Art. 8 
  
  
                  Misure di contrasto all'evasione 
  
  1. (( Il comma 4-bis dell'articolo 14 della legge 24 dicembre 1993,
n. 537, e' sostituito dal seguente: «4-bis. Nella determinazione  dei
redditi di cui all'articolo 6, comma 1, del testo unico delle imposte
sui redditi, di cui al decreto del  Presidente  della  Repubblica  22
dicembre 1986, n. 917, non sono ammessi in deduzione  i  costi  e  le
spese  dei  beni  o  delle  prestazioni  di   servizio   direttamente
utilizzati per il compimento di atti o attivita'  qualificabili  come
delitto  non  colposo  per  il  quale  il  pubblico  ministero  abbia
esercitato l'azione penale o,  comunque,  qualora  il  giudice  abbia
emesso il decreto che dispone il giudizio ai sensi dell'articolo  424
del codice di  procedura  penale  ovvero  sentenza  di  non  luogo  a
procedere ai sensi dell'articolo  425  dello  stesso  codice  fondata
sulla sussistenza  della  causa  di  estinzione  del  reato  prevista
dall'articolo 157 del codice penale. Qualora intervenga una  sentenza
definitiva di assoluzione ai sensi dell'articolo 530  del  codice  di
procedura penale ovvero  una  sentenza  definitiva  di  non  luogo  a
procedere ai sensi dell'articolo  425  dello  stesso  codice  fondata
sulla  sussistenza  di  motivi  diversi  dalla  causa  di  estinzione
indicata nel periodo precedente, ovvero una  sentenza  definitiva  di
non doversi procedere  ai  sensi  dell'articolo  529  del  codice  di
procedura penale, compete il rimborso delle maggiori imposte  versate
in relazione  alla  non  ammissibilita'  in  deduzione  prevista  dal
periodo precedente e dei relativi interessi ». )) 
  2.  Ai  fini  dell'accertamento  delle  imposte  sui  redditi   non
concorrono  alla  formazione  del  reddito  oggetto  di  rettifica  i
componenti positivi direttamente afferenti a spese o altri componenti
negativi relativi a beni o servizi  non  effettivamente  scambiati  o
prestati, entro i limiti  dell'ammontare  non  ammesso  in  deduzione
delle predette spese o altri componenti  negativi.  In  tal  caso  si
applica  la  sanzione  amministrativa  dal  25  al   50   per   cento
dell'ammontare delle spese o altri  componenti  negativi  relativi  a
beni o servizi non effettivamente scambiati o prestati indicati nella
dichiarazione  dei  redditi.  In  nessun   caso   si   applicano   le
disposizioni di  cui  all'articolo  12  del  decreto  legislativo  18
dicembre 1997, n. 472, e la sanzione e' riducibile esclusivamente  ai
sensi dell'(( articolo )) 16, comma 3,  del  decreto  legislativo  18
dicembre 1997, n. 472. 
  3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano, in luogo  di
quanto disposto dal comma  4-bis  dell'articolo  14  della  legge  24
dicembre 1993, n. 537, previgente, anche per fatti, atti o  attivita'
posti in essere prima dell'entrata in vigore degli stessi commi  1  e
2, ove piu' favorevoli, tenuto conto anche degli effetti  in  termini
di imposte o maggiori imposte dovute, salvo che  i  provvedimenti  ((
emessi in base al citato comma 4-bis )) previgente non si siano  resi
(( definitivi. Resta ferma )) l'applicabilita'  delle  previsioni  di
cui  al  periodo  precedente  ed  ai  commi  1  e  2  anche  per   la
determinazione del valore della produzione netta ai fini dell'imposta
regionale sulle attivita' produttive. 
  4. La lettera d-ter) del secondo comma dell'articolo 39 del decreto
del Presidente  della  Repubblica  29  settembre  1973,  n.  600,  e'
sostituita dalla seguente: « d-ter) in caso di  omessa  presentazione
dei  modelli  per  la  comunicazione  dei  dati  rilevanti  ai   fini
dell'applicazione degli studi di settore o di indicazione di cause di
esclusione  o  di  inapplicabilita'  degli  studi  di   settore   non
sussistenti, nonche' di infedele compilazione  dei  predetti  modelli
che comporti una differenza superiore  al  ((  15  ))  per  cento,  o
comunque ad euro (( 50.000  )),  tra  i  ricavi  o  compensi  stimati
applicando gli studi di settore sulla base dei dati corretti e quelli
stimati sulla base dei dati indicati in dichiarazione. ». 
  5. La disposizione di cui al comma 4  si  applica  con  riferimento
agli accertamenti notificati a  partire  dalla  data  di  entrata  in
vigore del presente (( decreto )). Per gli accertamenti notificati in
precedenza continua ad applicarsi quanto  previsto  dalla  previgente
lettera d-ter) del secondo comma dell'articolo  39  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. 
  6. Ai fini del rafforzamento delle garanzie dei  crediti  erariali,
la Guardia di finanza puo' avvalersi del potere di cui agli  articoli
32,  primo  comma,  numero  7),  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e 51, secondo comma, numero  7),
del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,  n.  633
anche ai fini dell'effettuazione di  segnalazioni  all'Agenzia  delle
entrate finalizzate alla richiesta al  presidente  della  commissione
tributaria  provinciale,  da  parte  di  quest'ultima,  delle  misure
cautelari ai  sensi  dell'articolo  22  del  decreto  legislativo  18
dicembre 1997, n. 472. 
  7. All'articolo 51, comma 1, del decreto  legislativo  21  novembre
2007, n. 231, e successive modificazioni, le parole: «  alla  Agenzia
delle entrate che attiva i conseguenti controlli di natura fiscale  »
sono sostituite dalle seguenti: « alla Guardia di finanza  la  quale,
ove ravvisi l'utilizzabilita' di elementi ai fini  dell'attivita'  di
accertamento,  ne  da'  tempestiva  comunicazione  all'Agenzia  delle
entrate ». 
  8. (( Le Agenzie fiscali  e  la  Guardia  di  finanza,  nell'ambito
dell'attivita' di pianificazione degli  accertamenti,  tengono  conto
anche  delle  segnalazioni  non  anonime  di  violazioni  tributarie,
incluse quelle relative all'obbligo di  emissione  della  ricevuta  o
dello  scontrino  fiscale  ovvero  del  documento  certificativo  dei
corrispettivi. )) 
  ((  8-bis.  All'articolo  44  del  decreto  del  Presidente   della
Repubblica 29 settembre 1973, n.  600,  e  successive  modificazioni,
sono apportate le seguenti modificazioni: )) 
    ((  a)  al  secondo  comma,  dopo  le  parole:  «   inviano   una
segnalazione ai comuni di domicilio fiscale dei  soggetti  passivi  »
sono aggiunte le seguenti: « che abbiano  stipulato  convenzioni  con
l'Agenzia delle entrate »; )) 
    (( b) al quarto comma, la parola:  «  sessanta  »  e'  sostituita
dalla seguente: « trenta ». )) 
  9. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre  1972,  n.
633, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo  35  il  comma  15-quinquies  e'  sostituito  dal
seguente: «15-quinquies. L'Agenzia delle entrate, sulla base dei dati
e degli elementi in possesso dell'anagrafe  tributaria,  individua  i
soggetti titolari di partita IVA  che,  pur  obbligati,  non  abbiano
presentato la dichiarazione di cessazione  di  attivita'  di  cui  al
comma 3 e  comunica  agli  stessi  che  provvedera'  alla  cessazione
d'ufficio della partita IVA. Il  contribuente  che  rilevi  eventuali
elementi non considerati  o  valutati  erroneamente  puo'  fornire  i
chiarimenti necessari all'Agenzia delle entrate entro i trenta giorni
successivi al ricevimento della  comunicazione.  La  somma  dovuta  a
titolo di sanzione per l'omessa presentazione della dichiarazione  di
cessazione di attivita' e' iscritta direttamente nei ruoli  a  titolo
definitivo. L'iscrizione a ruolo non e' eseguita se  il  contribuente
provvede  a  pagare  la  somma  dovuta  con  le  modalita'   indicate
nell'articolo 19 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, entro
trenta giorni  dal  ricevimento  della  comunicazione.  In  tal  caso
l'ammontare  della  sanzione  dovuta  e'  ridotto  ad  un  terzo  del
minimo.»; 
    b) dopo l'articolo 35-ter e' inserito il seguente: «(( Art. 35 ))
-quater (Pubblicita' in  materia  di  partita  IVA).  -  Al  fine  di
contrastare le frodi in  materia  di  imposta  sul  valore  aggiunto,
l'Agenzia delle entrate rende disponibile a chiunque, con servizio di
libero accesso, la possibilita' di verificare puntualmente,  mediante
i dati disponibili in anagrafe tributaria, la validita' del numero di
partita IVA  attribuito  ai  sensi  dell'articolo  35  o  35-ter.  Il
servizio fornisce le informazioni relative allo  stato  di  attivita'
della partita IVA inserita e alla denominazione del  soggetto  o,  in
assenza di questa, al cognome e nome della persona fisica titolare.». 
  10. All'articolo 76 del testo unico delle disposizioni  concernenti
l'imposta di  registro,  di  cui  al  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, dopo il comma  2  e'  inserito  il
seguente: «2-bis. Salvo quanto previsto nei commi 1  e  2,  l'imposta
relativa  alle  annualita'  successive  alla  prima,  alle  cessioni,
risoluzioni e proroghe di cui all'articolo 17,  nonche'  le  connesse
sanzioni e gli interessi dovuti, sono richiesti, a pena di decadenza,
entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di  scadenza
del pagamento.». 
    (( 10-bis. All'articolo 5 del regolamento di cui al  decreto  del
Presidente della Repubblica 5 ottobre 2001, n. 404, sono apportate le
seguenti modificazioni: )) 
    (( a) al comma 3, le parole: « in possesso di almeno cento unita'
immobiliari » sono sostituite dalle seguenti: « in possesso di almeno
dieci unita' immobiliari »; )) 
    (( b) dopo il comma 3 e'  inserito  il  seguente:  «3-bis.  Sono,
altresi', tenuti ad adottare la procedura di registrazione telematica
i soggetti di cui alla lettera  d-bis)  dell'articolo  10  del  testo
unico di cui al decreto del Presidente  della  Repubblica  26  aprile
1986, n. 131 ». )) 
  11. All'articolo 14 della legge 12 novembre 2011, n. 183, il  comma
10 e' abrogato. 
  12. Al  decreto-legge  31  maggio  2010,  n.  78,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, sono apportate  le
seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 29, comma 1: 
      1) alla lettera b), in fine, e' aggiunto il seguente periodo: «
. L'agente  della  riscossione,  con  raccomandata  semplice  spedita
all'indirizzo presso il quale e' stato notificato l'atto di cui  alla
lettera a), informa il debitore di aver preso in carico le somme  per
la riscossione »; 
      2) alla lettera c), in fine, sono aggiunte le seguenti  parole:
« e l'agente della riscossione non invia l'informativa  di  cui  alla
lettera b) »; 
      3) alla lettera e) le parole: « secondo anno » sono  sostituite
dalle seguenti: « terzo anno »; 
    b) all'articolo 30, comma 2, in fine,  e'  aggiunto  il  seguente
periodo:   «Ai   fini   dell'espropriazione   forzata,   l'esibizione
dell'estratto  dell'avviso  di  cui  al  comma  1,   come   trasmesso
all'agente della riscossione secondo le modalita' indicate  al  comma
5, tiene luogo, a tutti gli effetti, dell'esibizione dell'atto stesso
in tutti i casi in cui  l'agente  della  riscossione  ne  attesti  la
provenienza.». 
    ((  12-bis.  All'articolo  29,   comma   1,   lettera   a),   del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, dopo le parole: « n. 218, »  sono
inserite le seguenti: « dell'articolo 48, comma 3-bis, e », e dopo le
parole: « n. 472 » sono aggiunte le seguenti: « , nonche' in caso  di
definitivita' dell'atto di accertamento impugnato ». )) 
  13. Il comma 2-ter dell'articolo 13  della  Tariffa,  parte  prima,
allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre  1972,
n.  642,  come  modificato  dal  comma   1   dell'articolo   19   del
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni,
dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214,  e'  sostituito  dal  seguente:
«2-ter. Comunicazioni periodiche alla clientela relative  a  prodotti
finanziari, anche non soggetti ad obbligo di deposito, ivi compresi i
depositi bancari e postali, anche se  rappresentati  da  certificati.
L'imposta non e' dovuta per le comunicazioni ricevute ed  emesse  dai
fondi pensione e dai (( fondi sanitari. Per ))  ogni  esemplare,  sul
complessivo valore di mercato o, in mancanza, (( sul valore  nominale
o di rimborso. ))». 
  14. Nella nota 3-ter all'articolo 13 della  Tariffa,  parte  prima,
allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre  1972,
n. 642, le parole: « agli strumenti e » sono  soppresse  ((  e,  sono
aggiunti,  in  fine,  i  seguenti  periodi:  «Per  i  buoni   postali
fruttiferi emessi in  forma  cartacea  prima  del  1°  gennaio  2009,
l'imposta e' calcolata sul valore nominale del singolo titolo  ed  e'
dovuta nella  misura  minima  di  euro  1.81,  con  esclusione  della
previsione di esenzione  di  cui  al  precedente  periodo.  L'imposta
gravante sui buoni postali fruttiferi si  rende  comunque  dovuta  al
momento del rimborso » )). 
  15. Le disposizioni dei commi 13 e 14 si applicano a decorrere  dal
1° gennaio 2012. 
  16. All'articolo 19 del decreto-legge  6  dicembre  2011,  n.  201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.  214,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) dopo il comma 3  e'  inserito  il  seguente:  «3-bis.  Per  le
comunicazioni relative a quote o azioni di organismi di  investimento
collettivo del risparmio, per le quali sussista uno stabile  rapporto
con l'intermediario in assenza di un formale contratto di custodia  o
amministrazione, in essere alla data del 31 dicembre 2011, in caso di
mancata provvista da parte del cliente per il pagamento  dell'imposta
di bollo di cui all'articolo 13, comma 2-ter della Tariffa, parte  I,
allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre  1972,
n.    642,    l'intermediario    puo'    effettuare    i    necessari
disinvestimenti.»; 
    b) nel comma 7, le parole: « ai sensi  del  comma  2-ter  »  sono
sostituite dalle seguenti: « ai sensi dei commi 2-bis e 2-ter »; 
    (( c) nel comma 8: )) 
      (( 1)  le  parole:  «  16  febbraio  »  sono  sostituite  dalle
seguenti: « 16 luglio »; )) 
      (( 2) dopo il primo periodo e' inserito il seguente: «Nel  caso
in cui, nel corso del periodo d'imposta, venga meno  in  tutto  o  in
parte la segretazione, l'imposta e' dovuta sul valore delle attivita'
finanziarie in ragione del periodo in cui  il  conto  o  rapporto  ha
fruito della segretazione »; )) 
    d) nel comma 11, le parole: « di bollo »  sono  sostituite  dalle
seguenti: « sui redditi »; 
    e) il comma 15 e' sostituito dal seguente: « 15. L'imposta di cui
al comma 13 e' stabilita nella misura dello 0,76 per cento del valore
degli  immobili.  L'imposta  non  e'  dovuta   se   l'importo,   come
determinato ai sensi del presente comma,  non  supera  euro  200.  Il
valore e' costituito dal costo risultante dall'atto di acquisto o dai
contratti e, in mancanza, secondo il valore di mercato rilevabile nel
luogo in cui e' situato l'immobile. (( Per gli  immobili  situati  in
Paesi appartenenti alla Unione  europea  o  in  Paesi  aderenti  allo
Spazio economico europeo che  garantiscono  un  adeguato  scambio  di
informazioni, il  valore  e'  quello  catastale  come  determinato  e
rivalutato  nel  Paese  in  cui  l'immobile  e'   situato   ai   fini
dell'assolvimento di imposte di natura patrimoniale e  reddituale  o,
in mancanza, quello di cui al periodo precedente. )) »; 
    f) dopo il comma 15 e'  inserito  il  seguente:  «15-bis.  Per  i
soggetti che prestano lavoro all'estero per lo  Stato  italiano,  per
una sua suddivisione politica o amministrativa  o  per  un  suo  ente
locale  e  le  persone  fisiche  che   lavorano   all'estero   presso
organizzazioni internazionali cui aderisce l'Italia la cui  residenza
fiscale in Italia sia determinata, in deroga  agli  ordinari  criteri
previsti dal Testo Unico  delle  imposte  sui  redditi,  in  base  ad
accordi internazionali ratificati, l'imposta di cui al  comma  13  e'
stabilita nella misura ridotta dello 0,4  per  cento  per  l'immobile
adibito ad  abitazione  principale  e  per  le  relative  pertinenze.
L'aliquota ridotta si applica limitatamente al periodo  di  tempo  in
cui l'attivita' lavorativa e' svolta all'estero. Dall'imposta  dovuta
per  l'unita'  immobiliare  adibita  ad  abitazione  principale   del
soggetto passivo e per le relative pertinenze si detraggono,  fino  a
concorrenza  del  suo  ammontare,  euro  200  rapportati  al  periodo
dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se  l'unita'
immobiliare e' adibita ad  abitazione  principale  da  piu'  soggetti
passivi la detrazione spetta a  ciascuno  di  essi  proporzionalmente
alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. Per gli
anni 2012 e 2013 la detrazione (( prevista dal periodo precedente  ))
e' maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di eta' non  superiore  a
ventisei   anni,   purche'   dimorante   abitualmente   e   residente
anagraficamente  nell'unita'  immobiliare   adibita   ad   abitazione
principale. L'importo complessivo della maggiorazione, al netto della
detrazione di base, non puo' superare l'importo massimo di 400  euro.
(( Per gli immobili di cui al primo periodo non si applica l'articolo
70, comma 2, del testo unico di cui al decreto del  Presidente  della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 )) »; 
    g) nel comma 16, dopo il primo periodo, e' inserito il  seguente:
«Per gli immobili situati in Paesi appartenenti alla Unione europea o
in Paesi aderenti allo Spazio economico europeo che  garantiscono  un
adeguato scambio di informazioni, dalla predetta imposta si deduce un
credito d'imposta pari alle eventuali imposte di natura  patrimoniale
e reddituale gravanti sullo stesso immobile,  non  gia'  detratte  ai
sensi dell'articolo 165 del decreto del Presidente  della  Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917.»; 
    h) nel comma 20, dopo il primo periodo, e' inserito il  seguente:
«Per i conti correnti e i libretti di  risparmio  detenuti  in  Paesi
della Unione europea  o  in  Paesi  aderenti  allo  Spazio  economico
Europeo  che  garantiscono  un  adeguato  scambio   di   informazioni
l'imposta e'  stabilita  in  misura  fissa  pari  a  quella  prevista
dall'articolo 13, comma 2-bis, lettera a), della tariffa(( , parte I,
)) allegata al decreto del Presidente  della  Repubblica  26  ottobre
1972, n. 642.»; 
    i)  dopo  il  comma  23  e'  inserito  il  seguente:  «   23-bis.
Nell'applicazione  dell'articolo  14,  comma  1,  lettera   a),   del
decreto-legge  25   settembre   2001,   n.   350,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 409,  alle  attivita'
finanziarie  oggetto  di  emersione   o   di   rimpatrio   ai   sensi
dell'articolo 13-bis,  del  decreto-legge  1°  luglio  2009,  n.  78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n.  102,  e
degli articoli 12 e 15 del citato decreto-legge n. 350 del 2001,  non
e' comunque precluso l'accertamento dell'imposta sul valore aggiunto.
». 
    (( 16-bis. All'articolo 4 del decreto-legge 28  luglio  1990,  n.
167, convertito, con modificazioni, dalla legge  4  agosto  1990,  n.
