Art. 14
Semplificazione dei controlli sulle imprese
1. La disciplina dei controlli sulle imprese, comprese le aziende
agricole, e' ispirata, fermo quanto previsto dalla normativa ((
dell'Unione europea )), ai principi della semplicita', della
proporzionalita' dei controlli stessi e dei relativi adempimenti
burocratici alla effettiva tutela del rischio, nonche' del
coordinamento dell'azione svolta dalle amministrazioni statali,
regionali e locali.
2. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono tenute a pubblicare
sul proprio sito istituzionale e sul sito
www.impresainungiorno.gov.it la lista dei controlli a cui sono
assoggettate le imprese in ragione della dimensione e del settore di
attivita', indicando per ciascuno di essi i criteri e le modalita' di
svolgimento delle relative attivita'.
3. Al fine di promuovere lo sviluppo del sistema produttivo e la
competitivita' delle imprese e di assicurare la migliore tutela degli
interessi pubblici, il Governo e' autorizzato ad adottare, anche
sulla base delle attivita' di misurazione degli oneri di cui
all'articolo 25, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, uno
o piu' regolamenti ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23
agosto 1988, n. 400, volti a razionalizzare, semplificare e
coordinare i controlli sulle imprese.
4. I regolamenti sono emanati su proposta del Ministro per la
pubblica amministrazione e la semplificazione, del Ministro dello
sviluppo economico e dei Ministri competenti per materia, sentite le
associazioni imprenditoriali (( e le organizzazioni sindacali
comparativamente piu' rappresentative su base nazionale, )) in base
ai seguenti principi e criteri direttivi, nel rispetto di quanto
previsto dagli articoli 20, 20-bis e 20-ter, della legge 15 marzo
1997, n. 59, e successive modificazioni:
a) proporzionalita' dei controlli e dei connessi adempimenti
amministrativi al rischio inerente all'attivita' controllata, nonche'
alle esigenze di tutela degli interessi pubblici;
b) eliminazione di attivita' di controllo non necessarie rispetto
alla tutela degli interessi pubblici;
c) coordinamento e programmazione dei controlli da parte delle
amministrazioni in modo da assicurare la tutela dell'interesse
pubblico evitando duplicazioni e sovrapposizioni e da recare il
minore intralcio al normale esercizio delle attivita' dell'impresa,
definendo la frequenza e tenendo conto dell'esito delle verifiche e
delle ispezioni gia' effettuate;
d) collaborazione con i soggetti controllati al fine di prevenire
rischi e situazioni di irregolarita';
e) informatizzazione degli adempimenti e delle procedure
amministrative, secondo la disciplina del decreto legislativo 7 marzo
2005, n. 82, recante codice dell'amministrazione digitale;
f) (( razionalizzazione, anche mediante riduzione o eliminazione di
controlli sulle imprese, tenendo conto del possesso di certificazione
del sistema di gestione per la qualita' ISO )), o altra appropriata
certificazione emessa, a fronte di norme armonizzate, da un organismo
di certificazione accreditato da un ente di accreditamento designato
da uno Stato membro dell'Unione europea ai sensi del Regolamento
2008/765/CE, o firmatario degli Accordi internazionali di mutuo
riconoscimento (IAF MLA).
5. Le regioni ((, le province autonome di Trento e di Bolzano )) e
gli enti locali, nell'ambito dei propri ordinamenti, conformano le
attivita' di controllo di loro competenza ai principi di cui al comma
4. A tale fine, entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, sono adottate apposite Linee guida
mediante intesa in sede di Conferenza unificata.
6. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai
controlli (( in materia fiscale, finanziaria e di salute e sicurezza
sui luoghi di lavoro, )) per i quali continuano a trovare
applicazione le disposizioni previste dalle vigenti leggi in materia.
(( 6-bis. Nell'ambito dei lavori pubblici e privati dell'edilizia,
le amministrazioni pubbliche acquisiscono d'ufficio il documento
unico di regolarita' contributiva con le modalita' di cui
all'articolo 43 del testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.445, e
successive modificazioni. ))
Riferimenti normativi
Per il testo dell'articolo 1, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165 vedasi i riferimenti
normativi all'articolo 3.
