Art. 10
Ulteriori misure per la ricostruzione e la ripresa economica nei
territori colpiti dagli eventi sismici del maggio 2012
1. I Commissari delegati di cui all'articolo 1, comma 2 del
decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, provvedono, nei territori dei
comuni delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio
Emilia e Rovigo, interessate dagli eventi sismici dei giorni 20 e 29
maggio 2012, per i quali e' stato adottato il decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze 1º giugno 2012 di differimento dei
termini per l'adempimento degli obblighi tributari, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 130 del 6 giugno
2012, nonche' di quelli ulteriori indicati nei successivi decreti
adottati ai sensi dell'articolo 9, comma 2, della legge 27 luglio
2000, n. 212, in termini di somma urgenza alla progettazione e
realizzazione di moduli temporanei abitativi - destinati
all'alloggiamento provvisorio delle persone la cui abitazione e'
stata distrutta o dichiarata inagibile con esito di rilevazione dei
danni di tipo «E» o «F», ai sensi del decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri del 5 maggio 2011 - ovvero destinati ad
attivita' scolastica ed uffici pubblici, nonche' delle connesse opere
di urbanizzazione e servizi, per consentire la piu' sollecita
sistemazione delle persone fisiche ivi residenti o stabilmente
dimoranti, ove non abbiano avuto assicurata altra sistemazione
nell'ambito degli stessi comuni o dei comuni limitrofi.
2. I Commissari delegati provvedono, sentiti i sindaci dei comuni
interessati, alla localizzazione delle aree destinate alla
realizzazione dei moduli di cui al comma 1, anche in deroga alle
vigenti previsioni urbanistiche, utilizzando prioritariamente le aree
di ricovero individuate nei piani di emergenza, se esistenti. Non si
applicano gli articoli 7 ed 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241. Il
provvedimento di localizzazione comporta dichiarazione di pubblica
utilita', indifferibilita' ed urgenza delle opere di cui al comma 1 e
costituisce decreto di occupazione d'urgenza delle aree individuate.
3. L'approvazione delle localizzazioni di cui al comma 2, se
derogatoria dei vigenti strumenti urbanistici, costituisce variante
degli stessi e produce l'effetto della imposizione del vincolo
preordinato alla espropriazione. Le aree destinate alla realizzazione
dei moduli temporanei dovranno essere soggette alla destinazione
d'uso di area di ricovero. In deroga alla normativa vigente ed in
sostituzione delle notificazioni ai proprietari ed ogni altro avente
diritto o interessato (( da essa previste, i Commissari delegati ))
danno notizia della avvenuta localizzazione e conseguente variante
mediante pubblicazione del provvedimento all'albo del comune e su due
giornali, di cui uno a diffusione nazionale ed uno a diffusione
regionale. L'efficacia del provvedimento di localizzazione decorre
dal momento della pubblicazione all'albo comunale. Non si applica
l'articolo 11 del testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilita', di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327.
4. Per le occupazioni d'urgenza e per le eventuali espropriazioni
delle aree per l'attuazione del piano di cui al comma 1, i Commissari
delegati provvedono, prescindendo da ogni altro adempimento, alla
redazione dello stato di consistenza e del verbale di immissione in
possesso dei suoli. Il verbale di immissione in possesso costituisce
provvedimento di provvisoria occupazione a favore dei Commissari
delegati o di espropriazione, se espressamente indicato, a favore
della Regione o di altro ente pubblico, anche locale,
specificatamente indicato nel verbale stesso. L'indennita' di
provvisoria occupazione o di espropriazione e' determinata dai
Commissari delegati entro dodici mesi dalla data di immissione in
possesso, tenuto conto delle destinazioni urbanistiche antecedenti la
data del 29 maggio 2012.
5. Avverso il provvedimento di localizzazione ed il verbale di
immissione in possesso e' ammesso esclusivamente ricorso
giurisdizionale o ricorso straordinario al Capo dello Stato. Non sono
ammesse le opposizioni amministrative previste dalla normativa
vigente.
6. L'utilizzazione di un bene immobile in assenza del provvedimento
di localizzazione o del verbale di immissione in possesso, o comunque
di un titolo ablatorio valido, puo' essere disposta dai Commissari
delegati, in via di somma urgenza, con proprio provvedimento,
espressamente motivando la contingibilita' ed urgenza della
utilizzazione. L'atto di acquisizione di cui all'articolo 42-bis,
comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001,
n. 327, e' adottato, ove ritenuto necessario, con successiva
ordinanza, dai Commissari delegati a favore del patrimonio
indisponibile della Regione o di altro ente pubblico anche locale.
7. L'affidamento degli interventi puo' essere disposto anche con le
modalita' di cui all'articolo 57, comma 6, del codice dei contratti
pubblici relativi ai lavori, servizi e forniture, di cui al decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163, compatibilmente con il quadro
emergenziale e con la collaborazione, anche in ambito locale, degli
ordini professionali e delle associazioni di categoria di settore. In
deroga all'articolo 118 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n.
