Art. 20 
 
 
     Nuovo patto di stabilita' interno: parametri di virtuosita' 
 
  1. A decorrere dall'anno 2012 le modalita' di raggiungimento  degli
obiettivi di finanza  pubblica  delle  singole  regioni,  esclusa  la
componente sanitaria, delle province autonome di Trento e di  Bolzano
e degli enti locali del territorio, possono essere concordate tra  lo
Stato e le regioni e le province autonome, previo accordo concluso in
sede di Consiglio delle autonomie locali e ove non  istituito  con  i
rappresentanti dell'ANCI e dell'UPI regionali. Le predette  modalita'
si conformano a criteri europei  con  riferimento  all'individuazione
delle entrate e delle spese da considerare nel saldo  valido  per  il
patto di stabilita'  interno.  Le  regioni  e  le  province  autonome
rispondono nei confronti  dello  Stato  del  mancato  rispetto  degli
obiettivi di cui al primo periodo,  attraverso  un  maggior  concorso
delle stesse nell'anno successivo in misura pari alla differenza  tra
l'obiettivo  complessivo  e  il  risultato  complessivo   conseguito.
Restano ferme le vigenti sanzioni a carico  degli  enti  responsabili
del mancato rispetto degli obiettivi del patto di stabilita'  interno
e il monitoraggio a livello centrale, nonche' il  termine  perentorio
del  31  ottobre  per  la  comunicazione  della  rimodulazione  degli
obiettivi. ((PERIODO SOPPRESSO DALLA L. 15 LUGLIO 2011, N. 111)).  La
Conferenza permanente per il coordinamento  della  finanza  pubblica,
con il supporto tecnico  della  Commissione  tecnica  paritetica  per
l'attuazione del federalismo  fiscale,  monitora  l'applicazione  del
presente comma.  Con  decreto  del  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze, d'intesa con la Conferenza Unificata di cui  all'articolo  8
del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da adottare entro  il
30 novembre 2011, sono stabilite le modalita'  per  l'attuazione  del
presente  comma  ((,  nonche'  le  modalita'  e  le  condizioni   per
l'eventuale esclusione dall'ambito di applicazione del presente comma
delle regioni che in uno dei  tre  anni  precedenti  siano  risultate
inadempienti al patto di stabilita' e  delle  regioni  sottoposte  ai
piani di rientro dai deficit sanitari)). 
 ((2.  Ai  fini  di   ripartire   l'ammontare   del   concorso   alla
realizzazione  degli  obiettivi  di  finanza  pubblica   fissati,   a
decorrere dall'anno 2013, dal comma 5, nonche' dall'articolo  14  del
decreto-legge n. 78 del 2010, convertito,  con  modificazioni,  dalla
legge n. 122 del 2010, tra gli enti del singolo livello di governo, i
predetti enti sono ripartiti con decreto del Ministro dell'economia e
delle finanze, di concerto con il  Ministro  dell'interno  e  con  il
Ministro per gli affari regionali e  per  la  coesione  territoriale,
d'intesa con la  Conferenza  unificata  di  cui  all'articolo  8  del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, in quattro classi,  sulla
base dei seguenti parametri di virtuosita': 
  a) prioritaria considerazione della convergenza tra spesa storica e
costi e fabbisogni standard; 
  b) rispetto del patto di stabilita' interno; 
  c)  incidenza  della  spesa  del  personale  sulla  spesa  corrente
dell'ente in relazione al numero  dei  dipendenti  in  rapporto  alla
popolazione  residente,  alle  funzioni   svolte   anche   attraverso
esternalizzazioni nonche' all'ampiezza del territorio; la valutazione
del predetto parametro tiene conto del suo  valore  all'inizio  della
legislatura o consiliatura e delle sue  variazioni  nel  corso  delle
stesse ai fini dell'applicazione del comma 2-ter; 
  d) autonomia finanziaria; 
  e) equilibrio di parte corrente; 
  f) tasso di copertura dei costi dei servizi a  domanda  individuale
per gli enti locali; 
  g)   rapporto   tra   gli   introiti    derivanti    dall'effettiva
partecipazione all'azione  di  contrasto  all'evasione  fiscale  e  i
tributi erariali, per le regioni; 
  h)  effettiva  partecipazione  degli  enti  locali  all'azione   di
contrasto all'evasione fiscale; 
  i) rapporto tra le entrate di parte corrente riscosse e  accertate;
l)  operazione  di  dismissione  di  partecipazioni  societarie   nel
rispetto della normativa vigente)). 
 ((2-bis. A decorrere dalla  determinazione  dei  livelli  essenziali
delle prestazioni e dalla definizione degli obiettivi di servizio cui
devono tendere gli enti territoriali  nell'esercizio  delle  funzioni
riconducibili  ai  livelli  essenziali  delle  prestazioni  e   delle
funzioni fondamentali, tra i parametri di virtuosita' di cui al comma
2 sono compresi indicatori quantitativi e qualitativi  relativi  agli
output  dei  servizi  resi,  anche  utilizzando  come  parametro   di
riferimento realta' rappresentative dell'offerta di  prestazioni  con
il miglior rapporto qualita-costi. 
  2-ter. Il decreto di cui al comma 2 individua  un  coefficiente  di
correzione connesso alla dinamica nel miglioramento conseguito  dalle
singole amministrazioni rispetto  alle  precedenti  con  riguardo  ai
parametri di cui al citato comma 2. 
  2-quater. All'articolo 14 del decreto-legge 31 maggio 2010, n.  78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, il
comma 31 e' sostituito dal seguente: 
    "31. Il limite demografico minimo che l'insieme  dei  comuni  che
sono tenuti ad esercitare le funzioni fondamentali in forma associata
deve raggiungere e' fissato in 5.000 abitanti  o  nel  quadruplo  del
numero degli abitanti del comune demograficamente  piu'  piccolo  tra
quelli associati.  I  comuni  assicurano  comunque  il  completamento
dell'attuazione delle disposizioni di cui ai commi da  26  a  30  del
presente articolo: 
      a) entro il 31 dicembre 2011 con riguardo ad almeno  due  delle
funzioni fondamentali loro spettanti, da essi individuate tra  quelle
di cui all'articolo 21, comma 3, della legge 5 maggio 2009, n. 42; 
      b) entro il 31 dicembre 2012 con  riguardo  ad  almeno  quattro
funzioni fondamentali loro spettanti, da essi individuate tra  quelle
di cui all'articolo 21, comma 3, della citata legge n. 42 del 2009; 
      c) entro il 31 dicembre  2013  con  riguardo  a  tutte  le  sei
funzioni fondamentali loro spettanti ai sensi dell'articolo 21, comma
3, della citata legge n. 42 del 2009")). 
  3. Gli enti che, in esito a quanto previsto dal comma 2,  risultano
collocati nella classe piu' virtuosa, fermo l'obiettivo del comparto,
non concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica
fissati,  a  decorrere  dall'anno  2013,   dal   comma   5,   nonche'
dall'articolo 14 del decreto-legge n. 78 del 2010. ((Le  disposizioni
del primo periodo si applicano per le province a decorrere  dall'anno
2012)). Gli enti locali ((di cui ai primi  due  periodi))  conseguono
l'obiettivo strutturale realizzando un saldo finanziario pari a zero.
Le regioni di cui al primo periodo conseguono  un  obiettivo  pari  a
quello risultante dall'applicazione alle spese finali medie 2007-2009
della  percentuale  annua  di  riduzione  stabilita  per  il  calcolo
dell'obiettivo 2011  dal  decreto  legge  25  giugno  2008,  n.  112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.  Le
spese finali medie di cui al periodo precedente sono quelle  definite
dall'articolo 1 commi 128 e 129 della legge 13 dicembre 2010, n. 220.
Inoltre, il contributo dei predetti enti alla manovra per l'anno 2012
((e'  ridotto))  con  decreto  del  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze, d'intesa con la Conferenza unificata di cui  all'articolo  8
del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, in modo tale che  non
derivino effetti  negativi,  in  termini  di  indebitamento  netto  e
fabbisogno, superiori a 200 milioni di euro. 
  4. Fino alla entrata in vigore di  un  nuovo  patto  di  stabilita'
interno fondato, nel rispetto dei principi del federalismo fiscale di
cui all'articolo 17, comma 1, lettera c), della legge 5 maggio  2009,
n. 42, sui saldi, sulla virtuosita' degli enti e sulla  riferibilita'
delle regole a criteri  europei  con  riferimento  all'individuazione
delle entrate e delle spese  valide  per  il  patto,  fermo  restando
quanto previsto  dal  comma  3,  ai  fini  della  tutela  dell'unita'
economica  della  Repubblica  le  misure  previste  per  l'anno  2013
dall'articolo 14, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010,  n.  78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, si
intendono estese anche agli anni 2014 e successivi. 
  5. Ai medesimi fini di cui al comma  4,  le  regioni,  le  province
autonome di  Trento  e  di  Bolzano,  le  province  e  i  comuni  con
popolazione superiore a  5.000  abitanti,  alla  realizzazione  degli
obiettivi di  finanza  pubblica,  per  gli  anni  2013  e  successivi
concorrono con le seguenti ulteriori misure in termini di  fabbisogno
e di indebitamento netto: 
    a) le regioni a statuto ordinario per 800  milioni  di  euro  per
l'anno 2013 e per 1.600 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014; 
    b) le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento
e Bolzano per 1.000 milioni di euro  per  l'anno  2013  e  per  2.000
milioni di euro a decorrere dall'anno 2014; 
    c) le province per 400 milioni di euro per l'anno 2013 e per  800
milioni di euro a decorrere dall'anno 2014; 
    d) i comuni per 1.000 milioni di euro per  l'anno  2013  e  2.000
milioni di euro a decorrere dall'anno 2014. 
  6-8. (Soppressi). 
  9. Al comma 7 dell'articolo 76 del decreto-legge 25 giugno 2008, n.
112, convertito, con modificazioni, dalla legge 2008, n. 133, dopo il
primo periodo sono inseriti i seguenti: 
    "Ai  fini  del  computo  della  percentuale  di  cui  al  periodo
precedente si calcolano le spese sostenute  anche  dalle  societa'  a
partecipazione  pubblica  locale  totale  o  di  controllo  che  sono
titolari di affidamento diretto  di  servizi  pubblici  locali  senza
gara, ovvero che svolgono funzioni volte  a  soddisfare  esigenze  di
interesse generale aventi carattere non industriale, ne' commerciale,
ovvero  che  svolgono  attivita'   nei   confronti   della   pubblica
amministrazione a  supporto  di  funzioni  amministrative  di  natura
pubblicistica. La disposizione di cui al precedente  periodo  non  si
applica alle societa' quotate su mercati regolamentari.". 
