Art. 8. 
 
  Gli animali riconosciuti infetti  ai  sensi  del  presente  decreto
possono  essere  allontanati  dall'allevamento  soltanto  per  essere
avviati direttamente al macello. 
  Tuttavia, in deroga a quanto stabilito  nel  precedente  comma,  il
veterinario provinciale puo'  autorizzare  per  comprovate  esigenze,
escluso il commercio, il trasferimento degli animali infetti in altre
sedi sottoposte a vigilanza veterinaria. 
  Nel corso dei trasferimenti indicati  nei  precedenti  commi,  tali
animali devono essere costantemente separati da tutti gli animali non
avviati all'abbattimento immediato. 
  Gli animali eliminatori di brucelle per via genitale debbono essere
macellati entro quindici giorni dalla  data  della  notifica  con  la
quale l'accertamento viene portato a conoscenza  del  proprietario  o
del detentore. 
  Nei limiti del possibile, dovranno essere evitati gli spostamenti a
piedi dei bovini sopra  indicati  per  raggiungere  la  localita'  di
macellazione. 
  Il periodo per la macellazione dei bovini riconosciuti  infetti  ma
non eliminatori di brucelle per via genitale, dovra'  essere  fissato
nei  programmi  provinciali  predisposti  dalle  commissioni  di  cui
all'art. 3 della  legge  23  gennaio  1968,  n.  33,  e  deve  essere
contenuto entro i  tre  mesi  salvo  che  non  si  ritenga  opportuno
assegnare un termine superiore in relazione  alla  percentuale  degli
animali  da  eliminare   rilevata   al   primo   accertamento,   alla
possibilita' di assicurare la rimonta con animali  sani  e  ad  altri
motivi di forza maggiore.