Art. 12 
 
Riduzione del limite per la tracciabilita' dei pagamenti a 1.000 euro
  e contrasto all'uso del contante  
 
  1. Le limitazioni all'uso del contante e dei titoli  al  portatore,
di cui all'articolo  49,  commi  1,  5,  8,  12  e  13,  del  decreto
legislativo 21 novembre 2007, n. 231, sono  adeguate  all'importo  di
euro mille: conseguentemente, nel comma 13 del predetto articolo  49,
le parole: « 30 settembre 2011 » sono sostituite dalle  seguenti:  ((
«31 marzo 2012».  Non  costituisce  infrazione  la  violazione  delle
disposizioni previste dall'articolo 49, commi 1, 5, 8, 12 e  13,  del
decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231,  commessa  nel  periodo
dal 6 dicembre 2011 al 31 gennaio 2012 e riferita alle limitazioni di
importo introdotte dal presente comma. )) 
  (( 1-bis. All'articolo 58, comma 7-bis, del decreto legislativo  21
novembre 2007, n. 231, e' aggiunto, in  fine,  il  seguente  periodo:
«Per le violazioni di cui al  comma  3  che  riguardano  libretti  al
portatore con saldo inferiore a 3.000 euro la  sanzione  e'  pari  al
saldo del libretto stesso». )) 
  2. All'articolo  2  del  decreto-legge  13  agosto  2011,  n.  138,
convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148,
dopo il comma 4-bis, e' inserito il seguente: «4-ter.  ((  Entro  tre
mesi dalla data di entrata in vigore  del  decreto-legge  6  dicembre
2011,  n.  201,  al  fine  ))  di  favorire  la   modernizzazione   e
l'efficienza  degli  strumenti  di  pagamento,  riducendo   i   costi
finanziari e  amministrativi  derivanti  dalla  gestione  del  denaro
contante: 
    a)  le  operazioni  di  pagamento  delle  spese  delle  pubbliche
amministrazioni centrali e locali  e  dei  loro  enti  sono  disposte
mediante l'utilizzo di strumenti telematici. E'  fatto  obbligo  alle
Pubbliche Amministrazioni di avviare il processo  di  superamento  di
sistemi basati sull'uso di supporti cartacei; 
    (( b)i pagamenti di cui alla lettera  a)  si  effettuano  in  via
ordinaria mediante accreditamento sui conti  correnti  bancari  o  di
pagamento dei creditori  ovvero  con  altri  strumenti  di  pagamento
elettronici prescelti dal beneficiario )).  Gli  eventuali  pagamenti
per cassa non possono, comunque, superare l'importo di (( mille  euro
)); 
    c) lo stipendio, la pensione, i compensi comunque corrisposti  ((
dalle pubbliche amministrazioni centrali e locali )) e dai loro enti,
in via continuativa  a  prestatori  d'opera  e  ogni  altro  tipo  di
emolumento a chiunque destinato, di importo superiore a (( mille euro
)), debbono essere erogati con  strumenti  di  pagamento  elettronici
bancari o postali, ivi comprese le carte di pagamento prepagate ((  e
le carte di cui all'articolo 4 del decreto-legge 31 maggio  2010,  n.
78, convertito, con modificazioni, dalla legge  30  luglio  2010,  n.
122. )) Il limite di importo di cui al periodo precedente puo' essere
modificato con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze; 
    d) per incrementare i livelli di sicurezza fisica  e  tutelare  i
soggetti che percepiscono trattamenti pensionistici minimi, assegni e
pensioni sociali, i rapporti recanti gli accrediti di tali somme sono
esenti in modo assoluto (( dall'imposta  di  bollo,  ove  i  titolari
rientrino nelle fasce individuate ai sensi del comma 5,  lettera  d).
Per tali rapporti, alle banche, alla societa' Poste Italiane Spa )) e
agli altri intermediari finanziari e'  fatto  divieto  di  addebitare
alcun costo; 
    e)  per  consentire  ai  soggetti  di  cui  alla  lettera  a)  di
riscuotere le entrate di propria competenza con strumenti diversi dal
contante,  fatte  salve  le  attivita'  di  riscossione  dei  tributi
regolate da specifiche  normative,((  il  Ministero  dell'economia  e
delle finanze promuove la stipula, tramite la societa' Consip Spa, di
una o piu'  convenzioni  con  prestatori  di  servizi  di  pagamento,
affinche' i soggetti in questione possano dotarsi di  POS  (Point  of
Sale) a condizioni favorevoli. ))». 
