Art. 11
Detrazioni per interventi di ristrutturazione
e di efficientamento energetico
1. Per le spese documentate, sostenute dalla data di entrata in
vigore del presente decreto e fino al 30 giugno 2013, relative agli
interventi di cui all'articolo 16-bis, comma 1 del decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, spetta una
detrazione dall'imposta lorda pari al 50 per cento, fino ad un
ammontare complessivo delle stesse non superiore a 96.000 euro per
unita' immobiliare. Restano ferme le ulteriori disposizioni contenute
nel citato articolo 16-bis.
2. (( All'articolo 1, comma 48, della legge 13 dicembre 2010, n.
220, e successive modificazioni, le parole: «entro il 31 dicembre
2012» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 30 giugno 2013».
2-bis. All'onere derivante dall'attuazione del comma 2, pari a 1,7
milioni di euro per l'anno 2013, a 18 milioni di euro per l'anno 2014
e a 11,3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015 fino
all'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 52, comma 18, della
legge 28 dicembre 2001, n. 448. ))
3. All'articolo 4, comma 4, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.
201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.
214, l'ultimo periodo e' soppresso; la presente disposizione si
applica a decorrere dal 1º gennaio 2012.
Riferimenti normativi
- Il testo dell'art. 16-bis, comma 1, del decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e' il
seguente:
«Art. 16-bis (Detrazione delle spese per interventi di
recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione
energetica degli edifici)
1. Dall'imposta lorda si detrae un importo pari al 36
per cento delle spese documentate, fino ad un ammontare
complessivo delle stesse non superiore a 48.000 euro per
unita' immobiliare, sostenute ed effettivamente rimaste a
carico dei contribuenti che possiedono o detengono, sulla
base di un titolo idoneo, l'immobile sul quale sono
effettuati gli interventi:
a) di cui alle lett. a), b), c) e d) dell'art. 3 del
decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n.
380, effettuati sulle parti comuni di edificio residenziale
di cui all'art. 1117, del codice civile;
b) di cui alle lettere b), c) e d) dell'art. 3 del
decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n.
380, effettuati sulle singole unita' immobiliari
residenziali di qualsiasi categoria catastale, anche
rurali, e sulle loro pertinenze;
c) necessari alla ricostruzione o al ripristino
dell'immobile danneggiato a seguito di eventi calamitosi,
ancorche' non rientranti nelle categorie di cui alle
lettere a) e b) del presente comma, sempreche' sia stato
dichiarato lo stato di emergenza, anche anteriormente alla
data di entrata in vigore della presente disposizione;
d) relativi alla realizzazione di autorimesse o posti
auto pertinenziali anche a proprieta' comune;
e) finalizzati alla eliminazione delle barriere
architettoniche, aventi ad oggetto ascensori e
montacarichi, alla realizzazione di ogni strumento che,
attraverso la comunicazione, la robotica e ogni altro mezzo
di tecnologia piu' avanzata, sia adatto a favorire la
mobilita' interna ed esterna all'abitazione per le persone
portatrici di handicap in situazione di gravita', ai sensi
dell'art. 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104;
f) relativi all'adozione di misure finalizzate a
prevenire il rischio del compimento di atti illeciti da
parte di terzi;
g) relativi alla realizzazione di opere finalizzate
alla cablatura degli edifici, al contenimento
dell'inquinamento acustico;
h) relativi alla realizzazione di opere finalizzate al
conseguimento di risparmi energetici con particolare
riguardo all'installazione di impianti basati sull'impiego
delle fonti rinnovabili di energia. Le predette opere
possono essere realizzate anche in assenza di opere
edilizie propriamente dette, acquisendo idonea
documentazione attestante il conseguimento di risparmi
energetici in applicazione della normativa vigente in
materia;
i) relativi all'adozione di misure antisismiche con
particolare riguardo all'esecuzione di opere per la messa
in sicurezza statica, in particolare sulle parti
strutturali, per la redazione della documentazione
obbligatoria atta a comprovare la sicurezza statica del
patrimonio edilizio, nonche' per la realizzazione degli
interventi necessari al rilascio della suddetta
documentazione. Gli interventi relativi all'adozione di
misure antisismiche e all'esecuzione di opere per la messa
in sicurezza statica devono essere realizzati sulle parti
strutturali degli edifici o complessi di edifici collegati
strutturalmente e comprendere interi edifici e, ove
riguardino i centri storici, devono essere eseguiti sulla
base di progetti unitari e non su singole unita'
immobiliari;
l) di bonifica dall'amianto e di esecuzione di opere
volte ad evitare gli infortuni domestici.».
