Art. 20
Nuovo patto di stabilita' interno: parametri di virtuosita'
1. A decorrere dall'anno 2012 le modalita' di raggiungimento degli
obiettivi di finanza pubblica delle singole regioni, esclusa la
componente sanitaria, delle province autonome di Trento e di Bolzano
e degli enti locali del territorio, possono essere concordate tra lo
Stato e le regioni e le province autonome, previo accordo concluso in
sede di Consiglio delle autonomie locali e ove non istituito con i
rappresentanti dell'ANCI e dell'UPI regionali. Le predette modalita'
si conformano a criteri europei con riferimento all'individuazione
delle entrate e delle spese da considerare nel saldo valido per il
patto di stabilita' interno. Le regioni e le province autonome
rispondono nei confronti dello Stato del mancato rispetto degli
obiettivi di cui al primo periodo, attraverso un maggior concorso
delle stesse nell'anno successivo in misura pari alla differenza tra
l'obiettivo complessivo e il risultato complessivo conseguito.
Restano ferme le vigenti sanzioni a carico degli enti responsabili
del mancato rispetto degli obiettivi del patto di stabilita' interno
e il monitoraggio a livello centrale, nonche' il termine perentorio
del 31 ottobre per la comunicazione della rimodulazione degli
obiettivi. ((PERIODO SOPPRESSO DALLA L. 15 LUGLIO 2011, N. 111)). La
Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica,
con il supporto tecnico della Commissione tecnica paritetica per
l'attuazione del federalismo fiscale, monitora l'applicazione del
presente comma. Con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze, d'intesa con la Conferenza Unificata di cui all'articolo 8
del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da adottare entro il
30 novembre 2011, sono stabilite le modalita' per l'attuazione del
presente comma ((, nonche' le modalita' e le condizioni per
l'eventuale esclusione dall'ambito di applicazione del presente comma
delle regioni che in uno dei tre anni precedenti siano risultate
inadempienti al patto di stabilita' e delle regioni sottoposte ai
piani di rientro dai deficit sanitari)).
((2. Ai fini di ripartire l'ammontare del concorso alla
realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica fissati, a
decorrere dall'anno 2013, dal comma 5, nonche' dall'articolo 14 del
decreto-legge n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla
legge n. 122 del 2010, tra gli enti del singolo livello di governo, i
predetti enti sono ripartiti con decreto del Ministro dell'economia e
delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno e con il
Ministro per gli affari regionali e per la coesione territoriale,
d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, in quattro classi, sulla
base dei seguenti parametri di virtuosita':
a) prioritaria considerazione della convergenza tra spesa storica e
costi e fabbisogni standard;
b) rispetto del patto di stabilita' interno;
c) incidenza della spesa del personale sulla spesa corrente
dell'ente in relazione al numero dei dipendenti in rapporto alla
popolazione residente, alle funzioni svolte anche attraverso
esternalizzazioni nonche' all'ampiezza del territorio; la valutazione
del predetto parametro tiene conto del suo valore all'inizio della
legislatura o consiliatura e delle sue variazioni nel corso delle
stesse ai fini dell'applicazione del comma 2-ter;
d) autonomia finanziaria;
e) equilibrio di parte corrente;
f) tasso di copertura dei costi dei servizi a domanda individuale
per gli enti locali;
g) rapporto tra gli introiti derivanti dall'effettiva
partecipazione all'azione di contrasto all'evasione fiscale e i
tributi erariali, per le regioni;
h) effettiva partecipazione degli enti locali all'azione di
contrasto all'evasione fiscale;
i) rapporto tra le entrate di parte corrente riscosse e accertate;
l) operazione di dismissione di partecipazioni societarie nel
rispetto della normativa vigente)).
((2-bis. A decorrere dalla determinazione dei livelli essenziali
delle prestazioni e dalla definizione degli obiettivi di servizio cui
devono tendere gli enti territoriali nell'esercizio delle funzioni
riconducibili ai livelli essenziali delle prestazioni e delle
funzioni fondamentali, tra i parametri di virtuosita' di cui al comma
2 sono compresi indicatori quantitativi e qualitativi relativi agli
output dei servizi resi, anche utilizzando come parametro di
riferimento realta' rappresentative dell'offerta di prestazioni con
il miglior rapporto qualita-costi.
2-ter. Il decreto di cui al comma 2 individua un coefficiente di
correzione connesso alla dinamica nel miglioramento conseguito dalle
singole amministrazioni rispetto alle precedenti con riguardo ai
parametri di cui al citato comma 2.
2-quater. All'articolo 14 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, il
comma 31 e' sostituito dal seguente:
"31. Il limite demografico minimo che l'insieme dei comuni che
sono tenuti ad esercitare le funzioni fondamentali in forma associata
deve raggiungere e' fissato in 5.000 abitanti o nel quadruplo del
numero degli abitanti del comune demograficamente piu' piccolo tra
quelli associati. I comuni assicurano comunque il completamento
dell'attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 26 a 30 del
presente articolo:
a) entro il 31 dicembre 2011 con riguardo ad almeno due delle
funzioni fondamentali loro spettanti, da essi individuate tra quelle
di cui all'articolo 21, comma 3, della legge 5 maggio 2009, n. 42;
b) entro il 31 dicembre 2012 con riguardo ad almeno quattro
funzioni fondamentali loro spettanti, da essi individuate tra quelle
di cui all'articolo 21, comma 3, della citata legge n. 42 del 2009;
c) entro il 31 dicembre 2013 con riguardo a tutte le sei
funzioni fondamentali loro spettanti ai sensi dell'articolo 21, comma
3, della citata legge n. 42 del 2009")).
3. Gli enti che, in esito a quanto previsto dal comma 2, risultano
collocati nella classe piu' virtuosa, fermo l'obiettivo del comparto,
non concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica
fissati, a decorrere dall'anno 2013, dal comma 5, nonche'
dall'articolo 14 del decreto-legge n. 78 del 2010. ((Le disposizioni
del primo periodo si applicano per le province a decorrere dall'anno
2012)). Gli enti locali ((di cui ai primi due periodi)) conseguono
l'obiettivo strutturale realizzando un saldo finanziario pari a zero.
Le regioni di cui al primo periodo conseguono un obiettivo pari a
quello risultante dall'applicazione alle spese finali medie 2007-2009
della percentuale annua di riduzione stabilita per il calcolo
dell'obiettivo 2011 dal decreto legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. Le
spese finali medie di cui al periodo precedente sono quelle definite
dall'articolo 1 commi 128 e 129 della legge 13 dicembre 2010, n. 220.
Inoltre, il contributo dei predetti enti alla manovra per l'anno 2012
((e' ridotto)) con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8
del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, in modo tale che non
derivino effetti negativi, in termini di indebitamento netto e
fabbisogno, superiori a 200 milioni di euro.
4. Fino alla entrata in vigore di un nuovo patto di stabilita'
interno fondato, nel rispetto dei principi del federalismo fiscale di
cui all'articolo 17, comma 1, lettera c), della legge 5 maggio 2009,
n. 42, sui saldi, sulla virtuosita' degli enti e sulla riferibilita'
delle regole a criteri europei con riferimento all'individuazione
delle entrate e delle spese valide per il patto, fermo restando
quanto previsto dal comma 3, ai fini della tutela dell'unita'
economica della Repubblica le misure previste per l'anno 2013
dall'articolo 14, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, si
intendono estese anche agli anni 2014 e successivi.
5. Ai medesimi fini di cui al comma 4, le regioni, le province
autonome di Trento e di Bolzano, le province e i comuni con
popolazione superiore a 5.000 abitanti, alla realizzazione degli
obiettivi di finanza pubblica, per gli anni 2013 e successivi
concorrono con le seguenti ulteriori misure in termini di fabbisogno
e di indebitamento netto:
a) le regioni a statuto ordinario per 800 milioni di euro per
l'anno 2013 e per 1.600 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014;
b) le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento
e Bolzano per 1.000 milioni di euro per l'anno 2013 e per 2.000
milioni di euro a decorrere dall'anno 2014;
c) le province per 400 milioni di euro per l'anno 2013 e per 800
milioni di euro a decorrere dall'anno 2014;
d) i comuni per 1.000 milioni di euro per l'anno 2013 e 2.000
milioni di euro a decorrere dall'anno 2014.
6-8. (Soppressi).
