(( Art. 13 ter
Disposizioni in materia di responsabilita' solidale dell'appaltatore
1. Il comma 28 dell'articolo 35 del decreto-legge 4 luglio 2006, n.
223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n.
248, e' sostituito dai seguenti:
«28. In caso di appalto di opere o di servizi, l'appaltatore
risponde in solido con il subappaltatore, nei limiti dell'ammontare
del corrispettivo dovuto, del versamento all'erario delle ritenute
fiscali sui redditi di lavoro dipendente e del versamento
dell'imposta sul valore aggiunto dovuta dal subappaltatore all'erario
in relazione alle prestazioni effettuate nell'ambito del rapporto di
subappalto. La responsabilita' solidale viene meno se l'appaltatore
verifica, acquisendo la documentazione prima del versamento del
corrispettivo, che gli adempimenti di cui al periodo precedente,
scaduti alla data del versamento, sono stati correttamente eseguiti
dal subappaltatore. L'attestazione dell'avvenuto adempimento degli
obblighi di cui al primo periodo puo' essere rilasciata anche
attraverso un'asseverazione dei soggetti di cui all'articolo 35,
comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e
all'articolo 3, comma 3, lettera a), del regolamento di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322.
L'appaltatore puo' sospendere il pagamento del corrispettivo fino
all'esibizione della predetta documentazione da parte del
subappaltatore. Gli atti che devono essere notificati entro un
termine di decadenza al subappaltatore sono notificati entro lo
stesso termine anche al responsabile in solido.
28-bis. Il committente provvede al pagamento del corrispettivo
dovuto all'appaltatore previa esibizione da parte di quest'ultimo
della documentazione attestante che gli adempimenti di cui al comma
28, scaduti alla data del pagamento del corrispettivo, sono stati
correttamente eseguiti dall'appaltatore e dagli eventuali
subappaltatori. Il committente puo' sospendere il pagamento del
corrispettivo fino all'esibizione della predetta documentazione da
parte dell'appaltatore. L'inosservanza delle modalita' di pagamento
previste a carico del committente e' punita con la sanzione
amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 200.000 se gli
adempimenti di cui al comma 28 non sono stati correttamente eseguiti
dall'appaltatore e dal subappaltatore. Ai fini della predetta
sanzione si applicano le disposizioni previste per la violazione
commessa dall'appaltatore.
28-ter. Le disposizioni di cui ai commi 28 e 28-bis si applicano in
relazione ai contratti di appalto e subappalto di opere, forniture e
servizi conclusi da soggetti che stipulano i predetti contratti
nell'ambito di attivita' rilevanti ai fini dell'imposta sul valore
aggiunto e, in ogni caso, dai soggetti di cui agli articoli 73 e 74
del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive
modificazioni. Sono escluse dall'applicazione delle predette
disposizioni le stazioni appaltanti di cui all'articolo 3, comma 33,
del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163». ))
Riferimenti normativi
Si riporta il testo dell'art. 35 del decreto-legge 4
luglio 2006, n.223, convertito, con modificazioni, dalla
legge 4 agosto 2006, n. 248, come modificato dalla presente
legge:
«Art.35. Misure di contrasto dell'evasione e
dell'elusione fiscale.
1. All'art. 74-quater del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo il comma 6 e'
aggiunto, in fine, il seguente: «6-bis. Ai fini
dell'applicazione dell'aliquota IVA, le consumazioni
obbligatorie nelle discoteche e sale da ballo si
considerano accessorie alle attivita' di intrattenimento o
di spettacolo ivi svolte.».
2. Nel terzo comma dell'art. 54 del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo
l'ultimo periodo e' aggiunto il seguente: «Per le cessioni
aventi ad oggetto beni immobili e relative pertinenze, la
prova di cui al precedente periodo s'intende integrata
anche se l'esistenza delle operazioni imponibili o
l'inesattezza delle indicazioni di cui al secondo comma
sono desunte sulla base del valore normale dei predetti
beni, determinato ai sensi dell'art. 14 del presente
decreto.».
3. Nel primo comma dell'art. 39 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, alla
lettera d), dopo l'ultimo periodo e' aggiunto il seguente:
«Per le cessioni aventi ad oggetto beni immobili ovvero la
costituzione o il trasferimento di diritti reali di
godimento sui medesimi beni, la prova di cui al precedente
periodo s'intende integrata anche se l'infedelta' dei
relativi ricavi viene desunta sulla base del valore normale
dei predetti beni, determinato ai sensi dell'art. 9, comma
3, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917» (.
4. L'art. 15 del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995,
n. 85, e' abrogato.
5. All'art. 17 del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e' aggiunto, in fine,
il seguente comma:
«Le disposizioni di cui al quinto comma si applicano
anche alle prestazioni di servizi, compresa la prestazione
di manodopera, rese nel settore edile da soggetti
subappaltatori nei confronti delle imprese che svolgono
l'attivita' di costruzione o ristrutturazione di immobili
ovvero nei confronti dell'appaltatore principale o di un
altro subappaltatore.»