  (( 2-bis. Il termine  di  cui  all'articolo  2,  comma  4-ter,  del
decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, introdotto  dal  comma  2  del
presente articolo, puo' essere prorogato, per specifiche  e  motivate
esigenze, con decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri,  su
proposta  del  Ministro  per  la  pubblica   amministrazione   e   la
semplificazione )). 
  ((  3.  Il  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze,  la  Banca
d'Italia,  l'Associazione  bancaria  italiana,  la   societa'   Poste
italiane Spa e le associazioni dei prestatori di servizi di pagamento
definiscono con apposita convenzione, da  stipulare  entro  tre  mesi
dalla data di entrata  in  vigore  della  legge  di  conversione  del
presente decreto, le caratteristiche di un conto  corrente  o  di  un
conto di  pagamento  di  base.  In  caso  di  mancata  stipula  della
convenzione entro la scadenza del citato termine, le  caratteristiche
di un conto corrente o di un  conto  di  pagamento  di  base  vengono
fissate con decreto del  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze,
sentita la Banca d'Italia. Con la medesima convenzione  e'  stabilito
l'ammontare degli importi delle commissioni da applicare sui prelievi
effettuati con carta autorizzata  tramite  la  rete  degli  sportelli
automatici presso una banca diversa  da  quella  del  titolare  della
carta. )) 
  (( 4. Le banche,  la  societa'  Poste  italiane  Spa  e  gli  altri
prestatori di servizi di pagamento  abilitati  a  offrire  servizi  a
valere su un conto di pagamento sono tenuti a offrire il conto di cui
al comma 3. )) 
  5. La convenzione individua le  caratteristiche  del  conto  avendo
riguardo ai seguenti criteri: 
    a) inclusione nell'offerta di un numero adeguato  di  servizi  ed
operazioni,  compresa  la  disponibilita'  di  una  carta  di  debito
gratuita; 
    b)  struttura  dei  costi   semplice,   trasparente,   facilmente
comparabile; 
    c)  livello  dei  costi  coerente  con  finalita'  di  inclusione
finanziaria e conforme a quanto  stabilito  dalla  sezione  IV  della
Raccomandazione  della  Commissione  europea  del  18   luglio   2011
sull'accesso al conto corrente di base; 
    d) le fasce socialmente svantaggiate di clientela alle  quali  il
conto corrente e' offerto senza spese. 
  6. Il rapporto di conto corrente individuato ai sensi del  comma  3
e' esente dall'imposta di bollo nei casi di cui al comma  5,  lettera
d). 
  7. Se la convenzione prevista dal comma 3 non  e'  stipulata  entro
tre  mesi  dall'entrata  in   vigore   del   presente   decreto,   le
caratteristiche del conto corrente sono individuate con  decreto  del
Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia. 
  8. Rimane ferma l'applicazione di quanto previsto per  i  contratti
di conto corrente ai sensi del Titolo VI del decreto  legislativo  1°
settembre 1993, n. 385, (( e del titolo II del decreto legislativo 27
gennaio 2010, n. 11, e successive modificazioni )). 
  ((  9.  L'Associazione  bancaria  italiana,  le  associazioni   dei
prestatori di servizi di pagamento, la societa' Poste  italiane  Spa,
il  Consorzio  Bancomat,  le  imprese  che  gestiscono  circuiti   di
pagamento e le associazioni delle imprese rappresentative  a  livello
nazionale definiscono, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto, le  regole  generali
per assicurare una riduzione delle commissioni interbancarie a carico
degli esercenti in relazione  alle  transazioni  effettuate  mediante
carte di pagamento. In ogni  caso,  la  commissione  a  carico  degli
esercenti  sui  pagamenti  effettuati  con  strumenti  di   pagamento
elettronico, incluse le carte di pagamento, di credito o  di  debito,
non puo' superare la percentuale dell'1,5 per )) cento. 