  10. All'articolo 1 della legge 13 dicembre 2010, n.  220,  dopo  il
comma 111, e' inserito il seguente: 
    "111-bis. I contratti di servizio  e  gli  altri  atti  posti  in
essere dalle regioni e dagli enti locali che si  configurano  elusivi
delle regole del patto di stabilita' interno sono nulli.". 
  11. Le disposizioni di cui al comma 10, si applicano  ai  contratti
di servizio e agli atti posti in essere dopo l'entrata in vigore  del
presente decreto. 
  12. All'articolo 1, della legge 13 dicembre 2010, n. 220,  dopo  il
comma 111-bis e' inserito il seguente: 
    "111-ter. Qualora  le  Sezioni  giurisdizionali  regionali  della
Corte dei conti accertino che il rispetto  del  patto  di  stabilita'
interno  e'  stato  artificiosamente  conseguito  mediante  una   non
corretta imputazione delle  entrate  o  delle  uscite  ai  pertinenti
capitoli di bilancio o altre forme elusive, le stesse irrogano,  agli
amministratori che hanno posto in essere atti  elusivi  delle  regole
del  patto  di  stabilita'  interno,  la  condanna  ad  una  sanzione
pecuniaria fino ad un massimo di dieci volte l'indennita'  di  carica
percepita al momento di commissione dell'elusione e, al  responsabile
del servizio economico-finanziario, una sanzione pecuniaria fino a  3
mensilita' del trattamento retributivo, al netto degli oneri  fiscali
e previdenziali.". 
  13. All'articolo 14, comma 32, del decreto-legge 31 maggio 2010, n.
78, convertito, con modificazioni, dalla legge  30  luglio  2010,  n.
122, l'ultimo periodo e' soppresso. 
  14. Ai fini del coordinamento della finanza  pubblica,  le  regioni
tenute a conformarsi a decisioni della  Corte  costituzionale,  anche
con riferimento  all'attivita'  di  enti  strumentali  o  dipendenti,
comunicano, entro tre mesi dalla pubblicazione della decisione  nella
Gazzetta   Ufficiale,   alla    Presidenza    del    Consiglio    dei
Ministri-Dipartimento per gli affari regionali,  tutte  le  attivita'
intraprese, gli atti giuridici posti in essere e le spese  affrontate
o preventivate ai fini dell'esecuzione. 
  15. In caso di mancata o non esatta conformazione alle decisioni di
cui al comma 14, il Governo, su proposta del Ministro per i  rapporti
con le regioni e per la coesione territoriale, sentito il  Presidente
della regione interessata, esercita, in presenza dei presupposti,  il
potere sostitutivo di cui  all'articolo  120,  secondo  comma,  della
Costituzione, secondo le procedure di cui all'articolo 8 della  legge
5 giugno 2003, n. 131. 
  16. A decorrere dalla data di entrata in vigore delle  disposizioni
che prevedono, in attuazione della legge 5 maggio  2009,  n.  42,  la
soppressione dei trasferimenti statali in favore degli  enti  locali,
le  disposizioni  che  prevedono  sanzioni,  recuperi,  riduzioni   o
limitazioni  a  valere  sui  predetti  trasferimenti  erariali,  sono
riferite anche alle risorse spettanti a valere sul fondo sperimentale
di riequilibrio di cui al  comma  3  dell'  articolo  2  del  decreto
legislativo 14 marzo 2011, n. 23 e di cui all'articolo 21 del decreto
legislativo 6 maggio 2011, n. 68 e,  successivamente,  a  valere  sul
fondo perequativo di cui all'articolo 13 della legge 5  maggio  2009,
n. 42. In caso di incapienza dei predetti fondi gli enti locali  sono
tenuti a versare  all'entrata  del  bilancio  dello  Stato  le  somme
residue. 
  17. All'articolo 78, comma 6, del decreto-legge 25 giugno 2008,  n.
112, convertito, con modificazioni, dalla legge  6  agosto  2008,  n.
133, l'ultimo periodo e' sostituito dal seguente: "Tutte  le  entrate
del comune di competenza dell'anno 2008 e dei  successivi  anni  sono
attribuite alla gestione corrente  di  Roma  Capitale,  ivi  comprese
quelle riferibili ad atti e fatti antecedenti all'anno 2008,  purche'
accertate successivamente al 31 dicembre 2007.". 
 ((17-bis. Le risorse destinate, a legislazione vigente, ai  rimborsi
e alle compensazioni relativi alle imposte sono ridotte  dell'importo
di 700 milioni di euro per l'anno 2013 e di  1.400  milioni  di  euro
annui a decorrere dall'anno 2014)). 
 
          Riferimenti normativi 
              Per il riferimento al testo  dell'art.  8  del  decreto
          legislativo 28 agosto  1997,  n.  281,  vedasi  nelle  note
          all'art. 19. 
              - Si riporta il testo  dell'  articolo  14  del  citato
          decreto-legge n. 78 del 2010, convertito con  modificazioni
          dalla legge 30 luglio 2010 n. 122,  come  modificato  dalla
          presente legge: 
              "Art.  14.  Patto  di  stabilita'  interno   ed   altre
          disposizioni sugli enti territoriali 
              1. Ai fini della  tutela  dell'unita'  economica  della
          Repubblica, le regioni, le province autonome di Trento e di
          Bolzano, le province e i comuni con popolazione superiore a
          5.  000  abitanti  concorrono  alla   realizzazione   degli
          obiettivi di finanza pubblica  per  il  triennio  2011-2013
          nelle  misure  seguenti  in   termini   di   fabbisogno   e
          indebitamento netto: 
              a) le regioni a statuto ordinario per 4. 000 milioni di
          euro per l'anno 2011 e per 4. 500 milioni di euro  annui  a
          decorrere dall'anno 2012; 
              b) le regioni a statuto speciale e le province autonome
          di Trento e Bolzano per 500 milioni di euro per l'anno 2011
          e 1. 000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2012; 
              c) le province per 300 milioni di euro per l'anno  2011
          e per 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2012,
          attraverso la riduzione di cui al comma 2; 
              d) i comuni per 1. 500 milioni di euro per l'anno  2011
          e 2. 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno  2012,
          attraverso la riduzione di cui al comma 2. 
              2. Il comma 302 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre
          2007, n. 244, e' abrogato e al comma 296, secondo  periodo,
          dello stesso articolo 1 sono soppresse le parole: «e quello
          individuato, a decorrere dall'anno 2011, in base  al  comma
          302». Le risorse statali a qualunque titolo spettanti  alle
          regioni a statuto ordinario sono ridotte in misura  pari  a
          4. 000 milioni di euro per l'anno 2011 e a 4.  500  milioni
          di euro annui  a  decorrere  dall'anno  2012.  Le  predette
          riduzioni  sono  ripartite  secondo  criteri  e   modalita'
          stabiliti in sede di Conferenza permanente per  i  rapporti
          tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
          di Bolzano entro novanta giorni dalla data  di  entrata  in
          vigore della legge di conversione del presente  decreto,  e
          recepiti con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
          Ministri, secondo principi che tengano conto della adozione
          di misure idonee ad assicurare il  rispetto  del  patto  di
          stabilita' interno e  della  minore  incidenza  percentuale
          della spesa per il personale rispetto alla  spesa  corrente
          complessiva nonche' dell'adozione di misure di contenimento
          della  spesa  sanitaria  e  dell'adozione  di   azioni   di
          contrasto al  fenomeno  dei  falsi  invalidi.  In  caso  di
          mancata deliberazione della  Conferenza  permanente  per  i
          rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
          Trento e di Bolzano entro  il  termine  di  novanta  giorni
          dalla data di entrata in vigore della legge di  conversione
          del presente decreto, e per gli  anni  successivi  al  2011
          entro il 30 settembre dell'anno precedente, il decreto  del
          Presidente del Consiglio dei Ministri e' comunque  emanato,
          entro i successivi trenta giorni, ripartendo  la  riduzione
          dei trasferimenti secondo  un  criterio  proporzionale.  In
          sede di attuazione dell' articolo 8 della  legge  5  maggio
          2009, n. 42, in materia  di  federalismo  fiscale,  non  si
          tiene conto di quanto previsto dal primo, secondo, terzo  e
          quarto  periodo  del  presente   comma.   I   trasferimenti
          erariali, comprensivi della compartecipazione IRPEF, dovuti
          alle province dal Ministero dell'interno  sono  ridotti  di
          300 milioni per l'anno  2011  e  di  500  milioni  annui  a
          decorrere dall'anno 2012. I trasferimenti  erariali  dovuti
          ai comuni con popolazione superiore a 5. 000  abitanti  dal
          Ministero dell'interno sono ridotti di 1. 500  milioni  per
          l'anno 2011 e di 2. 500 milioni annui a decorrere dall'anno
          2012. Le  predette  riduzioni  a  province  e  comuni  sono
          ripartite secondo criteri e modalita' stabiliti in sede  di
          Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e recepiti  con
          decreto annuale del Ministro dell'interno, secondo principi
          che tengano  conto  della  adozione  di  misure  idonee  ad
          assicurare il rispetto del  patto  di  stabilita'  interno,
          della minore  incidenza  percentuale  della  spesa  per  il
          personale rispetto alla spesa corrente  complessiva  e  del
          conseguimento di adeguati indici di autonomia  finanziaria.
          In  caso  di   mancata   deliberazione   della   Conferenza
          Stato-citta'  ed  autonomie  locali  entro  il  termine  di
          novanta giorni dalla data di entrata in vigore della  legge
          di  conversione  del  presente  decreto,  e  per  gli  anni
          successivi  al  2011  entro  il  30   settembre   dell'anno
          precedente,  il  decreto  del  Ministro   dell'interno   e'
          comunque  emanato  entro  i   successivi   trenta   giorni,
          ripartendo  la  riduzione  dei  trasferimenti  secondo   un
          criterio  proporzionale.  In  sede  di   attuazione   dell'
          articolo 11 della legge 5 maggio 2009, n. 42, in materia di
          federalismo fiscale, non si tiene conto di quanto  previsto
          dal sesto, settimo, ottavo  e  nono  periodo  del  presente
          comma. 
