(parte 1)
                               Art. 15 
 
 
Disposizioni urgenti per l'equilibrio del settore sanitario e  misure
                 di governo della spesa farmaceutica 
 
  1. Ferma restando l'efficacia delle disposizioni vigenti in materia
di piani di rientro dai disavanzi sanitari  di  cui  all'articolo  2,
commi da 75 a 96, della legge 23 dicembre 2009, n. 191,  al  fine  di
garantire il rispetto degli obblighi comunitari  e  la  realizzazione
degli obiettivi di  finanza  pubblica,  l'efficienza  nell'uso  delle
((risorse  destinate))  al  settore  sanitario   e   l'appropriatezza
nell'erogazione  delle  prestazioni  sanitarie,   si   applicano   le
disposizioni di cui al presente articolo. 
  2. A decorrere  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente
decreto, l'ulteriore sconto dovuto ((dalle  farmacie))  convenzionate
ai sensi del  secondo  periodo  del  comma  6  dell'articolo  11  del
decreto-legge 31 maggio 2010 n. 78,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 30 luglio 2010 n. 122, e'  rideterminato  al  valore  del
((2,25 per cento)). Limitatamente al periodo decorrente dalla data di
entrata in vigore del presente decreto e fino al  31  dicembre  2012,
l'importo che le  aziende  farmaceutiche  devono  corrispondere  alle
Regioni ai sensi dell'ultimo periodo del comma 6 dell'articolo 11 del
decreto-legge 31 maggio 2010 n. 78, convertito dalla legge 30  luglio
2010 n. 122, e' rideterminato al valore del ((4,1  per  cento)).  Per
l'anno 2012 l'onere a carico del  Servizio  sanitario  nazionale  per
l'assistenza farmaceutica territoriale, di  cui  all'articolo  5  del
decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni,
dalla legge 29 novembre 2007, n. 222 e successive  modificazioni,  e'
rideterminato  nella  misura  del  13,1  per  cento.  ((In  caso   di
sforamento  di  tale  tetto  continuano  ad  applicarsi  le   vigenti
disposizioni  in  materia  di  ripiano  di  cui  all'articolo  5  del
decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni,
dalla legge 29 novembre 2007, n. 222.  A  decorrere  dal  1°  gennaio
2013, l'attuale sistema di remunerazione della  filiera  distributiva
del farmaco e' sostituito da un nuovo metodo,  definito  con  decreto
del Ministro della salute, di concerto con il Ministro  dell'economia
e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento  e
di Bolzano, sulla base di un accordo tra le associazioni di categoria
maggiormente rappresentative e l'Agenzia italiana del farmaco per gli
aspetti di  competenza  della  medesima  Agenzia,  da  emanare  entro
novanta giorni dalla  data  di  entrata  in  vigore  della  legge  di
conversione del presente decreto, secondo  i  criteri  stabiliti  dal
comma 6-bis dell'articolo 11 del decreto-legge 31 marzo 2010, n.  78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. In
caso di mancato accordo entro i termini di cui al periodo precedente,
si provvede con decreto del Ministro della salute, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze,  previa  intesa  in  sede  di
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le  regioni  e  le
province autonome di Trento e  di  Bolzano,  sentite  le  Commissioni
parlamentari competenti. Solo  con  l'entrata  in  vigore  del  nuovo
metodo di  remunerazione,  cessano  di  avere  efficacia  le  vigenti
disposizioni che prevedono l'imposizione di sconti  e  trattenute  su
quanto dovuto alle farmacie per le erogazioni in regime  di  Servizio
sanitario nazionale. La base di calcolo per definire il nuovo  metodo
di remunerazione e' riferita ai margini vigenti al 30 giugno 2012. In
ogni caso dovra' essere garantita l'invarianza dei saldi  di  finanza
pubblica.)) 
  3. A  decorrere  dall'anno  2013  l'onere  a  carico  del  Servizio
sanitario nazionale per l'assistenza  farmaceutica  territoriale,  di
cui all'articolo  5  del  decreto-legge  1°  ottobre  2007,  n.  159,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222 e
successive modificazioni, e' rideterminato nella misura  dell'((11,35
per cento)) al netto degli  importi  corrisposti  dal  cittadino  per
l'acquisto di farmaci ad un prezzo  diverso  dal  prezzo  massimo  di
rimborso stabilito dall'AIFA in base a quanto previsto  dall'articolo
11, comma 9, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge  30  luglio  2010,  n.  122.  In  caso  di
sforamento  di  tale  tetto  continuano  ad  applicarsi  le   vigenti
disposizioni in  materia  di  ripiano  di  cui  all'articolo  5,  del
decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni,
dalla legge 29 novembre 2007, n. 222. A decorrere dall'anno 2013, gli
eventuali importi derivanti dalla procedura di ripiano sono assegnati
alle regioni, per il 25%, in proporzione allo  sforamento  del  tetto
registrato nelle singole regioni e, per il residuo 75%, in base  alla
quota di  accesso  delle  singole  regioni  al  riparto  della  quota
indistinta delle disponibilita' finanziarie per il Servizio sanitario
nazionale. 