  (( 10. Entro i sei mesi  successivi  il  Ministero  dello  sviluppo
economico,  di  concerto  con  il  Ministero  dell'economia  e  delle
finanze, sentite  la  Banca  d'Italia  e  l'Autorita'  garante  della
concorrenza e del mercato, valuta l'efficacia delle  misure  definite
ai sensi del comma 9 )). In caso di esito positivo, a  decorrere  dal
primo giorno  del  mese  successivo,  le  regole  cosi'  definite  si
applicano anche alle transazioni di cui al comma 7  dell'articolo  34
della legge 12 novembre 2011, n. 183. 
  11. All'articolo 51, comma 1, del decreto legislativo  21  novembre
2007, n. 231, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « e per  la
immediata comunicazione della infrazione  anche  alla  Agenzia  delle
entrate che attiva i conseguenti controlli di natura fiscale ». 
 
          Riferimenti normativi 
              Comma 1: 
              -- Si riporta il testo  dell'articolo  49  del  decreto
          legislativo 21 novembre 2007, n. 231,  recante  "Attuazione
          della  direttiva  2005/60/CE  concernente  la   prevenzione
          dell'utilizzo  del   sistema   finanziario   a   scopo   di
          riciclaggio  dei  proventi  di  attivita'  criminose  e  di
          finanziamento  del  terrorismo  nonche'   della   direttiva
          2006/70/CE  che  ne  reca  misure   di   esecuzione"   come
          modificato dalla presente legge: 
              "Art. 49.  (Limitazioni  all'uso  del  contante  e  dei
          titoli al portatore) - 1. E' vietato  il  trasferimento  di
          denaro contante o di libretti di deposito bancari o postali
          al portatore o di titoli al portatore in euro o  in  valuta
          estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi,
          quando   il   valore   oggetto   di    trasferimento,    e'
          complessivamente  pari  o  superiore  a  1.000   euro.   Il
          trasferimento e' vietato anche  quando  e'  effettuato  con
          piu'  pagamenti  inferiori   alla   soglia   che   appaiono
          artificiosamente frazionati. Il trasferimento puo' tuttavia
          essere eseguito per  il  tramite  di  banche,  istituti  di
          moneta elettronica e Poste Italiane S.p.A.. 
              2. Il trasferimento per contanti  per  il  tramite  dei
          soggetti di cui al comma 1 deve essere effettuato  mediante
          disposizione accettata per iscritto  dagli  stessi,  previa
          consegna ai medesimi della somma in contanti.  A  decorrere
          dal   terzo   giorno   lavorativo   successivo   a   quello
          dell'accettazione, il beneficiario ha diritto  di  ottenere
          il pagamento nella provincia del proprio domicilio. 
              3. La comunicazione da parte del debitore al  creditore
          dell'accettazione di cui al comma 2  produce  l'effetto  di
          cui al primo comma dell'articolo 1277 del codice civile  e,
          nei casi di mora  del  creditore,  anche  gli  effetti  del
          deposito previsti dall'articolo 1210 dello stesso codice. 
              4.  I  moduli  di  assegni  bancari  e   postali   sono
          rilasciati dalle banche e da Poste Italiane  S.p.A.  muniti
          della clausola di  non  trasferibilita'.  Il  cliente  puo'
          richiedere, per iscritto, il rilascio di moduli di  assegni
          bancari e postali in forma libera. 
              5. Gli assegni bancari e  postali  emessi  per  importi
          pari o superiori a 1000 euro  devono  recare  l'indicazione
          del nome o della ragione  sociale  del  beneficiario  e  la
          clausola di non trasferibilita'. 
              6. Gli assegni bancari e postali emessi all'ordine  del
          traente possono essere girati unicamente  per  l'incasso  a
          una banca o a Poste Italiane S.p.A. 
              7. Gli assegni circolari,  vaglia  postali  e  cambiari
          sono emessi con l'indicazione  del  nome  o  della  ragione
          sociale   del   beneficiario   e   la   clausola   di   non
          trasferibilita'. 
              8. Il rilascio di assegni circolari, vaglia  postali  e
          cambiari di importo inferiore  a  1.000  euro  puo'  essere
          richiesto, per iscritto, dal cliente senza la  clausola  di
          non trasferibilita'. 
              9.  Il  richiedente  di   assegno   circolare,   vaglia
          cambiario o mezzo equivalente, intestato a terzi ed  emesso
          con la clausola di non trasferibilita',  puo'  chiedere  il
          ritiro  della  provvista  previa  restituzione  del  titolo
          all'emittente. 
