Art. 10 
  
  
        Potenziamento dell'accertamento in materia di giochi 
  
  1. L'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e'  autorizzata
a costituire, avvalendosi di risorse proprie, un fondo destinato alle
operazioni di gioco a fini di controllo, di importo non  superiore  a
((  100.000  ))  euro  annui.  Con  decreto  del  Direttore  generale
dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e' costituito  il
fondo  e  disciplinato  il  relativo   utilizzo.   Gli   appartenenti
all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato  sono  autorizzati
ad effettuare operazioni di gioco presso locali in cui si  effettuano
scommesse o sono installati apparecchi di cui all'articolo 110, comma
6, lettera a) o b), del regio decreto  18  giugno  1931,  n.  773,  e
successive modificazioni, al solo fine di acquisire elementi di prova
in ordine alle eventuali violazioni in materia di gioco pubblico, ivi
comprese  quelle  relative  al  divieto  di  gioco  dei  minori.  Per
effettuare le (( medesime )) operazioni di gioco, la disposizione del
precedente periodo si applica altresi' al personale della Polizia  di
Stato, (( dell'Arma )) dei carabinieri, (( del Corpo )) della Guardia
di finanza, il quale, ai fini dell'utilizzo del  fondo  previsto  dal
presente comma, ((  agisce  ))  previo  concerto  con  le  competenti
strutture dell'Amministrazione autonoma dei monopoli  di  Stato.  Con
regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 3,  della  legge
23 agosto 1988, n. 400,  e  successive  modificazioni,  dal  Ministro
dell'economia  e  delle  finanze,  di   concerto   con   i   Ministri
dell'interno, della giustizia e della difesa, sono disciplinate,  nel
rispetto di quanto disposto dagli articoli 51 del codice penale  e  9
della legge 16 marzo 2006 n. 146, in quanto compatibili, le modalita'
dispositive sulla base delle quali il  predetto  personale  impegnato
nelle  attivita'  di  cui  al  presente  comma  puo'  effettuare   le
operazioni  di  gioco.  Eventuali  vincite  conseguite  dal  predetto
personale nell'esercizio delle attivita' di  cui  al  presente  comma
sono riversate al fondo di cui al primo periodo. 
  2.  In  considerazione  dei  particolari  interessi  coinvolti  nel
settore dei  giochi  pubblici  e  per  contrastare  efficacemente  il
pericolo  di  infiltrazioni  criminali  nel  medesimo  settore,  sono
introdotte le seguenti modificazioni: 
    a) nel comma 3-bis dell'articolo 2  del  decreto  del  Presidente
della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252, e  successive  modificazioni,
e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La documentazione di  cui
al periodo precedente deve riferirsi anche al coniuge (( non separato
)) »; 
    (( a-bis) all'articolo 24 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio  2011,  n.  111,
dopo il comma 1 e' inserito il seguente: «1-bis. Al fine di garantire
obiettivi  di  massima  trasparenza,  e  per  una  piu'  efficace   e
tempestiva verifica degli adempimenti cui ciascun soggetto e' tenuto,
e' fatto obbligo a tutte le figure  a  vario  titolo  operanti  nella
filiera del sistema gioco di effettuare ogni tipo di versamento senza
utilizzo di  moneta  contante  e  con  modalita'  che  assicurino  la
tracciabilita' di ogni pagamento»; )) 
    (( a-ter) all'articolo 24 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio  2011,  n.  111,
dopo il comma 27  e'  inserito  il  seguente:  «27-bis.  Al  fine  di
assicurare la tracciabilita' dei  flussi  finanziari,  finalizzata  a
prevenire infiltrazioni criminali  e  il  riciclaggio  di  denaro  di
provenienza illecita, chiunque, ancorche' in caso  di  assenza  o  di
inefficacia delle  autorizzazioni  di  polizia  o  delle  concessioni
rilasciate  dall'Amministrazione  autonoma  dei  monopoli  di  Stato,
gestisce con qualunque mezzo, anche telematico, per conto  proprio  o
di terzi, anche ubicati all'estero, concorsi pronostici  o  scommesse
di qualsiasi genere deve utilizzare uno o piu' conti correnti bancari
o postali, accesi presso banche o presso la societa'  Poste  italiane
Spa, dedicati in via esclusiva  ai  predetti  concorsi  pronostici  o
scommesse.  Sui  predetti  conti  devono  transitare  le  spese,   le
erogazioni di oneri economici e i proventi finanziari di ogni  natura
relativi ai concorsi pronostici o scommesse di qualsiasi genere»; )) 
    b) all'articolo 24, comma 25, primo periodo, del decreto-legge  6
luglio 2011, n. 98, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  15
luglio 2011, n. 111, dopo la parola: «rinnovo» (( sono inserite )) le
seguenti: «o il  mantenimento»((  ;  le  parole:  «o  indagato»  sono
soppresse )) e dopo le  parole  «dagli  articoli»  sono  inserite  le
seguenti: «2 e 3 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74 e dagli
articoli 314, 316, 317, 318, 319, 319-ter, 320, 321, 322, (( 323,  ))
» e dopo le parole: ((  «416-bis,  »  e'  inserita  la  seguente  )):
«644,»; (( al secondo periodo le parole: «o indagate» sono  soppresse
; )) nello stesso comma 25 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo:
«Il divieto di partecipazione a gare o di rilascio  o  rinnovo  o  ((
mantenimento )) delle concessioni di cui ai periodi precedenti  opera
anche nel  caso  in  cui  la  condanna,  ovvero  l'imputazione  o  la
condizione di indagato sia riferita al coniuge (( non separato )) ». 
  3. Con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17,  comma  2,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro  tre  mesi  dalla  data  di
entrata  in  vigore  del  presente  decreto,  previo   parere   delle
competenti Commissioni parlamentari,  si  provvede  ad  apportare  le
occorrenti modificazioni e integrazioni  al  decreto  del  Presidente
della Repubblica 8 aprile 1998, n. 169, al fine di: 
    a) razionalizzare e rilanciare il settore dell'ippica; 
    b) assicurare la trasparenza e la regolarita'  dello  svolgimento
delle competizioni ippiche; 
    c) improntare l'organizzazione e la gestione dei giochi a criteri
di efficienza ed economicita', nonche' la  scelta  dei  concessionari
secondo criteri di trasparenza ed in conformita'  alle  disposizioni,
anche comunitarie; 
    d) assicurare il coordinamento tra il Ministero  dell'economia  e
delle finanze ed il Ministero delle politiche agricole, alimentari  e
forestali; 
    e) operare una ripartizione dei proventi al netto  delle  imposte
tale da garantire l'espletamento dei compiti istituzionali dell'ASSI; 
    f) realizzare un sistema organico di misure volte alla promozione
della salute e del benessere del cavallo. 
  4. A decorrere dal 1° febbraio 2012, la posta  unitaria  minima  di
gioco per le scommesse sulle corse dei cavalli  e'  stabilita  tra  5
centesimi e un euro e l'importo minimo per ogni biglietto giocato non
puo' essere inferiore a due euro. Il  predetto  importo  puo'  essere
modificato, in funzione dell'andamento della raccolta  delle  formule
di scommesse ippiche, con provvedimento del Ministero dell'economia e
delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli  di  Stato,  di
concerto con il  Ministero  delle  politiche  agricole  alimentari  e
forestali. 
  5. Al  fine  di  perseguire  maggiore  efficienza  ed  economicita'
dell'azione nei settori di competenza, il Ministero  dell'economia  e
delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli  di  Stato,  il
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e l'Agenzia
per  lo  sviluppo  del  settore  ippico  -   ASSI,   procedono   alla
definizione, anche in via transattiva, sentiti i  competenti  organi,
con abbandono di ogni controversia  pendente,  di  tutti  i  rapporti
controversi nelle correlate materie e secondo i  criteri  di  seguito
indicati: 
    a) relativamente alle spese per il totalizzatore nazionale per la
gestione delle scommesse ippiche  annualmente  documentate  da  Sogei
S.p.a., a decorrere dal 1° gennaio 2012, la ripartizione  al  50  per
cento ad AAMS e al 50 per cento ad ASSI. Le medesime spese, sostenute
fino al 31 dicembre 2011, restano in capo  ad  AAMS.  Per  l'effetto,
l'ASSI e' autorizzata a destinare le somme accantonate in bilancio al
31 dicembre 2011 (( per le finalita' di finanziamento del monte premi
delle corse, di  cui  all'articolo  1,  comma  281,  della  legge  30
dicembre 2004, n. 311 )); 
    b) relativamente alle quote di prelievo di  cui  all'articolo  12
del decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998, n. 169  ed
alle relative integrazioni, definizione, in via  equitativa,  di  una
riduzione non superiore al 5 per cento delle somme ancora dovute  dai
concessionari  di  cui  al  citato  decreto  del   Presidente   della
Repubblica n. 169 del 1998  con  individuazione  delle  modalita'  di
versamento  delle  relative  somme  e  adeguamento   delle   garanzie
fideiussorie.  Conseguentemente,  all'articolo  38,  comma   4,   del
decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, la lettera l) e' soppressa. 
  6. Nell'ambito delle disponibilita' del Ministero  delle  politiche
agricole, alimentari e forestali ai  sensi  dell'articolo  30,  comma
8-quater, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,  convertito  con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre  2011,  n.  214,  il  predetto
Ministero destina, per l'anno 2012, la somma di 3 milioni di euro per
un programma di comunicazione per il rilancio dell'ippica. 
  7. Nel rispetto delle norme comunitarie  in  materia  di  aiuti  di
Stato, l'Istituto per lo sviluppo agroalimentare  (ISA)  S.p.A.  puo'
intervenire finanziariamente, nell'ambito del  capitale  disponibile,
in programmi di sviluppo del settore ippico  presentati  da  soggetti
privati, secondo le modalita'  definite  con  decreto  del  Ministero
delle politiche agricole, alimentari e forestali, di concerto con  il
Ministero dell'economia e delle finanze. 
  8. All'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 aprile  2009,  n.
39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77,
la lettera p) e' soppressa. 
  (( 8-bis. Al comma 34 dell'articolo 24 del decreto-legge  6  luglio
2011, n. 98, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  15  luglio
2011, n. 111, e successive modificazioni, le  parole:  «entro  il  30
giugno 2012» sono sostituite dalle seguenti:  «entro  il  1°  gennaio
2013». )) 
  9. Le disposizioni in materia di giochi pubblici utili al  fine  di
assicurare le maggiori entrate di cui all'articolo 2,  comma  3,  del
decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, sono quelle di cui al  decreto
del direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli  di
Stato 12 ottobre 2011,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana n. 265 del 14 novembre 2011. (( Conseguentemente,
nel predetto decreto direttoriale: )) 
    (( a) all'articolo 2, commi 1, 2 e 3, le  parole:  «31  dicembre»
sono sostituite dalle seguenti: «1° settembre»; )) 
    (( b) all'articolo 3, commi 1 e 2, le parole: «31 dicembre»  sono
sostituite dalle seguenti: «1° luglio»; )) 
    (( c) all'articolo 5, comma 3, dopo le parole: «I prelievi  sulle
vincite di cui al comma 1» sono inserite le seguenti: «, a  decorrere
dal 1° settembre 2012,». )) 
  (( 9-bis. Al fine di rendere la legislazione  nazionale  pienamente
coerente con quella  degli  altri  Paesi  che  concorrono  in  ambito
europeo alla realizzazione della nuova formula di gioco, all'articolo
24, comma 40, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, la lettera  a)  e'
sostituita  dalla  seguente:  «a)  un  nuovo  concorso  numerico   da
svolgersi, tramite il relativo concessionario, in ambito europeo, con
giocata minima fissata a 2 euro, con destinazione del  38  per  cento
della raccolta nazionale ad imposta e con destinazione  a  montepremi
del 50 per  cento  della  raccolta  nonche'  delle  vincite,  pari  o
superiori a 10 milioni di euro, non riscosse nei termini di decadenza
previsti dal regolamento di gioco». )) 
  (( 9-ter. Nell'articolo 135, comma 1, del codice di cui al  decreto
legislativo 2 luglio 2010, n. 104, e' aggiunta la  seguente  lettera:
«q-quater) le controversie aventi ad oggetto i  provvedimenti  emessi
dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di  Stato  in  materia  di
giochi pubblici con vincita in denaro e quelli emessi  dall'Autorita'
di polizia relativi al  rilascio  di  autorizzazioni  in  materia  di
giochi pubblici con vincita in denaro». )) 
  (( 9-quater. La disposizione di cui all'articolo 2, comma 2,  primo
periodo, del decreto-legge 25 marzo  2010,  n.  40,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, si  interpreta  nel
senso che la stessa trova applicazione nei riguardi delle concessioni
pubbliche  statali  i  cui  bandi  di  gara  siano  stati  pubblicati
successivamente alla data di entrata in vigore della  predetta  legge
n. 73 del 2010 e, per le concessioni in essere alla data  di  entrata
in vigore della legge di conversione del presente decreto, sempre che
le pratiche o i rapporti negoziali citati con i soggetti terzi  siano
previsti in forma espressa nei relativi documenti di offerta. )) 
  (( 9-quinquies. All'articolo 110, comma 9, lettera  e),  del  testo
unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio  decreto  18
giugno 1931, n. 773, e  successive  modificazioni,  e'  aggiunto,  in
fine, il seguente periodo:  «.  Se  la  violazione  e'  commessa  dal
rappresentante o dal dipendente di una persona giuridica o di un ente
privo di personalita' giuridica, la sanzione si applica alla  persona
giuridica o all'ente». )) 
  (( 9-sexies. Il comma 71 dell'articolo 1 della  legge  13  dicembre
2010, n. 220, e' abrogato. )) 
  (( 9-septies. A decorrere dal 1° gennaio 2013 il prelievo  erariale
sul gioco del bingo, il montepremi e il compenso per  il  controllore
centralizzato del gioco di cui agli articoli 5, 6 e 7 del regolamento
di cui al decreto del Ministro delle finanze 31 gennaio 2000, n.  29,
e   successive   modificazioni,   sono    fissati    nella    misura,
rispettivamente, dell'11 per cento, di  almeno  il  70  per  cento  e
dell'1 per cento del prezzo di vendita delle cartelle. Tali  aliquote
si applicano sia al gioco  raccolto  su  rete  fisica  sia  a  quello
effettuato con partecipazione  a  distanza  di  cui  al  decreto  del
Direttore generale  dell'Amministrazione  autonoma  dei  monopoli  di
Stato 24 maggio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 139  del
17 giugno 2011. All'articolo 24, comma 33, del decreto-legge 6 luglio
2011, n. 98, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  15  luglio
2011, n. 111, le parole: «con un'aliquota  di  imposta  stabilita  in
misura pari  al  10%  delle  somme  giocate»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «con un aliquota del prelievo erariale stabilita all'11 per
cento e del compenso per il controllore centralizzato del gioco  pari
all'1 per cento delle somme giocate» e le parole:  «le  modalita'  di
versamento  dell'imposta»  sono  sostituite   dalle   seguenti:   «le
modalita' di versamento del prelievo erariale e del compenso  per  il
controllore centralizzato del gioco». )) 
  (( 9-octies. Nelle more di un riordino delle norme  in  materia  di
gioco pubblico, incluse quelle in  materia  di  scommesse  su  eventi
sportivi, anche ippici, e non sportivi, le disposizioni del  presente
comma sono rivolte a favorire  tale  riordino,  attraverso  un  primo
allineamento temporale delle scadenze  delle  concessioni  aventi  ad
oggetto la raccolta delle  predette  scommesse,  con  il  contestuale
rispetto dell'esigenza  di  adeguamento  delle  regole  nazionali  di
selezione  dei  soggetti  che,  per  conto  dello  Stato,  raccolgono
scommesse su eventi sportivi, inclusi quelli ippici, e  non  sportivi
ai  principi  stabiliti  dalla  sentenza  della  Corte  di  giustizia
dell'Unione europea del 16 febbraio 2012 nelle cause riunite  C-72/10
e C-77/10. A questo fine, in considerazione della  prossima  scadenza
di un gruppo di concessioni per la raccolta delle predette scommesse,
l'Amministrazione  autonoma  dei  monopoli  di  Stato  bandisce   con
immediatezza, comunque non oltre il 31 luglio 2012, una gara  per  la
selezione dei soggetti che raccolgono tali  scommesse  nel  rispetto,
almeno, dei seguenti criteri: )) 
    (( a) possibilita' di partecipazione  per  i  soggetti  che  gia'
esercitano attivita' di raccolta di gioco in uno  degli  Stati  dello
Spazio economico europeo, avendovi  la  sede  legale  ove  operativa,
sulla base  di  valido  ed  efficace  titolo  abilitativo  rilasciato
secondo le disposizioni vigenti nell'ordinamento di tale Stato e  che
siano  altresi'  in   possesso   dei   requisiti   di   onorabilita',
affidabilita'       ed       economico-patrimoniale       individuati
dall'Amministrazione autonoma dei  monopoli  di  Stato  tenuto  conto
delle disposizioni in materia di cui alla legge 13 dicembre 2010,  n.
