Art. 19 
 
 
Razionalizzazione della spesa relativa all'organizzazione scolastica 
 
  1. Al fine dell'attuazione, nei tempi stabiliti,  del  disposto  di
cui all'articolo 2, commi dal  4-septiesdecies  al  4-undevicies  del
decreto-legge   29   dicembre   2010,   n.   225,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 26 febbraio  2011,  n.  10,  i  commissari
straordinari  dell'INVALSI  e  dell'ANSAS  avviano  urgentemente   un
programma straordinario di reclutamento, da concludersi entro  il  31
agosto 2012. L'INVALSI e l'ANSAS provvedono a realizzare  il  proprio
programma  di  reclutamento  nel  limite  della  dotazione   organica
dell'ente, nonche' entro il limite  dell'80%  delle  proprie  entrate
correnti complessive. La  decorrenza  giuridica  ed  economica  delle
assunzioni presso l'ANSAS decorre dal primo settembre 2012,  data  in
cui il personale in posizione di comando presso  l'ANSAS  rientra  in
servizio attivo nelle istituzioni scolastiche. Dalla medesima data e'
soppresso  l'ANSAS  ed  e'  ripristinato  l'Istituto   nazionale   di
documentazione, innovazione e ricerca educativa (INDIRE), quale  ente
di ricerca  con  autonomia  scientifica,  finanziaria,  patrimoniale,
amministrativa e  regolamentare.  Sono  conseguentemente  abrogati  i
commi 610 e 611 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296,
ferma restando la soppressione degli ex IRRE. L'Istituto si  articola
in 3 nuclei territoriali e si raccorda anche con le regioni. 
  2. Successivamente alla conclusione del programma straordinario  di
reclutamento,  all'INVALSI  e  all'INDIRE  si  applicano   i   limiti
assunzionali di cui all'articolo 9, comma  9,  del  decreto-legge  31
maggio 2010, n. 78, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  30
luglio 2010, n. 122. 
  3. Con decreto del  Ministro  dell'istruzione,  dell'universita'  e
della ricerca, di concerto con  il  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze, sono individuate, per  il  triennio  2012-2014,  le  risorse
finanziarie conseguenti agli interventi di razionalizzazione previsti
dal  presente  articolo,  iscritte  nello  stato  di  previsione  del
predetto Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della  ricerca
a  legislazione  vigente,  da  destinare  ad  un  apposito  fondo  da
istituire  nel  medesimo   stato   di   previsione   finalizzato   al
finanziamento del  sistema  nazionale  di  valutazione.  Le  predette
risorse confluiscono a decorrere dal 2013 sul  "Fondo  ordinario  per
gli enti e le istituzioni  di  ricerca  "  per  essere  destinate  al
funzionamento dell'INDIRE e dell'INVALSI con le modalita' di  cui  al
decreto legislativo n. 204 del 1998. 
  4. Per garantire un processo di continuita'  didattica  nell'ambito
dello stesso ciclo di istruzione, a  decorrere  dall'anno  scolastico
2011-2012 la scuola dell'infanzia, la scuola  primaria  e  la  scuola
secondaria di primo grado sono aggregate in istituti comprensivi, con
la conseguente soppressione delle  istituzioni  scolastiche  autonome
costituite separatamente da direzioni didattiche e scuole  secondarie
di I grado; gli istituti compresivi per acquisire l'autonomia  devono
essere costituiti con almeno 1.000  alunni,  ridotti  a  500  per  le
istituzioni site nelle piccole isole, nei comuni montani, nelle  aree
geografiche caratterizzate da specificita' linguistiche. 
  5. Alle istituzioni scolastiche autonome costituite con  un  numero
di alunni  inferiore  a  500  unita',  ridotto  fino  a  300  per  le
istituzioni site nelle piccole isole, nei comuni montani, nelle  aree
geografiche caratterizzate da specificita' linguistiche, non  possono
essere  assegnati  dirigenti  scolastici   con   incarico   a   tempo
indeterminato. Le stesse  sono  conferite  in  reggenza  a  dirigenti
scolastici con incarico su altre istituzioni scolastiche autonome. 
  6. Il comma 4 dell'articolo 459 del testo unico delle  disposizioni
legislative vigenti in materia di istruzione, relativa alle scuole di
ogni ordine e grado, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n.
297, come modificato  dall'articolo  3,  comma  88,  della  legge  24
dicembre 2003, n. 350, e' abrogato. 
  7.  A  decorrere  dall'anno  scolastico  2012/2013   le   dotazioni
organiche del personale docente, educativo ed ATA  della  scuola  non
devono superare la consistenza  delle  relative  dotazioni  organiche
dello stesso personale determinata nell'anno scolastico 2011/2012  in
applicazione dell'articolo 64 del decreto-legge 25  giugno  2008,  n.
112, convertito, con modificazioni, dalla legge  6  agosto  2008,  n.
