(parte 2)

           	
				
 
          Riferimenti normativi 
 
              Si riporta il testo dei commi da 75 a  96  dell'art.  2
          della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (Disposizioni  per  la
          formazione  del  bilancio  annuale  e   pluriennale   dello
          Stato-legge finanziaria 2010): 
              "75.  Per  le  regioni  che  risultano  in   squilibrio
          economico si applicano le disposizioni di cui ai  commi  da
          76 a 91. 
              76. All'art. 1, comma  174,  della  legge  30  dicembre
          2004, n. 311, e successive modificazioni, sono apportate le
          seguenti modificazioni: 
              a) al quinto periodo: 
              1)  dopo  le  parole:  «si  applicano  comunque»   sono
          inserite le seguenti: «il blocco automatico del  turn  over
          del personale del servizio sanitario regionale fino  al  31
          dicembre del secondo anno successivo a quello in corso,  il
          divieto  di  effettuare  spese  non  obbligatorie  per   il
          medesimo periodo e»; 
              2) le parole: «scaduto il  termine  del  31  maggio,  i
          provvedimenti del commissario ad acta non possono avere  ad
          oggetto»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «scaduto   il
          termine  del  31  maggio,  la  regione  non  puo'  assumere
          provvedimenti che abbiano ad oggetto»; 
              b) sono aggiunti, in fine,  i  seguenti  periodi:  «Gli
          atti emanati e i  contratti  stipulati  in  violazione  del
          blocco automatico del turn over e del divieto di effettuare
          spese non obbligatorie sono  nulli.  In  sede  di  verifica
          annuale degli adempimenti la regione interessata e'  tenuta
          ad   inviare   una   certificazione,    sottoscritta    dal
          rappresentante legale  dell'ente  e  dal  responsabile  del
          servizio finanziario, attestante il rispetto  dei  predetti
          vincoli». 
              77.  E'  definito  quale  standard   dimensionale   del
          disavanzo sanitario strutturale, rispetto al  finanziamento
          ordinario e alle maggiori  entrate  proprie  sanitarie,  il
          livello del 5 per cento, ancorche' coperto  dalla  regione,
          ovvero il livello inferiore al  5  per  cento  qualora  gli
          automatismi fiscali  o  altre  risorse  di  bilancio  della
          regione non garantiscano con la quota libera  la  copertura
          integrale del  disavanzo.  Nel  caso  di  raggiungimento  o
          superamento di  detto  standard  dimensionale,  la  regione
          interessata e' tenuta a presentare entro il  successivo  10
          giugno un piano di  rientro  di  durata  non  superiore  al
          triennio, elaborato con l'ausilio dell'Agenzia italiana del
          farmaco (AIFA)  e  dell'Agenzia  nazionale  per  i  servizi
          sanitari regionali (AGENAS) ai  sensi  dell'art.  1,  comma
          180, della legge 30 dicembre 2004,  n.  311,  e  successive
          modificazioni,  per  le  parti  non  in  contrasto  con  la
          presente legge, che contenga sia le misure di  riequilibrio
          del profilo erogativo dei livelli essenziali di assistenza,
          per renderlo conforme a quello desumibile dal vigente piano
          sanitario nazionale e dal vigente  decreto  del  Presidente
          del Consiglio  dei  ministri  di  fissazione  dei  medesimi
          livelli  essenziali  di  assistenza,  sia  le  misure   per
          garantire l'equilibrio di bilancio  sanitario  in  ciascuno
          degli anni compresi nel piano stesso. 
              78. Il piano di rientro, approvato  dalla  regione,  e'
          valutato dalla Struttura tecnica  di  monitoraggio  di  cui
          all'art. 3, comma 2, della citata intesa  Stato-regioni  in
          materia  sanitaria  per  il  triennio  2010-2012  e   dalla
          Conferenza permanente per  i  rapporti  tra  lo  Stato,  le
          regioni e le province autonome di Trento e di  Bolzano  nei
          termini  perentori   rispettivamente   di   trenta   e   di
          quarantacinque giorni dalla data di approvazione  da  parte
          della regione.  La  citata  Conferenza,  nell'esprimere  il
          parere, tiene  conto  del  parere  della  citata  Struttura
          tecnica, ove espresso. 
              79. Il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro
          dell'economia e delle finanze, di concerto con il  Ministro
          della salute, sentito il Ministro per  i  rapporti  con  le
          regioni, decorsi i termini di  cui  al  comma  78,  accerta
          l'adeguatezza del piano presentato anche  in  mancanza  dei
          pareri delle citate Struttura tecnica e Conferenza. In caso
          di riscontro positivo, il piano e' approvato dal  Consiglio
          dei ministri ed e' immediatamente efficace ed esecutivo per
          la regione. In caso di riscontro negativo, ovvero  in  caso
          di  mancata  presentazione  del  piano,  il  Consiglio  dei
          ministri, in attuazione dell'art. 120  della  Costituzione,
          nomina il presidente della regione commissario ad acta  per
          la predisposizione, entro i successivi trenta  giorni,  del
          piano di rientro e  per  la  sua  attuazione  per  l'intera
          durata  del  piano  stesso.  A  seguito  della  nomina  del
          presidente quale commissario ad acta: 
              a)  oltre  all'applicazione   delle   misure   previste
          dall'art. 1, comma 174, della legge 30  dicembre  2004,  n.
          311, come da ultimo modificato dal comma  76  del  presente
          articolo, in via automatica sono  sospesi  i  trasferimenti
          erariali a carattere non  obbligatorio  e,  sempre  in  via
          automatica, decadono i direttori generali, amministrativi e
          sanitari  degli  enti  del  servizio  sanitario  regionale,
          nonche' dell'assessorato regionale competente. Con  decreto
          del Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  sentita  la
          Conferenza permanente per  i  rapporti  tra  lo  Stato,  le
          regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono
          individuati   i   trasferimenti   erariali   a    carattere
          obbligatorio; 
              b) con riferimento all'esercizio  in  corso  alla  data
          della delibera di nomina  del  commissario  ad  acta,  sono
          incrementate  in  via  automatica,  in  aggiunta  a  quanto
          previsto dal comma 80, nelle misure  fisse  di  0,15  punti
          percentuali   l'aliquota   dell'imposta   regionale   sulle
          attivita'  produttive   e   di   0,30   punti   percentuali
          l'addizionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche
          (IRPEF) rispetto al livello delle aliquote vigenti, secondo
          le modalita' previste dal citato art. 1, comma  174,  della
          legge n. 311 del 2004, come da ultimo modificato dal  comma
          76 del presente articolo. 
              80. Per la regione sottoposta al piano di rientro resta
          fermo l'obbligo del mantenimento, per l'intera  durata  del
          piano,  delle  maggiorazioni   dell'aliquota   dell'imposta
          regionale sulle  attivita'  produttive  e  dell'addizionale
          regionale all'IRPEF ove scattate automaticamente  ai  sensi
          dell'art. 1, comma 174, della legge 30  dicembre  2004,  n.
          311, come da ultimo modificato dal comma  76  del  presente
          articolo.  Gli  interventi  individuati  dal   piano   sono
          vincolanti per la regione, che e' obbligata a  rimuovere  i
          provvedimenti, anche legislativi,  e  a  non  adottarne  di
          nuovi che siano di ostacolo alla piena attuazione del piano
          di rientro. A tale scopo, qualora, in corso  di  attuazione
          del piano o dei programmi operativi di cui al comma 88, gli
          ordinari organi di attuazione del piano o il commissario ad
          acta  rinvengano  ostacoli   derivanti   da   provvedimenti
          legislativi  regionali,   li   trasmettono   al   Consiglio
          regionale, indicandone puntualmente i motivi  di  contrasto
          con il Piano di rientro o con  i  programmi  operativi.  Il
          Consiglio regionale, entro i  successivi  sessanta  giorni,
          apporta le necessarie modifiche  alle  leggi  regionali  in
          contrasto, o le sospende, o le abroga. Qualora il Consiglio
          regionale non provveda ad apportare le necessarie modifiche
          legislative entro i termini indicati, ovvero vi provveda in
          modo parziale o comunque tale da non rimuovere gli ostacoli
          all'attuazione del piano  o  dei  programmi  operativi,  il
          Consiglio dei Ministri adotta, ai sensi dell'art. 120 della
          Costituzione, le necessarie misure, anche normative, per il
          superamento  dei  predetti  ostacoli.  Resta  fermo  quanto
          previsto  dall'art.  1,  comma  796,  lettera  b),   ottavo
          periodo, della legge 27 dicembre 2006, n.  296,  in  merito
          alla possibilita', qualora sia verificato che  il  rispetto
          degli  obiettivi  intermedi  sia   stato   conseguito   con
          risultati quantitativamente migliori,  di  riduzione  delle
          aliquote fiscali nell'esercizio  successivo  per  la  quota
          corrispondente  al  miglior  risultato  ottenuto;   analoga
          misura di attenuazione si puo' applicare  anche  al  blocco
          del  turn  over  e  al  divieto  di  effettuare  spese  non
          obbligatorie  in  presenza  delle  medesime  condizioni  di
          attuazione del piano. 
              81. La verifica dell'attuazione del  piano  di  rientro
          avviene  con  periodicita'  trimestrale  e  annuale,  ferma
          restando la possibilita' di procedere a verifiche ulteriori
          previste dal piano  stesso  o  straordinarie  ove  ritenute
          necessarie da una delle parti. I provvedimenti regionali di
          spesa  e  programmazione  sanitaria,  e  comunque  tutti  i
          provvedimenti  aventi  impatto   sul   servizio   sanitario
          regionale indicati nel piano in  apposito  paragrafo  dello
          stesso, sono trasmessi  alla  piattaforma  informatica  del
          Ministero della salute, a  cui  possono  accedere  tutti  i
          componenti degli organismi di cui all'art. 3  della  citata
          intesa Stato-regioni in materia sanitaria per  il  triennio
          2010-2012. Il Ministero della salute, di  concerto  con  il
          Ministero  dell'economia  e  delle   finanze,   nell'ambito
          dell'attivita' di affiancamento di propria  competenza  nei
          confronti delle regioni sottoposte al piano di rientro  dai
          disavanzi, esprime un parere preventivo esclusivamente  sui
          provvedimenti indicati nel piano di rientro. 
              82. L'approvazione del piano di rientro  da  parte  del
          Consiglio dei ministri e la  sua  attuazione  costituiscono
          presupposto  per   l'accesso   al   maggior   finanziamento
          dell'esercizio in cui si e' verificata l'inadempienza e  di
          quelli  interessati  dal  piano  stesso.  L'erogazione  del
          maggior finanziamento, dato dalle quote  premiali  e  dalle
          eventuali ulteriori  risorse  finanziate  dallo  Stato  non
          erogate in conseguenza di inadempienze  pregresse,  avviene
          per  una  quota  pari   al   40   per   cento   a   seguito
          dell'approvazione  del  piano  di  rientro  da  parte   del
          Consiglio dei ministri. Le restanti somme  sono  erogate  a
          seguito della verifica positiva dell'attuazione del  piano,
          con  la  procedura  di  cui  all'art.  1,  comma   2,   del
          decreto-legge 7  ottobre  2008,  n.  154,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 4  dicembre  2008,  n.  189.  In
          materia  di  erogabilita'  delle  somme  restano  ferme  le
          disposizioni di cui all'art. 1, commi 2  e  3,  del  citato
          decreto-legge n. 154 del 2008, e all'art. 6-bis, commi 1  e
          2, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185,  convertito,
          con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. 