163, e' consentito il subappalto delle lavorazioni della categoria
prevalente fino al cinquanta per cento.
8. Alla realizzazione dei moduli temporanei destinati ad uffici
pubblici ovvero all'attivita' scolastica, provvedono i presidenti
delle regioni di cui all'articolo 1, comma 2 del decreto-legge 6
giugno 2012, n. 74, potendosi anche avvalere del competente
provveditorato interregionale per le opere pubbliche e dei competenti
uffici scolastici provinciali, che operano nell'ambito delle proprie
attivita' istituzionali, con le risorse umane e strumentali
disponibili a legislazione vigente.
9. I Commissari delegati possono procedere al reperimento di
alloggi per le persone sgomberate anche individuando immobili non
utilizzati per il tempo necessario al rientro delle popolazioni nelle
abitazioni riparate o ricostruite, assicurando l'applicazione di
criteri uniformi per la determinazione del corrispettivo d'uso.
10. Secondo criteri indicati dai Commissari delegati con proprie
ordinanze, l'assegnazione degli alloggi di cui al comma 1 e al comma
8 e' effettuata dal sindaco del comune interessato, il quale
definisce le modalita' dell'uso provvisorio, anche gratuito, degli
stessi da parte dei beneficiari.
11. I comuni per i quali e' stato adottato il decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze 1º giugno 2012 di differimento dei
termini per l'adempimento degli obblighi tributari, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 130 del 6 giugno
2012, nonche' di quelli ulteriori indicati nei successivi decreti
adottati ai sensi dell'articolo 9, comma 2, della legge 27 luglio
2000, n. 212, predispongono, d'intesa con i Commissari delegati,
sentito il presidente della provincia territorialmente competente, e
d'intesa con quest'ultimo nelle materie di sua competenza, la
ripianificazione del territorio comunale definendo le linee di
indirizzo strategico per assicurarne la ripresa socio-economica, la
riqualificazione dell'abitato e garantendo un'armonica ricostituzione
del tessuto urbano abitativo e produttivo, tenendo anche conto degli
insediamenti abitativi realizzati ai sensi del comma 1.
12. Agli oneri derivanti dai commi da 1 a 11 del presente articolo,
si fa fronte, nei limiti delle risorse del Fondo di cui all'articolo
2, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74.
13. Per consentire l'espletamento da parte dei lavoratori delle
attivita' in condizioni di sicurezza nei luoghi di lavoro, il 35 per
cento delle risorse destinate nell'esercizio 2012 dall'INAIL al
finanziamento dei progetti di investimento e formazione in materia di
salute e sicurezza del lavoro - bando ISI 2012 - ai sensi
dell'articolo 11, comma 5, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.
81, e successive modificazioni, viene trasferito alle contabilita'
speciali di cui all'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 6 giugno
2012, n. 74, per finanziare interventi di messa in sicurezza, anche
attraverso la loro ricostruzione, dei capannoni e degli impianti
industriali a seguito degli eventi sismici che hanno colpito
l'Emilia, la Lombardia e il Veneto. La ripartizione fra le regioni
interessate delle somme di cui al precedente periodo, nonche' i
criteri generali per il loro utilizzo sono definite, su proposta dei
presidenti delle regioni interessate, con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri dell'economia e
delle finanze e del lavoro e delle politiche sociali. Si applicano,
in quanto compatibili, le previsioni di cui all'articolo 2, comma 2,
del decreto-legge n. 74 del 2012.
14. Sulla base di apposita convenzione da stipularsi con il
Ministero dell'economia e delle finanze, Fintecna o societa' da
questa interamente controllata assicura (( alle regioni
Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto )) il supporto necessario ((
unicamente )) per le attivita' tecnico-ingegneristiche dirette a
fronteggiare con la massima tempestivita' le esigenze delle
popolazioni colpite dal sisma del 20 e 29 maggio 2012, individuate ai
sensi dell'articolo 1 comma 1 del decreto-legge n. 74 del 2012. Ai
relativi oneri, nel limite di euro 2 milioni per ciascuno degli anni
2012, 2013 e 2014, si provvede nei limiti delle risorse del Fondo di
cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74.
15. All'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 6 giugno 2012, n.
74, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «A tal fine, i
Presidenti delle regioni possono costituire apposita struttura
commissariale, composta di personale dipendente delle pubbliche
amministrazioni in posizione di comando o distacco, nel limite di
quindici unita', i cui oneri sono posti a carico delle risorse
assegnate nell'ambito della ripartizione del Fondo, di cui
all'articolo 2, con esclusione dei trattamenti fondamentali che
restano a carico delle amministrazioni di appartenenza.».