Si riporta il testo dell'articolo 25, del decreto-legge
25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, recante: "Disposizioni
urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la
competitivita', la stabilizzazione della finanza pubblica e
la perequazione tributaria":
"Art. 25. (Taglia-oneri amministrativi)
1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto, su proposta del Ministro per
la pubblica amministrazione e l'innovazione e del Ministro
per la semplificazione normativa, e' approvato un programma
per la misurazione degli oneri amministrativi derivanti da
obblighi informativi nelle materie affidate alla competenza
dello Stato, con l'obiettivo di giungere, entro il 31
dicembre 2012, alla riduzione di tali oneri per una quota
complessiva del 25%, come stabilito in sede europea. Per la
riduzione relativa alle materie di competenza regionale, si
provvede ai sensi dell'articolo 20-ter della legge 15 marzo
1997, n. 59, e dei successivi accordi attuativi.
2. In attuazione del programma di cui al comma 1, il
Dipartimento della funzione pubblica coordina le attivita'
di misurazione in raccordo con l'Unita' per la
semplificazione e la qualita' della regolazione e le
amministrazioni interessate per materia.
3. Ciascun Ministro, di concerto con il Ministro per la
pubblica amministrazione e l'innovazione e con il Ministro
per la semplificazione normativa, adotta il piano di
riduzione degli oneri amministrativi relativo alle materie
affidate alla competenza di ciascun Ministro, che definisce
le misure normative, organizzative e tecnologiche
finalizzate al raggiungimento dell'obiettivo di cui al
comma 1, assegnando i relativi programmi ed obiettivi ai
dirigenti titolari dei centri di responsabilita'
amministrativa. I piani confluiscono nel piano d'azione per
la semplificazione e la qualita' della regolazione di cui
al comma 2 dell'articolo 1 del decreto-legge 10 gennaio
2006, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 9
marzo 2006, n. 80, che assicura la coerenza generale del
processo nonche' il raggiungimento dell'obiettivo finale di
cui al comma 1. Le regioni, le province e i comuni
adottano, nell'ambito della propria competenza, sulla base
delle attivita' di misurazione, programmi di interventi a
carattere normativo, amministrativo e organizzativo volti
alla progressiva riduzione degli oneri amministrativi. Per
il coordinamento delle metodologie della misurazione e
della riduzione degli oneri, e' istituito presso la
Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive
modificazioni, senza nuovi o maggiori oneri a carico della
finanza pubblica, un Comitato paritetico formato da sei
membri designati, rispettivamente, due dal Ministro per la
pubblica amministrazione e l'innovazione, due dal Ministro
per la semplificazione normativa, due dal Ministro per i
rapporti con le regioni e per la coesione territoriale, e
da sei membri designati dalla citata Conferenza unificata,
rispettivamente, tre tra i rappresentanti delle regioni,
uno tra i rappresentanti delle province e due tra quelli
dei comuni. Per la partecipazione al Comitato paritetico
non sono previsti compensi o rimborsi di spese. I risultati
della misurazione di cui al comma 15 sono comunicati alle
Camere e ai Ministri per la pubblica amministrazione e
l'innovazione e per la semplificazione normativa.
4. Con decreto del Ministro per la pubblica
amministrazione e l'innovazione e del Ministro per la
semplificazione normativa, si provvede a definire le linee
guida per la predisposizione dei piani di cui al comma 3 e
delle forme di verifica dell'effettivo raggiungimento dei
risultati, anche utilizzando strumenti di consultazione
pubblica delle categorie e dei soggetti interessati.
