ART. 22 (Richiesta delle copie di atti e documenti - art. 21 del regolamento) 1. Per la richiesta telematica di copie di atti e documenti relativi al procedimento e' disponibile, sul punto di accesso e sul portale dei servizi telematici, un servizio sincrono attraverso il quale individuare i documenti di cui richiedere copia e, in seguito al perfezionamento del pagamento, inoltrare la richiesta effettiva della copia stessa. 2. Il soggetto che ne ha diritto puo' richiedere: a) copia semplice in formato digitale; b) copia semplice per l'avvocato non costituito in formato digitale; c) copia autentica in formato digitale; d) copia esecutiva in formato digitale; e) copia semplice in formato cartaceo; f) copia autentica in formato cartaceo; g) copia esecutiva in formato cartaceo. 3. I dati relativi alla richiesta sono inoltrati all'ufficio giudiziario attraverso l'invocazione di un apposito web service; al richiedente e' restituito l'identificativo univoco della richiesta inoltrata. Tale identificativo univoco e' associato all'intero flusso di gestione della richiesta e di rilascio della copia. 4. Nel caso in cui la copia non possa essere rilasciata il sistema, in maniera automatica, comunica al richiedente l'impossibilita' di evadere la richiesta.