  4. A decorrere dall'anno 2013 il  tetto  della  spesa  farmaceutica
ospedaliera di cui all'articolo 5,  comma  5,  del  decreto-legge  1°
ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla  legge  29
novembre 2007, n. 222, e' rideterminato nella misura  del  ((3,5  per
cento)) e si applicano le disposizioni dei commi da 5 a 10. 
  5. Il tetto di cui al comma 4 e' calcolato al netto della spesa per
i farmaci di classe A in distribuzione diretta  e  distribuzione  per
conto, nonche' al netto della spesa per i vaccini, per  i  medicinali
di cui alle lettere c) e c-bis)  dell'articolo  8,  comma  10,  della
legge 24 dicembre 1993, n. 537 e  successive  modificazioni,  per  le
preparazioni  magistrali  e  officinali  effettuate  nelle   farmacie
ospedaliere, per i  medicinali  esteri  e  per  i  plasmaderivati  di
produzione regionale. 
  6. La spesa farmaceutica ospedaliera e' calcolata  al  netto  delle
seguenti somme: 
a) somme versate dalle aziende farmaceutiche, per i consumi in ambito
   ospedaliero, ai sensi dell'articolo 1, comma 796, lettera g) della
   legge 27 dicembre  2006,  n.  296  e  successive  disposizioni  di
   proroga, a fronte della sospensione,  nei  loro  confronti,  della
   riduzione del 5 per cento dei  prezzi  dei  farmaci  di  cui  alla
   deliberazione del Consiglio di amministrazione dell'AIFA n. 26 del
   27 settembre  2006,  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
   Repubblica italiana del 29 settembre 2006, n. 227; 
b) somme restituite dalle aziende farmaceutiche alle regioni  e  alle
   province autonome di Trento e di Bolzano a seguito del superamento
   del limite massimo di spesa fissato per il medicinale, in sede  di
   contrattazione del prezzo ai sensi dell'articolo 48, comma 33, del
   decreto-legge  30  settembre  2003,  n.   269,   convertito,   con
   modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e  successive
   modificazioni; 
  c) somme restituite dalle aziende farmaceutiche, anche sotto  forma
di extra-sconti, alle regioni e alle province autonome di Trento e di
Bolzano, in applicazione di procedure di rimborsabilita' condizionata
(payment by results, risk sharing e  cost  sharing)  sottoscritte  in
sede  di  contrattazione  del  prezzo   del   medicinale   ai   sensi
dell'articolo 48, comma 33, del decreto-legge 30 settembre  2003,  n.
269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003,  n.
326, e successive modificazioni. 
  7. A decorrere dall'anno 2013, e'  posta  a  carico  delle  aziende
farmaceutiche  una  quota  pari  al  50  per   cento   dell'eventuale
superamento  del  tetto  di  spesa  a  livello   nazionale   di   cui
all'articolo 5, comma 5, del decreto-legge 1° ottobre 2007,  n.  159,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n.  222,
come modificato dal comma 4 del presente articolo. Il restante 50 per
cento dell'intero disavanzo a livello nazionale  e'  a  carico  delle
sole regioni nelle quali e' superato il tetto di spesa regionale,  in
proporzione ai rispettivi disavanzi; non  e'  tenuta  al  ripiano  la
regione  che  abbia  fatto   registrare   un   equilibrio   economico
complessivo. 
  8. Ai fini dell'attuazione di quanto previsto dal primo periodo del
comma 7 si applicano le disposizioni seguenti: 
  a)    l'AIFA    attribuisce    a    ciascuna    azienda    titolare
dell'autorizzazione all'immissione in commercio di  farmaci,  in  via
provvisoria entro il 31 marzo di ogni anno ed in via definitiva entro
il 30 settembre successivo, un budget annuale  calcolato  sulla  base
degli acquisti di medicinali  da  parte  delle  strutture  pubbliche,
relativi agli ultimi dodici mesi per i quali sono disponibili i dati,
distintamente per i  farmaci  equivalenti  e  per  i  farmaci  ancora
coperti da brevetto; dal calcolo sono detratte le  somme  di  cui  al
comma 6 restituite dall'azienda al Servizio sanitario  nazionale  ((e
quelle restituite)) in applicazione delle lettere g), h)  e  i);  dal
calcolo e' altresi' detratto il valore, definito sulla base dei  dati
dell'anno precedente, della minore spesa prevedibilmente conseguibile
nell'anno per il quale e' effettuata  l'attribuzione  del  budget,  a
seguito delle decadenze di brevetti in possesso dell'azienda presa in
considerazione; 
  b) le risorse rese disponibili dalla riduzione di spesa complessiva
prevista per  effetto  delle  decadenze  di  brevetto  che  avvengono
nell'anno per il  quale  e'  effettuata  l'attribuzione  del  budget,
nonche' le risorse incrementali derivanti dall'eventuale aumento  del
tetto  di  spesa  rispetto  all'anno   precedente   sono   utilizzate
dall'AIFA, nella misura percentuale del 10 per cento, ai  fini  della
definizione del budget di ciascuna  azienda;  l'80  per  cento  delle
stesse risorse costituisce un  fondo  aggiuntivo  per  la  spesa  dei
farmaci innovativi; ove non vengano autorizzati farmaci innovativi  o
nel caso in cui la spesa  per  farmaci  innovativi  assorba  soltanto
parzialmente tale quota, le disponibilita' inutilizzate si aggiungono
