Art. 8 Misure di contrasto all'evasione 1. (( Il comma 4-bis dell'articolo 14 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e' sostituito dal seguente: «4-bis. Nella determinazione dei redditi di cui all'articolo 6, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non sono ammessi in deduzione i costi e le spese dei beni o delle prestazioni di servizio direttamente utilizzati per il compimento di atti o attivita' qualificabili come delitto non colposo per il quale il pubblico ministero abbia esercitato l'azione penale o, comunque, qualora il giudice abbia emesso il decreto che dispone il giudizio ai sensi dell'articolo 424 del codice di procedura penale ovvero sentenza di non luogo a procedere ai sensi dell'articolo 425 dello stesso codice fondata sulla sussistenza della causa di estinzione del reato prevista dall'articolo 157 del codice penale. Qualora intervenga una sentenza definitiva di assoluzione ai sensi dell'articolo 530 del codice di procedura penale ovvero una sentenza definitiva di non luogo a procedere ai sensi dell'articolo 425 dello stesso codice fondata sulla sussistenza di motivi diversi dalla causa di estinzione indicata nel periodo precedente, ovvero una sentenza definitiva di non doversi procedere ai sensi dell'articolo 529 del codice di procedura penale, compete il rimborso delle maggiori imposte versate in relazione alla non ammissibilita' in deduzione prevista dal periodo precedente e dei relativi interessi ». )) 2. Ai fini dell'accertamento delle imposte sui redditi non concorrono alla formazione del reddito oggetto di rettifica i componenti positivi direttamente afferenti a spese o altri componenti negativi relativi a beni o servizi non effettivamente scambiati o prestati, entro i limiti dell'ammontare non ammesso in deduzione delle predette spese o altri componenti negativi. In tal caso si applica la sanzione amministrativa dal 25 al 50 per cento dell'ammontare delle spese o altri componenti negativi relativi a beni o servizi non effettivamente scambiati o prestati indicati nella dichiarazione dei redditi. In nessun caso si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e la sanzione e' riducibile esclusivamente ai sensi dell'(( articolo )) 16, comma 3, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472. 3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano, in luogo di quanto disposto dal comma 4-bis dell'articolo 14 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, previgente, anche per fatti, atti o attivita' posti in essere prima dell'entrata in vigore degli stessi commi 1 e 2, ove piu' favorevoli, tenuto conto anche degli effetti in termini di imposte o maggiori imposte dovute, salvo che i provvedimenti (( emessi in base al citato comma 4-bis )) previgente non si siano resi (( definitivi. Resta ferma )) l'applicabilita' delle previsioni di cui al periodo precedente ed ai commi 1 e 2 anche per la determinazione del valore della produzione netta ai fini dell'imposta regionale sulle attivita' produttive. 4. La lettera d-ter) del secondo comma dell'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e' sostituita dalla seguente: « d-ter) in caso di omessa presentazione dei modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore o di indicazione di cause di esclusione o di inapplicabilita' degli studi di settore non sussistenti, nonche' di infedele compilazione dei predetti modelli che comporti una differenza superiore al (( 15 )) per cento, o comunque ad euro (( 50.000 )), tra i ricavi o compensi stimati applicando gli studi di settore sulla base dei dati corretti e quelli stimati sulla base dei dati indicati in dichiarazione. ». 5. La disposizione di cui al comma 4 si applica con riferimento agli accertamenti notificati a partire dalla data di entrata in vigore del presente (( decreto )). Per gli accertamenti notificati in precedenza continua ad applicarsi quanto previsto dalla previgente lettera d-ter) del secondo comma dell'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. 6. Ai fini del rafforzamento delle garanzie dei crediti erariali, la Guardia di finanza puo' avvalersi del potere di cui agli articoli 32, primo comma, numero 7), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e 51, secondo comma, numero 7), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 anche ai fini dell'effettuazione di segnalazioni all'Agenzia delle entrate finalizzate alla richiesta al presidente della commissione tributaria provinciale, da parte di quest'ultima, delle misure cautelari ai sensi dell'articolo 22 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472. 7. All'articolo 51, comma 1, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, e successive modificazioni, le parole: « alla Agenzia delle entrate che attiva i conseguenti controlli di natura fiscale » sono sostituite dalle seguenti: « alla Guardia di finanza la quale, ove ravvisi l'utilizzabilita' di elementi ai fini dell'attivita' di accertamento, ne da' tempestiva comunicazione all'Agenzia delle entrate ». 8. (( Le Agenzie fiscali e la Guardia di finanza, nell'ambito dell'attivita' di pianificazione degli accertamenti, tengono conto anche delle segnalazioni non anonime di violazioni tributarie, incluse quelle relative all'obbligo di emissione della ricevuta o dello scontrino fiscale ovvero del documento certificativo dei corrispettivi. )) (( 8-bis. All'articolo 44 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: )) (( a) al secondo comma, dopo le parole: « inviano una segnalazione ai comuni di domicilio fiscale dei soggetti passivi » sono aggiunte le seguenti: « che abbiano stipulato convenzioni con l'Agenzia delle entrate »; )) (( b) al quarto comma, la parola: « sessanta » e' sostituita dalla seguente: « trenta ». )) 9. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 35 il comma 15-quinquies e' sostituito dal seguente: «15-quinquies. L'Agenzia delle entrate, sulla base dei dati e degli elementi in possesso dell'anagrafe tributaria, individua i soggetti titolari di partita IVA che, pur obbligati, non abbiano presentato la dichiarazione di cessazione di attivita' di cui al comma 3 e comunica agli stessi che provvedera' alla cessazione d'ufficio della partita IVA. Il contribuente che rilevi eventuali elementi non considerati o valutati erroneamente puo' fornire i chiarimenti necessari all'Agenzia delle entrate entro i trenta giorni successivi al ricevimento della comunicazione. La somma dovuta a titolo di sanzione per l'omessa presentazione della dichiarazione di cessazione di attivita' e' iscritta direttamente nei ruoli a titolo definitivo. L'iscrizione a ruolo non e' eseguita se il contribuente provvede a pagare la somma dovuta con le modalita' indicate nell'articolo 19 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione. In tal caso l'ammontare della sanzione dovuta e' ridotto ad un terzo del minimo.»; b) dopo l'articolo 35-ter e' inserito il seguente: «(( Art. 35 )) -quater (Pubblicita' in materia di partita IVA). - Al fine di contrastare le frodi in materia di imposta sul valore aggiunto, l'Agenzia delle entrate rende disponibile a chiunque, con servizio di libero accesso, la possibilita' di verificare puntualmente, mediante i dati disponibili in anagrafe tributaria, la validita' del numero di partita IVA attribuito ai sensi dell'articolo 35 o 35-ter. Il servizio fornisce le informazioni relative allo stato di attivita' della partita IVA inserita e alla denominazione del soggetto o, in assenza di questa, al cognome e nome della persona fisica titolare.». 10. All'articolo 76 del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, dopo il comma 2 e' inserito il seguente: «2-bis. Salvo quanto previsto nei commi 1 e 2, l'imposta relativa alle annualita' successive alla prima, alle cessioni, risoluzioni e proroghe di cui all'articolo 17, nonche' le connesse sanzioni e gli interessi dovuti, sono richiesti, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di scadenza del pagamento.». (( 10-bis. All'articolo 5 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2001, n. 404, sono apportate le seguenti modificazioni: )) (( a) al comma 3, le parole: « in possesso di almeno cento unita' immobiliari » sono sostituite dalle seguenti: « in possesso di almeno dieci unita' immobiliari »; )) (( b) dopo il comma 3 e' inserito il seguente: «3-bis. Sono, altresi', tenuti ad adottare la procedura di registrazione telematica i soggetti di cui alla lettera d-bis) dell'articolo 10 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131 ». )) 11. All'articolo 14 della legge 12 novembre 2011, n. 183, il comma 10 e' abrogato. 12. Al decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 29, comma 1: 1) alla lettera b), in fine, e' aggiunto il seguente periodo: « . L'agente della riscossione, con raccomandata semplice spedita all'indirizzo presso il quale e' stato notificato l'atto di cui alla lettera a), informa il debitore di aver preso in carico le somme per la riscossione »; 2) alla lettera c), in fine, sono aggiunte le seguenti parole: « e l'agente della riscossione non invia l'informativa di cui alla lettera b) »; 3) alla lettera e) le parole: « secondo anno » sono sostituite dalle seguenti: « terzo anno »; b) all'articolo 30, comma 2, in fine, e' aggiunto il seguente periodo: «Ai fini dell'espropriazione forzata, l'esibizione dell'estratto dell'avviso di cui al comma 1, come trasmesso all'agente della riscossione secondo le modalita' indicate al comma 5, tiene luogo, a tutti gli effetti, dell'esibizione dell'atto stesso in tutti i casi in cui l'agente della riscossione ne attesti la provenienza.». (( 12-bis. All'articolo 29, comma 1, lettera a), del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, dopo le parole: « n. 218, » sono inserite le seguenti: « dell'articolo 48, comma 3-bis, e », e dopo le parole: « n. 472 » sono aggiunte le seguenti: « , nonche' in caso di definitivita' dell'atto di accertamento impugnato ». )) 13. Il comma 2-ter dell'articolo 13 della Tariffa, parte prima, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, come modificato dal comma 1 dell'articolo 19 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e' sostituito dal seguente: «2-ter. Comunicazioni periodiche alla clientela relative a prodotti finanziari, anche non soggetti ad obbligo di deposito, ivi compresi i depositi bancari e postali, anche se rappresentati da certificati. L'imposta non e' dovuta per le comunicazioni ricevute ed emesse dai fondi pensione e dai (( fondi sanitari. Per )) ogni esemplare, sul complessivo valore di mercato o, in mancanza, (( sul valore nominale o di rimborso. ))». 14. Nella nota 3-ter all'articolo 13 della Tariffa, parte prima, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, le parole: « agli strumenti e » sono soppresse (( e, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Per i buoni postali fruttiferi emessi in forma cartacea prima del 1° gennaio 2009, l'imposta e' calcolata sul valore nominale del singolo titolo ed e' dovuta nella misura minima di euro 1.81, con esclusione della previsione di esenzione di cui al precedente periodo. L'imposta gravante sui buoni postali fruttiferi si rende comunque dovuta al momento del rimborso » )). 15. Le disposizioni dei commi 13 e 14 si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2012. 16. All'articolo 19 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono apportate le seguenti modificazioni: a) dopo il comma 3 e' inserito il seguente: «3-bis. Per le comunicazioni relative a quote o azioni di organismi di investimento collettivo del risparmio, per le quali sussista uno stabile rapporto con l'intermediario in assenza di un formale contratto di custodia o amministrazione, in essere alla data del 31 dicembre 2011, in caso di mancata provvista da parte del cliente per il pagamento dell'imposta di bollo di cui all'articolo 13, comma 2-ter della Tariffa, parte I, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, l'intermediario puo' effettuare i necessari disinvestimenti.»; b) nel comma 7, le parole: « ai sensi del comma 2-ter » sono sostituite dalle seguenti: « ai sensi dei commi 2-bis e 2-ter »; (( c) nel comma 8: )) (( 1) le parole: « 16 febbraio » sono sostituite dalle seguenti: « 16 luglio »; )) (( 2) dopo il primo periodo e' inserito il seguente: «Nel caso in cui, nel corso del periodo d'imposta, venga meno in tutto o in parte la segretazione, l'imposta e' dovuta sul valore delle attivita' finanziarie in ragione del periodo in cui il conto o rapporto ha fruito della segretazione »; )) d) nel comma 11, le parole: « di bollo » sono sostituite dalle seguenti: « sui redditi »; e) il comma 15 e' sostituito dal seguente: « 15. L'imposta di cui al comma 13 e' stabilita nella misura dello 0,76 per cento del valore degli immobili. L'imposta non e' dovuta se l'importo, come determinato ai sensi del presente comma, non supera euro 200. Il valore e' costituito dal costo risultante dall'atto di acquisto o dai contratti e, in mancanza, secondo il valore di mercato rilevabile nel luogo in cui e' situato l'immobile. (( Per gli immobili situati in Paesi appartenenti alla Unione europea o in Paesi aderenti allo Spazio economico europeo che garantiscono un adeguato scambio di informazioni, il valore e' quello catastale come determinato e rivalutato nel Paese in cui l'immobile e' situato ai fini dell'assolvimento di imposte di natura patrimoniale e reddituale o, in mancanza, quello di cui al periodo precedente. )) »; f) dopo il comma 15 e' inserito il seguente: «15-bis. Per i soggetti che prestano lavoro all'estero per lo Stato italiano, per una sua suddivisione politica o amministrativa o per un suo ente locale e le persone fisiche che lavorano all'estero presso organizzazioni internazionali cui aderisce l'Italia la cui residenza fiscale in Italia sia determinata, in deroga agli ordinari criteri previsti dal Testo Unico delle imposte sui redditi, in base ad accordi internazionali ratificati, l'imposta di cui al comma 13 e' stabilita nella misura ridotta dello 0,4 per cento per l'immobile adibito ad abitazione principale e per le relative pertinenze. L'aliquota ridotta si applica limitatamente al periodo di tempo in cui l'attivita' lavorativa e' svolta all'estero. Dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unita' immobiliare e' adibita ad abitazione principale da piu' soggetti passivi la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. Per gli anni 2012 e 2013 la detrazione (( prevista dal periodo precedente )) e' maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di eta' non superiore a ventisei anni, purche' dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale. L'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non puo' superare l'importo massimo di 400 euro. (( Per gli immobili di cui al primo periodo non si applica l'articolo 70, comma 2, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 )) »; g) nel comma 16, dopo il primo periodo, e' inserito il seguente: «Per gli immobili situati in Paesi appartenenti alla Unione europea o in Paesi aderenti allo Spazio economico europeo che garantiscono un adeguato scambio di informazioni, dalla predetta imposta si deduce un credito d'imposta pari alle eventuali imposte di natura patrimoniale e reddituale gravanti sullo stesso immobile, non gia' detratte ai sensi dell'articolo 165 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.»; h) nel comma 20, dopo il primo periodo, e' inserito il seguente: «Per i conti correnti e i libretti di risparmio detenuti in Paesi della Unione europea o in Paesi aderenti allo Spazio economico Europeo che garantiscono un adeguato scambio di informazioni l'imposta e' stabilita in misura fissa pari a quella prevista dall'articolo 13, comma 2-bis, lettera a), della tariffa(( , parte I, )) allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642.»; i) dopo il comma 23 e' inserito il seguente: « 23-bis. Nell'applicazione dell'articolo 14, comma 1, lettera a), del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 409, alle attivita' finanziarie oggetto di emersione o di rimpatrio ai sensi dell'articolo 13-bis, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, e degli articoli 12 e 15 del citato decreto-legge n. 350 del 2001, non e' comunque precluso l'accertamento dell'imposta sul valore aggiunto. ». (( 16-bis. All'articolo 4 del decreto-legge 28 luglio 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, e successive modificazioni, il comma 4 e' sostituito dal seguente: «4. Gli obblighi di indicazione nella dichiarazione dei redditi previsti nei commi 1 e 2 non sussistono per le attivita' finanziarie e patrimoniali affidate in gestione o in amministrazione agli intermediari residenti e per i contratti comunque conclusi attraverso il loro intervento, qualora i flussi finanziari e i redditi derivanti da tali attivita' e contratti siano riscossi attraverso l'intervento degli intermediari stessi ». )) (( 16-ter. Al comma 12 dell'articolo 19 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono apportate le seguenti modificazioni: )) (( a) dopo le parole: « oggetto di emersione che, » sono inserite le seguenti: « a partire dal 1° gennaio 2011 e fino »; )) (( b) dopo il primo periodo e' inserito il seguente: «L'intermediario presso il quale il prelievo e' stato effettuato provvede a trattenere l'imposta dai conti comunque riconducibili al soggetto che ha effettuato l'emersione o riceve provvista dallo stesso contribuente, anche in caso di estinzione del rapporto acceso per effetto della procedura di emersione ». )) 17. In considerazione di quanto previsto dal comma 16, lettera c), per l'anno 2012 il versamento dell'imposta di cui al comma 8 ivi citato puo' essere effettuato entro il termine del 16 maggio e fino alla data di entrata in vigore del presente decreto non si configurano violazioni in materia di versamenti. (( 17-bis. Nella nota 3-bis all'articolo 13 della tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, la parola: « annuo » e' soppressa. )) 18. All'articolo 17, comma 1, terzo periodo, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, le parole: « 10.000 euro annui » sono sostituite dalle seguenti: « 5.000 euro annui ». 