220, nonche' al decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111; )) 
    (( b) attribuzione di concessioni,  con  scadenza  al  30  giugno
2016, per la raccolta, esclusivamente in rete fisica, di scommesse su
eventi sportivi, anche ippici, e non sportivi presso agenzie, fino  a
un numero massimo  di  2.000,  aventi  come  attivita'  esclusiva  la
commercializzazione di prodotti di gioco pubblici, senza  vincolo  di
distanze minime fra loro ovvero rispetto ad altri punti di  raccolta,
gia' attivi, di identiche scommesse; )) 
    (( c) previsione, quale componente del prezzo, di una base d'asta
di 11.000 euro per ciascuna agenzia; )) 
    ((  d)  sottoscrizione  di  una  convenzione  di  concessione  di
contenuto coerente con ogni altro principio  stabilito  dalla  citata
sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea del 16 febbraio
2012, nonche' con le compatibili disposizioni  nazionali  vigenti  in
materia di giochi pubblici; )) 
    (( e) possibilita' di esercizio delle  agenzie  in  un  qualunque
comune o provincia, senza limiti numerici su base territoriale ovvero
condizioni di favore rispetto a  concessionari  gia'  abilitati  alla
raccolta di identiche scommesse o che possono comunque  risultare  di
favore per tali ultimi concessionari; )) 
    (( f) rilascio  di  garanzie  fideiussorie  coerenti  con  quanto
previsto dall'articolo 24 del decreto-legge 6  luglio  2011,  n.  98,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. )) 
  (( 9-novies. I concessionari per la raccolta delle scommesse di cui
al comma 9-octies in scadenza alla data del 30 giugno 2012 proseguono
le loro attivita' di raccolta fino alla data di sottoscrizione  delle
concessioni accessive  alle  concessioni  aggiudicate  ai  sensi  del
predetto comma. Sono abrogati i commi 37 e 38  dell'articolo  24  del
decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 15 luglio 2011, n. 111,  la  lettera  e)  del  comma  287
dell'articolo 1 della legge 30 dicembre  2004,  n.  311,  nonche'  la
lettera e) del comma 4 dell'articolo 38 del  decreto-legge  4  luglio
2006, n. 223, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  4  agosto
2006, n. 248. )) 
 
 
          Riferimenti normativi 
 
              Si riporta il testo dell'articolo 110 del  testo  unico
          delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con  il  regio
          decreto  18  giugno  1931,  n.  773,  come  modificato  dal
          successivo comma 9-quinquies del presente articolo: 
              "Art. 110. 1. - In tutte le sale da biliardo o da gioco
          e  negli  altri  esercizi,  compresi  i  circoli   privati,
          autorizzati alla pratica del gioco o  all'installazione  di
          apparecchi da gioco,  e'  esposta  in  luogo  visibile  una
          tabella, predisposta ed approvata dal questore  e  vidimata
          dalle autorita' competenti al rilascio della licenza, nella
          quale sono  indicati,  oltre  ai  giochi  d'azzardo,  anche
          quelli che  lo  stesso  questore  ritenga  di  vietare  nel
          pubblico interesse, nonche' le prescrizioni  ed  i  divieti
          specifici che ritenga di disporre. Nelle sale  da  biliardo
          deve essere, altresi', esposto in modo  visibile  il  costo
          della singola partita ovvero quello orario. 
              2. Nella tabella di cui al comma 1  e'  fatta  espressa
          menzione del divieto delle scommesse. 
              3. L'installazione degli apparecchi di cui ai commi 6 e
          7 e' consentita esclusivamente negli esercizi commerciali o
          pubblici o nelle aree aperte al pubblico ovvero nei circoli
          privati ed associazioni autorizzati ai sensi degli articoli
          86 o 88 ovvero, limitatamente agli  apparecchi  di  cui  al
          comma  7,   alle   attivita'   di   spettacolo   viaggiante
          autorizzate ai sensi dell'articolo 69, nel  rispetto  delle
          prescrizioni tecniche ed amministrative vigenti. 
              4. L'installazione e l'uso  di  apparecchi  e  congegni
          automatici,  semiautomatici   ed   elettronici   da   gioco
          d'azzardo sono vietati nei  luoghi  pubblici  o  aperti  al
          pubblico e nei circoli ed associazioni di qualunque specie. 
              5. Si considerano  apparecchi  e  congegni  automatici,
          semiautomatici ed elettronici per il gioco d'azzardo quelli
          che hanno insita la  scommessa  o  che  consentono  vincite
          puramente aleatorie di un qualsiasi premio in denaro  o  in
          natura o vincite di valore superiore ai limiti  fissati  al
          comma 6, escluse  le  macchine  vidimatrici  per  i  giochi
          gestiti dallo Stato e gli apparecchi di cui al comma 6. 
              6.  Si  considerano  apparecchi  idonei  per  il  gioco
          lecito: 
              a) quelli che, dotati di attestato di conformita'  alle
          disposizioni vigenti rilasciato dal Ministero dell'economia
          e delle finanze - Amministrazione autonoma dei Monopoli  di
          Stato e obbligatoriamente collegati alla rete telematica di
          cui  all'articolo  14-bis,  comma  4,   del   decreto   del
          Presidente della Repubblica 26  ottobre  1972,  n.  640,  e
          successive modificazioni, si attivano con l'introduzione di
          moneta metallica ovvero con appositi strumenti di pagamento
          elettronico  definiti  con  provvedimenti   del   Ministero
          dell'economia e delle finanze  -  Amministrazione  autonoma
          dei monopoli di Stato, nei  quali  insieme  con  l'elemento
          aleatorio sono presenti anche  elementi  di  abilita',  che
          consentono  al  giocatore  la  possibilita'  di  scegliere,
          all'avvio o nel corso della partita, la propria  strategia,
          selezionando appositamente le opzioni di gara ritenute piu'
          favorevoli tra quelle proposte dal gioco,  il  costo  della
          partita non supera 1 euro, la durata minima  della  partita
          e' di quattro  secondi  e  che  distribuiscono  vincite  in
          denaro, ciascuna comunque di valore  non  superiore  a  100
          euro,  erogate  dalla  macchina.  Le   vincite,   computate
          dall'apparecchio in modo non predeterminabile su  un  ciclo
          complessivo  di  non  piu'  di  140.000   partite,   devono
          risultare  non  inferiori  al  75  per  cento  delle  somme
          giocate.  In  ogni  caso  tali   apparecchi   non   possono
          riprodurre il gioco del poker  o  comunque  le  sue  regole
          fondamentali; 
              a-bis) con provvedimento del Ministero dell'economia  e
          delle finanze - Amministrazione autonoma  dei  Monopoli  di
          Stato  puo'  essere  prevista  la  verifica   dei   singoli
          apparecchi di cui alla lettera a). 
              b) quelli, facenti parte della rete telematica  di  cui
          all'articolo 14-bis, comma 4, del  decreto  del  Presidente
          della Repubblica 26 ottobre  1972,  n.  640,  e  successive
          modificazioni, che si attivano esclusivamente  in  presenza
          di un collegamento ad un sistema di elaborazione della rete
          stessa. Per tali apparecchi, con regolamento  del  Ministro
          dell'economia e delle finanze di concerto con  il  Ministro
          dell'interno, da adottare ai sensi dell'articolo 17,  comma
          3, della legge 23  agosto  1988,  n.  400,  sono  definiti,
          tenendo conto delle specifiche condizioni di mercato: 
              1) il costo e le modalita'  di  pagamento  di  ciascuna
          partita; 
              2) la percentuale minima della raccolta da destinare  a
          vincite; 
              3) l'importo massimo  e  le  modalita'  di  riscossione
          delle vincite; 
              4) le specifiche di immodificabilita' e  di  sicurezza,
          riferite anche  al  sistema  di  elaborazione  a  cui  tali
          apparecchi sono connessi; 
              5) le soluzioni di responsabilizzazione  del  giocatore
          da adottare sugli apparecchi; 
              6) le tipologie e  le  caratteristiche  degli  esercizi
          pubblici e degli altri punti autorizzati alla  raccolta  di
          giochi nei quali possono essere installati  gli  apparecchi
          di cui alla presente lettera. 
              7. Si considerano, altresi', apparecchi e congegni  per
          il gioco lecito: 
              a) quelli elettromeccanici privi di monitor  attraverso
          i quali  il  giocatore  esprime  la  sua  abilita'  fisica,
          mentale   o   strategica,   attivabili    unicamente    con
          l'introduzione di monete metalliche, di valore  complessivo
          non  superiore,  per  ciascuna  partita,  a  un  euro,  che
          distribuiscono,  direttamente  e  immediatamente  dopo   la
          conclusione della partita, premi consistenti in prodotti di
          piccola  oggettistica,  non  convertibili   in   denaro   o
          scambiabili con premi di diversa specie.  In  tal  caso  il
          valore complessivo di ogni premio non e' superiore a  venti
          volte il costo della partita; 
              b) . 
              c) quelli, basati sulla sola abilita' fisica, mentale o
          strategica, che non distribuiscono premi, per  i  quali  la
          durata della partita puo' variare in relazione all'abilita'
          del giocatore e il costo della singola partita puo'  essere
          superiore a 50 centesimi di euro. 
              7-bis. Gli apparecchi e congegni di cui al comma 7  non
          possono riprodurre il gioco del poker o, comunque, anche in
          parte, le sue regole fondamentali.  Per  gli  apparecchi  a
          congegno di cui alla lettera b) dello stesso comma e per  i
          quali entro il 31 dicembre  2003  e'  stato  rilasciato  il
          nulla osta di cui all'articolo 14-bis, comma 1, del decreto
          del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640,  e
          successive modificazioni, tale disposizione si applica  dal
          1° maggio 2004. 
              8. (abrogato) 
              9.   In   materia   di   apparecchi   e   congegni   da
          intrattenimento di cui ai commi 6  e  7,  si  applicano  le
          seguenti sanzioni: 
              a) chiunque produce od importa, per destinarli  all'uso
          sul territorio nazionale, apparecchi e congegni di  cui  ai
          commi 6 e 7 non rispondenti alle  caratteristiche  ed  alle
          prescrizioni indicate nei commi 6 o 7 e nelle  disposizioni
          di legge ed amministrative attuative  di  detti  commi,  e'
          punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a
          6.000 euro per ciascun apparecchio; 
              b) chiunque produce od importa, per destinarli  all'uso
          sul territorio nazionale, apparecchi e congegni di  cui  ai
          commi 6 e 7 sprovvisti dei  titoli  autorizzatori  previsti
          dalle disposizioni  vigenti,  e'  punito  con  la  sanzione
          amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro  per  ciascun
          apparecchio; 
              c) chiunque sul territorio  nazionale  distribuisce  od
          installa o comunque consente l'uso in  luoghi  pubblici  od
          aperti  al  pubblico  od  in  circoli  ed  associazioni  di
          qualunque specie di apparecchi o congegni  non  rispondenti
          alle caratteristiche  ed  alle  prescrizioni  indicate  nei
          commi 6 o 7 e nelle disposizioni di legge ed amministrative
          attuative  di  detti  commi,  e'  punito  con  la  sanzione
          amministrativa  pecuniaria  di  4.000  euro   per   ciascun
          apparecchio. La stessa sanzione si applica nei confronti di
          chiunque, consentendo l'uso in luoghi pubblici od aperti al
          pubblico o in circoli ed associazioni di  qualunque  specie
          di apparecchi e congegni conformi  alle  caratteristiche  e
          prescrizioni indicate nei commi 6 o 7 e nelle  disposizioni
          di  legge  ed  amministrative  attuative  di  detti  commi,
          corrisponde a fronte delle vincite premi  in  danaro  o  di
          altra specie, diversi da quelli ammessi; 
              d) chiunque, sul territorio nazionale, distribuisce  od
          installa o comunque consente l'uso  in  luoghi  pubblici  o
          aperti  al  pubblico  o  in  circoli  ed  associazioni   di
          qualunque specie di apparecchi e congegni per i  quali  non
          siano stati  rilasciati  i  titoli  autorizzatori  previsti
          dalle disposizioni  vigenti,  e'  punito  con  la  sanzione
          amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro  per  ciascun
          apparecchio; 
              e) nei casi di reiterazione di una delle violazioni  di
          cui  alle  lettere  a),  b),   c)   e   d),   e'   preclusa
          all'Amministrazione  autonoma  dei  monopoli  di  Stato  la
          possibilita'  di  rilasciare  all'autore  delle  violazioni
          titoli  autorizzatori  concernenti   la   distribuzione   e
          l'installazione di apparecchi di cui al comma 6  ovvero  la
          distribuzione e l'installazione di  apparecchi  di  cui  al
          comma 7, per un periodo di cinque anni. Se la violazione e'
          commessa dal rappresentante o dal dipendente di una persona
          giuridica o di un ente privo di personalita' giuridica,  la
          sanzione si applica alla persona giuridica o all'ente; 
              f) nei casi in  cui  i  titoli  autorizzatori  per  gli
          apparecchi  o  i  congegni  non  siano  apposti   su   ogni
          apparecchio, si applica la sanzione amministrativa da 500 a
          3.000 euro per ciascun apparecchio. 
              9-bis. Per gli apparecchi per i quali non  siano  stati
          rilasciati   i   titoli   autorizzatori   previsti    dalle
          disposizioni vigenti ovvero che non siano rispondenti  alle
          caratteristiche ed alle prescrizioni indicate nei commi 6 o
          7 e nelle disposizioni di legge ed amministrative attuative
          di  detti  commi,  e'  disposta  la   confisca   ai   sensi
          dell'articolo 20, quarto comma,  della  legge  24  novembre
          1981, n. 689. Nel provvedimento di confisca e' disposta  la
          distruzione  degli  apparecchi  e  dei  congegni,  con   le
          modalita' stabilite dal provvedimento stesso. 
              9-ter. Per  le  violazioni  previste  dal  comma  9  il
          rapporto e' presentato al direttore dell'ufficio  regionale
          dell'Amministrazione  autonoma  dei   monopoli   di   Stato
          competente per territorio.  Per  le  cause  di  opposizione
          all'ordinanza-ingiunzione emessa per le violazioni  di  cui
          al comma 9 e' competente il giudice del  luogo  in  cui  ha
          sede l'ufficio dell'Amministrazione autonoma  dei  monopoli
          di Stato che ha emesso l'ordinanza-ingiunzione. 
              9-quater.  Ai  fini  della  ripartizione  delle   somme
          riscosse per le pene  pecuniarie  di  cui  al  comma  9  si
          applicano i criteri stabiliti dalla legge 7 febbraio  1951,
          n. 168. 
              10. Se l'autore degli illeciti di cui  al  comma  9  e'
          titolare di licenza ai sensi dell'articolo  86,  ovvero  di
          autorizzazione ai sensi  dell'articolo  3  della  legge  25
          agosto 1991, n.  287,  le  licenze  o  autorizzazioni  sono
          sospese per un periodo da uno a trenta giorni e, in caso di
          reiterazione delle violazioni ai sensi dell'articolo  8-bis
          della legge 24 novembre 1981, n.  689,  sono  revocate  dal
          sindaco  competente,  con  ordinanza  motivata  e  con   le
          modalita'  previste  dall'articolo  19  del   decreto   del
          Presidente della Repubblica  24  luglio  1977,  n.  616,  e
          successive modificazioni.  I  medesimi  provvedimenti  sono
          disposti dal questore  nei  confronti  dei  titolari  della
          licenza di cui all'articolo 88. 
              11. Oltre  a  quanto  previsto  dall'articolo  100,  il
          questore, quando sono riscontrate violazioni  di  rilevante
          gravita' in relazione al numero degli apparecchi installati
          ed alla reiterazione delle violazioni, sospende la  licenza
          dell'autore degli illeciti per un periodo non  superiore  a
          quindici giorni,  informandone  l'autorita'  competente  al
          rilascio. Il periodo di sospensione, disposto a  norma  del
          presente comma, e' computato nell'esecuzione della sanzione
          accessoria.". 
              Si riporta il  testo  vigente  dell'articolo  17  della
          citata legge n. 400 del 1988: 
              "Art. 17. (Regolamenti) 1. Con decreto  del  Presidente
          della Repubblica, previa deliberazione  del  Consiglio  dei
          ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve
          pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta,  possono
          essere emanati regolamenti per disciplinare: 
              a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti  legislativi,
          nonche' dei regolamenti comunitari; 
              b) l'attuazione e  l'integrazione  delle  leggi  e  dei
          decreti legislativi recanti  norme  di  principio,  esclusi
          quelli  relativi  a  materie  riservate   alla   competenza
          regionale; 
              c) le materie in cui manchi la disciplina da  parte  di
          leggi o di atti aventi forza di legge, sempre  che  non  si
          tratti di materie comunque riservate alla legge; 
              d)   l'organizzazione   ed   il   funzionamento   delle
          amministrazioni pubbliche secondo le  disposizioni  dettate
          dalla legge; 
              e). 
