Art. 10
Regime premiale per favorire la trasparenza
1. Al fine di promuovere la trasparenza e l'emersione di base
imponibile, a decorrere dal 1° gennaio 2013, ai soggetti che svolgono
attivita' artistica o professionale ovvero attivita' di impresa in
forma individuale o con le forme associative di cui all'articolo 5 ((
del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive
modificazioni )), sono riconosciuti, alle condizioni indicate nel
comma 2 del presente articolo, i seguenti benefici:
a) semplificazione degli adempimenti amministrativi;
b) assistenza negli adempimenti amministrativi da parte
dell'Amministrazione finanziaria;
c) accelerazione del rimborso o della compensazione dei crediti
IVA;
d) per i contribuenti non soggetti al regime di accertamento
basato sugli studi di settore, ai sensi dell'articolo 10 della legge
8 maggio 1998, n. 146, esclusione dagli accertamenti basati sulle
presunzioni semplici di cui all'articolo 39, primo comma, lettera d),
secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 600, e all'articolo 54, secondo comma, ultimo
periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,
n. 633;
e) riduzione di un anno dei termini di decadenza per l'attivita'
di accertamento previsti dall'articolo 43, primo comma, del decreto
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e
dall'articolo 57, primo comma, del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1972, n. 633; la disposizione non si applica
in caso di violazione che comporta obbligo di denuncia ai sensi
dell'articolo 331 del codice di procedura penale per uno dei reati
previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74.
2. I benefici di cui al comma 1 sono riconosciuti a condizione che
il contribuente:
a) provveda all'invio telematico all'amministrazione finanziaria
dei corrispettivi, delle fatture emesse e ricevute e delle risultanze
degli acquisti e delle cessioni non soggetti a fattura;
b) istituisca un conto corrente dedicato ai movimenti finanziari
relativi all'attivita' artistica, professionale o di impresa
esercitata.
3. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, sono
individuati i benefici di cui al comma 1, lettere a), b) e c) con
particolare riferimento agli obblighi concernenti l'imposta sul
valore aggiunto e gli adempimenti dei sostituti d'imposta. In
particolare, col provvedimento (( sono previsti, con le relative
decorrenze )):
a) predisposizione automatica da parte dell'Agenzia delle entrate
delle liquidazioni periodiche IVA, dei modelli di versamento e della
dichiarazione IVA, eventualmente previo invio telematico da parte del
contribuente di ulteriori informazioni necessarie;
b) predisposizione automatica da parte dell'Agenzia delle entrate
del modello 770 semplificato, del modello CUD e dei modelli di
versamento periodico delle ritenute, nonche' gestione degli esiti
dell'assistenza fiscale, eventualmente previo invio telematico da
parte del sostituto o del contribuente delle ulteriori informazioni
necessarie;
c) soppressione dell'obbligo di certificazione dei corrispettivi
mediante scontrino o ricevuta fiscale;
d) anticipazione del termine di compensazione del credito IVA,
abolizione del visto di conformita' per compensazioni superiori a
15.000 euro ed esonero dalla prestazione della garanzia per i
rimborsi IVA.
4. Ai soggetti di cui al comma 1, che non sono in regime di
contabilita' ordinaria e che rispettano le condizioni di cui al comma
2, lettera a) e b), sono riconosciuti altresi' i seguenti benefici:
a) determinazione del reddito IRPEF secondo il criterio di cassa
e predisposizione in forma automatica da parte dell'Agenzia delle
entrate delle dichiarazioni IRPEF ed IRAP;
b) esonero dalla tenuta delle scritture contabili rilevanti ai
fini delle imposte sui redditi e dell'IRAP e dalla tenuta del
registro dei beni ammortizzabili;
c) esonero dalle liquidazioni, dai versamenti periodici e dal
versamento dell'acconto ai fini IVA.
5. Con uno o piu' provvedimenti del Direttore dell'Agenzia delle
entrate, da emanare entro 180 giorni dall'entrata in vigore del
presente decreto, sono dettate le relative disposizioni di
attuazione.
6. Le disposizioni di cui ai commi precedenti operano previa
opzione da esercitare nella dichiarazione dei redditi presentata nel
periodo d'imposta precedente a quello di applicazione delle medesime.
7. Il contribuente puo' adempiere agli obblighi previsti dal comma
2 o direttamente o per il tramite di un intermediario abilitato ai
sensi dell'articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della
Repubblica 22 luglio 1998, n. 322.
8. I soggetti che non adempiono agli obblighi di cui al precedente
comma 2 nonche' a quelli di cui al decreto legislativo n. 231 del
2007 perdono il diritto di avvalersi dei benefici previsti dai commi
precedenti e sono soggetti all'applicazione di una sanzione
amministrativa da euro 1.500 a euro 4.000. I soggetti che adempiono
agli obblighi di cui al comma 2, lettera a) con un ritardo non
superiore a 90 giorni non decadono dai benefici medesimi, ferma
restando l'applicazione della sanzione di cui al primo periodo, per
la quale e' possibile avvalersi dell'istituto del ravvedimento
operoso di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre
1997, n. 472.
9. Nei confronti dei contribuenti soggetti al regime di
accertamento basato sugli studi di settore, ai sensi dell'articolo
10, della legge 8 maggio 1998, n. 146, che dichiarano, anche per
effetto dell'adeguamento, ricavi o compensi pari o superiori a quelli
risultanti dell'applicazione degli studi medesimi:
a) sono preclusi gli accertamenti basati sulle presunzioni
semplici di cui all'articolo 39, primo comma, lettera d), secondo
periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 600, e all'articolo 54, secondo comma, ultimo periodo, del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;
b) sono ridotti di un anno i termini di decadenza per l'attivita'
di accertamento previsti dall'articolo 43, primo comma, del decreto
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e
dall'articolo 57, primo comma, del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1972, n. 633; la disposizione non si applica
in caso di violazione che comporta obbligo di denuncia ai sensi
dell'articolo 331 del codice di procedura penale per uno dei reati
previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74;
c) la determinazione sintetica del reddito complessivo di cui
all'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 600, e' ammessa a condizione che il reddito
complessivo accertabile ecceda di almeno un terzo quello dichiarato.
10. La disposizione di cui al comma 9 si applica a condizione che:
a) il contribuente abbia regolarmente assolto gli obblighi di
comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli
studi di settore, indicando fedelmente tutti i dati previsti;
b) sulla base dei dati di cui alla precedente lettera a), la
posizione del contribuente risulti coerente con gli specifici
indicatori previsti dai decreti di approvazione dello studio di
settore o degli studi di settore applicabili.
11. Con riguardo ai contribuenti soggetti al regime di accertamento
basato sugli studi di settore, ai sensi dell'articolo 10 della legge
8 maggio 1998, n. 146, per i quali non si rende applicabile la
disposizione di cui al comma 9, l'Agenzia delle entrate e la Guardia
di Finanza destinano parte della capacita' operativa alla
effettuazione di specifici piani di controllo, articolati su tutto il
territorio in modo proporzionato alla numerosita' dei contribuenti
interessati e basati su specifiche analisi del rischio di evasione
che tengano anche conto delle informazioni presenti nella apposita
sezione dell'anagrafe tributaria di cui all'articolo 7, sesto comma,
del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.
605. Nei confronti dei contribuenti che dichiarano ricavi o compensi
inferiori a quelli risultanti dall'applicazione degli studi di
settore e per i quali non ricorra la condizione di cui alla lettera
b) del precedente comma 10, i controlli sono svolti prioritariamente
con l'utilizzo dei poteri istruttori di cui ai numeri 6-bis e 7 del
primo comma dell'articolo 32 del decreto del Presidente della
Repubblica 26 settembre 1973, n. 600, e ai numeri 6-bis e 7 del
secondo comma dell'articolo 51 del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
12. Il comma 4-bis dell'articolo 10 e l'articolo 10-ter della legge
8 maggio 1998, n. 146, sono abrogati. Con provvedimento del Direttore
dell'Agenzia delle entrate, sentite le associazioni di categoria,
possono essere differenziati i termini di accesso alla disciplina di
cui al presente articolo tenuto conto del tipo di attivita' svolta
dal contribuente. Con lo stesso provvedimento sono dettate le
relative disposizioni di attuazione.
13. Le disposizioni di cui ai precedenti commi 9 e 10 si applicano
con riferimento alle dichiarazioni relative all'annualita' 2011 ed a
quelle successive. Per le attivita' di accertamento effettuate in
relazione alle annualita' antecedenti il 2011 continua ad applicarsi
quanto previsto dal previgente comma 4-bis dell'articolo 10 e
dall'articolo 10-ter della legge 8 maggio 1998, n. 146.
(( 13-bis. All'articolo 19 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni,
dopo il comma 1 e' inserito il seguente: ))
(( «1-bis. In caso di comprovato peggioramento della situazione di
cui al comma 1, la dilazione concessa puo' essere prorogata una sola
volta, per un ulteriore periodo e fino a settantadue mesi, a
condizione che non sia intervenuta decadenza. In tal caso, il
debitore puo' chiedere che il piano di rateazione preveda, in luogo
della rata costante, rate variabili di importo crescente per ciascun
anno». ))
(( 13-ter. Le dilazioni di cui all'articolo 19 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive
modificazioni, concesse fino alla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto, interessate dal mancato
pagamento della prima rata o, successivamente, di due rate e, a tale
data, non ancora prorogate ai sensi dell'articolo 2, comma 20, del
decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, possono essere
prorogate per un ulteriore periodo e fino a settantadue mesi, a
condizione che il debitore comprovi un temporaneo peggioramento della
situazione di difficolta' posta a base della concessione della prima
dilazione. ))
(( 13-quater. All'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile
1999, n. 112, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti
modificazioni: ))
(( a) il comma 1 e' sostituito dal seguente: ))
(( «1. Al fine di assicurare il funzionamento del servizio
nazionale della riscossione, per il presidio della funzione di
deterrenza e contrasto dell'evasione e per il progressivo
innalzamento del tasso di adesione spontanea agli obblighi tributari,
gli agenti della riscossione hanno diritto al rimborso dei costi
fissi risultanti dal bilancio certificato da determinare annualmente,
in misura percentuale delle somme iscritte a ruolo riscosse e dei
relativi interessi di mora, con decreto non regolamentare del
Ministro dell'economia e delle finanze, che tenga conto dei carichi
annui affidati, dell'andamento delle riscossioni coattive e del
processo di ottimizzazione, efficientamento e riduzione dei costi del
gruppo Equitalia Spa. Tale decreto deve, in ogni caso, garantire al
contribuente oneri inferiori a quelli in essere alla data di entrata
in vigore del presente decreto. Il rimborso di cui al primo periodo
e' a carico del debitore: ))
(( a) per una quota pari al 51 per cento, in caso di pagamento
entro il sessantesimo giorno dalla notifica della cartella. In tal
caso, la restante parte del rimborso e' a carico dell'ente creditore;
))
(( b) integralmente, in caso contrario »; ))
(( b) il comma 2 e' abrogato; ))
(( c) il comma 6 e' sostituito dai seguenti: ))
(( « 6. All'agente della riscossione spetta, altresi', il rimborso
degli specifici oneri connessi allo svolgimento delle singole
procedure, che e' a carico: ))
(( a) dell'ente creditore, se il ruolo viene annullato per
effetto di provvedimento di sgravio o in caso di inesigibilita'; ))
(( b) del debitore, in tutti gli altri casi. ))
(( 6.1. Con decreto non regolamentare del Ministro dell'economia e
delle finanze sono determinate: ))
(( a) le tipologie di spese oggetto di rimborso; ))
(( b) la misura del rimborso, da determinare anche
proporzionalmente rispetto al carico affidato e progressivamente
rispetto al numero di procedure attivate a carico del debitore; ))
(( c) le modalita' di erogazione del rimborso»; ))
(( d) il comma 7-bis e' sostituito dal seguente: ))
(( « 7-bis. Sulle somme riscosse e riconosciute indebite non spetta
il rimborso di cui al comma 1 »; ))
(( e) al comma 7-ter, le parole: « sono a carico dell'ente
creditore le spese vive di notifica della stessa cartella di
pagamento » sono sostituite dalle seguenti: « le spese di cui al
primo periodo sono a carico dell'ente creditore ». ))
(( 13-quinquies. Il decreto di cui all'articolo 17, comma 1, del
decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, come da ultimo sostituito
dal comma 13-quater del presente articolo, nonche' il decreto di cui
al comma 6.1 del predetto articolo 17, introdotto dal medesimo comma
13-quater, sono adottati entro il 31 dicembre 2013. ))
(( 13-sexies. Fino alla data di entrata in vigore dei decreti
richiamati dal comma 13-quinquies, resta ferma la disciplina vigente
alla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto. ))
(( 13-septies. Dalle disposizioni di cui ai commi 13-quater,
13-quinquies e 13-sexies non devono derivare nuovi o maggiori oneri
per la finanza pubblica. ))
(( 13-octies. All'articolo 7, comma 2, lettera gg-ter), del
decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni,
dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, le parole: «a decorrere dal 1°
gennaio 2012 » sono sostituite dalle seguenti: « a decorrere dal 31
dicembre 2012». ))
(( 13-novies. I termini previsti dall'articolo 3, commi 24, 25 e
25-bis, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con
modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, come da ultimo
modificati dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25
marzo 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 74 del 31 marzo
2011, recante l'ulteriore proroga di termini relativa al Ministero
dell'economia e delle finanze, sono prorogati al 31 dicembre 2012. ))
(( 13-decies. All'articolo 3-bis del decreto legislativo 18
dicembre 1997, n. 462, e successive modificazioni, sono apportate le
seguenti modificazioni: ))
(( a) al comma 1, i periodi dal secondo fino alla fine del comma
sono soppressi; ))
(( b) il comma 4 e' sostituito dai seguenti: ))
(( «4. Il mancato pagamento della prima rata entro il termine
di cui al comma 3, ovvero anche di una sola delle rate diverse dalla
prima entro il termine di pagamento della rata successiva, comporta
la decadenza dalla rateazione e l'importo dovuto per imposte,
interessi e sanzioni in misura piena, dedotto quanto versato, e'
iscritto a ruolo. ))
(( 4-bis. Il tardivo pagamento di una rata diversa dalla prima
entro il termine di pagamento della rata successiva comporta
l'iscrizione a ruolo a titolo definitivo della sanzione di cui
all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e
successive modificazioni, commisurata all'importo della rata versata
in ritardo, e degli interessi legali. L'iscrizione a ruolo non e'
eseguita se il contribuente si avvale del ravvedimento di cui
all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e
successive modificazioni, entro il termine di pagamento della rata
successiva»; ))
(( c) al comma 5: ))
(( 1) le parole: «dal comma 4» sono sostituite dalle seguenti: ))
(( «dai commi 4 e 4-bis»; ))
(( 2) dopo le parole: «rata non pagata» sono aggiunte le seguenti:
«o pagata in ritardo»; ))
(( d) al comma 6, le parole: «di cui ai commi 1, 3, 4 e 5» sono
sostituite dalle seguenti: «di cui ai commi 1, 3, 4, 4-bis e 5». ))
(( 13-undecies. Le disposizioni di cui al comma 13-decies si
applicano altresi' alle rateazioni in corso alla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto. ))
(( 13-duodecies. All'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n.
244, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti
modificazioni: ))
(( a) al comma 209, le parole: « dello Stato, anche ad
ordinamento autonomo, e con gli enti pubblici nazionali » sono
sostituite dalle seguenti: «pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2,
della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonche' con le amministrazioni
autonome»; ))
(( b) il comma 214 e' sostituito dal seguente: ))
(( « 214. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze,
di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e per la
semplificazione, d'intesa con la Conferenza unificata di cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da
emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del decreto di
cui al comma 213, e' stabilita la data dalla quale decorrono gli
obblighi previsti dal decreto stesso per le amministrazioni locali di
cui al comma 209». ))
(( 13-terdecies. All'articolo 52 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, e'
aggiunto, in fine, il seguente comma: ))
(( «2-bis. Il debitore ha facolta' di procedere alla vendita del
bene pignorato o ipotecato al valore determinato ai sensi degli
articoli 68 e 79, con il consenso dell'agente della riscossione, il
quale interviene nell'atto di cessione e al quale e' interamente
versato il corrispettivo della vendita. L'eccedenza del corrispettivo
rispetto al debito e' rimborsata al debitore entro i dieci giorni
lavorativi successivi all'incasso». ))
Riferimenti normativi
Comma 1:
-- Si riporta il testo vigente dell'articolo 5 del
citato Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986:
"Art. 5. (Redditi prodotti in forma associata). 1. I
redditi delle societa' semplici, in nome collettivo e in
accomandita semplice residenti nel territorio dello Stato
sono imputati a ciascun socio, indipendentemente dalla
percezione, proporzionalmente alla sua quota di
partecipazione agli utili.
2. Le quote di partecipazione agli utili si presumono
proporzionate al valore dei conferimenti dei soci se non
risultano determinate diversamente dall'atto pubblico o
dalla scrittura privata autenticata di costituzione o da
altro atto pubblico o scrittura autenticata di data
anteriore all'inizio del periodo d'imposta; se il valore
dei conferimenti non risulta determinato, le quote si
presumono uguali.
3. Ai fini delle imposte sui redditi:
a) le societa' di armamento sono equiparate alle
societa' in nome collettivo o alle societa' in accomandita
semplice secondo che siano state costituite all'unanimita'
o a maggioranza;
b) le societa' di fatto sono equiparate alle societa'
in nome collettivo o alle societa' semplici secondo che
abbiano o non abbiano per oggetto l'esercizio di attivita'
commerciali;
c) le associazioni senza personalita' giuridica
costituite fra persone fisiche per l'esercizio in forma
associata di arti e professioni sono equiparate alle
societa' semplici, ma l'atto o la scrittura di cui al
secondo comma puo' essere redatto fino alla presentazione
della dichiarazione dei redditi dell'associazione;
d) si considerano residenti le societa' e le
associazioni che per la maggior parte del periodo d'imposta
hanno la sede legale o la sede dell'amministrazione o
l'oggetto principale nel territorio dello Stato. L'oggetto
principale e' determinato in base all'atto costitutivo, se
esistente in forma di atto pubblico o di scrittura privata
autenticata, e in mancanza, in base all'attivita'
effettivamente esercitata.
4. I redditi delle imprese familiari di cui all'art.
230-bis del codice civile, limitatamente al 49 per cento
dell'ammontare risultante dalla dichiarazione dei redditi
dell'imprenditore, sono imputati a ciascun familiare che
abbia prestato in modo continuativo e prevalente la sua
attivita' di lavoro nell'impresa, proporzionalmente alla
sua quota di partecipazione agli utili. La presente
disposizione si applica a condizione:
a) che i familiari partecipanti all'impresa risultino
nominativamente, con l'indicazione del rapporto di
parentela o di affinita' con l'imprenditore, da atto
pubblico o da scrittura privata autenticata anteriore
all'inizio del periodo d'imposta, recante la sottoscrizione
dell'imprenditore e dei familiari partecipanti;
b) che la dichiarazione dei redditi dell'imprenditore
rechi l'indicazione delle quote di partecipazione agli
utili spettanti ai familiari e l'attestazione che le quote
stesse sono proporzionate alla qualita' e quantita' del
lavoro effettivamente prestato nell'impresa, in modo
continuativo e prevalente, nel periodo d'imposta;
c) che ciascun familiare attesti, nella propria
dichiarazione dei redditi, di aver prestato la sua
attivita' di lavoro nell'impresa in modo continuativo e
prevalente.
5. Si intendono per familiari, ai fini delle imposte
sui redditi, il coniuge, i parenti entro il terzo grado e
gli affini entro il secondo grado.".
-- Si riporta il testo dell'articolo 10 della legge 8
maggio 1998, n. 146, recante "Disposizioni per la
semplificazione e la razionalizzazione del sistema
tributario e per il funzionamento dell'Amministrazione
finanziaria, nonche' disposizioni varie di carattere
finanziario", come modificato dal comma 12 del presente
articolo:
"Art. 10. (Modalita' di utilizzazione degli studi di
settore in sede di accertamento) - 1. Gli accertamenti
basati sugli studi di settore, di cui all'art. 62-sexies
del decreto legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, sono
effettuati nei confronti dei contribuenti con le modalita'
di cui al presente articolo qualora l'ammontare dei ricavi
o compensi dichiarati risulta inferiore all'ammontare dei
ricavi o compensi determinabili sulla base degli studi
stessi.
2.
3.
3-bis. Nelle ipotesi di cui al comma 1 l'ufficio, prima
della notifica dell'avviso di accertamento, invita il
contribuente a comparire, ai sensi dell'articolo 5 del
decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218.
3-ter. In caso di mancato adeguamento ai ricavi o
compensi determinati sulla base degli studi di settore,
possono essere attestate le cause che giustificano la non
congruita' dei ricavi o compensi dichiarati rispetto a
quelli derivanti dall'applicazione degli studi medesimi.
Possono essere attestate, altresi', le cause che
giustificano un'incoerenza rispetto agli indici economici
individuati dai predetti studi. Tale attestazione e'
rilasciata, su richiesta dei contribuenti, dai soggetti
indicati alle lettere a) e b) del comma 3 dell'articolo 3
del regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, abilitati alla
trasmissione telematica delle dichiarazioni, dai
responsabili dell'assistenza fiscale dei centri costituiti
dai soggetti di cui alle lettere a), b) e c) dell'articolo
32, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241,
e dai dipendenti e funzionari delle associazioni di
categoria abilitati all'assistenza tecnica di cui
all'articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 31
dicembre 1992, n. 546.
4. La disposizione del comma 1 del presente articolo
non si applica nei confronti dei contribuenti:
a) che hanno dichiarato ricavi di cui all'articolo 85,
comma 1, esclusi quelli di cui alle lettere c), d) ed e), o
compensi di cui all'articolo 54, comma 1, del testo unico
delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive
modificazioni, di ammontare superiore al limite stabilito
per ciascuno studio di settore dal relativo decreto di
approvazione del Ministro dell'economia e delle finanze, da
pubblicare nella Gazzetta Ufficiale. Tale limite non puo',
comunque, essere superiore a 7,5 milioni di euro;
b) che hanno iniziato o cessato l'attivita' nel periodo
d'imposta. La disposizione di cui al comma 1 si applica
comunque in caso di cessazione e inizio dell'attivita', da
parte dello stesso soggetto, entro sei mesi dalla data di
cessazione, nonche' quando l'attivita' costituisce mera
prosecuzione di attivita' svolte da altri soggetti;
c) che si trovano in un periodo di non normale
svolgimento dell'attivita'.
4-bis. (comma abrogato dalla presente legge).
5. Ai fini dell'imposta sul valore aggiunto,
all'ammontare dei maggiori ricavi o compensi, determinato
sulla base dei predetti studi di settore, si applica,
tenendo conto della esistenza di operazioni non soggette ad
imposta ovvero soggette a regimi speciali, l'aliquota media
risultante dal rapporto tra l'imposta relativa alle
operazioni imponibili, diminuita di quella relativa alle
cessioni di beni ammortizzabili, e il volume d'affari
dichiarato.
6. I maggiori ricavi, compensi e corrispettivi,
conseguenti all'applicazione degli accertamenti di cui al
comma 1, ovvero dichiarati per effetto dell'adeguamento di
cui all'articolo 2 del regolamento recante disposizioni
concernenti i tempi e le modalita' di applicazione degli
studi di settore, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 31 maggio 1999, n. 195, non rilevano ai fini
dell'obbligo della trasmissione della notizia di reato ai
sensi dell'articolo 331 del codice di procedura penale.
7. Con decreto del Ministro delle finanze e' istituita
una commissione di esperti, designati dallo stesso Ministro
tenuto anche conto delle segnalazioni delle organizzazioni
economiche di categoria e degli ordini professionali. La
commissione, prima dell'approvazione e della pubblicazione
dei singoli studi di settore, esprime un parere in merito
alla idoneita' degli studi stessi a rappresentare la
realta' cui si riferiscono. Non e' previsto alcun compenso
per l'attivita' consultiva dei componenti della
commissione.
