Art. 11 
 
      Potenziamento del servizio di distribuzione farmaceutica, 
  accesso alla titolarita' delle farmacie, modifica alla disciplina 
     della somministrazione dei farmaci (( e altre disposizioni 
                       in materia sanitaria )) 
 
  (( 1. Al fine di favorire l'accesso alla titolarita' delle farmacie
da parte di un piu' ampio numero di aspiranti, aventi i requisiti  di
legge, nonche' di favorire le procedure per l'apertura di nuove  sedi
farmaceutiche garantendo al contempo una piu' capillare presenza  sul
territorio del servizio farmaceutico, alla legge 2  aprile  1968,  n.
475,  e  successive  modificazioni,  sono   apportare   le   seguenti
modificazioni: 
    a) all'articolo 1, il secondo e il terzo  comma  sono  sostituiti
dai seguenti: 
      «Il numero delle autorizzazioni e' stabilito in modo che vi sia
una farmacia ogni 3.300 abitanti. 
      La popolazione eccedente,  rispetto  al  parametro  di  cui  al
secondo comma, consente l'apertura di una ulteriore farmacia, qualora
sia superiore al 50 per cento del parametro stesso»; 
    b) dopo l'articolo 1 e' inserito il seguente: 
  «Art. 1-bis. - 1. In aggiunta alle sedi farmaceutiche spettanti  in
base al criterio di cui all'articolo 1 ed entro il limite del  5  per
cento delle sedi,  comprese  le  nuove,  le  regioni  e  le  province
autonome di Trento e di Bolzano, sentita l'azienda  sanitaria  locale
competente per territorio, possono istituire una farmacia: 
    a) nelle stazioni ferroviarie, negli aeroporti civili a  traffico
internazionale, nelle stazioni marittime e  nelle  aree  di  servizio
autostradali ad  alta  intensita'  di  traffico,  dotate  di  servizi
alberghieri o di  ristorazione,  purche'  non  sia  gia'  aperta  una
farmacia a una distanza inferiore a 400 metri; 
    b) nei centri commerciali e nelle grandi strutture con superficie
di vendita superiore a 10.000 metri quadrati, purche'  non  sia  gia'
aperta una farmacia, a una distanza inferiore a 1.500 metri» 
    c) l'articolo 2 e' sostituito dal seguente: 
  «Art. 2. - 1. Ogni comune deve  avere  un  numero  di  farmacie  in
rapporto a quanto disposto dall'articolo 1. Al fine di assicurare una
maggiore accessibilita' al servizio farmaceutico, il comune,  sentiti
l'azienda sanitaria e l'Ordine provinciale dei farmacisti  competente
per territorio, identifica le zone nelle  quali  collocare  le  nuove
farmacie, al fine di assicurare un'equa distribuzione sul territorio,
tenendo altresi' conto dell'esigenza  di  garantire  l'accessibilita'
del servizio farmaceutico anche a quei cittadini  residenti  in  aree
scarsamente abitate. 
  2. Il numero di farmacie spettanti a ciascun comune e' sottoposto a
revisione entro il mese di dicembre di ogni anno pari, in  base  alle
rilevazioni  della  popolazione  residente  nel  comune,   pubblicate
dall'Istituto nazionale di statistica». 
  2. Ciascun comune, sulla base  dei  dati  ISTAT  sulla  popolazione
residente al 31 dicembre 2010 e dei parametri  di  cui  al  comma  1,
individua  le  nuove  sedi  farmaceutiche  disponibili  nel   proprio
territorio e invia i dati alla  regione  entro  e  non  oltre  trenta
giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto. 
