Art. 12
Piano nazionale per le citta'
1. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti predispone un
piano nazionale per le citta', dedicato alla riqualificazione di aree
urbane con particolare riferimento a quelle degradate. A tal fine,
con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, e'
istituita, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, la
Cabina di regia del piano, composta da due rappresentanti del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di cui uno con
funzioni di presidente, da due rappresentanti della Conferenza delle
Regioni e delle province autonome, da un rappresentante del Ministero
dell'economia e delle finanze, del Ministero dello sviluppo
economico, del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della
ricerca, del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e
del mare, del Ministero per i beni e le attivita' culturali, del
Ministero dell'interno, dei Dipartimenti della Presidenza del
Consiglio dei Ministri per lo sviluppo e la coesione economica, per
la cooperazione internazionale e l'integrazione e per la coesione
territoriale, dell'Agenzia del demanio, della Cassa depositi e
prestiti, dell'Associazione nazionale comuni italiani e, in veste di
osservatori, da un rappresentante del Fondo Investimenti per
l'Abitare (FIA) di CDP Investimenti SGR e da un rappresentante dei
Fondi di investimento istituiti dalla societa' di gestione del
risparmio del Ministero dell'economia e delle finanze costituita ai
sensi dell'articolo 33 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111;
con il medesimo decreto sono stabilite le modalita' di funzionamento
della Cabina di regia. (( Ai rappresentanti delle amministrazioni
pubbliche nella Cabina di regia non e' corrisposto alcun emolumento,
indennita' o rimborso di spese.
1-bis. Il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti riferiscono alle Commissioni
parlamentari competenti in merito all'attivita' della Cabina di regia
con apposita relazione allegata al Documento di economia e finanza.
))
2. Ai fini della predisposizione del piano di cui al comma 1, i
comuni inviano alla Cabina di regia proposte di Contratti di
valorizzazione urbana costituite da un insieme coordinato di
interventi con riferimento ad aree urbane degradate, indicando:
a) la descrizione, le caratteristiche e l'ambito urbano oggetto di
trasformazione e valorizzazione;
b) gli investimenti ed i finanziamenti necessari, sia pubblici che
privati, comprensivi dell'eventuale cofinanziamento del comune
proponente;
c) i soggetti interessati;
d) le eventuali premialita';
e) il programma temporale degli interventi da attivare;
f) la fattibilita' tecnico-amministrativa.
3. La Cabina di regia seleziona le proposte sulla base dei seguenti
criteri:
a) immediata cantierabilita' degli interventi;
b) capacita' e modalita' di coinvolgimento di soggetti e
finanziamenti pubblici e privati e di attivazione di un effetto
moltiplicatore del finanziamento pubblico nei confronti degli
investimenti privati;
c) riduzione di fenomeni di tensione abitativa, di
marginalizzazione e degrado sociale;
d) miglioramento della dotazione infrastrutturale anche con
riferimento all'efficientamento dei sistemi del trasporto urbano;
e) miglioramento della qualita' urbana, del tessuto sociale ed
ambientale (( e contenimento del consumo di nuovo suolo non
edificato. ))
4. La Cabina di regia, sulla base degli apporti e delle risorse
messe a disposizione dai vari organismi che la compongono, definisce
gli investimenti attivabili nell'ambito urbano selezionato; la stessa
propone al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti la
destinazione delle risorse del Fondo di cui al comma 5 alle finalita'
del Contratto di valorizzazione urbana. La Cabina di regia promuove,
di intesa con il comune interessato, la sottoscrizione del Contratto
di valorizzazione urbana che regolamenta gli impegni dei vari
soggetti pubblici e privati, prevedendo anche la revoca dei
finanziamenti in caso di inerzia realizzativa. L'insieme dei
Contratti di valorizzazione urbana costituisce il piano nazionale per
le citta'.
5. Per l'attuazione degli interventi previsti dal presente
articolo, a decorrere dall'esercizio finanziario 2012 e fino al 31
dicembre 2017, e' istituito, nello stato di previsione del Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti, un Fondo, denominato «Fondo per
l'attuazione del piano nazionale per le citta'», nel quale
confluiscono le risorse, non utilizzate o provenienti da revoche,
relativamente ai seguenti programmi:
a) interventi costruttivi finanziati ai sensi dell'articolo 18 del
decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni,
dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, per i quali non siano stati
ratificati, entro il termine del 31 dicembre 2007, gli accordi di
programma previsti dall'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 30
dicembre 2005, n. 273, convertito, con modificazioni, dalla legge 23
febbraio 2006, n. 51, e gia' destinate all'attuazione del piano
nazionale di edilizia abitativa ai sensi dell'articolo 11, comma 12,
del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133 e successive
modificazioni;
b) programmi di recupero urbano finanziati ai sensi dell'articolo
2, comma 63, lettera b), della legge 23 dicembre 1996, n. 662,
dell'articolo 1, comma 8 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e
dell'articolo 61, comma 1 della legge 23 dicembre 1998, n. 448;
c) programmi innovativi in ambito urbano, finanziati ai sensi
dell'articolo 145, comma 33, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e
dell'articolo 4, comma 3. della legge 8 febbraio 2001, n. 21.
6. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, nel
limite di euro 10 milioni per l'anno 2012, di euro 24 milioni per
l'anno 2013, di euro 40 milioni per l'anno 2014 e di euro 50 milioni
per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017, si provvede mediante
utilizzo delle risorse previste alle lettere a) e b) del comma 5 che
sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere
riassegnate sul Fondo di cui al medesimo comma 5.
7. I programmi di cui all'articolo 18 del decreto-legge 13 maggio
1991, n. 152, convertito con modificazioni, dalla legge 12 luglio
1991, n. 203, per i quali sia stato ratificato l'Accordo di programma
entro il 31 dicembre 2007 ai sensi dell'articolo 13, comma 2, della
legge 28 febbraio 2006, n. 51, possono essere rilocalizzati
nell'ambito della medesima regione ovvero in regioni confinanti ed
esclusivamente nei comuni capoluogo di provincia. E' esclusa, in ogni
caso, la possibilita' di frazionare uno stesso programma costruttivo
in piu' comuni. A tal fine il termine per la ratifica degli Accordi
di programma di cui all'articolo 34 del decreto legislativo 18 agosto
2000, n. 267, e' fissato al 31 dicembre 2013.
