ART. 23 
 
             (Rilascio delle copie di atti e documenti - 
                      art. 21 del regolamento) 
 
  1. Il rilascio della copia in formato digitale di atti e  documenti
viene eseguito secondo le  specifiche  di  cui  all'articolo  16  del
regolamento e dell'art. 23-ter, comma 5 del CAD; la copia e'  inviata
al richiedente in allegato  ad  un  messaggio  di  posta  elettronica
certificata, secondo il formato riportato nell'Allegato 9. 
  2. Nel caso di copia di documenti contenenti dati sensibili  o  nel
caso di copia di documenti che eccedono il massimo  consentito  dalla
posta  elettronica  certificata,  il  messaggio  di  cui   al   comma
precedente contiene l'avviso di disponibilita' della  copia,  secondo
il formato riportato nell'Allegato 9; il prelievo avviene secondo  le
specifiche di cui all'articolo 18, commi 2, 3 e 4. 
  3. La copia, informatica o analogica, di documento  informatico  e'
corredata del contrassegno di cui all'articolo 23-ter, comma  5,  del
CAD,  al  fine  di  assicurare  la  provenienza  e   la   conformita'
all'originale. 
  4.  Il  contrassegno  di  cui  al  comma  precedente  e'   generato
elettronicamente su ognuna delle pagine  del  documento  e  contiene,
nella  forma  di  codice  bidimensionale,  la  pagina  del  documento
informatico di cui si rilascia copia sottoscritta dal cancelliere con
firma digitale o firma elettronica qualificata al fine di  attestarne
la conformita' all'originale. 
  5.  Il  contrassegno  di  cui  al  comma  3  consente  la  verifica
automatica  della  conformita'  della   copia   rilasciata,   qualora
riprodotta a stampa,  al  documento  informatico  da  cui  e'  tratta
nonche'  la  verifica  della  firma  digitale  o  firma   elettronica
qualificata  apposta  sulla  copia  al  momento  del  rilascio;  tale
verifica puo' essere effettuata dal soggetto richiedente nonche'  dal
soggetto destinatario o beneficiario dell'atto tramite un software di
visualizzazione  e  verifica  scaricabile   gratuitamente   dall'area
pubblica  del  portale  dei  servizi  telematici  e  configurato  per
riconoscere  esclusivamente  i   contrassegni   generati   attraverso
strumenti informatici della Giustizia. 
  6. Il codice bidimensionale di cui al comma 4 e'  generato  tramite
codifica Data Matrix definita nello standard ISO/IEC (16022:2006).