19. All'articolo 37, comma 49-bis, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, le parole: « 10.000 euro annui » sono sostituite dalle seguenti: « 5.000 euro annui ». 20. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate possono essere stabiliti i termini e le ulteriori modalita' attuative delle disposizioni di cui ai commi 18 e 19. 21. In relazione alle disposizioni di cui ai commi da 18 a 20, le dotazioni finanziarie della Missione di spesa «Politiche economico finanziarie e di bilancio » sono ridotte di 249 milioni di euro per l'anno 2012 e di 299 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013. (( 21-bis. All'articolo 16, comma 5-bis, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, dopo le parole: « nel deposito IVA » sono aggiunte le seguenti: « senza tempi minimi di giacenza ne' obbligo di scarico dal mezzo di trasporto». )) (( 21-ter. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, i commi 96 e 97 sono abrogati. )) 22. Al primo periodo, del primo comma dell'articolo 52 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo le parole: « artistiche o professionali » sono inserite le seguenti: « , nonche' in quelli utilizzati dagli enti non commerciali e da quelli che godono dei benefici di cui al decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, ». (( 22-bis. All'articolo 28, comma 8, lettera b), del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono apportate le seguenti modificazioni: )) (( a) le parole: « dell'impianto e » sono sostituite dalle seguenti: « , nonche', tenuto conto delle disposizioni degli articoli 22 e 23 della legge 22 dicembre 1957, n. 1293, »; )) (( b) dopo le parole: « di 500 mq » sono aggiunte le seguenti: « , a condizione che, per la rivendita di tabacchi, la disciplina urbanistico- edilizia del luogo consenta all'interno di tali impianti la costruzione o il mantenimento di locali chiusi, diversi da quelli al servizio della distribuzione di carburanti, con una superficie utile minima non inferiore a 30 mq » )). 23. L'Agenzia per le organizzazioni non lucrative di utilita' sociale (ONLUS) di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 settembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 229 del 30 settembre 2000, e' soppressa dalla data di entrata in vigore del presente decreto e i compiti e le funzioni esercitati sono trasferiti al Ministero del lavoro e delle politiche sociali che con appositi regolamenti adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400, provvede ad adeguare il proprio assetto organizzativo, senza nuovi o maggiori oneri. Per il finanziamento dei compiti e delle attribuzioni trasferite al Ministero del lavoro e delle politiche sociali di cui al primo periodo (( del presente comma )), si fa fronte con le risorse a valere sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 14 della legge 13 maggio 1999, n. 133(( , nonche' le risorse giacenti in tesoreria sulla contabilita' speciale intestata all'Agenzia, opportunamente versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate agli appositi capitoli dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali )). Il (( Ministro )) dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare(( , con propri decreti, )) le occorrenti variazioni di bilancio. Al Ministero (( del lavoro e delle politiche sociali )) sono altresi' trasferite tutte le risorse strumentali attualmente utilizzate dalla predetta Agenzia(( . Nelle more delle modifiche al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 aprile 2011, n. 144, recante riorganizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, rese necessarie dall'attuazione del presente comma, le funzioni trasferite ai sensi del presente comma sono esercitate dalla Direzione generale per il terzo settore e le formazioni sociali del predetto Ministero )). Dall'attuazione delle (( disposizioni del presente comma )) non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 24. Fermi i limiti assunzionali a legislazione vigente, in relazione all'esigenza urgente e inderogabile di assicurare la funzionalita' operativa delle proprie strutture, volta a garantire una (( efficace )) attuazione delle misure di contrasto all'evasione di cui alle disposizioni del presente articolo, (( l'Agenzia delle dogane, l'Agenzia delle entrate e l'Agenzia del territorio sono autorizzate )) ad espletare procedure concorsuali (( da completare entro il 31 dicembre 2013 )) per la copertura delle posizioni dirigenziali vacanti, secondo le modalita' di cui all'articolo 1, comma 530, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e (( all'articolo 2 )), comma 2, secondo periodo, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248. Nelle more dell'espletamento di dette procedure (( l'Agenzia delle dogane, l'Agenzia delle entrate e l'Agenzia del territorio )), salvi gli incarichi gia' affidati, (( potranno )) attribuire incarichi dirigenziali a propri funzionari con la stipula di contratti di lavoro a tempo determinato, la cui durata e' fissata in relazione al tempo necessario per la copertura del posto vacante tramite concorso. Gli incarichi sono attribuiti con apposita procedura selettiva applicando l'articolo 19, comma 1-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Ai funzionari cui e' conferito l'incarico compete lo stesso trattamento economico dei dirigenti. A seguito dell'assunzione dei vincitori delle procedure concorsuali di cui al presente comma, (( l'Agenzia delle dogane, l'Agenzia delle entrate e l'Agenzia del territorio non potranno )) attribuire nuovi incarichi dirigenziali a propri funzionari con la stipula di contratti di lavoro a tempo determinato, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 19 comma 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma si provvede con le risorse disponibili (( sul bilancio dell'Agenzia delle entrate, dell'Agenzia delle dogane e dell'Agenzia del territorio. Alla compensazione degli effetti in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, pari a 10,3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013, per l'Agenzia delle dogane e per l'Agenzia del territorio si provvede mediante corrispondente utilizzo del Fondo di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. )) (( 24-bis. Al fine di assicurare la massima flessibilita' organizzativa e di potenziare l'attivita' di contrasto dell'evasione fiscale e delle frodi in danno del bilancio dello Stato e dell'Unione europea, anche in attuazione delle disposizioni del presente decreto, il Corpo della Guardia di finanza e' autorizzato a effettuare, nel triennio 2013-2015, un piano straordinario di assunzioni nel ruolo « ispettori », nei limiti numerici e di spesa previsti dall'articolo 66, comma 9-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, allo scopo utilizzando il 50 per cento delle vacanze organiche esistenti nel ruolo « appuntati e finanzieri » del medesimo Corpo. Le unita' da assumere ai sensi del presente comma sono stabilite annualmente, assicurando l'invarianza di spesa a regime, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di natura non regolamentare, e sono considerate a tutti gli effetti in sovrannumero all'organico del ruolo « ispettori », da riassorbire per effetto dei passaggi degli ispettori in altri ruoli del Corpo della Guardia di finanza, secondo le disposizioni vigenti. Le assunzioni di cui al presente comma devono in ogni caso garantire l'incorporamento nella carriera iniziale del medesimo Corpo dei volontari delle Forze armate gia' vincitori dei concorsi banditi alla data di entrata in vigore del presente decreto. )) 25. All'articolo 13 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, dopo il comma 3-quater e' aggiunto il seguente: «3-quinquies. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, (( di concerto )) con il Ministro dell'interno, sono disciplinate le modalita' di certificazione dell'utilizzo dei contributi assegnati in attuazione del comma 3-quater. Le certificazioni relative ai contributi concessi in favore di enti pubblici e di soggetti privati sono trasmesse agli Uffici territoriali del Governo che ne danno comunicazione alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti competenti per territorio. Le relazioni conclusive e le certificazioni previste dai decreti ministeriali emanati in attuazione degli atti di indirizzo delle Commissioni parlamentari con cui si attribuiscono i contributi di cui al comma 3-quater, nonche' il rendiconto annuale previsto per gli enti locali dall'articolo 158 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono (( sostituiti )) dalle certificazioni disciplinate dal presente comma.». (( 25-bis. La disposizione di cui all'articolo 13, comma 3-quater, terzo periodo, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, si interpreta nel senso che i contributi statali concessi a valere sul Fondo per la tutela dell'ambiente e la promozione dello sviluppo del territorio, istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze, sono assegnati agli enti destinatari per interventi realizzati o da realizzare nei rispettivi territori per il risanamento e il recupero ambientale e lo sviluppo economico dei territori stessi. ))
Riferimenti normativi Si riporta il testo dei commi 4 e 4-bis dell'articolo 14 della citata legge n. 537 del 1993, come modificati dalla presente legge: "Art. 14. (Razionalizzazione e soppressione di agevolazioni tributarie e recupero di imposte e di base imponibile) - 1.- 3. (Omissis). 4. Nelle categorie di reddito di cui all'articolo 6, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, devono intendersi ricompresi, se in esse classificabili, i proventi derivanti da fatti, atti o attivita' qualificabili come illecito civile, penale o amministrativo se non gia' sottoposti a sequestro o confisca penale. I relativi redditi sono determinati secondo le disposizioni riguardanti ciascuna categoria. 4-bis. Nella determinazione dei redditi di cui all'articolo 6, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non sono ammessi in deduzione i costi e le spese dei beni o delle prestazioni di servizio direttamente utilizzati per il compimento di atti o attivita' qualificabili come delitto non colposo per il quale il pubblico ministero abbia esercitato l'azione penale o, comunque, qualora il giudice abbia emesso il decreto che dispone il giudizio ai sensi dell'articolo 424 del codice di procedura penale ovvero sentenza di non luogo a procedere ai sensi dell'articolo 425 dello stesso codice fondata sulla sussistenza della causa di estinzione del reato prevista dall'articolo 157 del codice penale. Qualora intervenga una sentenza definitiva di assoluzione ai sensi dell'articolo 530 del codice di procedura penale ovvero una sentenza definitiva di non luogo a procedere ai sensi dell'articolo 425 dello stesso codice fondata sulla sussistenza di motivi diversi dalla causa di estinzione indicata nel periodo precedente, ovvero una sentenza definitiva di non doversi procedere ai sensi dell'articolo 529 del codice di procedura penale, compete il rimborso delle maggiori imposte versate in relazione alla non ammissibilita' in deduzione prevista dal periodo precedente e dei relativi interessi.". Si riporta il testo vigente degli articoli 12 e 16, comma 3, del citato decreto legislativo, n. 472 del 1997: "Art. 12. (Concorso di violazioni e continuazione) - 1. E' punito con la sanzione che dovrebbe infliggersi per la violazione piu' grave, aumentata da un quarto al doppio, chi, con una sola azione od omissione, viola diverse disposizioni anche relative a tributi diversi ovvero commette, anche con piu' azioni od omissioni, diverse violazioni formali della medesima disposizione. 2. Alla stessa sanzione soggiace chi, anche in tempi diversi, commette piu' violazioni che, nella loro progressione, pregiudicano o tendono a pregiudicare la determinazione dell'imponibile ovvero la liquidazione anche periodica del tributo. 3. Nei casi previsti dai commi 1 e 2, se le violazioni rilevano ai fini di piu' tributi, si considera quale sanzione base cui riferire l'aumento, quella piu' grave aumentata di un quinto. 4. Le previsioni dei commi 1, 2 e 3 si applicano separatamente rispetto ai tributi erariali e ai tributi di ciascun altro ente impositore e, tra i tributi erariali, alle imposte doganali e alle imposte sulla produzione e sui consumi. 5. Quando violazioni della stessa indole vengono commesse in periodi di imposta diversi, si applica la sanzione base aumentata dalla meta' al triplo. Se l'ufficio non contesta tutte le violazioni o non irroga la sanzione contemporaneamente rispetto a tutte, quando in seguito vi provvede determina la sanzione complessiva tenendo conto delle violazioni oggetto del precedente provvedimento. Se piu' atti di irrogazione danno luogo a processi non riuniti o comunque introdotti avanti a giudici diversi, il giudice che prende cognizione dell'ultimo di essi ridetermina la sanzione complessiva tenendo conto delle violazioni risultanti dalle sentenze precedentemente emanate. 6. Il concorso e la continuazione sono interrotti dalla constatazione della violazione. 7. Nei casi previsti dal presente articolo la sanzione non puo' essere comunque superiore a quella risultante dal cumulo delle sanzioni previste per le singole violazioni. 8. Nei casi di accertamento con adesione, in deroga ai commi 3 e 5, le disposizioni sulla determinazione di una sanzione unica in caso di progressione si applicano separatamente per ciascun tributo e per ciascun periodo d'imposta. La sanzione conseguente alla rinuncia, all'impugnazione dell'avviso di accertamento, alla conciliazione giudiziale e alla definizione agevolata ai sensi degli articoli 16 e 17 del presente decreto non puo' stabilirsi in progressione con violazioni non indicate nell'atto di contestazione o di irrogazione delle sanzioni." "Art. 16. (Procedimento di irrogazione delle sanzioni) - 1. - 2-. (Omissis). 3. Entro il termine previsto per la proposizione del ricorso, il trasgressore e gli obbligati in solido possono definire la controversia con il pagamento di un importo pari ad un terzo della sanzione indicata e comunque non inferiore ad un terzo dei minimi edittali previsti per le violazioni piu' gravi relative a ciascun tributo. La definizione agevolata impedisce l'irrogazione delle sanzioni accessorie. 4.