(( 15-bis. All'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 6 giugno
2012, n. 74, dopo la lettera b) e' aggiunta la seguente:
«b-bis) le modalita' di predisposizione e di attuazione di un
piano di interventi urgenti per il ripristino degli edifici ad uso
pubblico, ivi compresi archivi, musei, biblioteche e chiese, a tale
fine equiparati agli immobili di cui alla lettera a). I Presidenti
delle regioni - Commissari delegati, per la realizzazione degli
interventi di cui alla presente lettera, stipulano apposite
convenzioni con i soggetti proprietari, titolari degli edifici ad uso
pubblico, per assicurare la celere esecuzione delle attivita' di
ricostruzione delle strutture ovvero di riparazione, anche praticando
interventi di miglioramento sismico, onde conseguire la regolare
fruibilita' pubblica degli edifici medesimi».
15-ter. Al fine di operare l'opportuno raccordo con le ulteriori
amministrazioni interessate, i Presidenti delle regioni possono,
inoltre, avvalersi, nel rispetto della normativa vigente e nei limiti
delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a
legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la
finanza pubblica, di soggetti attuatori all'uopo nominati, cui
affidare specifici settori di intervento sulla base di specifiche
direttive e indicazioni appositamente impartite. ))
Riferimenti normativi
- Si riporta il testo dell'art. 1, comma 2, del
decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74 (Interventi urgenti in
favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che
hanno interessato il territorio delle province di Bologna,
Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e
il 29 maggio 2012), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 7
giugno 2012, n. 131:
«Art. 1 (Ambito di applicazione e coordinamento dei
presidenti delle regioni)
(Omissis)
2. Ai fini del presente decreto i Presidenti delle
Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto operano in
qualita' di Commissari delegati.
(Omissis)».
- Il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze
1° giugno 2012 (Sospensione, ai sensi dell'art. 9, comma 2,
della legge 27 luglio 2000, n. 212, dei termini per
l'adempimento degli obblighi tributari a favore dei
contribuenti colpiti dal sisma del 20 maggio 2012,
verificatosi nelle province di Bologna, Ferrara, Modena,
Reggio Emilia, Mantova e Rovigo), e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 6 giugno 2012, n. 130.
- Si riporta il testo dell'art. 9, comma 2, della legge
27 luglio 2000, n. 212 (Disposizioni in materia di statuto
dei diritti del contribuente):
«Art. 9. (Rimessione in termini)
(Omissis)
2. Con proprio decreto il Ministro delle finanze,
sentito il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica, puo' sospendere o differire il
termine per l'adempimento degli obblighi tributari a favore
dei contribuenti interessati da eventi eccezionali ed
imprevedibili.».
- Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
5 maggio 2011 (Approvazione del modello per il rilevamento
dei danni, pronto intervento e agibilita' per edifici
ordinari nell'emergenza post-sismica e del relativo manuale
di compilazione), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 17
maggio 2011, n. 113, supplemento ordinario.
- Si riporta il testo degli articoli 7 e 8, della legge
7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di
procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi.):
«Art 7. (Comunicazione di avvio del procedimento).
1. Ove non sussistano ragioni di impedimento derivanti
da particolari esigenze di celerita' del procedimento,
l'avvio del procedimento stesso e' comunicato, con le
modalita' previste dall'art. 8, ai soggetti nei confronti
dei quali il provvedimento finale e' destinato a produrre
effetti diretti ed a quelli che per legge debbono
intervenirvi. Ove parimenti non sussistano le ragioni di
impedimento predette, qualora da un provvedimento possa
derivare un pregiudizio a soggetti individuati o facilmente
individuabili, diversi dai suoi diretti destinatari,
l'amministrazione e' tenuta a fornire loro, con le stesse
modalita', notizia dell'inizio del procedimento.
2. Nelle ipotesi di cui al comma 1 resta salva la
facolta' dell'amministrazione di adottare, anche prima
della effettuazione delle comunicazioni di cui al medesimo
comma 1, provvedimenti cautelari.
8. (Modalita' e contenuti della comunicazione di avvio
del procedimento).
1. L'amministrazione provvede a dare notizia dell'avvio
del procedimento mediante comunicazione personale.
2. Nella comunicazione debbono essere indicati:
a) l'amministrazione competente;
b) l'oggetto del procedimento promosso;
c) l'ufficio e la persona responsabile del
procedimento;
c-bis) la data entro la quale, secondo i termini
previsti dall'art. 2, commi 2 o 3, deve concludersi il
procedimento e i rimedi esperibili in caso di inerzia
dell'amministrazione;
c-ter) nei procedimenti ad iniziativa di parte, la data
di presentazione della relativa istanza;
d) l'ufficio in cui si puo' prendere visione degli
atti.
3. Qualora per il numero dei destinatari la
comunicazione personale non sia possibile o risulti
particolarmente gravosa, l'amministrazione provvede a
rendere noti gli elementi di cui al comma 2 mediante forme
di pubblicita' idonee di volta in volta stabilite
dall'amministrazione medesima.