9. Al comma 7 dell'articolo 76 del decreto-legge 25 giugno 2008, n.
112, convertito, con modificazioni, dalla legge 2008, n. 133, dopo il
primo periodo sono inseriti i seguenti:
"Ai fini del computo della percentuale di cui al periodo
precedente si calcolano le spese sostenute anche dalle societa' a
partecipazione pubblica locale totale o di controllo che sono
titolari di affidamento diretto di servizi pubblici locali senza
gara, ovvero che svolgono funzioni volte a soddisfare esigenze di
interesse generale aventi carattere non industriale, ne' commerciale,
ovvero che svolgono attivita' nei confronti della pubblica
amministrazione a supporto di funzioni amministrative di natura
pubblicistica. La disposizione di cui al precedente periodo non si
applica alle societa' quotate su mercati regolamentari.".
10. All'articolo 1 della legge 13 dicembre 2010, n. 220, dopo il
comma 111, e' inserito il seguente:
"111-bis. I contratti di servizio e gli altri atti posti in
essere dalle regioni e dagli enti locali che si configurano elusivi
delle regole del patto di stabilita' interno sono nulli.".
11. Le disposizioni di cui al comma 10, si applicano ai contratti
di servizio e agli atti posti in essere dopo l'entrata in vigore del
presente decreto.
12. All'articolo 1, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, dopo il
comma 111-bis e' inserito il seguente:
"111-ter. Qualora le Sezioni giurisdizionali regionali della
Corte dei conti accertino che il rispetto del patto di stabilita'
interno e' stato artificiosamente conseguito mediante una non
corretta imputazione delle entrate o delle uscite ai pertinenti
capitoli di bilancio o altre forme elusive, le stesse irrogano, agli
amministratori che hanno posto in essere atti elusivi delle regole
del patto di stabilita' interno, la condanna ad una sanzione
pecuniaria fino ad un massimo di dieci volte l'indennita' di carica
percepita al momento di commissione dell'elusione e, al responsabile
del servizio economico-finanziario, una sanzione pecuniaria fino a 3
mensilita' del trattamento retributivo, al netto degli oneri fiscali
e previdenziali.".
13. All'articolo 14, comma 32, del decreto-legge 31 maggio 2010, n.
78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.
122, l'ultimo periodo e' soppresso.
14. Ai fini del coordinamento della finanza pubblica, le regioni
tenute a conformarsi a decisioni della Corte costituzionale, anche
con riferimento all'attivita' di enti strumentali o dipendenti,
comunicano, entro tre mesi dalla pubblicazione della decisione nella
Gazzetta Ufficiale, alla Presidenza del Consiglio dei
Ministri-Dipartimento per gli affari regionali, tutte le attivita'
intraprese, gli atti giuridici posti in essere e le spese affrontate
o preventivate ai fini dell'esecuzione.
15. In caso di mancata o non esatta conformazione alle decisioni di
cui al comma 14, il Governo, su proposta del Ministro per i rapporti
con le regioni e per la coesione territoriale, sentito il Presidente
della regione interessata, esercita, in presenza dei presupposti, il
potere sostitutivo di cui all'articolo 120, secondo comma, della
Costituzione, secondo le procedure di cui all'articolo 8 della legge
5 giugno 2003, n. 131.
16. A decorrere dalla data di entrata in vigore delle disposizioni
che prevedono, in attuazione della legge 5 maggio 2009, n. 42, la
soppressione dei trasferimenti statali in favore degli enti locali,
le disposizioni che prevedono sanzioni, recuperi, riduzioni o
limitazioni a valere sui predetti trasferimenti erariali, sono
riferite anche alle risorse spettanti a valere sul fondo sperimentale
di riequilibrio di cui al comma 3 dell' articolo 2 del decreto
legislativo 14 marzo 2011, n. 23 e di cui all'articolo 21 del decreto
legislativo 6 maggio 2011, n. 68 e, successivamente, a valere sul
fondo perequativo di cui all'articolo 13 della legge 5 maggio 2009,
n. 42. In caso di incapienza dei predetti fondi gli enti locali sono
tenuti a versare all'entrata del bilancio dello Stato le somme
residue.
17. All'articolo 78, comma 6, del decreto-legge 25 giugno 2008, n.
112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.
133, l'ultimo periodo e' sostituito dal seguente: "Tutte le entrate
del comune di competenza dell'anno 2008 e dei successivi anni sono
attribuite alla gestione corrente di Roma Capitale, ivi comprese
quelle riferibili ad atti e fatti antecedenti all'anno 2008, purche'
accertate successivamente al 31 dicembre 2007.".
((17-bis. Le risorse destinate, a legislazione vigente, ai rimborsi
e alle compensazioni relativi alle imposte sono ridotte dell'importo
di 700 milioni di euro per l'anno 2013 e di 1.400 milioni di euro
annui a decorrere dall'anno 2014)).
Riferimenti normativi
Per il riferimento al testo dell'art. 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, vedasi nelle note
all'art. 19.
- Si riporta il testo dell' articolo 14 del citato
decreto-legge n. 78 del 2010, convertito con modificazioni
dalla legge 30 luglio 2010 n. 122, come modificato dalla
presente legge:
"Art. 14. Patto di stabilita' interno ed altre
disposizioni sugli enti territoriali
1. Ai fini della tutela dell'unita' economica della
Repubblica, le regioni, le province autonome di Trento e di
Bolzano, le province e i comuni con popolazione superiore a
5. 000 abitanti concorrono alla realizzazione degli
obiettivi di finanza pubblica per il triennio 2011-2013
nelle misure seguenti in termini di fabbisogno e
indebitamento netto:
a) le regioni a statuto ordinario per 4. 000 milioni di
euro per l'anno 2011 e per 4. 500 milioni di euro annui a
decorrere dall'anno 2012;
b) le regioni a statuto speciale e le province autonome
di Trento e Bolzano per 500 milioni di euro per l'anno 2011
e 1. 000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2012;
c) le province per 300 milioni di euro per l'anno 2011
e per 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2012,
attraverso la riduzione di cui al comma 2;
d) i comuni per 1. 500 milioni di euro per l'anno 2011
e 2. 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2012,
attraverso la riduzione di cui al comma 2.
2. Il comma 302 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre
2007, n. 244, e' abrogato e al comma 296, secondo periodo,
dello stesso articolo 1 sono soppresse le parole: «e quello
individuato, a decorrere dall'anno 2011, in base al comma
302». Le risorse statali a qualunque titolo spettanti alle
regioni a statuto ordinario sono ridotte in misura pari a
4. 000 milioni di euro per l'anno 2011 e a 4. 500 milioni
di euro annui a decorrere dall'anno 2012. Le predette
riduzioni sono ripartite secondo criteri e modalita'
stabiliti in sede di Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
di Bolzano entro novanta giorni dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto, e
recepiti con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, secondo principi che tengano conto della adozione
di misure idonee ad assicurare il rispetto del patto di
stabilita' interno e della minore incidenza percentuale
della spesa per il personale rispetto alla spesa corrente
complessiva nonche' dell'adozione di misure di contenimento
della spesa sanitaria e dell'adozione di azioni di
contrasto al fenomeno dei falsi invalidi. In caso di
mancata deliberazione della Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano entro il termine di novanta giorni
dalla data di entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto, e per gli anni successivi al 2011
entro il 30 settembre dell'anno precedente, il decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri e' comunque emanato,
entro i successivi trenta giorni, ripartendo la riduzione
dei trasferimenti secondo un criterio proporzionale. In
sede di attuazione dell' articolo 8 della legge 5 maggio
2009, n. 42, in materia di federalismo fiscale, non si
tiene conto di quanto previsto dal primo, secondo, terzo e
quarto periodo del presente comma. I trasferimenti
erariali, comprensivi della compartecipazione IRPEF, dovuti
alle province dal Ministero dell'interno sono ridotti di
300 milioni per l'anno 2011 e di 500 milioni annui a
decorrere dall'anno 2012. I trasferimenti erariali dovuti
ai comuni con popolazione superiore a 5. 000 abitanti dal
Ministero dell'interno sono ridotti di 1. 500 milioni per
l'anno 2011 e di 2. 500 milioni annui a decorrere dall'anno
2012. Le predette riduzioni a province e comuni sono
ripartite secondo criteri e modalita' stabiliti in sede di
Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e recepiti con
decreto annuale del Ministro dell'interno, secondo principi
che tengano conto della adozione di misure idonee ad
assicurare il rispetto del patto di stabilita' interno,
della minore incidenza percentuale della spesa per il
personale rispetto alla spesa corrente complessiva e del
conseguimento di adeguati indici di autonomia finanziaria.