6. Le disposizioni di cui al comma 5 si applicano alle
prestazioni effettuate successivamente alla data di
autorizzazione della misura ai sensi dell'art. 27 della
direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977
6-bis. All'art. 30, secondo comma, lettera a), del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
633, dopo la parola: «quinto» sono inserite le seguenti: «e
sesto»
6-ter. Per i soggetti subappaltatori ai quali si
applica l'art. 17, sesto comma, del decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, resta ferma la
possibilita' di effettuare la compensazione infrannuale ai
sensi dell'art. 8, comma 3, del regolamento di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1999, n.
542, e successive modificazioni. Qualora il volume di
affari registrato dai predetti soggetti nell'anno
precedente sia costituito per almeno l'80 per cento da
prestazioni rese in esecuzione di contratti di subappalto,
il limite di cui all'art. 34, comma 1, della legge 23
dicembre 2000, n. 388, e' elevato a 1.000.000 di euro
7. Al decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, dopo
l'art. 10-bis sono inseriti i seguenti:
«Articolo 10-ter (Omesso versamento di IVA). - 1. La
disposizione di cui all'art. 10-bis si applica, nei limiti
ivi previsti, anche a chiunque non versa l'imposta sul
valore aggiunto, dovuta in base alla dichiarazione annuale,
entro il termine per il versamento dell'acconto relativo al
periodo di imposta successivo.
Articolo 10-quater (Indebita compensazione). - 1. La
disposizione di cui all'art. 10-bis si applica, nei limiti
ivi previsti, anche a chiunque non versa le somme dovute,
utilizzando in compensazione, ai sensi dell'art. 17 del
decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti non
spettanti o inesistenti.».
8. Al decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all'art. 10, primo comma:
1) i numeri 8) e 8-bis) sono sostituiti dai seguenti:
«8) le locazioni e gli affitti, relative cessioni,
risoluzioni e proroghe, di terreni e aziende agricole, di
aree diverse da quelle destinate a parcheggio di veicoli,
per le quali gli strumenti urbanistici non prevedono la
destinazione edificatoria, e di fabbricati, comprese le
pertinenze, le scorte e in genere i beni mobili destinati
durevolmente al servizio degli immobili locati e affittati,
escluse le locazioni di fabbricati strumentali che per le
loro caratteristiche non sono suscettibili di diversa
utilizzazione senza radicali trasformazioni effettuate nei
confronti dei soggetti indicati alle lettere b) e c) del
numero 8-ter) ovvero per le quali nel relativo atto il
locatore abbia espressamente manifestato l'opzione per
l'imposizione;
8-bis) le cessioni di fabbricati o di porzioni di
fabbricato diversi da quelli di cui al numero 8-ter),
escluse quelle effettuate, entro quattro anni dalla data di
ultimazione della costruzione o dell'intervento, dalle
imprese costruttrici degli stessi o dalle imprese che vi
hanno eseguito, anche tramite imprese appaltatrici, gli
interventi di cui all'art. 31, primo comma, lettere c), d)
ed e), della legge 5 agosto 1978, n. 457»;
2) dopo il numero 8-bis) e' inserito il seguente:
«8-ter) le cessioni di fabbricati o di porzioni di
fabbricato strumentali che per le loro caratteristiche non
sono suscettibili di diversa utilizzazione senza radicali
trasformazioni, escluse:
a) quelle effettuate, entro quattro anni dalla data di
ultimazione della costruzione o dell'intervento, dalle
imprese costruttrici degli stessi o dalle imprese che vi
hanno eseguito, anche tramite imprese appaltatrici, gli
interventi di cui all'art. 31, primo comma, lettere c), d)
ed e), della legge 5 agosto 1978, n. 457;
b) quelle effettuate nei confronti di cessionari
soggetti passivi d'imposta che svolgono in via esclusiva o
prevalente attivita' che conferiscono il diritto alla
detrazione d'imposta in percentuale pari o inferiore al 25
per cento;
c) quelle effettuate nei confronti di cessionari che
non agiscono nell'esercizio di impresa, arti o professioni;
d) quelle per le quali nel relativo atto il cedente
abbia espressamente manifestato l'opzione per
l'imposizione»;
b) all'art. 19-bis1, comma 1, lettera i), primo
periodo, le parole «o la rivendita» sono soppresse;
c) (soppressa);
d) nell'allegata Tabella A, parte III, la voce di cui
al numero 127-ter) e' soppressa.».