  3. Le regioni e  le  province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano
provvedono ad assicurare, entro dodici mesi dalla data di entrata  in
vigore  della  legge  di  conversione  del   presente   decreto,   la
conclusione del concorso straordinario e  l'assegnazione  delle  sedi
farmaceutiche disponibili di cui al comma 2 e di quelle  vacanti.  In
deroga a quanto previsto dall'articolo 9 della legge 2  aprile  1968,
n. 475, sulle sedi farmaceutiche istituite in attuazione del comma  1
o  comunque  vacanti  non  puo'  essere  esercitato  il  diritto   di
prelazione da parte del comune. Entro sessanta giorni dall'invio  dei
dati di cui al comma 2, le regioni e le province autonome di Trento e
di Bolzano bandiscono il concorso straordinario per soli  titoli  per
la copertura delle sedi farmaceutiche  di  nuova  istituzione  e  per
quelle vacanti, fatte salve quelle per la cui assegnazione, alla data
di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,
la procedura concorsuale sia stata gia' espletata o siano state  gia'
fissate le  date  delle  prove.  Al  concorso  straordinario  possono
partecipare i farmacisti, cittadini di uno Stato  membro  dell'Unione
europea,  iscritti  all'albo  professionale:  a)  non   titolari   di
farmacia,  in  qualunque  condizione  professionale  si  trovino;  b)
titolari di farmacia  rurale  sussidiata;  c)  titolari  di  farmacia
soprannumeraria; d) titolari di  esercizio  di  cui  all'articolo  5,
comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006,  n.  223,  convertito,  con
modificazioni, dalla  legge  4  agosto  2006,  n.  248.  Non  possono
partecipare al concorso straordinario i farmacisti titolari, compresi
i soci di societa' titolari, di farmacia diversa  da  quelle  di  cui
alle lettere b) e c). 
  4. Ai fini dell'assegnazione delle nuove sedi farmaceutiche messe a
concorso ciascuna regione e le  province  autonome  di  Trento  e  di
Bolzano istituiscono, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione
del  relativo  bando  di  concorso,  una   commissione   esaminatrice
regionale o provinciale per le  province  autonome  di  Trento  e  di
Bolzano.  Al  concorso  straordinario   si   applicano,   in   quanto
compatibili, le disposizioni vigenti sui concorsi  per  la  copertura
delle sedi farmaceutiche di nuova istituzione o vacanti,  nonche'  le
disposizioni del presente articolo. 
  5.   Ciascun   candidato   puo'   partecipare   al   concorso   per
l'assegnazione di farmacia in non piu'  di  due  regioni  o  province
autonome, e non deve aver compiuto i 65 anni di  eta'  alla  data  di
scadenza del termine per la partecipazione al concorso  prevista  dal
bando. Ai fini della  valutazione  dell'esercizio  professionale  nel
concorso  straordinario   per   il   conferimento   di   nuove   sedi
farmaceutiche di cui al comma 3, in deroga al regolamento di  cui  al
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 marzo  1994,  n.
298: a) l'attivita' svolta dal farmacista titolare di farmacia rurale
sussidiata, dal farmacista titolare di farmacia soprannumeraria e dal
farmacista titolare di esercizio di cui all'articolo 5, comma 1,  del
decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e'  equiparata,  ivi  comprese  le
maggiorazioni; b) l'attivita' svolta da farmacisti  collaboratori  di
farmacia  e  da  farmacisti  collaboratori  negli  esercizi  di   cui
all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 4  luglio  2006,  n.  223,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248,  e'
equiparata, ivi comprese le maggiorazioni. 
  6. In ciascuna regione e nelle province autonome  di  Trento  e  di
Bolzano, la commissione esaminatrice, sulla  base  della  valutazione
dei titoli in  possesso  dei  candidati,  determina  una  graduatoria
unica. A parita' di punteggio, prevale il candidato piu' giovane.  Le
regioni o le province autonome di Trento e di Bolzano,  approvata  la
graduatoria,  convocano  i  vincitori  del  concorso  i  quali  entro
quindici giorni devono dichiarare se accettano o meno la  sede,  pena
la decadenza della stessa. Tale  graduatoria,  valida  per  due  anni
dalla data della sua pubblicazione, deve  essere  utilizzata  con  il
criterio dello scorrimento per la copertura delle sedi  farmaceutiche
eventualmente resesi vacanti a seguito delle  scelte  effettuate  dai
vincitori di concorso. 