4. L'omissione di taluna delle comunicazioni prescritte
puo' essere fatta valere solo dal soggetto nel cui
interesse la comunicazione e' prevista.».
- Si riporta il testo dell'art. 11, del decreto del
Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 (Testo
unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia di espropriazione per pubblica utilita'. (Testo A):
«Art. 11 (L) (La partecipazione degli interessati.)
1. Al proprietario, del bene sul quale si intende
apporre il vincolo preordinato all'esproprio, va inviato
l'avviso dell'avvio del procedimento:
a) nel caso di adozione di una variante al piano
regolatore per la realizzazione di una singola opera
pubblica, almeno venti giorni prima della delibera del
consiglio comunale;
b) nei casi previsti dall'art. 10, comma 1, almeno
venti giorni prima dell'emanazione dell'atto se cio'
risulti compatibile con le esigenze di celerita' del
procedimento. (L)
2. L'avviso di avvio del procedimento e' comunicato
personalmente agli interessati alle singole opere previste
dal piano o dal progetto. Allorche' il numero dei
destinatari sia superiore a 50, la comunicazione e'
effettuata mediante pubblico avviso, da affiggere all'albo
pretorio dei Comuni nel cui territorio ricadono gli
immobili da assoggettare al vincolo, nonche' su uno o piu'
quotidiani a diffusione nazionale e locale e, ove
istituito, sul sito informatico della Regione o Provincia
autonoma nel cui territorio ricadono gli immobili da
assoggettare al vincolo. L'avviso deve precisare dove e con
quali modalita' puo' essere consultato il piano o il
progetto. Gli interessati possono formulare entro i
successivi trenta giorni osservazioni che vengono valutate
dall'autorita' espropriante ai fini delle definitive
determinazioni. (L)
3. La disposizione di cui al comma 2 non si applica ai
fini dell'approvazione del progetto preliminare delle
infrastrutture e degli insediamenti produttivi ricompresi
nei programmi attuativi dell'art. 1, comma 1, della legge
21 dicembre 2001, n. 443. (L)
4. Ai fini dell'avviso dell'avvio del procedimento
delle conferenze di servizi in materia di lavori pubblici,
si osservano le forme previste dal decreto del Presidente
della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554. (L)
5. Salvo quanto previsto dal comma 2, restano in vigore
le disposizioni vigenti che regolano le modalita' di
partecipazione del proprietario dell'area e di altri
interessati nelle fasi di adozione e di approvazione degli
strumenti urbanistici. (L)».
- Si riporta il testo dell'art. 42-bis, comma 1, del
testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari
in materia di espropriazione per pubblica utilita', di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001,
n. 327:
«42-bis. (Utilizzazione senza titolo di un bene per
scopi di interesse pubblico).
1. Valutati gli interessi in conflitto, l'autorita' che
utilizza un bene immobile per scopi di interesse pubblico,
modificato in assenza di un valido ed efficace
provvedimento di esproprio o dichiarativo della pubblica
utilita', puo' disporre che esso sia acquisito, non
retroattivamente, al suo patrimonio indisponibile e che al
proprietario sia corrisposto un indennizzo per il
pregiudizio patrimoniale e non patrimoniale, quest'ultimo
forfetariamente liquidato nella misura del dieci per cento
del valore venale del bene.
(Omissis)».
- Si riporta il testo dell'art. 57, comma 6, del
decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei
contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture
in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE):
«Art.57 (Procedura negoziata senza previa pubblicazione
di un bando di gara).
(art. 31, direttiva 2004/18; art. 9, D.Lgs. n.
358/1992; art. 6, co. 2, L. n. 537/1993; art. 24, L. n.
109/1994; art. 7, D.Lgs. n. 157/1995)
(Omissis)
6. Ove possibile, la stazione appaltante individua gli
operatori economici da consultare sulla base di
informazioni riguardanti le caratteristiche di
qualificazione economico - finanziaria e tecnico -
organizzativa desunte dal mercato, nel rispetto dei
principi di trasparenza, concorrenza, rotazione, e
seleziona almeno tre operatori economici, se sussistono in
tale numero soggetti idonei. Gli operatori economici
selezionati vengono contemporaneamente invitati a
presentare le offerte oggetto della negoziazione, con
lettera contenente gli elementi essenziali della
prestazione richiesta. La stazione appaltante sceglie
l'operatore economico che ha offerto le condizioni piu'
vantaggiose, secondo il criterio del prezzo piu' basso o
dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa, previa
verifica del possesso dei requisiti di qualificazione
previsti per l'affidamento di contratti di uguale importo
mediante procedura aperta, ristretta, o negoziata previo
bando.
(Omissis)».
- Si riporta il testo dell'art. 118 del decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti
pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in
attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE):
«Art. 118. (Subappalto, attivita' che non costituiscono
subappalto e tutela del lavoro).
