Art. 12 
 
Semplificazione   procedimentale   per   l'esercizio   di   attivita'
  economiche (( e segnalazione certificata  di  inizio  attivita'  in
  caso di esercizio congiunto dell'attivita' di estetista, anche  non
  prevalente, con altre attivita' commerciali. )) 
 
  1. Fermo restando quanto previsto dalle norme  di  liberalizzazione
delle attivita' economiche e di riduzione degli oneri  amministrativi
per le imprese e tenendo conto anche dei risultati  del  monitoraggio
di cui all'articolo 11, comma 1, del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 7 settembre  2010,  n.  160,  le  Regioni,  le  Camere  di
commercio industria agricoltura e artigianato, i  comuni  e  le  loro
associazioni, le agenzie per le  imprese  ove  costituite,  le  altre
amministrazioni competenti e le organizzazioni e le  associazioni  di
categoria interessate ((, comprese le organizzazioni  dei  produttori
di cui al decreto legislativo 18 maggio  2001,  n.  228,  ))  possono
stipulare convenzioni, su  proposta  dei  Ministri  per  la  pubblica
amministrazione e la semplificazione e  per  lo  sviluppo  economico,
sentita la Conferenza unificata Stato regioni  ed  autonomie  locali,
per attivare percorsi sperimentali di semplificazione  amministrativa
per gli impianti  produttivi  e  le  iniziative  ed  attivita'  delle
imprese sul territorio,  in  ambiti  delimitati  e  a  partecipazione
volontaria, anche mediante deroghe alle procedure ed ai  termini  per
l'esercizio delle competenze facenti esclusivamente capo ai  soggetti
partecipanti, dandone preventiva ed adeguata informazione pubblica. 
  2.  Nel  rispetto  del   principio   costituzionale   di   liberta'
dell'iniziativa economica privata in condizioni di piena  concorrenza
e pari opportunita' tra tutti i soggetti, che ammette solo i  limiti,
i programmi e i controlli necessari ad evitare possibili  danni  alla
salute,  all'ambiente,  al  paesaggio,  al  patrimonio  artistico   e
culturale, alla sicurezza,  alla  liberta',  alla  dignita'  umana  e
possibili contrasti con l'utilita' sociale,  con  l'ordine  pubblico,
con  il  sistema  tributario  e  con  gli  obblighi   comunitari   ed
internazionali  della  Repubblica,  il  Governo  adotta  uno  o  piu'
regolamenti ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto
1988, n. 400, al fine di semplificare i  procedimenti  amministrativi
concernenti l'attivita' di impresa ((, compresa quella  agricola,  ))
secondo i seguenti principi e criteri direttivi. 
  a)   semplificazione   e    razionalizzazione    delle    procedure
amministrative, anche mediante  la  previsione  della  conferenza  di
servizi telematica ed aperta a tutti gli  interessati,  e  anche  con
modalita' asincrona; 
  b)  previsione  di  forme  di  coordinamento,   anche   telematico,
attivazione ed implementazione delle banche dati consultabili tramite
i siti degli sportelli unici comunali, mediante convenzioni fra Anci,
Unioncamere,  Regioni  ((,  agenzie  per  le  imprese  ))  e  Portale
nazionale impresa in un giorno, in modo che sia  possibile  conoscere
contestualmente gli oneri, le prescrizioni ed  i  vantaggi  per  ogni
intervento, iniziativa ed attivita' sul territorio; 
  c) individuazione delle norme da abrogare a decorrere  dall'entrata
in vigore dei regolamenti e di quelle tacitamente abrogate  ai  sensi
della  vigente  normativa  in  materia  di   liberalizzazione   delle
attivita' economiche e di riduzione degli oneri amministrativi  sulle
imprese. 
  (( c-bis) definizione delle modalita' operative per  l'integrazione
dei dati telematici tra le diverse amministrazioni. )) 
  3. I decreti di cui al comma 2 sono adottati entro il  31  dicembre
2012, tenendo conto dei risultati della  sperimentazione  di  cui  al
comma 1 e di quanto previsto dai regolamenti di cui  all'articolo  1,
comma 3, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n.  1,  su  proposta  dei
Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dello
sviluppo  economico,  sentita  la   Conferenza   unificata   di   cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28  agosto  1997,  n.  281,  e
previo parere dell'Autorita' garante della concorrenza e del  mercato
che si intende reso in senso favorevole decorsi trenta  giorni  dalla
richiesta. 
  4.  Con  i  regolamenti  di  cui  all'articolo  1,  comma  3,   del
decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1,  sono  altresi'  individuate  le
attivita' sottoposte ad autorizzazione, a segnalazione certificata di
inizio  di  attivita'  (SCIA)  con  asseverazioni  o  a  segnalazione
certificata di inizio di attivita' (SCIA) senza asseverazioni  ovvero
a mera comunicazione e quelle del tutto libere. 