8. All'articolo 2 della legge 1º agosto 2002, n. 166, il comma 5 e'
sostituito dal seguente:
«5. Agli interventi di edilizia sovvenzionata di cui all'articolo
18 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito con
modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, si applicano i
limiti di costo di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 5
agosto 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 194 del 20 agosto
1994, vigenti in ciascuna regione e aggiornati ai sensi dell'articolo
9 del medesimo decreto, fermo restando, in ogni caso, il
finanziamento statale ed il numero complessivo degli alloggi da
realizzare.».
9. Per gli interventi di edilizia sovvenzionata rilocalizzati ai
sensi del comma 7 il soggetto attuatore contribuisce con fondi propri
all'incremento del finanziamento statale di edilizia sovvenzionata ai
fini della completa realizzazione dell'intervento costruttivo. Le
disposizioni di cui ai commi 7 e 8 si applicano anche ai programmi
gia' finanziati ai sensi dell'articolo 18 del citato decreto-legge n.
152 del 1991 per i quali risulti gia' sottoscritta la convenzione
attuativa con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e per
i quali si renda necessario procedere ad aggiornarne i costi di
realizzazione.
Riferimenti normativi
- Il testo dell'art. 33 del decreto legge 6 luglio
2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15
luglio 2011, n. 111, e' il seguente:
«Art. 33 (Disposizioni in materia di valorizzazione del
patrimonio immobiliare)
1. Con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze e' costituita una societa' di gestione del
risparmio avente capitale sociale pari ad almeno un milione
e comunque non superiore a 2 milioni di euro per l'anno
2012, per l'istituzione di uno o piu' fondi d'investimento
al fine di partecipare in fondi d'investimento immobiliari
chiusi promossi o partecipati da regioni, provincie, comuni
anche in forma consorziata o associata ai sensi del decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ed altri enti pubblici
ovvero da societa' interamente partecipate dai predetti
enti, al fine di valorizzare o dismettere il proprio
patrimonio immobiliare disponibile. La pubblicazione del
suddetto decreto fa luogo ad ogni adempimento di legge. Il
capitale della societa' di gestione del risparmio di cui al
primo periodo del presente comma e' detenuto interamente
dal Ministero dell'economia e delle finanze, fatto salvo
quanto previsto dal successivo comma 8-bis. I fondi
istituiti dalla societa' di gestione del risparmio
costituita dal Ministro dell'economia e delle finanze
partecipano a quelli di cui al comma 2 mediante la
sottoscrizione di quote da questi ultimi offerte su base
competitiva a investitori qualificati al fine di conseguire
la liquidita' necessaria per la realizzazione degli
interventi di valorizzazione. I fondi istituiti dalla
societa' di gestione del risparmio costituita dal Ministro
dell'economia e delle finanze ai sensi del presente comma
investono, anche, direttamente al fine di acquisire
immobili in locazione passiva alle pubbliche
amministrazioni. Con successivo decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze possono essere stabilite le
modalita' di partecipazione del suddetto fondo a fondi
titolari di diritti di concessione o d'uso su beni
indisponibili e demaniali, che prevedano la possibilita' di
locare in tutto o in parte il bene oggetto della
concessione.
2. Ai fondi comuni di investimento immobiliare promossi
o partecipati da regioni, provincie, comuni anche in forma
consorziata o associata ai sensi del decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 267, ed da altri enti pubblici ovvero da
societa' interamente partecipate dai predetti enti, ai
sensi del comma 1 possono essere apportati a fronte
dell'emissione di quote del fondo medesimo, ovvero
trasferiti, beni immobili e diritti reali immobiliari, con
le procedure dell'art. 58 del decreto-legge 25 giugno 2008,
n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto
2008, n. 133, nonche' quelli trasferiti ai sensi del
decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85. Tali apporti o
trasferimenti devono avvenire sulla base di progetti di
utilizzo o di valorizzazione approvati con delibera
dell'organo di governo dell'ente, previo esperimento di
procedure di selezione della Societa' di gestione del
risparmio tramite procedure di evidenza pubblica. Possono
presentare proposte di valorizzazione anche soggetti
privati secondo le modalita' di cui al decreto legislativo
12 aprile 2006, n. 163. Nel caso dei beni individuati sulla
base di quanto previsto dall'art. 3, comma 3, del decreto
legislativo 28 maggio 2010, n. 85, la domanda prevista dal
comma 4, dell'art. 3 del citato decreto legislativo puo'
essere motivata dal trasferimento dei predetti beni ai
fondi di cui al presente comma. E' abrogato l'art. 6 del
decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85. I soggetti
indicati all'art. 4, comma 1 del decreto-legge 25 settembre
2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23
novembre 2001, n. 410, possono apportare beni ai suddetti
fondi.
3. L'investimento nei fondi di cui ai commi 1, 8-ter e
8-quater, e' compatibile con le vigenti disposizioni in
materia di attivita' di copertura delle riserve tecniche
delle compagnie di assicurazione di cui al decreto
legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e successive
modificazioni, e ai provvedimenti ISVAP nn. 147 e 148 del
1996 e n. 36 del 2011, e successive modificazioni, nei
limiti ed alle condizioni ivi contenuti. Il venti per cento
del piano di impiego dei fondi disponibili previsto
dall'art. 65 della legge 30 aprile 1969, n. 153, per gli
enti pubblici, di natura assicurativa o previdenziale, per
gli anni 2012, 2013 e 2014 e' destinato alla sottoscrizione
delle quote dei fondi di cui al comma 1. Il venti per cento
del piano di impiego di cui al precedente periodo e'
destinato, per gli anni 2012, 2013 e 2014, alla
sottoscrizione delle quote dei fondi di cui ai successivi
commi 8-ter e 8-quater. La Cassa depositi e prestiti,
secondo le modalita' di cui all'art. 3, comma 4-bis del
decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, puo'
partecipare ai fondi di cui ai commi 1, 8-ter e 8-quater.
4. La destinazione funzionale dei beni oggetto di
conferimento o trasferimento ai fondi di cui ai commi 2,
8-ter e 8-quater puo' essere conseguita mediante il
procedimento di cui all'art. 34 del decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 267, e delle corrispondenti disposizioni
previste dalla legislazione regionale. Il procedimento si
conclude entro il termine perentorio di 180 giorni dalla
data della delibera con cui viene promossa la costituzione
dei fondi. Con la medesima procedura si procede alla
regolarizzazione edilizia ed urbanistica degli immobili
conferiti. L'apporto o il trasferimento ai fondi di cui ai
commi 2, 8-ter e 8-quater e' sospensivamente condizionato
al completamento delle procedure amministrative di
valorizzazione e di regolarizzazione. Fino a quando la
valorizzazione dei beni trasferiti al fondo non sia
completata, secondo le valutazioni effettuate dalla
relativa societa' di gestione del risparmio, i soggetti
apportanti non possono alienare la maggioranza delle quote
del fondo. A seguito dell'apporto ai fondi di cui al comma
8-ter da parte degli Enti territoriali e' riconosciuto, in
favore di questi ultimi, un ammontare pari almeno al 75%
del valore di apporto dei beni in quote del fondo;
compatibilmente con la pianificazione economico-finanziaria
dei fondi gestiti dalla societa' di gestione del risparmio
di cui al comma 1, la restante parte del valore e'
corrisposta in denaro.