8. Con i decreti di approvazione degli studi di settore
possono essere stabiliti criteri e modalita' di annotazione
separata dei componenti negativi e positivi di reddito
rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi stessi nei
confronti dei soggetti che esercitano piu' attivita'.
9. Con i regolamenti previsti dall'art. 3, comma 136,
L. 23 dicembre 1996, n. 662, sono disciplinati i tempi e le
modalita' di applicazione degli studi di settore, anche in
deroga al comma 10 del presente articolo ed al comma 125
dell'art. 3 della citata legge n. 662 del 1996.
10. Per il periodo d'imposta 1998, gli accertamenti di
cui al comma 1 non possono essere effettuati nei confronti
dei contribuenti che indicano nella dichiarazione dei
redditi ricavi o compensi di ammontare non inferiore a
quello derivante dall'applicazione degli studi di settore;
in tal caso, si applicano le disposizioni di cui
all'articolo 55, quarto comma, del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 , e successive
modificazioni, ma non e' dovuto il versamento della somma
pari a un ventesimo dei ricavi o compensi non annotati, ivi
previsto. Per il medesimo periodo di imposta, ai fini
dell'imposta sul valore aggiunto, l'adeguamento al volume
d'affari risultante dall'applicazione degli studi di
settore puo' essere operato, senza applicazione di sanzioni
e interessi, effettuando il versamento della relativa
imposta entro il termine di presentazione della
dichiarazione dei redditi; i maggiori corrispettivi devono
essere annotati, entro il suddetto termine, in un'apposita
sezione dei registri di cui agli articoli 23 e 24 del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
633 , e successive modificazioni.
11. Nell'articolo 62-bis, comma 1, secondo periodo, del
decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331 , convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, sono
soppresse le parole: «, con particolare riferimento agli
acquisti di beni e servizi, ai prezzi medi praticati, ai
consumi di materie prime e sussidiarie, al capitale
investito, all'impiego di attivita' lavorativa, ai beni
strumentali impiegati, alla localizzazione dell'attivita' e
ad altri elementi significativi in relazione all'attivita'
esercitata».
12. L'elaborazione degli studi di settore, nonche' ogni
altra attivita' di studio e ricerca in materia tributaria
possono essere affidate, in concessione, ad una societa' a
partecipazione pubblica. Essa e' costituita sotto forma di
societa' per azioni di cui il Ministero delle finanze
detiene una quota di capitale sociale non inferiore al 51
per cento. Dall'applicazione del presente comma non
potranno derivare, per l'anno 1997, maggiori spese a carico
del bilancio dello Stato; per ciascuno degli anni 1998 e
1999, le predette spese aggiuntive non potranno superare la
somma di lire 2 miliardi alla quale si provvede mediante le
maggiori entrate derivanti dalla presente legge. Il
Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica e' autorizzato ad apportare, con propri decreti,
le occorrenti variazioni di bilancio.".
-- Si riporta il testo vigente dell'articolo 39 del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 600, recante "Disposizioni comuni in materia di
accertamento delle imposte sui redditi":
"Art. 39. (Redditi determinati in base alle scritture
contabili). Per i redditi d'impresa delle persone fisiche
l'ufficio procede alla rettifica:
a) se gli elementi indicati nella dichiarazione non
corrispondono a quelli del bilancio, del conto dei profitti
e delle perdite e dell'eventuale prospetto di cui al comma
1 dell' articolo 3;
b) se non sono state esattamente applicate le
disposizioni del titolo I, capo VI, del testo unico delle
imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive
modificazioni;
c) se l'incompletezza, la falsita' o l'inesattezza
degli elementi indicati nella dichiarazione e nei relativi
allegati risulta in modo certo e diretto dai verbali e dai
questionari di cui ai numeri 2) e 4) del primo comma dell'
articolo 32, dagli atti, documenti e registri esibiti o
trasmessi ai sensi del numero 3) dello stesso comma, dalle
dichiarazioni di altri soggetti previste negli articoli 6 e
7, dai verbali relativi ad ispezioni eseguite nei confronti
di altri contribuenti o da altri atti e documenti in
possesso dell'ufficio;
d) se l'incompletezza, la falsita' o l'inesattezza
degli elementi indicati nella dichiarazione e nei relativi
allegati risulta dall'ispezione delle scritture contabili e
dalle altre verifiche di cui all' articolo 33 ovvero dal
controllo della completezza, esattezza e veridicita' delle
registrazioni contabili sulla scorta delle fatture e degli
altri atti e documenti relativi all'impresa nonche' dei
dati e delle notizie raccolti dall'ufficio nei modi
previsti dall' articolo 32. L'esistenza di attivita' non
dichiarate o la inesistenza di passivita' dichiarate e'
desumibile anche sulla base di presunzioni semplici,
purche' queste siano gravi, precise e concordanti.
In deroga alle disposizioni del comma precedente
l'ufficio delle imposte determina il reddito d'impresa
sulla base dei dati e delle notizie comunque raccolti o
venuti a sua conoscenza, con facolta' di prescindere in
tutto o in parte dalle risultanze del bilancio e dalle
scritture contabili in quanto esistenti e di avvalersi
anche di presunzioni prive dei requisiti di cui alla
lettera d) del precedente comma:
a) quando il reddito d'impresa non e' stato indicato
nella dichiarazione;
b) abrogata;
c) quando dal verbale di ispezione redatto ai sensi
dell'art. 33 risulta che il contribuente non ha tenuto o ha
comunque sottratto all'ispezione una o piu' delle scritture
contabili prescritte dall'art. 14, ovvero quando le
scritture medesime non sono disponibili per causa di forza
maggiore;
d) quando le omissioni e le false o inesatte
indicazioni accertate ai sensi del precedente comma ovvero
le irregolarita' formali delle scritture contabili
risultanti dal verbale di ispezione sono cosi' gravi,
numerose e ripetute da rendere inattendibili nel loro
complesso le scritture stesse per mancanza delle garanzie
proprie di una contabilita' sistematica. Le scritture
ausiliarie di magazzino non si considerano irregolari se
gli errori e le omissioni sono contenuti entro i normali
limiti di tolleranza delle quantita' annotate nel carico o
nello scarico e dei costi specifici imputati nelle schede
di lavorazione ai sensi della lett. d) del primo comma
dell'art. 14 del presente decreto ;
d-bis) quando il contribuente non ha dato seguito agli
inviti disposti dagli uffici ai sensi dell'articolo 32,
primo comma, numeri 3) e 4), del presente decreto o
dell'articolo 51, secondo comma, numeri 3) e 4), del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
633;
d-ter) quando viene rilevata l'omessa o infedele
indicazione dei dati previsti nei modelli per la
comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione
degli studi di settore, nonche' l'indicazione di cause di
esclusione o di inapplicabilita' degli studi di settore non
sussistenti. La presente disposizione si applica a
condizione che siano irrogabili le sanzioni di cui al comma
2-bis dell'articolo 1 del decreto legislativo 18 dicembre
1997, n. 471.
Le disposizioni dei commi precedenti valgono, in quanto
applicabili, anche per i redditi delle imprese minori e per
quelli derivanti dall'esercizio di arti e professioni, con
riferimento alle scritture contabili rispettivamente
indicate negli artt. 18 e 19. Il reddito di impresa dei
soggetti indicati nel quarto comma dell'art. 18, che non
hanno provveduto agli adempimenti contabili di cui ai
precedenti commi dello stesso articolo, e' determinato in
ogni caso ai sensi del secondo comma del presente
articolo.".
-- Si riporta il testo vigente dell'articolo 54 del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
633 recante "Istituzione e disciplina dell'imposta sul
valore aggiunto":
"Art. 54. (Rettifica delle dichiarazioni) - L'Ufficio
dell'imposta sul valore aggiunto procede alla rettifica
della dichiarazione annuale presentata dal contribuente
quando ritiene che ne risulti un'imposta inferiore a quella
dovuta ovvero una eccedenza detraibile o rimborsabile
superiore a quella spettante.
L'infedelta' della dichiarazione, qualora non emerga o
direttamente dal contenuto di essa o dal confronto con gli
elementi di calcolo delle liquidazioni di cui agli artt. 27
e 33 e con le precedenti dichiarazioni annuali, deve essere
accertata mediante il confronto tra gli elementi indicati
nella dichiarazione e quelli annotati nei registri di cui
agli artt. 23, 24 e 25 e mediante il controllo della
completezza, esattezza e veridicita' delle registrazioni
sulla scorta delle fatture ed altri documenti, delle
risultanze di altre scritture contabili e degli altri dati
e notizie raccolti nei modi previsti negli artt. 51 e
51-bis. Le omissioni e le false o inesatte indicazioni
possono essere indirettamente desunte da tali risultanze,
dati e notizie a norma dell'art. 53 o anche sulla base di
presunzioni semplici, purche' queste siano gravi, precise e
concordanti
L'ufficio puo' tuttavia procedere alla rettifica
indipendentemente dalla previa ispezione della contabilita'
del contribuente qualora l'esistenza di operazioni
imponibili per ammontare superiore a quello indicato nella
dichiarazione, o l'inesattezza delle indicazioni relative
alle operazioni che danno diritto alla detrazione, risulti
in modo certo e diretto, e non in via presuntiva, da
verbali, questionari e fatture di cui ai numeri 2), 3) e 4)
del secondo comma dell' articolo 51, dagli elenchi allegati
alle dichiarazioni di altri contribuenti o da verbali
relativi ad ispezioni eseguite nei confronti di altri
contribuenti, nonche' da altri atti e documenti in suo
possesso.
Senza pregiudizio dell'ulteriore azione accertatrice
nei termini stabiliti dall'articolo 57, i competenti uffici
dell'Agenzia delle entrate, qualora dalle attivita'
istruttorie di cui all'articolo 51, secondo comma, numeri
da 1) a 4), nonche' dalle segnalazioni effettuati dalla
Direzione centrale accertamento, da una Direzione regionale
ovvero da un ufficio della medesima Agenzia ovvero di altre
Agenzie fiscali, dalla Guardia di finanza o da pubbliche
amministrazioni ed enti pubblici oppure dai dati in
possesso dell'anagrafe tributaria, risultino elementi che
consentono di stabilire l'esistenza di corrispettivi o di
imposta in tutto o in parte non dichiarati o di detrazioni
in tutto o in parte non spettanti, puo' limitarsi ad
accertare, in base agli elementi predetti, l'imposta o la
maggiore imposta dovuta o il minor credito spettante,
nonche' l'imposta o la maggiore imposta non versata,
escluse le ipotesi di cui all'articolo 54-bis, anche
avvalendosi delle procedure previste dal decreto
legislativo 19 giugno 1997, n. 218.
Le disposizioni di cui al comma precedente possono
trovare applicazione anche con riguardo all'accertamento
induttivo del volume di affari, di cui all'articolo 12 del
D.L. 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni,
dalla L. 27 aprile 1989, n. 154, e successive
modificazioni, tenendo conto dell'indicazione dei motivi
addotti dal contribuente con le modalita' di cui al comma 1
dello stesso articolo 12.
Gli avvisi di accertamento parziale possono essere
notificati mediante invio di lettera raccomandata con
avviso di ricevimento. La notifica si considera avvenuta
alla data indicata nell'avviso di ricevimento sottoscritto
dal destinatario ovvero da persona di famiglia o addetto
alla casa.
Gli avvisi di accertamento parziale sono annullati
dall'ufficio che li ha emessi se, dalla documentazione
prodotta dal contribuente, risultano infondati in tutto o
in parte.".
-- Si riporta il testo vigente dell'articolo 43 del
citato decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del
1973:
"Art. 43. ( Termine per l'accertamento) - Gli avvisi di
accertamento devono essere notificati, a pena di decadenza,
entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in
cui e' stata presentata la dichiarazione.
Nei casi di omessa presentazione della dichiarazione o
di presentazione di dichiarazione nulla ai sensi delle
disposizioni del titolo I l'avviso di accertamento puo'
essere notificato fino al 31 dicembre del quinto anno
successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto
essere presentata.