  (( 4-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore  della  legge
di conversione del presente decreto, le disposizioni di cui al  comma
2  dell'articolo  10  del  decreto-legge  31  gennaio  2007,  n.   7,
convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007,  n.  40,  e
successive modificazioni, si applicano anche  in  caso  di  esercizio
congiunto   dell'attivita'   di   estetista   con   altra   attivita'
commerciale, a prescindere dal criterio della prevalenza. )) 
  5. Le Regioni (( e le province autonome di Trento e di Bolzano  )),
nell'esercizio della loro potesta' normativa, disciplinano la materia
oggetto  del  presente  articolo  nel  rispetto  di  quanto  previsto
dall'articolo 29 della legge 7 agosto 1990 n.  241,  dall'articolo  3
del  decreto-legge  13  agosto  2011,   n.   138,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148 e  dall'articolo
34 del  decreto-legge  6  dicembre  2011,  n.  201,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. A tale fine,  il
Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento  e  di  Bolzano,
promuovono  anche  sulla  base  delle  migliori  pratiche   e   delle
iniziative sperimentali  statali,  regionali  e  locali,  accordi,  o
intese ai sensi dell'articolo 20-ter della legge 15  marzo  1997,  n.
59. 
  6. Sono esclusi dall'ambito di applicazione del presente articolo i
servizi  finanziari,  come  definiti  dall'articolo  4  del   decreto
legislativo 26 marzo 2010, n. 59, nonche' i procedimenti tributari  e
in materia di giochi pubblici (( e di tabacchi  lavorati,  ))  per  i
quali restano ferme le particolari norme che li disciplinano.  
 
 
          Riferimenti normativi 
 
              Si riporta il testo  dell'articolo  11,  comma  1,  del
          decreto del Presidente della Repubblica 7  settembre  2010,
          n. 160, recante: "Regolamento per la semplificazione ed  il
          riordino della disciplina  sullo  sportello  unico  per  le
          attivita' produttive, ai sensi dell'articolo 38,  comma  3,
          del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133": 
              "Art.  11  (Raccordo  tra  Istituzioni  e  monitoraggio
          sistematico). 
              1.  I  Ministri  dello  sviluppo  economico,   per   la
          semplificazione normativa e per la pubblica amministrazione
          e l'innovazione, in collaborazione con la Conferenza  delle
          Regioni,   l'ANCI    e    Unioncamere,    assicurando    il
          coinvolgimento delle organizzazioni di rappresentanza delle
          imprese, predispongono forme di monitoraggio sull'attivita'
          e  sul  funzionamento  del   SUAP,   anche   con   riguardo
          all'articolazione   sul    territorio    delle    attivita'
          imprenditoriali  e  degli  insediamenti  produttivi,   alle
          condizioni di efficienza del mercato e alla rispondenza dei
          servizi pubblici alle esigenze  di  cittadini  ed  imprese,
          prevedendo altresi' la  possibilita',  per  le  imprese  ed
          altri  soggetti   pubblici   e   privati,   di   effettuare
          segnalazioni  e  rilevare  criticita'.  I  monitoraggi  che
          comportino il trattamento di dati personali sono realizzati
          nel rispetto del decreto legislativo  30  giugno  2003,  n.
          196,  sentito  il  Garante  per  la  protezione  dei   dati
          personali. I risultati del monitoraggio sono trasmessi, per
          i primi tre anni dalla data  di  entrata  in  vigore  della
          presente  disciplina,  al  Parlamento  in   una   relazione
          annuale.  Di  essi  sono  informati,  ove  necessario,   il
          responsabile  del  SUAP  e  le  amministrazioni   pubbliche
          interessate, anche ai fini dell'attivazione di controlli  e
          verifiche di competenza.". 
              Si riporta l'epigrafe del decreto legislativo 18 maggio
          2001, n. 228: "Decreto legislativo 18 maggio 2001,  n.  228
          recante  "Orientamento  e   modernizzazione   del   settore
          agricolo, a norma dell'articolo 7 della L. 5 marzo 2001, n.
          57, pubblicato nella gazzetta ufficiale del 15 giugno 2001,
          n. 137", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 6 febbraio
          2012, n. 30 ; 
              Per il testo dell'articolo 17, comma 2, della legge  23
          agosto  1988,  n.  400,  vedasi  i  riferimenti   normativi
          all'articolo 3. 
              Si riporta il testo  dell'articolo  10,  comma  2,  del
          decreto-legge  31  gennaio  2007,  n,  7,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n.  40,  recante:
          "Misure  urgenti  per  la  tutela   dei   consumatori,   la
          promozione della  concorrenza,  lo  sviluppo  di  attivita'
          economiche, la nascita di nuove imprese, la  valorizzazione
          dell'istruzione tecnico-professionale e la rottamazione  di
          autoveicoli": 
              "Art. 10 (Misure urgenti  per  la  liberalizzazione  di
          alcune attivita' economiche). 
              (Omissis). 