9. In sede di prima applicazione delle disposizioni di
cui al comma 8 in relazione al mutato regime disposto
dall'art. 10, primo comma, numeri 8) e 8-bis), del decreto
del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633,
non si effettua la rettifica della detrazione dell'imposta
prevista dall'art. 19-bis2 del citato decreto n. 633 del
1972, limitatamente ai fabbricati diversi da quelli
strumentali che per le loro caratteristiche non sono
suscettibili di diversa utilizzazione senza radicali
trasformazioni, posseduti alla data del 4 luglio 2006, e,
per le imprese costruttrici degli stessi e per le imprese
che vi hanno eseguito, anche tramite imprese appaltatrici,
gli interventi di cui all'art. 31, primo comma, lettere c),
d) ed e), della legge 5 agosto 1978, n. 457, limitatamente
ai fabbricati o porzioni di fabbricato per i quali il
termine dei quattro anni dalla data di ultimazione della
costruzione o dell'intervento scade entro la predetta data.
Per i beni immobili strumentali che per le loro
caratteristiche non sono suscettibili di diversa
utilizzazione senza radicali trasformazioni, la predetta
rettifica della detrazione dell'imposta si effettua
esclusivamente se nel primo atto stipulato successivamente
alla data di entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto non viene esercitata l'opzione per la
imposizione prevista dall'art. 10, primo comma, numeri 8) e
8-ter), del decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 633.
10. Al testo unico delle disposizioni concernenti
l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, sono apportate le
seguenti modifiche:
a) all'art. 5, comma 2, le parole: «operazioni esenti
ai sensi dell'art. 10, numeri 8), 8-bis)» sono sostituite
dalle seguenti: «operazioni esenti e imponibili ai sensi
dell'art. 10, primo comma, numeri 8), 8-bis), 8-ter),»;
b) all'art. 40, dopo il comma 1 e' inserito il
seguente:
«1-bis. Sono soggette all'imposta proporzionale di
registro le locazioni di immobili strumentali, ancorche'
assoggettate all'imposta sul valore aggiunto, di cui
all'art. 10, primo comma, numero 8), del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.»;
c) nella Tariffa, parte prima, all'art. 5, comma 1,
dopo la lettera a) e' inserita la seguente:
«a-bis) quando hanno per oggetto immobili strumentali,
ancorche' assoggettati all'imposta sul valore aggiunto, di
cui all'art. 10, primo comma, numero 8), del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633: 1 per
cento».
10-bis. Al testo unico delle disposizioni concernenti
le imposte ipotecaria e catastale, di cui al decreto
legislativo 31 ottobre 1990, n. 347, e successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) all'art. 10, comma 1, dopo le parole: «a norma
dell'art. 2» sono aggiunte le seguenti: «, anche se
relative a immobili strumentali, ancorche' assoggettati
all'imposta sul valore aggiunto, di cui all'art. 10, primo
comma, numero 8-ter), del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633»;
b) dopo l'art. 1 della Tariffa e' inserito il seguente:
«1-bis. Trascrizioni di atti e sentenze che importano
trasferimento di proprieta' di beni immobili strumentali,
di cui all'art. 10, primo comma, numero 8-ter), del decreto
del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633,
anche se assoggettati all'imposta sul valore aggiunto, o
costituzione o trasferimenti di diritti immobiliari sugli
stessi: 3 per cento».
10-ter. Per le volture catastali e le trascrizioni
relative alle cessioni di beni immobili strumentali di cui
all'art. 10, primo comma, numero 8-ter), del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, anche
se assoggettati all'imposta sul valore aggiunto, di cui
siano parte fondi immobiliari chiusi disciplinati dall'art.
37 del testo unico delle disposizioni in materia di
intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo
24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, e
dall'art. 14-bis della legge 25 gennaio 1994, n. 86, e
successive modificazioni, le aliquote delle imposte
ipotecaria e catastale, come modificate dal comma 10-bis
del presente articolo, sono ridotte della meta'.
10-ter.1. Alle cessioni, effettuate dalle banche e
dagli intermediari finanziari autorizzati di cui all'art.
106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e
creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre
1993, n. 385, e successive modificazioni, nel caso di
esercizio, da parte dell'utilizzatore, dell'opzione di
acquisto dell'immobile concesso in locazione finanziaria,
ovvero nel caso di immobile riveniente da contratti di
locazione finanziaria risolti per inadempienza
dell'utilizzatore, le imposte di registro, ipotecaria e
catastale sono dovute in misura fissa.
