Art. 13 
 
 
(( Modifiche al testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui
             al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 )) 
 
  1. Al regio decreto 18 giugno  1931,  n.  773,  sono  apportate  le
seguenti modificazioni: 
  a) all'articolo 13, primo comma, le parole:  «un  anno,  computato»
sono sostituite dalle seguenti: «tre anni, computati»; 
  b) all'articolo 42, terzo comma, e' aggiunto, in fine, il  seguente
periodo: (( «La licenza, la cui durata non sia diversamente stabilita
dalla legge, ha validita' annuale» )); 
  c) all'articolo 51, primo comma, le  parole:  «durano  fino  al  31
dicembre dell'anno in cui furono rilasciate»  sono  sostituite  dalle
seguenti: (( «hanno validita' di tre anni dalla  data  del  rilascio»
)); 
  d) all'articolo 75-bis, comma 1, l'ultimo periodo e' soppresso; 
  e) all'articolo 99, primo comma, le parole: «agli otto giorni» sono
sostituite dalle seguenti: «ai trenta giorni»; 
  f) all'articolo 115: 
  1) al primo comma, le parole: «senza  licenza  del  Questore»  sono
sostituite dalle seguenti: «senza darne comunicazione al Questore»; 
  2) al secondo e al quarto comma, la parola: «licenza» e' sostituita
dalla seguente: «comunicazione»; 
  3) il sesto comma e' sostituito  dal  seguente:  «Le  attivita'  di
recupero stragiudiziale dei crediti per conto di terzi sono  soggette
alla licenza del Questore. A esse si  applica  il  quarto  comma  del
presente articolo e la licenza del questore abilita allo  svolgimento
delle attivita' di recupero senza limiti territoriali,  osservate  le
prescrizioni  di  legge  o   di   regolamento   e   quelle   disposte
dall'autorita'.»; 
    g) gli articoli 12, primo comma, 86,  secondo  comma,  107,  115,
terzo comma, sono abrogati. 
  2. Gli articoli 121, 123, secondo comma, 124, secondo  comma,  159,
173 e 184 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, sono abrogati. 
 