              2. Le attivita' di acconciatore di cui  alle  leggi  14
          febbraio 1963, n. 161, e  successive  modificazioni,  e  17
          agosto 2005, n. 174, e l'attivita' di estetista di cui alla
          legge 4  gennaio  1990,  n.  1,  sono  soggette  alla  sola
          dichiarazione  di  inizio  attivita',  da  presentare  allo
          sportello unico del comune, laddove  esiste,  o  al  comune
          territorialmente  competente  ai  sensi   della   normativa
          vigente, e non possono essere subordinate al  rispetto  del
          criterio della distanza  minima  o  di  parametri  numerici
          prestabiliti, riferiti  alla  presenza  di  altri  soggetti
          svolgenti la medesima attivita', e al rispetto dell'obbligo
          di chiusura infrasettimanale. Sono fatti salvi il  possesso
          dei  requisiti   di   qualificazione   professionale,   ove
          prescritti,  e  la  conformita'  dei  locali  ai  requisiti
          urbanistici ed igienico-sanitari.". 
              Si riporta il  testo  dell'articolo  1,  comma  3,  del
          decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, recante: "Disposizioni
          urgenti   per   la   concorrenza,   lo    sviluppo    delle
          infrastrutture e la competitivita'": 
              "Art. 1 (Liberalizzazione delle attivita' economiche  e
          riduzione degli oneri amministrativi sulle imprese). 
              (Omissis). 
              3. Nel rispetto delle previsioni di cui ai commi 1 e  2
          e  secondo  i  criteri  ed  i  principi  direttivi  di  cui
          all'articolo 34 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.  201,
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  22  dicembre
          2011, n. 214, il  Governo,  previa  approvazione  da  parte
          delle Camere di una sua relazione che  specifichi,  periodi
          ed  ambiti  di  intervento  degli  atti  regolamentari,  e'
          autorizzato ad adottare entro il 31  dicembre  2012  uno  o
          piu' regolamenti, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della
          legge 23 agosto 1988, n. 400, per individuare le  attivita'
          per  le  quali  permane  l'atto   preventivo   di   assenso
          dell'amministrazione,  e  disciplinare  i   requisiti   per
          l'esercizio delle attivita' economiche, nonche' i termini e
          le  modalita'  per  l'esercizio  dei  poteri  di  controllo
          dell'amministrazione, individuando le disposizioni di legge
          e regolamentari dello Stato che,  ai  sensi  del  comma  1,
          vengono abrogate a  decorrere  dalla  data  di  entrata  in
          vigore dei regolamenti stessi.  L'Autorita'  garante  della
          concorrenza e del mercato rende  parere  obbligatorio,  nel
          termine di trenta giorni decorrenti dalla  ricezione  degli
          schemi di regolamento, anche  in  merito  al  rispetto  del
          principio di proporzionalita'. In mancanza del  parere  nel
          termine, lo stesso si intende rilasciato positivamente.". 
              Per il testo dell'articolo 8 del decreto legislativo 28
          agosto  1997,  n.   281,   vedasi   riferimenti   normativi
          all'articolo 3. 
              Si riporta il testo  dell'articolo  29  della  legge  7
          agosto 1990 n. 241, recante: "Nuove  norme  in  materia  di
          procedimento amministrativo e  di  diritto  di  accesso  ai
          documenti amministrativi": 
              "Art. 29 (Ambito di applicazione della legge). 
              1. Le disposizioni della presente  legge  si  applicano
          alle  amministrazioni  statali   e   agli   enti   pubblici
          nazionali.  Le  disposizioni  della   presente   legge   si
          applicano, altresi', alle societa' con totale o  prevalente
          capitale  pubblico,   limitatamente   all'esercizio   delle
          funzioni  amministrative.  Le  disposizioni  di  cui   agli
          articoli 2-bis, 11, 15 e 25, commi 5, 5-bis  e  6,  nonche'
          quelle  del  capo  IV-bis   si   applicano   a   tutte   le
          amministrazioni pubbliche. 
              2. Le regioni e  gli  enti  locali,  nell'ambito  delle
          rispettive competenze,  regolano  le  materie  disciplinate
          dalla   presente   legge   nel   rispetto    del    sistema
          costituzionale e delle garanzie del cittadino nei  riguardi
          dell'azione  amministrativa,  cosi'   come   definite   dai
          principi stabiliti dalla presente legge. 
              2-bis.   Attengono   ai   livelli   essenziali    delle
          prestazioni di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera
          m), della Costituzione le disposizioni della presente legge
          concernenti gli obblighi per la pubblica amministrazione di
          garantire    la    partecipazione    dell'interessato    al
          procedimento,   di   individuarne   un   responsabile,   di
          concluderlo entro il termine  prefissato  e  di  assicurare
          l'accesso  alla  documentazione   amministrativa,   nonche'
          quelle relative alla durata massima dei procedimenti. 
              2-ter. Attengono altresi' ai livelli  essenziali  delle
          prestazioni di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera
          m), della Costituzione le disposizioni della presente legge
          concernenti la  dichiarazione  di  inizio  attivita'  e  il
          silenzio assenso e  la  conferenza  di  servizi,  salva  la
          possibilita'  di  individuare,  con  intese  in   sede   di
          Conferenza unificata di  cui  all'articolo  8  del  decreto
          legislativo  28  agosto  1997,   n.   281,   e   successive
          modificazioni, casi ulteriori in cui tali disposizioni  non
          si applicano. 