227, e  successive  modificazioni,  il  comma  4  e'  sostituito  dal
seguente: «4. Gli obblighi di  indicazione  nella  dichiarazione  dei
redditi previsti nei commi 1 e 2  non  sussistono  per  le  attivita'
finanziarie e patrimoniali affidate in gestione o in  amministrazione
agli intermediari residenti  e  per  i  contratti  comunque  conclusi
attraverso il loro  intervento,  qualora  i  flussi  finanziari  e  i
redditi derivanti  da  tali  attivita'  e  contratti  siano  riscossi
attraverso l'intervento degli intermediari stessi ». )) 
    (( 16-ter. Al comma  12  dell'articolo  19  del  decreto-legge  6
dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge  22
dicembre 2011, n. 214, sono apportate le seguenti modificazioni: )) 
    (( a) dopo le parole: « oggetto di emersione che, » sono inserite
le seguenti: « a partire dal 1° gennaio 2011 e fino »; )) 
    ((  b)  dopo  il  primo  periodo   e'   inserito   il   seguente:
«L'intermediario presso il quale  il  prelievo  e'  stato  effettuato
provvede a trattenere l'imposta dai conti comunque  riconducibili  al
soggetto che ha  effettuato  l'emersione  o  riceve  provvista  dallo
stesso contribuente, anche in caso di estinzione del rapporto  acceso
per effetto della procedura di emersione ». )) 
  17. In considerazione di quanto previsto dal comma 16, lettera  c),
per l'anno 2012 il versamento dell'imposta di  cui  al  comma  8  ivi
citato puo' essere effettuato entro il termine del 16 maggio  e  fino
alla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente  decreto  non   si
configurano violazioni in materia di versamenti. 
  (( 17-bis. Nella nota 3-bis all'articolo 13 della tariffa  allegata
al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,  n.  642,
la parola: « annuo » e' soppressa. )) 
  18.  All'articolo  17,  comma  1,  terzo   periodo,   del   decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241,  e  successive  modificazioni,  le
parole: « 10.000 euro annui » sono sostituite dalle seguenti: « 5.000
euro annui ». 
  19. All'articolo 37, comma 49-bis, del decreto-legge 4 luglio 2006,
n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006,  n.
248, le parole: « 10.000 euro annui » sono sostituite dalle seguenti:
« 5.000 euro annui ». 
  20. Con provvedimento  del  Direttore  dell'Agenzia  delle  entrate
possono essere stabiliti i termini e le ulteriori modalita' attuative
delle disposizioni di cui ai commi 18 e 19. 
  21. In relazione alle disposizioni di cui ai commi da 18 a  20,  le
dotazioni finanziarie della Missione di  spesa  «Politiche  economico
finanziarie e di bilancio » sono ridotte di 249 milioni di  euro  per
l'anno 2012 e di 299 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013. 
  (( 21-bis. All'articolo  16,  comma  5-bis,  del  decreto-legge  29
novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge  28
gennaio 2009, n. 2, dopo  le  parole:  «  nel  deposito  IVA  »  sono
aggiunte le seguenti: « senza tempi minimi di giacenza ne' obbligo di
scarico dal mezzo di trasporto». )) 
  (( 21-ter. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n.  296,  i
commi 96 e 97 sono abrogati. )) 
  22. Al primo periodo, del primo comma dell'articolo 52 del  decreto
del Presidente della Repubblica 26 ottobre  1972,  n.  633,  dopo  le
parole: « artistiche o professionali » sono inserite le seguenti: « ,
nonche' in quelli utilizzati dagli enti non commerciali e  da  quelli
che godono dei benefici di cui  al  decreto  legislativo  4  dicembre
1997, n. 460, ». 
  (( 22-bis. All'articolo 28, comma 8, lettera b), del  decreto-legge
6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla  legge  15
luglio 2011, n. 111, sono apportate le seguenti modificazioni: )) 
    (( a) le parole:  «  dell'impianto  e  »  sono  sostituite  dalle
seguenti: « , nonche', tenuto conto delle disposizioni degli articoli
22 e 23 della legge 22 dicembre 1957, n. 1293, »; )) 
    (( b) dopo le parole: « di 500 mq » sono aggiunte le seguenti:  «
, a condizione che, per  la  rivendita  di  tabacchi,  la  disciplina
urbanistico- edilizia del luogo consenta all'interno di tali impianti
la costruzione o il mantenimento di locali chiusi, diversi da  quelli
al servizio della distribuzione di  carburanti,  con  una  superficie
utile minima non inferiore a 30 mq » )). 
  23. L'Agenzia per  le  organizzazioni  non  lucrative  di  utilita'
sociale (ONLUS) di cui al decreto del Presidente  del  Consiglio  dei
Ministri 26 settembre 2000, pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  n.
229 del 30 settembre 2000, e' soppressa  dalla  data  di  entrata  in
vigore del presente decreto e i compiti e le funzioni esercitati sono
trasferiti al Ministero del lavoro e delle politiche sociali che  con
appositi regolamenti adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, provvede ad adeguare  il  proprio
assetto  organizzativo,  senza  nuovi  o  maggiori  oneri.   Per   il
finanziamento  dei  compiti  e  delle  attribuzioni   trasferite   al
Ministero del lavoro e  delle  politiche  sociali  di  cui  al  primo
periodo (( del presente comma )), si  fa  fronte  con  le  risorse  a
valere sull'autorizzazione di spesa  di  cui  all'articolo  14  della
legge 13 maggio 1999, n. 133((  ,  nonche'  le  risorse  giacenti  in
tesoreria  sulla   contabilita'   speciale   intestata   all'Agenzia,
opportunamente versate  all'entrata  del  bilancio  dello  Stato  per
essere riassegnate agli appositi capitoli dello stato  di  previsione
del Ministero del lavoro e delle politiche sociali )). Il (( Ministro
)) dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare(( ,  con
propri decreti, )) le occorrenti variazioni di bilancio. Al Ministero
(( del lavoro e delle politiche sociali )) sono  altresi'  trasferite
tutte le risorse strumentali attualmente  utilizzate  dalla  predetta
Agenzia(( . Nelle more delle  modifiche  al  regolamento  di  cui  al
decreto del Presidente  della  Repubblica  7  aprile  2011,  n.  144,
recante riorganizzazione del Ministero del lavoro e  delle  politiche
sociali, rese  necessarie  dall'attuazione  del  presente  comma,  le
funzioni trasferite ai sensi del presente comma sono esercitate dalla
Direzione generale per il terzo settore e le formazioni  sociali  del
predetto Ministero )).  Dall'attuazione  delle  ((  disposizioni  del
presente comma )) non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico
della finanza pubblica. 
  24.  Fermi  i  limiti  assunzionali  a  legislazione  vigente,   in
relazione  all'esigenza  urgente  e  inderogabile  di  assicurare  la
funzionalita' operativa delle proprie strutture,  volta  a  garantire
una (( efficace )) attuazione delle misure di contrasto  all'evasione
di cui alle disposizioni del presente articolo,  ((  l'Agenzia  delle
dogane, l'Agenzia delle  entrate  e  l'Agenzia  del  territorio  sono
autorizzate )) ad espletare procedure concorsuali  ((  da  completare
entro il 31  dicembre  2013  ))  per  la  copertura  delle  posizioni
dirigenziali vacanti, secondo le modalita'  di  cui  all'articolo  1,
comma 530, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e (( all'articolo  2
)), comma 2, secondo periodo, del decreto-legge 30 settembre 2005, n.
203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre  2005,  n.
248. Nelle more dell'espletamento di  dette  procedure  ((  l'Agenzia
delle dogane, l'Agenzia delle entrate e l'Agenzia del territorio  )),
salvi  gli  incarichi  gia'  affidati,  ((  potranno  ))   attribuire
incarichi  dirigenziali  a  propri  funzionari  con  la  stipula   di
contratti di lavoro a tempo determinato, la cui durata e' fissata  in
relazione al tempo necessario per  la  copertura  del  posto  vacante
tramite  concorso.  Gli  incarichi  sono  attribuiti   con   apposita
procedura  selettiva  applicando  l'articolo  19,  comma  1-bis,  del
decreto legislativo 30 marzo 2001,  n.  165.  Ai  funzionari  cui  e'
conferito l'incarico compete  lo  stesso  trattamento  economico  dei
dirigenti. A seguito dell'assunzione dei  vincitori  delle  procedure
concorsuali di cui al presente  comma,  ((  l'Agenzia  delle  dogane,
l'Agenzia delle entrate e l'Agenzia del territorio  non  potranno  ))
attribuire nuovi incarichi dirigenziali a propri  funzionari  con  la
stipula di contratti di  lavoro  a  tempo  determinato,  fatto  salvo
quanto previsto dall'articolo 19 comma 6 del decreto  legislativo  30
marzo 2001, n. 165. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente
comma  si  provvede  con  le  risorse  disponibili  ((  sul  bilancio
dell'Agenzia delle entrate, dell'Agenzia delle dogane e  dell'Agenzia
del territorio.  Alla  compensazione  degli  effetti  in  termini  di
fabbisogno e di indebitamento netto, pari a 10,3 milioni  di  euro  a
decorrere dall'anno 2013, per l'Agenzia delle dogane e per  l'Agenzia
del territorio si provvede mediante corrispondente utilizzo del Fondo
di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008,  n.
154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre  2008,  n.
189. Il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e'  autorizzato  ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di  bilancio.
)) 
  ((  24-bis.  Al  fine  di  assicurare  la   massima   flessibilita'
organizzativa e di potenziare l'attivita' di contrasto  dell'evasione
fiscale e delle frodi in danno del bilancio dello Stato e dell'Unione
europea, anche in attuazione delle disposizioni del presente decreto,
il Corpo della Guardia di finanza e' autorizzato  a  effettuare,  nel
triennio 2013-2015, un piano straordinario di assunzioni nel ruolo  «
ispettori », nei limiti numerici e di  spesa  previsti  dall'articolo
66,  comma  9-bis,  del  decreto-legge  25  giugno  2008,   n.   112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6  agosto  2008,  n.  133,
allo scopo utilizzando  il  50  per  cento  delle  vacanze  organiche
esistenti nel ruolo « appuntati e finanzieri » del medesimo Corpo. Le
unita' da  assumere  ai  sensi  del  presente  comma  sono  stabilite
annualmente, assicurando l'invarianza di spesa a regime, con  decreto
del  Ministro  dell'economia  e  delle   finanze,   di   natura   non
regolamentare, e sono considerate a tutti gli effetti in sovrannumero
all'organico del ruolo « ispettori », da riassorbire per effetto  dei
passaggi degli ispettori in altri ruoli del Corpo  della  Guardia  di
finanza, secondo le disposizioni vigenti. Le  assunzioni  di  cui  al
presente comma devono in ogni caso garantire  l'incorporamento  nella
carriera iniziale del medesimo Corpo dei volontari delle Forze armate
gia' vincitori dei concorsi banditi alla data di  entrata  in  vigore
del presente decreto. )) 
  25. All'articolo 13 del  decreto-legge  25  giugno  2008,  n.  112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.  133,  e
successive modificazioni, dopo  il  comma  3-quater  e'  aggiunto  il
seguente: «3-quinquies. Con  decreto  del  Ministro  dell'economia  e
delle finanze, (( di concerto )) con il Ministro  dell'interno,  sono
disciplinate  le  modalita'  di  certificazione   dell'utilizzo   dei
contributi  assegnati  in   attuazione   del   comma   3-quater.   Le
certificazioni relative ai contributi  concessi  in  favore  di  enti
pubblici  e  di  soggetti  privati   sono   trasmesse   agli   Uffici
territoriali del Governo che  ne  danno  comunicazione  alle  Sezioni
regionali  di  controllo  della  Corte  dei  conti   competenti   per
territorio. Le relazioni conclusive e le certificazioni previste  dai
decreti ministeriali emanati in attuazione degli  atti  di  indirizzo
delle Commissioni parlamentari con cui si attribuiscono i  contributi
di cui al comma 3-quater, nonche' il rendiconto annuale previsto  per
gli enti locali dall'articolo 158 del decreto legislativo  18  agosto
2000, n. 267, sono (( sostituiti )) dalle certificazioni disciplinate
dal presente comma.». 
  (( 25-bis. La disposizione di cui all'articolo 13, comma  3-quater,
terzo periodo, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133,  si  interpreta
nel senso che i contributi statali concessi a valere sul Fondo per la
tutela dell'ambiente e la promozione dello sviluppo  del  territorio,
istituito presso il Ministero dell'economia  e  delle  finanze,  sono
assegnati agli  enti  destinatari  per  interventi  realizzati  o  da
realizzare nei rispettivi territori per il risanamento e il  recupero
ambientale e lo sviluppo economico dei territori stessi. )) 
 
 
          Riferimenti normativi 
 
              Si riporta il testo dei commi 4 e  4-bis  dell'articolo
          14 della citata legge n.  537  del  1993,  come  modificati
          dalla presente legge: 
              "Art.  14.   (Razionalizzazione   e   soppressione   di
          agevolazioni tributarie e recupero di  imposte  e  di  base
          imponibile) - 1.- 3. (Omissis). 
              4. Nelle categorie di reddito di  cui  all'articolo  6,
          comma  1,  del  testo  unico  delle  imposte  sui  redditi,
          approvato con D.P.R.  22  dicembre  1986,  n.  917,  devono
          intendersi  ricompresi,  se  in  esse   classificabili,   i
          proventi derivanti da fatti, atti o attivita' qualificabili
          come illecito civile, penale o amministrativo se  non  gia'
          sottoposti  a  sequestro  o  confisca  penale.  I  relativi
          redditi   sono   determinati   secondo   le    disposizioni
          riguardanti ciascuna categoria. 
              4-bis.  Nella  determinazione  dei   redditi   di   cui
          all'articolo 6, comma 1, del testo unico delle imposte  sui
          redditi, di cui al decreto del Presidente della  Repubblica
          22 dicembre 1986, n. 917, non sono ammessi in  deduzione  i
          costi e le spese dei beni o delle prestazioni  di  servizio
          direttamente  utilizzati  per  il  compimento  di  atti   o
          attivita' qualificabili come delitto  non  colposo  per  il
          quale  il  pubblico  ministero  abbia  esercitato  l'azione
          penale o, comunque, qualora  il  giudice  abbia  emesso  il
          decreto che dispone il giudizio ai sensi dell'articolo  424
          del codice di procedura penale ovvero sentenza di non luogo
          a procedere ai sensi dell'articolo 425 dello stesso  codice
          fondata sulla sussistenza della  causa  di  estinzione  del
          reato prevista dall'articolo 157 del codice penale. Qualora
          intervenga una sentenza definitiva di assoluzione ai  sensi
          dell'articolo 530 del codice di procedura penale ovvero una
          sentenza definitiva di  non  luogo  a  procedere  ai  sensi
          dell'articolo  425  dello  stesso  codice   fondata   sulla
          sussistenza di motivi diversi  dalla  causa  di  estinzione
          indicata  nel  periodo  precedente,  ovvero  una   sentenza
          definitiva di non doversi procedere ai sensi  dell'articolo
          529 del codice di procedura  penale,  compete  il  rimborso
          delle  maggiori  imposte  versate  in  relazione  alla  non
          ammissibilita' in deduzione prevista dal periodo precedente
          e dei relativi interessi.". 
              Si riporta il testo vigente degli  articoli  12  e  16,
          comma 3, del citato decreto legislativo, n. 472 del 1997: 
              "Art. 12. (Concorso di violazioni e continuazione) - 1.
          E' punito con la sanzione che dovrebbe infliggersi  per  la
          violazione piu' grave, aumentata da un  quarto  al  doppio,
          chi, con  una  sola  azione  od  omissione,  viola  diverse
          disposizioni  anche  relative  a  tributi  diversi   ovvero
          commette, anche  con  piu'  azioni  od  omissioni,  diverse
          violazioni formali della medesima disposizione. 
              2. Alla stessa sanzione soggiace chi,  anche  in  tempi
          diversi,  commette  piu'   violazioni   che,   nella   loro
          progressione, pregiudicano  o  tendono  a  pregiudicare  la
          determinazione dell'imponibile ovvero la liquidazione anche
          periodica del tributo. 
              3. Nei casi previsti dai commi 1 e 2, se le  violazioni
          rilevano ai  fini  di  piu'  tributi,  si  considera  quale
          sanzione base cui riferire  l'aumento,  quella  piu'  grave
          aumentata di un quinto. 
              4. Le previsioni dei  commi  1,  2  e  3  si  applicano
          separatamente rispetto ai tributi erariali e ai tributi  di
          ciascun altro ente impositore e, tra  i  tributi  erariali,
          alle imposte doganali e alle imposte sulla produzione e sui
          consumi. 
              5.  Quando  violazioni  della  stessa  indole   vengono
          commesse in periodi  di  imposta  diversi,  si  applica  la
          sanzione base aumentata dalla meta' al triplo. Se l'ufficio
          non contesta tutte le violazioni o non irroga  la  sanzione
          contemporaneamente rispetto a tutte, quando in  seguito  vi
          provvede determina la sanzione  complessiva  tenendo  conto
          delle violazioni oggetto del precedente  provvedimento.  Se
          piu' atti di irrogazione danno luogo a processi non riuniti
          o comunque introdotti avanti a giudici diversi, il  giudice
          che prende cognizione dell'ultimo di  essi  ridetermina  la
          sanzione  complessiva  tenendo   conto   delle   violazioni
          risultanti dalle sentenze precedentemente emanate. 
              6. Il concorso e la continuazione sono interrotti dalla
          constatazione della violazione. 
              7. Nei casi previsti dal presente articolo la  sanzione
          non puo' essere comunque superiore a quella risultante  dal
          cumulo delle sanzioni previste per le singole violazioni. 
              8. Nei casi di accertamento con adesione, in deroga  ai
          commi 3 e 5, le disposizioni sulla  determinazione  di  una
          sanzione  unica  in  caso  di  progressione  si   applicano
          separatamente per ciascun tributo  e  per  ciascun  periodo
          d'imposta.   La   sanzione   conseguente   alla   rinuncia,
          all'impugnazione   dell'avviso   di   accertamento,    alla
          conciliazione giudiziale e alla  definizione  agevolata  ai
          sensi degli articoli 16 e 17 del presente decreto non  puo'
          stabilirsi in  progressione  con  violazioni  non  indicate
          nell'atto  di  contestazione   o   di   irrogazione   delle
          sanzioni." 
              "Art. 16. (Procedimento di irrogazione delle  sanzioni)
          - 1. - 2-. (Omissis). 
              3. Entro il termine previsto per  la  proposizione  del
          ricorso, il trasgressore e gli obbligati in solido  possono
          definire la controversia con il  pagamento  di  un  importo
          pari ad un terzo della sanzione  indicata  e  comunque  non
          inferiore ad un terzo dei minimi edittali previsti  per  le
          violazioni  piu'  gravi  relative  a  ciascun  tributo.  La
          definizione   agevolata   impedisce   l'irrogazione   delle
          sanzioni accessorie. 
              4.- 7-bis. (Omissis).". 
              Si riporta il testo dell'articolo 39  del  decreto  del
          Presidente della  Repubblica  29  settembre  1973,  n.  600
          (Disposizioni  comuni  in  materia  di  accertamento  delle
          imposte sui redditi), come modificato dalla presente legge: 
              "Art. 39. (Redditi determinati in base  alle  scritture
          contabili) - Per i redditi d'impresa delle persone  fisiche
          l'ufficio procede alla rettifica: 
              a) se gli elementi  indicati  nella  dichiarazione  non
          corrispondono a quelli del bilancio, del conto dei profitti
          e delle perdite e dell'eventuale prospetto di cui al  comma
          1 dell'articolo 3; 
              b)  se  non  sono  state   esattamente   applicate   le
          disposizioni del titolo I, capo VI, del testo  unico  delle
          imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della
          Repubblica  22  dicembre  1986,  n.   917,   e   successive
          modificazioni; 
              c) se  l'incompletezza,  la  falsita'  o  l'inesattezza
          degli elementi indicati nella dichiarazione e nei  relativi
          allegati risulta in modo certo e diretto dai verbali e  dai
          questionari di cui ai  numeri  2)  e  4)  del  primo  comma
          dell'articolo 32, dagli atti, documenti e registri  esibiti
          o trasmessi ai sensi del  numero  3)  dello  stesso  comma,
          dalle  dichiarazioni  di  altri  soggetti  previste   negli
          articoli 6 e 7, dai verbali relativi ad ispezioni  eseguite
          nei confronti di altri  contribuenti  o  da  altri  atti  e
          documenti in possesso dell'ufficio; 
              d) se  l'incompletezza,  la  falsita'  o  l'inesattezza
          degli elementi indicati nella dichiarazione e nei  relativi
          allegati risulta dall'ispezione delle scritture contabili e
          dalle altre verifiche di cui  all'articolo  33  ovvero  dal
          controllo della completezza, esattezza e veridicita'  delle
          registrazioni contabili sulla scorta delle fatture e  degli
          altri atti e documenti  relativi  all'impresa  nonche'  dei
          dati  e  delle  notizie  raccolti  dall'ufficio  nei   modi
          previsti dall'articolo 32.  L'esistenza  di  attivita'  non
          dichiarate o la inesistenza  di  passivita'  dichiarate  e'
          desumibile  anche  sulla  base  di  presunzioni   semplici,
          purche' queste siano gravi, precise e concordanti. 