              2. Con decreto del Presidente della Repubblica,  previa
          deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri,  sentito   il
          Consiglio  di  Stato  e  previo  parere  delle  Commissioni
          parlamentari competenti  in  materia,  che  si  pronunciano
          entro  trenta  giorni  dalla  richiesta,  sono  emanati   i
          regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da
          riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione,  per
          le  quali   le   leggi   della   Repubblica,   autorizzando
          l'esercizio  della  potesta'  regolamentare  del   Governo,
          determinano le norme generali regolatrici della  materia  e
          dispongono l'abrogazione delle norme vigenti,  con  effetto
          dall'entrata in vigore delle norme regolamentari. 
              3. Con decreto  ministeriale  possono  essere  adottati
          regolamenti nelle materie di competenza del ministro  o  di
          autorita'  sottordinate  al  ministro,  quando   la   legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie di competenza  di  piu'  ministri,  possono  essere
          adottati con decreti interministeriali, ferma  restando  la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare norme contrarie a quelle  dei  regolamenti  emanati
          dal Governo. Essi debbono essere comunicati  al  Presidente
          del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione. 
              4. I regolamenti di cui al comma  1  ed  i  regolamenti
          ministeriali ed interministeriali,  che  devono  recare  la
          denominazione di «regolamento», sono adottati previo parere
          del  Consiglio  di  Stato,  sottoposti  al  visto  ed  alla
          registrazione della Corte  dei  conti  e  pubblicati  nella
          Gazzetta Ufficiale. 
              4-bis. L'organizzazione e la  disciplina  degli  uffici
          dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati  ai
          sensi del comma 2,  su  proposta  del  Ministro  competente
          d'intesa con il Presidente del Consiglio dei ministri e con
          il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal
          decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.  29,  e  successive
          modificazioni, con  i  contenuti  e  con  l'osservanza  dei
          criteri che seguono: 
              a) riordino degli uffici di diretta collaborazione  con
          i Ministri ed i Sottosegretari  di  Stato,  stabilendo  che
          tali  uffici  hanno  esclusive   competenze   di   supporto
          dell'organo di direzione politica e di raccordo tra  questo
          e l'amministrazione; 
              b) individuazione degli uffici di livello  dirigenziale
          generale, centrali e periferici, mediante  diversificazione
          tra  strutture  con  funzioni   finali   e   con   funzioni
          strumentali e loro organizzazione per funzioni  omogenee  e
          secondo criteri di flessibilita' eliminando le duplicazioni
          funzionali; 
              c)  previsione  di  strumenti  di  verifica   periodica
          dell'organizzazione e dei risultati; 
              d) indicazione e revisione periodica della  consistenza
          delle piante organiche; 
              e) previsione di decreti  ministeriali  di  natura  non
          regolamentare per la definizione dei compiti  delle  unita'
          dirigenziali   nell'ambito   degli   uffici    dirigenziali
          generali. 
              4-ter. Con regolamenti da emanare ai sensi del comma  1
          del presente articolo, si provvede  al  periodico  riordino
          delle disposizioni regolamentari vigenti, alla ricognizione
          di quelle che sono state oggetto di abrogazione implicita e
          all'espressa abrogazione di quelle che  hanno  esaurito  la
          loro funzione o sono prive di effettivo contenuto normativo
          o sono comunque obsolete.". 
              Si riporta il testo vigente dell'articolo 51 del codice
          penale: 
              "Art. 51. Esercizio di un diritto o adempimento  di  un
          dovere 
              L'esercizio di un diritto o l'adempimento di un  dovere
          imposto da una norma giuridica o  da  un  ordine  legittimo
          della pubblica autorita', esclude la punibilita'. 
              Se un fatto costituente reato e'  commesso  per  ordine
          dell'autorita',  del  reato  risponde  sempre  il  pubblico
          ufficiale che ha dato l'ordine. 
              Risponde del reato altresi' chi ha  eseguito  l'ordine,
          salvo che, per errore di fatto, abbia ritenuto di  obbedire
          a un ordine legittimo. 
              Non e' punibile chi esegue l'ordine illegittimo, quando
          la  legge  non   gli   consente   alcun   sindacato   sulla
          legittimita' dell'ordine.". 
              Si riporta il testo vigente dell'articolo 9 della legge
          16  marzo  2006,  n.  146  (Ratifica  ed  esecuzione  della
          Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni Unite contro  il
          crimine organizzato transnazionale, adottati dall'Assemblea
          generale il 15 novembre 2000 ed il 31 maggio 2001): 
              "Art. 9. Operazioni sotto copertura. 
              1. Fermo quanto disposto dall'articolo  51  del  codice
          penale, non sono punibili: 
              a) gli ufficiali di polizia giudiziaria  della  Polizia
          di Stato, dell'Arma  dei  carabinieri  e  del  Corpo  della
          guardia   di   finanza,   appartenenti    alle    strutture
          specializzate o alla Direzione investigativa antimafia, nei
          limiti delle proprie competenze,  i  quali,  nel  corso  di
          specifiche operazioni di polizia e, comunque, al solo  fine
          di  acquisire  elementi  di  prova  in  ordine  ai  delitti
          previsti dagli articoli 473, 474, 629, 630, 644, 648-bis  e
          648-ter, nonche'  nel  libro  II,  titolo  XII,  capo  III,
          sezione I, del codice penale, ai delitti concernenti  armi,
          munizioni, esplosivi, ai delitti previsti dall'articolo 12,
          commi  1,  3,  3-bis  e  3-ter,  del  testo   unico   delle
          disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione  e
          norme sulla condizione dello straniero, di cui  al  decreto
          legislativo  25  luglio  1998,   n.   286,   e   successive
          modificazioni, nonche' ai delitti previsti dal testo  unico
          delle leggi in materia di disciplina degli  stupefacenti  e
          sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei
          relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto  del
          Presidente  della  Repubblica  9  ottobre  1990,  n.   309,
          dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.
          152, e dall'articolo 3 della legge 20 febbraio 1958, n. 75,
          anche per interposta  persona,  danno  rifugio  o  comunque
          prestano assistenza agli associati,  acquistano,  ricevono,
          sostituiscono  od  occultano   denaro,   armi,   documenti,
          sostanze stupefacenti o psicotrope, beni  ovvero  cose  che
          sono oggetto, prodotto, profitto o mezzo per commettere  il
          reato o altrimenti ostacolano l'individuazione  della  loro
          provenienza o ne consentono l'impiego o compiono  attivita'
          prodromiche e strumentali; 
              b) gli ufficiali di  polizia  giudiziaria  appartenenti
          agli organismi  investigativi  della  Polizia  di  Stato  e
          dell'Arma dei carabinieri specializzati  nell'attivita'  di
          contrasto al terrorismo e all'eversione e del  Corpo  della
          guardia di finanza competenti nelle attivita' di  contrasto
          al finanziamento del terrorismo,  i  quali,  nel  corso  di
          specifiche operazioni di polizia e, comunque, al solo  fine
          di  acquisire  elementi  di  prova  in  ordine  ai  delitti
          commessi con finalita' di terrorismo o di eversione,  anche
          per interposta persona, compiono le attivita' di  cui  alla
          lettera a). 
              1-bis. La causa di giustificazione di cui al comma 1 si
          applica agli ufficiali e agenti di  polizia  giudiziaria  e
          agli  ausiliari  che  operano  sotto  copertura  quando  le
          attivita'  sono  condotte  in  attuazione   di   operazioni
          autorizzate e documentate ai sensi del  presente  articolo.
          La disposizione di cui al  precedente  periodo  si  applica
          anche alle interposte persone che compiono gli atti di  cui
          al comma 1. 
              2.  Negli  stessi  casi  previsti  dal  comma  1,   gli
          ufficiali e  gli  agenti  di  polizia  giudiziaria  possono
          utilizzare documenti, identita' o indicazioni di copertura,
          rilasciati dagli organismi competenti secondo le  modalita'
          stabilite dal decreto di cui al comma 5, anche per attivare
          o entrare in contatto con soggetti e  siti  nelle  reti  di
          comunicazione, informandone il pubblico ministero  al  piu'
          presto e comunque  entro  le  quarantotto  ore  dall'inizio
          delle attivita'. 
              3. L'esecuzione delle operazioni di cui ai commi 1 e  2
          e' disposta  dagli  organi  di  vertice  ovvero,  per  loro
          delega,  dai  rispettivi  responsabili  di  livello  almeno
          provinciale,  secondo  l'appartenenza  del   personale   di
          polizia giudiziaria impiegato, d'intesa  con  la  Direzione
          centrale dell'immigrazione e della polizia delle  frontiere
          per i delitti previsti dall'articolo 12, commi 1, 3,  3-bis
          e 3-ter, del testo unico di cui al decreto  legislativo  25
          luglio  1998,   n.   286,   e   successive   modificazioni.
          L'esecuzione delle operazioni di cui ai  commi  1  e  2  in
          relazione ai delitti previsti dal testo  unico  di  cui  al
          decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990,  n.
          309,  di  seguito  denominate  «attivita'  antidroga»,   e'
          specificatamente disposta dalla Direzione  centrale  per  i
          servizi antidroga o,  sempre  d'intesa  con  questa,  dagli
          organi di vertice ovvero, per loro delega,  dai  rispettivi
          responsabili  di  livello   almeno   provinciale,   secondo
          l'appartenenza  del  personale   di   polizia   giudiziaria
          impiegato. 
              4. L'organo che dispone l'esecuzione  delle  operazioni
          di cui ai commi 1 e 2 deve  dare  preventiva  comunicazione
          all'autorita'  giudiziaria  competente  per  le   indagini.
          Dell'esecuzione delle attivita' antidroga e' data immediata
          e dettagliata comunicazione alla Direzione centrale  per  i
          servizi antidroga e al pubblico ministero competente per le
          indagini.  Se  necessario  o  se  richiesto  dal   pubblico
          ministero  e,  per  le  attivita'  antidroga,  anche  dalla
          Direzione centrale per i servizi antidroga, e' indicato  il
          nominativo   dell'ufficiale    di    polizia    giudiziaria
          responsabile   dell'operazione,   nonche'   quelli    degli
          eventuali ausiliari  e  interposte  persone  impiegati.  Il
          pubblico ministero deve  comunque  essere  informato  senza
          ritardo,  a   cura   del   medesimo   organo,   nel   corso
          dell'operazione, delle modalita'  e  dei  soggetti  che  vi
          partecipano, nonche' dei risultati della stessa. 
              5. Per l'esecuzione delle operazioni di cui ai commi  1
          e 2, gli ufficiali di polizia giudiziaria possono avvalersi
          di  agenti  di  polizia  giudiziaria,  di  ausiliari  e  di
          interposte persone, ai quali si estende  la  causa  di  non
          punibilita' prevista per i medesimi casi. Per  l'esecuzione
          delle operazioni puo'  essere  autorizzata  l'utilizzazione
          temporanea di beni mobili  ed  immobili,  di  documenti  di
          copertura,   l'attivazione   di   siti   nelle   reti,   la
          realizzazione e la gestione  di  aree  di  comunicazione  o
          scambio su reti o sistemi informatici, secondo le modalita'
          stabilite  con  decreto  del  Ministro   dell'interno,   di
          concerto con il Ministro della giustizia e  con  gli  altri
          Ministri  interessati.  Con  il   medesimo   decreto   sono
          stabilite  altresi'  le  forme  e  le  modalita'   per   il
          coordinamento,  anche  in  ambito  internazionale,  a  fini
          informativi e operativi tra gli organismi investigativi. 
              6.  Quando  e'  necessario  per   acquisire   rilevanti
          elementi probatori ovvero per l'individuazione o la cattura
          dei responsabili dei delitti previsti dal comma  1,  per  i
          delitti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9
          ottobre 1990, n. 309, limitatamente ai casi  previsti  agli
          articoli 70, commi 4, 6 e 10, 73 e  74,  gli  ufficiali  di
          polizia   giudiziaria,   nell'ambito    delle    rispettive
          attribuzioni, e le  autorita'  doganali,  limitatamente  ai
          citati articoli 70, commi 4, 6 e 10,  73  e  74  del  testo
          unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica  n.
          309 del 1990, e successive modificazioni, possono  omettere
          o  ritardare  gli  atti  di  propria  competenza,   dandone
          immediato avviso, anche oralmente, al  pubblico  ministero,
          che puo' disporre diversamente, e trasmettendo allo  stesso
          pubblico ministero motivato rapporto  entro  le  successive
          quarantotto ore. Per le attivita'  antidroga,  il  medesimo
          immediato avviso deve pervenire alla Direzione centrale per
          i servizi antidroga per il necessario  coordinamento  anche
          in ambito internazionale. 
              6-bis. Quando e'  necessario  per  acquisire  rilevanti
          elementi  probatori,  ovvero  per  l'individuazione  o   la
          cattura dei responsabili dei delitti  di  cui  all'articolo
          630  del  codice  penale,  il   pubblico   ministero   puo'
          richiedere che sia autorizzata  la  disposizione  di  beni,
          denaro o altra  utilita'  per  l'esecuzione  di  operazioni
          controllate per il pagamento del riscatto,  indicandone  le
          modalita'. Il giudice provvede con decreto motivato. 
              7. Per gli stessi motivi di cui al comma 6, il pubblico
          ministero   puo',   con   decreto    motivato,    ritardare
          l'esecuzione dei provvedimenti  che  applicano  una  misura
          cautelare, del fermo dell'indiziato di delitto, dell'ordine
          di esecuzione di pene detentive o del sequestro.  Nei  casi
          di  urgenza,  il  ritardo  dell'esecuzione   dei   predetti
          provvedimenti puo' essere disposto anche oralmente,  ma  il
          relativo decreto deve essere  emesso  entro  le  successive
          quarantotto ore.  Il  pubblico  ministero  impartisce  alla
          polizia giudiziaria le disposizioni necessarie al controllo
          degli  sviluppi  dell'attivita'  criminosa,  comunicando  i
          provvedimenti adottati all'autorita' giudiziaria competente
          per il luogo in cui l'operazione  deve  concludersi  ovvero
          attraverso il quale si prevede sia effettuato  il  transito
          in uscita dal territorio dello Stato ovvero in entrata  nel
          territorio  dello  Stato  delle  cose  che  sono   oggetto,
          prodotto, profitto o mezzo per commettere i delitti nonche'
          delle sostanze stupefacenti o psicotrope e di quelle di cui
          all'articolo 70 del testo  unico  di  cui  al  decreto  del
          Presidente della Repubblica  9  ottobre  1990,  n.  309,  e
          successive modificazioni. 
              8. Le comunicazioni di cui ai commi 4, 6 e  6-bis  e  i
          provvedimenti adottati dal pubblico ministero ai sensi  del
          comma 7 sono senza ritardo trasmessi, a cura  del  medesimo
          pubblico ministero, al procuratore generale presso la corte
          d'appello. Per i delitti indicati  all'articolo  51,  comma
          3-bis, del codice di procedura penale, la comunicazione  e'
          trasmessa al procuratore nazionale antimafia. 
              9. L'autorita' giudiziaria puo' affidare il materiale o
          i beni sequestrati in  custodia  giudiziale,  con  facolta'
          d'uso, agli organi di polizia giudiziaria che  ne  facciano
          richiesta per l'impiego nelle attivita' di contrasto di cui
          al presente articolo ovvero per lo svolgimento dei  compiti
          d'istituto. 
              9-bis. I beni informatici o  telematici  confiscati  in
          quanto utilizzati per la commissione dei delitti di cui  al
          libro II, titolo XII,  capo  III,  sezione  I,  del  codice
          penale sono assegnati agli organi  di  polizia  giudiziaria
          che ne abbiano avuto l'uso ai sensi del comma 9. 
              10. Chiunque indebitamente rivela ovvero divulga i nomi
          degli  ufficiali  o  agenti  di  polizia  giudiziaria   che
          effettuano le operazioni di cui  al  presente  articolo  e'
          punito, salvo che il fatto costituisca  piu'  grave  reato,
          con la reclusione da due a sei anni. 
              11. (Omissis).". 
              Si riporta il testo dell'articolo 2 del citato  decreto
          del Presidente della  repubblica  n.  252  del  1988,  come
          modificato dalla presente legge: 
              "Art.  2.  (Validita'   e   ambiti   soggettivi   della
          documentazione antimafia) 1. La documentazione prevista dal
          presente regolamento e' utilizzabile per un periodo di  sei
          mesi dalla data del rilascio, anche per altri  procedimenti
          riguardanti   i   medesimi    soggetti.    E'    consentito
          all'interessato  di  utilizzare  la  comunicazione  di  cui
          all'articolo 3, in corso di validita' conseguita per  altro
          procedimento, anche in copia autentica. 
              2. I soggetti di cui all'articolo 1, comma 1, d'ora  in
          avanti indicati come «amministrazioni», che acquisiscono la
          documentazione prevista dal presente regolamento,  di  data
          non  anteriore  a  sei  mesi,  adottano  il   provvedimento
          richiesto e gli atti conseguenti o  esecutivi,  compresi  i
          pagamenti, anche  se  il  provvedimento  o  gli  atti  sono
          perfezionati o eseguiti in data successiva alla scadenza di
          validita' della predetta documentazione. 