5. Per gli immobili sottoposti alle norme di tutela di
cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante
Codice dei beni culturali e del paesaggio, si applicano gli
articoli 12 e 112 del citato decreto legislativo, nonche'
l'art. 5, comma 5, del decreto legislativo 28 maggio 2010,
n. 85.
6. All'art. 58 del decreto-legge 25 giugno 2008, n.
112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto
2008, n. 133, dopo il comma 9 e' aggiunto il seguente:
"9-bis. In caso di conferimento a fondi di investimento
immobiliare dei beni inseriti negli elenchi di cui al comma
1, la destinazione funzionale prevista dal piano delle
alienazioni e delle valorizzazioni, se in variante rispetto
alle previsioni urbanistiche ed edilizie vigenti ed in
itinere, puo' essere conseguita mediante il procedimento di
cui all'art. 34 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.
267, e delle corrispondenti disposizioni previste dalla
legislazione regionale. Il procedimento si conclude entro
il termine perentorio di 180 giorni dall'apporto o dalla
cessione sotto pena di retrocessione del bene all'ente
locale. Con la medesima procedura si procede alla
regolarizzazione edilizia ed urbanistica degli immobili
conferiti."
7. Agli apporti e ai trasferimenti ai fondi effettuati
ai sensi del presente art. si applicano le agevolazioni di
cui ai commi 10 e 11 dell'art. 14-bis della legge 25
gennaio 1994, n. 86, e gli articoli 1, 3 e 4 del
decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410.
8. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore
del presente decreto la societa' Patrimonio dello Stato
s.p.a. e' sciolta ed e' posta in liquidazione con le
modalita' previste dal codice civile.
8-bis. I fondi istituiti dalla societa' di gestione del
risparmio costituita dal Ministero dell'economia e delle
finanze possono acquistare immobili ad uso ufficio di
proprieta' degli enti territoriali, utilizzati dagli stessi
o da altre pubbliche amministrazioni nonche' altri immobili
di proprieta' dei medesimi enti di cui sia completato il
processo di valorizzazione edilizio-urbanistico, qualora
inseriti in programmi di valorizzazione, recupero e
sviluppo del territorio. Le azioni della societa' di
gestione del risparmio di cui al comma 1 possono essere
trasferite, mediante decreto del Ministro dell'economia e
delle finanze, a titolo gratuito all'Agenzia del demanio.
Con apposita convenzione, a titolo oneroso, sono regolati i
rapporti fra la societa' di gestione di cui al comma 1 e
l'Agenzia del demanio. Per le attivita' svolte ai sensi del
presente art. dall'Agenzia del demanio, quest'ultima
utilizza parte delle risorse appostate sul capitolo di
spesa n. 7754 dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze. Le risorse di cui all'ultimo
capoverso del comma 1 dell'art. 6 della legge 12 novembre
2011, n. 183 sono utilizzate dall'Agenzia del demanio per
l'individuazione o l'eventuale costituzione della societa'
di gestione del risparmio o delle societa', per il
collocamento delle quote del fondo o delle azioni della
societa', nonche' per tutte le attivita', anche
propedeutiche, connesse alle operazioni di cui al presente
comma.
8-ter. Allo scopo di conseguire la riduzione del debito
pubblico il Ministro dell'economia e delle finanze,
attraverso la societa' di gestione del risparmio di cui al
comma 1, promuove, con le modalita' di cui all'art. 4 del
decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, la
costituzione di uno o piu' fondi comuni d'investimento
immobiliare, a cui trasferire o conferire immobili di
proprieta' dello Stato non utilizzati per finalita'
istituzionali, nonche' diritti reali immobiliari. Le
risorse derivanti dalla cessione delle quote del Ministero
dell'economia e delle finanze sono versate all'entrata del
bilancio dello Stato per essere riassegnate al Fondo per
l'ammortamento dei titoli di Stato, e destinati al
pagamento dei debiti dello Stato; a tale ultimo fine i
corrispettivi possono essere riassegnati al Fondo speciale
per reiscrizione dei residui perenti delle spese correnti e
al Fondo speciale per la reiscrizione dei residui perenti
in conto capitale, ovvero possono essere utilizzati per
incrementare l'importo stabilito dall'art. 35, comma 1,
lettera b) del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012,
n. 27. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle
finanze, si provvede alla determinazione delle percentuali
di riparto tra le finalita' indicate nel presente comma. Le
societa' controllate direttamente o indirettamente dallo
Stato possono deliberare il trasferimento o il conferimento
a tali fondi di immobili di proprieta'. Possono altresi'
essere trasferiti o conferiti ai medesimi fondi i beni
valorizzabili, suscettibili di trasferimento ai sensi
dell'art. 5, comma 1, lettera e), del decreto legislativo
28 maggio 2010, n. 85, individuati dall'Agenzia del demanio
e a seguito di apposita manifestazione, da parte dei
competenti organi degli Enti interessati, della volonta' di
valorizzazione secondo le procedure del presente comma. I
decreti del Ministro dell'economia e delle finanze di cui
all'art. 4 del citato decreto-legge 25 settembre 2001, n.
351 disciplinano, altresi', le modalita' di concertazione
con le competenti strutture tecniche dei diversi livelli di
Governo territoriale interessati, nonche' l'attribuzione
agli Enti territoriali delle quote dei fondi, nel rispetto
della ripartizione e per le finalita' previste dall'art. 9
del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85 limitatamente
ai beni di cui all'art. 5, comma 1, lettera e) sopra
richiamato, derivanti dal conferimento ai predetti fondi
immobiliari. Ai fondi di cui al presente comma possono
conferire beni anche i soggetti di cui al comma 2 con le
modalita' ivi previste, ovvero con apposita deliberazione
adottata secondo le procedure di cui all'art. 58 del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, anche in
deroga all'obbligo di allegare il piano delle alienazioni e
valorizzazioni immobiliari al bilancio. Tale delibera deve
indicare espressamente le destinazioni urbanistiche non
compatibili con le strategie di trasformazione urbana. La
totalita' delle risorse rinvenienti dalla valorizzazione ed
alienazione degli immobili di proprieta' delle Regioni e
degli Enti locali trasferiti ai fondi di cui al presente
comma, e' destinata alla riduzione del debito dell'Ente e,
solo in assenza del debito, o comunque per la parte
eventualmente eccedente, a spese di investimento.
