Art. 12
Riduzione del limite per la tracciabilita' dei pagamenti a 1.000 euro
e contrasto all'uso del contante
1. Le limitazioni all'uso del contante e dei titoli al portatore,
di cui all'articolo 49, commi 1, 5, 8, 12 e 13, del decreto
legislativo 21 novembre 2007, n. 231, sono adeguate all'importo di
euro mille: conseguentemente, nel comma 13 del predetto articolo 49,
le parole: « 30 settembre 2011 » sono sostituite dalle seguenti: ((
«31 marzo 2012». Non costituisce infrazione la violazione delle
disposizioni previste dall'articolo 49, commi 1, 5, 8, 12 e 13, del
decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, commessa nel periodo
dal 6 dicembre 2011 al 31 gennaio 2012 e riferita alle limitazioni di
importo introdotte dal presente comma. ))
(( 1-bis. All'articolo 58, comma 7-bis, del decreto legislativo 21
novembre 2007, n. 231, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo:
«Per le violazioni di cui al comma 3 che riguardano libretti al
portatore con saldo inferiore a 3.000 euro la sanzione e' pari al
saldo del libretto stesso». ))
2. All'articolo 2 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138,
convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148,
dopo il comma 4-bis, e' inserito il seguente: «4-ter. (( Entro tre
mesi dalla data di entrata in vigore del decreto-legge 6 dicembre
2011, n. 201, al fine )) di favorire la modernizzazione e
l'efficienza degli strumenti di pagamento, riducendo i costi
finanziari e amministrativi derivanti dalla gestione del denaro
contante:
a) le operazioni di pagamento delle spese delle pubbliche
amministrazioni centrali e locali e dei loro enti sono disposte
mediante l'utilizzo di strumenti telematici. E' fatto obbligo alle
Pubbliche Amministrazioni di avviare il processo di superamento di
sistemi basati sull'uso di supporti cartacei;
(( b)i pagamenti di cui alla lettera a) si effettuano in via
ordinaria mediante accreditamento sui conti correnti bancari o di
pagamento dei creditori ovvero con altri strumenti di pagamento
elettronici prescelti dal beneficiario )). Gli eventuali pagamenti
per cassa non possono, comunque, superare l'importo di (( mille euro
));
c) lo stipendio, la pensione, i compensi comunque corrisposti ((
dalle pubbliche amministrazioni centrali e locali )) e dai loro enti,
in via continuativa a prestatori d'opera e ogni altro tipo di
emolumento a chiunque destinato, di importo superiore a (( mille euro
)), debbono essere erogati con strumenti di pagamento elettronici
bancari o postali, ivi comprese le carte di pagamento prepagate (( e
le carte di cui all'articolo 4 del decreto-legge 31 maggio 2010, n.
78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.
122. )) Il limite di importo di cui al periodo precedente puo' essere
modificato con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze;
d) per incrementare i livelli di sicurezza fisica e tutelare i
soggetti che percepiscono trattamenti pensionistici minimi, assegni e
pensioni sociali, i rapporti recanti gli accrediti di tali somme sono
esenti in modo assoluto (( dall'imposta di bollo, ove i titolari
rientrino nelle fasce individuate ai sensi del comma 5, lettera d).
Per tali rapporti, alle banche, alla societa' Poste Italiane Spa )) e
agli altri intermediari finanziari e' fatto divieto di addebitare
alcun costo;
e) per consentire ai soggetti di cui alla lettera a) di
riscuotere le entrate di propria competenza con strumenti diversi dal
contante, fatte salve le attivita' di riscossione dei tributi
regolate da specifiche normative,(( il Ministero dell'economia e
delle finanze promuove la stipula, tramite la societa' Consip Spa, di
una o piu' convenzioni con prestatori di servizi di pagamento,
affinche' i soggetti in questione possano dotarsi di POS (Point of
Sale) a condizioni favorevoli. ))».
(( 2-bis. Il termine di cui all'articolo 2, comma 4-ter, del
decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni,
dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, introdotto dal comma 2 del
presente articolo, puo' essere prorogato, per specifiche e motivate
esigenze, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su
proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e la
semplificazione )).
