Art. 10
Copertura finanziaria
1. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni del
presente decreto, (( esclusi l'articolo 3, comma 18, )) l'articolo 4,
comma 31, (( e l'articolo 6, comma 4-quater, )) pari complessivamente
(( a euro 744.358.397 )) per l'anno 2011, si provvede
rispettivamente:
a) quanto a 725.064.192 euro mediante corrispondente riduzione
della dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica
economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29
novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27
dicembre 2004, n. 307;
b) quanto a 11.294.205 euro mediante corrispondente riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1240, della
legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni e
integrazioni;
b-(( bis) )) quanto a 8.000.000 di euro mediante corrispondente
riduzione delle dotazioni finanziarie relative alle spese
rimodulabili come definite dall'articolo 21 ,comma 5, lettera b),
della legge 31 dicembre 2009, n. 196, riferite al Ministero degli
affari esteri, che sono conseguentemente accantonate e rese
indisponibili fino a concorrenza dell'onere. A questo scopo si
applica quanto previsto dall'articolo 10, comma 14, del decreto-legge
6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15
luglio 2011, n. 111, in materia di flessibilita' nella gestione del
bilancio.
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 4, comma 31,
pari a euro 17.400.000, si provvede mediante corrispondente riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61, comma 1, della
legge 27 dicembre 2002, n. 289, per la quota di risorse destinate al
fondo di cui all'articolo 18, comma 1, lettera b-bis), del
decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
3. Agli oneri connessi all'attuazione delle risoluzioni del
Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite 1970 (2011) e 1973 (2011)
nel periodo dal 18 marzo 2011 al 30 giugno 2011, si provvede con
quota parte delle maggiori entrate acquisite con le modalita' di cui
all'articolo 5, comma 5-quinquies, della legge 24 febbraio 1992, n.
225, e successive modificazioni, nella misura di euro 134.000.000 a
favore del Ministero della difesa, al cui personale si applicano le
disposizioni di cui agli (( articoli 6 e 7, )) e di euro 8.000.000 a
favore del Ministero degli affari esteri.
4. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Riferimenti normativi
- Il testo dell'articolo 10, comma 5, del citato
decreto-legge n. 282 del 2004, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e' il
seguente:
"5. Al fine di agevolare il perseguimento degli
obiettivi di finanza pubblica, anche mediante interventi
volti alla riduzione della pressione fiscale, nello stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze
e' istituito un apposito «Fondo per interventi strutturali
di politica economica», alla cui costituzione concorrono le
maggiori entrate, valutate in 2.215,5 milioni di euro per
l'anno 2005, derivanti dal comma 1".
- Il testo dell'articolo 1, comma 1240, della citata
legge n. 296 del 2006, e' il seguente:
"1240. E' autorizzata, per ciascuno degli anni 2007,
2008 e 2009, la spesa di euro 1 miliardo per il
finanziamento della partecipazione italiana alle missioni
internazionali di pace. A tal fine e' istituito un apposito
fondo nell'ambito dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze.".
Per il testo dell'articolo 21, comma 5, lettera b),
della citata legge n. 196 del 2009, si veda nelle note
all'art. 6.
Per il testo dell'articolo 10, comma 14, del citato
decreto-legge n. 98 del 2011, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, si veda
nelle note all'art. 6.
- Il testo dell'articolo 61, comma 1, della citata
legge n. 289 del 2002, e' il seguente:
"1. A decorrere dall'anno 2003 e' istituito il fondo
per le aree sottoutilizzate, coincidenti con l'ambito
territoriale delle aree depresse di cui alla legge 30
giugno 1998, n. 208, al quale confluiscono le risorse
disponibili autorizzate dalle disposizioni legislative,
comunque evidenziate contabilmente in modo autonomo, con
finalita' di riequilibrio economico e sociale di cui
all'allegato 1, nonche' la dotazione aggiuntiva di 400
milioni di euro per l'anno 2003, di 650 milioni di euro per
l'anno 2004 e di 7.000 milioni di euro per l'anno 2005.".
- Il testo dell'articolo 18, comma 1, del citato
decreto-legge n. 185 del 2008, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e' il
seguente:
"1. In considerazione della eccezionale crisi economica
internazionale e della conseguente necessita' della
riprogrammazione nell'utilizzo delle risorse disponibili,
fermi i criteri di ripartizione territoriale e le
competenze regionali, nonche' quanto previsto ai sensi
degli articoli 6-quater e 6-quinquies del decreto-legge 25
giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla
legge 6 agosto 2008, n. 133, il CIPE, presieduto in maniera
non delegabile dal Presidente del Consiglio dei Ministri,
su proposta del Ministro dello sviluppo economico di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
nonche' con il Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti per quanto attiene alla lettera b), in coerenza
con gli indirizzi assunti in sede europea, entro 30 giorni
dalla data di entrata in vigore del presente decreto,
assegna una quota delle risorse nazionali disponibili del
Fondo aree sottoutilizzate:
a) al Fondo sociale per occupazione e formazione, che
e' istituito nello stato di previsione del Ministero del
lavoro, della salute e delle politiche sociali nel quale
affluiscono anche le risorse del Fondo per l'occupazione,
nonche' le risorse comunque destinate al finanziamento
degli ammortizzatori sociali concessi in deroga alla
normativa vigente e quelle destinate in via ordinaria dal
CIPE alla formazione;
b) al Fondo infrastrutture di cui all'art.
6-quinquies del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008,
n. 133, anche per la messa in sicurezza delle scuole, per
le opere di risanamento ambientale, per l'edilizia
carceraria, per le infrastrutture museali ed archeologiche,
per l'innovazione tecnologica e le infrastrutture
strategiche per la mobilita';
b-bis) al Fondo strategico per il Paese a sostegno
dell'economia reale, istituito presso la Presidenza del
Consiglio dei Ministri.".
- Il testo dell'articolo 5, comma 5-quinquies, della
legge 24 febbraio 1992, n. 225 (Istituzione del Servizio
nazionale della protezione civile), pubblicata nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 64 del 17
marzo 1992, e' il seguente:
"5-quinquies. Qualora le misure adottate ai sensi del
comma 5-quater non siano sufficienti, ovvero in tutti gli
altri casi di eventi di cui al comma 5-quater di rilevanza
nazionale, puo' essere disposto l'utilizzo delle risorse
del Fondo nazionale di protezione civile. Qualora sia
utilizzato il fondo di cui all'articolo 28 della legge 31
dicembre 2009, n. 196, il fondo e' corrispondentemente e
obbligatoriamente reintegrato in pari misura con le
maggiori entrate derivanti dall'aumento dell'aliquota
dell'accisa sulla benzina e sulla benzina senza piombo,
nonche' dell'aliquota dell'accisa sul gasolio usato come
carburante di cui all'allegato I del testo unico delle
disposizioni legislative concernenti le imposte sulla
produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e
amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre
1995, n. 504, e successive modificazioni. La misura
dell'aumento, comunque non superiore a cinque centesimi al
litro, e' stabilita con provvedimento del direttore
dell'Agenzia delle dogane in misura tale da determinare
maggiori entrate corrispondenti all'importo prelevato dal
fondo di riserva. La disposizione del terzo periodo del
presente comma si applica anche per la copertura degli
oneri derivanti dal differimento dei termini per i
versamenti tributari e contributivi ai sensi del comma
5-ter.".