8-quater. Per le medesime finalita' di cui al comma
8-ter, il Ministro dell'economia e delle finanze,
attraverso la societa' di gestione del risparmio di cui al
comma 1, promuove, altresi', con le modalita' di cui
all'art. 4 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre
2001, n. 410, uno o piu' fondi comuni di investimento
immobiliare a cui sono apportati o conferiti, ai sensi del
comma 4, gli immobili di proprieta' dello Stato non piu'
utilizzati dal Ministero della difesa per finalita'
istituzionali e suscettibili di valorizzazione, nonche'
diritti reali immobiliari. Con uno o piu' decreti del
Ministero della difesa, sentita l'Agenzia del demanio, da
emanarsi il primo entro 60 giorni dall'entrata in vigore
delle presenti disposizioni, sono individuati tutti i beni
di proprieta' statale assegnati al medesimo Dicastero e non
utilizzati dallo stesso per finalita' istituzionali.
L'inserimento degli immobili nei predetti decreti ne
determina la classificazione come patrimonio disponibile
dello Stato. A decorrere dalla data di pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale dei citati decreti, l'Agenzia del
demanio avvia le procedure di regolarizzazione e
valorizzazione previste dal presente art. ovvero dall'art.
33-bis del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito,
con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111,
limitatamente ai beni suscettibili di valorizzazione. Al
predetto Dicastero sono attribuite le risorse rinvenienti
dalla cessione delle quote dei fondi a cura del Ministero
dell'economia e delle finanze in misura del 30 per cento,
con prioritaria destinazione alla razionalizzazione del
settore infrastrutturale, ad esclusione di spese di natura
ricorrente. Con decreto del Ministero dell'economia e delle
finanze, su indicazione dell'Agenzia del demanio, sono
assegnate una parte delle restanti quote dello stesso
Ministero, nella misura massima del 25 per cento delle
stesse, agli Enti territoriali interessati dalle procedure
di cui al presente comma; le risorse rinvenienti dalla
cessione delle stesse sono destinate alla riduzione del
debito dell'Ente e, solo in assenza del debito, o comunque
per la parte eventualmente eccedente, a spese di
investimento. Le risorse derivanti dalla cessione delle
quote del Ministero dell'economia e delle finanze sono
versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere
riassegnate al Fondo per l'ammortamento dei titoli di
Stato, e destinati al pagamento dei debiti dello Stato; a
tale ultimo fine i corrispettivi possono essere riassegnati
al Fondo speciale per reiscrizione dei residui perenti
delle spese correnti e al Fondo speciale per la
reiscrizione dei residui perenti in conto capitale, ovvero
possono essere utilizzati per incrementare l'importo
stabilito dall'art. 35, comma 1, lettera b) del
decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27. Con
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su
proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, si
provvede alla determinazione delle percentuali di riparto
tra le finalita' indicate nel presente comma. Gli immobili,
individuati con i decreti del Ministero della difesa di cui
al secondo periodo del presente comma, non suscettibili di
valorizzazione rientrano nella disponibilita' dell'Agenzia
del demanio per la gestione e l'amministrazione secondo le
norme vigenti. Spettano all'Amministrazione della difesa
tutti gli obblighi di custodia degli immobili individuati
con i predetti decreti, fino al conferimento o al
trasferimento degli stessi ai fondi di cui al presente
comma ovvero fino alla formale riconsegna dei medesimi
all'Agenzia del demanio. La predetta riconsegna e' da
effettuarsi gradualmente e d'intesa con l'Agenzia del
demanio, a far data dal centoventesimo giorno dalla
pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dei relativi decreti
individuativi.
8-quinquies. In deroga alla normativa vigente, con
provvedimenti dell'Agenzia del demanio e' disposto
d'ufficio, laddove necessario, sulla base di elaborati
planimetrici in possesso, l'accatastamento o la
regolarizzazione catastale degli immobili di proprieta'
dello Stato, ivi compresi quelli in uso all'Amministrazione
della difesa. A seguito dell'emanazione dei predetti
provvedimenti, la competente Agenzia fiscale procede alle
conseguenti attivita' di iscrizione catastale. In caso di
dismissione degli immobili di proprieta' dello Stato,
eventuali regolarizzazioni catastali possono essere
eseguite, anche successivamente agli atti o ai
provvedimenti di trasferimento, a cura degli acquirenti.
Tutte le attivita' rese in favore delle Amministrazioni
dall'Agenzia del demanio ai sensi del presente art. e del
successivo art. 33-bis, sono svolte da quest'ultima a
titolo oneroso sulla base di specifiche convezioni con le
parti interessate».
- Il testo dell'art. 18 del decreto-legge 13 maggio
1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12
luglio 1991, n. 203, e' il seguente:
«Art.18 1. Per favorire la mobilita' del personale e'
avviato un programma straordinario di edilizia residenziale
da concedere in locazione o in godimento ai dipendenti
delle amministrazioni dello Stato quando e' strettamente
necessario alla lotta alla criminalita' organizzata, con
priorita' per coloro che vengano trasferiti per esigenze di
servizio. Alla realizzazione di tale programma si provvede:
a) per l'edilizia agevolata, con limite d'impegno di
lire 50 miliardi a valere sul limite d'impegno di lire 150
miliardi relativo al 1990 previsto al comma 3 dell'art. 22,
della legge 11 marzo 1988, n. 67;
b) per l'edilizia sovvenzionata, con un finanziamento
di 900 miliardi alla cui copertura si provvede con prelievo
di 300 miliardi per anno dei proventi relativi ai
contributi di cui al primo comma, lettere b) e c),
dell'art. 10 della legge 14 febbraio 1963, n. 60, relativi
agli anni 1990, 1991, e 1992. La restante parte di tali
proventi e' ripartita fra le regioni, ferma restando la
riserva di cui all'art. 2, primo comma, lettera c), della
legge 5 agosto 1978, n. 457.
