Art. 13
(( Modifiche al testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui
al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 ))
1. Al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) all'articolo 13, primo comma, le parole: «un anno, computato»
sono sostituite dalle seguenti: «tre anni, computati»;
b) all'articolo 42, terzo comma, e' aggiunto, in fine, il seguente
periodo: (( «La licenza, la cui durata non sia diversamente stabilita
dalla legge, ha validita' annuale» ));
c) all'articolo 51, primo comma, le parole: «durano fino al 31
dicembre dell'anno in cui furono rilasciate» sono sostituite dalle
seguenti: (( «hanno validita' di tre anni dalla data del rilascio»
));
d) all'articolo 75-bis, comma 1, l'ultimo periodo e' soppresso;
e) all'articolo 99, primo comma, le parole: «agli otto giorni» sono
sostituite dalle seguenti: «ai trenta giorni»;
f) all'articolo 115:
1) al primo comma, le parole: «senza licenza del Questore» sono
sostituite dalle seguenti: «senza darne comunicazione al Questore»;
2) al secondo e al quarto comma, la parola: «licenza» e' sostituita
dalla seguente: «comunicazione»;
3) il sesto comma e' sostituito dal seguente: «Le attivita' di
recupero stragiudiziale dei crediti per conto di terzi sono soggette
alla licenza del Questore. A esse si applica il quarto comma del
presente articolo e la licenza del questore abilita allo svolgimento
delle attivita' di recupero senza limiti territoriali, osservate le
prescrizioni di legge o di regolamento e quelle disposte
dall'autorita'.»;
g) gli articoli 12, primo comma, 86, secondo comma, 107, 115,
terzo comma, sono abrogati.
2. Gli articoli 121, 123, secondo comma, 124, secondo comma, 159,
173 e 184 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, sono abrogati.
Riferimenti normativi
Si riporta il testo degli articoli 12, 13, primo comma;
42, terzo comma; 51, primo comma; 75-bis, primo comma; 86,
secondo comma; 99, primo comma; 107; 115, del regio decreto
18 giugno 1931, n. 773, recante: "Approvazione del testo
unico delle leggi di pubblica sicurezza", come modificati
dalla presente legge:
"Art. 12.
(comma abrogato)
Per le persone che sono nate posteriormente al 1885,
quando la legge non disponga altrimenti, il rilascio delle
autorizzazioni di polizia e' sottoposto alla condizione che
il richiedente stenda domanda e apponga di suo pugno, in
calce alla domanda, la propria firma e le indicazioni del
proprio stato e domicilio. Di cio' il pubblico ufficiale
fara' attestazione."
"Art. 13.
Quando la legge non disponga altrimenti, le
autorizzazioni di polizia hanno la durata di tre anni,
computati secondo il calendario comune, con decorrenza dal
giorno del rilascio."
"Art. 42.
3. Il Questore ha facolta' di dare licenza per porto
d'armi lunghe da fuoco e il Prefetto ha facolta' di
concedere, in caso di dimostrato bisogno, licenza di
portare rivoltelle o pistole di qualunque misura o bastoni
animati la cui lama non abbia una lunghezza inferiore a
centimetri 65. La licenza, la cui durata non sia
diversamente stabilita dalla legge, ha validita' annuale."
"Art. 51 .
Le licenze per la fabbricazione e per il deposito di
esplodenti di qualsiasi specie sono permanenti; quelle per
la vendita delle materie stesse hanno validita' di tre anni
dalla data del rilascio. Le une e le altre sono valide
esclusivamente per i locali in esse indicati.
Le licenze di trasporto possono essere permanenti o
temporanee.
E' consentita la rappresentanza.".
"Art. 75-bis:
1. Chiunque intenda esercitare, a fini di lucro,
attivita' di produzione, di duplicazione, di riproduzione,
di vendita, di noleggio o di cessione i qualsiasi titolo di
nastri, dischi, videocassette, musicassette o altro
supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere
cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in
movimento, ovvero intenda detenere tali oggetti ai fini
dello svolgimento delle attivita' anzidette, deve darne
preventivo avviso al questore che ne rilascia ricevuta,
attestando l'eseguita iscrizione in apposito registro."
"Art. 86.
