(( Art. 12-bis 
 
 
    Riduzione degli oneri delle comunicazioni a carico dei comuni 
 
  1. Al fine di semplificare l'attivita' dei responsabili  finanziari
degli enti locali e ridurre la duplicazione delle  comunicazioni  dei
dati correlati alla gestione contabile, entro sessanta  giorni  dalla
data di entrata in vigore della legge  di  conversione  del  presente
decreto, con decreto del Ministro dell'interno, di  concerto  con  il
Ministro dell'economia e delle finanze  e  con  il  Ministro  per  la
pubblica amministrazione e la semplificazione,  sono  adottate  nuove
modalita' per le comunicazioni obbligatorie  di  dati  a  carico  dei
comuni nei confronti di altre amministrazioni pubbliche,  finalizzate
all'utilizzo di un unico modulo  per  la  trasmissione  dei  dati  da
comunicare   a   soggetti   diversi   appartenenti   alla    pubblica
amministrazione. 
  2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare  nuovi
o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. ))