2. Gli interventi di cui al comma 1 sono realizzati dai
comuni, dagli IACP, da imprese di costruzione e loro
consorzi e da cooperative e loro consorzi. I contributi di
cui al comma 1, lettera a), sono concessi, anche
indipendentemente dalla concessione di mutui fondiari ed
edilizi, a parita' di valore attuale in un'unica soluzione
o in un massimo di diciotto annualita' costanti, ferma
restando l'entita' annuale complessiva del limite di
impegno autorizzato a carico dello Stato. Il Comitato
esecutivo del CER determina gli ulteriori criteri per le
erogazioni dei contributi nonche' il loro ammontare
massimo.
In caso di alienazione degli alloggi di edilizia
agevolata l'atto di trasferimento deve prevedere
espressamente, a pena di nullita', il passaggio in capo
all'acquirente degli obblighi di locazione nei tempi e con
le modalita' stabilite dal CIPE.
3. Il programma di cui al comma 1 e' finalizzato alla
realizzazione di interventi di recupero del patrimonio
edilizio anche mediante l'acquisizione di edifici da
recuperare, di interventi di nuova costruzione, nonche'
alla realizzazione delle necessarie opere di
urbanizzazione.
Gli interventi possono far parte di programmi
integrati, ai quali si applica il disposto del comma 5.
4. Alla realizzazione del programma straordinario di
cui al comma 1 si applicano le procedure previste dall'art.
3, comma 7-bis, del decreto-legge 7 febbraio 1985, n. 12 ,
convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 1985,
n. 118. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto il
comitato esecutivo del CER stabilisce le modalita' per la
presentazione delle domande.
5. Al fine di assicurare la disponibilita' delle aree
necessarie alla realizzazione del programma straordinario
di cui al comma 1, si applica l'art. 8, nono comma, del
decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 629 , convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 febbraio 1980, n. 25. Per
l'acquisizione delle aree e per la realizzazione delle
opere di urbanizzazione, la Cassa depositi e prestiti e'
autorizzata a concedere ai comuni interessati mutui
decennali senza interessi secondo le modalita' ed alle
condizioni da stabilire con apposito decreto del Ministro
del tesoro, di concerto con il Ministro dei lavori
pubblici, utilizzando le disponibilita' del fondo speciale
costituito presso la Cassa stessa, ai sensi dell'art. 45
della legge 22 ottobre 1971, n. 865 , e successive
modificazioni ed integrazioni.
5-bis. Sono consentiti atti di cessione, con
destinazione vincolata alla realizzazione di programmi di
edilizia residenziale pubblica o convenzionata, di beni
immobili dello Stato e delle Aziende autonome statali,
anche se dotate di personalita' giuridica, indicati nel
libro terzo, titolo I, capo II, del codice civile, non
indispensabili ad usi governativi, ai comuni che ne
facciano richiesta entro il 30 aprile di ogni anno e, in
sede di prima applicazione, entro trenta giorni dalla data
di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto.
5-ter. I Ministri competenti, sentiti l'intendenza di
finanza, gli uffici tecnici erariali e gli altri uffici
centrali e periferici competenti, procedono, entro
centoventi giorni dal ricevimento della domanda di cui al
comma 5-bis, all'individuazione delle aree disponibili per
le cessioni, alla loro valutazione con riferimento
all'attuale consistenza e destinazione nonche' alla
cessione al comune richiedente.
5-quater. Nella regione Trentino-Alto Adige il
programma straordinario di cui al comma 1 e' limitato agli
interventi diretti ai dipendenti dello Stato ivi trasferiti
per esigenze di servizio.
6. Gli enti pubblici comunque denominati, che
gestiscono forme di previdenza e di assistenza, sono tenuti
ad utilizzare per il periodo 1990-95 una somma, non
superiore al 40% dei fondi destinati agli investimenti
immobiliari, per la costruzione e l'acquisto di immobili a
destinazione residenziale, da destinare a dipendenti
statali trasferiti per esigenze di servizio, tenendo conto
nella costruzione e nell'acquisto di immobili della
intensita' abitativa e della consistenza degli uffici
statali. «L'acquisto da parte degli enti pubblici e
previdenziali non puo' essere riferito agli immobili
costruiti con i contributi dello Stato».
7. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto, il
Ministro del lavoro e della previdenza sociale determina,
con proprio decreto, di concerto con il Ministro del
tesoro, l'ammontare delle risorse da destinare agli
interventi di cui al comma 6.».
- Il testo dell'art. 13 del decreto-legge 30 dicembre
2005, n. 273, convertito, con modificazioni, dalla legge 23
febbraio 2006, n. 51, e' il seguente:
«Art. 13 (Edilizia residenziale pubblica)
1. All'art. 4, comma 150, della legge 24 dicembre 2003,
n. 350, e successive modificazioni le parole: «ai sensi
dell'art. 11 della legge 30 aprile 1999, n. 136» sono
sostituite dalle seguenti: «ai sensi degli articoli 11 e 12
della legge 30 aprile 1999, n. 136» e le parole: «da
ratificare entro trentasei mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge» sono sostituite dalle
seguenti: «da ratificare entro il 31 dicembre 2007»
2. I termini di centottanta giorni e di centoventi
giorni, previsti dagli articoli 11, comma 2, e 12, comma 2,
della legge 30 aprile 1999, n. 136, gia' prorogati al 31
dicembre 2005 dall'art. 19-quinquies del decreto-legge 9
novembre 2004, n. 266, convertito, con modificazioni, dalla
legge 27 dicembre 2004, n. 306, sono ulteriormente
prorogati al 31 dicembre 2007.».
- Il testo dell'art. 11, comma 12, del decreto-legge 25
giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella
legge 6 agosto 2008, n. 133, e' il seguente:
«Art. 11. (Piano Casa)
(omissis)
12. Fermo quanto previsto dal comma 12-bis, per
l'attuazione degli interventi previsti dal presente art. e'
istituito un Fondo nello stato di previsione del Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti, nel quale
confluiscono le risorse finanziarie di cui all'art. 1,
comma 1154, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, di cui
all'art. 3, comma 108, della legge 24 dicembre 2003, n.
350, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'art. 8
del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e
successive modificazioni, nonche' di cui agli articoli 21,
21-bis, ad eccezione di quelle gia' iscritte nei bilanci
degli enti destinatari e impegnate, e 41 del decreto-legge
1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni,
dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, e successive
modificazioni. Gli eventuali provvedimenti adottati in
attuazione delle disposizioni legislative citate al primo
periodo del presente comma, incompatibili con il presente
articolo, restano privi di effetti. A tale scopo le risorse
di cui agli articoli 21, 21-bis e 41 del citato
decreto-legge n. 159 del 2007 sono versate all'entrata del
bilancio dello Stato per essere iscritte sul Fondo di cui
al presente comma, negli importi corrispondenti agli
effetti in termini di indebitamento netto previsti per
ciascun anno in sede di iscrizione in bilancio delle
risorse finanziarie di cui alle indicate autorizzazioni di
spesa.