5. Sulla base degli esiti della misurazione di ogni
materia, congiuntamente ai piani di cui al comma 3, e
comunque entro il 30 settembre 2012, il Governo e' delegato
ad adottare uno o piu' regolamenti ai sensi dell'articolo
17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su
proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e
l'innovazione e del Ministro per la semplificazione
normativa, di concerto con il Ministro o i Ministri
competenti, contenenti gli interventi normativi volti a
ridurre gli oneri amministrativi gravanti sulle imprese e
sui cittadini nei settori misurati e a semplificare e
riordinare la relativa disciplina. Tali interventi
confluiscono nel processo di riassetto di cui all'articolo
20 della legge 15 marzo 1997, n. 59.
6. Degli stati di avanzamento e dei risultati raggiunti
con le attivita' di misurazione e riduzione degli oneri
amministrativi gravanti sulle imprese e' data tempestiva
notizia sul sito web del Ministro per la pubblica
amministrazione e l'innovazione, del Ministro per la
semplificazione normativa e dei Ministeri e degli enti
pubblici statali interessati.
7. Del raggiungimento dei risultati indicati nei
singoli piani ministeriali di semplificazione si tiene
conto nella valutazione dei dirigenti responsabili.".
Per il testo dell'articolo 17, comma 2, della legge 23
agosto 1988, n. 400, vedasi i riferimenti normativi
all'articolo 3.
Si riporta il testo degli articoli 20 e 20-bis della
legge 15 marzo 1997, n. 59, recante: "Delega al Governo per
il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti
locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per
la semplificazione amministrativa":
"Art. 20.
1. Il Governo, sulla base di un programma di priorita'
di interventi, definito, con deliberazione del Consiglio
dei Ministri, in relazione alle proposte formulate dai
Ministri competenti, sentita la Conferenza unificata di cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.
281, entro la data del 30 aprile, presenta al Parlamento,
entro il 31 maggio di ogni anno, un disegno di legge per la
semplificazione e il riassetto normativo, volto a definire,
per l'anno successivo, gli indirizzi, i criteri, le
modalita' e le materie di intervento, anche ai fini della
ridefinizione dell'area di incidenza delle pubbliche
funzioni con particolare riguardo all'assetto delle
competenze dello Stato, delle regioni e degli enti locali.
In allegato al disegno di legge e' presentata una relazione
sullo stato di attuazione della semplificazione e del
riassetto.
2. Il disegno di legge di cui al comma 1 prevede
l'emanazione di decreti legislativi, relativamente alle
norme legislative sostanziali e procedimentali, nonche' di
regolamenti ai sensi dell'articolo 17, commi 1 e 2, della
legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni,
per le norme regolamentari di competenza dello Stato.
3. Salvi i principi e i criteri direttivi specifici per
le singole materie, stabiliti con la legge annuale di
semplificazione e riassetto normativo, l'esercizio delle
deleghe legislative di cui ai commi 1 e 2 si attiene ai
seguenti principi e criteri direttivi:
a) definizione del riassetto normativo e codificazione
della normativa primaria regolante la materia, previa
acquisizione del parere del Consiglio di Stato, reso nel
termine di novanta giorni dal ricevimento della richiesta,
con determinazione dei principi fondamentali nelle materie
di legislazione concorrente;
a-bis) coordinamento formale e sostanziale del testo
delle disposizioni vigenti, apportando le modifiche
necessarie per garantire la coerenza giuridica, logica e
sistematica della normativa e per adeguare, aggiornare e
semplificare il linguaggio normativo;
b) indicazione esplicita delle norme abrogate, fatta
salva l'applicazione dell'articolo 15 delle disposizioni
sulla legge in generale premesse al codice civile;
c) indicazione dei principi generali, in particolare
per quanto attiene alla informazione, alla partecipazione,
al contraddittorio, alla trasparenza e pubblicita' che
regolano i procedimenti amministrativi ai quali si
attengono i regolamenti previsti dal comma 2 del presente
articolo, nell'ambito dei principi stabiliti dalla legge 7
agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni;
d) eliminazione degli interventi amministrativi