133, assicurando in ogni caso, in ragione di  anno,  la  quota  delle
economie lorde di spesa che devono derivare  per  il  bilancio  dello
Stato, a decorrere dall'anno 2012, ai sensi del combinato disposto di
cui ai commi 6 e 9 dell'articolo 64 citato. 
  8. Il comitato di verifica tecnico finanziaria di cui  al  comma  7
dell'articolo 64 del citato decreto-legge n. 112  del  2008  provvede
annualmente al monitoraggio ed alla verifica del conseguimento  degli
obiettivi di cui al comma 7, allo scopo  di  adottare  gli  eventuali
interventi correttivi, in caso di scostamento rispetto agli obiettivi
stabiliti. 
  9. Al fine di garantire il conseguimento degli obiettivi di cui  ai
commi 7 e 8, si applica la procedura prevista dall'articolo 1,  comma
621, lett. b), della legge 27 dicembre 2006, n. 296. 
  10. L'articolo 22, comma 2, della legge 28 dicembre 2001 n.448,  si
interpreta nel senso  che  il  parere  delle  competenti  Commissioni
parlamentari  deve  essere  acquisito  ogni  volta  che  il  Ministro
dell'Istruzione, dell'universita' e della ricerca, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, provvedono alla modifica  dei
parametri  sulla  base  dei  quali  e'  determinata  la   consistenza
complessiva degli organici del personale docente ed ATA. 
  11. L'organico dei posti di sostegno e' determinato secondo  quanto
previsto dai commi 413 e 414 dell'articolo 2 della legge 24  dicembre
2007, n. 244, fermo restando che  e'  possibile  istituire  posti  in
deroga, allorche' si renda necessario per assicurare la piena  tutela
dell'integrazione scolastica. L'organico  di  sostegno  e'  assegnato
complessivamente  alla  scuola  o  a  reti  di  scuole   allo   scopo
costituite, tenendo conto della previsione del numero di tali  alunni
in ragione della media di un docente ogni  due  alunni  disabili;  la
scuola provvede ad assicurare la necessaria  azione  didattica  e  di
integrazione per i singoli  alunni  disabili,  usufruendo  tanto  dei
docenti  di  sostegno  che  dei  docenti  di  classe.  A  tale  fine,
nell'ambito delle risorse assegnate per la formazione  del  personale
docente, viene data priorita' agli interventi di formazione di  tutto
il personale docente sulle modalita'  di  integrazione  degli  alunni
disabili. . Le commissioni mediche di cui all'articolo 4 della  legge
5 febbraio 1992, n. 104,  nei  casi  di  valutazione  della  diagnosi
funzionale costitutiva del diritto all'assegnazione  del  docente  di
sostegno all'alunno disabile, sono integrate obbligatoriamente con un
rappresentante dell'INPS, che partecipa a titolo gratuito. 
  12. Il  personale  docente  dichiarato,  dalla  commissione  medica
operante presso le aziende sanitarie locali, permanentemente inidoneo
alla propria funzione per  motivi  di  salute,  ma  idoneo  ad  altri
compiti, su istanza di parte, da presentarsi  all'Ufficio  scolastico
regionale entro 30 giorni dalla data di dichiarazione di inidoneita',
assume, con determina del Direttore generale dell'Ufficio  scolastico
regionale competente, la qualifica  di  assistente  amministrativo  o
tecnico. In sede di prima applicazione, per il personale  attualmente
collocato fuori ruolo ed utilizzato in altre mansioni,  i  30  giorni
decorrono dalla data di entrata in vigore della legge di  conversione
del presente decreto. Il personale viene reimmesso in ruolo su  posto
vacante e disponibile, con priorita' nella provincia di  appartenenza
e tenendo conto delle sedi indicate dal richiedente,  sulla  base  di
criteri   stabiliti   con    successivo    decreto    del    Ministro
dell'istruzione, dell'universita'  e  della  ricerca  e  mantiene  il
maggior   trattamento   stipendiale   mediante   assegno    personale
riassorbibile con i successivi miglioramenti  economici  a  qualsiasi
titolo  conseguiti.   Le   immissioni   nei   ruoli   del   personale
amministrativo e tecnico sono  comunque  effettuate  nell'ambito  del
piano di assunzioni previsto dalla normativa vigente in materia. 
  13. Il personale di cui al comma 12 che non presenti l'istanza  ivi
prevista o la cui istanza non sia stata accolta per carenza di  posti
disponibili,   e'   soggetto   a   mobilita'    intercompartimentale,
transitando obbligatoriamente nei ruoli del personale  amministrativo
delle Amministrazioni dello Stato, delle Agenzie, degli enti pubblici
non economici e delle universita' con il mantenimento dell'anzianita'
maturata,  nonche'  dell'eventuale  maggior  trattamento  stipendiale
mediante  assegno  personale   pensionabile   riassorbibile   con   i
successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti. 