(art. 25, direttiva 2004/18; art. 37, direttiva
2004/17; art. 18, L. n. 55/1990; art. 16, D.Lgs. 24 marzo
1992, n. 358; art. 18, D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 157; art.
21, D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 158; 34, L. n. 109/1994)
1. I soggetti affidatari dei contratti di cui al
presente codice sono tenuti ad eseguire in proprio le opere
o i lavori, i servizi, le forniture compresi nel contratto.
Il contratto non puo' essere ceduto, a pena di nullita',
salvo quanto previsto nell'art. 116.
2. La stazione appaltante e' tenuta ad indicare nel
progetto e nel bando di gara le singole prestazioni e, per
i lavori, la categoria prevalente con il relativo importo,
nonche' le ulteriori categorie, relative a tutte le altre
lavorazioni previste in progetto, anch'esse con il relativo
importo. Tutte le prestazioni nonche' lavorazioni, a
qualsiasi categoria appartengano, sono subappaltabili e
affidabili in cottimo. Per i lavori, per quanto riguarda la
categoria prevalente, con il regolamento, e' definita la
quota parte subappaltabile, in misura eventualmente
diversificata a seconda delle categorie medesime, ma in
ogni caso non superiore al trenta per cento. Per i servizi
e le forniture, tale quota e' riferita all'importo
complessivo del contratto. L'affidamento in subappalto o in
cottimo e' sottoposto alle seguenti condizioni:
1) che i concorrenti all'atto dell'offerta o
l'affidatario, nel caso di varianti in corso di esecuzione,
all'atto dell'affidamento, abbiano indicato i lavori o le
parti di opere ovvero i servizi e le forniture o parti di
servizi e forniture che intendono subappaltare o concedere
in cottimo;
2) che l'affidatario provveda al deposito del contratto
di subappalto presso la stazione appaltante almeno venti
giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione
delle relative prestazioni;
3) che al momento del deposito del contratto di
subappalto presso la stazione appaltante l'affidatario
trasmetta altresi' la certificazione attestante il possesso
da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione
prescritti dal presente codice in relazione alla
prestazione subappaltata e la dichiarazione del
subappaltatore attestante il possesso dei requisiti
generali di cui all'art. 38;
4) che non sussista, nei confronti dell'affidatario del
subappalto o del cottimo, alcuno dei divieti previsti
dall'art. 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575, e
successive modificazioni.
3. Nel bando di gara la stazione appaltante indica che
provvedera' a corrispondere direttamente al subappaltatore
o al cottimista l'importo dovuto per le prestazioni dagli
stessi eseguite o, in alternativa, che e' fatto obbligo
agli affidatari di trasmettere, entro venti giorni dalla
data di ciascun pagamento effettuato nei loro confronti,
copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da
essi affidatari corrisposti al subappaltatore o cottimista,
con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.
Qualora gli affidatari non trasmettano le fatture
quietanziate del subappaltatore o del cottimista entro il
predetto termine, la stazione appaltante sospende il
successivo pagamento a favore degli affidatari. Nel caso di
pagamento diretto, gli affidatari comunicano alla stazione
appaltante la parte delle prestazioni eseguite dal
subappaltatore o dal cottimista, con la specificazione del
relativo importo e con proposta motivata di pagamento.
4. L'affidatario deve praticare, per le prestazioni
affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari
risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore
al venti per cento. L'affidatario corrisponde gli oneri
della sicurezza, relativi alle prestazioni affidate in
subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun
ribasso; la stazione appaltante, sentito il direttore dei
lavori, il coordinatore della sicurezza in fase di
esecuzione, ovvero il direttore dell'esecuzione, provvede
alla verifica dell'effettiva applicazione della presente
disposizione. L'affidatario e' solidalmente responsabile
con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo
ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla
normativa vigente.
5. Per i lavori, nei cartelli esposti all'esterno del
cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte
le imprese subappaltatrici, nonche' i dati di cui al comma
2, n. 3).
6. L'affidatario e' tenuto ad osservare integralmente
il trattamento economico e normativo stabilito dai
contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per
il settore e per la zona nella quale si eseguono le
prestazioni; e', altresi', responsabile in solido
dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei
subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le
prestazioni rese nell'ambito del subappalto. L'affidatario
e, per suo tramite, i subappaltatori, trasmettono alla
stazione appaltante prima dell'inizio dei lavori la
documentazione di avvenuta denunzia agli enti
previdenziali, inclusa la Cassa edile, assicurativi e
antinfortunistici, nonche' copia del piano di cui al comma
7. Ai fini del pagamento degli stati di avanzamento dei
lavori o dello stato finale dei lavori, l'affidatario e,
suo tramite, i subappaltatori trasmettono
all'amministrazione o ente committente il documento unico
di regolarita' contributiva.