              3. In caso di mancato rispetto del patto di  stabilita'
          interno  relativo   agli   anni   2010   e   successivi   i
          trasferimenti  dovuti  agli  enti  locali   che   risultino
          inadempienti nei confronti del patto di stabilita'  interno
          sono ridotti, nell'anno successivo,  in  misura  pari  alla
          differenza  tra  il  risultato  registrato  e   l'obiettivo
          programmatico predeterminato. La  riduzione  e'  effettuata
          con  decreto  del  Ministro  dell'interno,  a  valere   sui
          trasferimenti  corrisposti  dallo  stesso  Ministero,   con
          esclusione di quelli destinati  all'onere  di  ammortamento
          dei mutui. A tal fine il Ministero  dell'economia  comunica
          al Ministero dell'interno, entro i 60 giorni successivi  al
          termine stabilito per la trasmissione della  certificazione
          relativa al patto di stabilita'  interno,  l'importo  della
          riduzione da operare per ogni singolo ente locale. In  caso
          di mancata trasmissione da  parte  dell'ente  locale  della
          predetta  certificazione,  entro  il   termine   perentorio
          stabilito   dalla    normativa    vigente,    si    procede
          all'azzeramento automatico dei predetti  trasferimenti  con
          l'esclusione sopra indicata. In caso di  insufficienza  dei
          trasferimenti, ovvero nel caso  in  cui  fossero  stati  in
          parte  o  in  tutto  gia'  erogati,  la   riduzione   viene
          effettuata  a   valere   sui   trasferimenti   degli   anni
          successivi. 
              4. Le regioni e le province autonome  di  Trento  e  di
          Bolzano che non rispettino il patto di  stabilita'  interno
          relativo agli anni 2010 e successivi sono tenute a  versare
          all'entrata  del  bilancio  statale  entro  60  giorni  dal
          termine stabilito per la trasmissione della  certificazione
          relativa al rispetto del  patto  di  stabilita',  l'importo
          corrispondente alla differenza tra il risultato  registrato
          e l'obiettivo programmatico predeterminato.  Per  gli  enti
          per i quali il patto di stabilita' e' riferito  al  livello
          della spesa si assume quale differenza  il  maggiore  degli
          scostamenti registrati in termini di cassa o di competenza.
          In caso di mancato versamento si  procede,  nei  60  giorni
          successivi, al recupero di detto scostamento a valere sulle
          giacenze depositate nei conti aperti  presso  la  tesoreria
          statale.  Trascorso  inutilmente  il   termine   perentorio
          stabilito dalla normativa vigente per la trasmissione della
          certificazione da parte dell'ente territoriale  si  procede
          al blocco di qualsiasi prelievo dai conti  della  tesoreria
          statale  sino  a  quando  la   certificazione   non   viene
          acquisita. 
              5. Le disposizioni recate dai commi 3  e  4  modificano
          quanto stabilito in materia di riduzione  di  trasferimenti
          statali dall'articolo 77-bis, comma 20,  del  decreto-legge
          25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni  dalla
          legge 6 agosto 2008, n. 133  e  integrano  le  disposizioni
          recate dall'articolo 77-ter, commi 15 e  16,  dello  stesso
          decreto-legge n. 112 del 2008. 
              6. In funzione  della  riforma  del  Patto  europeo  di
          stabilita' e crescita ed in applicazione dello stesso nella
          Repubblica  italiana,  con  decreto  del   Presidente   del
          Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del  Consiglio
          dei Ministri da adottare sentita  la  Regione  interessata,
          puo'  essere  disposta  la  sospensione  dei  trasferimenti
          erariali nei  confronti  delle  Regioni  che  risultino  in
          deficit eccessivo di bilancio. 
              7. L'art. 1, comma 557, della legge 27  dicembre  2006,
          n.  296  e  successive  modificazioni  e'  sostituito   dai
          seguenti: 
              «557. Ai fini del concorso delle autonomie regionali  e
          locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, gli
          enti sottoposti al patto di stabilita'  interno  assicurano
          la riduzione delle spese di personale, al lordo degli oneri
          riflessi a carico delle amministrazioni  e  dell'IRAP,  con
          esclusione degli oneri relativi  ai  rinnovi  contrattuali,
          garantendo il contenimento  della  dinamica  retributiva  e
          occupazionale, con azioni  da  modulare  nell'ambito  della
          propria autonomia e rivolte, in termini  di  principio,  ai
          seguenti ambiti prioritari di intervento: 
              a) riduzione dell'incidenza percentuale delle spese  di
          personale  rispetto  al  complesso  delle  spese  correnti,
          attraverso   parziale   reintegrazione   dei   cessati    e
          contenimento della spesa per il lavoro flessibile; 
              b)  razionalizzazione  e  snellimento  delle  strutture
          burocratico-amministrative, anche  attraverso  accorpamenti
          di  uffici   con   l'obiettivo   di   ridurre   l'incidenza
          percentuale delle posizioni dirigenziali in organico; 
              c)  contenimento  delle  dinamiche  di  crescita  della
          contrattazione  integrativa,  tenuto  anche   conto   delle
          corrispondenti disposizioni dettate per le  amministrazioni
          statali. 
              557-bis.  Ai  fini  dell'applicazione  del  comma  557,
          costituiscono spese di personale anche quelle sostenute per
          i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, per
          la somministrazione di lavoro,  per  il  personale  di  cui
          all'articolo 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.
          267,  nonche'  per  tutti  i  soggetti   a   vario   titolo
          utilizzati,  senza  estinzione  del  rapporto  di  pubblico
          impiego, in strutture  e  organismi  variamente  denominati
          partecipati o comunque facenti capo all'ente. 
              557-ter. In caso di mancato rispetto del comma 557,  si
          applica il  divieto  di  cui  all'art.  76,  comma  4,  del
          decreto-legge 25  giugno  2008,  n.  112,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. ». 
              8. I commi 1, 2, e 5 dell'art. 76 del decreto-legge  25
          giugno 2008, n. 112, convertito, con  modificazioni,  dalla
          legge 6 agosto 2008, n. 133 sono abrogati. 
              9. Il comma 7 dell'art. 76 del decreto-legge 25  giugno
          2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge  6
          agosto 2008, n. 133e' sostituito dal seguente: 
              «E' fatto divieto agli enti nei quali l'incidenza delle
          spese di personale e' pari o superiore al 40%  delle  spese
          correnti  di  procedere  ad  assunzioni  di   personale   a
          qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale;
          i  restanti  enti  possono  procedere  ad   assunzioni   di
          personale  nel  limite  del  20  per  cento   della   spesa
          corrispondente alle cessazioni  dell'anno  precedente».  La
          disposizione del presente comma si applica a decorrere  dal
          1°  gennaio   2011,   con   riferimento   alle   cessazioni
          verificatesi nell'anno 2010. 
              10. All'art. 1, comma  562,  della  legge  27  dicembre
          2006, n. 296 e successive  modificazioni  e'  soppresso  il
          terzo periodo. 
              11. Le province e i comuni con piu' di 5. 000  abitanti
          possono escludere dal saldo rilevante ai fini del  rispetto
          del patto di stabilita' interno relativo  all'anno  2010  i
          pagamenti in conto capitale effettuati entro il 31 dicembre
          2010 per un importo  non  superiore  allo  0,78  per  cento
          dell'ammontare  dei  residui  passivi  in  conto   capitale
          risultanti dal rendiconto dell'esercizio 2008, a condizione
          che abbiano  rispettato  il  patto  di  stabilita'  interno
          relativo all'anno 2009. 
              12. Per l'anno 2010 non si applicano i commi 23, 24, 25
          e 26 dell'art. 77-bis del decreto-legge 25 giugno 2008,  n.
          112, convertito, con modificazioni, dalla  legge  6  agosto
          2008, n. 133. 
              13.  Per  l'anno  2010  e'  attribuito  ai  comuni   un
          contributo per un importo complessivo  di  200  milioni  da
          ripartire con decreto del Ministro dell'interno, emanato di
          concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e di
          intesa con la Conferenza Stato-citta' ed autonomie  locali.
          I criteri  devono  tener  conto  della  popolazione  e  del
          rispetto  del  patto  di  stabilita'  interno.  I  suddetti
          contributi non sono conteggiati tra le  entrate  valide  ai
          fini del patto di stabilita' interno. 
              13-bis.  Per  l'attuazione   del   piano   di   rientro
          dall'indebitamento pregresso, previsto dall'articolo 78 del
          decreto-legge 25  giugno  2008,  n.  112,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  6  agosto  2008,  n.  133,  e
          dall'articolo 4, comma 8-bis, del decreto-legge 25  gennaio
          2010, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla  legge  26
          marzo 2010, n. 42, il Commissario straordinario del Governo
          e' autorizzato a stipulare il contratto di servizio di  cui
          all'articolo 5 del decreto del Presidente del Consiglio dei
          Ministri in data 5 dicembre  2008,  sotto  qualsiasi  forma
          tecnica, per i finanziamenti  occorrenti  per  la  relativa
          copertura di spesa. Si applica l'articolo 4,  commi  177  e
          177-bis,  della  legge  24  dicembre  2003,  n.   350.   Il
          Commissario    straordinario    del     Governo     procede
          all'accertamento definitivo del debito e ne  da'  immediata
          comunicazione al Ministero dell'economia  e  delle  finanze
          congiuntamente alle modalita' di attuazione  del  piano  di
          rientro di cui al primo periodo del presente  comma.  Fermi
          restando la titolarita' del debito in capo all'emittente  e
          l'ammortamento  dello  stesso  a  carico   della   gestione
          commissariale, il Commissario straordinario del Governo  e'
          altresi'  autorizzato,  anche  in  deroga  alla   normativa
          vigente in materia di operazioni di ammortamento del debito
          degli enti territoriali con rimborso unico  a  scadenza,  a
          rinegoziare  i  prestiti  della  specie   anche   al   fine
          dell'eventuale eliminazione del vincolo di  accantonamento,
          recuperando,  ove  possibile,   gli   accantonamenti   gia'
          effettuati. 