              In  deroga  alle  disposizioni  del  comma   precedente
          l'ufficio delle  imposte  determina  il  reddito  d'impresa
          sulla base dei dati e delle  notizie  comunque  raccolti  o
          venuti a sua conoscenza, con  facolta'  di  prescindere  in
          tutto o in parte dalle  risultanze  del  bilancio  e  dalle
          scritture contabili in  quanto  esistenti  e  di  avvalersi
          anche di  presunzioni  prive  dei  requisiti  di  cui  alla
          lettera d) del precedente comma: 
              a) quando il reddito d'impresa non  e'  stato  indicato
          nella dichiarazione; 
              b) (abrogata); 
              c) quando dal verbale di  ispezione  redatto  ai  sensi
          dell'art. 33 risulta che il contribuente non ha tenuto o ha
          comunque sottratto all'ispezione una o piu' delle scritture
          contabili  prescritte  dall'art.  14,  ovvero   quando   le
          scritture medesime non sono disponibili per causa di  forza
          maggiore; 
              d)  quando  le  omissioni  e  le   false   o   inesatte
          indicazioni accertate ai sensi del precedente comma  ovvero
          le  irregolarita'   formali   delle   scritture   contabili
          risultanti dal  verbale  di  ispezione  sono  cosi'  gravi,
          numerose e  ripetute  da  rendere  inattendibili  nel  loro
          complesso le scritture stesse per mancanza  delle  garanzie
          proprie  di  una  contabilita'  sistematica.  Le  scritture
          ausiliarie di magazzino non si  considerano  irregolari  se
          gli errori e le omissioni sono contenuti  entro  i  normali
          limiti di tolleranza delle quantita' annotate nel carico  o
          nello scarico e dei costi specifici imputati  nelle  schede
          di lavorazione ai sensi della  lett.  d)  del  primo  comma
          dell'art. 14 del presente decreto; 
              d-bis) quando il contribuente non ha dato seguito  agli
          inviti disposti dagli uffici  ai  sensi  dell'articolo  32,
          primo comma,  numeri  3)  e  4),  del  presente  decreto  o
          dell'articolo 51,  secondo  comma,  numeri  3)  e  4),  del
          decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
          633; 
              d-ter) in caso di omessa presentazione dei modelli  per
          la   comunicazione   dei    dati    rilevanti    ai    fini
          dell'applicazione degli studi di settore o  di  indicazione
          di cause di esclusione o di inapplicabilita' degli studi di
          settore non sussistenti, nonche' di  infedele  compilazione
          dei predetti modelli che comporti una differenza  superiore
          al 15 per cento, o comunque ad euro 50.000, tra i ricavi  o
          compensi stimati applicando gli studi di settore sulla base
          dei dati corretti e quelli  stimati  sulla  base  dei  dati
          indicati in dichiarazione. 
              Le disposizioni dei commi precedenti valgono, in quanto
          applicabili, anche per i redditi delle imprese minori e per
          quelli derivanti dall'esercizio di arti e professioni,  con
          riferimento  alle   scritture   contabili   rispettivamente
          indicate negli artt. 18 e 19. Il  reddito  di  impresa  dei
          soggetti indicati nel quarto comma dell'art.  18,  che  non
          hanno provveduto  agli  adempimenti  contabili  di  cui  ai
          precedenti commi dello stesso articolo, e'  determinato  in
          ogni  caso  ai  sensi  del  secondo  comma   del   presente
          articolo.". 
              Si riporta il testo dell'articolo 39,  comma  2,  lett.
          d-ter), del citato decreto del Presidente della  Repubblica
          n. 600 del 1973, previgente alla entrata  in  vigore  della
          presente legge: 
              "Art. 39. (Redditi determinati in base  alle  scritture
          contabili) - (Omissis). 
              Per i redditi d'impresa delle persone fisiche l'ufficio
          procede alla rettifica: 
              a) - d-bis) omissis. 
              d-ter) in caso di omessa presentazione dei modelli  per
          la   comunicazione   dei    dati    rilevanti    ai    fini
          dell'applicazione degli studi di settore o  di  indicazione
          di cause di esclusione o di inapplicabilita' degli studi di
          settore non sussistenti, nonche' di  infedele  compilazione
          dei predetti modelli che comporti una differenza  superiore
          al quindici per cento, o comunque  ad  euro  cinquantamila,
          tra i ricavi o compensi stimati  applicando  gli  studi  di
          settore sulla base dei dati corretti e quelli stimati sulla
          base dei dati indicati in dichiarazione. 
              (Omissis).". 
              Si riporta il testo  vigente  dell'articolo  32,  primo
          comma, numero 7), del citato decreto del  Presidente  della
          Repubblica n. 600 del 1973: 
              "Art. 32. (Poteri degli uffici) - Per l'adempimento dei
          loro compiti gli uffici delle imposte possono: 
              1) - 6-bis) (Omissis). 
              7)  richiedere,  previa  autorizzazione  del  direttore
          centrale dell'accertamento dell'Agenzia delle entrate o del
          direttore regionale della  stessa,  ovvero,  per  il  Corpo
          della guardia di finanza, del  comandante  regionale,  alle
          banche, alla societa' Poste italiane Spa, per le  attivita'
          finanziarie  e  creditizie,  alle  societa'  ed   enti   di
          assicurazione   per   le   attivita'   finanziarie,    agli
          intermediari finanziari, alle imprese di investimento, agli
          organismi di investimento collettivo  del  risparmio,  alle
          societa'  di  gestione  del  risparmio  e   alle   societa'
          fiduciarie, dati, notizie e documenti relativi a  qualsiasi
          rapporto  intrattenuto  od   operazione   effettuata,   ivi
          compresi i servizi prestati, con i  loro  clienti,  nonche'
          alle  garanzie  prestate  da  terzi   o   dagli   operatori
          finanziari sopra indicati e le generalita' dei soggetti per
          i quali gli stessi operatori finanziari abbiano  effettuato
          le suddette operazioni e servizi  o  con  i  quali  abbiano
          intrattenuto rapporti di natura finanziaria. Alle  societa'
          fiduciarie di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1966, e a
          quelle iscritte nella sezione  speciale  dell'albo  di  cui
          all'articolo 20  del  testo  unico  delle  disposizioni  in
          materia di intermediazione finanziaria, di cui  al  decreto
          legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, puo' essere richiesto,
          tra l'altro, specificando i periodi temporali di interesse,
          di comunicare le generalita' dei  soggetti  per  conto  dei
          quali esse hanno detenuto o amministrato  o  gestito  beni,
          strumenti   finanziari   e   partecipazioni   in   imprese,
          inequivocamente  individuati.  La  richiesta  deve   essere
          indirizzata al  responsabile  della  struttura  accentrata,
          ovvero  al   responsabile   della   sede   o   dell'ufficio
          destinatario che  ne  da'  notizia  immediata  al  soggetto
          interessato; la relativa risposta deve  essere  inviata  al
          titolare dell'ufficio procedente; 
              (Omissis).". 
              Si riporta il testo vigente dell'articolo  51,  secondo
          comma, numero 7), del citato decreto del  Presidente  della
          Repubblica n. 633 del 1972: 
              "Art.  51.  (Attribuzioni   e   poteri   degli   Uffici
          dell'imposta sul valore aggiunto) - omissis. 
              Per l'adempimento dei loro compiti gli Uffici possono: 
              1) - 6)-bis (Omissis). 
              7)  richiedere,  previa  autorizzazione  del  direttore
          centrale dell'accertamento dell'Agenzia delle entrate o del
          direttore regionale della  stessa,  ovvero,  per  il  Corpo
          della guardia di finanza, del  comandante  regionale,  alle
          banche, alla societa' Poste italiane Spa, per le  attivita'
          finanziarie  e  creditizie,  alle  societa'  ed   enti   di
          assicurazione   per   le   attivita'   finanziarie,    agli
          intermediari finanziari, alle imprese di investimento, agli
          organismi di investimento collettivo  del  risparmio,  alle
          societa'  di  gestione  del  risparmio  e   alle   societa'
          fiduciarie, dati, notizie e documenti relativi a  qualsiasi
          rapporto  intrattenuto  od   operazione   effettuata,   ivi
          compresi i servizi prestati, con i  loro  clienti,  nonche'
          alle  garanzie  prestate  da  terzi   o   dagli   operatori
          finanziari sopra indicati e le generalita' dei soggetti per
          i quali gli stessi operatori finanziari abbiano  effettuato
          le suddette operazioni e servizi  o  con  i  quali  abbiano
          intrattenuto rapporti di natura finanziaria. Alle  societa'
          fiduciarie di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1966, e a
          quelle iscritte nella sezione  speciale  dell'albo  di  cui
          all'articolo 20  del  testo  unico  delle  disposizioni  in
          materia di intermediazione finanziaria, di cui  al  decreto
          legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, puo' essere richiesto,
          tra l'altro, specificando i periodi temporali di interesse,
          di comunicare le generalita' dei  soggetti  per  conto  dei
          quali esse hanno detenuto o amministrato  o  gestito  beni,
          strumenti   finanziari   e   partecipazioni   in   imprese,
          inequivocamente  individuati.  La  richiesta  deve   essere
          indirizzata al  responsabile  della  struttura  accentrata,
          ovvero  al   responsabile   della   sede   o   dell'ufficio
          destinatario che  ne  da'  notizia  immediata  al  soggetto
          interessato; la relativa risposta deve  essere  inviata  al
          titolare dell'ufficio procedente; 
              Omissis.". 
              Si riporta il testo vigente dell'articolo 22 del citato
          decreto legislativo n. 472 del 1997: 
              "Art. 22. (Ipoteca e sequestro conservativo)  -  1.  In
          base  all'atto  di  contestazione,  al   provvedimento   di
          irrogazione  della  sanzione  o  al  processo  verbale   di
          constatazione e dopo la loro notifica, l'ufficio o  l'ente,
          quando ha fondato timore di perdere la garanzia del proprio
          credito, puo' chiedere, con istanza motivata, al presidente
          della commissione tributaria  provinciale  l'iscrizione  di
          ipoteca sui beni del trasgressore e dei soggetti  obbligati
          in solido  e  l'autorizzazione  a  procedere,  a  mezzo  di
          ufficiale giudiziario, al sequestro conservativo  dei  loro
          beni,  compresa  l'azienda.  A  tal  fine  l'Agenzia  delle
          entrate si avvale anche del potere di cui agli articoli 32,
          primo comma, numero 7), del decreto  del  Presidente  della
          Repubblica  29  settembre  1973,  n.  600,   e   successive
          modificazioni, e 51, secondo comma, numero 7), del  decreto
          del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633,  e
          successive modificazioni. 
              2.  Le  istanze  di  cui  al  comma  1  devono   essere
          notificate, anche tramite il servizio postale,  alle  parti
          interessate, le quali possono,  entro  venti  giorni  dalla
          notifica, depositare memorie e documenti difensivi. 
              3. Il presidente, decorso il termine di cui al comma 2,
          fissa con decreto la trattazione dell'istanza per la  prima
          camera di consiglio  utile,  disponendo  che  ne  sia  data
          comunicazione alle parti  almeno  dieci  giorni  prima.  La
          commissione decide con sentenza. 
              4. In caso di eccezionale urgenza  o  di  pericolo  nel
          ritardo, il presidente, ricevuta  l'istanza,  provvede  con
          decreto motivato. Contro il decreto e' ammesso  reclamo  al
          collegio entro trenta giorni. Il collegio, sentite le parti
          in camera di consiglio, provvede con sentenza. 
              5. Nei casi in cui  non  sussiste  giurisdizione  delle
          commissioni tributarie, le istanze di cui al comma 1 devono
          essere presentate al tribunale territorialmente  competente
          in  ragione  della  sede  dell'ufficio   richiedente,   che
          provvede secondo le disposizioni del libro  IV,  titolo  I,
          capo III, sezione I, del codice  di  procedura  civile,  in
          quanto applicabili. 
              6. Le parti interessate possono prestare, in  corso  di
          giudizio, idonea garanzia mediante cauzione o  fideiussione
          bancaria o assicurativa. In tal caso  l'organo  dinanzi  al
          quale e' in corso il procedimento puo' non adottare  ovvero
          adottare solo parzialmente il provvedimento richiesto. 
              7. I provvedimenti cautelari perdono efficacia se,  nel
          termine di centoventi giorni dalla loro adozione, non viene
          notificato atto di contestazione o di irrogazione.  In  tal
          caso,   il   presidente   della   commissione    tributaria
          provinciale ovvero il presidente del tribunale  dispongono,
          su  istanza  di  parte  e  sentito   l'ufficio   o   l'ente
          richiedente, la cancellazione dell'ipoteca. I provvedimenti
          perdono altresi' efficacia a seguito della sentenza,  anche
          non passata in giudicato, che  accoglie  il  ricorso  o  la
          domanda.   La   sentenza   costituisce   titolo   per    la
          cancellazione  dell'ipoteca.  In   caso   di   accoglimento
          parziale,  su  istanza  di  parte,  il   giudice   che   ha
          pronunciato la sentenza riduce proporzionalmente  l'entita'
          dell'iscrizione  o  del  sequestro;  se  la   sentenza   e'
          pronunciata dalla Corte di cassazione, provvede il  giudice
          la  cui  sentenza  e'  stata  impugnata  con  ricorso   per
          cassazione.". 
              Si riporta il testo  dell'articolo  51,  comma  1,  del
          decreto legislativo 21 novembre 2007,  n.  231  (Attuazione
          della  direttiva  2005/60/CE  concernente  la   prevenzione
          dell'utilizzo  del   sistema   finanziario   a   scopo   di
          riciclaggio  dei  proventi  di  attivita'  criminose  e  di
          finanziamento  del  terrorismo  nonche'   della   direttiva
          2006/70/CE  che  ne  reca  misure  di   esecuzione),   come
          modificato dalla presente legge: 
              "Art.  51.  (Obbligo  di  comunicazione  al   Ministero
          dell'economia e delle finanze delle infrazioni  di  cui  al
          presente Titolo). 
              1. I destinatari del presente decreto che, in relazione
          ai loro  compiti  di  servizio  e  nei  limiti  delle  loro
          attribuzioni e attivita', hanno notizia di infrazioni  alle
          disposizioni di cui all'articolo 49, commi 1, 5, 6, 7,  12,
          13 e 14, e all'articolo  50  ne  riferiscono  entro  trenta
          giorni al Ministero dell'economia e delle  finanze  per  la
          contestazione   e   gli    altri    adempimenti    previsti
          dall'articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689 e per
          la immediata  comunicazione  della  infrazione  anche  alla
          Guardia di finanza la quale, ove ravvisi  l'utilizzabilita'
          di elementi ai fini dell'attivita' di accertamento, ne  da'
          tempestiva comunicazione all'Agenzia delle entrate. 
              2. In caso di infrazioni riguardanti  assegni  bancari,
          assegni circolari, libretti al portatore o titoli similari,
          la comunicazione deve essere effettuata dalla  banca  o  da
          Poste Italiane S.p.A. che li accetta in versamento e  dalla
          banca  o  da  Poste  Italiane  S.p.A.   che   ne   effettua
          l'estinzione   salvo   che   il   soggetto   tenuto    alla
          comunicazione abbia certezza che la stessa  e'  stata  gia'
          effettuata dall'altro soggetto obbligato. 
              3. Qualora oggetto dell'infrazione sia un'operazione di
          trasferimento segnalata ai sensi dell'articolo 41, comma 1,
          il soggetto che ha effettuato la segnalazione di operazione
          sospetta non e' tenuto alla comunicazione di cui  al  comma
          1.". 
              Si riporta il testo dell'articolo 44 del citato decreto
          del Presidente della  Repubblica  n.  600  del  1973,  come
          modificato dalla presente legge: 
              "Art. 44. (Partecipazione dei comuni  all'accertamento)
          - I comuni partecipano all'accertamento dei  redditi  delle
          persone  fisiche  secondo  le  disposizioni  del   presente
          articolo e di quello successivo. 
              L'Agenzia delle Entrate mette a disposizione dei comuni
          le dichiarazioni di cui all'articolo 2 dei contribuenti  in
          essi residenti;  gli  Uffici  dell'Agenzia  delle  Entrate,
          prima della emissione  degli  avvisi  di  accertamento,  ai
          sensi dell'articolo 38, quarto comma  e  seguenti,  inviano
          una  segnalazione  ai  comuni  di  domicilio  fiscale   dei
          soggetti passivi  che  abbiano  stipulato  convenzioni  con
          l'Agenzia delle entrate. 
              Il comune di domicilio fiscale del contribuente segnala
          all'Agenzia  delle  entrate  qualsiasi  integrazione  degli
          elementi contenuti  nelle  dichiarazioni  presentate  dalle
          persone fisiche ai sensi dell'art. 2, indicando dati, fatti
          ed elementi rilevanti e fornendo ogni idonea documentazione
          atta a comprovarla.  Dati,  fatti  ed  elementi  rilevanti,
          provati da idonea documentazione, possono essere  segnalati
          dal comune anche nel caso di omissione della dichiarazione. 
              Il comune di domicilio fiscale  del  contribuente,  con
          riferimento agli  accertamenti  di  cui  al  secondo  comma
          comunica entro trenta  giorni  da  quello  del  ricevimento
          della segnalazione ogni elemento in suo possesso utile alla
          determinazione del reddito complessivo. 
              Abrogato 
              Abrogato 
              Abrogato 
              Il comune per gli  adempimenti  previsti  dal  terzo  e
          quarto  comma  puo'  richiedere   dati   e   notizie   alle
          amministrazioni ed  enti  pubblici  che  hanno  obbligo  di
          rispondere gratuitamente. 
              Con decreto del Presidente del Consiglio dei  Ministri,
          su proposta del Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,
          d'intesa  con  la  Conferenza  Stato-Citta'  ed   autonomie
          locali,  sono  stabiliti  criteri  e   modalita'   per   la
          pubblicazione, sul sito  del  comune,  dei  dati  aggregati
          relativi alle dichiarazioni di cui al  comma  secondo,  con
          riferimento a determinate categorie di contribuenti  ovvero
          di  reddito.  Con  il  medesimo   decreto   sono   altresi'
          individuati gli ulteriori dati che l'Agenzia delle  entrate
          mette  a  disposizione   dei   comuni   per   favorire   la
          partecipazione all'attivita' di  accertamento,  nonche'  le
          modalita' di trasmissione idonee a garantire la  necessaria
          riservatezza.". 
              Si riporta il testo dell'articolo 35 del citato decreto
          del Presidente della  Repubblica  n.  633  del  1972,  come
          modificato dalla presente legge: 
              "Art. 35. (Disposizione  regolamentare  concernente  le
          dichiarazioni di inizio, variazione e cessazione attivita')
          -  1.  I  soggetti   che   intraprendono   l'esercizio   di
          un'impresa, arte o professione nel territorio dello  Stato,
          o vi istituiscono una stabile organizzazione, devono  farne
          dichiarazione entro  trenta  giorni  ad  uno  degli  uffici
          locali dell'Agenzia delle  entrate  ovvero  ad  un  ufficio
          provinciale dell'imposta sul valore aggiunto della medesima
          Agenzia; la dichiarazione e' redatta, a pena  di  nullita',
          su modelli conformi a quelli  approvati  con  provvedimento
          del  direttore  dell'Agenzia   delle   entrate.   L'ufficio
          attribuisce al contribuente un numero di partita I.V.A. che
          restera' invariato anche nelle  ipotesi  di  variazioni  di
          domicilio  fiscale  fino  al   momento   della   cessazione
          dell'attivita'   e   che   deve   essere   indicato   nelle
          dichiarazioni, nella home-page dell'eventuale sito web e in
          ogni altro documento ove richiesto. 