10-quater. Le disposizioni in materia di imposte
indirette previste per la locazione di fabbricati si
applicano, se meno favorevoli, anche per l'affitto di
aziende il cui valore complessivo sia costituito, per piu'
del 50 per cento, dal valore normale di fabbricati,
determinato ai sensi dell'art. 14 del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
10-quinquies. Ai fini dell'applicazione delle imposte
proporzionali di cui all'art. 5 della Tariffa, parte prima,
del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di
registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica
26 aprile 1986, n. 131, e successive modificazioni, per i
contratti di locazione o di affitto assoggettati ad imposta
sul valore aggiunto, sulla base delle disposizioni vigenti
fino alla data di entrata in vigore del presente decreto ed
in corso di esecuzione alla medesima data, le parti devono
presentare per la registrazione una apposita dichiarazione,
nella quale puo' essere esercitata, ove la locazione abbia
ad oggetto beni immobili strumentali di cui all'art. 5,
comma 1, lettera a-bis) della Tariffa, parte prima, del
predetto decreto n. 131 del 1986, l'opzione per la
imposizione prevista dall'art. 10, primo comma, numero 8),
del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n. 633, con effetto dal 4 luglio 2006. Con
provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da
emanare entro il 15 settembre 2006, sono stabiliti le
modalita' e i termini degli adempimenti e del versamento
dell'imposta.
10-sexies. (abrogato)
11. Al fine di contrastare gli abusi delle disposizioni
fiscali disciplinanti il settore dei veicoli, con
provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate,
sentito il Dipartimento per i trasporti terrestri del
Ministero dei trasporti, sono individuati i veicoli che, a
prescindere dalla categoria di omologazione, risultano da
adattamenti che non ne impediscono l'utilizzo per il
trasporto privato di persone. I suddetti veicoli devono
essere assoggettati al regime proprio degli autoveicoli di
cui al comma 1, lettera b), dell'art. 164 del testo unico
delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ai fini delle
imposte dirette, e al comma 1, lettera c), dell'art.
19-bis1 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633
del 1972, ai fini dell'imposta sul valore aggiunto.
12. (abrogato)
12-bis. (abrogato)
13. Dopo il comma 5 dell'art. 73 del testo unico delle
imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono aggiunti i
seguenti:
«5-bis. Salvo prova contraria, si considera esistente
nel territorio dello Stato la sede dell'amministrazione di
societa' ed enti, che detengono partecipazioni di
controllo, ai sensi dell'art. 2359, primo comma, del codice
civile, nei soggetti di cui alle lettere a) e b) del comma
1, se, in alternativa:
a) sono controllati, anche indirettamente, ai sensi
dell'art. 2359, comma 1, del codice civile, da soggetti
residenti nel territorio dello Stato;
b) sono amministrati da un consiglio di
amministrazione, o altro organo equivalente di gestione,
composto in prevalenza di consiglieri residenti nel
territorio dello Stato.
5-ter. Ai fini della verifica della sussistenza del
controllo di cui al comma 5-bis, rileva la situazione
esistente alla data di chiusura dell'esercizio o periodo di
gestione del soggetto estero controllato. Ai medesimi fini,
per le persone fisiche si tiene conto anche dei voti
spettanti ai familiari di cui all'art. 5, comma 5.».
14. La disposizione di cui al comma 13 ha effetto a
decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di
entrata in vigore del presente decreto.
15. All'art. 30 della legge 23 dicembre 1994, n. 724,
sono apportate le seguenti modificazioni.
a) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. Agli effetti del presente art. le societa' per
azioni, in accomandita per azioni, a responsabilita'
limitata, in nome collettivo e in accomandita semplice,
nonche' le societa' e gli enti di ogni tipo non residenti,
con stabile organizzazione nel territorio dello Stato, si
considerano, salvo prova contraria, non operativi se
l'ammontare complessivo dei ricavi, degli incrementi delle
rimanenze e dei proventi, esclusi quelli straordinari,
risultanti dal conto economico, ove prescritto, e'
inferiore alla somma degli importi che risultano applicando
le seguenti percentuali: a) il 2 per cento al valore dei
beni indicati nell'art. 85, comma 1, lettera c), del testo
unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, anche
se costituiscono immobilizzazioni finanziarie, aumentato
del valore dei crediti; b) il 6 per cento al valore delle
immobilizzazioni costituite da beni immobili e da beni
indicati nell'art. 8-bis, primo comma, lettera a), del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
633, e successive modificazioni, anche in locazione
finanziaria; c) il 15 per cento al valore delle altre
immobilizzazioni, anche in locazione finanziaria. Le
disposizioni del primo periodo non si applicano: 1) ai
soggetti ai quali, per la particolare attivita' svolta, e'
fatto obbligo di costituirsi sotto forma di societa' di
capitali; 2) ai soggetti che si trovano nel primo periodo
di imposta; 3) alle societa' in amministrazione controllata
o straordinaria; 4) alle societa' ed enti i cui titoli sono
negoziati in mercati regolamentati italiani; 5) alle
societa' esercenti pubblici servizi di trasporto; 6) alle
societa' con un numero di soci non inferiore a 100.»;
b) il comma 3 e' sostituito dal seguente:
«3. Fermo l'ordinario potere di accertamento, ai fini
dell'imposta personale sul reddito per le societa' e per
gli enti non operativi indicati nel comma 1 si presume che
il reddito del periodo di imposta non sia inferiore
all'ammontare della somma degli importi derivanti
dall'applicazione, ai valori dei beni posseduti
nell'esercizio, delle seguenti percentuali: a) l'1,50 per
cento sul valore dei beni indicati nella lettera a) del
comma 1; b) il 4,75 per cento sul valore delle
immobilizzazioni costituite da beni immobili e da beni
indicati nell'art. 8-bis, primo comma, lettera a), del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
633, e successive modificazioni, anche in locazione
finanziaria; c) il 12 per cento sul valore complessivo
delle altre immobilizzazioni anche in locazione
finanziaria. Le perdite di esercizi precedenti possono
essere computate soltanto in diminuzione della parte di
reddito eccedente quello minimo di cui al presente comma.»