              13-ter.   Si   applicano   le   disposizioni   di   cui
          all'articolo   253   del   testo    unico    delle    leggi
          sull'ordinamento degli  enti  locali,  di  cui  al  decreto
          legislativo  18  agosto  2000,  n.   267.   Le   spese   di
          funzionamento della gestione commissariale, ivi inclusi  il
          compenso per il Commissario straordinario,  sono  a  carico
          del fondo di cui al comma  14  del  presente  articolo.  Le
          predette spese di funzionamento, su base annua, non possono
          superare i 2,5 milioni di euro. Con decreto del  Presidente
          del Consiglio dei Ministri, e'  stabilito,  in  misura  non
          superiore  al  costo  complessivo   annuo   del   personale
          dell'amministrazione  di  Roma  Capitale  incaricato  della
          gestione di  analoghe  funzioni  transattive,  il  compenso
          annuo per il  Commissario  straordinario.  I  subcommissari
          percepiscono un'indennita', a valere  sul  predetto  fondo,
          non superiore al 50 per cento del trattamento spettante, in
          base  alla  normativa  vigente,  ai  soggetti  chiamati   a
          svolgere le funzioni di Commissario  presso  un  comune  in
          dissesto ai sensi della Tabella A allegata  al  regolamento
          di cui al decreto del Ministro dell'interno 4 aprile  2000,
          n. 119. Gli importi di cui al quarto e al  quinto  periodo,
          per le attivita'  svolte  fino  al  30  luglio  2010,  sono
          ridotti del 50 per cento. Le risorse destinabili per  nuove
          assunzioni del comune di Roma sono ridotte in  misura  pari
          all'importo  del  trattamento  retributivo  corrisposto  al
          Commissario straordinario.  La  gestione  commissariale  ha
          comunque termine, allorche' risultino esaurite le attivita'
          di carattere gestionale di natura straordinaria  e  residui
          un'attivita' meramente esecutiva e adempimentale alla quale
          provvedono gli uffici di Roma Capitale. 
              14.  In  vista  della  compiuta  attuazione  di  quanto
          previsto ai sensi dell'articolo 24  della  legge  5  maggio
          2009,  n.  42,   e   in   considerazione   dell'eccezionale
          situazione di squilibrio finanziario del  Comune  di  Roma,
          come emergente ai sensi di quanto previsto dall'articolo 78
          del decreto-legge 25 giugno 2008, n.  112,  convertito  con
          modificazioni dalla legge  6  agosto  2008,  n.  133,  fino
          all'adozione del decreto legislativo previsto ai sensi  del
          citato articolo 24, e' costituito un fondo allocato  su  un
          apposito capitolo di bilancio del Ministero dell'economia e
          delle finanze con una dotazione annua  di  300  milioni  di
          euro, a  decorrere  dall'anno  2011,  per  il  concorso  al
          sostegno degli oneri derivanti dall'attuazione del piano di
          rientro approvato con decreto del Presidente del  Consiglio
          dei Ministri 5 dicembre 2008. La restante quota delle somme
          occorrenti   a   fare   fronte   agli    oneri    derivanti
          dall'attuazione del predetto piano di rientro  e'  reperita
          mediante  l'istituzione,  fino  al  conseguimento  di   200
          milioni di euro annui complessivi: 
              a)  di  un'addizionale  commissariale  sui  diritti  di
          imbarco dei passeggeri sugli aeromobili in  partenza  dagli
          aeroporti della citta' di Roma fino ad un massimo di 1 euro
          per passeggero; 
              b)   di   un   incremento   dell'addizionale   comunale
          all'imposta sul  reddito  delle  persone  fisiche  fino  al
          limite massimo dello 0,4%. 
              14-bis. Al fine di agevolare i  piani  di  rientro  dei
          comuni per  i  quali  sia  stato  nominato  un  commissario
          straordinario, nello  stato  di  previsione  del  Ministero
          dell'economia e delle finanze e' istituito un fondo con una
          dotazione di 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno
          2011.  Con  decreto,  di  natura  non  regolamentare,   del
          Ministro dell'economia e delle finanze  sono  stabilite  le
          modalita' di utilizzo  del  fondo.  Al  relativo  onere  si
          provvede sulle maggiori entrate derivanti dai commi 13-bis,
          13-ter e 13-quater dell' articolo 38. 
              14-ter. I comuni della provincia dell'Aquila  in  stato
          di dissesto possono escludere dal saldo rilevante  ai  fini
          del rispetto del patto di  stabilita'  interno  relativo  a
          ciascun esercizio finanziario del  triennio  2010-2012  gli
          investimenti in  conto  capitale  deliberati  entro  il  31
          dicembre 2010, anche a valere sui contributi gia' assegnati
          negli anni precedenti, fino alla concorrenza massima di 2,5
          milioni  di  euro   annui;   con   decreto   del   Ministro
          dell'interno, di concerto con il Ministro  dell'economia  e
          delle  finanze,  da  emanare  entro  il  15  settembre,  si
          provvede alla ripartizione del predetto importo sulla  base
          di criteri che tengano  conto  della  popolazione  e  della
          spesa per investimenti sostenuta da ciascun ente locale. E'
          altresi' autorizzata la spesa di 2  milioni  di  euro,  per
          l'anno 2010, quale contributo ai comuni di cui al  presente
          comma in stato di dissesto finanziario per  far  fronte  al
          pagamento   dei   debiti   accertati   dalla    Commissione
          straordinaria di liquidazione,  nominata  con  decreto  del
          Presidente  della  Repubblica  su  proposta  del   Ministro
          dell'interno, ai sensi  e  per  gli  effetti  di  cui  agli
          articoli 254 e 255  del  testo  unico  di  cui  al  decreto
          legislativo 18 agosto 2000, n.  267.  La  ripartizione  del
          contributo  e'  effettuata   con   decreto   del   Ministro
          dell'interno, da emanare entro il  15  settembre  2010,  in
          misura proporzionale agli stessi debiti. 
              14-quater. L'addizionale commissariale di cui al  comma
          14, lettera a), e' istituita dal Commissario preposto  alla
          gestione  commissariale,  previa  delibera   della   giunta
          comunale di Roma. L'incremento dell'addizionale comunale di
          cui al comma 14, lettera b), e' stabilito, su proposta  del
          predetto Commissario, dalla  giunta  comunale.  Qualora  il
          comune,  successivamente  al  31  dicembre  2011,   intenda
          ridurre  l'entita'   delle   addizionali,   adotta   misure
          compensative la cui equivalenza finanziaria  e'  verificata
          dal Ministero dell'economia e  delle  finanze.  Le  entrate
          derivanti dalle addizionali di cui ai  periodi  precedenti,
          ovvero dalle misure compensative di riduzione delle  stesse
          eventualmente  previste,  sono  versate   all'entrata   del
          bilancio del comune di Roma. Il comune di Roma, entro il 31
          dicembre  dell'anno  di  riferimento,  provvede  a  versare
          all'entrata del  bilancio  dello  Stato  la  somma  di  200
          milioni di euro  annui.  A  tale  fine,  lo  stesso  Comune
          rilascia  apposita  delegazione  di   pagamento,   di   cui
          all'articolo   206   del   testo    unico    delle    leggi
          sull'ordinamento degli  enti  locali,  di  cui  al  decreto
          legislativo 18 agosto 2000, n. 267. 
              15. E' istituito un apposito fondo con una dotazione di
          200 milioni di  euro  annui  a  decorrere  dall'anno  2011,
          destinato  esclusivamente  all'attuazione  del   piano   di
          rientro e l'ammissibilita' di azioni esecutive o  cautelari
          o di dissesto aventi ad  oggetto  le  predette  risorse  e'
          consentita esclusivamente per  le  obbligazioni  imputabili
          alla gestione commissariale, ai sensi del  citato  articolo
          78 del decreto-legge n. 112 per i finanziamenti di  cui  al
          comma 13-bis. 
              15-bis. Il  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze
          corrisponde  direttamente  all'Istituto   finanziatore   le
          risorse allocate sui fondi di cui ai commi 14  e  15,  alle
          previste scadenze. 
              15-ter.   Il   Commissario   straordinario    trasmette
          annualmente al Governo la  rendicontazione  della  gestione
          del piano. 
              16. Ferme le altre misure di contenimento  della  spesa
          previste  dal  presente  provvedimento,  in  considerazione
          della specificita' di Roma quale Capitale della Repubblica,
          e fino alla compiuta attuazione di quanto previsto ai sensi
          dell'articolo 24 della legge  5  maggio  2009,  n.  42,  il
          comune di Roma concorda con  il  Ministro  dell'economia  e
          delle finanze, entro il 31 dicembre  di  ciascun  anno,  le
          modalita'   e   l'entita'   del   proprio   concorso   alla
          realizzazione degli obiettivi di finanza  pubblica;  a  tal
          fine, entro il 31  ottobre  di  ciascun  anno,  il  sindaco
          trasmette la proposta di accordo al Ministro  dell'economia
          e delle finanze, evidenziando,  tra  l'altro,  l'equilibrio
          della  gestione  ordinaria.  L'entita'  del   concorso   e'
          determinata in coerenza con gli obiettivi fissati  per  gli
          enti territoriali. In caso di mancato accordo si  applicano
          le disposizioni che disciplinano  il  patto  di  stabilita'
          interno per gli enti  locali.  Per  garantire  l'equilibrio
          economico-finanziario della gestione ordinaria,  il  Comune
          di Roma puo' adottare le seguenti apposite misure: 
              a) conformazione dei servizi resi dal  Comune  a  costi
          standard unitari di maggiore efficienza; 
              b)  adozione  di  pratiche  di  centralizzazione  degli
          acquisti di beni e servizi di pertinenza comunale  e  delle
          societa' partecipate dal  Comune  di  Roma,  anche  con  la
          possibilita' di adesione a convenzioni stipulate  ai  sensi
          dell'articolo 26 della legge 23 dicembre  1999,  n.  488  e
          dell'articolo 58 della legge 23 dicembre 2000, n. 388; 
              c) razionalizzazione  delle  partecipazioni  societarie
          detenute dal Comune di Roma con lo scopo di pervenire,  con
          esclusione   delle    societa'    quotate    nei    mercati
          regolamentati, ad una riduzione delle societa'  in  essere,
          concentrandone i compiti e le  funzioni,  e  riduzione  dei
          componenti degli organi di amministrazione e controllo; 
              d)  riduzione,  anche  in  deroga  a  quanto   previsto
          dall'articolo  80  del  testo  unico  degli  enti   locali,
          approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000,  n.  267,
          dei costi a carico del  Comune  per  il  funzionamento  dei
          propri organi, compresi i rimborsi dei permessi  retribuiti
          riconosciuti per gli amministratori; 
              e) introduzione di un contributo di soggiorno a  carico
          di coloro che alloggiano nelle  strutture  ricettive  della
          citta', da applicare  secondo  criteri  di  gradualita'  in
          proporzione  alla  loro  classificazione  fino  all'importo
          massimo di 10 euro per notte di soggiorno; 
              f) contributo straordinario nella misura massima del 66
          per cento del maggior valore  immobiliare  conseguibile,  a
          fronte di  rilevanti  valorizzazioni  immobiliari  generate
          dallo strumento urbanistico  generale,  in  via  diretta  o
          indiretta,  rispetto  alla  disciplina  previgente  per  la
          realizzazione  di  finalita'  pubbliche  o   di   interesse
          generale, ivi comprese quelle di  riqualificazione  urbana,
          di tutela ambientale, edilizia e sociale. Detto  contributo
          deve essere destinato alla realizzazione di opere pubbliche
          o di interesse generale ricadenti nell'ambito di intervento
          cui accede, e puo' essere in parte volto anche a finanziare
          la  spesa  corrente,  da  destinare  a   progettazioni   ed
          esecuzioni di opere di  interesse  generale,  nonche'  alle
          attivita' urbanistiche  e  servizio  del  territorio.  Sono
          fatti salvi, in ogni caso, gli impegni di corresponsione di
          contributo straordinario gia' assunti dal privato operatore
          in  sede  di  accordo  o  di  atto  d'obbligo  a  far  data
          dall'entrata in vigore dello strumento urbanistico generale
          vigente; 
              f-bis) maggiorazione della tariffa di cui all' articolo
          62,  comma  2,  lettera  d),  del  decreto  legislativo  15
          dicembre 1997, n. 446, in modo tale che il  limite  del  25
          per cento ivi indicato possa essere elevato sino al 50  per
          cento; 
              g) maggiorazione, fino al 3 per mille,  dell'ICI  sulle
          abitazioni diverse dalla prima casa, tenute a disposizione; 
              h) utilizzo dei proventi  da  oneri  di  urbanizzazione
          anche  per  le  spese  di  manutenzione  ordinaria  nonche'
          utilizzo   dei   proventi   derivanti   dalle   concessioni
          cimiteriali anche per la gestione e manutenzione  ordinaria
          dei cimiteri. 