6-bis. Al fine di contrastare il fenomeno del lavoro
sommerso ed irregolare, il documento unico di regolarita'
contributiva e' comprensivo della verifica della congruita'
della incidenza della mano d'opera relativa allo specifico
contratto affidato. Tale congruita', per i lavori e'
verificata dalla Cassa Edile in base all'accordo assunto a
livello nazionale tra le parti sociali firmatarie del
contratto collettivo nazionale comparativamente piu'
rappresentative per l'ambito del settore edile ed il
Ministero del lavoro, della salute e delle politiche
sociali.
7. I piani di sicurezza di cui all'art. 131 sono messi
a disposizione delle autorita' competenti preposte alle
verifiche ispettive di controllo dei cantieri.
L'affidatario e' tenuto a curare il coordinamento di tutti
i subappaltatori operanti nel cantiere, al fine di rendere
gli specifici piani redatti dai singoli subappaltatori
compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato
dall'affidatario. Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo
o di consorzio, detto obbligo incombe al mandatario. Il
direttore tecnico di cantiere e' responsabile del rispetto
del piano da parte di tutte le imprese impegnate
nell'esecuzione dei lavori.
8. L'affidatario che si avvale del subappalto o del
cottimo deve allegare alla copia autentica del contratto la
dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali
forme di controllo o di collegamento a norma dell'art. 2359
del codice civile con il titolare del subappalto o del
cottimo. Analoga dichiarazione deve essere effettuata da
ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di
raggruppamento temporaneo, societa' o consorzio. La
stazione appaltante provvede al rilascio
dell'autorizzazione entro trenta giorni dalla relativa
richiesta; tale termine puo' essere prorogato una sola
volta, ove ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale
termine senza che si sia provveduto, l'autorizzazione si
intende concessa. Per i subappalti o cottimi di importo
inferiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni
affidate o di importo inferiore a 100.000 euro, i termini
per il rilascio dell'autorizzazione da parte della stazione
appaltante sono ridotti della meta'.
9. L'esecuzione delle prestazioni affidate in
subappalto non puo' formare oggetto di ulteriore
subappalto.
10. Le disposizioni dei commi 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9
si applicano anche ai raggruppamenti temporanei e alle
societa' anche consortili, quando le imprese riunite o
consorziate non intendono eseguire direttamente le
prestazioni scorporabili, nonche' alle associazioni in
partecipazione quando l'associante non intende eseguire
direttamente le prestazioni assunte in appalto; si
applicano altresi' alle concessioni per la realizzazione di
opere pubbliche e agli affidamenti con procedura negoziata.
11. Ai fini del presente art. e' considerato subappalto
qualsiasi contratto avente ad oggetto attivita' ovunque
espletate che richiedono l'impiego di manodopera, quali le
forniture con posa in opera e i noli a caldo, se
singolarmente di importo superiore al 2 per cento
dell'importo delle prestazioni affidate o di importo
superiore a 100.000 euro e qualora l'incidenza del costo
della manodopera e del personale sia superiore al 50 per
cento dell'importo del contratto da affidare. Il
subappaltatore non puo' subappaltare a sua volta le
prestazioni salvo che per la fornitura con posa in opera di
impianti e di strutture speciali da individuare con il
regolamento; in tali casi il fornitore o subappaltatore,
per la posa in opera o il montaggio, puo' avvalersi di
imprese di propria fiducia per le quali non sussista alcuno
dei divieti di cui al comma 2, numero 4). E' fatto obbligo
all'affidatario di comunicare alla stazione appaltante, per
tutti i sub-contratti stipulati per l'esecuzione
dell'appalto, il nome del sub-contraente, l'importo del
contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura
affidati.
12. Ai fini dell'applicazione dei commi precedenti, le
seguenti categorie di forniture o servizi, per le loro
specificita', non si configurano come attivita' affidate in
subappalto:
a) l'affidamento di attivita' specifiche a lavoratori
autonomi;
b) la subfornitura a catalogo di prodotti
informatici.».
- Si riporta il testo dell'art. 11, comma 5, del
decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione
dell'art. 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia
di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di
lavoro):
«Art. 11. (Attivita' promozionali)
(Omissis)
5. L'INAIL finanzia con risorse proprie, anche
nell'ambito della bilateralita' e di protocolli con le
parti sociali e le associazioni nazionali di tutela degli
invalidi del lavoro, finanzia progetti di investimento e
formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro
rivolti in particolare alle piccole, medie e micro imprese
e progetti volti a sperimentare soluzioni innovative e
strumenti di natura organizzativa e gestionale ispirati ai
principi di responsabilita' sociale delle imprese.
Costituisce criterio di priorita' per l'accesso al
finanziamento l'adozione da parte delle imprese delle buone
prassi di cui all'art. 2, comma 1, lettera v). L'INAIL
svolge tali compiti con le risorse umane, strumentali e
finanziarie disponibili a legislazione vigente.
(Omissis)».