  7. Ai concorsi  per  il  conferimento  di  sedi  farmaceutiche  gli
interessati, di eta' non  superiore  ai  40  anni,  in  possesso  dei
requisiti di legge possono  concorrere  per  la  gestione  associata,
sommando i titoli  posseduti.  In  tale  caso,  ai  soli  fini  della
preferenza a parita' di punteggio, si considera  la  media  dell'eta'
dei candidati  che  concorrono  per  la  gestione  associata.  Ove  i
candidati  che  concorrono  per  la  gestione   associata   risultino
vincitori, la titolarita' della farmacia assegnata e' condizionata al
mantenimento  della  gestione  associata  da   parte   degli   stessi
vincitori, su base paritaria, per un periodo  di  dieci  anni,  fatta
salva la premorienza o sopravvenuta incapacita'. 
  8. I turni e  gli  orari  di  farmacia  stabiliti  dalle  autorita'
competenti in base alle vigente normativa non impediscono  l'apertura
della farmacia in orari diversi da quelli  obbligatori.  Le  farmacie
possono praticare sconti sui prezzi di tutti  i  tipi  di  farmaci  e
prodotti venduti pagati direttamente dai  clienti,  dandone  adeguata
informazione alla clientela. 
  9. Qualora il comune non provveda a comunicare alla regione o  alla
provincia autonoma di Trento  e  di  Bolzano  l'individuazione  delle
nuove sedi disponibili entro  il  termine  di  cui  al  comma  2  del
presente articolo, la  regione  provvede  con  proprio  atto  a  tale
individuazione entro i successivi sessanta giorni. Nel caso in cui le
regioni o le province autonome di Trento e di Bolzano non  provvedano
nel senso indicato  ovvero  non  provvedano  a  bandire  il  concorso
straordinario e a concluderlo entro i termini di cui al comma  3,  il
Consiglio  dei  ministri  esercita  i  poteri  sostitutivi   di   cui
all'articolo 120 della Costituzione con  la  nomina  di  un  apposito
commissario  che  provvede   in   sostituzione   dell'amministrazione
inadempiente anche espletando le procedure concorsuali ai  sensi  del
presente articolo. 
  10. Fino al 2022, tutte le farmacie istituite ai sensi del comma 1,
lettera b), sono offerte in prelazione ai comuni  in  cui  le  stesse
hanno sede. I comuni non possono cedere la titolarita' o la  gestione
delle farmacie per le quali hanno esercitato il diritto di prelazione
ai sensi del presente comma. In caso di rinuncia alla titolarita'  di
una di dette farmacie da parte del comune, la  sede  farmaceutica  e'
dichiarata vacante. 
  11. Al comma 9 dell'articolo 7 della legge 8 novembre 1991, n. 362,
e  successive  modificazioni,  le  parole:  «due  anni  dall'acquisto
medesimo  »  sono  sostituite  dalle  seguenti:   «sei   mesi   dalla
presentazione della dichiarazione di successione ». 
  12. Il medico, nel prescrivere un farmaco, e'  tenuto,  sulla  base
della  sua  specifica  competenza  professionale,  ad  informare   il
paziente dell'eventuale presenza in commercio  di  medicinali  aventi
uguale composizione in principi attivi, nonche'  forma  farmaceutica,
via di somministrazione, modalita' di rilascio  e  dosaggio  unitario
uguali. Il farmacista, qualora sulla ricetta non risulti apposta  dal
medico  l'indicazione   della   non   sostituibilita'   del   farmaco
prescritto, dopo aver informato il cliente e salvo diversa  richiesta
di quest'ultimo, e' tenuto a fornire il medicinale prescritto  quando
nessun medicinale fra quelli indicati nel primo periodo del  presente
comma abbia prezzo  piu'  basso  ovvero,  in  caso  di  esistenza  in
commercio  di  medicinali  a  minor  prezzo  rispetto  a  quello  del
medicinale prescritto, a fornire il  medicinale  avente  prezzo  piu'
basso. All'articolo 11, comma 9, del decreto-legge 31 maggio 2010, n.
