresso dalla legge di conversione. 
              12-bis. In attuazione dell' articolo 22-ter,  comma  2,
          del decreto-legge 1° luglio 2009, n.  78,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  3  agosto   2009,   n.   102,
          concernente  l'adeguamento  dei  requisiti  di  accesso  al
          sistema pensionistico agli  incrementi  della  speranza  di
          vita, e tenuto anche conto delle esigenze di  coordinamento
          degli istituti pensionistici e delle relative procedure  di
          adeguamento   dei   parametri   connessi   agli   andamenti
          demografici, a decorrere dal 1° gennaio 2014 i requisiti di
          eta' e i valori di somma di eta' anagrafica e di anzianita'
          contributiva di cui alla Tabella B allegata alla  legge  23
          agosto  2004,  n.  243,  e  successive   modificazioni,   i
          requisiti anagrafici di  65  anni  e  di  60  anni  per  il
          conseguimento della pensione  di  vecchiaia,  il  requisito
          anagrafico di  cui  all'  articolo  22-ter,  comma  1,  del
          decreto-legge  1°  luglio  2009,  n.  78,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  3  agosto  2009,  n.  102,  e
          successive modificazioni, il  requisito  anagrafico  di  65
          anni di cui all' articolo 1, comma 20, e all'  articolo  3,
          comma 6, della legge 8 agosto 1995, n.  335,  e  successive
          modificazioni, devono essere aggiornati a cadenza triennale
          con decreto  direttoriale  del  Ministero  dell'economia  e
          delle finanze di concerto con il  Ministero  del  lavoro  e
          delle politiche sociali,  da  emanare  almeno  dodici  mesi
          prima della data di decorrenza di  ogni  aggiornamento.  La
          mancata  emanazione  del  predetto   decreto   direttoriale
          comporta    responsabilita'    erariale.    Il     predetto
          aggiornamento e' effettuato sulla base del procedimento  di
          cui al comma 12-ter. 
              12-ter.  A  partire  dall'anno   2012   l'ISTAT   rende
          annualmente  disponibile  entro  il  30  giugno   dell'anno
          medesimo il dato  relativo  alla  variazione  nel  triennio
          precedente della speranza di vita all'eta' corrispondente a
          65  anni  in  riferimento  alla  media  della   popolazione
          residente in Italia. A decorrere dalla data di cui al comma
          12-bis e con i decreti a  cadenza  triennale  di  cui  allo
          stesso comma 12-bis: a) i requisiti  di  eta'  indicati  al
          comma 12-bis sono aggiornati incrementando i  requisiti  in
          vigore  in  misura  pari  all'incremento   della   predetta
          speranza di  vita  accertato  dall'ISTAT  in  relazione  al
          triennio di riferimento. In sede di prima applicazione tale
          aggiornamento non puo' in ogni caso superare i tre  mesi  e
          lo stesso aggiornamento non viene effettuato  nel  caso  di
          diminuzione della predetta speranza di  vita.  In  caso  di
          frazione di  mese,  l'aggiornamento  viene  effettuato  con
          arrotondamento al decimale piu' prossimo. Il  risultato  in
          mesi  si  determina   moltiplicando   la   parte   decimale
          dell'incremento della speranza  di  vita  per  dodici,  con
          arrotondamento all'unita'; b) i valori  di  somma  di  eta'
          anagrafica e di anzianita' contributiva indicati  al  comma
          12-bis sono conseguentemente incrementati in misura pari al
          valore dell'aggiornamento rapportato ad anno dei  requisiti
          di eta'. In caso di  frazione  di  unita',  l'aggiornamento
          viene effettuato  con  arrotondamento  al  primo  decimale.
          Restano fermi i requisiti di anzianita' contributiva minima
          previsti  dalla  normativa  vigente  in  via  congiunta  ai
          requisiti anagrafici, nonche'  la  disciplina  del  diritto
          alla decorrenza del trattamento pensionistico rispetto alla
          data di maturazione dei requisiti secondo  quanto  previsto
          dalla normativa vigente, come modificata ai sensi dei commi
          1 e 2 del presente  articolo.  Al  fine  di  uniformare  la
          periodicita' temporale dell'adeguamento  dei  requisiti  di
          cui al presente comma a quella prevista per la procedura di
          cui all' articolo 1, comma 11, della citata legge 8  agosto
          1995, n. 335, come modificato dall' articolo 1,  comma  15,
          della  legge  24  dicembre  2007,  n.   247,   il   secondo
          adeguamento  e'  effettuato,  derogando  alla  periodicita'
          triennale di cui al comma 12-bis, con decorrenza 1° gennaio
          2016 e a tal fine l'ISTAT rende  disponibile  entro  il  30
          giugno dell'anno 2014 il dato relativo alla variazione  nel
          biennio  precedente  della  speranza   di   vita   all'eta'
          corrispondente a 65 anni in riferimento  alla  media  della
          popolazione residente in Italia. 
              12-quater. In base agli stessi criteri  di  adeguamento
          indicati ai commi 12-bis e 12-ter e nell'ambito del decreto
          direttoriale di  cui  al  comma  12-bis,  anche  ai  regimi
          pensionistici armonizzati  secondo  quanto  previsto  dall'
          articolo 2, commi 22 e 23, della legge 8  agosto  1995,  n.
          335,  nonche'   agli   altri   regimi   e   alle   gestioni
          pensionistiche per cui siano previsti, alla data di entrata
          in vigore della legge di conversione del presente  decreto,
          requisiti  diversi  da  quelli  vigenti  nell'assicurazione
          generale obbligatoria, ivi compresi  i  lavoratori  di  cui
          all' articolo 78, comma 23, della legge 23  dicembre  2000,
          n. 388, e il personale di cui  al  decreto  legislativo  12
          maggio 1995, n. 195, e di cui alla legge 27 dicembre  1941,
          n. 1570,  nonche'  i  rispettivi  dirigenti,  e'  applicato
          l'adeguamento dei requisiti  anagrafici.  Resta  fermo  che
          l'adeguamento  di  cui  al  presente  comma  non  opera  in
          relazione al requisito per l'accesso per limite di eta' per
          i lavoratori per i quali viene meno  il  titolo  abilitante
          allo svolgimento della specifica attivita'  lavorativa  per
          il raggiungimento di tale limite di eta'. 
              12-quinquies. Ogniqualvolta l'adeguamento triennale dei
          requisiti anagrafici di cui al comma 12-ter  comporta,  con
          riferimento al requisito anagrafico per il pensionamento di
          vecchiaia originariamente previsto a 65 anni,  l'incremento
          dello stesso tale da superare  di  una  o  piu'  unita'  il
          predetto valore di 65, il coefficiente di trasformazione di
          cui al comma 6 dell' articolo 1 della legge 8 agosto  1995,
          n. 335, e' esteso, con effetto  dalla  decorrenza  di  tale
          determinazione, anche per le  eta'  corrispondenti  a  tali
          valori superiori a 65  del  predetto  requisito  anagrafico
          nell'ambito della procedura di cui all' articolo  1,  comma
          11, della citata legge n. 335  del  1995,  come  modificato
          dall' articolo 1, comma 15, della legge 24  dicembre  2007,
          n. 247. Resta fermo che la rideterminazione aggiornata  del
          coefficiente di trasformazione esteso ai  sensi  del  primo
          periodo del presente comma anche per eta' corrispondenti  a
          valori superiori a 65 anni e' effettuata  con  la  predetta
          procedura di cui all' articolo 1, comma  11,  della  citata
          legge n. 335 del 1995. 
              12-sexies. All' articolo 22-ter  del  decreto-legge  1°
          luglio 2009, n. 78, convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 3 agosto 2009, n. 102,  sono  apportate  le  seguenti
          modifiche: 
              a) il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
              «1.  In  attuazione  della  sentenza  della  Corte   di
          giustizia delle Comunita' europee 13  novembre  2008  nella
          causa C-46/07, all' articolo 2, comma  21,  della  legge  8
          agosto 1995, n. 335, sono aggiunti,  in  fine,  i  seguenti
          periodi: 'A decorrere dal 1° gennaio 2010, per le  predette
          lavoratrici il requisito anagrafico di sessanta anni di cui
          al  primo  periodo  del  presente  comma  e  il   requisito
          anagrafico di sessanta anni di cui all' articolo  1,  comma
          6, lettera b), della  legge  23  agosto  2004,  n.  243,  e
          successive modificazioni, sono  incrementati  di  un  anno.
          Tali requisiti anagrafici sono  ulteriormente  incrementati
          di  quattro  anni  dal  1°  gennaio  2012   ai   fini   del
          raggiungimento dell'eta' di  sessantacinque  anni.  Restano
          ferme la disciplina vigente in materia  di  decorrenza  del
          trattamento  pensionistico  e   le   disposizioni   vigenti
          relative a specifici ordinamenti  che  prevedono  requisiti
          anagrafici piu' elevati, nonche'  le  disposizioni  di  cui
          all' articolo 2 del decreto legislativo 30 aprile 1997,  n.
          165. Le lavoratrici di cui al presente comma,  che  abbiano
          maturato entro il 31 dicembre 2009 i requisiti di eta' e di
          anzianita' contributiva previsti alla predetta data ai fini
          del diritto all'accesso  al  trattamento  pensionistico  di
          vecchiaia nonche' quelle che abbiano maturato entro  il  31
          dicembre  2011  i  requisiti  di  eta'  e   di   anzianita'
          contributiva previsti dalla normativa vigente alla predetta
          data, conseguono il diritto alla prestazione  pensionistica
          secondo la predetta normativa e possono  chiedere  all'ente
          di appartenenza la certificazione di tale diritto»; 
              b) il comma 3 e' sostituito dal seguente: 
              «3. Le economie derivanti dall'attuazione del  comma  1
          confluiscono nel Fondo strategico per il Paese  a  sostegno
          dell'economia reale, istituito  presso  la  Presidenza  del
          Consiglio dei Ministri, di cui all' articolo 18,  comma  1,
          lettera b-bis), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009,
          n. 2, e successive modificazioni, per interventi dedicati a
          politiche sociali e familiari  con  particolare  attenzione
          alla non autosufficienza e  all'esigenza  di  conciliazione
          tra vita lavorativa e vita familiare delle  lavoratrici;  a
          tale fine la dotazione del predetto Fondo  e'  incrementata
          di 120 milioni di euro nell'anno 2010 e di 242  milioni  di
          euro nell'anno 2011, 252 milioni di  euro  nell'anno  2012,
          392 milioni di euro nell'anno 2013,  492  milioni  di  euro
          nell'anno 2014, 592 milioni di  euro  nell'anno  2015,  542
          milioni  di  euro  nell'anno  2016,  442  milioni  di  euro
          nell'anno 2017, 342 milioni di  euro  nell'anno  2018,  292
          milioni di euro nell'anno 2019 e  242  milioni  di  euro  a
          decorrere dall'anno 2020». 
              12-septies.  A  decorrere  dal  1°  luglio  2010   alle
          ricongiunzioni di cui all' articolo 1, primo  comma,  della
          legge 7 febbraio 1979, n. 29, si applicano le  disposizioni
          di cui all' articolo 2, commi terzo, quarto e quinto, della
          medesima legge. L'onere da porre a carico  dei  richiedenti
          e' determinato in base ai criteri fissati dall' articolo 2,
          commi da 3 a 5, del decreto legislativo 30 aprile 1997,  n.
          184.  12-octies.  Le  stesse  modalita'  di  cui  al  comma
          12-septies si applicano,  dalla  medesima  decorrenza,  nei
          casi di  trasferimento  della  posizione  assicurativa  dal
          Fondo di previdenza per i  dipendenti  dell'Ente  nazionale
          per l'energia elettrica e delle aziende elettriche  private
          al Fondo pensioni lavoratori  dipendenti.  E'  abrogato  l'
          articolo 3, comma 14, del decreto legislativo 16  settembre
          1996,  n.  562.  Continuano  a  trovare   applicazione   le
          previgenti disposizioni per  le  domande  esercitate  dagli
          interessati in data anteriore al 1° luglio 2010. 
              12-novies. A decorrere dal 1° luglio 2010 si  applicano
          le disposizioni di cui al comma 12-septies anche  nei  casi
          di trasferimento della posizione assicurativa dal Fondo  di
          previdenza per il personale addetto ai pubblici servizi  di
          telefonia  al  Fondo  pensioni  lavoratori  dipendenti.  E'
          abrogato l' articolo 28 della legge  4  dicembre  1956,  n.
          1450. E' fatta salva l'applicazione dell' articolo 28 della
          legge n. 1450 del 1956 nei casi in cui le condizioni per il
          trasferimento d'ufficio o a domanda si siano verificate  in
          epoca antecedente al 1° luglio 2010. 
              12-decies. All' articolo 4, primo comma, della legge  7
          luglio 1980, n. 299,  le  parole:  «approvati  con  decreto
          ministeriale  27  gennaio  1964"  sono   sostituite   dalle
          seguenti:  "come  successivamente  adeguati  in  base  alla
          normativa vigente». 
              12-undecies. Sono  abrogate  le  seguenti  disposizioni
          normative: la legge 2 aprile 1958, n. 322, l'  articolo  40
          della legge 22 novembre 1962, n. 1646, l' articolo 124  del
          decreto del Presidente della Repubblica 29  dicembre  1973,
          n. 1092, l' articolo 21, comma 4, e l' articolo  40,  comma
          3, della legge 24 dicembre 1986, n. 958. 
              12-duodecies. Le risorse di cui all' articolo 74, comma
          1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, limitatamente allo
          stanziamento  relativo  all'anno   2010,   possono   essere
          utilizzate anche ai fini del finanziamento delle  spese  di
          avvio e di adesione  collettiva  dei  fondi  di  previdenza
          complementare   dei   dipendenti   delle    amministrazioni
          pubbliche. 