autorizzatori e delle misure di condizionamento della
liberta' contrattuale, ove non vi contrastino gli interessi
pubblici alla difesa nazionale, all'ordine e alla sicurezza
pubblica, all'amministrazione della giustizia, alla
regolazione dei mercati e alla tutela della concorrenza,
alla salvaguardia del patrimonio culturale e dell'ambiente,
all'ordinato assetto del territorio, alla tutela
dell'igiene e della salute pubblica;
e) sostituzione degli atti di autorizzazione, licenza,
concessione, nulla osta, permesso e di consenso comunque
denominati che non implichino esercizio di discrezionalita'
amministrativa e il cui rilascio dipenda dall'accertamento
dei requisiti e presupposti di legge, con una denuncia di
inizio di attivita' da presentare da parte dell'interessato
all'amministrazione competente corredata dalle attestazioni
e dalle certificazioni eventualmente richieste;
f) determinazione dei casi in cui le domande di
rilascio di un atto di consenso, comunque denominato, che
non implichi esercizio di discrezionalita' amministrativa,
corredate dalla documentazione e dalle certificazioni
relative alle caratteristiche tecniche o produttive
dell'attivita' da svolgere, eventualmente richieste, si
considerano accolte qualora non venga comunicato apposito
provvedimento di diniego entro il termine fissato per
categorie di atti in relazione alla complessita' del
procedimento, con esclusione, in ogni caso,
dell'equivalenza tra silenzio e diniego o rifiuto;
g) revisione e riduzione delle funzioni amministrative
non direttamente rivolte:
1) alla regolazione ai fini dell'incentivazione della
concorrenza;
2) alla eliminazione delle rendite e dei diritti di
esclusivita', anche alla luce della normativa comunitaria;
3) alla eliminazione dei limiti all'accesso e
all'esercizio delle attivita' economiche e lavorative;
4) alla protezione di interessi primari,
costituzionalmente rilevanti, per la realizzazione della
solidarieta' sociale;
5) alla tutela dell'identita' e della qualita' della
produzione tipica e tradizionale e della professionalita';
h) promozione degli interventi di autoregolazione per
standard qualitativi e delle certificazioni di conformita'
da parte delle categorie produttive, sotto la vigilanza
pubblica o di organismi indipendenti, anche privati, che
accertino e garantiscano la qualita' delle fasi delle
attivita' economiche e professionali, nonche' dei processi
produttivi e dei prodotti o dei servizi;
i) per le ipotesi per le quali sono soppressi i poteri
amministrativi autorizzatori o ridotte le funzioni
pubbliche condizionanti l'esercizio delle attivita'
private, previsione dell'autoconformazione degli
interessati a modelli di regolazione, nonche' di adeguati
strumenti di verifica e controllo successivi. I modelli di
regolazione vengono definiti dalle amministrazioni
competenti in relazione all'incentivazione della
concorrenzialita', alla riduzione dei costi privati per il
rispetto dei parametri di pubblico interesse, alla
flessibilita' dell'adeguamento dei parametri stessi alle
esigenze manifestatesi nel settore regolato;
l) attribuzione delle funzioni amministrative ai
comuni, salvo il conferimento di funzioni a province,
citta' metropolitane, regioni e Stato al fine di
assicurarne l'esercizio unitario in base ai principi di
sussidiarieta', differenziazione e adeguatezza;
determinazione dei principi fondamentali di attribuzione
delle funzioni secondo gli stessi criteri da parte delle
regioni nelle materie di competenza legislativa
concorrente;
m) definizione dei criteri di adeguamento
dell'organizzazione amministrativa alle modalita' di
esercizio delle funzioni di cui al presente comma;
n) indicazione esplicita dell'autorita' competente a
ricevere il rapporto relativo alle sanzioni amministrative,
ai sensi dell'articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n.
689.
3-bis. Il Governo, nelle materie di competenza
esclusiva dello Stato, completa il processo di
codificazione di ciascuna materia emanando, anche
contestualmente al decreto legislativo di riassetto, una
raccolta organica delle norme regolamentari regolanti la
medesima materia, se del caso adeguandole alla nuova
disciplina di livello primario e semplificandole secondo i
criteri di cui ai successivi commi.