In caso di mancata deliberazione della Conferenza
Stato-citta' ed autonomie locali entro il termine di
novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge
di conversione del presente decreto, e per gli anni
successivi al 2011 entro il 30 settembre dell'anno
precedente, il decreto del Ministro dell'interno e'
comunque emanato entro i successivi trenta giorni,
ripartendo la riduzione dei trasferimenti secondo un
criterio proporzionale. In sede di attuazione dell'
articolo 11 della legge 5 maggio 2009, n. 42, in materia di
federalismo fiscale, non si tiene conto di quanto previsto
dal sesto, settimo, ottavo e nono periodo del presente
comma.
3. In caso di mancato rispetto del patto di stabilita'
interno relativo agli anni 2010 e successivi i
trasferimenti dovuti agli enti locali che risultino
inadempienti nei confronti del patto di stabilita' interno
sono ridotti, nell'anno successivo, in misura pari alla
differenza tra il risultato registrato e l'obiettivo
programmatico predeterminato. La riduzione e' effettuata
con decreto del Ministro dell'interno, a valere sui
trasferimenti corrisposti dallo stesso Ministero, con
esclusione di quelli destinati all'onere di ammortamento
dei mutui. A tal fine il Ministero dell'economia comunica
al Ministero dell'interno, entro i 60 giorni successivi al
termine stabilito per la trasmissione della certificazione
relativa al patto di stabilita' interno, l'importo della
riduzione da operare per ogni singolo ente locale. In caso
di mancata trasmissione da parte dell'ente locale della
predetta certificazione, entro il termine perentorio
stabilito dalla normativa vigente, si procede
all'azzeramento automatico dei predetti trasferimenti con
l'esclusione sopra indicata. In caso di insufficienza dei
trasferimenti, ovvero nel caso in cui fossero stati in
parte o in tutto gia' erogati, la riduzione viene
effettuata a valere sui trasferimenti degli anni
successivi.
4. Le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano che non rispettino il patto di stabilita' interno
relativo agli anni 2010 e successivi sono tenute a versare
all'entrata del bilancio statale entro 60 giorni dal
termine stabilito per la trasmissione della certificazione
relativa al rispetto del patto di stabilita', l'importo
corrispondente alla differenza tra il risultato registrato
e l'obiettivo programmatico predeterminato. Per gli enti
per i quali il patto di stabilita' e' riferito al livello
della spesa si assume quale differenza il maggiore degli
scostamenti registrati in termini di cassa o di competenza.
In caso di mancato versamento si procede, nei 60 giorni
successivi, al recupero di detto scostamento a valere sulle
giacenze depositate nei conti aperti presso la tesoreria
statale. Trascorso inutilmente il termine perentorio
stabilito dalla normativa vigente per la trasmissione della
certificazione da parte dell'ente territoriale si procede
al blocco di qualsiasi prelievo dai conti della tesoreria
statale sino a quando la certificazione non viene
acquisita.
5. Le disposizioni recate dai commi 3 e 4 modificano
quanto stabilito in materia di riduzione di trasferimenti
statali dall'articolo 77-bis, comma 20, del decreto-legge
25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla
legge 6 agosto 2008, n. 133 e integrano le disposizioni
recate dall'articolo 77-ter, commi 15 e 16, dello stesso
decreto-legge n. 112 del 2008.
6. In funzione della riforma del Patto europeo di
stabilita' e crescita ed in applicazione dello stesso nella
Repubblica italiana, con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio
dei Ministri da adottare sentita la Regione interessata,
puo' essere disposta la sospensione dei trasferimenti
erariali nei confronti delle Regioni che risultino in
deficit eccessivo di bilancio.
7. L'art. 1, comma 557, della legge 27 dicembre 2006,
n. 296 e successive modificazioni e' sostituito dai
seguenti:
«557. Ai fini del concorso delle autonomie regionali e
locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, gli
enti sottoposti al patto di stabilita' interno assicurano
la riduzione delle spese di personale, al lordo degli oneri
riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con
esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali,
garantendo il contenimento della dinamica retributiva e
occupazionale, con azioni da modulare nell'ambito della
propria autonomia e rivolte, in termini di principio, ai
seguenti ambiti prioritari di intervento:
a) riduzione dell'incidenza percentuale delle spese di
personale rispetto al complesso delle spese correnti,
attraverso parziale reintegrazione dei cessati e
contenimento della spesa per il lavoro flessibile;
b) razionalizzazione e snellimento delle strutture
burocratico-amministrative, anche attraverso accorpamenti
di uffici con l'obiettivo di ridurre l'incidenza
percentuale delle posizioni dirigenziali in organico;
c) contenimento delle dinamiche di crescita della
contrattazione integrativa, tenuto anche conto delle
corrispondenti disposizioni dettate per le amministrazioni
statali.
557-bis. Ai fini dell'applicazione del comma 557,
costituiscono spese di personale anche quelle sostenute per
i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, per
la somministrazione di lavoro, per il personale di cui
all'articolo 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.
267, nonche' per tutti i soggetti a vario titolo
utilizzati, senza estinzione del rapporto di pubblico
impiego, in strutture e organismi variamente denominati
partecipati o comunque facenti capo all'ente.
557-ter. In caso di mancato rispetto del comma 557, si
applica il divieto di cui all'art. 76, comma 4, del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. ».
8. I commi 1, 2, e 5 dell'art. 76 del decreto-legge 25
giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla
legge 6 agosto 2008, n. 133 sono abrogati.
9. Il comma 7 dell'art. 76 del decreto-legge 25 giugno
2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6
agosto 2008, n. 133e' sostituito dal seguente:
«E' fatto divieto agli enti nei quali l'incidenza delle
spese di personale e' pari o superiore al 40% delle spese
correnti di procedere ad assunzioni di personale a
qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale;
i restanti enti possono procedere ad assunzioni di
personale nel limite del 20 per cento della spesa
corrispondente alle cessazioni dell'anno precedente». La
disposizione del presente comma si applica a decorrere dal
1° gennaio 2011, con riferimento alle cessazioni
verificatesi nell'anno 2010.
10. All'art. 1, comma 562, della legge 27 dicembre
2006, n. 296 e successive modificazioni e' soppresso il
terzo periodo.
11. Le province e i comuni con piu' di 5. 000 abitanti
possono escludere dal saldo rilevante ai fini del rispetto
del patto di stabilita' interno relativo all'anno 2010 i
pagamenti in conto capitale effettuati entro il 31 dicembre
2010 per un importo non superiore allo 0,78 per cento
dell'ammontare dei residui passivi in conto capitale
risultanti dal rendiconto dell'esercizio 2008, a condizione
che abbiano rispettato il patto di stabilita' interno
relativo all'anno 2009.
12. Per l'anno 2010 non si applicano i commi 23, 24, 25
e 26 dell'art. 77-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n.
112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto
2008, n. 133.
13. Per l'anno 2010 e' attribuito ai comuni un
contributo per un importo complessivo di 200 milioni da
ripartire con decreto del Ministro dell'interno, emanato di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e di
intesa con la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali.
I criteri devono tener conto della popolazione e del
rispetto del patto di stabilita' interno. I suddetti
contributi non sono conteggiati tra le entrate valide ai
fini del patto di stabilita' interno.
13-bis. Per l'attuazione del piano di rientro
dall'indebitamento pregresso, previsto dall'articolo 78 del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e
dall'articolo 4, comma 8-bis, del decreto-legge 25 gennaio
2010, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 26
marzo 2010, n. 42, il Commissario straordinario del Governo
e' autorizzato a stipulare il contratto di servizio di cui
all'articolo 5 del decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri in data 5 dicembre 2008, sotto qualsiasi forma
tecnica, per i finanziamenti occorrenti per la relativa
copertura di spesa. Si applica l'articolo 4, commi 177 e
177-bis, della legge 24 dicembre 2003, n. 350. Il
Commissario straordinario del Governo procede
all'accertamento definitivo del debito e ne da' immediata
comunicazione al Ministero dell'economia e delle finanze
congiuntamente alle modalita' di attuazione del piano di
rientro di cui al primo periodo del presente comma. Fermi
restando la titolarita' del debito in capo all'emittente e
l'ammortamento dello stesso a carico della gestione
commissariale, il Commissario straordinario del Governo e'
altresi' autorizzato, anche in deroga alla normativa
vigente in materia di operazioni di ammortamento del debito
degli enti territoriali con rimborso unico a scadenza, a
rinegoziare i prestiti della specie anche al fine
dell'eventuale eliminazione del vincolo di accantonamento,
recuperando, ove possibile, gli accantonamenti gia'
effettuati.