              12-terdecies. Per ciascuno  degli  esercizi  finanziari
          2011-2013 gli specifici stanziamenti iscritti nelle  unita'
          previsionali  di  base  dello  stato  di   previsione   del
          Ministero del lavoro  e  delle  politiche  sociali  per  il
          finanziamento degli  istituti  di  cui  al  comma  1  dell'
          articolo 13  della  legge  30  marzo  2001,  n.  152,  sono
          complessivamente e proporzionalmente ridotti di 30  milioni
          di euro annui. I risparmi derivanti dal precedente periodo,
          che conseguono a maggiori somme effettivamente affluite  al
          bilancio dello Stato in deroga a quanto previsto dal citato
          articolo 13, comma 1, della legge n. 152 del 2001,  pari  a
          30 milioni di euro annui nel triennio 2011-2013, concorrono
          alla compensazione  degli  effetti  derivanti  dall'aumento
          contributivo di cui all' articolo 1, comma 10, della  legge
          24 dicembre 2007, n. 247,  al  fine  di  garantire  la  non
          applicazione del predetto aumento contributivo nella misura
          prevista. ". 
              - Si riporta il testo degli articoli 1, comma 41  e  2,
          comma 26, della legge 8 agosto 1995, n.  335  (Riforma  del
          sistema pensionistico obbligatorio e complementare): 
              "Art. 1. Principi  generali;  sistema  di  calcolo  dei
          trattamenti  pensionistici  obbligatori  e   requisiti   di
          accesso; regime dei cumuli 
              commi da 1 a 40 (Omissis). 
              41.  La  disciplina  del  trattamento  pensionistico  a
          favore dei superstiti di assicurato  e  pensionato  vigente
          nell'ambito   del   regime   dell'assicurazione    generale
          obbligatoria  e'  estesa  a  tutte  le  forme  esclusive  o
          sostitutive di detto regime. In caso di  presenza  di  soli
          figli di minore eta', studenti, ovvero inabili,  l'aliquota
          percentuale della pensione  e'  elevata  al  70  per  cento
          limitatamente alle pensioni ai superstiti aventi decorrenza
          dalla data di entrata in vigore della presente  legge.  Gli
          importi dei trattamenti pensionistici  ai  superstiti  sono
          cumulabili con i redditi del beneficiario,  nei  limiti  di
          cui all'allegata tabella F. Il  trattamento  derivante  dal
          cumulo dei redditi di cui al presente comma con la pensione
          ai superstiti ridotta non puo' essere comunque inferiore  a
          quello che spetterebbe  allo  stesso  soggetto  qualora  il
          reddito risultasse  pari  al  limite  massimo  delle  fasce
          immediatamente precedenti quella  nella  quale  il  reddito
          posseduto si colloca. I  limiti  di  cumulabilita'  non  si
          applicano qualora il beneficiario faccia parte di un nucleo
          familiare  con  figli  di  minore  eta',  studenti   ovvero
          inabili, individuati secondo la disciplina di cui al  primo
          periodo del presente comma. Sono fatti salvi i  trattamenti
          previdenziali piu' favorevoli in  godimento  alla  data  di
          entrata in vigore della presente legge  con  riassorbimento
          sui futuri miglioramenti. ". 
              "Art. 2. Armonizzazione 
              commi da 1 a 25 (Omissis). 
              26. A  decorrere  dal  1°  gennaio  1996,  sono  tenuti
          all'iscrizione  presso  una  apposita  Gestione   separata,
          presso     l'INPS,     e     finalizzata     all'estensione
          dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita',
          la vecchiaia ed i superstiti, i soggetti che esercitano per
          professione abituale, ancorche' non esclusiva, attivita' di
          lavoro autonomo, di cui al comma  1  dell'articolo  49  del
          testo  unico  delle  imposte  sui  redditi,  approvato  con
          decreto del Presidente della Repubblica 22  dicembre  1986,
          n.  917  ,  e  successive  modificazioni  ed  integrazioni,
          nonche' i titolari di rapporti di collaborazione coordinata
          e  continuativa,  di  cui   al   comma   2,   lettera   a),
          dell'articolo 49 del medesimo testo unico e gli  incaricati
          alla vendita a domicilio di cui all'articolo 36 della legge
          11 giugno 1971,  n.  426  .  Sono  esclusi  dall'obbligo  i
          soggetti assegnatari di borse di studio, limitatamente alla
          relativa attivita'. ". 
              - Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 6, lettera
          b) della legge 23 agosto 2004, n.  243  (Norme  in  materia
          pensionistica  e  deleghe  al  Governo  nel  settore  della
          previdenza  pubblica,  per  il  sostegno  alla   previdenza
          complementare e all'occupazione stabile e per  il  riordino
          degli enti di previdenza ed assistenza obbligatoria): 
              "6. Al fine di assicurare la sostenibilita' finanziaria
          del sistema pensionistico, stabilizzando l'incidenza  della
          relativa  spesa  sul  prodotto  interno   lordo,   mediante
          l'elevazione dell'eta' media di accesso  al  pensionamento,
          con effetto dal 1° gennaio  2008  e  con  esclusione  delle
          forme pensionistiche gestite dagli enti di diritto  privato
          di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e  al
          decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103: 
              a) Omissis 
              b) per  i  lavoratori  la  cui  pensione  e'  liquidata
          esclusivamente con il sistema  contributivo,  il  requisito
          anagrafico di cui all'articolo 1, comma 20, primo  periodo,
          della legge 8 agosto 1995, n. 335, e' elevato a 60 anni per
          le donne e a 65 per gli uomini. Gli stessi possono  inoltre
          accedere al pensionamento: 
              1) a prescindere dal requisito anagrafico, in  presenza
          di un requisito di anzianita' contributiva pari  ad  almeno
          quaranta anni; 
              2)  con  un'anzianita'  contributiva  pari  ad   almeno
          trentacinque anni, al raggiungimento dei requisiti di  eta'
          anagrafica indicati, per il periodo dal 1° gennaio 2008  al
          30 giugno 2009, nella  Tabella  A  allegata  alla  presente
          legge e, per  il  periodo  successivo,  fermo  restando  il
          requisito  di  anzianita'  contributiva  non  inferiore   a
          trentacinque anni, dei requisiti indicati nella  Tabella  B
          allegata alla presente legge. 
              c) e d) (Omissis). " 
              - Si riporta il  testo  degli  articoli  18,  comma  1,
          lettera a) e 19, comma 10  -  bis,  del  decreto  legge  29
          novembre 2008, n. 185 ( Misure urgenti per  il  sostegno  a
          famiglie, lavoro, occupazione e impresa e  per  ridisegnare
          in funzione anti-crisi il quadro  strategico  nazionale  ),
          convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009,
          n. 2. 
              "Art.  18.   Ferma   la   distribuzione   territoriale,
          riassegnazione delle risorse per formazione ed  occupazione
          e per interventi infrastrutturali 
              1. In considerazione della eccezionale crisi  economica
          internazionale  e  della   conseguente   necessita'   della
          riprogrammazione nell'utilizzo delle  risorse  disponibili,
          fermi  i  criteri  di  ripartizione   territoriale   e   le
          competenze regionali,  nonche'  quanto  previsto  ai  sensi
          degli articoli 6-quater e 6-quinquies del decreto-legge  25
          giugno 2008, n. 112, convertito, con  modificazioni,  dalla
          legge 6 agosto 2008, n. 133, il CIPE, presieduto in maniera
          non delegabile dal Presidente del Consiglio  dei  Ministri,
          su  proposta  del  Ministro  dello  sviluppo  economico  di
          concerto con il Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,
          nonche'  con  il  Ministro  delle  infrastrutture   e   dei
          trasporti per quanto attiene alla lettera b),  in  coerenza
          con gli indirizzi assunti in sede europea, entro 30  giorni
          dalla data di  entrata  in  vigore  del  presente  decreto,
          assegna una quota delle risorse nazionali  disponibili  del
          Fondo aree sottoutilizzate: 
              a) al Fondo sociale per occupazione e  formazione,  che
          e' istituito nello stato di previsione  del  Ministero  del
          lavoro, della salute e delle politiche  sociali  nel  quale
          affluiscono anche le risorse del Fondo  per  l'occupazione,
          nonche' le  risorse  comunque  destinate  al  finanziamento
          degli  ammortizzatori  sociali  concessi  in  deroga   alla
          normativa vigente e quelle destinate in via  ordinaria  dal
          CIPE alla formazione; 
              b) e b - bis) (Omissis). " 
              "Art. 19. Potenziamento ed estensione  degli  strumenti
          di tutela del reddito in caso di sospensione dal  lavoro  o
          di disoccupazione, nonche' disciplina  per  la  concessione
          degli ammortizzatori in deroga 
              commi da 1 a 10 (Omissis). 
              10-bis. Ai lavoratori non destinatari  dei  trattamenti
          di cui all'articolo 7 della legge 23 luglio 1991,  n.  223,
          in caso di licenziamento o di cessazione  del  rapporto  di
          lavoro, puo' essere erogato  un  trattamento  di  ammontare
          equivalente all'indennita' di mobilita'  nell'ambito  delle
          risorse  finanziarie  destinate  per   l'anno   2009   agli
          ammortizzatori sociali in deroga alla vigente normativa. Ai
          medesimi   lavoratori   la   normativa   in   materia    di
          disoccupazione di cui all'articolo  19,  primo  comma,  del
          regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, convertito, con
          modificazioni, dalla legge  6  luglio  1939,  n.  1272,  si
          applica  con  esclusivo  riferimento   alla   contribuzione
          figurativa per i periodi previsti  dall'articolo  1,  comma
          25, della legge 24 dicembre 2007, n. 247. ". 
              - Si riporta il testo degli articoli 4, 7  e  24  della
          legge 23 luglio 1991, n. 223 (Norme  in  materia  di  cassa
          integrazione,  mobilita',  trattamenti  di  disoccupazione,
          attuazione di direttive della Comunita' europea, avviamento
          al lavoro ed altre disposizioni in materia di  mercato  del
          lavoro): 
              "Art. 4. Procedura per la dichiarazione di mobilita' 
              1. L'impresa  che  sia  stata  ammessa  al  trattamento
          straordinario di integrazione salariale, qualora nel  corso
          di attuazione del programma di cui all'articolo  1  ritenga
          di non essere in grado di garantire il reimpiego a tutti  i
          lavoratori sospesi  e  di  non  poter  ricorrere  a  misure
          alternative,  ha  facolta'  di  avviare  le  procedure   di
          mobilita' ai sensi del presente articolo. 
              2. Le imprese che intendano esercitare la  facolta'  di
          cui al comma 1 sono tenute a darne comunicazione preventiva
          per  iscritto  alle  rappresentanze   sindacali   aziendali
          costituite a norma dell'art. 19, L. 20 maggio 1970, n. 300,
          nonche'  alle  rispettive  associazioni  di  categoria.  In
          mancanza delle  predette  rappresentanze  la  comunicazione
          deve  essere  effettuata  alle  associazioni  di  categoria
          aderenti alle confederazioni  maggiormente  rappresentative
          sul piano nazionale. La comunicazione alle associazioni  di
          categoria   puo'   essere   effettuata   per   il   tramite
          dell'associazione dei datori di lavoro alla quale l'impresa
          aderisce o conferisce mandato. 
              3. La comunicazione di cui al comma  2  deve  contenere
          indicazione: dei motivi che determinano  la  situazione  di
          eccedenza; dei motivi tecnici, organizzativi o  produttivi,
          per i quali si ritiene di non poter adottare misure  idonee
          a porre rimedio alla predetta  situazione  ed  evitare,  in
          tutto o  in  parte,  la  dichiarazione  di  mobilita';  del
          numero,  della  collocazione  aziendale   e   dei   profili
          professionali  del   personale   eccedente,   nonche'   del
          personale abitualmente impiegato; dei tempi  di  attuazione
          del  programma  di  mobilita';   delle   eventuali   misure
          programmate  per  fronteggiare  le  conseguenze  sul  piano
          sociale della attuazione del programma medesimo del  metodo
          di calcolo di tutte le attribuzioni patrimoniali diverse da
          quelle gia' previste dalla  legislazione  vigente  e  dalla
          contrattazione collettiva. Alla comunicazione  va  allegata
          copia della ricevuta del versamento all'INPS, a  titolo  di
          anticipazione sulla somma di cui all'articolo 5,  comma  4,
          di  una  somma  pari  al  trattamento  massimo  mensile  di
          integrazione  salariale  moltiplicato  per  il  numero  dei
          lavoratori ritenuti eccedenti. 
              4. Copia della comunicazione di cui al comma 2 e  della
          ricevuta del versamento di cui al  comma  3  devono  essere
          contestualmente inviate all'Ufficio provinciale del  lavoro
          e della massima occupazione. 
              5. Entro sette giorni dalla data del ricevimento  della
          comunicazione  di  cui  al  comma  2,  a  richiesta   delle
          rappresentanze  sindacali  aziendali  e  delle   rispettive
          associazioni si procede ad un esame congiunto tra le parti,
          allo scopo di esaminare le cause che  hanno  contribuito  a
          determinare l'eccedenza del personale e le possibilita'  di
          utilizzazione diversa di  tale  personale,  o  di  una  sua
          parte, nell'ambito della  stessa  impresa,  anche  mediante
          contratti di solidarieta' e forme  flessibili  di  gestione
          del tempo di lavoro. Qualora non sia possibile  evitare  la
          riduzione di personale, e'  esaminata  la  possibilita'  di
          ricorrere a misure sociali di  accompagnamento  intese,  in
          particolare,  a  facilitare  la   riqualificazione   e   la
          riconversione dei lavoratori licenziati.  I  rappresentanti
          sindacali dei lavoratori possono farsi  assistere,  ove  lo
          ritengano opportuno, da esperti. 