              3. Quando si tratta di associazioni, imprese,  societa'
          e  consorzi,  la  documentazione  prevista   dal   presente
          regolamento deve riferirsi, oltre che all'interessato: 
              a) alle societa'; 
              b) per le societa'  di  capitali  anche  consortili  ai
          sensi dell'articolo 2615-ter  del  codice  civile,  per  le
          societa'  cooperative,  di  consorzi  cooperativi,  per   i
          consorzi di cui al libro V, titolo X, capo II, sezione  II,
          del  codice  civile,  al  legale  rappresentante   e   agli
          eventuali altri  componenti  l'organo  di  amministrazione,
          nonche' a ciascuno dei consorziati che nei consorzi e nelle
          societa' consortili detenga una partecipazione superiore al
          10 per cento, ed ai soci o consorziati per conto dei  quali
          le  societa'  consortili  o  i  consorzi  operino  in  modo
          esclusivo nei confronti della pubblica amministrazione; 
              c) per i consorzi di cui all'articolo 2602  del  codice
          civile, a chi ne ha la rappresentanza e agli imprenditori o
          societa' consorziate; 
              d) per le societa' in nome collettivo, a tutti i soci; 
              e) per le societa' in  accomandita  semplice,  ai  soci
          accomandatari; 
              f) per le societa' di cui all'articolo 2506 del  codice
          civile, a  coloro  che  le  rappresentano  stabilmente  nel
          territorio dello Stato. 
              3-bis. Per le societa' di capitali di cui al  comma  3,
          lettera b), concessionarie nel settore dei giochi pubblici,
          la documentazione prevista dal  presente  regolamento  deve
          riferirsi, oltre ai soggetti indicati nello stesso comma 3,
          lett. b), anche ai  soci  persone  fisiche  che  detengono,
          anche indirettamente, una partecipazione al capitale od  al
          patrimonio superiore al 2 per cento, nonche'  ai  direttori
          generali e ai soggetti responsabili delle sedi secondarie o
          delle stabili organizzazioni  in  Italia  di  soggetti  non
          residenti. Nell'ipotesi  in  cui  i  soci  persone  fisiche
          detengano la partecipazione superiore alla predetta  soglia
          mediante altre societa' di capitali, la documentazione deve
          riferirsi anche al legale rappresentante e  agli  eventuali
          componenti dell'organo di  amministrazione  della  societa'
          socia,   alle   persone   fisiche   che,   direttamente   o
          indirettamente,  controllano  tale  societa',  nonche'   ai
          direttori generali e ai soggetti  responsabili  delle  sedi
          secondarie o delle  stabili  organizzazioni  in  Italia  di
          soggetti non residenti. La documentazione di cui al periodo
          precedente deve riferirsi anche al coniuge non separato.". 
              Si  riporta  il  testo  dell'articolo  24  del   citato
          decreto-legge n. 98 del 2011, come modificato dal  presente
          comma e dai  successivi  commi  8-bis,  9-bis  9-septies  e
          9-novies del presente articolo: 
              "Art. 24. (Norme in materia di gioco) 1. Avvalendosi di
          procedure  automatizzate,  l'Amministrazione  autonoma  dei
          monopoli di Stato procede  alla  liquidazione  dell'imposta
          unica dovuta di cui  al  decreto  legislativo  23  dicembre
          1998, n. 504, ed al controllo della tempestivita'  e  della
          rispondenza   rispetto   ai   versamenti   effettuati   dai
          concessionari abilitati alla raccolta dei giochi sulla base
          delle informazioni residenti nella banca dati del Ministero
          dell'economia e delle finanze di  cui  all'articolo  2  del
          decreto del Presidente della Repubblica 8  marzo  2002,  n.
          66. 
              1-bis.  Al  fine  di  garantire  obiettivi  di  massima
          trasparenza, e per una piu' efficace e tempestiva  verifica
          degli adempimenti cui ciascun soggetto e' tenuto, e'  fatto
          obbligo a tutte le figure a  vario  titolo  operanti  nella
          filiera del  sistema  gioco  di  effettuare  ogni  tipo  di
          versamento  senza  utilizzo  di  moneta  contante   e   con
          modalita'  che  assicurino  la   tracciabilita'   di   ogni
          pagamento. 
              2.  Nel  caso  in  cui  risultino  omessi,  carenti   o
          intempestivi i versamenti  dovuti,  l'esito  del  controllo
          automatizzato e' comunicato al concessionario  per  evitare
          la reiterazione di errori. Il concessionario puo' fornire i
          chiarimenti  necessari   all'ufficio   dell'Amministrazione
          autonoma  dei  monopoli  di  Stato  competente   nei   suoi
          confronti, entro i trenta giorni successivi al  ricevimento
          della comunicazione. 
              3. Se vi e'  pericolo  per  la  riscossione,  l'Ufficio
          provvede, anche prima della liquidazione prevista dal comma
          1,  al  controllo  della   tempestiva   effettuazione   dei
          versamenti dell'imposta unica  di  cui  al  citato  decreto
          legislativo n. 504 del 1998. 
              4. Le somme che, a seguito dei controlli  automatizzati
          effettuati ai sensi del comma 1 risultano dovute  a  titolo
          d'imposta unica, nonche' di interessi  e  di  sanzioni  per
          ritardato od omesso versamento, sono iscritte  direttamente
          nei ruoli resi esecutivi a titolo definitivo. 
              5. L'iscrizione a ruolo non e' eseguita, in tutto o  in
          parte, se il concessionario  provvede  a  pagare  le  somme
          dovute, con le  modalita'  indicate  nell'articolo  17  del
          decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241,  concernente  le
          modalita'  di  versamento  mediante  delega,  entro  trenta
          giorni dal ricevimento  della  comunicazione  prevista  dal
          comma 2 ovvero della comunicazione definitiva contenente la
          rideterminazione,  in  sede  di  autotutela,  delle   somme
          dovute, a seguito  dei  chiarimenti  forniti  dallo  stesso
          concessionario. In questi casi, l'ammontare delle  sanzioni
          amministrative  previste  dall'articolo  5,  comma  2,  del
          decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, e' ridotto ad
          un terzo e gli interessi sono dovuti fino all'ultimo giorno
          del  mese  antecedente  a  quello  dell'elaborazione  della
          comunicazione. 
              6. Le cartelle di pagamento recanti i ruoli di  cui  al
          comma 4 sono notificate, a pena di decadenza, entro  il  31
          dicembre del quarto anno successivo a quello per  il  quale
          e'  dovuta   l'imposta   unica.   Fermo   quanto   previsto
          dall'articolo 28 del decreto legge  29  novembre  2008,  n.
          185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28  gennaio
          2009, n.  2,  qualora  il  concessionario  non  provveda  a
          pagare,  entro  i  termini  di  scadenza,  le  cartelle  di
          pagamento previste dal  presente  comma,  l'Amministrazione
          autonoma dei monopoli di  Stato  procede  alla  riscossione
          delle somme dovute anche tramite escussione delle  garanzie
          presentate dal concessionario ai sensi della convenzione di
          concessione. In tale caso  l'Amministrazione  autonoma  dei
          monopoli di  Stato  comunica  ad  Equitalia  l'importo  del
          credito per imposta, sanzioni ed  interessi  che  e'  stato
          estinto tramite l'escussione delle  garanzie  ed  Equitalia
          procede alla riscossione  coattiva  dell'eventuale  credito
          residuo secondo le disposizioni di cui  al  titolo  II  del
          decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre  1973,
          n. 602, e successive modificazioni. Resta fermo  l'obbligo,
          in  capo  ai  concessionari,  di  ricostruire  le  garanzie
          previste nella  relativa  concessione  di  gioco,  pena  la
          revoca della concessione. 
              7.  Le  disposizioni  di  cui  all'articolo  3-bis  del
          decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462, si  applicano
          alle  somme  dovute  a  norma  del  presente  articolo.  Le
          garanzie previste dal predetto articolo 3-bis  del  decreto
          legislativo n. 462 del 1997 non sono dovute nel caso in cui
          l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato  verifichi
          che la fideiussione gia' presentata dal soggetto passivo di
          imposta, a garanzia degli adempimenti  dell'imposta  unica,
          sia di importo superiore rispetto alla somma da rateizzare. 
              8. L'Ufficio dell'Amministrazione autonoma dei monopoli
          di  Stato,  anche  sulla  base  dei  fatti,  atti  e  delle
          violazioni constatate dalla Guardia di finanza  o  rilevate
          da altri  organi  di  Polizia,  procede  alla  rettifica  e
          all'accertamento delle  basi  imponibili  e  delle  imposte
          rilevanti ai fini dei  singoli  giochi,  anche  utilizzando
          metodologie  induttive  di  accertamento  per   presunzioni
          semplici. 
              9.  Gli  avvisi  relativi  alle   rettifiche   e   agli
          accertamenti in materia di giochi pubblici con  vincita  in
          denaro devono essere notificati, a pena di decadenza, entro
          il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello  per  il
          quale e' dovuta l'imposta. Per le violazioni  tributarie  e
          per  quelle   amministrative   si   applicano   i   termini
          prescrizionali e  decadenziali  previsti,  rispettivamente,
          dall'articolo 20 del decreto legislativo 18 dicembre  1997,
          n. 472, e dall'articolo 28 della legge 24 novembre 1981, n.
          689. 
              10. Nel caso di  scommesse  comunque  non  affluite  al
          totalizzatore nazionale, ovvero nel caso di sottrazione  di
          base imponibile all'imposta unica sui concorsi pronostici o
          sulle scommesse,  l'Ufficio  dell'Amministrazione  autonoma
          dei monopoli di  Stato  determina  l'imposta  dovuta  anche
          utilizzando elementi documentali comunque  reperiti,  anche
          se forniti dal  contribuente,  da  cui  emerge  l'ammontare
          delle giocate effettuate.  In  mancanza  di  tali  elementi
          ovvero quando il contribuente si oppone all'accesso  o  non
          da seguito agli inviti  e  ai  questionari  disposti  dagli
          uffici,   l'Ufficio   dell'Amministrazione   autonoma   dei
          monopoli  di  Stato  determina   induttivamente   la   base
          imponibile utilizzando la raccolta media  della  provincia,
          ove e' ubicato il punto di gioco, dei  periodi  oggetto  di
          accertamento, desunta dai dati registrati nel totalizzatore
          nazionale. Ai fini della determinazione dell'imposta  unica
          l'ufficio applica, nei  casi  di  cui  al  presente  comma,
          l'aliquota  massima  prevista  per  ciascuna  tipologia  di
          scommessa  dall'articolo  4  del  decreto  legislativo   23
          dicembre 1998, n. 504. 
              11.  Il  contribuente  nei  cui  confronti  sia   stato
          notificato avviso di accertamento o di rettifica in materia
          di giochi pubblici con vincita in  denaro  puo'  formulare,
          anteriormente   all'impugnazione   dell'atto   innanzi   la
          commissione tributaria provinciale, istanza in carta libera
          di  accertamento  con  adesione,   indicando   il   proprio
          recapito, anche telefonico. In tal caso  si  applicano,  in
          quanto compatibili, le disposizioni previste dagli articoli
          6, 7, 8 e 9 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218.
          La disposizione di cui al primo periodo non si applica  nei
          casi di determinazione  forfetaria  del  prelievo  erariale
          unico  di  cui  all'articolo  39-quater,   comma   3,   del
          decreto-legge 30 settembre 2003, n.  269,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326. 
              12. Le imposte corrispondenti agli imponibili accertati
          dall'ufficio dell'Amministrazione autonoma dei monopoli  di
          Stato in materia di giochi pubblici con o senza vincita  in
          denaro,  ma  non  ancora  definitivi,  nonche'  i  relativi
          interessi, sono iscritti a titolo  provvisorio  nei  ruoli,
          dopo la notifica dell'atto di accertamento,  per  la  meta'
          degli  ammontari  corrispondenti  agli  imponibili   o   ai
          maggiori imponibili accertati. 
              13.  Gli  Uffici  dell'Amministrazione   autonoma   dei
          monopoli   di   Stato,    nell'ambito    delle    attivita'
          amministrative loro demandate in materia di giochi pubblici
          con o  senza  vincita  in  denaro,  rilevano  le  eventuali
          violazioni,  occultamenti  di  base  imponibile  od  omessi
          versamenti d'imposta e provvedono all'accertamento  e  alla
          liquidazione  delle  imposte  o  maggiori  imposte  dovute;
          vigilano  sull'osservanza  degli  obblighi  previsti  dalla
          legge e dalle convenzioni  di  concessione,  nonche'  degli
          altri  obblighi  stabiliti  dalle  norme   legislative   ed
          amministrative in materia di giochi pubblici, con  o  senza
          vincita in denaro. 
              14. Al fine  di  garantire  il  miglior  raggiungimento
          degli obiettivi  di  economicita'  ed  efficienza,  per  le
          attivita'  di  competenza  degli  uffici   periferici,   la
          competenza e' dell'ufficio nella cui circoscrizione  e'  il
          domicilio fiscale del soggetto alla data in  cui  e'  stata
          commessa  la  violazione  o  e'   stato   compiuto   l'atto
          illegittimo.  Con  provvedimento  del  Direttore   generale
          dell'Amministrazione autonoma dei  monopoli  si  Stato,  da
          pubblicarsi sul proprio sito internet, sono previsti i casi
          in  cui  la  competenza  per   determinate   attivita'   e'
          attribuita agli uffici centrali. 
              15. Nei  limiti  del  servizio  cui  sono  destinati  e
          nell'esercizio dei poteri ad essi conferiti dalle leggi  in
          materia  fiscale   e   amministrativa,   gli   appartenenti
          all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato assumono
          la qualita' di agenti di polizia tributaria. 
              16. Gli Uffici  dei  monopoli  di  Stato  adempiono  ai
          compiti derivanti dai commi da  13  a  15  con  le  risorse
          umane, finanziarie e strumentali  previste  a  legislazione
          vigente. 
              17. L'importo forfetario  di  cui  al  secondo  periodo
          dell'articolo 39-quater,  comma  3,  del  decreto-legge  30
          settembre 2003,  n.  269,  convertito,  con  modificazioni,
          dalla legge 24 novembre 2003, n.  326,  come  definito  dai
          decreti  direttoriali  dell'Amministrazione  autonoma   dei
          monopoli di Stato, vigenti alla data di entrata  in  vigore
          della presente legge, e' aumentato del cento per cento. 
              18. All'articolo  39-quinquies,  comma  2,  del  citato
          decreto-legge   n.   269   del   2003,   convertito,    con
          modificazioni, dalla legge n. 326 del 2003, le parole: "dal
          120 al 240 per cento dell'ammontare del  prelievo  erariale
          unico dovuto, con un minimo di euro 1.000." sono sostituite
          dalle seguenti: "dal 240 al 480  per  cento  dell'ammontare
          del prelievo erariale unico dovuto, con un minimo  di  euro
          5.000.". 
              19. I periodi secondo, terzo e quarto dell'articolo  1,
          comma 70, della legge 13 dicembre 2010, n. 220,  nonche'  i
          commi 8  e  8-bis  e  il  primo  periodo  del  comma  9-ter
          dell'articolo 110 del testo unico delle leggi  di  pubblica
          sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n.  773,
          sono abrogati. 
              20. E' vietato consentire la partecipazione  ai  giochi
          pubblici con vincita in denaro ai minori di anni diciotto. 
              21. Il titolare dell'esercizio commerciale, del  locale
          o, comunque, del punto di offerta del gioco che consente la
          partecipazione ai giochi pubblici a minori di anni diciotto
          e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro
          cinque mila a  euro  venti  mila.  Indipendentemente  dalla
          sanzione amministrativa pecuniaria  e  anche  nel  caso  di
          pagamento in misura ridotta  della  stessa,  la  violazione
          prevista dal presente  comma  e'  punita  con  la  chiusura
          dell'esercizio commerciale, del  locale  o,  comunque,  del
          punto di offerta del gioco da dieci fino a  trenta  giorni;
          ai  fini  di   cui   al   presente   comma,   il   titolare
          dell'esercizio commerciale, del  locale  o,  comunque,  del
          punto  di  offerta  del  gioco,  all'interno  dei  predetti
          esercizi, identifica  i  giocatori  mediante  richiesta  di
          esibizione di un idoneo  documento  di  riconoscimento.  Le
          sanzioni amministrative  previste  nei  periodi  precedenti
          sono       applicate       dall'ufficio        territoriale
          dell'Amministrazione  autonoma  dei   monopoli   di   Stato
          competente   in   relazione   al   luogo   e   in   ragione
          dell'accertamento eseguito. Per le cause di opposizione  ai
          provvedimenti     emessi     dall'ufficio      territoriale
          dell'Amministrazione autonoma  dei  monopoli  di  Stato  e'
          competente il giudice del luogo in cui  ha  sede  l'ufficio
          che ha emesso i provvedimenti stessi. Per  i  soggetti  che
          nel corso di un triennio commettono tre  violazioni,  anche
          non continuative, del presente comma e' disposta la  revoca
          di qualunque autorizzazione o concessione amministrativa; a
          tal  fine,  l'ufficio   territoriale   dell'Amministrazione
          autonoma  dei  monopoli  di  Stato  che  ha  accertato   la
          violazione effettua apposita comunicazione alle  competenti
          autorita'  che  hanno  rilasciato   le   autorizzazioni   o
          concessioni  ai  fini  dell'applicazione   della   predetta
          sanzione accessoria. 
