Art. 11
Emersione di base imponibile
1. Chiunque, a seguito delle richieste effettuate nell'esercizio
dei poteri di cui agli articoli 32 e 33 del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e agli articoli 51 e 52
del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1972, n.
633, esibisce o trasmette atti o documenti falsi in tutto o in parte
ovvero fornisce dati e notizie non rispondenti al vero e' punito ai
sensi dell'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445. (( La disposizione di cui al primo periodo,
relativamente ai dati e alle notizie non rispondenti al vero, si
applica solo se a seguito delle richieste di cui al medesimo periodo
si configurano le fattispecie di cui al decreto legislativo 10 marzo
2000, n. 74. ))
2. A far corso dal 1° gennaio 2012, gli operatori finanziari sono
obbligati a comunicare periodicamente all'anagrafe tributaria le
movimentazioni che hanno interessato i rapporti di cui all'articolo
7, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 605, ed ogni informazione relativa ai predetti
rapporti necessaria ai fini dei controlli fiscali, nonche' l'importo
delle operazioni finanziarie indicate nella predetta disposizione. ((
I dati comunicati sono archiviati nell'apposita sezione dell'anagrafe
tributaria prevista dall'articolo 7, sesto comma, del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, e successive
modificazioni. ))
3. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, ((
sentiti )) le associazioni di categoria degli operatori finanziari((
e il Garante per la protezione dei dati personali, sono stabilite le
modalita' della comunicazione di cui al comma 2, estendendo l'obbligo
di comunicazione anche ad ulteriori informazioni relative ai rapporti
strettamente necessarie ai fini dei controlli fiscali. Il
provvedimento deve altresi' prevedere adeguate misure di sicurezza,
di natura tecnica e organizzativa, per la trasmissione dei dati e per
la relativa conservazione, che non puo' superare i termini massimi di
decadenza previsti in materia di accertamento delle imposte sui
redditi. ))
4. Oltre che ai fini previsti dall'articolo 7, undicesimo comma,
del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.
605, le informazioni comunicate ai sensi dell'articolo 7, sesto
comma, del predetto decreto e del precedente comma 2 sono utilizzate
dall'Agenzia delle entrate (( per l'elaborazione con procedure
centralizzate, secondo i criteri individuati con provvedimento del
Direttore della medesima Agenzia, di specifiche liste selettive di
contribuenti a maggior rischio di evasione. ))
(( 4-bis. L'Agenzia delle entrate trasmette annualmente alle Camere
una relazione con la quale sono comunicati i risultati relativi
all'emersione dell'evasione a seguito dell'applicazione delle
disposizioni di cui ai commi da 2 a 4. ))
5. All'articolo 2 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138,
convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011 n. 148,
il comma 36-undevicies e' abrogato.
6. Nell'ambito dello scambio informativo previsto dall'articolo 83,
comma 2, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla
legge 6 agosto 2008, n. 133, l'Istituto Nazionale della previdenza
sociale fornisce all'Agenzia delle entrate ed alla Guardia di finanza
i dati relativi alle posizioni di soggetti destinatari di prestazioni
socio-assistenziali affinche' vengano considerati ai fini della
effettuazione di controlli sulla fedelta' dei redditi dichiarati,
basati su specifiche analisi del rischio di evasione.
7. All'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70,
convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106,
sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1, la lettera a) e' sostituita dalla seguente: « a)
esclusi i casi straordinari di controlli per salute, giustizia ed
emergenza, il controllo amministrativo in forma d'accesso da parte di
qualsiasi autorita' competente deve essere oggetto di programmazione
da parte degli enti competenti e di coordinamento tra i vari soggetti
interessati al fine di evitare duplicazioni e sovrapposizioni
nell'attivita' di controllo. Codificando la prassi, la Guardia di
Finanza, negli accessi di propria competenza presso le imprese,
opera, per quanto possibile, in borghese; »
b) al comma 2, lettera a), i numeri 3) e 4) sono abrogati.