              2.  Dalla  dichiarazione  di  inizio  attivita'  devono
          risultare: 
              a) per le persone fisiche, il cognome e nome, il  luogo
          e la data di nascita, il codice fiscale, la  residenza,  il
          domicilio fiscale e l'eventuale ditta; 
              b) per i soggetti diversi  dalle  persone  fisiche,  la
          natura  giuridica,  la  denominazione,  ragione  sociale  o
          ditta, la sede legale, o in mancanza quella amministrativa,
          e il domicilio fiscale e deve essere  inoltre  indicato  il
          codice fiscale per almeno una delle persone che ne hanno la
          rappresentanza; 
              c)  per  i   soggetti   residenti   all'estero,   anche
          l'ubicazione della stabile organizzazione; 
              d) il tipo e l'oggetto dell'attivita' e il  luogo  o  i
          luoghi in cui  viene  esercitata  anche  a  mezzo  di  sedi
          secondarie,  filiali,  stabilimenti,  succursali,   negozi,
          depositi e simili, il luogo o i luoghi in cui sono tenuti e
          conservati i libri, i registri, le scritture e i  documenti
          prescritti dal presente decreto e da altre disposizioni; 
              e) per i soggetti che svolgono attivita'  di  commercio
          elettronico,  l'indirizzo  del   sito   web   ed   i   dati
          identificativi dell'internet service provider; 
              e-bis)  per  i  soggetti   che   intendono   effettuare
          operazioni intracomunitarie di cui al Titolo  II,  Capo  II
          del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 29  ottobre  1993,  n.  427,  la
          volonta' di effettuare dette operazioni; 
              f)  ogni  altro  elemento  richiesto  dal  modello   ad
          esclusione dei dati che l'Agenzia delle entrate e' in grado
          di acquisire autonomamente. 
              3 In caso di variazione di alcuno degli elementi di cui
          al comma 2 o di cessazione dell'attivita', il  contribuente
          deve entro trenta giorni farne dichiarazione ad  uno  degli
          uffici indicati dal comma 1, utilizzando modelli conformi a
          quelli   approvati   con   provvedimento   del    direttore
          dell'Agenzia delle entrate. Se la  variazione  comporta  il
          trasferimento del domicilio fiscale  essa  ha  effetto  dal
          sessantesimo giorno successivo  alla  data  in  cui  si  e'
          verificata. In caso di fusione, scissione, conferimenti  di
          aziende  o  di   altre   trasformazioni   sostanziali   che
          comportano  l'estinzione   del   soggetto   d'imposta,   la
          dichiarazione  e'  presentata   unicamente   dal   soggetto
          risultante dalla trasformazione. 
              4 In caso di cessazione dell'attivita' il  termine  per
          la presentazione della dichiarazione  di  cui  al  comma  3
          decorre dalla data di ultimazione delle operazioni relative
          alla liquidazione  dell'azienda,  per  le  quali  rimangono
          ferme le disposizioni relative al versamento  dell'imposta,
          alla   fatturazione,    registrazione,    liquidazione    e
          dichiarazione.  Nell'ultima  dichiarazione   annuale   deve
          tenersi conto anche dell'imposta dovuta ai sensi del n.  5)
          dell'articolo  2,  da  determinare  computando   anche   le
          operazioni indicate nell'ultimo comma dell'articolo 6,  per
          le  quali  non  si  e'  ancora  verificata   l'esigibilita'
          dell'imposta. 
              5  I  soggetti   che   intraprendono   l'esercizio   di
          un'impresa, arte o professione, se ritengono di  realizzare
          un  volume  d'affari   che   comporti   l'applicazione   di
          disposizioni  speciali   ad   esso   connesse   concernenti
          l'osservanza  di  adempimenti  o  di  criteri  speciali  di
          determinazione   dell'imposta,   devono   indicarlo   nella
          dichiarazione di inizio attivita' da presentare a norma del
          presente  articolo  e  devono   osservare   la   disciplina
          stabilita in relazione al volume d'affari dichiarato. 
              6 Le dichiarazioni previste dal presente articolo  sono
          presentate in via telematica secondo le disposizioni di cui
          ai commi  10  e  seguenti  ovvero,  in  duplice  esemplare,
          direttamente ad uno degli uffici di  cui  al  comma  1.  Le
          dichiarazioni  medesime  possono,  in  alternativa,  essere
          inoltrate in  unico  esemplare  a  mezzo  servizio  postale
          mediante   raccomandata,   con   l'obbligo   di   garantire
          l'identita' del soggetto dichiarante  mediante  allegazione
          di  idonea  documentazione;  in  tal  caso  si  considerano
          presentate nel giorno in cui risultano spedite. 
              7  L'ufficio   rilascia   o   invia   al   contribuente
          certificato   di   attribuzione   della   partita   IVA   o
          dell'avvenuta variazione o cessazione dell'attivita' e  nel
          caso di  presentazione  diretta  consegna  la  copia  della
          dichiarazione al contribuente debitamente timbrata. 
              7-bis Per i soggetti che hanno effettuato l'opzione  di
          cui al comma 2, lettera e-bis) entro  trenta  giorni  dalla
          data di attribuzione  della  partita  IVA,  l'Ufficio  puo'
          emettere provvedimento  di  diniego  dell'autorizzazione  a
          effettuare le operazioni di cui al Titolo II, Capo  II  del
          decreto-legge 30  agosto  1993,  n.  331,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427. 
              7-ter  Con  provvedimento  del  direttore  dell'Agenzia
          delle Entrate sono stabilite  le  modalita'  di  diniego  o
          revoca dell'autorizzazione di cui al comma 7-bis. 
              8 I soggetti tenuti all'iscrizione nel  registro  delle
          imprese ovvero alla denuncia al  repertorio  delle  notizie
          economiche    e    amministrative    (REA)    ai     sensi,
          rispettivamente, degli articoli  7  e  9  del  decreto  del
          Presidente  della  Repubblica  7  dicembre  1995,  n.  581,
          concernente il regolamento di attuazione  dell'articolo  8,
          della legge  29  dicembre  1993,  n.  580,  in  materia  di
          istituzione del registro delle imprese,  possono  assolvere
          gli obblighi di presentazione delle dichiarazioni di cui al
          presente  articolo  presentando  le  dichiarazioni   stesse
          all'ufficio del registro delle imprese, il quale  trasmette
          i dati  in  via  telematica  all'Agenzia  delle  entrate  e
          rilascia apposita certificazione dell'avvenuta  operazione.
          Nel caso di inizio dell'attivita'  l'ufficio  del  registro
          delle imprese comunica al contribuente il numero di partita
          IVA  attribuito  in  via  telematica   dall'Agenzia   delle
          entrate. 
              9 Con provvedimento del  direttore  dell'Agenzia  delle
          entrate puo' essere stabilita la  data  a  decorrere  dalla
          quale le dichiarazioni di inizio, variazione  e  cessazione
          attivita' sono presentate  esclusivamente  all'ufficio  del
          registro delle imprese ovvero in via telematica secondo  le
          disposizioni di cui ai commi successivi. 
              10 Le  dichiarazioni  previste  dal  presente  articolo
          possono essere presentate in  via  telematica  direttamente
          dai contribuenti o tramite i soggetti di  cui  all'articolo
          3, commi 2-bis  e  3,  del  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica n. 322 del 1998;  in  tal  caso  si  considerano
          presentate nel giorno in  cui  sono  trasmesse  all'Agenzia
          delle entrate  in  via  telematica  e  il  procedimento  di
          trasmissione si considera concluso nel  giorno  in  cui  e'
          completata  la  ricezione  da  parte   dell'Agenzia   delle
          entrate. La prova della presentazione  delle  dichiarazioni
          e' data  dalla  comunicazione  dell'Agenzia  delle  entrate
          attestante  l'avvenuto  ricevimento   delle   dichiarazioni
          stesse. 
              11 I soggetti incaricati di cui all'articolo  3,  commi
          2-bis e 3, del decreto del Presidente della  Repubblica  n.
          322 del 1998, restituiscono al contribuente una copia della
          dichiarazione attestante la data di consegna con  l'impegno
          alla  trasmissione  in  via  telematica  e  rilasciano   la
          certificazione  restituita   dall'Agenzia   delle   entrate
          attestante l'avvenuta operazione e contenente, in  caso  di
          inizio attivita', il numero di partita  IVA  attribuito  al
          contribuente. 
              12 In caso di presentazione delle dichiarazioni in  via
          telematica si applicano ai  fini  della  sottoscrizione  le
          disposizioni di cui all'articolo 1, comma  6,  del  decreto
          del Presidente della Repubblica n. 322 del 1998. 
              13 I soggetti di cui al comma  3  dell'articolo  3  del
          decreto del Presidente della Repubblica n.  322  del  1998,
          incaricati  della   predisposizione   delle   dichiarazioni
          previste  dal  presente  articolo,  sono   obbligati   alla
          trasmissione in via telematica delle stesse. 
              14 Ai fini della conservazione delle  dichiarazioni  si
          applicano le disposizioni  previste  per  la  conservazione
          delle dichiarazioni  annuali  dal  decreto  del  Presidente
          della Repubblica n. 322 del 1998. 
              15  Le  modalita'  tecniche  di  trasmissione  in   via
          telematica  delle  dichiarazioni  previste   dal   presente
          articolo  ed  i  tempi  di  attivazione  del  servizio   di
          trasmissione telematica sono  stabiliti  con  provvedimento
          del direttore  dell'Agenzia  delle  entrate  da  pubblicare
          nella Gazzetta Ufficiale. 
              15-bis  L'attribuzione  del  numero  di   partita   IVA
          determina la esecuzione di riscontri automatizzati  per  la
          individuazione di elementi di rischio connessi al  rilascio
          dello stesso nonche' l'eventuale effettuazione  di  accessi
          nel luogo  di  esercizio  dell'attivita',  avvalendosi  dei
          poteri previsti dal presente decreto. 
              15-ter Con  provvedimento  del  Direttore  dell'Agenzia
          delle entrate sono individuate: 
              a) specifiche informazioni da richiedere all'atto della
          dichiarazione di inizio di attivita'; 
              b) tipologie di contribuenti per i quali l'attribuzione
          del numero di partita  IVA  determina  la  possibilita'  di
          effettuare  gli  acquisti  di  cui  all'articolo   38   del
          decreto-legge 30  agosto  1993,  n.  331,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge  29  ottobre  1993,  n.  427,  e
          successive modificazioni, a condizione che  sia  rilasciata
          polizza fideiussoria o fideiussione bancaria per la  durata
          di tre anni dalla  data  del  rilascio  e  per  un  importo
          rapportato al  volume  d'affari  presunto  e  comunque  non
          inferiore a 50.000 euro. 
              15-quater Ai fini del  contrasto  alle  frodi  sull'IVA
          intracomunitaria,   con   provvedimento    del    direttore
          dell'Agenzia delle Entrate sono stabiliti i  criteri  e  le
          modalita' di inclusione delle partite IVA nella banca  dati
          dei   soggetti   passivi    che    effettuano    operazioni
          intracomunitarie, ai sensi dell'articolo 22 del Regolamento
          (CE) del 7 ottobre 2003, n. 1798. 
              15-quinquies L'Agenzia delle entrate,  sulla  base  dei
          dati e degli elementi in possesso dell'anagrafe tributaria,
          individua i soggetti  titolari  di  partita  IVA  che,  pur
          obbligati,  non  abbiano  presentato  la  dichiarazione  di
          cessazione di attivita' di cui al comma 3 e  comunica  agli
          stessi che  provvedera'  alla  cessazione  d'ufficio  della
          partita IVA. Il contribuente che rilevi eventuali  elementi
          non considerati o  valutati  erroneamente  puo'  fornire  i
          chiarimenti necessari all'Agenzia  delle  entrate  entro  i
          trenta   giorni    successivi    al    ricevimento    della
          comunicazione. La somma dovuta a  titolo  di  sanzione  per
          l'omessa presentazione della dichiarazione di cessazione di
          attivita' e'  iscritta  direttamente  nei  ruoli  a  titolo
          definitivo. L'iscrizione a ruolo  non  e'  eseguita  se  il
          contribuente provvede a  pagare  la  somma  dovuta  con  le
          modalita' indicate nell'articolo 19 del decreto legislativo
          9 luglio 1997, n. 241, entro trenta giorni dal  ricevimento
          della comunicazione. In tal caso l'ammontare della sanzione
          dovuta e' ridotto ad un terzo del minimo.". 
              Si riporta il testo dell'articolo 76  del  testo  unico
          delle disposizioni concernenti l'imposta  di  registro,  di
          cui al decreto del Presidente della  Repubblica  26  aprile
          1986, n. 131, come modificato dalla presente legge: 
              "Art. 76. (Decadenza dell'azione  della  finanza)  -  1
          L'imposta sugli atti  soggetti  a  registrazione  ai  sensi
          dell'art. 5 non presentati per la registrazione deve essere
          richiesta, a pena di decadenza, nel termine di cinque  anni
          dal giorno in cui, a norma degli artt.  13  e  14,  avrebbe
          dovuto  essere  richiesta  la  registrazione  o,  a   norma
          dell'art. 15, lettere c), d) ed e),  si  e'  verificato  il
          fatto  che  legittima  la  registrazione  d'ufficio.  Nello
          stesso termine, decorrente  dal  giorno  in  cui  avrebbero
          dovuto essere presentate, deve essere  richiesta  l'imposta
          dovuta in base alle denunce prescritte dall'art. 19. 
              1-bis L'avviso di rettifica  e  di  liquidazione  della
          maggiore imposta di cui  all'articolo  52,  comma  1,  deve
          essere notificato entro il termine di decadenza di due anni
          dal pagamento dell'imposta proporzionale. 
              2 Salvo quanto disposto nel comma 1-bis, l'imposta deve
          essere richiesta, a pena di decadenza, entro il termine  di
          tre  anni  decorrenti,  per  gli  atti  presentati  per  la
          registrazione o registrati per via telematica: 
              a) dalla richiesta di registrazione, se  si  tratta  di
          imposta principale; 
              b) dalla data in cui e' stata presentata la denuncia di
          cui all'articolo 19, se si tratta di imposta complementare;
          dalla  data  della  notificazione  della  decisione   delle
          commissioni tributarie ovvero dalla data in cui  la  stessa
          e' divenuta definitiva nel caso in cui sia  stato  proposto
          ricorso avverso l'avviso di  rettifica  e  di  liquidazione
          della  maggiore  imposta.  Nel  caso  di  occultazione   di
          corrispettivo di cui all'articolo 72,  il  termine  decorre
          dalla data di registrazione dell'atto; 
              c) dalla data di registrazione dell'atto  ovvero  dalla
          data di presentazione della denuncia  di  cui  all'articolo
          19, se si tratta di imposta suppletiva. 
              2-bis. Salvo quanto previsto nei commi 1 e 2, l'imposta
          relativa  alle  annualita'  successive  alla  prima,   alle
          cessioni, risoluzioni e proroghe di  cui  all'articolo  17,
          nonche' le connesse sanzioni e gli interessi  dovuti,  sono
          richiesti, a pena di decadenza, entro il  31  dicembre  del
          quinto anno successivo a quello di scadenza del pagamento. 
              3 L'avviso di  liquidazione  dell'imposta  deve  essere
          notificato al contribuente nei  modi  stabiliti  nel  terzo
          comma dell'art. 52. 
              4 La soprattassa e la  pena  pecuniaria  devono  essere
          applicate, a pena di decadenza, nel termine  stabilito  per
          chiedere l'imposta cui  le  stesse  si  riferiscono  e,  se
          questa non e' dovuta, nel termine di cinque anni dal giorno
          in cui e' avvenuta la violazione. 
              5 L'intervenuta decadenza non  dispensa  dal  pagamento
          dell'imposta in caso di registrazione volontaria  o  quando
          si faccia uso dell'atto ai sensi dell'art. 6.". 
              Si riporta il testo dell'articolo 5 del regolamento  di
          cui al citato decreto del Presidente  della  Repubblica  n.
          404 del 2001, come modificato dalla presente legge: 
              "Art. 5. (Registrazione  telematica  dei  contratti  di
          locazione) - 1. I soggetti obbligati alla registrazione  ai
          sensi dell'articolo 10 del testo unico  delle  disposizioni
          concernenti l'imposta di registro,  approvato  con  decreto
          del Presidente della Repubblica 26  aprile  1986,  n.  131,
          possono  registrare  i  contratti  di  locazione  per   via
          telematica avvalendosi di soggetti delegati in possesso  di
          adeguata capacita' tecnica economica e finanziaria,  ovvero
          degli  incaricati  della  trasmissione  telematica  di  cui
          all'articolo 3, comma 3, del decreto del  Presidente  della
          Repubblica n. 322 del 1998. 
              2. I soggetti delegati di cui al comma 1, devono essere
          autorizzati dall'Agenzia delle  entrate  con  le  modalita'
          previste dal provvedimento del direttore dell'Agenzia delle
          entrate di cui al comma 4. 
              3.  I  soggetti  obbligati   alla   registrazione   dei
          contratti di locazione in possesso di almeno  dieci  unita'
          immobiliari,  sono  tenuti  ad  adottare  la  procedura  di
          registrazione telematica degli stessi  direttamente  oppure
          tramite  i  soggetti  delegati  o  gli   incaricati   della
          trasmissione di cui al comma 1. 
              3-bis. Sono, altresi', tenuti ad adottare la  procedura
          di registrazione telematica i soggetti di cui alla  lettera
          d-bis) dell'articolo 10 del testo unico di cui  al  decreto
          del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131. 
              4.  Le  modalita'  di  registrazione   telematica   dei
          contratti di locazione sono stabilite con provvedimento del
          direttore dell'Agenzia delle entrate.". 
              Si riporta il testo dell'articolo 14 della legge n. 183
          del 2011, come modificato dalla presente legge: 
              "Art. 14. (Riduzione  degli  oneri  amministrativi  per
          imprese e cittadini) - 1. In via sperimentale, fino  al  31
          dicembre 2013, sull'intero territorio nazionale si  applica
          la  disciplina  delle  zone  a  burocrazia  zero   prevista
          dall'articolo 43 del decreto-legge 31 maggio 2010,  n.  78,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio  2010,
          n. 122. 
              2.  A  tale  scopo,  fino  al  31  dicembre   2013,   i
          provvedimenti di cui al primo periodo della lettera a)  del
          comma 2 dell'articolo 43 del citato decreto-legge n. 78 del
          2010 sono adottati, ferme restando le altre previsioni  ivi
          contenute, in via esclusiva e all'unanimita',  dall'ufficio
          locale del  Governo,  istituito  in  ciascun  capoluogo  di
          provincia, su richiesta della  regione,  d'intesa  con  gli
          enti interessati e su proposta del  Ministro  dell'interno,
          con decreto del Presidente del Consiglio dei  Ministri.  La
          trasmissione dei dati e dei documenti previsti dal  secondo
          periodo della  medesima  lettera,  avviene  in  favore  del
          medesimo ufficio. 
              3. L'ufficio  locale  del  Governo  e'  presieduto  dal
          prefetto e composto da un rappresentante della regione,  da
          un rappresentante della  provincia,  da  un  rappresentante
          della  citta'  metropolitana  ove  esistente,   e   da   un
          rappresentante del comune interessato. Il dissenso di uno o
          piu' dei  componenti,  a  pena  di  inammissibilita',  deve
          essere manifestato nella riunione convocata  dal  prefetto,
          deve  essere  congruamente  motivato  e  deve   recare   le
          specifiche indicazioni delle modifiche e delle integrazioni
          eventualmente necessarie ai fini dell'assenso. Si considera
          acquisito    l'assenso    dell'amministrazione    il    cui
          rappresentante non partecipa alla riunione medesima, ovvero
          non      esprime      definitivamente      la      volonta'
          dell'amministrazione rappresentata. 
