Art. 15 
 
 
                      Disposizioni particolari 
 
  1. Il Segretario generale e i vice Segretari generali si  avvalgono
di proprie segreterie particolari. 
  2. Dal Segretario generale  dipende  la  «Scuola  di  formazione  e
perfezionamento del personale  civile  della  Difesa»,  retta  da  un
dirigente civile di  seconda  fascia  del  ruolo  dei  dirigenti  del
Ministero della difesa, con compiti  in  materia  di  formazione  del
personale   della   difesa   e   gestione   dei   correlati   aspetti
organizzativi, anche  in  collaborazione  con  Organismi  esterni  al
Dicastero operanti negli specifici settori di interesse. Il Direttore
e' coadiuvato da un dirigente civile di seconda fascia del ruolo  dei
dirigenti del Ministero della difesa. 
  3. I vice Segretari generali forniscono il necessario  supporto  al
Segretario generale nelle attivita' di  competenza,  con  particolare
riferimento ai disposti di cui agli articoli 16, comma 2, e 42, comma
1, lettera a), del decreto legislativo n. 66 del  2010,  avvalendosi,
il vice Segretario generale, dei dipendenti Reparti I e II,  il  vice
Segretario generale - vice Direttore nazionale degli  armamenti,  dei
dipendenti Reparti III, IV, e V. 
  4. I capi reparto, i  capi  ufficio  generale,  i  direttori  delle
direzioni  del  Segretariato   generale   assicurano   il   reciproco
coordinamento per quanto riguarda gli aspetti di comune interesse. 
  5.  I  direttori  delle   direzioni   del   Segretariato   generale
assicurano, nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 95, comma
1, lettera b), del decreto del presidente della Repubblica n. 90  del
2010 e  successive  modificazioni,  la  realizzazione  dei  programmi
tecnico-finanziari di investimento,  nonche',  quando  richiesto,  di
quelli finalizzati ad assicurare l'approntamento e il mantenimento in
disponibilita'  operativa   dei   mezzi   dei   materiali   e   delle
infrastrutture  di  supporto,  in  aderenza  agli  indirizzi  tecnici
operativi emanati da parte dei Capi di stato maggiore di Forza armata
e del Comandante generale dell'Arma dei carabinieri. 
  6.  Sono  attribuiti  a   specifico   servizio   di   livello   non
dirigenziale, i compiti relativi al coordinamento, sulla  base  della
normativa vigente in materia, delle attivita' concernenti  la  tutela
della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro del  Segretariato
generale, in relazione a quanto previsto dall'art.  249  del  decreto
del  Presidente  della  Repubblica  n.  90  del  2010  e   successive
modificazioni e fermo restando  quanto  previsto  dall'art.  246  del
medesimo decreto. 
  7. I vice capo reparto e  i  vice  direttori  delle  direzioni  del
Segretariato generale provvedono alla trattazione  delle  materie  di
volta in volta loro delegate, alla rilevazione periodica dei  carichi
di  lavoro  nonche'  ai   conseguenti   adeguamenti   strutturali   e
procedurali; inoltre, formulano proposte circa l'adozione di progetti
e la definizione dei criteri generali di organizzazione di  uffici  e
divisioni.