(( 3. Il Ministero dell'economia e delle finanze, la Banca
d'Italia, l'Associazione bancaria italiana, la societa' Poste
italiane Spa e le associazioni dei prestatori di servizi di pagamento
definiscono con apposita convenzione, da stipulare entro tre mesi
dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto, le caratteristiche di un conto corrente o di un
conto di pagamento di base. In caso di mancata stipula della
convenzione entro la scadenza del citato termine, le caratteristiche
di un conto corrente o di un conto di pagamento di base vengono
fissate con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze,
sentita la Banca d'Italia. Con la medesima convenzione e' stabilito
l'ammontare degli importi delle commissioni da applicare sui prelievi
effettuati con carta autorizzata tramite la rete degli sportelli
automatici presso una banca diversa da quella del titolare della
carta. ))
(( 4. Le banche, la societa' Poste italiane Spa e gli altri
prestatori di servizi di pagamento abilitati a offrire servizi a
valere su un conto di pagamento sono tenuti a offrire il conto di cui
al comma 3. ))
5. La convenzione individua le caratteristiche del conto avendo
riguardo ai seguenti criteri:
a) inclusione nell'offerta di un numero adeguato di servizi ed
operazioni, compresa la disponibilita' di una carta di debito
gratuita;
b) struttura dei costi semplice, trasparente, facilmente
comparabile;
c) livello dei costi coerente con finalita' di inclusione
finanziaria e conforme a quanto stabilito dalla sezione IV della
Raccomandazione della Commissione europea del 18 luglio 2011
sull'accesso al conto corrente di base;
d) le fasce socialmente svantaggiate di clientela alle quali il
conto corrente e' offerto senza spese.
6. Il rapporto di conto corrente individuato ai sensi del comma 3
e' esente dall'imposta di bollo nei casi di cui al comma 5, lettera
d).
7. Se la convenzione prevista dal comma 3 non e' stipulata entro
tre mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, le
caratteristiche del conto corrente sono individuate con decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia.
8. Rimane ferma l'applicazione di quanto previsto per i contratti
di conto corrente ai sensi del Titolo VI del decreto legislativo 1°
settembre 1993, n. 385, (( e del titolo II del decreto legislativo 27
gennaio 2010, n. 11, e successive modificazioni )).
(( 9. L'Associazione bancaria italiana, le associazioni dei
prestatori di servizi di pagamento, la societa' Poste italiane Spa,
il Consorzio Bancomat, le imprese che gestiscono circuiti di
pagamento e le associazioni delle imprese rappresentative a livello
nazionale definiscono, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto, le regole generali
per assicurare una riduzione delle commissioni interbancarie a carico
degli esercenti in relazione alle transazioni effettuate mediante
carte di pagamento. In ogni caso, la commissione a carico degli
esercenti sui pagamenti effettuati con strumenti di pagamento
elettronico, incluse le carte di pagamento, di credito o di debito,
non puo' superare la percentuale dell'1,5 per )) cento.
(( 10. Entro i sei mesi successivi il Ministero dello sviluppo
economico, di concerto con il Ministero dell'economia e delle
finanze, sentite la Banca d'Italia e l'Autorita' garante della
concorrenza e del mercato, valuta l'efficacia delle misure definite
ai sensi del comma 9 )). In caso di esito positivo, a decorrere dal
primo giorno del mese successivo, le regole cosi' definite si
applicano anche alle transazioni di cui al comma 7 dell'articolo 34
della legge 12 novembre 2011, n. 183.
11. All'articolo 51, comma 1, del decreto legislativo 21 novembre
2007, n. 231, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « e per la
immediata comunicazione della infrazione anche alla Agenzia delle
entrate che attiva i conseguenti controlli di natura fiscale ».
Riferimenti normativi
Comma 1:
-- Si riporta il testo dell'articolo 49 del decreto
legislativo 21 novembre 2007, n. 231, recante "Attuazione
della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione
dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di
riciclaggio dei proventi di attivita' criminose e di
finanziamento del terrorismo nonche' della direttiva
2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione" come
modificato dalla presente legge:
"Art. 49. (Limitazioni all'uso del contante e dei
titoli al portatore) - 1. E' vietato il trasferimento di
denaro contante o di libretti di deposito bancari o postali
al portatore o di titoli al portatore in euro o in valuta
estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi,
quando il valore oggetto di trasferimento, e'
complessivamente pari o superiore a 1.000 euro. Il
trasferimento e' vietato anche quando e' effettuato con
piu' pagamenti inferiori alla soglia che appaiono
artificiosamente frazionati. Il trasferimento puo' tuttavia
essere eseguito per il tramite di banche, istituti di
moneta elettronica e Poste Italiane S.p.A..