              10. Per ciascun modulo di assegno  bancario  o  postale
          richiesto  in  forma  libera  ovvero  per  ciascun  assegno
          circolare o vaglia postale o cambiario rilasciato in  forma
          libera e' dovuta dal richiedente, a titolo  di  imposta  di
          bollo, la somma di 1,50 euro. 
              11.   I   soggetti   autorizzati   a   utilizzare    le
          comunicazioni di  cui  all'articolo  7,  sesto  comma,  del
          decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre  1973,
          n. 605, e successive modificazioni, possono  chiedere  alla
          banca o a Poste Italiane S.p.A. i dati identificativi e  il
          codice fiscale dei soggetti ai quali siano stati rilasciati
          moduli di assegni bancari o postali in forma libera  ovvero
          che abbiano richiesto assegni circolari o vaglia postali  o
          cambiari in forma libera nonche' di coloro che  li  abbiano
          presentati all'incasso.  Con  provvedimento  del  Direttore
          dell'Agenzia delle entrate sono  individuate  le  modalita'
          tecniche di trasmissione dei dati di cui al presente comma.
          La documentazione inerente  i  dati  medesimi,  costituisce
          prova documentale ai sensi dell'articolo 234 del codice  di
          procedura penale. 
              12. Il saldo dei libretti di deposito bancari o postali
          al portatore non puo' essere pari o superiore a 1.000 euro. 
              13.  I  libretti  di  deposito  bancari  o  postali  al
          portatore  con  saldo  pari  o  superiore  a  1.000   euro,
          esistenti alla data  di  entrata  in  vigore  del  presente
          decreto, sono estinti dal portatore ovvero  il  loro  saldo
          deve essere ridotto a una somma non eccedente  il  predetto
          importo entro il 31 marzo 2012. Le banche e Poste  Italiane
          S.p.A. sono tenute a dare ampia diffusione e informazione a
          tale disposizione. 
              14. In caso di trasferimento di  libretti  di  deposito
          bancari o postali al portatore, il cedente comunica,  entro
          30 giorni, alla banca o a  Poste  Italiane  S.p.A,  i  dati
          identificativi del cessionario, l'accettazione di questi  e
          la data del trasferimento. 
              15. Le disposizioni di cui ai commi 1, 5  e  7  non  si
          applicano ai trasferimenti in  cui  siano  parte  banche  o
          Poste Italiane S.p.A., nonche'  ai  trasferimenti  tra  gli
          stessi effettuati in proprio o per il  tramite  di  vettori
          specializzati di cui all'articolo 14, comma 1, lettera c). 
              16. Le disposizioni di cui al comma 1 non si  applicano
          ai trasferimenti di certificati rappresentativi di quote in
          cui siano parte uno o piu' soggetti  indicati  all'articolo
          11, comma 1, lettere a) e  b),  e  dalla  lettera  d)  alla
          lettera g). 
              17. Restano ferme le disposizioni relative ai pagamenti
          effettuati allo Stato o agli altri  enti  pubblici  e  alle
          erogazioni  da  questi  comunque   disposte   verso   altri
          soggetti.  E'  altresi'  fatta  salva  la  possibilita'  di
          versamento  prevista  dall'articolo  494  del   codice   di
          procedura civile. 
              18. 
              19. 
              20. Le disposizioni di cui al presente articolo entrano
          in vigore il 30 aprile 2008.". 
              Comma 1-bis: 
              -- Si riporta il  testo  dell'articolo  58  del  citato
          decreto legislativo n. 231 del 2007, come modificato  dalla
          presente legge: 
              "Art. 58. (Violazioni del Titolo III) - 1. Fatta  salva
          l'efficacia degli atti, alle violazioni delle  disposizioni
          di cui all'articolo 49, commi 1, 5, 6 e 7, si  applica  una
          sanzione amministrativa pecuniaria dall'1 per cento  al  40
          per cento dell'importo trasferito. 
              2. La violazione della prescrizione di cui all'articolo
          49, comma 12, e'  punita  con  la  sanzione  amministrativa
          pecuniaria dal 20 per cento al 40 per cento del saldo. 
              3.   La   violazione   della   prescrizione   contenuta
          nell'articolo 49, commi 13 e 14, e' punita con la  sanzione
          amministrativa pecuniaria dal 10 per cento al 20 per  cento
          del saldo del libretto al portatore. 
