Art. 19
Razionalizzazione della spesa relativa all'organizzazione scolastica
1. Al fine dell'attuazione, nei tempi stabiliti, del disposto di
cui all'articolo 2, commi dal 4-septiesdecies al 4-undevicies del
decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, i commissari
straordinari dell'INVALSI e dell'ANSAS avviano urgentemente un
programma straordinario di reclutamento, da concludersi entro il 31
agosto 2012. L'INVALSI e l'ANSAS provvedono a realizzare il proprio
programma di reclutamento nel limite della dotazione organica
dell'ente, nonche' entro il limite dell'80% delle proprie entrate
correnti complessive. La decorrenza giuridica ed economica delle
assunzioni presso l'ANSAS decorre dal primo settembre 2012, data in
cui il personale in posizione di comando presso l'ANSAS rientra in
servizio attivo nelle istituzioni scolastiche. Dalla medesima data e'
soppresso l'ANSAS ed e' ripristinato l'Istituto nazionale di
documentazione, innovazione e ricerca educativa (INDIRE), quale ente
di ricerca con autonomia scientifica, finanziaria, patrimoniale,
amministrativa e regolamentare. Sono conseguentemente abrogati i
commi 610 e 611 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296,
ferma restando la soppressione degli ex IRRE. L'Istituto si articola
in 3 nuclei territoriali e si raccorda anche con le regioni.
2. Successivamente alla conclusione del programma straordinario di
reclutamento, all'INVALSI e all'INDIRE si applicano i limiti
assunzionali di cui all'articolo 9, comma 9, del decreto-legge 31
maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30
luglio 2010, n. 122.
3. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, sono individuate, per il triennio 2012-2014, le risorse
finanziarie conseguenti agli interventi di razionalizzazione previsti
dal presente articolo, iscritte nello stato di previsione del
predetto Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca
a legislazione vigente, da destinare ad un apposito fondo da
istituire nel medesimo stato di previsione finalizzato al
finanziamento del sistema nazionale di valutazione. Le predette
risorse confluiscono a decorrere dal 2013 sul "Fondo ordinario per
gli enti e le istituzioni di ricerca " per essere destinate al
funzionamento dell'INDIRE e dell'INVALSI con le modalita' di cui al
decreto legislativo n. 204 del 1998.
4. Per garantire un processo di continuita' didattica nell'ambito
dello stesso ciclo di istruzione, a decorrere dall'anno scolastico
2011-2012 la scuola dell'infanzia, la scuola primaria e la scuola
secondaria di primo grado sono aggregate in istituti comprensivi, con
la conseguente soppressione delle istituzioni scolastiche autonome
costituite separatamente da direzioni didattiche e scuole secondarie
di I grado; gli istituti compresivi per acquisire l'autonomia devono
essere costituiti con almeno 1.000 alunni, ridotti a 500 per le
istituzioni site nelle piccole isole, nei comuni montani, nelle aree
geografiche caratterizzate da specificita' linguistiche.
5. Alle istituzioni scolastiche autonome costituite con un numero
di alunni inferiore a 500 unita', ridotto fino a 300 per le
istituzioni site nelle piccole isole, nei comuni montani, nelle aree
geografiche caratterizzate da specificita' linguistiche, non possono
essere assegnati dirigenti scolastici con incarico a tempo
indeterminato. Le stesse sono conferite in reggenza a dirigenti
scolastici con incarico su altre istituzioni scolastiche autonome.
6. Il comma 4 dell'articolo 459 del testo unico delle disposizioni
legislative vigenti in materia di istruzione, relativa alle scuole di
ogni ordine e grado, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n.
297, come modificato dall'articolo 3, comma 88, della legge 24
dicembre 2003, n. 350, e' abrogato.
7. A decorrere dall'anno scolastico 2012/2013 le dotazioni
organiche del personale docente, educativo ed ATA della scuola non
devono superare la consistenza delle relative dotazioni organiche
dello stesso personale determinata nell'anno scolastico 2011/2012 in
applicazione dell'articolo 64 del decreto-legge 25 giugno 2008, n.
112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.
133, assicurando in ogni caso, in ragione di anno, la quota delle
economie lorde di spesa che devono derivare per il bilancio dello
Stato, a decorrere dall'anno 2012, ai sensi del combinato disposto di
cui ai commi 6 e 9 dell'articolo 64 citato.