2. Il trasferimento per contanti per il tramite dei
soggetti di cui al comma 1 deve essere effettuato mediante
disposizione accettata per iscritto dagli stessi, previa
consegna ai medesimi della somma in contanti. A decorrere
dal terzo giorno lavorativo successivo a quello
dell'accettazione, il beneficiario ha diritto di ottenere
il pagamento nella provincia del proprio domicilio.
3. La comunicazione da parte del debitore al creditore
dell'accettazione di cui al comma 2 produce l'effetto di
cui al primo comma dell'articolo 1277 del codice civile e,
nei casi di mora del creditore, anche gli effetti del
deposito previsti dall'articolo 1210 dello stesso codice.
4. I moduli di assegni bancari e postali sono
rilasciati dalle banche e da Poste Italiane S.p.A. muniti
della clausola di non trasferibilita'. Il cliente puo'
richiedere, per iscritto, il rilascio di moduli di assegni
bancari e postali in forma libera.
5. Gli assegni bancari e postali emessi per importi
pari o superiori a 1000 euro devono recare l'indicazione
del nome o della ragione sociale del beneficiario e la
clausola di non trasferibilita'.
6. Gli assegni bancari e postali emessi all'ordine del
traente possono essere girati unicamente per l'incasso a
una banca o a Poste Italiane S.p.A.
7. Gli assegni circolari, vaglia postali e cambiari
sono emessi con l'indicazione del nome o della ragione
sociale del beneficiario e la clausola di non
trasferibilita'.
8. Il rilascio di assegni circolari, vaglia postali e
cambiari di importo inferiore a 1.000 euro puo' essere
richiesto, per iscritto, dal cliente senza la clausola di
non trasferibilita'.
9. Il richiedente di assegno circolare, vaglia
cambiario o mezzo equivalente, intestato a terzi ed emesso
con la clausola di non trasferibilita', puo' chiedere il
ritiro della provvista previa restituzione del titolo
all'emittente.
10. Per ciascun modulo di assegno bancario o postale
richiesto in forma libera ovvero per ciascun assegno
circolare o vaglia postale o cambiario rilasciato in forma
libera e' dovuta dal richiedente, a titolo di imposta di
bollo, la somma di 1,50 euro.
11. I soggetti autorizzati a utilizzare le
comunicazioni di cui all'articolo 7, sesto comma, del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 605, e successive modificazioni, possono chiedere alla
banca o a Poste Italiane S.p.A. i dati identificativi e il
codice fiscale dei soggetti ai quali siano stati rilasciati
moduli di assegni bancari o postali in forma libera ovvero
che abbiano richiesto assegni circolari o vaglia postali o
cambiari in forma libera nonche' di coloro che li abbiano
presentati all'incasso. Con provvedimento del Direttore
dell'Agenzia delle entrate sono individuate le modalita'
tecniche di trasmissione dei dati di cui al presente comma.
La documentazione inerente i dati medesimi, costituisce
prova documentale ai sensi dell'articolo 234 del codice di
procedura penale.
12. Il saldo dei libretti di deposito bancari o postali
al portatore non puo' essere pari o superiore a 1.000 euro.
13. I libretti di deposito bancari o postali al
portatore con saldo pari o superiore a 1.000 euro,
esistenti alla data di entrata in vigore del presente
decreto, sono estinti dal portatore ovvero il loro saldo
deve essere ridotto a una somma non eccedente il predetto
importo entro il 31 marzo 2012. Le banche e Poste Italiane
S.p.A. sono tenute a dare ampia diffusione e informazione a
tale disposizione.
14. In caso di trasferimento di libretti di deposito
bancari o postali al portatore, il cedente comunica, entro
30 giorni, alla banca o a Poste Italiane S.p.A, i dati
identificativi del cessionario, l'accettazione di questi e
la data del trasferimento.
15. Le disposizioni di cui ai commi 1, 5 e 7 non si
applicano ai trasferimenti in cui siano parte banche o
Poste Italiane S.p.A., nonche' ai trasferimenti tra gli
stessi effettuati in proprio o per il tramite di vettori
specializzati di cui all'articolo 14, comma 1, lettera c).
16. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano
ai trasferimenti di certificati rappresentativi di quote in
cui siano parte uno o piu' soggetti indicati all'articolo
11, comma 1, lettere a) e b), e dalla lettera d) alla
lettera g).
17. Restano ferme le disposizioni relative ai pagamenti
effettuati allo Stato o agli altri enti pubblici e alle
erogazioni da questi comunque disposte verso altri
soggetti. E' altresi' fatta salva la possibilita' di
versamento prevista dall'articolo 494 del codice di
procedura civile.
18.
19.
20. Le disposizioni di cui al presente articolo entrano
in vigore il 30 aprile 2008.".
Comma 1-bis:
-- Si riporta il testo dell'articolo 58 del citato
decreto legislativo n. 231 del 2007, come modificato dalla
presente legge:
"Art. 58. (Violazioni del Titolo III) - 1. Fatta salva
l'efficacia degli atti, alle violazioni delle disposizioni
di cui all'articolo 49, commi 1, 5, 6 e 7, si applica una
sanzione amministrativa pecuniaria dall'1 per cento al 40
per cento dell'importo trasferito.
2. La violazione della prescrizione di cui all'articolo
49, comma 12, e' punita con la sanzione amministrativa
pecuniaria dal 20 per cento al 40 per cento del saldo.
3. La violazione della prescrizione contenuta
nell'articolo 49, commi 13 e 14, e' punita con la sanzione
amministrativa pecuniaria dal 10 per cento al 20 per cento
del saldo del libretto al portatore.
4. La violazione delle prescrizioni contenute
nell'articolo 49, commi 18 e 19, e' punita con la sanzione
amministrativa pecuniaria dal 20 per cento al 40 per cento
dell'importo trasferito.
5. La violazione del divieto di cui all'articolo 50,
comma 1, e' punita con una sanzione amministrativa
pecuniaria dal 20 per cento al 40 per cento del saldo.
6. La violazione del divieto di cui all'articolo 50,
comma 2, e' punita con una sanzione amministrativa
pecuniaria dal 10 per cento al 40 per cento del saldo.
7. La violazione dell'obbligo di cui all'articolo 51,
comma 1, del presente decreto e' punita con una sanzione
amministrativa pecuniaria dal 3 per cento al 30 per cento
dell'importo dell'operazione, del saldo del libretto ovvero
del conto.
7-bis. Per le violazioni previste dai precedenti commi,
la sanzione amministrativa pecuniaria non puo' comunque
essere inferiore nel minimo all'importo di tremila euro.
Per le violazioni di cui al comma 1 che riguardano importi
superiori a cinquantamila euro la sanzione minima e'
aumentata di cinque volte. Per le violazioni di cui ai
commi 2, 3 e 4 che riguardano importi superiori a
cinquantamila euro le sanzioni minima e massima sono
aumentate del cinquanta per cento. Per le violazioni di cui
al comma 3 che riguardano libretti al portatore con saldo
inferiore a 3.000 euro la sanzione e' pari al saldo del
libretto stesso."
Comma 5:
-- La Raccomandazione della Commissione europea 18
luglio 2011, n. 2011/442/UE, sull'accesso al conto corrente
di base e' pubblicata nella G.U.C.E. 21 luglio 2011, n. L
190.
Comma 8:
-- Per il decreto legislativo 1 settembre 1993 n. 385,
modificato dalla presente legge, recante "Testo unico delle
leggi in materia bancaria e creditizia" si veda nelle note
all'articolo 6-bis - Il Titolo VI e' rubricato:
"Trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti
con i clienti".
--Il Titolo II del decreto legislativo 27 gennaio 2010,
n. 11 e' rubricato "Diritti ed obblighi delle parti".
Comma 10:
-- Si riporta il testo vigente dell'articolo 34 della
legge 12 novembre 2011, n. 183, recante "Disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato. Legge di stabilita' 2012":
"Art. 34 (Deduzione forfetaria in favore degli
esercenti impianti di distribuzione carburanti) - 1. Per
tenere conto dell'incidenza delle accise sul reddito di
impresa degli esercenti impianti di distribuzione di
carburante, il reddito stesso e' ridotto, a titolo di
deduzione forfetaria, di un importo pari alle seguenti
percentuali dell'ammontare lordo dei ricavi di cui
all'articolo 53, comma 1, lettera a), del testo unico delle
imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917:
a) 1,1 per cento dei ricavi fino a 1.032.000,00 euro;
b) 0,6 per cento dei ricavi oltre 1.032.000,00 euro e
fino a 2.064.000,00 euro;
c) 0,4 per cento dei ricavi oltre 2.064.000,00 euro.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a
decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in
corso al 31 dicembre 2011. I soggetti di cui al comma 1
nella determinazione dell'acconto dovuto per ciascun
periodo di imposta assumono quale imposta del periodo
precedente quella che si sarebbe determinata senza tenere
conto della deduzione forfetaria di cui al medesimo comma
1.
