(( Art. 12-bis
Riduzione degli oneri delle comunicazioni a carico dei comuni
1. Al fine di semplificare l'attivita' dei responsabili finanziari
degli enti locali e ridurre la duplicazione delle comunicazioni dei
dati correlati alla gestione contabile, entro sessanta giorni dalla
data di entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la
pubblica amministrazione e la semplificazione, sono adottate nuove
modalita' per le comunicazioni obbligatorie di dati a carico dei
comuni nei confronti di altre amministrazioni pubbliche, finalizzate
all'utilizzo di un unico modulo per la trasmissione dei dati da
comunicare a soggetti diversi appartenenti alla pubblica
amministrazione.
2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi
o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. ))