Art. 15 Disposizioni particolari 1. Il Segretario generale e i vice Segretari generali si avvalgono di proprie segreterie particolari. 2. Dal Segretario generale dipende la «Scuola di formazione e perfezionamento del personale civile della Difesa», retta da un dirigente civile di seconda fascia del ruolo dei dirigenti del Ministero della difesa, con compiti in materia di formazione del personale della difesa e gestione dei correlati aspetti organizzativi, anche in collaborazione con Organismi esterni al Dicastero operanti negli specifici settori di interesse. Il Direttore e' coadiuvato da un dirigente civile di seconda fascia del ruolo dei dirigenti del Ministero della difesa. 3. I vice Segretari generali forniscono il necessario supporto al Segretario generale nelle attivita' di competenza, con particolare riferimento ai disposti di cui agli articoli 16, comma 2, e 42, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 66 del 2010, avvalendosi, il vice Segretario generale, dei dipendenti Reparti I e II, il vice Segretario generale - vice Direttore nazionale degli armamenti, dei dipendenti Reparti III, IV, e V. 4. I capi reparto, i capi ufficio generale, i direttori delle direzioni del Segretariato generale assicurano il reciproco coordinamento per quanto riguarda gli aspetti di comune interesse. 5. I direttori delle direzioni del Segretariato generale assicurano, nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 95, comma 1, lettera b), del decreto del presidente della Repubblica n. 90 del 2010 e successive modificazioni, la realizzazione dei programmi tecnico-finanziari di investimento, nonche', quando richiesto, di quelli finalizzati ad assicurare l'approntamento e il mantenimento in disponibilita' operativa dei mezzi dei materiali e delle infrastrutture di supporto, in aderenza agli indirizzi tecnici operativi emanati da parte dei Capi di stato maggiore di Forza armata e del Comandante generale dell'Arma dei carabinieri. 6. Sono attribuiti a specifico servizio di livello non dirigenziale, i compiti relativi al coordinamento, sulla base della normativa vigente in materia, delle attivita' concernenti la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro del Segretariato generale, in relazione a quanto previsto dall'art. 249 del decreto del Presidente della Repubblica n. 90 del 2010 e successive modificazioni e fermo restando quanto previsto dall'art. 246 del medesimo decreto. 7. I vice capo reparto e i vice direttori delle direzioni del Segretariato generale provvedono alla trattazione delle materie di volta in volta loro delegate, alla rilevazione periodica dei carichi di lavoro nonche' ai conseguenti adeguamenti strutturali e procedurali; inoltre, formulano proposte circa l'adozione di progetti e la definizione dei criteri generali di organizzazione di uffici e divisioni.