alla prima quota del 10 per cento, destinata ai budget aziendali;  il
residuo 10 per cento delle risorse costituisce un fondo  di  garanzia
per  ulteriori   esigenze   connesse   all'evoluzione   del   mercato
farmaceutico; 
c) la  somma  dei  budget  di  ciascuna  azienda  titolare  di   AIC,
   incrementata delle somme utilizzate per i due fondi  di  cui  alla
   lettera b), deve risultare uguale all'onere a carico del  Servizio
   sanitario nazionale per l'assistenza  farmaceutica  ospedaliera  a
   livello nazionale previsto dalla normativa vigente; 
d) ai fini del monitoraggio complessivo  della  spesa  sostenuta  per
   l'assistenza farmaceutica ospedaliera si fa  riferimento  ai  dati
   rilevati dai modelli CE, al netto della spesa per la distribuzione
   diretta di medicinali di cui all'articolo 8, comma 10, lettera a),
   della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive  modificazioni;
   ai fini del monitoraggio della spesa per singolo medicinale, si fa
   riferimento  ai  dati  trasmessi  nell'ambito  del  nuovo  sistema
   informativo sanitario  dalle  regioni,  relativi  ai  consumi  dei
   medicinali in ambito ospedaliero,  e  ai  dati  trasmessi  ((dalle
   regioni)) relativi alle prestazioni  farmaceutiche  effettuate  in
   distribuzione diretta e per conto; ai fini della  definizione  dei
   budget aziendali, nelle more della completa attivazione del flusso
   informativo dei consumi dei medicinali in ambito ospedaliero, alle
   regioni  che  non  hanno  fornito  i  dati,  o  li  hanno  forniti
   parzialmente,  viene  attribuita   la   spesa   per   l'assistenza
   farmaceutica ospedaliera rilevata nell'ambito  del  nuovo  sistema
   informativo sanitario ai sensi  del  decreto  del  Ministro  della
   salute 15 luglio 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale(( n.  2
   del 4 gennaio 2005)); 
e) l'AIFA   procede   mensilmente   al   monitoraggio   della   spesa
   farmaceutica in rapporto al tetto, in ogni  regione  e  a  livello
   nazionale, e ne comunica gli esiti al Ministero della salute ed al
   Ministero dell'economia e delle finanze ((e alle regioni)); 
  f)  in  caso  di  mancato  rispetto  del  tetto  di  spesa,  l'AIFA
predispone le procedure di recupero  del  disavanzo  a  carico  delle
aziende farmaceutiche secondo le  modalita'  stabilite  alle  lettere
seguenti del presente comma; 
  g) il ripiano e'  effettuato  tramite  versamenti  a  favore  delle
regioni e delle  province  autonome  in  proporzione  alla  quota  di
riparto  delle  complessive  disponibilita'  del  Servizio  sanitario
nazionale,   al   netto   delle   quote   relative   alla   mobilita'
interregionale; l'entita' del ripiano a carico delle singole  aziende
titolari di AIC e' calcolata in proporzione al superamento del budget
definitivo attribuito secondo  le  modalita'  previste  dal  presente
comma; 
  h) la quota del superamento del tetto imputabile  allo  sforamento,
da parte dei farmaci innovativi, dello specifico fondo  di  cui  alla
lettera b), e' ripartita, ai fini del  ripiano,  al  lordo  IVA,  tra
tutte le aziende  titolari  di  AIC  in  proporzione  dei  rispettivi
fatturati relativi ai medicinali non innovativi coperti da brevetto; 
  i)  in  caso  di  superamento  del  budget  attribuito  all'azienda
titolare di farmaci in possesso della qualifica di medicinali  orfani
ai sensi del Regolamento (CE) n. 141/2000 ((del Parlamento europeo  e
del  Consiglio,  del  16  dicembre  1999)),  che   non   abbiano   la
caratteristica di  farmaci  innovativi,  ((la  quota  di  superamento
riconducibile a tali farmaci e' ripartita)), ai fini del ripiano,  al
lordo IVA, tra tutte le aziende titolari di AIC  in  proporzione  dei
rispettivi fatturati relativi ai medicinali non innovativi coperti da
brevetto; 
  j)  la  mancata  integrale  corresponsione  a  tutte   le   regioni
interessate, da parte delle aziende farmaceutiche, di  quanto  dovuto
nei termini  previsti  comporta  l'adozione  da  parte  dell'AIFA  di
provvedimenti di riduzione  del  prezzo  di  uno  o  piu'  medicinali
dell'azienda interessata in misura e per un periodo di tempo tali  da
coprire l'importo corrispondente alla somma non versata, incrementato
del 20 per cento, fermo  restando  quanto  previsto  dalla  normativa
vigente in materia di recupero del credito da parte  delle  pubbliche
amministrazioni interessate nei confronti delle aziende farmaceutiche
inadempienti; 
  k) in sede  di  prima  applicazione  della  disciplina  recata  dal
presente comma, ai fini della definizione dei  budget  delle  aziende
farmaceutiche per l'anno 2013, fermo restando quanto  previsto  dalle
lettere a) b) e c), dai  fatturati  aziendali  relativi  al  2012  e'
detratta una quota derivante dalla ripartizione fra tutte le  aziende
farmaceutiche,  in  proporzione  al  rispettivo  fatturato   relativo
all'anno 2012, dell'ammontare del superamento, a livello complessivo,
del tetto di spesa farmaceutica ospedaliera per lo stesso anno. 
