ART. 16 
 
              (Deposito dell'atto del processo da parte 
      dei soggetti abilitati interni - art. 15 del regolamento) 
 
  1. I soggetti abilitati interni utilizzano appositi  strumenti  per
la  redazione  degli  atti  del  processo  in  forma   di   documento
informatico e per  la  loro  trasmissione  alla  cancelleria  o  alla
segreteria dell'ufficio giudiziario. 
  2. L'atto e'  inserito  nella  medesima  busta  telematica  di  cui
all'articolo 14 e viene  trasmesso  su  canale  sicuro  (SSL  v3)  al
gestore  dei  servizi  telematici,  tramite   collegamento   sincrono
(http/SOAP); si applicano le disposizioni  di  cui  all'articolo  10,
comma 2. 
  3. Se il provvedimento del magistrato e' in  formato  cartaceo,  il
cancelliere o il segretario dell'ufficio giudiziario ne estrae  copia
informatica in formato PDF, e lo sottoscrive  con  firma  digitale  o
firma elettronica qualificata.