              6. La procedura di cui al comma 5 deve essere  esaurita
          entro quarantacinque  giorni  dalla  data  del  ricevimento
          della   comunicazione   dell'impresa.   Quest'ultima    da'
          all'Ufficio  provinciale  del  lavoro   e   della   massima
          occupazione  comunicazione  scritta  sul  risultato   della
          consultazione  e  sui  motivi  del  suo   eventuale   esito
          negativo. Analoga comunicazione scritta puo' essere inviata
          dalle associazioni sindacali dei lavoratori. 
              7.  Qualora  non  sia  stato  raggiunto  l'accordo,  il
          direttore  dell'Ufficio  provinciale  del  lavoro  e  della
          massima  occupazione  convoca  le  parti  al  fine  di   un
          ulteriore esame delle materie di  cui  al  comma  5,  anche
          formulando proposte per la  realizzazione  di  un  accordo.
          Tale esame deve comunque esaurirsi entro trenta giorni  dal
          ricevimento da parte dell'Ufficio provinciale del lavoro  e
          della massima occupazione della comunicazione  dell'impresa
          prevista al comma 6. 
              8. Qualora il numero dei lavoratori  interessati  dalla
          procedura di mobilita' sia inferiore a dieci, i termini  di
          cui ai commi 6 e 7 sono ridotti alla meta'. 
              9. Raggiunto l'accordo  sindacale  ovvero  esaurita  la
          procedura di cui ai commi 6, 7 e 8, l'impresa  ha  facolta'
          di collocare in mobilita' gli impiegati,  gli  operai  e  i
          quadri eccedenti, comunicando per iscritto  a  ciascuno  di
          essi il recesso, nel rispetto  dei  termini  di  preavviso.
          Contestualmente,  l'elenco  dei  lavoratori  collocati   in
          mobilita',  con  l'indicazione  per  ciascun  soggetto  del
          nominativo, del luogo di residenza,  della  qualifica,  del
          livello  di  inquadramento,  dell'eta',   del   carico   di
          famiglia, nonche' con puntuale indicazione delle  modalita'
          con le quali sono stati applicati i criteri  di  scelta  di
          cui all'articolo 5, comma 1,  deve  essere  comunicato  per
          iscritto all'Ufficio regionale del lavoro e  della  massima
          occupazione  competente,  alla  Commissione  regionale  per
          l'impiego e alle associazioni di categoria di cui al  comma
          2. 
              10. Nel caso in cui l'impresa rinunci  a  collocare  in
          mobilita' i lavoratori o ne collochi un numero inferiore  a
          quello risultante dalla comunicazione di cui al comma 2, la
          stessa procede al recupero delle somme pagate in  eccedenza
          rispetto a quella dovuta ai sensi dell'articolo 5, comma 4,
          mediante conguaglio con i contributi  dovuti  all'INPS,  da
          effettuarsi con il primo versamento utile  successivo  alla
          data di determinazione del numero dei lavoratori  posti  in
          mobilita'. 
              11. Gli accordi sindacali  stipulati  nel  corso  delle
          procedure di cui al presente  articolo,  che  prevedano  il
          riassorbimento totale o parziale  dei  lavoratori  ritenuti
          eccedenti, possono stabilire, anche in  deroga  al  secondo
          comma  dell'articolo  2103  del  codice  civile,  la   loro
          assegnazione a mansioni diverse da quelle svolte. 
              12. Le comunicazioni di cui al comma 9  sono  prive  di
          efficacia ove siano  state  effettuate  senza  l'osservanza
          della forma scritta e delle procedure previste dal presente
          articolo. 
              13.  I  lavoratori  ammessi  al  trattamento  di  cassa
          integrazione, al  termine  del  periodo  di  godimento  del
          trattamento  di  integrazione   salariale,   rientrano   in
          azienda. 
              14. Il presente articolo  non  trova  applicazione  nel
          caso di eccedenze determinate da fine lavoro nelle  imprese
          edili e nelle attivita' stagionali o saltuarie, nonche' per
          i lavoratori  assunti  con  contratto  di  lavoro  a  tempo
          determinato. 
              15.  Nei  casi  in  cui  l'eccedenza  riguardi   unita'
          produttive ubicate in diverse province della stessa regione
          ovvero  in  piu'  regioni,  la  competenza   a   promuovere
          l'accordo di cui  al  comma  7  spetta  rispettivamente  al
          direttore dell'Ufficio regionale del lavoro e della massima
          occupazione  ovvero  al  Ministro  del   lavoro   e   della
          previdenza  sociale.   Agli   stessi   vanno   inviate   le
          comunicazioni previste dal comma 4. 
              15-bis. Gli obblighi di informazione,  consultazione  e
          comunicazione devono essere adempiuti indipendentemente dal
          fatto  che  le  decisioni   relative   all'apertura   delle
          procedure di cui al presente  articolo  siano  assunte  dal
          datore di lavoro o  da  un'impresa  che  lo  controlli.  Il
          datore di lavoro che viola tali obblighi non puo'  eccepire
          a  propria  difesa  la  mancata  trasmissione,   da   parte
          dell'impresa che lo controlla, delle informazioni  relative
          alla decisione che ha determinato l'apertura delle predette
          procedure. 
              16. Sono abrogati gli articoli 24 e 25 della  legge  12
          agosto 1977, n. 675 , le disposizioni del decreto-legge  30
          marzo 1978, n. 80 , convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 26 maggio 1978, n. 215,  ad  eccezione  dell'articolo
          4-bis, nonche' il decreto-legge 13 dicembre 1978, n. 795  ,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 9 febbraio 1979,
          n. 36. " 
              "Art. 7. Indennita' di mobilita' 
              1.  I  lavoratori  collocati  in  mobilita'  ai   sensi
          dell'articolo 4, che siano in possesso dei requisiti di cui
          all'articolo 16, comma 1, hanno diritto ad  una  indennita'
          per  un  periodo  massimo  di  dodici   mesi,   elevato   a
          ventiquattro per i lavoratori che hanno compiuto i quaranta
          anni e a trentasei per i lavoratori che  hanno  compiuto  i
          cinquanta   anni.   L'indennita'   spetta   nella    misura
          percentuale,   di   seguito   indicata,   del   trattamento
          straordinario di integrazione salariale che hanno percepito
          ovvero che sarebbe loro spettato nel periodo immediatamente
          precedente la risoluzione del rapporto di lavoro: 
              a) per i primi dodici mesi: cento per cento; 
              b) dal tredicesimo al trentaseiesimo mese: ottanta  per
          cento. 
              2. Nelle aree di cui al testo unico approvato con D. P.
          R. 6 marzo 1978, n. 218 , la  indennita'  di  mobilita'  e'
          corrisposta per un periodo massimo  di  ventiquattro  mesi,
          elevato a trentasei per i lavoratori che hanno  compiuto  i
          quaranta anni e a quarantotto per i  lavoratori  che  hanno
          compiuto i  cinquanta  anni.  Essa  spetta  nella  seguente
          misura: 
              a) per i primi dodici mesi: cento per cento; 
              b) dal tredicesimo al quarantottesimo mese: ottanta per
          cento. 
              3. L'indennita' di mobilita' e' adeguata,  con  effetto
          dal 1° gennaio di ciascun anno, in misura pari  all'aumento
          della indennita' di contingenza dei lavoratori  dipendenti.
          Essa non e' comunque corrisposta successivamente alla  data
          del compimento dell'eta' pensionabile ovvero, se  a  questa
          data non e' ancora maturato il  diritto  alla  pensione  di
          vecchiaia, successivamente alla data in  cui  tale  diritto
          viene a maturazione. 
              4. L'indennita' di mobilita' non puo'  comunque  essere
          corrisposta  per  un   periodo   superiore   all'anzianita'
          maturata dal lavoratore alle  dipendenze  dell'impresa  che
          abbia attivato la procedura di cui all'articolo 4. 
              5. I lavoratori in mobilita' che ne facciano  richiesta
          per intraprendere un'attivita' autonoma o per associarsi in
          cooperativa  in  conformita'  alle  norme  vigenti  possono
          ottenere la corresponsione anticipata dell'indennita' nelle
          misure indicate nei commi 1 e 2, detraendone il  numero  di
          mensilita' gia' godute. Fino al 31  dicembre  1992,  per  i
          lavoratori in mobilita' delle aree di cui al  comma  2  che
          abbiano compiuto i cinquanta anni di eta', questa somma  e'
          aumentata  di  un  importo  pari  a   quindici   mensilita'
          dell'indennita'  iniziale  di  mobilita'  e  comunque   non
          superiore al numero dei mesi  mancanti  al  compimento  dei
          sessanta anni di eta'.  Per  questi  ultimi  lavoratori  il
          requisito di anzianita' aziendale di cui all'art. 16, comma
          1, e' elevato in misura pari al periodo  trascorso  tra  la
          data di entrata in vigore della presente legge e quella del
          loro collocamento in  mobilita'.  Le  somme  corrisposte  a
          titolo di anticipazione dell'indennita' di  mobilita'  sono
          cumulabili con il beneficio  di  cui  all'art.  17,  L.  27
          febbraio 1985, n. 49 . Con decreto del Ministro del  lavoro
          e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del
          tesoro, sono determinate le modalita' e le  condizioni  per
          la corresponsione anticipata dell'indennita' di  mobilita',
          le modalita'  per  la  restituzione  nel  caso  in  cui  il
          lavoratore, nei ventiquattro mesi successivi a quello della
          corresponsione,  assuma   una   occupazione   alle   altrui
          dipendenze  nel  settore  privato  o  in  quello  pubblico,
          nonche' le modalita' per la riscossione delle somme di  cui
          all'articolo 5, commi 4 e 6. 
              6. Nelle aree di cui al  comma  2  nonche'  nell'ambito
          delle circoscrizioni o nel maggior ambito determinato dalla
          Commissione regionale per l'impiego,  in  cui  sussista  un
          rapporto superiore alla media nazionale tra  iscritti  alla
          prima classe della  lista  di  collocamento  e  popolazione
          residente in eta' da lavoro,  ai  lavoratori  collocati  in
          mobilita' entro la  data  del  31  dicembre  1992  che,  al
          momento della cessazione  del  rapporto,  abbiano  compiuto
          un'eta' inferiore di non piu' di  cinque  anni  rispetto  a
          quella  prevista  dalla  legge  per  il  pensionamento   di
          vecchiaia,  e  possano   far   valere,   nell'assicurazione
          generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia  e  i
          superstiti,  un'anzianita'  contributiva  non  inferiore  a
          quella  minima  prevista  per  il  predetto  pensionamento,
          diminuita del numero di settimane  mancanti  alla  data  di
          compimento   dell'eta'   pensionabile,   l'indennita'    di
          mobilita' e' prolungata fino a quest'ultima data. La misura
          dell'indennita' per i periodi successivi a quelli  previsti
          nei commi 1 e 2 e' dell'ottanta per cento. 
              7. Negli ambiti  di  cui  al  comma  6,  ai  lavoratori
          collocati in mobilita' entro la data del 31  dicembre  1992
          che, al momento  della  cessazione  del  rapporto,  abbiano
          compiuto un'eta'  inferiore  di  non  piu'  di  dieci  anni
          rispetto a quella prevista dalla legge per il pensionamento
          di  vecchiaia  e  possano  far  valere,  nell'assicurazione
          generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia  e  i
          superstiti,  un'anzianita'  contributiva  non  inferiore  a
          ventotto anni, l'indennita' di mobilita' spetta  fino  alla
          data  di  maturazione  del  diritto  al  pensionamento   di
          anzianita'. Per i lavoratori dipendenti anteriormente  alla
          data del 1° gennaio 1991 dalle societa' non operative della
          Societa' di Gestione e Partecipazioni Industriali S. p.  a.
          (GEPI) e della Iniziative Sardegna SpA (INSAR) si prescinde
          dal requisito dell'anzianita' contributiva; l'indennita' di
          mobilita' non  puo'  comunque  essere  corrisposta  per  un
          periodo superiore a dieci anni. 
              8. L'indennita' di  mobilita'  sostituisce  ogni  altra
          prestazione di  disoccupazione  nonche'  le  indennita'  di
          malattia e di maternita' eventualmente spettanti. 
              9. I periodi di godimento dell'indennita' di mobilita',
          ad esclusione di quelli  per  i  quali  si  fa  luogo  alla
          corresponsione  anticipata  ai  sensi  del  comma  5,  sono
          riconosciuti d'ufficio utili ai fini del conseguimento  del
          diritto alla pensione e ai fini della determinazione  della
          misura  della  pensione  stessa.  Per  detti   periodi   il
          contributo  figurativo  e'  calcolato  sulla   base   della
          retribuzione cui e' riferito il  trattamento  straordinario
          di integrazione salariale di  cui  al  comma  1.  Le  somme
          occorrenti per la copertura della contribuzione  figurativa
          sono versate  dalla  gestione  di  cui  al  comma  11  alle
          gestioni pensionistiche competenti. 
              10. Per  i  periodi  di  godimento  dell'indennita'  di
          mobilita' spetta l'assegno per il nucleo familiare  di  cui
          all'art. 2 del D. L. 13 marzo 1988, n. 69 , convertito, con
          modificazioni, dalla L. 13 maggio 1988, n. 153. 