(omissis)».
- Il testo dell'art. 2, comma 63, della legge 23
dicembre 1996, n. 662, e' il seguente:
«63. Le maggiori entrate dei fondi di cui alla legge 14
febbraio 1963, n. 60 , per gli anni 1993 e 1994,
quantificate al 31 dicembre 1994 in lire 1.417 miliardi,
sono cosi' utilizzate:
a) lire 300 miliardi per i programmi di
riqualificazione urbana di cui al D.M. 21 dicembre 1994 del
Ministro dei lavori pubblici, come modificato dal decreto
del Ministro dei lavori pubblici 4 febbraio 1995,
pubblicati rispettivamente nella Gazzetta Ufficiale n. 302
del 28 dicembre 1994 e n. 55 del 7 marzo 1995, che verranno
versati all'entrata dello Stato per essere riassegnati con
decreto del Ministro del tesoro all'apposito capitolo dello
stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici di
cui al comma 71;
b) lire 200 miliardi per i programmi di cui all'art. 2,
primo comma, lettera f), della legge 5 agosto 1978, n. 457
, con le modalita' di cui al punto 4.3. della delibera CIPE
10 gennaio 1995, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 60
del 13 marzo 1995 (210);
c) lire 100 miliardi per la realizzazione di interventi
da destinare alla soluzione di problemi abitativi di
particolari categorie sociali quali nuclei di nuova
formazione, nuclei familiari con portatori di handicap,
nuclei familiari soggetti a sfratto esecutivo o gia'
eseguito, nuclei familiari coabitanti, in particolare nelle
aree ad alta tensione abitativa;
d) lire 800 miliardi, da ripartire fra le regioni ai
sensi della delibera CIPE 16 marzo 1994, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 114 del 18 maggio 1994, da utilizzare
per le finalita' di cui all'art. 11 del decreto-legge 5
ottobre 1993, n. 398 , convertito, con modificazioni, dalla
legge 4 dicembre 1993, n. 493, nonche' per la
realizzazione, con le modalita' previste dall'art. 9 del
decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398 , convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493, e
successive modificazioni, di alloggi da cedere in locazione
per uso abitativo al fine di garantire la mobilita' dei
lavoratori dipendenti. A quest'ultima finalita' le regioni
destinano una quota non superiore al 25 per cento dei
suddetti fondi;
e) lire 17 miliardi per la finalita' di cui ai commi 78
e 79.
(omissis)».
- Il testo dell'art. 1, comma 8, della legge 27
dicembre 1997, n. 449, e' il seguente:
«8. I fondi di cui all'art. 2, comma 63, lettera c),
della legge 23 dicembre 1996, n. 662 , vengono destinati ad
incrementare le risorse di cui alla lettera b) del citato
comma 63 e utilizzati per lo stesso impiego e con le stesse
modalita' di cui alla medesima lettera b).».
- Il testo dell'art. 61, comma 1, della legge 23
dicembre 1998, n. 448, e' il seguente:
«Art.61 (Programmi di recupero urbano)
1. Le risorse finanziarie iscritte nei conti fondo
disponibile e fondi di terzi in amministrazione, lettera
a), del bilancio consuntivo 1997 della sezione autonoma per
l'edilizia residenziale della Cassa depositi e prestiti,
fino alla concorrenza rispettivamente di lire 180 miliardi
e di lire 120 miliardi, sono destinate alla realizzazione
dei programmi di cui all'art. 2, primo comma, lettera f),
della legge 5 agosto 1978, n. 457 , con le modalita'
previste dall'art. 2, comma 63, lettera b), della legge 23
dicembre 1996, n. 662, individuati a seguito del bando di
gara approvato con i decreti del Ministro dei lavori
pubblici 22 ottobre 1997 e 20 maggio 1998, pubblicati nella
Gazzetta Ufficiale n. 24 del 30 gennaio 1998 e n. 119 del
25 maggio 1998.».
- Il testo dell'art. 145, comma 33, della legge 23
dicembre 2000, n. 388, e' il seguente:
«Art.145 (Altri interventi)
(Omissis)
33. Per il finanziamento delle iniziative relative a
studi, ricerche e sperimentazioni in materia di edilizia
residenziale e all'anagrafe degli assegnatari di
abitazioni, di cui all'art. 2, comma 63, lettera b), della
legge 23 dicembre 1996, n. 662, nonche' per il
finanziamento di interventi a favore di categorie sociali
svantaggiate, di cui all'art. 2, comma 63, lettera c),
della medesima legge, e' autorizzata la spesa di lire 80
miliardi per l'anno 2001. Per l'attuazione delle iniziative
di cui alla citata lettera b) e' altresi' autorizzato un
limite di impegno quindicennale di lire 80 miliardi per
l'anno 2002.».
- Il testo dell'art. 4 della legge 8 febbraio 2001, n.
21, e' il seguente:
«Art.4 Programma innovativo in ambito urbano.
1. Il Ministero dei lavori pubblici promuove,
coordinandolo, ai sensi dell'art. 54, comma 1, lettera e),
del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, con
programmi di altre amministrazioni dello Stato gia' dotati
di autonomi finanziamenti, un programma innovativo in
ambito urbano finalizzato prioritariamente ad incrementare,
con la partecipazione di investimenti privati, la dotazione
infrastrutturale dei quartieri degradati di comuni e citta'
a piu' forte disagio abitativo ed occupazionale e che
preveda, al contempo, misure ed interventi per incrementare
l'occupazione, per favorire l'integrazione sociale e
l'adeguamento dell'offerta abitativa.
2. Per il finanziamento del programma di cui al comma 1
e' autorizzata la spesa di lire 30 miliardi per ciascuno
degli anni 2000, 2001 e 2002, da iscrivere nello stato di
previsione del Ministero dei lavori pubblici. Al relativo
onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
2000-2002, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di
conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione
del Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica per l'anno 2000, allo scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al
Ministero dei lavori pubblici.
3. Le residue disponibilita' finanziarie di cui
all'art. 7, comma 1, del decreto legislativo 30 luglio
1999, n. 284, accertate al 31 dicembre 1999, sono versate
all'entrata del bilancio dello Stato e riassegnate al
Ministero dei lavori pubblici per essere destinate al
programma di cui al comma 1.