              2-quater.  Le  regioni   e   gli   enti   locali,   nel
          disciplinare  i   procedimenti   amministrativi   di   loro
          competenza, non  possono  stabilire  garanzie  inferiori  a
          quelle assicurate ai privati dalle  disposizioni  attinenti
          ai livelli essenziali delle prestazioni  di  cui  ai  commi
          2-bis e 2-ter, ma possono prevedere  livelli  ulteriori  di
          tutela. 
              2-quinquies.  Le  regioni  a  statuto  speciale  e   le
          province autonome  di  Trento  e  di  Bolzano  adeguano  la
          propria  legislazione  alle   disposizioni   del   presente
          articolo, secondo i rispettivi statuti e le relative  norme
          di attuazione.". 
              Si riporta il testo dell'articolo 3  del  decreto-legge
          13 agosto 2011,  n.  138,  convertito,  con  modificazioni,
          dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, recante:"  Ulteriori
          misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per  lo
          sviluppo": 
              "Art.  3  (Abrogazione   delle   indebite   restrizioni
          all'accesso  e  all'esercizio  delle  professioni  e  delle
          attivita' economiche). 
              1. Comuni, Province, Regioni e  Stato,  entro  un  anno
          dalla data di entrata in vigore della legge di  conversione
          del presente decreto, adeguano i rispettivi ordinamenti  al
          principio secondo cui l'iniziativa e l'attivita'  economica
          privata sono libere ed e' permesso tutto cio'  che  non  e'
          espressamente vietato dalla legge nei soli casi di: 
              a) vincoli  derivanti  dall'ordinamento  comunitario  e
          dagli obblighi internazionali; 
              b)  contrasto  con  i   principi   fondamentali   della
          Costituzione; 
              c) danno alla sicurezza, alla liberta',  alla  dignita'
          umana e contrasto con l'utilita' sociale; 
              d) disposizioni indispensabili per la protezione  della
          salute umana,  la  conservazione  delle  specie  animali  e
          vegetali, dell'ambiente, del  paesaggio  e  del  patrimonio
          culturale; 
              e) disposizioni relative alle attivita' di raccolta  di
          giochi pubblici  ovvero  che  comunque  comportano  effetti
          sulla finanza pubblica. 
              2. Il comma 1 costituisce principio fondamentale per lo
          sviluppo  economico  e  attua   la   piena   tutela   della
          concorrenza tra le imprese. 
              3. Sono in  ogni  caso  soppresse,  alla  scadenza  del
          termine di  cui  al  comma  1,  le  disposizioni  normative
          statali incompatibili  con  quanto  disposto  nel  medesimo
          comma, con conseguente diretta applicazione degli  istituti
          della   segnalazione   di    inizio    di    attivita'    e
          dell'autocertificazione  con  controlli  successivi.  Nelle
          more della decorrenza del predetto  termine,  l'adeguamento
          al  principio  di  cui  al  comma  1  puo'  avvenire  anche
          attraverso  gli  strumenti   vigenti   di   semplificazione
          normativa.  Entro  il  31  dicembre  2012  il  Governo   e'
          autorizzato ad adottare uno o  piu'  regolamenti  ai  sensi
          dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto  1988,  n.
          400,  con  i  quali  vengono  individuate  le  disposizioni
          abrogate per effetto di quanto disposto nel presente  comma
          ed e' definita la disciplina regolamentare della materia ai
          fini dell'adeguamento al principio di cui al comma 1. 
              4. 
              5. Fermo restando l'esame di Stato di cui  all'articolo
          33, quinto comma, della  Costituzione  per  l'accesso  alle
          professioni regolamentate,  gli  ordinamenti  professionali
          devono garantire che  l'esercizio  dell'attivita'  risponda
          senza eccezioni ai principi  di  libera  concorrenza,  alla
          presenza diffusa dei professionisti su tutto il  territorio
          nazionale, alla differenziazione e  pluralita'  di  offerta
          che garantisca l'effettiva  possibilita'  di  scelta  degli
          utenti   nell'ambito   della   piu'   ampia    informazione
          relativamente  ai  servizi   offerti.   Con   decreto   del
          Presidente della Repubblica emanato ai sensi  dell'articolo
          17, comma 2, della  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  gli
          ordinamenti professionali dovranno essere  riformati  entro
          12 mesi dalla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente
          decreto per recepire i seguenti principi: 
              a) l'accesso  alla  professione  e'  libero  e  il  suo
          esercizio  e'   fondato   e   ordinato   sull'autonomia   e
          sull'indipendenza di giudizio, intellettuale e tecnica, del
          professionista.   La   limitazione,   in   forza   di   una
          disposizione di legge,  del  numero  di  persone  che  sono
          titolate ad esercitare una certa professione  in  tutto  il
          territorio dello Stato o in una certa area  geografica,  e'
          consentita unicamente laddove essa risponda  a  ragioni  di
          interesse pubblico, tra cui in particolare quelle  connesse
          alla  tutela  della  salute  umana,  e  non  introduca  una