  14. La mobilita' di cui al comma 13 si realizza compatibilmente con
le facolta' assunzionali previste dalla legislazione vigente per  gli
enti destinatari del personale  interessato  ed  avviene  all'interno
della regione  della  scuola  in  cui  attualmente  il  personale  e'
assegnato,  ovvero  in   altra   regione,   nell'ambito   dei   posti
disponibili. 
  15.  Con  decreto  di  natura  non   regolamentare   del   Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di concerto con il
Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, nonche'  il
Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro 90  giorni
dalla data di entrata  in  vigore  della  legge  di  conversione  del
presente  decreto,  sono  individuate  le  pubbliche  amministrazioni
destinatarie del personale di  cui  al  comma  13,  le  procedure  da
utilizzare per  l'attuazione  della  mobilita'  intercompartimentale,
nonche' le qualifiche e i  profili  professionali  da  attribuire  al
medesimo personale. 
  16. Al fine di garantire la piena coerenza  del  nuovo  ordinamento
dei percorsi di istruzione  e  formazione  professionale  di  cui  al
decreto legislativo 17 ottobre  2005,  n.  226,  con  le  intervenute
modifiche ordinamentali al sistema di istruzione secondaria superiore
introdotte ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del  decreto-legge  25
giugno 2008, n. 112, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  6
agosto 2008, n. 133, e' adottato  senza  nuovi  o  maggiori  oneri  a
carico della finanza pubblica, entro dodici mesi dalla  data  entrata
in vigore del presente decreto, un decreto ai sensi dell'articolo 17,
comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, anche  modificando,  ove
necessario, le disposizioni  legislative  vigenti,  su  proposta  del
Ministro  dell'istruzione,  dell'universita'  e  della  ricerca,   di
concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa
intesa con la Conferenza unificata,  ai  sensi  dell'articolo  8  del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. 
 
          Riferimenti normativi 
              - Si riporta il testo dei commi dal 4-septiesdecies  al
          4-undevicies dell'art. 2 del citato  decreto-legge  n.  225
          del 2010: 
              "4-septiesdecies. Fino al 31 agosto 2012  e'  prorogato
          il Commissario straordinario attualmente in  carica  presso
          l'Agenzia  nazionale   per   lo   sviluppo   dell'autonomia
          scolastica (ANSAS). 
              4-duodevicies. Al fine di definire il sistema nazionale
          di valutazione in tutte le sue componenti, con  regolamento
          da emanare, ai sensi dell'  articolo  17,  comma  2,  della
          legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sessanta  giorni  dalla
          data di entrata in vigore della legge  di  conversione  del
          presente  decreto,  e'   riorganizzata,   all'interno   del
          Ministero   dell'istruzione,   dell'universita'   e   della
          ricerca, la funzione ispettiva, secondo  parametri  che  ne
          assicurino l'autonomia e l'indipendenza,  finalizzata  alla
          valutazione   esterna   della   scuola,    da    effettuare
          periodicamente, secondo  modalita'  e  protocolli  standard
          definiti  dallo  stesso  regolamento.  La  relativa  pianta
          organica rimane quella gia' prevista dal regolamento di cui
          al decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 2009,
          n. 17. La  riorganizzazione  non  comporta  alcun  onere  a
          carico della finanza pubblica. 
              4-undevicies. Con  regolamento  da  emanare,  ai  sensi
          dell' articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988,  n.
          400, entro sessanta giorni dalla data di entrata in  vigore
          della  legge  di  conversione  del  presente  decreto,   e'
          individuato il sistema nazionale di valutazione definendone
          l'apparato che si articola: 
              a)   nell'Istituto   nazionale    di    documentazione,
          innovazione e ricerca educativa, con compiti di sostegno ai
          processi  di  miglioramento  e  innovazione  educativa,  di
          formazione in servizio del  personale  della  scuola  e  di
          documentazione e ricerca didattica; 
              b)  nell'Istituto  nazionale  per  la  valutazione  del
          sistema  di  istruzione  e  formazione,  con   compiti   di
          predisposizione di prove di valutazione degli apprendimenti
          per le scuole di ogni ordine  e  grado,  di  partecipazione
          alle indagini internazionali, oltre alla prosecuzione delle
          indagini nazionali periodiche sugli standard nazionali; 
              c) nel corpo ispettivo, autonomo e indipendente, con il
          compito di valutare le  scuole  e  i  dirigenti  scolastici
          secondo quanto previsto dal decreto legislativo 27  ottobre
          2009, n. 150. " 
              - Si riporta il testo  del  comma  9  dell'art.  9  del
          citato decreto-legge n. 78 del 2010: 
              "9. All'articolo 66, comma  14,  del  decreto-legge  25
          giugno 2008, n. 112, convertito, con  modificazioni,  dalla
          legge 6 agosto 2008, n. 133,  sono  apportate  le  seguenti
          modificazioni: 
              - le parole: «triennio 2010-2012» sono sostituite dalle
          parole: «anno 2010»; 
              - dopo il primo periodo sono aggiunti i seguenti:  «Per
          il  triennio  2011-2013  gli  enti   di   ricerca   possono
          procedere, per ciascun anno, previo  effettivo  svolgimento
          delle procedure di mobilita', ad  assunzioni  di  personale
          con rapporto di  lavoro  a  tempo  indeterminato  entro  il
          limite dell'80 per cento  delle  proprie  entrate  correnti
          complessive,  come  risultanti  dal   bilancio   consuntivo
          dell'anno precedente, purche' entro il limite  del  20  per
          cento delle risorse relative alla cessazione  dei  rapporti
          di  lavoro  a  tempo  indeterminato  intervenute  nell'anno
          precedente. La predetta facolta'  assunzionale  e'  fissata
          nella misura del 50 per cento per l'anno 2014 e del 100 per
          cento a decorrere dall'anno 2015. " 
              Il  decreto  legislativo  5   giugno   1998,   n.   204
          (Disposizioni per il coordinamento, la programmazione e  la
          valutazione della politica nazionale relativa alla  ricerca
          scientifica e tecnologica, a norma dell'articolo 11,  comma
          1,  lettera  d),  della  L.  15  marzo  1997,  n.  59),  e'
          pubblicato nella Gazz. Uff. 1° luglio 1998, n. 151. 