- 7-bis. (Omissis).". Si riporta il testo dell'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 (Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi), come modificato dalla presente legge: "Art. 39. (Redditi determinati in base alle scritture contabili) - Per i redditi d'impresa delle persone fisiche l'ufficio procede alla rettifica: a) se gli elementi indicati nella dichiarazione non corrispondono a quelli del bilancio, del conto dei profitti e delle perdite e dell'eventuale prospetto di cui al comma 1 dell'articolo 3; b) se non sono state esattamente applicate le disposizioni del titolo I, capo VI, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni; c) se l'incompletezza, la falsita' o l'inesattezza degli elementi indicati nella dichiarazione e nei relativi allegati risulta in modo certo e diretto dai verbali e dai questionari di cui ai numeri 2) e 4) del primo comma dell'articolo 32, dagli atti, documenti e registri esibiti o trasmessi ai sensi del numero 3) dello stesso comma, dalle dichiarazioni di altri soggetti previste negli articoli 6 e 7, dai verbali relativi ad ispezioni eseguite nei confronti di altri contribuenti o da altri atti e documenti in possesso dell'ufficio; d) se l'incompletezza, la falsita' o l'inesattezza degli elementi indicati nella dichiarazione e nei relativi allegati risulta dall'ispezione delle scritture contabili e dalle altre verifiche di cui all'articolo 33 ovvero dal controllo della completezza, esattezza e veridicita' delle registrazioni contabili sulla scorta delle fatture e degli altri atti e documenti relativi all'impresa nonche' dei dati e delle notizie raccolti dall'ufficio nei modi previsti dall'articolo 32. L'esistenza di attivita' non dichiarate o la inesistenza di passivita' dichiarate e' desumibile anche sulla base di presunzioni semplici, purche' queste siano gravi, precise e concordanti. In deroga alle disposizioni del comma precedente l'ufficio delle imposte determina il reddito d'impresa sulla base dei dati e delle notizie comunque raccolti o venuti a sua conoscenza, con facolta' di prescindere in tutto o in parte dalle risultanze del bilancio e dalle scritture contabili in quanto esistenti e di avvalersi anche di presunzioni prive dei requisiti di cui alla lettera d) del precedente comma: a) quando il reddito d'impresa non e' stato indicato nella dichiarazione; b) (abrogata); c) quando dal verbale di ispezione redatto ai sensi dell'art. 33 risulta che il contribuente non ha tenuto o ha comunque sottratto all'ispezione una o piu' delle scritture contabili prescritte dall'art. 14, ovvero quando le scritture medesime non sono disponibili per causa di forza maggiore; d) quando le omissioni e le false o inesatte indicazioni accertate ai sensi del precedente comma ovvero le irregolarita' formali delle scritture contabili risultanti dal verbale di ispezione sono cosi' gravi, numerose e ripetute da rendere inattendibili nel loro complesso le scritture stesse per mancanza delle garanzie proprie di una contabilita' sistematica. Le scritture ausiliarie di magazzino non si considerano irregolari se gli errori e le omissioni sono contenuti entro i normali limiti di tolleranza delle quantita' annotate nel carico o nello scarico e dei costi specifici imputati nelle schede di lavorazione ai sensi della lett. d) del primo comma dell'art. 14 del presente decreto; d-bis) quando il contribuente non ha dato seguito agli inviti disposti dagli uffici ai sensi dell'articolo 32, primo comma, numeri 3) e 4), del presente decreto o dell'articolo 51, secondo comma, numeri 3) e 4), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633; d-ter) in caso di omessa presentazione dei modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore o di indicazione di cause di esclusione o di inapplicabilita' degli studi di settore non sussistenti, nonche' di infedele compilazione dei predetti modelli che comporti una differenza superiore al 15 per cento, o comunque ad euro 50.000, tra i ricavi o compensi stimati applicando gli studi di settore sulla base dei dati corretti e quelli stimati sulla base dei dati indicati in dichiarazione. Le disposizioni dei commi precedenti valgono, in quanto applicabili, anche per i redditi delle imprese minori e per quelli derivanti dall'esercizio di arti e professioni, con riferimento alle scritture contabili rispettivamente indicate negli artt. 18 e 19. Il reddito di impresa dei soggetti indicati nel quarto comma dell'art. 18, che non hanno provveduto agli adempimenti contabili di cui ai precedenti commi dello stesso articolo, e' determinato in ogni caso ai sensi del secondo comma del presente articolo.". Si riporta il testo dell'articolo 39, comma 2, lett. d-ter), del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, previgente alla entrata in vigore della presente legge: "Art. 39. (Redditi determinati in base alle scritture contabili) - (Omissis). Per i redditi d'impresa delle persone fisiche l'ufficio procede alla rettifica: a) - d-bis) omissis. d-ter) in caso di omessa presentazione dei modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore o di indicazione di cause di esclusione o di inapplicabilita' degli studi di settore non sussistenti, nonche' di infedele compilazione dei predetti modelli che comporti una differenza superiore al quindici per cento, o comunque ad euro cinquantamila, tra i ricavi o compensi stimati applicando gli studi di settore sulla base dei dati corretti e quelli stimati sulla base dei dati indicati in dichiarazione. (Omissis).". Si riporta il testo vigente dell'articolo 32, primo comma, numero 7), del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973: "Art. 32. (Poteri degli uffici) - Per l'adempimento dei loro compiti gli uffici delle imposte possono: 1) - 6-bis) (Omissis). 7) richiedere, previa autorizzazione del direttore centrale dell'accertamento dell'Agenzia delle entrate o del direttore regionale della stessa, ovvero, per il Corpo della guardia di finanza, del comandante regionale, alle banche, alla societa' Poste italiane Spa, per le attivita' finanziarie e creditizie, alle societa' ed enti di assicurazione per le attivita' finanziarie, agli intermediari finanziari, alle imprese di investimento, agli organismi di investimento collettivo del risparmio, alle societa' di gestione del risparmio e alle societa' fiduciarie, dati, notizie e documenti relativi a qualsiasi rapporto intrattenuto od operazione effettuata, ivi compresi i servizi prestati, con i loro clienti, nonche' alle garanzie prestate da terzi o dagli operatori finanziari sopra indicati e le generalita' dei soggetti per i quali gli stessi operatori finanziari abbiano effettuato le suddette operazioni e servizi o con i quali abbiano intrattenuto rapporti di natura finanziaria. Alle societa' fiduciarie di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1966, e a quelle iscritte nella sezione speciale dell'albo di cui all'articolo 20 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, puo' essere richiesto, tra l'altro, specificando i periodi temporali di interesse, di comunicare le generalita' dei soggetti per conto dei quali esse hanno detenuto o amministrato o gestito beni, strumenti finanziari e partecipazioni in imprese, inequivocamente individuati. La richiesta deve essere indirizzata al responsabile della struttura accentrata, ovvero al responsabile della sede o dell'ufficio destinatario che ne da' notizia immediata al soggetto interessato; la relativa risposta deve essere inviata al titolare dell'ufficio procedente; (Omissis).". Si riporta il testo vigente dell'articolo 51, secondo comma, numero 7), del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972: "Art. 51. (Attribuzioni e poteri degli Uffici dell'imposta sul valore aggiunto) - omissis. Per l'adempimento dei loro compiti gli Uffici possono: 1) - 6)-bis (Omissis). 7) richiedere, previa autorizzazione del direttore centrale dell'accertamento dell'Agenzia delle entrate o del direttore regionale della stessa, ovvero, per il Corpo della guardia di finanza, del comandante regionale, alle banche, alla societa' Poste italiane Spa, per le attivita' finanziarie e creditizie, alle societa' ed enti di assicurazione per le attivita' finanziarie, agli intermediari finanziari, alle imprese di investimento, agli organismi di investimento collettivo del risparmio, alle societa' di gestione del risparmio e alle societa' fiduciarie, dati, notizie e documenti relativi a qualsiasi rapporto intrattenuto od operazione effettuata, ivi compresi i servizi prestati, con i loro clienti, nonche' alle garanzie prestate da terzi o dagli operatori finanziari sopra indicati e le generalita' dei soggetti per i quali gli stessi operatori finanziari abbiano effettuato le suddette operazioni e servizi o con i quali abbiano intrattenuto rapporti di natura finanziaria. Alle societa' fiduciarie di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1966, e a quelle iscritte nella sezione speciale dell'albo di cui all'articolo 20 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, puo' essere richiesto, tra l'altro, specificando i periodi temporali di interesse, di comunicare le generalita' dei soggetti per conto dei quali esse hanno detenuto o amministrato o gestito beni, strumenti finanziari e partecipazioni in imprese, inequivocamente individuati. La richiesta deve essere indirizzata al responsabile della struttura accentrata, ovvero al responsabile della sede o dell'ufficio destinatario che ne da' notizia immediata al soggetto interessato; la relativa risposta deve essere inviata al titolare dell'ufficio procedente; Omissis.". Si riporta il testo vigente dell'articolo 22 del citato decreto legislativo n. 472 del 1997: "Art. 22. (Ipoteca e sequestro conservativo) - 1. In base all'atto di contestazione, al provvedimento di irrogazione della sanzione o al processo verbale di constatazione e dopo la loro notifica, l'ufficio o l'ente, quando ha fondato timore di perdere la garanzia del proprio credito, puo' chiedere, con istanza motivata, al presidente della commissione tributaria provinciale l'iscrizione di ipoteca sui beni del trasgressore e dei soggetti obbligati in solido e l'autorizzazione a procedere, a mezzo di ufficiale giudiziario, al sequestro conservativo dei loro beni, compresa l'azienda. A tal fine l'Agenzia delle entrate si avvale anche del potere di cui agli articoli 32, primo comma, numero 7), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, e 51, secondo comma, numero 7), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni. 2. Le istanze di cui al comma 1 devono essere notificate, anche tramite il servizio postale, alle parti interessate, le quali possono, entro venti giorni dalla notifica, depositare memorie e documenti difensivi. 3. Il presidente, decorso il termine di cui al comma 2, fissa con decreto la trattazione dell'istanza per la prima camera di consiglio utile, disponendo che ne sia data comunicazione alle parti almeno dieci giorni prima. La commissione decide con sentenza. 4. In caso di eccezionale urgenza o di pericolo nel ritardo, il presidente, ricevuta l'istanza, provvede con decreto motivato. Contro il decreto e' ammesso reclamo al collegio entro trenta giorni. Il collegio, sentite le parti in camera di consiglio, provvede con sentenza. 5. Nei casi in cui non sussiste giurisdizione delle commissioni tributarie, le istanze di cui al comma 1 devono essere presentate al tribunale territorialmente competente in ragione della sede dell'ufficio richiedente, che provvede secondo le disposizioni del libro IV, titolo I, capo III, sezione I, del codice di procedura civile, in quanto applicabili. 6. Le parti interessate possono prestare, in corso di giudizio, idonea garanzia mediante cauzione o fideiussione bancaria o assicurativa. In tal caso l'organo dinanzi al quale e' in corso il procedimento puo' non adottare ovvero adottare solo parzialmente il provvedimento richiesto. 7. I provvedimenti cautelari perdono efficacia se, nel termine di centoventi giorni dalla loro adozione, non viene notificato atto di contestazione o di irrogazione. In tal caso, il presidente della commissione tributaria provinciale ovvero il presidente del tribunale dispongono, su istanza di parte e sentito l'ufficio o l'ente richiedente, la cancellazione dell'ipoteca. I provvedimenti perdono altresi' efficacia a seguito della sentenza, anche non passata in giudicato, che accoglie il ricorso o la domanda. La sentenza costituisce titolo per la cancellazione dell'ipoteca. In caso di accoglimento parziale, su istanza di parte, il giudice che ha pronunciato la sentenza riduce proporzionalmente l'entita' dell'iscrizione o del sequestro; se la sentenza e' pronunciata dalla Corte di cassazione, provvede il giudice la cui sentenza e' stata impugnata con ricorso per cassazione.". Si riporta il testo dell'articolo 51, comma 1, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 (Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attivita' criminose e di finanziamento del terrorismo nonche' della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione), come modificato dalla presente legge: "Art. 51. (Obbligo di comunicazione al Ministero dell'economia e delle finanze delle infrazioni di cui al presente Titolo). 1. I destinatari del presente decreto che, in relazione ai loro compiti di servizio e nei limiti delle loro attribuzioni e attivita', hanno notizia di infrazioni alle disposizioni di cui all'articolo 49, commi 1, 5, 6, 7, 12, 13 e 14, e all'articolo 50 ne riferiscono entro trenta giorni al Ministero dell'economia e delle finanze per la contestazione e gli altri adempimenti previsti dall'articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689 e per la immediata comunicazione della infrazione anche alla Guardia di finanza la quale, ove ravvisi l'utilizzabilita' di elementi ai fini dell'attivita' di accertamento, ne da' tempestiva comunicazione all'Agenzia delle entrate. 2. In caso di infrazioni riguardanti assegni bancari, assegni circolari, libretti al portatore o titoli similari, la comunicazione deve essere effettuata dalla banca o da Poste Italiane S.p.A. che li accetta in versamento e dalla banca o da Poste Italiane S.p.A. che ne effettua l'estinzione salvo che il soggetto tenuto alla comunicazione abbia certezza che la stessa e' stata gia' effettuata dall'altro soggetto obbligato. 3. Qualora oggetto dell'infrazione sia un'operazione di trasferimento segnalata ai sensi dell'articolo 41, comma 1, il soggetto che ha effettuato la segnalazione di operazione sospetta non e' tenuto alla comunicazione di cui al comma 1.". Si riporta il testo dell'articolo 44 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, come modificato dalla presente legge: "Art. 44. (Partecipazione dei comuni all'accertamento) - I comuni partecipano all'accertamento dei redditi delle persone fisiche secondo le disposizioni del presente articolo e di quello successivo. L'Agenzia delle Entrate mette a disposizione dei comuni le dichiarazioni di cui all'articolo 2 dei contribuenti in essi residenti; gli Uffici dell'Agenzia delle Entrate, prima della emissione degli avvisi di accertamento, ai sensi dell'articolo 38, quarto comma e seguenti, inviano una segnalazione ai comuni di domicilio fiscale dei soggetti passivi che abbiano stipulato convenzioni con l'Agenzia delle entrate. Il comune di domicilio fiscale del contribuente segnala all'Agenzia delle entrate qualsiasi integrazione degli elementi contenuti nelle dichiarazioni presentate dalle persone fisiche ai sensi dell'art. 2, indicando dati, fatti ed elementi rilevanti e fornendo ogni idonea documentazione atta a comprovarla. Dati, fatti ed elementi rilevanti, provati da idonea documentazione, possono essere segnalati dal comune anche nel caso di omissione della dichiarazione. Il comune di domicilio fiscale del contribuente, con riferimento agli accertamenti di cui al secondo comma comunica entro trenta giorni da quello del ricevimento della segnalazione ogni elemento in suo possesso utile alla determinazione del reddito complessivo. Abrogato Abrogato Abrogato Il comune per gli adempimenti previsti dal terzo e quarto comma puo' richiedere dati e notizie alle amministrazioni ed enti pubblici che hanno obbligo di rispondere gratuitamente. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Stato-Citta' ed autonomie locali, sono stabiliti criteri e modalita' per la pubblicazione, sul sito del comune, dei dati aggregati relativi alle dichiarazioni di cui al comma secondo, con riferimento a determinate categorie di contribuenti ovvero di reddito. Con il medesimo decreto sono altresi' individuati gli ulteriori dati che l'Agenzia delle entrate mette a disposizione dei comuni per favorire la partecipazione all'attivita' di accertamento, nonche' le modalita' di trasmissione idonee a garantire la necessaria riservatezza.". Si riporta il testo dell'articolo 35 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, come modificato dalla presente legge: "Art. 35. (Disposizione regolamentare concernente le dichiarazioni di inizio, variazione e cessazione attivita') - 1. I soggetti che intraprendono l'esercizio di un'impresa, arte o professione nel territorio dello Stato, o vi istituiscono una stabile organizzazione, devono farne dichiarazione entro trenta giorni ad uno degli uffici locali dell'Agenzia delle entrate ovvero ad un ufficio provinciale dell'imposta sul valore aggiunto della medesima Agenzia; la dichiarazione e' redatta, a pena di nullita', su modelli conformi a quelli approvati con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate. L'ufficio attribuisce al contribuente un numero di partita I.V.A. che restera' invariato anche nelle ipotesi di variazioni di domicilio fiscale fino al momento della cessazione dell'attivita' e che deve essere indicato nelle dichiarazioni, nella home-page dell'eventuale sito web e in ogni altro documento ove richiesto. 2. Dalla dichiarazione di inizio attivita' devono risultare: a) per le persone fisiche, il cognome e nome, il luogo e la data di nascita, il codice fiscale, la residenza, il domicilio fiscale e l'eventuale ditta; b) per i soggetti diversi dalle persone fisiche, la natura giuridica, la denominazione, ragione sociale o ditta, la sede legale, o in mancanza quella amministrativa, e il domicilio fiscale e deve essere inoltre indicato il codice fiscale per almeno una delle persone che ne hanno la rappresentanza; c) per i soggetti residenti all'estero, anche l'ubicazione della stabile organizzazione; d) il tipo e l'oggetto dell'attivita' e il luogo o i luoghi in cui viene esercitata anche a mezzo di sedi secondarie, filiali, stabilimenti, succursali, negozi, depositi e simili, il luogo o i luoghi in cui sono tenuti e conservati i libri, i registri, le scritture e i documenti prescritti dal presente decreto e da altre disposizioni; e) per i soggetti che svolgono attivita' di commercio elettronico, l'indirizzo del sito web ed i dati identificativi dell'internet service provider; e-bis) per i soggetti che intendono effettuare operazioni intracomunitarie di cui al Titolo II, Capo II del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, la volonta' di effettuare dette operazioni; f) ogni altro elemento richiesto dal modello ad esclusione dei dati che l'Agenzia delle entrate e' in grado di acquisire autonomamente. 3 In caso di variazione di alcuno degli elementi di cui al comma 2 o di cessazione dell'attivita', il contribuente deve entro trenta giorni farne dichiarazione ad uno degli uffici indicati dal comma 1, utilizzando modelli conformi a quelli approvati con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate. Se la variazione comporta il trasferimento del domicilio fiscale essa ha effetto dal sessantesimo giorno successivo alla data in cui si e' verificata. In caso di fusione, scissione, conferimenti di aziende o di altre trasformazioni sostanziali che comportano l'estinzione del soggetto d'imposta, la dichiarazione e' presentata unicamente dal soggetto risultante dalla trasformazione. 4 In caso di cessazione dell'attivita' il termine per la presentazione della dichiarazione di cui al comma 3 decorre dalla data di ultimazione delle operazioni relative alla liquidazione dell'azienda, per le quali rimangono ferme le disposizioni relative al versamento dell'imposta, alla fatturazione, registrazione, liquidazione e dichiarazione. Nell'ultima dichiarazione annuale deve tenersi conto anche dell'imposta dovuta ai sensi del n. 5) dell'articolo 2, da determinare computando anche le operazioni indicate nell'ultimo comma dell'articolo 6, per le quali non si e' ancora verificata l'esigibilita' dell'imposta. 5 I soggetti che intraprendono l'esercizio di un'impresa, arte o professione, se ritengono di realizzare un volume d'affari che comporti l'applicazione di disposizioni speciali ad esso connesse concernenti l'osservanza di adempimenti o di criteri speciali di determinazione dell'imposta, devono indicarlo nella dichiarazione di inizio attivita' da presentare a norma del presente articolo e devono osservare la disciplina stabilita in relazione al volume d'affari dichiarato. 6 Le dichiarazioni previste dal presente articolo sono presentate in via telematica secondo le disposizioni di cui ai commi 10 e seguenti ovvero, in duplice esemplare, direttamente ad uno degli uffici di cui al comma 1. Le dichiarazioni medesime possono, in alternativa, essere inoltrate in unico esemplare a mezzo servizio postale mediante raccomandata, con l'obbligo di garantire l'identita' del soggetto dichiarante mediante allegazione di idonea documentazione; in tal caso si considerano presentate nel giorno in cui risultano spedite. 7 L'ufficio rilascia o invia al contribuente certificato di attribuzione della partita IVA o dell'avvenuta variazione o cessazione dell'attivita' e nel caso di presentazione diretta consegna la copia della dichiarazione al contribuente debitamente timbrata. 7-bis Per i soggetti che hanno effettuato l'opzione di cui al comma 2, lettera e-bis) entro trenta giorni dalla data di attribuzione della partita IVA, l'Ufficio puo' emettere provvedimento di diniego dell'autorizzazione a effettuare le operazioni di cui al Titolo II, Capo II del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427. 7-ter Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate sono stabilite le modalita' di diniego o revoca dell'autorizzazione di cui al comma 7-bis. 8 I soggetti tenuti all'iscrizione nel registro delle imprese ovvero alla denuncia al repertorio delle notizie economiche e amministrative (REA) ai sensi, rispettivamente, degli articoli 7 e 9 del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, concernente il regolamento di attuazione dell'articolo 8, della legge 29 dicembre 1993, n. 580, in materia di istituzione del registro delle imprese, possono assolvere gli obblighi di presentazione delle dichiarazioni di cui al presente articolo presentando le dichiarazioni stesse all'ufficio del registro delle imprese, il quale trasmette i dati in via telematica all'Agenzia delle entrate e rilascia apposita certificazione dell'avvenuta operazione. Nel caso di inizio dell'attivita' l'ufficio del registro delle imprese comunica al contribuente il numero di partita IVA attribuito in via telematica dall'Agenzia delle entrate. 9 Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate puo' essere stabilita la data a decorrere dalla quale le dichiarazioni di inizio, variazione e cessazione attivita' sono presentate esclusivamente all'ufficio del registro delle imprese ovvero in via telematica secondo le disposizioni di cui ai commi successivi. 10 Le dichiarazioni previste dal presente articolo possono essere presentate in via telematica direttamente dai contribuenti o tramite i soggetti di cui all'articolo 3, commi 2-bis e 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 322 del 1998; in tal caso si considerano presentate nel giorno in cui sono trasmesse all'Agenzia delle entrate in via telematica e il procedimento di trasmissione si considera concluso nel giorno in cui e' completata la ricezione da parte dell'Agenzia delle entrate. La prova della presentazione delle dichiarazioni e' data dalla comunicazione dell'Agenzia delle entrate attestante l'avvenuto ricevimento delle dichiarazioni stesse. 11 I soggetti incaricati di cui all'articolo 3, commi 2-bis e 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 322 del 1998, restituiscono al contribuente una copia della dichiarazione attestante la data di consegna con l'impegno alla trasmissione in via telematica e rilasciano la certificazione restituita dall'Agenzia delle entrate attestante l'avvenuta operazione e contenente, in caso di inizio attivita', il numero di partita IVA attribuito al contribuente. 12 In caso di presentazione delle dichiarazioni in via telematica si applicano ai fini della sottoscrizione le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica n. 322 del 1998. 13 I soggetti di cui al comma 3 dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 322 del 1998, incaricati della predisposizione delle dichiarazioni previste dal presente articolo, sono obbligati alla trasmissione in via telematica delle stesse. 14 Ai fini della conservazione delle dichiarazioni si applicano le disposizioni previste per la conservazione delle dichiarazioni annuali dal decreto del Presidente della Repubblica n. 322 del 1998. 15 Le modalita' tecniche di trasmissione in via telematica delle dichiarazioni previste dal presente articolo ed i tempi di attivazione del servizio di trasmissione telematica sono stabiliti con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale. 15-bis L'attribuzione del numero di partita IVA determina la esecuzione di riscontri automatizzati per la individuazione di elementi di rischio connessi al rilascio dello stesso nonche' l'eventuale effettuazione di accessi nel luogo di esercizio dell'attivita', avvalendosi dei poteri previsti dal presente decreto. 15-ter Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono individuate: a) specifiche informazioni da richiedere all'atto della dichiarazione di inizio di attivita'; b) tipologie di contribuenti per i quali l'attribuzione del numero di partita IVA determina la possibilita' di effettuare gli acquisti di cui all'articolo 38 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, e successive modificazioni, a condizione che sia rilasciata polizza fideiussoria o fideiussione bancaria per la durata di tre anni dalla data del rilascio e per un importo rapportato al volume d'affari presunto e comunque non inferiore a 50.000 euro. 15-quater Ai fini del contrasto alle frodi sull'IVA intracomunitaria, con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate sono stabiliti i criteri e le modalita' di inclusione delle partite IVA nella banca dati dei soggetti passivi che effettuano operazioni intracomunitarie, ai sensi dell'articolo 22 del Regolamento (CE) del 7 ottobre 2003, n. 1798. 15-quinquies L'Agenzia delle entrate, sulla base dei dati e degli elementi in possesso dell'anagrafe tributaria, individua i soggetti titolari di partita IVA che, pur obbligati, non abbiano presentato la dichiarazione di cessazione di attivita' di cui al comma 3 e comunica agli stessi che provvedera' alla cessazione d'ufficio della partita IVA. Il contribuente che rilevi eventuali elementi non considerati o valutati erroneamente puo' fornire i chiarimenti necessari all'Agenzia delle entrate entro i trenta giorni successivi al ricevimento della comunicazione. La somma dovuta a titolo di sanzione per l'omessa presentazione della dichiarazione di cessazione di attivita' e' iscritta direttamente nei ruoli a titolo definitivo. L'iscrizione a ruolo non e' eseguita se il contribuente provvede a pagare la somma dovuta con le modalita' indicate nell'articolo 19 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione. In tal caso l'ammontare della sanzione dovuta e' ridotto ad un terzo del minimo.". Si riporta il testo dell'articolo 76 del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, come modificato dalla presente legge: "Art. 76. (Decadenza dell'azione della finanza) - 1 L'imposta sugli atti soggetti a registrazione ai sensi dell'art. 5 non presentati per la registrazione deve essere richiesta, a pena di decadenza, nel termine di cinque anni dal giorno in cui, a norma degli artt. 13 e 14, avrebbe dovuto essere richiesta la registrazione o, a norma dell'art. 15, lettere c), d) ed e), si e' verificato il fatto che legittima la registrazione d'ufficio. Nello stesso termine, decorrente dal giorno in cui avrebbero dovuto essere presentate, deve essere richiesta l'imposta dovuta in base alle denunce prescritte dall'art. 19. 1-bis L'avviso di rettifica e di liquidazione della maggiore imposta di cui all'articolo 52, comma 1, deve essere notificato entro il termine di decadenza di due anni dal pagamento dell'imposta proporzionale. 2 Salvo quanto disposto nel comma 1-bis, l'imposta deve essere richiesta, a pena di decadenza, entro il termine di tre anni decorrenti, per gli atti presentati per la registrazione o registrati per via telematica: a) dalla richiesta di registrazione, se si tratta di imposta principale; b) dalla data in cui e' stata presentata la denuncia di cui all'articolo 19, se si tratta di imposta complementare; dalla data della notificazione della decisione delle commissioni tributarie ovvero dalla data in cui la stessa e' divenuta definitiva nel caso in cui sia stato proposto ricorso avverso l'avviso di rettifica e di liquidazione della maggiore imposta. Nel caso di occultazione di corrispettivo di cui all'articolo 72, il termine decorre dalla data di registrazione dell'atto; c) dalla data di registrazione dell'atto ovvero dalla data di presentazione della denuncia di cui all'articolo 19, se si tratta di imposta suppletiva. 2-bis. Salvo quanto previsto nei commi 1 e 2, l'imposta relativa alle annualita' successive alla prima, alle cessioni, risoluzioni e proroghe di cui all'articolo 17, nonche' le connesse sanzioni e gli interessi dovuti, sono richiesti, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di scadenza del pagamento. 3 L'avviso di liquidazione dell'imposta deve essere notificato al contribuente nei modi stabiliti nel terzo comma dell'art. 52. 4 La soprattassa e la pena pecuniaria devono essere applicate, a pena di decadenza, nel termine stabilito per chiedere l'imposta cui le stesse si riferiscono e, se questa non e' dovuta, nel termine di cinque anni dal giorno in cui e' avvenuta la violazione. 5 L'intervenuta decadenza non dispensa dal pagamento dell'imposta in caso di registrazione volontaria o quando si faccia uso dell'atto ai sensi dell'art. 6.". Si riporta il testo dell'articolo 5 del regolamento di cui al citato decreto del Presidente della Repubblica n. 404 del 2001, come modificato dalla presente legge: "Art. 5. (Registrazione telematica dei contratti di locazione) - 1. I soggetti obbligati alla registrazione ai sensi dell'articolo 10 del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, possono registrare i contratti di locazione per via telematica avvalendosi di soggetti delegati in possesso di adeguata capacita' tecnica economica e finanziaria, ovvero degli incaricati della trasmissione telematica di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 322 del 1998. 2. I soggetti delegati di cui al comma 1, devono essere autorizzati dall'Agenzia delle entrate con le modalita' previste dal provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate di cui al comma 4. 3. I soggetti obbligati alla registrazione dei contratti di locazione in possesso di almeno dieci unita' immobiliari, sono tenuti ad adottare la procedura di registrazione telematica degli stessi direttamente oppure tramite i soggetti delegati o gli incaricati della trasmissione di cui al comma 1. 3-bis. Sono, altresi', tenuti ad adottare la procedura di registrazione telematica i soggetti di cui alla lettera d-bis) dell'articolo 10 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131. 4. Le modalita' di registrazione telematica dei contratti di locazione sono stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate.". Si riporta il testo dell'articolo 14 della legge n. 183 del 2011, come modificato dalla presente legge: "Art. 14. (Riduzione degli oneri amministrativi per imprese e cittadini) - 1. In via sperimentale, fino al 31 dicembre 2013, sull'intero territorio nazionale si applica la disciplina delle zone a burocrazia zero prevista dall'articolo 43 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. 2. A tale scopo, fino al 31 dicembre 2013, i provvedimenti di cui al primo periodo della lettera a) del comma 2 dell'articolo 43 del citato decreto-legge n. 78 del 2010 sono adottati, ferme restando le altre previsioni ivi contenute, in via esclusiva e all'unanimita', dall'ufficio locale del Governo, istituito in ciascun capoluogo di provincia, su richiesta della regione, d'intesa con gli enti interessati e su proposta del Ministro dell'interno, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. La trasmissione dei dati e dei documenti previsti dal secondo periodo della medesima lettera, avviene in favore del medesimo ufficio. 