In caso di violazione che comporta obbligo di denuncia
ai sensi dell'articolo 331 del codice di procedura penale
per uno dei reati previsti dal decreto legislativo 10 marzo
2000, n. 74, i termini di cui ai commi precedenti sono
raddoppiati relativamente al periodo di imposta in cui e'
stata commessa la violazione.
Fino alla scadenza del termine stabilito nei commi
precedenti l'accertamento puo' essere integrato o
modificato in aumento mediante la notificazione di nuovi
avvisi, in base alla sopravvenuta conoscenza di nuovi
elementi. Nell'avviso devono essere specificatamente
indicati, a pena di nullita', i nuovi elementi e gli atti o
fatti attraverso i quali sono venuti a conoscenza
dell'ufficio delle imposte."
-- Si riporta il testo vigente dell'articolo 57 del
citato decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1972, n. 633:
"Art. 57. (Termine per gli accertamenti) - Gli avvisi
relativi alle rettifiche e agli accertamenti previsti
nell'art. 54 e nel secondo comma dell'art. 55 devono essere
notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del
quarto anno successivo a quello in cui e' stata presentata
la dichiarazione. Nel caso di richiesta di rimborso
dell'eccedenza d'imposta detraibile risultante dalla
dichiarazione annuale, se tra la data di notifica della
richiesta di documenti da parte dell'ufficio e la data
della loro consegna intercorre un periodo superiore a
quindici giorni, il termine di decadenza, relativo agli
anni in cui si e' formata l'eccedenza detraibile chiesta a
rimborso, e' differito di un periodo di tempo pari a quello
compreso tra il sedicesimo giorno e la data di consegna.
In caso d'omessa presentazione della dichiarazione,
l'avviso d'accertamento dell'imposta a norma del primo
comma dell'art. 55 puo' essere notificato fino al 31
dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la
dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata.
In caso di violazione che comporta obbligo di denuncia
ai sensi dell'articolo 331 del codice di procedura penale
per uno dei reati previsti dal decreto legislativo 10 marzo
2000, n. 74, i termini di cui ai commi precedenti sono
raddoppiati relativamente al periodo di imposta in cui e'
stata commessa la violazione.
Fino alla scadenza del termine stabilito nei commi
precedenti le rettifiche e gli accertamenti possono essere
integrati o modificati, mediante la notificazione di nuovi
avvisi, in base alla sopravvenuta conoscenza di nuovi
elementi. Nell'avviso devono essere specificamente
indicati, a pena di nullita', i nuovi elementi e gli atti o
fatti attraverso i quali sono venuti a conoscenza
dell'Ufficio dell'imposta sul valore aggiunto.".
-- Si riporta il testo vigente dell'articolo 331 del
codice di procedura penale:
"Art. 331. (Interruzione di un servizio pubblico o di
pubblica necessita') - Chi, esercitando imprese di servizi
pubblici o di pubblica necessita', interrompe il servizio,
ovvero sospende il lavoro nei suoi stabilimenti, uffici o
aziende, in modo da turbare la regolarita' del servizio, e'
punito con la reclusione da sei mesi a un anno e con la
multa non inferiore a euro 516.
I capi, promotori od organizzatori sono puniti con la
reclusione da tre a sette anni e con la multa non inferiore
a euro 3.098.
Si applica la disposizione dell'ultimo capoverso
dell'articolo precedente.".
-- Il decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, recante
"Nuova disciplina dei reati in materia di imposte sui
redditi e sul valore aggiunto, a norma dell'articolo 9
della legge 25 giugno 1999, n. 205. Pubblicato nella Gazz.
Uff. 31 marzo 2000, n. 76.".
Comma 7:
-- Si riporta il testo vigente del comma 3
dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica
22 luglio 1998, n. 322, recante "Regolamento recante
modalita' per la presentazione delle dichiarazioni relative
alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle
attivita' produttive e all'imposta sul valore aggiunto, ai
sensi dell'articolo 3, comma 136, della legge 23 dicembre
1996, n. 662":
"Art. 3. (Modalita' di presentazione ed obblighi di
conservazione delle dichiarazioni) -
1. - 2. omissis.
3. Ai soli fini della presentazione delle dichiarazioni
in via telematica mediante il servizio telematico Entratel
si considerano soggetti incaricati della trasmissione delle
stesse:
a) gli iscritti negli albi dei dottori commercialisti,
dei ragionieri e dei periti commerciali e dei consulenti
del lavoro;
b) i soggetti iscritti alla data del 30 settembre 1993
nei ruoli di periti ed esperti tenuti dalle camere di
commercio, industria, artigianato e agricoltura per la
sub-categoria tributi, in possesso di diploma di laurea in
giurisprudenza o in economia e commercio o equipollenti o
diploma di ragioneria;
c) le associazioni sindacali di categoria tra
imprenditori indicate nell'articolo 32, comma 1, lettere
a), b) e c), del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241,
nonche' quelle che associano soggetti appartenenti a
minoranze etnico-linguistiche;
d) i centri di assistenza fiscale per le imprese e per
i lavoratori dipendenti e pensionati;
e) gli altri incaricati individuati con decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze.
Omissis.".
Comma 8:
--Per le modifiche apportate dalla presente legge al
decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, recante
"Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la
prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo
di riciclaggio dei proventi di attivita' criminose e di
finanziamento del terrorismo nonche' della direttiva
2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione." Pubblicato
nella Gazz. Uff. 31 marzo 2000, n. 76. si veda nelle note
all'articolo 12.
-- Si riporta il testo vigente dell'articolo 13 del
decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, recante
"Disposizioni generali in materia di sanzioni
amministrative per le violazioni di norme tributarie, a
norma dell'articolo 3, comma 133, della legge 23 dicembre
1996, n. 662":
"Art. 13. (Ravvedimento) - 1. La sanzione e' ridotta,
sempre che' la violazione non sia stata gia' constatata e
comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o
altre attivita' amministrative di accertamento delle quali
l'autore o i soggetti solidalmente obbligati, abbiano avuto
formale conoscenza:
a) ad un decimo del minimo nei casi di mancato
pagamento del tributo o di un acconto, se esso viene
eseguito nel termine di trenta giorni dalla data della sua
commissione;
b) ad un ottavo del minimo, se la regolarizzazione
degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla
determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro
il termine per la presentazione della dichiarazione
relativa all'anno nel corso del quale e' stata commessa la
violazione ovvero, quando non e' prevista dichiarazione
periodica, entro un anno dall'omissione o dall'errore;
c) ad un decimo del minimo di quella prevista per
l'omissione della presentazione della dichiarazione, se
questa viene presentata con ritardo non superiore a novanta
giorni ovvero a un decimo del minimo di quella prevista per
l'omessa presentazione della dichiarazione periodica
prescritta in materia di imposta sul valore aggiunto, se
questa viene presentata con ritardo non superiore a trenta
giorni.
2. Il pagamento della sanzione ridotta deve essere
eseguito contestualmente alla regolarizzazione del
pagamento del tributo o della differenza, quando dovuti,
nonche' al pagamento degli interessi moratori calcolati al
tasso legale con maturazione giorno per giorno.
3. Quando la liquidazione deve essere eseguita
dall'ufficio, il ravvedimento si perfeziona con
l'esecuzione dei pagamenti nel termine di sessanta giorni
dalla notificazione dell'avviso di liquidazione.
4.
5. Le singole leggi e atti aventi forza di legge
possono stabilire, a integrazione di quanto previsto nel
presente articolo, ulteriori circostanze che importino
l'attenuazione della sanzione.".
Comma 9:
--Per il testo dell'articolo 10 della legge 8 maggio
1998, n. 146, come modificato dalla presente legge si veda
nelle note al comma 1 del presente articolo.
--Per il testo vigente dell'articolo 39 del citato
decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973 si
veda nelle note al comma 1 del presente articolo.
--Per il testo vigente dell'articolo 54 del citato
decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 si
veda nelle note al comma 1 del presente articolo.
--Per il testo vigente dell'articolo 43 del citato
decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973 si
veda nelle note al comma 1 del presente articolo.
-- Per il testo vigente dell'articolo 57 del citato
decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 si
veda nelle note al comma 1 del presente articolo.
--Per il testo vigente dell'articolo 331 del codice di
procedura penale si veda nelle note al comma 1 del presente
articolo.
-- per il testo del decreto legislativo 10 marzo 2000,
n. 74, recante "Nuova disciplina dei reati in materia di
imposte sui redditi e sul valore aggiunto, a norma
dell'articolo 9 della legge 25 giugno 1999, n. 205", si
veda nelle note al comma 1 del presente articolo.
-- Si riporta il testo vigente dell'articolo 38 del
citato decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del
1973:
"Art. 38. (Rettifica delle dichiarazioni delle persone
fisiche) - L'ufficio delle imposte procede alla rettifica
delle dichiarazioni presentate dalle persone fisiche quando
il reddito complessivo dichiarato risulta inferiore a
quello effettivo o non sussistono o non spettano, in tutto
o in parte, le deduzioni dal reddito o le detrazioni di
imposta indicate nella dichiarazione.
La rettifica deve essere fatta con unico atto, agli
effetti dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e
dell'imposta locale sui redditi, ma con riferimento
analitico ai redditi delle varie categorie di cui all'art.
6 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 597.
L'incompletezza, la falsita' e l'inesattezza dei dati
indicati nella dichiarazione, salvo quanto stabilito
nell'art. 39, possono essere desunte dalla dichiarazione
stessa, dal confronto con le dichiarazioni relative ad anni
precedenti e dai dati e dalle notizie di cui all'articolo
precedente anche sulla base di presunzioni semplici,
purche' queste siano gravi, precise e concordanti.
L'ufficio, indipendentemente dalle disposizioni recate
dai commi precedenti e dall'articolo 39, puo' sempre
determinare sinteticamente il reddito complessivo del
contribuente sulla base delle spese di qualsiasi genere
sostenute nel corso del periodo d'imposta, salva la prova
che il relativo finanziamento e' avvenuto con redditi
diversi da quelli posseduti nello stesso periodo d'imposta,
o con redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte a
titolo di imposta o, comunque, legalmente esclusi dalla
formazione della base imponibile .
La determinazione sintetica puo' essere altresi'
fondata sul contenuto induttivo di elementi indicativi di
capacita' contributiva individuato mediante l'analisi di
campioni significativi di contribuenti, differenziati anche
in funzione del nucleo familiare e dell'area territoriale
di appartenenza, con decreto del Ministero dell'economia e
delle finanze da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale con
periodicita' biennale. In tale caso e' fatta salva per il
contribuente la prova contraria di cui al quarto comma. .
La determinazione sintetica del reddito complessivo di
cui ai precedenti commi e' ammessa a condizione che il
reddito complessivo accertabile ecceda di almeno un quinto
quello dichiarato.
L'ufficio che procede alla determinazione sintetica del
reddito complessivo ha l'obbligo di invitare il
contribuente a comparire di persona o per mezzo di
rappresentanti per fornire dati e notizie rilevanti ai fini
dell'accertamento e, successivamente, di avviare il
procedimento di accertamento con adesione ai sensi
dell'articolo 5 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n.
218
Dal reddito complessivo determinato sinteticamente sono
deducibili i soli oneri previsti dall'articolo 10 del
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917; competono, inoltre, per gli oneri sostenuti dal
contribuente, le detrazioni dall'imposta lorda previste
dalla legge.".
Comma 11:
--Per il testo vigente dell'articolo 10 della citata
legge n. 146 del 1998 si veda nelle note al comma 1 del
presente articolo.
-- Si riporta il testo vigente dell'articolo 7 del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 605, recante "Disposizioni relative all'anagrafe
tributaria e al codice fiscale dei contribuenti":
"Art. 7. (Comunicazioni all'anagrafe tributaria) - Gli
uffici pubblici devono comunicare all'anagrafe tributaria i
dati e le notizie contenuti negli atti di cui alle lettere
e-bis) e g) del primo comma dell'articolo 6.