4. Con decreto del Ministro dei lavori pubblici vengono
definiti, previa intesa in sede di Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano, entro novanta giorni dalla
data di entrata in vigore della presente legge, gli
indirizzi e i contenuti del programma di cui al comma 1 e
le modalita' di attribuzione ed erogazione dei
finanziamenti.».
- Il testo dell'art. 34 del decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 267, e' il seguente:
«Art.34 (Accordi di programma)
1. Per la definizione e l'attuazione di opere, di
interventi o di programmi di intervento che richiedono, per
la loro completa realizzazione, l'azione integrata e
coordinata di comuni, di province e regioni, di
amministrazioni statali e di altri soggetti pubblici, o
comunque di due o piu' tra i soggetti predetti, il
presidente della Regione o il presidente della provincia o
il sindaco, in relazione alla competenza primaria o
prevalente sull'opera o sugli interventi o sui programmi di
intervento, promuove la conclusione di un accordo di
programma, anche su richiesta di uno o piu' dei soggetti
interessati, per assicurare il coordinamento delle azioni e
per determinarne i tempi, le modalita', il finanziamento ed
ogni altro connesso adempimento.
2. L'accordo puo' prevedere altresi' procedimenti di
arbitrato, nonche' interventi surrogatori di eventuali
inadempienze dei soggetti partecipanti.
3. Per verificare la possibilita' di concordare
l'accordo di programma, il presidente della Regione o il
presidente della provincia o il sindaco convoca una
conferenza tra i rappresentanti di tutte le amministrazioni
interessate.
4. L'accordo, consistente nel consenso unanime del
presidente della Regione, del presidente della provincia,
dei sindaci e delle altre amministrazioni interessate, e'
approvato con atto formale del presidente della Regione o
del presidente della provincia o del sindaco ed e'
pubblicato nel bollettino ufficiale della Regione.
L'accordo, qualora adottato con decreto del presidente
della Regione, produce gli effetti della intesa di cui
all'art. 81 del decreto del Presidente della Repubblica 24
luglio 1977, n. 616, determinando le eventuali e
conseguenti variazioni degli strumenti urbanistici e
sostituendo le concessioni edilizie, sempre che vi sia
l'assenso del comune interessato.
5. Ove l'accordo comporti variazione degli strumenti
urbanistici, l'adesione del sindaco allo stesso deve essere
ratificata dal consiglio comunale entro trenta giorni a
pena di decadenza.
6. Per l'approvazione di progetti di opere pubbliche
comprese nei programmi dell'amministrazione e per le quali
siano immediatamente utilizzabili i relativi finanziamenti
si procede a norma dei precedenti commi. L'approvazione
dell'accordo di programma comporta la dichiarazione di
pubblica utilita', indifferibilita' ed urgenza delle
medesime opere; tale dichiarazione cessa di avere efficacia
se le opere non hanno avuto inizio entro tre anni.
7. La vigilanza sull'esecuzione dell'accordo di
programma e gli eventuali interventi sostitutivi sono
svolti da un collegio presieduto dal presidente della
Regione o dal presidente della provincia o dal sindaco e
composto da rappresentanti degli enti locali interessati,
nonche' dal commissario del Governo nella Regione o dal
prefetto nella provincia interessata se all'accordo
partecipano amministrazioni statali o enti pubblici
nazionali.
8. Allorche' l'intervento o il programma di intervento
comporti il concorso di due o piu' regioni finitime, la
conclusione dell'accordo di programma e' promossa dalla
Presidenza del Consiglio dei Ministri, a cui spetta
convocare la conferenza di cui al comma 3. Il collegio di
vigilanza di cui al comma 7 e' in tal caso presieduto da un
rappresentante della Presidenza del Consiglio dei Ministri
ed e' composto dai rappresentanti di tutte le regioni che
hanno partecipato all'accordo. La Presidenza del Consiglio
dei Ministri esercita le funzioni attribuite dal comma 7 al
commissario del Governo ed al prefetto.».
-si riporta il testo dell'art. 2 della legge 1º agosto
2002, n. 166, come modificato dalla presente legge:
«Art.2 (Norme di accelerazione dei lavori pubblici e
disposizioni in materia di edilizia agevolata)
1.(omissis)
2. Alla definizione degli atti di trasferimento delle
opere di cui al comma 1 dell'art. 9 del decreto legislativo
3 aprile 1993, n. 96, provvede il Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti con le procedure di cui
all'art. 20-bis del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997,
n. 135, sulla base di autocertificazione della
rendicontazione della spesa finale approvata dall'organo
deliberante e sottoscritta dal rappresentante legale
dell'ente destinatario del trasferimento, per importi non
superiori a 103.000.000 di euro. Con decreto del Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Ministro
per gli affari regionali, sono individuati i criteri e le
modalita' di formazione del campione di progetti non
inferiore al 20 per cento delle opere definite, da
sottoporre a controllo ai sensi della presente legge.
3. Per le opere stradali di interesse intercomunale in
corso di realizzazione, ammesse al finanziamento ai sensi
dell'art. 1, comma 9, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n.
415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre
1992, n. 488, le funzioni di esecuzione, manutenzione e
gestione sono trasferite alle regioni che subentrano nei
rapporti giuridici intercorsi, anche processuali, ai
soggetti attuatori, con vincolo di utilizzazione delle
risorse al completamento dei progetti originariamente
approvati.
4. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, e' istituito presso il Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti, senza oneri per il bilancio
dello Stato, un collegio di revisione per la verifica dei
rendiconti presentati dal commissario ad acta nominato ai
sensi degli articoli 9 e 9-bis del decreto legislativo 3
aprile 1993, n. 96, come da ultimo modificato dal presente
articolo. Il collegio e' costituito da un magistrato della
Corte dei conti con qualifica non inferiore a consigliere
che lo presiede, da un dirigente generale del Ministero
dell'economia e delle finanze e da un dirigente generale
del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. La
verifica dei rendiconti dovra' riguardare le attivita' del
commissario ad acta sotto l'aspetto dell'efficienza,
efficacia ed economicita' della gestione, nel rispetto
delle normative vigenti. Le delibere del collegio sono atti
definitivi. Nessun compenso o rimborso spese e' previsto
per i componenti del collegio.