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  459  del  decreto
          legislativo 16 aprile 1994, n. 297 (Approvazione del  testo
          unico delle disposizioni legislative vigenti in materia  di
          istruzione, relative alle scuole di ogni ordine  e  grado),
          come modificato dall'articolo 3, comma 88, della  legge  24
          dicembre 2003, n. 350, come ulteriormente modificato  dalla
          presente legge: 
              "Art. 459. Esoneri e  semiesoneri  per  i  docenti  con
          funzioni vicarie. 
              1. Nei confronti di uno  dei  docenti  individuati  dal
          dirigente scolastico per attivita' di collaborazione  nello
          svolgimento  delle  proprie   funzioni   organizzative   ed
          amministrative, a norma  dell'articolo  25,  comma  5,  del
          decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e  dell'articolo
          31 del contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al
          personale del comparto scuola, di cui  all'accordo  del  24
          luglio 2003,  pubblicato  nel  supplemento  ordinario  alla
          Gazzetta Ufficiale n. 188 del 14 agosto 2003,  puo'  essere
          disposto l'esonero o il semiesonero dall'insegnamento sulla
          base dei criteri indicati nei commi da 2 a 5. 
              2. I docenti  di  scuola  dell'infanzia  ed  elementare
          possono ottenere l'esonero  quando  si  tratti  di  circolo
          didattico con almeno ottanta classi. 
              3. I docenti di scuola media, di istituti  comprensivi,
          di istituti di istruzione secondaria di secondo grado e  di
          istituti  comprensivi  di  scuole  di  tutti  i  gradi   di
          istruzione possono ottenere l'esonero quando si  tratti  di
          istituti e scuole con almeno cinquantacinque classi,  o  il
          semiesonero quando si  tratti  di  istituti  e  scuole  con
          almeno quaranta classi. 
              4. (Abrogato). 
              5. Negli istituti e scuole che funzionino  con  sezioni
          staccate o sedi coordinate, fermi restando i criteri  sopra
          indicati, l'esonero o il semiesonero puo'  essere  disposto
          nei confronti dei  docenti  addetti  alla  vigilanza  delle
          predette sezioni staccate o sedi coordinate, anche se  essi
          non siano tra i docenti individuati ai sensi del comma 1. " 
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  64   del   citato
          decreto-legge n. 112 del 2008: 
              "Art. 64. Disposizioni  in  materia  di  organizzazione
          scolastica 
              1. Ai fini di una migliore qualificazione  dei  servizi
          scolastici e di una piena valorizzazione professionale  del
          personale  docente,  a   decorrere   dall'anno   scolastico
          2009/2010, sono  adottati  interventi  e  misure  volti  ad
          incrementare,  gradualmente,  di  un  punto   il   rapporto
          alunni/docente,  da  realizzare   comunque   entro   l'anno
          scolastico 2011/2012, per un accostamento di tale  rapporto
          ai relativi standard  europei  tenendo  anche  conto  delle
          necessita' relative agli alunni diversamente abili. 
              2. Si procede, altresi', alla revisione dei  criteri  e
          dei parametri previsti per la definizione  delle  dotazioni
          organiche  del   personale   amministrativo,   tecnico   ed
          ausiliario (ATA),  in  modo  da  conseguire,  nel  triennio
          2009-2011 una riduzione complessiva del 17 per cento  della
          consistenza numerica della dotazione  organica  determinata
          per l'anno scolastico 2007/2008. Per  ciascuno  degli  anni
          considerati, detto decremento non deve essere inferiore  ad
          un terzo della riduzione complessiva da  conseguire,  fermo
          restando quanto disposto dall'articolo 2, commi 411 e  412,
          della legge 24 dicembre 2007, n. 244. 