13-ter. Si applicano le disposizioni di cui
all'articolo 253 del testo unico delle leggi
sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Le spese di
funzionamento della gestione commissariale, ivi inclusi il
compenso per il Commissario straordinario, sono a carico
del fondo di cui al comma 14 del presente articolo. Le
predette spese di funzionamento, su base annua, non possono
superare i 2,5 milioni di euro. Con decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri, e' stabilito, in misura non
superiore al costo complessivo annuo del personale
dell'amministrazione di Roma Capitale incaricato della
gestione di analoghe funzioni transattive, il compenso
annuo per il Commissario straordinario. I subcommissari
percepiscono un'indennita', a valere sul predetto fondo,
non superiore al 50 per cento del trattamento spettante, in
base alla normativa vigente, ai soggetti chiamati a
svolgere le funzioni di Commissario presso un comune in
dissesto ai sensi della Tabella A allegata al regolamento
di cui al decreto del Ministro dell'interno 4 aprile 2000,
n. 119. Gli importi di cui al quarto e al quinto periodo,
per le attivita' svolte fino al 30 luglio 2010, sono
ridotti del 50 per cento. Le risorse destinabili per nuove
assunzioni del comune di Roma sono ridotte in misura pari
all'importo del trattamento retributivo corrisposto al
Commissario straordinario. La gestione commissariale ha
comunque termine, allorche' risultino esaurite le attivita'
di carattere gestionale di natura straordinaria e residui
un'attivita' meramente esecutiva e adempimentale alla quale
provvedono gli uffici di Roma Capitale.
14. In vista della compiuta attuazione di quanto
previsto ai sensi dell'articolo 24 della legge 5 maggio
2009, n. 42, e in considerazione dell'eccezionale
situazione di squilibrio finanziario del Comune di Roma,
come emergente ai sensi di quanto previsto dall'articolo 78
del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con
modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, fino
all'adozione del decreto legislativo previsto ai sensi del
citato articolo 24, e' costituito un fondo allocato su un
apposito capitolo di bilancio del Ministero dell'economia e
delle finanze con una dotazione annua di 300 milioni di
euro, a decorrere dall'anno 2011, per il concorso al
sostegno degli oneri derivanti dall'attuazione del piano di
rientro approvato con decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri 5 dicembre 2008. La restante quota delle somme
occorrenti a fare fronte agli oneri derivanti
dall'attuazione del predetto piano di rientro e' reperita
mediante l'istituzione, fino al conseguimento di 200
milioni di euro annui complessivi:
a) di un'addizionale commissariale sui diritti di
imbarco dei passeggeri sugli aeromobili in partenza dagli
aeroporti della citta' di Roma fino ad un massimo di 1 euro
per passeggero;
b) di un incremento dell'addizionale comunale
all'imposta sul reddito delle persone fisiche fino al
limite massimo dello 0,4%.
14-bis. Al fine di agevolare i piani di rientro dei
comuni per i quali sia stato nominato un commissario
straordinario, nello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze e' istituito un fondo con una
dotazione di 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno
2011. Con decreto, di natura non regolamentare, del
Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le
modalita' di utilizzo del fondo. Al relativo onere si
provvede sulle maggiori entrate derivanti dai commi 13-bis,
13-ter e 13-quater dell' articolo 38.
14-ter. I comuni della provincia dell'Aquila in stato
di dissesto possono escludere dal saldo rilevante ai fini
del rispetto del patto di stabilita' interno relativo a
ciascun esercizio finanziario del triennio 2010-2012 gli
investimenti in conto capitale deliberati entro il 31
dicembre 2010, anche a valere sui contributi gia' assegnati
negli anni precedenti, fino alla concorrenza massima di 2,5
milioni di euro annui; con decreto del Ministro
dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, da emanare entro il 15 settembre, si
provvede alla ripartizione del predetto importo sulla base
di criteri che tengano conto della popolazione e della
spesa per investimenti sostenuta da ciascun ente locale. E'
altresi' autorizzata la spesa di 2 milioni di euro, per
l'anno 2010, quale contributo ai comuni di cui al presente
comma in stato di dissesto finanziario per far fronte al
pagamento dei debiti accertati dalla Commissione
straordinaria di liquidazione, nominata con decreto del
Presidente della Repubblica su proposta del Ministro
dell'interno, ai sensi e per gli effetti di cui agli
articoli 254 e 255 del testo unico di cui al decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267. La ripartizione del
contributo e' effettuata con decreto del Ministro
dell'interno, da emanare entro il 15 settembre 2010, in
misura proporzionale agli stessi debiti.
14-quater. L'addizionale commissariale di cui al comma
14, lettera a), e' istituita dal Commissario preposto alla
gestione commissariale, previa delibera della giunta
comunale di Roma. L'incremento dell'addizionale comunale di
cui al comma 14, lettera b), e' stabilito, su proposta del
predetto Commissario, dalla giunta comunale. Qualora il
comune, successivamente al 31 dicembre 2011, intenda
ridurre l'entita' delle addizionali, adotta misure
compensative la cui equivalenza finanziaria e' verificata
dal Ministero dell'economia e delle finanze. Le entrate
derivanti dalle addizionali di cui ai periodi precedenti,
ovvero dalle misure compensative di riduzione delle stesse
eventualmente previste, sono versate all'entrata del
bilancio del comune di Roma. Il comune di Roma, entro il 31
dicembre dell'anno di riferimento, provvede a versare
all'entrata del bilancio dello Stato la somma di 200
milioni di euro annui. A tale fine, lo stesso Comune
rilascia apposita delegazione di pagamento, di cui
all'articolo 206 del testo unico delle leggi
sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
15. E' istituito un apposito fondo con una dotazione di
200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2011,
destinato esclusivamente all'attuazione del piano di
rientro e l'ammissibilita' di azioni esecutive o cautelari
o di dissesto aventi ad oggetto le predette risorse e'
consentita esclusivamente per le obbligazioni imputabili
alla gestione commissariale, ai sensi del citato articolo
78 del decreto-legge n. 112 per i finanziamenti di cui al
comma 13-bis.
15-bis. Il Ministero dell'economia e delle finanze
corrisponde direttamente all'Istituto finanziatore le
risorse allocate sui fondi di cui ai commi 14 e 15, alle
previste scadenze.
15-ter. Il Commissario straordinario trasmette
annualmente al Governo la rendicontazione della gestione
del piano.
16. Ferme le altre misure di contenimento della spesa
previste dal presente provvedimento, in considerazione
della specificita' di Roma quale Capitale della Repubblica,
e fino alla compiuta attuazione di quanto previsto ai sensi
dell'articolo 24 della legge 5 maggio 2009, n. 42, il
comune di Roma concorda con il Ministro dell'economia e
delle finanze, entro il 31 dicembre di ciascun anno, le
modalita' e l'entita' del proprio concorso alla
realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica; a tal
fine, entro il 31 ottobre di ciascun anno, il sindaco
trasmette la proposta di accordo al Ministro dell'economia
e delle finanze, evidenziando, tra l'altro, l'equilibrio
della gestione ordinaria. L'entita' del concorso e'
determinata in coerenza con gli obiettivi fissati per gli
enti territoriali. In caso di mancato accordo si applicano
le disposizioni che disciplinano il patto di stabilita'
interno per gli enti locali. Per garantire l'equilibrio
economico-finanziario della gestione ordinaria, il Comune
di Roma puo' adottare le seguenti apposite misure:
a) conformazione dei servizi resi dal Comune a costi
standard unitari di maggiore efficienza;
b) adozione di pratiche di centralizzazione degli
acquisti di beni e servizi di pertinenza comunale e delle
societa' partecipate dal Comune di Roma, anche con la
possibilita' di adesione a convenzioni stipulate ai sensi
dell'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 e
dell'articolo 58 della legge 23 dicembre 2000, n. 388;
c) razionalizzazione delle partecipazioni societarie
detenute dal Comune di Roma con lo scopo di pervenire, con
esclusione delle societa' quotate nei mercati
regolamentati, ad una riduzione delle societa' in essere,
concentrandone i compiti e le funzioni, e riduzione dei
componenti degli organi di amministrazione e controllo;
d) riduzione, anche in deroga a quanto previsto
dall'articolo 80 del testo unico degli enti locali,
approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267,
dei costi a carico del Comune per il funzionamento dei
propri organi, compresi i rimborsi dei permessi retribuiti
riconosciuti per gli amministratori;
e) introduzione di un contributo di soggiorno a carico
di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive della
citta', da applicare secondo criteri di gradualita' in
proporzione alla loro classificazione fino all'importo
massimo di 10 euro per notte di soggiorno;
f) contributo straordinario nella misura massima del 66
per cento del maggior valore immobiliare conseguibile, a
fronte di rilevanti valorizzazioni immobiliari generate
dallo strumento urbanistico generale, in via diretta o
indiretta, rispetto alla disciplina previgente per la
realizzazione di finalita' pubbliche o di interesse
generale, ivi comprese quelle di riqualificazione urbana,
di tutela ambientale, edilizia e sociale. Detto contributo
deve essere destinato alla realizzazione di opere pubbliche
o di interesse generale ricadenti nell'ambito di intervento
cui accede, e puo' essere in parte volto anche a finanziare
la spesa corrente, da destinare a progettazioni ed
esecuzioni di opere di interesse generale, nonche' alle
attivita' urbanistiche e servizio del territorio. Sono
fatti salvi, in ogni caso, gli impegni di corresponsione di
contributo straordinario gia' assunti dal privato operatore
in sede di accordo o di atto d'obbligo a far data
dall'entrata in vigore dello strumento urbanistico generale
vigente;
f-bis) maggiorazione della tariffa di cui all' articolo
62, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 15
dicembre 1997, n. 446, in modo tale che il limite del 25
per cento ivi indicato possa essere elevato sino al 50 per
cento;
g) maggiorazione, fino al 3 per mille, dell'ICI sulle
abitazioni diverse dalla prima casa, tenute a disposizione;
h) utilizzo dei proventi da oneri di urbanizzazione
anche per le spese di manutenzione ordinaria nonche'
utilizzo dei proventi derivanti dalle concessioni
cimiteriali anche per la gestione e manutenzione ordinaria
dei cimiteri.