              83. Qualora dall'esito delle verifiche di cui al  comma
          81 emerga l'inadempienza della  regione,  su  proposta  del
          Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con  il
          Ministro della salute e sentito il Ministro per i  rapporti
          con le regioni,  il  Consiglio  dei  ministri,  sentite  la
          Struttura tecnica di monitoraggio di cui all'art. 3,  comma
          2, della citata intesa Stato-regioni in  materia  sanitaria
          per il triennio 2010-2012 e la Conferenza permanente per  i
          rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
          Trento e di Bolzano, che esprimono il proprio parere  entro
          i termini perentori, rispettivamente, di dieci e  di  venti
          giorni dalla richiesta, diffida la regione  interessata  ad
          attuare  il  piano,  adottando  altresi'  tutti  gli   atti
          normativi,  amministrativi,  organizzativi   e   gestionali
          idonei a garantire il conseguimento degli obiettivi in esso
          previsti. In caso di perdurante inadempienza, accertata dal
          Tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti  regionali
          e dal Comitato permanente per la  verifica  dell'erogazione
          dei livelli essenziali di assistenza di cui rispettivamente
          all'art. 12 e all'art. 9 della citata intesa 23 marzo 2005,
          sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti  tra  lo
          Stato, le regioni e le province autonome  di  Trento  e  di
          Bolzano, pubblicata nel supplemento ordinario  n.  83  alla
          Gazzetta Ufficiale n. 105 del 7 maggio 2005,  il  Consiglio
          dei ministri, su  proposta  del  Ministro  dell'economia  e
          delle finanze, di concerto con il Ministro della  salute  e
          sentito il Ministro per  i  rapporti  con  le  regioni,  in
          attuazione  dell'art.  120  della  Costituzione  nomina  il
          presidente della regione commissario ad acta  per  l'intera
          durata del piano di rientro. Il commissario adotta tutte le
          misure indicate nel piano, nonche'  gli  ulteriori  atti  e
          provvedimenti normativi,  amministrativi,  organizzativi  e
          gestionali  da  esso  implicati  in  quanto  presupposti  o
          comunque correlati e necessari alla completa attuazione del
          piano. Il commissario verifica altresi' la piena ed  esatta
          attuazione del piano a  tutti  i  livelli  di  governo  del
          sistema sanitario regionale. A seguito della  deliberazione
          di nomina del commissario: 
              a)  oltre  all'applicazione   delle   misure   previste
          dall'art. 1, comma 174, della legge 30  dicembre  2004,  n.
          311, come da ultimo modificato dal comma  76  del  presente
          articolo, in via automatica sono  sospesi  i  trasferimenti
          erariali a carattere non  obbligatorio,  da  individuare  a
          seguito  del  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
          ministri di cui al comma 79, lettera a), e decadono, sempre
          in via automatica, i direttori generali,  amministrativi  e
          sanitari  degli  enti  del  servizio  sanitario  regionale,
          nonche' dell'assessorato regionale competente; 
              b) con riferimento all'esercizio  in  corso  alla  data
          della delibera di nomina  del  commissario  ad  acta,  sono
          incrementate  in  via  automatica,  in  aggiunta  a  quanto
          previsto dal comma 80, nelle misure  fisse  di  0,15  punti
          percentuali   l'aliquota   dell'imposta   regionale   sulle
          attivita'  produttive   e   di   0,30   punti   percentuali
          l'addizionale all'IRPEF rispetto al livello delle  aliquote
          vigenti, secondo le modalita' previste dall'art.  1,  comma
          174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, come  da  ultimo
          modificato dal comma 76 del presente articolo. 
              84.  Qualora  il  presidente  della  regione,  nominato
          commissario ad acta per la  redazione  e  l'attuazione  del
          piano ai sensi dei commi 79 o 83, non adempia in tutto o in
          parte all'obbligo di redazione del piano o  agli  obblighi,
          anche    temporali,    derivanti    dal    piano    stesso,
          indipendentemente  dalle  ragioni  dell'inadempimento,   il
          Consiglio dei ministri, in attuazione dell'art.  120  della
          Costituzione, adotta tutti gli atti necessari ai fini della
          predisposizione  del  piano  di   rientro   e   della   sua
          attuazione. Nei casi di riscontrata difficolta' in sede  di
          verifica e  monitoraggio  nell'attuazione  del  piano,  nei
          tempi o  nella  dimensione  finanziaria  ivi  indicata,  il
          Consiglio dei ministri, in attuazione dell'art.  120  della
          Costituzione, sentita la regione interessata, nomina uno  o
          piu'  commissari  ad  acta  di  qualificate  e   comprovate
          professionalita'  ed  esperienza  in  materia  di  gestione
          sanitaria per l'adozione e l'attuazione degli atti indicati
          nel piano e non realizzati. 
              85. Si applicano le disposizioni  di  cui  all'art.  4,
          comma  2,  terzo,  quarto,  quinto  e  sesto  periodo,  del
          decreto-legge 1° ottobre  2007,  n.  159,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 29  novembre  2007,  n.  222,  e
          successive modificazioni, in materia di soggetti  attuatori
          e di oneri e risorse della gestione commissariale.  Restano
          altresi'   salve   le   disposizioni    in    materia    di
          commissariamenti sanitari che non siano in contrasto con le
          disposizioni del presente articolo. 
              86.  L'accertato  verificarsi,  in  sede  di   verifica
          annuale, del mancato  raggiungimento  degli  obiettivi  del
          piano di rientro,  con  conseguente  determinazione  di  un
          disavanzo sanitario, comporta, oltre all'applicazione delle
          misure previste dal comma 80 e  ferme  restando  le  misure
          eventualmente scattate ai sensi del comma 83,  l'incremento
          nelle misure fisse di 0,15 punti percentuali  dell'aliquota
          dell'imposta regionale sulle attivita' produttive e di 0,30
          punti percentuali dell'addizionale  all'IRPEF  rispetto  al
          livello  delle  aliquote  vigenti,  secondo  le   procedure
          previste dall'art. 1, comma 174, della  legge  30  dicembre
          2004, n. 311, come da ultimo modificato dal  comma  76  del
          presente articolo. 
              87. Le disposizioni di cui  ai  commi  80,  82,  ultimo
          periodo, e da 83 a 86  si  applicano  anche  nei  confronti
          delle regioni che abbiano avviato le procedure per il piano
          di rientro. 
              88. Per le regioni gia' sottoposte ai piani di  rientro
          e gia' commissariate alla data di entrata in  vigore  della
          presente  legge  restano  fermi  l'assetto  della  gestione
          commissariale previgente per la prosecuzione del  piano  di
          rientro, secondo  programmi  operativi,  coerenti  con  gli
          obiettivi   finanziari   programmati,    predisposti    dal
          commissario ad acta, nonche' le relative azioni di supporto
          contabile e gestionale. E' fatta salva la possibilita'  per
          la regione di presentare un nuovo piano di rientro ai sensi
          della disciplina recata dal presente  articolo.  A  seguito
          dell'approvazione    del    nuovo    piano    cessano     i
          commissariamenti, secondo i tempi e le  procedure  definiti
          nel  medesimo  piano  per  il  passaggio   dalla   gestione
          straordinaria   commissariale   alla   gestione   ordinaria
          regionale. In ogni caso si applicano le disposizioni di cui
          all'art. 1, comma 174, della legge  30  dicembre  2004,  n.
          311, come da ultimo modificato dal comma  76  del  presente
          articolo, e ai commi da 80 a 86 del presente articolo. 
              88-bis. Il primo periodo del comma 88 si interpreta nel
          senso che i programmi operativi costituiscono  prosecuzione
          e   necessario   aggiornamento    degli    interventi    di
          riorganizzazione,  riqualificazione  e  potenziamento   del
          piano di rientro, al fine di tenere conto del finanziamento
          del  servizio  sanitario  programmato  per  il  periodo  di
          riferimento,   dell'effettivo    stato    di    avanzamento
          dell'attuazione del piano di rientro, nonche' di  ulteriori
          obblighi regionali derivanti da Intese  fra  lo  Stato,  le
          regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano o  da
          innovazioni della legislazione statale vigente. 
              89.  Al  fine  di  assicurare  il  conseguimento  degli
          obiettivi dei piani  di  rientro  dai  disavanzi  sanitari,
          sottoscritti ai sensi dell'art. 1, comma 180,  della  legge
          30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni, nella
          loro unitarieta', anche mediante  il  regolare  svolgimento
          dei  pagamenti  dei  debiti  accertati  in  attuazione  dei
          medesimi piani, per un periodo di due mesi  dalla  data  di
          entrata in vigore della presente legge non  possono  essere
          intraprese o  proseguite  azioni  esecutive  nei  confronti
          delle aziende sanitarie locali e ospedaliere delle  regioni
          medesime  e  i  pignoramenti  eventualmente  eseguiti   non
          vincolano gli enti debitori e i tesorieri, i quali  possono
          disporre delle somme per le finalita'  istituzionali  degli
          enti. I relativi debiti insoluti  producono,  nel  suddetto
          periodo di due mesi, esclusivamente gli interessi legali di
          cui all'art.  1284  del  codice  civile,  fatti  salvi  gli
          accordi tra le  parti  che  prevedono  tassi  di  interesse
          inferiori. 
              90.  Le  regioni  interessate  dai  piani  di  rientro,
          d'intesa con il Governo, possono utilizzare,  nel  rispetto
          degli equilibri di finanza pubblica, a copertura dei debiti
          sanitari, le risorse del Fondo per le aree  sottoutilizzate
          relative ai programmi di interesse strategico regionale  di
          cui alla delibera del CIPE n.  1/2009  del  6  marzo  2009,
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 137  del  16  giugno
          2009, nel limite individuato nella delibera di presa d'atto
          dei singoli piani attuativi regionali da parte del CIPE. 
              91. Limitatamente ai  risultati  d'esercizio  dell'anno
          2009, nelle regioni  per  le  quali  si  e'  verificato  il
          mancato  raggiungimento  degli  obiettivi  programmati   di
          risanamento e riequilibrio economico-finanziario  contenuti
          nello specifico piano di rientro dai disavanzi sanitari, di
          cui all'accordo sottoscritto ai sensi  dell'art.  1,  comma
          180, della legge 30 dicembre 2004,  n.  311,  e  successive
          modificazioni: 
              a)  e'  consentito  provvedere   alla   copertura   del
          disavanzo sanitario mediante risorse di bilancio  regionale
          a condizione che le relative misure di copertura, idonee  e
          congrue,  risultino  essere  state  adottate  entro  il  31
          dicembre 2009; 
              b)  si  applicano,  secondo   le   procedure   previste
          dall'art. 1, comma 174, della legge 30  dicembre  2004,  n.
          311, come da ultimo modificato dal comma  76  del  presente
          articolo, le disposizioni di cui al comma 86  del  presente
          articolo, in deroga a quanto stabilito dall'art.  1,  comma
          796, lettera b), sesto periodo,  della  legge  27  dicembre
          2006, n. 296. 
              92. Per  le  regioni  che  risultano  inadempienti  per
          motivi diversi  dall'obbligo  dell'equilibrio  di  bilancio
          sanitario, si applicano le disposizioni di cui ai commi  da
          93 a 97. 
              93. Le regioni possono chiedere la sottoscrizione di un
          accordo, con il relativo piano di rientro, approvato  dalla
          regione, ai sensi dell'art. 1, comma 180,  della  legge  30
          dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni,  per  le
          parti non in contrasto con la presente legge. Ai fini della
          sottoscrizione del citato accordo, il piano di  rientro  e'
          valutato dalla Struttura tecnica  di  monitoraggio  di  cui
          all'art. 3, comma 2, della citata intesa  Stato-regioni  in
          materia  sanitaria  per  il  triennio  2010-2012  e   dalla
          Conferenza permanente per  i  rapporti  tra  lo  Stato,  le
          regioni e le province autonome di Trento e di  Bolzano  nei
          termini perentori, rispettivamente, di quindici e di trenta
          giorni dall'invio. La Conferenza permanente per i  rapporti
          tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
          di Bolzano,  nell'esprimere  il  parere,  tiene  conto  del
          parere della  citata  Struttura  tecnica,  ove  reso.  Alla
          sottoscrizione del citato accordo si da'  luogo  anche  nel
          caso sia decorso inutilmente il predetto termine di  trenta
          giorni. 
              94. La sottoscrizione dell'accordo di cui al comma 93 e
          la  relativa  attuazione  costituiscono   presupposto   per
          l'accesso al maggior finanziamento dell'esercizio in cui si
          e' verificata l'inadempienza e di  quelli  interessati  dal
          piano di rientro. L'erogazione  del  maggior  finanziamento
          avviene per una quota pari all'80 per cento a seguito della
          sottoscrizione dell'accordo. Le restanti somme sono erogate
          a  seguito  della  verifica  positiva  dell'attuazione  del
          piano, con la procedura di cui all'art.  1,  comma  2,  del
          decreto-legge 7  ottobre  2008,  n.  154,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 4  dicembre  2008,  n.  189.  In
          materia  di  erogabilita'  delle  somme  restano  ferme  le
          disposizioni di cui all'art. 1, commi 2  e  3,  del  citato
          decreto-legge n. 154 del 2008 e all'art. 6-bis, commi  1  e
          2, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185,  convertito,
          con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. 
              95. Gli interventi individuati  dal  piano  di  rientro
          sono  vincolanti  per  la  regione,  che  e'  obbligata   a
          rimuovere i  provvedimenti,  anche  legislativi,  e  a  non
          adottarne  di  nuovi  che  siano  di  ostacolo  alla  piena
          attuazione del piano di rientro. 