              3. Per la realizzazione delle  finalita'  previste  dal
          presente    articolo,    il    Ministro    dell'istruzione,
          dell'universita'  e  della  ricerca  di  concerto  con   il
          Ministro  dell'economia  e  delle   finanze,   sentita   la
          Conferenza Unificata di  cui  all'articolo  8  del  decreto
          legislativo 28 agosto 1997, n. 281 e  previo  parere  delle
          Commissioni Parlamentari competenti per materia  e  per  le
          conseguenze di  carattere  finanziario,  predispone,  entro
          quarantacinque giorni dalla data di entrata in  vigore  del
          presente decreto,  un  piano  programmatico  di  interventi
          volti ad una maggiore razionalizzazione dell'utilizzo delle
          risorse umane e strumentali disponibili,  che  conferiscano
          una maggiore efficacia ed efficienza al sistema scolastico. 
              4. Per l'attuazione del piano di cui al  comma  3,  con
          uno o piu' regolamenti da adottare entro dodici mesi  dalla
          data di entrata in vigore del presente decreto ed  in  modo
          da assicurare comunque la puntuale attuazione del piano  di
          cui al comma 3, in relazione agli  interventi  annuali  ivi
          previsti, ai sensi dell'articolo 17, comma 2,  della  legge
          23  agosto  1988,  n.  400,  su   proposta   del   Ministro
          dell'istruzione,  dell'universita'  e  della   ricerca   di
          concerto con il Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,
          sentita la Conferenza unificata di cui  al  citato  decreto
          legislativo 28 agosto 1997, n. 281,  anche  modificando  le
          disposizioni  legislative  vigenti,  si  provvede  ad   una
          revisione dell'attuale assetto ordinamentale, organizzativo
          e didattico del sistema scolastico, attenendosi ai seguenti
          criteri: 
              a. razionalizzazione ed accorpamento  delle  classi  di
          concorso, per una maggiore flessibilita'  nell'impiego  dei
          docenti; 
              b. ridefinizione  dei  curricoli  vigenti  nei  diversi
          ordini di scuola anche attraverso la razionalizzazione  dei
          piani  di  studio  e  dei  relativi   quadri   orari,   con
          particolare   riferimento   agli   istituti    tecnici    e
          professionali; 
              c.  revisione  dei  criteri  vigenti  in   materia   di
          formazione delle classi; 
              d. rimodulazione dell'attuale organizzazione  didattica
          della  scuola   primaria   ivi   compresa   la   formazione
          professionale  per  il  personale  docente  interessato  ai
          processi   di   innovazione   ordinamentale   senza   oneri
          aggiuntivi a carico della finanza pubblica; 
              e. revisione dei criteri e dei parametri vigenti per la
          determinazione della consistenza complessiva degli organici
          del  personale  docente  ed   ATA,   finalizzata   ad   una
          razionalizzazione degli stessi; 
              f. ridefinizione  dell'assetto  organizzativo-didattico
          dei centri di istruzione per gli  adulti,  ivi  compresi  i
          corsi serali, previsto dalla vigente normativa; 
              f-bis. definizione di criteri, tempi e modalita' per la
          determinazione    e    articolazione     dell'azione     di
          ridimensionamento   della   rete   scolastica   prevedendo,
          nell'ambito  delle  risorse  disponibili   a   legislazione
          vigente,  l'attivazione  di  servizi  qualificati  per   la
          migliore fruizione dell'offerta formativa; 
              f-ter.  nel  caso  di  chiusura  o  accorpamento  degli
          istituti scolastici aventi  sede  nei  piccoli  comuni,  lo
          Stato, le regioni  e  gli  enti  locali  possono  prevedere
          specifiche misure finalizzate alla  riduzione  del  disagio
          degli utenti. 
              4-bis. Ai fini di contribuire al  raggiungimento  degli
          obiettivi   di   razionalizzazione   dell'attuale   assetto
          ordinamentale di cui al comma 4,  nell'ambito  del  secondo
          ciclo di istruzione e formazione di  percorsi  sperimentali
          di istruzione e formazione professionale di  cui  al  comma
          624 del presente articolo». 
              4-ter.  Le  procedure  per  l'accesso  alle  Scuole  di
          specializzazione  per  l'insegnamento  secondario  attivate
          presso le universita' sono sospese  per  l'anno  accademico
          2008-2009 e fino al completamento degli adempimenti di  cui
          alle lettere a) ed e) del comma 4. 