8. All'articolo 44 del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 600, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al secondo comma le parole «e dei consigli tributari» e le
parole « nonche' ai relativi consigli tributari» sono soppresse, nel
terzo comma le parole «, o il consorzio al quale lo stesso partecipa,
ed il consiglio tributario» sono soppresse, la parola «segnalano » e'
sostituita dalla seguente: «segnala», e le parole «Ufficio delle
imposte dirette» sono sostituite dalle seguenti: «Agenzia delle
entrate»;
b) al quarto comma, le parole: «, ed il consiglio tributario»
sono soppresse, la parola: «comunicano» e' sostituita dalla seguente:
«comunica»;
c) all'ottavo comma le parole: «ed il consiglio tributario
possono» sono sostituite dalla seguente: « puo' »;
d) al nono comma, secondo periodo, le parole: «e dei consigli
tributari» sono soppresse.
9. All'articolo 18 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, i
commi 2, 2-bis e 3 sono abrogati.
10. L'articolo 1, comma 12-quater del decreto-legge 13 agosto 2011,
n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011,
n. 148, e' abrogato.
(( 10-bis. All'articolo 2, comma 5-ter, primo periodo, del
decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni,
dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: «31 dicembre 2012»
sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2013». ))
Riferimenti normativi
Comma 1:
--Per il testo vigente dell'articolo 32 del citato
decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973 si
veda nelle note al comma 11 dell'articolo 10 della presente
legge.
-- Si riporta il testo dell'articolo 33 del citato
decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973:
"Art. 33. (Accessi, ispezioni e verifiche) - Per
l'esecuzione di accessi, ispezioni e verifiche si applicano
le disposizioni dell'art. 52 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n.
633.
Gli uffici delle imposte hanno facolta' di disporre
l'accesso di propri impiegati muniti di apposita
autorizzazione presso le pubbliche amministrazioni e gli
enti indicati al n. 5) dell'art. 32 allo scopo di rilevare
direttamente i dati e le notizie ivi previste e presso gli
operatori finanziari di cui al n. 7) dell'articolo 32 allo
scopo di procedere direttamente alla acquisizione dei dati,
notizie e documenti, relativi ai rapporti ed alle
operazioni oggetto delle richieste a norma del n. 7) dello
stesso art. 32, non trasmessi entro il termine previsto
nell'ultimo comma di tale articolo o allo scopo di rilevare
direttamente la completezza o l'esattezza delle risposte
allorche' l'ufficio abbia fondati sospetti che le pongano
in dubbio.
La Guardia di finanza coopera con gli uffici delle
imposte per l'acquisizione e il reperimento degli elementi
utili ai fini dell'accertamento dei redditi e per la
repressione delle violazioni delle leggi sulle imposte
dirette procedendo di propria iniziativa o su richiesta
degli uffici secondo le norme e con le facolta' di cui
all'art. 32 e al precedente comma. Essa inoltre, previa
autorizzazione dell'autorita' giudiziaria, che puo' essere
concessa anche in deroga all'articolo 329 del codice di
procedura penale utilizza e trasmette agli uffici delle
imposte documenti, dati e notizie acquisiti, direttamente o
riferiti ed ottenuti dalle altre Forze di polizia,
nell'esercizio dei poteri di polizia giudiziaria.
Ai fini del necessario coordinamento dell'azione della
Guardia di finanza con quella degli uffici finanziari,
saranno presi accordi, periodicamente e nei casi in cui si
debba procedere ad indagini sistematiche, tra la direzione
generale delle imposte dirette e il comando generale della
Guardia di finanza e, nell'ambito delle singole
circoscrizioni, fra i capi degli ispettorati e degli uffici
e i comandi territoriali.
Gli uffici finanziari e i comandi della Guardia di
finanza, per evitare la reiterazione di accessi, si devono
dare immediata comunicazione dell'inizio delle ispezioni e
verifiche intraprese. L'ufficio o il comando che riceve la
comunicazione puo' richiedere all'organo che sta eseguendo
l'ispezione o la verifica l'esecuzione di specifici
controlli e l'acquisizione di specifici elementi e deve
trasmettere i risultati dei controlli eventualmente gia'
eseguiti o gli elementi eventualmente gia' acquisiti, utili
ai fini dell'accertamento. Al termine delle ispezioni e
delle verifiche l'ufficio o il comando che li ha eseguiti
deve comunicare gli elementi acquisiti agli organi
richiedenti.