              96. La verifica dell'attuazione del  piano  di  rientro
          avviene  con  periodicita'  semestrale  e  annuale,   ferma
          restando la possibilita' di procedere a verifiche ulteriori
          previste dal piano  stesso  o  straordinarie  ove  ritenute
          necessarie da una delle parti. I provvedimenti regionali di
          spesa  e  programmazione  sanitaria,  e  comunque  tutti  i
          provvedimenti  aventi  impatto   sul   servizio   sanitario
          regionale indicati nel piano in  apposito  paragrafo  dello
          stesso, sono trasmessi  alla  piattaforma  informatica  del
          Ministero  della  salute,  cui  possono  accedere  tutti  i
          componenti degli organismi di cui all'art. 3  della  citata
          intesa Stato-regioni in materia sanitaria per  il  triennio
          2010-2012. Il Ministero della salute, di  concerto  con  il
          Ministero  dell'economia  e  delle   finanze,   nell'ambito
          dell'attivita' di affiancamento di propria  competenza  nei
          confronti delle regioni sottoposte al piano di rientro  dai
          disavanzi, esprime un parere preventivo esclusivamente  sui
          provvedimenti indicati nel piano di rientro.". 
              Si riporta il testo del comma 6 dell'art. 11 del citato
          decreto-legge n. 78 del 2010: 
              "6. In attesa dell'adozione di una nuova metodologia di
          remunerazione delle  farmacie  per  i  farmaci  erogati  in
          regime di Servizio sanitario nazionale, a  decorrere  dalla
          data di entrata in vigore della legge  di  conversione  del
          presente decreto, le quote di spettanza dei grossisti e dei
          farmacisti  sul  prezzo  di  vendita  al   pubblico   delle
          specialita' medicinali di classe  A,  di  cui  all'art.  8,
          comma 10, della legge 24 dicembre 1993,  n.  537,  previste
          nella misura rispettivamente del 6,65 per cento e del  26,7
          per cento dall'art. 1, comma 40, della  legge  23  dicembre
          1996, n. 662, e dall'art. 13,  comma  1,  lettera  b),  del
          decreto-legge  28  aprile  2009,  n.  39,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 24  giugno  2009,  n.  77,  sono
          rideterminate nella misura del 3 per cento per i  grossisti
          e del 30,35 per cento per i farmacisti che deve  intendersi
          come quota minima a questi spettante. A  decorrere  dal  31
          maggio 2010 il Servizio sanitario nazionale, nel  procedere
          alla  corresponsione  alle  farmacie  di   quanto   dovuto,
          trattiene ad ulteriore titolo di sconto, rispetto a  quanto
          gia' previsto  dalla  vigente  normativa,  una  quota  pari
          all'1,82 per cento sul prezzo di  vendita  al  pubblico  al
          netto dell'imposta sul valore aggiunto. L'ulteriore  sconto
          dell'1,82 per cento non si  applica  alle  farmacie  rurali
          sussidiate  con  fatturato  annuo  in  regime  di  Servizio
          sanitario  nazionale,  al  netto  dell'imposta  sul  valore
          aggiunto, non superiore a  euro  387.324,67  e  alle  altre
          farmacie  con  fatturato  annuo  in  regime   di   Servizio
          sanitario  nazionale,  al  netto  dell'imposta  sul  valore
          aggiunto, non superiore a euro 258.228,45.  Dalla  medesima
          data  le  aziende  farmaceutiche,  sulla  base  di  tabelle
          approvate  dall'Agenzia  italiana  del  farmaco  (AIFA)   e
          definite per regione e per singola  azienda,  corrispondono
          alle regioni medesime un importo dell'1,83  per  cento  sul
          prezzo di vendita al pubblico  al  netto  dell'imposta  sul
          valore  aggiunto  dei  medicinali  erogati  in  regime   di
          Servizio sanitario nazionale.". 
              Si riporta il testo dell'art. 5  del  decreto-legge  1°
          ottobre  2007,  n.  159  (Interventi  urgenti  in   materia
          economico-finanziaria,  per   lo   sviluppo   e   l'equita'
          sociale), convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  29
          novembre 2007, n. 222: 
              "5. Misure di governo della spesa  e  di  sviluppo  del
          settore farmaceutico. 
              1. A decorrere dall'anno 2008 l'onere a carico del  SSN
          per l'assistenza farmaceutica territoriale, comprensiva sia
          della spesa dei farmaci erogati sulla base della disciplina
          convenzionale, al lordo delle quote di partecipazione  alla
          spesa a carico degli  assistiti,  sia  della  distribuzione
          diretta di medicinali collocati in classe «A» ai fini della
          rimborsabilita', inclusa la distribuzione per  conto  e  la
          distribuzione in dimissione ospedaliera, non puo'  superare
          a livello nazionale ed in ogni singola regione il tetto del
          14 per cento del finanziamento cui concorre  ordinariamente
          lo Stato, inclusi gli  obiettivi  di  piano  e  le  risorse
          vincolate di spettanza regionale e  al  netto  delle  somme
          erogate per il finanziamento di attivita' non  rendicontate
          dalle aziende sanitarie. Il valore  assoluto  dell'onere  a
          carico del SSN per la predetta assistenza farmaceutica, sia
          a  livello  nazionale  che  in  ogni  singola  regione   e'
          annualmente determinato dal Ministero della  salute,  entro
          il  15  novembre   dell'anno   precedente   a   quello   di
          riferimento, sulla base del  riparto  delle  disponibilita'
          finanziarie per il Servizio sanitario nazionale  deliberato
          dal CIPE, ovvero, in sua assenza, sulla base della proposta
          di riparto del Ministro della salute, da formulare entro il
          15 ottobre. Entro 15 giorni dalla fine di ciascun mese,  le
          regioni  trasmettono  all'Agenzia  italiana   del   farmaco
          (AIFA),  al  Ministero  della   salute   e   al   Ministero
          dell'economia e delle finanze i  dati  della  distribuzione
          diretta, come definita  dal  presente  comma,  per  singola
          specialita'  medicinale,  relativi  al   mese   precedente,
          secondo le specifiche tecniche  definite  dal  decreto  del
          Ministro della salute  31  luglio  2007,  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale n. 229 del 2  ottobre  2007  concernente
          l'istituzione  del  flusso  informativo  delle  prestazioni
          farmaceutiche  effettuate  in  distribuzione  diretta.   Le
          regioni,  entro  i  quindici  giorni  successivi  ad   ogni
          trimestre, trasmettono all'AIFA, al Ministero della  salute
          e  al  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  i  dati
          relativi alla spesa farmaceutica ospedaliera.  Il  rispetto
          da parte delle regioni  di  quanto  disposto  dal  presente
          comma  costituisce  adempimento  ai  fini  dell'accesso  al
          finanziamento integrativo a carico dello Stato. Nelle  more
          della  concreta   e   completa   attivazione   del   flusso
          informativo della distribuzione diretta, alle  regioni  che
          non hanno fornito i dati viene attribuita,  ai  fini  della
          determinazione del tetto e della definizione dei budget  di
          cui al comma 2,  in  via  transitoria  e  salvo  successivo
          conguaglio, una spesa per distribuzione diretta pari al  40
          per  cento  della  spesa   complessiva   per   l'assistenza
          farmaceutica  non   convenzionata   rilevata   dal   flusso
          informativo del nuovo sistema informativo sanitario. 
              2. A decorrere  dall'anno  2008  e'  avviato  il  nuovo
          sistema di regolazione della spesa dei farmaci a carico del
          Servizio sanitario nazionale, che e' cosi' disciplinato: 
              a) il sistema nel rispetto dei vincoli di spesa di  cui
          al  comma  1,  e'  basato  sulla  attribuzione   da   parte
          dell'AIFA, a ciascuna Azienda  titolare  di  autorizzazioni
          all'immissione in commercio di farmaci (AIC), entro  il  15
          gennaio di ogni anno, di un budget annuale calcolato  sulla
          base dei volumi e dei prezzi degli ultimi dodici mesi per i
          quali sono disponibili i dati, distintamente per i  farmaci
          equivalenti e per i farmaci ancora coperti da brevetto. Dal
          calcolo di cui al precedente  periodo  viene  detratto,  ai
          fini dell'attribuzione del budget, l'ammontare delle  somme
          restituite al  Servizio  sanitario  nazionale  per  effetto
          dell'art. 1, comma 796, lettera g), della legge 27 dicembre
          2006, n. 296, e del comma 3 del  presente  articolo.  Viene
          detratto,  altresi',   il   valore   della   minore   spesa
          prevedibilmente conseguibile  nell'anno  per  il  quale  e'
          effettuata  l'attribuzione  del  budget,  a  seguito  delle
          decadenze di brevetti in  possesso  dell'azienda  presa  in
          considerazione; tale valore e'  calcolato  sulla  base  dei
          dati dell'anno precedente. Ai fini  della  definizione  dei
          budget l'AIFA utilizza anche il 60 per cento delle  risorse
          incrementali derivanti dall'eventuale aumento del tetto  di
          spesa  rispetto  all'anno  precedente  e  di  quelle   rese
          disponibili dalla riduzione di spesa  complessiva  prevista
          per effetto  delle  decadenze  di  brevetto  che  avvengono
          nell'anno per il quale  e'  effettuata  l'attribuzione  del
          budget.  Un  ulteriore   20   per   cento   delle   risorse
          incrementali, come sopra  definite,  costituisce  un  fondo
          aggiuntivo per la spesa dei farmaci innovativi che  saranno
          autorizzati nel corso dell'anno, mentre il restante 20  per
          cento  costituisce  un  fondo  di  garanzia  per   esigenze
          allocative in corso d'anno. Il possesso,  da  parte  di  un
          farmaco, del requisito della innovativita' e'  riconosciuto
          dall'AIFA, sentito il parere  formulato  dalla  Commissione
          consultiva tecnico-scientifica istituita presso  la  stessa
          Agenzia, e ha  validita'  per  36  mesi  agli  effetti  del
          presente articolo, fatta salva la possibilita' dell'AIFA di
          rivalutare l'innovativita' sulla  base  di  nuovi  elementi
          tecnico-scientifici resisi disponibili; 
              b)  la  somma   dei   budget   di   ciascuna   Azienda,
          incrementata del fondo aggiuntivo per la spesa dei  farmaci
          innovativi di cui alla lettera a),  nonche'  dell'ulteriore
          quota del 20 per cento prevista dalla  stessa  lettera  a),
          deve risultare  uguale  all'onere  a  carico  del  SSN  per
          l'assistenza  farmaceutica  a   livello   nazionale,   come
          determinato al comma 1; 
              c) in fase di prima applicazione della disposizione  di
          cui alla lettera a) e nelle more della concreta e  completa
          attivazione dei flussi informativi,  l'AIFA,  partendo  dai
          prezzi in vigore al 1° gennaio 2007 risultanti dalle misure
          di contenimento della spesa farmaceutica di cui all'art. 1,
          comma 796, lettera f), della legge  27  dicembre  2006,  n.
          296, attribuisce a ciascuna Azienda titolare di AIC,  entro
          il 31 gennaio 2008, un budget provvisorio sulla base  delle
          regole di attribuzione del  budget  definite  dalla  stessa
          lettera  a).  Il  budget  definitivo  viene  attribuito   a
          ciascuna Azienda entro il 30 settembre 2008 alla  luce  dei
          dati sulla distribuzione diretta forniti dalle  regioni  ai
          sensi del citato decreto del Ministro della salute in  data
          31 luglio 2007. In assenza di tali dati,  ad  ogni  Azienda
          viene attribuito un valore di spesa  per  la  distribuzione
          diretta proporzionale all'incidenza dei farmaci di  PHT  di
          cui  alla  determinazione  AIFA  del   29   ottobre   2004,
          pubblicata  nel   Supplemento   ordinario   alla   Gazzetta
          Ufficiale  n.  259  del  4  novembre  2004,  e   successive
          modificazioni; 
              d) l'AIFA effettua il monitoraggio mensile dei dati  di
          spesa farmaceutica e comunica  le  relative  risultanze  al
          Ministero della salute  ed  al  Ministero  dell'economia  e
          delle finanze con la medesima cadenza. L'AIFA  verifica  al
          31 maggio, al 30 settembre e al 31 dicembre  di  ogni  anno
          l'eventuale superamento a livello nazionale  del  tetto  di
          spesa di cui al comma 1,  calcolato  sulla  base  dei  dati
          dell'Osservatorio nazionale  sull'impiego  dei  medicinali,
          disciplinato dall'art. 68 della legge 23 dicembre 1998,  n.
