Art. 10 
 
 
                        Copertura finanziaria 
 
  1. Agli oneri  derivanti  dall'attuazione  delle  disposizioni  del
presente decreto, (( esclusi l'articolo 3, comma 18, )) l'articolo 4,
comma 31, (( e l'articolo 6, comma 4-quater, )) pari complessivamente
((  a  euro   744.358.397   ))   per   l'anno   2011,   si   provvede
rispettivamente: 
    a) quanto a 725.064.192 euro  mediante  corrispondente  riduzione
della dotazione del Fondo  per  interventi  strutturali  di  politica
economica di cui all'articolo  10,  comma  5,  del  decreto-legge  29
novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge  27
dicembre 2004, n. 307; 
    b) quanto a 11.294.205  euro  mediante  corrispondente  riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1240, della
legge  27  dicembre  2006,  n.  296,  e  successive  modificazioni  e
integrazioni; 
    b-(( bis) )) quanto a 8.000.000 di euro  mediante  corrispondente
riduzione   delle   dotazioni   finanziarie   relative   alle   spese
rimodulabili come definite dall'articolo 21  ,comma  5,  lettera  b),
della legge 31 dicembre 2009, n. 196,  riferite  al  Ministero  degli
affari  esteri,  che  sono  conseguentemente   accantonate   e   rese
indisponibili fino  a  concorrenza  dell'onere.  A  questo  scopo  si
applica quanto previsto dall'articolo 10, comma 14, del decreto-legge
6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla  legge  15
luglio 2011, n. 111, in materia di flessibilita' nella  gestione  del
bilancio. 
  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 4, comma  31,
pari a euro 17.400.000, si provvede mediante corrispondente riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61, comma  1,  della
legge 27 dicembre 2002, n. 289, per la quota di risorse destinate  al
fondo  di  cui  all'articolo  18,  comma  1,  lettera   b-bis),   del
decreto-legge   29   novembre   2008,   n.   185,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. 
  3.  Agli  oneri  connessi  all'attuazione  delle  risoluzioni   del
Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite 1970 (2011) e 1973  (2011)
nel periodo dal 18 marzo 2011 al 30  giugno  2011,  si  provvede  con
quota parte delle maggiori entrate acquisite con le modalita' di  cui
all'articolo 5, comma 5-quinquies, della legge 24 febbraio  1992,  n.
225, e successive modificazioni, nella misura di euro  134.000.000  a
favore del Ministero della difesa, al cui personale si  applicano  le
disposizioni di cui agli (( articoli 6 e 7, )) e di euro 8.000.000  a
favore del Ministero degli affari esteri. 
  4. Il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e'  autorizzato  ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 
 