          discriminazione   diretta   o   indiretta   basata    sulla
          nazionalita' o, in  caso  di  esercizio  dell'attivita'  in
          forma  societaria,  della  sede   legale   della   societa'
          professionale; 
              b) previsione dell'obbligo  per  il  professionista  di
          seguire  percorsi   di   formazione   continua   permanente
          predisposti sulla base di appositi regolamenti emanati  dai
          consigli nazionali, fermo restando  quanto  previsto  dalla
          normativa vigente in  materia  di  educazione  continua  in
          medicina (ECM). La violazione  dell'obbligo  di  formazione
          continua determina un illecito disciplinare e come tale  e'
          sanzionato sulla base di quanto stabilito  dall'ordinamento
          professionale che dovra' integrare tale previsione; 
              c) la  disciplina  del  tirocinio  per  l'accesso  alla
          professione deve conformarsi  a  criteri  che  garantiscano
          l'effettivo svolgimento dell'attivita' formativa e  il  suo
          adeguamento costante all'esigenza di assicurare il  miglior
          esercizio della professione. Al tirocinante  dovra'  essere
          corrisposto  un  equo  compenso  di  natura   indennitaria,
          commisurato al suo concreto apporto. Al fine di  accelerare
          l'accesso al mondo del lavoro, la durata del tirocinio  non
          potra' essere superiore a diciotto  mesi  e  potra'  essere
          svolto, in presenza  di  una  apposita  convenzione  quadro
          stipulata  fra  i  Consigli  Nazionali   e   il   Ministero
          dell'Istruzione, Universita' e Ricerca, in concomitanza  al
          corso di studio per il conseguimento della laurea di  primo
          livello o  della  laurea  magistrale  o  specialistica.  Le
          disposizioni della presente lettera non si  applicano  alle
          professioni sanitarie per  le  quali  resta  confermata  la
          normativa vigente; 
              d) il compenso spettante al professionista e'  pattuito
          per  iscritto  all'atto  del   conferimento   dell'incarico
          professionale. Il professionista e'  tenuto,  nel  rispetto
          del principio di trasparenza, a rendere noto al cliente  il
          livello della complessita' dell'incarico, fornendo tutte le
          informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento
          del conferimento alla conclusione dell'incarico. In caso di
          mancata determinazione consensuale del compenso, quando  il
          committente e' un ente pubblico, in  caso  di  liquidazione
          giudiziale  dei  compensi,  ovvero  nei  casi  in  cui   la
          prestazione professionale e' resa nell'interesse dei  terzi
          si applicano le tariffe professionali stabilite con decreto
          dal Ministro della Giustizia; 
              e) a tutela del cliente, il professionista e' tenuto  a
          stipulare  idonea  assicurazione  per  i  rischi  derivanti
          dall'esercizio     dell'attivita'     professionale.     Il
          professionista deve rendere noti  al  cliente,  al  momento
          dell'assunzione dell'incarico, gli  estremi  della  polizza
          stipulata  per  la  responsabilita'  professionale   e   il
          relativo massimale. Le condizioni  generali  delle  polizze
          assicurative  di  cui  al  presente  comma  possono  essere
          negoziate,  in  convenzione  con  i  propri  iscritti,  dai
          Consigli  Nazionali  e   dagli   enti   previdenziali   dei
          professionisti; 
              f) gli  ordinamenti  professionali  dovranno  prevedere
          l'istituzione di organi a livello territoriale, diversi  da
          quelli  aventi  funzioni  amministrative,  ai  quali   sono
          specificamente affidate l'istruzione e la  decisione  delle
          questioni  disciplinari  e  di  un  organo   nazionale   di
          disciplina.   La   carica   di   consigliere    dell'Ordine
          territoriale o di consigliere  nazionale  e'  incompatibile
          con quella di membro dei consigli di disciplina nazionali e
          territoriali. Le disposizioni della presente lettera non si
          applicano alle professioni sanitarie  per  le  quali  resta
          confermata la normativa vigente; 
              g) la pubblicita' informativa, con ogni  mezzo,  avente
          ad oggetto l'attivita' professionale,  le  specializzazioni
          ed i titoli professionali  posseduti,  la  struttura  dello
          studio ed i  compensi  delle  prestazioni,  e'  libera.  Le
          informazioni devono essere trasparenti, veritiere, corrette
          e non devono essere equivoche, ingannevoli, denigratorie. 
              5-bis. Le norme vigenti sugli ordinamenti professionali
          in contrasto con i principi di cui al comma 5,  lettere  da
          a) a g), sono abrogate con effetto dalla data di entrata in
          vigore del regolamento governativo di cui al comma 5 e,  in
          ogni caso, dalla data del 13 agosto 2012. 
              5-ter. Il Governo, entro il 31 dicembre 2012,  provvede
          a raccogliere le disposizioni aventi forza di legge che non
          risultano abrogate per effetto del comma 5-bis in un  testo
          unico da emanare ai sensi dell' articolo 17-bis della legge
          23 agosto 1988, n. 400. 