              22. Nell'ipotesi  in  cui  la  violazione  del  divieto
          previsto dal comma 20 riguardi l'utilizzo degli  apparecchi
          e dei congegni di cui al  comma  6  dell'articolo  110  del
          testo unico delle leggi di pubblica sicurezza,  di  cui  al
          regio decreto n. 773 del 1931, il trasgressore e'  altresi'
          sospeso, per un periodo da uno a tre mesi,  dall'elenco  di
          cui all'articolo 1, comma  533,  della  legge  23  dicembre
          2005, n. 266. Conseguentemente, ai sensi del comma  533-ter
          dell'articolo 1 della legge n. 266 del 2005 i concessionari
          per  la  gestione  della  rete   telematica   non   possono
          intrattenere, neanche indirettamente, rapporti contrattuali
          funzionali all'esercizio delle attivita' di  gioco  con  il
          trasgressore. Nel caso di rapporti contrattuali  in  corso,
          l'esecuzione della relativa prestazione e' sospesa  per  il
          corrispondente   periodo   di   sospensione    dall'elenco.
          Nell'ipotesi in cui  titolare  dell'esercizio  commerciale,
          del locale o, comunque, del punto di offerta del gioco  sia
          una societa', associazione o, comunque, un ente collettivo,
          le disposizioni previste dal presente comma e dal comma  21
          si applicano alla societa', associazione o  all'ente  e  il
          rappresentante legale della societa', associazione  o  ente
          collettivo  e'  obbligato  in  solido  al  pagamento  delle
          sanzioni amministrative pecuniarie. 
              23. Ai fini del miglior conseguimento  degli  obiettivi
          di tutela del giocatore  e  di  contrasto  ai  fenomeni  di
          ludopatia connessi alle attivita' di  gioco,  il  Ministero
          dell'economia e delle finanze  -  Amministrazione  autonoma
          dei  monopoli  di   Stato,   nell'ambito   degli   ordinari
          stanziamenti  del   proprio   bilancio,   avvia,   in   via
          sperimentale, anche avvalendosi delle  strutture  operative
          del partner tecnologico, procedure di  analisi  e  verifica
          dei comportamenti di gioco volti ad  introdurre  misure  di
          prevenzione dei fenomeni ludopatici. 
              24. (Omissis). 
              25. Fermo restando  quanto  previsto  dall'articolo  10
          della legge 31 maggio 1965, n. 575, e dall'articolo 10  del
          decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno  1998,  n.
          252, non puo' partecipare a gare o a procedure ad  evidenza
          pubblica  ne'  ottenere  il  rilascio  o   rinnovo   o   il
          mantenimento di concessioni in materia di  giochi  pubblici
          il soggetto il cui titolare o il  rappresentante  legale  o
          negoziale  ovvero  il  direttore  generale  o  il  soggetto
          responsabile di sede secondaria o di stabili organizzazioni
          in Italia di soggetti non  residenti,  risulti  condannato,
          anche con sentenza non definitiva, ovvero imputato, per uno
          dei delitti previsti dagli  articoli  2  e  3  del  decreto
          legislativo 10 marzo 2000, n. 74 e dagli articoli 314, 316,
          317, 318, 319, 319-ter, 320, 321, 322, 323,  416,  416-bis,
          644, 648, 648-bis e 648-ter del codice  penale  ovvero,  se
          commesso  all'estero,  per  un  delitto   di   criminalita'
          organizzata o  di  riciclaggio  di  denaro  proveniente  da
          attivita' illecite. Il medesimo divieto si applica anche al
          soggetto  partecipato,  anche  indirettamente,  in   misura
          superiore al 2 per  cento  del  capitale  o  patrimonio  da
          persone  fisiche  che  risultino  condannate,   anche   con
          sentenza non  definitiva,  ovvero  imputate,  per  uno  dei
          predetti delitti. Il divieto di partecipazione a gare o  di
          rilascio o rinnovo o il mantenimento delle  concessioni  di
          cui ai periodi precedenti opera anche nel caso  in  cui  la
          condanna, ovvero l'imputazione o la condizione di  indagato
          sia riferita al coniuge non separato. 
              26. Agli effetti di quanto previsto nei commi 24 e  25,
          i soggetti, costituiti in forma di societa' di  capitali  o
          di societa' estere assimilabili alle societa' di  capitali,
          che partecipano a gare o a procedure ad  evidenza  pubblica
          nel settore dei giochi pubblici, anche on line,  dichiarano
          il nominativo e gli estremi identificativi dei soggetti che
          detengono,    direttamente    o     indirettamente,     una
          partecipazione al capitale o al patrimonio superiore  al  2
          per cento. La  dichiarazione  comprende  tutte  le  persone
          giuridiche o fisiche della catena societaria che detengano,
          anche indirettamente, una partecipazione superiore  a  tale
          soglia.  In  caso  di  dichiarazione  mendace  e'  disposta
          l'esclusione  dalla  gara  in   qualsiasi   momento   della
          procedura  e,  qualora   la   dichiarazione   mendace   sia
          riscontrata in un momento successivo all'aggiudicazione, e'
          disposta la revoca della concessione. La revoca e' comunque
          disposta qualora nel corso della concessione vengono meno i
          requisiti previsti dal presente comma e dai commi 24 e  25.
          Per le concessioni in corso  la  dichiarazione  di  cui  al
          presente comma e' richiesta in sede di rinnovo. 
              27. Le disposizioni di cui ai commi da 24 a 26  trovano
          applicazione   per   le   gare   indette    successivamente
          all'entrata in vigore del presente decreto legge. 
              27-bis. Al fine di  assicurare  la  tracciabilita'  dei
          flussi finanziari, finalizzata  a  prevenire  infiltrazioni
          criminali  e  il  riciclaggio  di  denaro  di   provenienza
          illecita, chiunque, ancorche'  in  caso  di  assenza  o  di
          inefficacia  delle  autorizzazioni  di  polizia   o   delle
          concessioni rilasciate  dall'Amministrazione  autonoma  dei
          monopoli di Stato,  gestisce  con  qualunque  mezzo,  anche
          telematico, per conto proprio o  di  terzi,  anche  ubicati
          all'estero, concorsi pronostici o  scommesse  di  qualsiasi
          genere deve utilizzare uno o piu' conti correnti bancari  o
          postali, accesi presso banche o presso  la  societa'  Poste
          italiane  Spa,  dedicati  in  via  esclusiva  ai   predetti
          concorsi pronostici o scommesse. Sui predetti conti  devono
          transitare le spese, le erogazioni di oneri economici  e  i
          proventi finanziari di ogni  natura  relativi  ai  concorsi
          pronostici o scommesse di qualsiasi genere. 
              28. Fermo restando  quanto  previsto  dal  testo  unico
          delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio  decreto
          18 giugno 1931, n. 773, dalla legge 31 maggio 1965, n. 575,
          e dal decreto del  Presidente  della  Repubblica  3  giugno
          1998, n.  252,  non  possono  essere  titolari  o  condurre
          esercizi commerciali, locali o altri spazi all'interno  dei
          quali sia offerto gioco pubblico, persone fisiche  nei  cui
          confronti  sussistono  le  situazioni   ostative   previste
          dall'articolo 10 della legge 31 maggio  1965,  n.  575.  E'
          altresi'  preclusa  la  titolarita'  o  la  conduzione   di
          esercizi commerciali, locali o altri spazi all'interno  dei
          quali sia offerto gioco pubblico, per  lo  svolgimento  del
          quale e' richiesta l'autorizzazione di cui all'articolo  88
          del regio decreto 18 giugno 1931,  n.  773,  a  societa'  o
          imprese nei cui confronti e' riscontrata la sussistenza  di
          elementi relativi a tentativi di infiltrazione  mafiosa  di
          cui  all'articolo  10  del  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 3 giugno 1998, n. 252. 
              29. In coerenza con i principi recati dall'articolo 24,
          commi da 11 a 26, della legge 7 luglio 2009, n. 88,  ed  al
          fine di contrastare la diffusione del gioco  irregolare  ed
          illegale, l'evasione, l'elusione fiscale e  il  riciclaggio
          nel settore  del  gioco,  nonche'  di  assicurare  l'ordine
          pubblico e la tutela del giocatore, le  societa'  emittenti
          carte di  credito,  gli  operatori  bancari,  finanziari  e
          postali  sono  tenuti  a  segnalare   in   via   telematica
          all'Amministrazione autonoma  dei  monopoli  di  Stato  gli
          elementi   identificativi   di   coloro   che    dispongono
          trasferimenti di denaro a favore di soggetti,  indicati  in
          apposito elenco predisposto  dalla  stessa  Amministrazione
          autonoma,  che  offrono   nel   territorio   dello   Stato,
          attraverso reti telematiche o di telecomunicazione, giochi,
          scommesse o concorsi pronostici con vincite  in  denaro  in
          difetto di concessione, autorizzazione,  licenza  od  altro
          titolo  autorizzatorio  o  abilitativo  o,   comunque,   in
          violazione delle norme di legge o di  regolamento  o  delle
          prescrizioni  definite   dalla   predetta   Amministrazione
          autonoma dei monopoli di Stato. 
              30. L'inosservanza dell'obbligo  di  cui  al  comma  29
          comporta l'irrogazione, alle societa'  emittenti  carte  di
          credito, agli operatori bancari, finanziari e  postali,  di
          sanzioni amministrative pecuniarie da  trecentomila  ad  un
          milione  e  trecentomila  euro  per   ciascuna   violazione
          accertata. La competenza  all'applicazione  della  sanzione
          prevista nel presente comma  e'  dell'ufficio  territoriale
          dell'Amministrazione autonoma  dei  monopoli  di  Stato  in
          relazione al domicilio fiscale del trasgressore. 
              31. Con uno o piu' provvedimenti interdirigenziali  del
          Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento  del
          tesoro e  dell'Amministrazione  autonoma  dei  monopoli  di
          Stato  sono  stabilite   le   modalita'   attuative   delle
          disposizioni di  cui  ai  commi  29  e  30  e  la  relativa
          decorrenza. 
              32. Un importo pari al 3 per cento  delle  spese  annue
          per la pubblicita' dei prodotti di gioco, previste a carico
          dei concessionari relativamente al gioco  del  lotto,  alle
          lotterie istantanee ed ai giochi numerici a  totalizzatore,
          e' destinato al finanziamento della carta acquisti, di  cui
          all'articolo 81, comma  32,  del  decreto-legge  25  giugno
          2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge  6
          agosto 2008, n. 133, finalizzata  all'acquisto  di  beni  e
          servizi a favore dei cittadini  residenti  che  versano  in
          condizione di maggior disagio economico. A tal fine,  detto
          importo e' versato, a cura dei concessionari,  ad  apposito
          capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato, per  essere
          riassegnato  allo  stato  di   previsione   del   Ministero
          dell'economia e delle finanze ai fini  dell'erogazione  per
          il    finanziamento    della     carta     acquisti.     E'
          corrispondentemente ridotto l'ammontare che i concessionari
          devono destinare annualmente alla pubblicita' dei prodotti. 
              33. E' istituito il gioco del  Bingo  a  distanza,  con
          un'aliquota del  prelievo  erariale  stabilita  all'11  per
          cento e del compenso per il controllore  centralizzato  del
          gioco pari all'1 per cento delle somme  giocate.  Ai  sensi
          del comma 12, dell'articolo 24 della legge 7  luglio  2009,
          n.  88,  sono  definiti  gli   importi   del   diritto   di
          partecipazione,  del  compenso   del   concessionario,   le
          modalita'  di  versamento  del  prelievo  erariale  e   del
          compenso  per  il  controllore  centralizzato  del   gioco,
          nonche'  l'individuazione  della  data   da   cui   decorre
          l'applicazione delle nuove disposizioni. 
              34. Con provvedimento adottato ai sensi  del  comma  12
          dell'articolo 24 della legge 7 luglio  2009,  n.  88,  sono
          disciplinati i tornei non a distanza di poker sportivo. Con
          il  medesimo  provvedimento   sono   altresi'   determinati
          l'importo massimo della quota di partecipazione al torneo e
          l'ulteriore partecipazione al torneo una volta esaurita  la
          predetta  quota.  L'aliquota  d'imposta  unica  dovuta  dal
          concessionario per l'esercizio del gioco  e'  stabilita  in
          misura pari al 3 per cento della raccolta. Nel rispetto dei
          principi  comunitari,  con  provvedimenti   del   Ministero
          dell'economia e delle finanze  -  Amministrazione  autonoma
          dei monopoli di Stato, sono aggiudicate,  tramite  gara  da
          bandire entro il 1° gennaio 2013, concessioni novennali per
          l'esercizio del gioco del poker sportivo di  cui  al  primo
          periodo,  in  numero  non   superiore   a   1.000,   previa
          effettuazione di una o piu'  procedure  aperte  a  soggetti
          titolari di concessione  per  l'esercizio  e  la  raccolta,
          anche su rete fisica, di uno o piu' giochi di cui al  comma
          11 dell'articolo 24 della  legge  7  luglio  2009,  n.  88,
          nonche'  ai  soggetti  che  rispettino  i  requisiti  e  le
          condizioni di cui al comma 15 dell'articolo 24 della  legge
          7  luglio  2009,  n.  88.  I  punti   di   esercizio   sono
          aggiudicati, fino  a  loro  esaurimento,  ai  soggetti  che
          abbiano presentato  le  offerte  risultanti  economicamente
          piu' elevate, rispetto ad una base pari ad euro 100.000  ed
          operano a  seguito  dell'avvenuto  rilascio  della  licenza
          prevista dall'articolo 88 del regio decreto 18 giugno 1931,
          n. 773. 
              35. In relazione alle disposizioni di cui  all'articolo
          12, comma 1, lettera l), del decreto-legge 28 aprile  2009,
          n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno
          2009, n. 77, in materia di sistemi di gioco costituiti  dal
          controllo remoto del gioco attraverso videoterminali, entro
          il 30 settembre 2011 il  Ministero  dell'economia  e  delle
          finanze - Amministrazione autonoma dei  monopoli  di  Stato
          avvia le procedure occorrenti per un nuovo  affidamento  in
          concessione della rete per la gestione telematica del gioco
          lecito prevista dall'articolo 14-bis, comma 4, del  decreto
          del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640,  e
          successive modificazioni, prevedendo: 
              a) l'affidamento  della  concessione  ad  operatori  di
          gioco, nazionali e comunitari, di dimostrata qualificazione
          morale, tecnica ed economica, mediante una selezione aperta
          basata    sull'accertamento    dei    requisiti    definiti
          dall'Amministrazione concedente in coerenza con i requisiti
          richiesti  dall'articolo  1,  comma  78,  della  legge   13
          dicembre 2010, n. 220,  nonche'  quelli  gia'  richiesti  e
          posseduti   dagli   attuali   concessionari.   I   soggetti
          aggiudicatari,  sono  autorizzati   all'installazione   dei
          videoterminali da un minimo del 7  per  cento,  fino  a  un
          massimo  del  14  per  cento  del  numero  di  nulla  osta,
          dichiarati in sede di  gara,  effettivamente  acquisiti  ed
          attivati entro  sei  mesi  dalla  data  della  stipula  per
          apparecchi di cui all'articolo 110, comma  6,  lettera  a),
          del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza,  di  cui
          al regio decreto 18  giugno  1931,  n.  773,  e  successive
          modificazioni, e a fronte del versamento di euro 15.000 per
          ciascun terminale; nel caso in cui risultino  aggiudicatari
          soggetti  gia'  concessionari  gli  stessi  mantengono   le
          autorizzazioni alla  istallazione  di  videoterminali  gia'
          acquisite, senza soluzioni di continuita'. Resta  ferma  la
          facolta' dell'Amministrazione concedente di incrementare il
          numero  di  VLT  gia'  autorizzato  nei  limiti  e  con  le
          modalita' di cui al precedente periodo, a  partire  dal  1°
          gennaio 2014; 
              b) la durata delle autorizzazioni all'installazione dei
          videoterminali, fino al termine delle  concessioni  di  cui
          alla lettera a) del presente comma. La perdita di  possesso
          dei nulla osta di apparecchi di cui all'articolo 110, comma
          6, lettera a), del testo unico di cui al regio  decreto  18
          giugno  1931,  n.  773,  e  successive  modificazioni,  non
          determina  la  decadenza  dalle   suddette   autorizzazioni
          acquisite. 
              36. Il rilascio delle concessioni di cui al comma 35 e'
          subordinato al versamento di un corrispettivo una tantum di
          100 euro per ogni singolo apparecchio di  cui  all'articolo
          110, comma 6,  lettera  a),  per  il  quale  si  chiede  il
          rilascio o il mantenimento dei  relativi  nulla  osta.  Nel
          caso in cui la proprieta' dell'apparecchio e'  di  soggetto
          diverso dal richiedente  la  concessione,  quest'ultimo  ha
          diritto di rivalsa nei suoi confronti. 
