Art. 11 - bis 
 
Semplificazione  degli  adempimenti  e   riduzione   dei   costi   di
  acquisizione delle informazioni finanziarie 
 
  (( 1. L'espletamento delle procedure nel corso di un  procedimento,
le richieste di informazioni e di copia della documentazione ritenuta
utile e le  relative  risposte,  nonche'  le  notifiche  aventi  come
destinatari le banche e gli intermediari finanziari, sono  effettuati
esclusivamente in via telematica, previa consultazione  dell'archivio
dei rapporti di cui all'articolo 7,  sesto  comma,  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605,  e  successive
modificazioni. Le richieste  telematiche  sono  eseguite  secondo  le
procedure gia' in uso presso le banche e gli intermediari  finanziari
ai sensi dell'articolo 32, terzo comma, del  decreto  del  Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e delle relative norme di
attuazione. Con provvedimento dei Ministri interessati,  da  adottare
entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente  decreto,
sentita l'Agenzia  delle  entrate,  sono  stabilite  le  disposizioni
attuative del presente articolo. )) 
 
          Riferimenti normativi 
              Comma 1: 
              --  Per  il  testo  dell'articolo  7  del  decreto  del
          Presidente della Repubblica n. 605 del 1973 si  veda  nelle
          note al comma 11 dell'articolo 10 della presente legge. 
              --Per  il  testo  dell'articolo  32  del  decreto   del
          Presidente della Repubblica n. 600 del 1973 si  veda  nelle
          note al comma 11 dell'articolo 10 della presente legge.