Art. 12
Semplificazione procedimentale per l'esercizio di attivita'
economiche (( e segnalazione certificata di inizio attivita' in
caso di esercizio congiunto dell'attivita' di estetista, anche non
prevalente, con altre attivita' commerciali. ))
1. Fermo restando quanto previsto dalle norme di liberalizzazione
delle attivita' economiche e di riduzione degli oneri amministrativi
per le imprese e tenendo conto anche dei risultati del monitoraggio
di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto del Presidente della
Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, le Regioni, le Camere di
commercio industria agricoltura e artigianato, i comuni e le loro
associazioni, le agenzie per le imprese ove costituite, le altre
amministrazioni competenti e le organizzazioni e le associazioni di
categoria interessate ((, comprese le organizzazioni dei produttori
di cui al decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, )) possono
stipulare convenzioni, su proposta dei Ministri per la pubblica
amministrazione e la semplificazione e per lo sviluppo economico,
sentita la Conferenza unificata Stato regioni ed autonomie locali,
per attivare percorsi sperimentali di semplificazione amministrativa
per gli impianti produttivi e le iniziative ed attivita' delle
imprese sul territorio, in ambiti delimitati e a partecipazione
volontaria, anche mediante deroghe alle procedure ed ai termini per
l'esercizio delle competenze facenti esclusivamente capo ai soggetti
partecipanti, dandone preventiva ed adeguata informazione pubblica.
2. Nel rispetto del principio costituzionale di liberta'
dell'iniziativa economica privata in condizioni di piena concorrenza
e pari opportunita' tra tutti i soggetti, che ammette solo i limiti,
i programmi e i controlli necessari ad evitare possibili danni alla
salute, all'ambiente, al paesaggio, al patrimonio artistico e
culturale, alla sicurezza, alla liberta', alla dignita' umana e
possibili contrasti con l'utilita' sociale, con l'ordine pubblico,
con il sistema tributario e con gli obblighi comunitari ed
internazionali della Repubblica, il Governo adotta uno o piu'
regolamenti ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto
1988, n. 400, al fine di semplificare i procedimenti amministrativi
concernenti l'attivita' di impresa ((, compresa quella agricola, ))
secondo i seguenti principi e criteri direttivi.
a) semplificazione e razionalizzazione delle procedure
amministrative, anche mediante la previsione della conferenza di
servizi telematica ed aperta a tutti gli interessati, e anche con
modalita' asincrona;
b) previsione di forme di coordinamento, anche telematico,
attivazione ed implementazione delle banche dati consultabili tramite
i siti degli sportelli unici comunali, mediante convenzioni fra Anci,
Unioncamere, Regioni ((, agenzie per le imprese )) e Portale
nazionale impresa in un giorno, in modo che sia possibile conoscere
contestualmente gli oneri, le prescrizioni ed i vantaggi per ogni
intervento, iniziativa ed attivita' sul territorio;
c) individuazione delle norme da abrogare a decorrere dall'entrata
in vigore dei regolamenti e di quelle tacitamente abrogate ai sensi
della vigente normativa in materia di liberalizzazione delle
attivita' economiche e di riduzione degli oneri amministrativi sulle
imprese.
(( c-bis) definizione delle modalita' operative per l'integrazione
dei dati telematici tra le diverse amministrazioni. ))
3. I decreti di cui al comma 2 sono adottati entro il 31 dicembre
2012, tenendo conto dei risultati della sperimentazione di cui al
comma 1 e di quanto previsto dai regolamenti di cui all'articolo 1,
comma 3, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, su proposta dei
Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dello
sviluppo economico, sentita la Conferenza unificata di cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e
previo parere dell'Autorita' garante della concorrenza e del mercato
che si intende reso in senso favorevole decorsi trenta giorni dalla
richiesta.
4. Con i regolamenti di cui all'articolo 1, comma 3, del
decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, sono altresi' individuate le
attivita' sottoposte ad autorizzazione, a segnalazione certificata di
inizio di attivita' (SCIA) con asseverazioni o a segnalazione
certificata di inizio di attivita' (SCIA) senza asseverazioni ovvero
a mera comunicazione e quelle del tutto libere.