A partire dal 1° luglio 1989 le camere di commercio,
industria, artigianato ed agricoltura devono comunicare
mensilmente all'anagrafe tributaria i dati e le notizie
contenuti nelle domande di iscrizione, variazione e
cancellazione di cui alla lettera f) dell'articolo 6, anche
se relative a singole unita' locali . Le comunicazioni
delle iscrizioni, variazioni e cancellazioni negli albi
degli artigiani saranno omesse dalle camere di commercio,
industria, artigianato ed agricoltura che provvedono alla
iscrizione d'ufficio dei suddetti dati nei registri delle
ditte.
Gli ordini professionali e gli altri enti ed uffici
preposti alla tenuta di albi, registri ed elenchi, che
verranno indicati con decreto del Ministro per le finanze,
devono comunicare alla anagrafe tributaria le iscrizioni,
variazioni e cancellazioni.
Le comunicazioni di cui ai commi precedenti, con
esclusione di quelle effettuate dalle camere di commercio,
industria, artigianato ed agricoltura, devono essere
eseguite entro il 30 giugno di ciascun anno relativamente
agli atti emessi ed alle iscrizioni, variazioni e
cancellazioni intervenute nell'anno precedente.
Le aziende, gli istituti, gli enti e le societa' devono
comunicare all'anagrafe tributaria i dati e le notizie
riguardanti i contratti di cui alla lettera g-ter) del
primo comma dell'articolo 6. Al fine dell'emersione delle
attivita' economiche, con particolare riferimento
all'applicazione dei tributi erariali e locali nel settore
immobiliare, gli stessi soggetti devono comunicare i dati
catastali identificativi dell'immobile presso cui e'
attivata l'utenza, dichiarati dagli utenti .
Le banche, la societa' Poste italiane Spa, gli
intermediari finanziari, le imprese di investimento, gli
organismi di investimento collettivo del risparmio, le
societa' di gestione del risparmio, nonche' ogni altro
operatore finanziario, fatto salvo quanto disposto dal
secondo comma dell'articolo 6 per i soggetti non residenti,
sono tenuti a rilevare e a tenere in evidenza i dati
identificativi, compreso il codice fiscale, di ogni
soggetto che intrattenga con loro qualsiasi rapporto o
effettui, per conto proprio ovvero per conto o a nome di
terzi, qualsiasi operazione di natura finanziaria ad
esclusione di quelle effettuate tramite bollettino di conto
corrente postale per un importo unitario inferiore a 1.500
euro; l'esistenza dei rapporti e l'esistenza di qualsiasi
operazione di cui al precedente periodo, compiuta al di
fuori di un rapporto continuativo, nonche' la natura degli
stessi sono comunicate all'anagrafe tributaria, ed
archiviate in apposita sezione, con l'indicazione dei dati
anagrafici dei titolari e dei soggetti che intrattengono
con gli operatori finanziari qualsiasi rapporto o
effettuano operazioni al di fuori di un rapporto
continuativo per conto proprio ovvero per conto o a nome di
terzi, compreso il codice fiscale .
Gli ordini professionali e gli altri enti ed uffici
preposti alla tenuta di albi, registri ed elenchi, di cui
alla lettera f) dell'art. 6, ai quali l'anagrafe tributaria
trasmette la lista degli esercenti attivita' professionale
devono comunicare all'anagrafe tributaria medesima i dati
necessari per il completamento o l'aggiornamento della
lista, entro sei mesi dalla data di ricevimento della
stessa.
I rappresentanti legali dei soggetti diversi dalle
persone fisiche, che non siano tenuti a presentare la
dichiarazione od a fornire le notizie previste dall'art. 35
del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 o dall'art. 36 del
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, devono comunicare
all'anagrafe tributaria, entro trenta giorni, l'avvenuta
estinzione e le avvenute operazioni di trasformazione,
concentrazione o fusione .
Gli amministratori di condominio negli edifici devono
comunicare annualmente all'anagrafe tributaria l'ammontare
dei beni e servizi acquistati dal condominio e i dati
identificativi dei relativi fornitori. Con decreto del
Ministro delle finanze sono stabiliti il contenuto, le
modalita' e i termini delle comunicazioni .
Le comunicazioni di cui ai precedenti commi devono
indicare il numero di codice fiscale dei soggetti cui le
comunicazioni stesse si riferiscono e devono essere
sottoscritte dal legale rappresentante dell'ente o dalla
persona che ne e' autorizzata secondo l'ordinamento
dell'ente stesso. Per le amministrazioni dello Stato la
comunicazione e' sottoscritta dalla persona preposta
all'ufficio che ha emesso il provvedimento.
Le comunicazioni di cui ai commi dal primo al quinto e
dal settimo all'ottavo del presente articolo sono trasmesse
esclusivamente per via telematica. Le modalita' e i termini
delle trasmissioni nonche' le specifiche tecniche del
formato dei dati sono definite con provvedimento del
Direttore dell'Agenzia delle entrate. Le rilevazioni e le
evidenziazioni, nonche' le comunicazioni di cui al sesto
comma sono utilizzate ai fini delle richieste e delle
risposte in via telematica di cui all'articolo 32, primo
comma, numero 7), del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive
modificazioni, e all'articolo 51, secondo comma, numero 7),
del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n. 633, e successive modificazioni. Le informazioni
comunicate sono altresi' utilizzabili per le attivita'
connesse alla riscossione mediante ruolo, nonche' dai
soggetti di cui all'articolo 4, comma 2, lettere a), b), c)
ed e), del regolamento di cui al decreto del Ministro del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica 4
agosto 2000, n. 269, ai fini dell'espletamento degli
accertamenti finalizzati alla ricerca e all'acquisizione
della prova e delle fonti di prova nel corso di un
procedimento penale, sia ai fini delle indagini preliminari
e dell'esercizio delle funzioni previste dall'articolo
371-bis del codice di procedura penale sia nelle fasi
processuali successive, ovvero degli accertamenti di
carattere patrimoniale per le finalita' di prevenzione
previste da specifiche disposizioni di legge e per
l'applicazione delle misure di prevenzione.
Ai fini dei controlli sulle dichiarazioni dei
contribuenti, il Direttore dell'Agenzia delle entrate puo'
richiedere a pubbliche amministrazioni, enti pubblici,
organismi ed imprese, anche limitatamente a particolari
categorie, di effettuare comunicazioni all'Anagrafe
tributaria di dati e notizie in loro possesso; la richiesta
deve stabilire anche il contenuto, i termini e le modalita'
delle comunicazioni.
Le imprese, gli intermediari e tutti gli altri
operatori del settore delle assicurazioni che erogano, in
ragione dei contratti di assicurazione di qualsiasi ramo,
somme di denaro a qualsiasi titolo nei confronti dei
danneggiati, comunicano in via telematica all'anagrafe
tributaria, anche in deroga a contrarie disposizioni
legislative, l'ammontare delle somme liquidate, il codice
fiscale o la partita IVA del beneficiario e dei soggetti le
cui prestazioni sono state valutate ai fini della
quantificazione della somma liquidata. La presente
disposizione si applica con riferimento alle somme erogate
a decorrere dal 1° ottobre 2006. I dati acquisiti ai sensi
del presente comma sono utilizzati prioritariamente
nell'attivita' di accertamento effettuata nei confronti dei
soggetti le cui prestazioni sono state valutate ai fini
della quantificazione della somma liquidata.
Il contenuto, le modalita' ed i termini delle
trasmissioni, nonche' le specifiche tecniche del formato,
sono definite con provvedimento del Direttore dell'Agenzia
delle entrate.".
-- Si riporta il testo vigente dell'articolo 32 del
citato decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del
1973:
"Art. 32. Poteri degli uffici - Per l'adempimento dei
loro compiti gli uffici delle imposte possono:
1) procedere all'esecuzione di accessi, ispezioni e
verifiche a norma del successivo art. 33;
2) invitare i contribuenti, indicandone il motivo, a
comparire di persona o per mezzo di rappresentanti per
fornire dati e notizie rilevanti ai fini dell'accertamento
nei loro confronti, anche relativamente ai rapporti ed alle
operazioni, i cui dati, notizie e documenti siano stati
acquisiti a norma del numero 7), ovvero rilevati a norma
dell'articolo 33, secondo e terzo comma, o acquisiti ai
sensi dell'articolo 18, comma 3, lettera b), del decreto
legislativo 26 ottobre 1995, n. 504. I dati ed elementi
attinenti ai rapporti ed alle operazioni acquisiti e
rilevati rispettivamente a norma del numero 7) e
dell'articolo 33, secondo e terzo comma, o acquisiti ai
sensi dell'articolo 18, comma 3, lettera b), del decreto
legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono posti a base
delle rettifiche e degli accertamenti previsti dagli artt.
38, 39, 40 e 41 se il contribuente non dimostra che ne ha
tenuto conto per la determinazione del reddito soggetto ad
imposta o che non hanno rilevanza allo stesso fine; alle
stesse condizioni sono altresi' posti come ricavi o
compensi a base delle stesse rettifiche ed accertamenti, se
il contribuente non ne indica il soggetto beneficiario e
sempreche' non risultino dalle scritture contabili, i
prelevamenti o gli importi riscossi nell'ambito dei
predetti rapporti od operazioni. Le richieste fatte e le
risposte ricevute devono risultare da verbale sottoscritto
anche dal contribuente o dal suo rappresentante; in
mancanza deve essere indicato il motivo della mancata
sottoscrizione. Il contribuente ha diritto ad avere copia
del verbale;
3) invitare i contribuenti, indicandone il motivo, a
esibire o trasmettere atti e documenti rilevanti ai fini
dell'accertamento nei loro confronti, compresi i documenti
di cui al successivo art. 34. Ai soggetti obbligati alla
tenuta di scritture contabili secondo le disposizioni del
Titolo III puo' essere richiesta anche l'esibizione dei
bilanci o rendiconti e dei libri o registri previsti dalle
disposizioni tributarie. L'ufficio puo' estrarne copia
ovvero trattenerli, rilasciandone ricevuta, per un periodo
non superiore a sessanta giorni dalla ricezione. Non
possono essere trattenute le scritture cronologiche in uso;
4) inviare ai contribuenti questionari relativi a dati
e notizie di carattere specifico rilevanti ai fini
dell'accertamento nei loro confronti nonche' nei confronti
di altri contribuenti con i quali abbiano intrattenuto
rapporti, con invito a restituirli compilati e firmati;
5) richiedere agli organi ed alle Amministrazioni dello
Stato, agli enti pubblici non economici, alle societa' ed
enti di assicurazione ed alle societa' ed enti che
effettuano istituzionalmente riscossioni e pagamenti per
conto di terzi la comunicazione, anche in deroga a
contrarie disposizioni legislative, statutarie o
regolamentari, di dati e notizie relativi a soggetti
indicati singolarmente o per categorie. Alle societa' ed
enti di assicurazione, per quanto riguarda i rapporti con
gli assicurati del ramo vita, possono essere richiesti dati
e notizie attinenti esclusivamente alla durata del
contratto di assicurazione, all'ammontare del premio e alla
individuazione del soggetto tenuto a corrisponderlo. Le
informazioni sulla categoria devono essere fornite, a
seconda della richiesta, cumulativamente o specificamente
per ogni soggetto che ne fa parte. Questa disposizione non
si applica all'Istituto centrale di statistica, agli
ispettorati del lavoro per quanto riguarda le rilevazioni
loro commesse dalla legge, e, salvo il disposto del n. 7),
alle banche, alla societa' Poste italiane Spa, per le
attivita' finanziarie e creditizie, alle societa' ed enti
di assicurazione per le attivita' finanziarie agli
intermediari finanziari, alle imprese di investimento, agli
organismi di investimento collettivo del risparmio, alle
societa' di gestione del risparmio e alle societa'
fiduciarie;
6) richiedere copie o estratti degli atti e dei
documenti depositati presso i notai, i procuratori del
registro, i conservatori dei registri immobiliari e gli
altri pubblici ufficiali. Le copie e gli estratti, con
l'attestazione di conformita' all'originale, devono essere
rilasciate gratuitamente;
6-bis) richiedere, previa autorizzazione del direttore
centrale dell'accertamento dell'Agenzia delle entrate o del
direttore regionale della stessa, ovvero, per il Corpo
della guardia di finanza, del comandante regionale, ai
soggetti sottoposti ad accertamento, ispezione o verifica
il rilascio di una dichiarazione contenente l'indicazione
della natura, del numero e degli estremi identificativi dei
rapporti intrattenuti con le banche, la societa' Poste
italiane Spa, gli intermediari finanziari, le imprese di
investimento, gli organismi di investimento collettivo del
risparmio, le societa' di gestione del risparmio e le
societa' fiduciarie, nazionali o stranieri, in corso ovvero
estinti da non piu' di cinque anni dalla data della
richiesta. Il richiedente e coloro che vengono in possesso
dei dati raccolti devono assumere direttamente le cautele
necessarie alla riservatezza dei dati acquisiti;
7) richiedere, previa autorizzazione del direttore
centrale dell'accertamento dell'Agenzia delle entrate o del
direttore regionale della stessa, ovvero, per il Corpo
della guardia di finanza, del comandante regionale, alle
banche, alla societa' Poste italiane Spa, per le attivita'
finanziarie e creditizie, alle societa' ed enti di
assicurazione per le attivita' finanziarie, agli
intermediari finanziari, alle imprese di investimento, agli
organismi di investimento collettivo del risparmio, alle
societa' di gestione del risparmio e alle societa'
fiduciarie, dati, notizie e documenti relativi a qualsiasi
rapporto intrattenuto od operazione effettuata, ivi
compresi i servizi prestati, con i loro clienti, nonche'
alle garanzie prestate da terzi o dagli operatori
finanziari sopra indicati e le generalita' dei soggetti per
i quali gli stessi operatori finanziari abbiano effettuato
le suddette operazioni e servizi o con i quali abbiano
intrattenuto rapporti di natura finanziaria. Alle societa'
fiduciarie di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1966, e a
quelle iscritte nella sezione speciale dell'albo di cui
all'articolo 20 del testo unico delle disposizioni in
materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, puo' essere richiesto,
tra l'altro, specificando i periodi temporali di interesse,
di comunicare le generalita' dei soggetti per conto dei
quali esse hanno detenuto o amministrato o gestito beni,
strumenti finanziari e partecipazioni in imprese,
inequivocamente individuati. La richiesta deve essere
indirizzata al responsabile della struttura accentrata,
ovvero al responsabile della sede o dell'ufficio
destinatario che ne da' notizia immediata al soggetto
interessato; la relativa risposta deve essere inviata al
titolare dell'ufficio procedente;
7-bis) richiedere, con modalita' stabilite con decreto
di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e
delle finanze, da adottare d'intesa con l'Autorita' di
vigilanza in coerenza con le regole europee e
internazionali in materia di vigilanza e, comunque, previa
autorizzazione del direttore centrale dell'accertamento
dell'Agenzia delle entrate o del direttore regionale della
stessa, ovvero, per il Corpo della guardia di finanza, del
comandante regionale, ad autorita' ed enti, notizie, dati,
documenti e informazioni di natura creditizia, finanziaria
e assicurativa, relativi alle attivita' di controllo e di
vigilanza svolte dagli stessi, anche in deroga a specifiche
disposizioni di legge;
8) richiedere ai soggetti indicati nell'art. 13 dati,
notizie e documenti relativi ad attivita' svolte in un
determinato periodo d'imposta, rilevanti ai fini
dell'accertamento, nei confronti di loro clienti, fornitori
e prestatori di lavoro autonomo;
8-bis) invitare ogni altro soggetto ad esibire o
trasmettere, anche in copia fotostatica, atti o documenti
fiscalmente rilevanti concernenti specifici rapporti
intrattenuti con il contribuente e a fornire i chiarimenti
relativi;
8-ter) richiedere agli amministratori di condominio
negli edifici dati, notizie e documenti relativi alla
gestione condominiale.
