ART. 23 (Rilascio delle copie di atti e documenti - art. 21 del regolamento) 1. Il rilascio della copia in formato digitale di atti e documenti viene eseguito secondo le specifiche di cui all'articolo 16 del regolamento e dell'art. 23-ter, comma 5 del CAD; la copia e' inviata al richiedente in allegato ad un messaggio di posta elettronica certificata, secondo il formato riportato nell'Allegato 9. 2. Nel caso di copia di documenti contenenti dati sensibili o nel caso di copia di documenti che eccedono il massimo consentito dalla posta elettronica certificata, il messaggio di cui al comma precedente contiene l'avviso di disponibilita' della copia, secondo il formato riportato nell'Allegato 9; il prelievo avviene secondo le specifiche di cui all'articolo 18, commi 2, 3 e 4. 3. La copia, informatica o analogica, di documento informatico e' corredata del contrassegno di cui all'articolo 23-ter, comma 5, del CAD, al fine di assicurare la provenienza e la conformita' all'originale. 4. Il contrassegno di cui al comma precedente e' generato elettronicamente su ognuna delle pagine del documento e contiene, nella forma di codice bidimensionale, la pagina del documento informatico di cui si rilascia copia sottoscritta dal cancelliere con firma digitale o firma elettronica qualificata al fine di attestarne la conformita' all'originale. 5. Il contrassegno di cui al comma 3 consente la verifica automatica della conformita' della copia rilasciata, qualora riprodotta a stampa, al documento informatico da cui e' tratta nonche' la verifica della firma digitale o firma elettronica qualificata apposta sulla copia al momento del rilascio; tale verifica puo' essere effettuata dal soggetto richiedente nonche' dal soggetto destinatario o beneficiario dell'atto tramite un software di visualizzazione e verifica scaricabile gratuitamente dall'area pubblica del portale dei servizi telematici e configurato per riconoscere esclusivamente i contrassegni generati attraverso strumenti informatici della Giustizia. 6. Il codice bidimensionale di cui al comma 4 e' generato tramite codifica Data Matrix definita nello standard ISO/IEC (16022:2006).