              11. I datori di lavoro, ad eccezione di  quelli  edili,
          rientranti nel campo di applicazione  della  normativa  che
          disciplina  l'intervento  straordinario   di   integrazione
          salariale, versano alla gestione di cui all'art. 37,  L.  9
          marzo 1989, n. 88 , un contributo transitorio calcolato con
          riferimento alle retribuzioni  assoggettate  al  contributo
          integrativo  per  l'assicurazione  obbligatoria  contro  la
          disoccupazione involontaria, in misura pari a 0,35 punti di
          aliquota percentuale a decorrere dal  periodo  di  paga  in
          corso alla data di entrata in vigore della presente legge e
          fino al periodo di paga in corso al 31 dicembre 1991 ed  in
          misura  pari  a  0,43  punti  di  aliquota  percentuale   a
          decorrere dal periodo di paga successivo a quello in  corso
          al 31 dicembre 1991 fino a tutto  il  periodo  di  paga  in
          corso al 31 dicembre 1992; i datori  di  lavoro  tenuti  al
          versamento del contributo transitorio sono esonerati, per i
          periodi corrispondenti e  per  i  corrispondenti  punti  di
          aliquota percentuale, dal versamento del contributo di  cui
          all'art. 22, L. 11 marzo 1988, n. 67 , per la parte a  loro
          carico. 
              12. L'indennita'  prevista  dal  presente  articolo  e'
          regolata dalla  normativa  che  disciplina  l'assicurazione
          obbligatoria  contro  la  disoccupazione  involontaria,  in
          quanto  applicabile,  nonche'  dalle  disposizioni  di  cui
          all'art. 37, L. 9 marzo 1989, n. 88 . 
              13.  Per  i  giornalisti  l'indennita'   prevista   dal
          presente articolo e' a carico  dell'Istituto  nazionale  di
          previdenza  dei  giornalisti  italiani.  Le   somme   e   i
          contributi di cui al comma 11 e all'articolo  4,  comma  3,
          sono dovuti al predetto Istituto. Ad esso vanno inviate  le
          comunicazioni    relative    alle    procedure     previste
          dall'articolo 4, comma 10, nonche' le comunicazioni di  cui
          all'articolo 9, comma 3. 
              14. E' abrogato l'articolo 12 della  legge  5  novembre
          1968, n. 1115 , e successive modificazioni. 
              15. In caso di squilibrio  finanziario  delle  gestioni
          nei primi tre anni successivi a quello di entrata in vigore
          della presente legge, il Ministro del tesoro,  di  concerto
          con il Ministro del  lavoro  e  della  previdenza  sociale,
          adegua i contributi  di  cui  al  presente  articolo  nella
          misura  necessaria  a  ripristinare  l'equilibrio  di  tali
          gestioni. " 
              "Art. 24. Norme in materia di riduzione del personale 
              1. Le disposizioni di cui all'articolo 4, commi da 2  a
          12 e 15-bis, e all'articolo 5, commi da 1 a 5, si applicano
          alle imprese che occupino piu'  di  quindici  dipendenti  e
          che, in conseguenza di una riduzione  o  trasformazione  di
          attivita' o di lavoro, intendano effettuare  almeno  cinque
          licenziamenti, nell'arco di centoventi giorni, in  ciascuna
          unita' produttiva, o in piu' unita' produttive  nell'ambito
          del territorio di una stessa provincia.  Tali  disposizioni
          si applicano per tutti i licenziamenti  che,  nello  stesso
          arco  di  tempo  e  nello  stesso  ambito,  siano  comunque
          riconducibili alla medesima riduzione o trasformazione. 
              1-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 4, commi  2,
          3, con esclusione dell'ultimo periodo, 4, 5, 6,  7,  8,  9,
          11, 12, 14, 15 e 15-bis, e all'articolo 5, commi 1, 2 e  3,
          si applicano ai privati datori di lavoro  non  imprenditori
          alle medesime condizioni di cui al comma  1.  I  lavoratori
          licenziati vengono iscritti nella lista di cui all'articolo
          6,  comma  1,   senza   diritto   all'indennita'   di   cui
          all'articolo 7.  Ai  lavoratori  licenziati  ai  sensi  del
          presente comma non si applicano le disposizioni di cui agli
          articoli 8, commi 2 e 4, e 25, comma 9. 
              1-ter. La disposizione di cui all'articolo 5, comma  3,
          ultimo periodo, non  si  applica  al  recesso  intimato  da
          datori di lavoro non imprenditori che svolgono, senza  fini
          di  lucro,  attivita'  di   natura   politica,   sindacale,
          culturale, di istruzione ovvero di religione o di culto. 
              1-quater. Nei casi previsti dall'articolo 5,  comma  3,
          al recesso intimato da datori di  lavoro  non  imprenditori
          che svolgono, senza fini  di  lucro,  attivita'  di  natura
          politica, sindacale, culturale,  di  istruzione  ovvero  di
          religione o di culto, si applicano le disposizioni  di  cui
          alla  legge  15  luglio  1966,   n.   604,   e   successive
          modificazioni. 
              2. Le disposizioni richiamate nei commi 1  e  1-bis  si
          applicano anche quando le imprese o  i  privati  datori  di
          lavoro  non  imprenditori,  di  cui  ai   medesimi   commi,
          intendano cessare l'attivita'. 
              3. Quanto previsto all'art. 4, commi 3, ultimo periodo,
          e 10, e all'art. 5, commi 4  e  5,  si  applica  solo  alle
          imprese di cui all'art. 16, comma 1. Il contributo previsto
          dall'art. 5, comma  4,  e'  dovuto  dalle  imprese  di  cui
          all'art. 16,  comma  1,  nella  misura  di  nove  volte  il
          trattamento iniziale di mobilita' spettante  al  lavoratore
          ed e' ridotto a tre volte nei casi di accordo sindacale. 
              4. Le disposizioni di cui al presente articolo  non  si
          applicano nei casi di scadenza dei  rapporti  di  lavoro  a
          termine, di fine lavoro nelle costruzioni edili e nei  casi
          di attivita' stagionali o saltuarie. 
              5.  La  materia  dei   licenziamenti   collettivi   per
          riduzione di personale di cui al primo comma  dell'articolo
          11 della legge 15 luglio 1966, n.  604  ,  come  modificato
          dall'articolo 6 della legge 11  maggio  1990,  n.  108,  e'
          disciplinata dal presente articolo. 
              6. Il presente articolo non si applica ai licenziamenti
          intimati prima  della  data  di  entrata  in  vigore  della
          presente legge. ". 
              - Si riporta il testo dell'articolo 34, comma 1,  della
          legge 23 dicembre 1998, n. 448 (Misure di finanza  pubblica
          per la stabilizzazione e lo sviluppo): 
              "Art. 34. Trattamenti pensionistici e di disoccupazione 
              1. Con effetto dal 1° gennaio 1999,  il  meccanismo  di
          rivalutazione delle pensioni si applica  per  ogni  singolo
          beneficiario  in  funzione  dell'importo  complessivo   dei
          trattamenti   corrisposti   a   carico   dell'assicurazione
          generale obbligatoria  e  delle  relative  gestioni  per  i
          lavoratori  autonomi,  nonche'   dei   fondi   sostitutivi,
          esclusivi  ed  esonerativi  della  medesima  e  dei   fondi
          integrativi ed aggiuntivi di cui all'articolo 59, comma  3,
          della legge 27 dicembre 1997,  n.  449  .  L'aumento  della
          rivalutazione  automatica  dovuto   in   applicazione   del
          presente comma viene attribuito, su ciascun trattamento, in
          misura  proporzionale  all'ammontare  del  trattamento   da
          rivalutare rispetto all'ammontare complessivo. ". 
              - Si riporta il  testo  dell'articolo  10  del  decreto
          legge 29 gennaio 1983, n. 17 ( Misure per  il  contenimento
          del  costo  del  lavoro  e  per  favorire   l'occupazione),
          convertito, con modificazioni dalla legge 25 marzo 1983, n.
          79: 
              "Art. 10 Nuovi trattamenti per  i  casi  di  quiescenza
          anticipata 
              Per  il   personale   avente   diritto   all'indennita'
          integrativa speciale di cui alla L. 27 maggio 1959, n. 324,
          e successive modificazioni, che ha  presentato  domanda  di
          pensionamento a partire dalla data di entrata in vigore del
          presente decreto, la  misura  della  indennita'  stessa  da
          corrispondere  in  aggiunta  alla  pensione  o  assegno  e'
          determinata in ragione di un quarantesimo per ogni anno  di
          servizio, utile ai  fini  del  trattamento  di  quiescenza,
          dell'importo dell'indennita' stessa spettante al  personale
          collocato  in  pensione  con  la  massima   anzianita'   di
          servizio.  Qualora  siano  previste  norme  con  differenti
          anzianita' massime di servizio, la frazione sara'  ad  esso
          proporzionata. Resta ferma nei confronti del  personale  in
          quiescenza dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato
          l'applicazione dell'art. 2, L. 22 dicembre 1980, n. 885. 
              E' fatto, in ogni caso, salvo l'importo  di  lire  448.
          554 lorde mensili pari all'indennita' integrativa  speciale
          spettante per effetto del decreto del Ministro  del  tesoro
          in data 22 novembre 1982 
              La differenza tra l'importo dell'indennita' integrativa
          speciale dovuta, in proporzione all'anzianita' di  servizio
          utile  ai  fini  di  pensione,  al  personale  cessato  dal
          servizio dalla data  di  entrata  in  vigore  del  presente
          decreto  e  l'importo  indicato  nel  comma  precedente  e'
          conservata a titolo di assegno personale  riassorbibile  in
          sede    delle     successive     variazioni     trimestrali
          dell'indennita' medesima. 
              Le variazioni dell'indennita' integrativa speciale sono
          attribuite   per   l'intero   importo   dalla   data    del
          raggiungimento dell'eta'  di  pensionamento  da  parte  del
          titolare della pensione, ovvero dalla  data  di  decorrenza
          della pensione di riversibilita' a favore dei superstiti. 
              Per le pensioni attribuite ai  sensi  del  terzo  comma
          dell'art. 42, D. P. R. 29 dicembre 1973, n. 1092  ,  aventi
          decorrenza dalla data di entrata in vigore del del presente
          decreto, la decorrenza stessa e differita  al  termine  del
          periodo  di  tempo  pari  all'aumento  di  servizio   utile
          concesso, ai fini del conseguimento dell'anzianita' minima,
          ed   in   ogni   caso   non   oltre   il   compimento   del
          cinquantacinquesimo anno di eta'. 
              Al  personale  di  cui  al  comma  precedente  che   ha
          presentato domanda di dimissioni dal servizio anteriormente
          alla data di entrata in vigore del  presente  decreto,  con
          decorrenza a far tempo dalla data stessa, e' data facolta',
          purche' sia ancora  in  servizio,  di  chiedere,  entro  60
          giorni dalla data di  entrata  in  vigore  della  legge  di
          conversione  del  decreto   medesimo,   la   revoca   delle
          dimissioni  anche   quando   sia   divenuto   efficace   il
          provvedimento di cessazione dal servizio,  con  conseguente
          continuita' a tutti gli effetti nel rapporto di lavoro. 
              Ai soggetti che fruiscono di  pensionamenti  anticipati
          in applicazione  delle  disposizioni  di  cui  al  presente
          articolo si  applicano  le  norme  sui  divieti  di  cumulo
          previsti dall'articolo 22 della legge 30  aprile  1969,  n.
          153. ". 
              - Si riporta il testo dell'articolo 21 della  legge  27
          dicembre 1983 n. 730 ( Disposizioni per la  formazione  del
          bilancio  annuale  e  pluriennale  dello  Stato   -   legge
          finanziaria 1984): 
              "Art. 21 
              Fermi restando gli aumenti delle pensioni derivanti  al
          1° gennaio 1984 dalla perequazione  automatica  secondo  la
          vigente  normativa,  per  le  pensioni   dell'assicurazione
          generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed  i
          superstiti  dei  lavoratori  dipendenti,  delle  forme   di
          previdenza  sostitutive,  esclusive  ed  esonerative  della
          medesima,  delle  gestioni  speciali   per   i   lavoratori
          autonomi, della gestione speciale per  i  lavoratori  delle
          miniere, cave e torbiere, dell'Ente nazionale di assistenza
          per gli agenti e rappresentanti di commercio  (ENASARCO)  e
          di quelle erogate in favore dei soggetti il cui trattamento
          e' regolato dall'art. 26, L.  30  aprile  1969,  n.  153  ,
          dall'art. 7, L. 3  giugno  1975,  n.  160,  ,  e  dall'art.
          14-septies del decreto-legge 30 dicembre  1979,  n.  663  ,
          convertito  in  legge,  con  modificazioni,  dalla  L.   29
          febbraio 1980, n. 33, i successivi aumenti di  perequazione
          intervengono, a far tempo dal 1° maggio 1984,  alle  stesse
          scadenze e con riferimento ai  medesimi  indici  e  periodi
          validi ai fini della scala mobile  delle  retribuzioni  dei
          lavoratori dell'industria. 
              Gli  aumenti  della  pensione  ai   sensi   del   comma
          precedente  sono  calcolati  applicando  all'importo  della
          pensione  spettante  alla  fine  di  ciascun   periodo   la
          percentuale di variazione, che si determina rapportando  il
          valore medio dell'indice relativo al trimestre,  che  scade
          in  tale  data,  all'analogo  valore  medio   relativo   al
          trimestre precedente. 
              La percentuale di cui al comma  precedente  si  applica
          sull'importo non eccedente il doppio del trattamento minimo
          del Fondo pensioni per  i  lavoratori  dipendenti.  Per  le
          fasce di importo comprese fra il doppio ed  il  triplo  del
          trattamento minimo detta percentuale e' ridotta al  novanta
          per cento. Per le fasce di importo superiore al triplo  del
          trattamento   minimo   la   percentuale   e'   ridotta   al
          settantacinque per cento. 