(( 4-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge
di conversione del presente decreto, le disposizioni di cui al comma
2 dell'articolo 10 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7,
convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, e
successive modificazioni, si applicano anche in caso di esercizio
congiunto dell'attivita' di estetista con altra attivita'
commerciale, a prescindere dal criterio della prevalenza. ))
5. Le Regioni (( e le province autonome di Trento e di Bolzano )),
nell'esercizio della loro potesta' normativa, disciplinano la materia
oggetto del presente articolo nel rispetto di quanto previsto
dall'articolo 29 della legge 7 agosto 1990 n. 241, dall'articolo 3
del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148 e dall'articolo
34 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. A tale fine, il
Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano,
promuovono anche sulla base delle migliori pratiche e delle
iniziative sperimentali statali, regionali e locali, accordi, o
intese ai sensi dell'articolo 20-ter della legge 15 marzo 1997, n.
59.
6. Sono esclusi dall'ambito di applicazione del presente articolo i
servizi finanziari, come definiti dall'articolo 4 del decreto
legislativo 26 marzo 2010, n. 59, nonche' i procedimenti tributari e
in materia di giochi pubblici (( e di tabacchi lavorati, )) per i
quali restano ferme le particolari norme che li disciplinano.
Riferimenti normativi
Si riporta il testo dell'articolo 11, comma 1, del
decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010,
n. 160, recante: "Regolamento per la semplificazione ed il
riordino della disciplina sullo sportello unico per le
attivita' produttive, ai sensi dell'articolo 38, comma 3,
del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133":
"Art. 11 (Raccordo tra Istituzioni e monitoraggio
sistematico).
1. I Ministri dello sviluppo economico, per la
semplificazione normativa e per la pubblica amministrazione
e l'innovazione, in collaborazione con la Conferenza delle
Regioni, l'ANCI e Unioncamere, assicurando il
coinvolgimento delle organizzazioni di rappresentanza delle
imprese, predispongono forme di monitoraggio sull'attivita'
e sul funzionamento del SUAP, anche con riguardo
all'articolazione sul territorio delle attivita'
imprenditoriali e degli insediamenti produttivi, alle
condizioni di efficienza del mercato e alla rispondenza dei
servizi pubblici alle esigenze di cittadini ed imprese,
prevedendo altresi' la possibilita', per le imprese ed
altri soggetti pubblici e privati, di effettuare
segnalazioni e rilevare criticita'. I monitoraggi che
comportino il trattamento di dati personali sono realizzati
nel rispetto del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.
196, sentito il Garante per la protezione dei dati
personali. I risultati del monitoraggio sono trasmessi, per
i primi tre anni dalla data di entrata in vigore della
presente disciplina, al Parlamento in una relazione
annuale. Di essi sono informati, ove necessario, il
responsabile del SUAP e le amministrazioni pubbliche
interessate, anche ai fini dell'attivazione di controlli e
verifiche di competenza.".
Si riporta l'epigrafe del decreto legislativo 18 maggio
2001, n. 228: "Decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228
recante "Orientamento e modernizzazione del settore
agricolo, a norma dell'articolo 7 della L. 5 marzo 2001, n.
57, pubblicato nella gazzetta ufficiale del 15 giugno 2001,
n. 137", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 6 febbraio
2012, n. 30 ;
Per il testo dell'articolo 17, comma 2, della legge 23
agosto 1988, n. 400, vedasi i riferimenti normativi
all'articolo 3.
Si riporta il testo dell'articolo 10, comma 2, del
decreto-legge 31 gennaio 2007, n, 7, convertito, con
modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, recante:
"Misure urgenti per la tutela dei consumatori, la
promozione della concorrenza, lo sviluppo di attivita'
economiche, la nascita di nuove imprese, la valorizzazione
dell'istruzione tecnico-professionale e la rottamazione di
autoveicoli":
"Art. 10 (Misure urgenti per la liberalizzazione di
alcune attivita' economiche).
(Omissis).