;
c) il comma 4 e' sostituito dal seguente:
«4. Per le societa' e gli enti non operativi,
l'eccedenza di credito risultante dalla dichiarazione
presentata ai fini dell'imposta sul valore aggiunto non e'
ammessa al rimborso ne' puo' costituire oggetto di
compensazione ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo
9 luglio 1997, n. 241, o di cessione ai sensi dell'art. 5,
comma 4-ter, del decreto-legge 14 marzo 1988, n. 70,
convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988,
n. 154. Qualora per tre periodi di imposta consecutivi la
societa' o l'ente non operativo non effettui operazioni
rilevanti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto non
inferiore all'importo che risulta dalla applicazione delle
percentuali di cui al comma 1, l'eccedenza di credito non
e' ulteriormente riportabile a scomputo dell'IVA a debito
relativa ai periodi di imposta successivi.»;
d) dopo il comma 4 e' inserito il seguente:
«4-bis. In presenza di oggettive situazioni di
carattere straordinario che hanno reso impossibile il
conseguimento dei ricavi, degli incrementi di rimanenze e
dei proventi nonche' del reddito determinati ai sensi del
presente articolo, ovvero non hanno consentito di
effettuare le operazioni rilevanti ai fini dell'imposta sul
valore aggiunto di cui al comma 4, la societa' interessata
puo' richiedere la disapplicazione delle relative
disposizioni antielusive ai sensi dell'art. 37-bis, comma
8, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 600.» ).
16. Le disposizioni del comma 15 si applicano a
decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di
entrata in vigore del presente decreto.
17. All'art. 172, comma 7, del testo unico delle
imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e' aggiunto, in fine,
il seguente periodo: «In caso di retrodatazione degli
effetti fiscali della fusione ai sensi del comma 9, le
limitazioni del presente comma si applicano anche al
risultato negativo, determinabile applicando le regole
ordinarie, che si sarebbe generato in modo autonomo in capo
ai soggetti che partecipano alla fusione in relazione al
periodo che intercorre tra l'inizio del periodo d'imposta e
la data antecedente a quella di efficacia giuridica della
fusione».
18. Le disposizioni del comma 17 si applicano alle
operazioni di scissione e fusione deliberate dalle
assemblee delle societa' partecipanti dalla data di entrata
in vigore del presente decreto-legge. Per le operazioni
deliberate anteriormente alla predetta data resta ferma
l'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 37-bis
del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 600.
19. Nell' art. 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266,
dopo il comma 121 e' inserito il seguente: « 121-bis. Le
agevolazioni di cui al comma 121 spettano a condizione che
il costo della relativa manodopera sia evidenziato in
fattura.».
20. La disposizione del comma 19 si applica in
relazione alle spese sostenute a decorrere dalla data di
entrata in vigore del presente decreto.
21. All'art. 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 497:
1) dopo il primo periodo, e' inserito il seguente: «Le
parti hanno comunque l'obbligo di indicare nell'atto il
corrispettivo pattuito.»;
2) nel secondo periodo, le parole: «del 20 per cento»
sono sostituite dalle seguenti: «del 30 per cento»;
b) al comma 498, in fine, e' aggiunto il seguente
periodo: «Se viene occultato, anche in parte, il
corrispettivo pattuito, le imposte sono dovute sull'intero
importo di quest'ultimo e si applica la sanzione
amministrativa dal cinquanta al cento per cento della
differenza tra l'imposta dovuta e quella gia' applicata in
base al corrispettivo dichiarato, detratto l'importo della
sanzione eventualmente irrogata ai sensi dell'art. 71 del
medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 131 del
1986.».