              A decorrere dal 1° maggio 1984, alle pensioni integrate
          al trattamento minimo, ivi comprese  quelle  maggiorate  ai
          sensi dell'articolo 14-quater del decreto-legge 30 dicembre
          1979, n. 663 ,  convertito  in  legge,  con  modificazioni,
          dalla  legge  29   febbraio   1980,   n.   33,   a   carico
          dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita',
          la vecchiaia ed  i  superstiti  dei  lavoratori-dipendenti,
          delle gestioni speciali per i  lavoratori  autonomi,  della
          gestione speciale per i lavoratori delle  miniere,  cave  o
          torbiere, dell'ENASARCO ed a quelle erogate in  favore  dei
          soggetti il cui trattamento e'  regolato  dall'articolo  26
          della legge 30 aprile 1969, n. 153 , dall'articolo 7  della
          legge 3 giugno 1975, n. 160 ,  e  dall'articolo  14-septies
          del  predetto  decreto-legge,  e'  attribuito  un  aumento,
          rapportato ad un  anno,  in  misura  pari  all'importo  che
          deriverebbe, per l'anno 1984, dall'anticipazione di un mese
          della cadenza delle perequazioni trimestrali. 
              Le pensioni  il  cui  ammontare  risulti  compreso  tra
          l'importo del trattamento minimo e l'importo integrato  dal
          predetto aumento sono maggiorate, ove sussista  il  diritto
          all'integrazione al minimo, fino  a  raggiungere  l'importo
          complessivo determinato ai sensi del comma precedente. 
              Con decreto del Ministro del tesoro e del Ministro  del
          lavoro e della previdenza sociale, da emanarsi entro il  31
          ottobre di ciascun anno e, per il  1984,  entro  30  giorni
          dalla data di  entrata  in  vigore  della  presente  legge,
          saranno   determinate   le   percentuali   di    variazione
          dell'indice di cui al  secondo  comma  e  le  modalita'  di
          corresponsione dei conguagli  derivanti  dagli  scostamenti
          tra i valori come sopra determinati e quelli accertati. 
              Restano ferme  le  norme  in  materia  di  aumenti  per
          perequazione automatica relativi alla dinamica salariale. 
              Agli effetti delle  disposizioni  di  cui  al  presente
          articolo le pensioni, alle quali si applica  la  disciplina
          dell'indennita' integrativa speciale di cui alla  legge  27
          maggio  1959,  n.  324  ,  e  successive  modificazioni  ed
          integrazioni,  dal  1°   maggio   1984   sono   considerate
          comprensive dell'indennita' stessa. Gli aumenti  dovuti  ai
          sensi  del  terzo  comma  sono  attribuiti  sull'indennita'
          integrativa speciale, ove competa, e sulla pensione con  le
          modalita'   che   saranno   stabilite   con   il    decreto
          interministeriale di cui al sesto comma. 
              Resta ferma la disciplina prevista per  l'attribuzione,
          all'atto della  cessazione  dal  servizio,  dell'indennita'
          integrativa speciale di cui alla legge 27 maggio  1959,  n.
          324 ,  e  successive  modificazioni  ed  integrazioni,  ivi
          compresa  la  normativa  stabilita  dall'articolo  10   del
          decreto-legge 29  gennaio  1983,  n.  17,  convertito,  con
          modificazioni, nella legge 25 marzo 1983, n. 79. 
              La disposizione di cui al quinto comma dell'articolo 10
          del decreto-legge 29 gennaio 1983, n. 17 , convertito,  con
          modificazioni, nella legge 25 marzo 1983,  n.  79,  non  si
          applica nei confronti del personale  che  abbia  presentato
          domanda di dimissioni anteriormente al 29  gennaio  1983  e
          sia cessato dal servizio alla data  di  entrata  in  vigore
          della presente legge. 
              Per  il  personale  che  abbia  presentato  domanda  di
          dimissioni   anteriormente   al   29   gennaio   1983   per
          l'attribuzione del beneficio di cui all'articolo 42,  terzo
          comma, o all'articolo 219, quarto comma,  del  decreto  del
          Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092  ,  e
          che, alla data di entrata in vigore della  presente  legge,
          sia ancora in servizio, trova applicazione il  differimento
          della decorrenza della pensione, previsto dal quinto  comma
          dell'articolo 10 del decreto-legge 29 gennaio 1983, n. 17 ,
          convertito, con modificazioni, nella legge 25  marzo  1983,
          n. 79. 
              Al  personale  di  cui  al  precedente  comma  e'  data
          facolta' di chiedere, entro 60 giorni dalla data di entrata
          in vigore della presente legge, la revoca della domanda  di
          dimissioni. ". 
              - La  legge  27  maggio  1959,  n.  324  (Miglioramenti
          economici  al  personale  statale  in   attivita'   ed   in
          quiescenza),  e'  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  5
          giugno 1959, n. 132. 
              - Si riporta il testo dell'articolo  3,  comma  2,  del
          decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 357  (Disposizioni
          sulla previdenza degli enti pubblici creditizi. ): 
              "2. La gestione speciale assume a proprio  carico,  per
          ciascun titolare di  trattamento  pensionistico  in  essere
          all'entrata in vigore della legge 30 luglio 1990, n. 218  ,
          una quota del trattamento  stesso  determinata  secondo  le
          misure  percentuali  indicate  nella  tabella  allegata  al
          presente   decreto.   Per   i   titolari   di   trattamenti
          pensionistici con decorrenza tra l'entrata in vigore  della
          legge 30 luglio 1990, n. 218 , ed il 31 dicembre  1990,  la
          quota a  carico  della  gestione  speciale  e'  determinata
          secondo  la  disciplina  in  vigore   per   l'assicurazione
          generale obbligatoria ai fini del diritto e  dell'ammontare
          del trattamento stesso. ". 
              Legge 30 luglio 1990, n. 218 (Disposizioni  in  materia
          di  ristrutturazione  e  integrazione  patrimoniale   degli
          istituti di credito di  diritto  pubblico),  e'  pubblicata
          nella Gazzetta Ufficiale 6 agosto 1990, n. 182. 
              Il  decreto  legislativo  30   giugno   1994   n.   509
          (Attuazione della delega conferita dall'articolo  1,  comma
          32, della legge 24 dicembre 1993, n.  537,  in  materia  di
          trasformazione  in  persone  giuridiche  private  di   enti
          gestori di forme obbligatorie di previdenza e  assistenza),
          e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 23 agosto  1994,  n.
          196. 
              - Si riporta l' articolo 3 del decreto  legislativo  10
          febbraio 1996, n. 103 (Attuazione  della  delega  conferita
          dall'art. 2, comma 25, della legge 8 agosto 1995,  n.  335,
          in  materia  di  tutela  previdenziale   obbligatoria   dei
          soggetti  che  svolgono  attivita'   autonoma   di   libera
          professione. ): 
              "Art. 3 Forme gestorie 
              1. Entro sessanta  giorni  dalla  data  di  entrata  in
          vigore  del  presente  decreto,  gli  enti  esponenziali  a
          livello nazionale degli enti abilitati alla tenuta di  albi
          od elenchi provvedono a deliberare con la  maggioranza  dei
          componenti dell'organo statutario competente, ove previsto,
          alternativamente: 
              a) la partecipazione all'ente pluricategoriale  di  cui
          all'art.  4,  avente  configurazione  di  diritto   privato
          secondo il modello delineato  dal  decreto  legislativo  30
          giugno 1994,  n.  509  ,  in  cui  convergano  anche  altre
          categorie  alle  quali  appartengono  i  soggetti  di   cui
          all'art. 1; 
              b) la costituzione di un ente di categoria,  avente  la
          medesima configurazione di  diritto  privato  di  cui  alla
          lettera a), alla condizione che lo stesso sia destinato  ad
          operare per un numero di soggetti non inferiore  a  8.  000
          iscritti; la relativa delibera deve essere assunta  con  la
          maggioranza  dei  due  terzi  dei  componenti   dell'organo
          statutario competente; 
              c) l'inclusione della categoria  professionale  per  la
          quale essi sono istituiti, in una delle forme di previdenza
          obbligatorie   gia'   esistenti   per    altra    categoria
          professionale similare, per analogia  delle  prestazioni  e
          del settore  professionale,  compresa  fra  quelle  di  cui
          all'elenco allegato al decreto legislativo 30 giugno  1994,
          n. 509 , a condizione che abbia  conseguito  la  natura  di
          persona giuridica privata; 
              d)  l'inclusione  della  categoria   nella   forma   di
          previdenza obbligatoria di cui all'art. 2, comma 26,  della
          legge 8 agosto 1995, n. 335. 
              2. Nel caso di mancata adozione delle delibere  di  cui
          al  comma  1,  i  soggetti  appartenenti   alle   categorie
          professionali interessate sono inseriti nella  gestione  di
          cui al comma 1, lettera d). ". 
              La  legge  22   luglio   1966,   n.   613   (Estensione
          dell'assicurazione  obbligatoria  per   l'invalidita',   la
          vecchiaia  ed  i  superstiti   agli   esercenti   attivita'
          commerciali ed ai loro familiari coadiutori e coordinamento
          degli ordinamenti pensionistici per i lavoratori autonomi),
          e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 agosto  1966,  n.
          200. 
              - Si riporta l'articolo 2 della legge 2 febbraio  1973,
          n. 12 (Natura e compiti dell'Ente nazionale  di  assistenza
          per  gli   agenti   e   rappresentanti   di   commercio   e
          riordinamento del trattamento pensionistico  integrativo  a
          favore degli agenti e dei rappresentanti di commercio): 
              "Art. 2. Compiti 
              L'ENASARCO eroga agli agenti ed  ai  rappresentanti  di
          commercio di cui agli  articoli  1742  e  1752  del  codice
          civile, la pensione di invalidita', vecchiaia e  superstiti
          integrativa di quella istituita dalla legge 22 luglio 1966,
          n. 613 . 
              L'ENASARCO persegue inoltre con separate gestioni  fini
          di formazione  e  qualificazione  professionale  in  favore
          della categoria, nonche' di assistenza  sociale  in  favore
          degli iscritti e provvede alla gestione dell'indennita'  di
          scioglimento del contratto di agenzia. ". 
              - Si riporta l'articolo 20 del decreto legge 25  giugno
          2008,  n.  112  (Disposizioni  urgenti  per   lo   sviluppo
          economico,  la  semplificazione,  la   competitivita',   la
          stabilizzazione della finanza pubblica  e  la  perequazione
          tributaria. ), convertito, con modificazioni, dalla legge 6
          agosto 2008, n. 133: 
              "Art. 20. Disposizioni in materia contributiva 
              1. Il secondo comma, dell'articolo 6,  della  legge  11
          gennaio 1943, n. 138, si interpreta nel senso che i  datori
          di lavoro che hanno corrisposto per legge o  per  contratto
          collettivo,  anche  di  diritto  comune,   il   trattamento
          economico   di   malattia,    con    conseguente    esonero
          dell'Istituto   nazionale    della    previdenza    sociale
          dall'erogazione della predetta indennita', non sono  tenuti
          al versamento  della  relativa  contribuzione  all'Istituto
          medesimo. Restano acquisite alla gestione e  conservano  la
          loro efficacia le  contribuzioni  comunque  versate  per  i
          periodi anteriori alla data del 1° gennaio 2009". 
              2. A decorrere dal 1° gennaio 2009,  le  imprese  dello
          Stato, degli enti pubblici e degli enti locali privatizzate
          e a capitale  misto  sono  tenute  a  versare,  secondo  la
          normativa vigente: 
              a) la contribuzione per maternita'; 
              b) la contribuzione per malattia per gli operai. 
              3. A decorrere dal 1° gennaio 2009 la  lettera  a)  del
          comma 2 dell' articolo 16 della legge 23  luglio  1991,  n.
          223, e' sostituita dalla seguente: «a) al versamento di  un
          contributo nella misura dello 0,30% delle retribuzioni  che
          costituiscono imponibile contributivo». 
              4. Sono abrogate le disposizioni  di  cui  all'articolo
          40, n. 2, del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n.  1827,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 6  aprile  1936,
          n. 1155. (84) 
              5. All'articolo 36 del  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica del 26 aprile 1957, n. 818,  sono  soppresse  le
          parole: «dell'articolo 40, n. 2, del R.  D.  L.  4  ottobre
          1935, n. 1827, e». 
              6. L'estensione dell'obbligo  assicurativo  di  cui  al
          comma 4 si applica con effetto dal primo  periodo  di  paga
          decorrente dal 1° gennaio 2009. 
              7. A decorrere dalla data  di  entrata  in  vigore  del
          presente decreto, nei procedimenti relativi a  controversie
          in materia di previdenza e assistenza sociale, a fronte  di
          una  pluralita'  di  domande  o  di  azioni  esecutive  che
          frazionano  un  credito  relativo  al  medesimo   rapporto,
          comprensivo delle somme eventualmente dovute per interessi,
          competenze  e  onorari  e   ogni   altro   accessorio,   la
          riunificazione e' disposta d'ufficio dal giudice  ai  sensi
          dell'articolo 151 delle disposizioni per  l'attuazione  del
          codice di procedura civile e disposizioni  transitorie,  di
          cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368. 
              8. In mancanza della riunificazione di cui al comma  7,
          l'improcedibilita' delle domande successive alla  prima  e'
          dichiarata dal giudice, anche d'ufficio, in  ogni  stato  e
          grado del procedimento. Analogamente, il  giudice  dichiara
          la nullita' dei pignoramenti successivi al primo in caso di
          proposizione di piu' azioni  esecutive  in  violazione  del
          comma 7. 
              9. Il giudice, ove abbia notizia che la  riunificazione
          non e' stata osservata, anche sulla base dell'eccezione del
          convenuto, sospende il giudizio e l'efficacia esecutiva dei
          titoli eventualmente gia' formatisi e fissa alle  parti  un
          termine  perentorio  per  la  riunificazione  a   pena   di
          improcedibilita' della domanda. 
              10. A decorrere dal 1° gennaio 2009, l'assegno  sociale
          di cui all'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto  1995,
          n. 335, e' corrisposto agli aventi diritto a condizione che
          abbiano soggiornato legalmente, in  via  continuativa,  per
          almeno dieci anni nel territorio nazionale. 