8. Il comitato di verifica tecnico finanziaria di cui al comma 7
dell'articolo 64 del citato decreto-legge n. 112 del 2008 provvede
annualmente al monitoraggio ed alla verifica del conseguimento degli
obiettivi di cui al comma 7, allo scopo di adottare gli eventuali
interventi correttivi, in caso di scostamento rispetto agli obiettivi
stabiliti.
9. Al fine di garantire il conseguimento degli obiettivi di cui ai
commi 7 e 8, si applica la procedura prevista dall'articolo 1, comma
621, lett. b), della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
10. L'articolo 22, comma 2, della legge 28 dicembre 2001 n.448, si
interpreta nel senso che il parere delle competenti Commissioni
parlamentari deve essere acquisito ogni volta che il Ministro
dell'Istruzione, dell'universita' e della ricerca, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, provvedono alla modifica dei
parametri sulla base dei quali e' determinata la consistenza
complessiva degli organici del personale docente ed ATA.
11. L'organico dei posti di sostegno e' determinato secondo quanto
previsto dai commi 413 e 414 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre
2007, n. 244, fermo restando che e' possibile istituire posti in
deroga, allorche' si renda necessario per assicurare la piena tutela
dell'integrazione scolastica. L'organico di sostegno e' assegnato
complessivamente alla scuola o a reti di scuole allo scopo
costituite, tenendo conto della previsione del numero di tali alunni
in ragione della media di un docente ogni due alunni disabili; la
scuola provvede ad assicurare la necessaria azione didattica e di
integrazione per i singoli alunni disabili, usufruendo tanto dei
docenti di sostegno che dei docenti di classe. A tale fine,
nell'ambito delle risorse assegnate per la formazione del personale
docente, viene data priorita' agli interventi di formazione di tutto
il personale docente sulle modalita' di integrazione degli alunni
disabili. . Le commissioni mediche di cui all'articolo 4 della legge
5 febbraio 1992, n. 104, nei casi di valutazione della diagnosi
funzionale costitutiva del diritto all'assegnazione del docente di
sostegno all'alunno disabile, sono integrate obbligatoriamente con un
rappresentante dell'INPS, che partecipa a titolo gratuito.
12. Il personale docente dichiarato, dalla commissione medica
operante presso le aziende sanitarie locali, permanentemente inidoneo
alla propria funzione per motivi di salute, ma idoneo ad altri
compiti, su istanza di parte, da presentarsi all'Ufficio scolastico
regionale entro 30 giorni dalla data di dichiarazione di inidoneita',
assume, con determina del Direttore generale dell'Ufficio scolastico
regionale competente, la qualifica di assistente amministrativo o
tecnico. In sede di prima applicazione, per il personale attualmente
collocato fuori ruolo ed utilizzato in altre mansioni, i 30 giorni
decorrono dalla data di entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto. Il personale viene reimmesso in ruolo su posto
vacante e disponibile, con priorita' nella provincia di appartenenza
e tenendo conto delle sedi indicate dal richiedente, sulla base di
criteri stabiliti con successivo decreto del Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e mantiene il
maggior trattamento stipendiale mediante assegno personale
riassorbibile con i successivi miglioramenti economici a qualsiasi
titolo conseguiti. Le immissioni nei ruoli del personale
amministrativo e tecnico sono comunque effettuate nell'ambito del
piano di assunzioni previsto dalla normativa vigente in materia.
13. Il personale di cui al comma 12 che non presenti l'istanza ivi
prevista o la cui istanza non sia stata accolta per carenza di posti
disponibili, e' soggetto a mobilita' intercompartimentale,
transitando obbligatoriamente nei ruoli del personale amministrativo
delle Amministrazioni dello Stato, delle Agenzie, degli enti pubblici
non economici e delle universita' con il mantenimento dell'anzianita'
maturata, nonche' dell'eventuale maggior trattamento stipendiale
mediante assegno personale pensionabile riassorbibile con i
successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti.
14. La mobilita' di cui al comma 13 si realizza compatibilmente con
le facolta' assunzionali previste dalla legislazione vigente per gli
enti destinatari del personale interessato ed avviene all'interno
della regione della scuola in cui attualmente il personale e'
assegnato, ovvero in altra regione, nell'ambito dei posti
disponibili.
15. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di concerto con il
Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, nonche' il
Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro 90 giorni
dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto, sono individuate le pubbliche amministrazioni
destinatarie del personale di cui al comma 13, le procedure da
utilizzare per l'attuazione della mobilita' intercompartimentale,
nonche' le qualifiche e i profili professionali da attribuire al
medesimo personale.