  9. L'AIPA segnala al Ministro della salute l'imminente ingresso sul
mercato di medicinali innovativi ad  alto  costo  che,  tenuto  conto
della rilevanza delle  patologie  in  cui  sono  utilizzati  e  della
numerosita' dei pazienti  trattabili,  potrebbero  determinare  forti
squilibri di bilancio per il Servizio sanitario nazionale. 
  10. Al  fine  di  incrementare  l'appropriatezza  amministrativa  e
l'appropriatezza d'uso dei farmaci il  comitato  ed  il  tavolo  ((di
verifica)) degli adempimenti di cui agli articoli 9 e 12  dell'Intesa
Stato Regioni del 23 marzo 2005 verificano annualmente che  da  parte
delle Regioni si sia  provveduto  a  garantire  l'attivazione  ed  il
funzionamento dei  registri  dei  farmaci  sottoposti  a  registro  e
l'attivazione delle procedure per ottenere  l'eventuale  rimborso  da
parte delle  aziende  farmaceutiche  interessate.  ((I  registri  dei
farmaci di cui al presente comma sono parte  integrante  del  sistema
informativo del Servizio sanitario nazionale.)) 
  11. La disciplina ((dei commi da 4 a 10 del presente articolo )) in
materia  di  spesa  farmaceutica  sostituisce  integralmente   quella
prevista  dalla  lettera  b)  del  comma  1  dell'articolo   17   del
decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 15 luglio 2011, n. 111;  conseguentemente  i  riferimenti
alla lettera  b)  contenuti  nello  stesso  articolo  17  del  citato
decreto-legge devono intendersi come riferimenti ((ai commi da 4 a 10
del presente articolo)). 
  ((11-bis. Il medico che curi un paziente, per la prima  volta,  per
una patologia cronica, ovvero per un nuovo episodio di patologia  non
cronica, per il cui  trattamento  sono  disponibili  piu'  medicinali
equivalenti,  e'  tenuto  ad  indicare  nella  ricetta  del  Servizio
sanitario  nazionale  la  sola  denominazione  del  principio  attivo
contenuto nel farmaco. Il medico ha facolta' di indicare altresi'  la
denominazione  di  uno  specifico  medicinale  a  base  dello  stesso
principio attivo; tale indicazione e' vincolante  per  il  farmacista
ove  in  essa  sia  inserita,  corredata  obbligatoriamente  di   una
sintetica motivazione, la clausola  di  non  sostituibilita'  di  cui
all'articolo 11, comma 12, del decreto-legge 24 gennaio 2012,  n.  1,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n.  27.  Il
farmacista comunque si  attiene  a  quanto  previsto  dal  menzionato
articolo 11, comma 12.)) 
  12. Con le disposizioni di cui ai commi 13 e 14 sono fissate misure
di razionalizzazione della spesa per acquisti di  beni  e  servizi  e
ulteriori misure in campo sanitario per l'anno  2012.  Per  gli  anni
2013  e  seguenti  le  predette  misure  sono  applicate,  salvo   la
stipulazione, entro (( il 15 novembre  2012  )),  del  Patto  per  la
salute 2013-2015, sancita dalla Conferenza permanente per i  rapporti
tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e  Bolzano,
ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131,
nella quale possono  essere  convenute  rimodulazioni  delle  misure,
fermo  restando  l'importo  complessivo  degli  obiettivi  finanziari
annuali.  Con  il  medesimo  Patto   si   procede   al   monitoraggio
dell'attuazione  delle  misure  finalizzate   all'accelerazione   del
pagamento dei crediti degli enti del servizio sanitario nazionale. 