              37. (abrogato). 
              38. (abrogato). 
              39.  Il  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  -
          Amministrazione autonoma dei monopoli di  Stato  stabilisce
          con propri provvedimenti, le innovazioni  da  apportare  al
          Gioco del Lotto aventi ad oggetto, in particolare: 
              a) la rimodulazione delle sorti del Lotto e  dei  premi
          delle relative combinazioni; 
              b)  la  rimodulazione  o  la  sostituzione  dei  giochi
          opzionali e complementari al Lotto,  anche  introdotti  dal
          decreto-legge 30 settembre 2005, n.  203,  convertito,  con
          modificazione, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248; 
              c) l'introduzione di ulteriori  forme  di  gioco  anche
          prevedendo  modalita'  di  fruizione  distinte  da   quelle
          attuali, al fine di ampliare l'offerta di giochi numerici a
          quota fissa. 
              40. Nell'ambito dei  Giochi  numerici  a  totalizzatore
          nazionale il Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  -
          Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato  disciplina,
          con propri provvedimenti, le seguenti innovazioni: 
              a) un nuovo concorso numerico da svolgersi, tramite  il
          relativo concessionario, in  ambito  europeo,  con  giocata
          minima fissata a 2 euro, con destinazione del 38 per  cento
          della raccolta nazionale ad imposta e  con  destinazione  a
          montepremi del 50 per cento della  raccolta  nonche'  delle
          vincite, pari  o  superiori  a  10  milioni  di  euro,  non
          riscosse nei termini di decadenza previsti dal  regolamento
          di gioco; 
              b) modifiche al gioco Vinci per la vita-Win  for  life,
          di  cui  all'articolo  12,  comma  1,   lettera   b),   del
          decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito dalla legge
          24 giugno 2009, n. 77, mantenendo un montepremi pari al  65
          per cento della raccolta e un'imposta pari al 23 per  cento
          della raccolta; 
              c) introduzione,  in  via  definitiva,  per  un  numero
          massimo di 12, del concorso speciale  del  gioco  Enalotto,
          denominato "si vince tutto superenalotto". 
              41. (Omissis). 
              42. Con regolamento emanato entro il 31 dicembre  2011,
          ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge  23  agosto
          1988, n. 400, dal Ministro dell'economia e  delle  finanze,
          di concerto con il  Ministro  della  salute,  sono  dettate
          disposizioni concernenti le modalita' per l'istituzione  di
          rivendite ordinarie e  speciali  di  generi  di  monopolio,
          nonche' per  il  rilascio  ed  il  rinnovo  del  patentino,
          secondo i seguenti principi: 
              a) ottimizzazione e  razionalizzazione  della  rete  di
          vendita, anche attraverso l'individuazione di criteri volti
          a disciplinare l'ubicazione dei punti vendita, al  fine  di
          contemperare, nel rispetto della tutela della  concorrenza,
          l'esigenza di garantire  all'utenza  una  rete  di  vendita
          capillarmente dislocata  sul  territorio,  con  l'interesse
          pubblico primario della tutela della salute consistente nel
          prevenire e controllare ogni ipotesi di offerta di  tabacco
          al pubblico  non  giustificata  dall'effettiva  domanda  di
          tabacchi; 
              b) istituzione di rivendite ordinarie solo in  presenza
          di  determinati  requisiti  di  distanza  e   produttivita'
          minima; 
              c) introduzione di un meccanismo di  aggiornamento  dei
          parametri   di   produttivita'   minima   rapportato   alle
          variazioni annuali del prezzo medio al consumo dei tabacchi
          lavorati intervenute dall'anno 2001; 
              d)  trasferimenti  di  rivendite  ordinarie   solo   in
          presenza  dei  medesimi  requisiti  di  distanza   e,   ove
          applicabili, anche di produttivita' minima; 
              e)  istituzione  di  rivendite  speciali  solo  ove  si
          riscontri un'oggettiva ed effettiva esigenza  di  servizio,
          da valutarsi in  ragione  dell'effettiva  ubicazione  degli
          altri punti vendita gia' esistenti nella medesima  zona  di
          riferimento,  nonche'  in  virtu'   di   parametri   certi,
          predeterminati ed uniformemente applicabili sul  territorio
          nazionale,  volti   ad   individuare   e   qualificare   la
          potenzialita' della domanda di tabacchi riferibile al luogo
          proposto; 
              f) rilascio e rinnovi  di  patentini  da  valutarsi  in
          relazione alla natura complementare  e  non  sovrapponibile
          degli  stessi  rispetto  alle  rivendite   di   generi   di
          monopolio,    anche    attraverso    l'individuazione     e
          l'applicazione,   rispettivamente,   del   criterio   della
          distanza nell'ipotesi di rilascio,  e  del  criterio  della
          produttivita' minima per il rinnovo.". 
              Il decreto del Presidente  della  Repubblica  8  aprile
          1998, n. 169 (Regolamento recante  norme  per  il  riordino
          della disciplina organizzativa, funzionale  e  fiscale  dei
          giochi e delle scommesse relativi alle corse  dei  cavalli,
          nonche' per il riparto dei proventi, ai sensi dell'articolo
          3, comma  78,  della  L.  23  dicembre  1996,  n.  662)  e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 1° giugno 1998,  n.
          125. 
              Si riporta il testo vigente del comma 281 dell'articolo
          1 della citata legge n. 311 del 2004: 
              "Art. 1. 
              (Omissis). 
              281. A decorrere dal 1° gennaio 2011, con  decreto  del
          Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con  il
          Ministro delle politiche agricole  alimentari  e  forestali
          per quanto di sua competenza, e' determinata la quota parte
          delle  entrate  erariali  ed  extraerariali  derivanti  dai
          giochi  pubblici  con  vincita  in   denaro   affidati   in
          concessione  allo  Stato  destinata  al  Comitato  olimpico
          nazionale  italiano  (CONI),  per  il  finanziamento  dello
          sport, e all'Unione nazionale per l'incremento delle  razze
          equine (UNIRE), limitatamente al  finanziamento  del  monte
          premi delle corse. 
              (Omissis).". 
              Si riporta il testo vigente dell'articolo 12 del citato
          decreto del Presidente della Repubblica n. 169 del 1998: 
              "Art. 12. (Attribuzione dei proventi). 1.  Con  decreto
          del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro per
          le politiche agricole, sono stabilite le quote di  prelievo
          sull'introito lordo delle scommesse sulle corse dei cavalli
          da destinare all'UNIRE, al fine di garantire l'espletamento
          dei  suoi  compiti  istituzionali,  il  montepremi  ed   il
          finanziamento delle provvidenze per l'allevamento,  secondo
          programmi da sottoporre all'approvazione del  Ministro  per
          le politiche agricole, sentito il Ministro delle finanze. 
              2.  L'UNIRE  destina  annualmente  quote  adeguate  dei
          proventi derivanti dalle scommesse, al netto delle  imposte
          e delle  spese  per  l'accettazione  e  la  raccolta  delle
          scommesse  medesime  per  l'impianto  e   l'esercizio   del
          totalizzatore  nazionale,  nonche'  per  l'attivita'  delle
          commissioni di cui all'articolo  1,  comma  2,  compresi  i
          compensi da riconoscere  ai  componenti  delle  stesse,  al
          perseguimento  delle  proprie  finalita'  con   particolare
          riferimento a: 
              a) sostegno dell'allevamento e dell'impiego del cavallo
          italiano da sella  e  da  corsa  e  della  selezione  degli
          stessi; 
              b)  incentivazione  di  piani  occupazionali,  volti  a
          favorire   l'avviamento   al   lavoro   e   la   formazione
          professionale,  con  particolare  riguardo  alla   verifica
          dell'applicazione dei contratti  collettivi  nazionali  del
          settore    ed    all'introduzione    di    meccanismi    di
          disincentivazione  del  ricorso  al  lavoro  irregolare  ed
          all'evasione contributiva; 
              c) iniziative previdenziali e assistenziali  in  favore
          dei  fantini,  dei  guidatori,  degli  allenatori  e  degli
          artieri; 
              d) finanziamento degli ippodromi per la gestione ed  il
          miglioramento degli impianti, per i servizi  relativi  alla
          organizzazione delle corse e remunerazione  per  l'utilizzo
          delle immagini delle corse ai fini della  raccolta  esterna
          delle scommesse; 
              e)  costituzione   e   miglioramento   di   centri   di
          allenamento ippico polifunzionale e di allevamento; 
              f) realizzazione di strutture  veterinarie  interne  ed
          esterne agli ippodromi; 
              g) ricerca scientifica  nel  settore  dell'allevamento,
          dell'allenamento e dell'antidoping; 
              h) controllo della regolarita' di  tutte  le  attivita'
          relative alle corse; 
              i) promozione dell'attivita' ippica; 
              l)  formazione  e  qualificazione  professionale  degli
          addetti al settore.". 
              Si  riporta  il  testo  dell'articolo  38  del   citato
          decreto-legge n. 223 del 2006, come modificato dal presente
          articolo: 
              "Art. 38. (Misure di contrasto del gioco illegale).  1.
          Al fine di contrastare la diffusione del  gioco  irregolare
          ed illegale, l'evasione e l'elusione  fiscale  nel  settore
          del gioco, nonche' di assicurare la tutela  del  giocatore,
          con regolamenti emanati ai sensi dell'articolo 16, comma 1,
          della legge 13 maggio  1999,  n.  133,  sono  disciplinati,
          entro il 31 dicembre 2006: 
              a) le scommesse a distanza a quota fissa con  modalita'
          di interazione diretta tra i singoli giocatori; 
              b) i giochi di  abilita'  a  distanza  con  vincita  in
          denaro,  nei  quali  il  risultato   dipende,   in   misura
          prevalente rispetto all'elemento  aleatorio,  dall'abilita'
          dei giocatori. L'aliquota d'imposta unica di cui al decreto
          legislativo 23 dicembre  1998,  n.  504,  e'  stabilita  in
          misura pari al 3 per cento della somma giocata; i giochi di
          carte di qualsiasi tipo, qualora  siano  organizzati  sotto
          forma di torneo e nel caso in cui la  posta  di  gioco  sia
          costituita esclusivamente dalla sola quota  di  iscrizione,
          sono considerati giochi di abilita'; 
              c) le caratteristiche dei punti di vendita aventi  come
          attivita' principale la commercializzazione dei prodotti di
          gioco pubblici. Sono punti di vendita aventi come attivita'
          principale la commercializzazione  dei  prodotti  di  gioco
          pubblici le agenzie di  scommessa,  le  sale  pubbliche  da
          gioco,  le  sale  destinate  al  gioco   disciplinato   dal
          regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 31
          gennaio 2000, n. 29, nonche' gli ulteriori punti di vendita
          aventi come attivita' principale la commercializzazione dei
          prodotti di gioco pubblici di cui ai commi 2 e 4. 
              2. (Omissis). 
              3. (Omissis). 
              4. Al fine  di  contrastare  la  diffusione  del  gioco
          irregolare ed illegale, l'evasione e l'elusione fiscale nel
          settore del gioco, nonche'  di  assicurare  la  tutela  del
          giocatore, con provvedimenti del Ministero dell'economia  e
          delle finanze - Amministrazione autonoma  dei  monopoli  di
          Stato, sono stabilite le nuove modalita'  di  distribuzione
          del  gioco  su  base  ippica,  nel  rispetto  dei  seguenti
          criteri: 
              a) inclusione, tra  i  giochi  su  base  ippica,  delle
          scommesse a totalizzatore ed a quota fissa sulle corse  dei
          cavalli, dei concorsi  pronostici  su  base  sportiva,  del
          concorso  pronostici  denominato  totip,  delle   scommesse
          ippiche di cui all'articolo 1, comma 498,  della  legge  30
          dicembre 2004, n. 311,  nonche'  di  ogni  ulteriore  gioco
          pubblico; 
              b) possibilita' di raccolta del gioco su base ippica da
          parte degli operatori che esercitano la raccolta  di  gioco
          presso  uno  Stato  membro   dell'Unione   europea,   degli
          operatori di Stati membri dell'Associazione europea per  il
          libero scambio, e anche degli  operatori  di  altri  Stati,
          solo se in possesso dei requisiti di affidabilita' definiti
          dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato; 
              c) esercizio della raccolta tramite  punti  di  vendita
          aventi come attivita' principale la commercializzazione dei
          prodotti di gioco pubblici e punti di vendita  aventi  come
          attivita' accessoria la commercializzazione dei prodotti di
          gioco pubblici; ai punti di vendita aventi  come  attivita'
          principale la commercializzazione  dei  prodotti  di  gioco
          pubblici puo' essere riservata in  esclusiva  l'offerta  di
          alcune tipologie di scommessa; 
              d) previsione dell'attivazione di un  numero  di  nuovi
          punti di vendita non inferiore a 10.000, di cui almeno il 5
          per   cento   aventi   come   attivita'    principale    la
          commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici; 
              e) . 
              f) . 
              g). 
              h)  aggiudicazione  dei  punti   di   vendita,   previa
          effettuazione di una o piu' procedure aperte  a  tutti  gli
          operatori, la cui base d'asta non puo' essere inferiore  ad
          euro trentamila per  ogni  punto  di  vendita  avente  come
          attivita' principale la commercializzazione dei prodotti di
          gioco pubblici e  ad  euro  settemilacinquecento  per  ogni
          punto  di  vendita  avente  come  attivita'  accessoria  la
          commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici; 
              i) acquisizione della possibilita'  di  raccogliere  il
          gioco a distanza, ivi inclusi  i  giochi  di  abilita'  con
          vincita in denaro; 
              l) (soppressa). 
              5. (Omissis). 
              6. Nei casi di reiterazione previsti dall'articolo 110,
          comma  10,  del  testo  unico  delle  leggi   di   pubblica
          sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n.  773,
          e successive modificazioni, decadono le autorizzazioni alla
          raccolta di giochi, concorsi  o  scommesse  rilasciate  dal
          Ministero dell'economia e delle finanze  -  Amministrazione
          autonoma dei monopoli di Stato, dalla data di notifica  del
          provvedimento   di    sospensione    delle    licenze    od
          autorizzazioni stesse. Negli stessi  casi  si  interrompono
          gli effetti dei contratti in ragione dei quali  i  soggetti
          raccolgono gioco su incarico  di  concessionari  affidatari
          della raccolta di giochi, concorsi o scommesse. 
              7. All'articolo 110, comma 6,  lettera  a),  del  testo
          unico delle leggi di pubblica sicurezza, di  cui  al  regio
          decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni,
          le parole «in monete metalliche» sono soppresse. 
              8. (Omissis).". 
              Si  riporta  il  testo  vigente  del   comma   8-quater
          dell'articolo 30 del citato decreto-legge n. 201 del 2011: 
              "Art. 30. (Esigenze indifferibili) 
              (Omissis). 
              8-quater. Per le finalita' di cui all'articolo 4  della
          legge 23 dicembre 1999, n. 499, e successive modificazioni,
          per l'anno 2012, la somma aggiuntiva  di  14,8  milioni  di
          euro di  cui  al  comma  8-ter  del  presente  articolo  e'
          riassegnata ad apposito capitolo di spesa  dello  stato  di
          previsione   del   Ministero   delle   politiche   agricole
          alimentari e forestali. 
              (Omissis).". 