2. Le attivita' di acconciatore di cui alle leggi 14
febbraio 1963, n. 161, e successive modificazioni, e 17
agosto 2005, n. 174, e l'attivita' di estetista di cui alla
legge 4 gennaio 1990, n. 1, sono soggette alla sola
dichiarazione di inizio attivita', da presentare allo
sportello unico del comune, laddove esiste, o al comune
territorialmente competente ai sensi della normativa
vigente, e non possono essere subordinate al rispetto del
criterio della distanza minima o di parametri numerici
prestabiliti, riferiti alla presenza di altri soggetti
svolgenti la medesima attivita', e al rispetto dell'obbligo
di chiusura infrasettimanale. Sono fatti salvi il possesso
dei requisiti di qualificazione professionale, ove
prescritti, e la conformita' dei locali ai requisiti
urbanistici ed igienico-sanitari.".
Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 3, del
decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, recante: "Disposizioni
urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle
infrastrutture e la competitivita'":
"Art. 1 (Liberalizzazione delle attivita' economiche e
riduzione degli oneri amministrativi sulle imprese).
(Omissis).
3. Nel rispetto delle previsioni di cui ai commi 1 e 2
e secondo i criteri ed i principi direttivi di cui
all'articolo 34 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre
2011, n. 214, il Governo, previa approvazione da parte
delle Camere di una sua relazione che specifichi, periodi
ed ambiti di intervento degli atti regolamentari, e'
autorizzato ad adottare entro il 31 dicembre 2012 uno o
piu' regolamenti, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della
legge 23 agosto 1988, n. 400, per individuare le attivita'
per le quali permane l'atto preventivo di assenso
dell'amministrazione, e disciplinare i requisiti per
l'esercizio delle attivita' economiche, nonche' i termini e
le modalita' per l'esercizio dei poteri di controllo
dell'amministrazione, individuando le disposizioni di legge
e regolamentari dello Stato che, ai sensi del comma 1,
vengono abrogate a decorrere dalla data di entrata in
vigore dei regolamenti stessi. L'Autorita' garante della
concorrenza e del mercato rende parere obbligatorio, nel
termine di trenta giorni decorrenti dalla ricezione degli
schemi di regolamento, anche in merito al rispetto del
principio di proporzionalita'. In mancanza del parere nel
termine, lo stesso si intende rilasciato positivamente.".
Per il testo dell'articolo 8 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281, vedasi riferimenti normativi
all'articolo 3.
Si riporta il testo dell'articolo 29 della legge 7
agosto 1990 n. 241, recante: "Nuove norme in materia di
procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi":
"Art. 29 (Ambito di applicazione della legge).
1. Le disposizioni della presente legge si applicano
alle amministrazioni statali e agli enti pubblici
nazionali. Le disposizioni della presente legge si
applicano, altresi', alle societa' con totale o prevalente
capitale pubblico, limitatamente all'esercizio delle
funzioni amministrative. Le disposizioni di cui agli
articoli 2-bis, 11, 15 e 25, commi 5, 5-bis e 6, nonche'
quelle del capo IV-bis si applicano a tutte le
amministrazioni pubbliche.
2. Le regioni e gli enti locali, nell'ambito delle
rispettive competenze, regolano le materie disciplinate
dalla presente legge nel rispetto del sistema
costituzionale e delle garanzie del cittadino nei riguardi
dell'azione amministrativa, cosi' come definite dai
principi stabiliti dalla presente legge.
2-bis. Attengono ai livelli essenziali delle
prestazioni di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera
m), della Costituzione le disposizioni della presente legge
concernenti gli obblighi per la pubblica amministrazione di
garantire la partecipazione dell'interessato al
procedimento, di individuarne un responsabile, di
concluderlo entro il termine prefissato e di assicurare
l'accesso alla documentazione amministrativa, nonche'
quelle relative alla durata massima dei procedimenti.
2-ter. Attengono altresi' ai livelli essenziali delle
prestazioni di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera
m), della Costituzione le disposizioni della presente legge
concernenti la dichiarazione di inizio attivita' e il
silenzio assenso e la conferenza di servizi, salva la
possibilita' di individuare, con intese in sede di
Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive
modificazioni, casi ulteriori in cui tali disposizioni non
si applicano.
