ART. 17 (Comunicazioni per via telematica - art. 16 del regolamento) 1. Il gestore dei servizi telematici provvede ad inviare le comunicazioni per via telematica, provenienti dall'ufficio giudiziario, alla casella di posta elettronica certificata del soggetto abilitato esterno destinatario, recuperando il relativo indirizzo sul ReGIndE; il formato del messaggio e' riportato nell'Allegato 8; la comunicazione e' riportata nel corpo del messaggio nonche' nel file allegato Comunicazione.xml (il relativo DTD e' riportato nell'Allegato 4. 2. La cancelleria o la segreteria dell'ufficio giudiziario, attraverso apposite funzioni messe a disposizione dai sistemi informatici di cui all'articolo 10, provvede ad effettuare una copia informatica in formato PDF di eventuali documenti cartacei da comunicare; la copia informatica e' conservata nel fascicolo informatico. 3. Il gestore dei servizi telematici recupera le ricevute della posta elettronica certificata e gli avvisi di mancata consegna dal gestore di PEC del Ministero e li conserva nel fascicolo informatico; la ricevuta di avvenuta consegna e' di tipo breve.