3. L'ufficio locale del Governo e' presieduto dal prefetto e composto da un rappresentante della regione, da un rappresentante della provincia, da un rappresentante della citta' metropolitana ove esistente, e da un rappresentante del comune interessato. Il dissenso di uno o piu' dei componenti, a pena di inammissibilita', deve essere manifestato nella riunione convocata dal prefetto, deve essere congruamente motivato e deve recare le specifiche indicazioni delle modifiche e delle integrazioni eventualmente necessarie ai fini dell'assenso. Si considera acquisito l'assenso dell'amministrazione il cui rappresentante non partecipa alla riunione medesima, ovvero non esprime definitivamente la volonta' dell'amministrazione rappresentata. 4. Resta esclusa l'applicazione dei commi 1, 2 e 3 ai soli procedimenti amministrativi di natura tributaria, a quelli concernenti la tutela statale dell'ambiente, quella della salute e della sicurezza pubblica, nonche' alle nuove iniziative produttive avviate su aree soggette a vincolo. 5. Fatto salvo quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, nel caso di mancato rispetto dei termini dei procedimenti, di cui all'articolo 7 del medesimo decreto, da parte degli enti interessati, l'adozione del provvedimento conclusivo e' rimessa all'ufficio locale del Governo. 6. Le previsioni dei commi da 1 a 5 non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e la partecipazione all'ufficio locale del Governo e' a titolo gratuito e non comporta rimborsi. 7. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e' abrogato l'articolo 7 della legge 18 aprile 1975, n. 110, recante «Norme integrative della disciplina vigente per il controllo delle armi, delle munizioni e degli esplosivi». 8. Il comma 1-bis dell'articolo 36 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, deve intendersi nel senso che l'atto di trasferimento delle partecipazioni di societa' a responsabilita' limitata ivi disciplinato e' in deroga al secondo comma dell'articolo 2470 del codice civile ed e' sottoscritto con la firma digitale di cui all'articolo 24 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. 9. A partire dal 1° gennaio 2012, le societa' a responsabilita' limitata che non abbiano nominato il collegio sindacale possono redigere il bilancio secondo uno schema semplificato. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le voci e la struttura che compongono lo schema di bilancio semplificato e le modalita' di attuazione del presente comma. 10. (abrogato). 11. I limiti per la liquidazione trimestrale dell'IVA sono i medesimi di quelli fissati per il regime di contabilita' semplificata. 12. All'articolo 6 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, dopo il comma 4 e' inserito il seguente: «4-bis. Nelle societa' di capitali il collegio sindacale, il consiglio di sorveglianza e il comitato per il controllo della gestione possono svolgere le funzioni dell'organismo di vigilanza di cui al comma 1, lettera b)». 13. L'articolo 2477 del codice civile e' cosi' sostituito: «Art. 2477. - (Sindaco e revisione legale dei conti). - L'atto costitutivo puo' prevedere, determinandone le competenze e poteri, la nomina di un sindaco o di un revisore. La nomina del sindaco e' obbligatoria se il capitale sociale non e' inferiore a quello minimo stabilito per le societa' per azioni. La nomina del sindaco e' altresi' obbligatoria se la societa': a) e' tenuta alla redazione del bilancio consolidato; b) controlla una societa' obbligata alla revisione legale dei conti; c) per due esercizi consecutivi ha superato due dei limiti indicati dal primo comma dell'articolo 2435-bis. L'obbligo di nomina del sindaco di cui alla lettera c) del terzo comma cessa se, per due esercizi consecutivi, i predetti limiti non vengono superati. Nei casi previsti dal secondo e terzo comma si applicano le disposizioni in tema di societa' per azioni; se l'atto costitutivo non dispone diversamente, la revisione legale dei conti e' esercitata dal sindaco. L'assemblea che approva il bilancio in cui vengono superati i limiti indicati al secondo e terzo comma deve provvedere, entro trenta giorni, alla nomina del sindaco. Se l'assemblea non provvede, alla nomina provvede il tribunale su richiesta di qualsiasi soggetto interessato». 13-bis. Nelle societa' a responsabilita' limitata, i collegi sindacali nominati entro il 31 dicembre 2011 rimangono in carica fino alla scadenza naturale del mandato deliberata dall'assemblea che li ha nominati. 14. All'articolo 2397 del codice civile e' aggiunto, in fine, il seguente comma: «Per le societa' aventi ricavi o patrimonio netto inferiori a 1 milione di euro lo statuto puo' prevedere che l'organo di controllo sia composto da un sindaco unico, scelto tra i revisori legali iscritti nell'apposito registro». 15. Nel caso in cui siano entrate in vigore norme di legge o regolamentari che incidano, direttamente o indirettamente, sulle materie regolate dallo statuto sociale, le societa' cooperative di cui al capo I del titolo VI del libro V del codice civile, le cui azioni non siano negoziate in mercati regolamentati, possono modificare il proprio statuto con le maggioranze assembleari previste in via generale dallo statuto per le sue modificazioni, anche nei casi in cui lo statuto stesso preveda maggioranze piu' elevate per la modifica di determinati suoi articoli. 16. Per semplificare le procedure di rilascio delle autorizzazioni relative ai trasporti eccezionali su gomma, all'articolo 10 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, il comma 9-bis e' sostituito dal seguente: «9-bis. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il Governo, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, modifica il regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, prevedendo che: a) per i trasporti eccezionali su gomma sia sufficiente prevedere la trasmissione, per via telematica, della prescritta richiesta di autorizzazione, corredata della necessaria documentazione, all'ente proprietario o concessionario per le autostrade, strade statali e militari, e alle regioni per la rimanente rete viaria, almeno quindici giorni prima della data fissata per il viaggio e le autorizzazioni devono essere rilasciate entro quindici giorni dalla loro presentazione; b) le autorizzazioni periodiche di cui all'articolo 13 del citato regolamento siano valide per un numero indefinito di viaggi con validita' annuale per la circolazione a carico e a vuoto dei convogli indicati sull'autorizzazione; c) le autorizzazioni multiple di cui al medesimo articolo 13 siano valide per un numero definito di viaggi da effettuarsi entro sei mesi dalla data del rilascio; d) le autorizzazioni singole di cui al medesimo articolo 13 siano valide per un unico viaggio da effettuarsi entro tre mesi dalla data di rilascio; e) per le autorizzazioni di tipo periodico non e' prevista l'indicazione della tipologia e della natura della merce trasportata; f) le disposizioni contenute all'articolo 13, comma 5, non siano vincolate alla invariabilita' della natura del materiale e della tipologia degli elementi trasportati; g) i trasporti di beni della medesima tipologia ripetuti nel tempo siano soggetti all'autorizzazione periodica prevista dall'articolo 13, come modificato ai sensi del presente comma, e che questa sia rilasciata con le modalita' semplificate di cui alla lettera a) del presente comma; h) tutti i tipi di autorizzazioni, anche con validita' scaduta, siano rinnovabili su domanda che deve essere presentata, in carta semplice, per non piu' di tre volte, per un periodo di validita' non superiore a tre anni, quando tutti i dati, riferiti sia al veicolo che al suo carico, ed i percorsi stradali siano rimasti invariati; i) nelle domande relative alle autorizzazioni di tipo singolo o multiplo, possano essere indicati, con annotazione a parte, fino ad un massimo di cinque veicoli costituenti riserva di quelli scelti per il trasporto, pari a cinque sia per il veicolo trattore che per il veicolo rimorchio o semirimorchio e siano ammesse tutte le combinazioni possibili tra i trattori ed i rimorchi o semirimorchi anche incrociate».". Si riporta il testo degli articoli 29, comma 1, e 30, commi 1 e 2, del citato decreto-legge n. 78 del 2010, come modificati dalla presente legge: "Art. 29. (Concentrazione della riscossione nell'accertamento) - 1. Le attivita' di riscossione relative agli atti indicati nella seguente lettera a) emessi a partire dal 1° ottobre 2011 e relativi ai periodi d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2007 e successivi, sono potenziate mediante le seguenti disposizioni: a) l'avviso di accertamento emesso dall'Agenzia delle Entrate ai fini delle imposte sui redditi, dell'imposta regionale sulle attivita' produttive e dell'imposta sul valore aggiunto ed il connesso provvedimento di irrogazione delle sanzioni, devono contenere anche l'intimazione ad adempiere, entro il termine di presentazione del ricorso, all'obbligo di pagamento degli importi negli stessi indicati, ovvero, in caso di tempestiva proposizione del ricorso ed a titolo provvisorio, degli importi stabiliti dall'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. L'intimazione ad adempiere al pagamento e' altresi' contenuta nei successivi atti da notificare al contribuente, anche mediante raccomandata con avviso di ricevimento, in tutti i casi in cui siano rideterminati gli importi dovuti in base agli avvisi di accertamento ai fini delle imposte sui redditi, dell'imposta regionale sulle attivita' produttive e dell'imposta sul valore aggiunto ed ai connessi provvedimenti di irrogazione delle sanzioni ai sensi dell'articolo 8, comma 3-bis del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, dell'articolo 48, comma 3-bis, e dell'articolo 68 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e dell'articolo 19 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, nonche' in caso di definitivita' dell'atto di accertamento impugnato. In tali ultimi casi il versamento delle somme dovute deve avvenire entro sessanta giorni dal ricevimento della raccomandata; la sanzione amministrativa prevista dall'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, non si applica nei casi di omesso, carente o tardivo versamento delle somme dovute, nei termini di cui ai periodi precedenti, sulla base degli atti ivi indicati; b) gli atti di cui alla lettera a) divengono esecutivi decorsi sessanta giorni dalla notifica e devono espressamente recare l'avvertimento che, decorsi trenta giorni dal termine ultimo per il pagamento, la riscossione delle somme richieste, in deroga alle disposizioni in materia di iscrizione a ruolo, e' affidata in carico agli agenti della riscossione anche ai fini dell'esecuzione forzata, con le modalita' determinate con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate, di concerto con il Ragioniere generale dello Stato. L'esecuzione forzata e' sospesa per un periodo di centottanta giorni dall'affidamento in carico agli agenti della riscossione degli atti di cui alla lettera a); tale sospensione non si applica con riferimento alle azioni cautelari e conservative, nonche' ad ogni altra azione prevista dalle norme ordinarie a tutela del creditore. L'agente della riscossione, con raccomandata semplice spedita all'indirizzo presso il quale e' stato notificato l'atto di cui alla lettera a), informa il debitore di aver preso in carico le somme per la riscossione. L'agente della riscossione, con raccomandata semplice spedita all'indirizzo presso il quale e' stato notificato l'atto di cui alla lettera a), informa il debitore di aver preso in carico le somme per la riscossione; c) in presenza di fondato pericolo per il positivo esito della riscossione, decorsi sessanta giorni dalla notifica degli atti di cui alla lettera a), la riscossione delle somme in essi indicate, nel loro ammontare integrale comprensivo di interessi e sanzioni, puo' essere affidata in carico agli agenti della riscossione anche prima dei termini previsti alle lettere a) e b). Nell'ipotesi di cui alla presente lettera, e ove gli agenti della riscossione, successivamente all'affidamento in carico degli atti di cui alla lettera a), vengano a conoscenza di elementi idonei a dimostrare il fondato pericolo di pregiudicare la riscossione, non opera la sospensione di cui alla lettera b) e l'agente della riscossione non invia l'informativa di cui alla lettera b) e l'agente della riscossione non invia l'informativa di cui alla lettera b); d) all'atto dell'affidamento e, successivamente, in presenza di nuovi elementi, il competente ufficio dell'Agenzia delle Entrate fornisce, anche su richiesta dell'agente della riscossione, tutti gli elementi utili ai fini del potenziamento dell'efficacia della riscossione, acquisiti anche in fase di accertamento; e) l'agente della riscossione, sulla base del titolo esecutivo di cui alla lettera a) e senza la preventiva notifica della cartella di pagamento, procede ad espropriazione forzata con i poteri, le facolta' e le modalita' previste dalle disposizioni che disciplinano la riscossione a mezzo ruolo. Ai fini dell'espropriazione forzata l'esibizione dell'estratto dell'atto di cui alla lettera a), come trasmesso all'agente della riscossione con le modalita' determinate con il provvedimento di cui alla lettera b), tiene luogo, a tutti gli effetti, dell'esibizione dell'atto stesso in tutti i casi in cui l'agente della riscossione ne attesti la provenienza. Decorso un anno dalla notifica degli atti indicati alla lettera a), l'espropriazione forzata e' preceduta dalla notifica dell'avviso di cui all'articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. L'espropriazione forzata, in ogni caso, e' avviata, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento e' divenuto definitivo; f) a partire dal primo giorno successivo al termine ultimo per la presentazione del ricorso, le somme richieste con gli atti di cui alla lettera a) sono maggiorate degli interessi di mora nella misura indicata dall'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, calcolati a partire dal giorno successivo alla notifica degli atti stessi; all'agente della riscossione spettano l'aggio, interamente a carico del debitore, e il rimborso delle spese relative alle procedure esecutive, previsti dall'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112; g) ai fini della procedura di riscossione contemplata dal presente comma, i riferimenti contenuti in norme vigenti al ruolo e alla cartella di pagamento si intendono effettuati agli atti indicati nella lettera a) ed i riferimenti alle somme iscritte a ruolo si intendono effettuati alle somme affidate agli agenti della riscossione secondo le disposizioni del presente comma; la dilazione del pagamento prevista dall'articolo 19 dello stesso decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, puo' essere concessa solo dopo l'affidamento del carico all'agente della riscossione e in caso di ricorso avverso gli atti di cui alla lettera a) si applica l'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602; h) in considerazione della necessita' di razionalizzare e velocizzare tutti i processi di riscossione coattiva, assicurando il recupero di efficienza di tale fase dell'attivita' di contrasto all'evasione, con uno o piu' regolamenti da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, anche in deroga alle norme vigenti, sono introdotte disposizioni finalizzate a razionalizzare, progressivamente, coerentemente con le norme di cui al presente comma, le procedure di riscossione coattiva delle somme dovute a seguito dell'attivita' di liquidazione, controllo e accertamento sia ai fini delle imposte sui redditi e sul valore aggiunto che ai fini degli altri tributi amministrati dall'Agenzia delle Entrate e delle altre entrate riscuotibili a mezzo ruolo. 2. - 7. (Omissis)." "Art. 30. (Potenziamento dei processi di riscossione dell'INPS) - 1. A decorrere dal 1° gennaio 2011, l'attivita' di riscossione relativa al recupero delle somme a qualunque titolo dovute all'INPS, anche a seguito di accertamenti degli uffici, e' effettuata mediante la notifica di un avviso di addebito con valore di titolo esecutivo. 