2-quater. Le regioni e gli enti locali, nel
disciplinare i procedimenti amministrativi di loro
competenza, non possono stabilire garanzie inferiori a
quelle assicurate ai privati dalle disposizioni attinenti
ai livelli essenziali delle prestazioni di cui ai commi
2-bis e 2-ter, ma possono prevedere livelli ulteriori di
tutela.
2-quinquies. Le regioni a statuto speciale e le
province autonome di Trento e di Bolzano adeguano la
propria legislazione alle disposizioni del presente
articolo, secondo i rispettivi statuti e le relative norme
di attuazione.".
Si riporta il testo dell'articolo 3 del decreto-legge
13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni,
dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, recante:" Ulteriori
misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo
sviluppo":
"Art. 3 (Abrogazione delle indebite restrizioni
all'accesso e all'esercizio delle professioni e delle
attivita' economiche).
1. Comuni, Province, Regioni e Stato, entro un anno
dalla data di entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto, adeguano i rispettivi ordinamenti al
principio secondo cui l'iniziativa e l'attivita' economica
privata sono libere ed e' permesso tutto cio' che non e'
espressamente vietato dalla legge nei soli casi di:
a) vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e
dagli obblighi internazionali;
b) contrasto con i principi fondamentali della
Costituzione;
c) danno alla sicurezza, alla liberta', alla dignita'
umana e contrasto con l'utilita' sociale;
d) disposizioni indispensabili per la protezione della
salute umana, la conservazione delle specie animali e
vegetali, dell'ambiente, del paesaggio e del patrimonio
culturale;
e) disposizioni relative alle attivita' di raccolta di
giochi pubblici ovvero che comunque comportano effetti
sulla finanza pubblica.
2. Il comma 1 costituisce principio fondamentale per lo
sviluppo economico e attua la piena tutela della
concorrenza tra le imprese.
3. Sono in ogni caso soppresse, alla scadenza del
termine di cui al comma 1, le disposizioni normative
statali incompatibili con quanto disposto nel medesimo
comma, con conseguente diretta applicazione degli istituti
della segnalazione di inizio di attivita' e
dell'autocertificazione con controlli successivi. Nelle
more della decorrenza del predetto termine, l'adeguamento
al principio di cui al comma 1 puo' avvenire anche
attraverso gli strumenti vigenti di semplificazione
normativa. Entro il 31 dicembre 2012 il Governo e'
autorizzato ad adottare uno o piu' regolamenti ai sensi
dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n.
400, con i quali vengono individuate le disposizioni
abrogate per effetto di quanto disposto nel presente comma
ed e' definita la disciplina regolamentare della materia ai
fini dell'adeguamento al principio di cui al comma 1.
4.
5. Fermo restando l'esame di Stato di cui all'articolo
33, quinto comma, della Costituzione per l'accesso alle
professioni regolamentate, gli ordinamenti professionali
devono garantire che l'esercizio dell'attivita' risponda
senza eccezioni ai principi di libera concorrenza, alla
presenza diffusa dei professionisti su tutto il territorio
nazionale, alla differenziazione e pluralita' di offerta
che garantisca l'effettiva possibilita' di scelta degli
utenti nell'ambito della piu' ampia informazione
relativamente ai servizi offerti. Con decreto del
Presidente della Repubblica emanato ai sensi dell'articolo
17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, gli
ordinamenti professionali dovranno essere riformati entro
12 mesi dalla data di entrata in vigore del presente
decreto per recepire i seguenti principi:
a) l'accesso alla professione e' libero e il suo
esercizio e' fondato e ordinato sull'autonomia e
sull'indipendenza di giudizio, intellettuale e tecnica, del
professionista. La limitazione, in forza di una
disposizione di legge, del numero di persone che sono
titolate ad esercitare una certa professione in tutto il
territorio dello Stato o in una certa area geografica, e'
consentita unicamente laddove essa risponda a ragioni di
interesse pubblico, tra cui in particolare quelle connesse
alla tutela della salute umana, e non introduca una
discriminazione diretta o indiretta basata sulla