4. I decreti legislativi e i regolamenti di cui al
comma 2, emanati sulla base della legge di semplificazione
e riassetto normativo annuale, per quanto concerne le
funzioni amministrative mantenute, si attengono ai seguenti
principi:
a) semplificazione dei procedimenti amministrativi, e
di quelli che agli stessi risultano strettamente connessi o
strumentali, in modo da ridurre il numero delle fasi
procedimentali e delle amministrazioni intervenienti, anche
riordinando le competenze degli uffici, accorpando le
funzioni per settori omogenei, sopprimendo gli organi che
risultino superflui e costituendo centri interservizi dove
ricollocare il personale degli organi soppressi e
raggruppare competenze diverse ma confluenti in un'unica
procedura, nel rispetto dei principi generali indicati ai
sensi del comma 3, lettera c), e delle competenze riservate
alle regioni;
b) riduzione dei termini per la conclusione dei
procedimenti e uniformazione dei tempi di conclusione
previsti per procedimenti tra loro analoghi;
c) regolazione uniforme dei procedimenti dello stesso
tipo che si svolgono presso diverse amministrazioni o
presso diversi uffici della medesima amministrazione;
d) riduzione del numero di procedimenti amministrativi
e accorpamento dei procedimenti che si riferiscono alla
medesima attivita';
e) semplificazione e accelerazione delle procedure di
spesa e contabili, anche mediante l'adozione di
disposizioni che prevedano termini perentori, prorogabili
per una sola volta, per le fasi di integrazione
dell'efficacia e di controllo degli atti, decorsi i quali i
provvedimenti si intendono adottati;
f) aggiornamento delle procedure, prevedendo la piu'
estesa e ottimale utilizzazione delle tecnologie
dell'informazione e della comunicazione, anche nei rapporti
con i destinatari dell'azione amministrativa;
f-bis) generale possibilita' di utilizzare, da parte
delle amministrazioni e dei soggetti a queste equiparati,
strumenti di diritto privato, salvo che nelle materie o
nelle fattispecie nelle quali l'interesse pubblico non puo'
essere perseguito senza l'esercizio di poteri autoritativi;
f-ter) conformazione ai principi di sussidiarieta',
differenziazione e adeguatezza, nella ripartizione delle
attribuzioni e competenze tra i diversi soggetti
istituzionali, nella istituzione di sedi stabili di
concertazione e nei rapporti tra i soggetti istituzionali
ed i soggetti interessati, secondo i criteri
dell'autonomia, della leale collaborazione, della
responsabilita' e della tutela dell'affidamento;
f-quater) riconduzione delle intese, degli accordi e
degli atti equiparabili comunque denominati, nonche' delle
conferenze di servizi, previste dalle normative vigenti,
aventi il carattere della ripetitivita', ad uno o piu'
schemi base o modelli di riferimento nei quali, ai sensi
degli articoli da 14 a 14-quater della legge 7 agosto 1990,
n. 241, e successive modificazioni, siano stabilite le
responsabilita', le modalita' di attuazione e le
conseguenze degli eventuali inadempimenti;
f-quinquies) avvalimento di uffici e strutture tecniche
e amministrative pubbliche da parte di altre pubbliche
amministrazioni, sulla base di accordi conclusi ai sensi
dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e
successive modificazioni.
5. I decreti legislativi di cui al comma 2 sono emanati
su proposta del Ministro competente, di concerto con il
Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro per la
funzione pubblica, con i Ministri interessati e con il
Ministro dell'economia e delle finanze, previa acquisizione
del parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8
del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e,
successivamente, dei pareri delle Commissioni parlamentari
competenti che sono resi entro il termine di sessanta
giorni dal ricevimento della richiesta.
6. I regolamenti di cui al comma 2 sono emanati con
decreto del Presidente della Repubblica, previa
deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del
Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro per la
funzione pubblica, di concerto con il Ministro competente,
previa acquisizione del parere della Conferenza unificata
di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281, quando siano coinvolti interessi delle
regioni e delle autonomie locali, del parere del Consiglio
di Stato nonche' delle competenti Commissioni parlamentari.