          448, e dall'art. 18 del regolamento di cui al  decreto  del
          Ministro della salute 20 settembre 2004,  n.  245,  nonche'
          sulla  base  dei  dati   delle   regioni   concernenti   la
          distribuzione diretta di cui al medesimo comma 1; 
              e) qualora i valori di spesa verificati al 31 maggio di
          ogni anno superino la somma, rapportata  ai  primi  5  mesi
          dell'anno, dei budget aziendali, con gli incrementi di  cui
          alla lettera b), si da' luogo al ripiano  dello  sforamento
          determinato nel predetto arco temporale, secondo le  regole
          definite al comma 3. Qualora i valori di  spesa  verificati
          al 30 settembre di ogni anno superino la somma,  rapportata
          ai primi 9 mesi dell'anno, dei budget  aziendali,  con  gli
          incrementi di cui alla predetta lettera b), si da' luogo al
          ripiano dello sforamento stimato del periodo  1°  giugno-31
          dicembre, salvo conguaglio  determinato  sulla  base  della
          rilevazione del 31 dicembre, secondo le regole definite  al
          comma 3. La predetta stima tiene conto  della  variabilita'
          dei consumi nel corso dell'anno. 
              3. Le regole per il ripiano dello sforamento sono cosi'
          definite: 
              a) l'intero sforamento e' ripartito  a  lordo  IVA  tra
          aziende farmaceutiche, grossisti  e  farmacisti  in  misura
          proporzionale alle relative quote di spettanza  sui  prezzi
          dei medicinali, con l'eccezione della quota  di  sforamento
          imputabile alla spesa  per  farmaci  acquistati  presso  le
          aziende farmaceutiche dalle aziende sanitarie locali  e  da
          queste distribuiti direttamente ai cittadini, che e'  posta
          a carico unicamente delle aziende farmaceutiche  stesse  in
          proporzione ai rispettivi fatturati per farmaci ceduti alle
          strutture pubbliche. L'entita' del  ripiano  e'  calcolata,
          per ogni singola azienda, in proporzione al superamento del
          budget attribuito di cui al comma 2, lettera a). Al fine di
          favorire  lo  sviluppo  e  la  disponibilita'  dei  farmaci
          innovativi  la  quota  dello   sforamento   imputabile   al
          superamento, da parte di tali farmaci, del fondo aggiuntivo
          di cui alla citata lettera a) del comma 2 e' ripartita,  ai
          fini del ripiano,  al  lordo  IVA,  tra  tutte  le  aziende
          titolari di AIC in  proporzione  dei  rispettivi  fatturati
          relativi ai medicinali non innovativi coperti da brevetto; 
              b) la quota di  ripiano  determinata  a  seguito  della
          verifica al 31 maggio, e' comunicata dall'AIFA  a  ciascuna
          Azienda entro il 15 luglio. La quota di ripiano determinata
          a seguito della verifica  al  30  settembre  e'  comunicata
          dall'AIFA a ciascuna  Azienda  entro  il  15  novembre.  Le
          Aziende  effettuano  il  ripiano  entro  15  giorni   dalla
          comunicazione dell'AIFA, dandone contestuale  comunicazione
          all'AIFA e ai Ministeri dell'economia  e  delle  finanze  e
          della salute; 
              c) ai fini del ripiano, per le aziende farmaceutiche si
          applica il sistema di cui all'art. 1,  comma  796,  lettera
          g), della legge 27 dicembre 2006, n. 296; per  la  quota  a
          carico dei grossisti e dei farmacisti, l'AIFA  ridetermina,
          per i sei mesi successivi, le relative quote  di  spettanza
          sul prezzo di vendita dei medicinali  e  il  corrispondente
          incremento della percentuale di sconto a favore del SSN. Le
          aziende farmaceutiche versano gli importi dovuti,  entro  i
          termini previsti  dalla  lettera  b)  del  presente  comma,
          direttamente  alle  regioni  dove  si  e'   verificato   lo
          sforamento in proporzione al superamento del tetto di spesa
          regionale; 
              d) la  mancata  integrale  corresponsione  a  tutte  le
          regioni interessate, da  parte  delle  aziende,  di  quanto
          dovuto  nei  termini  perentori   previsti,   comporta   la
          riduzione  dei  prezzi  dei  farmaci  ancora   coperti   da
          brevetto,   in   misura   tale   da    coprire    l'importo
          corrispondente,  incrementato  del  20   per   cento,   nei
          successivi sei mesi. 
              4. Entro il 1° dicembre di ogni anno l'AIFA elabora  la
          stima della spesa  farmaceutica,  cosi'  come  definita  al
          comma 1, relativa  all'anno  successivo  distintamente  per
          ciascuna regione e la comunica alle  medesime  regioni.  Le
          regioni  che,  secondo  le  stime   comunicate   dall'AIFA,
          superano il tetto di spesa regionale prefissato, di cui  al
          comma 1, sono tenute ad  adottare  misure  di  contenimento
          della spesa, ivi inclusa la distribuzione diretta,  per  un
          ammontare pari almeno al 30  per  cento  dello  sforamento;
          dette misure costituiscono adempimento  regionale  ai  fini
          dell'accesso al finanziamento integrativo  a  carico  dello
          Stato.  Le  regioni   utilizzano   eventuali   entrate   da
          compartecipazioni alla spesa a  carico  degli  assistiti  a
          scomputo dell'ammontare delle misure a proprio carico. 
              5. A decorrere dall'anno  2008  la  spesa  farmaceutica
          ospedaliera cosi' come rilevata dai modelli  CE,  al  netto
          della distribuzione diretta come definita al comma  1,  non
          puo' superare a livello di ogni singola regione  la  misura
          percentuale  del  2,4  per  cento  del  finanziamento   cui
          concorre ordinariamente lo Stato, inclusi gli obiettivi  di
          piano e le risorse vincolate di spettanza  regionale  e  al
          netto delle somme erogate per il finanziamento di attivita'
          non  rendicontate  dalle  Aziende  sanitarie.   L'eventuale
          sforamento di detto  valore  e'  recuperato  interamente  a
          carico della  regione  attraverso  misure  di  contenimento
          della spesa farmaceutica ospedaliera o di voci  equivalenti
          della spesa ospedaliera non farmaceutica o  di  altre  voci
          del Servizio sanitario regionale o con misure di  copertura
          a carico di altre  voci  del  bilancio  regionale.  Non  e'
          tenuta al ripiano la regione che abbia fatto registrare  un
          equilibrio economico complessivo. 
              5-bis. All'art. 6 del decreto-legge 18 settembre  2001,
          n. 347,  convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  16
          novembre 2001, n. 405, e' aggiunto il seguente comma: 
              «2-bis. Sono nulli i provvedimenti regionali di cui  al
          comma 2, assunti in difformita' da  quanto  deliberato,  ai
          sensi del comma 1, dalla Commissione unica del  farmaco  o,
          successivamente   alla   istituzione    dell'AIFA,    dalla
          Commissione consultiva tecnico-scientifica di tale Agenzia,
          fatte  salve   eventuali   ratifiche   adottate   dall'AIFA
          antecedentemente al 1° ottobre 2007». 
              5-ter. Per la prosecuzione del progetto «Ospedale senza
          dolore» di cui all'accordo tra il Ministro  della  sanita',
          le regioni e le province autonome, sancito dalla Conferenza
          permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le
          province autonome di Trento e di Bolzano, in data 24 maggio
          2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  n.  149  del  29
          giugno 2001, e' autorizzata la spesa di 1 milione  di  euro
          per l'anno 2007. 
              5-quater. Nella prescrizione dei farmaci equivalenti il
          medico indica  in  ricetta  o  il  nome  della  specialita'
          medicinale o il nome del generico. 
              5-quinquies. Al comma 8 dell'art. 48 del  decreto-legge
          30 settembre 2003, n. 269, convertito,  con  modificazioni,
          dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, dopo la lettera c) e'
          aggiunta la seguente: 
              «c-bis)  mediante  eventuali  introiti   derivanti   da
          contratti stipulati con soggetti privati per prestazioni di
          consulenza,    collaborazione,     assistenza,     ricerca,
          aggiornamento,  formazione  agli   operatori   sanitari   e
          attivita'  editoriali,   destinati   a   contribuire   alle
          iniziative e agli interventi di cofinanziamento pubblico  e
          privato finalizzati alla ricerca di carattere pubblico  sui
          settori strategici del farmaco di cui alla lettera  g)  del
          comma 5, ferma restando la  natura  di  ente  pubblico  non
          economico dell'Agenzia». 
              5-sexies. Al comma 1,  secondo  periodo,  dell'art.  16
          della  legge  21  ottobre  2005,  n.  219,   e   successive
          modificazioni, dopo  le  parole:  «ad  uso  autologo»  sono
          inserite le seguenti:  «,  agli  intermedi  destinati  alla
          produzione  di  emoderivati  individuati  con  decreto  del
          Ministro della salute su proposta dell'AIFA». 
              Si riporta il testo dei commi 6-bis e  9  dell'art.  11
          del citato decreto-legge n. 78 del 2010: 
              "6-bis. Entro sessanta giorni dalla data di entrata  in
          vigore della legge di conversione del presente decreto,  e'
          avviato un apposito  confronto  tecnico  tra  il  Ministero
          della salute, il Ministero dell'economia e  delle  finanze,
          l'AIFA  e  le  associazioni   di   categoria   maggiormente
          rappresentative,  per   la   revisione   dei   criteri   di
          remunerazione della spesa farmaceutica secondo  i  seguenti
          criteri: estensione delle  modalita'  di  tracciabilita'  e
          controllo a tutte le forme di  distribuzione  dei  farmaci,
          possibilita' di introduzione  di  una  remunerazione  della
          farmacia basata su una prestazione fissa in aggiunta ad una
          ridotta percentuale sul prezzo di riferimento  del  farmaco
          che,  stante  la   prospettata   evoluzione   del   mercato
          farmaceutico, garantisca una riduzione della spesa  per  il
          Servizio sanitario nazionale." 
              "9. A decorrere  dall'anno  2011,  per  l'erogazione  a
          carico del  Servizio  sanitario  nazionale  dei  medicinali
          equivalenti di cui all'art. 7, comma 1,  del  decreto-legge
          18 settembre 2001, n. 347, convertito,  con  modificazioni,
          dalla  legge  16  novembre  2001,  n.  405,  e   successive
          modificazioni,  collocati  in  classe  A  ai   fini   della
          rimborsabilita', l'AIFA, sulla base di una ricognizione dei
          prezzi vigenti nei  paesi  dell'Unione  europea,  fissa  un
          prezzo massimo di rimborso per  confezione,  a  parita'  di
          principio attivo, di dosaggio, di  forma  farmaceutica,  di
          modalita'  di  rilascio  e  di   unita'   posologiche.   La
          dispensazione,  da  parte  dei  farmacisti,  di  medicinali
          aventi le medesime caratteristiche e prezzo di  vendita  al
          pubblico piu' alto di quello di rimborso e' possibile  solo
          su   espressa    richiesta    dell'assistito    e    previa
          corresponsione da parte dell'assistito della differenza tra
          il prezzo di vendita e quello di rimborso. I prezzi massimi
          di rimborso sono stabiliti in misura idonea a realizzare un
          risparmio di spesa non inferiore  a  600  milioni  di  euro
          annui che restano nelle disponibilita' regionali.". 
              Si riporta il testo del  comma  10  dell'art.  8  della
          legge 24 dicembre 1993, n. 537 e  successive  modificazioni
          (Interventi correttivi di finanza pubblica): 
              "10. Entro il 31 dicembre 1993,  la  Commissione  unica
          del farmaco di cui all'art. 7 del  decreto  legislativo  30
          giugno 1993, n. 266 , procede alla riclassificazione  delle
          specialita' medicinali e dei preparati galenici di  cui  al
          comma 9 del presente articolo, collocando i medesimi in una
          delle seguenti classi: 
              a) farmaci essenziali e farmaci per malattie croniche; 
              b) farmaci, diversi da quelli di cui alla  lettera  a),
          di rilevante interesse terapeutico; 
              c) altri farmaci privi delle  caratteristiche  indicate
          alle lettere a) e b) ad eccezione dei farmaci non  soggetti
          a ricetta con accesso alla pubblicita' al pubblico; 
              c-bis)  farmaci  non  soggetti  a  ricetta  medica  con
          accesso alla pubblicita' al pubblico (OTC).". 