              4. Resta esclusa l'applicazione dei commi 1, 2 e  3  ai
          soli procedimenti amministrativi di  natura  tributaria,  a
          quelli concernenti la tutela statale dell'ambiente,  quella
          della salute e della sicurezza pubblica, nonche' alle nuove
          iniziative produttive avviate su aree soggette a vincolo. 
              5.  Fatto  salvo  quanto  previsto  dal   decreto   del
          Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n.  160,  nel
          caso di mancato rispetto dei termini dei  procedimenti,  di
          cui all'articolo 7 del medesimo  decreto,  da  parte  degli
          enti interessati, l'adozione del  provvedimento  conclusivo
          e' rimessa all'ufficio locale del Governo. 
              6. Le previsioni dei commi da  1  a  5  non  comportano
          nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e la
          partecipazione all'ufficio locale del Governo e'  a  titolo
          gratuito e non comporta rimborsi. 
              7. A decorrere dalla data di entrata  in  vigore  della
          presente legge e' abrogato  l'articolo  7  della  legge  18
          aprile 1975,  n.  110,  recante  «Norme  integrative  della
          disciplina vigente  per  il  controllo  delle  armi,  delle
          munizioni e degli esplosivi». 
              8. Il comma 1-bis dell'articolo 36 del decreto-legge 25
          giugno 2008, n. 112, convertito, con  modificazioni,  dalla
          legge 6 agosto 2008, n. 133, deve intendersi nel senso  che
          l'atto di trasferimento delle partecipazioni di societa'  a
          responsabilita' limitata ivi disciplinato e' in  deroga  al
          secondo comma dell'articolo 2470 del codice  civile  ed  e'
          sottoscritto con la firma digitale di cui  all'articolo  24
          del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo  2005,  n.
          82. 
              9. A  partire  dal  1°  gennaio  2012,  le  societa'  a
          responsabilita'  limitata  che  non  abbiano  nominato   il
          collegio sindacale possono redigere il bilancio secondo uno
          schema semplificato. Con decreto del Ministro dell'economia
          e delle finanze, da adottare  entro  novanta  giorni  dalla
          data di  entrata  in  vigore  della  presente  legge,  sono
          definite le voci e la struttura che compongono lo schema di
          bilancio semplificato e  le  modalita'  di  attuazione  del
          presente comma. 
              10. (abrogato). 
              11. I limiti per la liquidazione  trimestrale  dell'IVA
          sono  i  medesimi  di  quelli  fissati  per  il  regime  di
          contabilita' semplificata. 
              12. All'articolo 6 del  decreto  legislativo  8  giugno
          2001, n. 231, dopo il comma 4 e' inserito il seguente: 
              «4-bis.  Nelle  societa'  di   capitali   il   collegio
          sindacale, il consiglio di sorveglianza e il  comitato  per
          il controllo della gestione possono  svolgere  le  funzioni
          dell'organismo di vigilanza di cui al comma 1, lettera b)». 
              13.  L'articolo  2477  del  codice  civile   e'   cosi'
          sostituito: 
              «Art. 2477. - (Sindaco e revisione legale dei conti). -
          L'atto  costitutivo  puo'  prevedere,   determinandone   le
          competenze e poteri, la  nomina  di  un  sindaco  o  di  un
          revisore. 
              La nomina del sindaco e' obbligatoria  se  il  capitale
          sociale non e' inferiore a quello minimo stabilito  per  le
          societa' per azioni. 
              La nomina del sindaco e' altresi'  obbligatoria  se  la
          societa': 
              a) e' tenuta alla redazione del bilancio consolidato; 
              b) controlla  una  societa'  obbligata  alla  revisione
          legale dei conti; 
              c) per due esercizi consecutivi  ha  superato  due  dei
          limiti indicati dal primo comma dell'articolo 2435-bis. 
              L'obbligo di nomina del sindaco di cui alla lettera  c)
          del terzo comma cessa se, per due esercizi  consecutivi,  i
          predetti limiti non vengono superati. 
              Nei  casi  previsti  dal  secondo  e  terzo  comma   si
          applicano le disposizioni in tema di societa'  per  azioni;
          se  l'atto  costitutivo  non   dispone   diversamente,   la
          revisione legale dei conti e' esercitata dal sindaco. 
              L'assemblea che approva  il  bilancio  in  cui  vengono
          superati i limiti indicati al secondo e  terzo  comma  deve
          provvedere, entro trenta giorni, alla nomina  del  sindaco.
          Se  l'assemblea  non  provvede,  alla  nomina  provvede  il
          tribunale su richiesta di qualsiasi soggetto interessato». 
              13-bis. Nelle societa' a  responsabilita'  limitata,  i
          collegi  sindacali  nominati  entro  il  31  dicembre  2011
          rimangono in carica fino alla scadenza naturale del mandato
          deliberata dall'assemblea che li ha nominati. 
              14. All'articolo 2397 del codice civile e' aggiunto, in
          fine, il seguente comma: 
              «Per le  societa'  aventi  ricavi  o  patrimonio  netto
          inferiori a 1 milione di euro lo statuto puo' prevedere che
          l'organo di controllo sia composto  da  un  sindaco  unico,
          scelto  tra  i  revisori  legali   iscritti   nell'apposito
          registro». 
              15. Nel caso in cui siano entrate in  vigore  norme  di
          legge  o  regolamentari  che   incidano,   direttamente   o
          indirettamente,  sulle  materie  regolate   dallo   statuto
          sociale, le societa' cooperative  di  cui  al  capo  I  del
          titolo VI del libro V del codice civile, le cui azioni  non
          siano   negoziate   in   mercati   regolamentati,   possono
          modificare  il   proprio   statuto   con   le   maggioranze
          assembleari previste in via generale dallo statuto  per  le
          sue modificazioni, anche nei casi in cui lo statuto  stesso
          preveda  maggioranze  piu'  elevate  per  la  modifica   di
          determinati suoi articoli. 
              16. Per semplificare le  procedure  di  rilascio  delle
          autorizzazioni relative ai trasporti eccezionali su  gomma,
          all'articolo 10 del decreto legislativo 30 aprile 1992,  n.
          285,  e  successive  modificazioni,  il  comma   9-bis   e'
          sostituito dal seguente: 
              «9-bis. Entro sessanta giorni dalla data di entrata  in
          vigore  della  presente  disposizione,  il   Governo,   con
          regolamento adottato ai sensi dell'articolo  17,  comma  1,
          della  legge  23  agosto  1988,  n.   400,   e   successive
          modificazioni, modifica il regolamento di esecuzione  e  di
          attuazione del nuovo codice della strada, di cui al decreto
          del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992,  n.  495,
          prevedendo che: 
              a) per i trasporti eccezionali su gomma sia sufficiente
          prevedere  la  trasmissione,  per  via  telematica,   della
          prescritta richiesta  di  autorizzazione,  corredata  della
          necessaria   documentazione,   all'ente   proprietario    o
          concessionario  per  le  autostrade,   strade   statali   e
          militari, e alle regioni  per  la  rimanente  rete  viaria,
          almeno quindici giorni prima  della  data  fissata  per  il
          viaggio e le autorizzazioni devono essere rilasciate  entro
          quindici giorni dalla loro presentazione; 
              b) le autorizzazioni periodiche di cui all'articolo  13
          del  citato  regolamento  siano  valide   per   un   numero
          indefinito  di  viaggi  con  validita'   annuale   per   la
          circolazione a carico  e  a  vuoto  dei  convogli  indicati
          sull'autorizzazione; 
              c)  le  autorizzazioni  multiple  di  cui  al  medesimo
          articolo 13 siano valide per un numero definito  di  viaggi
          da effettuarsi entro sei mesi dalla data del rilascio; 
              d)  le  autorizzazioni  singole  di  cui  al   medesimo
          articolo  13  siano  valide  per  un   unico   viaggio   da
          effettuarsi entro tre mesi dalla data di rilascio; 
              e) per le  autorizzazioni  di  tipo  periodico  non  e'
          prevista l'indicazione della tipologia e della natura della
          merce trasportata; 
              f) le disposizioni contenute all'articolo 13, comma  5,
          non siano vincolate alla invariabilita'  della  natura  del
          materiale e della tipologia degli elementi trasportati; 
              g)  i  trasporti  di  beni  della  medesima   tipologia
          ripetuti  nel  tempo  siano   soggetti   all'autorizzazione
          periodica prevista dall'articolo  13,  come  modificato  ai
          sensi del presente comma, e che questa sia  rilasciata  con
          le modalita'  semplificate  di  cui  alla  lettera  a)  del
          presente comma; 
              h) tutti i tipi di autorizzazioni, anche con  validita'
          scaduta, siano  rinnovabili  su  domanda  che  deve  essere
          presentata, in carta semplice, per non piu' di  tre  volte,
          per un periodo di  validita'  non  superiore  a  tre  anni,
          quando tutti i dati, riferiti sia al  veicolo  che  al  suo
          carico, ed i percorsi stradali siano rimasti invariati; 
              i) nelle domande relative alle autorizzazioni  di  tipo
          singolo  o   multiplo,   possano   essere   indicati,   con
          annotazione a parte, fino ad un massimo di  cinque  veicoli
          costituenti riserva di quelli scelti per il trasporto, pari
          a cinque sia per il veicolo trattore  che  per  il  veicolo
          rimorchio  o  semirimorchio  e  siano  ammesse   tutte   le
          combinazioni possibili tra  i  trattori  ed  i  rimorchi  o
          semirimorchi anche incrociate».". 
              Si riporta il testo degli articoli 29, comma 1,  e  30,
          commi 1 e 2, del citato decreto-legge n. 78 del 2010,  come
          modificati dalla presente legge: 
              "Art.    29.    (Concentrazione    della    riscossione
          nell'accertamento)  -  1.  Le  attivita'   di   riscossione
          relative agli  atti  indicati  nella  seguente  lettera  a)
          emessi a partire dal 1° ottobre 2011 e relativi ai  periodi
          d'imposta in  corso  alla  data  del  31  dicembre  2007  e
          successivi,   sono   potenziate   mediante   le    seguenti
          disposizioni: 
              a) l'avviso di accertamento emesso  dall'Agenzia  delle
          Entrate ai fini delle  imposte  sui  redditi,  dell'imposta
          regionale sulle attivita'  produttive  e  dell'imposta  sul
          valore aggiunto ed il connesso provvedimento di irrogazione
          delle sanzioni, devono  contenere  anche  l'intimazione  ad
          adempiere, entro il termine di presentazione  del  ricorso,
          all'obbligo  di  pagamento  degli  importi   negli   stessi
          indicati, ovvero, in caso di  tempestiva  proposizione  del
          ricorso ed a titolo provvisorio,  degli  importi  stabiliti
          dall'articolo  15  del   decreto   del   Presidente   della
          Repubblica 29 settembre  1973,  n.  602.  L'intimazione  ad
          adempiere al pagamento e' altresi' contenuta nei successivi
          atti  da  notificare  al   contribuente,   anche   mediante
          raccomandata con avviso di ricevimento, in tutti i casi  in
          cui siano rideterminati gli importi  dovuti  in  base  agli
          avvisi di accertamento ai fini delle imposte  sui  redditi,
          dell'imposta  regionale  sulle   attivita'   produttive   e
          dell'imposta   sul   valore   aggiunto   ed   ai   connessi
          provvedimenti  di  irrogazione  delle  sanzioni  ai   sensi
          dell'articolo 8, comma 3-bis  del  decreto  legislativo  19
          giugno 1997, n.  218,  dell'articolo  48,  comma  3-bis,  e
          dell'articolo 68 del decreto legislativo 31 dicembre  1992,
          n. 546, e  dell'articolo  19  del  decreto  legislativo  18
          dicembre 1997, n. 472, nonche'  in  caso  di  definitivita'
          dell'atto di accertamento impugnato. In tali ultimi casi il
          versamento delle somme dovute deve avvenire entro  sessanta
          giorni dal  ricevimento  della  raccomandata;  la  sanzione
          amministrativa  prevista  dall'articolo  13   del   decreto
          legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, non  si  applica  nei
          casi di omesso, carente o tardivo  versamento  delle  somme
          dovute, nei termini di cui  ai  periodi  precedenti,  sulla
          base degli atti ivi indicati; 
              b) gli atti di cui alla lettera a) divengono  esecutivi
          decorsi   sessanta   giorni   dalla   notifica   e   devono
          espressamente recare  l'avvertimento  che,  decorsi  trenta
          giorni dal termine ultimo per il pagamento, la  riscossione
          delle somme  richieste,  in  deroga  alle  disposizioni  in
          materia di iscrizione a ruolo, e' affidata in  carico  agli
          agenti della  riscossione  anche  ai  fini  dell'esecuzione
          forzata, con le modalita' determinate con provvedimento del
          direttore dell'Agenzia delle Entrate, di  concerto  con  il
          Ragioniere generale dello Stato.  L'esecuzione  forzata  e'
          sospesa   per   un   periodo    di    centottanta    giorni
          dall'affidamento in carico agli  agenti  della  riscossione
          degli atti di cui alla lettera a); tale sospensione non  si
          applica   con   riferimento   alle   azioni   cautelari   e
          conservative, nonche' ad ogni altra azione  prevista  dalle
          norme ordinarie a  tutela  del  creditore.  L'agente  della
          riscossione,    con    raccomandata    semplice     spedita
          all'indirizzo presso il quale e' stato notificato l'atto di
          cui alla lettera a), informa il debitore di aver  preso  in
          carico  le  somme  per  la  riscossione.   L'agente   della
          riscossione,    con    raccomandata    semplice     spedita
          all'indirizzo presso il quale e' stato notificato l'atto di
          cui alla lettera a), informa il debitore di aver  preso  in
          carico le somme per la riscossione; 
              c) in presenza di  fondato  pericolo  per  il  positivo
          esito della  riscossione,  decorsi  sessanta  giorni  dalla
          notifica degli atti di cui alla lettera a), la  riscossione
          delle somme in essi indicate, nel loro ammontare  integrale
          comprensivo di interessi e sanzioni, puo'  essere  affidata
          in carico agli agenti della  riscossione  anche  prima  dei
          termini previsti alle lettere a) e b). Nell'ipotesi di  cui
          alla presente lettera, e ove gli agenti della  riscossione,
          successivamente all'affidamento in carico degli atti di cui
          alla lettera a), vengano a conoscenza di elementi idonei  a
          dimostrare  il  fondato   pericolo   di   pregiudicare   la
          riscossione, non opera la sospensione di cui  alla  lettera
          b) e l'agente della riscossione non invia l'informativa  di
          cui alla lettera b) e l'agente della riscossione non  invia
          l'informativa di cui alla lettera b); 
              d) all'atto  dell'affidamento  e,  successivamente,  in
          presenza  di  nuovi   elementi,   il   competente   ufficio
          dell'Agenzia delle Entrate  fornisce,  anche  su  richiesta
          dell'agente della riscossione, tutti gli elementi utili  ai
          fini del potenziamento  dell'efficacia  della  riscossione,
          acquisiti anche in fase di accertamento; 
              e) l'agente della riscossione, sulla  base  del  titolo
          esecutivo di cui alla lettera  a)  e  senza  la  preventiva
          notifica  della   cartella   di   pagamento,   procede   ad
          espropriazione forzata con  i  poteri,  le  facolta'  e  le
          modalita' previste dalle disposizioni che  disciplinano  la
          riscossione a  mezzo  ruolo.  Ai  fini  dell'espropriazione
          forzata l'esibizione dell'estratto dell'atto  di  cui  alla
          lettera a), come trasmesso all'agente della riscossione con
          le modalita' determinate con il provvedimento di  cui  alla
          lettera   b),   tiene   luogo,   a   tutti   gli   effetti,
          dell'esibizione dell'atto stesso in tutti  i  casi  in  cui
          l'agente  della  riscossione  ne  attesti  la  provenienza.
          Decorso un anno dalla notifica  degli  atti  indicati  alla
          lettera a), l'espropriazione  forzata  e'  preceduta  dalla
          notifica dell'avviso di cui all'articolo 50 del decreto del
          Presidente della Repubblica  29  settembre  1973,  n.  602.
          L'espropriazione forzata, in ogni caso, e' avviata, a  pena
          di  decadenza,  entro  il  31  dicembre  del   terzo   anno
          successivo a  quello  in  cui  l'accertamento  e'  divenuto
          definitivo; 
              f) a partire dal primo  giorno  successivo  al  termine
          ultimo per la presentazione del ricorso, le somme richieste
          con gli atti di cui alla lettera a) sono  maggiorate  degli
          interessi di mora nella misura  indicata  dall'articolo  30
          del decreto del Presidente della  Repubblica  29  settembre
          1973, n. 602, calcolati a  partire  dal  giorno  successivo
          alla  notifica  degli   atti   stessi;   all'agente   della
          riscossione spettano  l'aggio,  interamente  a  carico  del
          debitore, e il rimborso delle spese relative alle procedure
          esecutive,   previsti   dall'articolo   17   del    decreto
          legislativo 13 aprile 1999, n. 112; 
              g) ai fini della procedura di  riscossione  contemplata
          dal  presente  comma,  i  riferimenti  contenuti  in  norme
          vigenti al ruolo e alla cartella di pagamento si  intendono
          effettuati  agli  atti  indicati  nella  lettera  a)  ed  i
          riferimenti  alle  somme  iscritte  a  ruolo  si  intendono
          effettuati  alle   somme   affidate   agli   agenti   della
          riscossione secondo le disposizioni del presente comma;  la
          dilazione del pagamento  prevista  dall'articolo  19  dello
          stesso decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
          1973, n. 602, puo' essere concessa solo dopo  l'affidamento
          del carico  all'agente  della  riscossione  e  in  caso  di
          ricorso avverso gli atti di cui alla lettera a) si  applica
          l'articolo 39 del decreto del Presidente  della  Repubblica
          29 settembre 1973, n. 602; 
              h) in considerazione della necessita' di razionalizzare
          e velocizzare tutti i  processi  di  riscossione  coattiva,
          assicurando  il  recupero  di  efficienza  di   tale   fase
          dell'attivita' di contrasto all'evasione, con  uno  o  piu'
          regolamenti da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 2,
          della legge 23 agosto 1988, n. 400, anche  in  deroga  alle
          norme vigenti, sono introdotte disposizioni  finalizzate  a
          razionalizzare,  progressivamente,  coerentemente  con   le
          norme di cui al presente comma, le procedure di riscossione
          coattiva delle somme dovute  a  seguito  dell'attivita'  di
          liquidazione, controllo e accertamento sia  ai  fini  delle
          imposte sui redditi e sul valore aggiunto che ai fini degli
          altri tributi amministrati  dall'Agenzia  delle  Entrate  e
          delle altre entrate riscuotibili a mezzo ruolo. 
              2. - 7. (Omissis)." 
              "Art. 30. (Potenziamento dei  processi  di  riscossione
          dell'INPS)  -  1.  A  decorrere  dal   1°   gennaio   2011,
          l'attivita' di riscossione relativa al recupero delle somme
          a qualunque titolo dovute  all'INPS,  anche  a  seguito  di
          accertamenti  degli  uffici,  e'  effettuata  mediante   la
          notifica di un avviso di  addebito  con  valore  di  titolo
          esecutivo. 
              2. L'avviso  di  addebito  deve  contenere  a  pena  di
          nullita'  il  codice  fiscale  del   soggetto   tenuto   al
          versamento, il  periodo  di  riferimento  del  credito,  la
          causale del credito, gli importi addebitati  ripartiti  tra
          quota capitale, sanzioni e  interessi  ove  dovuti  nonche'
          l'indicazione dell'agente della riscossione  competente  in
          base al domicilio fiscale presente nell'anagrafe tributaria
          alla  data  di  formazione  dell'avviso.  L'avviso   dovra'
          altresi' contenere l'intimazione ad adempiere l'obbligo  di
          pagamento degli importi  nello  stesso  indicati  entro  il
          termine  di  sessanta   giorni   dalla   notifica   nonche'
          l'indicazione che,  in  mancanza  del  pagamento,  l'agente
          della riscossione indicato nel medesimo  avviso  procedera'
          ad espropriazione forzata, con i poteri, le facolta'  e  le
          modalita' che disciplinano la riscossione  a  mezzo  ruolo.
