Art. 15
Disposizioni particolari
1. Il Segretario generale e i vice Segretari generali si avvalgono
di proprie segreterie particolari.
2. Dal Segretario generale dipende la «Scuola di formazione e
perfezionamento del personale civile della Difesa», retta da un
dirigente civile di seconda fascia del ruolo dei dirigenti del
Ministero della difesa, con compiti in materia di formazione del
personale della difesa e gestione dei correlati aspetti
organizzativi, anche in collaborazione con Organismi esterni al
Dicastero operanti negli specifici settori di interesse. Il Direttore
e' coadiuvato da un dirigente civile di seconda fascia del ruolo dei
dirigenti del Ministero della difesa.
3. I vice Segretari generali forniscono il necessario supporto al
Segretario generale nelle attivita' di competenza, con particolare
riferimento ai disposti di cui agli articoli 16, comma 2, e 42, comma
1, lettera a), del decreto legislativo n. 66 del 2010, avvalendosi,
il vice Segretario generale, dei dipendenti Reparti I e II, il vice
Segretario generale - vice Direttore nazionale degli armamenti, dei
dipendenti Reparti III, IV, e V.
4. I capi reparto, i capi ufficio generale, i direttori delle
direzioni del Segretariato generale assicurano il reciproco
coordinamento per quanto riguarda gli aspetti di comune interesse.
5. I direttori delle direzioni del Segretariato generale
assicurano, nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 95, comma
1, lettera b), del decreto del presidente della Repubblica n. 90 del
2010 e successive modificazioni, la realizzazione dei programmi
tecnico-finanziari di investimento, nonche', quando richiesto, di
quelli finalizzati ad assicurare l'approntamento e il mantenimento in
disponibilita' operativa dei mezzi dei materiali e delle
infrastrutture di supporto, in aderenza agli indirizzi tecnici
operativi emanati da parte dei Capi di stato maggiore di Forza armata
e del Comandante generale dell'Arma dei carabinieri.
6. Sono attribuiti a specifico servizio di livello non
dirigenziale, i compiti relativi al coordinamento, sulla base della
normativa vigente in materia, delle attivita' concernenti la tutela
della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro del Segretariato
generale, in relazione a quanto previsto dall'art. 249 del decreto
del Presidente della Repubblica n. 90 del 2010 e successive
modificazioni e fermo restando quanto previsto dall'art. 246 del
medesimo decreto.
7. I vice capo reparto e i vice direttori delle direzioni del
Segretariato generale provvedono alla trattazione delle materie di
volta in volta loro delegate, alla rilevazione periodica dei carichi
di lavoro nonche' ai conseguenti adeguamenti strutturali e
procedurali; inoltre, formulano proposte circa l'adozione di progetti
e la definizione dei criteri generali di organizzazione di uffici e
divisioni.