5. Agli interventi di edilizia sovvenzionata di cui
all'art. 18 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152,
convertito con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991,
n. 203, si applicano i limiti di costo di cui al decreto
del Ministro dei lavori pubblici 5 agosto 1994, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 194 del 20 agosto 1994, vigenti
in ciascuna regione e aggiornati ai sensi dell'art. 9 del
medesimo decreto, fermo restando, in ogni caso, il
finanziamento statale ed il numero complessivo degli
alloggi da realizzare.
6. Gli alloggi realizzati con il finanziamento privato
di cui al comma 5 possono essere ceduti agli enti locali,
agli istituti autonomi case popolari, comunque denominati,
o agli enti assimilati, competenti al prezzo di costo di
cui al citato D.M. 5 agosto 1994 del Ministro dei lavori
pubblici. In tal caso il prezzo di cessione e' determinato
dal costo di costruzione, di cui al medesimo decreto, con
esclusione di ogni rivalutazione e del prezzo del terreno.
Nel caso in cui i predetti alloggi rimangano nella
disponibilita' del promotore, questi e' tenuto, per un
periodo di dodici anni, a destinarli alla locazione con le
modalita' di cui all'art. 2, comma 3, della legge 9
dicembre 1998, n. 431, in favore dei dipendenti pubblici
impegnati nella lotta alla criminalita'.
7. La scadenza dei termini di centottanta giorni e di
centoventi giorni, previsti rispettivamente dall'art. 11,
comma 2, e dall'art. 12, comma 2, della legge 30 aprile
1999, n. 136, gia' differita, da ultimo, al 31 ottobre 2001
dall'art. 145, comma 81, della legge 23 dicembre 2000, n.
388, e' ulteriormente differita a nove mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge (5). Il
finanziamento degli interventi cosi' attivati e' comunque
subordinato alle disponibilita' esistenti, alla data di
ratifica da parte del comune dell'accordo di programma,
sullo stanziamento destinato alla realizzazione del
programma di cui all'art. 18 del decreto-legge 13 maggio
1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12
luglio 1991, n. 203.
8. I fondi previsti dall'art. 22, comma 3, della legge
11 marzo 1988, n. 67, destinati alla realizzazione degli
interventi di edilizia agevolata nell'ambito del programma
straordinario di edilizia residenziale da concedere in
locazione o in godimento ai dipendenti delle
amministrazioni dello Stato impegnati nella lotta alla
criminalita' ai sensi dell'art. 18 del decreto-legge 13
maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla
legge 12 luglio 1991, n. 203, sono utilizzati per le
seguenti finalita' connesse all'attuazione del citato
programma:
a) copertura dei maggiori oneri, intervenuti
nell'esecuzione dei programmi di edilizia sovvenzionata,
fino ad un massimo del 10 per cento del costo di
costruzione;
b) finanziamento dei programmi integrati utilmente
collocati in graduatoria nei limiti e secondo quanto
indicato nel comma 7;
c) finanziamento degli interventi nei limiti e secondo
quanto indicato nel comma 7.
9. Per i lavori di rilevante interesse nazionale per le
implicazioni occupazionali ed i connessi riflessi sociali
di cui all'art. 13 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997,
n. 135, individuati con i decreti del Presidente del
Consiglio dei Ministri ivi previsti, la cui esecuzione non
sia ancora iniziata o proseguita, ovvero, se iniziata o
proseguita, risulti comunque sospesa alla data di entrata
in vigore della presente legge, il Presidente del Consiglio
dei Ministri dispone, di norma, l'utilizzazione delle somme
non impiegate ai sensi di quanto disposto al comma 5 del
medesimo art. 13 del decreto-legge n. 67 del 1997,
revocando contestualmente la nomina dei relativi commissari
straordinari. Per tutti gli interventi ritenuti prioritari
il Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, dispone la
nomina di uno o piu' nuovi commissari straordinari, cui
spettera' l'assunzione di ogni determinazione, anche di
carattere contrattuale, ritenuta necessaria e comunque
utile per pervenire all'avvio ovvero alla prosecuzione dei
lavori, anche sospesi. Le determinazioni assunte dai
commissari straordinari sono vincolanti per le
amministrazioni competenti. Gli oneri connessi ai compensi
da riconoscere ai commissari straordinari sono posti a
carico dei fondi stanziati per i singoli interventi.
Restano applicabili i commi 2, 3, 4, 4-bis e 4-quater
dell'art. 13 del citato decreto-legge n. 67 del 1997.
10. Il possesso dei requisiti soggettivi richiesti per
la emissione dei decreti definitivi, recanti la
determinazione dei contributi per l'edilizia agevolata di
cui all'art. 72 della legge 22 ottobre 1971, n. 865,
all'art. 9 della legge 27 maggio 1975, n. 166, all'art. 6
del decreto-legge 13 agosto 1975, n. 376, convertito, con
modificazioni, dalla legge 16 ottobre 1975, n. 492, e agli
articoli 2 e 10 della legge 8 agosto 1977, n. 513, e'
dimostrato dai singoli mutuatari attraverso la
presentazione della relativa autocertificazione
all'istituto mutuante. Il Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti e' autorizzato ad effettuare controlli a
campione, non inferiori al 20 per cento del totale delle
autocertificazioni, per verificare le dichiarazioni
contenute nelle autocertificazioni.
11. Al comma 49 dell'art. 52 della legge 28 dicembre
2001, n. 448, le parole: «Il commissario ad acta previsto
dall'art. 10 del decreto-legge 4 settembre 1987, n. 366,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 novembre 1987,
n. 452, con propria determinazione, affida entro due mesi
dalla data di entrata in vigore della presente legge» sono
sostituite dalle seguenti: «Il Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti nomina un commissario ad
acta che opera con i poteri di cui all'art. 13 del
decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, e
successive modificazioni, e che, con propria
determinazione, affida entro sei mesi dalla data del
decreto di nomina».
12. Per il completamento delle procedure di spesa
avviate dai provveditorati regionali alle opere pubbliche e
dai magistrati per il Po di Parma ed alle acque di Venezia,
oltre che per la realizzazione di interventi idraulici
rimasti di competenza statale, ai sensi dell'art. 54, comma
1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e
dell'art. 2, comma 3, del decreto legislativo 25 maggio
2001, n. 265, il Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio assegna, con propri decreti, ai competenti
provveditorati regionali alle opere pubbliche, ai
magistrati per il Po di Parma ed alle acque di Venezia, i
fondi occorrenti, utilizzando, a tale fine, lo stanziamento
degli appositi capitoli dello stato di previsione del
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio in
conformita' alle disposizioni di cui alla legge 17 agosto
1960, n. 908.».