  13. Al fine di razionalizzare le risorse in ambito sanitario  e  di
conseguire una riduzione della spesa per acquisto di beni e servizi: 
a) ferme restando le disposizioni di cui all'articolo  17,  comma  1,
   del  decreto-legge  6  luglio  2011,   n.   98,   convertito   con
   modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, gli importi e le
   connesse prestazioni relative a contratti in essere di appalto  di
   servizi e di fornitura di beni e  servizi,  con  esclusione  degli
   acquisti dei farmaci, stipulati da aziende ed  enti  del  Servizio
   sanitario nazionale, sono ridotti del  5  per  cento  a  decorrere
   dalla data di entrata in vigore del presente decreto per tutta  la
   durata dei contratti medesimi; tale riduzione per la fornitura  di
   dispositivi medici opera fino al 31 dicembre 2012; 
  b) all'articolo 17, comma 1, lettera a), del decreto-legge 6 luglio
2011, n. 98, convertito dalla legge 15  luglio  2011,  n.  111,  ((il
quarto e il quinto periodo sono sostituiti dai  seguenti)):  «Qualora
sulla base dell'attivita' di rilevazione di cui  al  presente  comma,
nonche' sulla base delle analisi effettuate dalle Centrali  regionali
per gli acquisti anche grazie a strumenti di rilevazione  dei  prezzi
unitari corrisposti dalle Aziende Sanitarie per gli acquisti di  beni
e servizi, emergano differenze significative dei prezzi  unitari,  le
Aziende  Sanitarie  sono  tenute  a   proporre   ai   fornitori   una
rinegoziazione dei contratti che  abbia  l'effetto  di  ricondurre  i
prezzi unitari di fornitura  ai  prezzi  di  riferimento  come  sopra
individuati, e senza che cio'  comporti  modifica  della  durata  del
contratto. In caso di mancato accordo, entro il termine di 30  giorni
dalla trasmissione della proposta, in ordine  ai  prezzi  come  sopra
proposti, le Aziende sanitarie  hanno  il  diritto  di  recedere  dal
contratto senza alcun onere a carico delle stesse, e cio'  in  deroga
all'articolo 1671 del codice civile. Ai fini della  presente  lettera
per differenze  significative  dei  prezzi  si  intendono  differenze
superiori al 20 per cento rispetto al prezzo di riferimento.  ((Sulla
base  dei  risultati  della   prima   applicazione   della   presente
disposizione, a decorrere dal 1° gennaio 2013 la  individuazione  dei
dispositivi medici per le finalita' della  presente  disposizione  e'
effettuata dalla medesima Agenzia di cui all'articolo 5  del  decreto
legislativo 30 giugno 1993, n. 266, sulla base di criteri fissati con
decreto del Ministro  della  salute,  di  concerto  con  il  Ministro
dell'economia e delle finanze, relativamente a parametri di qualita',
di standard tecnologico, di sicurezza  e  di  efficacia.  Nelle  more
della  predetta  individuazione  resta  ferma   l'individuazione   di
dispositivi medici eventualmente gia' operata da parte  della  citata
Agenzia. Le aziende sanitarie che abbiano proceduto alla  rescissione
del contratto, nelle more dell'espletamento  delle  gare  indette  in
sede centralizzata  o  aziendale,  possono,  al  fine  di  assicurare
comunque la disponibilita' dei  beni  e  servizi  indispensabili  per
garantire l'attivita' gestionale  e  assistenziale,  stipulare  nuovi
contratti accedendo a convenzioni-quadro anche di  altre  regioni,  o
tramite  affidamento  diretto  a  condizioni  piu'   convenienti   in
ampliamento  di  contratto  stipulato  da  altre  aziende   sanitarie
mediante gare di appalto o forniture;)) 
  ((b-bis) l'articolo 7-bis del decreto-legge 7 maggio 2012,  n.  52,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 2012, n.  94,  e'
abrogato;)) 
  (( c)  sulla  base  e  nel  rispetto  degli  standard  qualitativi,
strutturali,  tecnologici  e  quantitativi  relativi   all'assistenza
ospedaliera fissati,  entro  il  31  ottobre  2012,  con  regolamento
approvato ai  sensi  dell'articolo  1,  comma  169,  della  legge  30
dicembre 2004, n. 311, previa intesa della Conferenza permanente  per
i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di  Trento
e di Bolzano, nonche' tenendo conto della  mobilita'  interregionale,
le regioni e le province autonome di Trento e  di  Bolzano  adottano,
nel rispetto della riorganizzazione di servizi distrettuali  e  delle
cure primarie finalizzate all'assistenza 24 ore su 24 sul  territorio
adeguandoli agli standard  europei,  entro  il  31  dicembre  2012)),
provvedimenti di riduzione dello standard dei posti letto ospedalieri
accreditati  ed  effettivamente  a  carico  del  servizio   sanitario
regionale, ad un livello non superiore a 3,7 posti  letto  per  mille
abitanti, comprensivi di 0,7 posti letto per mille  abitanti  per  la
riabilitazione e la lungodegenza post-acuzie, adeguando coerentemente
le dotazioni organiche dei presidi ospedalieri pubblici ed  assumendo
come riferimento un tasso di ospedalizzazione pari a  160  per  mille
abitanti di cui il 25  per  cento  riferito  a  ricoveri  diurni.  La
riduzione dei  posti  letto  e'  a  carico  dei  presidi  ospedalieri
pubblici ((per una quota non inferiore al 50 per cento))  del  totale
dei posti letto da ridurre ed e' conseguita esclusivamente attraverso
la soppressione di unita' operative complesse. Nelle singole  regioni
((e province autonome)), fino ad avvenuta realizzazione del  processo
di riduzione dei posti letto e delle corrispondenti unita'  operative
complesse, e' sospeso il conferimento o il rinnovo  di  incarichi  ai
sensi  dell'articolo  15((-septies))  del  decreto   legislativo   30