Gli inviti e le richieste di cui al presente articolo
devono essere notificati ai sensi dell'art. 60. Dalla data
di notifica decorre il termine fissato dall'ufficio per
l'adempimento, che non puo' essere inferiore a 15 giorni
ovvero per il caso di cui al n. 7) a trenta giorni. Il
termine puo' essere prorogato per un periodo di venti
giorni su istanza dell'operatore finanziario, per
giustificati motivi, dal competente direttore centrale o
direttore regionale per l'Agenzia delle entrate, ovvero,
per il Corpo della guardia di finanza, dal comandante
regionale.
Le richieste di cui al primo comma, numero 7), nonche'
le relative risposte, anche se negative, devono essere
effettuate esclusivamente in via telematica. Con
provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono
stabilite le disposizioni attuative e le modalita' di
trasmissione delle richieste, delle risposte, nonche' dei
dati e delle notizie riguardanti i rapporti e le operazioni
indicati nel citato numero 7).
Le notizie ed i dati non addotti e gli atti, i
documenti, i libri ed i registri non esibiti o non
trasmessi in risposta agli inviti dell'ufficio non possono
essere presi in considerazione a favore del contribuente,
ai fini dell'accertamento in sede amministrativa e
contenziosa. Di cio' l'ufficio deve informare il
contribuente contestualmente alla richiesta.
Le cause di inutilizzabilita' previste dal terzo comma
non operano nei confronti del contribuente che depositi in
allegato all'atto introduttivo del giudizio di primo grado
in sede contenziosa le notizie, i dati, i documenti, i
libri e i registri, dichiarando comunque contestualmente di
non aver potuto adempiere alle richieste degli uffici per
causa a lui non imputabile.".
-- Si riporta il testo vigente dell'articolo 51 del
citato decreto del presidente della Repubblica n. 633 del
1972:
"Art. 51. (Attribuzioni e poteri degli Uffici
dell'imposta sul valore aggiunto) - Gli Uffici dell'imposta
sul valore aggiunto controllano le dichiarazioni presentate
e i versamenti eseguiti dai contribuenti, ne rilevano
l'eventuale omissione e provvedono all'accertamento e alla
riscossione delle imposte o maggiori imposte dovute;
vigilano sull'osservanza degli obblighi relativi alla
fatturazione e registrazione delle operazioni e alla tenuta
della contabilita' e degli altri obblighi stabiliti dal
presente decreto; provvedono alla irrogazione delle pene
pecuniarie e delle soprattasse e alla presentazione del
rapporto all'autorita' giudiziaria per le violazioni
sanzionate penalmente. Il controllo delle dichiarazioni
presentate e l'individuazione dei soggetti che ne hanno
omesso la presentazione sono effettuati sulla base di
criteri selettivi fissati annualmente dal Ministro delle
finanze che tengano anche conto della capacita' operativa
degli Uffici stessi. I criteri selettivi per l'attivita' di
accertamento di cui al periodo precedente, compresa quella
a mezzo di studi di settore, sono rivolti prioritariamente
nei confronti dei soggetti diversi dalle imprese
manifatturiere che svolgono la loro attivita' in conto
terzi per altre imprese in misura non inferiore al 90 per
cento .
Per l'adempimento dei loro compiti gli Uffici possono:
1) procedere all'esecuzione di accessi, ispezioni e
verifiche ai sensi dell'art. 52;
2) invitare i soggetti che esercitano imprese, arti o
professioni, indicandone il motivo, a comparire di persona
o a mezzo di rappresentanti per esibire documenti e
scritture, ad esclusione dei libri e dei registri in corso
di scritturazione, o per fornire dati, notizie e
chiarimenti rilevanti ai fini degli accertamenti nei loro
confronti anche relativamente ai rapporti ed alle
operazioni, i cui dati, notizie e documenti siano stati
acquisiti a norma del numero 7) del presente comma, ovvero
rilevati a norma dell'articolo 52, ultimo comma, o
dell'articolo 63, primo comma, o acquisiti ai sensi
dell'articolo 18, comma 3, lettera b), del decreto
legislativo 26 ottobre 1995, n. 504. I dati ed elementi
attinenti ai rapporti ed alle operazioni acquisiti e
rilevati rispettivamente a norma del numero 7) e
dell'articolo 52, ultimo comma, o dell'articolo 63, primo
comma, o acquisiti ai sensi dell' articolo 18, comma 3,
lettera b), del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n.
504, sono posti a base delle rettifiche e degli
accertamenti previsti dagli articoli 54 e 55 se il
contribuente non dimostra che ne ha tenuto conto nelle
dichiarazioni o che non si riferiscono ad operazioni
imponibili; sia le operazioni imponibili sia gli acquisti
si considerano effettuati all'aliquota in prevalenza
rispettivamente applicata o che avrebbe dovuto essere
applicata. Le richieste fatte e le risposte ricevute devono
essere verbalizzate a norma del sesto comma dell'articolo
52 ;
3) inviare ai soggetti che esercitano imprese, arti e
professioni, con invito a restituirli compilati e firmati,
questionari relativi a dati e notizie di carattere
specifico rilevanti ai fini dell'accertamento, anche nei
confronti di loro clienti e fornitori;
4) invitare qualsiasi soggetto ad esibire o
trasmettere, anche in copia fotostatica, documenti e
fatture relativi a determinate cessioni di beni o
prestazioni di servizi ricevute ed a fornire ogni
informazione relativa alle operazioni stesse;
5) richiedere agli organi e alle Amministrazioni dello
Stato, agli enti pubblici non economici, alle societa' ed
enti di assicurazione ed alle societa' ed enti che
effettuano istituzionalmente riscossioni e pagamenti per
conto di terzi la comunicazione, anche in deroga a
contrarie disposizioni legislative, statutarie o
regolamentari, di dati e notizie relativi a soggetti
indicati singolarmente o per categorie. Alle societa' ed
enti di assicurazione, per quanto riguarda i rapporti con
gli assicurati del ramo vita, possono essere richiesti dati
e notizie attinenti esclusivamente alla durata del
contratto di assicurazione, all'ammontare del premio e alla
individuazione del soggetto tenuto a corrisponderlo. Le
informazioni sulla categoria devono essere fornite, a
seconda della richiesta, cumulativamente o specificamente
per ogni soggetto che ne fa parte. Questa disposizione non
si applica all'Istituto centrale di statistica e agli
Ispettorati del lavoro per quanto riguarda le rilevazioni
loro commesse dalla legge, e, salvo il disposto del n. 7),
alle banche, alla societa' Poste italiane Spa, per le
attivita' finanziarie e creditizie, alle societa' ed enti
di assicurazione per le attivita' finanziarie, agli
intermediari finanziari, alle imprese di investimento, agli
organismi di investimento collettivo del risparmio, alle
societa' di gestione del risparmio e alle societa'
fiduciarie;
6) richiedere copie o estratti degli atti e dei
documenti depositati presso i notai, i procuratori del
registro, i conservatori dei registri immobiliari e gli
altri pubblici ufficiali;
6-bis) richiedere, previa autorizzazione del direttore
centrale dell'accertamento dell'Agenzia delle entrate o del
direttore regionale della stessa, ovvero, per il Corpo
della guardia di finanza, del comandante regionale, ai
soggetti sottoposti ad accertamento, ispezione o verifica
il rilascio di una dichiarazione contenente l'indicazione
della natura, del numero e degli estremi identificativi dei
rapporti intrattenuti con le banche, la societa' Poste
italiane Spa, gli intermediari finanziari, le imprese di
investimento, gli organismi di investimento collettivo del
risparmio, le societa' di gestione del risparmio e le
societa' fiduciarie, nazionali o stranieri, in corso ovvero
estinti da non piu' di cinque anni dalla data della
richiesta. Il richiedente e coloro che vengono in possesso
dei dati raccolti devono assumere direttamente le cautele
necessarie alla riservatezza dei dati acquisiti;
7) richiedere, previa autorizzazione del direttore
centrale dell'accertamento dell'Agenzia delle entrate o del
direttore regionale della stessa, ovvero, per il Corpo
della guardia di finanza, del comandante regionale, alle
banche, alla societa' Poste italiane Spa, per le attivita'
finanziarie e creditizie, alle societa' ed enti di
assicurazione per le attivita' finanziarie, agli
intermediari finanziari, alle imprese di investimento, agli
organismi di investimento collettivo del risparmio, alle
societa' di gestione del risparmio e alle societa'
fiduciarie, dati, notizie e documenti relativi a qualsiasi
rapporto intrattenuto od operazione effettuata, ivi
compresi i servizi prestati, con i loro clienti, nonche'
alle garanzie prestate da terzi o dagli operatori
finanziari sopra indicati e le generalita' dei soggetti per
i quali gli stessi operatori finanziari abbiano effettuato
le suddette operazioni e servizi o con i quali abbiano
intrattenuto rapporti di natura finanziaria. Alle societa'
fiduciarie di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1966, e a
quelle iscritte nella sezione speciale dell'albo di cui
all'articolo 20 del testo unico delle disposizioni in
materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, puo' essere richiesto,
tra l'altro, specificando i periodi temporali di interesse,
di comunicare le generalita' dei soggetti per conto dei
quali esse hanno detenuto o amministrato o gestito beni,
strumenti finanziari e partecipazioni in imprese,
inequivocamente individuati. La richiesta deve essere
indirizzata al responsabile della struttura accentrata,
ovvero al responsabile della sede o dell'ufficio
destinatario che ne da' notizia immediata al soggetto
interessato; la relativa risposta deve essere inviata al
titolare dell'ufficio procedente;
7-bis) richiedere, con modalita' stabilite con decreto
di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e
delle finanze, da adottare d'intesa con l'Autorita' di
vigilanza in coerenza con le regole europee e
internazionali in materia di vigilanza e, comunque, previa
autorizzazione del direttore centrale dell'accertamento
dell'Agenzia delle entrate o del direttore regionale della
stessa, ovvero, per il Corpo della guardia di finanza, del
comandante regionale, ad autorita' ed enti, notizie, dati,
documenti e informazioni di natura creditizia, finanziaria
e assicurativa, relativi alle attivita' di controllo e di
vigilanza svolte dagli stessi, anche in deroga a specifiche
disposizioni di legge.
