Art. 10 
 
            Regime premiale per favorire la trasparenza  
 
  1. Al fine di promuovere  la  trasparenza  e  l'emersione  di  base
imponibile, a decorrere dal 1° gennaio 2013, ai soggetti che svolgono
attivita' artistica o professionale ovvero attivita'  di  impresa  in
forma individuale o con le forme associative di cui all'articolo 5 ((
del testo unico delle imposte sui redditi,  di  cui  al  decreto  del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.  917,  e  successive
modificazioni )), sono riconosciuti,  alle  condizioni  indicate  nel
comma 2 del presente articolo, i seguenti benefici: 
    a) semplificazione degli adempimenti amministrativi; 
    b)  assistenza  negli   adempimenti   amministrativi   da   parte
dell'Amministrazione finanziaria; 
    c) accelerazione del rimborso o della compensazione  dei  crediti
IVA; 
    d) per i contribuenti non  soggetti  al  regime  di  accertamento
basato sugli studi di settore, ai sensi dell'articolo 10 della  legge
8 maggio 1998, n. 146, esclusione  dagli  accertamenti  basati  sulle
presunzioni semplici di cui all'articolo 39, primo comma, lettera d),
secondo periodo, del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  29
settembre 1973, n. 600, e  all'articolo  54,  secondo  comma,  ultimo
periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,
n. 633; 
    e) riduzione di un anno dei termini di decadenza per  l'attivita'
di accertamento previsti dall'articolo 43, primo comma,  del  decreto
del  Presidente  della  Repubblica  29  settembre  1973,  n.  600,  e
dall'articolo 57, primo  comma,  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 29 settembre 1972, n. 633; la disposizione non si  applica
in caso di violazione che  comporta  obbligo  di  denuncia  ai  sensi
dell'articolo 331 del codice di procedura penale per  uno  dei  reati
previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74. 
  2. I benefici di cui al comma 1 sono riconosciuti a condizione  che
il contribuente: 
    a) provveda all'invio telematico all'amministrazione  finanziaria
dei corrispettivi, delle fatture emesse e ricevute e delle risultanze
degli acquisti e delle cessioni non soggetti a fattura; 
    b) istituisca un conto corrente dedicato ai movimenti  finanziari
relativi  all'attivita'  artistica,  professionale   o   di   impresa
esercitata. 
  3. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, sono
individuati i benefici di cui al comma 1, lettere a),  b)  e  c)  con
particolare  riferimento  agli  obblighi  concernenti  l'imposta  sul
valore  aggiunto  e  gli  adempimenti  dei  sostituti  d'imposta.  In
particolare, col provvedimento ((  sono  previsti,  con  le  relative
decorrenze )): 
    a) predisposizione automatica da parte dell'Agenzia delle entrate
delle liquidazioni periodiche IVA, dei modelli di versamento e  della
dichiarazione IVA, eventualmente previo invio telematico da parte del
contribuente di ulteriori informazioni necessarie; 
    b) predisposizione automatica da parte dell'Agenzia delle entrate
del modello 770 semplificato,  del  modello  CUD  e  dei  modelli  di
versamento periodico delle ritenute,  nonche'  gestione  degli  esiti
dell'assistenza fiscale, eventualmente  previo  invio  telematico  da
parte del sostituto o del contribuente delle  ulteriori  informazioni
necessarie; 
    c) soppressione dell'obbligo di certificazione dei  corrispettivi
mediante scontrino o ricevuta fiscale; 
    d) anticipazione del termine di compensazione  del  credito  IVA,
abolizione del visto di conformita'  per  compensazioni  superiori  a
15.000 euro  ed  esonero  dalla  prestazione  della  garanzia  per  i
rimborsi IVA. 
  4. Ai soggetti di cui al  comma  1,  che  non  sono  in  regime  di
contabilita' ordinaria e che rispettano le condizioni di cui al comma
2, lettera a) e b), sono riconosciuti altresi' i seguenti benefici: 
    a) determinazione del reddito IRPEF secondo il criterio di  cassa
e predisposizione in forma automatica  da  parte  dell'Agenzia  delle
entrate delle dichiarazioni IRPEF ed IRAP; 
    b) esonero dalla tenuta delle scritture  contabili  rilevanti  ai
fini delle imposte  sui  redditi  e  dell'IRAP  e  dalla  tenuta  del
registro dei beni ammortizzabili; 
    c) esonero dalle liquidazioni, dai  versamenti  periodici  e  dal
versamento dell'acconto ai fini IVA. 
  5. Con uno o piu' provvedimenti del  Direttore  dell'Agenzia  delle
entrate, da emanare entro  180  giorni  dall'entrata  in  vigore  del
presente  decreto,  sono  dettate   le   relative   disposizioni   di
attuazione. 
  6. Le disposizioni  di  cui  ai  commi  precedenti  operano  previa
opzione da esercitare nella dichiarazione dei redditi presentata  nel
periodo d'imposta precedente a quello di applicazione delle medesime. 
  7. Il contribuente puo' adempiere agli obblighi previsti dal  comma
2 o direttamente o per il tramite di un  intermediario  abilitato  ai
sensi dell'articolo 3, comma 3,  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 22 luglio 1998, n. 322. 
  8. I soggetti che non adempiono agli obblighi di cui al  precedente
comma 2 nonche' a quelli di cui al decreto  legislativo  n.  231  del
2007 perdono il diritto di avvalersi dei benefici previsti dai  commi
precedenti  e  sono  soggetti  all'applicazione   di   una   sanzione
amministrativa da euro 1.500 a euro 4.000. I soggetti  che  adempiono
agli obblighi di cui al comma  2,  lettera  a)  con  un  ritardo  non
superiore a 90 giorni  non  decadono  dai  benefici  medesimi,  ferma
restando l'applicazione della sanzione di cui al primo  periodo,  per
la  quale  e'  possibile  avvalersi  dell'istituto  del  ravvedimento
operoso di cui all'articolo 13 del decreto  legislativo  18  dicembre
1997, n. 472. 
  9.  Nei  confronti  dei  contribuenti   soggetti   al   regime   di
accertamento basato sugli studi di settore,  ai  sensi  dell'articolo
10, della legge 8 maggio 1998, n.  146,  che  dichiarano,  anche  per
effetto dell'adeguamento, ricavi o compensi pari o superiori a quelli
risultanti dell'applicazione degli studi medesimi: 
    a)  sono  preclusi  gli  accertamenti  basati  sulle  presunzioni
semplici di cui all'articolo 39, primo  comma,  lettera  d),  secondo
periodo, del decreto del Presidente  della  Repubblica  29  settembre
1973, n. 600, e all'articolo 54, secondo comma, ultimo  periodo,  del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633; 
    b) sono ridotti di un anno i termini di decadenza per l'attivita'
di accertamento previsti dall'articolo 43, primo comma,  del  decreto
del  Presidente  della  Repubblica  29  settembre  1973,  n.  600,  e
dall'articolo 57, primo  comma,  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 29 settembre 1972, n. 633; la disposizione non si  applica
in caso di violazione che  comporta  obbligo  di  denuncia  ai  sensi
dell'articolo 331 del codice di procedura penale per  uno  dei  reati
previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74; 
    c) la determinazione sintetica del  reddito  complessivo  di  cui
all'articolo 38  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  29
settembre 1973, n. 600,  e'  ammessa  a  condizione  che  il  reddito
complessivo accertabile ecceda di almeno un terzo quello dichiarato. 
  10. La disposizione di cui al comma 9 si applica a condizione che: 
    a) il contribuente abbia regolarmente  assolto  gli  obblighi  di
comunicazione dei dati  rilevanti  ai  fini  dell'applicazione  degli
studi di settore, indicando fedelmente tutti i dati previsti; 
    b) sulla base dei dati di cui  alla  precedente  lettera  a),  la
posizione  del  contribuente  risulti  coerente  con  gli   specifici
indicatori previsti dai  decreti  di  approvazione  dello  studio  di
settore o degli studi di settore applicabili. 
  11. Con riguardo ai contribuenti soggetti al regime di accertamento
basato sugli studi di settore, ai sensi dell'articolo 10 della  legge
8 maggio 1998, n. 146, per  i  quali  non  si  rende  applicabile  la
disposizione di cui al comma 9, l'Agenzia delle entrate e la  Guardia
di  Finanza  destinano   parte   della   capacita'   operativa   alla
effettuazione di specifici piani di controllo, articolati su tutto il
territorio in modo proporzionato alla  numerosita'  dei  contribuenti
interessati e basati su specifiche analisi del  rischio  di  evasione
che tengano anche conto delle informazioni  presenti  nella  apposita
sezione dell'anagrafe tributaria di cui all'articolo 7, sesto  comma,
del decreto del Presidente della Repubblica  29  settembre  1973,  n.
605. Nei confronti dei contribuenti che dichiarano ricavi o  compensi
inferiori  a  quelli  risultanti  dall'applicazione  degli  studi  di
settore e per i quali non ricorra la condizione di cui  alla  lettera
b) del precedente comma 10, i controlli sono svolti  prioritariamente
con l'utilizzo dei poteri istruttori di cui ai numeri 6-bis e  7  del
primo  comma  dell'articolo  32  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 26 settembre 1973, n. 600, e  ai  numeri  6-bis  e  7  del
secondo comma dell'articolo  51  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. 
  12. Il comma 4-bis dell'articolo 10 e l'articolo 10-ter della legge
8 maggio 1998, n. 146, sono abrogati. Con provvedimento del Direttore
dell'Agenzia delle entrate, sentite  le  associazioni  di  categoria,
possono essere differenziati i termini di accesso alla disciplina  di
cui al presente articolo tenuto conto del tipo  di  attivita'  svolta
dal  contribuente.  Con  lo  stesso  provvedimento  sono  dettate  le
relative disposizioni di attuazione. 
  13. Le disposizioni di cui ai precedenti commi 9 e 10 si  applicano
con riferimento alle dichiarazioni relative all'annualita' 2011 ed  a
quelle successive. Per le attivita'  di  accertamento  effettuate  in
relazione alle annualita' antecedenti il 2011 continua ad  applicarsi
quanto  previsto  dal  previgente  comma  4-bis  dell'articolo  10  e
dall'articolo 10-ter della legge 8 maggio 1998, n. 146. 
  ((  13-bis.  All'articolo  19  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 29 settembre 1973, n.  602,  e  successive  modificazioni,
dopo il comma 1 e' inserito il seguente: )) 
  (( «1-bis. In caso di comprovato peggioramento della situazione  di
cui al comma 1, la dilazione concessa puo' essere prorogata una  sola
volta, per  un  ulteriore  periodo  e  fino  a  settantadue  mesi,  a
condizione che  non  sia  intervenuta  decadenza.  In  tal  caso,  il
debitore puo' chiedere che il piano di rateazione preveda,  in  luogo
della rata costante, rate variabili di importo crescente per  ciascun
anno». )) 
  (( 13-ter. Le dilazioni di cui  all'articolo  19  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602,  e  successive
modificazioni, concesse fino alla data di  entrata  in  vigore  della
legge di conversione del presente decreto,  interessate  dal  mancato
pagamento della prima rata o, successivamente, di due rate e, a  tale
data, non ancora prorogate ai sensi dell'articolo 2,  comma  20,  del
decreto-legge   29   dicembre   2010,   n.   225,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n.  10,  possono  essere
prorogate per un ulteriore periodo  e  fino  a  settantadue  mesi,  a
condizione che il debitore comprovi un temporaneo peggioramento della
situazione di difficolta' posta a base della concessione della  prima
dilazione. )) 
  (( 13-quater. All'articolo 17 del  decreto  legislativo  13  aprile
1999, n. 112, e successive modificazioni, sono apportate le  seguenti
modificazioni: )) 
    (( a) il comma 1 e' sostituito dal seguente: )) 
  ((  «1.  Al  fine  di  assicurare  il  funzionamento  del  servizio
nazionale della  riscossione,  per  il  presidio  della  funzione  di
deterrenza  e  contrasto   dell'evasione   e   per   il   progressivo
innalzamento del tasso di adesione spontanea agli obblighi tributari,
gli agenti della riscossione hanno  diritto  al  rimborso  dei  costi
fissi risultanti dal bilancio certificato da determinare annualmente,
in misura percentuale delle somme iscritte a  ruolo  riscosse  e  dei
relativi  interessi  di  mora,  con  decreto  non  regolamentare  del
Ministro dell'economia e delle finanze, che tenga conto  dei  carichi
annui affidati,  dell'andamento  delle  riscossioni  coattive  e  del
processo di ottimizzazione, efficientamento e riduzione dei costi del
gruppo Equitalia Spa. Tale decreto deve, in ogni caso,  garantire  al
contribuente oneri inferiori a quelli in essere alla data di  entrata
in vigore del presente decreto. Il rimborso di cui al  primo  periodo
e' a carico del debitore: )) 
      (( a) per una quota pari al 51 per cento, in caso di  pagamento
entro il sessantesimo giorno dalla notifica della  cartella.  In  tal
caso, la restante parte del rimborso e' a carico dell'ente creditore;
)) 
      (( b) integralmente, in caso contrario »; )) 
    (( b) il comma 2 e' abrogato; )) 
    (( c) il comma 6 e' sostituito dai seguenti: )) 
  (( « 6. All'agente della riscossione spetta, altresi', il  rimborso
degli  specifici  oneri  connessi  allo  svolgimento  delle   singole
procedure, che e' a carico: )) 
    (( a) dell'ente  creditore,  se  il  ruolo  viene  annullato  per
effetto di provvedimento di sgravio o in caso di inesigibilita'; )) 
    (( b) del debitore, in tutti gli altri casi. )) 
  (( 6.1. Con decreto non regolamentare del Ministro dell'economia  e
delle finanze sono determinate: )) 
    (( a) le tipologie di spese oggetto di rimborso; )) 
    ((  b)   la   misura   del   rimborso,   da   determinare   anche
proporzionalmente rispetto  al  carico  affidato  e  progressivamente
rispetto al numero di procedure attivate a carico del debitore; )) 
    (( c) le modalita' di erogazione del rimborso»; )) 
    (( d) il comma 7-bis e' sostituito dal seguente: )) 
  (( « 7-bis. Sulle somme riscosse e riconosciute indebite non spetta
il rimborso di cui al comma 1 »; )) 
    (( e) al comma 7-ter,  le  parole:  «  sono  a  carico  dell'ente
creditore  le  spese  vive  di  notifica  della  stessa  cartella  di
pagamento » sono sostituite dalle seguenti: «  le  spese  di  cui  al
primo periodo sono a carico dell'ente creditore ». )) 
  (( 13-quinquies. Il decreto di cui all'articolo 17,  comma  1,  del
decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, come da ultimo sostituito
dal comma 13-quater del presente articolo, nonche' il decreto di  cui
al comma 6.1 del predetto articolo 17, introdotto dal medesimo  comma
13-quater, sono adottati entro il 31 dicembre 2013. )) 
  (( 13-sexies. Fino alla data  di  entrata  in  vigore  dei  decreti
richiamati dal comma 13-quinquies, resta ferma la disciplina  vigente
alla data di  entrata  in  vigore  della  legge  di  conversione  del
presente decreto. )) 
  (( 13-septies.  Dalle  disposizioni  di  cui  ai  commi  13-quater,
13-quinquies e 13-sexies non devono derivare nuovi o  maggiori  oneri
per la finanza pubblica. )) 
  ((  13-octies.  All'articolo  7,  comma  2,  lettera  gg-ter),  del
decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, le parole: «a  decorrere  dal  1°
gennaio 2012 » sono sostituite dalle seguenti: « a decorrere  dal  31
dicembre 2012». )) 
  (( 13-novies. I termini previsti dall'articolo 3, commi  24,  25  e
25-bis, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito,  con
modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248,  come  da  ultimo
modificati dal decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri  25
marzo 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 74  del  31  marzo
2011, recante l'ulteriore proroga di termini  relativa  al  Ministero
dell'economia e delle finanze, sono prorogati al 31 dicembre 2012. )) 
  ((  13-decies.  All'articolo  3-bis  del  decreto  legislativo   18
dicembre 1997, n. 462, e successive modificazioni, sono apportate  le
seguenti modificazioni: )) 
    (( a) al comma 1, i periodi dal secondo fino alla fine del  comma
sono soppressi; )) 
    (( b) il comma 4 e' sostituito dai seguenti: )) 
      (( «4. Il mancato pagamento della prima rata entro  il  termine
di cui al comma 3, ovvero anche di una sola delle rate diverse  dalla
prima entro il termine di pagamento della rata  successiva,  comporta
la  decadenza  dalla  rateazione  e  l'importo  dovuto  per  imposte,
interessi e sanzioni in misura  piena,  dedotto  quanto  versato,  e'
iscritto a ruolo. )) 
      (( 4-bis. Il tardivo pagamento di una rata diversa dalla  prima
entro  il  termine  di  pagamento  della  rata  successiva   comporta
l'iscrizione a ruolo  a  titolo  definitivo  della  sanzione  di  cui
all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n.  471,  e
successive modificazioni, commisurata all'importo della rata  versata
in ritardo, e degli interessi legali. L'iscrizione  a  ruolo  non  e'
eseguita se  il  contribuente  si  avvale  del  ravvedimento  di  cui
all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n.  472,  e
successive modificazioni, entro il termine di  pagamento  della  rata
successiva»; )) 
    (( c) al comma 5: )) 
  (( 1) le parole: «dal comma 4» sono sostituite dalle seguenti: )) 
    (( «dai commi 4 e 4-bis»; )) 
  (( 2) dopo le parole: «rata non pagata» sono aggiunte le  seguenti:
«o pagata in ritardo»; )) 
    (( d) al comma 6, le parole: «di cui ai commi 1, 3, 4 e  5»  sono
sostituite dalle seguenti: «di cui ai commi 1, 3, 4, 4-bis e 5». )) 
  (( 13-undecies. Le  disposizioni  di  cui  al  comma  13-decies  si
applicano altresi' alle rateazioni in corso alla data di  entrata  in
vigore della legge di conversione del presente decreto. )) 
  (( 13-duodecies. All'articolo 1 della legge 24  dicembre  2007,  n.