              Si riporta il testo del comma  796  dell'art.  1  della
          citata legge n. 296 del 2006: 
              "1. 796.  Per  garantire  il  rispetto  degli  obblighi
          comunitari e la realizzazione degli  obiettivi  di  finanza
          pubblica per  il  triennio  2007-2009,  in  attuazione  del
          protocollo di intesa  tra  il  Governo,  le  regioni  e  le
          province autonome di Trento  e  di  Bolzano  per  un  patto
          nazionale per la  salute  sul  quale  la  Conferenza  delle
          regioni e delle province autonome, nella  riunione  del  28
          settembre 2006, ha espresso la propria condivisione: 
              a) il finanziamento del Servizio  sanitario  nazionale,
          cui concorre ordinariamente lo  Stato,  e'  determinato  in
          96.040 milioni di euro per l'anno 2007, in  99.082  milioni
          di euro per l'anno 2008 e in 102.285 milioni  di  euro  per
          l'anno 2009, comprensivi  dell'importo  di  50  milioni  di
          euro,  per  ciascuno  degli  anni  indicati,  a  titolo  di
          ulteriore finanziamento a carico dello Stato per l'ospedale
          «Bambino Gesu'»,  preventivamente  accantonati  ed  erogati
          direttamente allo stesso ospedale dallo Stato. All'art.  1,
          comma 278, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, le parole:
          «a  decorrere  dall'anno  2006»   sono   sostituite   dalle
          seguenti: «limitatamente all'anno 2006»; 
              b) e' istituito per il  triennio  2007-2009,  un  Fondo
          transitorio di 1.000 milioni di euro per  l'anno  2007,  di
          850 milioni di euro per l'anno 2008 e  di  700  milioni  di
          euro per l'anno 2009, la cui ripartizione  tra  le  regioni
          interessate da elevati disavanzi e'  disposta  con  decreto
          del Ministro della salute,  di  concerto  con  il  Ministro
          dell'economia e delle finanze, d'intesa con  la  Conferenza
          permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le
          province autonome di Trento e di Bolzano .  L'accesso  alle
          risorse  del  Fondo  di  cui  alla  presente   lettera   e'
          subordinato alla  sottoscrizione  di  apposito  accordo  ai
          sensi dell'art. 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004,
          n. 311, e successive modificazioni, comprensivo di un piano
          di  rientro  dai  disavanzi.  Il  piano  di  rientro   deve
          contenere  sia  le  misure  di  riequilibrio  del   profilo
          erogativo  dei  livelli  essenziali  di   assistenza,   per
          renderlo conforme a quello  desumibile  dal  vigente  Piano
          sanitario nazionale e dal vigente  decreto  del  Presidente
          del Consiglio  dei  Ministri  di  fissazione  dei  medesimi
          livelli essenziali di assistenza, sia le misure  necessarie
          all'azzeramento  del  disavanzo  entro  il  2010,  sia  gli
          obblighi e le procedure previsti dall'art. 8 dell'intesa 23
          marzo  2005  sancita  dalla  Conferenza  permanente  per  i
          rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
          Trento e di Bolzano, pubblicata nel  supplemento  ordinario
          n. 83 alla Gazzetta Ufficiale n. 105  del  7  maggio  2005.
          Tale accesso presuppone che  sia  scattata  formalmente  in
          modo automatico o che sia stato attivato l'innalzamento  ai
          livelli massimi dell'addizionale regionale all'imposta  sul
          reddito delle persone fisiche e dell'aliquota  dell'imposta
          regionale  sulle  attivita'  produttive,  fatte  salve   le
          aliquote ridotte disposte  con  leggi  regionali  a  favore
          degli esercenti un'attivita' imprenditoriale,  commerciale,
          artigianale o comunque economica, ovvero una libera arte  o
          professione, che abbiano denunciato richieste  estorsive  e
          per i quali ricorrano le condizioni di cui all'art. 4 della
          legge 23 febbraio 1999, n. 44. Qualora nel procedimento  di
          verifica annuale del piano si prefiguri il mancato rispetto
          di  parte  degli  obiettivi  intermedi  di  riduzione   del
          disavanzo  contenuti  nel  piano  di  rientro,  la  regione
          interessata puo' proporre  misure  equivalenti  che  devono
          essere approvate dai Ministeri della salute e dell'economia
          e delle finanze. In ogni caso l'accertato  verificarsi  del
          mancato raggiungimento degli obiettivi  intermedi  comporta
          che,  con  riferimento  all'anno  d'imposta  dell'esercizio
          successivo, l'addizionale  all'imposta  sul  reddito  delle
          persone fisiche e l'aliquota dell'imposta  regionale  sulle
          attivita' produttive si applicano oltre i  livelli  massimi
          previsti  dalla  legislazione  vigente  fino  all'integrale
          copertura  dei  mancati  obiettivi.  La  maggiorazione   ha
          carattere  generalizzato  e  non  settoriale   e   non   e'
          suscettibile di differenziazioni per settori di attivita' e
          per categorie  di  soggetti  passivi.  Qualora  invece  sia
          verificato che il rispetto  degli  obiettivi  intermedi  e'
          stato conseguito con risultati  ottenuti  quantitativamente
          migliori,  la  regione  interessata   puo'   ridurre,   con
          riferimento all'anno d'imposta  dell'esercizio  successivo,
          l'addizionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche
          e  l'aliquota  dell'imposta   regionale   sulle   attivita'
          produttive per la quota corrispondente al miglior risultato
          ottenuto.  Gli   interventi   individuati   dai   programmi
          operativi    di    riorganizzazione,    qualificazione    o
          potenziamento del servizio sanitario  regionale,  necessari
          per  il  perseguimento   dell'equilibrio   economico,   nel
          rispetto dei  livelli  essenziali  di  assistenza,  oggetto
          degli accordi di cui all'art. 1, comma 180, della legge  30
          dicembre 2004, n. 311,  e  successive  modificazioni,  come
          integrati dagli accordi di cui all'art. 1, commi 278 e 281,
          della legge 23 dicembre 2005, n. 266, sono  vincolanti  per
          la   regione   che   ha   sottoscritto   l'accordo   e   le
          determinazioni in esso previste possono comportare  effetti
          di variazione dei provvedimenti normativi ed amministrativi
          gia'  adottati  dalla  medesima  regione  in   materia   di
          programmazione sanitaria. Il  Ministero  della  salute,  di
          concerto con il Ministero dell'economia  e  delle  finanze,
          assicura l'attivita' di  affiancamento  delle  regioni  che
          hanno sottoscritto l'accordo di cui all'art. 1, comma  180,
          della legge 30 dicembre 2004, n.  311,  comprensivo  di  un
          Piano  di  rientro  dai  disavanzi,   sia   ai   fini   del
          monitoraggio  dello  stesso,  sia   per   i   provvedimenti
          regionali da sottoporre a preventiva approvazione da  parte
          del Ministero della salute e del Ministero dell'economia  e
          delle finanze,  sia  per  i  Nuclei  da  realizzarsi  nelle
          singole  regioni  con  funzioni  consultive   di   supporto
          tecnico, nell'ambito del Sistema nazionale  di  verifica  e
          controllo sull'assistenza  sanitaria  di  cui  all'art.  1,
          comma 288, della legge 23 dicembre 2005, n. 266; 
              c) all'art. 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004,
          n. 311, e successive modificazioni,  le  parole:  «all'anno
          d'imposta 2006» sono sostituite dalle seguenti: «agli  anni
          di  imposta  2006  e  successivi».  Il   procedimento   per
          l'accertamento delle  risultanze  contabili  regionali,  ai
          fini dell'avvio delle procedure di cui al  citato  art.  1,
          comma  174,  della  legge  30  dicembre  2004,  n.  311,  e
          successive modificazioni, e' svolto dal Tavolo tecnico  per
          la verifica degli adempimenti  di  cui  all'art.  12  della
          citata intesa 23 marzo 2005; 
              d) al fine di consentire in via anticipata l'erogazione
          del finanziamento a carico dello Stato: 
              1) in deroga a quanto stabilito dall'art. 13, comma  6,
          del  decreto  legislativo  18  febbraio  2000,  n.  56,  il
          Ministero dell'economia e delle finanze, per gli anni 2007,
          2008 e 2009, e' autorizzato  a  concedere  alle  regioni  a
          statuto ordinario anticipazioni con riferimento alle  somme
          indicate alla lettera a) del presente comma da  accreditare
          sulle contabilita' speciali di cui al comma 6 dell'art.  66
          della legge 23 dicembre 2000, n. 388, in essere  presso  le
          tesorerie provinciali dello Stato, nella misura pari al  97
          per  cento  delle  somme  dovute  alle  regioni  a  statuto
          ordinario a titolo di finanziamento della quota  indistinta
          del  fabbisogno  sanitario,   quale   risulta   dall'intesa
          espressa, ai sensi delle norme  vigenti,  dalla  Conferenza
          permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le
          province autonome di Trento e di Bolzano sulla ripartizione
          delle disponibilita' finanziarie complessive  destinate  al
          finanziamento  del  Servizio  sanitario  nazionale  per   i
          medesimi anni; 
              2) per  gli  anni  2007,  2008  e  2009,  il  Ministero
          dell'economia e delle finanze e'  autorizzato  a  concedere
          alla Regione siciliana anticipazioni nella misura  pari  al
          97 per cento delle somme dovute a tale regione a titolo  di
          finanziamento  della  quota   indistinta,   quale   risulta
          dall'intesa espressa, ai sensi delle norme  vigenti,  dalla
          Conferenza permanente per  i  rapporti  tra  lo  Stato,  le
          regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sulla
          ripartizione delle disponibilita'  finanziarie  complessive
          destinate al finanziamento del Servizio sanitario nazionale
          per i medesimi anni, al netto delle entrate proprie e delle
          partecipazioni della medesima regione; 
              3)  alle  regioni  che  abbiano  superato   tutti   gli
          adempimenti  dell'ultima  verifica  effettuata  dal  Tavolo
          tecnico per la verifica degli adempimenti di  cui  all'art.
          12 della citata intesa  23  marzo  2005,  si  riconosce  la
          possibilita'  di  un  incremento   di   detta   percentuale
          compatibilmente con gli obblighi di finanza pubblica; 
              4)  all'erogazione  dell'ulteriore  3  per  cento   nei
          confronti delle  singole  regioni  si  provvede  a  seguito
          dell'esito  positivo  della  verifica   degli   adempimenti
          previsti dalla vigente normativa e dalla presente legge; 
              5) nelle more  dell'intesa  espressa,  ai  sensi  delle
          norme vigenti, dalla Conferenza permanente per  i  rapporti
          tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
          di  Bolzano   sulla   ripartizione   delle   disponibilita'
          finanziarie  complessive  destinate  al  finanziamento  del
          Servizio  sanitario  nazionale,   le   anticipazioni   sono
          commisurate al livello del finanziamento  corrispondente  a
          quello previsto dal riparto per l'anno 2006, quale  risulta
          dall'intesa espressa  dalla  Conferenza  permanente  per  i
          rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
          Trento e di Bolzano, e incrementato, a decorrere  dall'anno
          2008, sulla base del tasso di crescita del prodotto interno
          lordo nominale programmato; 
              6) sono autorizzati, in sede di  conguaglio,  eventuali
          recuperi necessari anche a carico delle somme  a  qualsiasi
          titolo spettanti alle regioni per gli esercizi successivi; 
              7) sono autorizzate, a  carico  di  somme  a  qualsiasi
          titolo spettanti, le compensazioni degli importi a  credito
          e a  debito  di  ciascuna  regione  e  provincia  autonoma,
          connessi alla mobilita'  sanitaria  interregionale  di  cui
          all'art. 12, comma 3, lettera b), del  decreto  legislativo
          30 dicembre  1992,  n.  502,  e  successive  modificazioni,
          nonche' alla  mobilita'  sanitaria  internazionale  di  cui
          all'art. 18, comma 7, dello stesso decreto  legislativo  n.
          502  del  1992,  e  successive  modificazioni.  I  predetti
          importi sono definiti dal Ministero della salute di  intesa
          con la Conferenza permanente per i rapporti tra  lo  Stato,
          le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano; 
              e) ai fini della copertura dei disavanzi pregressi  nel
          settore sanitario, cumulativamente registrati e certificati
          fino  all'anno  2005,  al  netto  per  l'anno  2005   della
          copertura  derivante   dall'incremento   automatico   delle
          aliquote, di cui all'art. 1,  comma  174,  della  legge  30
          dicembre 2004, n. 311,  come  da  ultimo  modificato  dalla
          lettera c) del presente comma, per le regioni che, al  fine
          della riduzione strutturale  del  disavanzo,  sottoscrivono
          l'accordo richiamato alla lettera b) del  pre-sente  comma,
          risultano  idonei  criteri   di   copertura   a   carattere
          pluriennale  derivanti  da  specifiche  entrate   certe   e
          vincolate, in sede di verifica degli adempimenti del Tavolo
          tecnico per la verifica degli adempimenti di  cui  all'art.
