Art. 11 - bis Semplificazione degli adempimenti e riduzione dei costi di acquisizione delle informazioni finanziarie (( 1. L'espletamento delle procedure nel corso di un procedimento, le richieste di informazioni e di copia della documentazione ritenuta utile e le relative risposte, nonche' le notifiche aventi come destinatari le banche e gli intermediari finanziari, sono effettuati esclusivamente in via telematica, previa consultazione dell'archivio dei rapporti di cui all'articolo 7, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, e successive modificazioni. Le richieste telematiche sono eseguite secondo le procedure gia' in uso presso le banche e gli intermediari finanziari ai sensi dell'articolo 32, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e delle relative norme di attuazione. Con provvedimento dei Ministri interessati, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sentita l'Agenzia delle entrate, sono stabilite le disposizioni attuative del presente articolo. ))
Riferimenti normativi Comma 1: -- Per il testo dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 605 del 1973 si veda nelle note al comma 11 dell'articolo 10 della presente legge. --Per il testo dell'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973 si veda nelle note al comma 11 dell'articolo 10 della presente legge.