Art. 6. Per l'applicazione della legge 9 giugno 1964, n. 615, e successive modifiche un bovino e' considerato infetto di brucellosi quando sia possibile ritenerlo tale in base all'esito dell'esame sierologico o dell'esame batteriologico. Con apposite istruzioni il Ministero della sanita' fissera' le tecniche da adottare per l'esecuzione delle prove sierologiche e i criteri per la valutazione delle stesse.