Art. 6. 
 
  Per l'applicazione della legge 9 giugno 1964, n. 615, e  successive
modifiche un bovino e' considerato infetto di brucellosi  quando  sia
possibile ritenerlo tale in base all'esito dell'esame  sierologico  o
dell'esame batteriologico. 
  Con apposite istruzioni il  Ministero  della  sanita'  fissera'  le
tecniche da adottare per l'esecuzione delle prove  sierologiche  e  i
criteri per la valutazione delle stesse.