Gli accessi presso gli operatori finanziari di cui al
n. 7) dell'articolo 32, di cui al secondo comma, devono
essere eseguiti, previa autorizzazione, per l'Agenzia delle
entrate, del Direttore centrale dell'accertamento o del
Direttore regionale, ovvero, per la Guardia di finanza, del
Comandante regionale, da funzionari con qualifica non
inferiore a quella di funzionario tributario e da ufficiali
della Guardia di finanza di grado non inferiore a capitano,
e devono avvenire in orari diversi da quelli di sportello
aperto al pubblico; le ispezioni e le rilevazioni debbono
essere eseguite alla presenza del responsabile della sede o
dell'ufficio presso cui avvengono o di un suo delegato e di
esse e' data immediata notizia a cura del predetto
responsabile al soggetto interessato. Coloro che eseguono
le ispezioni e le rilevazioni o vengono in possesso dei
dati raccolti devono assumere direttamente le cautele
necessarie alla riservatezza dei dati acquisiti.
Nell'art. 52 del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono aggiunti i
seguenti commi:" In deroga alle disposizioni del settimo
comma gli impiegati che procedono all'accesso nei locali di
soggetti che si avvalgono di sistemi meccanografici,
elettronici e simili, hanno facolta' di provvedere con
mezzi propri all'eleborazione dei supporti fuori dei locali
stessi qualora il contribuente non consenta l'utilizzazione
dei propri impianti e del proprio personale.
Se il contribuente dichiara che le scritture contabili
o alcune di esse si trovano presso altri soggetti deve
esibire un'attestazione dei soggetti stessi recante la
specificazione delle scritture in loro possesso. Se
l'attestazione non esibita e se il soggetto che l'ha
rilasciata si oppone all'accesso o non esibisce in tutto o
in parte le scritture si applicano le disposizioni del
quinto comma."."
-- Per il testo vigente dell'articolo 51 del citato
decreto del Presidente della repubblica n. 633 del 1973 si
veda nelle note al comma 11 dell'articolo 10 della presente
legge.
-- Si riporta il testo vigente dell' articolo 52 del
citato decreto del presidente della Repubblica n. 633 del
1972:
"Art. 52. Accessi, ispezioni e verifiche - Gli Uffici
dell'imposta sul valore aggiunto possono disporre l'accesso
d'impiegati dell'Amministrazione finanziaria nei locali
destinati all'esercizio d'attivita' commerciali, agricole,
artistiche o professionali per procedere ad ispezioni
documentali, verificazioni e ricerche e ad ogni altra
rilevazione ritenuta utile per l'accertamento dell'imposta
e per la repressione dell'evasione e delle altre
violazioni. Gli impiegati che eseguono l'accesso devono
essere muniti d'apposita autorizzazione che ne indica lo
scopo, rilasciata dal capo dell'ufficio da cui dipendono.
Tuttavia per accedere in locali che siano adibiti anche ad
abitazione, e' necessaria anche l'autorizzazione del
procuratore della Repubblica. In ogni caso, l'accesso nei
locali destinati all'esercizio di arti o professioni dovra'
essere eseguito in presenza del titolare dello studio o di
un suo delegato.
L'accesso in locali diversi da quelli indicati nel
precedente comma puo' essere eseguito, previa
autorizzazione del procuratore della Repubblica, soltanto
in caso di gravi indizi di violazioni delle norme del
presente decreto, allo scopo di reperire libri, registri,
documenti, scritture ed altre prove delle violazioni.
E' in ogni caso necessaria l'autorizzazione del
procuratore della Repubblica o dell'autorita' giudiziaria
piu' vicina per procedere durante l'accesso a perquisizioni
personali e all'apertura coattiva di pieghi sigillati,
borse, casseforti, mobili, ripostigli e simili e per
l'esame di documenti e la richiesta di notizie
relativamente ai quali e' eccepito il segreto professionale
ferma restando la norma di cui all'articolo 103 del codice
di procedura penale .
L'ispezione documentale si estende a tutti i libri,
registri, documenti e scritture, compresi quelli la cui
tenuta e conservazione non sono obbligatorie, che si
trovano nei locali in cui l'accesso viene eseguito, o che
sono comunque accessibili tramite apparecchiature
informatiche installate in detti locali.