 
          Riferimenti normativi 
 
              Si riporta il testo degli articoli 12, 13, primo comma;
          42, terzo comma; 51, primo comma; 75-bis, primo comma;  86,
          secondo comma; 99, primo comma; 107; 115, del regio decreto
          18 giugno 1931, n. 773, recante:  "Approvazione  del  testo
          unico delle leggi di pubblica sicurezza",  come  modificati
          dalla presente legge: 
              "Art. 12. 
              (comma abrogato) 
              Per le persone che sono nate  posteriormente  al  1885,
          quando la legge non disponga altrimenti, il rilascio  delle
          autorizzazioni di polizia e' sottoposto alla condizione che
          il richiedente stenda domanda e apponga di  suo  pugno,  in
          calce alla domanda, la propria firma e le  indicazioni  del
          proprio stato e domicilio. Di cio'  il  pubblico  ufficiale
          fara' attestazione." 
              "Art. 13. 
              Quando   la   legge   non   disponga   altrimenti,   le
          autorizzazioni di polizia hanno  la  durata  di  tre  anni,
          computati secondo il calendario comune, con decorrenza  dal
          giorno del rilascio." 
              "Art. 42. 
              3. Il Questore ha facolta' di dare  licenza  per  porto
          d'armi lunghe  da  fuoco  e  il  Prefetto  ha  facolta'  di
          concedere,  in  caso  di  dimostrato  bisogno,  licenza  di
          portare rivoltelle o pistole di qualunque misura o  bastoni
          animati la cui lama non abbia  una  lunghezza  inferiore  a
          centimetri  65.  La  licenza,  la  cui   durata   non   sia
          diversamente stabilita dalla legge, ha validita' annuale." 
              "Art. 51 . 
              Le licenze per la fabbricazione e per  il  deposito  di
          esplodenti di qualsiasi specie sono permanenti; quelle  per
          la vendita delle materie stesse hanno validita' di tre anni
          dalla data del rilascio. Le une  e  le  altre  sono  valide
          esclusivamente per i locali in esse indicati. 
              Le licenze di trasporto  possono  essere  permanenti  o
          temporanee. 
              E' consentita la rappresentanza.". 
              "Art. 75-bis: 
              1.  Chiunque  intenda  esercitare,  a  fini  di  lucro,
          attivita' di produzione, di duplicazione, di  riproduzione,
          di vendita, di noleggio o di cessione i qualsiasi titolo di
          nastri,  dischi,  videocassette,   musicassette   o   altro
          supporto  contenente  fonogrammi  o  videogrammi  di  opere
          cinematografiche o audiovisive o sequenze  di  immagini  in
          movimento, ovvero intenda detenere  tali  oggetti  ai  fini
          dello svolgimento delle  attivita'  anzidette,  deve  darne
          preventivo avviso al questore  che  ne  rilascia  ricevuta,
          attestando l'eseguita iscrizione in apposito registro." 
              "Art. 86. 
              Non possono esercitarsi, senza  licenza  del  Questore,
          alberghi,  compresi  quelli  diurni,   locande,   pensioni,
          trattorie, osterie, caffe'  o  altri  esercizi  in  cui  si
          vendono al minuto o si consumano vino,  birra,  liquori  od
          altre bevande anche non alcooliche, ne' sale pubbliche  per
          bigliardi o per altri  giuochi  leciti  o  stabilimenti  di
          bagni, ovvero locali di stallaggio e simili. 
              Relativamente agli apparecchi  e  congegni  automatici,
          semiautomatici ed  elettronici  di  cui  all'articolo  110,
          commi 6 e 7, la licenza e' altresi' necessaria: 
              a) per l'attivita' di produzione o di importazione; 
              b) per l'attivita'  di  distribuzione  e  di  gestione,
          anche indiretta; 
              c)  per  l'installazione  in  esercizi  commerciali   o
          pubblici diversi  da  quelli  gia'  in  possesso  di  altre
          licenze  di  cui  al  primo  o  secondo  comma  o  di   cui
          all'articolo 88 ovvero per l'installazione  in  altre  aree
          aperte al pubblico od in circoli privati." 
              "Art. 99. 
              Nel  caso  di  chiusura  dell'esercizio  per  un  tempo
          superiore ai trenta  giorni,  senza  che  sia  dato  avviso
          all'autorita' locale di pubblica sicurezza, la  licenza  e'
          revocata. 
              La licenza e', altresi', revocata nel caso in  cui  sia
          decorso il termine di chiusura comunicato all'autorita'  di
          pubblica  sicurezza,  senza  che  l'esercizio   sia   stato
          riaperto. 
              Tale termine non puo'  essere  superiore  a  tre  mesi,
          salvo il caso di forza maggiore." 
              "Art. 107. 
              (abrogato)." 
              "Art. 115. 
              Non possono aprirsi o condursi agenzie di  prestiti  su
          pegno o altre agenzie di affari, quali che siano  l'oggetto
          e la durata, anche sotto forma di agenzie  di  vendita,  di
          esposizioni, mostre o fiere  campionarie  e  simili,  senza
          darne comunicazione al Questore. 
              La comunicazione e' necessaria  anche  per  l'esercizio
          del mestiere di sensale o di intromettitore. 
              La comunicazione vale esclusivamente pei locali in essa
          indicati. 
              E' ammessa la rappresentanza. 
              Le attivita' di recupero stragiudiziale dei crediti per
          conto di terzi sono soggette alla licenza del  Questore.  A
          esse si applica il quarto comma del presente articolo e  la
          licenza  del  questore  abilita  allo   svolgimento   delle
          attivita' di recupero senza limiti territoriali,  osservate
          le prescrizioni di legge o di regolamento e quelle disposte
          dall'autorita'. 
              Per le attivita' previste dal sesto comma del  presente
          articolo, l'onere di affissione  di  cui  all'articolo  120
          puo' essere assolto mediante l'esibizione  o  comunicazione
          al committente della licenza e delle relative prescrizioni,
          con la compiuta indicazione delle operazioni  consentite  e
          delle relative tariffe. 
              Il  titolare  della  licenza  e',  comunque,  tenuto  a
          comunicare  preventivamente   all'ufficio   competente   al
          rilascio  della  stessa   l'elenco   dei   propri   agenti,
          indicandone il rispettivo ambito territoriale, ed a  tenere
          a  disposizione  degli  ufficiali  e  agenti  di   pubblica
          sicurezza il registro delle operazioni. I suoi agenti  sono
          tenuti ad esibire copia della  licenza  ad  ogni  richiesta
          degli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza ed a fornire
          alle persone con cui trattano compiuta  informazione  della
          propria qualita' e dell'agenzia per la quale operano.". 
              Si riporta il testo degli articoli  121,  123,  secondo
          comma, 124, secondo comma, 159, 173 e 184 del regio decreto
          6  maggio  1940,  n.  635,   recante:   "Approvazione   del
          regolamento per l'esecuzione  del  testo  unico  18  giugno
          1931, n. 773  delle  leggi  di  pubblica  sicurezza",  come
          modificati dalla presente legge: 
              "Art. 121. 
              (abrogato)." 
              "Art. 123. 
              Chi intende  promuovere  manifestazioni  sportive,  con
          carattere educativo, esclusa qualsiasi finalita' di lucro o
          di speculazione, deve darne avviso all'autorita' locale  di
          pubblica  sicurezza  almeno  tre  giorni  prima  di  quello
          fissato per la manifestazione." 
              "Art. 124. 
              E' richiesta  la  licenza  dell'autorita'  di  pubblica
          sicurezza, a termine dell'art. 69 della legge (134), per  i
          piccoli trattenimenti  che  si  danno  al  pubblico,  anche
          temporaneamente, in baracche  o  in  locali  provvisori,  o
          all'aperto,  da  commedianti,   burattinai,   tenitori   di
          giostre, di caroselli, di altalene, bersagli e simili." 
              "Art. 159. 
              (abrogato)." 
              "Art. 173. 
              (abrogato)." 
              "Art. 184. 
              (abrogato).