          12 della citata intesa 23 marzo 2005; 
              f) per gli anni 2007  e  seguenti  sono  confermate  le
          misure di contenimento  della  spesa  farmaceutica  assunte
          dall'Agenzia  italiana  del  farmaco  (AIFA)  ai  fini  del
          rispetto dei tetti stabiliti dall'art.  48,  comma  1,  del
          decreto-legge 30 settembre 2003, n.  269,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, con le
          deliberazioni del consiglio di amministrazione n. 34 del 22
          dicembre 2005, n. 18 dell'8  giugno  2006,  n.  21  del  21
          giugno 2006, n. 25 del 20 settembre 2006 e  n.  26  del  27
          settembre 2006, salvo rideterminazioni  delle  medesime  da
          parte dell'AIFA stessa sulla base  del  monitoraggio  degli
          andamenti effettivi della spesa; 
              g) in riferimento alla disposizione di cui alla lettera
          f) del presente comma, per  il  periodo  1°  marzo  2007-29
          febbraio 2008 e limitatamente ad un importo di manovra pari
          a 807 milioni di euro di cui 583,7 milioni a  carico  delle
          aziende  farmaceutiche,  178,7   milioni   a   carico   dei
          farmacisti e 44,6 milioni a  carico  dei  grossisti,  sulla
          base   di   tabelle   di    equivalenza    degli    effetti
          economico-finanziari per il Servizio  sanitario  nazionale,
          approvate dall'AIFA e definite per regione  e  per  azienda
          farmaceutica, le singole aziende  farmaceutiche,  entro  il
          termine perentorio del 30 gennaio  2007,  possono  chiedere
          alla medesima AIFA la sospensione, nei confronti di tutti i
          propri farmaci, della misura della ulteriore riduzione  del
          5 per cento  dei  prezzi  di  cui  alla  deliberazione  del
          consiglio  di  amministrazione  dell'AIFA  n.  26  del   27
          settembre 2006. La richiesta deve  essere  corredata  dalla
          contestuale  dichiarazione  di  impegno  al  versamento,  a
          favore delle regioni interessate,  degli  importi  indicati
          nelle tabelle di equivalenza approvate  dall'AIFA,  secondo
          le modalita' indicate nella presente disposizione normativa
          e nei provvedimenti attuativi  dell'AIFA,  per  un  importo
          complessivo  equivalente  a  quello  derivante,  a  livello
          nazionale, dalla riduzione  del  5  cento  dei  prezzi  dei
          propri farmaci. L'AIFA delibera, entro il 10 febbraio 2007,
          l'approvazione  della  richiesta  delle   singole   aziende
          farmaceutiche e dispone, con decorrenza 1° marzo  2007,  il
          ripristino dei prezzi dei relativi farmaci in vigore il  30
          settembre 2006, subordinando tale ripristino al versamento,
          da parte dell'azienda farmaceutica,  degli  importi  dovuti
          alle singole regioni in base alle tabelle  di  equivalenza,
          in tre rate di  pari  importo  da  corrispondersi  entro  i
          termini improrogabili del 20 febbraio 2007, 20 giugno  2007
          e 20 settembre 2007. Gli atti che attestano  il  versamento
          alle singole regioni  devono  essere  inviati  da  ciascuna
          azienda farmaceutica contestualmente all'AIFA, al Ministero
          dell'economia e delle finanze e al Ministero  della  salute
          rispettivamente entro il 22 febbraio 2007, 22 giugno 2007 e
          22 settembre 2007. La mancata corresponsione,  nei  termini
          previsti, a ciascuna regione di una rata  comporta,  per  i
          farmaci     dell'azienda     farmaceutica     inadempiente,
          l'automatico  ripristino,  dal  primo   giorno   del   mese
          successivo, del prezzo dei farmaci in vigore il 1°  ottobre
          2006; 
              h) in coerenza con quanto previsto  dalla  lettera  g),
          l'AIFA  ridetermina,  in  via  temporanea,  le   quote   di
          spettanza dovute al farmacista e al grossista per i farmaci
          oggetto delle misure indicate nella medesima  disposizione,
          in modo tale da assicurare, attraverso la  riduzione  delle
          predette  quote  e  il  corrispondente   incremento   della
          percentuale di  sconto  a  favore  del  Servizio  sanitario
          nazionale,  una  minore  spesa  dello  stesso  Servizio  di
          entita' pari a 223,3 milioni di euro, di cui 178,7  milioni
          a carico  dei  farmacisti  e  44,6  milioni  a  carico  dei
          grossisti; 
              i)  in  caso  di  rideterminazione  delle   misure   di
          contenimento della spesa farmaceutica ai  sensi  di  quanto
          stabilito nella parte conclusiva della lettera  f),  l'AIFA
          provvede alla conseguente rimodulazione delle  disposizioni
          attuative di  quanto  previsto  dalle  norme  di  cui  alle
          lettere g) e h); 
              l) nei confronti delle  regioni  che  abbiano  comunque
          garantito la copertura degli eventuali relativi  disavanzi,
          e' consentito l'accesso agli importi  di  cui  all'art.  1,
          comma 181, della  legge  30  dicembre  2004,  n.  311,  con
          riferimento  alla  spesa  farmaceutica   registrata   negli
          esercizi 2005 e 2006 anche alle seguenti condizioni: 
              1) con riferimento al superamento del tetto del 13  per
          cento, per la spesa farmaceutica convenzionata, in  assenza
          del rispetto dell'obbligo regionale di  contenimento  della
          spesa per la quota a proprio carico, con le misure  di  cui
          all'art. 5 del decreto-legge 18  settembre  2001,  n.  347,
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  16  novembre
          2001, n. 405, l'avvenuta applicazione, entro la data del 28
          febbraio 2007, nell'ambito della procedura di cui  all'art.
          1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, come da
          ultimo modificato dalla lettera c) del presente  comma,  di
          una  quota  fissa  per  confezione  di  importo  idoneo   a
          garantire l'integrale contenimento del  40  per  cento.  Le
          regioni   interessate,   in   alternativa   alla   predetta
          applicazione di una quota  fissa  per  confezione,  possono
          adottare anche diverse  misure  regionali  di  contenimento
          della spesa farmaceutica convenzionata, purche' di  importo
          adeguato a garantire l'integrale contenimento  del  40  per
          cento, la cui adozione e congruita' e' verificata entro  il
          28 febbraio 2007  dal  Tavolo  tecnico  di  verifica  degli
          adempimenti di cui all'art. 12 della citata intesa  del  23
          marzo 2005, avvalendosi del supporto tecnico dell'AIFA; 
              2) con riferimento al superamento della  soglia  del  3
          per cento, per la spesa farmaceutica non convenzionata,  in
          assenza del rispetto dell'obbligo regionale di contenimento
          della spesa per  la  quota  a  proprio  carico,  l'avvenuta
          presentazione, da parte della regione interessata, entro la
          data del 28 febbraio 2007,  ai  Ministeri  della  salute  e
          dell'economia e delle finanze di un Piano  di  contenimento
          della  spesa   farmaceutica   ospedaliera,   che   contenga
          interventi diretti al controllo dei farmaci innovativi,  al
          monitoraggio dell'uso  appropriato  degli  stessi  e  degli
          appalti per l'acquisto dei farmaci, la cui  idoneita'  deve
          essere verificata congiuntamente nell'ambito  del  Comitato
          paritetico permanente per la verifica  dell'erogazione  dei
          livelli essenziali di assistenza e del Tavolo  tecnico  per
          la verifica degli adempimenti di cui alla citata intesa  23
          marzo 2005; 
              m) all'art. 1, comma 28, della legge 23 dicembre  1996,
          n. 662, sono apportate le seguenti modificazioni: 
              1) il secondo periodo e' sostituito  dal  seguente:  «I
          percorsi  diagnostico-terapeutici  sono  costituiti   dalle
          linee-guida di cui all'art. 1, comma  283,  terzo  periodo,
          della legge 23 dicembre 2005, n. 266, nonche'  da  percorsi
          definiti  ed  adeguati  periodicamente  con   decreto   del
          Ministro della salute,  previa  intesa  con  la  Conferenza
          permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le
          province autonome di Trento e di Bolzano, su  proposta  del
          Comitato strategico del Sistema nazionale  linee-guida,  di
          cui al decreto del Ministro della salute  30  giugno  2004,
          integrato da un rappresentante della Federazione  nazionale
          degli ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri»; 
              2) al terzo periodo,  le  parole:  «Il  Ministro  della
          sanita'» sono sostituite dalle seguenti: «Il Ministro della
          salute, di concerto con il Ministro dell'economia  e  delle
          finanze,» e dopo le parole: «di Trento e di Bolzano,»  sono
          inserite le seguenti: «entro il 31 marzo 2007,»; 
              n) ai fini del programma pluriennale di  interventi  in
          materia di ristrutturazione edilizia  e  di  ammodernamento
          tecnologico, l'importo fissato dall'art. 20 della legge  11
          marzo  1988,  n.  67,  e  successive  modificazioni,   come
          rideterminato  dall'art.  83,  comma  3,  della  legge   23
          dicembre 2000, n. 388, e' elevato a 23  miliardi  di  euro,
          fermo  restando,  per  la  sottoscrizione  di  accordi   di
          programma con le regioni e l'assegnazione di  risorse  agli
          altri enti del settore  sanitario  interessati,  il  limite
          annualmente definito in base alle effettive  disponibilita'
          di bilancio.  Il  maggior  importo  di  cui  alla  presente
          lettera  e'  vincolato  per  100  milioni   di   euro   per
          l'esecuzione di un programma pluriennale di  interventi  in
          materia di ristrutturazione edilizia  e  di  ammodernamento
          tecnologico del patrimonio sanitario pubblico,  finalizzato
          al potenziamento delle «unita' di risveglio dal coma»;  per
          7  milioni  di  euro  per  l'esecuzione  di  un   programma
          pluriennale di interventi in  materia  di  ristrutturazione
          edilizia e di  ammodernamento  tecnologico  del  patrimonio
          sanitario  pubblico,  destinati  al  potenziamento  e  alla
          creazione di unita' di terapia intensiva  neonatale  (TIN);
          per 3 milioni di euro  per  l'esecuzione  di  un  programma
          pluriennale di  interventi  in  materia  di  ammodernamento
          tecnologico del patrimonio  sanitario  pubblico,  destinati
          all'acquisto di nuove metodiche  analitiche,  basate  sulla
          spettrometria di «massa tandem», per  effettuare  screening
          neonatali allargati, per patologie metaboliche  ereditarie,
          per la cui terapia esistono evidenze scientifiche efficaci;
          per 500 milioni di euro alla riqualificazione strutturale e
          tecnologica  dei   servizi   di   radiodiagnostica   e   di
          radioterapia  di  interesse  oncologico   con   prioritario
          riferimento alle regioni meridionali ed insulari,  per  150
          milioni di euro  ad  interventi  per  la  realizzazione  di
          strutture residenziali e l'acquisizione di  tecnologie  per
          gli interventi territoriali dedicati alle cure  palliative,
          ivi comprese quelle relative  alle  patologie  degenerative
          neurologiche   croniche   invalidanti    con    prioritario
          riferimento  alle  regioni  che   abbiano   completato   il
          programma realizzativo di cui  all'art.  1,  comma  1,  del
          decreto-legge 28 dicembre 1998,  n.  450,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1999, n. 39,  e  che
          abbiano avviato programmi  di  assistenza  domiciliare  nel
          campo delle  cure  palliative,  per  100  milioni  di  euro
          all'implementazione  e   all'ammodernamento   dei   sistemi
          informatici  delle  aziende  sanitarie  ed  ospedaliere   e
          all'integrazione dei medesimi  con  i  sistemi  informativi
          sanitari delle regioni  e  per  100  milioni  di  euro  per
          strutture di assistenza odontoiatrica. Nella sottoscrizione
          di accordi di programma con le regioni, e'  data,  inoltre,
          priorita' agli  interventi  relativi  ai  seguenti  settori
          assistenziali,   tenuto   conto   delle   esigenze    della
          programmazione    sanitaria    nazionale    e    regionale:
          realizzazione   di   strutture   sanitarie    territoriali,
          residenziali e semiresidenziali. Il Ministero della salute,
          attraverso  la  valutazione  preventiva  dei  programmi  di
          investimento  e  il  monitoraggio  della  loro  attuazione,
          assicura   il   raggiungimento   dei   predetti   obiettivi
          prioritari, verificando nella programmazione  regionale  la
          copertura  del  fabbisogno  relativo  anche  attraverso   i
          precedenti programmi di investimento.  Il  riparto  fra  le
          regioni del maggiore importo di cui alla  presente  lettera
          e' effettuato con riferimento alla valutazione dei  bisogni
          relativi ai seguenti criteri e linee prioritarie: 
              1) innovazione tecnologica delle strutture del Servizio
          sanitario  nazionale,  con  particolare  riferimento   alla
          diagnosi  e  terapia  nel  campo  dell'oncologia  e   delle
          malattie rare; 
              2) superamento del divario Nord-Sud; 
              3)  possibilita'  per  le  regioni  che  abbiano   gia'
          realizzato la programmazione pluriennale, di  attivare  una
          programmazione aggiuntiva; 
              4) messa a norma delle  strutture  pubbliche  ai  sensi
          dell'atto di indirizzo e coordinamento di  cui  al  decreto
          del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1997, pubblicato
          nel supplemento ordinario n. 37 alla Gazzetta Ufficiale  n.