I pareri della Conferenza unificata e del Consiglio di
Stato sono resi entro novanta giorni dalla richiesta;
quello delle Commissioni parlamentari e' reso,
successivamente ai precedenti, entro sessanta giorni dalla
richiesta. Per la predisposizione degli schemi di
regolamento la Presidenza del Consiglio dei Ministri, ove
necessario, promuove, anche su richiesta del Ministro
competente, riunioni tra le amministrazioni interessate.
Decorsi sessanta giorni dalla richiesta di parere alle
Commissioni parlamentari, i regolamenti possono essere
comunque emanati.
7. I regolamenti di cui al comma 2, ove non
diversamente previsto dai decreti legislativi, entrano in
vigore il quindicesimo giorno successivo alla data della
loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Con effetto
dalla stessa data sono abrogate le norme, anche di legge,
regolatrici dei procedimenti.
8. I regolamenti di cui al comma 2 si conformano, oltre
ai principi di cui al comma 4, ai seguenti criteri e
principi:
a) trasferimento ad organi monocratici o ai dirigenti
amministrativi di funzioni anche decisionali, che non
richiedono, in ragione della loro specificita', l'esercizio
in forma collegiale, e sostituzione degli organi collegiali
con conferenze di servizi o con interventi, nei relativi
procedimenti, dei soggetti portatori di interessi diffusi;
b) individuazione delle responsabilita' e delle
procedure di verifica e controllo;
c) soppressione dei procedimenti che risultino non piu'
rispondenti alle finalita' e agli obiettivi fondamentali
definiti dalla legislazione di settore o che risultino in
contrasto con i principi generali dell'ordinamento
giuridico nazionale o comunitario;
d) soppressione dei procedimenti che comportino, per
l'amministrazione e per i cittadini, costi piu' elevati dei
benefici conseguibili, anche attraverso la sostituzione
dell'attivita' amministrativa diretta con forme di
autoregolamentazione da parte degli interessati,
prevedendone comunque forme di controllo;
e) adeguamento della disciplina sostanziale e
procedimentale dell'attivita' e degli atti amministrativi
ai principi della normativa comunitaria, anche sostituendo
al regime concessorio quello autorizzatorio;
f) soppressione dei procedimenti che derogano alla
normativa procedimentale di carattere generale, qualora non
sussistano piu' le ragioni che giustifichino una difforme
disciplina settoriale;
g) regolazione, ove possibile, di tutti gli aspetti
organizzativi e di tutte le fasi del procedimento.
8-bis. Il Governo verifica la coerenza degli obiettivi
di semplificazione e di qualita' della regolazione con la
definizione della posizione italiana da sostenere in sede
di Unione europea nella fase di predisposizione della
normativa comunitaria, ai sensi dell'articolo 3 del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 303. Assicura la
partecipazione italiana ai programmi di semplificazione e
di miglioramento della qualita' della regolazione interna e
a livello europeo.
9. I Ministeri sono titolari del potere di iniziativa
della semplificazione e del riassetto normativo nelle
materie di loro competenza, fatti salvi i poteri di
indirizzo e coordinamento della Presidenza del Consiglio
dei Ministri, che garantisce anche l'uniformita' e
l'omogeneita' degli interventi di riassetto e
semplificazione. La Presidenza del Consiglio dei Ministri
garantisce, in caso di inerzia delle amministrazioni
competenti, l'attivazione di specifiche iniziative di
semplificazione e di riassetto normativo.
10. Gli organi responsabili di direzione politica e di
amministrazione attiva individuano forme stabili di
consultazione e di partecipazione delle organizzazioni di
rappresentanza delle categorie economiche e produttive e di
rilevanza sociale, interessate ai processi di regolazione e
di semplificazione.
11. I servizi di controllo interno compiono
accertamenti sugli effetti prodotti dalle norme contenute
nei regolamenti di semplificazione e di accelerazione dei
procedimenti amministrativi e possono formulare
osservazioni e proporre suggerimenti per la modifica delle
norme stesse e per il miglioramento dell'azione
amministrativa."