              6.  Fermo  quanto  previsto  dal   comma   5   per   le
          professioni, l'accesso alle attivita' economiche e il  loro
          esercizio si basano sul principio di liberta' di impresa. 
              7. Le disposizioni vigenti  che  regolano  l'accesso  e
          l'esercizio delle attivita' economiche devono garantire  il
          principio di  liberta'  di  impresa  e  di  garanzia  della
          concorrenza. Le disposizioni relative  all'introduzione  di
          restrizioni all'accesso  e  all'esercizio  delle  attivita'
          economiche  devono  essere   oggetto   di   interpretazione
          restrittiva, fermo in ogni caso quanto previsto al comma  1
          del presente articolo. 
              8. Le restrizioni in materia di  accesso  ed  esercizio
          delle  attivita'   economiche   previste   dall'ordinamento
          vigente sono abrogate quattro mesi dopo l'entrata in vigore
          del presente decreto, fermo in ogni caso quanto previsto al
          comma 1 del presente articolo. 
              9. Il termine "restrizione",  ai  sensi  del  comma  8,
          comprende: 
              a) la limitazione, in  forza  di  una  disposizione  di
          legge,  del  numero  di  persone  che  sono   titolate   ad
          esercitare una attivita' economica in tutto  il  territorio
          dello Stato o in una certa area  geografica  attraverso  la
          concessione di licenze o autorizzazioni amministrative  per
          l'esercizio,  senza  che  tale  numero   sia   determinato,
          direttamente o indirettamente sulla base della  popolazione
          o di altri criteri di fabbisogno; 
              b)   l'attribuzione   di   licenze   o   autorizzazioni
          all'esercizio di una attivita' economica solo  dove  ce  ne
          sia  bisogno   secondo   l'autorita'   amministrativa;   si
          considera che questo avvenga quando l'offerta di servizi da
          parte di persone che hanno gia'  licenze  o  autorizzazioni
          per l'esercizio di una attivita' economica non soddisfa  la
          domanda da parte  di  tutta  la  societa'  con  riferimento
          all'intero  territorio  nazionale  o  ad  una  certa   area
          geografica; 
              c) il divieto di esercizio di una  attivita'  economica
          al di fuori di una certa area geografica e l'abilitazione a
          esercitarla solo all'interno di una determinata area; 
              d)   l'imposizione   di   distanze   minime   tra    le
          localizzazioni delle sedi  deputate  all'esercizio  di  una
          attivita' economica; 
              e) il divieto di esercizio di una  attivita'  economica
          in piu' sedi oppure in una o piu' aree geografiche; 
              f)  la  limitazione  dell'esercizio  di  una  attivita'
          economica ad alcune categorie o divieto, nei  confronti  di
          alcune  categorie,   di   commercializzazione   di   taluni
          prodotti; 
              g)  la  limitazione  dell'esercizio  di  una  attivita'
          economica attraverso l'indicazione  tassativa  della  forma
          giuridica richiesta all'operatore; 
              h) l'imposizione di prezzi minimi o commissioni per  la
          fornitura  di  beni  o  servizi,  indipendentemente   dalla
          determinazione,    diretta    o     indiretta,     mediante
          l'applicazione di un coefficiente di profitto  o  di  altro
          calcolo su base percentuale; 
              i)  l'obbligo  di  fornitura   di   specifici   servizi
          complementari all'attivita' svolta. 
              10. Le restrizioni diverse da quelle elencate nel comma
          9 precedente possono essere  revocate  con  regolamento  da
          emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge  23
          agosto 1988, n.  400,  emanato  su  proposta  del  Ministro
          competente entro quattro mesi dall'entrata  in  vigore  del
          presente decreto, fermo in ogni caso  quanto  previsto  dal
          comma 1 del presente articolo. 
              11.  Singole  attivita'   economiche   possono   essere
          escluse,  in  tutto  o  in  parte,  dall'abrogazione  delle
          restrizioni disposta ai sensi del comma 8; in tal caso,  la
          suddetta esclusione, riferita alle limitazioni previste dal
          comma 9, puo' essere concessa, con decreto  del  Presidente
          del  Consiglio  dei  Ministri,  su  proposta  del  Ministro
          competente di concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e
          delle   finanze,   sentita   l'Autorita'   garante    della
          concorrenza e del mercato, entro quattro mesi dalla data di
          entrata in vigore della legge di conversione  del  presente
          decreto, qualora: 
              a) la limitazione sia funzionale a ragioni di interesse
          pubblico, tra  cui  in  particolare  quelle  connesse  alla
          tutela della salute umana; 
              b)  la  restrizione  rappresenti   un   mezzo   idoneo,
          indispensabile  e,  dal  punto  di  vista  del   grado   di
          interferenza  nella  liberta'  economica,   ragionevolmente
          proporzionato all'interesse pubblico cui e' destinata; 
              c) la restrizione  non  introduca  una  discriminazione
          diretta o indiretta basata sulla nazionalita' o,  nel  caso
          di societa', sulla sede legale dell'impresa. 