244,  e  successive  modificazioni,  sono   apportate   le   seguenti
modificazioni: )) 
    ((  a)  al  comma  209,  le  parole:  «  dello  Stato,  anche  ad
ordinamento autonomo, e  con  gli  enti  pubblici  nazionali  »  sono
sostituite dalle seguenti: «pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2,
della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonche' con le  amministrazioni
autonome»; )) 
    (( b) il comma 214 e' sostituito dal seguente: )) 
  (( « 214. Con decreto del Ministro dell'economia e  delle  finanze,
di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e per  la
semplificazione,  d'intesa  con  la  Conferenza  unificata   di   cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto  1997,  n.  281,  da
emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del decreto di
cui al comma 213, e' stabilita la  data  dalla  quale  decorrono  gli
obblighi previsti dal decreto stesso per le amministrazioni locali di
cui al comma 209». )) 
  (( 13-terdecies. All'articolo 52 del decreto del  Presidente  della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni,  e'
aggiunto, in fine, il seguente comma: )) 
  (( «2-bis. Il debitore ha facolta' di procedere  alla  vendita  del
bene pignorato o ipotecato  al  valore  determinato  ai  sensi  degli
articoli 68 e 79, con il consenso dell'agente della  riscossione,  il
quale interviene nell'atto di cessione  e  al  quale  e'  interamente
versato il corrispettivo della vendita. L'eccedenza del corrispettivo
rispetto al debito e' rimborsata al debitore  entro  i  dieci  giorni
lavorativi successivi all'incasso». )) 
 
          Riferimenti normativi 
              Comma 1: 
              -- Si riporta il  testo  vigente  dell'articolo  5  del
          citato Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con
          decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986: 
              "Art. 5. (Redditi prodotti in forma  associata).  1.  I
          redditi delle societa' semplici, in nome  collettivo  e  in
          accomandita semplice residenti nel territorio  dello  Stato
          sono imputati  a  ciascun  socio,  indipendentemente  dalla
          percezione,   proporzionalmente   alla   sua    quota    di
          partecipazione agli utili. 
              2. Le quote di partecipazione agli utili  si  presumono
          proporzionate al valore dei conferimenti dei  soci  se  non
          risultano determinate  diversamente  dall'atto  pubblico  o
          dalla scrittura privata autenticata di  costituzione  o  da
          altro  atto  pubblico  o  scrittura  autenticata  di   data
          anteriore all'inizio del periodo d'imposta;  se  il  valore
          dei conferimenti  non  risulta  determinato,  le  quote  si
          presumono uguali. 
              3. Ai fini delle imposte sui redditi: 
              a)  le  societa'  di  armamento  sono  equiparate  alle
          societa' in nome collettivo o alle societa' in  accomandita
          semplice secondo che siano state costituite  all'unanimita'
          o a maggioranza; 
              b) le societa' di fatto sono equiparate  alle  societa'
          in nome collettivo o alle  societa'  semplici  secondo  che
          abbiano o non abbiano per oggetto l'esercizio di  attivita'
          commerciali; 
              c)  le  associazioni   senza   personalita'   giuridica
          costituite fra persone fisiche  per  l'esercizio  in  forma
          associata  di  arti  e  professioni  sono  equiparate  alle
          societa' semplici, ma l'atto  o  la  scrittura  di  cui  al
          secondo comma puo' essere redatto fino  alla  presentazione
          della dichiarazione dei redditi dell'associazione; 
              d)  si  considerano  residenti   le   societa'   e   le
          associazioni che per la maggior parte del periodo d'imposta
          hanno la sede  legale  o  la  sede  dell'amministrazione  o
          l'oggetto principale nel territorio dello Stato.  L'oggetto
          principale e' determinato in base all'atto costitutivo,  se
          esistente in forma di atto pubblico o di scrittura  privata
          autenticata,  e  in   mancanza,   in   base   all'attivita'
          effettivamente esercitata. 
              4. I redditi delle imprese familiari  di  cui  all'art.
          230-bis del codice civile, limitatamente al  49  per  cento
          dell'ammontare risultante dalla dichiarazione  dei  redditi
          dell'imprenditore, sono imputati a  ciascun  familiare  che
          abbia prestato in modo continuativo  e  prevalente  la  sua
          attivita' di lavoro  nell'impresa,  proporzionalmente  alla
          sua  quota  di  partecipazione  agli  utili.  La   presente
          disposizione si applica a condizione: 
              a) che i familiari partecipanti  all'impresa  risultino
          nominativamente,  con   l'indicazione   del   rapporto   di
          parentela  o  di  affinita'  con  l'imprenditore,  da  atto
          pubblico  o  da  scrittura  privata  autenticata  anteriore
          all'inizio del periodo d'imposta, recante la sottoscrizione
          dell'imprenditore e dei familiari partecipanti; 
              b) che la dichiarazione dei  redditi  dell'imprenditore
          rechi l'indicazione  delle  quote  di  partecipazione  agli
          utili spettanti ai familiari e l'attestazione che le  quote
          stesse sono proporzionate alla  qualita'  e  quantita'  del
          lavoro  effettivamente  prestato  nell'impresa,   in   modo
          continuativo e prevalente, nel periodo d'imposta; 
              c)  che  ciascun  familiare  attesti,   nella   propria
          dichiarazione  dei  redditi,  di  aver  prestato   la   sua
          attivita' di lavoro nell'impresa  in  modo  continuativo  e
          prevalente. 
              5. Si intendono per familiari, ai  fini  delle  imposte
          sui redditi, il coniuge, i parenti entro il terzo  grado  e
          gli affini entro il secondo grado.". 
              -- Si riporta il testo dell'articolo 10 della  legge  8
          maggio  1998,  n.  146,  recante   "Disposizioni   per   la
          semplificazione  e   la   razionalizzazione   del   sistema
          tributario  e  per  il  funzionamento  dell'Amministrazione
          finanziaria,  nonche'  disposizioni  varie   di   carattere
          finanziario", come modificato dal  comma  12  del  presente
          articolo: 
              "Art. 10. (Modalita' di utilizzazione  degli  studi  di
          settore in sede di  accertamento)  -  1.  Gli  accertamenti
          basati sugli studi di settore, di  cui  all'art.  62-sexies
          del decreto legge 30 agosto 1993, n. 331,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993,  n.  427,  sono
          effettuati nei confronti dei contribuenti con le  modalita'
          di cui al presente articolo qualora l'ammontare dei  ricavi
          o compensi dichiarati risulta inferiore  all'ammontare  dei
          ricavi o compensi  determinabili  sulla  base  degli  studi
          stessi. 
              2. 
              3. 
              3-bis. Nelle ipotesi di cui al comma 1 l'ufficio, prima
          della  notifica  dell'avviso  di  accertamento,  invita  il
          contribuente a comparire,  ai  sensi  dell'articolo  5  del
          decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218. 
              3-ter. In caso  di  mancato  adeguamento  ai  ricavi  o
          compensi determinati sulla base  degli  studi  di  settore,
          possono essere attestate le cause che giustificano  la  non
          congruita' dei ricavi  o  compensi  dichiarati  rispetto  a
          quelli derivanti dall'applicazione  degli  studi  medesimi.
          Possono  essere   attestate,   altresi',   le   cause   che
          giustificano un'incoerenza rispetto agli  indici  economici
          individuati  dai  predetti  studi.  Tale  attestazione   e'
          rilasciata, su richiesta  dei  contribuenti,  dai  soggetti
          indicati alle lettere a) e b) del comma 3  dell'articolo  3
          del regolamento di cui  al  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica  22  luglio  1998,  n.   322,   abilitati   alla
          trasmissione   telematica    delle    dichiarazioni,    dai
          responsabili dell'assistenza fiscale dei centri  costituiti
          dai soggetti di cui alle lettere a), b) e c)  dell'articolo
          32, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241,
          e  dai  dipendenti  e  funzionari  delle  associazioni   di
          categoria   abilitati   all'assistenza   tecnica   di   cui
          all'articolo  12,  comma  2,  del  decreto  legislativo  31
          dicembre 1992, n. 546. 
              4. La disposizione del comma 1  del  presente  articolo
          non si applica nei confronti dei contribuenti: 
              a) che hanno dichiarato ricavi di cui all'articolo  85,
          comma 1, esclusi quelli di cui alle lettere c), d) ed e), o
          compensi di cui all'articolo 54, comma 1, del  testo  unico
          delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente
          della Repubblica 22 dicembre 1986,  n.  917,  e  successive
          modificazioni, di ammontare superiore al  limite  stabilito
          per ciascuno studio di  settore  dal  relativo  decreto  di
          approvazione del Ministro dell'economia e delle finanze, da
          pubblicare nella Gazzetta Ufficiale. Tale limite non  puo',
          comunque, essere superiore a 7,5 milioni di euro; 
              b) che hanno iniziato o cessato l'attivita' nel periodo
          d'imposta. La disposizione di cui al  comma  1  si  applica
          comunque in caso di cessazione e inizio dell'attivita',  da
          parte dello stesso soggetto, entro sei mesi dalla  data  di
          cessazione, nonche'  quando  l'attivita'  costituisce  mera
          prosecuzione di attivita' svolte da altri soggetti; 
              c)  che  si  trovano  in  un  periodo  di  non  normale
          svolgimento dell'attivita'. 
              4-bis. (comma abrogato dalla presente legge). 
              5.  Ai   fini   dell'imposta   sul   valore   aggiunto,
          all'ammontare dei maggiori ricavi o  compensi,  determinato
          sulla base dei  predetti  studi  di  settore,  si  applica,
          tenendo conto della esistenza di operazioni non soggette ad
          imposta ovvero soggette a regimi speciali, l'aliquota media
          risultante  dal  rapporto  tra  l'imposta   relativa   alle
          operazioni imponibili, diminuita di  quella  relativa  alle
          cessioni di  beni  ammortizzabili,  e  il  volume  d'affari
          dichiarato. 
              6.  I  maggiori  ricavi,  compensi   e   corrispettivi,
          conseguenti all'applicazione degli accertamenti di  cui  al
          comma 1, ovvero dichiarati per effetto dell'adeguamento  di
          cui all'articolo 2  del  regolamento  recante  disposizioni
          concernenti i tempi e le modalita'  di  applicazione  degli
          studi di settore, di cui al decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 31 maggio 1999, n. 195,  non  rilevano  ai  fini
          dell'obbligo della trasmissione della notizia di  reato  ai
          sensi dell'articolo 331 del codice di procedura penale. 
              7. Con decreto del Ministro delle finanze e'  istituita
          una commissione di esperti, designati dallo stesso Ministro
          tenuto anche conto delle segnalazioni delle  organizzazioni
          economiche di categoria e degli  ordini  professionali.  La
          commissione, prima dell'approvazione e della  pubblicazione
          dei singoli studi di settore, esprime un parere  in  merito
          alla  idoneita'  degli  studi  stessi  a  rappresentare  la
          realta' cui si riferiscono. Non e' previsto alcun  compenso
          per   l'attivita'   consultiva   dei    componenti    della
          commissione. 
              8. Con i decreti di approvazione degli studi di settore
          possono essere stabiliti criteri e modalita' di annotazione
          separata dei componenti  negativi  e  positivi  di  reddito
          rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi stessi  nei
          confronti dei soggetti che esercitano piu' attivita'. 