              17.  Il  Commissario  straordinario  del  Governo  puo'
          estinguere i debiti della gestione commissariale verso Roma
          Capitale, diversi dalle anticipazioni di cassa ricevute,  a
          condizione della verifica positiva da parte  del  Ministero
          dell'interno di concerto con il Ministero  dell'economia  e
          delle finanze dell'adeguatezza e dell'effettiva  attuazione
          delle misure occorrenti per il reperimento  delle  restanti
          risorse  nonche'  di   quelle   finalizzate   a   garantire
          l'equilibrio    economico-finanziario    della     gestione
          ordinaria. 
              18. I commi dal 14 al 17  costituiscono  attuazione  di
          quanto previsto dall'articolo 5, comma 3,  ultimo  periodo,
          del decreto-legge 7 ottobre 2008, n.  154,  convertito  con
          modificazioni dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189. 
              19. Ferme restando le previsioni  di  cui  all'articolo
          77-ter, commi 15 e 16, del decreto-legge 25 giugno 2008, n.
          112, convertito, con modificazioni, dalla  legge  6  agosto
          2008, n. 133,  alle  regioni  che  abbiano  certificato  il
          mancato  rispetto   del   patto   di   stabilita'   interno
          relativamente all'esercizio finanziario 2009, si  applicano
          le disposizioni di cui ai commi dal 20 al 24  del  presente
          articolo. 
              20. Gli atti adottati  dalla  Giunta  regionale  o  dal
          Consiglio regionale durante i dieci mesi  antecedenti  alla
          data di svolgimento delle elezioni regionali, con  i  quali
          e' stata assunta  le  decisione  di  violare  il  patto  di
          stabilita' interno,  sono  annullati  senza  indugio  dallo
          stesso organo. 
              21.  I  conferimenti  di   incarichi   dirigenziali   a
          personale  esterno  all'amministrazione  regionale   ed   i
          contratti di lavoro a tempo determinato, di consulenza,  di
          collaborazione coordinata  e  continuativa  ed  assimilati,
          nonche' i  contratti  di  cui  all'articolo  76,  comma  4,
          secondo  periodo,  del  decreto-legge  n.  112  del   2008,
          convertito con modificazioni, dalla legge n. 133 del  2008,
          deliberati, stipulati o prorogati dalla regione nonche'  da
          enti,  agenzie,  aziende,  societa'   e   consorzi,   anche
          interregionali, comunque dipendenti o partecipati in  forma
          maggioritaria dalla stessa, a seguito degli  atti  indicati
          al  comma  20,  sono  revocati  di  diritto.  Il   titolare
          dell'incarico o del  contratto  non  ha  diritto  ad  alcun
          indennizzo  in  relazione  alle  prestazioni   non   ancora
          effettuate alla data di  entrata  in  vigore  del  presente
          decreto. 
              22. Il Presidente  della  Regione,  nella  qualita'  di
          commissario ad acta, predispone un piano di stabilizzazione
          finanziaria; il piano e'  sottoposto  all'approvazione  del
          Ministero dell'economia e delle finanze, che, d'intesa  con
          la regione interessata, nomina uno  o  piu'  commissari  ad
          acta  di  qualificate  e  comprovate  professionalita'   ed
          esperienza  per  l'adozione  e  l'attuazione   degli   atti
          indicati nel piano. Tra gli interventi indicati  nel  piano
          la regione Campania puo' includere l'eventuale acquisto del
          termovalorizzatore di  Acerra  anche  mediante  l'utilizzo,
          previa delibera  del  CIPE,  della  quota  regionale  delle
          risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate. 
              23. Agli interventi indicati  nel  piano  si  applicano
          l'art. 2, comma 95 ed il primo periodo del comma 96,  della
          legge n. 191 del  2009.  La  verifica  sull'attuazione  del
          piano e' effettuata dal  Ministero  dell'economia  e  delle
          finanze. 
              24. Ferme le limitazioni e le  condizioni  previste  in
          via generale per le regioni  che  non  abbiano  violato  il
          patto di stabilita' interno, nei limiti stabiliti dal piano
          possono essere attribuiti incarichi ed instaurati  rapporti
          di  lavoro  a  tempo  determinato   o   di   collaborazione
          nell'ambito degli uffici di diretta collaborazione con  gli
          organi politici delle regioni; nelle more dell'approvazione
          del  piano  possono  essere  conferiti  gli  incarichi   di
          responsabile degli uffici  di  diretta  collaborazione  del
          presidente, e possono essere stipulati  non  piu'  di  otto
          rapporti di lavoro  a  tempo  determinato  nell'ambito  dei
          predetti uffici. 
              24-bis. I limiti previsti  ai  sensi  dell'articolo  9,
          comma 28, possono essere superati limitatamente in  ragione
          della proroga dei rapporti di lavoro  a  tempo  determinato
          stipulati dalle regioni a statuto speciale,  nonche'  dagli
          enti territoriali facenti parte delle predette  regioni,  a
          valere sulle risorse finanziarie  aggiuntive  appositamente
          reperite da queste ultime  attraverso  apposite  misure  di
          riduzione e razionalizzazione della spesa certificate dagli
          organi di controllo interno. Restano fermi, in ogni caso, i
          vincoli e gli obiettivi  previsti  ai  sensi  del  presente
          articolo.  Le  predette  amministrazioni   pubbliche,   per
          l'attuazione dei processi assunzionali consentiti ai  sensi
          della  normativa  vigente,  attingono  prioritariamente  ai
          lavoratori  di  cui  al  presente  comma,  salva   motivata
          indicazione concernente gli specifici profili professionali
          richiesti. 
              24-ter. Resta fermo che le disposizioni di cui al comma
          9 non si applicano alle proroghe dei  rapporti  di  cui  al
          comma 24-bis. 
              25. Le disposizioni dei commi da 26 a 31  sono  dirette
          ad assicurare il coordinamento della finanza pubblica e  il
          contenimento delle spese  per  l'esercizio  delle  funzioni
          fondamentali dei comuni. 
              26. L'esercizio delle funzioni fondamentali dei  Comuni
          e' obbligatorio per l'ente titolare. 
              27. Ai fini dei commi da 25 a 31 e fino  alla  data  di
          entrata in vigore della legge con cui sono  individuate  le
          funzioni fondamentali  di  cui  all'articolo  117,  secondo
          comma, lettera p),  della  Costituzione,  sono  considerate
          funzioni  fondamentali  dei  comuni  le  funzioni  di   cui
          all'articolo 21, comma 3, della legge 5 maggio 2009, n. 42. 
              28.  Le  funzioni  fondamentali  dei  comuni,  previste
          dall'articolo 21, comma 3, della citata  legge  n.  42  del
          2009, sono obbligatoriamente esercitate in forma associata,
          attraverso convenzione o unione, da parte  dei  comuni  con
          popolazione fino  a  5.  000  abitanti,  esclusi  le  isole
          monocomune ed il comune di Campione d'Italia. Tali funzioni
          sono  obbligatoriamente  esercitate  in  forma   associata,
          attraverso convenzione  o  unione,  da  parte  dei  comuni,
          appartenenti o gia' appartenuti a  comunita'  montane,  con
          popolazione stabilita  dalla  legge  regionale  e  comunque
          inferiore a 3. 000 abitanti. 
              29. I comuni  non  possono  svolgere  singolarmente  le
          funzioni  fondamentali  svolte  in  forma   associata.   La
          medesima funzione non puo' essere svolta  da  piu'  di  una
          forma associativa. 
              30. La regione, nelle materie di cui all'articolo  117,
          commi terzo e quarto,  della  Costituzione,  individua  con
          propria  legge,   previa   concertazione   con   i   comuni
          interessati  nell'ambito  del  Consiglio  delle   autonomie
          locali, la dimensione territoriale ottimale e omogenea  per
          area   geografica   per   lo    svolgimento,    in    forma
          obbligatoriamente  associata  da  parte  dei   comuni   con
          dimensione territoriale inferiore a quella ottimale,  delle
          funzioni fondamentali di  cui  all'articolo  21,  comma  3,
          della legge 5 maggio 2009, n. 42,  secondo  i  principi  di
          economicita', di efficienza e  di  riduzione  delle  spese,
          fermo restando quanto stabilito dal comma 28  del  presente
          articolo. Nell'ambito della normativa  regionale  i  comuni
          avviano l'esercizio delle funzioni  fondamentali  in  forma
          associata entro il termine indicato dalla stessa normativa.