- Si riporta il testo dell'art. 1, comma 48, della
legge 13 dicembre 2010, n. 220, come modificato dalla
presente legge:
«Art. 1. (Gestioni previdenziali. Rapporti con le
regioni. Risultati differenziali. Fondi e tabelle)
(Omissis)
48. Le disposizioni di cui all'art. 1, commi da 344 a
347, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, si applicano,
nella misura ivi prevista, anche alle spese sostenute entro
il 30 giugno 2013. Per le spese sostenute dal 1° gennaio
2013 al 30 giugno 2013, fermi restando i valori massimi, le
detrazioni spettano per una quota pari al 50 per cento
delle spese stesse. Le disposizioni di cui al citato comma
347 si applicano anche alle spese per interventi di
sostituzione di scaldacqua tradizionali con scaldacqua a
pompa di calore dedicati alla produzione di acqua calda
sanitaria. La detrazione spettante ai sensi del presente
comma e' ripartita in dieci quote annuali di pari importo.
Si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni di
cui all'art. 1, comma 24, della legge 24 dicembre 2007, n.
244, e successive modificazioni, e all'art. 29, comma 6,
del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
(Omissis)».
- Il testo dell'art. 52, comma 18, della legge 28
dicembre 2001, n. 448, e' il seguente:
«Art.52 (Interventi vari)
(Omissis)
18. Il finanziamento annuale di cui all'art. 27, comma
10, sesto periodo, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e
successive modificazioni, e' incrementato, a decorrere dal
2002, di un importo pari a 20 milioni di euro in ragione di
anno. La previsione di cui all'art. 145, comma 19, secondo
periodo, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, si estende
agli esercizi finanziari 1999 e 2000. Delle misure di
sostegno di cui al presente comma possono beneficiare, a
decorrere dall'anno 2002, anche le emittenti radiofoniche
locali legittimamente esercenti alla data di entrata in
vigore della presente legge, nella misura complessivamente
non superiore ad un decimo dell'ammontare globale dei
contributi stanziati. Per queste ultime emittenti, con
decreto del Ministro delle comunicazioni, di concerto con
il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, vengono stabiliti le modalita' e i criteri
di attribuzione ed erogazione.
(Omissis)».
- Si riporta il testo dell'art. 4, comma 4, del decreto
legge 6 dicembre 2011, n, 201, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, come
modificato dalla presente legge:
«Art. 4 (Detrazioni per interventi di ristrutturazione,
di efficientamento energetico e per spese conseguenti a
calamita' naturali)
4. Nell'art. 1, comma 48, della legge 13 dicembre 2010,
n. 220, le parole «31 dicembre 2011» sono sostituite dalle
seguenti: «31 dicembre 2012. Le disposizioni di cui al
citato comma 347 si applicano anche alle spese per
interventi di sostituzione di scaldacqua tradizionali con
scaldacqua a pompa di calore dedicati alla produzione di
acqua calda sanitaria». Ai relativi oneri, valutati in 6,58
milioni di euro per l'anno 2014 e in 2,75 milioni di euro
annui a decorrere dall'anno 2015, si provvede mediante
corrispondente riduzione delle proiezioni dello
stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto,
ai fini del bilancio triennale 2012-2014, nell'ambito del
programma «Fondi di riserva e speciali» della missione
«Fondi da ripartire» dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2012,
allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al Ministero del lavoro e delle politiche
sociali.».