              9. Con i regolamenti previsti dall'art. 3,  comma  136,
          L. 23 dicembre 1996, n. 662, sono disciplinati i tempi e le
          modalita' di applicazione degli studi di settore, anche  in
          deroga al comma 10 del presente articolo ed  al  comma  125
          dell'art. 3 della citata legge n. 662 del 1996. 
              10. Per il periodo d'imposta 1998, gli accertamenti  di
          cui al comma 1 non possono essere effettuati nei  confronti
          dei  contribuenti  che  indicano  nella  dichiarazione  dei
          redditi ricavi o compensi  di  ammontare  non  inferiore  a
          quello derivante dall'applicazione degli studi di  settore;
          in  tal  caso,  si  applicano  le   disposizioni   di   cui
          all'articolo 55, quarto comma, del decreto  del  Presidente
          della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 ,  e  successive
          modificazioni, ma non e' dovuto il versamento  della  somma
          pari a un ventesimo dei ricavi o compensi non annotati, ivi
          previsto. Per il  medesimo  periodo  di  imposta,  ai  fini
          dell'imposta sul valore aggiunto, l'adeguamento  al  volume
          d'affari  risultante  dall'applicazione  degli   studi   di
          settore puo' essere operato, senza applicazione di sanzioni
          e  interessi,  effettuando  il  versamento  della  relativa
          imposta   entro   il   termine   di   presentazione   della
          dichiarazione dei redditi; i maggiori corrispettivi  devono
          essere annotati, entro il suddetto termine, in  un'apposita
          sezione dei registri di cui  agli  articoli  23  e  24  del
          decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
          633 , e successive modificazioni. 
              11. Nell'articolo 62-bis, comma 1, secondo periodo, del
          decreto-legge 30 agosto 1993,  n.  331  ,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993,  n.  427,  sono
          soppresse le parole: «, con  particolare  riferimento  agli
          acquisti di beni e servizi, ai prezzi  medi  praticati,  ai
          consumi  di  materie  prime  e  sussidiarie,  al   capitale
          investito, all'impiego di  attivita'  lavorativa,  ai  beni
          strumentali impiegati, alla localizzazione dell'attivita' e
          ad altri elementi significativi in relazione  all'attivita'
          esercitata». 
              12. L'elaborazione degli studi di settore, nonche' ogni
          altra attivita' di studio e ricerca in  materia  tributaria
          possono essere affidate, in concessione, ad una societa'  a
          partecipazione pubblica. Essa e' costituita sotto forma  di
          societa' per azioni  di  cui  il  Ministero  delle  finanze
          detiene una quota di capitale sociale non inferiore  al  51
          per  cento.  Dall'applicazione  del  presente   comma   non
          potranno derivare, per l'anno 1997, maggiori spese a carico
          del bilancio dello Stato; per ciascuno degli  anni  1998  e
          1999, le predette spese aggiuntive non potranno superare la
          somma di lire 2 miliardi alla quale si provvede mediante le
          maggiori  entrate  derivanti  dalla  presente   legge.   Il
          Ministro del tesoro, del bilancio  e  della  programmazione
          economica e' autorizzato ad apportare, con propri  decreti,
          le occorrenti variazioni di bilancio.". 
              -- Si riporta il testo  vigente  dell'articolo  39  del
          decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre  1973,
          n.  600,  recante  "Disposizioni  comuni  in   materia   di
          accertamento delle imposte sui redditi": 
              "Art. 39. (Redditi determinati in base  alle  scritture
          contabili). Per i redditi d'impresa delle  persone  fisiche
          l'ufficio procede alla rettifica: 
              a) se gli elementi  indicati  nella  dichiarazione  non
          corrispondono a quelli del bilancio, del conto dei profitti
          e delle perdite e dell'eventuale prospetto di cui al  comma
          1 dell' articolo 3; 
              b)  se  non  sono  state   esattamente   applicate   le
          disposizioni del titolo I, capo VI, del testo  unico  delle
          imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della
          Repubblica  22  dicembre  1986,  n.   917,   e   successive
          modificazioni; 
              c) se  l'incompletezza,  la  falsita'  o  l'inesattezza
          degli elementi indicati nella dichiarazione e nei  relativi
          allegati risulta in modo certo e diretto dai verbali e  dai
          questionari di cui ai numeri 2) e 4) del primo comma  dell'
          articolo 32, dagli atti, documenti  e  registri  esibiti  o
          trasmessi ai sensi del numero 3) dello stesso comma,  dalle
          dichiarazioni di altri soggetti previste negli articoli 6 e
          7, dai verbali relativi ad ispezioni eseguite nei confronti
          di altri contribuenti  o  da  altri  atti  e  documenti  in
          possesso dell'ufficio; 
              d) se  l'incompletezza,  la  falsita'  o  l'inesattezza
          degli elementi indicati nella dichiarazione e nei  relativi
          allegati risulta dall'ispezione delle scritture contabili e
          dalle altre verifiche di cui all' articolo  33  ovvero  dal
          controllo della completezza, esattezza e veridicita'  delle
          registrazioni contabili sulla scorta delle fatture e  degli
          altri atti e documenti  relativi  all'impresa  nonche'  dei
          dati  e  delle  notizie  raccolti  dall'ufficio  nei   modi
          previsti dall' articolo 32. L'esistenza  di  attivita'  non
          dichiarate o la inesistenza  di  passivita'  dichiarate  e'
          desumibile  anche  sulla  base  di  presunzioni   semplici,
          purche' queste siano gravi, precise e concordanti. 
              In  deroga  alle  disposizioni  del  comma   precedente
          l'ufficio delle  imposte  determina  il  reddito  d'impresa
          sulla base dei dati e delle  notizie  comunque  raccolti  o
          venuti a sua conoscenza, con  facolta'  di  prescindere  in
          tutto o in parte dalle  risultanze  del  bilancio  e  dalle
          scritture contabili in  quanto  esistenti  e  di  avvalersi
          anche di  presunzioni  prive  dei  requisiti  di  cui  alla
          lettera d) del precedente comma: 
              a) quando il reddito d'impresa non  e'  stato  indicato
          nella dichiarazione; 
              b) abrogata; 
              c) quando dal verbale di  ispezione  redatto  ai  sensi
          dell'art. 33 risulta che il contribuente non ha tenuto o ha
          comunque sottratto all'ispezione una o piu' delle scritture
          contabili  prescritte  dall'art.  14,  ovvero   quando   le
          scritture medesime non sono disponibili per causa di  forza
          maggiore; 
              d)  quando  le  omissioni  e  le   false   o   inesatte
          indicazioni accertate ai sensi del precedente comma  ovvero
          le  irregolarita'   formali   delle   scritture   contabili
          risultanti dal  verbale  di  ispezione  sono  cosi'  gravi,
          numerose e  ripetute  da  rendere  inattendibili  nel  loro
          complesso le scritture stesse per mancanza  delle  garanzie
          proprie  di  una  contabilita'  sistematica.  Le  scritture
          ausiliarie di magazzino non si  considerano  irregolari  se
          gli errori e le omissioni sono contenuti  entro  i  normali
          limiti di tolleranza delle quantita' annotate nel carico  o
          nello scarico e dei costi specifici imputati  nelle  schede
          di lavorazione ai sensi della  lett.  d)  del  primo  comma
          dell'art. 14 del presente decreto ; 
              d-bis) quando il contribuente non ha dato seguito  agli
          inviti disposti dagli uffici  ai  sensi  dell'articolo  32,
          primo comma,  numeri  3)  e  4),  del  presente  decreto  o
          dell'articolo 51,  secondo  comma,  numeri  3)  e  4),  del
          decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
          633; 
              d-ter)  quando  viene  rilevata  l'omessa  o   infedele
          indicazione  dei  dati  previsti   nei   modelli   per   la
          comunicazione dei dati rilevanti ai fini  dell'applicazione
          degli studi di settore, nonche' l'indicazione di  cause  di
          esclusione o di inapplicabilita' degli studi di settore non
          sussistenti.  La  presente  disposizione   si   applica   a
          condizione che siano irrogabili le sanzioni di cui al comma
          2-bis dell'articolo 1 del decreto legislativo  18  dicembre
          1997, n. 471. 
              Le disposizioni dei commi precedenti valgono, in quanto
          applicabili, anche per i redditi delle imprese minori e per
          quelli derivanti dall'esercizio di arti e professioni,  con
          riferimento  alle   scritture   contabili   rispettivamente
          indicate negli artt. 18 e 19. Il  reddito  di  impresa  dei
          soggetti indicati nel quarto comma dell'art.  18,  che  non
          hanno provveduto  agli  adempimenti  contabili  di  cui  ai
          precedenti commi dello stesso articolo, e'  determinato  in
          ogni  caso  ai  sensi  del  secondo  comma   del   presente
          articolo.". 
              -- Si riporta il testo  vigente  dell'articolo  54  del
          decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
          633 recante  "Istituzione  e  disciplina  dell'imposta  sul
          valore aggiunto": 
              "Art. 54. (Rettifica delle dichiarazioni)  -  L'Ufficio
          dell'imposta sul valore  aggiunto  procede  alla  rettifica
          della dichiarazione  annuale  presentata  dal  contribuente
          quando ritiene che ne risulti un'imposta inferiore a quella
          dovuta  ovvero  una  eccedenza  detraibile  o  rimborsabile
          superiore a quella spettante. 
              L'infedelta' della dichiarazione, qualora non emerga  o
          direttamente dal contenuto di essa o dal confronto con  gli
          elementi di calcolo delle liquidazioni di cui agli artt. 27
          e 33 e con le precedenti dichiarazioni annuali, deve essere
          accertata mediante il confronto tra gli  elementi  indicati
          nella dichiarazione e quelli annotati nei registri  di  cui
          agli artt. 23, 24  e  25  e  mediante  il  controllo  della
          completezza, esattezza e  veridicita'  delle  registrazioni
          sulla  scorta  delle  fatture  ed  altri  documenti,  delle
          risultanze di altre scritture contabili e degli altri  dati
          e notizie raccolti nei  modi  previsti  negli  artt.  51  e
          51-bis. Le omissioni e  le  false  o  inesatte  indicazioni
          possono essere indirettamente desunte da  tali  risultanze,
          dati e notizie a norma dell'art. 53 o anche sulla  base  di
          presunzioni semplici, purche' queste siano gravi, precise e
          concordanti 
              L'ufficio  puo'  tuttavia  procedere   alla   rettifica
          indipendentemente dalla previa ispezione della contabilita'
          del  contribuente   qualora   l'esistenza   di   operazioni
          imponibili per ammontare superiore a quello indicato  nella
          dichiarazione, o l'inesattezza delle  indicazioni  relative
          alle operazioni che danno diritto alla detrazione,  risulti
          in modo certo e  diretto,  e  non  in  via  presuntiva,  da
          verbali, questionari e fatture di cui ai numeri 2), 3) e 4)
          del secondo comma dell' articolo 51, dagli elenchi allegati
          alle dichiarazioni  di  altri  contribuenti  o  da  verbali
          relativi ad  ispezioni  eseguite  nei  confronti  di  altri
          contribuenti, nonche' da altri  atti  e  documenti  in  suo
          possesso. 
              Senza pregiudizio  dell'ulteriore  azione  accertatrice
          nei termini stabiliti dall'articolo 57, i competenti uffici
          dell'Agenzia  delle  entrate,   qualora   dalle   attivita'
          istruttorie di cui all'articolo 51, secondo  comma,  numeri
          da 1) a 4), nonche'  dalle  segnalazioni  effettuati  dalla
          Direzione centrale accertamento, da una Direzione regionale
          ovvero da un ufficio della medesima Agenzia ovvero di altre
          Agenzie fiscali, dalla Guardia di finanza  o  da  pubbliche
          amministrazioni  ed  enti  pubblici  oppure  dai  dati   in
          possesso dell'anagrafe tributaria, risultino  elementi  che
          consentono di stabilire l'esistenza di corrispettivi  o  di
          imposta in tutto o in parte non dichiarati o di  detrazioni
          in tutto o  in  parte  non  spettanti,  puo'  limitarsi  ad
          accertare, in base agli elementi predetti, l'imposta  o  la
          maggiore imposta  dovuta  o  il  minor  credito  spettante,
          nonche'  l'imposta  o  la  maggiore  imposta  non  versata,
          escluse  le  ipotesi  di  cui  all'articolo  54-bis,  anche
          avvalendosi   delle   procedure   previste   dal    decreto
          legislativo 19 giugno 1997, n. 218. 
              Le disposizioni di  cui  al  comma  precedente  possono
          trovare applicazione anche  con  riguardo  all'accertamento
          induttivo del volume di affari, di cui all'articolo 12  del
          D.L. 2 marzo 1989, n. 69,  convertito,  con  modificazioni,
          dalla  L.  27   aprile   1989,   n.   154,   e   successive
          modificazioni, tenendo conto  dell'indicazione  dei  motivi
          addotti dal contribuente con le modalita' di cui al comma 1
          dello stesso articolo 12. 
              Gli avvisi  di  accertamento  parziale  possono  essere
          notificati  mediante  invio  di  lettera  raccomandata  con
          avviso di ricevimento. La notifica  si  considera  avvenuta
          alla data indicata nell'avviso di ricevimento  sottoscritto
          dal destinatario ovvero da persona di  famiglia  o  addetto
          alla casa. 
              Gli avvisi  di  accertamento  parziale  sono  annullati
          dall'ufficio che li  ha  emessi  se,  dalla  documentazione
          prodotta dal contribuente, risultano infondati in  tutto  o
          in parte.". 
              -- Si riporta il testo  vigente  dell'articolo  43  del
          citato decreto del Presidente della Repubblica n.  600  del
          1973: 
              "Art. 43. ( Termine per l'accertamento) - Gli avvisi di
          accertamento devono essere notificati, a pena di decadenza,
          entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in
          cui e' stata presentata la dichiarazione. 
              Nei casi di omessa presentazione della dichiarazione  o
          di presentazione di  dichiarazione  nulla  ai  sensi  delle
          disposizioni del titolo I  l'avviso  di  accertamento  puo'
          essere notificato fino  al  31  dicembre  del  quinto  anno
          successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe  dovuto
          essere presentata. 
              In caso di violazione che comporta obbligo di  denuncia
          ai sensi dell'articolo 331 del codice di  procedura  penale
          per uno dei reati previsti dal decreto legislativo 10 marzo
          2000, n. 74, i termini di  cui  ai  commi  precedenti  sono
          raddoppiati relativamente al periodo di imposta in  cui  e'
          stata commessa la violazione. 
              Fino alla scadenza  del  termine  stabilito  nei  commi
          precedenti   l'accertamento   puo'   essere   integrato   o
          modificato in aumento mediante la  notificazione  di  nuovi
          avvisi, in  base  alla  sopravvenuta  conoscenza  di  nuovi
          elementi.  Nell'avviso   devono   essere   specificatamente
          indicati, a pena di nullita', i nuovi elementi e gli atti o
          fatti  attraverso  i  quali  sono   venuti   a   conoscenza
          dell'ufficio delle imposte." 