17. Il Commissario straordinario del Governo puo'
estinguere i debiti della gestione commissariale verso Roma
Capitale, diversi dalle anticipazioni di cassa ricevute, a
condizione della verifica positiva da parte del Ministero
dell'interno di concerto con il Ministero dell'economia e
delle finanze dell'adeguatezza e dell'effettiva attuazione
delle misure occorrenti per il reperimento delle restanti
risorse nonche' di quelle finalizzate a garantire
l'equilibrio economico-finanziario della gestione
ordinaria.
18. I commi dal 14 al 17 costituiscono attuazione di
quanto previsto dall'articolo 5, comma 3, ultimo periodo,
del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito con
modificazioni dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.
19. Ferme restando le previsioni di cui all'articolo
77-ter, commi 15 e 16, del decreto-legge 25 giugno 2008, n.
112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto
2008, n. 133, alle regioni che abbiano certificato il
mancato rispetto del patto di stabilita' interno
relativamente all'esercizio finanziario 2009, si applicano
le disposizioni di cui ai commi dal 20 al 24 del presente
articolo.
20. Gli atti adottati dalla Giunta regionale o dal
Consiglio regionale durante i dieci mesi antecedenti alla
data di svolgimento delle elezioni regionali, con i quali
e' stata assunta le decisione di violare il patto di
stabilita' interno, sono annullati senza indugio dallo
stesso organo.
21. I conferimenti di incarichi dirigenziali a
personale esterno all'amministrazione regionale ed i
contratti di lavoro a tempo determinato, di consulenza, di
collaborazione coordinata e continuativa ed assimilati,
nonche' i contratti di cui all'articolo 76, comma 4,
secondo periodo, del decreto-legge n. 112 del 2008,
convertito con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008,
deliberati, stipulati o prorogati dalla regione nonche' da
enti, agenzie, aziende, societa' e consorzi, anche
interregionali, comunque dipendenti o partecipati in forma
maggioritaria dalla stessa, a seguito degli atti indicati
al comma 20, sono revocati di diritto. Il titolare
dell'incarico o del contratto non ha diritto ad alcun
indennizzo in relazione alle prestazioni non ancora
effettuate alla data di entrata in vigore del presente
decreto.
22. Il Presidente della Regione, nella qualita' di
commissario ad acta, predispone un piano di stabilizzazione
finanziaria; il piano e' sottoposto all'approvazione del
Ministero dell'economia e delle finanze, che, d'intesa con
la regione interessata, nomina uno o piu' commissari ad
acta di qualificate e comprovate professionalita' ed
esperienza per l'adozione e l'attuazione degli atti
indicati nel piano. Tra gli interventi indicati nel piano
la regione Campania puo' includere l'eventuale acquisto del
termovalorizzatore di Acerra anche mediante l'utilizzo,
previa delibera del CIPE, della quota regionale delle
risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate.
23. Agli interventi indicati nel piano si applicano
l'art. 2, comma 95 ed il primo periodo del comma 96, della
legge n. 191 del 2009. La verifica sull'attuazione del
piano e' effettuata dal Ministero dell'economia e delle
finanze.
24. Ferme le limitazioni e le condizioni previste in
via generale per le regioni che non abbiano violato il
patto di stabilita' interno, nei limiti stabiliti dal piano
possono essere attribuiti incarichi ed instaurati rapporti
di lavoro a tempo determinato o di collaborazione
nell'ambito degli uffici di diretta collaborazione con gli
organi politici delle regioni; nelle more dell'approvazione
del piano possono essere conferiti gli incarichi di
responsabile degli uffici di diretta collaborazione del
presidente, e possono essere stipulati non piu' di otto
rapporti di lavoro a tempo determinato nell'ambito dei
predetti uffici.
24-bis. I limiti previsti ai sensi dell'articolo 9,
comma 28, possono essere superati limitatamente in ragione
della proroga dei rapporti di lavoro a tempo determinato
stipulati dalle regioni a statuto speciale, nonche' dagli
enti territoriali facenti parte delle predette regioni, a
valere sulle risorse finanziarie aggiuntive appositamente
reperite da queste ultime attraverso apposite misure di
riduzione e razionalizzazione della spesa certificate dagli
organi di controllo interno. Restano fermi, in ogni caso, i
vincoli e gli obiettivi previsti ai sensi del presente
articolo. Le predette amministrazioni pubbliche, per
l'attuazione dei processi assunzionali consentiti ai sensi
della normativa vigente, attingono prioritariamente ai
lavoratori di cui al presente comma, salva motivata
indicazione concernente gli specifici profili professionali
richiesti.
24-ter. Resta fermo che le disposizioni di cui al comma
9 non si applicano alle proroghe dei rapporti di cui al
comma 24-bis.
25. Le disposizioni dei commi da 26 a 31 sono dirette
ad assicurare il coordinamento della finanza pubblica e il
contenimento delle spese per l'esercizio delle funzioni
fondamentali dei comuni.
26. L'esercizio delle funzioni fondamentali dei Comuni
e' obbligatorio per l'ente titolare.
27. Ai fini dei commi da 25 a 31 e fino alla data di
entrata in vigore della legge con cui sono individuate le
funzioni fondamentali di cui all'articolo 117, secondo
comma, lettera p), della Costituzione, sono considerate
funzioni fondamentali dei comuni le funzioni di cui
all'articolo 21, comma 3, della legge 5 maggio 2009, n. 42.
28. Le funzioni fondamentali dei comuni, previste
dall'articolo 21, comma 3, della citata legge n. 42 del
2009, sono obbligatoriamente esercitate in forma associata,
attraverso convenzione o unione, da parte dei comuni con
popolazione fino a 5. 000 abitanti, esclusi le isole
monocomune ed il comune di Campione d'Italia. Tali funzioni
sono obbligatoriamente esercitate in forma associata,
attraverso convenzione o unione, da parte dei comuni,
appartenenti o gia' appartenuti a comunita' montane, con
popolazione stabilita dalla legge regionale e comunque
inferiore a 3. 000 abitanti.
29. I comuni non possono svolgere singolarmente le
funzioni fondamentali svolte in forma associata. La
medesima funzione non puo' essere svolta da piu' di una
forma associativa.
30. La regione, nelle materie di cui all'articolo 117,
commi terzo e quarto, della Costituzione, individua con
propria legge, previa concertazione con i comuni
interessati nell'ambito del Consiglio delle autonomie
locali, la dimensione territoriale ottimale e omogenea per
area geografica per lo svolgimento, in forma
obbligatoriamente associata da parte dei comuni con
dimensione territoriale inferiore a quella ottimale, delle
funzioni fondamentali di cui all'articolo 21, comma 3,
della legge 5 maggio 2009, n. 42, secondo i principi di
economicita', di efficienza e di riduzione delle spese,
fermo restando quanto stabilito dal comma 28 del presente
articolo. Nell'ambito della normativa regionale i comuni
avviano l'esercizio delle funzioni fondamentali in forma
associata entro il termine indicato dalla stessa normativa.