I libri, registri, scritture e documenti di cui e'
rifiutata l'esibizione non possono essere presi in
considerazione a favore del contribuente ai fini
dell'accertamento in sede amministrativa o contenziosa. Per
rifiuto d'esibizione si intendono anche la dichiarazione di
non possedere i libri, registri, documenti e scritture e la
sottrazione di essi alla ispezione.
Di ogni accesso deve essere redatto processo verbale da
cui risultino le ispezioni e le rilevazioni eseguite, le
richieste fatte al contribuente o a chi lo rappresenta e le
risposte ricevute. Il verbale deve essere sottoscritto dal
contribuente o da chi lo rappresenta ovvero indicare il
motivo della mancata sottoscrizione. Il contribuente ha
diritto di averne copia.
I documenti e le scritture possono essere sequestrati
soltanto se non e' possibile riprodurne o farne constare il
contenuto nel verbale, nonche' in caso di mancata
sottoscrizione o di contestazione del contenuto del
verbale. I libri e i registri non possono essere
sequestrati; gli organi procedenti possono eseguirne o
farne eseguire copie o estratti, possono apporre nelle
parti che interessano la propria firma o sigla insieme con
la data e il bollo d'ufficio e possono adottare le cautele
atte ad impedire l'alterazione o la sottrazione dei libri e
dei registri.
Le disposizioni dei commi precedenti si applicano anche
per l'esecuzione di verifiche e di ricerche relative a
merci o altri beni viaggianti su autoveicoli e natanti
adibiti al trasporto per conto di terzi.
In deroga alle disposizioni del settimo comma gli
impiegati che procedono all'accesso nei locali di soggetti
che si avvalgono di sistemi meccanografici, elettronici e
simili, hanno facolta' di provvedere con mezzi propri
all'elaborazione dei supporti fuori dei locali stessi
qualora il contribuente non consenta l'utilizzazione dei
propri impianti e del proprio personale.
Se il contribuente dichiara che le scritture contabili
o alcune di esse si trovano presso altri soggetti deve
esibire una attestazione dei soggetti stessi recante la
specificazione delle scritture in loro possesso. Se
l'attestazione non e' esibita e se il soggetto che l'ha
rilasciata si oppone all'accesso o non esibisce in tutto o
in parte le scritture si applicano le disposizioni del
quinto comma.
Per l'esecuzione degli accessi presso le pubbliche
amministrazioni e gli enti indicati al n. 5) dell'articolo
51 e presso gli operatori finanziari di cui al 7) dello
stesso articolo 51, si applicano le disposizioni del
secondo e sesto comma dell'articolo 33 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e
successive modificazioni.".
-- Si riporta il testo vigente dell'articolo 76 del
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445, recante "Testo unico delle disposizioni legislative
e regolamentari in materia di documentazione amministrati":
"Art. 76. (Norme penali) - 1. Chiunque rilascia
dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei
casi previsti dal presente testo unico e' punito ai sensi
del codice penale e delle leggi speciali in materia.
2. L'esibizione di un atto contenente dati non piu'
rispondenti a verita' equivale ad uso di atto falso.
3. Le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli
articoli 46 e 47 e le dichiarazioni rese per conto delle
persone indicate nell'articolo 4, comma 2, sono considerate
come fatte a pubblico ufficiale.
4. Se i reati indicati nei commi 1, 2 e 3 sono commessi
per ottenere la nomina ad un pubblico ufficio o
l'autorizzazione all'esercizio di una professione o arte,
il giudice, nei casi piu' gravi, puo' applicare
l'interdizione temporanea dai pubblici uffici o dalla
professione e arte.".
-- Il citato decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74,
reca "Nuova disciplina dei reati in materia di imposte sui
redditi e sul valore aggiunto, a norma dell'articolo 9
della legge 25 giugno 1999, n. 205.".
Comma 2:
--Per il testo dell'articolo 7 del decreto del
Presidente della Repubblica n. 605 del 1973 si veda nelle
note al comma 11 dell'articolo 10 della presente legge.
Comma 4:
-Per il testo dell'articolo 7 del citato decreto del
presidente della Repubblica n. 605 del 1973 si veda nelle
note al comma 11 dell'articolo 10 della presente legge.