              Si riporta il testo dell'articolo 12 del  decreto-legge
          28 aprile 2009, convertito, con modificazioni, dalla  legge
          24 giugno 2009, n. 77 (Interventi urgenti in  favore  delle
          popolazioni colpite  dagli  eventi  sismici  nella  regione
          Abruzzo nel mese di  aprile  2009  e  ulteriori  interventi
          urgenti di protezione civile), come modificato dal presente
          articolo: 
              "Art. 12. (Norme di carattere  fiscale  in  materia  di
          giochi) 1. Al  fine  di  assicurare  maggiori  entrate  non
          inferiori a 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno
          2009,  il  Ministero  dell'economia  e  delle   finanze   -
          Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, con  propri
          decreti dirigenziali adottati entro sessanta  giorni  dalla
          data di entrata in vigore del presente decreto puo': 
              a) indire nuove lotterie ad estrazione istantanea; 
              b) adottare ulteriori modalita'  di  gioco  del  Lotto,
          nonche' dei giochi  numerici  a  totalizzazione  nazionale,
          inclusa la possibilita' di piu' estrazioni giornaliere; 
              c)  concentrare  le  estrazioni  del  Lotto,  in  forma
          automatizzata, anche in una o  piu'  citta'  gia'  sedi  di
          ruota; 
              d) consentire l'apertura delle  tabaccherie  anche  nei
          giorni festivi; 
              e) disporre l'assegnazione del 65 per cento della posta
          di gioco a montepremi, del 5,71 per cento alle attivita' di
          gestione, dell'8 per cento come  compenso  per  l'attivita'
          dei punti  di  vendita,  del  15  per  cento  come  entrate
          erariali sotto forma di imposta unica e del 6,29 per  cento
          a favore dell'UNIRE, relativamente al  gioco  istituito  ai
          sensi dell'articolo 1, comma 87, della  legge  27  dicembre
          2006, n. 296; 
              f) adeguare, nel rispetto  dei  criteri  gia'  previsti
          dall'ordinamento   interno,   nonche'    delle    procedure
          comunitarie vigenti in materia, il regolamento emanato  con
          decreto del  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  17
          settembre 2007, n. 186, prevedendovi, altresi', la raccolta
          a distanza di giochi di sorte a quota fissa e di giochi  di
          carte   organizzati   in   forma   diversa   dal    torneo,
          relativamente ai quali l'aliquota di imposta unica  di  cui
          al decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504,  applicata
          sulle somme giocate e', per ciascun gioco, pari al  20  per
          cento delle somme che, in base al regolamento di gioco, non
          risultano restituite al giocatore; 
              g) relativamente alle  scommesse  a  distanza  a  quota
          fissa con modalita' di interazione diretta  tra  i  singoli
          giocatori, stabilire l'aliquota di imposta unica nel 20 per
          cento della raccolta, al netto delle somme che, in base  al
          regolamento di gioco, sono restituite in vincite e rimborsi
          al consumatore, disponendo altresi' in cinquanta  centesimi
          di euro la posta unitaria  di  gioco.  Conseguentemente,  a
          decorrere  dalla  data  di  pubblicazione  nella   Gazzetta
          Ufficiale della Repubblica italiana  del  relativo  decreto
          dirigenziale all'articolo 4, comma 1,  lettera  b),  numero
          3), del decreto legislativo 23 dicembre  1998,  n.  504,  e
          successive modificazioni, le parole: «e  per  le  scommesse
          con  modalita'  di  interazione  diretta  tra   i   singoli
          giocatori», ovunque ricorrano, e le parole: «e  per  quelle
          con  modalita'  di  interazione  diretta  tra   i   singoli
          giocatori» sono soppresse; 
              h) per le scommesse a quota fissa di  cui  all'articolo
          1, comma 88, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, disporre
          che l'aliquota d'imposta unica sulle giocate, di  cui  alla
          lettera d) del predetto comma, sia pari  al  20  per  cento
          della raccolta  al  netto  delle  somme  che,  in  base  al
          regolamento  di  gioco,  sono  restituite  in  vincite   al
          consumatore, nonche' la fissazione della posta unitaria  di
          gioco in 1 euro. Conseguentemente,  all'articolo  1,  comma
          88, della legge 27 dicembre 2006, n. 296,  nell'alinea,  le
          parole  «introduce  con  uno  o  piu'  provvedimenti»  sono
          sostituite dalle  seguenti:  «disciplina  con  uno  o  piu'
          provvedimenti»  e  la  lettera  b)  e'   sostituita   dalla
          seguente: «b) proposizione delle  scommesse  da  parte  dei
          concessionari di cui alla  lettera  a)  all'Amministrazione
          autonoma dei monopoli di Stato che valuta l'aderenza  della
          scommessa proposta ai principi definiti  dai  provvedimenti
          che disciplinano la materia»; 
              i) determinare i poteri di controllo dei  concessionari
          della rete telematica per la gestione degli  apparecchi  da
          gioco di cui all'articolo 110, comma  6,  del  testo  unico
          delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio  decreto
          18 giugno 1931,  n.  773,  nonche'  l'eventuale  esclusione
          dalle sanzioni relative alle irregolarita' riscontrate  dai
          medesimi concessionari, nel rispetto dei seguenti ulteriori
          criteri: 
              1) potere, per i concessionari della rete telematica di
          cui  all'articolo  14-bis,  comma  4,   del   decreto   del
          Presidente della Repubblica 26 ottobre  1972,  n.  640,  di
          disporre  l'accesso  di  propri   incaricati   nei   locali
          destinati all'esercizio di raccolta di gioco per  procedere
          ad ispezioni tecniche ed amministrative per la verifica del
          corretto esercizio degli apparecchi stessi; 
              2) obbligo, per i soggetti incaricati  delle  attivita'
          ispettive di cui al numero 1), di segnalare tempestivamente
          all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato  e  agli
          organi di polizia le illiceita' riscontrate, anche  qualora
          esse si riferiscano ad apparecchi collegati  alla  rete  di
          altri concessionari; 
              3) previsione, in relazione agli illeciti accertati con
          le procedure di cui ai  punti  precedenti,  dell'esclusione
          delle  responsabilita'  previste  dall'articolo  39-quater,
          comma 2, del  decreto-legge  30  settembre  2003,  n.  269,
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  24  novembre
          2003, n. 326; 
              4)  applicabilita'   dell'articolo   22   del   decreto
          legislativo 18 dicembre 1997, n.  472,  in  relazione  alle
          somme dovute a qualunque titolo  dai  responsabili  in  via
          principale o in solido, a norma dell'articolo 39-quater del
          decreto-legge 30 settembre 2003, n.  269,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 24 novembre  2003,  n.  326.  In
          tali  casi  l'iscrizione  di  ipoteca   ed   il   sequestro
          conservativo, di cui al citato articolo 22, sono  richiesti
          sui   beni    dell'impresa    e    sui    beni    personali
          dell'imprenditore  individuale  o  dell'amministratore,  se
          responsabile  e'   persona   giuridica,   ed   i   medesimi
          provvedimenti sono richiesti, altresi', sui  beni  di  ogni
          altro soggetto, anche non titolare d'impresa,  responsabile
          a qualunque titolo; 
              l) attuare la  concreta  sperimentazione  e  l'avvio  a
          regime di sistemi di gioco costituiti dal controllo  remoto
          del gioco attraverso videoterminali in  ambienti  dedicati,
          dalla  generazione  remota  e   casuale   di   combinazioni
          vincenti, anche numeriche, nonche'  dalla  restituzione  di
          vincite ciclicamente non  inferiori  all'ottantacinque  per
          cento delle somme giocate, definendo: 
              1) il  prelievo  erariale  unico  applicabile  con  una
          aliquota massima non superiore al 4 per cento  delle  somme
          giocate, con la possibilita' di  graduare,  nel  tempo,  le
          percentuali di tassazione in modo crescente,  per  favorire
          le fasi di avvio dei nuovi sistemi di gioco; 
              2)  le   caratteristiche   degli   ambienti   dedicati,
          assicurando  che  i  videoterminali  siano   collocati   in
          ambienti destinati esclusivamente  ad  attivita'  di  gioco
          pubblico, nonche' il rapporto tra loro superficie e  numero
          di videoterminali; 
              3) i requisiti dei sistemi di gioco, i giochi  offerti,
          nonche' le modalita' di verifica  della  loro  conformita',
          tramite il partner tecnologico, coerente agli  standard  di
          sicurezza    ed    affidabilita'    vigenti    a    livello
          internazionale; 
              4) le procedure  di  autorizzazione  dei  concessionari
          all'installazione,  previo  versamento   di   euro   15.000
          ciascuno,  di  videoterminali  fino  ad  un   massimo   del
          quattordici per cento del numero di nulla osta dagli stessi
          gia' posseduti. Il versamento di cui al periodo  precedente
          e'  eseguito  con  due  rate  di  euro  7.500  da   versare
          rispettivamente entro il 30 ottobre 2009  ed  entro  il  30
          novembre 2010; 
              5)   le   modalita'   con   cui    le    autorizzazioni
          all'installazione dei videoterminali di cui  al  numero  4)
          possono essere  cedute  tra  i  soggetti  affidatari  della
          concessione e  possono  essere  prestate  in  garanzia  per
          operazioni   connesse   al   finanziamento    della    loro
          acquisizione e delle successive attivita' di installazione; 
              m) fissare le modalita' con le  quali  i  concessionari
          delle scommesse a quota fissa su sport e  su  altri  eventi
          offrono propri programmi di  avvenimenti  personalizzati  e
          complementari  a  quello   ufficiale,   fermo   il   potere
          dell'Amministrazione autonoma  dei  monopoli  di  Stato  di
          certificare i relativi esiti,  nel  rispetto  dei  seguenti
          ulteriori criteri: 
              1)     asseverazione     preventiva,      da      parte
          dell'Amministrazione,   degli    eventi    del    programma
          complementare del concessionario; 
              2)  acquisizione  in  tempo   reale,   da   parte   del
          totalizzatore  nazionale,  degli   eventi   del   programma
          complementare e dei loro esiti; 
              n) stabilire la posta unitaria  di  gioco  e  l'importo
          minimo per ogni biglietto giocato per le scommesse a  quota
          fissa su sport e su altri eventi che comunque  non  possono
          essere inferiori ad 1 euro, nonche' il limite della vincita
          potenziale per il quale  e'  consentita  l'accettazione  di
          scommesse che comunque non puo' essere superiore  a  50.000
          euro; 
              o) rideterminare, di concerto con  il  Ministero  dello
          sviluppo economico, le forme della comunicazione preventiva
          di avvio dei concorsi a premio, prevedendosi in  ogni  caso
          che i soggetti che intendono svolgere un concorso a  premio
          ne  danno  comunicazione,  almeno  quindici  giorni   prima
          dell'inizio, al Ministero dello sviluppo economico mediante
          compilazione  e  trasmissione  di  apposito  modulo,  dallo
          stesso predisposto,  esclusivamente  secondo  le  modalita'
          telematiche previste dall'articolo 39, comma 13-quater, del
          decreto-legge 30 settembre 2003, n.  269,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  24  novembre  2003,  n.  326,
          fornendo altresi' il regolamento del concorso,  nonche'  la
          documentazione  comprovante  l'avvenuto  versamento   della
          cauzione. Conseguentemente, in  caso  di  effettuazione  di
          concorsi ed operazioni  a  premio  di  cui  e'  vietato  lo
          svolgimento si applica la sanzione amministrativa  da  euro
          cinquantamila  ad  euro  cinquecentomila.  La  sanzione  e'
          raddoppiata nel caso in cui i concorsi e  le  operazioni  a
          premio siano continuati  quando  ne  e'  stato  vietato  lo
          svolgimento.  La  sanzione  e'  altresi'  applicabile   nei
          confronti  di  tutti  i  soggetti  che  in  qualunque  modo
          partecipano  all'attivita'  distributiva  di  materiale  di
          concorsi a premio e di  operazioni  a  premio  vietati.  Il
          Ministero dello sviluppo economico  dispone  che  sia  data
          notizia al pubblico,  a  spese  del  soggetto  promotore  e
          attraverso  i  mezzi  di   informazione   individuati   dal
          Ministero   stesso,   dell'avvenuto    svolgimento    della
          manifestazione vietata; 
              p) (soppressa); 
              p-bis) disporre, in  via  sperimentale  e  fino  al  31
          dicembre  2010,  che,  nell'ambito  del  gioco  del  bingo,
          istituito dal regolamento di cui al  decreto  del  Ministro
          delle finanze 31 gennaio 2000,  n.  29,  le  somme  giocate
          vengano destinate per almeno il 70 per cento a monte premi,
          per l'11 per cento a prelievo erariale e per l'1 per  cento
          a compenso dell'affidatario del controllo centralizzato del
          gioco,  prevedendo,  inoltre,  la   possibilita'   per   il
          concessionario  di  versare  il  prelievo  erariale   sulle
          cartelle di gioco in maniera differita e  fino  a  sessanta
          giorni dal ritiro delle stesse, ferma restando la  garanzia
          della   copertura   fideiussoria    gia'    prestata    dal
          concessionario, eventualmente integrata nel caso in cui  la
          stessa dovesse risultare incapiente. 
              2. ". 
              Si riporta il testo vigente del comma 3 dell'articolo 2
          del citato decreto-legge n. 138 del 2011: 
              "Art. 2. (Disposizioni in materia di entrate) 
              (Omissis). 
              3.    Il    Ministero     dell'economia     e     delle
          finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, con
          propri decreti dirigenziali adottati entro sessanta  giorni
          dalla data di entrata in vigore del presente decreto, emana
          tutte le disposizioni in materia di giochi  pubblici  utili
          al fine di assicurare maggiori entrate, potendo tra l'altro
          introdurre nuovi giochi, indire nuove  lotterie,  anche  ad
          estrazione istantanea, adottare nuove  modalita'  di  gioco
          del Lotto, nonche' dei  giochi  numerici  a  totalizzazione
          nazionale, variare l'assegnazione della  percentuale  della
          posta di gioco a montepremi ovvero a vincite in denaro,  la
          misura del prelievo erariale unico, nonche' la  percentuale
          del compenso per le attivita' di gestione ovvero per quella
          dei    punti     vendita.     Il     Direttore     generale
          dell'Amministrazione autonoma dei monopoli  di  Stato  puo'
          proporre al  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  di
          disporre con propri  decreti,  entro  il  30  giugno  2012,
          tenuto anche conto dei provvedimenti  di  variazione  delle
          tariffe dei prezzi di  vendita  al  pubblico  dei  tabacchi
          lavorati eventualmente intervenuti, l'aumento dell'aliquota
          di  base  dell'accisa  sui   tabacchi   lavorati   prevista
          dall'allegato I al decreto legislativo 26 ottobre 1995,  n.
          504  e   successive   modificazioni.   L'attuazione   delle
          disposizioni del presente comma assicura  maggiori  entrate
          in misura non inferiore a 1.500 milioni  di  euro  annui  a
          decorrere dall'anno 2012. Le maggiori entrate derivanti dal
          presente comma sono integralmente attribuite allo Stato.". 
              Si riporta il testo del decreto del direttore  generale
          dell'Amministrazione autonoma  dei  monopoli  di  Stato  12
          ottobre  2011  (Attuazione  delle  disposizioni   contenute
          nell'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 13 agosto 2011,
          n. 138, convertito nella legge 14 settembre 2011,  n.  148,
          in  materia  di  giochi  pubblici),  come  modificato   dal
          presente articolo: 
              "Art. 1. Maggiori entrate 
              1.  Al  fine  di  dare  attuazione  alle   disposizioni
          contenute nell'articolo 2, comma 3,  del  decreto-legge  13
          agosto 2011, n. 138, convertito, con  modificazioni,  dalla
          legge 14  settembre  2011,  n.  148,  il  presente  decreto
          individua gli interventi  in  materia  di  giochi  pubblici
          utili per assicurare le  maggiori  entrate  previste  dalla
          norma. 
              2.  Con  successivi  provvedimenti  sono  previste   le
          disposizioni di  dettaglio  per  la  concreta  applicazione
          delle disposizioni di cui agli articoli seguenti. 
              Art. 2. Nuove modalita' di gioco del Lotto 
              1. Al fine di ottimizzare l'offerta dei giochi pubblici
          con vincita in denaro, con successivo decreto direttoriale,
          da adottarsi entro il 1° settembre 2012, in attesa  di  una
          piu' ampia revisione della  relativa  regolamentazione,  e'
          disciplinata la modalita' di raccolta a distanza del  gioco
          del Lotto e del gioco 10 &  Lotto  nelle  ore  di  chiusura
          delle rivendite di tabacchi. 
              2. Per le medesime finalita' di cui  al  comma  1,  con
          successivo decreto direttoriale da adottarsi  entro  il  1°
          settembre  2012,  al  gioco  10  &  Lotto  sono   apportate
          modifiche concernenti i seguenti punti: 
              a) orario di raccolta del gioco; 
              b) importo delle giocate; 
              c) numero dei concorsi giocabili in abbonamento. 
              3. Per le medesime finalita' di cui  al  comma  1,  con
          successivo decreto direttoriale da adottarsi  entro  il  1°
          settembre  2012,  al  gioco  del   Lotto   sono   apportate
          innovazioni concernenti i seguenti punti: 
              a) introduzione nuove sorti; 
              b) incremento del pay-out; 
              c) variazione in aumento  delle  frequenze  di  vincita
          mediante estrazione di piu' numeri, ovvero numeri extra; 
              d) revisione grafica del modulo  di  partecipazione  al
          gioco; 
              e)  indizione  di  «Concorsi  speciali  a   tema»,   in
          concomitanza con particolari eventi o festivita' di rilievo
          nazionale. 
              Art.  3.  Nuove  modalita'  dei   giochi   numerici   a
          totalizzatore nazionale 
              1. Entro il 1° luglio 2012, e' avviata la  raccolta  di
          un  gioco  numerico,  in  ambito  comunitario,  tramite  il
          concessionario   dei   Giochi   numerici   nazionali.   Con
          successivo  decreto  direttoriale  sono  disciplinati,   in
          analogia a  quanto  previsto  per  il  gioco  enalotto,  la
          cadenza periodica, le  quote  di  pay-out  ed  il  prelievo
          erariale. 
              2. Al fine di ottimizzare l'offerta dei giochi pubblici
          con  vincita  in  denaro,  in  attesa  di  una  piu'  ampia
          revisione della relativa regolamentazione,  con  successivo
          decreto direttoriale da adottarsi entro il 1° luglio  2012,
          al gioco  numerico  a  totalizzatore  nazionale  denominato
          «Vinci per la vita-Win for life» sono  apportate  modifiche
          concernenti i seguenti punti: 
              a) orario di raccolta del gioco; 
              b) importo delle giocate; 
              c) numero dei concorsi giocabili in abbonamento. 