              4.   La   violazione   delle   prescrizioni   contenute
          nell'articolo 49, commi 18 e 19, e' punita con la  sanzione
          amministrativa pecuniaria dal 20 per cento al 40 per  cento
          dell'importo trasferito. 
              5. La violazione del divieto di  cui  all'articolo  50,
          comma  1,  e'  punita  con  una   sanzione   amministrativa
          pecuniaria dal 20 per cento al 40 per cento del saldo. 
              6. La violazione del divieto di  cui  all'articolo  50,
          comma  2,  e'  punita  con  una   sanzione   amministrativa
          pecuniaria dal 10 per cento al 40 per cento del saldo. 
              7. La violazione dell'obbligo di cui  all'articolo  51,
          comma 1, del presente decreto e' punita  con  una  sanzione
          amministrativa pecuniaria dal 3 per cento al 30  per  cento
          dell'importo dell'operazione, del saldo del libretto ovvero
          del conto. 
              7-bis. Per le violazioni previste dai precedenti commi,
          la sanzione amministrativa  pecuniaria  non  puo'  comunque
          essere inferiore nel minimo all'importo  di  tremila  euro.
          Per le violazioni di cui al comma 1 che riguardano  importi
          superiori  a  cinquantamila  euro  la  sanzione  minima  e'
          aumentata di cinque volte. Per  le  violazioni  di  cui  ai
          commi  2,  3  e  4  che  riguardano  importi  superiori   a
          cinquantamila  euro  le  sanzioni  minima  e  massima  sono
          aumentate del cinquanta per cento. Per le violazioni di cui
          al comma 3 che riguardano libretti al portatore  con  saldo
          inferiore a 3.000 euro la sanzione e'  pari  al  saldo  del
          libretto stesso." 
              Comma 5: 
              -- La  Raccomandazione  della  Commissione  europea  18
          luglio 2011, n. 2011/442/UE, sull'accesso al conto corrente
          di base e' pubblicata nella G.U.C.E. 21 luglio 2011,  n.  L
          190. 
              Comma 8: 
              -- Per il decreto legislativo 1 settembre 1993 n.  385,
          modificato dalla presente legge, recante "Testo unico delle
          leggi in materia bancaria e creditizia" si veda nelle  note
          all'articolo  6-bis  -   Il   Titolo   VI   e'   rubricato:
          "Trasparenza delle condizioni contrattuali e  dei  rapporti
          con i clienti". 
              --Il Titolo II del decreto legislativo 27 gennaio 2010,
          n. 11 e' rubricato "Diritti ed obblighi delle parti". 
              Comma 10: 
              -- Si riporta il testo vigente dell'articolo  34  della
          legge 12 novembre 2011, n. 183, recante  "Disposizioni  per
          la formazione del  bilancio  annuale  e  pluriennale  dello
          Stato. Legge di stabilita' 2012": 
              "Art.  34  (Deduzione  forfetaria   in   favore   degli
          esercenti impianti di distribuzione carburanti)  -  1.  Per
          tenere conto dell'incidenza delle  accise  sul  reddito  di
          impresa  degli  esercenti  impianti  di  distribuzione   di
          carburante, il reddito  stesso  e'  ridotto,  a  titolo  di
          deduzione forfetaria, di  un  importo  pari  alle  seguenti
          percentuali  dell'ammontare  lordo  dei   ricavi   di   cui
          all'articolo 53, comma 1, lettera a), del testo unico delle
          imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della
          Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917: 
              a) 1,1 per cento dei ricavi fino a 1.032.000,00 euro; 
              b) 0,6 per cento dei ricavi oltre 1.032.000,00  euro  e
          fino a 2.064.000,00 euro; 
              c) 0,4 per cento dei ricavi oltre 2.064.000,00 euro. 
              2. Le disposizioni di cui al comma  1  si  applicano  a
          decorrere dal periodo  d'imposta  successivo  a  quello  in
          corso al 31 dicembre 2011. I soggetti di  cui  al  comma  1
          nella  determinazione  dell'acconto  dovuto   per   ciascun
          periodo di  imposta  assumono  quale  imposta  del  periodo
          precedente quella che si sarebbe determinata  senza  tenere
          conto della deduzione forfetaria di cui al  medesimo  comma
          1. 