              -- Si riporta il testo  vigente  dell'articolo  57  del
          citato decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
          1972, n. 633: 
              "Art. 57. (Termine per gli accertamenti) -  Gli  avvisi
          relativi  alle  rettifiche  e  agli  accertamenti  previsti
          nell'art. 54 e nel secondo comma dell'art. 55 devono essere
          notificati, a pena di decadenza, entro il 31  dicembre  del
          quarto anno successivo a quello in cui e' stata  presentata
          la  dichiarazione.  Nel  caso  di  richiesta  di   rimborso
          dell'eccedenza  d'imposta   detraibile   risultante   dalla
          dichiarazione annuale, se tra la  data  di  notifica  della
          richiesta di documenti da  parte  dell'ufficio  e  la  data
          della loro  consegna  intercorre  un  periodo  superiore  a
          quindici giorni, il termine  di  decadenza,  relativo  agli
          anni in cui si e' formata l'eccedenza detraibile chiesta  a
          rimborso, e' differito di un periodo di tempo pari a quello
          compreso tra il sedicesimo giorno e la data di consegna. 
              In caso  d'omessa  presentazione  della  dichiarazione,
          l'avviso d'accertamento  dell'imposta  a  norma  del  primo
          comma dell'art.  55  puo'  essere  notificato  fino  al  31
          dicembre del quinto anno successivo  a  quello  in  cui  la
          dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata. 
              In caso di violazione che comporta obbligo di  denuncia
          ai sensi dell'articolo 331 del codice di  procedura  penale
          per uno dei reati previsti dal decreto legislativo 10 marzo
          2000, n. 74, i termini di  cui  ai  commi  precedenti  sono
          raddoppiati relativamente al periodo di imposta in  cui  e'
          stata commessa la violazione. 
              Fino alla scadenza  del  termine  stabilito  nei  commi
          precedenti le rettifiche e gli accertamenti possono  essere
          integrati o modificati, mediante la notificazione di  nuovi
          avvisi, in  base  alla  sopravvenuta  conoscenza  di  nuovi
          elementi.   Nell'avviso   devono   essere    specificamente
          indicati, a pena di nullita', i nuovi elementi e gli atti o
          fatti  attraverso  i  quali  sono   venuti   a   conoscenza
          dell'Ufficio dell'imposta sul valore aggiunto.". 
              -- Si riporta il testo vigente  dell'articolo  331  del
          codice di procedura penale: 
              "Art. 331. (Interruzione di un servizio pubblico  o  di
          pubblica necessita') - Chi, esercitando imprese di  servizi
          pubblici o di pubblica necessita', interrompe il  servizio,
          ovvero sospende il lavoro nei suoi stabilimenti,  uffici  o
          aziende, in modo da turbare la regolarita' del servizio, e'
          punito con la reclusione da sei mesi a un  anno  e  con  la
          multa non inferiore a euro 516. 
              I capi, promotori od organizzatori sono puniti  con  la
          reclusione da tre a sette anni e con la multa non inferiore
          a euro 3.098. 
              Si  applica  la  disposizione   dell'ultimo   capoverso
          dell'articolo precedente.". 
              -- Il decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, recante
          "Nuova disciplina dei  reati  in  materia  di  imposte  sui
          redditi e sul valore  aggiunto,  a  norma  dell'articolo  9
          della legge 25 giugno 1999, n. 205. Pubblicato nella  Gazz.
          Uff. 31 marzo 2000, n. 76.". 
              Comma 7: 
              --  Si  riporta  il   testo   vigente   del   comma   3
          dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica
          22  luglio  1998,  n.  322,  recante  "Regolamento  recante
          modalita' per la presentazione delle dichiarazioni relative
          alle  imposte  sui  redditi,  all'imposta  regionale  sulle
          attivita' produttive e all'imposta sul valore aggiunto,  ai
          sensi dell'articolo 3, comma 136, della legge  23  dicembre
          1996, n. 662": 
              "Art. 3. (Modalita' di  presentazione  ed  obblighi  di
          conservazione delle dichiarazioni) - 
              1. - 2. omissis. 
              3. Ai soli fini della presentazione delle dichiarazioni
          in via telematica mediante il servizio telematico  Entratel
          si considerano soggetti incaricati della trasmissione delle
          stesse: 
              a) gli iscritti negli albi dei dottori  commercialisti,
          dei ragionieri e dei periti commerciali  e  dei  consulenti
          del lavoro; 
              b) i soggetti iscritti alla data del 30 settembre  1993
          nei ruoli di periti  ed  esperti  tenuti  dalle  camere  di
          commercio, industria,  artigianato  e  agricoltura  per  la
          sub-categoria tributi, in possesso di diploma di laurea  in
          giurisprudenza o in economia e commercio o  equipollenti  o
          diploma di ragioneria; 
              c)  le  associazioni   sindacali   di   categoria   tra
          imprenditori indicate nell'articolo 32,  comma  1,  lettere
          a), b) e c), del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241,
          nonche'  quelle  che  associano  soggetti  appartenenti   a
          minoranze etnico-linguistiche; 
              d) i centri di assistenza fiscale per le imprese e  per
          i lavoratori dipendenti e pensionati; 
              e) gli altri incaricati  individuati  con  decreto  del
          Ministro dell'economia e delle finanze. 
              Omissis.". 
              Comma 8: 
              --Per le modifiche apportate dalla  presente  legge  al
          decreto legislativo  21  novembre  2007,  n.  231,  recante
          "Attuazione  della  direttiva  2005/60/CE  concernente   la
          prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario  a  scopo
          di riciclaggio dei proventi di  attivita'  criminose  e  di
          finanziamento  del  terrorismo  nonche'   della   direttiva
          2006/70/CE che ne reca misure  di  esecuzione."  Pubblicato
          nella Gazz. Uff. 31 marzo 2000, n. 76. si veda  nelle  note
          all'articolo 12. 
              -- Si riporta il testo  vigente  dell'articolo  13  del
          decreto legislativo  18  dicembre  1997,  n.  472,  recante
          "Disposizioni   generali    in    materia    di    sanzioni
          amministrative per le violazioni  di  norme  tributarie,  a
          norma dell'articolo 3, comma 133, della legge  23  dicembre
          1996, n. 662": 
              "Art. 13. (Ravvedimento) - 1. La sanzione  e'  ridotta,
          sempre che' la violazione non sia stata gia'  constatata  e
          comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o
          altre attivita' amministrative di accertamento delle  quali
          l'autore o i soggetti solidalmente obbligati, abbiano avuto
          formale conoscenza: 
              a)  ad  un  decimo  del  minimo  nei  casi  di  mancato
          pagamento del tributo  o  di  un  acconto,  se  esso  viene
          eseguito nel termine di trenta giorni dalla data della  sua
          commissione; 
              b) ad un ottavo  del  minimo,  se  la  regolarizzazione
          degli errori e delle omissioni, anche  se  incidenti  sulla
          determinazione o sul pagamento del tributo,  avviene  entro
          il  termine  per  la  presentazione   della   dichiarazione
          relativa all'anno nel corso del quale e' stata commessa  la
          violazione ovvero, quando  non  e'  prevista  dichiarazione
          periodica, entro un anno dall'omissione o dall'errore; 
              c) ad un decimo  del  minimo  di  quella  prevista  per
          l'omissione della  presentazione  della  dichiarazione,  se
          questa viene presentata con ritardo non superiore a novanta
          giorni ovvero a un decimo del minimo di quella prevista per
          l'omessa  presentazione   della   dichiarazione   periodica
          prescritta in materia di imposta sul  valore  aggiunto,  se
          questa viene presentata con ritardo non superiore a  trenta
          giorni. 
              2. Il pagamento  della  sanzione  ridotta  deve  essere
          eseguito   contestualmente   alla   regolarizzazione    del
          pagamento del tributo o della  differenza,  quando  dovuti,
          nonche' al pagamento degli interessi moratori calcolati  al
          tasso legale con maturazione giorno per giorno. 
              3.  Quando  la  liquidazione   deve   essere   eseguita
          dall'ufficio,   il   ravvedimento   si    perfeziona    con
          l'esecuzione dei pagamenti nel termine di  sessanta  giorni
          dalla notificazione dell'avviso di liquidazione. 
              4. 
              5. Le singole  leggi  e  atti  aventi  forza  di  legge
          possono stabilire, a integrazione di  quanto  previsto  nel
          presente  articolo,  ulteriori  circostanze  che  importino
          l'attenuazione della sanzione.". 
              Comma 9: 
              --Per il testo dell'articolo 10 della  legge  8  maggio
          1998, n. 146, come modificato dalla presente legge si  veda
          nelle note al comma 1 del presente articolo. 
              --Per il testo  vigente  dell'articolo  39  del  citato
          decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973  si
          veda nelle note al comma 1 del presente articolo. 
              --Per il testo  vigente  dell'articolo  54  del  citato
          decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972  si
          veda nelle note al comma 1 del presente articolo. 
              --Per il testo  vigente  dell'articolo  43  del  citato
          decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973  si
          veda nelle note al comma 1 del presente articolo. 
              -- Per il testo vigente  dell'articolo  57  del  citato
          decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972  si
          veda nelle note al comma 1 del presente articolo. 
              --Per il testo vigente dell'articolo 331 del codice  di
          procedura penale si veda nelle note al comma 1 del presente
          articolo. 
              -- per il testo del decreto legislativo 10 marzo  2000,
          n. 74, recante "Nuova disciplina dei reati  in  materia  di
          imposte  sui  redditi  e  sul  valore  aggiunto,  a   norma
          dell'articolo 9 della legge 25 giugno  1999,  n.  205",  si
          veda nelle note al comma 1 del presente articolo. 
              -- Si riporta il testo  vigente  dell'articolo  38  del
          citato decreto del Presidente della Repubblica n.  600  del
          1973: 
              "Art. 38. (Rettifica delle dichiarazioni delle  persone
          fisiche) - L'ufficio delle imposte procede  alla  rettifica
          delle dichiarazioni presentate dalle persone fisiche quando
          il  reddito  complessivo  dichiarato  risulta  inferiore  a
          quello effettivo o non sussistono o non spettano, in  tutto
          o in parte, le deduzioni dal reddito  o  le  detrazioni  di
          imposta indicate nella dichiarazione. 
              La rettifica deve essere fatta  con  unico  atto,  agli
          effetti dell'imposta sul reddito delle  persone  fisiche  e
          dell'imposta  locale  sui  redditi,  ma   con   riferimento
          analitico ai redditi delle varie categorie di cui  all'art.
          6 del decreto del Presidente della Repubblica 29  settembre
          1973, n. 597. 
              L'incompletezza, la falsita' e l'inesattezza  dei  dati
          indicati  nella  dichiarazione,  salvo   quanto   stabilito
          nell'art. 39, possono essere  desunte  dalla  dichiarazione
          stessa, dal confronto con le dichiarazioni relative ad anni
          precedenti e dai dati e dalle notizie di  cui  all'articolo
          precedente  anche  sulla  base  di  presunzioni   semplici,
          purche' queste siano gravi, precise e concordanti. 
              L'ufficio, indipendentemente dalle disposizioni  recate
          dai  commi  precedenti  e  dall'articolo  39,  puo'  sempre
          determinare  sinteticamente  il  reddito  complessivo   del
          contribuente sulla base delle  spese  di  qualsiasi  genere
          sostenute nel corso del periodo d'imposta, salva  la  prova
          che il  relativo  finanziamento  e'  avvenuto  con  redditi
          diversi da quelli posseduti nello stesso periodo d'imposta,
          o con redditi esenti o soggetti a  ritenuta  alla  fonte  a
          titolo di imposta o,  comunque,  legalmente  esclusi  dalla
          formazione della base imponibile . 
              La  determinazione  sintetica  puo'   essere   altresi'
          fondata sul contenuto induttivo di elementi  indicativi  di
          capacita' contributiva individuato  mediante  l'analisi  di
          campioni significativi di contribuenti, differenziati anche
          in funzione del nucleo familiare e  dell'area  territoriale
          di appartenenza, con decreto del Ministero dell'economia  e
          delle finanze da pubblicare nella  Gazzetta  Ufficiale  con
          periodicita' biennale. In tale caso e' fatta salva  per  il
          contribuente la prova contraria di cui al quarto comma. . 
              La determinazione sintetica del reddito complessivo  di
          cui ai precedenti commi e'  ammessa  a  condizione  che  il
          reddito complessivo accertabile ecceda di almeno un  quinto
          quello dichiarato. 
              L'ufficio che procede alla determinazione sintetica del
          reddito   complessivo   ha   l'obbligo   di   invitare   il
          contribuente  a  comparire  di  persona  o  per  mezzo   di
          rappresentanti per fornire dati e notizie rilevanti ai fini
          dell'accertamento  e,  successivamente,   di   avviare   il
          procedimento  di  accertamento  con   adesione   ai   sensi
          dell'articolo 5 del decreto legislativo 19 giugno 1997,  n.
          218 
              Dal reddito complessivo determinato sinteticamente sono
          deducibili i  soli  oneri  previsti  dall'articolo  10  del
          decreto del Presidente della Repubblica 22  dicembre  1986,
          n. 917; competono, inoltre, per  gli  oneri  sostenuti  dal
          contribuente, le  detrazioni  dall'imposta  lorda  previste
          dalla legge.". 
              Comma 11: 
              --Per il testo vigente dell'articolo  10  della  citata
          legge n. 146 del 1998 si veda nelle note  al  comma  1  del
          presente articolo. 
              -- Si riporta il  testo  vigente  dell'articolo  7  del
          decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre  1973,
          n.  605,  recante   "Disposizioni   relative   all'anagrafe
          tributaria e al codice fiscale dei contribuenti": 
              "Art. 7. (Comunicazioni all'anagrafe tributaria) -  Gli
          uffici pubblici devono comunicare all'anagrafe tributaria i
          dati e le notizie contenuti negli atti di cui alle  lettere
          e-bis) e g) del primo comma dell'articolo 6. 
              A partire dal 1° luglio 1989 le  camere  di  commercio,
          industria, artigianato  ed  agricoltura  devono  comunicare
          mensilmente all'anagrafe tributaria i  dati  e  le  notizie
          contenuti  nelle  domande  di  iscrizione,   variazione   e
          cancellazione di cui alla lettera f) dell'articolo 6, anche
          se relative a singole  unita'  locali  .  Le  comunicazioni
          delle iscrizioni, variazioni  e  cancellazioni  negli  albi
          degli artigiani saranno omesse dalle camere  di  commercio,
          industria, artigianato ed agricoltura che  provvedono  alla
          iscrizione d'ufficio dei suddetti dati nei  registri  delle
          ditte. 
