ART. 22 
 
(Richiesta delle copie di atti e documenti - art. 21 del regolamento) 
 
  1. Per la  richiesta  telematica  di  copie  di  atti  e  documenti
relativi al procedimento e' disponibile, sul punto di accesso  e  sul
portale dei servizi telematici, un servizio  sincrono  attraverso  il
quale individuare i documenti di cui richiedere copia e,  in  seguito
al perfezionamento del pagamento, inoltrare  la  richiesta  effettiva
della copia stessa. 
  2. Il soggetto che ne ha diritto puo' richiedere: 
    a) copia semplice in formato digitale; 
    b) copia  semplice  per  l'avvocato  non  costituito  in  formato
digitale; 
    c) copia autentica in formato digitale; 
    d) copia esecutiva in formato digitale; 
    e) copia semplice in formato cartaceo; 
    f) copia autentica in formato cartaceo; 
    g) copia esecutiva in formato cartaceo. 
  3. I  dati  relativi  alla  richiesta  sono  inoltrati  all'ufficio
giudiziario attraverso l'invocazione di un apposito web  service;  al
richiedente e' restituito l'identificativo  univoco  della  richiesta
inoltrata. Tale identificativo univoco e' associato all'intero flusso
di gestione della richiesta e di rilascio della copia. 
  4. Nel caso in cui la copia non possa essere rilasciata il sistema,
in maniera automatica, comunica al  richiedente  l'impossibilita'  di
evadere la richiesta.