ART. 15 
 
(Documenti probatori  e  allegati  non  informatici  -  art.  14  del
                            regolamento) 
 
  1. I documenti probatori  e  gli  allegati  depositati  in  formato
analogico, sono  identificati  e  descritti  in  un'apposita  sezione
dell'atto  del  processo  in  forma  di   documento   informatico   e
comprendono,  per  l'individuazione  dell'atto  di   riferimento,   i
seguenti dati: 
    a) numero di ruolo della causa; 
    b) progressivo dell'allegato; 
    c) indicazione della prima udienza successiva al deposito.