Art. 11 - bis
Semplificazione degli adempimenti e riduzione dei costi di
acquisizione delle informazioni finanziarie
(( 1. L'espletamento delle procedure nel corso di un procedimento,
le richieste di informazioni e di copia della documentazione ritenuta
utile e le relative risposte, nonche' le notifiche aventi come
destinatari le banche e gli intermediari finanziari, sono effettuati
esclusivamente in via telematica, previa consultazione dell'archivio
dei rapporti di cui all'articolo 7, sesto comma, del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, e successive
modificazioni. Le richieste telematiche sono eseguite secondo le
procedure gia' in uso presso le banche e gli intermediari finanziari
ai sensi dell'articolo 32, terzo comma, del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e delle relative norme di
attuazione. Con provvedimento dei Ministri interessati, da adottare
entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto,
sentita l'Agenzia delle entrate, sono stabilite le disposizioni
attuative del presente articolo. ))
Riferimenti normativi
Comma 1:
-- Per il testo dell'articolo 7 del decreto del
Presidente della Repubblica n. 605 del 1973 si veda nelle
note al comma 11 dell'articolo 10 della presente legge.
--Per il testo dell'articolo 32 del decreto del
Presidente della Repubblica n. 600 del 1973 si veda nelle
note al comma 11 dell'articolo 10 della presente legge.