I comuni capoluogo di provincia e i comuni con un numero di
abitanti superiore a 100. 000 non sono obbligati
all'esercizio delle funzioni in forma associata.
31. Il limite demografico minimo che l'insieme dei
comuni che sono tenuti ad esercitare le funzioni
fondamentali in forma associata deve raggiungere e' fissato
in 5000 abitanti o nel quadruplo del numero degli abitanti
del Comune demograficamente piu' piccolo tra quelli
associati. I comuni assicurano comunque il completamento
dell'attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 26 a
30 del presente articolo:
a) entro il 31 dicembre 2011 con riguardo ad almeno due
delle funzioni fondamentali loro spettanti, da essi
individuate tra quelle di cui all'articolo 21, comma 3,
della legge5 maggio 2009, n. 42;
b) entro il 31 dicembre 2012 con riguardo ad almeno
quattro funzioni fondamentali loro spettanti, da essi
individuate tra quelle di cui all'articolo 21, comma 3,
della citata legge n. 42 del 2009;
c) entro il 31 dicembre 2013 con riguardo a tutte le
sei funzioni fondamentali loro spettanti ai sensi
dell'articolo 21, comma 3, della citata legge n. 42 del
2009.
32. Fermo quanto previsto dall'art. 3, commi 27, 28 e
29, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, i comuni con
popolazione inferiore a 30. 000 abitanti non possono
costituire societa'. Entro il 31 dicembre 2013 i comuni
mettono in liquidazione le societa' gia' costituite alla
data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero ne
cedono le partecipazioni. Le disposizioni di cui al secondo
periodo non si applicano ai comuni con popolazione fino a
30. 000 abitanti nel caso in cui le societa' gia'
costituite:
a) abbiano, al 31 dicembre 2013, il bilancio in utile
negli ultimi tre esercizi;
b) non abbiano subito, nei precedenti esercizi,
riduzioni di capitale conseguenti a perdite di bilancio;
c) non abbiano subito, nei precedenti esercizi, perdite
di bilancio in conseguenza delle quali il comune sia stato
gravato dell'obbligo di procedere al ripiano delle perdite
medesime.
La disposizione di cui al presente comma non si applica
alle societa', con partecipazione paritaria ovvero con
partecipazione proporzionale al numero degli abitanti,
costituite da piu' comuni la cui popolazione complessiva
superi i 30. 000 abitanti; i comuni con popolazione
compresa tra 30. 000 e 50. 000 abitanti possono detenere la
partecipazione di una sola societa'; entro il 31 dicembre
2011 i predetti comuni mettono in liquidazione le altre
societa' gia' costituite.
33. Le disposizioni di cui all'articolo 238 del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si interpretano nel
senso che la natura della tariffa ivi prevista non e'
tributaria. Le controversie relative alla predetta tariffa,
sorte successivamente alla data di entrata in vigore del
presente decreto, rientrano nella giurisdizione
dell'autorita' giudiziaria ordinaria.
33-bis. All' articolo 77-bis del decreto-legge 25
giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla
legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) dopo il comma 4, e' inserito il seguente:
«4-bis. Per gli enti per i quali negli anni 2007-2009,
anche per frazione di anno, l'organo consiliare era stato
commissariato ai sensi dell' articolo 143 del testo unico
delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive
modificazioni, si applicano ai fini del patto di stabilita'
interno le stesse regole degli enti di cui al comma 3,
lettera b), del presente articolo, prendendo come base di
riferimento le risultanze contabili dell'esercizio
finanziario precedente a quello di assoggettamento alle
regole del patto di stabilita' interno. »;
b) dopo il comma 7-quinquies, e' inserito il seguente:
«7-sexies. Nel saldo finanziario di cui al comma 5 non
sono considerate le risorse provenienti dai trasferimenti
di cui ai commi 704 e 707 dell'articolo 1 della legge 27
dicembre 2006, n. 296, ne' le relative spese in conto
capitale sostenute dai comuni. L'esclusione delle spese
opera anche se effettuate in piu' anni, purche' nei limiti
complessivi delle medesime risorse».
33-ter. Alla copertura degli effetti sui saldi di
finanza pubblica derivanti dai commi 14-ter e 33-bis, si
provvede:
a) quanto a 14,5 milioni di euro per l'anno 2010, di
cui 10 milioni di euro per il comma 33-bis, lettere a) e
b), mediante riduzione della percentuale di cui al comma 11
da 0,78 a 0,75 per cento, relativamente al fabbisogno e
all'indebitamento netto, e quanto a 2 milioni per l'anno
2010 relativi al penultimo e ultimo periodo del comma
14-ter, relativamente al saldo netto da finanziare,
mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo
per interventi strutturali di politica economica di cui
all' articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre
2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27
dicembre 2004, n. 307;
b) quanto a 10 milioni di euro per il comma 33-bis,
lettere a) e b), per ciascuno degli anni 2011 e successivi
e quanto a 2,5 milioni di euro per il comma 14-ter per
ciascuno degli anni 2011 e 2012 mediante corrispondente
rideterminazione degli obiettivi finanziari previsti ai
sensi del comma 1, lettera d), che a tal fine sono
conseguentemente adeguati con la deliberazione della
Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali prevista ai
sensi del comma 2, ottavo periodo, e recepiti con il
decreto annuale del Ministro dell'interno ivi previsto.
33-quater. Il termine del 31 gennaio 2009, previsto
dall' articolo 2-quater, comma 7, del decreto-legge 7
ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla
legge 4 dicembre 2008, n. 189, per la trasmissione al
Ministero dell'interno delle dichiarazioni, gia'
presentate, attestanti il minor gettito dell'imposta
comunale sugli immobili derivante da fabbricati del gruppo
catastale D per ciascuno degli anni 2005 e precedenti, e'
differito al 30 ottobre 2010. "
- Si riporta il testo del comma 3 dell'articolo 21
della legge 5 maggio 2009, n. 42 (Delega al Governo in
materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo
119 della Costituzione):
"3. Per i comuni, le funzioni, e i relativi servizi, da
considerare ai fini del comma 2 sono provvisoriamente
individuate nelle seguenti:
a) funzioni generali di amministrazione, di gestione e
di controllo, nella misura complessiva del 70 per cento
delle spese come certificate dall'ultimo conto del bilancio
disponibile alla data di entrata in vigore della presente
legge;
b) funzioni di polizia locale;
c) funzioni di istruzione pubblica, ivi compresi i
servizi per gli asili nido e quelli di assistenza
scolastica e refezione, nonche' l'edilizia scolastica;
d) funzioni nel campo della viabilita' e dei trasporti;
e) funzioni riguardanti la gestione del territorio e
dell'ambiente, fatta eccezione per il servizio di edilizia
residenziale pubblica e locale e piani di edilizia nonche'
per il servizio idrico integrato;
f) funzioni del settore sociale. ".
Il decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni
urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la
competitivita', la stabilizzazione della finanza pubblica e
la perequazione tributaria", convertito con modificazioni
dalla legge 6 agosto 2008 n. 133), e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 25 giugno 2008, n. 147.
- Si riporta il testo dei commi 128 e 129 dell'articolo
1 della legge 13 dicembre 2010, n. 220 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -
legge di stabilita' 2011):
"128. Ai fini dell'applicazione dei commi 126 e 127, le
regioni a statuto ordinario calcolano le medie della spesa
finale del triennio 2007-2009 in termini di competenza e di
cassa rettificando, per ciascun anno, la spesa finale con
la differenza tra il relativo obiettivo programmatico e il
corrispondente risultato, e con la relativa quota del
proprio obiettivo di cassa ceduta agli enti locali.