"Art. 20-bis.
1. I regolamenti di delegificazione possono
disciplinare anche i procedimenti amministrativi che
prevedono obblighi la cui violazione costituisce illecito
amministrativo e possono, in tale caso, alternativamente:
a) eliminare o modificare detti obblighi, ritenuti
superflui o inadeguati alle esigenze di semplificazione del
procedimento; detta eliminazione comporta l'abrogazione
della corrispondente sanzione amministrativa;
b) riprodurre i predetti obblighi; in tale ipotesi, le
sanzioni amministrative previste dalle norme legislative si
applicano alle violazioni delle corrispondenti norme
delegificate, secondo apposite disposizioni di rinvio
contenute nei regolamenti di semplificazione.".
Per il testo dell'articolo 20-ter della citata legge n.
59 del 1997, vedasi nei riferimenti normativi all'art. 3.
Si riporta l'epigrafe del decreto legislativo 20 marzo
2005, n. 82:
"Decreto legislativo 20 marzo 2005, n. 82, recante:
Codice dell'amministrazione digitale".
Si riporta l'epigrafe del Regolamento 2008/765/CE:
"Regolamento del parlamento europeo e del CONSIGLIO che
pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del
mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei
prodotti e che abroga il regolamento (CEE) n. 339/93".
Si riporta il testo dell'articolo 43 del decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445,
recante "Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa":
"Art. 43. (Accertamenti d'ufficio)
1. Le amministrazioni pubbliche e i gestori di pubblici
servizi sono tenuti ad acquisire d'ufficio le informazioni
oggetto delle dichiarazioni sostitutive di cui agli
articoli 46 e 47, nonche' tutti i dati e i documenti che
siano in possesso delle pubbliche amministrazioni, previa
indicazione, da parte dell'interessato, degli elementi
indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei
dati richiesti, ovvero ad accettare la dichiarazione
sostitutiva prodotta dall'interessato.
2. Fermo restando il divieto di accesso a dati diversi
da quelli di cui e' necessario acquisire la certezza o
verificare l'esattezza, si considera operata per finalita'
di rilevante interesse pubblico, ai fini di quanto previsto
dal decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 135, la
consultazione diretta, da parte di una pubblica
amministrazione o di un gestore di pubblico servizio, degli
archivi dell'amministrazione certificante, finalizzata
all'accertamento d'ufficio di stati, qualita' e fatti
ovvero al controllo sulle dichiarazioni sostitutive
presentate dai cittadini. Per l'accesso diretto ai propri
archivi l'amministrazione certificante rilascia
all'amministrazione procedente apposita autorizzazione in
cui vengono indicati i limiti e le condizioni di accesso
volti ad assicurare la riservatezza dei dati personali ai
sensi della normativa vigente.
3. Quando l'amministrazione procedente opera
l'acquisizione d'ufficio ai sensi del precedente comma,
puo' procedere anche per fax e via telematica.
4. Al fine di agevolare l'acquisizione d'ufficio di
informazioni e dati relativi a stati, qualita' personali e
fatti, contenuti in albi, elenchi o pubblici registri, le
amministrazioni certificanti sono tenute a consentire alle
amministrazioni procedenti, senza oneri, la consultazione
per via telematica dei loro archivi informatici, nel
rispetto della riservatezza dei dati personali.
5. In tutti i casi in cui l'amministrazione procedente
acquisisce direttamente informazioni relative a stati,
qualita' personali e fatti presso l'amministrazione
competente per la loro certificazione, il rilascio e
l'acquisizione del certificato non sono necessari e le
suddette informazioni sono acquisite, senza oneri, con
qualunque mezzo idoneo ad assicurare la certezza della loro
fonte di provenienza.
6. I documenti trasmessi da chiunque ad una pubblica
amministrazione tramite fax, o con altro mezzo telematico o
informatico idoneo ad accertarne la fonte di provenienza,
soddisfano il requisito della forma scritta e la loro
trasmissione non deve essere seguita da quella del
documento originale.".