nazionalita' o, in caso di esercizio dell'attivita' in
forma societaria, della sede legale della societa'
professionale;
b) previsione dell'obbligo per il professionista di
seguire percorsi di formazione continua permanente
predisposti sulla base di appositi regolamenti emanati dai
consigli nazionali, fermo restando quanto previsto dalla
normativa vigente in materia di educazione continua in
medicina (ECM). La violazione dell'obbligo di formazione
continua determina un illecito disciplinare e come tale e'
sanzionato sulla base di quanto stabilito dall'ordinamento
professionale che dovra' integrare tale previsione;
c) la disciplina del tirocinio per l'accesso alla
professione deve conformarsi a criteri che garantiscano
l'effettivo svolgimento dell'attivita' formativa e il suo
adeguamento costante all'esigenza di assicurare il miglior
esercizio della professione. Al tirocinante dovra' essere
corrisposto un equo compenso di natura indennitaria,
commisurato al suo concreto apporto. Al fine di accelerare
l'accesso al mondo del lavoro, la durata del tirocinio non
potra' essere superiore a diciotto mesi e potra' essere
svolto, in presenza di una apposita convenzione quadro
stipulata fra i Consigli Nazionali e il Ministero
dell'Istruzione, Universita' e Ricerca, in concomitanza al
corso di studio per il conseguimento della laurea di primo
livello o della laurea magistrale o specialistica. Le
disposizioni della presente lettera non si applicano alle
professioni sanitarie per le quali resta confermata la
normativa vigente;
d) il compenso spettante al professionista e' pattuito
per iscritto all'atto del conferimento dell'incarico
professionale. Il professionista e' tenuto, nel rispetto
del principio di trasparenza, a rendere noto al cliente il
livello della complessita' dell'incarico, fornendo tutte le
informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento
del conferimento alla conclusione dell'incarico. In caso di
mancata determinazione consensuale del compenso, quando il
committente e' un ente pubblico, in caso di liquidazione
giudiziale dei compensi, ovvero nei casi in cui la
prestazione professionale e' resa nell'interesse dei terzi
si applicano le tariffe professionali stabilite con decreto
dal Ministro della Giustizia;
e) a tutela del cliente, il professionista e' tenuto a
stipulare idonea assicurazione per i rischi derivanti
dall'esercizio dell'attivita' professionale. Il
professionista deve rendere noti al cliente, al momento
dell'assunzione dell'incarico, gli estremi della polizza
stipulata per la responsabilita' professionale e il
relativo massimale. Le condizioni generali delle polizze
assicurative di cui al presente comma possono essere
negoziate, in convenzione con i propri iscritti, dai
Consigli Nazionali e dagli enti previdenziali dei
professionisti;
f) gli ordinamenti professionali dovranno prevedere
l'istituzione di organi a livello territoriale, diversi da
quelli aventi funzioni amministrative, ai quali sono
specificamente affidate l'istruzione e la decisione delle
questioni disciplinari e di un organo nazionale di
disciplina. La carica di consigliere dell'Ordine
territoriale o di consigliere nazionale e' incompatibile
con quella di membro dei consigli di disciplina nazionali e
territoriali. Le disposizioni della presente lettera non si
applicano alle professioni sanitarie per le quali resta
confermata la normativa vigente;
g) la pubblicita' informativa, con ogni mezzo, avente
ad oggetto l'attivita' professionale, le specializzazioni
ed i titoli professionali posseduti, la struttura dello
studio ed i compensi delle prestazioni, e' libera. Le
informazioni devono essere trasparenti, veritiere, corrette
e non devono essere equivoche, ingannevoli, denigratorie.
5-bis. Le norme vigenti sugli ordinamenti professionali
in contrasto con i principi di cui al comma 5, lettere da
a) a g), sono abrogate con effetto dalla data di entrata in
vigore del regolamento governativo di cui al comma 5 e, in
ogni caso, dalla data del 13 agosto 2012.
5-ter. Il Governo, entro il 31 dicembre 2012, provvede
a raccogliere le disposizioni aventi forza di legge che non
risultano abrogate per effetto del comma 5-bis in un testo
unico da emanare ai sensi dell' articolo 17-bis della legge
23 agosto 1988, n. 400.