16. Al fine di garantire la piena coerenza del nuovo ordinamento
dei percorsi di istruzione e formazione professionale di cui al
decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, con le intervenute
modifiche ordinamentali al sistema di istruzione secondaria superiore
introdotte ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25
giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6
agosto 2008, n. 133, e' adottato senza nuovi o maggiori oneri a
carico della finanza pubblica, entro dodici mesi dalla data entrata
in vigore del presente decreto, un decreto ai sensi dell'articolo 17,
comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, anche modificando, ove
necessario, le disposizioni legislative vigenti, su proposta del
Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di
concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa
intesa con la Conferenza unificata, ai sensi dell'articolo 8 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
Riferimenti normativi
- Si riporta il testo dei commi dal 4-septiesdecies al
4-undevicies dell'art. 2 del citato decreto-legge n. 225
del 2010:
"4-septiesdecies. Fino al 31 agosto 2012 e' prorogato
il Commissario straordinario attualmente in carica presso
l'Agenzia nazionale per lo sviluppo dell'autonomia
scolastica (ANSAS).
4-duodevicies. Al fine di definire il sistema nazionale
di valutazione in tutte le sue componenti, con regolamento
da emanare, ai sensi dell' articolo 17, comma 2, della
legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sessanta giorni dalla
data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto, e' riorganizzata, all'interno del
Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della
ricerca, la funzione ispettiva, secondo parametri che ne
assicurino l'autonomia e l'indipendenza, finalizzata alla
valutazione esterna della scuola, da effettuare
periodicamente, secondo modalita' e protocolli standard
definiti dallo stesso regolamento. La relativa pianta
organica rimane quella gia' prevista dal regolamento di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 2009,
n. 17. La riorganizzazione non comporta alcun onere a
carico della finanza pubblica.
4-undevicies. Con regolamento da emanare, ai sensi
dell' articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n.
400, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto, e'
individuato il sistema nazionale di valutazione definendone
l'apparato che si articola:
a) nell'Istituto nazionale di documentazione,
innovazione e ricerca educativa, con compiti di sostegno ai
processi di miglioramento e innovazione educativa, di
formazione in servizio del personale della scuola e di
documentazione e ricerca didattica;
b) nell'Istituto nazionale per la valutazione del
sistema di istruzione e formazione, con compiti di
predisposizione di prove di valutazione degli apprendimenti
per le scuole di ogni ordine e grado, di partecipazione
alle indagini internazionali, oltre alla prosecuzione delle
indagini nazionali periodiche sugli standard nazionali;
c) nel corpo ispettivo, autonomo e indipendente, con il
compito di valutare le scuole e i dirigenti scolastici
secondo quanto previsto dal decreto legislativo 27 ottobre
2009, n. 150. "
- Si riporta il testo del comma 9 dell'art. 9 del
citato decreto-legge n. 78 del 2010:
"9. All'articolo 66, comma 14, del decreto-legge 25
giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla
legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti
modificazioni:
- le parole: «triennio 2010-2012» sono sostituite dalle
parole: «anno 2010»;
- dopo il primo periodo sono aggiunti i seguenti: «Per
il triennio 2011-2013 gli enti di ricerca possono
procedere, per ciascun anno, previo effettivo svolgimento
delle procedure di mobilita', ad assunzioni di personale
con rapporto di lavoro a tempo indeterminato entro il
limite dell'80 per cento delle proprie entrate correnti
complessive, come risultanti dal bilancio consuntivo
dell'anno precedente, purche' entro il limite del 20 per
cento delle risorse relative alla cessazione dei rapporti
di lavoro a tempo indeterminato intervenute nell'anno
precedente. La predetta facolta' assunzionale e' fissata
nella misura del 50 per cento per l'anno 2014 e del 100 per
cento a decorrere dall'anno 2015. "
Il decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204
(Disposizioni per il coordinamento, la programmazione e la
valutazione della politica nazionale relativa alla ricerca
scientifica e tecnologica, a norma dell'articolo 11, comma
1, lettera d), della L. 15 marzo 1997, n. 59), e'
pubblicato nella Gazz. Uff. 1° luglio 1998, n. 151.