dicembre 1992, n. 502 e  successive  modificazioni.  Nell'ambito  del
processo di riduzione, le regioni e le province autonome di Trento  e
di Bolzano operano una verifica, sotto  il  profilo  assistenziale  e
gestionale, della funzionalita' delle piccole  strutture  ospedaliere
pubbliche, anche  se  funzionalmente  e  amministrativamente  facenti
parte di presidi ospedalieri articolati in piu'  sedi,  e  promuovono
l'ulteriore passaggio dal ricovero ordinario al ricovero diurno e dal
ricovero diurno all'assistenza  in  regime  ambulatoriale,  favorendo
l'assistenza residenziale e domiciliare; 
  (( c-bis) e'  favorita  la  sperimentazione  di  nuovi  modelli  di
assistenza, nell'ambito delle varie forme in cui questa e' garantita,
che  realizzino  effettive  finalita'  di  contenimento  della  spesa
sanitaria,  anche  attraverso  specifiche  sinergie   tra   strutture
pubbliche e private, ospedaliere ed extraospedaliere;)) 
  d) fermo  restando  quanto  previsto  dall'articolo  17,  comma  1,
lettera a), del decreto-legge 6 luglio 2011, n.  98,  convertito  con
modificazioni dalla legge 15  luglio  2011,  n.  111,  gli  enti  del
servizio sanitario nazionale, ovvero,  per  essi,  le  regioni  e  le
province autonome di Trento e Bolzano, utilizzano, per l'acquisto  di
beni e servizi relativi alle categorie merceologiche  presenti  nella
piattaforma  CONSIP,  gli  strumenti  di  acquisto   e   negoziazione
telematici messi a  disposizione  dalla  stessa  CONSIP,  ovvero,  se
disponibili, dalle centrali di committenza regionali  di  riferimento
costituite ai sensi  dell'articolo  1,  comma  455,  della  legge  27
dicembre 2006, n. 296. I contratti stipulati in violazione di  quanto
disposto dalla presente lettera sono  nulli,  costituiscono  illecito
disciplinare e sono causa di responsabilita' amministrativa; 
  e) costituisce adempimento ai fini  dell'accesso  al  finanziamento
integrativo del SSN, ai sensi della vigente legislazione, la verifica
della redazione dei bandi di gara e dei contratti di global service e
facility management in termini tali da specificare l'esatto ammontare
delle singole prestazioni richieste (lavori, servizi, forniture) e la
loro  incidenza  percentuale  relativamente  all'importo  complessivo
dell'appalto. Alla verifica  del  predetto  adempimento  provvede  il
Tavolo tecnico di verifica degli adempimenti di cui  all'articolo  12
dell'Intesa   Stato-Regioni   del   23   marzo   2005,   sulla   base
dell'istruttoria  effettuata  dall'Autorita'  per  la  vigilanza  sui
lavori pubblici; 
  f) il tetto di spesa per l'acquisto di dispositivi medici,  di  cui
all'articolo 17, comma 2, del decreto-legge 6  luglio  2011,  n.  98,
convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n.  111,  e'
rideterminato, per l'anno 2013 al valore  del  4,9  per  cento  e,  a
decorrere dal 2014, al valore del 4,8 per cento; 
  ((f-bis) all'articolo  3,  comma  7,  del  decreto  legislativo  30
dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, dopo il  penultimo
periodo e' inserito il seguente: «Nelle  aziende  ospedaliere,  nelle
aziende ospedaliero-universitarie di cui all'articolo 2  del  decreto
legislativo 21 dicembre 1999, n. 517, e negli istituti di ricovero  e
cura  a  carattere  scientifico  pubblici,  costituiti  da  un  unico
presidio, le funzioni e i compiti del direttore sanitario di  cui  al
presente articolo e del dirigente medico di cui all'articolo 4, comma
9, del presidio ospedaliero sono svolti da un unico soggetto avente i
requisiti di legge»;)) 
  g) all'articolo 8-sexies del decreto legislativo 30 dicembre  1992,
n. 502, dopo il comma 1 e' inserito il seguente comma: 
  «1-bis. Il valore complessivo della  remunerazione  delle  funzioni
non puo' in ogni  caso  superare  il  30  per  cento  del  limite  di
remunerazione assegnato.». 
  14. A tutti i singoli contratti e a tutti i singoli accordi vigenti
nell'esercizio 2012, ai sensi dell'articolo 8-quinquies  del  decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, per l'acquisto  di  prestazioni
sanitarie  da   soggetti   privati   accreditati   per   l'assistenza
specialistica  ambulatoriale  e  per  l'assistenza  ospedaliera,   si
applica  una  riduzione  dell'importo  e  dei  corrispondenti  volumi
d'acquisto in misura percentuale fissa, determinata dalla  regione  o
dalla provincia autonoma, tale da ridurre la spesa complessiva  annua
, rispetto alla spesa consuntivata per l'anno  2011,  dello  0,5  per
cento per l'anno 2012, dell'1 per cento per l'anno 2013 e del  2  per
cento a decorrere dall'anno 2014. La  misura  di  contenimento  della
spesa di cui al presente comma e'  aggiuntiva  rispetto  alle  misure
eventualmente gia' adottate dalle singole regioni e province autonome
di Trento e Bolzano e trova applicazione anche  in  caso  di  mancata
sottoscrizione dei contratti e degli accordi, facendo riferimento, in
tale ultimo caso, agli  atti  di  programmazione  regionale  o  delle
province autonome di Trento  e  Bolzano  della  spesa  sanitaria.  Il
livello   di   spesa   determinatosi   per   il   2012   a    seguito
dell'applicazione della misura di contenimento  di  cui  al  presente
comma costituisce il livello su cui si applicano  le  misure  che  le
regioni devono adottare, a decorrere dal 2013, ai sensi dell'articolo
17, comma 1, lettera a), ((terzo periodo)) del decreto-legge 6 luglio
2011, n. 98, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  15  luglio
2011, n. 111. 