22. All'atto della cessione dell'immobile, anche se
assoggettata ad IVA, le parti hanno l'obbligo di rendere
apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta'
recante l'indicazione analitica delle modalita' di
pagamento del corrispettivo. Con le medesime modalita',
ciascuna delle parti ha l'obbligo di dichiarare:
a) se si e' avvalsa di un mediatore e, nell'ipotesi
affermativa, di fornire i dati identificativi del titolare,
se persona fisica, o la denominazione, la ragione sociale
ed i dati identificativi del legale rappresentante, se
soggetto diverso da persona fisica, ovvero del mediatore
non legale rappresentante che ha operato per la stessa
societa';
b) il codice fiscale o la partita IVA;
c) il numero di iscrizione al ruolo degli agenti di
affari in mediazione e della camera di commercio,
industria, artigianato e agricoltura di riferimento per il
titolare ovvero per il legale rappresentante o mediatore
che ha operato per la stessa societa';
d) l'ammontare della spesa sostenuta per tale attivita'
e le analitiche modalita' di pagamento della stessa.
22.1. In caso di assenza dell'iscrizione al ruolo di
agenti di affari in mediazione ai sensi della legge 3
febbraio 1989, n. 39, e successive modificazioni, il notaio
e' obbligato ad effettuare specifica segnalazione
all'Agenzia delle entrate di competenza. In caso di omessa,
incompleta o mendace indicazione dei dati di cui al comma
22, si applica la sanzione amministrativa da 500 euro a
10.000 euro e, ai fini dell'imposta di registro, i beni
trasferiti sono assoggettati a rettifica di valore ai sensi
dell'art. 52, comma 1, del testo unico delle disposizioni
concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e
successive modificazioni.
22-bis. Dopo la lettera b) del comma 1 dell'art. 15 del
testo unico di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive
modificazioni, e' inserita la seguente:
«b-bis) dal 1° gennaio 2007 i compensi comunque
denominati pagati a soggetti di intermediazione immobiliare
in dipendenza dell'acquisto dell'unita' immobiliare da
adibire ad abitazione principale per un importo non
superiore ad euro 1.000 per ciascuna annualita'».
23. I commi 21 e 22 si applicano agli atti pubblici
formati ed alle scritture private autenticate a decorrere
dal secondo giorno successivo alla pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale del presente decreto.
23-bis. Per i trasferimenti immobiliari soggetti ad IVA
finanziati mediante mutui fondiari o finanziamenti bancari,
ai fini delle disposizioni di cui all'art. 54 del decreto
del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633,
terzo comma, ultimo periodo, il valore normale non puo'
essere inferiore all'ammontare del mutuo o finanziamento
erogato.
23-ter. All'art. 52 del testo unico delle disposizioni
concernenti l'imposta di registro di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, dopo il
comma 5, e' aggiunto il seguente:
«5-bis. Le disposizioni dei commi 4 e 5 non si
applicano relativamente alle cessioni di immobili e
relative pertinenze diverse da quelle disciplinate dall'
art. 1, comma 497, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e
successive modificazioni».
24. Al testo unico delle disposizioni concernenti
l'imposta di registro di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) dopo l'art. 53 e' inserito il seguente: «Art. 53-bis
(Attribuzioni e poteri degli uffici). - 1. Le attribuzioni
e i poteri di cui agli articoli 31 e seguenti del decreto
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600,
e successive modificazioni, possono essere esercitati anche
ai fini dell'imposta di registro, nonche' delle imposte
ipotecaria e catastale previste dal testo unico di cui al
decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347.».
b) all'art. 74, dopo il comma 1 e' aggiunto il
seguente: «1-bis. Per le violazioni conseguenti alle
richieste di cui all'art. 53-bis, si applicano le
disposizioni di cui al decreto legislativo 18 dicembre
1997, n. 471.».
25. I dipendenti della Riscossione s.p.a. o delle
societa' dalla stessa partecipate ai sensi dell'art. 3,
comma 7, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203,
convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005,
n. 248, di seguito denominate «agenti della riscossione»,
ai soli fini della riscossione mediante ruolo e previa
autorizzazione rilasciata dai direttori generali degli
agenti della riscossione, possono utilizzare i dati di cui
l'Agenzia delle entrate dispone ai sensi dell'art. 7, comma
6, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 605.
25-bis. In caso di morosita' nel pagamento di importi
da riscuotere mediante ruolo complessivamente superiori a
venticinquemila euro, gli agenti della riscossione, previa
autorizzazione del direttore generale ed al fine di
acquisire copia di tutta la documentazione utile
all'individuazione dell'importo dei crediti di cui i
debitori morosi sono titolari nei confronti di soggetti
terzi, possono esercitare le facolta' ed i poteri previsti
dagli articoli 33 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e 52 del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
26. Ai medesimi fini previsti dal comma 25, gli agenti
della riscossione possono altresi' accedere a tutti i
restanti dati rilevanti, presentando apposita richiesta,
anche in via telematica, ai soggetti pubblici o privati che
li detengono, con facolta' di prendere visione e di
estrarre copia degli atti riguardanti i predetti dati,
nonche' di ottenere, in carta libera, le relative
certificazioni.