              4-quater. Ai fini del conseguimento degli obiettivi  di
          cui al presente articolo, le regioni  e  gli  enti  locali,
          nell'ambito  delle  rispettive   competenze,   per   l'anno
          scolastico 2009/2010, assicurano il  dimensionamento  delle
          istituzioni scolastiche autonome nel rispetto dei parametri
          fissati dall'articolo 2 del regolamento di cui  al  decreto
          del Presidente della Repubblica 18 giugno 1998, n. 233,  da
          realizzare comunque non oltre il 31 dicembre 2008. In  ogni
          caso  per  il  predetto  anno  scolastico  la   consistenza
          numerica dei punti di erogazione dei servizi scolastici non
          deve superare cui al decreto legislativo 17  ottobre  2005,
          n. 226, anche con l'obiettivo  di  ottimizzare  le  risorse
          disponibili, all' articolo 1, comma  622,  della  legge  27
          dicembre 2006, n. 296, le parole  da  «Nel  rispetto  degli
          obiettivi di apprendimento generali  e  specifici»  sino  a
          «Conferenza permanente per i  rapporti  tra  lo  Stato,  le
          Regioni e le Province autonome di Trento  e  Bolzano»  sono
          sostituite dalle  seguenti:  «L'obbligo  di  istruzione  si
          assolve anche  nei  percorsi  di  istruzione  e  formazione
          professionale di cui al Capo III del decreto legislativo 17
          ottobre 2005, n. 226, e, sino alla completa messa a  regime
          delle disposizioni ivi contenute, anche nei quella relativa
          al precedente anno scolastico 2008/2009. 
              4-quinquies.  Per  gli  anni  scolastici  2010/2011   e
          2011/2012, il Ministro dell'istruzione, dell'universita'  e
          della ricerca e il Ministro dell'economia e delle  finanze,
          sentito  il  Ministro  per  i  rapporti  con  le   regioni,
          promuovono,  entro  il  15  giugno  2009,  la  stipula   di
          un'intesa in sede di Conferenza unificata per discliplinare
          l'attivita' di dimensionamento della  rete  scolastica,  ai
          sensi  del  comma  4,  lettera  f-ter),   con   particolare
          riferimento ai punti di erogazione del servizio scolastico.
          Detta intesa prevede la definizione dei criteri finalizzati
          alla   riqualificazione   del   sistema   scolastico,    al
          contenimento della spesa pubblica nonche' ai tempi  e  alle
          modalita'  di  realizzazione,  mediante  la  previsione  di
          appositi protocolli d'intesa tra le regioni  e  gli  uffici
          scolastici regionali. 
              4-sexies. In sede di Conferenza unificata  si  provvede
          al monitoraggio dell'attuazione delle disposizioni  di  cui
          ai  commi  4-quater  e  4-quinquies.  In   relazione   agli
          adempimenti di cui al comma  4-quater  il  monitoraggio  e'
          finalizzato anche all'adozione, entro il 15 febbraio  2009,
          degli  eventuali  interventi  necessari  per  garantire  il
          conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica. 
              5.   I   dirigenti   del   Ministero   dell'istruzione,
          dell'universita' e  della  ricerca,  compresi  i  dirigenti
          scolastici, coinvolti nel processo di razionalizzazione  di
          cui al presente  articolo,  ne  assicurano  la  compiuta  e
          puntuale realizzazione.  Il  mancato  raggiungimento  degli
          obiettivi prefissati,  verificato  e  valutato  sulla  base
          delle vigenti  disposizioni  anche  contrattuali,  comporta
          l'applicazione delle misure connesse  alla  responsabilita'
          dirigenziale previste dalla predetta normativa. 
              6. Fermo restando il disposto di  cui  all'articolo  2,
          commi 411 e 412, della legge  24  dicembre  2007,  n.  244,
          dall'attuazione dei  commi  1,  2,  3,  e  4  del  presente
          articolo, devono  derivare  per  il  bilancio  dello  Stato
          economie lorde di spesa, non inferiori  a  456  milioni  di
          euro per l'anno 2009, a 1. 650 milioni di euro  per  l'anno
          2010, a 2. 538 milioni di euro per l'anno 2011 e a  3.  188
          milioni di euro a decorrere dall'anno 2012. 
              7.  Ferme  restando  le  competenze  istituzionali   di
          controllo e verifica in capo al Ministero  dell'istruzione,
          dell'universita'   e   della   ricerca   e   al   Ministero
          dell'economia e delle finanze, con decreto  del  Presidente
          del Consiglio dei Ministri e'  costituito,  contestualmente
          all'avvio dell'azione programmatica e senza maggiori  oneri
          a carico del bilancio dello Stato, un comitato di  verifica
          tecnico-finanziaria   composto   da   rappresentanti    del
          Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca
          e del Ministero dell'economia e delle finanze, con lo scopo
          di monitorare il processo attuativo delle  disposizioni  di
          cui al presente articolo, al fine di assicurare la compiuta
          realizzazione  degli  obiettivi  finanziari  ivi  previsti,
          segnalando eventuali scostamenti per le  occorrenti  misure
          correttive. Ai componenti del  Comitato  non  spetta  alcun
          compenso ne' rimborso spese a qualsiasi titolo dovuto. 