          42 del 20 febbraio 1997; 
              5)  premialita'  per  le  regioni  sulla   base   della
          tempestivita'   e   della   qualita'   di   interventi   di
          ristrutturazione edilizia e ammodernamento tecnologico gia'
          eseguiti per una quota pari al 10 per cento; 
              o)  fatto  salvo  quanto   previsto   in   materia   di
          aggiornamento dei  tariffari  delle  prestazioni  sanitarie
          dall'art. 1, comma 170,  quarto  periodo,  della  legge  30
          dicembre 2004,  n.  311,  come  modificato  dalla  presente
          lettera, a partire dalla data di entrata  in  vigore  della
          presente legge le strutture private  accreditate,  ai  fini
          della remunerazione delle prestazioni rese  per  conto  del
          Servizio sanitario nazionale, praticano uno sconto pari  al
          2 per cento  degli  importi  indicati  per  le  prestazioni
          specialistiche dal decreto del Ministro  della  sanita'  22
          luglio 1996, pubblicato nel supplemento  ordinario  n.  150
          alla Gazzetta Ufficiale n. 216 del  14  settembre  1996,  e
          pari  al  20  per  cento  degli  importi  indicati  per  le
          prestazioni di  diagnostica  di  laboratorio  dal  medesimo
          decreto. Fermo restando  il  predetto  sconto,  le  regioni
          provvedono, entro il 28  febbraio  2007,  ad  approvare  un
          piano  di  riorganizzazione  della  rete  delle   strutture
          pubbliche  e  private  accreditate   eroganti   prestazioni
          specialistiche e di diagnostica  di  laboratorio,  al  fine
          dell'adeguamento  degli   standard   organizzativi   e   di
          personale   coerenti   con   i   processi   di   incremento
          dell'efficienza resi  possibili  dal  ricorso  a  metodiche
          automatizzate.  All'art.  1,  comma  170,  della  legge  30
          dicembre 2004, n. 311, sono aggiunte, in fine, le  seguenti
          parole:  «,  sentite  le   societa'   scientifiche   e   le
          associazioni di categoria interessate»; 
              p) a decorrere dal 1° gennaio 2007, per le  prestazioni
          di assistenza specialistica ambulatoriale gli assistiti non
          esentati dalla quota di partecipazione al costo sono tenuti
          al pagamento di una quota fissa sulla  ricetta  pari  a  10
          euro. Per  le  prestazioni  erogate  in  regime  di  pronto
          soccorso  ospedaliero  non  seguite  da  ricovero,  la  cui
          condizione e'  stata  codificata  come  codice  bianco,  ad
          eccezione di quelli afferenti al pronto soccorso a  seguito
          di traumatismi ed avvelenamenti acuti,  gli  assistiti  non
          esenti sono tenuti al pagamento di una quota fissa  pari  a
          25 euro. La quota  fissa  per  le  prestazioni  erogate  in
          regime di pronto soccorso non e',  comunque,  dovuta  dagli
          assistiti non esenti di eta'  inferiore  a  14  anni.  Sono
          fatte salve le  disposizioni  eventualmente  assunte  dalle
          regioni che, per l'accesso al pronto soccorso  ospedaliero,
          pongono a carico degli assistiti oneri piu' elevati; 
              p-bis) per le prestazioni di  assistenza  specialistica
          ambulatoriale, di cui al primo periodo  della  lettera  p),
          fermo restando l'importo di manovra pari a 811  milioni  di
          euro per l'anno 2007, 834 milioni di euro per l'anno 2008 e
          834 milioni di euro per l'anno 2009, le regioni, sulla base
          della stima degli effetti della complessiva  manovra  nelle
          singole regioni, definita dal  Ministero  della  salute  di
          concerto con il Ministero dell'economia  e  delle  finanze,
          anziche' applicare la quota fissa sulla ricetta pari  a  10
          euro, possono alternativamente: 
              1) adottare altre misure  di  partecipazione  al  costo
          delle prestazioni sanitarie, la cui entrata in vigore nella
          regione interessata e' subordinata alla certificazione  del
          loro   effetto   di   equivalenza   per   il   mantenimento
          dell'equilibrio economico-finanziario e  per  il  controllo
          dell'appropriatezza, da parte del  Tavolo  tecnico  per  la
          verifica degli adempimenti di cui all'art.  12  dell'intesa
          Stato-Regioni del 23 marzo 2005; 
              2)  stipulare  con  il  Ministero  della  salute  e  il
          Ministero dell'economia e delle finanze un accordo  per  la
          definizione di altre  misure  di  partecipazione  al  costo
          delle prestazioni sanitarie, equivalenti sotto  il  profilo
          del mantenimento  dell'equilibrio  economico-finanziario  e
          del controllo dell'appropriatezza.  Le  misure  individuate
          dall'accordo si applicano,  nella  regione  interessata,  a
          decorrere dal giorno successivo alla data di sottoscrizione
          dell'accordo medesimo; 
              q) all'art. 1, comma 292, della legge 23 dicembre 2005,
          n. 266, la lettera a) e' sostituita dalla seguente: 
              «a) con le procedure di cui all'art. 54 della legge  27
          dicembre 2002, n. 289, si provvede, entro  il  28  febbraio
          2007, alla modificazione degli allegati al  citato  decreto
          del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 novembre 2001,
          e successive  modificazioni,  di  definizione  dei  livelli
          essenziali  di  assistenza,  finalizzata   all'inserimento,
          nell'elenco    delle    prestazioni    di     specialistica
          ambulatoriale, di prestazioni gia'  erogate  in  regime  di
          ricovero   ospedaliero,   nonche'   alla   integrazione   e
          modificazione  delle  soglie  di  appropriatezza   per   le
          prestazioni di ricovero ospedaliero in regime  di  ricovero
          ordinario diurno»; 
              r) a decorrere dal 1° gennaio 2007, i cittadini,  anche
          se esenti dalla partecipazione alla  spesa  sanitaria,  che
          non  abbiano  ritirato  i  risultati  di  visite  o   esami
          diagnostici e di laboratorio sono tenuti al  pagamento  per
          intero della prestazione usufruita, con le  modalita'  piu'
          idonee  al  recupero  delle  somme  dovute  stabilite   dai
          provvedimenti regionali; 
              s)  a  decorrere  dal  1°  gennaio  2008,   cessano   i
          transitori  accreditamenti  delle  strutture  private  gia'
          convenzionate, ai sensi dell'art. 6, comma 6,  della  legge
          23 dicembre 1994, n. 724, non confermati da  accreditamenti
          provvisori  o  definitivi  disposti  ai   sensi   dell'art.
          8-quater del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.  502,
          e successive modificazioni; 
              t) le  regioni  provvedono  ad  adottare  provvedimenti
          finalizzati a garantire che dal 1° gennaio 2011 cessino gli
          accreditamenti   provvisori   delle    strutture    private
          ospedaliere e  ambulatoriali,  di  cui  all'art.  8-quater,
          comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.  502,
          non  confermati  dagli  accreditamenti  definitivi  di  cui
          all'art.  8-quater,   comma   1,   del   medesimo   decreto
          legislativo n. 502  del  1992;  le  regioni  provvedono  ad
          adottare provvedimenti finalizzati a garantire che  dal  1°
          gennaio 2013 cessino gli accreditamenti provvisori di tutte
          le altre strutture  sanitarie  e  socio-sanitarie  private,
          nonche' degli stabilimenti termali come  individuati  dalla
          legge  24  ottobre  2000,  n.  323,  non  confermati  dagli
          accreditamenti definitivi di cui all'art.  8-quater,  comma
          1, del decreto legislativo n. 502 del 1992; 
              u) le  regioni  provvedono  ad  adottare  provvedimenti
          finalizzati a garantire che, a  decorrere  dal  1°  gennaio
          2008, non possano essere concessi nuovi accreditamenti,  ai
          sensi  dell'art.  8-quater  del  decreto   legislativo   30
          dicembre 1992,  n.  502,  e  successive  modificazioni,  in
          assenza di un provvedimento  regionale  di  ricognizione  e
          conseguente  determinazione,  ai  sensi  del  comma  8  del
          medesimo art. 8-quater del decreto legislativo n.  502  del
          1992. Il provvedimento  di  ricognizione  e'  trasmesso  al
          Comitato   paritetico   permanente    per    la    verifica
          dell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza di cui
          all'art. 9 della  citata  intesa  23  marzo  2005.  Per  le
          regioni   impegnate   nei   piani   di   rientro   previsti
          dall'accordo di cui alla lettera b), le date del 1° gennaio
          2008 di cui alla presente lettera e alla  lettera  s)  sono
          anticipate al 1° luglio  2007  limitatamente  alle  regioni
          nelle quali entro il 31 maggio 2007 non si  sia  provveduto
          ad adottare o ad aggiornare, adeguandoli alle  esigenze  di
          riduzione strutturale dei disavanzi, i provvedimenti di cui
          all'art. 8-quinquies, commi  1  e  2,  del  citato  decreto
          legislativo  30  dicembre  1992,  n.  502,   e   successive
          modificazioni; 
              v)  il  Ministero  della  salute,   avvalendosi   della
          Commissione  unica   sui   dispositivi   medici   e   della
          collaborazione istituzionale  dell'Agenzia  per  i  servizi
          sanitari regionali, individua, entro il  31  gennaio  2007,
          tipologie  di  dispositivi   per   il   cui   acquisto   la
          corrispondente spesa superi il 50  per  cento  della  spesa
          complessiva  dei  dispositivi  medici  registrata  per   il
          Servizio  sanitario  nazionale.   Fermo   restando   quanto
          previsto dal comma 5 dell'art. 57 della legge  27  dicembre
          2002, n. 289, e dal numero 2) della lettera  a)  del  comma
          409 dell'art. 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, entro
          il 30 aprile 2007, con decreto del Ministro  della  salute,
          di concerto con il Ministro dell'economia e delle  finanze,
          di intesa con la Conferenza permanente per i  rapporti  tra
          lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e  di
          Bolzano,  sono   stabiliti   i   prezzi   dei   dispositivi
          individuati ai sensi della presente lettera,  da  assumere,
          con decorrenza dal 1° maggio 2007, come base d'asta per  le
          forniture del Servizio sanitario nazionale. I  prezzi  sono
          stabiliti tenendo conto dei piu' bassi  prezzi  unitari  di
          acquisto  da  parte  del   Servizio   sanitario   nazionale
          risultanti dalle informazioni in possesso degli osservatori
          esistenti e di quelle rese disponibili dall'ottemperanza al
          disposto del successivo  periodo  della  presente  lettera.