Comma 6:
-- Si riporta il testo vigente dei commi 1 e 2
dell'articolo 83 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, recante
"Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la
semplificazione, la competitivita', la stabilizzazione
della finanza pubblica e la perequazione tributaria":
"Art. 83. Efficienza dell'Amministrazione finanziaria -
1. Al fine di garantire maggiore efficacia ai controlli sul
corretto adempimento degli obblighi di natura fiscale e
contributiva a carico dei soggetti non residenti e di
quelli residenti ai fini fiscali da meno di 5 anni,
l'I.N.P.S. e l'Agenzia delle entrate predispongono di
comune accordo appositi piani di controllo anche sulla base
dello scambio reciproco dei dati e delle informazioni in
loro possesso. L'INPS e l'Agenzia delle entrate attivano
altresi' uno scambio telematico mensile delle posizioni
relative ai titolari di partita IVA e dei dati annuali
riferiti ai soggetti che percepiscono utili derivanti da
contratti di associazione in partecipazione, quando
l'apporto e' costituito esclusivamente dalla prestazione di
lavoro.
2. L'I.N.P.S. e l'Agenzia delle entrate determinano le
modalita' di attuazione della disposizione di cui al comma
1 con apposita convenzione.
Omissis.".
Comma 7:
---- Si riporta il testo del comma 2, lett. a) del
citato articolo 7, del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70
convertito con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011,
n. 106 recante " Semestre Europeo - Prime disposizioni
urgenti per l'economia", come modificato dalla presente
legge:
"Art. 7. Semplificazione fiscale - 1. omissis.
2. In funzione di quanto previsto al comma 1, sono
introdotte le seguenti disposizioni:
a) al fine di ridurre al massimo la possibile turbativa
nell'esercizio delle attivita' delle imprese di cui
all'articolo 2 dell'allegato alla Raccomandazione
2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, recante
"Raccomandazione della Commissione relativa alla
definizione delle microimprese, piccole e medie imprese",
nonche' di evitare duplicazioni e sovrapposizioni
nell'attivita' di controllo nei riguardi di tali imprese,
assicurando altresi' una maggiore semplificazione dei
relativi procedimenti e la riduzione di sprechi
nell'attivita' amministrativa, gli accessi dovuti a
controlli di natura amministrativa disposti nei confronti
delle predette imprese devono essere oggetto di
programmazione da parte degli enti competenti e di
coordinamento tra i vari soggetti interessati.
Conseguentemente:
1) a livello statale, con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro
del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro
novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge
di conversione del presente decreto, sono disciplinati
modalita' e termini idonei a garantire una concreta
programmazione dei controlli in materia fiscale e
contributiva, nonche' il piu' efficace coordinamento dei
conseguenti accessi presso i locali delle predette imprese
da parte delle Agenzie fiscali, della Guardia di Finanza,
dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e
dell'INPS e del Ministero del lavoro e delle politiche
sociali - Direzione generale per l'attivita' ispettiva,
dando, a tal fine, il massimo impulso allo scambio
telematico di dati e informazioni fra le citate
Amministrazioni. Con il medesimo decreto e' altresi'
assicurato che, a fini di coordinamento, ciascuna delle
predette Amministrazioni informa preventivamente le altre
dell'inizio di ispezioni e verifiche, fornendo al termine
delle stesse eventuali elementi acquisiti utili ai fini
delle attivita' di controllo di rispettiva competenza. Gli
appartenenti al Corpo della Guardia di finanza, per quanto
possibile, eseguono gli accessi in borghese; (55)
2) a livello substatale, gli accessi presso i locali
delle imprese disposti dalle amministrazioni locali
inserite nel conto economico consolidato della pubblica
amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale
di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 3,
della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ivi comprese le Forze
di Polizia locali comunque denominate e le aziende ed
agenzie regionali e locali comunque denominate, devono
essere oggetto di programmazione periodica. Il
coordinamento degli accessi e' affidato al comune, che puo'
avvalersi delle camere di commercio, industria, artigianato
e agricoltura competenti per territorio. Le amministrazioni
interessate provvedono all'attuazione delle disposizioni di
cui al presente numero nell'ambito delle risorse umane,
finanziarie e strumentali disponibili a legislazione
vigente; (55)
3)
4)
5) le disposizioni di cui ai numeri 1)-4) non si
applicano ai controlli ed agli accessi in materia di
repressione dei reati e di tutela della salute e della
sicurezza nei luoghi di lavoro di cui al decreto
legislativo 9 aprile 2008, n. 81, nonche' a quelli
funzionali alla tutela dell'igiene pubblica, della pubblica
incolumita', dell'ordine e della sicurezza pubblica. Non si
applicano altresi' ai controlli decisi con provvedimento
adeguatamente motivato per ragioni di necessita' ed
urgenza;
Omissis".