129. Il complesso delle spese finali di cui ai commi da
126 a 128 e' determinato, sia in termini di competenza sia
in termini di cassa, dalla somma delle spese correnti e in
conto capitale risultanti dal consuntivo, al netto:
a) delle spese per la sanita', cui si applica la
specifica disciplina di settore;
b) delle spese per la concessione di crediti;
c) delle spese correnti e in conto capitale per
interventi cofinanziati correlati ai finanziamenti
dell'Unione europea, con esclusione delle quote di
finanziamento statale e regionale. Nei casi in cui l'Unione
europea riconosca importi inferiori, l'importo
corrispondente alle spese non riconosciute e' incluso tra
le spese del patto di stabilita' interno relativo all'anno
in cui e' comunicato il mancato riconoscimento. Ove la
comunicazione sia effettuata nell'ultimo quadrimestre, il
recupero puo' essere conseguito anche nell'anno successivo;
d) delle spese relative ai beni trasferiti in
attuazione del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85,
per un importo corrispondente alle spese gia' sostenute
dallo Stato per la gestione e la manutenzione dei medesimi
beni, determinato dal decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri di cui all'articolo 9, comma 3, del citato
decreto legislativo n. 85 del 2010;
e) delle spese concernenti il conferimento a fondi
immobiliari di immobili ricevuti dallo Stato in attuazione
del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85;
f) dei pagamenti effettuati in favore degli enti locali
soggetti al patto di stabilita' interno a valere sui
residui passivi di parte corrente, a fronte di
corrispondenti residui attivi degli enti locali. Ai fini
del calcolo della media 2007-2009 in termini di cassa si
assume che i pagamenti in conto residui a favore degli enti
locali risultanti nei consuntivi delle regioni per gli anni
2007 e 2008 corrispondano agli incassi in conto residui
attivi degli enti locali;
g) delle spese concernenti i censimenti previsti
dall'articolo 50, comma 3, del decreto-legge 31 maggio
2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30
luglio 2010, n. 122, nei limiti delle risorse trasferite
dall'ISTAT;
g-bis) delle spese finanziate con le risorse di cui ai
commi 6, 7 e 38. L'esclusione delle spese di cui al comma
38 opera nel limite di 200 milioni di euro. ".
- Si riporta il testo del comma 1 dell'articolo 17
della citata legge n. 42 del 2009:
"Art. 17 (Coordinamento e disciplina fiscale dei
diversi livelli di governo)
1. I decreti legislativi di cui all' articolo 2, con
riguardo al coordinamento e alla disciplina fiscale dei
diversi livelli di governo, sono adottati secondo i
seguenti principi e criteri direttivi:
a) - b) (Omissis).
c) assicurazione degli obiettivi sui saldi di finanza
pubblica da parte delle regioni che possono adattare,
previa concertazione con gli enti locali ricadenti nel
proprio territorio regionale, le regole e i vincoli posti
dal legislatore nazionale, differenziando le regole di
evoluzione dei flussi finanziari dei singoli enti in
relazione alla diversita' delle situazioni finanziarie
esistenti nelle diverse regioni;
d)- e) (Omissis). ".
- Si riporta il testo del comma 7 dell'articolo 76 del
citato decreto-legge 25 giugno 2008 n. 112, convertito con
modificazioni dalla legge 6 agosto 2008 n. 133, come
modificato dalla presente legge:
"7. E' fatto divieto agli enti nei quali l'incidenza
delle spese di personale e' pari o superiore al 40% delle
spese correnti di procedere ad assunzioni di personale a
qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale;
i restanti enti possono procedere ad assunzioni di
personale nel limite del 20 per cento della spesa
corrispondente alle cessazioni dell'anno precedente. Ai
fini del computo della percentuale di cui al periodo
precedente si calcolano le spese sostenute anche dalle
societa' a partecipazione pubblica locale totale o di
controllo che sono titolari di affidamento diretto di
servizi pubblici locali senza gara, ovvero che svolgono
funzioni volte a soddisfare esigenze di interesse generale
aventi carattere non industriale ne' commerciale, ovvero
che svolgono attivita' nei confronti della pubblica
amministrazione a supporto di funzioni amministrative di
natura pubblicistica. La disposizione di cui al precedente
periodo non si applica alle societa' quotate su mercati
regolamentari. Per gli enti nei quali l'incidenza delle
spese di personale e' pari o inferiore al 35 per cento
delle spese correnti sono ammesse, in deroga al limite del
20 per cento e comunque nel rispetto degli obiettivi del
patto di stabilita' interno e dei limiti di contenimento
complessivi delle spese di personale, le assunzioni per
turn-over che consentano l'esercizio delle funzioni
fondamentali previste dall'articolo 21, comma 3, lettera
b), della legge 5 maggio 2009, n. 42. "
- Si riporta il testo del comma 32 dell' articolo 14
del citato decreto-legge n. 78 del 2010, convertito con
modificazioni dalla legge 30 luglio 2010 n. 122, come
modificato dalla presente legge:
"32. Fermo quanto. Entro il 31 dicembre 2013 i comuni
mettono in liquidazione le societa' gia' costituite alla
data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero ne
cedono le partecipazioni. Le disposizioni di cui al secondo
periodo non si applicano ai comuni con popolazione fino a
30. 000 abitanti nel caso in cui le societa' gia'
costituite:
a) abbiano, al 31 dicembre 2013, il bilancio in utile
negli ultimi tre esercizi;
b) non abbiano subito, nei precedenti esercizi,
riduzioni di capitale conseguenti a perdite di bilancio;
c) non abbiano subito, nei precedenti esercizi, perdite
di bilancio in conseguenza delle quali il comune sia stato
gravato dell'obbligo di procedere al ripiano delle perdite
medesime. ".
- Si riporta il testo del secondo comma dell'articolo
120 della Costituzione della Repubblica:
"Il Governo puo' sostituirsi a organi delle Regioni,
delle Citta' metropolitane, delle Province e dei Comuni nel
caso di mancato rispetto di norme e trattati internazionali
o della normativa comunitaria oppure di pericolo grave per
l'incolumita' e la sicurezza pubblica, ovvero quando lo
richiedono la tutela dell'unita' giuridica o dell'unita'
economica e in particolare la tutela dei livelli essenziali
delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali,
prescindendo dai confini territoriali dei governi locali.
La legge definisce le procedure atte a garantire che i
poteri sostitutivi siano esercitati nel rispetto del
principio di sussidiarieta' e del principio di leale
collaborazione. ".
- Si riporta il testo dell'articolo 8 della legge 5
giugno 2003 n. 131 (Disposizioni per l'adeguamento
dell'ordinamento della Repubblica alla L. Cost. 18 ottobre
2001, n. 3):
" Art. 8. Attuazione dell'articolo 120 della
Costituzione sul potere sostitutivo
1. Nei casi e per le finalita' previsti dall'articolo
120, secondo comma, della Costituzione, il Presidente del
Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro competente
per materia, anche su iniziativa delle Regioni o degli enti
locali, assegna all'ente interessato un congruo termine per
adottare i provvedimenti dovuti o necessari; decorso
inutilmente tale termine, il Consiglio dei ministri,
sentito l'organo interessato, su proposta del Ministro
competente o del Presidente del Consiglio dei ministri,
adotta i provvedimenti necessari, anche normativi, ovvero
nomina un apposito commissario. Alla riunione del Consiglio
dei ministri partecipa il Presidente della Giunta regionale
della Regione interessata al provvedimento.
2. Qualora l'esercizio del potere sostitutivo si renda
necessario al fine di porre rimedio alla violazione della
normativa comunitaria, gli atti ed i provvedimenti di cui
al comma 1 sono adottati su proposta del Presidente del
Consiglio dei ministri o del Ministro per le politiche
comunitarie e del Ministro competente per materia.
L'articolo 11 della legge 9 marzo 1989, n. 86, e' abrogato.
3. Fatte salve le competenze delle Regioni a statuto
speciale, qualora l'esercizio dei poteri sostitutivi
riguardi Comuni, Province o Citta' metropolitane, la nomina
del commissario deve tenere conto dei principi di
sussidiarieta' e di leale collaborazione. Il commissario
provvede, sentito il Consiglio delle autonomie locali
qualora tale organo sia stato istituito.
4. Nei casi di assoluta urgenza, qualora l'intervento
sostitutivo non sia procrastinabile senza mettere in
pericolo le finalita' tutelate dall'articolo 120 della
Costituzione, il Consiglio dei ministri, su proposta del
Ministro competente, anche su iniziativa delle Regioni o
degli enti locali, adotta i provvedimenti necessari, che
sono immediatamente comunicati alla Conferenza
Stato-Regioni o alla Conferenza Stato-Citta' e autonomie
locali, allargata ai rappresentanti delle Comunita'
montane, che possono chiederne il riesame.
5. I provvedimenti sostitutivi devono essere
proporzionati alle finalita' perseguite.
6. Il Governo puo' promuovere la stipula di intese in
sede di Conferenza Stato-Regioni o di Conferenza unificata,
dirette a favorire l'armonizzazione delle rispettive
legislazioni o il raggiungimento di posizioni unitarie o il
conseguimento di obiettivi comuni; in tale caso e' esclusa
l'applicazione dei commi 3 e 4 dell'articolo 3 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Nelle materie di cui
all'articolo 117, terzo e quarto comma, della Costituzione
non possono essere adottati gli atti di indirizzo e di
coordinamento di cui all'articolo 8 della legge 15 marzo
1997, n. 59, e all'articolo 4 del decreto legislativo 31
marzo 1998, n. 112. " .