              3.  All'articolo  2,  comma  5,  del  decreto-legge  29
          dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 26 febbraio 2011, n. 10, sono soppresse le parole da:
          «nel limite di spesa di 24 milioni di euro per l'anno 2012»
          fino alla fine del secondo periodo. 
              4. L'aliquota di accisa sulla benzina e  sulla  benzina
          con piombo nonche' l'aliquota di accisa sul  gasolio  usato
          come carburante di cui all'allegato I del testo unico delle
          disposizioni  legislative  concernenti  le  imposte   sulla
          produzione e sui consumi  e  relative  sanzioni  penali  ed
          amministrative, di cui al decreto  legislativo  26  ottobre
          1995,   n.   504,   e   successive   modificazioni,    sono
          rispettivamente fissate: 
              a) a decorrere dal 1° gennaio 2012, ad euro 614,20 e ad
          euro 473,20 per mille litri di prodotto: 
              b) a decorrere dal 1° gennaio 2013, ad euro 614,70 e ad
          euro 473,70 per mille litri di prodotto. 
              5. Agli aumenti di accisa sulle  benzine  disposti  dal
          comma 4 non si applica l'articolo  1,  comma  154,  secondo
          periodo, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.  Il  maggior
          onere conseguente agli aumenti, disposti con  il  comma  4,
          dell'aliquota di accisa sul gasolio usato  come  carburante
          e' rimborsato, con le modalita' previste  dall'articolo  6,
          comma 2, primo e secondo periodo, del decreto legislativo 2
          febbraio 2007, n. 26, nei confronti  dei  soggetti  di  cui
          all'articolo 5, comma 1, limitatamente  agli  esercenti  le
          attivita' di trasporto merci con veicoli di  massa  massima
          complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate, e  comma  2,
          del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 452, convertito, con
          modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 16. 
              6. All'onere derivante dalle disposizioni dei commi  da
          1 a 3, valutato in 41 milioni di euro per l'anno 2012 ed in
          65 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013, si  provvede
          mediante le maggiori entrate derivanti  dalle  disposizioni
          dei commi 4 e 5. 
              7. A decorrere dalla data di entrata  in  vigore  della
          presente  legge,  le  transazioni  regolate  con  carte  di
          pagamento  presso  gli   impianti   di   distribuzione   di
          carburanti, di importo inferiore ai 100 euro, sono gratuite
          sia per l'acquirente che per il venditore.". 
              Comma 11: 
              -- Si riporta il  testo  dell'articolo  51  del  citato
          decreto legislativo n. 231 del 2007, come modificato  dalla
          presente legge: 
              "Art.  51.  (Obbligo  di  comunicazione  al   Ministero
          dell'economia e delle finanze delle infrazioni  di  cui  al
          presente Titolo) - 1. I destinatari  del  presente  decreto
          che, in relazione ai loro compiti di servizio e nei  limiti
          delle loro  attribuzioni  e  attivita',  hanno  notizia  di
          infrazioni alle disposizioni di cui all'articolo 49,  commi
          1, 5, 6, 7, 12, 13 e 14, e all'articolo 50  ne  riferiscono
          entro trenta giorni  al  Ministero  dell'economia  e  delle
          finanze  per  la  contestazione  e  gli  altri  adempimenti
          previsti dall'articolo 14 della legge 24 novembre 1981,  n.
          689 e per la immediata comunicazione della infrazione anche
          alla  Agenzia  delle  entrate  che  attiva  i   conseguenti
          controlli di natura fiscale. 
              2. In caso di infrazioni riguardanti  assegni  bancari,
          assegni circolari, libretti al portatore o titoli similari,
          la comunicazione deve essere effettuata dalla  banca  o  da
          Poste Italiane S.p.A. che li accetta in versamento e  dalla
          banca  o  da  Poste  Italiane  S.p.A.   che   ne   effettua
          l'estinzione   salvo   che   il   soggetto   tenuto    alla
          comunicazione abbia certezza che la stessa  e'  stata  gia'
          effettuata dall'altro soggetto obbligato. 
              3. Qualora oggetto dell'infrazione sia un'operazione di
          trasferimento segnalata ai sensi dell'articolo 41, comma 1,
          il soggetto che ha effettuato la segnalazione di operazione
          sospetta non e' tenuto alla comunicazione di cui  al  comma
          1.".