              11. A decorrere dal 1° gennaio  2009,  al  primo  comma
          dell'articolo  43  del   decreto   del   Presidente   della
          Repubblica  30  aprile  1970,  n.  639,  dopo  la   parola:
          «regionali»  sono  soppresse   le   seguenti   parole:   «e
          provinciali». 
              12. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore  del
          presente  decreto  l'Istituto  nazionale  della  previdenza
          sociale  mette  a   disposizione   dei   Comuni   modalita'
          telematiche di trasmissione per le  comunicazioni  relative
          ai decessi e alle variazioni di stato civile da effettuarsi
          obbligatoriamente entro due giorni dalla data dell'evento. 
              13. In caso di ritardo nella  trasmissione  di  cui  al
          comma 12 il responsabile del procedimento,  ove  ne  derivi
          pregiudizio, risponde a titolo di danno erariale. 
              14. Il primo periodo dell'articolo 31, comma 19,  della
          legge 27 dicembre 2002, n. 289 e' soppresso. ". 
              - Si riporta il testo dell'articolo 31 della  legge  28
          febbraio 1986, n. 41 (Disposizioni per  la  formazione  del
          bilancio  annuale  e  pluriennale  dello  Stato   -   legge
          finanziaria 1986): 
              "Art.  31.  -  1.  La  quota  di  contributo   per   le
          prestazioni  del  Servizio  sanitario   nazionale   per   i
          lavoratori  dipendenti  di  tutti  i  settori,  pubblici  e
          privati, comprensiva  della  aliquota  aggiuntiva  prevista
          dall'art. 4 del D. L. 8 luglio 1974, n. 264  ,  convertito,
          con modificazioni, nella L. 17  agosto  1974,  n.  386,  e'
          fissata nella misura del 10,95 per cento della retribuzione
          imponibile, di cui il 9,60 per cento a carico dei datori di
          lavoro  e  l'1,35  per  cento  a  carico  dei   lavoratori.
          L'aliquota del 9,60 per cento e' ridotta, per gli anni 1986
          e 1987, rispettivamente al 5,60 e al 7,60 per cento  per  i
          datori di  lavoro  di  cui  all'articolo  3,  primo  comma,
          lettera d) del D. L. 30 dicembre 1979, n. 663 , convertito,
          con modificazioni, nella L. 29 febbraio 1980, n. 33. 
              2. A  decorrere  dal  1°  gennaio  1988  il  contributo
          istituito dall'art. 2, L.  30  ottobre  1953,  numero  841,
          successivamente modificato dall'art. 4, L. 6 dicembre 1971,
          n.  1053  ,   posto   a   carico   dei   pensionati   delle
          amministrazioni statali, delle aziende autonome e dell'Ente
          Ferrovie dello Stato sui  trattamenti  pensionistici  dagli
          stessi  percepiti  e'  ridotto  allo  0,50  per  cento;   a
          decorrere  dal  1°  gennaio  1989  il  suddetto  contributo
          soppresso. 
              3. Le economie risultanti  nei  bilanci  delle  aziende
          autonome  e  dell'Ente  Ferrovie  dello  Stato  conseguenti
          all'applicazione  del  comma  precedente  sono   recuperate
          mediante   corrispondente   riduzione   dei   trasferimenti
          comunque ad essi spettanti a carico dello Stato. 
              4. 
              5. I contributi dovuti  dai  datori  di  lavoro  per  i
          soggetti  aventi  diritto  alle  indennita'  economiche  di
          malattia sono fissati nelle misure  indicate  nell'allegata
          tabella G. 
              6. Le aliquote  stabilite  nei  precedenti  commi  sono
          applicate, sia per quanto riguarda il contributo  a  carico
          dei dipendenti che  per  quello  a  carico  dei  datori  di
          lavoro,   sull'intera    retribuzione    imponibile    come
          individuata dall'art. 12 della L. 30 aprile 1969, n. 153  ,
          con esclusione delle somme corrisposte a titolo di diaria o
          indennita'  di  trasferta  fino  all'ammontare  esente   da
          imposizione  fiscale.   Restano   fermi   i   minimali   di
          retribuzione  imponibile  fissati  per  ciascun  anno   con
          decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale,
          ai sensi dell'art. 1 del D. L. 29 luglio  1981,  n.  402  ,
          convertito, con modificazioni, nella L. 26 settembre  1981,
          n. 537. Restano altresi' confermate le retribuzioni medie e
          convenzionali  previste  per   particolari   categorie   di
          lavoratori  ai  sensi  delle  disposizioni  in   vigore   e
          determinate con decreto del Ministro  del  lavoro  e  della
          previdenza sociale. 
              7. E' soppresso il comma 23 dell'articolo 4 del  D.  L.
          12 settembre 1983, n. 463 , convertito, con  modificazioni,
          nella  L.  11  novembre  1983,   n.   638,   e   successive
          modificazioni. 
              8. Per le prestazioni del Servizio sanitario nazionale,
          dagli artigiani, dagli esercenti  attivita'  commerciali  e
          loro   rispettivi   familiari   coadiutori,   dai    liberi
          professionisti,  nonche'  dai   lavoratori   dipendenti   e
          pensionati, e' dovuto un contributo, comprensivo di  quello
          di cui all'art. 4 del  D.  L.  8  luglio  1974,  n.  264  ,
          convertito, con modificazioni, nella L. 17 agosto 1974,  n.
          386, stabilito nella misura del 7,5 per cento  del  reddito
          complessivo ai fini  dell'IRPEF  per  l'anno  precedente  a
          quello cui il contributo si riferisce, con  esclusione  dei
          redditi  gia'   assoggettati   a   contribuzione   per   le
          prestazioni del Servizio sanitario nazionale e dei  redditi
          da pensione. I redditi dominicali e agrari, dei  fabbricati
          e  di  capitale  concorrono,  per   la   parte   eccedente,
          complessivamente, i 4 milioni di lire. 
              9. Il contributo di cui al precedente comma 8 e' dovuto
          anche  dai  coltivatori  diretti,  mezzadri  e   coloni   e
          rispettivi concedenti, nonche' da ciascun componente attivo
          dei rispettivi nuclei familiari. Il contributo predetto  e'
          ridotto al  50  per  cento  per  i  redditi  delle  aziende
          agricole situate nei territori montani di cui al D.  P.  R.
          29 settembre 1973, n. 601 ,  nonche'  nelle  zone  agricole
          svantaggiate delimitate ai sensi dell'art. 15 della  L.  27
          dicembre 1977, n. 984 . 
              10.  Il  contributo  dovuto  dai  soggetti  di  cui  ai
          precedenti  commi  8  e  9,  con  esclusione  dei  soggetti
          titolari di reddito da lavoro dipendente e assimilato,  non
          puo' comunque essere inferiore rispettivamente  alla  somma
          annua di lire 648. 000 e di lire 324. 000, frazionabile per
          i mesi di effettiva  attivita'  svolta  nell'anno.  Per  le
          aziende  diretto-coltivatrici,   coloniche   e   mezzadrili
          ubicate nei territori  montani  di  cui  al  D.  P.  R.  29
          settembre 1973,  n.  601  ,  nonche'  nelle  zone  agricole
          svantaggiate delimitate ai sensi dell'art. 15 della  L.  27
          dicembre 1977, n. 984 , la misura predetta e'  ridotta  del
          50 per cento. 
              11. Il  contributo  per  le  prestazioni  del  Servizio
          sanitario nazionale, dovuto ai sensi dell'art. 63 della  L.
          23 dicembre 1978, n. 833 , nel testo  modificato  dall'art.
          15 del D. L. 1° luglio 1980, n. 285 (58),  convertito,  con
          modificazioni, nella L. 8 agosto 1980, n. 441, e' stabilito
          nella misura del 7,5 per cento del reddito  complessivo  ai
          fini  dell'IRPEF  per  l'anno  relativo  a  quello  cui  il
          contributo  si  riferisce.  Il  relativo  versamento  sara'
          effettuato in unica soluzione entro il 30 giugno  dell'anno
          successivo a quello cui il contributo si riferisce. Restano
          ferme le disposizioni vigenti  per  la  determinazione  del
          contributo  per  le  prestazioni  del  Servizio   sanitario
          nazionale a carico dei cittadini stranieri. 
              12. I soggetti di cui al comma 11, che siano tenuti  al
          pagamento del contributo per le  prestazioni  del  Servizio
          sanitario nazionale  per  un  periodo  inferiore  all'anno,
          hanno l'obbligo del versamento del  contributo  determinato
          ai sensi del comma predetto,  decurtato  delle  somme  gia'
          pagate come contributo  per  le  prestazioni  del  Servizio
          sanitario nazionale ai sensi dei commi 1, 8,  9  e  10.  Il
          relativo versamento sara'  effettuato  in  unica  soluzione
          entro il 30 giugno dell'anno successivo  a  quello  cui  il
          contributo si riferisce. 
              13.  I  contributi  per  le  prestazioni  del  Servizio
          sanitario nazionale di cui ai  commi  1,  8,  9  e  11  del
          presente articolo si applicano sulla quota degli imponibili
          complessivi assoggettabili a contribuzione non superiore  a
          lire 40. 000. 000 annue. 
              14. Sulla quota eccedente il suddetto importo,  e  fino
          al limite di  lire  100.  000.  000  annue,  e'  dovuto  un
          contributo di solidarieta' nella misura del 4 per cento. 
              15.  Sui  redditi  da  lavoro  dipendente,  la   misura
          contributiva di cui al comma precedente e' cosi' ripartita:
          3,80 per cento a carico del datore di  lavoro  e  0,20  per
          cento a carico del lavoratore. 
              16. Fino al 31 dicembre 1986 resta fermo il  contributo
          per le prestazioni del Servizio sanitario nazionale fissato
          dall'articolo 6, lettera a) della legge 28 luglio 1967,  n.
          669 , dall'articolo 22, L. 19  gennaio  1955,  n.  25  ,  e
          dall'articolo 11, lettera a), della L. 13  marzo  1958,  n.
          250 . 
              17. In deroga a quanto previsto dai precedenti commi 1,
          13, 14 e 15 le Amministrazioni statali, ivi comprese quelle
          con   ordinamento   autonomo   o   dotate   di    autonomia
          amministrativa,  l'Ente  Ferrovie  dello  Stato,  gli  enti
          locali  con  esclusione  delle   aziende   municipalizzate,
          nonche' gli enti pubblici non economici di cui  alla  legge
          20 marzo 1975, n. 70  ,  continuano,  per  l'anno  1986,  a
          versare il  contributo  per  le  prestazioni  del  Servizio
          sanitario  nazionale,  limitatamente  alla  quota  a   loro
          carico, sulla base della normativa vigente al  31  dicembre
          1985,  restando  a  carico  del  bilancio  dello  Stato  il
          versamento  diretto  al  pertinente  capitolo  di   entrata
          dell'aumento recato dal predetto comma 1,  determinato,  in
          via forfettaria, in lire 2. 200 miliardi. Al relativo onere
          si provvede,  quanto  a  lire  1.  200  miliardi,  mediante
          corrispondente   riduzione   dell'accantonamento   iscritto
          nell'allegata tabella B per  «Proroga  fiscalizzazione  dei
          contributi di malattia» e, quanto a lire 1.  000  miliardi,
          mediante  corrispondente   riduzione   dello   stanziamento
          iscritto al capitolo n. 3622 dello stato di previsione  del
          Ministero del lavoro e della previdenza sociale. 
              18. Le disposizioni del presente articolo si  applicano
          a  decorrere  dal  1°  gennaio  1986.  Per   i   lavoratori
          dipendenti tali disposizioni si applicano a  decorrere  dal
          periodo di paga in corso al 1° gennaio 1986. ". 
              - Si riporta il  testo  dell'articolo  43  del  decreto
          legislativo  luogotenenziale  23  novembre  1944,  n.   369
          (Soppressione delle  organizzazioni  sindacali  fasciste  e
          liquidazione dei rispettivi patrimoni. ): 
              "Art. 43. 
              Per i rapporti collettivi ed  individuali,  restano  in
          vigore, salvo le successive modifiche, le  norme  contenute
          nei contratti collettivi, negli  accordi  economici,  nelle
          sentenze della Magistratura del lavoro  e  nelle  ordinanze
          corporative di cui agli artt. 10 e 13 della legge 3  aprile
          1926, n. 563, agli artt. 8 e  11  della  legge  5  febbraio
          1934, n. 163, e gli artt. 4 e  5  del  R.  decreto-legge  9
          agosto 1943, n. 721. " 
              - Si riporta la voce 69626 dell'allegato 1  al  decreto
          legislativo  13  dicembre  2010,  n.  212  (Abrogazione  di
          disposizioni legislative statali, a norma dell'articolo 14,
          comma 14-quater, della legge 28 novembre 2005, n. 246): 
              "Allegato 1 (Atti normativi abrogati) 
              69626 DECRETO LEGISLATIVO  LUOGOTENENZIALE  NUMERO  369
          DEL 23/11/1944 SOPPRESSIONE DELLE ORGANIZZAZIONI  SINDACALI
          FASCISTE E LIQUIDAZIONE DEI RISPETTIVI PATRIMONI. ". 
              - Si riporta  il  testo  dell'articolo  4  del  decreto
          legislativo 16 aprile 1997, n. 146 (Attuazione della delega
          conferita dall'articolo 2, comma  24,  della  L.  8  agosto
          1995, n. 335, in materia di previdenza agricola. ): 
              "Art. 4. Salario medio convenzionale 
              1. A decorrere dal 1° gennaio  1998  il  salario  medio
          convenzionale, determinato con  decreto  del  Ministro  del
          lavoro e della previdenza  sociale  e  rilevato  nel  1995,
          resta  fermo,  ai  fini   della   contribuzione   e   delle
          prestazioni temporanee, fino a quando il suo importo per le
          singole qualifiche degli operai agricoli non  sia  superato
          da quello spettante nelle singole province in  applicazione
          dei contratti  collettivi  stipulati  dalle  organizzazioni
          sindacali maggiormente rappresentative. A decorrere da tale
          momento trova  applicazione  l'articolo  1,  comma  1,  del
          decreto-legge 9  ottobre  1989,  n.  338,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge  7  dicembre  1989,  n.  389,  e
          successive modificazioni e integrazioni. ". 