2. L'avviso di addebito deve contenere a pena di nullita' il codice fiscale del soggetto tenuto al versamento, il periodo di riferimento del credito, la causale del credito, gli importi addebitati ripartiti tra quota capitale, sanzioni e interessi ove dovuti nonche' l'indicazione dell'agente della riscossione competente in base al domicilio fiscale presente nell'anagrafe tributaria alla data di formazione dell'avviso. L'avviso dovra' altresi' contenere l'intimazione ad adempiere l'obbligo di pagamento degli importi nello stesso indicati entro il termine di sessanta giorni dalla notifica nonche' l'indicazione che, in mancanza del pagamento, l'agente della riscossione indicato nel medesimo avviso procedera' ad espropriazione forzata, con i poteri, le facolta' e le modalita' che disciplinano la riscossione a mezzo ruolo. L'avviso deve essere sottoscritto, anche mediante firma elettronica, dal responsabile dell'ufficio che ha emesso l'atto. Ai fini dell'espropriazione forzata, l'esibizione dell'estratto dell'avviso di cui al comma 1, come trasmesso all'agente della riscossione secondo le modalita' indicate al comma 5, tiene luogo, a tutti gli effetti, dell'esibizione dell'atto stesso in tutti i casi in cui l'agente della riscossione ne attesti la provenienza. Ai fini dell'espropriazione forzata, l'esibizione dell'estratto dell'avviso di cui al comma 1, come trasmesso all'agente della riscossione secondo le modalita' indicate al comma 5, tiene luogo, a tutti gli effetti, dell'esibizione dell'atto stesso in tutti i casi in cui l'agente della riscossione ne attesti la provenienza.". Si riporta il testo dell'articolo 13 della Tariffa, parte prima, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 (Disciplina dell'imposta di bollo), come modificato dalla presente legge: "Art. 13. (Fatture, note, conti ed estratti di conti) Parte di provvedimento in formato grafico Si riporta il testo dei commi da 3-bis a 24 dell'articolo 19 del citato decreto-legge n. 201 del 2011, come modificato dalla presente legge: "Art. 19. (Disposizioni in materia di imposta di bollo su conti correnti, titoli, strumenti e prodotti finanziari nonche' su valori «scudati» e su attivita' finanziarie e immobili detenuti all'estero) - 1. -3. (Omissis). 3-bis. Per le comunicazioni relative a quote o azioni di organismi di investimento collettivo del risparmio, per le quali sussista uno stabile rapporto con l'intermediario in assenza di un formale contratto di custodia o amministrazione, in essere alla data del 31 dicembre 2011, in caso di mancata provvista da parte del cliente per il pagamento dell'imposta di bollo di cui all'articolo 13, comma 2-ter della Tariffa, parte I, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, l'intermediario puo' effettuare i necessari disinvestimenti. 4. Per le comunicazioni di cui al comma 2-ter dell'articolo 13 della tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, e successive modificazioni, la percentuale della somma da versare entro il 30 novembre 2012 ai sensi dell'articolo 15-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, e' ridotta al 50 per cento. 5. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite modalita' di attuazione dei commi da 1 a 3. 6. Le attivita' finanziarie oggetto di emersione ai sensi dell'articolo 13-bis del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, e successive modificazioni, e degli articoli 12 e 15 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 409, e successive modificazioni, sono soggette a un'imposta di bollo speciale annuale del 4 per mille. Per gli anni 2012 e 2013 l'aliquota e' stabilita, rispettivamente, nella misura del 10 e del 13,5 per mille. 7. L'imposta di cui al comma 6 e' determinata al netto dell'eventuale imposta di bollo pagata ai sensi dei commi 2-bis e 2-ter dell'articolo 13 della tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, e successive modificazioni. 8. Gli intermediari di cui all'articolo 11, comma 1, lettera b), del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 409, provvedono a trattenere l'imposta di cui al comma 6 dal conto del soggetto che ha effettuato l'emersione o ricevono provvista dallo stesso contribuente, ed effettuano il relativo versamento entro il 16 luglio di ciascun anno con riferimento al valore delle attivita' ancora segretate al 31 dicembre dell'anno precedente. Nel caso in cui, nel corso del periodo d'imposta, venga meno in tutto o in parte la segretazione, l'imposta e' dovuta sul valore delle attivita' finanziarie in ragione del periodo in cui il conto o rapporto ha fruito della segretazione. Il versamento e' effettuato secondo le disposizioni contenute nel capo III del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni. Per il solo versamento da effettuare nel 2012 il valore delle attivita' segretate e' quello al 6 dicembre 2011. 9. Gli intermediari di cui al comma 8 segnalano all'Agenzia delle entrate i contribuenti nei confronti dei quali non e' stata applicata e versata l'imposta con le modalita' di cui al medesimo comma 8. Nei confronti dei predetti contribuenti l'imposta e' riscossa mediante iscrizione a ruolo ai sensi dell'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni. 10. Per l'omesso versamento dell'imposta di cui al comma 6 si applica una sanzione pari all'importo non versato. 11. Per l'accertamento e la riscossione dell'imposta di cui al comma 6 nonche' per il relativo contenzioso si applicano le disposizioni in materia di imposta sui redditi. 12. Per le attivita' finanziarie oggetto di emersione che a partire dal 1° gennaio 2011 e fino alla data del 6 dicembre 2011, sono state in tutto o in parte prelevate dal rapporto di deposito, amministrazione o gestione acceso per effetto della procedura di emersione ovvero comunque dismesse, e' dovuta, per il solo anno 2012, un'imposta straordinaria pari al 10 per mille. L'intermediario presso il quale il prelievo e' stato effettuato provvede a trattenere l'imposta dai conti comunque riconducibili al soggetto che ha effettuato l'emersione o riceve provvista dallo stesso contribuente, anche in caso di estinzione del rapporto acceso per effetto della procedura di emersione. Si applicano le disposizioni dei commi da 8 a 11. 13. A decorrere dal 2011 e' istituita un'imposta sul valore degli immobili situati all'estero, a qualsiasi uso destinati dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato. 14. Soggetto passivo dell'imposta di cui al comma 13 e' il proprietario dell'immobile ovvero il titolare di altro diritto reale sullo stesso. L'imposta e' dovuta proporzionalmente alla quota di possesso e ai mesi dell'anno nei quali si e' protratto il possesso; a tal fine il mese durante il quale il possesso si e' protratto per almeno quindici giorni e' computato per intero. 15. L'imposta di cui al comma 13 e' stabilita nella misura dello 0,76 per cento del valore degli immobili. L'imposta non e' dovuta se l'importo, come determinato ai sensi del presente comma, non supera euro 200. Il valore e' costituito dal costo risultante dall'atto di acquisto o dai contratti e, in mancanza, secondo il valore di mercato rilevabile nel luogo in cui e' situato l'immobile. Per gli immobili situati in Paesi appartenenti alla Unione europea o in Paesi aderenti allo Spazio economico europeo che garantiscono un adeguato scambio di informazioni, il valore e' quello catastale come determinato e rivalutato nel Paese in cui l'immobile e' situato ai fini dell'assolvimento di imposte di natura patrimoniale e reddituale o, in mancanza, quello di cui al periodo precedente. 15-bis. Per i soggetti che prestano lavoro all'estero per lo Stato italiano, per una sua suddivisione politica o amministrativa o per un suo ente locale e le persone fisiche che lavorano all'estero presso organizzazioni internazionali cui aderisce l'Italia la cui residenza fiscale in Italia sia determinata, in deroga agli ordinari criteri previsti dal Testo Unico delle imposte sui redditi, in base ad accordi internazionali ratificati, l'imposta di cui al comma 13 e' stabilita nella misura ridotta dello 0,4 per cento per l'immobile adibito ad abitazione principale e per le relative pertinenze. L'aliquota ridotta si applica limitatamente al periodo di tempo in cui l'attivita' lavorativa e' svolta all'estero. Dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unita' immobiliare e' adibita ad abitazione principale da piu' soggetti passivi la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. Per gli anni 2012 e 2013 la detrazione prevista dal periodo precedente e' maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di eta' non superiore a ventisei anni, purche' dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale. L'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non puo' superare l'importo massimo di 400 euro. Per gli immobili di cui al primo periodo non si applica l'articolo 70, comma 2, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. 16. Dall'imposta di cui al comma 13 si deduce, fino a concorrenza del suo ammontare, un credito d'imposta pari all'ammontare dell'eventuale imposta patrimoniale versata nello Stato in cui e' situato l'immobile. Per gli immobili situati in Paesi appartenenti alla Unione europea o in Paesi aderenti allo Spazio economico europeo che garantiscono un adeguato scambio di informazioni, dalla predetta imposta si deduce un credito d'imposta pari alle eventuali imposte di natura patrimoniale e reddituale gravanti sullo stesso immobile, non gia' detratte ai sensi dell'articolo 165 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. 17. Per il versamento, la liquidazione, l'accertamento, la riscossione, le sanzioni e i rimborsi nonche' per il contenzioso, relativamente all'imposta di cui al comma 13 si applicano le disposizioni previste per l'imposta sul reddito delle persone fisiche. 18. A decorrere dal 2011 e' istituita un'imposta sul valore delle attivita' finanziarie detenute all'estero dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato. 19. L'imposta di cui al comma 18 e' dovuta proporzionalmente alla quota e al periodo di detenzione. 20. L'imposta di cui al comma 18 e' stabilita nella misura dell'1 per mille annuo, per il 2011 e il 2012, e dell'1,5 per mille, a decorrere dal 2013, del valore delle attivita' finanziarie. Per i conti correnti e i libretti di risparmio detenuti in Paesi della Unione europea o in Paesi aderenti allo Spazio economico Europeo che garantiscono un adeguato scambio di informazioni l'imposta e' stabilita in misura fissa pari a quella prevista dall'articolo 13, comma 2-bis, lettera a), della tariffa, parte I, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642. Il valore e' costituito dal valore di mercato, rilevato al termine di ciascun anno solare nel luogo in cui sono detenute le attivita' finanziarie, anche utilizzando la documentazione dell'intermediario estero di riferimento per le singole attivita' e, in mancanza, secondo il valore nominale o di rimborso. 21. Dall'imposta di cui al comma 18 si deduce, fino a concorrenza del suo ammontare, un credito d'imposta pari all'ammontare dell'eventuale imposta patrimoniale versata nello Stato in cui sono detenute le attivita' finanziarie. 22. Per il versamento, la liquidazione, l'accertamento, la riscossione, le sanzioni e i rimborsi nonche' per il contenzioso, relativamente all'imposta di cui al comma 18 si applicano le disposizioni previste per l'imposta sul reddito delle persone fisiche. 23. Con uno o piu' provvedimenti del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabilite le disposizioni di attuazione dei commi da 6 a 22, disponendo comunque che il versamento delle imposte di cui ai commi 13 e 18 e' effettuato entro il termine del versamento a saldo delle imposte sui redditi relative all'anno di riferimento. 23-bis. Nell'applicazione dell'articolo 14, comma 1, lettera a), del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 409, alle attivita' finanziarie oggetto di emersione o di rimpatrio ai sensi dell'articolo 13-bis, del decreto-legge 1o luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, e degli articoli 12 e 15 del citato decreto-legge n. 350 del 2001, non e' comunque precluso l'accertamento dell'imposta sul valore aggiunto. 24. All'articolo 11 del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 5 e' abrogato; b) al comma 6, le parole: «di cui ai commi 1, 3 e 5» sono sostituite dalle seguenti: «di cui ai commi 1 e 3».". Si riporta il testo dell'articolo 4 del decreto-legge 28 luglio 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227 (Rilevazione a fini fiscali di taluni trasferimenti da e per l'estero di denaro, titoli e valori", come modificato dalla presente legge: "Art. 4. (Dichiarazione annuale per gli investimenti e le attivita') - 1. Le persone fisiche, gli enti non commerciali, e le societa' semplici ed equiparate ai sensi dell'articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, residenti in Italia che al termine del periodo d'imposta detengono investimenti all'estero ovvero attivita' estere di natura finanziaria, attraverso cui possono essere conseguiti redditi di fonte estera imponibili in Italia, devono indicarli nella dichiarazione dei redditi. Agli effetti dell'applicazione della presente disposizione si considerano di fonte estera i redditi corrisposti da non residenti, soggetti all'imposta sostitutiva di cui all'articolo 2, comma 1-bis, del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, o soggetti alla ritenuta prevista nel terzo comma dell'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, nonche' i redditi derivanti da beni che si trovano al di fuori del territorio dello Stato. 2. Nella dichiarazione dei redditi deve essere altresi' indicato l'ammontare dei trasferimenti da, verso e sull'estero che nel corso dell'anno hanno interessato gli investimenti all'estero e le attivita' estere di natura finanziaria. Tale obbligo sussiste anche nel caso in cui al termine del periodo di imposta i soggetti non detengono investimenti e attivita' finanziarie della specie. 3. In caso di esonero dalla presentazione della dichiarazione dei redditi, i dati devono essere indicati su apposito modulo, conforme a modello approvato con decreto del Ministro delle finanze, da presentare entro gli stessi termini previsti per la presentazione della dichiarazione dei redditi. 4. Gli obblighi di indicazione nella dichiarazione dei redditi previsti nei commi 1 e 2 non sussistono per le attivita' finanziarie e patrimoniali affidate in gestione o in amministrazione agli intermediari residenti e per i contratti comunque conclusi attraverso il loro intervento, qualora i flussi finanziari e i redditi derivanti da tali attivita' e contratti siano riscossi attraverso l'intervento degli intermediari stessi. 5. L'obbligo di dichiarazione di cui ai commi 1, 2 e 3 non sussiste se l'ammontare complessivo degli investimenti ed attivita' al termine del periodo d'imposta, ovvero l'ammontare complessivo dei movimenti effettuati nel corso dell'anno, non supera l'importo di 10.000 euro. 6. Ai fini del presente articolo viene annualmente stabilito, con decreto del Ministro delle finanze, il controvalore in lire degli importi in valuta da dichiarare, calcolato in base alla media annuale che l'Ufficio italiano dei cambi determinera' con riferimento ai dati di chiusura delle borse valori di Milano e di Roma. 7. Le disposizioni del presente articolo si applicano a partire dalla prima dichiarazione dei redditi da presentare successivamente al 31 dicembre 1990; gli investimenti all'estero e le attivita' estere di natura finanziaria oggetto di tale dichiarazione, per i quali non siano stati compiuti atti, anche preliminari, di accertamento tributario o valutario, si considerano effettuati, anche agli effetti fiscali, nell'anno 1990.". Si riporta il testo del comma 1 dell'articolo 17, del citato decreto legislativo n. 241 del 1997, come modificato dalla presente legge: "Art. 17. (Oggetto) - 1. I contribuenti eseguono versamenti unitari delle imposte, dei contributi dovuti all'INPS e delle altre somme a favore dello Stato, delle regioni e degli enti previdenziali, con eventuale compensazione dei crediti, dello stesso periodo, nei confronti dei medesimi soggetti, risultanti dalle dichiarazioni e dalle denunce periodiche presentate successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto. Tale compensazione deve essere effettuata entro la data di presentazione della dichiarazione successiva. La compensazione del credito annuale o relativo a periodi inferiori all'anno dell'imposta sul valore aggiunto, per importi superiori a 5.000 euro annui, puo' essere effettuata a partire dal giorno sedici del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione o dell'istanza da cui il credito emerge. 