              Gli ordini professionali e gli  altri  enti  ed  uffici
          preposti alla tenuta di  albi,  registri  ed  elenchi,  che
          verranno indicati con decreto del Ministro per le  finanze,
          devono comunicare alla anagrafe tributaria  le  iscrizioni,
          variazioni e cancellazioni. 
              Le  comunicazioni  di  cui  ai  commi  precedenti,  con
          esclusione di quelle effettuate dalle camere di  commercio,
          industria,  artigianato  ed  agricoltura,   devono   essere
          eseguite entro il 30 giugno di ciascun  anno  relativamente
          agli  atti  emessi  ed  alle   iscrizioni,   variazioni   e
          cancellazioni intervenute nell'anno precedente. 
              Le aziende, gli istituti, gli enti e le societa' devono
          comunicare all'anagrafe tributaria  i  dati  e  le  notizie
          riguardanti i contratti di  cui  alla  lettera  g-ter)  del
          primo comma dell'articolo 6. Al fine  dell'emersione  delle
          attivita'   economiche,   con    particolare    riferimento
          all'applicazione dei tributi erariali e locali nel  settore
          immobiliare, gli stessi soggetti devono comunicare  i  dati
          catastali  identificativi  dell'immobile  presso   cui   e'
          attivata l'utenza, dichiarati dagli utenti . 
              Le  banche,  la  societa'  Poste  italiane   Spa,   gli
          intermediari finanziari, le imprese  di  investimento,  gli
          organismi di  investimento  collettivo  del  risparmio,  le
          societa' di gestione  del  risparmio,  nonche'  ogni  altro
          operatore finanziario,  fatto  salvo  quanto  disposto  dal
          secondo comma dell'articolo 6 per i soggetti non residenti,
          sono tenuti a rilevare  e  a  tenere  in  evidenza  i  dati
          identificativi,  compreso  il  codice  fiscale,   di   ogni
          soggetto che intrattenga  con  loro  qualsiasi  rapporto  o
          effettui, per conto proprio ovvero per conto o  a  nome  di
          terzi,  qualsiasi  operazione  di  natura  finanziaria   ad
          esclusione di quelle effettuate tramite bollettino di conto
          corrente postale per un importo unitario inferiore a  1.500
          euro; l'esistenza dei rapporti e l'esistenza  di  qualsiasi
          operazione di cui al precedente  periodo,  compiuta  al  di
          fuori di un rapporto continuativo, nonche' la natura  degli
          stessi  sono   comunicate   all'anagrafe   tributaria,   ed
          archiviate in apposita sezione, con l'indicazione dei  dati
          anagrafici dei titolari e dei  soggetti  che  intrattengono
          con  gli  operatori   finanziari   qualsiasi   rapporto   o
          effettuano  operazioni  al  di   fuori   di   un   rapporto
          continuativo per conto proprio ovvero per conto o a nome di
          terzi, compreso il codice fiscale . 
              Gli ordini professionali e gli  altri  enti  ed  uffici
          preposti alla tenuta di albi, registri ed elenchi,  di  cui
          alla lettera f) dell'art. 6, ai quali l'anagrafe tributaria
          trasmette la lista degli esercenti attivita'  professionale
          devono comunicare all'anagrafe tributaria medesima  i  dati
          necessari per  il  completamento  o  l'aggiornamento  della
          lista, entro sei  mesi  dalla  data  di  ricevimento  della
          stessa. 
              I rappresentanti  legali  dei  soggetti  diversi  dalle
          persone fisiche, che  non  siano  tenuti  a  presentare  la
          dichiarazione od a fornire le notizie previste dall'art. 35
          del D.P.R. 26 ottobre 1972,  n.  633  o  dall'art.  36  del
          D.P.R.  29  settembre  1973,  n.  600,  devono   comunicare
          all'anagrafe tributaria, entro  trenta  giorni,  l'avvenuta
          estinzione e  le  avvenute  operazioni  di  trasformazione,
          concentrazione o fusione . 
              Gli amministratori di condominio negli  edifici  devono
          comunicare annualmente all'anagrafe tributaria  l'ammontare
          dei beni e servizi  acquistati  dal  condominio  e  i  dati
          identificativi dei  relativi  fornitori.  Con  decreto  del
          Ministro delle finanze  sono  stabiliti  il  contenuto,  le
          modalita' e i termini delle comunicazioni . 
              Le comunicazioni di  cui  ai  precedenti  commi  devono
          indicare il numero di codice fiscale dei  soggetti  cui  le
          comunicazioni  stesse  si  riferiscono  e   devono   essere
          sottoscritte dal legale rappresentante  dell'ente  o  dalla
          persona  che  ne  e'  autorizzata   secondo   l'ordinamento
          dell'ente stesso. Per le  amministrazioni  dello  Stato  la
          comunicazione  e'  sottoscritta  dalla   persona   preposta
          all'ufficio che ha emesso il provvedimento. 
              Le comunicazioni di cui ai commi dal primo al quinto  e
          dal settimo all'ottavo del presente articolo sono trasmesse
          esclusivamente per via telematica. Le modalita' e i termini
          delle  trasmissioni  nonche'  le  specifiche  tecniche  del
          formato  dei  dati  sono  definite  con  provvedimento  del
          Direttore dell'Agenzia delle entrate. Le rilevazioni  e  le
          evidenziazioni, nonche' le comunicazioni di  cui  al  sesto
          comma sono utilizzate  ai  fini  delle  richieste  e  delle
          risposte in via telematica di cui  all'articolo  32,  primo
          comma,  numero  7),  del  decreto  del   Presidente   della
          Repubblica  29  settembre  1973,  n.  600,   e   successive
          modificazioni, e all'articolo 51, secondo comma, numero 7),
          del decreto del  Presidente  della  Repubblica  26  ottobre
          1972, n. 633, e successive modificazioni.  Le  informazioni
          comunicate sono  altresi'  utilizzabili  per  le  attivita'
          connesse  alla  riscossione  mediante  ruolo,  nonche'  dai
          soggetti di cui all'articolo 4, comma 2, lettere a), b), c)
          ed e), del regolamento di cui al decreto del  Ministro  del
          tesoro, del bilancio e  della  programmazione  economica  4
          agosto  2000,  n.  269,  ai  fini  dell'espletamento  degli
          accertamenti finalizzati alla  ricerca  e  all'acquisizione
          della prova  e  delle  fonti  di  prova  nel  corso  di  un
          procedimento penale, sia ai fini delle indagini preliminari
          e  dell'esercizio  delle  funzioni  previste  dall'articolo
          371-bis del codice  di  procedura  penale  sia  nelle  fasi
          processuali  successive,  ovvero  degli   accertamenti   di
          carattere patrimoniale  per  le  finalita'  di  prevenzione
          previste  da  specifiche  disposizioni  di  legge   e   per
          l'applicazione delle misure di prevenzione. 
              Ai  fini  dei   controlli   sulle   dichiarazioni   dei
          contribuenti, il Direttore dell'Agenzia delle entrate  puo'
          richiedere  a  pubbliche  amministrazioni,  enti  pubblici,
          organismi ed imprese,  anche  limitatamente  a  particolari
          categorie,   di   effettuare   comunicazioni   all'Anagrafe
          tributaria di dati e notizie in loro possesso; la richiesta
          deve stabilire anche il contenuto, i termini e le modalita'
          delle comunicazioni. 
              Le  imprese,  gli  intermediari  e  tutti   gli   altri
          operatori del settore delle assicurazioni che  erogano,  in
          ragione dei contratti di assicurazione di  qualsiasi  ramo,
          somme di  denaro  a  qualsiasi  titolo  nei  confronti  dei
          danneggiati,  comunicano  in  via  telematica  all'anagrafe
          tributaria,  anche  in  deroga  a  contrarie   disposizioni
          legislative, l'ammontare delle somme liquidate,  il  codice
          fiscale o la partita IVA del beneficiario e dei soggetti le
          cui  prestazioni  sono  state  valutate   ai   fini   della
          quantificazione  della   somma   liquidata.   La   presente
          disposizione si applica con riferimento alle somme  erogate
          a decorrere dal 1° ottobre 2006. I dati acquisiti ai  sensi
          del  presente  comma   sono   utilizzati   prioritariamente
          nell'attivita' di accertamento effettuata nei confronti dei
          soggetti le cui prestazioni sono  state  valutate  ai  fini
          della quantificazione della somma liquidata. 
              Il  contenuto,  le  modalita'  ed   i   termini   delle
          trasmissioni, nonche' le specifiche tecniche  del  formato,
          sono definite con provvedimento del Direttore  dell'Agenzia
          delle entrate.". 
              -- Si riporta il testo  vigente  dell'articolo  32  del
          citato decreto del Presidente della Repubblica n.  600  del
          1973: 
              "Art. 32. Poteri degli uffici - Per  l'adempimento  dei
          loro compiti gli uffici delle imposte possono: 
              1) procedere all'esecuzione  di  accessi,  ispezioni  e
          verifiche a norma del successivo art. 33; 
              2) invitare i contribuenti, indicandone  il  motivo,  a
          comparire di persona o  per  mezzo  di  rappresentanti  per
          fornire dati e notizie rilevanti ai fini  dell'accertamento
          nei loro confronti, anche relativamente ai rapporti ed alle
          operazioni, i cui dati, notizie  e  documenti  siano  stati
          acquisiti a norma del numero 7), ovvero  rilevati  a  norma
          dell'articolo 33, secondo e terzo  comma,  o  acquisiti  ai
          sensi dell'articolo 18, comma 3, lettera  b),  del  decreto
          legislativo 26 ottobre 1995, n. 504.  I  dati  ed  elementi
          attinenti  ai  rapporti  ed  alle  operazioni  acquisiti  e
          rilevati  rispettivamente  a  norma   del   numero   7)   e
          dell'articolo 33, secondo e terzo  comma,  o  acquisiti  ai
          sensi dell'articolo 18, comma 3, lettera  b),  del  decreto
          legislativo 26 ottobre 1995, n.  504,  sono  posti  a  base
          delle rettifiche e degli accertamenti previsti dagli  artt.
          38, 39, 40 e 41 se il contribuente non dimostra che  ne  ha
          tenuto conto per la determinazione del reddito soggetto  ad
          imposta o che non hanno rilevanza allo  stesso  fine;  alle
          stesse  condizioni  sono  altresi'  posti  come  ricavi   o
          compensi a base delle stesse rettifiche ed accertamenti, se
          il contribuente non ne indica il  soggetto  beneficiario  e
          sempreche'  non  risultino  dalle  scritture  contabili,  i
          prelevamenti  o  gli  importi  riscossi   nell'ambito   dei
          predetti rapporti od operazioni. Le richieste  fatte  e  le
          risposte ricevute devono risultare da verbale  sottoscritto
          anche  dal  contribuente  o  dal  suo  rappresentante;   in
          mancanza deve  essere  indicato  il  motivo  della  mancata
          sottoscrizione. Il contribuente ha diritto ad  avere  copia
          del verbale; 
              3) invitare i contribuenti, indicandone  il  motivo,  a
          esibire o trasmettere atti e documenti  rilevanti  ai  fini
          dell'accertamento nei loro confronti, compresi i  documenti
          di cui al successivo art. 34. Ai  soggetti  obbligati  alla
          tenuta di scritture contabili secondo le  disposizioni  del
          Titolo III puo' essere  richiesta  anche  l'esibizione  dei
          bilanci o rendiconti e dei libri o registri previsti  dalle
          disposizioni  tributarie.  L'ufficio  puo'  estrarne  copia
          ovvero trattenerli, rilasciandone ricevuta, per un  periodo
          non  superiore  a  sessanta  giorni  dalla  ricezione.  Non
          possono essere trattenute le scritture cronologiche in uso; 
              4) inviare ai contribuenti questionari relativi a  dati
          e  notizie  di  carattere  specifico  rilevanti   ai   fini
          dell'accertamento nei loro confronti nonche' nei  confronti
          di altri contribuenti  con  i  quali  abbiano  intrattenuto
          rapporti, con invito a restituirli compilati e firmati; 
              5) richiedere agli organi ed alle Amministrazioni dello
          Stato, agli enti pubblici non economici, alle  societa'  ed
          enti  di  assicurazione  ed  alle  societa'  ed  enti   che
          effettuano istituzionalmente riscossioni  e  pagamenti  per
          conto  di  terzi  la  comunicazione,  anche  in  deroga   a
          contrarie   disposizioni    legislative,    statutarie    o
          regolamentari,  di  dati  e  notizie  relativi  a  soggetti
          indicati singolarmente o per categorie.  Alle  societa'  ed
          enti di assicurazione, per quanto riguarda i  rapporti  con
          gli assicurati del ramo vita, possono essere richiesti dati
          e  notizie  attinenti  esclusivamente   alla   durata   del
          contratto di assicurazione, all'ammontare del premio e alla
          individuazione del soggetto  tenuto  a  corrisponderlo.  Le
          informazioni  sulla  categoria  devono  essere  fornite,  a
          seconda della richiesta, cumulativamente  o  specificamente
          per ogni soggetto che ne fa parte. Questa disposizione  non
          si  applica  all'Istituto  centrale  di  statistica,   agli
          ispettorati del lavoro per quanto riguarda  le  rilevazioni
          loro commesse dalla legge, e, salvo il disposto del n.  7),
          alle banche, alla  societa'  Poste  italiane  Spa,  per  le
          attivita' finanziarie e creditizie, alle societa'  ed  enti
          di  assicurazione  per  le   attivita'   finanziarie   agli
          intermediari finanziari, alle imprese di investimento, agli
          organismi di investimento collettivo  del  risparmio,  alle
          societa'  di  gestione  del  risparmio  e   alle   societa'
          fiduciarie; 
              6)  richiedere  copie  o  estratti  degli  atti  e  dei
          documenti depositati presso  i  notai,  i  procuratori  del
          registro, i conservatori dei  registri  immobiliari  e  gli
          altri pubblici ufficiali. Le  copie  e  gli  estratti,  con
          l'attestazione di conformita' all'originale, devono  essere
          rilasciate gratuitamente; 
              6-bis) richiedere, previa autorizzazione del  direttore
          centrale dell'accertamento dell'Agenzia delle entrate o del
          direttore regionale della  stessa,  ovvero,  per  il  Corpo
          della guardia di  finanza,  del  comandante  regionale,  ai
          soggetti sottoposti ad accertamento, ispezione  o  verifica
          il rilascio di una dichiarazione  contenente  l'indicazione
          della natura, del numero e degli estremi identificativi dei
          rapporti intrattenuti con  le  banche,  la  societa'  Poste
          italiane Spa, gli intermediari finanziari,  le  imprese  di
          investimento, gli organismi di investimento collettivo  del
          risparmio, le societa'  di  gestione  del  risparmio  e  le
          societa' fiduciarie, nazionali o stranieri, in corso ovvero
          estinti da  non  piu'  di  cinque  anni  dalla  data  della
          richiesta. Il richiedente e coloro che vengono in  possesso
          dei dati raccolti devono assumere direttamente  le  cautele
          necessarie alla riservatezza dei dati acquisiti; 
              7)  richiedere,  previa  autorizzazione  del  direttore
          centrale dell'accertamento dell'Agenzia delle entrate o del
          direttore regionale della  stessa,  ovvero,  per  il  Corpo
          della guardia di finanza, del  comandante  regionale,  alle
          banche, alla societa' Poste italiane Spa, per le  attivita'
          finanziarie  e  creditizie,  alle  societa'  ed   enti   di
          assicurazione   per   le   attivita'   finanziarie,    agli
          intermediari finanziari, alle imprese di investimento, agli
          organismi di investimento collettivo  del  risparmio,  alle
          societa'  di  gestione  del  risparmio  e   alle   societa'
          fiduciarie, dati, notizie e documenti relativi a  qualsiasi
          rapporto  intrattenuto  od   operazione   effettuata,   ivi
          compresi i servizi prestati, con i  loro  clienti,  nonche'
          alle  garanzie  prestate  da  terzi   o   dagli   operatori
          finanziari sopra indicati e le generalita' dei soggetti per
          i quali gli stessi operatori finanziari abbiano  effettuato
          le suddette operazioni e servizi  o  con  i  quali  abbiano
          intrattenuto rapporti di natura finanziaria. Alle  societa'
          fiduciarie di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1966, e a
          quelle iscritte nella sezione  speciale  dell'albo  di  cui
          all'articolo 20  del  testo  unico  delle  disposizioni  in
          materia di intermediazione finanziaria, di cui  al  decreto
          legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, puo' essere richiesto,
          tra l'altro, specificando i periodi temporali di interesse,
          di comunicare le generalita' dei  soggetti  per  conto  dei
          quali esse hanno detenuto o amministrato  o  gestito  beni,
          strumenti   finanziari   e   partecipazioni   in   imprese,
          inequivocamente  individuati.  La  richiesta  deve   essere
          indirizzata al  responsabile  della  struttura  accentrata,
          ovvero  al   responsabile   della   sede   o   dell'ufficio
          destinatario che  ne  da'  notizia  immediata  al  soggetto
          interessato; la relativa risposta deve  essere  inviata  al
          titolare dell'ufficio procedente; 
              7-bis) richiedere, con modalita' stabilite con  decreto
          di natura non regolamentare del  Ministro  dell'economia  e
          delle finanze, da  adottare  d'intesa  con  l'Autorita'  di
          vigilanza   in   coerenza   con   le   regole   europee   e
          internazionali in materia di vigilanza e, comunque,  previa
          autorizzazione  del  direttore  centrale  dell'accertamento
          dell'Agenzia delle entrate o del direttore regionale  della
          stessa, ovvero, per il Corpo della guardia di finanza,  del
          comandante regionale, ad autorita' ed enti, notizie,  dati,
          documenti e informazioni di natura creditizia,  finanziaria
          e assicurativa, relativi alle attivita' di controllo  e  di
          vigilanza svolte dagli stessi, anche in deroga a specifiche
          disposizioni di legge; 
              8) richiedere ai soggetti indicati nell'art.  13  dati,
          notizie e documenti relativi  ad  attivita'  svolte  in  un
          determinato   periodo   d'imposta,   rilevanti   ai    fini
          dell'accertamento, nei confronti di loro clienti, fornitori
          e prestatori di lavoro autonomo; 
              8-bis)  invitare  ogni  altro  soggetto  ad  esibire  o
          trasmettere, anche in copia fotostatica, atti  o  documenti
          fiscalmente  rilevanti   concernenti   specifici   rapporti
          intrattenuti con il contribuente e a fornire i  chiarimenti
          relativi; 
              8-ter) richiedere  agli  amministratori  di  condominio
          negli edifici  dati,  notizie  e  documenti  relativi  alla
          gestione condominiale. 