              Art. 4. Introduzione di nuovi giochi 
              1. Entro il 31 marzo 2012 viene  avviata  la  gara  per
          l'affidamento della concessione relativa ai giochi di sorte
          legati al consumo di cui all'articolo 12, comma 1,  lettera
          p) del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39,  convertito  in
          legge, con modificazioni, dalla legge 24  giugno  2009,  n.
          77. 
              Art. 5. Variazione della misura del  prelievo  erariale
          unico 
              1.  La  misura  del  prelievo  erariale   unico   sugli
          apparecchi di cui all'articolo 110, comma  6,  lettera  b),
          del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e'  variata  come
          segue: 
              a) a decorrere  dal  1°  gennaio  2012  si  applica  un
          prelievo del 4 per cento sull'ammontare delle somme giocate
          e una addizionale pari al 6 per  cento  sulla  parte  della
          vincita eccedente euro 500; 
              b) a decorrere dal 1° gennaio 2013, ferma l'addizionale
          sulle vincite eccedenti l'importo di 500 euro, il  prelievo
          sull'ammontare delle somme giocate e' del 4,5 per cento. 
              2.  La  misura  del  prelievo  erariale   unico   sugli
          apparecchi di cui all'articolo 110, comma  6,  lettera  a),
          del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e'  variata  come
          segue: 
              a) a decorrere  dal  1°  gennaio  2012  e  fino  al  31
          dicembre  2012,  al  fine   di   consentire   i   necessari
          adeguamenti tecnologici dei suddetti apparecchi,  necessari
          per dare attuazione alla variazione della  quota  destinata
          alle vincite di cui alla successiva lettera b), si  applica
          un prelievo dell'11,80 per cento sull'ammontare delle somme
          giocate; 
              b) a decorrere  dal  1°  gennaio  2013  la  percentuale
          destinata alle vincite (pay-out) e' fissata in  misura  non
          inferiore al 74 per cento e, per gli anni 2013 e  2014,  si
          applica un prelievo  del  12,70  per  cento  sull'ammontare
          delle somme giocate; 
              c) a decorrere dal 1° gennaio 2015, il  prelievo  sulla
          raccolta di gioco e' fissato nella misura del 13 per  cento
          delle somme giocate. 
              3. I prelievi sulle  vincite  di  cui  al  comma  1,  a
          decorrere dal 1° settembre 2012, sono  trattenuti  all'atto
          del   pagamento   delle   stesse   e   sono   versati   dal
          concessionario unitamente al primo versamento  utile  della
          quota della  raccolta  del  gioco  dovuta  all'erario.  Con
          successivo decreto direttoriale sono previste  disposizioni
          attuative per l'applicazione del presente comma,  anche  al
          fine di stabilire procedure  e  modalita'  di  controllo  e
          verifica degli adempimenti. 
              Art. 6. Altre disposizioni utili al fine di  assicurare
          maggiori entrate 
              1. A decorrere dal 1° gennaio 2012 e' dovuto un diritto
          pari al 6 per cento sulla  parte  della  vincita  eccedente
          euro 500, conseguita attraverso i seguenti giochi, anche se
          a distanza: 
              a) Vinci per la vita-Win for life, Vinci per la vita  -
          Win for Life Gold e «SiVinceTutto SuperEnalotto»,  lotterie
          nazionali ad estrazione istantanea; 
              b) Enalotto, Superstar. 
              2. Il diritto sulla vincita di cui al comma 1,  lettera
          a) e'  trattenuto  all'atto  del  pagamento  della  vincita
          stessa e deve essere versato dal concessionario  unitamente
          al primo versamento utile della quota  della  raccolta  del
          gioco dovuta all'erario. Il diritto sulla vincita di cui al
          comma 1,  lettera  b),  e'  trattenuto  dal  concessionario
          all'atto del pagamento della vincita e: 
              a) nella misura del 90 per cento e' versato all'erario,
          unitamente al primo  versamento  utile  della  quota  della
          relativa raccolta; 
              b) nella misura del 10 per cento  e'  destinato  ad  un
          fondo utilizzato per integrare il montepremi relativo  alle
          vincite di quarta e  quinta  categoria  dell'enalotto.  Con
          successivo   decreto   direttoriale   sono   stabilite   le
          disposizioni attuative  e  i  controlli  previsti  ai  fini
          dell'applicazione del presente comma.". 
              Si riporta  il  testo  dell'articolo  135  del  decreto
          legislativo 2 luglio 2010, n. 104 (Attuazione dell'articolo
          44 della legge 18 giugno 2009, n.  69,  recante  delega  al
          governo per il riordino del processo amministrativo),  come
          modificato dal presente articolo: 
              "Art.  135.  (Competenza  funzionale  inderogabile  del
          Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sede di Roma)
          1. Sono devolute alla competenza inderogabile del Tribunale
          amministrativo regionale del Lazio,  sede  di  Roma,  salvo
          ulteriori previsioni di legge: 
              a)   le   controversie   relative   ai    provvedimenti
          riguardanti  i  magistrati  ordinari  adottati   ai   sensi
          dell'articolo 17, primo comma, della legge 24  marzo  1958,
          n.  195,   nonche'   quelle   relative   ai   provvedimenti
          riguardanti  i  magistrati  amministrativi   adottati   dal
          Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa; 
              b) le controversie aventi ad  oggetto  i  provvedimenti
          dell'Autorita' garante per la concorrenza ed il  mercato  e
          quelli dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni; 
              c) le controversie di cui all'articolo  133,  comma  1,
          lettera l) , fatta eccezione per quelle di cui all'articolo
          14, comma 2, nonche' le controversie  di  cui  all'articolo
          104, comma 2,  del  testo  unico  delle  leggi  in  materia
          bancaria e creditizia, di cui  al  decreto  legislativo  1°
          settembre 1993, n. 385; 
              d) le controversie contro i provvedimenti  ministeriali
          di cui all'articolo 133, comma 1,  lettera  m),  nonche'  i
          giudizi riguardanti l'assegnazione di diritti  d'uso  delle
          frequenze, la gara e le altre procedure di cui ai commi  da
          8 al 13 dell'articolo 1, della legge 13 dicembre  2010,  n.
          220,  incluse  le  procedure  di  cui  all'articolo  4  del
          decreto-legge  31  marzo  2011,  n.  34,  convertito,   con
          modificazioni, dalla legge 26 maggio 2011, n. 75; 
              e) le controversie aventi ad oggetto le ordinanze  e  i
          provvedimenti commissariali adottati in tutte le situazioni
          di emergenza dichiarate ai sensi dell'articolo 5, comma  1,
          della legge 24 febbraio 1992, n. 225; 
              f) le controversie di cui all'articolo  133,  comma  1,
          lettera  o)  ,  limitatamente  a  quelle   concernenti   la
          produzione  di  energia  elettrica  da  fonte  nucleare,  i
          rigassificatori, i gasdotti di  importazione,  le  centrali
          termoelettriche di  potenza  termica  superiore  a  400  MW
          nonche' quelle  relative  ad  infrastrutture  di  trasporto
          ricomprese o da ricomprendere nella  rete  di  trasmissione
          nazionale  o  rete  nazionale  di  gasdotti,  salvo  quanto
          previsto dall'articolo 14, comma 2; 
              g) le controversie di cui all'articolo  133,  comma  1,
          lettera z); 
              h) le controversie relative  all'esercizio  dei  poteri
          speciali inerenti alle attivita'  di  rilevanza  strategica
          nei settori della difesa e della sicurezza nazionale e  nei
          settori dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni; 
              i) le controversie aventi ad oggetto i provvedimenti di
          espulsione  di  cittadini  extracomunitari  per  motivi  di
          ordine pubblico o di sicurezza dello Stato; 
              l)  le  controversie   avverso   i   provvedimenti   di
          allontanamento  di  cittadini  comunitari  per  motivi   di
          sicurezza dello Stato o per motivi di  ordine  pubblico  di
          cui all'articolo 20, comma 1,  del  decreto  legislativo  6
          febbraio 2007, n. 30, e successive modificazioni; 
              m) le controversie avverso i provvedimenti previsti dal
          decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109; 
              n) le controversie  disciplinate  dal  presente  codice
          relative alle elezioni dei membri  del  Parlamento  europeo
          spettanti all'Italia; 
              o) le controversie relative al rapporto di  lavoro  del
          personale del DIS, dell'AISI e dell'AISE; 
              p) le controversie attribuite  alla  giurisdizione  del
          giudice  amministrativo  derivanti  dall'applicazione   del
          Titolo II del Libro III del decreto legislativo 6 settembre
          2011,  n.   159,   relative   all'Agenzia   nazionale   per
          l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati  e
          confiscati alla criminalita' organizzata; 
              q) le controversie relative ai  provvedimenti  adottati
          ai sensi degli articoli 142 e 143  del  testo  unico  delle
          leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto
          legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 
              q-bis) le controversie di cui all'articolo  133,  comma
          1, lettera z-bis); 
              q-ter) le controversie di cui all'articolo  133,  comma
          1, lettera z-ter). 
              q-quater)  le  controversie   aventi   ad   oggetto   i
          provvedimenti  emessi  dall'Amministrazione  autonoma   dei
          monopoli di Stato in materia di giochi pubblici con vincita
          in  denaro  e  quelli  emessi  dall'Autorita'  di   polizia
          relativi al rilascio di autorizzazioni in materia di giochi
          pubblici con vincita in denaro 
              2. Restano esclusi dai casi di competenza  inderogabile
          di cui al comma 1 le controversie sui  rapporti  di  lavoro
          dei pubblici dipendenti, salvo quelle di cui  alla  lettera
          o) dello stesso comma 1.". 
              Si riporta il testo vigente del comma 2 dell'articolo 2
          del citato decreto-legge n. 40 del 2010, 
              "Art. 2.  (Disposizioni  in  materia  di  potenziamento
          dell'amministrazione  finanziaria   ed   effettivita'   del
          recupero di imposte italiane all'estero  e  di  adeguamento
          comunitario) 
              (Omissis). 
              2.  Per  garantire  il  pieno  rispetto  dei   principi
          comunitari sulla  concorrenza  in  materia  di  concessioni
          pubbliche  statali  generatrici  di  entrate  erariali,  si
          considerano lesivi di  tali  principi,  e  conseguentemente
          vietati, ogni pratica ovvero rapporto negoziale  di  natura
          commerciale con soggetti terzi non precedentemente previsti
          in forma espressa e  regolati  negli  atti  di  gara;  ogni
          diverso provvedimento di  assenso  amministrativo  di  tali
          pratiche e rapporti, anche se gia' adottato, e' nullo e  le
          somme   percepite   dai    concessionari    sono    versate
          all'amministrazione statale concedente. Le  amministrazioni
          statali concedenti,  attraverso  adeguamenti  convenzionali
          ovvero l'adozione di carte dei servizi, ivi incluse  quelle
          relative  alle  reti  fisiche  di   raccolta   del   gioco,
          assicurano l'effettivita' di clausole  idonee  a  garantire
          l'introduzione di sanzioni patrimoniali, nel  rispetto  dei
          principi  di   ragionevolezza,   proporzionalita'   e   non
          automaticita', a fronte  di  casi  di  inadempimento  delle
          clausole della convenzione  imputabile  al  concessionario,
          anche a titolo di colpa, la graduazione di tali sanzioni in
          funzione   della   gravita'   dell'inadempimento,   nonche'
          riduzione di meccanismi tesi  alla  migliore  realizzazione
          del principio di effettivita' della clausola  di  decadenza
          dalla  concessione,  oltre  che  di  maggiore   efficienza,
          efficacia ed economicita'  del  relativo  procedimento  nel
          rispetto   del   principio   di   partecipazione   e    del
          contraddittorio. 
              (Omissis).". 
              Si riporta il testo degli articoli 5, 6 e 7 del decreto
          del  Ministro  delle  finanze  31  gennaio  2000,   n.   29
          (Regolamento recante  norme  per  l'istituzione  del  gioco
          «Bingo» ai sensi dell'articolo 16 della L. 13 maggio  1999,
          n. 133): 
              "Art. 5. (Prelievo erariale) 1. Il prelievo erariale e'
          fissato in misura dell'11 per cento del prezzo  di  vendita
          delle  cartelle  e   viene   versato   dal   concessionario
          all'affidatario  del  controllo  centralizzato  del  gioco,
          insieme  al  compenso  ad   esso   spettante   secondo   le
          disposizioni dell'articolo 7, anticipatamente all'atto  del
          ritiro delle cartelle. Ogni dieci giorni l'affidatario  del
          controllo centralizzato del gioco provvede al  riversamento
          delle somme relative al prelievo  erariale  alla  tesoreria
          provinciale  dello  Stato  e  a  presentare   il   relativo
          rendiconto al Ministero delle finanze 
              Art. 6. (Montepremi) 1.  La  somma  da  distribuire  in
          premi,  secondo  i  criteri  stabiliti  dal   decreto   del
          Ministero delle finanze di cui all'articolo 4, comma 3,  in
          ogni partita e' il 70 per cento del prezzo di vendita della
          totalita' delle cartelle vendute in ogni partita. 
              Art.  7.  (Compenso  dell'affidatario   del   controllo
          centralizzato del gioco) 1.  Il  compenso  dell'affidatario
          del controllo centralizzato del gioco di  cui  all'articolo
          5, comma 1, e' stabilito, mediante la  convenzione  di  cui
          all'articolo 1, comma 3, in misura non superiore all'1  per
          cento del prezzo di vendita delle cartelle.". 
              La citata legge n. 220 del 2010 ( Disposizioni  per  la
          formazione del bilancio annuale e pluriennale  dello  Stato
          (legge di stabilita' 2011)) e'  pubblicata  nella  Gazzetta
          Ufficiale 21 dicembre 2010, n. 297, S.O. 
              Il citato decreto-legge n. 98  del  2011  (Disposizioni
          urgenti per la stabilizzazione finanziaria), coordinato con
          la  legge  di  conversione  15  luglio  2011,  n.  111,  e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 16 luglio 2011,  n.
          164. 
              Si riporta il testo del comma 287 dell'articolo 1 della
          citata legge n. 311 del 2004, come modificato dal  presente
          articolo: 
              "Art. 1. 
              (Omissis). 
              287. Con provvedimenti del  Ministero  dell'economia  e
          delle finanze - Amministrazione autonoma  dei  monopoli  di
          Stato sono stabilite le nuove  modalita'  di  distribuzione
          del gioco su eventi diversi dalle corse  dei  cavalli,  nel
          rispetto dei seguenti criteri: 
              a) inclusione, tra i giochi  su  eventi  diversi  dalle
          corse dei cavalli, delle  scommesse  a  totalizzatore  e  a
          quota fissa su eventi diversi dalle corse dei cavalli,  dei
          concorsi  pronostici  su  base   sportiva,   del   concorso
          pronostici denominato totip, delle scommesse ippiche di cui
          al comma 498, nonche' di  ogni  ulteriore  gioco  pubblico,
          basato su eventi diversi dalle corse dei cavalli; 
              b) possibilita' di raccolta del gioco su eventi diversi
          dalle corse  dei  cavalli  da  parte  degli  operatori  che
          esercitano la raccolta di gioco  presso  uno  Stato  membro
          dell'Unione  europea,  degli  operatori  di  Stati   membri
          dell'Associazione europea per il  libero  scambio  e  anche
          degli operatori di altri Stati, solo  se  in  possesso  dei
          requisiti di  affidabilita'  definiti  dall'Amministrazione
          autonoma dei monopoli di Stato; 
              c) esercizio della raccolta tramite  punti  di  vendita
          aventi come attivita' principale la commercializzazione dei
          prodotti di gioco pubblici e punti di vendita  aventi  come
          attivita' accessoria la commercializzazione dei prodotti di
          gioco pubblici; ai punti di vendita aventi  come  attivita'
          principale la commercializzazione  dei  prodotti  di  gioco
          pubblici puo' essere riservata in  esclusiva  l'offerta  di
          alcune tipologie di scommessa; 
              d) previsione dell'attivazione di un  numero  di  nuovi
          punti di vendita non inferiore a 7.000, di cui almeno il 30
          per   cento   aventi   come   attivita'    principale    la
          commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici; 
              e) (abrogata). 
              f). 
              g). 
              h)  aggiudicazione  dei   punti   di   vendita   previa
          effettuazione di una o piu' procedure aperte  a  tutti  gli
          operatori, la cui base d'asta non puo' essere inferiore  ad
          euro cinquantamila per ogni punto di  vendita  avente  come
          attivita' principale la commercializzazione dei prodotti di
          gioco pubblici e  ad  euro  diciassettemilacinquecento  per
          ogni punto di vendita avente come attivita'  accessoria  la
          commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici; 
              i) acquisizione della possibilita'  di  raccogliere  il
          gioco a distanza, ivi inclusi  i  giochi  di  abilita'  con
          vincita in denaro; 
              l) definizione  delle  modalita'  di  salvaguardia  dei
          concessionari della raccolta di scommesse a quota fissa  su
          eventi diversi dalle corse  dei  cavalli  disciplinate  dal
          regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia  e
          delle finanze 1° marzo 2006, n. 111.".