2. - 2-bis. (Omissis).". Si riporta il testo dei commi 49 e 49-bis dell'articolo 37 del citato decreto-legge n. 223 del 2006, come modificato dalla presente legge: "Art. 37. (Disposizioni in tema di accertamento, semplificazione e altre misure di carattere finanziario) - 1. 48. (Omissis). 49. A partire dal 1° ottobre 2006, i soggetti titolari di partita IVA sono tenuti ad utilizzare, anche tramite intermediari, modalita' di pagamento telematiche delle imposte, dei contributi e dei premi di cui all'articolo 17, comma 2, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e delle entrate spettanti agli enti ed alle casse previdenziali di cui all'articolo 28, comma 1, dello stesso decreto legislativo n. 241 del 1997. 49-bis. I soggetti di cui al comma 49, che intendono effettuare la compensazione prevista dall'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, del credito annuale o relativo a periodi inferiori all'anno dell'imposta sul valore aggiunto per importi superiori a 5.000 euro annui, sono tenuti ad utilizzare esclusivamente i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate secondo modalita' tecniche definite con provvedimento del direttore della medesima Agenzia delle entrate entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente comma. 50. - 57. (Omissis).". Si riporta il testo dell'articolo 16, comma 5-bis, del citato decreto-legge n. 185 del 2008, come modificati dalla presente legge: "Art. 16. (Riduzione dei costi amministrativi a carico delle imprese) - 1. - 5. omissis. 5-bis. La lettera h) del comma 4 dell'articolo 50-bis del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, si interpreta nel senso che le prestazioni di servizi ivi indicate, relative a beni consegnati al depositario, costituiscono ad ogni effetto introduzione nel deposito IVA senza tempi minimi di giacenza ne' obbligo di scarico dal mezzo di trasporto. 6. - 12-undecies. (Omissis).". Si riporta il testo dell'articolo 52 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, come modificato dalla presente legge: "Art. 52. (Accessi, ispezioni e verifiche) - Gli Uffici dell'imposta sul valore aggiunto possono disporre l'accesso d'impiegati dell'Amministrazione finanziaria nei locali destinati all'esercizio d'attivita' commerciali, agricole, artistiche o professionali, nonche' in quelli utilizzati dagli enti non commerciali e da quelli che godono dei benefici di cui al decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, per procedere ad ispezioni documentali, verificazioni e ricerche e ad ogni altra rilevazione ritenuta utile per l'accertamento dell'imposta e per la repressione dell'evasione e delle altre violazioni. Gli impiegati che eseguono l'accesso devono essere muniti d'apposita autorizzazione che ne indica lo scopo, rilasciata dal capo dell'ufficio da cui dipendono. Tuttavia per accedere in locali che siano adibiti anche ad abitazione, e' necessaria anche l'autorizzazione del procuratore della Repubblica. In ogni caso, l'accesso nei locali destinati all'esercizio di arti o professioni dovra' essere eseguito in presenza del titolare dello studio o di un suo delegato. L'accesso in locali diversi da quelli indicati nel precedente comma puo' essere eseguito, previa autorizzazione del procuratore della Repubblica, soltanto in caso di gravi indizi di violazioni delle norme del presente decreto, allo scopo di reperire libri, registri, documenti, scritture ed altre prove delle violazioni. E' in ogni caso necessaria l'autorizzazione del procuratore della Repubblica o dell'autorita' giudiziaria piu' vicina per procedere durante l'accesso a perquisizioni personali e all'apertura coattiva di pieghi sigillati, borse, casseforti, mobili, ripostigli e simili e per l'esame di documenti e la richiesta di notizie relativamente ai quali e' eccepito il segreto professionale ferma restando la norma di cui all'articolo 103 del codice di procedura penale. L'ispezione documentale si estende a tutti i libri, registri, documenti e scritture, compresi quelli la cui tenuta e conservazione non sono obbligatorie, che si trovano nei locali in cui l'accesso viene eseguito, o che sono comunque accessibili tramite apparecchiature informatiche installate in detti locali. I libri, registri, scritture e documenti di cui e' rifiutata l'esibizione non possono essere presi in considerazione a favore del contribuente ai fini dell'accertamento in sede amministrativa o contenziosa. Per rifiuto d'esibizione si intendono anche la dichiarazione di non possedere i libri, registri, documenti e scritture e la sottrazione di essi alla ispezione. Di ogni accesso deve essere redatto processo verbale da cui risultino le ispezioni e le rilevazioni eseguite, le richieste fatte al contribuente o a chi lo rappresenta e le risposte ricevute. Il verbale deve essere sottoscritto dal contribuente o da chi lo rappresenta ovvero indicare il motivo della mancata sottoscrizione. Il contribuente ha diritto di averne copia. I documenti e le scritture possono essere sequestrati soltanto se non e' possibile riprodurne o farne constare il contenuto nel verbale, nonche' in caso di mancata sottoscrizione o di contestazione del contenuto del verbale. I libri e i registri non possono essere sequestrati; gli organi procedenti possono eseguirne o farne eseguire copie o estratti, possono apporre nelle parti che interessano la propria firma o sigla insieme con la data e il bollo d'ufficio e possono adottare le cautele atte ad impedire l'alterazione o la sottrazione dei libri e dei registri. Le disposizioni dei commi precedenti si applicano anche per l'esecuzione di verifiche e di ricerche relative a merci o altri beni viaggianti su autoveicoli e natanti adibiti al trasporto per conto di terzi. In deroga alle disposizioni del settimo comma gli impiegati che procedono all'accesso nei locali di soggetti che si avvalgono di sistemi meccanografici, elettronici e simili, hanno facolta' di provvedere con mezzi propri all'elaborazione dei supporti fuori dei locali stessi qualora il contribuente non consenta l'utilizzazione dei propri impianti e del proprio personale. Se il contribuente dichiara che le scritture contabili o alcune di esse si trovano presso altri soggetti deve esibire una attestazione dei soggetti stessi recante la specificazione delle scritture in loro possesso. Se l'attestazione non e' esibita e se il soggetto che l'ha rilasciata si oppone all'accesso o non esibisce in tutto o in parte le scritture si applicano le disposizioni del quinto comma . Per l'esecuzione degli accessi presso le pubbliche amministrazioni e gli enti indicati al n. 5) dell'articolo 51 e presso gli operatori finanziari di cui al 7) dello stesso articolo 51, si applicano le disposizioni del secondo e sesto comma dell'articolo 33 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni.". Si riporta il testo dell'articolo 28, comma 8, del citato decreto-legge n. 98 del 2011, come modificato dalla presente legge: "Art. 28. (Razionalizzazione della rete distributiva dei carburanti) - 1. - 7. (Omissis). 8. Al fine di incrementare la concorrenzialita', l'efficienza del mercato e la qualita' dei servizi nel settore degli impianti di distribuzione dei carburanti, e' sempre consentito in tali impianti: a) l'esercizio dell'attivita' di somministrazione di alimenti e bevande di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b), della legge 25 agosto 1991, n. 287, fermo restando il rispetto delle prescrizioni di cui all'articolo 64, commi 5 e 6, e il possesso dei requisiti di onorabilita' e professionali di cui all'articolo 71 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59; b) l'esercizio dell'attivita' di un punto di vendita non esclusivo di quotidiani e periodici senza limiti di ampiezza della superficie, nonche', tenuto conto delle disposizioni degli articoli 22 e 23 della legge 22 dicembre 1957, n. 1293, l'esercizio della rivendita di tabacchi, nel rispetto delle norme e delle prescrizioni tecniche che disciplinano lo svolgimento delle attivita' di cui alla presente lettera, presso gli impianti di distribuzione carburanti con una superficie minima di 500 mq, a condizione che, per la rivendita di tabacchi, la disciplina urbanistico-edilizia del luogo consenta all'interno di tali impianti la costruzione o il mantenimento di locali chiusi, diversi da quelli al servizio della distribuzione di carburanti, con una superficie utile minima non inferiore a 30 mq; c) la vendita di ogni bene e servizio, nel rispetto della vigente normativa relativa al bene e al servizio posto in vendita, a condizione che l'ente proprietario o gestore della strada verifichi il rispetto delle condizioni di sicurezza stradale. 9. - 14. (Omissis).". Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 settembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 229 del 30 settembre 2000, reca "Istituzione dell'Agenzia per le organizzazioni non lucrative di utilita' sociale (ONLUS)": Si riporta il testo vigente dell'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri): "Art. 17. (Regolamenti) - 1. - 4. (Omissis). 4-bis. L'organizzazione e la disciplina degli uffici dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente d'intesa con il Presidente del Consiglio dei ministri e con il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei criteri che seguono: a) riordino degli uffici di diretta collaborazione con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che tali uffici hanno esclusive competenze di supporto dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo e l'amministrazione; b) individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante diversificazione tra strutture con funzioni finali e con funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni omogenee e secondo criteri di flessibilita' eliminando le duplicazioni funzionali; c) previsione di strumenti di verifica periodica dell'organizzazione e dei risultati; d) indicazione e revisione periodica della consistenza delle piante organiche; e) previsione di decreti ministeriali di natura non regolamentare per la definizione dei compiti delle unita' dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali generali. 4-ter. (Omissis).". Si riporta il testo vigente dell'articolo 14 della citata legge n. 133 del 1999: "Art. 14. (Organismo di controllo degli enti non commerciali e delle ONLUS) - 1. - 2. (Omissis). 3. L'onere derivante dal presente articolo dovra' essere contenuto entro il tetto massimo di lire 5 miliardi annue a decorrere dal 1999; ad esso si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei ministri. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.". Il decreto del Presidente della Repubblica 7 aprile 2011, n. 144, reca "Regolamento recante la riorganizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Si riporta il testo vigente dell'articolo 1, comma 530, della citata legge n. 296 del 2006: "Art. 1 - 1.- 529. (Omissis). 530. Al fine di potenziare l'azione di contrasto dell'evasione e dell'elusione fiscale, nonche' l'attivita' di monitoraggio e contenimento della spesa, una quota parte, stabilita con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, delle risorse previste per il finanziamento di specifici programmi di assunzione del personale dell'amministrazione economico-finanziaria, e' destinata alle agenzie fiscali. Le modalita' di reclutamento del personale dell'amministrazione economico-finanziaria, incluso quello delle agenzie fiscali, sono definite, anche in deroga ai limiti previsti dalle vigenti disposizioni, sentite le organizzazioni sindacali, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, secondo periodo, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2005, n. 248. (Omissis).". Si riporta il testo vigente dell'articolo 2, comma 2, del citato decreto-legge n. 203 del 2005. "Art. 2. (Norme in materia di rafforzamento e di funzionamento dell'Agenzia delle entrate, dell'Agenzia delle dogane e della Guardia di finanza) - 1. (Omissis). 2. Al fine di potenziare l'azione di contrasto all'evasione fiscale, alle frodi fiscali e all'economia sommersa, nonche' le attivita' connesse al controllo, alla verifica e al monitoraggio degli andamenti di finanza pubblica, a valere sulle maggiori entrate derivanti dalle disposizioni del presente decreto, e' autorizzata la spesa, nel limite di 40 milioni di euro per l'anno 2006, di 80 milioni di euro a decorrere dall'anno 2007, per procedere, anche in deroga ai limiti previsti dalle disposizioni vigenti, ad assunzioni di personale per 1'amministrazione dell'economia e delle finanze e all'incremento di organico ed alle assunzioni di personale del Corpo della Guardia di finanza. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono determinate le quote di personale, nell'ambito del contingente massimo consentito ai sensi del precedente periodo, assegnate alle articolazioni dell'amministrazione dell'economia e delle finanze, nonche' all'incremento di organico ed alle assunzioni di personale del Corpo della Guardia di finanza e sono stabilite le modalita', anche speciali, per il reclutamento, ivi inclusa la possibilita' di utilizzare graduatorie formate a seguito di procedure selettive gia' espletate, anche ai sensi dell'articolo 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ovvero di ricorrere alla mobilita'. In relazione al maggior impegno derivante dall'attuazione del presente decreto, a valere sulle disponibilita' di cui al primo periodo, l'Agenzia delle entrate e' autorizzata, anche in deroga ai limiti previsti dalle disposizioni vigenti, a procedere ad assunzioni di personale nel limite di spesa, rispettivamente, di 39,1 milioni di euro per il 2006 e di 69,5 milioni di euro a decorrere dal 2007, anche utilizzando le graduatorie formate a seguito di procedure selettive bandite ai sensi dell'articolo 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. 3. - 14-septies. (Omissis).". Si riporta il testo vigente dell'articolo 19 del citato decreto legislativo n. 165 del 2001: "Art. 19. (Incarichi di funzioni dirigenziali) - 1. Ai fini del conferimento di ciascun incarico di funzione dirigenziale si tiene conto, in relazione alla natura e alle caratteristiche degli obiettivi prefissati ed alla complessita' della struttura interessata, delle attitudini e delle capacita' professionali del singolo dirigente, dei risultati conseguiti in precedenza nell'amministrazione di appartenenza e della relativa valutazione, delle specifiche competenze organizzative possedute, nonche' delle esperienze di direzione eventualmente maturate all'estero, presso il settore privato o presso altre amministrazioni pubbliche, purche' attinenti al conferimento dell'incarico. Al conferimento degli incarichi e al passaggio ad incarichi diversi non si applica l'articolo 2103 del codice civile. 1-bis. L'amministrazione rende conoscibili, anche mediante pubblicazione di apposito avviso sul sito istituzionale, il numero e la tipologia dei posti di funzione che si rendono disponibili nella dotazione organica ed i criteri di scelta; acquisisce le disponibilita' dei dirigenti interessati e le valuta. 1-ter. Gli incarichi dirigenziali possono essere revocati esclusivamente nei casi e con le modalita' di cui all'articolo 21, comma 1, secondo periodo. 2. Tutti gli incarichi di funzione dirigenziale nelle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, sono conferiti secondo le disposizioni del presente articolo. Con il provvedimento di conferimento dell'incarico, ovvero con separato provvedimento del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro competente per gli incarichi di cui al comma 3, sono individuati l'oggetto dell'incarico e gli obiettivi da conseguire, con riferimento alle priorita', ai piani e ai programmi definiti dall'organo di vertice nei propri atti di indirizzo e alle eventuali modifiche degli stessi che intervengano nel corso del rapporto, nonche' la durata dell'incarico, che deve essere correlata agli obiettivi prefissati e che, comunque, non puo' essere inferiore a tre anni ne' eccedere il termine di cinque anni. La durata dell'incarico puo' essere inferiore a tre anni se coincide con il conseguimento del limite di eta' per il collocamento a riposo dell'interessato. Gli incarichi sono rinnovabili. Al provvedimento di conferimento dell'incarico accede un contratto individuale con cui e' definito il corrispondente trattamento economico, nel rispetto dei principi definiti dall'articolo 24. E' sempre ammessa la risoluzione consensuale del rapporto. In caso di primo conferimento ad un dirigente della seconda fascia di incarichi di uffici dirigenziali generali o di funzioni equiparate, la durata dell'incarico e' pari a tre anni. Resta fermo che per i dipendenti statali titolari di incarichi di funzioni dirigenziali ai sensi del presente articolo, ai fini dell'applicazione dell'articolo 43, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, e successive modificazioni, l'ultimo stipendio va individuato nell'ultima retribuzione percepita in relazione all'incarico svolto. Nell'ipotesi prevista dal terzo periodo del presente comma, ai fini della liquidazione del trattamento di fine servizio, comunque denominato, nonche' dell'applicazione dell'articolo 43, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, e successive modificazioni, l'ultimo stipendio va individuato nell'ultima retribuzione percepita prima del conferimento dell'incarico avente durata inferiore a tre anni. 3. Gli incarichi di Segretario generale di ministeri, gli incarichi di direzione di strutture articolate al loro interno in uffici dirigenziali generali e quelli di livello equivalente sono conferiti con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro competente, a dirigenti della prima fascia dei ruoli di cui all'articolo 23 o, con contratto a tempo determinato, a persone in possesso delle specifiche qualita' professionali e nelle percentuali previste dal comma 6. 