Gli inviti e le richieste di cui al precedente comma
devono essere fatti a mezzo di raccomandata con avviso di
ricevimento, fissando per l'adempimento un termine non
inferiore a quindici giorni ovvero, per il caso di cui al
n. 7), non inferiore a trenta giorni. Il termine puo'
essere prorogato per un periodo di venti giorni su istanza
dell'operatore finanziario, per giustificati motivi, dal
competente direttore centrale o direttore regionale per
l'Agenzia delle entrate, ovvero, per il Corpo della guardia
di finanza, dal comandante regionale. Si applicano le
disposizioni dell'art. 52 del D.P.R. 29 settembre 1973, n.
600, e successive modificazioni.
Le richieste di cui al secondo comma, numero 7),
nonche' le relative risposte, anche se negative, sono
effettuate esclusivamente in via telematica. Con
provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono
stabilite le disposizioni attuative e le modalita' di
trasmissione delle richieste, delle risposte, nonche' dei
dati e delle notizie riguardanti i rapporti e le operazioni
indicati nel citato numero 7).
Per l'inottemperanza agli inviti di cui al secondo
comma, numeri 3) e 4), si applicano le disposizioni di cui
ai commi terzo e quarto dell'articolo 32 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e
successive modificazioni.".
Comma 12:
-- Per il testo dell'articolo 10 della legge n. 146 del
1998, come modificato dalla presente legge, si veda nelle
note al comma 1 del presente articolo.
Comma 13:
-- Si riporta il testo del comma 4-bis dell'articolo 10
e il testo dell'articolo 10-ter della citata legge n. 146
del 1998, vigenti per le attivita' di accertamento
effettuate in relazione alle annualita' antecedenti il 2011
e abrogate dal comma 12 del presente articolo :
"Art. 10. (Modalita' di utilizzazione degli studi di
settore in sede di accertamento) omissis.
4-bis. Le rettifiche sulla base di presunzioni semplici
di cui all'articolo 39, primo comma, lettera d), secondo
periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 600, e all'articolo 54, secondo comma,
ultimo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica
26 ottobre 1972, n. 633, non possono essere effettuate nei
confronti dei contribuenti che dichiarino, anche per
effetto dell'adeguamento, ricavi o compensi pari o
superiori al livello della congruita', ai fini
dell'applicazione degli studi di settore di cui
all'articolo 62-bis del decreto-legge 30 agosto 1993, n.
331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre
1993, n. 427, tenuto altresi' conto dei valori di coerenza
risultanti dagli specifici indicatori, di cui all'articolo
10-bis, comma 2, della presente legge, qualora l'ammontare
delle attivita' non dichiarate, con un massimo di 50.000
euro, sia pari o inferiore al 40 per cento dei ricavi o
compensi dichiarati. Ai fini dell'applicazione della
presente disposizione, per attivita', ricavi o compensi si
intendono quelli indicati al comma 4, lettera a). La
presente disposizione si applica a condizione che non siano
irrogabili le sanzioni di cui ai commi 2-bis e 4-bis
rispettivamente degli articoli 1 e 5 del decreto
legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, nonche' al comma
2-bis dell'articolo 32 del decreto legislativo 15 dicembre
1997, n. 446 e che i contribuenti interessati risultino
congrui alle risultanze degli studi di settore, anche a
seguito di adeguamento, in relazione al periodo di imposta
precedente.
Omissis.".
Art. 10-ter. (Limiti alla possibilita' per
l'Amministrazione finanziaria di effettuare accertamenti
presuntivi in caso di adesione agli inviti a comparire ai
fini degli studi di settore) -
1. In caso di adesione ai sensi dell'articolo 5, comma
1-bis del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, ai
contenuti degli inviti di cui al comma 3-bis dell'articolo
10, relativi ai periodi d'imposta in corso al 31 dicembre
2006 e successivi, gli ulteriori accertamenti basati sulle
presunzioni semplici di cui all'articolo 39, primo comma,
lettera d), secondo periodo, del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e all'articolo
54, secondo comma, ultimo periodo, del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, non
possono essere effettuati qualora l'ammontare delle
attivita' non dichiarate, con un massimo di 50.000 euro,
sia pari o inferiore al 40 % dei ricavi o compensi
definiti. Ai fini dell'applicazione della presente
disposizione, per attivita', ricavi o compensi si intendono
quelli indicati al comma 4, lettera a), dell'articolo 10.
2. La disposizione di cui al comma 1 del presente
articolo, si applica a condizione che non siano irrogabili,
per l'annualita' oggetto dell'invito di cui al comma
precedente, le sanzioni di cui ai commi 2-bis e 4-bis,
rispettivamente degli articoli 1 e 5 del decreto
legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, nonche' al comma
2-bis, dell'articolo 32, del decreto legislativo 15
dicembre 1997, n. 446.".
Comma 13- bis:
-- Si riporta il testo dell'articolo 19 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602,
recante "Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul
reddito" come modificato dalla presente legge:
"Art. 19. (Dilazione del pagamento) - 1. L'agente della
riscossione, su richiesta del contribuente, puo' concedere,
nelle ipotesi di temporanea situazione di obiettiva
difficolta' dello stesso, la ripartizione del pagamento
delle somme iscritte a ruolo fino ad un massimo di
settantadue rate mensili.
1-bis. In caso di comprovato peggioramento della
situazione di cui al comma 1, la dilazione concessa puo'
essere prorogata una sola volta, per un ulteriore periodo e
fino a settantadue mesi, a condizione che non sia
intervenuta decadenza. In tal caso, il debitore puo'
chiedere che il piano di rateazione preveda, in luogo della
rata costante, rate variabili di importo crescente per
ciascun anno
2.
3. In caso di mancato pagamento della prima rata o,
successivamente, di due rate :
a) il debitore decade automaticamente dal beneficio
della rateazione;
b) l'intero importo iscritto a ruolo ancora dovuto e'
immediatamente ed automaticamente riscuotibile in unica
soluzione;
c) il carico non puo' piu' essere rateizzato.
4. Le rate mensili nelle quali il pagamento e' stato
dilazionato ai sensi del comma 1 scadono nel giorno di
ciascun mese indicato nell'atto di accoglimento
dell'istanza di dilazione.".
Comma 13- ter:
--Per il testo dell'articolo 19 del decreto del
Presidente della Repubblica n. 602 del 1973 si veda nelle
note al comma 13-bis del presente articolo.
--Si riporta il testo vigente del comma 20
dell'articolo 2 del citato decreto-legge n. 225 del 2010 :
"Art. 2. (Proroghe onerose di termini) - 1-19 omissis
20. Le dilazioni concesse, fino alla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto, ai
sensi dell' articolo 19 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, interessate dal
mancato pagamento della prima rata o, successivamente, di
due rate, possono essere prorogate per un ulteriore periodo
e fino a settantadue mesi a condizione che il debitore
comprovi un temporaneo peggioramento della situazione di
difficolta' posta a base della concessione della prima
dilazione.
Omissis.".
Comma 13- quater:
-- Si riporta il testo dell'articolo 17 del decreto
legislativo 13 aprile 1999, n. 112 recante "Riordino del
servizio nazionale della riscossione, in attuazione della
delega prevista dalla legge 28 settembre 1998, n. 337" come
modificato dalla presente legge:
"Art. 17. (Remunerazione del servizio) - 1. Al fine di
assicurare il funzionamento del servizio nazionale della
riscossione, per il presidio della funzione di deterrenza e
contrasto dell'evasione e per il progressivo innalzamento
del tasso di adesione spontanea agli obblighi tributari,
gli agenti della riscossione hanno diritto al rimborso dei
costi fissi risultanti dal bilancio certificato da
determinare annualmente, in misura percentuale delle somme
iscritte a ruolo riscosse e dei relativi interessi di mora,
con decreto non regolamentare del Ministro dell'economia e
delle finanze, che tenga conto dei carichi annui affidati,
dell'andamento delle riscossioni coattive e del processo di
ottimizzazione, efficientamento e riduzione dei costi del
gruppo Equitalia Spa. Tale decreto deve, in ogni caso,
garantire al contribuente oneri inferiori a quelli in
essere alla data di entrata in vigore del presente decreto.
Il rimborso di cui al primo periodo e' a carico del
debitore:
a) per una quota pari al 51 per cento, in caso di
pagamento entro il sessantesimo giorno dalla notifica della
cartella. In tal caso, la restante parte del rimborso e' a
carico dell'ente creditore;
b) integralmente, in caso contrario.
2.
3.
3-bis. Nel caso previsto dall'articolo 32, comma 1,
lettera a), del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n.
46, l'aggio di cui ai commi 1 e 2 e' a carico:
a) dell'ente creditore, se il pagamento avviene entro
il sessantesimo giorno dalla data di notifica della
cartella;
b) del debitore, in caso contrario.
4. L'agente della riscossione trattiene l'aggio
all'atto del riversamento all'ente impositore delle somme
riscosse.
5. soppresso.
5-bis. Limitatamente alla riscossione spontanea a mezzo
ruolo, l'aggio spetta agli agenti della riscossione nella
percentuale stabilita dal decreto del 4 agosto 2000 del
Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica
pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale n. 201 del 29 agosto 2000.
6. All'agente della riscossione spetta, altresi', il
rimborso degli specifici oneri connessi allo svolgimento
delle singole procedure, che e' a carico:
a) dell'ente creditore, se il ruolo viene annullato per
effetto di provvedimento di sgravio o in caso di
inesigibilita';
b) del debitore, in tutti gli altri casi.
6.1. Con decreto non regolamentare del Ministro
dell'economia e delle finanze sono determinate:
a) le tipologie di spese oggetto di rimborso;
b) la misura del rimborso, da determinare anche
proporzionalmente rispetto al carico affidato e
progressivamente rispetto al numero di procedure attivate a
carico del debitore;
c) le modalita' di erogazione del rimborso.
7. In caso di delega di riscossione, i compensi,
corrisposti dall'ente creditore al delegante, sono
ripartiti in via convenzionale fra il delegante ed il
delegato in proporzione ai costi da ciascuno sostenuti.
7-bis. Sulle somme riscosse e riconosciute indebite non
spetta il rimborso di cui al comma 1.
7-ter. Le spese di notifica della cartella di pagamento
sono a carico del debitore nella misura di lire seimila;
tale importo puo' essere aggiornato con decreto del
Ministero delle finanze . Nei casi di cui al comma 6,
lettera a), le spese di cui al primo periodo sono a carico
dell'ente creditore.".