          I comuni capoluogo di provincia e i comuni con un numero di
          abitanti  superiore  a  100.   000   non   sono   obbligati
          all'esercizio delle funzioni in forma associata. 
              31. Il limite  demografico  minimo  che  l'insieme  dei
          comuni  che  sono  tenuti   ad   esercitare   le   funzioni
          fondamentali in forma associata deve raggiungere e' fissato
          in 5000 abitanti o nel quadruplo del numero degli  abitanti
          del  Comune  demograficamente  piu'  piccolo   tra   quelli
          associati. I comuni assicurano  comunque  il  completamento
          dell'attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 26  a
          30 del presente articolo: 
              a) entro il 31 dicembre 2011 con riguardo ad almeno due
          delle  funzioni  fondamentali  loro  spettanti,   da   essi
          individuate tra quelle di cui  all'articolo  21,  comma  3,
          della legge5 maggio 2009, n. 42; 
              b) entro il 31 dicembre 2012  con  riguardo  ad  almeno
          quattro  funzioni  fondamentali  loro  spettanti,  da  essi
          individuate tra quelle di cui  all'articolo  21,  comma  3,
          della citata legge n. 42 del 2009; 
              c) entro il 31 dicembre 2013 con riguardo  a  tutte  le
          sei  funzioni  fondamentali   loro   spettanti   ai   sensi
          dell'articolo 21, comma 3, della citata  legge  n.  42  del
          2009. 
              32. Fermo quanto previsto dall'art. 3, commi 27,  28  e
          29, della legge 24 dicembre 2007,  n.  244,  i  comuni  con
          popolazione  inferiore  a  30.  000  abitanti  non  possono
          costituire societa'. Entro il 31  dicembre  2013  i  comuni
          mettono in liquidazione le societa'  gia'  costituite  alla
          data di entrata in vigore del presente decreto,  ovvero  ne
          cedono le partecipazioni. Le disposizioni di cui al secondo
          periodo non si applicano ai comuni con popolazione  fino  a
          30.  000  abitanti  nel  caso  in  cui  le  societa'   gia'
          costituite: 
              a) abbiano, al 31 dicembre 2013, il bilancio  in  utile
          negli ultimi tre esercizi; 
              b)  non  abbiano  subito,  nei   precedenti   esercizi,
          riduzioni di capitale conseguenti a perdite di bilancio; 
              c) non abbiano subito, nei precedenti esercizi, perdite
          di bilancio in conseguenza delle quali il comune sia  stato
          gravato dell'obbligo di procedere al ripiano delle  perdite
          medesime. 
              La disposizione di cui al presente comma non si applica
          alle societa',  con  partecipazione  paritaria  ovvero  con
          partecipazione  proporzionale  al  numero  degli  abitanti,
          costituite da piu' comuni la  cui  popolazione  complessiva
          superi  i  30.  000  abitanti;  i  comuni  con  popolazione
          compresa tra 30. 000 e 50. 000 abitanti possono detenere la
          partecipazione di una sola societa'; entro il  31  dicembre
          2011 i predetti comuni mettono  in  liquidazione  le  altre
          societa' gia' costituite. 
              33. Le disposizioni di cui all'articolo 238 del decreto
          legislativo 3 aprile 2006,  n.  152,  si  interpretano  nel
          senso che la natura  della  tariffa  ivi  prevista  non  e'
          tributaria. Le controversie relative alla predetta tariffa,
          sorte successivamente alla data di entrata  in  vigore  del
          presente    decreto,    rientrano    nella    giurisdizione
          dell'autorita' giudiziaria ordinaria. 
              33-bis.  All'  articolo  77-bis  del  decreto-legge  25
          giugno 2008, n. 112, convertito, con  modificazioni,  dalla
          legge 6 agosto 2008, n. 133,  sono  apportate  le  seguenti
          modificazioni: 
              a) dopo il comma 4, e' inserito il seguente: 
              «4-bis. Per gli enti per i quali negli anni  2007-2009,
          anche per frazione di anno, l'organo consiliare  era  stato
          commissariato ai sensi dell' articolo 143 del  testo  unico
          delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di  cui  al
          decreto legislativo 18 agosto 2000, n.  267,  e  successive
          modificazioni, si applicano ai fini del patto di stabilita'
          interno le stesse regole degli enti  di  cui  al  comma  3,
          lettera b), del presente articolo, prendendo come  base  di
          riferimento   le   risultanze   contabili    dell'esercizio
          finanziario precedente a  quello  di  assoggettamento  alle
          regole del patto di stabilita' interno. »; 
              b) dopo il comma 7-quinquies, e' inserito il seguente: 
              «7-sexies. Nel saldo finanziario di cui al comma 5  non
          sono considerate le risorse provenienti  dai  trasferimenti
          di cui ai commi 704 e 707 dell'articolo 1  della  legge  27
          dicembre 2006, n. 296,  ne'  le  relative  spese  in  conto
          capitale sostenute dai  comuni.  L'esclusione  delle  spese
          opera anche se effettuate in piu' anni, purche' nei  limiti
          complessivi delle medesime risorse». 
              33-ter. Alla  copertura  degli  effetti  sui  saldi  di
          finanza pubblica derivanti dai commi 14-ter  e  33-bis,  si
          provvede: 
              a) quanto a 14,5 milioni di euro per  l'anno  2010,  di
          cui 10 milioni di euro per il comma 33-bis,  lettere  a)  e
          b), mediante riduzione della percentuale di cui al comma 11
          da 0,78 a 0,75 per cento,  relativamente  al  fabbisogno  e
          all'indebitamento netto, e quanto a 2  milioni  per  l'anno
          2010 relativi al  penultimo  e  ultimo  periodo  del  comma
          14-ter,  relativamente  al  saldo  netto   da   finanziare,
          mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo
          per interventi strutturali di  politica  economica  di  cui
          all' articolo 10, comma 5, del  decreto-legge  29  novembre
          2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27
          dicembre 2004, n. 307; 
              b) quanto a 10 milioni di euro  per  il  comma  33-bis,
          lettere a) e b), per ciascuno degli anni 2011 e  successivi
          e quanto a 2,5 milioni di euro  per  il  comma  14-ter  per
          ciascuno degli anni 2011  e  2012  mediante  corrispondente
          rideterminazione degli  obiettivi  finanziari  previsti  ai
          sensi del  comma  1,  lettera  d),  che  a  tal  fine  sono
          conseguentemente  adeguati  con  la   deliberazione   della
          Conferenza Stato-citta' ed  autonomie  locali  prevista  ai
          sensi del comma  2,  ottavo  periodo,  e  recepiti  con  il
          decreto annuale del Ministro dell'interno ivi previsto. 
              33-quater. Il termine del  31  gennaio  2009,  previsto
          dall' articolo  2-quater,  comma  7,  del  decreto-legge  7
          ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni,  dalla
          legge 4 dicembre 2008,  n.  189,  per  la  trasmissione  al
          Ministero   dell'interno    delle    dichiarazioni,    gia'
          presentate,  attestanti  il  minor   gettito   dell'imposta
          comunale sugli immobili derivante da fabbricati del  gruppo
          catastale D per ciascuno degli anni 2005 e  precedenti,  e'
          differito al 30 ottobre 2010. " 
              - Si riporta il testo  del  comma  3  dell'articolo  21
          della legge 5 maggio 2009, n.  42  (Delega  al  Governo  in
          materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo
          119 della Costituzione): 
              "3. Per i comuni, le funzioni, e i relativi servizi, da
          considerare ai  fini  del  comma  2  sono  provvisoriamente
          individuate nelle seguenti: 
              a) funzioni generali di amministrazione, di gestione  e
          di controllo, nella misura complessiva  del  70  per  cento
          delle spese come certificate dall'ultimo conto del bilancio
          disponibile alla data di entrata in vigore  della  presente
          legge; 
              b) funzioni di polizia locale; 
              c) funzioni di  istruzione  pubblica,  ivi  compresi  i
          servizi  per  gli  asili  nido  e  quelli   di   assistenza
          scolastica e refezione, nonche' l'edilizia scolastica; 
              d) funzioni nel campo della viabilita' e dei trasporti; 
              e) funzioni riguardanti la gestione  del  territorio  e
          dell'ambiente, fatta eccezione per il servizio di  edilizia
          residenziale pubblica e locale e piani di edilizia  nonche'
          per il servizio idrico integrato; 
              f) funzioni del settore sociale. ". 
              Il decreto legge 25 giugno 2008, n.  112  (Disposizioni
          urgenti per lo sviluppo economico, la  semplificazione,  la
          competitivita', la stabilizzazione della finanza pubblica e
          la perequazione tributaria", convertito  con  modificazioni
          dalla legge 6 agosto 2008  n.  133),  e'  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale 25 giugno 2008, n. 147. 
              - Si riporta il testo dei commi 128 e 129 dell'articolo
          1 della legge 13 dicembre 2010, n. 220 (Disposizioni per la
          formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -
          legge di stabilita' 2011): 
              "128. Ai fini dell'applicazione dei commi 126 e 127, le
          regioni a statuto ordinario calcolano le medie della  spesa
          finale del triennio 2007-2009 in termini di competenza e di
          cassa rettificando, per ciascun anno, la spesa  finale  con
          la differenza tra il relativo obiettivo programmatico e  il
          corrispondente risultato,  e  con  la  relativa  quota  del
          proprio obiettivo di cassa ceduta agli enti locali. 