- Si riporta il testo dell'art. 459 del decreto
legislativo 16 aprile 1994, n. 297 (Approvazione del testo
unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di
istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado),
come modificato dall'articolo 3, comma 88, della legge 24
dicembre 2003, n. 350, come ulteriormente modificato dalla
presente legge:
"Art. 459. Esoneri e semiesoneri per i docenti con
funzioni vicarie.
1. Nei confronti di uno dei docenti individuati dal
dirigente scolastico per attivita' di collaborazione nello
svolgimento delle proprie funzioni organizzative ed
amministrative, a norma dell'articolo 25, comma 5, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dell'articolo
31 del contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al
personale del comparto scuola, di cui all'accordo del 24
luglio 2003, pubblicato nel supplemento ordinario alla
Gazzetta Ufficiale n. 188 del 14 agosto 2003, puo' essere
disposto l'esonero o il semiesonero dall'insegnamento sulla
base dei criteri indicati nei commi da 2 a 5.
2. I docenti di scuola dell'infanzia ed elementare
possono ottenere l'esonero quando si tratti di circolo
didattico con almeno ottanta classi.
3. I docenti di scuola media, di istituti comprensivi,
di istituti di istruzione secondaria di secondo grado e di
istituti comprensivi di scuole di tutti i gradi di
istruzione possono ottenere l'esonero quando si tratti di
istituti e scuole con almeno cinquantacinque classi, o il
semiesonero quando si tratti di istituti e scuole con
almeno quaranta classi.
4. (Abrogato).
5. Negli istituti e scuole che funzionino con sezioni
staccate o sedi coordinate, fermi restando i criteri sopra
indicati, l'esonero o il semiesonero puo' essere disposto
nei confronti dei docenti addetti alla vigilanza delle
predette sezioni staccate o sedi coordinate, anche se essi
non siano tra i docenti individuati ai sensi del comma 1. "
- Si riporta il testo dell'art. 64 del citato
decreto-legge n. 112 del 2008:
"Art. 64. Disposizioni in materia di organizzazione
scolastica
1. Ai fini di una migliore qualificazione dei servizi
scolastici e di una piena valorizzazione professionale del
personale docente, a decorrere dall'anno scolastico
2009/2010, sono adottati interventi e misure volti ad
incrementare, gradualmente, di un punto il rapporto
alunni/docente, da realizzare comunque entro l'anno
scolastico 2011/2012, per un accostamento di tale rapporto
ai relativi standard europei tenendo anche conto delle
necessita' relative agli alunni diversamente abili.
2. Si procede, altresi', alla revisione dei criteri e
dei parametri previsti per la definizione delle dotazioni
organiche del personale amministrativo, tecnico ed
ausiliario (ATA), in modo da conseguire, nel triennio
2009-2011 una riduzione complessiva del 17 per cento della
consistenza numerica della dotazione organica determinata
per l'anno scolastico 2007/2008. Per ciascuno degli anni
considerati, detto decremento non deve essere inferiore ad
un terzo della riduzione complessiva da conseguire, fermo
restando quanto disposto dall'articolo 2, commi 411 e 412,
della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
3. Per la realizzazione delle finalita' previste dal
presente articolo, il Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la
Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281 e previo parere delle
Commissioni Parlamentari competenti per materia e per le
conseguenze di carattere finanziario, predispone, entro
quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, un piano programmatico di interventi
volti ad una maggiore razionalizzazione dell'utilizzo delle
risorse umane e strumentali disponibili, che conferiscano
una maggiore efficacia ed efficienza al sistema scolastico.