78, convertito, con modificazioni, dalla legge  30  luglio  2010,  n.
122, nel  secondo  periodo,  dopo  le  parole:  «e'  possibile»  sono
inserite le seguenti: «solo su espressa richiesta dell'assistito e». 
  Al fine di razionalizzare  il  sistema  distributivo  del  farmaco,
anche a tutela della persona, nonche' al fine di rendere maggiormente
efficiente  la  spesa  farmaceutica  pubblica,  l'AIFA,  con  propria
delibera da adottare  entro  il  31  dicembre  2012  e  pubblicizzare
adeguatamente  anche  sul  sito  istituzionale  del  Ministero  della
salute, revisiona le attuali modalita' di confezionamento dei farmaci
a dispensazione territoriale per  identificare  confezioni  ottimali,
anche di tipo monodose, in  funzione  delle  patologie  da  trattare.
Conseguentemente, il medico nella propria  prescrizione  tiene  conto
delle diverse tipologie di confezione. 
  13. Al comma 1 dell'articolo 32 del decreto-legge 6 dicembre  2011,
n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre  2011,
n. 214, le parole: «che ricadono  nel  territorio  di  comuni  aventi
popolazione superiore a 12.500 abitanti  e,  comunque,  al  di  fuori
delle aree rurali come individuate  dai  piani  sanitari  regionali,»
sono soppresse. 
  14. Il comma 1 dell'articolo 70 del decreto  legislativo  6  aprile
2006, n. 193, e' sostituito dal seguente: 
  «1. La vendita al dettaglio dei medicinali veterinari e' effettuata
soltanto dal farmacista in farmacia e negli esercizi  commerciali  di
cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4  agosto  2006,  n.  248,
ancorche' dietro presentazione di ricetta medica,  se  prevista  come
obbligatoria. La vendita nei predetti esercizi commerciali e' esclusa
per i medicinali richiamati dall'articolo 45 del testo unico  di  cui
al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309,  e
successive modificazioni». 
  15. Gli esercizi commerciali di cui all'articolo 5,  comma  1,  del
decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, in possesso dei requisiti vigenti,
sono autorizzati, sulla base dei requisiti prescritti dal decreto del
Ministro  della  salute  previsto  dall'articolo  32,  comma  1,  del
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni,
dalla legge 22 dicembre  2011,  n.  214,  ad  allestire  preparazioni
galeniche officinali che non prevedono la  presentazione  di  ricetta
medica, anche in multipli, in base a quanto previsto nella farmacopea
ufficiale italiana o nella farmacopea europea. 
  16. In sede di rinnovo dell'accordo  collettivo  nazionale  con  le
organizzazioni sindacali di categoria  maggiormente  rappresentative,
ai sensi dell'articolo 4, comma 9, della legge 30 dicembre  1991,  n.
412, e  successive  modificazioni,  e'  stabilita,  in  relazione  al
fatturato della farmacia a carico del Servizio  sanitario  nazionale,
nonche' ai nuovi servizi  che  la  farmacia  assicura  ai  sensi  del
decreto legislativo 3 ottobre 2009, n. 153, la  dotazione  minima  di
personale di cui la farmacia deve disporre ai fini  del  mantenimento
della convenzione con il Servizio sanitario nazionale. 
  17. La direzione della farmacia privata, ai sensi  dell'articolo  7
della legge 8 novembre 1991, n. 362, e dell'articolo 11 della legge 2
aprile 1968, n. 475, puo' essere mantenuta fino al raggiungimento del
requisito di eta'  pensionabile  da  parte  del  farmacista  iscritto
all'albo professionale. ))