- Si riporta il testo dell'art. 2, comma 6, del
decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74 (Interventi urgenti in
favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che
hanno interessato il territorio delle province di Bologna,
Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e
il 29 maggio 2012), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 7
giugno 2012, n. 131:
«Art. 2 (Fondo per la ricostruzione delle aree
terremotate)
(Omissis)
6. Ai presidenti delle Regioni di cui all'art. 1, comma
2, sono intestate apposite contabilita' speciali aperte
presso la tesoreria statale su cui sono assegnate, con il
decreto di cui al comma 2, le risorse provenienti dal fondo
di cui al comma 1 destinate al finanziamento degli
interventi previsti dal presente decreto. Sulle
contabilita' speciali confluiscono anche le risorse
derivanti dalle erogazioni liberali effettuate alle stesse
regioni ai fini della realizzazione di interventi per la
ricostruzione e ripresa dei territori colpiti dagli eventi
sismici. I presidenti delle regioni rendicontano ai sensi
dell'art. 5, comma 5-bis, della legge 24 febbraio 1992, n.
225.».
- Si riporta il testo dell'art. 2, comma 2, del gia'
indicato decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74:
«Art. 2 (Fondo per la ricostruzione delle aree
terremotate)
(Omissis)
2. Su proposta dei Presidenti delle Regioni di cui
all'art. 1, comma 2, con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, e' stabilita la ripartizione
del Fondo di cui al comma 1 fra le Regioni Emilia-Romagna,
Lombardia e Veneto, per le finalita' previste dal presente
decreto, nonche' sono determinati criteri generali idonei
ad assicurare, a fini di equita', la parita' di trattamento
dei soggetti danneggiati, nel rispetto delle risorse allo
scopo finalizzate. La proposta di riparto e' basata su
criteri oggettivi aventi a riferimento l'effettivita' e la
quantita' dei danni subiti e asseverati delle singole
Regioni.
(Omissis)».
- Si riporta il testo dell'art. 1, del gia' indicato
decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, come modificato dalla
presente legge:
«Art. 1 (Ambito di applicazione e coordinamento dei
presidenti delle regioni)
1. Le disposizioni del presente decreto sono volte a
disciplinare gli interventi per la ricostruzione,
l'assistenza alle popolazioni e la ripresa economica nei
territori dei comuni delle province di Bologna, Modena,
Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, interessate dagli
eventi sismici dei giorni 20 e 29 maggio 2012, per i quali
e' stato adottato il decreto del Ministro dell'economia e
delle finanze 1° giugno 2012 di differimento dei termini
per l'adempimento degli obblighi tributari, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 130
del 6 giugno 2012, nonche' di quelli ulteriori indicati nei
successivi decreti adottati ai sensi dell'art. 9, comma 2,
della legge 27 luglio 2000, n. 212.
2. Ai fini del presente decreto i Presidenti delle
Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto operano in
qualita' di Commissari delegati.
3. In seguito agli eventi sismici di cui al comma 1,
considerati l'entita' e l'ammontare dei danni subiti ed al
fine di favorire il processo di ricostruzione e la ripresa
economica dei territori colpiti dal sisma, lo stato di
emergenza dichiarato con le delibere del Consiglio dei
Ministri del 22 e del 30 maggio 2012 e' prorogato fino al
31 maggio 2013. Il rientro nel regime ordinario e'
disciplinato ai sensi dell'art. 5, commi 4-ter e 4-quater,
della legge 24 febbraio 1992, n. 225.
4. Agli interventi di cui al presente decreto
provvedono i presidenti delle Regioni Emilia-Romagna,
Lombardia e Veneto, i quali coordinano le attivita' per la
ricostruzione dei territori colpiti dal sisma del 20 e 29
maggio 2012 nelle regioni di rispettiva competenza, a
decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto e per
l'intera durata dello stato di emergenza, operando con i
poteri di cui all'art. 5, comma 2, della legge 24 febbraio
1992, n. 225, e con le deroghe alle disposizioni vigenti
stabilite con delibera del Consiglio dei Ministri adottata
nelle forme di cui all'art. 5, comma 1, della citata legge.
5. I presidenti delle regioni possono avvalersi per gli
interventi dei sindaci dei comuni e dei presidenti delle
province interessati dal sisma, adottando idonee modalita'
di coordinamento e programmazione degli interventi stessi.
A tal fine, i Presidenti delle regioni possono costituire
apposita struttura commissariale, composta di personale
dipendente delle pubbliche amministrazioni in posizione di
comando o distacco, nel limite di quindici unita', i cui
oneri sono posti a carico delle risorse assegnate
nell'ambito della ripartizione del Fondo, di cui all'art.