4. Per l'attuazione del piano di cui al comma 3, con
uno o piu' regolamenti da adottare entro dodici mesi dalla
data di entrata in vigore del presente decreto ed in modo
da assicurare comunque la puntuale attuazione del piano di
cui al comma 3, in relazione agli interventi annuali ivi
previsti, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge
23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
sentita la Conferenza unificata di cui al citato decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, anche modificando le
disposizioni legislative vigenti, si provvede ad una
revisione dell'attuale assetto ordinamentale, organizzativo
e didattico del sistema scolastico, attenendosi ai seguenti
criteri:
a. razionalizzazione ed accorpamento delle classi di
concorso, per una maggiore flessibilita' nell'impiego dei
docenti;
b. ridefinizione dei curricoli vigenti nei diversi
ordini di scuola anche attraverso la razionalizzazione dei
piani di studio e dei relativi quadri orari, con
particolare riferimento agli istituti tecnici e
professionali;
c. revisione dei criteri vigenti in materia di
formazione delle classi;
d. rimodulazione dell'attuale organizzazione didattica
della scuola primaria ivi compresa la formazione
professionale per il personale docente interessato ai
processi di innovazione ordinamentale senza oneri
aggiuntivi a carico della finanza pubblica;
e. revisione dei criteri e dei parametri vigenti per la
determinazione della consistenza complessiva degli organici
del personale docente ed ATA, finalizzata ad una
razionalizzazione degli stessi;
f. ridefinizione dell'assetto organizzativo-didattico
dei centri di istruzione per gli adulti, ivi compresi i
corsi serali, previsto dalla vigente normativa;
f-bis. definizione di criteri, tempi e modalita' per la
determinazione e articolazione dell'azione di
ridimensionamento della rete scolastica prevedendo,
nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione
vigente, l'attivazione di servizi qualificati per la
migliore fruizione dell'offerta formativa;
f-ter. nel caso di chiusura o accorpamento degli
istituti scolastici aventi sede nei piccoli comuni, lo
Stato, le regioni e gli enti locali possono prevedere
specifiche misure finalizzate alla riduzione del disagio
degli utenti.
4-bis. Ai fini di contribuire al raggiungimento degli
obiettivi di razionalizzazione dell'attuale assetto
ordinamentale di cui al comma 4, nell'ambito del secondo
ciclo di istruzione e formazione di percorsi sperimentali
di istruzione e formazione professionale di cui al comma
624 del presente articolo».
4-ter. Le procedure per l'accesso alle Scuole di
specializzazione per l'insegnamento secondario attivate
presso le universita' sono sospese per l'anno accademico
2008-2009 e fino al completamento degli adempimenti di cui
alle lettere a) ed e) del comma 4.
4-quater. Ai fini del conseguimento degli obiettivi di
cui al presente articolo, le regioni e gli enti locali,
nell'ambito delle rispettive competenze, per l'anno
scolastico 2009/2010, assicurano il dimensionamento delle
istituzioni scolastiche autonome nel rispetto dei parametri
fissati dall'articolo 2 del regolamento di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 18 giugno 1998, n. 233, da
realizzare comunque non oltre il 31 dicembre 2008. In ogni
caso per il predetto anno scolastico la consistenza
numerica dei punti di erogazione dei servizi scolastici non
deve superare cui al decreto legislativo 17 ottobre 2005,
n. 226, anche con l'obiettivo di ottimizzare le risorse
disponibili, all' articolo 1, comma 622, della legge 27
dicembre 2006, n. 296, le parole da «Nel rispetto degli
obiettivi di apprendimento generali e specifici» sino a
«Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano» sono
sostituite dalle seguenti: «L'obbligo di istruzione si
assolve anche nei percorsi di istruzione e formazione
professionale di cui al Capo III del decreto legislativo 17
ottobre 2005, n. 226, e, sino alla completa messa a regime
delle disposizioni ivi contenute, anche nei quella relativa
al precedente anno scolastico 2008/2009.
4-quinquies. Per gli anni scolastici 2010/2011 e
2011/2012, il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca e il Ministro dell'economia e delle finanze,
sentito il Ministro per i rapporti con le regioni,
promuovono, entro il 15 giugno 2009, la stipula di
un'intesa in sede di Conferenza unificata per discliplinare
l'attivita' di dimensionamento della rete scolastica, ai
sensi del comma 4, lettera f-ter), con particolare
riferimento ai punti di erogazione del servizio scolastico.
Detta intesa prevede la definizione dei criteri finalizzati
alla riqualificazione del sistema scolastico, al
contenimento della spesa pubblica nonche' ai tempi e alle
modalita' di realizzazione, mediante la previsione di
appositi protocolli d'intesa tra le regioni e gli uffici
scolastici regionali.
4-sexies. In sede di Conferenza unificata si provvede
al monitoraggio dell'attuazione delle disposizioni di cui
ai commi 4-quater e 4-quinquies. In relazione agli
adempimenti di cui al comma 4-quater il monitoraggio e'
finalizzato anche all'adozione, entro il 15 febbraio 2009,
degli eventuali interventi necessari per garantire il
conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica.