26-bis. Ai fini dell'attuazione dei commi 25 e 26
l'Agenzia delle entrate individua in modo selettivo i
dipendenti degli agenti della riscossione che possono
utilizzare ed accedere ai dati.
26-ter. Ai fini di cui all' art. 1, commi 426 e
426-bis, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono
considerati efficaci i versamenti effettuati, a titolo di
prima e seconda rata, entro il 10 luglio 2006, se
comprensivi degli interessi legali, calcolati dalla data di
scadenza della rata a quella del pagamento.
26-quater. Le disposizioni contenute nell' art. 1,
commi 426 e 426-bis, della legge 30 dicembre 2004, n. 311,
si interpretano nel senso che la sanatoria ivi prevista non
produce effetti sulle responsabilita' amministrative delle
societa' concessionarie del servizio nazionale della
riscossione o dei commissari governativi provvisoriamente
delegati alla riscossione relative:
a) ai provvedimenti sanzionatori e di diniego del
diritto al rimborso o al discarico per inesigibilita' per i
quali, alla data del 30 giugno 2005, non era pendente un
ricorso amministrativo o giurisdizionale;
b) alle irregolarita' consistenti in falsita' di atti
redatti dai dipendenti, se definitivamente dichiarata in
sede penale prima della data del 1° gennaio 2005, con
esclusione degli atti redatti dai dipendenti gia' soggetti
alla specifica sorveglianza di cui all'art. 100, comma 1,
del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio
1988, n. 43.
26-quinquies. All'art. 19, comma 1, del decreto
legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, dopo la lettera e)
sono inserite le seguenti:
«e-bis) l'iscrizione di ipoteca sugli immobili di cui
all'art. 77 del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni;
e-ter) il fermo di beni mobili registrati di cui
all'art. 86 del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni».
27. All'art. 7 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, sono aggiunti, in
fine, i seguenti commi: «Le imprese, gli intermediari e
tutti gli altri operatori del settore delle assicurazioni
che erogano, in ragione dei contratti di assicurazione di
qualsiasi ramo, somme di denaro a qualsiasi titolo nei
confronti dei danneggiati, comunicano in via telematica
all'anagrafe tributaria, anche in deroga a contrarie
disposizioni legislative, l'ammontare delle somme
liquidate, il codice fiscale o la partita IVA del
beneficiario e dei soggetti le cui prestazioni sono state
valutate ai fini della quantificazione della somma
liquidata. La presente disposizione si applica con
riferimento alle somme erogate a decorrere dal 1° ottobre
2006. I dati acquisiti ai sensi del presente comma sono
utilizzati prioritariamente nell'attivita' di accertamento
effettuata nei confronti dei soggetti le cui prestazioni
sono state valutate ai fini della quantificazione della
somma liquidata.
Il contenuto, le modalita' ed i termini delle
trasmissioni mediante posta elettronica certificata,
nonche' le specifiche tecniche del formato, sono definite
con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle
entrate.».
28. In caso di appalto di opere o di servizi,
l'appaltatore risponde in solido con il subappaltatore, nei
limiti dell'ammontare del corrispettivo dovuto, del
versamento all'erario delle ritenute fiscali sui redditi di
lavoro dipendente e del versamento dell'imposta sul valore
aggiunto dovuta dal subappaltatore all'erario in relazione
alle prestazioni effettuate nell'ambito del rapporto di
subappalto. La responsabilita' solidale viene meno se
l'appaltatore verifica, acquisendo la documentazione prima
del versamento del corrispettivo, che gli adempimenti di
cui al periodo precedente, scaduti alla data del
versamento, sono stati correttamente eseguiti dal
subappaltatore. L'attestazione dell'avvenuto adempimento
degli obblighi di cui al primo periodo puo' essere
rilasciata anche attraverso un'asseverazione dei soggetti
di cui all'art. 35, comma 1, del decreto legislativo 9
luglio 1997, n. 241, e all'art. 3, comma 3, lettera a), del
regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 luglio 1998, n. 322. L'appaltatore puo'
sospendere il pagamento del corrispettivo fino
all'esibizione della predetta documentazione da parte del
subappaltatore. Gli atti che devono essere notificati entro
un termine di decadenza al subappaltatore sono notificati
entro lo stesso termine anche al responsabile in solido.
28-bis. Il committente provvede al pagamento del
corrispettivo dovuto all'appaltatore previa esibizione da
parte di quest'ultimo della documentazione attestante che
gli adempimenti di cui al comma 28, scaduti alla data del
pagamento del corrispettivo, sono stati correttamente
eseguiti dall'appaltatore e dagli eventuali subappaltatori.
Il committente puo' sospendere il pagamento del
corrispettivo fino all'esibizione della predetta
documentazione da parte dell'appaltatore. L'inosservanza
delle modalita' di pagamento previste a carico del
committente e' punita con la sanzione amministrativa
pecuniaria da euro 5.000 a euro 200.000 se gli adempimenti
di cui al comma 28 non sono stati correttamente eseguiti
dall'appaltatore e dal subappaltatore. Ai fini della
predetta sanzione si applicano le disposizioni previste per
la violazione commessa dall'appaltatore.
