ART. 20 
 
 (Disposizioni particolari per la fase delle indagini preliminari - 
                      art. 19 del regolamento) 
 
  1. Nelle indagini preliminari le comunicazioni  tra  l'ufficio  del
pubblico ministero e gli ufficiali ed agenti di  polizia  giudiziaria
avvengono su canale sicuro protetto da un meccanismo di  crittografia
(SSL v3). 
  2. Il sistema di gestione del registro  e  il  sistema  documentale
garantiscono la tracciabilita' delle attivita',  attraverso  appositi
file di log, conservati nel sistema documentale stesso. 
  3. L'atto del processo rispetta le specifiche di cui agli  articoli
12 e 13. 
  4. La comunicazione di atti e  documenti  nella  fase  di  indagini
preliminari avviene tramite posta elettronica certificata, secondo le
specifiche di cui all'articolo 17; le caselle di PEC dell'ufficio del
pubblico  ministero  sono  attivate  presso  i   gestori   di   posta
elettronica certificata della forze di polizia. 
  5. Il gestore dei servizi telematici si collega alle caselle di cui
al comma precedente su canale sicuro, utilizzando i protocolli POP3Ss
o  HTTPS,  al  fine  di  evitare  la  trasmissione  in  chiaro  delle
credenziali di accesso e dei messaggi. 
  6. La comunicazione degli atti del processo alle forze  di  polizia
e' effettuata per estratto, secondo le specifiche di cui all'articolo
18; l'atto  e'  protetto  da  meccanismo  di  crittografia  a  chiavi
asimmetriche, con le medesime specifiche di cui all'articolo 14 comma
2. 
  7. Gli atti contenuti  nel  fascicolo  informatico,  relativi  alle
indagini preliminari, sono custoditi  in  una  sezione  distinta  del
sistema documentale;  ciascun  atto  potra'  essere  protetto  da  un
meccanismo di crittografia basato su chiavi asimmetriche, custodite e
gestite nell'ambito di un  sistema  HSM  (hardware  security  module)
appositamente dedicato alle operazioni di  cifratura  e  decifratura,
invocato dalle applicazioni di gestione dei  registri.  Ogni  istanza
della piattaforma di gestione documentale e' dotata di  apparati  HSM
dedicati. 
  8. La trasmissione  telematica  delle  informazioni  relative  alle
notizie di reato avviene  tramite  cooperazione  applicativa  tra  il
sistema di gestione informatizzata dei registri presso l'ufficio  del
pubblico ministero e il Sistema Informativo Interforze del  Ministero
dell'Interno,  secondo  le  specifiche  del   Sistema   Pubblico   di
Cooperazione  (SPCoop),  su  canale  cifrato  attraverso   l'uso   di
certificati  server.  Le  informazioni  contenute  nella   busta   di
e-Government prevista dalle specifiche SPCoop sono in formato XML.