  15. In deroga alla procedura prevista dall'articolo 8-sexies, comma
5, del decreto legislativo 30 dicembre ((1992, n. 502)), e successive
modificazioni,  in  materia  di  remunerazione  delle  strutture  che
erogano assistenza ospedaliera ed ambulatoriale a carico del servizio
sanitario nazionale, il Ministro della salute,  di  concerto  con  il
Ministro dell'economia  e  delle  finanze,  ((sentita  la  Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le  province
autonome di Trento e di Bolzano, con proprio  decreto,  entro  il  15
settembre 2012)), determina le tariffe massime che le  regioni  e  le
province autonome possono corrispondere alle  strutture  accreditate,
di cui all'articolo 8-quater  del  decreto  legislativo  30  dicembre
1992, n. 502 e successive modificazioni, sulla base dei dati di costo
disponibili e,  ove  ritenuti  congrui  ed  adeguati,  dei  tariffari
regionali, tenuto conto dell'esigenza di  recuperare,  anche  tramite
((la determinazione)) tariffaria, margini di inappropriatezza  ancora
esistenti a livello locale e nazionale. 
  16. Le tariffe massime di cui al comma 15, valide ((dalla  data  di
entrata in vigore del decreto  del  Ministro  previsto  dal  medesimo
comma 15, fino  alla  data  del  31  dicembre  2014)),  costituiscono
riferimento per la  valutazione  della  congruita'  delle  risorse  a
carico  del  Servizio  Sanitario   Nazionale,   quali   principi   di
coordinamento della finanza pubblica. 
  17. Gli importi tariffari, fissati dalle singole regioni, superiori
alle tariffe massime di cui ((al comma  15))  restano  a  carico  dei
bilanci regionali. Tale disposizione si intende  comunque  rispettata
dalle regioni per le quali il Tavolo di verifica  degli  adempimenti,
istituito  ai  sensi  dell'articolo  12  dell'Intesa  sancita   dalla
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le  Regioni  e  le
Province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 23 marzo 2005,
abbia verificato il  rispetto  dell'equilibrio  economico-finanziario
del settore sanitario, fatto salvo quanto  specificatamente  previsto
per le regioni che hanno sottoscritto l'accordo di  cui  all'articolo
1, comma 180, della legge 30  dicembre  2004,  n.  311  e  successive
modificazioni su  un  programma  operativo  di  riorganizzazione,  di
riqualificazione o di potenziamento del Servizio sanitario regionale,
per le quali le tariffe massime costituiscono un limite invalicabile. 
  18. Sono abrogate le disposizioni  contenute  nel  primo,  secondo,
terzo, quarto periodo dell'articolo 1,  comma  170,  della  legge  30
dicembre 2004, n. 311. 
  19. Al quinto periodo dell'articolo 1, comma 170,  della  legge  30
dicembre 2004 n. 311, le parole: «Con la medesima cadenza di  cui  al
quarto  periodo»  sono  sostituite  con  le  seguenti:  «Con  cadenza
triennale,  a  decorrere  ((dalla  data  di  entrata  in  vigore  del
decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95)),». 
  20. Si applicano, a decorrere dal  2013,  le  disposizioni  di  cui
all'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 31 maggio  2010,  n.  78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio  2010,  n.  122,
qualora al termine del periodo di riferimento del  Piano  di  rientro
ovvero della sua prosecuzione, non venga verificato positivamente, in
sede di verifica annuale e finale, il raggiungimento degli  obiettivi
strutturali del piano stesso, ovvero della sua prosecuzione. 
  21. Il comma 3 dell'articolo 17 del decreto-legge 6 luglio 2011, n.
98 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n.  111
e' sostituito dai seguenti: 
  «3. Le disposizioni di cui all'articolo 2, commi  71  e  72,  della
legge 23 dicembre 2009, n. 191 si applicano anche in  ciascuno  degli
anni 2013, 2014 e 2015. 
  3-bis. Alla verifica dell'effettivo conseguimento  degli  obiettivi
di cui al comma 3 si provvede con le modalita' previste dall'articolo
2, comma 73, della citata legge  n.  191  del  2009.  La  regione  e'
giudicata adempiente ove sia accertato l'effettivo  conseguimento  di
tali obiettivi. In caso contrario, limitatamente  agli  anni  2013  e
2014, la regione  e'  considerata  adempiente  ove  abbia  conseguito
l'equilibrio economico. 
  3-ter. Per le regioni sottoposte ai Piani di  rientro  dai  deficit
sanitari o ai Programmi operativi  di  prosecuzione  di  detti  Piani
restano comunque  fermi  gli  specifici  obiettivi  ivi  previsti  in
materia di personale». 