28-ter. Le disposizioni di cui ai commi 28 e 28-bis si
applicano in relazione ai contratti di appalto e subappalto
di opere, forniture e servizi conclusi da soggetti che
stipulano i predetti contratti nell'ambito di attivita'
rilevanti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto e, in
ogni caso, dai soggetti di cui agli articoli 73 e 74 del
testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e
successive modificazioni. Sono escluse dall'applicazione
delle predette disposizioni le stazioni appaltanti di cui
all'art. 3, comma 33, del codice dei contratti pubblici
relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163.
29. 30. 31. 32. 33. 34. (abrogati)
35. L'Agenzia delle dogane, nelle attivita' di
prevenzione e contrasto delle violazioni tributarie
connesse alla dichiarazione fraudolenta del valore in
dogana e degli altri elementi che determinano
l'accertamento doganale ai sensi del decreto legislativo 8
novembre 1990, n. 374, ha facolta' di procedere, con le
modalita' previste dall'art. 51 del decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, all'acquisizione
dei dati e dei documenti relativi ai costi di trasporto,
assicurazione, nolo e di ogni altro elemento di costo che
forma il valore dichiarato per l'importazione,
l'esportazione, l'introduzione in deposito doganale o IVA
ed il transito. Per le finalita' di cui al presente comma,
la richiesta di informazioni e di documenti puo' essere
rivolta dall'Agenzia delle dogane, agli importatori, agli
esportatori, alle societa' di servizi aeroportuali, alle
compagnie di navigazione, alle societa' e alle persone
fisiche esercenti le attivita' di movimentazione, deposito,
trasporto e rappresentanza in dogana delle merci. La
raccolta e l'elaborazione dei dati per le finalita' di cui
al presente comma e' considerata di rilevante interesse
pubblico ai sensi dell'art. 53 del codice in materia di
protezione dei dati personali, di cui al decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196. In caso di
inottemperanza agli inviti a comparire ed alle richieste di
informazioni di cui al presente comma, l'Agenzia delle
dogane procede all'applicazione della sanzione
amministrativa pecuniaria da un minimo di 5.000 euro ad un
massimo di 10.000 euro, oltre alle misure di sospensione e
revoca delle autorizzazioni e delle facolta' concesse agli
operatori inadempienti.
35-bis. Al fine di contrastare l'evasione e l'elusione
fiscale, le societa' di calcio professionistiche sono
obbligate a inviare per via telematica all'Agenzia delle
entrate copia dei contratti di acquisizione delle
prestazioni professionali degli atleti professionisti,
nonche' dei contratti riguardanti i compensi per tali
prestazioni e dei contratti di sponsorizzazione stipulati
dagli atleti medesimi in relazione ai quali la societa'
percepisce somme per il diritto di sfruttamento
dell'immagine. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
delegato ad acquisire analoghe informazioni dalle
Federazioni calcistiche estere per le operazioni effettuate
da societa' sportive professionistiche residenti in Italia
anche indirettamente con analoghe societa' estere. Con
provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono
stabiliti il contenuto, le modalita' ed i termini delle
trasmissioni telematiche.
35-ter. E' prorogata per l'anno 2006, nella misura e
alle condizioni ivi previste, l'agevolazione tributaria in
materia di recupero del patrimonio edilizio relativa alle
prestazioni di cui all'art. 7, comma 1, lettera b), della
legge 23 dicembre 1999, n. 488, fatturate dal 1° ottobre
2006.
35-quater. All' art. 1 della legge 23 dicembre 2005, n.
266, dopo il comma 121-bis e' inserito il seguente:
« 121-ter. Per il periodo dal 1° ottobre 2006 al 31
dicembre 2006 la quota di cui al comma 121 e' pari al 36
per cento nei limiti di 48.000 euro per abitazione».
35-quinquies. Gli enti previdenziali provvedono al
pagamento delle somme dovute a titolo di spese, competenze
e altri compensi in favore dei procuratori legalmente
costituiti esclusivamente attraverso l'accredito delle
medesime sul conto corrente degli stessi. A tal fine il
procuratore della parte e' tenuto a formulare richiesta di
pagamento delle somme di cui al periodo precedente alla
struttura territoriale dell'Ente competente alla
liquidazione, a mezzo raccomandata con avviso di
ricevimento o posta elettronica certificata, comunicando
contestualmente gli estremi del proprio conto corrente
bancario e non puo' procedere alla notificazione del titolo
esecutivo ed alla promozione di azioni esecutive per il
recupero delle medesime somme se non decorsi 120 giorni dal
ricevimento di tale comunicazione.».