3. All'articolo 2, comma 5, del decreto-legge 29
dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla
legge 26 febbraio 2011, n. 10, sono soppresse le parole da:
«nel limite di spesa di 24 milioni di euro per l'anno 2012»
fino alla fine del secondo periodo.
4. L'aliquota di accisa sulla benzina e sulla benzina
con piombo nonche' l'aliquota di accisa sul gasolio usato
come carburante di cui all'allegato I del testo unico delle
disposizioni legislative concernenti le imposte sulla
produzione e sui consumi e relative sanzioni penali ed
amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre
1995, n. 504, e successive modificazioni, sono
rispettivamente fissate:
a) a decorrere dal 1° gennaio 2012, ad euro 614,20 e ad
euro 473,20 per mille litri di prodotto:
b) a decorrere dal 1° gennaio 2013, ad euro 614,70 e ad
euro 473,70 per mille litri di prodotto.
5. Agli aumenti di accisa sulle benzine disposti dal
comma 4 non si applica l'articolo 1, comma 154, secondo
periodo, della legge 23 dicembre 1996, n. 662. Il maggior
onere conseguente agli aumenti, disposti con il comma 4,
dell'aliquota di accisa sul gasolio usato come carburante
e' rimborsato, con le modalita' previste dall'articolo 6,
comma 2, primo e secondo periodo, del decreto legislativo 2
febbraio 2007, n. 26, nei confronti dei soggetti di cui
all'articolo 5, comma 1, limitatamente agli esercenti le
attivita' di trasporto merci con veicoli di massa massima
complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate, e comma 2,
del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 452, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 16.
6. All'onere derivante dalle disposizioni dei commi da
1 a 3, valutato in 41 milioni di euro per l'anno 2012 ed in
65 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013, si provvede
mediante le maggiori entrate derivanti dalle disposizioni
dei commi 4 e 5.
7. A decorrere dalla data di entrata in vigore della
presente legge, le transazioni regolate con carte di
pagamento presso gli impianti di distribuzione di
carburanti, di importo inferiore ai 100 euro, sono gratuite
sia per l'acquirente che per il venditore.".
Comma 11:
-- Si riporta il testo dell'articolo 51 del citato
decreto legislativo n. 231 del 2007, come modificato dalla
presente legge:
"Art. 51. (Obbligo di comunicazione al Ministero
dell'economia e delle finanze delle infrazioni di cui al
presente Titolo) - 1. I destinatari del presente decreto
che, in relazione ai loro compiti di servizio e nei limiti
delle loro attribuzioni e attivita', hanno notizia di
infrazioni alle disposizioni di cui all'articolo 49, commi
1, 5, 6, 7, 12, 13 e 14, e all'articolo 50 ne riferiscono
entro trenta giorni al Ministero dell'economia e delle
finanze per la contestazione e gli altri adempimenti
previsti dall'articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n.
689 e per la immediata comunicazione della infrazione anche
alla Agenzia delle entrate che attiva i conseguenti
controlli di natura fiscale.
2. In caso di infrazioni riguardanti assegni bancari,
assegni circolari, libretti al portatore o titoli similari,
la comunicazione deve essere effettuata dalla banca o da
Poste Italiane S.p.A. che li accetta in versamento e dalla
banca o da Poste Italiane S.p.A. che ne effettua
l'estinzione salvo che il soggetto tenuto alla
comunicazione abbia certezza che la stessa e' stata gia'
effettuata dall'altro soggetto obbligato.
3. Qualora oggetto dell'infrazione sia un'operazione di
trasferimento segnalata ai sensi dell'articolo 41, comma 1,
il soggetto che ha effettuato la segnalazione di operazione
sospetta non e' tenuto alla comunicazione di cui al comma
1.".