              - Si riporta il testo dell'articolo  1,  comma  5,  del
          decreto legge 10 gennaio 2006, n. 2 (Interventi urgenti per
          i  settori  dell'agricoltura,   dell'agroindustria,   della
          pesca, nonche'  in  materia  di  fiscalita'  d'impresa.  ),
          convertito, con modificazioni, dalla legge 11  marzo  2006,
          n. 81: 
              "5. L'accesso ai servizi  di  consultazione  telematica
          ipotecaria e catastale e' consentito a chiunque in rispetto
          della  normativa  vigente  in   tema   di   riutilizzazione
          commerciale  dei  dati  ipotecari  e  catastali,  su   base
          convenzionale ovvero con pagamento  telematico  contestuale
          per ogni consultazione effettuata. In tale ultimo caso,  le
          tasse ipotecarie  ed  i  tributi  speciali  catastali  sono
          aumentati del cinquanta per cento e  gli  importi  riscossi
          sono riversati alla sezione di Tesoreria provinciale  dello
          Stato entro il terzo giorno lavorativo necessario a  quello
          della riscossione. Con decreto del  direttore  dell'Agenzia
          del territorio, sentito il Ministero dell'economia e  delle
          finanze -  Dipartimento  della  Ragioneria  generale  dello
          Stato, adottato entro quarantacinque giorni dalla  data  di
          entrata in vigore del presente decreto, sono  stabilite  le
          modalita' attuative del presente comma. ". 
              Il  decreto  legislativo  16  settembre  1996,  n.  563
          (Attuazione della delega conferita dall'art. 2,  comma  23,
          lettera b), della L. 8 agosto 1995, n. 335, in  materia  di
          trattamenti    pensionistici,    erogati    dalle     forme
          pensionistiche   diverse   da   quelle   dell'assicurazione
          generale  obbligatoria,  del  personale  degli   enti   che
          svolgono le loro attivita' nelle materie di cui all'art.  1
          del D. Lgs. C.  P.  S.  17  luglio  1947,  n.  691.  ),  e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  31  ottobre  1996,  n.
          256, S. O. 
              Il  decreto  legislativo  5  dicembre  2005,   n.   252
          (Disciplina delle forme pensionistiche complementari. ), e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 13  dicembre  2005,  n.
          289, S. O. 
              La  legge  20  marzo  1975,  n.  70  (Disposizioni  sul
          riordinamento degli enti pubblici e del rapporto di  lavoro
          del personale dipendente),  e'  pubblicata  nella  Gazzetta
          Ufficiale 2 aprile 1975, n. 87. 
              - Si riporta l'articolo 75 del decreto  del  Presidente
          della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761 ( Stato giuridico
          del personale delle unita' sanitarie locali): 
              "Art. 75. Opzione per la posizione assicurativa in atto 
              Al personale contemplato nell'art. 74, secondo comma, o
          ai loro superstiti, e'  data  facolta'  di  optare  per  il
          mantenimento della posizione assicurativa  gia'  costituita
          nell'ambito  dell'assicurazione  generale  obbligatoria   e
          degli eventuali fondi integrativi di  previdenza  esistenti
          presso gli  enti  di  provenienza.  L'opzione  deve  essere
          esercitata entro sei mesi  dalla  data  di  iscrizione  nei
          ruoli regionali del  personale  addetto  ai  servizi  delle
          unita' sanitarie locali. 
              La facolta' di opzione di cui al precedente comma  puo'
          essere esercitata, nello stesso termine  di  sei  mesi  ivi
          previsto, dai dipendenti di cui al settimo e  ottavo  comma
          dell'art. 67, L. 23 dicembre 1978, n. 833 . 
              In favore del personale di cui ai precedenti  commi  e'
          costituita  presso  l'INPS   una   gestione   speciale   ad
          esaurimento che provvedera' all'erogazione dei trattamenti,
          a carico dell'assicurazione generale obbligatoria,  secondo
          le disposizioni regolamentari  dei  preesistenti  fondi  di
          previdenza, anche per quanto  concerne  il  versamento  dei
          contributi  previdenziali  ripartiti  secondo  le   attuali
          proporzioni. 
              Per garantire la continuita' delle prestazioni a carico
          dei fondi integrativi di previdenza di  cui  ai  precedenti
          commi, il personale degli enti soppressi addetto ai servizi
          relativi ai predetti  fondi  di  previdenza  e'  trasferito
          all'INPS con le procedure stabilite  dall'art.  67,  L.  23
          dicembre 1978, n. 833 , previa integrazione dei contingenti
          determinati a norma dello stesso art. 67, primo comma. 
              Il finanziamento della gestione speciale ad esaurimento
          costituita presso l'INPS a norma dei  precedenti  commi  e'
          assicurato,  per  le  pregresse   posizioni   previdenziali
          relative al personale in servizio e in quiescenza, mediante
          versamento dei corrispettivi capitali di copertura. A  tale
          fine saranno utilizzate le  disponibilita'  finanziarie  di
          cui all'art. 77, quinto comma, ovvero sesto  comma,  L.  23
          dicembre 1978, n. 833 . 
              Nei confronti del personale di cui al secondo comma che
          chieda di non essere inquadrato nei ruoli unici istituiti a
          norma del D. P. R. 24 luglio 1977, n. 618 , o  negli  altri
          ruoli delle amministrazioni dello Stato,  si  applicano  le
          disposizioni contenute  nei  regolamenti  dei  preesistenti
          fondi di previdenza per i casi di dispensa dal servizio per
          riduzione di organico. 
              Ai fini dell'applicazione dell'art. 19, L. 21  dicembre
          1978, n. 843 , con effetto dalla data di costituzione della
          gestione speciale prevista dal presente articolo, la  quota
          aggiuntiva di cui al terzo comma  dell'articolo  10,  L.  3
          giugno 1975,  n.  160  ,  e'  dovuta  esclusivamente  sulla
          pensione a carico dell'assicurazione generale  obbligatoria
          restando in ogni caso non dovuto sulla pensione integrativa
          l'incremento dell'indennita' integrativa  speciale  di  cui
          all'art. 1, L. 31 luglio 1975, n. 364. " 
              Il decreto del Presidente della Repubblica 31  dicembre
          1971, n. 1388  (Istituzione  del  casellario  centrale  dei
          pensionati. ), e' pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  27
          marzo 1972, n. 82. 
              - Si riporta l'articolo 59, comma  9,  della  legge  27
          dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione  della
          finanza pubblica. ): 
              "9. Per il personale del comparto scuola  resta  fermo,
          ai fini dell'accesso al trattamento pensionistico,  che  la
          cessazione dal servizio ha effetto  dalla  data  di  inizio
          dell'anno scolastico e  accademico,  con  decorrenza  dalla
          stessa data del relativo trattamento economico nel caso  di
          prevista maturazione del requisito  entro  il  31  dicembre
          dell'anno. Il personale del comparto scuola la cui  domanda
          di dimissione, presentata entro il 15 marzo  1997,  non  e'
          stata accolta per effetto delle disposizioni contenute  nel
          decreto-legge 19 maggio 1997,  n.  129  ,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 18 luglio  1997  ,  n.  229,  e'
          collocato a riposo in due scaglioni,  equamente  ripartiti,
          rispettivamente nell'anno scolastico o accademico 1998-1999
          e in quello 1999-2000, con  priorita'  per  i  soggetti  in
          possesso  dei  requisiti  per  l'accesso   al   trattamento
          pensionistico richiesti al personale del  pubblico  impiego
          nel 1998 e per quelli con maggiore  eta'  anagrafica.  Sono
          fatte salve comunque le  cessazioni  dal  servizio  di  cui
          all'articolo 1, comma 3, del citato  decreto-legge  n.  129
          del 1997 , nonche' quelle  del  personale  appartenente  ai
          ruoli,  classi  di  concorso  a   cattedre   e   posti   di
          insegnamento e profili professionali  nei  quali  vi  siano
          situazioni di esubero rispetto alle esigenze di organico  e
          fino alla concorrenza del relativo soprannumero. Ai fini di
          cui sopra, relativamente agli anni scolastici ed accademici
          1998, 1999 e 2000 il verificarsi della suddetta  condizione
          e' accertato al termine delle operazioni di  movimento  del
          personale. ". 
              - Si riporta l'articolo 2, comma 28, della citata legge
          23 dicembre 1996, n. 662 : 
              "28. In attesa di un'organica riforma del sistema degli
          ammortizzatori sociali, entro centottanta giorni dalla data
          di entrata in vigore della presente legge, con uno  o  piu'
          decreti del Ministro del lavoro e della previdenza sociale,
          di concerto con il Ministro del tesoro, adottati  ai  sensi
          dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto  1988,  n.
          400 , sentite le organizzazioni sindacali ed  acquisito  il
          parere  delle  competenti  Commissioni  parlamentari,  sono
          definite, in via sperimentale, misure per il  perseguimento
          di   politiche   attive   di   sostegno   del   reddito   e
          dell'occupazione    nell'ambito     dei     processi     di
          ristrutturazione aziendali e per fronteggiare situazioni di
          crisi di enti ed aziende pubblici e  privati  erogatori  di
          servizi di pubblica utilita',  nonche'  delle  categorie  e
          settori di impresa sprovvisti del sistema di ammortizzatori
          sociali. Nell'esercizio  della  potesta'  regolamentare  il
          Governo  si  attiene  ai  seguenti   principi   e   criteri
          direttivi: 
              a)   costituzione   da   parte   della   contrattazione
          collettiva nazionale di appositi fondi finanziati  mediante
          un contributo sulla retribuzione non  inferiore  allo  0,50
          per cento; 
              b) definizione da parte della  contrattazione  medesima
          di specifici trattamenti e dei relativi  criteri,  entita',
          modalita'  concessivi,  entro  i   limiti   delle   risorse
          costituite, con determinazione dei trattamenti al lordo dei
          correlati contributi figurativi; 
              c)   eventuale   partecipazione   dei   lavoratori   al
          finanziamento con una quota non superiore al 25  per  cento
          del contributo; 
              d) in caso di ricorso ai trattamenti, previsione  della
          obbligatorieta' della contribuzione con applicazione di una
          misura addizionale non superiore a tre volte  quella  della
          contribuzione stessa; 
              e) istituzione presso l'INPS dei fondi, gestiti con  il
          concorso delle parti sociali; 
              f)  conseguimento,  limitatamente  all'anno  1997,   di
          maggiori entrate contributive nette complessivamente pari a
          lire 150 miliardi. ". 
              - Si riporta il testo dell'articolo 64 della  legge  17
          maggio 1999 (Misure in materia di investimenti,  delega  al
          Governo per il riordino degli incentivi  all'occupazione  e
          della   normativa   che   disciplina    l'INAIL,    nonche'
          disposizioni per il riordino degli enti previdenziali ): 
              "Art.  64  Disposizioni  in   materia   di   previdenza
          integrativa degli enti di cui alla legge 20 marzo 1975,  n.
          70 
              1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della
          presente  legge,  con  accordo  contrattuale  di   comparto
          saranno istituite, ai  sensi  del  decreto  legislativo  21
          aprile 1993, n. 124 e successive  modificazioni,  forme  di
          previdenza  complementare  per  il  personale  a   rapporto
          d'impiego degli enti  disciplinati  dalla  legge  20  marzo
          1975, n. 70 , ivi compresi gli enti privatizzati  ai  sensi
          del decreto legislativo  30  giugno  1994,  n.  509  ,  nel
          rispetto dei  criteri  finanziari  stabiliti  dal  predetto
          decreto legislativo sulla base  di  aggiornate  valutazioni
          attuali. 
              2. A decorrere dal 1°  ottobre  1999  i  fondi  per  la
          previdenza    integrativa    dell'assicurazione    generale
          obbligatoria per i dipendenti dagli enti di cui al comma  1
          del  presente  articolo  nonche'   la   gestione   speciale
          costituita presso l'INPS  ai  sensi  dell'articolo  75  del
          decreto del Presidente della Repubblica 20  dicembre  1979,
          n. 761 , sono soppressi, con contestuale  cessazione  delle
          corrispondenti  aliquote  contributive  previste   per   il
          finanziamento dei fondi medesimi. 
              3. In favore degli iscritti ai fondi di cui al comma  2
          e' riconosciuto  il  diritto  all'importo  del  trattamento
          pensionistico  integrativo  calcolato  sulla   base   delle
          normative regolamentari in vigore presso i  predetti  fondi
          che  restano  a  tal  fine  confermate  anche  ai  fini  di
          quiescenza e delle anzianita'  contributive  maturate  alla
          data  del  1°  ottobre  1999.  Tali   importi,   rivalutati
          annualmente sulla base dell'indice dei  prezzi  al  consumo
          per le famiglie di operai e impiegati calcolato dall'ISTAT,
          saranno erogati in aggiunta  ai  trattamenti  pensionistici
          liquidati a carico dei regimi obbligatori di base. 
              4. A decorrere dalla data di cui al comma 2, gli  oneri
          relativi  ai  trattamenti  pensionistici   diretti   e   ai
          superstiti in essere, e agli importi di pensione  calcolati
          ai sensi del comma 3, restano a  carico  del  bilancio  dei
          rispettivi enti,  presso  i  quali  e'  istituita  apposita
          evidenza contabile. A tale contabilita', alla quale faranno
          altresi' carico gli oneri per i  trattamenti  pensionistici
          erogati fino al 30 settembre 1999, vanno  inoltre  imputate
          le somme che a qualsiasi titolo risulteranno a credito  dei
          medesimi fondi, nonche' il gettito del contributo di cui al
          comma 5. 