              Gli inviti e le richieste di cui al  presente  articolo
          devono essere notificati ai sensi dell'art. 60. Dalla  data
          di notifica decorre il  termine  fissato  dall'ufficio  per
          l'adempimento, che non puo' essere inferiore  a  15  giorni
          ovvero per il caso di cui al n.  7)  a  trenta  giorni.  Il
          termine puo' essere  prorogato  per  un  periodo  di  venti
          giorni   su   istanza   dell'operatore   finanziario,   per
          giustificati motivi, dal competente  direttore  centrale  o
          direttore regionale per l'Agenzia  delle  entrate,  ovvero,
          per il Corpo  della  guardia  di  finanza,  dal  comandante
          regionale. 
              Le richieste di cui al primo comma, numero 7),  nonche'
          le relative risposte,  anche  se  negative,  devono  essere
          effettuate   esclusivamente   in   via   telematica.    Con
          provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono
          stabilite le  disposizioni  attuative  e  le  modalita'  di
          trasmissione delle richieste, delle risposte,  nonche'  dei
          dati e delle notizie riguardanti i rapporti e le operazioni
          indicati nel citato numero 7). 
              Le notizie  ed  i  dati  non  addotti  e  gli  atti,  i
          documenti,  i  libri  ed  i  registri  non  esibiti  o  non
          trasmessi in risposta agli inviti dell'ufficio non  possono
          essere presi in considerazione a favore  del  contribuente,
          ai  fini  dell'accertamento  in   sede   amministrativa   e
          contenziosa.  Di   cio'   l'ufficio   deve   informare   il
          contribuente contestualmente alla richiesta. 
              Le cause di inutilizzabilita' previste dal terzo  comma
          non operano nei confronti del contribuente che depositi  in
          allegato all'atto introduttivo del giudizio di primo  grado
          in sede contenziosa le notizie,  i  dati,  i  documenti,  i
          libri e i registri, dichiarando comunque contestualmente di
          non aver potuto adempiere alle richieste degli  uffici  per
          causa a lui non imputabile.". 
              -- Si riporta il testo  vigente  dell'articolo  51  del
          citato decreto del presidente della Repubblica n.  633  del
          1972: 
              "Art.  51.  (Attribuzioni   e   poteri   degli   Uffici
          dell'imposta sul valore aggiunto) - Gli Uffici dell'imposta
          sul valore aggiunto controllano le dichiarazioni presentate
          e i  versamenti  eseguiti  dai  contribuenti,  ne  rilevano
          l'eventuale omissione e provvedono all'accertamento e  alla
          riscossione  delle  imposte  o  maggiori  imposte   dovute;
          vigilano  sull'osservanza  degli  obblighi  relativi   alla
          fatturazione e registrazione delle operazioni e alla tenuta
          della contabilita' e degli  altri  obblighi  stabiliti  dal
          presente decreto; provvedono alla  irrogazione  delle  pene
          pecuniarie e delle soprattasse  e  alla  presentazione  del
          rapporto  all'autorita'  giudiziaria  per   le   violazioni
          sanzionate penalmente.  Il  controllo  delle  dichiarazioni
          presentate e l'individuazione dei  soggetti  che  ne  hanno
          omesso la  presentazione  sono  effettuati  sulla  base  di
          criteri selettivi fissati annualmente  dal  Ministro  delle
          finanze che tengano anche conto della  capacita'  operativa
          degli Uffici stessi. I criteri selettivi per l'attivita' di
          accertamento di cui al periodo precedente, compresa  quella
          a mezzo di studi di settore, sono rivolti  prioritariamente
          nei  confronti   dei   soggetti   diversi   dalle   imprese
          manifatturiere che svolgono  la  loro  attivita'  in  conto
          terzi per altre imprese in misura non inferiore al  90  per
          cento . 
              Per l'adempimento dei loro compiti gli Uffici possono: 
              1) procedere all'esecuzione  di  accessi,  ispezioni  e
          verifiche ai sensi dell'art. 52; 
              2) invitare i soggetti che esercitano imprese,  arti  o
          professioni, indicandone il motivo, a comparire di  persona
          o  a  mezzo  di  rappresentanti  per  esibire  documenti  e
          scritture, ad esclusione dei libri e dei registri in  corso
          di  scritturazione,  o  per   fornire   dati,   notizie   e
          chiarimenti rilevanti ai fini degli accertamenti  nei  loro
          confronti  anche  relativamente   ai   rapporti   ed   alle
          operazioni, i cui dati, notizie  e  documenti  siano  stati
          acquisiti a norma del numero 7) del presente comma,  ovvero
          rilevati  a  norma  dell'articolo  52,  ultimo   comma,   o
          dell'articolo  63,  primo  comma,  o  acquisiti  ai   sensi
          dell'articolo  18,  comma  3,  lettera  b),   del   decreto
          legislativo 26 ottobre 1995, n. 504.  I  dati  ed  elementi
          attinenti  ai  rapporti  ed  alle  operazioni  acquisiti  e
          rilevati  rispettivamente  a  norma   del   numero   7)   e
          dell'articolo 52, ultimo comma, o dell'articolo  63,  primo
          comma, o acquisiti ai sensi dell'  articolo  18,  comma  3,
          lettera b), del decreto legislativo  26  ottobre  1995,  n.
          504,  sono  posti  a  base   delle   rettifiche   e   degli
          accertamenti  previsti  dagli  articoli  54  e  55  se   il
          contribuente non dimostra che  ne  ha  tenuto  conto  nelle
          dichiarazioni  o  che  non  si  riferiscono  ad  operazioni
          imponibili; sia le operazioni imponibili sia  gli  acquisti
          si  considerano  effettuati  all'aliquota   in   prevalenza
          rispettivamente  applicata  o  che  avrebbe  dovuto  essere
          applicata. Le richieste fatte e le risposte ricevute devono
          essere verbalizzate a norma del sesto  comma  dell'articolo
          52 ; 
              3) inviare ai soggetti che esercitano imprese,  arti  e
          professioni, con invito a restituirli compilati e  firmati,
          questionari  relativi  a  dati  e  notizie   di   carattere
          specifico rilevanti ai fini  dell'accertamento,  anche  nei
          confronti di loro clienti e fornitori; 
              4)   invitare   qualsiasi   soggetto   ad   esibire   o
          trasmettere,  anche  in  copia  fotostatica,  documenti   e
          fatture  relativi  a  determinate  cessioni   di   beni   o
          prestazioni  di  servizi  ricevute  ed   a   fornire   ogni
          informazione relativa alle operazioni stesse; 
              5) richiedere agli organi e alle Amministrazioni  dello
          Stato, agli enti pubblici non economici, alle  societa'  ed
          enti  di  assicurazione  ed  alle  societa'  ed  enti   che
          effettuano istituzionalmente riscossioni  e  pagamenti  per
          conto  di  terzi  la  comunicazione,  anche  in  deroga   a
          contrarie   disposizioni    legislative,    statutarie    o
          regolamentari,  di  dati  e  notizie  relativi  a  soggetti
          indicati singolarmente o per categorie.  Alle  societa'  ed
          enti di assicurazione, per quanto riguarda i  rapporti  con
          gli assicurati del ramo vita, possono essere richiesti dati
          e  notizie  attinenti  esclusivamente   alla   durata   del
          contratto di assicurazione, all'ammontare del premio e alla
          individuazione del soggetto  tenuto  a  corrisponderlo.  Le
          informazioni  sulla  categoria  devono  essere  fornite,  a
          seconda della richiesta, cumulativamente  o  specificamente
          per ogni soggetto che ne fa parte. Questa disposizione  non
          si applica  all'Istituto  centrale  di  statistica  e  agli
          Ispettorati del lavoro per quanto riguarda  le  rilevazioni
          loro commesse dalla legge, e, salvo il disposto del n.  7),
          alle banche, alla  societa'  Poste  italiane  Spa,  per  le
          attivita' finanziarie e creditizie, alle societa'  ed  enti
          di  assicurazione  per  le  attivita'   finanziarie,   agli
          intermediari finanziari, alle imprese di investimento, agli
          organismi di investimento collettivo  del  risparmio,  alle
          societa'  di  gestione  del  risparmio  e   alle   societa'
          fiduciarie; 
              6)  richiedere  copie  o  estratti  degli  atti  e  dei
          documenti depositati presso  i  notai,  i  procuratori  del
          registro, i conservatori dei  registri  immobiliari  e  gli
          altri pubblici ufficiali; 
              6-bis) richiedere, previa autorizzazione del  direttore
          centrale dell'accertamento dell'Agenzia delle entrate o del
          direttore regionale della  stessa,  ovvero,  per  il  Corpo
          della guardia di  finanza,  del  comandante  regionale,  ai
          soggetti sottoposti ad accertamento, ispezione  o  verifica
          il rilascio di una dichiarazione  contenente  l'indicazione
          della natura, del numero e degli estremi identificativi dei
          rapporti intrattenuti con  le  banche,  la  societa'  Poste
          italiane Spa, gli intermediari finanziari,  le  imprese  di
          investimento, gli organismi di investimento collettivo  del
          risparmio, le societa'  di  gestione  del  risparmio  e  le
          societa' fiduciarie, nazionali o stranieri, in corso ovvero
          estinti da  non  piu'  di  cinque  anni  dalla  data  della
          richiesta. Il richiedente e coloro che vengono in  possesso
          dei dati raccolti devono assumere direttamente  le  cautele
          necessarie alla riservatezza dei dati acquisiti; 
              7)  richiedere,  previa  autorizzazione  del  direttore
          centrale dell'accertamento dell'Agenzia delle entrate o del
          direttore regionale della  stessa,  ovvero,  per  il  Corpo
          della guardia di finanza, del  comandante  regionale,  alle
          banche, alla societa' Poste italiane Spa, per le  attivita'
          finanziarie  e  creditizie,  alle  societa'  ed   enti   di
          assicurazione   per   le   attivita'   finanziarie,    agli
          intermediari finanziari, alle imprese di investimento, agli
          organismi di investimento collettivo  del  risparmio,  alle
          societa'  di  gestione  del  risparmio  e   alle   societa'
          fiduciarie, dati, notizie e documenti relativi a  qualsiasi
          rapporto  intrattenuto  od   operazione   effettuata,   ivi
          compresi i servizi prestati, con i  loro  clienti,  nonche'
          alle  garanzie  prestate  da  terzi   o   dagli   operatori
          finanziari sopra indicati e le generalita' dei soggetti per
          i quali gli stessi operatori finanziari abbiano  effettuato
          le suddette operazioni e servizi  o  con  i  quali  abbiano
          intrattenuto rapporti di natura finanziaria. Alle  societa'
          fiduciarie di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1966, e a
          quelle iscritte nella sezione  speciale  dell'albo  di  cui
          all'articolo 20  del  testo  unico  delle  disposizioni  in
          materia di intermediazione finanziaria, di cui  al  decreto
          legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, puo' essere richiesto,
          tra l'altro, specificando i periodi temporali di interesse,
          di comunicare le generalita' dei  soggetti  per  conto  dei
          quali esse hanno detenuto o amministrato  o  gestito  beni,
          strumenti   finanziari   e   partecipazioni   in   imprese,
          inequivocamente  individuati.  La  richiesta  deve   essere
          indirizzata al  responsabile  della  struttura  accentrata,
          ovvero  al   responsabile   della   sede   o   dell'ufficio
          destinatario che  ne  da'  notizia  immediata  al  soggetto
          interessato; la relativa risposta deve  essere  inviata  al
          titolare dell'ufficio procedente; 
              7-bis) richiedere, con modalita' stabilite con  decreto
          di natura non regolamentare del  Ministro  dell'economia  e
          delle finanze, da  adottare  d'intesa  con  l'Autorita'  di
          vigilanza   in   coerenza   con   le   regole   europee   e
          internazionali in materia di vigilanza e, comunque,  previa
          autorizzazione  del  direttore  centrale  dell'accertamento
          dell'Agenzia delle entrate o del direttore regionale  della
          stessa, ovvero, per il Corpo della guardia di finanza,  del
          comandante regionale, ad autorita' ed enti, notizie,  dati,
          documenti e informazioni di natura creditizia,  finanziaria
          e assicurativa, relativi alle attivita' di controllo  e  di
          vigilanza svolte dagli stessi, anche in deroga a specifiche
          disposizioni di legge. 