5. I dirigenti del Ministero dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca, compresi i dirigenti
scolastici, coinvolti nel processo di razionalizzazione di
cui al presente articolo, ne assicurano la compiuta e
puntuale realizzazione. Il mancato raggiungimento degli
obiettivi prefissati, verificato e valutato sulla base
delle vigenti disposizioni anche contrattuali, comporta
l'applicazione delle misure connesse alla responsabilita'
dirigenziale previste dalla predetta normativa.
6. Fermo restando il disposto di cui all'articolo 2,
commi 411 e 412, della legge 24 dicembre 2007, n. 244,
dall'attuazione dei commi 1, 2, 3, e 4 del presente
articolo, devono derivare per il bilancio dello Stato
economie lorde di spesa, non inferiori a 456 milioni di
euro per l'anno 2009, a 1. 650 milioni di euro per l'anno
2010, a 2. 538 milioni di euro per l'anno 2011 e a 3. 188
milioni di euro a decorrere dall'anno 2012.
7. Ferme restando le competenze istituzionali di
controllo e verifica in capo al Ministero dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca e al Ministero
dell'economia e delle finanze, con decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri e' costituito, contestualmente
all'avvio dell'azione programmatica e senza maggiori oneri
a carico del bilancio dello Stato, un comitato di verifica
tecnico-finanziaria composto da rappresentanti del
Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca
e del Ministero dell'economia e delle finanze, con lo scopo
di monitorare il processo attuativo delle disposizioni di
cui al presente articolo, al fine di assicurare la compiuta
realizzazione degli obiettivi finanziari ivi previsti,
segnalando eventuali scostamenti per le occorrenti misure
correttive. Ai componenti del Comitato non spetta alcun
compenso ne' rimborso spese a qualsiasi titolo dovuto.
8. Al fine di garantire l'effettivo conseguimento degli
obiettivi di risparmio di cui al comma 6, si applica la
procedura prevista dall'articolo 1, comma 621, lettera b),
della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
9. Una quota parte delle economie di spesa di cui al
comma 6 e' destinata, nella misura del 30 per cento, ad
incrementare le risorse contrattuali stanziate per le
iniziative dirette alla valorizzazione ed allo sviluppo
professionale della carriera del personale della Scuola a
decorrere dall'anno 2010, con riferimento ai risparmi
conseguiti per ciascun anno scolastico. Gli importi
corrispondenti alle indicate economie di spesa vengono
iscritti in bilancio in un apposito Fondo istituito nello
stato di previsione del Ministero dell'istruzione
dell'universita' e della ricerca, a decorrere dall'anno
successivo a quello dell'effettiva realizzazione
dell'economia di spesa, e saranno resi disponibili in
gestione con decreto del Ministero dell'economia e delle
finanze di concerto con il Ministero dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca subordinatamente alla
verifica dell'effettivo ed integrale conseguimento delle
stesse rispetto ai risparmi previsti. "
- Si riporta il testo del comma 621 dell'art. 1 della
citata legge n. 296 del 2006:
" 621. Al fine di garantire l'effettivo conseguimento
degli obiettivi di risparmio di cui ai commi 483 e 620, in
caso di accertamento di minori economie, si provvede:
a) relativamente al comma 483, alla riduzione delle
dotazioni di bilancio, relative ai trasferimenti agli enti
pubblici, ivi comprese quelle determinate ai sensi
dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto
1978, n. 468, e successive modificazioni, in maniera
lineare, fino a concorrenza degli importi indicati dal
medesimo comma 483;
b) relativamente al comma 620, a ridurre le dotazioni
complessive di bilancio del Ministero della pubblica
istruzione, ad eccezione di quelle relative alle competenze
spettanti al personale della scuola e dell'amministrazione
centrale e periferica della pubblica istruzione, in maniera
lineare, fino a concorrenza degli importi indicati dal
medesimo comma 620. ".
- Si riporta il testo del comma 2 dell'art. 22 della
citata legge n. 448 del 2001:
"2. Il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca definisce con proprio decreto, emanato di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, i
parametri per l'attuazione di quanto previsto nel comma 1 e
provvede alla determinazione della consistenza complessiva
degli organici del personale docente ed alla sua
ripartizione su base regionale. ".
- Si riporta il testo dei commi 413 e 414 dell'art. 2
della citata legge n. 244 del 2007:
" 413. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1,
comma 605, lettera b), della legge 27 dicembre 2006, n.