          L'avviso deve essere  sottoscritto,  anche  mediante  firma
          elettronica, dal responsabile dell'ufficio  che  ha  emesso
          l'atto. Ai fini dell'espropriazione  forzata,  l'esibizione
          dell'estratto dell'avviso di cui al comma 1, come trasmesso
          all'agente della riscossione secondo le modalita'  indicate
          al  comma  5,   tiene   luogo,   a   tutti   gli   effetti,
          dell'esibizione dell'atto stesso in tutti  i  casi  in  cui
          l'agente della riscossione ne attesti  la  provenienza.  Ai
          fini     dell'espropriazione     forzata,      l'esibizione
          dell'estratto dell'avviso di cui al comma 1, come trasmesso
          all'agente della riscossione secondo le modalita'  indicate
          al  comma  5,   tiene   luogo,   a   tutti   gli   effetti,
          dell'esibizione dell'atto stesso in tutti  i  casi  in  cui
          l'agente della riscossione ne attesti la provenienza.". 
              Si riporta il testo  dell'articolo  13  della  Tariffa,
          parte prima,  allegata  al  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 (Disciplina dell'imposta
          di bollo), come modificato dalla presente legge: 
              "Art. 13. (Fatture, note, conti ed estratti di conti) 
 

         Parte di provvedimento in formato grafico

 
              Si  riporta  il  testo  dei  commi  da   3-bis   a   24
          dell'articolo 19 del citato decreto-legge n. 201 del  2011,
          come modificato dalla presente legge: 
              "Art. 19. (Disposizioni in materia di imposta di  bollo
          su conti correnti, titoli, strumenti e prodotti  finanziari
          nonche' su valori «scudati» e su  attivita'  finanziarie  e
          immobili detenuti all'estero) - 1. -3. (Omissis). 
              3-bis. Per le comunicazioni relative a quote  o  azioni
          di organismi di investimento collettivo del risparmio,  per
          le quali sussista uno stabile rapporto con  l'intermediario
          in  assenza  di  un  formale  contratto   di   custodia   o
          amministrazione, in essere alla data del 31 dicembre  2011,
          in caso di mancata provvista da parte del  cliente  per  il
          pagamento dell'imposta di bollo  di  cui  all'articolo  13,
          comma 2-ter della Tariffa, parte I, allegata al decreto del
          Presidente  della  Repubblica  26  ottobre  1972,  n.  642,
          l'intermediario     puo'     effettuare     i     necessari
          disinvestimenti. 
              4.  Per  le  comunicazioni  di  cui  al   comma   2-ter
          dell'articolo 13 della  tariffa  allegata  al  decreto  del
          Presidente della Repubblica 26  ottobre  1972,  n.  642,  e
          successive modificazioni, la  percentuale  della  somma  da
          versare entro il 30 novembre 2012  ai  sensi  dell'articolo
          15-bis del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  26
          ottobre 1972, n. 642, e' ridotta al 50 per cento. 
              5. Con  decreto  del  Ministro  dell'economia  e  delle
          finanze sono stabilite modalita' di attuazione dei commi da
          1 a 3. 
              6. Le attivita' finanziarie  oggetto  di  emersione  ai
          sensi dell'articolo  13-bis  del  decreto-legge  1°  luglio
          2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla  legge  3
          agosto 2009, n. 102, e successive  modificazioni,  e  degli
          articoli 12 e 15 del decreto-legge 25  settembre  2001,  n.
          350, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre
          2001, n. 409, e successive modificazioni, sono  soggette  a
          un'imposta di bollo speciale annuale del 4 per  mille.  Per
          gli   anni   2012   e   2013   l'aliquota   e'   stabilita,
          rispettivamente, nella misura del 10 e del 13,5 per mille. 
              7. L'imposta di cui al comma 6 e' determinata al  netto
          dell'eventuale imposta di bollo pagata ai sensi  dei  commi
          2-bis e 2-ter dell'articolo 13 della  tariffa  allegata  al
          decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
          642, e successive modificazioni. 
              8. Gli intermediari di cui all'articolo  11,  comma  1,
          lettera b), del decreto-legge 25 settembre  2001,  n.  350,
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  23  novembre
          2001, n. 409, provvedono a trattenere l'imposta di  cui  al
          comma  6  dal  conto  del  soggetto   che   ha   effettuato
          l'emersione o ricevono provvista dallo stesso contribuente,
          ed effettuano il relativo versamento entro il 16 luglio  di
          ciascun anno con  riferimento  al  valore  delle  attivita'
          ancora segretate al 31 dicembre dell'anno  precedente.  Nel
          caso in cui, nel corso del periodo d'imposta, venga meno in
          tutto o in parte la segretazione, l'imposta e'  dovuta  sul
          valore delle attivita' finanziarie in ragione  del  periodo
          in cui il conto o rapporto ha fruito della segretazione. Il
          versamento e' effettuato secondo le disposizioni  contenute
          nel capo III del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241,
          e successive  modificazioni.  Per  il  solo  versamento  da
          effettuare nel 2012 il valore delle attivita' segretate  e'
          quello al 6 dicembre 2011. 
              9.  Gli  intermediari  di  cui  al  comma  8  segnalano
          all'Agenzia delle entrate i contribuenti nei confronti  dei
          quali non e' stata applicata e  versata  l'imposta  con  le
          modalita' di cui al medesimo comma  8.  Nei  confronti  dei
          predetti  contribuenti  l'imposta  e'   riscossa   mediante
          iscrizione a ruolo ai sensi dell'articolo  14  del  decreto
          del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.  602,
          e successive modificazioni. 
              10. Per l'omesso  versamento  dell'imposta  di  cui  al
          comma 6  si  applica  una  sanzione  pari  all'importo  non
          versato. 
              11. Per l'accertamento e la riscossione dell'imposta di
          cui al comma 6  nonche'  per  il  relativo  contenzioso  si
          applicano  le  disposizioni  in  materia  di  imposta   sui
          redditi. 
              12. Per le attivita' finanziarie oggetto  di  emersione
          che a partire dal 1° gennaio 2011 e fino alla  data  del  6
          dicembre 2011, sono state in tutto o in parte prelevate dal
          rapporto di deposito, amministrazione o gestione acceso per
          effetto  della  procedura  di  emersione  ovvero   comunque
          dismesse, e' dovuta, per  il  solo  anno  2012,  un'imposta
          straordinaria pari al 10 per mille. L'intermediario  presso
          il  quale  il  prelievo  e'  stato  effettuato  provvede  a
          trattenere l'imposta dai conti  comunque  riconducibili  al
          soggetto che ha effettuato l'emersione o  riceve  provvista
          dallo stesso contribuente, anche in caso di estinzione  del
          rapporto acceso per effetto della procedura  di  emersione.
          Si applicano le disposizioni dei commi da 8 a 11. 
              13. A decorrere dal 2011 e'  istituita  un'imposta  sul
          valore degli immobili situati all'estero, a  qualsiasi  uso
          destinati dalle persone fisiche  residenti  nel  territorio
          dello Stato. 
              14. Soggetto passivo dell'imposta di cui al comma 13 e'
          il proprietario dell'immobile ovvero il titolare  di  altro
          diritto   reale   sullo   stesso.   L'imposta   e'   dovuta
          proporzionalmente  alla  quota  di  possesso  e   ai   mesi
          dell'anno nei quali si e' protratto il possesso; a tal fine
          il mese durante il quale il possesso si  e'  protratto  per
          almeno quindici giorni e' computato per intero. 
              15. L'imposta di cui al comma  13  e'  stabilita  nella
          misura dello 0,76 per  cento  del  valore  degli  immobili.
          L'imposta non e' dovuta se l'importo, come  determinato  ai
          sensi del presente comma, non supera euro 200. Il valore e'
          costituito dal costo risultante dall'atto di acquisto o dai
          contratti e, in mancanza,  secondo  il  valore  di  mercato
          rilevabile nel luogo in cui e' situato l'immobile. Per  gli
          immobili situati in Paesi appartenenti alla Unione  europea
          o in Paesi  aderenti  allo  Spazio  economico  europeo  che
          garantiscono un adeguato scambio di informazioni, il valore
          e' quello catastale come determinato e rivalutato nel Paese
          in cui l'immobile e' situato ai fini  dell'assolvimento  di
          imposte di natura patrimoniale e reddituale o, in mancanza,
          quello di cui al periodo precedente. 
              15-bis. Per i soggetti che prestano  lavoro  all'estero
          per lo Stato italiano, per una sua suddivisione politica  o
          amministrativa o per  un  suo  ente  locale  e  le  persone
          fisiche  che  lavorano  all'estero  presso   organizzazioni
          internazionali  cui  aderisce  l'Italia  la  cui  residenza
          fiscale in Italia sia determinata, in deroga agli  ordinari
          criteri previsti dal Testo Unico delle imposte sui redditi,
          in base ad accordi internazionali ratificati, l'imposta  di
          cui al comma 13 e' stabilita nella misura ridotta dello 0,4
          per cento per l'immobile adibito ad abitazione principale e
          per le relative pertinenze. L'aliquota ridotta  si  applica
          limitatamente  al  periodo  di  tempo  in  cui  l'attivita'
          lavorativa e' svolta all'estero.  Dall'imposta  dovuta  per
          l'unita' immobiliare adibita ad abitazione  principale  del
          soggetto  passivo  e  per   le   relative   pertinenze   si
          detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro  200
          rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae
          tale destinazione; se l'unita' immobiliare  e'  adibita  ad
          abitazione  principale  da   piu'   soggetti   passivi   la
          detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla
          quota per la quale la destinazione  medesima  si  verifica.
          Per gli anni 2012 e 2013 la detrazione prevista dal periodo
          precedente e' maggiorata di 50 euro per ciascun  figlio  di
          eta' non  superiore  a  ventisei  anni,  purche'  dimorante
          abitualmente  e   residente   anagraficamente   nell'unita'
          immobiliare adibita  ad  abitazione  principale.  L'importo
          complessivo della maggiorazione, al netto della  detrazione
          di base, non puo' superare l'importo massimo di  400  euro.
          Per gli immobili di cui al primo  periodo  non  si  applica
          l'articolo 70, comma 2, del testo unico di cui  al  decreto
          del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. 
              16. Dall'imposta di cui al comma 13 si deduce,  fino  a
          concorrenza del suo ammontare, un  credito  d'imposta  pari
          all'ammontare dell'eventuale imposta  patrimoniale  versata
          nello Stato in cui e' situato l'immobile. Per gli  immobili
          situati in Paesi appartenenti  alla  Unione  europea  o  in
          Paesi  aderenti   allo   Spazio   economico   europeo   che
          garantiscono un adeguato  scambio  di  informazioni,  dalla
          predetta imposta si deduce un credito d'imposta  pari  alle
          eventuali  imposte  di  natura  patrimoniale  e  reddituale
          gravanti sullo stesso immobile, non gia' detratte ai  sensi
          dell'articolo  165  del  decreto   del   Presidente   della
          Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. 
              17. Per il versamento, la liquidazione, l'accertamento,
          la riscossione, le sanzioni e i  rimborsi  nonche'  per  il
          contenzioso, relativamente all'imposta di cui al  comma  13
          si applicano le disposizioni  previste  per  l'imposta  sul
          reddito delle persone fisiche. 
              18. A decorrere dal 2011 e'  istituita  un'imposta  sul
          valore  delle  attivita'  finanziarie  detenute  all'estero
          dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato. 
              19.  L'imposta  di  cui   al   comma   18   e'   dovuta
          proporzionalmente alla quota e al periodo di detenzione. 
              20. L'imposta di cui al comma  18  e'  stabilita  nella
          misura dell'1 per mille annuo, per il 2011  e  il  2012,  e
          dell'1,5 per mille, a decorrere dal 2013, del valore  delle
          attivita' finanziarie. Per i conti correnti e i libretti di
          risparmio detenuti in Paesi della Unione europea o in Paesi
          aderenti allo Spazio economico Europeo che garantiscono  un
          adeguato scambio di informazioni l'imposta e' stabilita  in
          misura fissa pari a quella prevista dall'articolo 13, comma
          2-bis, lettera a), della  tariffa,  parte  I,  allegata  al
          decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
          642.  Il  valore  e'  costituito  dal  valore  di  mercato,
          rilevato al termine di ciascun anno solare nel luogo in cui
          sono detenute le attivita' finanziarie,  anche  utilizzando
          la documentazione dell'intermediario estero di  riferimento
          per le singole attivita' e, in mancanza, secondo il  valore
          nominale o di rimborso. 
              21. Dall'imposta di cui al comma 18 si deduce,  fino  a
          concorrenza del suo ammontare, un  credito  d'imposta  pari
          all'ammontare dell'eventuale imposta  patrimoniale  versata
          nello Stato in cui sono detenute le attivita' finanziarie. 
              22. Per il versamento, la liquidazione, l'accertamento,
          la riscossione, le sanzioni e i  rimborsi  nonche'  per  il
          contenzioso, relativamente all'imposta di cui al  comma  18
          si applicano le disposizioni  previste  per  l'imposta  sul
          reddito delle persone fisiche. 
              23.  Con  uno  o  piu'  provvedimenti   del   Direttore
          dell'Agenzia delle entrate sono stabilite  le  disposizioni
          di attuazione dei commi da 6 a 22, disponendo comunque  che
          il versamento delle imposte di cui ai  commi  13  e  18  e'
          effettuato entro il termine del versamento  a  saldo  delle
          imposte sui redditi relative all'anno di riferimento. 
              23-bis. Nell'applicazione dell'articolo  14,  comma  1,
          lettera a), del decreto-legge 25 settembre  2001,  n.  350,
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  23  novembre
          2001,  n.  409,  alle  attivita'  finanziarie  oggetto   di
          emersione o di rimpatrio ai sensi dell'articolo 13-bis, del
          decreto-legge  1o  luglio  2009,  n.  78,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102,  e  degli
          articoli 12 e 15 del citato decreto-legge n. 350 del  2001,
          non e' comunque precluso  l'accertamento  dell'imposta  sul
          valore aggiunto. 
              24. All'articolo 11 del decreto-legge 19 dicembre 1994,
          n. 691,  convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  16
          febbraio  1995,  n.  35,   sono   apportate   le   seguenti
          modificazioni: 
              a) il comma 5 e' abrogato; 
              b) al comma 6, le parole: «di cui ai commi 1,  3  e  5»
          sono sostituite dalle seguenti: «di cui ai commi 1 e 3».". 
              Si riporta il testo dell'articolo 4  del  decreto-legge
          28 luglio 1990,  n.  167,  convertito,  con  modificazioni,
          dalla legge 4 agosto  1990,  n.  227  (Rilevazione  a  fini
          fiscali di  taluni  trasferimenti  da  e  per  l'estero  di
          denaro, titoli e valori", come  modificato  dalla  presente
          legge: 
              "Art. 4. (Dichiarazione annuale per gli investimenti  e
          le attivita')  -  1.  Le  persone  fisiche,  gli  enti  non
          commerciali, e le societa' semplici ed equiparate ai  sensi
          dell'articolo 5 del testo unico delle imposte sui  redditi,
          approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  22
          dicembre 1986, n. 917, residenti in Italia che  al  termine
          del periodo  d'imposta  detengono  investimenti  all'estero
          ovvero attivita' estere di natura  finanziaria,  attraverso
          cui possono  essere  conseguiti  redditi  di  fonte  estera
          imponibili in Italia, devono indicarli nella  dichiarazione
          dei redditi. Agli effetti dell'applicazione della  presente
          disposizione si  considerano  di  fonte  estera  i  redditi
          corrisposti  da   non   residenti,   soggetti   all'imposta
          sostitutiva di cui all'articolo 2, comma 1-bis, del decreto
          legislativo  1°  aprile  1996,  n.  239,  o  soggetti  alla
          ritenuta prevista nel  terzo  comma  dell'articolo  26  del
          decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre  1973,
          n. 600, nonche' i redditi derivanti da beni che si  trovano
          al di fuori del territorio dello Stato. 
              2. Nella dichiarazione dei redditi deve essere altresi'
          indicato  l'ammontare  dei  trasferimenti   da,   verso   e
          sull'estero che nel corso dell'anno hanno  interessato  gli
          investimenti all'estero e le  attivita'  estere  di  natura
          finanziaria. Tale obbligo sussiste anche nel caso in cui al
          termine del periodo di imposta  i  soggetti  non  detengono
          investimenti e attivita' finanziarie della specie. 
              3.  In  caso  di  esonero  dalla  presentazione   della
          dichiarazione dei redditi, i dati devono essere indicati su
          apposito modulo, conforme a modello approvato  con  decreto
          del Ministro delle finanze, da presentare entro gli  stessi
          termini previsti per la presentazione  della  dichiarazione
          dei redditi. 
              4. Gli obblighi di indicazione nella dichiarazione  dei
          redditi previsti nei commi 1 e  2  non  sussistono  per  le
          attivita' finanziarie e patrimoniali affidate in gestione o
          in amministrazione agli  intermediari  residenti  e  per  i
          contratti comunque conclusi attraverso il loro  intervento,
          qualora i flussi finanziari e i redditi derivanti  da  tali
          attivita'   e   contratti   siano    riscossi    attraverso
          l'intervento degli intermediari stessi. 
              5. L'obbligo di dichiarazione di cui ai commi 1, 2 e  3
          non sussiste se l'ammontare complessivo degli  investimenti
          ed attivita'  al  termine  del  periodo  d'imposta,  ovvero
          l'ammontare complessivo dei movimenti effettuati nel  corso
          dell'anno, non supera l'importo di 10.000 euro. 
              6. Ai fini  del  presente  articolo  viene  annualmente
          stabilito, con  decreto  del  Ministro  delle  finanze,  il
          controvalore in lire degli importi in valuta da dichiarare,
          calcolato in base alla media annuale che l'Ufficio italiano
          dei cambi determinera' con riferimento ai dati di  chiusura
          delle borse valori di Milano e di Roma. 
              7. Le disposizioni del presente articolo si applicano a
          partire dalla prima dichiarazione dei redditi da presentare
          successivamente  al  31  dicembre  1990;  gli  investimenti
          all'estero e le  attivita'  estere  di  natura  finanziaria
          oggetto di tale dichiarazione, per i quali non siano  stati
          compiuti   atti,   anche   preliminari,   di   accertamento
          tributario o valutario, si  considerano  effettuati,  anche
          agli effetti fiscali, nell'anno 1990.". 
              Si riporta il testo del comma 1 dell'articolo  17,  del
          citato decreto legislativo n. 241 del 1997, come modificato
          dalla presente legge: 
              "Art.  17.  (Oggetto)  -  1.  I  contribuenti  eseguono
          versamenti unitari delle  imposte,  dei  contributi  dovuti
          all'INPS e delle altre somme a favore  dello  Stato,  delle
          regioni  e  degli   enti   previdenziali,   con   eventuale
          compensazione  dei  crediti,  dello  stesso  periodo,   nei
          confronti   dei   medesimi   soggetti,   risultanti   dalle
          dichiarazioni  e  dalle   denunce   periodiche   presentate
          successivamente alla data di entrata in vigore del presente
          decreto. Tale compensazione deve essere effettuata entro la
          data di presentazione della  dichiarazione  successiva.  La
          compensazione del credito  annuale  o  relativo  a  periodi
          inferiori all'anno dell'imposta sul  valore  aggiunto,  per
          importi  superiori  a  5.000  euro   annui,   puo'   essere
          effettuata a partire dal giorno sedici del mese  successivo
          a   quello   di   presentazione   della   dichiarazione   o
          dell'istanza da cui il credito emerge. 
              2. - 2-bis. (Omissis).". 
              Si riporta il testo dei commi 49 e 49-bis dell'articolo
          37  del  citato  decreto-legge  n.  223  del   2006,   come
          modificato dalla presente legge: 
              "Art.  37.  (Disposizioni  in  tema  di   accertamento,
          semplificazione e altre misure di carattere finanziario)  -
          1. 48. (Omissis). 
              49. A partire dal 1° ottobre 2006, i soggetti  titolari
          di partita IVA sono tenuti  ad  utilizzare,  anche  tramite
          intermediari,  modalita'  di  pagamento  telematiche  delle
          imposte, dei contributi e dei premi di cui all'articolo 17,
          comma 2, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.  241,  e
          delle  entrate  spettanti   agli   enti   ed   alle   casse
          previdenziali di cui all'articolo 28, comma 1, dello stesso
          decreto legislativo n. 241 del 1997. 
