ART. 19 (Notificazioni per via telematica - art. 17 del regolamento) 1. Al di fuori dei casi previsti dall'articolo 51, del decreto legge 5 giugno 2008 n. 112 (convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133) e successive modificazioni, le richieste telematiche di un'attivita' di notificazione da parte di un ufficio giudiziario sono inoltrate al sistema informatico dell'UNEP in formato XML, attraverso un colloquio diretto, via web service, tra i rispettivi gestori dei servizi telematici, su canale sicuro (SSL v3). 2. Le richieste di notifica effettuate dai soggetti abilitati esterni sono inoltrate all'UNEP tramite posta elettronica certificata, nel rispetto dei requisiti tecnici di cui agli articoli 12, 13 e 14; all'interno della busta telematica e' inserito il file RichiestaParte.xml, il cui XML-Schema e' riportato nell'Allegato 5. 3. All'UNEP puo' essere inviata, sempre all'interno della busta telematica, la richiesta di pignoramento il cui XML-Schema e' riportato nell'Allegato 5. 4. Alla notificazione per via telematica da parte dell'UNEP si applicano le specifiche della comunicazione per via telematica di cui all'articolo 17; il formato del messaggio di posta elettronica certificata e' riportato nell'Allegato 7. 5. Ai fini della notificazione per via telematica, il sistema informatico dell'UNEP recupera l'indirizzo di posta elettronica del destinatario a seconda della sua tipologia: a) soggetti abilitati esterni e professionisti iscritti in albi o elenchi costituiti ai sensi dell'articolo 16 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185 convertito con legge del 28 gennaio 2009, n. 2: dal registro generale degli indirizzi elettronici, ai sensi dell'articolo 7, comma 6; b) imprese iscritte nel relativo registro: ai sensi dell'articolo 7, comma 5; c) cittadini: ai sensi dell'articolo 7, comma 5. 6. Il sistema informatico dell'UNEP, eseguita la notificazione, trasmette - per via telematica a chi ha richiesto il servizio - il documento informatico con la relazione di notificazione sottoscritta mediante firma digitale o firma elettronica qualificata e congiunta all'atto cui si riferisce, nonche' le ricevute di posta elettronica certificata. La relazione di notificazione e' in formato XML e rispetta l'XML-Schema riportato nell'Allegato 5; se il richiedente e' un soggetto abilitato esterno, la trasmissione avviene via posta elettronica certificata; il formato del messaggio e' riportato nell'Allegato 7.