Non possono esercitarsi, senza licenza del Questore,
alberghi, compresi quelli diurni, locande, pensioni,
trattorie, osterie, caffe' o altri esercizi in cui si
vendono al minuto o si consumano vino, birra, liquori od
altre bevande anche non alcooliche, ne' sale pubbliche per
bigliardi o per altri giuochi leciti o stabilimenti di
bagni, ovvero locali di stallaggio e simili.
Relativamente agli apparecchi e congegni automatici,
semiautomatici ed elettronici di cui all'articolo 110,
commi 6 e 7, la licenza e' altresi' necessaria:
a) per l'attivita' di produzione o di importazione;
b) per l'attivita' di distribuzione e di gestione,
anche indiretta;
c) per l'installazione in esercizi commerciali o
pubblici diversi da quelli gia' in possesso di altre
licenze di cui al primo o secondo comma o di cui
all'articolo 88 ovvero per l'installazione in altre aree
aperte al pubblico od in circoli privati."
"Art. 99.
Nel caso di chiusura dell'esercizio per un tempo
superiore ai trenta giorni, senza che sia dato avviso
all'autorita' locale di pubblica sicurezza, la licenza e'
revocata.
La licenza e', altresi', revocata nel caso in cui sia
decorso il termine di chiusura comunicato all'autorita' di
pubblica sicurezza, senza che l'esercizio sia stato
riaperto.
Tale termine non puo' essere superiore a tre mesi,
salvo il caso di forza maggiore."
"Art. 107.
(abrogato)."
"Art. 115.
Non possono aprirsi o condursi agenzie di prestiti su
pegno o altre agenzie di affari, quali che siano l'oggetto
e la durata, anche sotto forma di agenzie di vendita, di
esposizioni, mostre o fiere campionarie e simili, senza
darne comunicazione al Questore.
La comunicazione e' necessaria anche per l'esercizio
del mestiere di sensale o di intromettitore.
La comunicazione vale esclusivamente pei locali in essa
indicati.
E' ammessa la rappresentanza.
Le attivita' di recupero stragiudiziale dei crediti per
conto di terzi sono soggette alla licenza del Questore. A
esse si applica il quarto comma del presente articolo e la
licenza del questore abilita allo svolgimento delle
attivita' di recupero senza limiti territoriali, osservate
le prescrizioni di legge o di regolamento e quelle disposte
dall'autorita'.
Per le attivita' previste dal sesto comma del presente
articolo, l'onere di affissione di cui all'articolo 120
puo' essere assolto mediante l'esibizione o comunicazione
al committente della licenza e delle relative prescrizioni,
con la compiuta indicazione delle operazioni consentite e
delle relative tariffe.
Il titolare della licenza e', comunque, tenuto a
comunicare preventivamente all'ufficio competente al
rilascio della stessa l'elenco dei propri agenti,
indicandone il rispettivo ambito territoriale, ed a tenere
a disposizione degli ufficiali e agenti di pubblica
sicurezza il registro delle operazioni. I suoi agenti sono
tenuti ad esibire copia della licenza ad ogni richiesta
degli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza ed a fornire
alle persone con cui trattano compiuta informazione della
propria qualita' e dell'agenzia per la quale operano.".
Si riporta il testo degli articoli 121, 123, secondo
comma, 124, secondo comma, 159, 173 e 184 del regio decreto
6 maggio 1940, n. 635, recante: "Approvazione del
regolamento per l'esecuzione del testo unico 18 giugno
1931, n. 773 delle leggi di pubblica sicurezza", come
modificati dalla presente legge:
"Art. 121.
(abrogato)."
"Art. 123.
Chi intende promuovere manifestazioni sportive, con
carattere educativo, esclusa qualsiasi finalita' di lucro o
di speculazione, deve darne avviso all'autorita' locale di
pubblica sicurezza almeno tre giorni prima di quello
fissato per la manifestazione."
"Art. 124.
E' richiesta la licenza dell'autorita' di pubblica
sicurezza, a termine dell'art. 69 della legge (134), per i
piccoli trattenimenti che si danno al pubblico, anche
temporaneamente, in baracche o in locali provvisori, o
all'aperto, da commedianti, burattinai, tenitori di
giostre, di caroselli, di altalene, bersagli e simili."
"Art. 159.
(abrogato)."
"Art. 173.
(abrogato)."
"Art. 184.
(abrogato).