              11-bis. In conformita' alla direttiva  2006/123/CE  del
          Parlamento europeo e del Consiglio, del 12  dicembre  2006,
          sono  invece  esclusi  dall'abrogazione  delle  restrizioni
          disposta ai sensi del comma 8 i servizi di taxi e  noleggio
          con conducente non  di  linea,  svolti  esclusivamente  con
          veicoli categoria M1, di cui  all'articolo  6  del  decreto
          legislativo 26 marzo 2010, n. 59. 
              12. All'articolo 307, comma 10, del decreto legislativo
          15 marzo 2010, n. 66, recante  il  codice  dell'ordinamento
          militare, la lettera d) e' sostituita dalla seguente: 
              «d) i proventi monetari derivanti  dalle  procedure  di
          cui alla  lettera  a)  sono  determinati  con  decreto  del
          Ministro  della  difesa,  di  concerto  con   il   Ministro
          dell'economia e delle finanze, tenuto anche conto dei saldi
          strutturali di finanza pubblica, e sono versati all'entrata
          del bilancio dello Stato  per  essere  destinati,  mediante
          riassegnazione anche in deroga ai limiti  previsti  per  le
          riassegnazioni, con decreto del  Ministro  dell'economia  e
          delle finanze, fino al 31  dicembre  2013,  agli  stati  di
          previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per
          una quota corrispondente al 55 per cento, da  assegnare  al
          fondo ammortamento dei titoli di  Stato,  e  del  Ministero
          della difesa, per una quota corrispondente al 35 per cento,
          nonche'   agli   enti   territoriali    interessati    alle
          valorizzazioni, per la rimanente quota del 10 per cento. Le
          somme  riassegnate   al   Ministero   della   difesa   sono
          finalizzate esclusivamente a spese di investimento.  E'  in
          ogni caso  precluso  l'utilizzo  di  questa  somma  per  la
          copertura  di  oneri  di  parte  corrente.  Ai  fini  della
          valorizzazione dei medesimi beni,  le  cui  procedure  sono
          concluse entro il termine perentorio di centottanta  giorni
          dal  loro  avvio,  si  applicano  le  disposizioni  di  cui
          all'articolo  4,  comma  4-decies,  del  decreto-legge   25
          gennaio 2010, n. 2, convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 26 marzo 2010, n.  42,  ovvero  all'articolo  34  del
          decreto  legislativo  18  agosto  2000,  n.   267,   e   la
          determinazione finale delle conferenze  di  servizio  o  il
          decreto  di  approvazione  degli  accordi   di   programma,
          comportanti variazione degli  strumenti  urbanistici,  sono
          deliberati dal  consiglio  comunale  entro  trenta  giorni,
          decorsi i quali i due  citati  provvedimenti,  in  caso  di
          mancata deliberazione, si intendono comunque ratificati. Il
          medesimo termine perentorio e il  meccanismo  del  silenzio
          assenso per la ratifica delle determinazioni  finali  delle
          conferenze  di  servizi  si  applicano  alle  procedure  di
          valorizzazione di cui all'articolo 314»." 
              12-bis. All'articolo 8-bis del decreto-legge 13  maggio
          2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge  12
          luglio 2011, n. 106, sono apportate le seguenti modifiche: 
              a) al comma 1, le parole: «In caso di» sono  sostituite
          dalle seguenti: «Entro dieci giorni dalla» e le parole  da:
          «cancellate» fino a: «avvenuto pagamento»  sono  sostituite
          dalle    seguenti:    «integrate    dalla     comunicazione
          dell'avvenuto   pagamento.   La    richiesta    da    parte
          dell'istituto di credito deve pervenire immediatamente dopo
          l'avvenuto pagamento»; 
              b) al comma 2, dopo le parole: «gia'  registrate»  sono
          inserite le seguenti: «e regolarizzate»  e  le  parole  da:
          «estinte» fino a: «presente decreto» sono sostituite  dalle
          seguenti: «aggiornate secondo le medesime modalita' di  cui
          al comma precedente».". 
              Si riporta il testo dell'articolo 34 del  decreto-legge
          6 dicembre 2011, n.  201,  convertito,  con  modificazioni,
          dalla  legge   22   dicembre   2011,   n.   214,   recante:
          "Disposizioni urgenti  per  la  crescita,  l'equita'  e  il
          consolidamento dei conti pubblici": 
              "Art. 34 (Liberalizzazione delle  attivita'  economiche
          ed eliminazione dei controlli ex-ante). 
              1. Le disposizioni previste dal presente articolo  sono
          adottate ai sensi dell'articolo 117, comma 2, lettere e) ed
          m), della Costituzione, al fine di garantire la liberta' di
          concorrenza secondo condizioni di pari  opportunita'  e  il
          corretto ed uniforme funzionamento del mercato, nonche' per
          assicurare  ai  consumatori  finali  un  livello  minimo  e
          uniforme di condizioni di accessibilita' ai beni e  servizi
          sul territorio nazionale. 
