ART. 14 
 
(Trasmissione dei documenti da parte dei soggetti abilitati esterni e
           degli utenti privati - art. 13 del regolamento) 
 
  1. L'atto e gli allegati sono  contenuti  nella  cosiddetta  "busta
telematica", ossia un file in formato MIME che riporta tutti  i  dati
necessari per l'elaborazione da parte del sistema ricevente  (gestore
dei servizi telematici); in particolare la  busta  contiene  il  file
Atto.enc, ottenuto  dalla  cifratura  del  file  Atto.msg,  il  quale
contiene a sua volta: 
    a) IndiceBusta.xml: il DTD e' riportato nell'Allegato 4. 
    b) DatiAtto.xml: gli XSD sono riportati nell'Allegato 5. 
    c) <nome file (libero)>.pdf.p7m: atto vero e proprio, in  formato
PDF, sottoscritto con firma digitale o firma elettronica  qualificata
(firma esterna). 
    d) AllegatoX.xxx[.p7m]: uno o piu' allegati nei formati  di  file
di cui all'articolo 13, eventualmente sottoscritti con firma digitale
o firma elettronica qualificata; il nome del file puo' essere  scelto
liberamente. 
  2. La cifratura di Atto.msg e' eseguita con la chiave  di  sessione
(ChiaveSessione)  cifrata  con  il  certificato   del   destinatario;
IssuerDname e' il Distinguished  Name  della  CA  che  ha  emesso  il
certificato  dell'ufficio  giudiziario  o   dell'UNEP   destinatario,
SerialNumber  e'  il  numero  seriale  del  certificato  dell'ufficio
giudiziario o  dell'UNEP  destinatario;  l'algoritmo  utilizzato  per
l'operazione di cifratura simmetrica del file e' il 3DES e le  chiavi
simmetriche di sessione sono cifrate utilizzando la  chiave  pubblica
contenuta nel certificato del destinatario; le  chiavi  di  cifratura
degli uffici  giudiziari  sono  disponibili  nell'area  pubblica  del
portale dei servizi telematici (il relativo percorso e nome  file  e'
indicato nel catalogo dei servizi telematici); lo  standard  previsto
e' il CAdES. 
  3. La dimensione massima consentita per la busta telematica e' pari
a 30 Megabyte. 
  4. La busta  telematica  viene  trasmessa  all'ufficio  giudiziario
destinatario  in  allegato  ad  un  messaggio  di  posta  elettronica
certificata che rispetta le  specifiche  su  mittente,  destinatario,
oggetto, corpo e allegati come riportate nell'Allegato 6. 
  5. Il gestore dei  servizi  telematici  scarica  il  messaggio  dal
gestore della  posta  elettronica  certificata  del  Ministero  della
giustizia  ed  effettua  le  verifiche  formali  sul  messaggio;   le
eccezioni gestite sono le seguenti: 
    a) T001: l'indirizzo del mittente non e' censito in ReGIndE; 
    b)  T002:  Il  formato  del  messaggio  non  e'   aderente   alle
specifiche; 
    c) T003: la dimensione del messaggio eccede la dimensione massima
consentita. 
  6. Il gestore dei servizi telematici, nel caso in cui  il  mittente
sia un  avvocato,  effettua  l'operazione  di  certificazione,  ossia
recupera lo status del difensore da  ReGIndE;  nel  caso  in  cui  lo
status non sia "attivo", viene segnalato alla cancelleria. 
  7.  Il  gestore  dei  servizi  telematici  effettua   i   controlli
automatici (formali) sulla busta telematica;  le  possibili  anomalie
all'esito dell'elaborazione della busta  telematica  sono  codificate
secondo le seguenti tipologie: 
    a) WARN:  anomalia  non  bloccante;  si  tratta  in  sostanza  di
segnalazioni, tipicamente di carattere giuridico (ad esempio manca la
procura alle liti allegata all'atto introduttivo); 
    b) ERROR: anomalia bloccante,  ma  lasciata  alla  determinazione
dell'ufficio ricevente, che puo'  decidere  di  intervenire  forzando
l'accettazione o rifiutando  il  deposito  (esempio:  certificato  di
firma non valido o mittente non firmatario dell'atto); 
    c)  FATAL:  eccezione  non  gestita  o  non  gestibile  (esempio:
impossibile decifrare la busta  depositata  o  elementi  della  busta
mancanti ma fondamentali per l'elaborazione). 
  8. La codifica puntuale degli errori indicati al  comma  precedente
e' pubblicata e aggiornata nell'area pubblica del portale dei servizi
telematici. 
  9. All'esito dei controlli di cui ai commi precedenti,  il  gestore
dei servizi telematici invia al depositante  un  messaggio  di  posta
elettronica certificata riportante eventuali eccezioni riscontrate. 
  10. Il gestore dei servizi  telematici,  all'esito  dell'intervento
dell'ufficio, invia al depositante un messaggio di posta  elettronica
certificata  contenente  l'esito  dell'intervento   di   accettazione
operato dalla cancelleria o dalla segreteria dell'ufficio giudiziario
destinatario.