ART. 18 (Comunicazioni contenenti dati sensibili - art. 16 del regolamento) 1. La comunicazione che contiene dati sensibili e' effettuata per estratto: in questo caso al destinatario viene recapitato l'avviso disponibilita' della comunicazione di cancelleria, se condo il formato riportato nell'Allegato 8; il destinatario effettua il prelievo dell'atto integrale accedendo all'indirizzo (URL) contenuto nel suddetto messaggio di PEC di avviso. 2. Il prelievo di cui al comma precedente avviene attraverso l'apposito servizio proxy del portale dei servizi telematici, su canale sicuro (protocollo SSL); tale servizio effettua l'identificazione informatica dell'utente, ai sensi dell'articolo 6; il prelievo e' consentito unicamente se l'utente e' registrato nel ReGIndE. 3. Il prelievo di cui al comma precedente avviene da un'apposita area di download del gestore dei servizi telematici, dove viene gestita e mantenuta un'apposita tabella recante le seguenti informazioni: a) il codice fiscale del soggetto che ha effettuato il prelievo o la consultazione; b) il riferimento al documento prelevato o consultato (codice univoco inserito nell'URL inviato nell'avviso di cui al comma 4); c) la data e l'ora di invio dell'avviso; d) la data e l'ora del prelievo o della consultazione. 4. Le informazioni di cui al comma precedente vengono conservate per cinque anni.