La citata legge n. 42 del 2009, e' pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 6 maggio 2009, n. 103.
- Si riporta il testo del comma 3 dell'articolo 2 del
decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23 (Disposizioni in
materia di federalismo Fiscale Municipale):
"3. Per realizzare in forma progressiva e
territorialmente equilibrata la devoluzione ai comuni della
fiscalita' immobiliare di cui ai commi 1 e 2, e' istituito
un Fondo sperimentale di riequilibrio. La durata del Fondo
e' stabilita in tre anni e, comunque, fino alla data di
attivazione del fondo perequativo previsto dall'articolo 13
della citata legge n. 42 del 2009. Il Fondo e' alimentato
con il gettito di cui ai commi 1 e 2, secondo le modalita'
stabilite ai sensi del comma 7. ".
- Si riporta il testo dell'articolo 21 del decreto
legislativo 6 maggio 2011, n. 68 (Disposizioni in materia
di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e
delle province, nonche' di determinazione dei costi e dei
fabbisogni standard nel settore sanitario):
"Art. 21 Fondo sperimentale di riequilibrio provinciale
1. Per realizzare in forma progressiva e
territorialmente equilibrata l'attribuzione alle province
dell'autonomia di entrata, e' istituito, a decorrere
dall'anno 2012, un fondo sperimentale di riequilibrio. Il
Fondo, di durata biennale, cessa a decorrere dalla data di
attivazione del fondo perequativo previsto dall'articolo 13
della citata legge n. 42 del 2009.
2. Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 18,
comma 6, il Fondo e' alimentato dal gettito della
compartecipazione provinciale all'IRPEF di cui all'articolo
18, comma 1.
3. Previo accordo sancito in sede di Conferenza
Stato-citta' ed autonomie locali, con decreto del Ministro
dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, in coerenza con la determinazione dei
fabbisogni standard sono stabilite le modalita' di riparto
del Fondo sperimentale di riequilibrio. ".
- Si riporta il testo dell'articolo 13 della citata
legge 5 maggio 2009 n. 42 :
" Art. 13 Principi e criteri direttivi concernenti
l'entita' e il riparto dei fondi perequativi per gli enti
locali
1. I decreti legislativi di cui all' articolo 2, con
riferimento all'entita' e al riparto dei fondi perequativi
per gli enti locali, sono adottati secondo i seguenti
principi e criteri direttivi:
a) istituzione nel bilancio delle regioni di due fondi,
uno a favore dei comuni, l'altro a favore delle province e
delle citta' metropolitane, alimentati da un fondo
perequativo dello Stato alimentato dalla fiscalita'
generale con indicazione separata degli stanziamenti per le
diverse tipologie di enti, a titolo di concorso per il
finanziamento delle funzioni da loro svolte; la dimensione
del fondo e' determinata, per ciascun livello di governo,
con riguardo all'esercizio delle funzioni fondamentali, in
misura uguale alla differenza tra il totale dei fabbisogni
standard per le medesime funzioni e il totale delle entrate
standardizzate di applicazione generale spettanti ai comuni
e alle province ai sensi dell' articolo 12, con esclusione
dei tributi di cui al comma 1, lettere d) ed e), del
medesimo articolo e dei contributi di cui all'articolo 16,
tenendo conto dei principi previsti dall' articolo 2, comma
2, lettera m), numeri 1) e 2), relativamente al superamento
del criterio della spesa storica;
b) definizione delle modalita' con cui viene
periodicamente aggiornata l'entita' dei fondi di cui alla
lettera a) e sono ridefinite le relative fonti di
finanziamento;
c) la ripartizione del fondo perequativo tra i singoli
enti, per la parte afferente alle funzioni fondamentali di
cui all' articolo 11, comma 1, lettera a), numero 1),
avviene in base a:
1) un indicatore di fabbisogno finanziario calcolato
come differenza tra il valore standardizzato della spesa
corrente al netto degli interessi e il valore
standardizzato del gettito dei tributi ed entrate proprie
di applicazione generale;
2) indicatori di fabbisogno di infrastrutture, in
coerenza con la programmazione regionale di settore, per il
finanziamento della spesa in conto capitale; tali
indicatori tengono conto dell'entita' dei finanziamenti
dell'Unione europea di carattere infrastrutturale ricevuti
dagli enti locali e del vincolo di addizionalita' cui
questi sono soggetti;
d) definizione delle modalita' per cui la spesa
corrente standardizzata e' computata ai fini di cui alla
lettera c) sulla base di una quota uniforme per abitante,
corretta per tenere conto della diversita' della spesa in
relazione all'ampiezza demografica, alle caratteristiche
territoriali, con particolare riferimento alla presenza di
zone montane, alle caratteristiche demografiche, sociali e
produttive dei diversi enti. Il peso delle caratteristiche
individuali dei singoli enti nella determinazione del
fabbisogno e' determinato con tecniche statistiche,
utilizzando i dati di spesa storica dei singoli enti,
tenendo conto anche della spesa relativa a servizi
esternalizzati o svolti in forma associata;
e) definizione delle modalita' per cui le entrate
considerate ai fini della standardizzazione per la
ripartizione del fondo perequativo tra i singoli enti sono
rappresentate dai tributi propri valutati ad aliquota
standard;
f) definizione delle modalita' in base alle quali, per
le spese relative all'esercizio delle funzioni diverse da
quelle fondamentali, il fondo perequativo per i comuni e
quello per le province e le citta' metropolitane sono
diretti a ridurre le differenze tra le capacita' fiscali,
tenendo conto, per gli enti con popolazione al di sotto di
una soglia da individuare con i decreti legislativi di cui
all' articolo 2, del fattore della dimensione demografica
in relazione inversa alla dimensione demografica stessa e
della loro partecipazione a forme associative;
g) definizione delle modalita' per cui le regioni,
sulla base di criteri stabiliti con accordi sanciti in sede
di Conferenza unificata, e previa intesa con gli enti
locali, possono, avendo come riferimento il complesso delle
risorse assegnate dallo Stato a titolo di fondo perequativo
ai comuni, alle province e alle citta' metropolitane
inclusi nel territorio regionale, procedere a proprie
valutazioni della spesa corrente standardizzata, sulla base
dei criteri di cui alla lettera d), e delle entrate
standardizzate, nonche' a stime autonome dei fabbisogni di
infrastrutture; in tal caso il riparto delle predette
risorse e' effettuato sulla base dei parametri definiti con
le modalita' di cui alla presente lettera;
h) i fondi ricevuti dalle regioni a titolo di fondo
perequativo per i comuni e per le province e le citta'
metropolitane del territorio sono trasferiti dalla regione
agli enti di competenza entro venti giorni dal loro
ricevimento. Le regioni, qualora non provvedano entro tale
termine alla ridefinizione della spesa standardizzata e
delle entrate standardizzate, e di conseguenza delle quote
del fondo perequativo di competenza dei singoli enti locali
secondo le modalita' previste dalla lettera g), applicano
comunque i criteri di riparto del fondo stabiliti dai
decreti legislativi di cui all' articolo 2 della presente
legge. La eventuale ridefinizione della spesa
standardizzata e delle entrate standardizzate non puo'
comportare ritardi nell'assegnazione delle risorse
perequative agli enti locali. Nel caso in cui la regione
non ottemperi alle disposizioni di cui alla presente
lettera, lo Stato esercita il potere sostitutivo di cui
all' articolo 120, secondo comma, della Costituzione, in
base alle disposizioni di cui all' articolo 8 della legge 5
giugno 2003, n. 131. ".
- Si riporta il testo del comma 6 dell'articolo 78 del
citato decreto-legge 25 giugno 2008 n. 112, convertito con
modificazioni dalla legge 6 agosto 2008 n. 133, come
modificato dal presente decreto :
"6. I decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri di
cui ai commi 1 e 2 prevedono in ogni caso l'applicazione,
per tutte le obbligazioni contratte anteriormente alla data
di emanazione del medesimo decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri, dei commi 2, 3 e 4 dell'articolo
248 e del comma 12 dell'articolo 255 del decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Tutte le entrate del
comune di competenza dell'anno 2008 e dei successivi anni
sono attribuite alla gestione corrente di Roma Capitale,
ivi comprese quelle riferibili ad atti e fatti antecedenti
all'anno 2008, purche' accertate successivamente al 31
dicembre 2007. ".