(( Art. 9 bis Societa' tra professionisti 1. All'articolo 10 della legge 12 novembre 2011, n. 183, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 3 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le societa' cooperative di professionisti sono costituite da un numero di soci non inferiore a tre»; b) al comma 4, lettera b), e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In ogni caso il numero dei soci professionisti e la partecipazione al capitale sociale dei professionisti deve essere tale da determinare la maggioranza di due terzi nelle deliberazioni o decisioni dei soci; il venir meno di tale condizione costituisce causa di scioglimento della societa' e il consiglio dell'ordine o collegio professionale presso il quale e' iscritta la societa' procede alla cancellazione della stessa dall'albo, salvo che la societa' non abbia provveduto a ristabilire la prevalenza dei soci professionisti nel termine perentorio di sei mesi»; c) al comma 4, dopo la lettera c), e' inserita la seguente: «c-bis) la stipula di polizza di assicurazione per la copertura dei rischi derivanti dalla responsabilita' civile per i danni causati ai clienti dai singoli soci professionisti nell'esercizio dell'attivita' professionale»; d) al comma 7, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il socio professionista puo' opporre agli altri soci il segreto concernente le attivita' professionali a lui affidate»; e) al comma 9, le parole: «salvi i diversi modelli societari ed associativi» sono sostituite dalle seguenti: «salve le associazioni professionali, nonche' i diversi modelli societari». ))