  22. In funzione delle disposizioni recate dal presente articolo  il
livello  del  fabbisogno  del  servizio  sanitario  nazionale  e  del
correlato finanziamento,  previsto  dalla  vigente  legislazione,  e'
ridotto di 900 milioni di euro per l'anno 2012, di 1.800  milioni  di
euro per l'anno 2013 e di ((2.000 milioni di euro per l'anno  2014  e
2.100 milioni di euro  a  decorrere  dall'anno  2015)).  Le  predette
riduzioni sono ripartite fra le regioni e  le  province  autonome  di
Trento e di Bolzano secondo criteri e modalita' proposti in  sede  di
auto coordinamento dalle regioni e province autonome di Trento  e  di
Bolzano medesime, da recepire, in  sede  di  espressione  dell'Intesa
sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti fra lo  Stato,  le
regioni  e  le  province  autonome  di  Trento  e  Bolzano   per   la
ripartizione  del  fabbisogno  sanitario   e   delle   disponibilita'
finanziarie annue per il Servizio sanitario nazionale,  entro  il  30
settembre 2012, con riferimento all'anno 2012 ed entro il 30 novembre
2012  con  riferimento  agli  anni  2013  e  seguenti.  Qualora   non
intervenga  la  predetta   proposta   entro   i   termini   predetti,
all'attribuzione del concorso alla manovra di  correzione  dei  conti
alle singole regioni e alle Province autonome di Trento e di Bolzano,
alla  ripartizione  del  fabbisogno   e   alla   ripartizione   delle
disponibilita' finanziarie annue per il Servizio sanitario  nazionale
si provvede secondo i criteri previsti dalla  normativa  vigente.  Le
Regioni a statuto  speciale  e  le  Province  autonome  di  Trento  e
Bolzano,  ad  esclusione  della  regione  Siciliana,  assicurano   il
concorso di cui al presente  comma  mediante  le  procedure  previste
dall'articolo  27  della  legge  5   maggio   2009,   n.   42.   Fino
all'emanazione delle norme di attuazione di cui al predetto  articolo
27, l'importo del concorso alla manovra di cui al presente  comma  e'
annualmente accantonato, a valere sulle quote di compartecipazione ai
tributi erariali. 
  23. A decorrere dall'anno 2013, la quota premiale  a  valere  sulle
risorse  ordinarie  previste  dalla  vigente  legislazione   per   il
finanziamento   del   Servizio    sanitario    nazionale,    disposta
dall'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 6  settembre  2011,
n. 149, e' annualmente  pari  allo  0,25  per  cento  delle  predette
risorse. 
  24. Si applicano, a decorrere dall'esercizio 2013, le  disposizioni
di cui all'articolo 2, comma 68, della legge  23  dicembre  2009,  n.
191. 
  25. L'articolo 16, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,
convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011,  n.  111  si
interpreta  nel  senso  che  le  disposizioni   ivi   richiamate   di
limitazione della crescita dei trattamenti economici anche  accessori
del personale delle pubbliche amministrazioni si applicano, in quanto
compatibili,  anche  al  personale  convenzionato  con  il   servizio
sanitario nazionale fin dalla loro entrata in vigore. ((La disciplina
prevista dall'articolo 9, commi 3-bis e 3-ter, del  decreto-legge  29
novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge  28
gennaio 2009, n. 2, in  materia  di  certificazione  dei  crediti,  e
dall'articolo 31, comma 1-bis, del decreto-legge 31 maggio  2010,  n.
78, convertito, con modificazioni, dalla legge  30  luglio  2010,  n.
122, in materia di compensazione dei crediti, e  i  relativi  decreti
attuativi, trovano applicazione nei confronti degli enti del Servizio
sanitario nazionale, secondo le modalita'  e  le  condizioni  fissate
dalle medesime disposizioni.)) 
  ((25-bis. Ai fini della  attivazione  dei  programmi  nazionali  di
valutazione  sull'applicazione  delle  norme  di  cui   al   presente
articolo,  il  Ministero  della  salute  provvede  alla  modifica  ed
integrazione di tutti i sistemi informativi  del  Servizio  sanitario
nazionale, anche quando  gestiti  da  diverse  amministrazioni  dello
Stato, ed alla interconnessione a livello nazionale di tutti i flussi
informativi su base individuale. Il complesso  delle  informazioni  e
dei dati individuali  cosi'  ottenuti  e'  reso  disponibile  per  le
attivita' di valutazione esclusivamente in  forma  anonima  ai  sensi
dell'articolo 35 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n.  118.  Il
Ministero della salute si avvale dell'AGENAS per lo svolgimento delle
funzioni di valutazione degli esiti delle prestazioni assistenziali e
delle procedure medico-chirurgiche nell'ambito del Servizio sanitario
nazionale. A tal fine, AGENAS accede, in tutte  le  fasi  della  loro
gestione, ai sistemi informativi interconnessi del Servizio sanitario
nazionale di cui al presente comma in modalita' anonima.)) 
  ((25-ter.  In  relazione  alla  determinazione  dei  costi  e   dei
fabbisogni standard nel settore sanitario secondo quanto previsto dal
decreto legislativo  6  maggio  2011,  n.  68,  il  Governo  provvede
all'acquisizione e alla pubblicazione dei relativi dati entro  il  31
ottobre 2012, nonche' a  ridefinire  i  tempi  per  l'attuazione  del
medesimo decreto nella parte relativa ai costi e fabbisogni  standard
nel settore sanitario, entro il 31 dicembre 2012.))