              49-bis. I soggetti di cui al comma  49,  che  intendono
          effettuare la compensazione prevista dall'articolo  17  del
          decreto legislativo 9 luglio  1997,  n.  241,  del  credito
          annuale   o   relativo   a   periodi   inferiori   all'anno
          dell'imposta sul valore aggiunto per  importi  superiori  a
          5.000 euro annui, sono tenuti ad utilizzare  esclusivamente
          i servizi  telematici  messi  a  disposizione  dall'Agenzia
          delle  entrate  secondo  modalita'  tecniche  definite  con
          provvedimento del direttore della  medesima  Agenzia  delle
          entrate entro sessanta giorni  dalla  data  di  entrata  in
          vigore del presente comma. 
              50. - 57. (Omissis).". 
              Si riporta il testo dell'articolo 16, comma 5-bis,  del
          citato decreto-legge n. 185 del 2008, come modificati dalla
          presente legge: 
              "Art. 16. (Riduzione dei costi amministrativi a  carico
          delle imprese) - 1. - 5. omissis. 
              5-bis. La lettera h) del comma 4  dell'articolo  50-bis
          del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 29  ottobre  1993,  n.  427,  si
          interpreta nel senso che  le  prestazioni  di  servizi  ivi
          indicate,  relative  a  beni  consegnati  al   depositario,
          costituiscono ad ogni effetto introduzione nel deposito IVA
          senza tempi minimi di giacenza ne' obbligo di  scarico  dal
          mezzo di trasporto. 
              6. - 12-undecies. (Omissis).". 
              Si riporta il testo dell'articolo 52 del citato decreto
          del Presidente della  Repubblica  n.  633  del  1972,  come
          modificato dalla presente legge: 
              "Art. 52. (Accessi, ispezioni e verifiche) - Gli Uffici
          dell'imposta sul valore aggiunto possono disporre l'accesso
          d'impiegati  dell'Amministrazione  finanziaria  nei  locali
          destinati all'esercizio d'attivita' commerciali,  agricole,
          artistiche o professionali, nonche'  in  quelli  utilizzati
          dagli enti non commerciali  e  da  quelli  che  godono  dei
          benefici di cui al decreto legislativo 4 dicembre 1997,  n.
          460, per procedere ad ispezioni documentali,  verificazioni
          e ricerche e ad ogni altra rilevazione ritenuta  utile  per
          l'accertamento   dell'imposta   e   per   la    repressione
          dell'evasione e delle altre violazioni. Gli  impiegati  che
          eseguono  l'accesso   devono   essere   muniti   d'apposita
          autorizzazione che ne indica lo scopo, rilasciata dal  capo
          dell'ufficio da cui dipendono.  Tuttavia  per  accedere  in
          locali che siano adibiti anche ad abitazione, e' necessaria
          anche l'autorizzazione del procuratore della Repubblica. In
          ogni caso, l'accesso nei locali destinati all'esercizio  di
          arti o professioni dovra' essere eseguito in  presenza  del
          titolare dello studio o di un suo delegato. 
              L'accesso in locali  diversi  da  quelli  indicati  nel
          precedente   comma    puo'    essere    eseguito,    previa
          autorizzazione del procuratore della  Repubblica,  soltanto
          in caso di gravi  indizi  di  violazioni  delle  norme  del
          presente decreto, allo scopo di reperire  libri,  registri,
          documenti, scritture ed altre prove delle violazioni. 
              E'  in  ogni  caso  necessaria   l'autorizzazione   del
          procuratore della Repubblica o  dell'autorita'  giudiziaria
          piu' vicina per procedere durante l'accesso a perquisizioni
          personali e  all'apertura  coattiva  di  pieghi  sigillati,
          borse,  casseforti,  mobili,  ripostigli  e  simili  e  per
          l'esame  di   documenti   e   la   richiesta   di   notizie
          relativamente ai quali e' eccepito il segreto professionale
          ferma restando la norma di cui all'articolo 103 del  codice
          di procedura penale. 
              L'ispezione documentale si estende  a  tutti  i  libri,
          registri, documenti e scritture,  compresi  quelli  la  cui
          tenuta  e  conservazione  non  sono  obbligatorie,  che  si
          trovano nei locali in cui l'accesso viene eseguito,  o  che
          sono   comunque   accessibili    tramite    apparecchiature
          informatiche installate in detti locali. 
              I libri, registri, scritture  e  documenti  di  cui  e'
          rifiutata  l'esibizione  non  possono   essere   presi   in
          considerazione  a   favore   del   contribuente   ai   fini
          dell'accertamento in sede amministrativa o contenziosa. Per
          rifiuto d'esibizione si intendono anche la dichiarazione di
          non possedere i libri, registri, documenti e scritture e la
          sottrazione di essi alla ispezione. 
              Di ogni accesso deve essere redatto processo verbale da
          cui risultino le ispezioni e le  rilevazioni  eseguite,  le
          richieste fatte al contribuente o a chi lo rappresenta e le
          risposte ricevute. Il verbale deve essere sottoscritto  dal
          contribuente o da chi lo  rappresenta  ovvero  indicare  il
          motivo della mancata  sottoscrizione.  Il  contribuente  ha
          diritto di averne copia. 
              I documenti e le scritture possono  essere  sequestrati
          soltanto se non e' possibile riprodurne o farne constare il
          contenuto  nel  verbale,  nonche'  in   caso   di   mancata
          sottoscrizione  o  di  contestazione  del   contenuto   del
          verbale.  I  libri  e  i  registri   non   possono   essere
          sequestrati; gli  organi  procedenti  possono  eseguirne  o
          farne eseguire copie  o  estratti,  possono  apporre  nelle
          parti che interessano la propria firma o sigla insieme  con
          la data e il bollo d'ufficio e possono adottare le  cautele
          atte ad impedire l'alterazione o la sottrazione dei libri e
          dei registri. 
              Le disposizioni dei commi precedenti si applicano anche
          per l'esecuzione di verifiche  e  di  ricerche  relative  a
          merci o altri beni  viaggianti  su  autoveicoli  e  natanti
          adibiti al trasporto per conto di terzi. 
              In deroga  alle  disposizioni  del  settimo  comma  gli
          impiegati che procedono all'accesso nei locali di  soggetti
          che si avvalgono di sistemi meccanografici,  elettronici  e
          simili, hanno  facolta'  di  provvedere  con  mezzi  propri
          all'elaborazione  dei  supporti  fuori  dei  locali  stessi
          qualora il contribuente non  consenta  l'utilizzazione  dei
          propri impianti e del proprio personale. 
              Se il contribuente dichiara che le scritture  contabili
          o alcune di esse si  trovano  presso  altri  soggetti  deve
          esibire una attestazione dei  soggetti  stessi  recante  la
          specificazione  delle  scritture  in  loro   possesso.   Se
          l'attestazione non e' esibita e se  il  soggetto  che  l'ha
          rilasciata si oppone all'accesso o non esibisce in tutto  o
          in parte le scritture  si  applicano  le  disposizioni  del
          quinto comma . 
              Per l'esecuzione  degli  accessi  presso  le  pubbliche
          amministrazioni e gli enti indicati al n. 5)  dell'articolo
          51 e presso gli operatori finanziari di  cui  al  7)  dello
          stesso  articolo  51,  si  applicano  le  disposizioni  del
          secondo e sesto comma  dell'articolo  33  del  decreto  del
          Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,  n.  600,  e
          successive modificazioni.". 
              Si riporta il testo  dell'articolo  28,  comma  8,  del
          citato decreto-legge n. 98 del 2011, come modificato  dalla
          presente legge: 
              "Art. 28. (Razionalizzazione  della  rete  distributiva
          dei carburanti) - 1. - 7. (Omissis). 
              8.  Al  fine  di  incrementare  la   concorrenzialita',
          l'efficienza del mercato e  la  qualita'  dei  servizi  nel
          settore degli impianti di distribuzione dei carburanti,  e'
          sempre consentito in tali impianti: 
              a) l'esercizio dell'attivita'  di  somministrazione  di
          alimenti e bevande di cui all'articolo 5, comma 1,  lettera
          b), della legge 25 agosto 1991, n. 287, fermo  restando  il
          rispetto delle prescrizioni di cui all'articolo 64, commi 5
          e  6,  e  il  possesso  dei  requisiti  di  onorabilita'  e
          professionali  di   cui   all'articolo   71   del   decreto
          legislativo 26 marzo 2010, n. 59; 
              b) l'esercizio dell'attivita' di un  punto  di  vendita
          non esclusivo di quotidiani e  periodici  senza  limiti  di
          ampiezza della  superficie,  nonche',  tenuto  conto  delle
          disposizioni degli articoli 22 e 23 della legge 22 dicembre
          1957, n. 1293, l'esercizio della rivendita di tabacchi, nel
          rispetto delle norme  e  delle  prescrizioni  tecniche  che
          disciplinano lo svolgimento delle  attivita'  di  cui  alla
          presente lettera,  presso  gli  impianti  di  distribuzione
          carburanti  con  una  superficie  minima  di  500   mq,   a
          condizione che, per la rivendita di tabacchi, la disciplina
          urbanistico-edilizia del luogo consenta all'interno di tali
          impianti la costruzione o il mantenimento di locali chiusi,
          diversi  da  quelli  al  servizio  della  distribuzione  di
          carburanti, con una superficie utile minima non inferiore a
          30 mq; 
              c) la vendita di ogni bene  e  servizio,  nel  rispetto
          della vigente normativa relativa  al  bene  e  al  servizio
          posto in vendita, a condizione che  l'ente  proprietario  o
          gestore della strada verifichi il rispetto delle condizioni
          di sicurezza stradale. 
              9. - 14. (Omissis).". 
              Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26
          settembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.  229
          del 30 settembre 2000, reca "Istituzione  dell'Agenzia  per
          le  organizzazioni  non  lucrative  di   utilita'   sociale
          (ONLUS)": 
              Si riporta il testo  vigente  dell'articolo  17,  comma
          4-bis, della legge  23  agosto  1988,  n.  400  (Disciplina
          dell'attivita' di Governo e  ordinamento  della  Presidenza
          del Consiglio dei Ministri): 
              "Art. 17. (Regolamenti) - 1. - 4. (Omissis). 
              4-bis. L'organizzazione e la  disciplina  degli  uffici
          dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati  ai
          sensi del comma 2,  su  proposta  del  Ministro  competente
          d'intesa con il Presidente del Consiglio dei ministri e con
          il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal
          decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.  29,  e  successive
          modificazioni, con  i  contenuti  e  con  l'osservanza  dei
          criteri che seguono: 
              a) riordino degli uffici di diretta collaborazione  con
          i Ministri ed i Sottosegretari  di  Stato,  stabilendo  che
          tali  uffici  hanno  esclusive   competenze   di   supporto
          dell'organo di direzione politica e di raccordo tra  questo
          e l'amministrazione; 
              b) individuazione degli uffici di livello  dirigenziale
          generale, centrali e periferici, mediante  diversificazione
          tra  strutture  con  funzioni   finali   e   con   funzioni
          strumentali e loro organizzazione per funzioni  omogenee  e
          secondo criteri di flessibilita' eliminando le duplicazioni
          funzionali; 
              c)  previsione  di  strumenti  di  verifica   periodica
          dell'organizzazione e dei risultati; 
              d) indicazione e revisione periodica della  consistenza
          delle piante organiche; 
              e) previsione di decreti  ministeriali  di  natura  non
          regolamentare per la definizione dei compiti  delle  unita'
          dirigenziali   nell'ambito   degli   uffici    dirigenziali
          generali. 
              4-ter. (Omissis).". 
              Si riporta il  testo  vigente  dell'articolo  14  della
          citata legge n. 133 del 1999: 
              "Art.  14.  (Organismo  di  controllo  degli  enti  non
          commerciali e delle ONLUS) - 1. - 2. (Omissis). 
              3.  L'onere  derivante  dal  presente  articolo  dovra'
          essere contenuto entro il tetto massimo di lire 5  miliardi
          annue a decorrere dal 1999; ad esso  si  provvede  mediante
          corrispondente riduzione dello  stanziamento  iscritto,  ai
          fini  del   bilancio   triennale   1999-2001,   nell'ambito
          dell'unita' previsionale di base di parte  corrente  «Fondo
          speciale» dello  stato  di  previsione  del  Ministero  del
          tesoro, del bilancio e della programmazione economica, allo
          scopo parzialmente  utilizzando  l'accantonamento  relativo
          alla Presidenza del Consiglio dei ministri. Il Ministro del
          tesoro, del bilancio e della  programmazione  economica  e'
          autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
          variazioni di bilancio.". 
              Il decreto del Presidente  della  Repubblica  7  aprile
          2011, n. 144, reca "Regolamento recante la riorganizzazione
          del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. 
              Si riporta il testo vigente dell'articolo 1, comma 530,
          della citata legge n. 296 del 2006: 
              "Art. 1 - 1.- 529. (Omissis). 
              530.  Al  fine  di  potenziare  l'azione  di  contrasto
          dell'evasione e dell'elusione fiscale, nonche'  l'attivita'
          di monitoraggio  e  contenimento  della  spesa,  una  quota
          parte, stabilita con decreto del Ministro  dell'economia  e
          delle finanze, delle risorse previste per il  finanziamento
          di  specifici  programmi  di   assunzione   del   personale
          dell'amministrazione  economico-finanziaria,  e'  destinata
          alle agenzie fiscali.  Le  modalita'  di  reclutamento  del
          personale    dell'amministrazione    economico-finanziaria,
          incluso quello delle agenzie fiscali, sono definite,  anche
          in deroga ai limiti previsti  dalle  vigenti  disposizioni,
          sentite le organizzazioni sindacali, ai sensi dell'articolo
          2, comma 2, secondo periodo, del decreto-legge 30 settembre
          2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 20
          dicembre 2005, n. 248. 
              (Omissis).". 
              Si riporta il testo vigente dell'articolo 2,  comma  2,
          del citato decreto-legge n. 203 del 2005. 
              "Art. 2.  (Norme  in  materia  di  rafforzamento  e  di
          funzionamento  dell'Agenzia  delle  entrate,   dell'Agenzia
          delle dogane e della Guardia di finanza) - 1. (Omissis). 
              2.  Al  fine  di  potenziare  l'azione   di   contrasto
          all'evasione fiscale, alle  frodi  fiscali  e  all'economia
          sommersa, nonche' le attivita' connesse al controllo,  alla
          verifica e  al  monitoraggio  degli  andamenti  di  finanza
          pubblica, a valere sulle maggiori entrate  derivanti  dalle
          disposizioni del presente decreto, e' autorizzata la spesa,
          nel limite di 40 milioni di euro per  l'anno  2006,  di  80
          milioni di euro a decorrere dall'anno 2007, per  procedere,
          anche in  deroga  ai  limiti  previsti  dalle  disposizioni
          vigenti, ad assunzioni di personale  per  1'amministrazione
          dell'economia e delle finanze e all'incremento di  organico
          ed alle assunzioni di personale del Corpo della Guardia  di
          finanza. Con decreto del  Ministro  dell'economia  e  delle
          finanze sono determinate le quote di personale, nell'ambito
          del contingente massimo consentito ai sensi del  precedente
          periodo, assegnate alle articolazioni  dell'amministrazione
          dell'economia e delle finanze,  nonche'  all'incremento  di
          organico ed alle assunzioni di personale  del  Corpo  della
          Guardia di finanza e sono  stabilite  le  modalita',  anche
          speciali, per il reclutamento, ivi inclusa la  possibilita'
          di utilizzare graduatorie formate a  seguito  di  procedure
          selettive gia' espletate, anche ai sensi  dell'articolo  36
          del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165,  ovvero  di
          ricorrere alla mobilita'. In relazione al  maggior  impegno
          derivante dall'attuazione del presente  decreto,  a  valere
          sulle disponibilita' di cui  al  primo  periodo,  l'Agenzia
          delle entrate e' autorizzata, anche  in  deroga  ai  limiti
          previsti  dalle  disposizioni  vigenti,  a   procedere   ad
          assunzioni   di   personale   nel    limite    di    spesa,
          rispettivamente, di 39,1 milioni di euro per il 2006  e  di
          69,5  milioni  di  euro  a  decorrere   dal   2007,   anche
          utilizzando le graduatorie formate a seguito  di  procedure
          selettive bandite ai sensi  dell'articolo  36  del  decreto
          legislativo 30 marzo 2001, n. 165. 
              3. - 14-septies. (Omissis).". 
              Si riporta il testo vigente dell'articolo 19 del citato
          decreto legislativo n. 165 del 2001: 
              "Art. 19. (Incarichi di funzioni dirigenziali) - 1.  Ai
          fini del  conferimento  di  ciascun  incarico  di  funzione
          dirigenziale si tiene conto, in  relazione  alla  natura  e
          alle caratteristiche degli  obiettivi  prefissati  ed  alla
          complessita' della struttura interessata, delle  attitudini
          e delle capacita' professionali del singolo dirigente,  dei
          risultati conseguiti in precedenza nell'amministrazione  di
          appartenenza e della relativa valutazione, delle specifiche
          competenze   organizzative   possedute,    nonche'    delle
          esperienze di direzione eventualmente maturate  all'estero,
          presso il settore privato o  presso  altre  amministrazioni
          pubbliche, purche' attinenti al conferimento dell'incarico.
          Al conferimento degli incarichi e al passaggio ad incarichi
          diversi non si applica l'articolo 2103 del codice civile. 
              1-bis.  L'amministrazione  rende   conoscibili,   anche
          mediante  pubblicazione  di  apposito   avviso   sul   sito
          istituzionale, il  numero  e  la  tipologia  dei  posti  di
          funzione  che  si  rendono  disponibili   nella   dotazione
          organica  ed   i   criteri   di   scelta;   acquisisce   le
          disponibilita' dei dirigenti interessati e le valuta. 
              1-ter.  Gli  incarichi  dirigenziali   possono   essere
          revocati esclusivamente nei casi e con le modalita' di  cui
          all'articolo 21, comma 1, secondo periodo. 
              2. Tutti gli incarichi di funzione  dirigenziale  nelle
          amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo,
          sono  conferiti  secondo  le  disposizioni   del   presente
          articolo.   Con   il    provvedimento    di    conferimento
          dell'incarico,  ovvero  con  separato   provvedimento   del
          Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  o  del  Ministro
          competente per gli  incarichi  di  cui  al  comma  3,  sono
          individuati l'oggetto  dell'incarico  e  gli  obiettivi  da
          conseguire, con riferimento alle priorita', ai piani  e  ai
          programmi definiti dall'organo di vertice nei  propri  atti
          di indirizzo e alle eventuali modifiche  degli  stessi  che
          intervengano nel corso  del  rapporto,  nonche'  la  durata
          dell'incarico, che deve  essere  correlata  agli  obiettivi
          prefissati e che, comunque, non puo' essere inferiore a tre
          anni ne' eccedere il termine  di  cinque  anni.  La  durata
          dell'incarico puo' essere inferiore a tre anni se  coincide
          con il conseguimento del limite di eta' per il collocamento
          a riposo dell'interessato. Gli incarichi sono  rinnovabili.
          Al provvedimento di conferimento  dell'incarico  accede  un
          contratto individuale con cui e' definito il corrispondente
          trattamento economico, nel rispetto dei  principi  definiti
          dall'articolo  24.  E'  sempre   ammessa   la   risoluzione
          consensuale del rapporto. In caso di primo conferimento  ad
          un dirigente della seconda fascia di  incarichi  di  uffici
          dirigenziali generali o di funzioni equiparate,  la  durata
          dell'incarico e' pari a tre anni. Resta  fermo  che  per  i
          dipendenti  statali  titolari  di  incarichi  di   funzioni
          dirigenziali  ai  sensi  del  presente  articolo,  ai  fini
          dell'applicazione dell'articolo 43, comma  1,  del  decreto
          del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n.  1092,
          e   successive   modificazioni,   l'ultimo   stipendio   va
          individuato nell'ultima retribuzione percepita in relazione
          all'incarico  svolto.  Nell'ipotesi  prevista   dal   terzo
          periodo del presente comma, ai fini della liquidazione  del
          trattamento di fine servizio, comunque denominato,  nonche'
          dell'applicazione dell'articolo 43, comma  1,  del  decreto
          del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n.  1092,
          e   successive   modificazioni,   l'ultimo   stipendio   va
          individuato nell'ultima retribuzione  percepita  prima  del
          conferimento dell'incarico avente durata  inferiore  a  tre
          anni. 