2, con esclusione dei trattamenti fondamentali che restano
a carico delle amministrazioni di appartenenza. A tal fine,
i Presidenti delle regioni possono costituire apposita
struttura commissariale, composta di personale dipendente
delle pubbliche amministrazioni in posizione di comando o
distacco, nel limite di quindici unita', i cui oneri sono
posti a carico delle risorse assegnate nell'ambito della
ripartizione del Fondo, di cui all'art. 2, con esclusione
dei trattamenti fondamentali che restano a carico delle
amministrazioni di appartenenza.».
- Si riporta il testo dell'art. 4, del citato
decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, come modificato dalla
presente legge:
«Art. 4 (Ricostruzione e funzionalita' degli edifici e
dei servizi pubblici nonche' interventi sui beni del
patrimonio artistico e culturale)
1. I Presidenti delle regioni di cui all'art. 1, comma
2, d'intesa fra loro, stabiliscono, con propri
provvedimenti adottati in coerenza con i criteri stabiliti
con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di
cui all'art. 2, comma 2, sulla base dei danni
effettivamente verificatisi, e nel limite delle risorse
all'uopo individuate:
a) le modalita' di predisposizione e di attuazione di
un piano di interventi urgenti per il ripristino degli
immobili pubblici, danneggiati dagli eventi sismici,
compresi quelli adibiti all'uso scolastico e le strutture
edilizie universitarie, nonche' le caserme in uso
all'amministrazione della difesa e gli immobili demaniali o
di proprieta' di enti ecclesiastici civilmente
riconosciuti, formalmente dichiarati di interesse
storico-artistico ai sensi del codice dei beni culturali e
del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio
2004, n. 42;
b) le modalita' organizzative per consentire la pronta
ripresa delle attivita' degli uffici delle amministrazioni
statali, degli enti pubblici nazionali e delle agenzie
fiscali nel territorio colpito dagli eventi sismici;
b-bis) le modalita' di predisposizione e di attuazione
di un piano di interventi urgenti per il ripristino degli
edifici ad uso pubblico, ivi compresi archivi, musei,
biblioteche e chiese, a tale fine equiparati agli immobili
di cui alla lettera a). I Presidenti delle regioni -
Commissari delegati, per la realizzazione degli interventi
di cui alla presente lettera, stipulano apposite
convenzioni con i soggetti proprietari, titolari degli
edifici ad uso pubblico, per assicurare la celere
esecuzione delle attivita' di ricostruzione delle strutture
ovvero di riparazione, anche praticando interventi di
miglioramento sismico, onde conseguire la regolare
fruibilita' pubblica degli edifici medesimi.
2. Alla realizzazione degli interventi di cui al comma
1, lettera a), provvedono i presidenti delle regioni di cui
all'art. 1, comma 2, avvalendosi del competente
provveditorato interregionale alle opere pubbliche e dei
competenti uffici scolastici provinciali, che operano
nell'ambito delle proprie attivita' istituzionali, con le
risorse umane e strumentali disponibili a legislazione
vigente. Nell'ambito del piano di cui al comma 1, lettera
a), e nei limiti delle risorse all'uopo individuate, alle
esigenze connesse agli interventi di messa in sicurezza
degli immobili danneggiati, di rimozione e ricovero dei
beni culturali e archivistici mobili, di rimozione
controllata e ricovero delle macerie selezionate del
patrimonio culturale danneggiato, nonche' per l'avvio degli
interventi di ricostruzione, di ripristino, di
conservazione, di restauro, e di miglioramento strutturale
del medesimo patrimonio, si provvede secondo le modalita'
stabilite d'intesa con il Ministero per i beni e le
attivita' culturali, d'intesa con il presidente della
regione interessata, sia per far fronte agli interventi
urgenti, sia per l'avvio di una successiva fase di
ricostruzione.
3. Alle regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, con
riferimento agli interventi in materia di edilizia
sanitaria, di cui all'art. 20 della legge 11 marzo 1988, n.
67, previa intesa con la Conferenza Stato-Regioni, puo'
essere riconosciuta priorita' nell'utilizzo delle risorse
disponibili nel bilancio statale ai fini della
sottoscrizione di un nuovo Accordo di programma finalizzato
alla ricostruzione ed alla riorganizzazione delle strutture
sanitarie regionali riducendo il rischio sismico;
nell'ambito degli interventi gia' programmati dalle
medesime regioni nell'Accordo di programma vigente, le
Regioni procedono, previo parere del Ministero della
salute, alle opportune rimodulazioni, al fine di favorire
le opere di consolidamento e di ripristino delle strutture
danneggiate.
4. I programmi finanziati con fondi statali o con il
contributo dello Stato a favore delle regioni
Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, possono essere
riprogrammati nell'ambito delle originarie tipologie di
intervento prescindendo dai termini riferiti ai singoli
programmi, non previsti da norme comunitarie.
5. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto, i comuni
predispongono ovvero, ove gia' adottati, aggiornano i piani
di emergenza di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998,
n. 112. Decorso inutilmente tale termine, provvedono in via
sostitutiva i prefetti competenti per territorio.».