              8. Al fine di garantire l'effettivo conseguimento degli
          obiettivi di risparmio di cui al comma  6,  si  applica  la
          procedura prevista dall'articolo 1, comma 621, lettera  b),
          della legge 27 dicembre 2006, n. 296. 
              9. Una quota parte delle economie di spesa  di  cui  al
          comma 6 e' destinata, nella misura del  30  per  cento,  ad
          incrementare  le  risorse  contrattuali  stanziate  per  le
          iniziative dirette alla  valorizzazione  ed  allo  sviluppo
          professionale della carriera del personale della  Scuola  a
          decorrere  dall'anno  2010,  con  riferimento  ai  risparmi
          conseguiti  per  ciascun  anno  scolastico.   Gli   importi
          corrispondenti alle  indicate  economie  di  spesa  vengono
          iscritti in bilancio in un apposito Fondo  istituito  nello
          stato   di   previsione   del   Ministero   dell'istruzione
          dell'universita' e della  ricerca,  a  decorrere  dall'anno
          successivo   a    quello    dell'effettiva    realizzazione
          dell'economia di  spesa,  e  saranno  resi  disponibili  in
          gestione con decreto del Ministero  dell'economia  e  delle
          finanze  di  concerto  con  il  Ministero  dell'istruzione,
          dell'universita'  e  della  ricerca  subordinatamente  alla
          verifica dell'effettivo ed  integrale  conseguimento  delle
          stesse rispetto ai risparmi previsti. " 
              - Si riporta il testo del comma 621 dell'art.  1  della
          citata legge n. 296 del 2006: 
              " 621. Al fine di garantire  l'effettivo  conseguimento
          degli obiettivi di risparmio di cui ai commi 483 e 620,  in
          caso di accertamento di minori economie, si provvede: 
              a) relativamente al comma  483,  alla  riduzione  delle
          dotazioni di bilancio, relative ai trasferimenti agli  enti
          pubblici,  ivi  comprese  quelle   determinate   ai   sensi
          dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto
          1978,  n.  468,  e  successive  modificazioni,  in  maniera
          lineare, fino a  concorrenza  degli  importi  indicati  dal
          medesimo comma 483; 
              b) relativamente al comma 620, a ridurre  le  dotazioni
          complessive  di  bilancio  del  Ministero  della   pubblica
          istruzione, ad eccezione di quelle relative alle competenze
          spettanti al personale della scuola e  dell'amministrazione
          centrale e periferica della pubblica istruzione, in maniera
          lineare, fino a  concorrenza  degli  importi  indicati  dal
          medesimo comma 620. ". 
              - Si riporta il testo del comma 2  dell'art.  22  della
          citata legge n. 448 del 2001: 
              "2. Il  Ministro  dell'istruzione,  dell'universita'  e
          della ricerca definisce con  proprio  decreto,  emanato  di
          concerto con il Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,
          previo parere delle Commissioni parlamentari competenti,  i
          parametri per l'attuazione di quanto previsto nel comma 1 e
          provvede alla determinazione della consistenza  complessiva
          degli  organici  del  personale   docente   ed   alla   sua
          ripartizione su base regionale. ". 
              - Si riporta il testo dei commi 413 e 414  dell'art.  2
          della citata legge n. 244 del 2007: 
              " 413. Fermo restando quanto previsto dall'articolo  1,
          comma 605, lettera b), della legge  27  dicembre  2006,  n.
          296, il numero dei posti degli insegnanti  di  sostegno,  a
          decorrere dall'anno scolastico 2008/2009, non puo' superare
          complessivamente il 25 per cento del numero delle sezioni e
          delle classi previste nell'organico  di  diritto  dell'anno
          scolastico   2006/2007.   Il   Ministro   della    pubblica
          istruzione,  con  decreto  adottato  di  concerto  con   il
          Ministro dell'economia e delle finanze, definisce modalita'
          e criteri per il conseguimento  dell'obiettivo  di  cui  al
          precedente periodo. Tali criteri e modalita' devono  essere
          definiti con riferimento alle effettive esigenze  rilevate,
          assicurando lo sviluppo dei processi di integrazione  degli
          alunni  diversamente  abili  anche   attraverso   opportune
          compensazioni tra  province  diverse  ed  in  modo  da  non
          superare un rapporto medio nazionale di un insegnante  ogni
          due alunni diversamente abili. " 
              " 414. La dotazione organica  di  diritto  relativa  ai
          docenti di sostegno e' progressivamente rideterminata,  nel
          triennio  2008-2010,  fino  al  raggiungimento,   nell'anno
          scolastico 2010/2011, di una consistenza organica  pari  al
          70  per  cento   del   numero   dei   posti   di   sostegno
          complessivamente attivati nell'anno  scolastico  2006/2007,
          fermo restando  il  regime  autorizzatorio  in  materia  di
          assunzioni previsto dall'articolo 39,  comma  3-bis,  della
          legge 27 dicembre 1997, n. 449. Conseguentemente, anche  al
          fine di evitare la formazione di nuovo personale  precario,
          all'articolo 40, comma 1, settimo periodo, della  legge  27
          dicembre  1997,  n.  449,  sono  soppresse  le  parole  da:
          «nonche' la possibilita'» fino a: «particolarmente gravi,»,
          fermo restando il rispetto dei  principi  sull'integrazione
          degli alunni  diversamente  abili  fissati  dalla  legge  5
          febbraio 1992, n. 104. Sono abrogate tutte le  disposizioni
          vigenti non compatibili con le  disposizioni  previste  dal
          comma 413 e dal presente comma. ". 
