ART. 15 (Documenti probatori e allegati non informatici - art. 14 del regolamento) 1. I documenti probatori e gli allegati depositati in formato analogico, sono identificati e descritti in un'apposita sezione dell'atto del processo in forma di documento informatico e comprendono, per l'individuazione dell'atto di riferimento, i seguenti dati: a) numero di ruolo della causa; b) progressivo dell'allegato; c) indicazione della prima udienza successiva al deposito.