4. Gli incarichi di funzione dirigenziale di livello generale sono conferiti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro competente, a dirigenti della prima fascia dei ruoli di cui all'articolo 23 o, in misura non superiore al 70 per cento della relativa dotazione, agli altri dirigenti appartenenti ai medesimi ruoli ovvero, con contratto a tempo determinato, a persone in possesso delle specifiche qualita' professionali richieste dal comma 6. 4-bis. I criteri di conferimento degli incarichi di funzione dirigenziale di livello generale, conferiti ai sensi del comma 4 del presente articolo, tengono conto delle condizioni di pari opportunita' di cui all'articolo 7. 5. Gli incarichi di direzione degli uffici di livello dirigenziale sono conferiti, dal dirigente dell'ufficio di livello dirigenziale generale, ai dirigenti assegnati al suo ufficio ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera c). 5-bis. Gli incarichi di cui ai commi da 1 a 5 possono essere conferiti, da ciascuna amministrazione, entro il limite del 10 per cento della dotazione organica dei dirigenti appartenenti alla prima fascia dei ruoli di cui all'articolo 23 e del 5 per cento della dotazione organica di quelli appartenenti alla seconda fascia, anche a dirigenti non appartenenti ai ruoli di cui al medesimo articolo 23, purche' dipendenti delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, ovvero di organi costituzionali, previo collocamento fuori ruolo, comando o analogo provvedimento secondo i rispettivi ordinamenti. 5-ter. I criteri di conferimento degli incarichi di direzione degli uffici di livello dirigenziale, conferiti ai sensi del comma 5 del presente articolo, tengono conto delle condizioni di pari opportunita' di cui all'articolo 7. 6. Gli incarichi di cui ai commi da 1 a 5 possono essere conferiti, da ciascuna amministrazione, entro il limite del 10 per cento della dotazione organica dei dirigenti appartenenti alla prima fascia dei ruoli di cui all'articolo 23 e dell'8 per cento della dotazione organica di quelli appartenenti alla seconda fascia, a tempo determinato ai soggetti indicati dal presente comma. La durata di tali incarichi, comunque, non puo' eccedere, per gli incarichi di funzione dirigenziale di cui ai commi 3 e 4, il termine di tre anni, e, per gli altri incarichi di funzione dirigenziale il termine di cinque anni. Tali incarichi sono conferiti, fornendone esplicita motivazione, a persone di particolare e comprovata qualificazione professionale, non rinvenibile nei ruoli dell'Amministrazione, che abbiano svolto attivita' in organismi ed enti pubblici o privati ovvero aziende pubbliche o private con esperienza acquisita per almeno un quinquennio in funzioni dirigenziali, o che abbiano conseguito una particolare specializzazione professionale, culturale e scientifica desumibile dalla formazione universitaria e postuniversitaria, da pubblicazioni scientifiche e da concrete esperienze di lavoro maturate per almeno un quinquennio, anche presso amministrazioni statali, ivi comprese quelle che conferiscono gli incarichi, in posizioni funzionali previste per l'accesso alla dirigenza, o che provengano dai settori della ricerca, della docenza universitaria, delle magistrature e dei ruoli degli avvocati e procuratori dello Stato. Il trattamento economico puo' essere integrato da una indennita' commisurata alla specifica qualificazione professionale, tenendo conto della temporaneita' del rapporto e delle condizioni di mercato relative alle specifiche competenze professionali. Per il periodo di durata dell'incarico, i dipendenti delle pubbliche amministrazioni sono collocati in aspettativa senza assegni, con riconoscimento dell'anzianita' di servizio. 6-bis. Fermo restando il contingente complessivo dei dirigenti di prima o seconda fascia il quoziente derivante dall'applicazione delle percentuali previste dai commi 4, 5-bis e 6, e' arrotondato all'unita' inferiore, se il primo decimale e' inferiore a cinque, o all'unita' superiore, se esso e' uguale o superiore a cinque. 6-ter. Il comma 6 ed il comma 6-bis si applicano alle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2. 6-quater. Per gli Enti locali, che risultano collocati nella classe di virtuosita' di cui all'articolo 20, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, come individuati con il decreto di cui al comma 2 del medesimo articolo, il numero complessivo degli incarichi a contratto nella dotazione organica dirigenziale, conferibili ai sensi dell'articolo 110, comma 1, del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, non puo' in ogni caso superare la percentuale del diciotto per cento della dotazione organica della qualifica dirigenziale a tempo indeterminato. Si applica quanto previsto dal comma 6-bis. 7. 8. Gli incarichi di funzione dirigenziale di cui al comma 3 cessano decorsi novanta giorni dal voto sulla fiducia al Governo. 9. Degli incarichi di cui ai commi 3 e 4 e' data comunicazione al Senato della Repubblica ed alla Camera dei deputati, allegando una scheda relativa ai titoli ed alle esperienze professionali dei soggetti prescelti. 10. I dirigenti ai quali non sia affidata la titolarita' di uffici dirigenziali svolgono, su richiesta degli organi di vertice delle amministrazioni che ne abbiano interesse, funzioni ispettive, di consulenza, studio e ricerca o altri incarichi specifici previsti dall'ordinamento, ivi compresi quelli presso i collegi di revisione degli enti pubblici in rappresentanza di amministrazioni ministeriali. 11. Per la Presidenza del Consiglio dei Ministri, per il ministero degli affari esteri nonche' per le amministrazioni che esercitano competenze in materia di difesa e sicurezza dello Stato, di polizia e di giustizia, la ripartizione delle attribuzioni tra livelli dirigenziali differenti e' demandata ai rispettivi ordinamenti. 12. Per il personale di cui all'articolo 3, comma 1, il conferimento degli incarichi di funzioni dirigenziali continuera' ad essere regolato secondo i rispettivi ordinamenti di settore. Restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 2 della legge 10 agosto 2000, n. 246. 12-bis. Le disposizioni del presente articolo costituiscono norme non derogabili dai contratti o accordi collettivi.". Si riporta il testo vigente dell'articolo all'articolo 6 del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189 (Disposizioni urgenti per il contenimento della spesa sanitaria e in materia di regolazioni contabili con le autonomie locali): "Art. 6. (Disposizioni finanziarie e finali) - 1. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, relativo al Fondo per le aree sottoutilizzate, e' ridotta di 781,779 milioni di euro per l'anno 2008 e di 528 milioni di euro per l'anno 2009. 1-bis. Le risorse rivenienti dalla riduzione delle dotazioni di spesa previste dal comma 1 sono iscritte nel Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. 1-ter. Alla copertura dell'onere derivante dall'attuazione degli articoli 1, comma 5, 2, comma 8, e 5-bis, pari, rispettivamente, a 260,593 milioni di euro per l'anno 2008 e 436,593 milioni di euro per l'anno 2009, si provvede mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 1-bis per gli importi, al fine di compensare gli effetti in termini di indebitamento netto, di cui al comma 1. 1-quater. Una quota delle risorse iscritte nel Fondo per interventi strutturali di politica economica ai sensi del comma 1-bis, pari rispettivamente a 521,186 milioni di euro per l'anno 2008 e 91,407 milioni di euro per l'anno 2009, e' versata all'entrata del bilancio dello Stato per i medesimi anni. 2. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e' istituito, con una dotazione, in termini di sola cassa, di 435 milioni di euro per l'anno 2010 e di 175 milioni di euro per l'anno 2011, un Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, ai sensi del comma 177-bis dell'articolo 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, introdotto dall'articolo 1, comma 512, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e, fino al 31 dicembre 2012, per le finalita' previste dall'articolo 5-bis, comma 1, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, limitatamente alle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88. All'utilizzo del Fondo per le finalita' di cui al primo periodo si provvede con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da trasmettere al Parlamento, per il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, nonche' alla Corte dei conti.". Si riporta il testo vigente dell'articolo all'articolo 66, comma 9-bis, del citato decreto-legge n. 112 del 2008: "Art. 66. (Turn over) - 1. - 9. (Omissis). 9-bis. A decorrere dall'anno 2010 i Corpi di polizia e il Corpo nazionale dei vigili del fuoco possono procedere, secondo le modalita' di cui al comma 10, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato, nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente a una spesa pari a quella relativa al personale cessato dal servizio nel corso dell'anno precedente e per un numero di unita' non superiore a quelle cessate dal servizio nel corso dell'anno precedente. 10. - 14. (Omissis).". Si riporta il testo dell'articolo all'articolo 13 del citato decreto-legge n. 133 del 2008, come modificato dalla presente legge: "Art. 13. (Misure per razionalizzare la gestione e la dismissione del patrimonio residenziale pubblico) - 1. In attuazione degli articoli 47 e 117, commi secondo, lettera m), e terzo della Costituzione, al fine di assicurare il coordinamento della finanza pubblica, i livelli essenziali delle prestazioni e favorire l'accesso alla proprieta' dell'abitazione, entro il 31 dicembre 2011, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ed il Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale promuovono, in sede di Conferenza unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, la conclusione di accordi con regioni ed enti locali aventi ad oggetto la semplificazione delle procedure di alienazione degli immobili di proprieta' degli Istituti autonomi per le case popolari, comunque denominati, nonche' la dismissione e la razionalizzazione del patrimonio dei predetti Istituti anche attraverso la promozione di fondi immobiliari nell'ambito degli interventi previsti dall'articolo 11, comma 3, lettera a). In sede di Conferenza Unificata si procede annualmente al monitoraggio dello stato di attuazione dei predetti accordi. 2. Ai fini della conclusione degli accordi di cui al comma 1, si tiene conto dei seguenti criteri: a) determinazione del prezzo di vendita delle unita' immobiliari in proporzione al canone di locazione; b) riconoscimento del diritto di opzione all'acquisto, purche' i soggetti interessati non siano proprietari di un'altra abitazione, in favore dell'assegnatario non moroso nel pagamento del canone di locazione o degli oneri accessori unitamente al proprio coniuge, qualora risulti in regime di comunione dei beni, ovvero, in caso di rinunzia da parte dell'assegnatario, in favore del coniuge in regime di separazione dei beni, o, gradatamente, del convivente more uxorio, purche' la convivenza duri da almeno cinque anni, dei figli conviventi, dei figli non conviventi; c) destinazione dei proventi delle alienazioni alla realizzazione di interventi volti ad alleviare il disagio abitativo. 3. Nei medesimi accordi, fermo quanto disposto dall'articolo 1, comma 6, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, puo' essere prevista la facolta' per le amministrazioni regionali e locali di stipulare convenzioni con societa' di settore per lo svolgimento delle attivita' strumentali alla vendita dei singoli beni immobili. 3-bis. Al fine di agevolare l'accesso al credito, a partire dal 1° settembre 2008, e' istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della gioventu', un Fondo per l'accesso al credito per l'acquisto della prima casa da parte delle giovani coppie o dei nuclei familiari monogenitoriali con figli minori, con priorita' per quelli i cui componenti non risultano occupati con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. La complessiva dotazione del Fondo di cui al primo periodo e' pari a 4 milioni di euro per l'anno 2008 e 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009 e 2010. Con decreto del Ministro della gioventu', di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con la Conferenza unificata, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono disciplinati, fermo restando il rispetto dei vincoli di finanza pubblica, i criteri per l'accesso al Fondo di cui al primo periodo e le modalita' di funzionamento del medesimo, nel rispetto delle competenze delle regioni in materia di politiche abitative. 3-ter. Gli alloggi realizzati ai sensi della legge 9 agosto 1954, n. 640, non trasferiti ai comuni alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ai sensi della legge 23 dicembre 2000, n. 388, possono essere ceduti in proprieta' agli aventi diritto secondo le disposizioni di cui alla legge 24 dicembre 1993, n. 560, a prescindere dai criteri e requisiti imposti dalla predetta legge n. 640 del 1954. 3-quater. Presso il Ministero dell'economia e delle finanze e' istituito il Fondo per la tutela dell'ambiente e la promozione dello sviluppo del territorio. La dotazione del fondo e' stabilita in 60 milioni di euro per l'anno 2009, 30 milioni di euro per l'anno 2010 e 30 milioni di euro per l'anno 2011. A valere sulle risorse del fondo sono concessi contributi statali per interventi realizzati dagli enti destinatari nei rispettivi territori per il risanamento e il recupero dell'ambiente e lo sviluppo economico dei territori stessi. Alla ripartizione delle risorse e all'individuazione degli enti beneficiari si provvede con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze in coerenza con apposito atto di indirizzo delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari. Al relativo onere si provvede, quanto a 30 milioni di euro per l'anno 2009, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni, per il medesimo anno, dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero e, quanto a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011, mediante corrispondente riduzione della dotazione del fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. 3-quinquies. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sono disciplinate le modalita' di certificazione dell'utilizzo dei contributi assegnati in attuazione del comma 3-quater. Le certificazioni relative ai contributi concessi in favore di enti pubblici e di soggetti privati sono trasmesse agli Uffici territoriali del Governo che ne danno comunicazione alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti competenti per territorio. Le relazioni conclusive e le certificazioni previste dai decreti ministeriali emanati in attuazione degli atti di indirizzo delle Commissioni parlamentari con cui si attribuiscono i contributi di cui al comma 3-quater, nonche' il rendiconto annuale previsto per gli enti locali dall'articolo 158 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono sostituiti dalle certificazioni disciplinate dal presente comma.".