          Riferimenti normativi 
              - Il  testo  dell'articolo  10,  comma  5,  del  citato
          decreto-legge   n.   282   del   2004,   convertito,    con
          modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e'  il
          seguente: 
              "5.  Al  fine  di  agevolare  il  perseguimento   degli
          obiettivi di finanza pubblica,  anche  mediante  interventi
          volti alla riduzione della pressione fiscale,  nello  stato
          di previsione del Ministero dell'economia e  delle  finanze
          e' istituito un apposito «Fondo per interventi  strutturali
          di politica economica», alla cui costituzione concorrono le
          maggiori entrate, valutate in 2.215,5 milioni di  euro  per
          l'anno 2005, derivanti dal comma 1". 
              - Il testo dell'articolo 1, comma  1240,  della  citata
          legge n. 296 del 2006, e' il seguente: 
              "1240. E' autorizzata, per ciascuno  degli  anni  2007,
          2008  e  2009,  la  spesa  di  euro  1  miliardo   per   il
          finanziamento della partecipazione italiana  alle  missioni
          internazionali di pace. A tal fine e' istituito un apposito
          fondo nell'ambito dello stato di previsione  del  Ministero
          dell'economia e delle finanze.". 
              Per il testo dell'articolo 21,  comma  5,  lettera  b),
          della citata legge n. 196 del  2009,  si  veda  nelle  note
          all'art. 6. 
              Per il testo dell'articolo 10,  comma  14,  del  citato
          decreto-legge   n.   98   del   2011,    convertito,    con
          modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, si  veda
          nelle note all'art. 6. 
              - Il testo dell'articolo  61,  comma  1,  della  citata
          legge n. 289 del 2002, e' il seguente: 
              "1. A decorrere dall'anno 2003 e'  istituito  il  fondo
          per  le  aree  sottoutilizzate,  coincidenti  con  l'ambito
          territoriale delle aree  depresse  di  cui  alla  legge  30
          giugno 1998, n.  208,  al  quale  confluiscono  le  risorse
          disponibili  autorizzate  dalle  disposizioni  legislative,
          comunque evidenziate contabilmente in  modo  autonomo,  con
          finalita'  di  riequilibrio  economico  e  sociale  di  cui
          all'allegato 1, nonche'  la  dotazione  aggiuntiva  di  400
          milioni di euro per l'anno 2003, di 650 milioni di euro per
          l'anno 2004 e di 7.000 milioni di euro per l'anno 2005.". 
              - Il  testo  dell'articolo  18,  comma  1,  del  citato
          decreto-legge   n.   185   del   2008,   convertito,    con
          modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009,  n.  2,  e'  il
          seguente: 
              "1. In considerazione della eccezionale crisi economica
          internazionale  e  della   conseguente   necessita'   della
          riprogrammazione nell'utilizzo delle  risorse  disponibili,
          fermi  i  criteri  di  ripartizione   territoriale   e   le
          competenze regionali,  nonche'  quanto  previsto  ai  sensi
          degli articoli 6-quater e 6-quinquies del decreto-legge  25
          giugno 2008, n. 112, convertito, con  modificazioni,  dalla
          legge 6 agosto 2008, n. 133, il CIPE, presieduto in maniera
          non delegabile dal Presidente del Consiglio  dei  Ministri,
          su  proposta  del  Ministro  dello  sviluppo  economico  di
          concerto con il Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,
          nonche'  con  il  Ministro  delle  infrastrutture   e   dei
          trasporti per quanto attiene alla lettera b),  in  coerenza
          con gli indirizzi assunti in sede europea, entro 30  giorni
          dalla data di  entrata  in  vigore  del  presente  decreto,
          assegna una quota delle risorse nazionali  disponibili  del
          Fondo aree sottoutilizzate: 
                a) al Fondo sociale per occupazione e formazione, che
          e' istituito nello stato di previsione  del  Ministero  del
          lavoro, della salute e delle politiche  sociali  nel  quale
          affluiscono anche le risorse del Fondo  per  l'occupazione,
          nonche' le  risorse  comunque  destinate  al  finanziamento
          degli  ammortizzatori  sociali  concessi  in  deroga   alla
          normativa vigente e quelle destinate in via  ordinaria  dal
          CIPE alla formazione; 
                b)  al   Fondo   infrastrutture   di   cui   all'art.
          6-quinquies del  decreto-legge  25  giugno  2008,  n.  112,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 6  agosto  2008,
          n. 133, anche per la messa in sicurezza delle  scuole,  per
          le  opere  di  risanamento   ambientale,   per   l'edilizia
          carceraria, per le infrastrutture museali ed archeologiche,
          per   l'innovazione   tecnologica   e   le   infrastrutture
          strategiche per la mobilita'; 
                b-bis) al Fondo strategico per il  Paese  a  sostegno
          dell'economia reale, istituito  presso  la  Presidenza  del
          Consiglio dei Ministri.". 
              - Il testo dell'articolo 5,  comma  5-quinquies,  della
          legge 24 febbraio 1992, n. 225  (Istituzione  del  Servizio
          nazionale  della   protezione   civile),   pubblicata   nel
          supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 64 del  17
          marzo 1992, e' il seguente: 
              "5-quinquies. Qualora le misure adottate ai  sensi  del
          comma 5-quater non siano sufficienti, ovvero in  tutti  gli
          altri casi di eventi di cui al comma 5-quater di  rilevanza
          nazionale, puo' essere disposto  l'utilizzo  delle  risorse
          del Fondo  nazionale  di  protezione  civile.  Qualora  sia
          utilizzato il fondo di cui all'articolo 28 della  legge  31
          dicembre 2009, n. 196, il fondo  e'  corrispondentemente  e
          obbligatoriamente  reintegrato  in  pari  misura   con   le
          maggiori  entrate  derivanti   dall'aumento   dell'aliquota
          dell'accisa sulla benzina e  sulla  benzina  senza  piombo,
          nonche' dell'aliquota dell'accisa sul  gasolio  usato  come
          carburante di cui all'allegato  I  del  testo  unico  delle
          disposizioni  legislative  concernenti  le  imposte   sulla
          produzione e sui  consumi  e  relative  sanzioni  penali  e
          amministrative, di cui al decreto  legislativo  26  ottobre
          1995,  n.  504,  e  successive  modificazioni.  La   misura
          dell'aumento, comunque non superiore a cinque centesimi  al
          litro,  e'  stabilita  con  provvedimento   del   direttore
          dell'Agenzia delle dogane in  misura  tale  da  determinare
          maggiori entrate corrispondenti all'importo  prelevato  dal
          fondo di riserva. La disposizione  del  terzo  periodo  del
          presente comma si applica  anche  per  la  copertura  degli
          oneri  derivanti  dal  differimento  dei  termini   per   i
          versamenti tributari e  contributivi  ai  sensi  del  comma
          5-ter.".