              5. A decorrere dalla medesima data di cui al comma 2 e'
          applicato un contributo di solidarieta' pari al 2 per cento
          sulle prestazioni integrative  dell'assicurazione  generale
          obbligatoria  erogate  o  maturate  presso  i  fondi  e  la
          gestione speciale di cui al comma 2. 
              6. A decorrere dal 1°  gennaio  1999  l'importo  minimo
          individuale dei trattamenti pensionistici liquidati, a  far
          tempo  dal  1°  gennaio  1995,  dalla   gestione   speciale
          costituita presso l'INPS  ai  sensi  dell'articolo  75  del
          decreto del Presidente della Repubblica 20  dicembre  1979,
          n. 761 , e' pari allo 0,50  per  cento  della  retribuzione
          imponibile  nella  gestione  speciale  per  ogni  anno   di
          servizio utile fino ad  un  massimo  del  20  per  cento  e
          comunque non inferiore al trattamento  minimo  di  pensione
          nell'assicurazione generale obbligatoria aumentato  del  25
          per  cento  per  quarant'anni   di   servizio   utile.   Il
          trattamento pensionistico complessivo  annuo  non  puo'  in
          ogni caso essere superiore all'importo  della  retribuzione
          pensionabile annua presa  in  considerazione  ai  fini  del
          calcolo della prestazione spettante  secondo  la  normativa
          vigente nell'assicurazione generale obbligatoria. 
              7. Le disposizioni di cui al comma 6 si applicano anche
          agli  ex  dipendenti  provenienti  da  enti  interessati  a
          provvedimenti di scorporo delle gestioni sanitarie, optanti
          per  il  mantenimento  dell'iscrizione   nell'assicurazione
          generale obbligatoria e nei fondi di previdenza integrativa
          costituiti presso gli enti stessi, ai quali il  trattamento
          continua ad essere assicurato dai fondi predetti. 
              8. A decorrere dalla medesima data di cui  al  comma  2
          cessano le contribuzioni dovute alla  gestione  di  cui  al
          comma 6. In aggiunta ai trattamenti pensionistici liquidati
          a carico del regime obbligatorio  di  base,  agli  iscritti
          alla gestione e'  riconosciuto  il  diritto  all'erogazione
          della quota di pensione integrativa  calcolata  sulla  base
          delle disposizioni contenute nel predetto comma 6  e  delle
          anzianita' assicurative utili maturate  alla  data  del  31
          dicembre 1998. 
              9. Con uno o piu' decreti del  Ministro  del  lavoro  e
          della previdenza sociale, di concerto con il  Ministro  del
          tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sono
          emanate  le  disposizioni  regolamentari   necessarie   per
          l'attuazione del presente articolo. ". 
              Il  decreto  legislativo  16  settembre  1996,  n.  565
          (Attuazione della delega conferita dall'art. 2,  comma  33,
          della L. 8 agosto 1995, n.  335,  in  materia  di  riordino
          della disciplina della gestione  «Mutualita'  pensioni»  di
          cui alla L. 5 marzo 1963,  n.  389),  e'  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale del 31 ottobre 1996, n. 256, S. O. 
              - Si riporta il testo degli articoli 5, comma 1,  e  8,
          del decreto del  Presidente  della  Repubblica  4  dicembre
          2002, n. 303 (Regolamento di  organizzazione  dell'Istituto
          superiore per la prevenzione e la sicurezza  del  lavoro  -
          ISPESL, a norma dell'articolo 9  del  D.  Lgs.  29  ottobre
          1999, n. 419): 
              "Art. 5. Presidente 
              1. Il Presidente, scelto tra personalita'  appartenenti
          alla comunita' scientifica, dotato di alta, riconosciuta  e
          documentata  professionalita'   tecnico-scientifica   nelle
          materie  di  competenza  dell'Istituto,  e'  nominato   con
          decreto   del   Presidente   della    Repubblica,    previa
          deliberazione del Consiglio dei Ministri, su  proposta  del
          Ministro della salute. " 
              "Art. 8. Direttore generale 
              1. Il Direttore generale e' nominato  con  decreto  del
          Ministro della salute, su proposta del  Presidente,  ed  e'
          scelto tra persone laureate di larga, provata e documentata
          esperienza  di  direzione  in  materia   di   gestione   ed
          amministrazione.  Il  rapporto  di  lavoro  del   Direttore
          generale e' regolato con contratto di  diritto  privato  di
          durata massima quinquennale.  Ai  dipendenti  di  pubbliche
          amministrazioni si applica quanto previsto dall'articolo 5,
          comma 6. 
              2. Il Direttore generale: 
              a)  partecipa  con  voto  consultivo  alle  sedute  del
          Consiglio di amministrazione; 
              b)   attua   i   provvedimenti   del    Consiglio    di
          amministrazione; 
              c) cura la predisposizione del bilancio di previsione e
          del  conto  consuntivo,  sulla  scorta  delle  linee  guida
          indicate dal Consiglio di amministrazione; 
              d) elabora le  proposte  da  sottoporre  al  Presidente
          relative  alle  risorse  finanziarie   da   assegnare   con
          l'indicazione degli obiettivi da conseguire; 
              e) attua quanto previsto  nel  piano  delle  attivita',
          sovrintendendo e coordinando l'attivita' dei dirigenti; 
              f)   promuove   lo   sviluppo   organizzativo   e    la
          valorizzazione delle risorse umane; cura, con i  dirigenti,
          la definizione e l'aggiornamento dell'assetto organizzativo
          dell'Istituto; 
              g)   vigila   sistematicamente   sull'andamento   della
          gestione, con riferimento al piano triennale ed al  budget,
          sviluppando ed utilizzando idonei strumenti di controllo; 
              h) conferisce gli incarichi di livello dirigenziale non
          generale, ad esclusione di  quelli  relativi  ai  dirigenti
          assegnati agli uffici di livello dirigenziale generale; 
              i)   adotta   gli   atti   relativi    alla    gestione
          dell'Istituto, non rientranti  nella  specifica  competenza
          del Presidente o dei vari dirigenti; 
              l) approva l'indizione delle procedure  concorsuali  in
          materia di servizi, lavori  e  forniture  che  superino  la
          soglia comunitaria. 
              3. Il Direttore generale, in  quanto  incluso  tra  gli
          organi dell'ente  ai  sensi  dell'articolo  9  del  decreto
          legislativo 29 ottobre 1999, n.  419,  cessa  dall'incarico
          nei casi di cessazione del Presidente o  del  Consiglio  di
          amministrazione. ". 
              - Si riporta il testo dell'articolo  9,  comma  6,  del
          decreto legislativo 9  aprile  2008,  n.  81  (  Attuazione
          dell'articolo 1 della legge  3  agosto  2007,  n.  123,  in
          materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi
          di lavoro): 
              "6.  L'ISPESL,  nell'ambito  delle   sue   attribuzioni
          istituzionali, opera avvalendosi  delle  proprie  strutture
          centrali  e  territoriali,  garantendo  unitarieta'   della
          azione di prevenzione nei suoi aspetti interdisciplinari  e
          svolge le seguenti attivita': 
              a) svolge e promuove  programmi  di  studio  e  ricerca
          scientifica e programmi di interesse  nazionale  nel  campo
          della  prevenzione  degli  infortuni,  e   delle   malattie
          professionali,  della  sicurezza   sul   lavoro   e   della
          promozione e tutela della salute negli ambienti di  vita  e
          di lavoro; 
              b)   interviene    nelle    materie    di    competenza
          dell'Istituto, su richiesta  degli  organi  centrali  dello
          Stato e delle regioni e delle province autonome di Trento e
          di  Bolzano,  nell'ambito  dei  controlli  che   richiedono
          un'elevata competenza scientifica. Ai fini  della  presente
          lettera,  esegue,   accedendo   nei   luoghi   di   lavoro,
          accertamenti e indagini in materia di  salute  e  sicurezza
          del lavoro; 
              c)  e'  organo  tecnico-scientifico   delle   Autorita'
          nazionali preposte alla sorveglianza del  mercato  ai  fini
          del controllo della conformita' ai requisiti di sicurezza e
          salute di prodotti messi a disposizione dei lavoratori; 
              d)  svolge  attivita'  di  organismo   notificato   per
          attestazioni di conformita' relative alle Direttive per  le
          quali non svolge compiti  relativi  alla  sorveglianza  del
          mercato; 
              e) e' titolare di prime verifiche e verifiche di  primo
          impianto  di  attrezzature  di  lavoro  sottoposte  a  tale
          regime; 
              f) fornisce consulenza al Ministero del  lavoro,  della
          salute e delle politiche sociali, agli  altri  Ministeri  e
          alle regioni e alle province autonome in materia  salute  e
          sicurezza del lavoro; 
              g) fornisce assistenza al Ministero del  lavoro,  della
          salute e delle politiche sociali  e  alle  regioni  e  alle
          province autonome per l'elaborazione  del  Piano  sanitario
          nazionale,  dei  piani  sanitari  regionali  e  dei   piani
          nazionali   e   regionali   della   prevenzione,   per   il
          monitoraggio delle azioni poste in essere nel campo  salute
          e sicurezza del lavoro e per la verifica del raggiungimento
          dei livelli essenziali di assistenza in materia; 
              h) supporta il Servizio sanitario  nazionale,  fornendo
          informazioni,  formazione,  consulenza  e  assistenza  alle
          strutture  operative  per  la  promozione   della   salute,
          prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro; 
              i)  puo'  svolgere,  congiuntamente   ai   servizi   di
          prevenzione e sicurezza nei luoghi  di  lavoro  delle  ASL,
          l'attivita' di  vigilanza  sulle  strutture  sanitarie  del
          Servizio sanitario nazionale; 
              l) effettua il raccordo e la divulgazione dei risultati
          derivanti dalle attivita'  di  prevenzione  nei  luoghi  di
          lavoro  svolte  dalle  strutture  del  Servizio   sanitario
          nazionale; 
              m) partecipa alla elaborazione di  norme  di  carattere
          generale e formula pareri e proposte  circa  la  congruita'
          della  norma  tecnica  non  armonizzata  ai  requisiti   di
          sicurezza previsti dalla legislazione nazionale vigente; 
              n) assicura  la  standardizzazione  tecnico-scientifica
          delle metodiche e delle procedure per la valutazione  e  la
          gestione dei rischi e per  l'accertamento  dello  stato  di
          salute dei lavoratori in relazione a specifiche  condizioni
          di rischio e contribuisce alla definizione  dei  limiti  di
          esposizione; 
              o)  diffonde,  previa  istruttoria  tecnica,  le  buone
          prassi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera v); 
              p) coordina il network nazionale in materia di salute e
          sicurezza nei luoghi di lavoro, in qualita' di focal  point
          italiano nel network informativo dell'Agenzia  europea  per
          la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro; 
              q) supporta l'attivita' di monitoraggio  del  Ministero
          del lavoro, della salute e delle  politiche  sociali  sulla
          applicazione dei livelli essenziali di assistenza  relativi
          alla sicurezza nei luoghi di lavoro. ". 
              - Si riporta il testo dell'articolo 19,  comma  6,  del
          decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165  (Norme  generali
          sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
          amministrazioni pubbliche. ): 
              "6. Gli incarichi di cui ai commi  da  1  a  5  possono
          essere conferiti, da  ciascuna  amministrazione,  entro  il
          limite del  10  per  cento  della  dotazione  organica  dei
          dirigenti appartenenti alla prima fascia dei ruoli  di  cui
          all'articolo 23 e dell'8 per cento della dotazione organica
          di  quelli  appartenenti  alla  seconda  fascia,  a   tempo
          determinato ai soggetti indicati  dal  presente  comma.  La
          durata di tali incarichi, comunque, non puo' eccedere,  per
          gli incarichi di funzione dirigenziale di cui ai commi 3  e
          4, il termine di tre anni, e, per gli  altri  incarichi  di
          funzione dirigenziale  il  termine  di  cinque  anni.  Tali
          incarichi sono conferiti, fornendone esplicita motivazione,
          a  persone  di  particolare  e  comprovata   qualificazione
          professionale,     non      rinvenibile      nei      ruoli
          dell'Amministrazione,  che  abbiano  svolto  attivita'   in
          organismi  ed  enti  pubblici  o  privati  ovvero   aziende
          pubbliche o private con esperienza acquisita per almeno  un
          quinquennio  in  funzioni  dirigenziali,  o   che   abbiano
          conseguito una particolare specializzazione  professionale,
          culturale  e  scientifica   desumibile   dalla   formazione
          universitaria   e   postuniversitaria,   da   pubblicazioni
          scientifiche e da concrete esperienze  di  lavoro  maturate
          per almeno un  quinquennio,  anche  presso  amministrazioni
          statali,  ivi  comprese   quelle   che   conferiscono   gli
          incarichi, in posizioni funzionali previste  per  l'accesso
          alla dirigenza, o che provengano dai settori della ricerca,
          della docenza universitaria, delle magistrature e dei ruoli
          degli avvocati e procuratori dello  Stato.  Il  trattamento
          economico  puo'  essere   integrato   da   una   indennita'
          commisurata alla  specifica  qualificazione  professionale,
          tenendo conto della  temporaneita'  del  rapporto  e  delle
          condizioni di mercato relative alle  specifiche  competenze
          professionali. Per il periodo di  durata  dell'incarico,  i
          dipendenti delle pubbliche amministrazioni  sono  collocati
          in   aspettativa   senza   assegni,   con    riconoscimento
          dell'anzianita' di servizio. ".