              129. Il complesso delle spese finali di cui ai commi da
          126 a 128 e' determinato, sia in termini di competenza  sia
          in termini di cassa, dalla somma delle spese correnti e  in
          conto capitale risultanti dal consuntivo, al netto: 
              a) delle spese  per  la  sanita',  cui  si  applica  la
          specifica disciplina di settore; 
              b) delle spese per la concessione di crediti; 
              c)  delle  spese  correnti  e  in  conto  capitale  per
          interventi   cofinanziati   correlati   ai    finanziamenti
          dell'Unione  europea,  con  esclusione   delle   quote   di
          finanziamento statale e regionale. Nei casi in cui l'Unione
          europea    riconosca    importi    inferiori,     l'importo
          corrispondente alle spese non riconosciute e'  incluso  tra
          le spese del patto di stabilita' interno relativo  all'anno
          in cui e' comunicato  il  mancato  riconoscimento.  Ove  la
          comunicazione sia effettuata nell'ultimo  quadrimestre,  il
          recupero puo' essere conseguito anche nell'anno successivo; 
              d)  delle  spese  relative  ai   beni   trasferiti   in
          attuazione del decreto legislativo 28 maggio 2010,  n.  85,
          per un importo corrispondente  alle  spese  gia'  sostenute
          dallo Stato per la gestione e la manutenzione dei  medesimi
          beni, determinato dal decreto del Presidente del  Consiglio
          dei Ministri di cui all'articolo 9,  comma  3,  del  citato
          decreto legislativo n. 85 del 2010; 
              e) delle spese  concernenti  il  conferimento  a  fondi
          immobiliari di immobili ricevuti dallo Stato in  attuazione
          del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85; 
              f) dei pagamenti effettuati in favore degli enti locali
          soggetti al  patto  di  stabilita'  interno  a  valere  sui
          residui  passivi   di   parte   corrente,   a   fronte   di
          corrispondenti residui attivi degli enti  locali.  Ai  fini
          del calcolo della media 2007-2009 in termini  di  cassa  si
          assume che i pagamenti in conto residui a favore degli enti
          locali risultanti nei consuntivi delle regioni per gli anni
          2007 e 2008 corrispondano agli  incassi  in  conto  residui
          attivi degli enti locali; 
              g)  delle  spese  concernenti  i  censimenti   previsti
          dall'articolo 50, comma  3,  del  decreto-legge  31  maggio
          2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge  30
          luglio 2010, n. 122, nei limiti  delle  risorse  trasferite
          dall'ISTAT; 
              g-bis) delle spese finanziate con le risorse di cui  ai
          commi 6, 7 e 38. L'esclusione delle spese di cui  al  comma
          38 opera nel limite di 200 milioni di euro. ". 
              - Si riporta il testo  del  comma  1  dell'articolo  17
          della citata legge n. 42 del 2009: 
              "Art.  17  (Coordinamento  e  disciplina  fiscale   dei
          diversi livelli di governo) 
              1. I decreti legislativi di cui all'  articolo  2,  con
          riguardo al coordinamento e  alla  disciplina  fiscale  dei
          diversi  livelli  di  governo,  sono  adottati  secondo   i
          seguenti principi e criteri direttivi: 
              a) - b) (Omissis). 
              c) assicurazione degli obiettivi sui saldi  di  finanza
          pubblica da  parte  delle  regioni  che  possono  adattare,
          previa concertazione con  gli  enti  locali  ricadenti  nel
          proprio territorio regionale, le regole e i  vincoli  posti
          dal legislatore  nazionale,  differenziando  le  regole  di
          evoluzione  dei  flussi  finanziari  dei  singoli  enti  in
          relazione  alla  diversita'  delle  situazioni  finanziarie
          esistenti nelle diverse regioni; 
              d)- e) (Omissis). ". 
              - Si riporta il testo del comma 7 dell'articolo 76  del
          citato decreto-legge 25 giugno 2008 n. 112, convertito  con
          modificazioni dalla  legge  6  agosto  2008  n.  133,  come
          modificato dalla presente legge: 
              "7. E' fatto divieto agli enti  nei  quali  l'incidenza
          delle spese di personale e' pari o superiore al  40%  delle
          spese correnti di procedere ad assunzioni  di  personale  a
          qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale;
          i  restanti  enti  possono  procedere  ad   assunzioni   di
          personale  nel  limite  del  20  per  cento   della   spesa
          corrispondente alle  cessazioni  dell'anno  precedente.  Ai
          fini del  computo  della  percentuale  di  cui  al  periodo
          precedente si calcolano  le  spese  sostenute  anche  dalle
          societa' a  partecipazione  pubblica  locale  totale  o  di
          controllo che  sono  titolari  di  affidamento  diretto  di
          servizi pubblici locali senza  gara,  ovvero  che  svolgono
          funzioni volte a soddisfare esigenze di interesse  generale
          aventi carattere non industriale  ne'  commerciale,  ovvero
          che  svolgono  attivita'  nei  confronti   della   pubblica
          amministrazione a supporto di  funzioni  amministrative  di
          natura pubblicistica. La disposizione di cui al  precedente
          periodo non si applica alle  societa'  quotate  su  mercati
          regolamentari. Per gli enti  nei  quali  l'incidenza  delle
          spese di personale e' pari o  inferiore  al  35  per  cento
          delle spese correnti sono ammesse, in deroga al limite  del
          20 per cento e comunque nel rispetto  degli  obiettivi  del
          patto di stabilita' interno e dei  limiti  di  contenimento
          complessivi delle spese di  personale,  le  assunzioni  per
          turn-over  che  consentano   l'esercizio   delle   funzioni
          fondamentali previste dall'articolo 21,  comma  3,  lettera
          b), della legge 5 maggio 2009, n. 42. " 
              - Si riporta il testo del comma 32  dell'  articolo  14
          del citato decreto-legge n. 78  del  2010,  convertito  con
          modificazioni dalla legge  30  luglio  2010  n.  122,  come
          modificato dalla presente legge: 
              "32. Fermo quanto. Entro il 31 dicembre 2013  i  comuni
          mettono in liquidazione le societa'  gia'  costituite  alla
          data di entrata in vigore del presente decreto,  ovvero  ne
          cedono le partecipazioni. Le disposizioni di cui al secondo
          periodo non si applicano ai comuni con popolazione  fino  a
          30.  000  abitanti  nel  caso  in  cui  le  societa'   gia'
          costituite: 
              a) abbiano, al 31 dicembre 2013, il bilancio  in  utile
          negli ultimi tre esercizi; 
              b)  non  abbiano  subito,  nei   precedenti   esercizi,
          riduzioni di capitale conseguenti a perdite di bilancio; 
              c) non abbiano subito, nei precedenti esercizi, perdite
          di bilancio in conseguenza delle quali il comune sia  stato
          gravato dell'obbligo di procedere al ripiano delle  perdite
          medesime. ". 
              - Si riporta il testo del secondo  comma  dell'articolo
          120 della Costituzione della Repubblica: 
              "Il Governo puo' sostituirsi a  organi  delle  Regioni,
          delle Citta' metropolitane, delle Province e dei Comuni nel
          caso di mancato rispetto di norme e trattati internazionali
          o della normativa comunitaria oppure di pericolo grave  per
          l'incolumita' e la sicurezza  pubblica,  ovvero  quando  lo
          richiedono la tutela dell'unita'  giuridica  o  dell'unita'
          economica e in particolare la tutela dei livelli essenziali
          delle prestazioni concernenti i diritti civili  e  sociali,
          prescindendo dai confini territoriali dei  governi  locali.
          La legge definisce le procedure  atte  a  garantire  che  i
          poteri  sostitutivi  siano  esercitati  nel  rispetto   del
          principio  di  sussidiarieta'  e  del  principio  di  leale
          collaborazione. ". 
              - Si riporta il testo dell'articolo  8  della  legge  5
          giugno  2003  n.  131   (Disposizioni   per   l'adeguamento
          dell'ordinamento della Repubblica alla L. Cost. 18  ottobre
          2001, n. 3): 
              "  Art.   8.   Attuazione   dell'articolo   120   della
          Costituzione sul potere sostitutivo 
              1. Nei casi e per le finalita'  previsti  dall'articolo
          120, secondo comma, della Costituzione, il  Presidente  del
          Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro competente
          per materia, anche su iniziativa delle Regioni o degli enti
          locali, assegna all'ente interessato un congruo termine per
          adottare  i  provvedimenti  dovuti  o  necessari;   decorso
          inutilmente  tale  termine,  il  Consiglio  dei   ministri,
          sentito l'organo  interessato,  su  proposta  del  Ministro
          competente o del Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,
          adotta i provvedimenti necessari, anche  normativi,  ovvero
          nomina un apposito commissario. Alla riunione del Consiglio
          dei ministri partecipa il Presidente della Giunta regionale
          della Regione interessata al provvedimento. 
              2. Qualora l'esercizio del potere sostitutivo si  renda
          necessario al fine di porre rimedio alla  violazione  della
          normativa comunitaria, gli atti ed i provvedimenti  di  cui
          al comma 1 sono adottati su  proposta  del  Presidente  del
          Consiglio dei ministri o  del  Ministro  per  le  politiche
          comunitarie  e  del  Ministro   competente   per   materia.
          L'articolo 11 della legge 9 marzo 1989, n. 86, e' abrogato. 
              3. Fatte salve le competenze delle  Regioni  a  statuto
          speciale,  qualora  l'esercizio  dei   poteri   sostitutivi
          riguardi Comuni, Province o Citta' metropolitane, la nomina
          del  commissario  deve  tenere  conto   dei   principi   di
          sussidiarieta' e di leale  collaborazione.  Il  commissario
          provvede,  sentito  il  Consiglio  delle  autonomie  locali
          qualora tale organo sia stato istituito. 
              4. Nei casi di assoluta urgenza,  qualora  l'intervento
          sostitutivo  non  sia  procrastinabile  senza  mettere   in
          pericolo le  finalita'  tutelate  dall'articolo  120  della
          Costituzione, il Consiglio dei ministri,  su  proposta  del
          Ministro competente, anche su iniziativa  delle  Regioni  o
          degli enti locali, adotta i  provvedimenti  necessari,  che
          sono    immediatamente    comunicati    alla     Conferenza
          Stato-Regioni o alla Conferenza  Stato-Citta'  e  autonomie
          locali,  allargata  ai   rappresentanti   delle   Comunita'
          montane, che possono chiederne il riesame. 
              5.   I   provvedimenti   sostitutivi   devono    essere
          proporzionati alle finalita' perseguite. 