              Gli inviti e le richieste di cui  al  precedente  comma
          devono essere fatti a mezzo di raccomandata con  avviso  di
          ricevimento, fissando  per  l'adempimento  un  termine  non
          inferiore a quindici giorni ovvero, per il caso di  cui  al
          n. 7), non inferiore  a  trenta  giorni.  Il  termine  puo'
          essere prorogato per un periodo di venti giorni su  istanza
          dell'operatore finanziario, per  giustificati  motivi,  dal
          competente direttore centrale  o  direttore  regionale  per
          l'Agenzia delle entrate, ovvero, per il Corpo della guardia
          di finanza,  dal  comandante  regionale.  Si  applicano  le
          disposizioni dell'art. 52 del D.P.R. 29 settembre 1973,  n.
          600, e successive modificazioni. 
              Le richieste  di  cui  al  secondo  comma,  numero  7),
          nonche' le  relative  risposte,  anche  se  negative,  sono
          effettuate   esclusivamente   in   via   telematica.    Con
          provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono
          stabilite le  disposizioni  attuative  e  le  modalita'  di
          trasmissione delle richieste, delle risposte,  nonche'  dei
          dati e delle notizie riguardanti i rapporti e le operazioni
          indicati nel citato numero 7). 
              Per l'inottemperanza agli  inviti  di  cui  al  secondo
          comma, numeri 3) e 4), si applicano le disposizioni di  cui
          ai commi terzo e quarto dell'articolo 32  del  decreto  del
          Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,  n.  600,  e
          successive modificazioni.". 
              Comma 12: 
              -- Per il testo dell'articolo 10 della legge n. 146 del
          1998, come modificato dalla presente legge, si  veda  nelle
          note al comma 1 del presente articolo. 
              Comma 13: 
              -- Si riporta il testo del comma 4-bis dell'articolo 10
          e il testo dell'articolo 10-ter della citata legge  n.  146
          del  1998,  vigenti  per  le  attivita'   di   accertamento
          effettuate in relazione alle annualita' antecedenti il 2011
          e abrogate dal comma 12 del presente articolo : 
              "Art. 10. (Modalita' di utilizzazione  degli  studi  di
          settore in sede di accertamento) omissis. 
              4-bis. Le rettifiche sulla base di presunzioni semplici
          di cui all'articolo 39, primo comma,  lettera  d),  secondo
          periodo, del decreto del  Presidente  della  Repubblica  29
          settembre 1973, n. 600, e all'articolo 54,  secondo  comma,
          ultimo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica
          26 ottobre 1972, n. 633, non possono essere effettuate  nei
          confronti  dei  contribuenti  che  dichiarino,  anche   per
          effetto  dell'adeguamento,  ricavi  o   compensi   pari   o
          superiori   al   livello   della   congruita',   ai    fini
          dell'applicazione   degli   studi   di   settore   di   cui
          all'articolo 62-bis del decreto-legge 30  agosto  1993,  n.
          331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29  ottobre
          1993, n. 427, tenuto altresi' conto dei valori di  coerenza
          risultanti dagli specifici indicatori, di cui  all'articolo
          10-bis, comma 2, della presente legge, qualora  l'ammontare
          delle attivita' non dichiarate, con un  massimo  di  50.000
          euro, sia pari o inferiore al 40 per  cento  dei  ricavi  o
          compensi  dichiarati.  Ai  fini   dell'applicazione   della
          presente disposizione, per attivita', ricavi o compensi  si
          intendono quelli  indicati  al  comma  4,  lettera  a).  La
          presente disposizione si applica a condizione che non siano
          irrogabili le sanzioni  di  cui  ai  commi  2-bis  e  4-bis
          rispettivamente  degli  articoli  1   e   5   del   decreto
          legislativo 18 dicembre 1997,  n.  471,  nonche'  al  comma
          2-bis dell'articolo 32 del decreto legislativo 15  dicembre
          1997, n. 446 e che  i  contribuenti  interessati  risultino
          congrui alle risultanze degli studi  di  settore,  anche  a
          seguito di adeguamento, in relazione al periodo di  imposta
          precedente. 
              Omissis.". 
              Art.   10-ter.   (Limiti    alla    possibilita'    per
          l'Amministrazione finanziaria  di  effettuare  accertamenti
          presuntivi in caso di adesione agli inviti a  comparire  ai
          fini degli studi di settore) - 
              1. In caso di adesione ai sensi dell'articolo 5,  comma
          1-bis del decreto legislativo 19 giugno 1997,  n.  218,  ai
          contenuti degli inviti di cui al comma 3-bis  dell'articolo
          10, relativi ai periodi d'imposta in corso al  31  dicembre
          2006 e successivi, gli ulteriori accertamenti basati  sulle
          presunzioni semplici di cui all'articolo 39,  primo  comma,
          lettera d), secondo periodo,  del  decreto  del  Presidente
          della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e  all'articolo
          54,  secondo  comma,  ultimo  periodo,  del   decreto   del
          Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,  n.  633,  non
          possono  essere  effettuati   qualora   l'ammontare   delle
          attivita' non dichiarate, con un massimo  di  50.000  euro,
          sia pari  o  inferiore  al  40  %  dei  ricavi  o  compensi
          definiti.  Ai   fini   dell'applicazione   della   presente
          disposizione, per attivita', ricavi o compensi si intendono
          quelli indicati al comma 4, lettera a), dell'articolo 10. 
              2. La disposizione di  cui  al  comma  1  del  presente
          articolo, si applica a condizione che non siano irrogabili,
          per  l'annualita'  oggetto  dell'invito  di  cui  al  comma
          precedente, le sanzioni di cui  ai  commi  2-bis  e  4-bis,
          rispettivamente  degli  articoli  1   e   5   del   decreto
          legislativo 18 dicembre 1997,  n.  471,  nonche'  al  comma
          2-bis,  dell'articolo  32,  del  decreto   legislativo   15
          dicembre 1997, n. 446.". 
              Comma 13- bis: 
              -- Si riporta il testo dell'articolo 19 del decreto del
          Presidente della Repubblica  29  settembre  1973,  n.  602,
          recante "Disposizioni sulla riscossione delle  imposte  sul
          reddito" come modificato dalla presente legge: 
              "Art. 19. (Dilazione del pagamento) - 1. L'agente della
          riscossione, su richiesta del contribuente, puo' concedere,
          nelle  ipotesi  di  temporanea  situazione   di   obiettiva
          difficolta' dello stesso,  la  ripartizione  del  pagamento
          delle  somme  iscritte  a  ruolo  fino  ad  un  massimo  di
          settantadue rate mensili. 
              1-bis.  In  caso  di  comprovato  peggioramento   della
          situazione di cui al comma 1, la  dilazione  concessa  puo'
          essere prorogata una sola volta, per un ulteriore periodo e
          fino  a  settantadue  mesi,  a  condizione  che   non   sia
          intervenuta  decadenza.  In  tal  caso,  il  debitore  puo'
          chiedere che il piano di rateazione preveda, in luogo della
          rata costante, rate  variabili  di  importo  crescente  per
          ciascun anno 
              2. 
              3. In caso di mancato pagamento  della  prima  rata  o,
          successivamente, di due rate : 
              a) il debitore  decade  automaticamente  dal  beneficio
          della rateazione; 
              b) l'intero importo iscritto a ruolo ancora  dovuto  e'
          immediatamente ed  automaticamente  riscuotibile  in  unica
          soluzione; 
              c) il carico non puo' piu' essere rateizzato. 
              4. Le rate mensili nelle quali il  pagamento  e'  stato
          dilazionato ai sensi del comma  1  scadono  nel  giorno  di
          ciascun   mese   indicato   nell'atto    di    accoglimento
          dell'istanza di dilazione.". 
              Comma 13- ter: 
              --Per  il  testo  dell'articolo  19  del  decreto   del
          Presidente della Repubblica n. 602 del 1973 si  veda  nelle
          note al comma 13-bis del presente articolo. 
              --Si  riporta   il   testo   vigente   del   comma   20
          dell'articolo 2 del citato decreto-legge n. 225 del 2010 : 
              "Art. 2. (Proroghe onerose di termini) - 1-19 omissis 
              20. Le dilazioni concesse, fino alla data di entrata in
          vigore della legge di conversione del presente decreto,  ai
          sensi dell' articolo 19 del decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 29  settembre  1973,  n.  602,  interessate  dal
          mancato pagamento della prima rata o,  successivamente,  di
          due rate, possono essere prorogate per un ulteriore periodo
          e fino a settantadue mesi  a  condizione  che  il  debitore
          comprovi un temporaneo peggioramento  della  situazione  di
          difficolta' posta a  base  della  concessione  della  prima
          dilazione. 
              Omissis.". 
              Comma 13- quater: 
              -- Si riporta il testo  dell'articolo  17  del  decreto
          legislativo 13 aprile 1999, n. 112  recante  "Riordino  del
          servizio nazionale della riscossione, in  attuazione  della
          delega prevista dalla legge 28 settembre 1998, n. 337" come
          modificato dalla presente legge: 
              "Art. 17. (Remunerazione del servizio) - 1. Al fine  di
          assicurare il funzionamento del  servizio  nazionale  della
          riscossione, per il presidio della funzione di deterrenza e
          contrasto dell'evasione e per il  progressivo  innalzamento
          del tasso di adesione spontanea  agli  obblighi  tributari,
          gli agenti della riscossione hanno diritto al rimborso  dei
          costi  fissi  risultanti  dal   bilancio   certificato   da
          determinare annualmente, in misura percentuale delle  somme
          iscritte a ruolo riscosse e dei relativi interessi di mora,
          con decreto non regolamentare del Ministro dell'economia  e
          delle finanze, che tenga conto dei carichi annui  affidati,
          dell'andamento delle riscossioni coattive e del processo di
          ottimizzazione, efficientamento e riduzione dei  costi  del
          gruppo Equitalia Spa. Tale  decreto  deve,  in  ogni  caso,
          garantire al  contribuente  oneri  inferiori  a  quelli  in
          essere alla data di entrata in vigore del presente decreto.
          Il rimborso di  cui  al  primo  periodo  e'  a  carico  del
          debitore: 
              a) per una quota pari al  51  per  cento,  in  caso  di
          pagamento entro il sessantesimo giorno dalla notifica della
          cartella. In tal caso, la restante parte del rimborso e'  a
          carico dell'ente creditore; 
              b) integralmente, in caso contrario. 
              2. 
              3. 
              3-bis. Nel caso previsto  dall'articolo  32,  comma  1,
          lettera a), del decreto legislativo 26  febbraio  1999,  n.
          46, l'aggio di cui ai commi 1 e 2 e' a carico: 
              a) dell'ente creditore, se il pagamento  avviene  entro
          il  sessantesimo  giorno  dalla  data  di  notifica   della
          cartella; 
              b) del debitore, in caso contrario. 
              4.  L'agente  della   riscossione   trattiene   l'aggio
          all'atto del riversamento all'ente impositore  delle  somme
          riscosse. 
              5. soppresso. 
              5-bis. Limitatamente alla riscossione spontanea a mezzo
          ruolo, l'aggio spetta agli agenti della  riscossione  nella
          percentuale stabilita dal decreto del  4  agosto  2000  del
          Ministro delle finanze, di concerto  con  il  Ministro  del
          tesoro,  del  bilancio  e  della  programmazione  economica
          pubblicato  nel   supplemento   ordinario   alla   Gazzetta
          Ufficiale n. 201 del 29 agosto 2000. 
              6. All'agente della riscossione  spetta,  altresi',  il
          rimborso degli specifici oneri  connessi  allo  svolgimento
          delle singole procedure, che e' a carico: 
              a) dell'ente creditore, se il ruolo viene annullato per
          effetto  di  provvedimento  di  sgravio  o   in   caso   di
          inesigibilita'; 
              b) del debitore, in tutti gli altri casi. 
              6.1.  Con  decreto  non  regolamentare   del   Ministro
          dell'economia e delle finanze sono determinate: 
              a) le tipologie di spese oggetto di rimborso; 
              b)  la  misura  del  rimborso,  da  determinare   anche
          proporzionalmente   rispetto   al   carico    affidato    e
          progressivamente rispetto al numero di procedure attivate a
          carico del debitore; 
              c) le modalita' di erogazione del rimborso. 
              7. In  caso  di  delega  di  riscossione,  i  compensi,
          corrisposti  dall'ente   creditore   al   delegante,   sono
          ripartiti in via  convenzionale  fra  il  delegante  ed  il
          delegato in proporzione ai costi da ciascuno sostenuti. 
              7-bis. Sulle somme riscosse e riconosciute indebite non
          spetta il rimborso di cui al comma 1. 
              7-ter. Le spese di notifica della cartella di pagamento
          sono a carico del debitore nella misura  di  lire  seimila;
          tale  importo  puo'  essere  aggiornato  con  decreto   del
          Ministero delle finanze . Nei  casi  di  cui  al  comma  6,
          lettera a), le spese di cui al primo periodo sono a  carico
          dell'ente creditore.". 
              Comma 13- quinquies: 
              --Per il testo dell'articolo 17 del decreto legislativo
          n. 112 del 1999, come modificato dalla presente  legge,  si
          veda nelle note al comma 13-quater del presente articolo. 