Comma 8:
-- Si riporta il testo dell'articolo 44 del citato
decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973,
come modificato dalla presente legge:
"Art. 44. (Partecipazione dei comuni all'accertamento)
- I comuni partecipano all'accertamento dei redditi delle
persone fisiche secondo le disposizioni del presente
articolo e di quello successivo .
L'Agenzia delle Entrate mette a disposizione dei comuni
le dichiarazioni di cui all'articolo 2 dei contribuenti in
essi residenti; gli Uffici dell'Agenzia delle Entrate,
prima della emissione degli avvisi di accertamento, ai
sensi dell'articolo 38, quarto comma e seguenti, inviano
una segnalazione ai comuni di domicilio fiscale dei
soggetti passivi.
Il comune di domicilio fiscale del contribuente segnala
all'Agenzia delle entrate qualsiasi integrazione degli
elementi contenuti nelle dichiarazioni presentate dalle
persone fisiche ai sensi dell'art. 2, indicando dati, fatti
ed elementi rilevanti e fornendo ogni idonea documentazione
atta a comprovarla. Dati, fatti ed elementi rilevanti,
provati da idonea documentazione, possono essere segnalati
dal comune anche nel caso di omissione della dichiarazione.
Il comune di domicilio fiscale del contribuente, con
riferimento agli accertamenti di cui al secondo comma
comunica entro sessanta giorni da quello del ricevimento
della segnalazione ogni elemento in suo possesso utile alla
determinazione del reddito complessivo.
Comma soppresso.
Comma soppresso.
Comma soppresso.
Il comune per gli adempimenti previsti dal terzo e
quarto comma puo' richiedere dati e notizie alle
amministrazioni ed enti pubblici che hanno obbligo di
rispondere gratuitamente.
Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri,
su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze,
d'intesa con la Conferenza Stato-Citta' ed autonomie
locali, sono stabiliti criteri e modalita' per la
pubblicazione, sul sito del comune, dei dati aggregati
relativi alle dichiarazioni di cui al comma secondo, con
riferimento a determinate categorie di contribuenti ovvero
di reddito. Con il medesimo decreto sono altresi'
individuati gli ulteriori dati che l'Agenzia delle entrate
mette a disposizione dei comuni per favorire la
partecipazione all'attivita' di accertamento, nonche' le
modalita' di trasmissione idonee a garantire la necessaria
riservatezza .".
Comma 10-bis:
--Si riporta il testo del comma 5-ter dell'articolo 2
del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 convertito con
modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148,
recante "Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione
finanziaria e per lo sviluppo", come modificato dalla
presente legge:
"Art. 2. (Disposizioni in materia di entrate) - 1. -
5-bis. (omissis).
5-ter. In caso di omesso pagamento delle somme dovute e
iscritte a ruolo entro il termine di cui al comma 5-bis, si
applica una sanzione pari al 50 per cento delle predette
somme e la posizione del contribuente relativa a tutti i
periodi di imposta successivi a quelli condonati, per i
quali e' ancora in corso il termine per l'accertamento, e'
sottoposta a controllo da parte dell'Agenzia delle entrate
e della Guardia di finanza entro il 31 dicembre 2013, anche
con riguardo alle attivita' svolte dal contribuente
medesimo con identificativo fiscale diverso da quello
indicato nelle dichiarazioni relative al condono. Per i
soggetti che hanno aderito al condono di cui alla legge 27
dicembre 2002, n. 289, i termini per l'accertamento ai fini
dell'imposta sul valore aggiunto pendenti al 31 dicembre
2011 sono prorogati di un anno.
5-ter. - 36-vicies quater. (Omissis).".