6. Fermo quanto previsto dal comma 5 per le
professioni, l'accesso alle attivita' economiche e il loro
esercizio si basano sul principio di liberta' di impresa.
7. Le disposizioni vigenti che regolano l'accesso e
l'esercizio delle attivita' economiche devono garantire il
principio di liberta' di impresa e di garanzia della
concorrenza. Le disposizioni relative all'introduzione di
restrizioni all'accesso e all'esercizio delle attivita'
economiche devono essere oggetto di interpretazione
restrittiva, fermo in ogni caso quanto previsto al comma 1
del presente articolo.
8. Le restrizioni in materia di accesso ed esercizio
delle attivita' economiche previste dall'ordinamento
vigente sono abrogate quattro mesi dopo l'entrata in vigore
del presente decreto, fermo in ogni caso quanto previsto al
comma 1 del presente articolo.
9. Il termine "restrizione", ai sensi del comma 8,
comprende:
a) la limitazione, in forza di una disposizione di
legge, del numero di persone che sono titolate ad
esercitare una attivita' economica in tutto il territorio
dello Stato o in una certa area geografica attraverso la
concessione di licenze o autorizzazioni amministrative per
l'esercizio, senza che tale numero sia determinato,
direttamente o indirettamente sulla base della popolazione
o di altri criteri di fabbisogno;
b) l'attribuzione di licenze o autorizzazioni
all'esercizio di una attivita' economica solo dove ce ne
sia bisogno secondo l'autorita' amministrativa; si
considera che questo avvenga quando l'offerta di servizi da
parte di persone che hanno gia' licenze o autorizzazioni
per l'esercizio di una attivita' economica non soddisfa la
domanda da parte di tutta la societa' con riferimento
all'intero territorio nazionale o ad una certa area
geografica;
c) il divieto di esercizio di una attivita' economica
al di fuori di una certa area geografica e l'abilitazione a
esercitarla solo all'interno di una determinata area;
d) l'imposizione di distanze minime tra le
localizzazioni delle sedi deputate all'esercizio di una
attivita' economica;
e) il divieto di esercizio di una attivita' economica
in piu' sedi oppure in una o piu' aree geografiche;
f) la limitazione dell'esercizio di una attivita'
economica ad alcune categorie o divieto, nei confronti di
alcune categorie, di commercializzazione di taluni
prodotti;
g) la limitazione dell'esercizio di una attivita'
economica attraverso l'indicazione tassativa della forma
giuridica richiesta all'operatore;
h) l'imposizione di prezzi minimi o commissioni per la
fornitura di beni o servizi, indipendentemente dalla
determinazione, diretta o indiretta, mediante
l'applicazione di un coefficiente di profitto o di altro
calcolo su base percentuale;
i) l'obbligo di fornitura di specifici servizi
complementari all'attivita' svolta.
10. Le restrizioni diverse da quelle elencate nel comma
9 precedente possono essere revocate con regolamento da
emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23
agosto 1988, n. 400, emanato su proposta del Ministro
competente entro quattro mesi dall'entrata in vigore del
presente decreto, fermo in ogni caso quanto previsto dal
comma 1 del presente articolo.
11. Singole attivita' economiche possono essere
escluse, in tutto o in parte, dall'abrogazione delle
restrizioni disposta ai sensi del comma 8; in tal caso, la
suddetta esclusione, riferita alle limitazioni previste dal
comma 9, puo' essere concessa, con decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro
competente di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, sentita l'Autorita' garante della
concorrenza e del mercato, entro quattro mesi dalla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto, qualora:
a) la limitazione sia funzionale a ragioni di interesse
pubblico, tra cui in particolare quelle connesse alla
tutela della salute umana;
b) la restrizione rappresenti un mezzo idoneo,
indispensabile e, dal punto di vista del grado di
interferenza nella liberta' economica, ragionevolmente
proporzionato all'interesse pubblico cui e' destinata;
c) la restrizione non introduca una discriminazione
diretta o indiretta basata sulla nazionalita' o, nel caso
di societa', sulla sede legale dell'impresa.
