ART. 19 
 
    (Notificazioni per via telematica - art. 17 del regolamento) 
 
  1. Al di fuori dei casi  previsti  dall'articolo  51,  del  decreto
legge 5 giugno 2008 n. 112 (convertito con modificazioni dalla  legge
6 agosto 2008, n.  133)  e  successive  modificazioni,  le  richieste
telematiche di un'attivita' di notificazione da parte di  un  ufficio
giudiziario  sono  inoltrate  al  sistema  informatico  dell'UNEP  in
formato XML, attraverso un colloquio diretto, via web service, tra  i
rispettivi gestori dei servizi telematici, su canale sicuro (SSL v3). 
  2. Le richieste  di  notifica  effettuate  dai  soggetti  abilitati
esterni   sono   inoltrate   all'UNEP   tramite   posta   elettronica
certificata, nel rispetto dei requisiti tecnici di cui agli  articoli
12, 13 e 14; all'interno della busta telematica e' inserito  il  file
RichiestaParte.xml, il cui XML-Schema e' riportato nell'Allegato 5. 
  3. All'UNEP puo' essere inviata,  sempre  all'interno  della  busta
telematica,  la  richiesta  di  pignoramento  il  cui  XML-Schema  e'
riportato nell'Allegato 5. 
  4. Alla notificazione per via  telematica  da  parte  dell'UNEP  si
applicano le specifiche della comunicazione per via telematica di cui
all'articolo 17;  il  formato  del  messaggio  di  posta  elettronica
certificata e' riportato nell'Allegato 7. 
  5. Ai fini della  notificazione  per  via  telematica,  il  sistema
informatico dell'UNEP recupera l'indirizzo di posta  elettronica  del
destinatario a seconda della sua tipologia: 
    a) soggetti abilitati esterni e professionisti iscritti in albi o
elenchi costituiti ai sensi dell'articolo  16  del  decreto-legge  29
novembre 2008, n. 185 convertito con legge del 28 gennaio 2009, n. 2:
dal  registro  generale  degli  indirizzi   elettronici,   ai   sensi
dell'articolo 7, comma 6; 
    b) imprese iscritte nel relativo registro: ai sensi dell'articolo
7, comma 5; 
    c) cittadini: ai sensi dell'articolo 7, comma 5. 
  6. Il sistema informatico  dell'UNEP,  eseguita  la  notificazione,
trasmette - per via telematica a chi ha richiesto il  servizio  -  il
documento informatico con la relazione di notificazione  sottoscritta
mediante firma digitale o firma elettronica qualificata  e  congiunta
all'atto cui si riferisce, nonche' le ricevute di  posta  elettronica
certificata. La relazione  di  notificazione  e'  in  formato  XML  e
rispetta l'XML-Schema riportato nell'Allegato 5; se il richiedente e'
un soggetto abilitato esterno,  la  trasmissione  avviene  via  posta
elettronica  certificata;  il  formato  del  messaggio  e'  riportato
nell'Allegato 7.