              6. Il Governo puo' promuovere la stipula di  intese  in
          sede di Conferenza Stato-Regioni o di Conferenza unificata,
          dirette  a  favorire  l'armonizzazione   delle   rispettive
          legislazioni o il raggiungimento di posizioni unitarie o il
          conseguimento di obiettivi comuni; in tale caso e'  esclusa
          l'applicazione dei commi 3 e 4 dell'articolo 3 del  decreto
          legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Nelle  materie  di  cui
          all'articolo 117, terzo e quarto comma, della  Costituzione
          non possono essere adottati gli  atti  di  indirizzo  e  di
          coordinamento di cui all'articolo 8 della  legge  15  marzo
          1997, n. 59, e all'articolo 4 del  decreto  legislativo  31
          marzo 1998, n. 112. " . 
              La citata legge n. 42 del  2009,  e'  pubblicata  nella
          Gazzetta Ufficiale 6 maggio 2009, n. 103. 
              - Si riporta il testo del comma 3 dell'articolo  2  del
          decreto legislativo 14 marzo 2011 n.  23  (Disposizioni  in
          materia di federalismo Fiscale Municipale): 
              "3.   Per   realizzare   in   forma    progressiva    e
          territorialmente equilibrata la devoluzione ai comuni della
          fiscalita' immobiliare di cui ai commi 1 e 2, e'  istituito
          un Fondo sperimentale di riequilibrio. La durata del  Fondo
          e' stabilita in tre anni e, comunque,  fino  alla  data  di
          attivazione del fondo perequativo previsto dall'articolo 13
          della citata legge n. 42 del 2009. Il Fondo  e'  alimentato
          con il gettito di cui ai commi 1 e 2, secondo le  modalita'
          stabilite ai sensi del comma 7. ". 
              - Si riporta il  testo  dell'articolo  21  del  decreto
          legislativo 6 maggio 2011, n. 68 (Disposizioni  in  materia
          di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e
          delle province, nonche' di determinazione dei costi  e  dei
          fabbisogni standard nel settore sanitario): 
              "Art. 21 Fondo sperimentale di riequilibrio provinciale 
              1.   Per   realizzare   in    forma    progressiva    e
          territorialmente equilibrata l'attribuzione  alle  province
          dell'autonomia  di  entrata,  e'  istituito,  a   decorrere
          dall'anno 2012, un fondo sperimentale di  riequilibrio.  Il
          Fondo, di durata biennale, cessa a decorrere dalla data  di
          attivazione del fondo perequativo previsto dall'articolo 13
          della citata legge n. 42 del 2009. 
              2. Fermo restando quanto  stabilito  dall'articolo  18,
          comma  6,  il  Fondo  e'  alimentato  dal   gettito   della
          compartecipazione provinciale all'IRPEF di cui all'articolo
          18, comma 1. 
              3.  Previo  accordo  sancito  in  sede  di   Conferenza
          Stato-citta' ed autonomie locali, con decreto del  Ministro
          dell'interno, di concerto con il Ministro  dell'economia  e
          delle  finanze,  in  coerenza  con  la  determinazione  dei
          fabbisogni standard sono stabilite le modalita' di  riparto
          del Fondo sperimentale di riequilibrio. ". 
              - Si riporta il testo  dell'articolo  13  della  citata
          legge 5 maggio 2009 n. 42 : 
              " Art. 13  Principi  e  criteri  direttivi  concernenti
          l'entita' e il riparto dei fondi perequativi per  gli  enti
          locali 
              1. I decreti legislativi di cui all'  articolo  2,  con
          riferimento all'entita' e al riparto dei fondi  perequativi
          per gli enti  locali,  sono  adottati  secondo  i  seguenti
          principi e criteri direttivi: 
              a) istituzione nel bilancio delle regioni di due fondi,
          uno a favore dei comuni, l'altro a favore delle province  e
          delle  citta'  metropolitane,  alimentati   da   un   fondo
          perequativo  dello  Stato   alimentato   dalla   fiscalita'
          generale con indicazione separata degli stanziamenti per le
          diverse tipologie di enti, a  titolo  di  concorso  per  il
          finanziamento delle funzioni da loro svolte; la  dimensione
          del fondo e' determinata, per ciascun livello  di  governo,
          con riguardo all'esercizio delle funzioni fondamentali,  in
          misura uguale alla differenza tra il totale dei  fabbisogni
          standard per le medesime funzioni e il totale delle entrate
          standardizzate di applicazione generale spettanti ai comuni
          e alle province ai sensi dell' articolo 12, con  esclusione
          dei tributi di cui al  comma  1,  lettere  d)  ed  e),  del
          medesimo articolo e dei contributi di cui all'articolo  16,
          tenendo conto dei principi previsti dall' articolo 2, comma
          2, lettera m), numeri 1) e 2), relativamente al superamento
          del criterio della spesa storica; 
              b)  definizione   delle   modalita'   con   cui   viene
          periodicamente aggiornata l'entita' dei fondi di  cui  alla
          lettera  a)  e  sono  ridefinite  le  relative   fonti   di
          finanziamento; 
              c) la ripartizione del fondo perequativo tra i  singoli
          enti, per la parte afferente alle funzioni fondamentali  di
          cui all' articolo 11,  comma  1,  lettera  a),  numero  1),
          avviene in base a: 
              1) un indicatore di  fabbisogno  finanziario  calcolato
          come differenza tra il valore  standardizzato  della  spesa
          corrente   al   netto   degli   interessi   e   il   valore
          standardizzato del gettito dei tributi ed  entrate  proprie
          di applicazione generale; 
              2)  indicatori  di  fabbisogno  di  infrastrutture,  in
          coerenza con la programmazione regionale di settore, per il
          finanziamento  della  spesa   in   conto   capitale;   tali
          indicatori tengono  conto  dell'entita'  dei  finanziamenti
          dell'Unione europea di carattere infrastrutturale  ricevuti
          dagli enti locali  e  del  vincolo  di  addizionalita'  cui
          questi sono soggetti; 
              d)  definizione  delle  modalita'  per  cui  la   spesa
          corrente standardizzata e' computata ai fini  di  cui  alla
          lettera c) sulla base di una quota uniforme  per  abitante,
          corretta per tenere conto della diversita' della  spesa  in
          relazione all'ampiezza  demografica,  alle  caratteristiche
          territoriali, con particolare riferimento alla presenza  di
          zone montane, alle caratteristiche demografiche, sociali  e
          produttive dei diversi enti. Il peso delle  caratteristiche
          individuali  dei  singoli  enti  nella  determinazione  del
          fabbisogno  e'  determinato   con   tecniche   statistiche,
          utilizzando i dati  di  spesa  storica  dei  singoli  enti,
          tenendo  conto  anche  della  spesa  relativa   a   servizi
          esternalizzati o svolti in forma associata; 
              e) definizione  delle  modalita'  per  cui  le  entrate
          considerate  ai  fini  della   standardizzazione   per   la
          ripartizione del fondo perequativo tra i singoli enti  sono
          rappresentate  dai  tributi  propri  valutati  ad  aliquota
          standard; 
              f) definizione delle modalita' in base alle quali,  per
          le spese relative all'esercizio delle funzioni  diverse  da
          quelle fondamentali, il fondo perequativo per  i  comuni  e
          quello per le  province  e  le  citta'  metropolitane  sono
          diretti a ridurre le differenze tra le  capacita'  fiscali,
          tenendo conto, per gli enti con popolazione al di sotto  di
          una soglia da individuare con i decreti legislativi di  cui
          all' articolo 2, del fattore della  dimensione  demografica
          in relazione inversa alla dimensione demografica  stessa  e
          della loro partecipazione a forme associative; 
              g) definizione delle  modalita'  per  cui  le  regioni,
          sulla base di criteri stabiliti con accordi sanciti in sede
          di Conferenza unificata,  e  previa  intesa  con  gli  enti
          locali, possono, avendo come riferimento il complesso delle
          risorse assegnate dallo Stato a titolo di fondo perequativo
          ai  comuni,  alle  province  e  alle  citta'  metropolitane
          inclusi  nel  territorio  regionale,  procedere  a  proprie
          valutazioni della spesa corrente standardizzata, sulla base
          dei criteri  di  cui  alla  lettera  d),  e  delle  entrate
          standardizzate, nonche' a stime autonome dei fabbisogni  di
          infrastrutture; in  tal  caso  il  riparto  delle  predette
          risorse e' effettuato sulla base dei parametri definiti con
          le modalita' di cui alla presente lettera; 
              h) i fondi ricevuti dalle regioni  a  titolo  di  fondo
          perequativo per i comuni e per  le  province  e  le  citta'
          metropolitane del territorio sono trasferiti dalla  regione
          agli  enti  di  competenza  entro  venti  giorni  dal  loro
          ricevimento. Le regioni, qualora non provvedano entro  tale
          termine alla ridefinizione  della  spesa  standardizzata  e
          delle entrate standardizzate, e di conseguenza delle  quote
          del fondo perequativo di competenza dei singoli enti locali
          secondo le modalita' previste dalla lettera  g),  applicano
          comunque i criteri  di  riparto  del  fondo  stabiliti  dai
          decreti legislativi di cui all' articolo 2  della  presente
          legge.   La    eventuale    ridefinizione    della    spesa
          standardizzata e  delle  entrate  standardizzate  non  puo'
          comportare   ritardi   nell'assegnazione   delle    risorse
          perequative agli enti locali. Nel caso in  cui  la  regione
          non  ottemperi  alle  disposizioni  di  cui  alla  presente
          lettera, lo Stato esercita il  potere  sostitutivo  di  cui
          all' articolo 120, secondo comma,  della  Costituzione,  in
          base alle disposizioni di cui all' articolo 8 della legge 5
          giugno 2003, n. 131. ". 
              - Si riporta il testo del comma 6 dell'articolo 78  del
          citato decreto-legge 25 giugno 2008 n. 112, convertito  con
          modificazioni dalla  legge  6  agosto  2008  n.  133,  come
          modificato dal presente decreto : 
          "6. I decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri  di
          cui ai commi 1 e 2 prevedono in ogni  caso  l'applicazione,
          per tutte le obbligazioni contratte anteriormente alla data
          di emanazione  del  medesimo  decreto  del  Presidente  del
          Consiglio dei Ministri, dei commi 2, 3  e  4  dell'articolo
          248  e  del  comma  12  dell'articolo   255   del   decreto
          legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Tutte  le  entrate  del
          comune di competenza dell'anno 2008 e dei  successivi  anni
          sono attribuite alla gestione corrente  di  Roma  Capitale,
          ivi comprese quelle riferibili ad atti e fatti  antecedenti
          all'anno 2008,  purche'  accertate  successivamente  al  31
          dicembre 2007. ".