              Comma 13- octies: 
              -- Si riporta il testo del comma 2, lettere da gg-ter )
          a gg-septies), dell'articolo 7 del decreto-legge 13  maggio
          2011, n. 70 convertito con modificazioni,  dalla  legge  12
          luglio 2011, n. 106 recante  "  Semestre  Europeo  -  Prime
          disposizioni urgenti per l'economia", come modificato dalla
          presente legge: 
              "Art. 7. (Semplificazione fiscale) - 1.  -  2.  lettera
          gg-bis). ( omissis). 
              gg-ter) a decorrere dal 31  dicembre  2012,  in  deroga
          alle  vigenti  disposizioni,  la  societa'  Equitalia  Spa,
          nonche' le societa' per azioni dalla stessa partecipate  ai
          sensi dell' articolo  3,  comma  7,  del  decreto-legge  30
          settembre 2005,  n.  203,  convertito,  con  modificazioni,
          dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, cessano di  effettuare
          le attivita' di accertamento, liquidazione  e  riscossione,
          spontanea  e  coattiva,   delle   entrate,   tributarie   o
          patrimoniali,  dei  comuni  e  delle   societa'   da   essi
          partecipate. 
              gg-quater) a decorrere dalla data di cui  alla  lettera
          gg-ter) i comuni effettuano la riscossione  coattiva  delle
          proprie entrate, anche tributarie: 
              1) sulla base dell'ingiunzione prevista dal testo unico
          di cui al  regio  decreto  14  aprile  1910,  n.  639,  che
          costituisce   titolo   esecutivo,   nonche'   secondo    le
          disposizioni del titolo II del decreto del Presidente della
          Repubblica  29  settembre   1973,   n.   602,   in   quanto
          compatibili, comunque nel rispetto dei limiti di importo  e
          delle condizioni stabilite per gli agenti della riscossione
          in  caso  di  iscrizione  ipotecaria  e  di  espropriazione
          forzata immobiliare; 
              2) 
              gg-quinquies) in tutti i casi di  riscossione  coattiva
          di debiti fino a euro duemila  ai  sensi  del  decreto  del
          Presidente della Repubblica  29  settembre  1973,  n.  602,
          intrapresa successivamente alla data di entrata  in  vigore
          della  presente  disposizione,  le  azioni   cautelari   ed
          esecutive  sono  precedute   dall'invio,   mediante   posta
          ordinaria, di due solleciti di pagamento,  il  secondo  dei
          quali decorsi almeno sei mesi dalla spedizione del primo; 
              gg-sexies) ai fini di cui alla lettera  gg-quater),  il
          sindaco o il legale rappresentante  della  societa'  nomina
          uno o piu' funzionari  responsabili  della  riscossione,  i
          quali esercitano le funzioni demandate agli ufficiali della
          riscossione nonche' quelle gia'  attribuite  al  segretario
          comunale dall'articolo 11 del testo unico di cui  al  regio
          decreto 14 aprile 1910, n. 639. I  funzionari  responsabili
          sono nominati fra persone la cui idoneita' allo svolgimento
          delle predette funzioni e' accertata ai sensi dell'articolo
          42 del decreto  legislativo  13  aprile  1999,  n.  112,  e
          successive modificazioni; 
              gg-septies) in conseguenza delle  disposizioni  di  cui
          alle lettere da gg-ter) a gg-sexies): 
              1) all'articolo 4 del decreto-legge 24 settembre  2002,
          n. 209,  convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  22
          novembre 2002,  n.  265,  i  commi  2-sexies,  2-septies  e
          2-octies sono abrogati; 
              2) all'articolo 1, comma 225, della legge  24  dicembre
          2007, n. 244, le parole da: «degli  enti  locali»  fino  a:
          «dati e» sono  sostituite  dalle  seguenti:  «tributarie  o
          patrimoniali delle regioni, delle province e dei comuni  se
          effettuata in forma diretta o mediante le societa'  di  cui
          all' articolo 52, comma  5,  lettera  b),  numero  3),  del
          decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e' consentito
          di accedere ai dati e alle»; 
              3) il comma 2 dell' articolo 36  del  decreto-legge  31
          dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 28 febbraio 2008, n. 31, e' abrogato; 
              4)  il  comma   28-sexies   dell'   articolo   83   del
          decreto-legge 25  giugno  2008,  n.  112,  convertito,  con
          modificazioni, dalla  legge  6  agosto  2008,  n.  133,  e'
          abrogato; 
              (omissis).". 
              Comma 13- novies: 
              -- Si riporta il  testo  dei  commi  24,  25  e  25-bis
          dell'articolo 3 del decreto-legge  30  settembre  2005,  n.
          203, convertito con modificazioni dalla  legge  2  dicembre
          2005, n. 248, recante  "Misure  di  contrasto  all'evasione
          fiscale e disposizioni  urgenti  in  materia  tributaria  e
          finanziaria" (i termini ivi previsti, da  ultimo  prorogati
          con il decreto del presidente del Consiglio dei Ministri 25
          marzo 2011, Pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  31  marzo
          2011, n. 74, sono ulteriormente  prorogati  dalla  presente
          legge): 
              "Art. 3. (Disposizioni in materia di servizio nazionale
          della riscossione) - 1-23 omissis 
              24. Fino al momento dell'eventuale cessione,  totale  o
          parziale, del proprio  capitale  sociale  alla  Riscossione
          S.p.a., ai  sensi  del  comma  7,  o  contestualmente  alla
          stessa, le aziende  concessionarie  possono  trasferire  ad
          altre societa' il ramo d'azienda  relativo  alle  attivita'
          svolte in  regime  di  concessione  per  conto  degli  enti
          locali, nonche' a quelle di cui all'articolo 53,  comma  1,
          del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446. In questo
          caso: 
              a) fino al 31 dicembre 2010 ed in mancanza  di  diversa
          determinazione degli stessi  enti,  le  predette  attivita'
          sono gestite dalle societa' cessionarie del  predetto  ramo
          d'azienda, se queste  ultime  possiedono  i  requisiti  per
          l'iscrizione all'albo di cui al medesimo articolo 53, comma
          1, del decreto legislativo n. 446 del 1997, in presenza dei
          quali tale iscrizione avviene di diritto; 
              b) la riscossione coattiva delle entrate  di  spettanza
          dei predetti enti e' effettuata con la  procedura  indicata
          dal regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, salvo che  per  i
          ruoli consegnati fino alla data del  trasferimento,  per  i
          quali il rapporto con l'ente locale e' regolato dal decreto
          legislativo 13 aprile  1999,  n.  112,  e  si  procede  nei
          confronti dei soggetti iscritti a ruolo  sulla  base  delle
          disposizioni  di  cui  al  decreto  del  Presidente   della
          Repubblica 29 settembre  1973,  n.  602,  applicabili  alle
          citate  entrate  ai  sensi  dell'articolo  18  del  decreto
          legislativo 26 febbraio 1999, n. 46.  Ai  fini  e  per  gli
          effetti dell'articolo 19, comma 2, lettera d)  del  decreto
          legislativo 13 aprile 1999, n. 112, le societa' cessionarie
          del ramo di  azienda  relativo  alle  attivita'  svolte  in
          regime di concessione per conto degli enti  locali  possono
          richiedere i  dati  e  le  notizie  relative  ai  beni  dei
          contribuenti iscritti  nei  ruoli  in  carico  alle  stesse
          all'Ente locale, che a tal fine puo'  accedere  al  sistema
          informativo del Ministero dell'economia e delle finanze. 
              25.  Fino  al  31  dicembre  2010,   in   mancanza   di
          trasferimento effettuato ai sensi del comma 24 e di diversa
          determinazione dell'ente creditore,  le  attivita'  di  cui
          allo stesso comma 24 sono gestite dalla Riscossione  S.p.a.
          o dalle societa' dalla  stessa  partecipate  ai  sensi  del
          comma 7, fermo il rispetto di procedure di gara ad evidenza
          pubblica. Fino alla stessa data possono essere prorogati  i
          contratti in corso  tra  gli  enti  locali  e  le  societa'
          iscritte all'albo di cui  all'articolo  53,  comma  1,  del
          decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446. 
              25-bis. Salvo quanto previsto al comma 25, le  societa'
          di cui al comma 24, lettera a), la Riscossione S.p.a. e  le
          societa'  da  quest'ultima  partecipate  possono   svolgere
          l'attivita' di riscossione,  spontanea  e  coattiva,  delle
          entrate degli enti pubblici territoriali soltanto a seguito
          di affidamento mediante procedure ad  evidenza  pubblica  e
          dal 1° gennaio 2011. Le altre attivita' di cui al comma  4,
          lettera b), numero 1),  relativamente  agli  enti  pubblici
          territoriali, possono essere svolte da Riscossione S.p.a. e
          dalle societa' da quest'ultima partecipate a decorrere  dal
          1° gennaio 2011, e nel rispetto di  procedure  di  gara  ad
          evidenza pubblica. 
              Omissis.". 
              Comma 13- decies: 
              -- Si riporta il testo dell'articolo 3-bis del  decreto
          legislativo 18 dicembre 1997, n. 462, recante "Unificazione
          ai  fini  fiscali  e  contributivi   delle   procedure   di
          liquidazione,   riscossione   e   accertamento,   a   norma
          dell'articolo 3, comma 134,  lettera  b),  della  legge  23
          dicembre 1996, n.  662",  come  modificato  dalla  presente
          legge: 
              "Art. 3-bis. (Rateazione delle somme dovute)  -  1.  Le
          somme  dovute  ai  sensi  dell'articolo  2,  comma   2,   e
          dell'articolo 3, comma 1,  possono  essere  versate  in  un
          numero massimo di sei rate  trimestrali  di  pari  importo,
          ovvero, se  superiori  a  cinquemila  euro,  in  un  numero
          massimo di venti rate trimestrali di pari importo. 
              2. 
              3. L'importo della prima rata deve essere versato entro
          il  termine  di  trenta  giorni   dal   ricevimento   della
          comunicazione.  Sull'importo  delle  rate  successive  sono
          dovuti gli interessi al tasso  del  3,5  per  cento  annuo,
          calcolati dal primo giorno del secondo  mese  successivo  a
          quello  di  elaborazione  della  comunicazione.   Le   rate
          trimestrali nelle quali il pagamento e' dilazionato scadono
          l'ultimo giorno di ciascun trimestre. 
              4. Il mancato  pagamento  della  prima  rata  entro  il
          termine di cui al comma 3, ovvero anche di una  sola  delle
          rate diverse dalla prima  entro  il  termine  di  pagamento
          della  rata  successiva,  comporta   la   decadenza   dalla
          rateazione e l'importo  dovuto  per  imposte,  interessi  e
          sanzioni  in  misura  piena,  dedotto  quanto  versato,  e'
          iscritto a ruolo. 
              4-bis. Il tardivo pagamento di una rata  diversa  dalla
          prima entro il termine di pagamento della  rata  successiva
          comporta l'iscrizione a ruolo  a  titolo  definitivo  della
          sanzione di cui all'articolo 13 del decreto legislativo  18
          dicembre  1997,  n.  471,   e   successive   modificazioni,
          commisurata all'importo della rata versata  in  ritardo,  e
          degli  interessi  legali.  L'iscrizione  a  ruolo  non   e'
          eseguita se il contribuente si avvale del  ravvedimento  di
          cui all'articolo 13 del  decreto  legislativo  18  dicembre
          1997, n. 472, e successive modificazioni, entro il  termine
          di pagamento della rata successiva. 
              5.  La  notificazione  delle  cartelle   di   pagamento
          conseguenti alle iscrizioni a ruolo previste dai commi 4  e
          4-bis e' eseguita entro il 31  dicembre  del  secondo  anno
          successivo a quello di scadenza o pagata in ritardo. 
              6. Le disposizioni di cui ai commi 1, 3, 4, 4-bis  e  5
          si applicano anche alle  somme  da  versare  a  seguito  di
          ricevimento della comunicazione prevista  dall'articolo  1,
          comma  412,  della  legge  30  dicembre   2004,   n.   311,
          relativamente ai redditi soggetti a tassazione separata. 
              6-bis. Le rate previste dal presente  articolo  possono
          essere anche di  importo  decrescente,  fermo  restando  il
          numero massimo stabilito . 
              7. Nei casi  di  decadenza  dal  beneficio  di  cui  al
          presente articolo non e' ammessa la dilazione del pagamento
          delle somme iscritte a ruolo di  cui  all'articolo  19  del
          decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre  1973,
          n. 602, e successive modificazioni.". 
              Comma 13- duodecies: 
              -- Si riporta il testo del comma  209  dell'articolo  1
          della citata legge  24  dicembre  n.  244  del  2007,  come
          modificato dalla presente legge: 
              "Art. 1. (..) 1-208 omissis. 
              209.  Al  fine  di  semplificare  il  procedimento   di
          fatturazione e registrazione delle operazioni imponibili, a
          decorrere dalla data di entrata in vigore  del  regolamento
          di cui al  comma  213,  l'emissione,  la  trasmissione,  la
          conservazione e l'archiviazione delle  fatture  emesse  nei
          rapporti  con   le   amministrazioni   pubbliche   di   cui
          all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre  2009,  n.
          196, nonche' con le amministrazioni autonome,  anche  sotto
          forma di  nota,  conto,  parcella  e  simili,  deve  essere
          effettuata  esclusivamente  in   forma   elettronica,   con
          l'osservanza del decreto legislativo 20 febbraio  2004,  n.
          52, e del codice dell'amministrazione digitale, di  cui  al
          decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. 
              209.-387. (omissis)". 
              Comma 13- terdecies: 
              --Si riporta  il  testo  dell'articolo  52  del  citato
          decreto del presidente della repubblica n.  602  del  1973,
          come modificato dalla presente legge: 
              "Art. 52. (Procedimento di vendita) - 1. La vendita dei
          beni pignorati e' effettuata, mediante pubblico  incanto  o
          nelle altre forme previste dal presente decreto, a cura del
          concessionario,   senza   necessita'   di    autorizzazione
          dell'autorita' giudiziaria. 
              2. L'incanto e' tenuto  e  verbalizzato  dall'ufficiale
          della riscossione 
              2-bis.  Il  debitore  ha  facolta'  di  procedere  alla
          vendita  del  bene  pignorato   o   ipotecato   al   valore
          determinato ai sensi degli articoli 68 e  79  del  presente
          decreto, con il consenso dell'agente della riscossione,  il
          quale interviene  nell'atto  di  cessione  e  al  quale  e'
          interamente  versato  il   corrispettivo   della   vendita.
          L'eccedenza  del  corrispettivo  rispetto  al   debito   e'
          rimborsata al debitore  entro  i  dieci  giorni  lavorativi
          successivi all'incasso."