              2.  La  disciplina  delle   attivita'   economiche   e'
          improntata  al  principio  di  liberta'  di   accesso,   di
          organizzazione e di svolgimento, fatte  salve  le  esigenze
          imperative  di   interesse   generale,   costituzionalmente
          rilevanti e compatibili con l'ordinamento comunitario,  che
          possono   giustificare   l'introduzione   di   previ   atti
          amministrativi di assenso o autorizzazione o di  controllo,
          nel rispetto del principio di proporzionalita'. 
              3. Sono abrogate le seguenti restrizioni disposte dalle
          norme vigenti: 
              a) il divieto di esercizio di una  attivita'  economica
          al di fuori di una certa area geografica e l'abilitazione a
          esercitarla solo all'interno di una determinata area; 
              b)   l'imposizione   di   distanze   minime   tra    le
          localizzazioni delle sedi  deputate  all'esercizio  di  una
          attivita' economica; 
              c) il divieto di esercizio di una  attivita'  economica
          in piu' sedi oppure in una o piu' aree geografiche; 
              d)  la  limitazione  dell'esercizio  di  una  attivita'
          economica ad alcune categorie o divieto, nei  confronti  di
          alcune  categorie,   di   commercializzazione   di   taluni
          prodotti; 
              e)  la  limitazione  dell'esercizio  di  una  attivita'
          economica attraverso l'indicazione  tassativa  della  forma
          giuridica richiesta all'operatore; 
              f) l'imposizione di prezzi minimi o commissioni per  la
          fornitura di beni o servizi; 
              g)  l'obbligo  di  fornitura   di   specifici   servizi
          complementari all'attivita' svolta. 
              4. L'introduzione di un regime amministrativo  volto  a
          sottoporre   a   previa   autorizzazione   l'esercizio   di
          un'attivita' economica deve essere giustificato sulla  base
          dell'esistenza di un interesse generale, costituzionalmente
          rilevante e compatibile con l'ordinamento comunitario,  nel
          rispetto del principio di proporzionalita'. 
              5. L'Autorita' garante della concorrenza e del  mercato
          e' tenuta a rendere parere  obbligatorio,  da  rendere  nel
          termine di trenta giorni  decorrenti  dalla  ricezione  del
          provvedimento, in  merito  al  rispetto  del  principio  di
          proporzionalita' sui  disegni  di  legge  governativi  e  i
          regolamenti  che  introducono  restrizioni  all'accesso   e
          all'esercizio di attivita' economiche. 
              6. Quando e'  stabilita,  ai  sensi  del  comma  4,  la
          necessita' di alcuni requisiti per l'esercizio di attivita'
          economiche,  la  loro   comunicazione   all'amministrazione
          competente  deve   poter   essere   data   sempre   tramite
          autocertificazione  e  l'attivita'  puo'  subito  iniziare,
          salvo il successivo controllo amministrativo,  da  svolgere
          in un termine definito; restano  salve  le  responsabilita'
          per i danni eventualmente arrecati a  terzi  nell'esercizio
          dell'attivita' stessa. 
              7.  Le  Regioni  adeguano  la  legislazione   di   loro
          competenza ai principi e alle regole di cui ai commi 2, 4 e
          6. 
              8.  Sono  escluse  dall'ambito  di   applicazione   del
          presente articolo le professioni, il trasporto  di  persone
          mediante autoservizi  pubblici  non  di  linea,  i  servizi
          finanziari  come  definiti  dall'articolo  4  del   decreto
          legislativo  26  marzo  2010,  n.  59  e   i   servizi   di
          comunicazione come definiti  dall'articolo  5  del  decreto
          legislativo 26 marzo  2010,  n.  59  (Attuazione  direttiva
          2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno).". 
              Per il testo dell'articolo 20-ter della legge 15  marzo
          1997, n. 59, vedasi i riferimenti normativi all'articolo 3. 
              Si  riporta  il  testo  dell'articolo  4  del   decreto
          legislativo 26 marzo  2010,  n.  59,  recante:  "Attuazione
          della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato
          interno": 
              "Art. 4 (Servizi finanziari). 
              1.  Sono  esclusi  dall'ambito  di   applicazione   del
          presente  decreto  i  servizi  finanziari,  ivi  inclusi  i
          servizi bancari  e  nel  settore  del  credito,  i  servizi
          assicurativi   e   di    riassicurazione,    il    servizio
          pensionistico professionale o individuale, la  negoziazione
          dei titoli, la gestione dei fondi, i servizi di pagamento e
          quelli di consulenza nel settore degli investimenti. 
              2.  Le  disposizioni  del  presente  decreto   non   si
          applicano, in particolare: 
              a) alle attivita' ammesse al  mutuo  riconoscimento  di
          cui all'articolo  1,  comma  2,  lettera  f),  del  decreto
          legislativo 1° settembre 1993, n. 385; 
              b) quando hanno ad oggetto gli strumenti finanziari  di
          cui alla sezione C dell'Allegato al decreto legislativo  24
          febbraio  1998,  n.  58,  alle  attivita',  ai  servizi  di
          investimento ed ai servizi accessori di cui alla sezione  A
          ed alla sezione B del medesimo Allegato.".