11-bis. In conformita' alla direttiva 2006/123/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006,
sono invece esclusi dall'abrogazione delle restrizioni
disposta ai sensi del comma 8 i servizi di taxi e noleggio
con conducente non di linea, svolti esclusivamente con
veicoli categoria M1, di cui all'articolo 6 del decreto
legislativo 26 marzo 2010, n. 59.
12. All'articolo 307, comma 10, del decreto legislativo
15 marzo 2010, n. 66, recante il codice dell'ordinamento
militare, la lettera d) e' sostituita dalla seguente:
«d) i proventi monetari derivanti dalle procedure di
cui alla lettera a) sono determinati con decreto del
Ministro della difesa, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, tenuto anche conto dei saldi
strutturali di finanza pubblica, e sono versati all'entrata
del bilancio dello Stato per essere destinati, mediante
riassegnazione anche in deroga ai limiti previsti per le
riassegnazioni, con decreto del Ministro dell'economia e
delle finanze, fino al 31 dicembre 2013, agli stati di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per
una quota corrispondente al 55 per cento, da assegnare al
fondo ammortamento dei titoli di Stato, e del Ministero
della difesa, per una quota corrispondente al 35 per cento,
nonche' agli enti territoriali interessati alle
valorizzazioni, per la rimanente quota del 10 per cento. Le
somme riassegnate al Ministero della difesa sono
finalizzate esclusivamente a spese di investimento. E' in
ogni caso precluso l'utilizzo di questa somma per la
copertura di oneri di parte corrente. Ai fini della
valorizzazione dei medesimi beni, le cui procedure sono
concluse entro il termine perentorio di centottanta giorni
dal loro avvio, si applicano le disposizioni di cui
all'articolo 4, comma 4-decies, del decreto-legge 25
gennaio 2010, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla
legge 26 marzo 2010, n. 42, ovvero all'articolo 34 del
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e la
determinazione finale delle conferenze di servizio o il
decreto di approvazione degli accordi di programma,
comportanti variazione degli strumenti urbanistici, sono
deliberati dal consiglio comunale entro trenta giorni,
decorsi i quali i due citati provvedimenti, in caso di
mancata deliberazione, si intendono comunque ratificati. Il
medesimo termine perentorio e il meccanismo del silenzio
assenso per la ratifica delle determinazioni finali delle
conferenze di servizi si applicano alle procedure di
valorizzazione di cui all'articolo 314»."
12-bis. All'articolo 8-bis del decreto-legge 13 maggio
2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12
luglio 2011, n. 106, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1, le parole: «In caso di» sono sostituite
dalle seguenti: «Entro dieci giorni dalla» e le parole da:
«cancellate» fino a: «avvenuto pagamento» sono sostituite
dalle seguenti: «integrate dalla comunicazione
dell'avvenuto pagamento. La richiesta da parte
dell'istituto di credito deve pervenire immediatamente dopo
l'avvenuto pagamento»;
b) al comma 2, dopo le parole: «gia' registrate» sono
inserite le seguenti: «e regolarizzate» e le parole da:
«estinte» fino a: «presente decreto» sono sostituite dalle
seguenti: «aggiornate secondo le medesime modalita' di cui
al comma precedente».".
Si riporta il testo dell'articolo 34 del decreto-legge
6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni,
dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, recante:
"Disposizioni urgenti per la crescita, l'equita' e il
consolidamento dei conti pubblici":
"Art. 34 (Liberalizzazione delle attivita' economiche
ed eliminazione dei controlli ex-ante).
1. Le disposizioni previste dal presente articolo sono
adottate ai sensi dell'articolo 117, comma 2, lettere e) ed
m), della Costituzione, al fine di garantire la liberta' di
concorrenza secondo condizioni di pari opportunita' e il
corretto ed uniforme funzionamento del mercato, nonche' per
assicurare ai consumatori finali un livello minimo e
uniforme di condizioni di accessibilita' ai beni e servizi
sul territorio nazionale.
