Art. 8. Gli animali riconosciuti infetti ai sensi del presente decreto possono essere allontanati dall'allevamento soltanto per essere avviati direttamente al macello. Tuttavia, in deroga a quanto stabilito nel precedente comma, il veterinario provinciale puo' autorizzare per comprovate esigenze, escluso il commercio, il trasferimento degli animali infetti in altre sedi sottoposte a vigilanza veterinaria. Nel corso dei trasferimenti indicati nei precedenti commi, tali animali devono essere costantemente separati da tutti gli animali non avviati all'abbattimento immediato. Gli animali eliminatori di brucelle per via genitale debbono essere macellati entro quindici giorni dalla data della notifica con la quale l'accertamento viene portato a conoscenza del proprietario o del detentore. Nei limiti del possibile, dovranno essere evitati gli spostamenti a piedi dei bovini sopra indicati per raggiungere la localita' di macellazione. Il periodo per la macellazione dei bovini riconosciuti infetti ma non eliminatori di brucelle per via genitale, dovra' essere fissato nei programmi provinciali predisposti dalle commissioni di cui all'art. 3 della legge 23 gennaio 1968, n. 33, e deve essere contenuto entro i tre mesi salvo che non si ritenga opportuno assegnare un termine superiore in relazione alla percentuale degli animali da eliminare rilevata al primo accertamento, alla possibilita' di assicurare la rimonta con animali sani e ad altri motivi di forza maggiore.