Comma 13- quinquies:
--Per il testo dell'articolo 17 del decreto legislativo
n. 112 del 1999, come modificato dalla presente legge, si
veda nelle note al comma 13-quater del presente articolo.
Comma 13- octies:
-- Si riporta il testo del comma 2, lettere da gg-ter )
a gg-septies), dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio
2011, n. 70 convertito con modificazioni, dalla legge 12
luglio 2011, n. 106 recante " Semestre Europeo - Prime
disposizioni urgenti per l'economia", come modificato dalla
presente legge:
"Art. 7. (Semplificazione fiscale) - 1. - 2. lettera
gg-bis). ( omissis).
gg-ter) a decorrere dal 31 dicembre 2012, in deroga
alle vigenti disposizioni, la societa' Equitalia Spa,
nonche' le societa' per azioni dalla stessa partecipate ai
sensi dell' articolo 3, comma 7, del decreto-legge 30
settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni,
dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, cessano di effettuare
le attivita' di accertamento, liquidazione e riscossione,
spontanea e coattiva, delle entrate, tributarie o
patrimoniali, dei comuni e delle societa' da essi
partecipate.
gg-quater) a decorrere dalla data di cui alla lettera
gg-ter) i comuni effettuano la riscossione coattiva delle
proprie entrate, anche tributarie:
1) sulla base dell'ingiunzione prevista dal testo unico
di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, che
costituisce titolo esecutivo, nonche' secondo le
disposizioni del titolo II del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, in quanto
compatibili, comunque nel rispetto dei limiti di importo e
delle condizioni stabilite per gli agenti della riscossione
in caso di iscrizione ipotecaria e di espropriazione
forzata immobiliare;
2)
gg-quinquies) in tutti i casi di riscossione coattiva
di debiti fino a euro duemila ai sensi del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602,
intrapresa successivamente alla data di entrata in vigore
della presente disposizione, le azioni cautelari ed
esecutive sono precedute dall'invio, mediante posta
ordinaria, di due solleciti di pagamento, il secondo dei
quali decorsi almeno sei mesi dalla spedizione del primo;
gg-sexies) ai fini di cui alla lettera gg-quater), il
sindaco o il legale rappresentante della societa' nomina
uno o piu' funzionari responsabili della riscossione, i
quali esercitano le funzioni demandate agli ufficiali della
riscossione nonche' quelle gia' attribuite al segretario
comunale dall'articolo 11 del testo unico di cui al regio
decreto 14 aprile 1910, n. 639. I funzionari responsabili
sono nominati fra persone la cui idoneita' allo svolgimento
delle predette funzioni e' accertata ai sensi dell'articolo
42 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, e
successive modificazioni;
gg-septies) in conseguenza delle disposizioni di cui
alle lettere da gg-ter) a gg-sexies):
1) all'articolo 4 del decreto-legge 24 settembre 2002,
n. 209, convertito, con modificazioni, dalla legge 22
novembre 2002, n. 265, i commi 2-sexies, 2-septies e
2-octies sono abrogati;
2) all'articolo 1, comma 225, della legge 24 dicembre
2007, n. 244, le parole da: «degli enti locali» fino a:
«dati e» sono sostituite dalle seguenti: «tributarie o
patrimoniali delle regioni, delle province e dei comuni se
effettuata in forma diretta o mediante le societa' di cui
all' articolo 52, comma 5, lettera b), numero 3), del
decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e' consentito
di accedere ai dati e alle»;
3) il comma 2 dell' articolo 36 del decreto-legge 31
dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla
legge 28 febbraio 2008, n. 31, e' abrogato;
4) il comma 28-sexies dell' articolo 83 del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e'
abrogato;
(omissis).".
Comma 13- novies:
-- Si riporta il testo dei commi 24, 25 e 25-bis
dell'articolo 3 del decreto-legge 30 settembre 2005, n.
203, convertito con modificazioni dalla legge 2 dicembre
2005, n. 248, recante "Misure di contrasto all'evasione
fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e
finanziaria" (i termini ivi previsti, da ultimo prorogati
con il decreto del presidente del Consiglio dei Ministri 25
marzo 2011, Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 31 marzo
2011, n. 74, sono ulteriormente prorogati dalla presente
legge):
"Art. 3. (Disposizioni in materia di servizio nazionale
della riscossione) - 1-23 omissis
24. Fino al momento dell'eventuale cessione, totale o
parziale, del proprio capitale sociale alla Riscossione
S.p.a., ai sensi del comma 7, o contestualmente alla
stessa, le aziende concessionarie possono trasferire ad
altre societa' il ramo d'azienda relativo alle attivita'
svolte in regime di concessione per conto degli enti
locali, nonche' a quelle di cui all'articolo 53, comma 1,
del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446. In questo
caso:
a) fino al 31 dicembre 2010 ed in mancanza di diversa
determinazione degli stessi enti, le predette attivita'
sono gestite dalle societa' cessionarie del predetto ramo
d'azienda, se queste ultime possiedono i requisiti per
l'iscrizione all'albo di cui al medesimo articolo 53, comma
1, del decreto legislativo n. 446 del 1997, in presenza dei
quali tale iscrizione avviene di diritto;
b) la riscossione coattiva delle entrate di spettanza
dei predetti enti e' effettuata con la procedura indicata
dal regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, salvo che per i
ruoli consegnati fino alla data del trasferimento, per i
quali il rapporto con l'ente locale e' regolato dal decreto
legislativo 13 aprile 1999, n. 112, e si procede nei
confronti dei soggetti iscritti a ruolo sulla base delle
disposizioni di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, applicabili alle
citate entrate ai sensi dell'articolo 18 del decreto
legislativo 26 febbraio 1999, n. 46. Ai fini e per gli
effetti dell'articolo 19, comma 2, lettera d) del decreto
legislativo 13 aprile 1999, n. 112, le societa' cessionarie
del ramo di azienda relativo alle attivita' svolte in
regime di concessione per conto degli enti locali possono
richiedere i dati e le notizie relative ai beni dei
contribuenti iscritti nei ruoli in carico alle stesse
all'Ente locale, che a tal fine puo' accedere al sistema
informativo del Ministero dell'economia e delle finanze.
25. Fino al 31 dicembre 2010, in mancanza di
trasferimento effettuato ai sensi del comma 24 e di diversa
determinazione dell'ente creditore, le attivita' di cui
allo stesso comma 24 sono gestite dalla Riscossione S.p.a.
o dalle societa' dalla stessa partecipate ai sensi del
comma 7, fermo il rispetto di procedure di gara ad evidenza
pubblica. Fino alla stessa data possono essere prorogati i
contratti in corso tra gli enti locali e le societa'
iscritte all'albo di cui all'articolo 53, comma 1, del
decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.
25-bis. Salvo quanto previsto al comma 25, le societa'
di cui al comma 24, lettera a), la Riscossione S.p.a. e le
societa' da quest'ultima partecipate possono svolgere
l'attivita' di riscossione, spontanea e coattiva, delle
entrate degli enti pubblici territoriali soltanto a seguito
di affidamento mediante procedure ad evidenza pubblica e
dal 1° gennaio 2011. Le altre attivita' di cui al comma 4,
lettera b), numero 1), relativamente agli enti pubblici
territoriali, possono essere svolte da Riscossione S.p.a. e
dalle societa' da quest'ultima partecipate a decorrere dal
1° gennaio 2011, e nel rispetto di procedure di gara ad
evidenza pubblica.
Omissis.".
Comma 13- decies:
-- Si riporta il testo dell'articolo 3-bis del decreto
legislativo 18 dicembre 1997, n. 462, recante "Unificazione
ai fini fiscali e contributivi delle procedure di
liquidazione, riscossione e accertamento, a norma
dell'articolo 3, comma 134, lettera b), della legge 23
dicembre 1996, n. 662", come modificato dalla presente
legge:
"Art. 3-bis. (Rateazione delle somme dovute) - 1. Le
somme dovute ai sensi dell'articolo 2, comma 2, e
dell'articolo 3, comma 1, possono essere versate in un
numero massimo di sei rate trimestrali di pari importo,
ovvero, se superiori a cinquemila euro, in un numero
massimo di venti rate trimestrali di pari importo.
2.
3. L'importo della prima rata deve essere versato entro
il termine di trenta giorni dal ricevimento della
comunicazione. Sull'importo delle rate successive sono
dovuti gli interessi al tasso del 3,5 per cento annuo,
calcolati dal primo giorno del secondo mese successivo a
quello di elaborazione della comunicazione. Le rate
trimestrali nelle quali il pagamento e' dilazionato scadono
l'ultimo giorno di ciascun trimestre.
4. Il mancato pagamento della prima rata entro il
termine di cui al comma 3, ovvero anche di una sola delle
rate diverse dalla prima entro il termine di pagamento
della rata successiva, comporta la decadenza dalla
rateazione e l'importo dovuto per imposte, interessi e
sanzioni in misura piena, dedotto quanto versato, e'
iscritto a ruolo.
4-bis. Il tardivo pagamento di una rata diversa dalla
prima entro il termine di pagamento della rata successiva
comporta l'iscrizione a ruolo a titolo definitivo della
sanzione di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18
dicembre 1997, n. 471, e successive modificazioni,
commisurata all'importo della rata versata in ritardo, e
degli interessi legali. L'iscrizione a ruolo non e'
eseguita se il contribuente si avvale del ravvedimento di
cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre
1997, n. 472, e successive modificazioni, entro il termine
di pagamento della rata successiva.
5. La notificazione delle cartelle di pagamento
conseguenti alle iscrizioni a ruolo previste dai commi 4 e
4-bis e' eseguita entro il 31 dicembre del secondo anno
successivo a quello di scadenza o pagata in ritardo.
6. Le disposizioni di cui ai commi 1, 3, 4, 4-bis e 5
si applicano anche alle somme da versare a seguito di
ricevimento della comunicazione prevista dall'articolo 1,
comma 412, della legge 30 dicembre 2004, n. 311,
relativamente ai redditi soggetti a tassazione separata.
6-bis. Le rate previste dal presente articolo possono
essere anche di importo decrescente, fermo restando il
numero massimo stabilito .
7. Nei casi di decadenza dal beneficio di cui al
presente articolo non e' ammessa la dilazione del pagamento
delle somme iscritte a ruolo di cui all'articolo 19 del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 602, e successive modificazioni.".
Comma 13- duodecies:
-- Si riporta il testo del comma 209 dell'articolo 1
della citata legge 24 dicembre n. 244 del 2007, come
modificato dalla presente legge:
"Art. 1. (..) 1-208 omissis.
209. Al fine di semplificare il procedimento di
fatturazione e registrazione delle operazioni imponibili, a
decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento
di cui al comma 213, l'emissione, la trasmissione, la
conservazione e l'archiviazione delle fatture emesse nei
rapporti con le amministrazioni pubbliche di cui
all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n.
196, nonche' con le amministrazioni autonome, anche sotto
forma di nota, conto, parcella e simili, deve essere
effettuata esclusivamente in forma elettronica, con
l'osservanza del decreto legislativo 20 febbraio 2004, n.
52, e del codice dell'amministrazione digitale, di cui al
decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
209.-387. (omissis)".
Comma 13- terdecies:
--Si riporta il testo dell'articolo 52 del citato
decreto del presidente della repubblica n. 602 del 1973,
come modificato dalla presente legge:
"Art. 52. (Procedimento di vendita) - 1. La vendita dei
beni pignorati e' effettuata, mediante pubblico incanto o
nelle altre forme previste dal presente decreto, a cura del
concessionario, senza necessita' di autorizzazione
dell'autorita' giudiziaria.
2. L'incanto e' tenuto e verbalizzato dall'ufficiale
della riscossione
2-bis. Il debitore ha facolta' di procedere alla
vendita del bene pignorato o ipotecato al valore
determinato ai sensi degli articoli 68 e 79 del presente
decreto, con il consenso dell'agente della riscossione, il
quale interviene nell'atto di cessione e al quale e'
interamente versato il corrispettivo della vendita.
L'eccedenza del corrispettivo rispetto al debito e'
rimborsata al debitore entro i dieci giorni lavorativi
successivi all'incasso."