2. La disciplina delle attivita' economiche e'
improntata al principio di liberta' di accesso, di
organizzazione e di svolgimento, fatte salve le esigenze
imperative di interesse generale, costituzionalmente
rilevanti e compatibili con l'ordinamento comunitario, che
possono giustificare l'introduzione di previ atti
amministrativi di assenso o autorizzazione o di controllo,
nel rispetto del principio di proporzionalita'.
3. Sono abrogate le seguenti restrizioni disposte dalle
norme vigenti:
a) il divieto di esercizio di una attivita' economica
al di fuori di una certa area geografica e l'abilitazione a
esercitarla solo all'interno di una determinata area;
b) l'imposizione di distanze minime tra le
localizzazioni delle sedi deputate all'esercizio di una
attivita' economica;
c) il divieto di esercizio di una attivita' economica
in piu' sedi oppure in una o piu' aree geografiche;
d) la limitazione dell'esercizio di una attivita'
economica ad alcune categorie o divieto, nei confronti di
alcune categorie, di commercializzazione di taluni
prodotti;
e) la limitazione dell'esercizio di una attivita'
economica attraverso l'indicazione tassativa della forma
giuridica richiesta all'operatore;
f) l'imposizione di prezzi minimi o commissioni per la
fornitura di beni o servizi;
g) l'obbligo di fornitura di specifici servizi
complementari all'attivita' svolta.
4. L'introduzione di un regime amministrativo volto a
sottoporre a previa autorizzazione l'esercizio di
un'attivita' economica deve essere giustificato sulla base
dell'esistenza di un interesse generale, costituzionalmente
rilevante e compatibile con l'ordinamento comunitario, nel
rispetto del principio di proporzionalita'.
5. L'Autorita' garante della concorrenza e del mercato
e' tenuta a rendere parere obbligatorio, da rendere nel
termine di trenta giorni decorrenti dalla ricezione del
provvedimento, in merito al rispetto del principio di
proporzionalita' sui disegni di legge governativi e i
regolamenti che introducono restrizioni all'accesso e
all'esercizio di attivita' economiche.
6. Quando e' stabilita, ai sensi del comma 4, la
necessita' di alcuni requisiti per l'esercizio di attivita'
economiche, la loro comunicazione all'amministrazione
competente deve poter essere data sempre tramite
autocertificazione e l'attivita' puo' subito iniziare,
salvo il successivo controllo amministrativo, da svolgere
in un termine definito; restano salve le responsabilita'
per i danni eventualmente arrecati a terzi nell'esercizio
dell'attivita' stessa.
7. Le Regioni adeguano la legislazione di loro
competenza ai principi e alle regole di cui ai commi 2, 4 e
6.
8. Sono escluse dall'ambito di applicazione del
presente articolo le professioni, il trasporto di persone
mediante autoservizi pubblici non di linea, i servizi
finanziari come definiti dall'articolo 4 del decreto
legislativo 26 marzo 2010, n. 59 e i servizi di
comunicazione come definiti dall'articolo 5 del decreto
legislativo 26 marzo 2010, n. 59 (Attuazione direttiva
2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno).".
Per il testo dell'articolo 20-ter della legge 15 marzo
1997, n. 59, vedasi i riferimenti normativi all'articolo 3.
Si riporta il testo dell'articolo 4 del decreto
legislativo 26 marzo 2010, n. 59, recante: "Attuazione
della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato
interno":
"Art. 4 (Servizi finanziari).
1. Sono esclusi dall'ambito di applicazione del
presente decreto i servizi finanziari, ivi inclusi i
servizi bancari e nel settore del credito, i servizi
assicurativi e di riassicurazione, il servizio
pensionistico professionale o individuale, la negoziazione
dei titoli, la gestione dei fondi, i servizi di pagamento e
quelli di consulenza nel settore degli investimenti.
2. Le disposizioni del presente decreto non si
applicano, in particolare:
a) alle attivita' ammesse al mutuo riconoscimento di
cui all'articolo 1, comma 2, lettera f), del decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385;
b) quando hanno ad oggetto gli strumenti finanziari di
cui alla sezione C dell'Allegato al decreto legislativo 24
febbraio 1998, n. 58, alle attivita', ai servizi di
investimento ed ai servizi accessori di cui alla sezione A
ed alla sezione B del medesimo Allegato.".