296, il numero dei posti degli insegnanti di sostegno, a
decorrere dall'anno scolastico 2008/2009, non puo' superare
complessivamente il 25 per cento del numero delle sezioni e
delle classi previste nell'organico di diritto dell'anno
scolastico 2006/2007. Il Ministro della pubblica
istruzione, con decreto adottato di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, definisce modalita'
e criteri per il conseguimento dell'obiettivo di cui al
precedente periodo. Tali criteri e modalita' devono essere
definiti con riferimento alle effettive esigenze rilevate,
assicurando lo sviluppo dei processi di integrazione degli
alunni diversamente abili anche attraverso opportune
compensazioni tra province diverse ed in modo da non
superare un rapporto medio nazionale di un insegnante ogni
due alunni diversamente abili. "
" 414. La dotazione organica di diritto relativa ai
docenti di sostegno e' progressivamente rideterminata, nel
triennio 2008-2010, fino al raggiungimento, nell'anno
scolastico 2010/2011, di una consistenza organica pari al
70 per cento del numero dei posti di sostegno
complessivamente attivati nell'anno scolastico 2006/2007,
fermo restando il regime autorizzatorio in materia di
assunzioni previsto dall'articolo 39, comma 3-bis, della
legge 27 dicembre 1997, n. 449. Conseguentemente, anche al
fine di evitare la formazione di nuovo personale precario,
all'articolo 40, comma 1, settimo periodo, della legge 27
dicembre 1997, n. 449, sono soppresse le parole da:
«nonche' la possibilita'» fino a: «particolarmente gravi,»,
fermo restando il rispetto dei principi sull'integrazione
degli alunni diversamente abili fissati dalla legge 5
febbraio 1992, n. 104. Sono abrogate tutte le disposizioni
vigenti non compatibili con le disposizioni previste dal
comma 413 e dal presente comma. ".
- Si riporta il testo dell'art. 4 della legge 5
febbraio 1992, n. 104 (Legge - quadro per l'assistenza,
l'integrazione sociale e i diritti delle persone
handicappate):
"Art. 4. Accertamento dell'handicap
1. Gli accertamenti relativi alla minorazione, alle
difficolta', alla necessita' dell'intervento assistenziale
permanente e alla capacita' complessiva individuale
residua, di cui all'articolo 3, sono effettuati dalle
unita' sanitarie locali mediante le commissioni mediche di
cui all'articolo 1 della legge 15 ottobre 1990, n. 295, che
sono integrate da un operatore sociale e da un esperto nei
casi da esaminare, in servizio presso le unita' sanitarie
locali. ".
Il decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226 (Norme
generali e livelli essenziali delle prestazioni relativi al
secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e
formazione, a norma dell'articolo 2 della L. 28 marzo 2003,
n. 53), e' pubblicato nella Gazz. Uff. 4 novembre 2005, n.
257, S. O.
- Si riporta il testo del comma 2 dell'art. 17 della
citata legge n. 400 del 1988:
"2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il
Consiglio di Stato e previo parere delle Commissioni
parlamentari competenti in materia, che si pronunciano
entro trenta giorni dalla richiesta, sono emanati i
regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da
riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per
le quali le leggi della Repubblica, autorizzando
l'esercizio della potesta' regolamentare del Governo,
determinano le norme generali regolatrici della materia e
dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto
dall'entrata in vigore delle norme regolamentari. ".
- Si riporta il testo dell'art. 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281 (Definizione ed
ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le
materie ed i compiti di interesse comune delle regioni,
delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-citta'
ed autonomie locali):
"Art. 8. Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e
Conferenza unificata.
1. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
unificata per le materie ed i compiti di interesse comune
delle regioni, delle province, dei comuni e delle comunita'
montane, con la Conferenza Stato-regioni.
2. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per
sua delega, dal Ministro dell'interno o dal Ministro per
gli affari regionali nella materia di rispettiva
competenza; ne fanno parte altresi' il Ministro del tesoro
e del bilancio e della programmazione economica, il
Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il
Ministro della sanita', il presidente dell'Associazione
nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, il presidente
dell'Unione province d'Italia - UPI ed il presidente
dell'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti montani -
UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati
dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.
Dei quattordici sindaci designati dall'ANCI cinque
rappresentano le citta' individuate dall'articolo 17 della
legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni possono essere
invitati altri membri del Governo, nonche' rappresentanti
di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.
3. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi
il presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne faccia
richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM.
4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 e'
convocata dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Le
sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio dei
Ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari
regionali o, se tale incarico non e' conferito, dal
Ministro dell'interno. ".