              3. Gli incarichi di Segretario generale  di  ministeri,
          gli incarichi di direzione di strutture articolate al  loro
          interno in uffici dirigenziali generali e quelli di livello
          equivalente sono conferiti con decreto del Presidente della
          Repubblica,  previa   deliberazione   del   Consiglio   dei
          ministri, su proposta del Ministro competente, a  dirigenti
          della prima fascia dei ruoli di cui all'articolo 23 o,  con
          contratto a tempo determinato, a persone in possesso  delle
          specifiche  qualita'  professionali  e  nelle   percentuali
          previste dal comma 6. 
              4. Gli incarichi di funzione  dirigenziale  di  livello
          generale sono conferiti  con  decreto  del  Presidente  del
          Consiglio  dei   Ministri,   su   proposta   del   Ministro
          competente, a dirigenti della prima fascia dei ruoli di cui
          all'articolo 23 o, in misura non superiore al 70 per  cento
          della relativa dotazione, agli altri dirigenti appartenenti
          ai  medesimi  ruoli   ovvero,   con   contratto   a   tempo
          determinato,  a  persone  in  possesso   delle   specifiche
          qualita' professionali richieste dal comma 6. 
              4-bis. I criteri di  conferimento  degli  incarichi  di
          funzione dirigenziale di  livello  generale,  conferiti  ai
          sensi del comma 4  del  presente  articolo,  tengono  conto
          delle condizioni di pari opportunita' di  cui  all'articolo
          7. 
              5. Gli incarichi di direzione degli uffici  di  livello
          dirigenziale sono conferiti, dal dirigente dell'ufficio  di
          livello dirigenziale generale, ai  dirigenti  assegnati  al
          suo ufficio ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera c). 
              5-bis. Gli incarichi di cui ai commi da 1 a  5  possono
          essere conferiti, da  ciascuna  amministrazione,  entro  il
          limite del  10  per  cento  della  dotazione  organica  dei
          dirigenti appartenenti alla prima fascia dei ruoli  di  cui
          all'articolo 23 e del 5 per cento della dotazione  organica
          di  quelli  appartenenti  alla  seconda  fascia,  anche   a
          dirigenti non appartenenti ai  ruoli  di  cui  al  medesimo
          articolo 23, purche' dipendenti  delle  amministrazioni  di
          cui   all'articolo   1,   comma   2,   ovvero   di   organi
          costituzionali, previo collocamento fuori ruolo, comando  o
          analogo provvedimento secondo i rispettivi ordinamenti. 
              5-ter. I criteri di  conferimento  degli  incarichi  di
          direzione degli uffici di livello  dirigenziale,  conferiti
          ai sensi del comma 5 del presente articolo,  tengono  conto
          delle condizioni di pari opportunita' di  cui  all'articolo
          7. 
              6. Gli incarichi di cui ai  commi  da  1  a  5  possono
          essere conferiti, da  ciascuna  amministrazione,  entro  il
          limite del  10  per  cento  della  dotazione  organica  dei
          dirigenti appartenenti alla prima fascia dei ruoli  di  cui
          all'articolo 23 e dell'8 per cento della dotazione organica
          di  quelli  appartenenti  alla  seconda  fascia,  a   tempo
          determinato ai soggetti indicati  dal  presente  comma.  La
          durata di tali incarichi, comunque, non puo' eccedere,  per
          gli incarichi di funzione dirigenziale di cui ai commi 3  e
          4, il termine di tre anni, e, per gli  altri  incarichi  di
          funzione dirigenziale  il  termine  di  cinque  anni.  Tali
          incarichi sono conferiti, fornendone esplicita motivazione,
          a  persone  di  particolare  e  comprovata   qualificazione
          professionale,     non      rinvenibile      nei      ruoli
          dell'Amministrazione,  che  abbiano  svolto  attivita'   in
          organismi  ed  enti  pubblici  o  privati  ovvero   aziende
          pubbliche o private con esperienza acquisita per almeno  un
          quinquennio  in  funzioni  dirigenziali,  o   che   abbiano
          conseguito una particolare specializzazione  professionale,
          culturale  e  scientifica   desumibile   dalla   formazione
          universitaria   e   postuniversitaria,   da   pubblicazioni
          scientifiche e da concrete esperienze  di  lavoro  maturate
          per almeno un  quinquennio,  anche  presso  amministrazioni
          statali,  ivi  comprese   quelle   che   conferiscono   gli
          incarichi, in posizioni funzionali previste  per  l'accesso
          alla dirigenza, o che provengano dai settori della ricerca,
          della docenza universitaria, delle magistrature e dei ruoli
          degli avvocati e procuratori dello  Stato.  Il  trattamento
          economico  puo'  essere   integrato   da   una   indennita'
          commisurata alla  specifica  qualificazione  professionale,
          tenendo conto della  temporaneita'  del  rapporto  e  delle
          condizioni di mercato relative alle  specifiche  competenze
          professionali. Per il periodo di  durata  dell'incarico,  i
          dipendenti delle pubbliche amministrazioni  sono  collocati
          in   aspettativa   senza   assegni,   con    riconoscimento
          dell'anzianita' di servizio. 
              6-bis. Fermo restando il  contingente  complessivo  dei
          dirigenti di prima o seconda fascia il quoziente  derivante
          dall'applicazione delle percentuali previste dai  commi  4,
          5-bis e 6, e' arrotondato all'unita' inferiore, se il primo
          decimale e' inferiore a cinque, o all'unita' superiore,  se
          esso e' uguale o superiore a cinque. 
              6-ter. Il comma 6 ed il comma 6-bis si  applicano  alle
          amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2. 
              6-quater. Per gli Enti locali, che risultano  collocati
          nella classe di virtuosita' di cui all'articolo  20,  comma
          3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 15 luglio  2011,  n.  111,  come
          individuati con il decreto di cui al comma 2  del  medesimo
          articolo, il numero complessivo degli incarichi a contratto
          nella dotazione organica dirigenziale, conferibili ai sensi
          dell'articolo 110, comma 1, del  Testo  unico  delle  leggi
          sull'ordinamento degli  enti  locali,  di  cui  al  decreto
          legislativo 18 agosto 2000, n. 267, non puo' in  ogni  caso
          superare  la  percentuale  del  diciotto  per  cento  della
          dotazione organica della  qualifica  dirigenziale  a  tempo
          indeterminato. Si applica quanto previsto dal comma 6-bis. 
              7. 
              8. Gli incarichi di funzione  dirigenziale  di  cui  al
          comma 3 cessano  decorsi  novanta  giorni  dal  voto  sulla
          fiducia al Governo. 
              9. Degli incarichi di cui  ai  commi  3  e  4  e'  data
          comunicazione al Senato della Repubblica ed alla Camera dei
          deputati, allegando una scheda relativa ai titoli  ed  alle
          esperienze professionali dei soggetti prescelti. 
              10.  I  dirigenti  ai  quali  non   sia   affidata   la
          titolarita' di uffici dirigenziali svolgono,  su  richiesta
          degli  organi  di  vertice  delle  amministrazioni  che  ne
          abbiano  interesse,  funzioni  ispettive,  di   consulenza,
          studio e  ricerca  o  altri  incarichi  specifici  previsti
          dall'ordinamento, ivi compresi quelli presso i  collegi  di
          revisione  degli  enti  pubblici   in   rappresentanza   di
          amministrazioni ministeriali. 
              11. Per la Presidenza del Consiglio dei  Ministri,  per
          il  ministero  degli   affari   esteri   nonche'   per   le
          amministrazioni che esercitano  competenze  in  materia  di
          difesa e sicurezza dello Stato, di polizia e di  giustizia,
          la ripartizione delle attribuzioni tra livelli dirigenziali
          differenti e' demandata ai rispettivi ordinamenti. 
              12. Per il personale di cui all'articolo 3, comma 1, il
          conferimento  degli  incarichi  di  funzioni   dirigenziali
          continuera'  ad  essere  regolato  secondo   i   rispettivi
          ordinamenti di settore. Restano ferme  le  disposizioni  di
          cui all'articolo 2 della legge 10 agosto 2000, n. 246. 
              12-bis.   Le   disposizioni   del   presente   articolo
          costituiscono norme non derogabili dai contratti o  accordi
          collettivi.". 
              Si riporta il testo vigente dell'articolo  all'articolo
          6 del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con
          modificazioni,  dalla  legge  4  dicembre  2008,   n.   189
          (Disposizioni  urgenti  per  il  contenimento  della  spesa
          sanitaria e in materia  di  regolazioni  contabili  con  le
          autonomie locali): 
              "Art. 6.  (Disposizioni  finanziarie  e  finali)  -  1.
          L'autorizzazione di spesa  di  cui  all'articolo  61  della
          legge 27 dicembre 2002, n. 289, relativo al  Fondo  per  le
          aree sottoutilizzate, e' ridotta di 781,779 milioni di euro
          per l'anno 2008 e di 528 milioni di euro per l'anno 2009. 
              1-bis. Le  risorse  rivenienti  dalla  riduzione  delle
          dotazioni di spesa previste dal comma 1 sono  iscritte  nel
          Fondo per interventi strutturali di politica economica,  di
          cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre
          2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27
          dicembre 2004, n. 307. 
              1-ter.    Alla    copertura    dell'onere     derivante
          dall'attuazione degli articoli 1, comma 5, 2,  comma  8,  e
          5-bis, pari, rispettivamente, a 260,593 milioni di euro per
          l'anno 2008 e 436,593 milioni di euro per l'anno  2009,  si
          provvede mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di
          cui al comma 1-bis per gli importi, al fine  di  compensare
          gli effetti in termini di indebitamento netto,  di  cui  al
          comma 1. 
              1-quater. Una quota delle risorse  iscritte  nel  Fondo
          per interventi strutturali di politica economica  ai  sensi
          del comma 1-bis, pari rispettivamente a 521,186 milioni  di
          euro per l'anno 2008 e 91,407 milioni di  euro  per  l'anno
          2009, e' versata all'entrata del bilancio dello Stato per i
          medesimi anni. 
              2.   Nello   stato   di   previsione   del    Ministero
          dell'economia  e  delle  finanze  e'  istituito,  con   una
          dotazione, in termini di sola cassa, di 435 milioni di euro
          per l'anno 2010 e di 175 milioni di euro per  l'anno  2011,
          un Fondo per la compensazione degli effetti finanziari  non
          previsti     a     legislazione     vigente     conseguenti
          all'attualizzazione di contributi pluriennali, ai sensi del
          comma 177-bis dell'articolo 4 della legge 24 dicembre 2003,
          n. 350, introdotto dall'articolo 1, comma 512, della  legge
          27 dicembre 2006, n. 296, e, fino al 31 dicembre 2012,  per
          le finalita' previste dall'articolo  5-bis,  comma  1,  del
          decreto-legge 13  agosto  2011,  n.  138,  convertito,  con
          modificazioni, dalla  legge  14  settembre  2011,  n.  148,
          limitatamente alle risorse del Fondo per lo sviluppo  e  la
          coesione, di cui all'articolo 4 del decreto legislativo  31
          maggio 2011, n. 88. All'utilizzo del Fondo per le finalita'
          di cui  al  primo  periodo  si  provvede  con  decreto  del
          Ministro dell'economia e delle finanze, da  trasmettere  al
          Parlamento, per il parere  delle  Commissioni  parlamentari
          competenti per materia e per i profili finanziari,  nonche'
          alla Corte dei conti.". 
              Si riporta il testo vigente dell'articolo  all'articolo
          66, comma 9-bis, del citato decreto-legge n. 112 del 2008: 
              "Art. 66. (Turn over) - 1. - 9. (Omissis). 
              9-bis. A decorrere dall'anno 2010 i Corpi di polizia  e
          il Corpo nazionale dei vigili del fuoco possono  procedere,
          secondo le modalita' di cui al comma 10, ad  assunzioni  di
          personale  a  tempo  indeterminato,  nel   limite   di   un
          contingente di personale complessivamente corrispondente  a
          una spesa pari a quella relativa al personale  cessato  dal
          servizio nel corso dell'anno precedente e per un numero  di
          unita' non superiore a  quelle  cessate  dal  servizio  nel
          corso dell'anno precedente. 
              10. - 14. (Omissis).". 
              Si riporta il testo dell'articolo all'articolo  13  del
          citato decreto-legge n. 133 del 2008, come modificato dalla
          presente legge: 
              "Art. 13. (Misure per razionalizzare la gestione  e  la
          dismissione del patrimonio residenziale pubblico) -  1.  In
          attuazione degli articoli 47 e 117, commi secondo,  lettera
          m), e terzo della Costituzione, al fine  di  assicurare  il
          coordinamento della finanza pubblica, i livelli  essenziali
          delle prestazioni  e  favorire  l'accesso  alla  proprieta'
          dell'abitazione, entro il 31  dicembre  2011,  il  Ministro
          delle infrastrutture e dei trasporti ed il Ministro  per  i
          rapporti con le regioni  e  per  la  coesione  territoriale
          promuovono,  in  sede  di  Conferenza  unificata,  di   cui
          all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto  1997,  n.
          281, la conclusione di accordi con regioni ed  enti  locali
          aventi ad oggetto la  semplificazione  delle  procedure  di
          alienazione degli immobili  di  proprieta'  degli  Istituti
          autonomi per le case popolari, comunque denominati, nonche'
          la dismissione e la razionalizzazione  del  patrimonio  dei
          predetti Istituti anche attraverso la promozione  di  fondi
          immobiliari   nell'ambito   degli    interventi    previsti
          dall'articolo  11,  comma  3,  lettera  a).  In   sede   di
          Conferenza Unificata si procede annualmente al monitoraggio
          dello stato di attuazione dei predetti accordi. 
              2. Ai fini della conclusione degli accordi  di  cui  al
          comma 1, si tiene conto dei seguenti criteri: 
              a) determinazione del prezzo di  vendita  delle  unita'
          immobiliari in proporzione al canone di locazione; 
              b) riconoscimento del diritto di opzione  all'acquisto,
          purche' i soggetti interessati  non  siano  proprietari  di
          un'altra abitazione, in favore dell'assegnatario non moroso
          nel  pagamento  del  canone  di  locazione  o  degli  oneri
          accessori unitamente al proprio coniuge, qualora risulti in
          regime di comunione dei beni, ovvero, in caso  di  rinunzia
          da parte dell'assegnatario, in favore del coniuge in regime
          di separazione dei beni, o,  gradatamente,  del  convivente
          more uxorio, purche' la convivenza duri  da  almeno  cinque
          anni, dei figli conviventi, dei figli non conviventi; 
              c) destinazione dei  proventi  delle  alienazioni  alla
          realizzazione di interventi volti ad alleviare  il  disagio
          abitativo. 
              3.  Nei  medesimi  accordi,   fermo   quanto   disposto
          dall'articolo 1, comma 6, del  decreto-legge  25  settembre
          2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23
          novembre 2001, n. 410, puo' essere prevista la facolta' per
          le  amministrazioni  regionali  e   locali   di   stipulare
          convenzioni con societa'  di  settore  per  lo  svolgimento
          delle attivita' strumentali alla vendita dei  singoli  beni
          immobili. 
              3-bis. Al fine di agevolare  l'accesso  al  credito,  a
          partire dal 1° settembre  2008,  e'  istituito,  presso  la
          Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento  della
          gioventu', un Fondo per l'accesso al credito per l'acquisto
          della prima casa da parte delle giovani coppie o dei nuclei
          familiari monogenitoriali con figli minori,  con  priorita'
          per quelli i cui  componenti  non  risultano  occupati  con
          rapporto di lavoro a tempo  indeterminato.  La  complessiva
          dotazione del Fondo di cui al primo periodo  e'  pari  a  4
          milioni di euro per l'anno 2008 e 10 milioni  di  euro  per
          ciascuno degli anni 2009 e 2010. Con decreto  del  Ministro
          della gioventu', di concerto con il Ministro  dell'economia
          e delle finanze e con il Ministro  delle  infrastrutture  e
          dei trasporti, d'intesa con  la  Conferenza  unificata,  ai
          sensi dell'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo  28
          agosto 1997, n. 281, sono disciplinati, fermo  restando  il
          rispetto dei vincoli di finanza  pubblica,  i  criteri  per
          l'accesso al Fondo di cui al primo periodo e  le  modalita'
          di  funzionamento  del   medesimo,   nel   rispetto   delle
          competenze delle regioni in materia di politiche abitative. 
              3-ter. Gli alloggi realizzati ai sensi  della  legge  9
          agosto 1954, n. 640, non trasferiti ai comuni alla data  di
          entrata in vigore della legge di conversione  del  presente
          decreto, ai sensi della legge 23  dicembre  2000,  n.  388,
          possono essere ceduti in  proprieta'  agli  aventi  diritto
          secondo le disposizioni di cui alla legge 24 dicembre 1993,
          n. 560, a prescindere dai criteri e requisiti imposti dalla
          predetta legge n. 640 del 1954. 
              3-quater. Presso il  Ministero  dell'economia  e  delle
          finanze e' istituito il Fondo per la tutela dell'ambiente e
          la promozione dello sviluppo del territorio.  La  dotazione
          del fondo e' stabilita in 60 milioni  di  euro  per  l'anno
          2009, 30 milioni di euro per l'anno 2010 e  30  milioni  di
          euro per l'anno 2011. A valere sulle risorse del fondo sono
          concessi contributi statali per interventi realizzati dagli
          enti  destinatari   nei   rispettivi   territori   per   il
          risanamento e  il  recupero  dell'ambiente  e  lo  sviluppo
          economico dei territori  stessi.  Alla  ripartizione  delle
          risorse e  all'individuazione  degli  enti  beneficiari  si
          provvede con decreto del  Ministro  dell'economia  e  delle
          finanze in coerenza con apposito atto  di  indirizzo  delle
          Commissioni   parlamentari   competenti   per   i   profili
          finanziari. Al relativo onere  si  provvede,  quanto  a  30
          milioni di euro per l'anno  2009,  mediante  corrispondente
          riduzione delle proiezioni, per  il  medesimo  anno,  dello
          stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto,
          ai fini del bilancio triennale 2008-2010,  nell'ambito  del
          programma "Fondi di  riserva  e  speciali"  della  missione
          "Fondi  da  ripartire"  dello  stato  di   previsione   del
          Ministero dell'economia e delle finanze  per  l'anno  2008,
          allo  scopo   parzialmente   utilizzando   l'accantonamento
          relativo al medesimo Ministero e, quanto a  30  milioni  di
          euro per ciascuno degli anni 2009, 2010  e  2011,  mediante
          corrispondente riduzione  della  dotazione  del  fondo  per
          interventi  strutturali  di  politica  economica,  di   cui
          all'articolo 10, comma 5,  del  decreto-legge  29  novembre
          2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27
          dicembre 2004, n. 307. 
              3-quinquies. Con decreto del Ministro  dell'economia  e
          delle finanze, di concerto con  il  Ministro  dell'interno,
          sono   disciplinate   le   modalita'   di    certificazione
          dell'utilizzo dei contributi assegnati  in  attuazione  del
          comma 3-quater. Le certificazioni  relative  ai  contributi
          concessi in favore di enti pubblici e di  soggetti  privati
          sono trasmesse agli Uffici territoriali del Governo che  ne
          danno comunicazione alle  Sezioni  regionali  di  controllo
          della  Corte  dei  conti  competenti  per  territorio.   Le
          relazioni  conclusive  e  le  certificazioni  previste  dai
          decreti ministeriali emanati in attuazione  degli  atti  di
          indirizzo  delle  Commissioni  parlamentari  con   cui   si
          attribuiscono  i  contributi  di  cui  al  comma  3-quater,
          nonche' il rendiconto annuale previsto per gli enti  locali
          dall'articolo 158 del decreto legislativo 18  agosto  2000,
          n. 267, sono sostituiti dalle  certificazioni  disciplinate
          dal presente comma.".