              - Si  riporta  il  testo  dell'art.  4  della  legge  5
          febbraio 1992, n. 104 (Legge  -  quadro  per  l'assistenza,
          l'integrazione  sociale   e   i   diritti   delle   persone
          handicappate): 
              "Art. 4. Accertamento dell'handicap 
              1. Gli accertamenti  relativi  alla  minorazione,  alle
          difficolta', alla necessita' dell'intervento  assistenziale
          permanente  e  alla   capacita'   complessiva   individuale
          residua, di  cui  all'articolo  3,  sono  effettuati  dalle
          unita' sanitarie locali mediante le commissioni mediche  di
          cui all'articolo 1 della legge 15 ottobre 1990, n. 295, che
          sono integrate da un operatore sociale e da un esperto  nei
          casi da esaminare, in servizio presso le  unita'  sanitarie
          locali. ". 
              Il decreto legislativo 17 ottobre 2005, n.  226  (Norme
          generali e livelli essenziali delle prestazioni relativi al
          secondo  ciclo  del  sistema  educativo  di  istruzione   e
          formazione, a norma dell'articolo 2 della L. 28 marzo 2003,
          n. 53), e' pubblicato nella Gazz. Uff. 4 novembre 2005,  n.
          257, S. O. 
              - Si riporta il testo del comma 2  dell'art.  17  della
          citata legge n. 400 del 1988: 
              "2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
          deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri,  sentito   il
          Consiglio  di  Stato  e  previo  parere  delle  Commissioni
          parlamentari competenti  in  materia,  che  si  pronunciano
          entro  trenta  giorni  dalla  richiesta,  sono  emanati   i
          regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da
          riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione,  per
          le  quali   le   leggi   della   Repubblica,   autorizzando
          l'esercizio  della  potesta'  regolamentare  del   Governo,
          determinano le norme generali regolatrici della  materia  e
          dispongono l'abrogazione delle norme vigenti,  con  effetto
          dall'entrata in vigore delle norme regolamentari. ". 
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  8   del   decreto
          legislativo  28  agosto  1997,  n.  281   (Definizione   ed
          ampliamento delle attribuzioni della Conferenza  permanente
          per i rapporti tra lo  Stato,  le  regioni  e  le  province
          autonome di  Trento  e  Bolzano  ed  unificazione,  per  le
          materie ed i compiti di  interesse  comune  delle  regioni,
          delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-citta'
          ed autonomie locali): 
              "Art. 8. Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali  e
          Conferenza unificata. 
              1. La Conferenza Stato-citta' ed  autonomie  locali  e'
          unificata per le materie ed i compiti di  interesse  comune
          delle regioni, delle province, dei comuni e delle comunita'
          montane, con la Conferenza Stato-regioni. 
              2. La Conferenza Stato-citta' ed  autonomie  locali  e'
          presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per
          sua delega, dal Ministro dell'interno o  dal  Ministro  per
          gli  affari   regionali   nella   materia   di   rispettiva
          competenza; ne fanno parte altresi' il Ministro del  tesoro
          e  del  bilancio  e  della  programmazione  economica,   il
          Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il
          Ministro della  sanita',  il  presidente  dell'Associazione
          nazionale  dei  comuni  d'Italia  -  ANCI,  il   presidente
          dell'Unione  province  d'Italia  -  UPI  ed  il  presidente
          dell'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti  montani  -
          UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati
          dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.
          Dei  quattordici   sindaci   designati   dall'ANCI   cinque
          rappresentano le citta' individuate dall'articolo 17  della
          legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni  possono  essere
          invitati altri membri del Governo,  nonche'  rappresentanti
          di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici. 
              3. La Conferenza Stato-citta' ed  autonomie  locali  e'
          convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i  casi
          il presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne  faccia
          richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM. 
              4. La  Conferenza  unificata  di  cui  al  comma  1  e'
          convocata dal Presidente del  Consiglio  dei  Ministri.  Le
          sedute sono presiedute dal  Presidente  del  Consiglio  dei
          Ministri o, su sua delega,  dal  Ministro  per  gli  affari
          regionali  o,  se  tale  incarico  non  e'  conferito,  dal
          Ministro dell'interno. ".