          Entro il 15 marzo 2007 le regioni trasmettono al  Ministero
          della  salute  -  Direzione  generale  dei  farmaci  e  dei
          dispositivi medici, anche per il tramite dell'Agenzia per i
          servizi sanitari regionali, i  prezzi  unitari  corrisposti
          dalle aziende sanitarie nel corso  del  biennio  2005-2006;
          entro  la  stessa  data  le   aziende   che   producono   o
          commercializzano in Italia dispositivi  medici  trasmettono
          alla predetta Direzione generale,  sulla  base  di  criteri
          stabiliti con decreto del Ministro della salute,  i  prezzi
          unitari relativi alle  forniture  effettuate  alle  aziende
          sanitarie nel corso del medesimo biennio. Nelle gare in cui
          la fornitura di dispositivi medici e'  parte  di  una  piu'
          ampia  fornitura  di  beni  e  servizi,  l'offerente   deve
          indicare in modo specifico il prezzo  unitario  di  ciascun
          dispositivo  e  i  dati  identificativi  dello  stesso.  Il
          Ministero della salute, avvalendosi della Commissione unica
          sui dispositivi medici e della collaborazione istituzionale
          dell'Istituto superiore di sanita'  e  dell'Agenzia  per  i
          servizi  sanitari  regionali,  promuove  la  realizzazione,
          sulla  base  di  una  programmazione  annuale,   di   studi
          sull'appropriatezza dell'impiego di specifiche tipologie di
          dispositivi medici, anche mediante comparazione  dei  costi
          rispetto ad ipotesi alternative. I  risultati  degli  studi
          sono pubblicati  sul  sito  INTERNET  del  Ministero  della
          salute; 
              z) la disposizione di cui  all'art.  3,  comma  2,  del
          decreto-legge 17 febbraio  1998,  n.  23,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 8 aprile 1998,  n.  94,  non  e'
          applicabile al ricorso a terapie  farmacologiche  a  carico
          del Servizio  sanitario  nazionale,  che,  nell'ambito  dei
          presidi ospedalieri  o  di  altre  strutture  e  interventi
          sanitari, assuma  carattere  diffuso  e  sistematico  e  si
          configuri, al di fuori delle condizioni  di  autorizzazione
          all'immissione in commercio, quale alternativa  terapeutica
          rivolta a pazienti portatori  di  patologie  per  le  quali
          risultino autorizzati farmaci recanti specifica indicazione
          al trattamento. Il ricorso a  tali  terapie  e'  consentito
          solo  nell'ambito  delle   sperimentazioni   cliniche   dei
          medicinali di cui al decreto legislativo 24 giugno 2003, n.
          211,  e  successive  modificazioni.  In  caso  di   ricorso
          improprio si applicano le disposizioni di cui  all'art.  3,
          commi 4 e 5, del citato decreto-legge 17 febbraio 1998,  n.
          23, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  8  aprile
          1998, n. 94. Le regioni provvedono ad adottare entro il  28
          febbraio 2007 disposizioni per le aziende sanitarie locali,
          per le aziende  ospedaliere,  per  le  aziende  ospedaliere
          universitarie e per gli  Istituti  di  ricovero  e  cura  a
          carattere  scientifico  volte   alla   individuazione   dei
          responsabili    dei    procedimenti    applicativi    delle
          disposizioni di cui alla presente lettera, anche  sotto  il
          profilo  della  responsabilita'  amministrativa  per  danno
          erariale.  Fino  alla  data  di  entrata  in  vigore  delle
          disposizioni regionali di cui alla presente  lettera,  tale
          responsabilita' e' attribuita al direttore sanitario  delle
          aziende sanitarie locali, delle aziende ospedaliere,  delle
          aziende  ospedaliere  universitarie  e  degli  Istituti  di
          ricovero e cura a carattere scientifico.". 
              Si riporta il testo  del  comma  33  dell'art.  48  del
          decreto-legge  30  settembre  2003,  n.  269  (Disposizioni
          urgenti per  favorire  lo  sviluppo  e  per  la  correzione
          dell'andamento  dei  conti   pubblici),   convertito,   con
          modificazioni, dalla legge 24  novembre  2003,  n.  326,  e
          successive modificazioni: 
              "33.  Dal  1°  gennaio  2004  i  prezzi  dei   prodotti
          rimborsati   dal   Servizio   Sanitario   Nazionale    sono
          determinati   mediante   contrattazione   tra   Agenzia   e
          Produttori secondo le modalita' e i criteri indicati  nella
          Del.CIPE 1° febbraio 2001, n. 3, pubblicata nella  Gazzetta
          Ufficiale n. 73 del 28 marzo 2001.". 
              Il Regolamento (CE) n. 141/2000 del Parlamento  europeo
          e del  Consiglio,  del  16  dicembre  1999,  concernente  i
          medicinali orfani e' pubblicato nella  GUCE  n.  L  18  del
          22.1.2000, pagg. 1-5. 
              Si riporta il testo degli articoli 9 e  12  dell'Intesa
          Stato Regioni del 23 marzo 2005: 
              "Art.9.  -  Comitato   permanente   per   la   verifica
          dell'erogazione dei LEA 
              1. Ai fini della presente intesa, e'  istituito  presso
          il Ministero della salute il Comitato paritetico permanente
          per la verifica dell'erogazione dei Livelli  Essenziali  di
          Assistenza in condizioni di appropriatezza e di  efficienza
          nell'utilizzo  delle  risorse  e  per  la  verifica   della
          congruita' tra le prestazioni da erogare e le risorse messe
          a disposizione. 
              2. Il Comitato, che  si  avvale  del  supporto  tecnico
          dell'Agenzia per i Servizi Sanitari Regionali, opera  sulla
          base  delle  informazioni   desumibili   dal   sistema   di
          monitoraggio e garanzia di cui al decreto  ministeriale  12
          dicembre 2001, nonche' dei flussi informativi afferenti  al
          Nuovo Sistema Informativo Sanitario. 
              3. Il Comitato e' composto  da  quattro  rappresentanti
          del Ministero della salute, di  cui  uno  con  funzioni  di
          coordinatore,    due    rappresentanti    del     Ministero
          dell'economia  e  delle  finanze,  un  rappresentante   del
          Dipartimento per gli affari regionali della Presidenza  del
          Consiglio dei Ministri  e  da  sette  rappresentanti  delle
          Regioni designati dalla  Conferenza  dei  Presidenti  delle
          Regioni e delle Province autonome." 
              "Art. 12. Tavolo di verifica degli adempimenti 
              1. Ai fini della  verifica  degli  adempimenti  per  le
          finalita'  di  quanto  disposto  dall'art.  1,  comma  184,
          lettera c)  della  legge  30  dicembre  2004,  n.  311,  e'
          istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze
          - Dipartimento della Ragioneria generale  dello  Stato,  il
          Tavolo  tecnico  per   la   verifica   degli   adempimenti,
          coordinato da un rappresentante del Ministero dell'economia
          e delle finanze e composto da rappresentanti: 
              del   Dipartimento   degli   affari   regionali   della
          Presidenza del Consiglio dei Ministri; 
              del Ministero della salute; 
              delle Regioni capofila delle  Areee  sanita'  e  Affari
          finanziari, nell'ambito  della  Conferenza  dei  Presidenti
          delle Regioni e Province autonome; 
              di una ulteriore regione indicata dalla Conferenza  dei
          Presidenti delle Regioni e delle Province autonome; 
              dell'Agenzia per i Servizi sanitari regionali; 
              della Segreteria  della  Conferenza  permanente  per  i
          rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di
          Trento e Bolzano; 
              della Segreteria della Conferenza dei Presidenti  delle
          Regioni e delle Province autonome. 
              2. Il Tavolo tecnico di cui al comma  1  richiede  alle
          singole Regioni la documentazione necessaria alla  verifica
          degli adempimenti. Il Tavolo  procede  ad  un  primo  esame
          della documentazione, informando le  Regioni,  prima  della
          convocazione,  sui   punti   di   criticita'   riscontrati,
          affinche'  esse  possano  presentarsi  con   le   eventuali
          integrazioni, atte a superare le criticita' individuate. Il
          coordinatore del Tavolo tecnico dispone  che  di  tutte  le
          sedute sia redatto verbale. Il verbale, che da'  conto  dei
          lavori e delle  posizioni  espresse  dai  partecipanti,  e'
          trasmesso  ai  componenti  del  Tavolo   e   alla   Regione
          interessata. 
              3. Il Tavolo tecnico: 
              entro il 30 marzo  dell'anno  successivo  a  quello  di
          riferimento, fornisce alle Regioni le indicazioni  relative
          alla  documentazione  necessaria  per  la  verifica   degli
          adempimenti, che le stesse devono 
              produrre entro il successivo 30 maggio; 
              effettua una valutazione del risultato di  gestione,  a
          partire dalle risultanze contabili al quarto  trimestre  ed
          esprime il proprio parere  entro  il  30  luglio  dell'anno
          successivo a quello di riferimento; 
              si avvale delle risultanze del Comitato di cui all'art.
          9 della presente intesa,  per  gli  aspetti  relativi  agli
          adempimenti riportati nell'Allegato 1, al Punto 2,  lettere
          c), e), f), g), h),  e  agli  adempimenti  derivanti  dagli
          articoli 3, 4 e 10 della presente intesa; 
              riferisce  sull'esito   delle   verifiche   al   Tavolo
          politico, che esprime il suo parere entro il  30  settembre
          dell'anno successivo a quello  di  riferimento.  Riferisce,
          altresi',  al  tavolo  politico  su   eventuali   posizioni
          discordanti. Nel caso  che  tali  posizioni  riguardino  la
          valutazione degli adempimenti di una  singola  Regione,  la
          stessa viene convocata dal Tavolo politico. 
              4. Il Tavolo politico e' composto: 
              per il Governo,  dal  Ministro  dell'economia  e  delle
          finanze o suo delegato, dal Ministro  della  salute  o  suo
          delegato e dal Ministro per  gli  affari  regionali  o  suo
          delegato; 
              per le  Regioni,  da  una  delegazione  politica  della
          Conferenza dei Presidenti delle Regioni  e  delle  Province
          autonome, guidata dal Presidente o suo delegato. 
              5.  Il  Ministero  dell'economia   e   delle   finanze,
          successivamente  alla  presa  d'atto  del  predetto  Tavolo
          politico  in  ordine  agli  esiti  delle  verifiche   sugli
          adempimenti in questione,  provvede  entro  il  15  ottobre
          dell'anno successivo a quello di riferimento per le Regioni
          adempienti ad erogare il saldo, e  provvede  nei  confronti
          delle Regioni inadempienti ai sensi dell'art. 1, comma 176,
          della legge n. 311 del 2004.". 
              Si  riporta  il   testo   dell'art.   17   del   citato
          decreto-legge  n.  98  del  2011,  come  modificato   dalla
          presente legge: 
              "Art. 17 Razionalizzazione della spesa sanitaria 
              1. Al fine di  garantire  il  rispetto  degli  obblighi
          comunitari e la realizzazione degli  obiettivi  di  finanza
          pubblica,  il  livello  del  finanziamento   del   Servizio
          sanitario nazionale a cui concorre lo Stato per il 2013  e'
          incrementato dello 0,5% rispetto al livello vigente per  il
          2012 ed e'  ulteriormente  incrementato  dell'1,4%  per  il
          2014. Conseguentemente, con specifica Intesa fra lo Stato e
          le regioni, ai sensi dell'art. 8, comma 6,  della  legge  5
          giugno 2003, n. 131, da stipulare entro il 30 aprile  2012,
          sono  indicate   le   modalita'   per   il   raggiungimento
          dell'obiettivo di cui al primo periodo del presente  comma.
          Qualora la predetta  Intesa  non  sia  raggiunta  entro  il
          predetto termine, al fine di assicurare per gli anni 2013 e
          2014 che le regioni  rispettino  l'equilibrio  di  bilancio
          sanitario, sono introdotte, tenuto conto delle disposizioni
          in materia di spesa per il personale di cui all'art. 16, le
          seguenti  disposizioni  negli   altri   ambiti   di   spesa
          sanitaria: 
              a)  nelle  more  del  perfezionamento  delle  attivita'
          concernenti   la   determinazione    annuale    di    costi
          standardizzati per tipo di servizio e  fornitura  da  parte
          dell'Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori,
          servizi  e  forniture  di  cui  all'art.  7   del   decreto
          legislativo 12 aprile 2006, n. 163,  e  anche  al  fine  di
          potenziare le attivita' delle Centrali  regionali  per  gli
          acquisti, il citato Osservatorio, a partire dal  1°  luglio
          2012, attraverso la  Banca  dati  nazionale  dei  contratti
          pubblici di cui all'art. 62-bis del decreto  legislativo  7
          marzo 2005, n. 82, fornisce  alle  regioni  un'elaborazione
          dei   prezzi   di   riferimento,   ivi   compresi    quelli
          eventualmente previsti dalle convenzioni Consip,  anche  ai
          sensi di quanto disposto all'art. 11,  alle  condizioni  di
          maggiore efficienza dei beni, ivi  compresi  i  dispositivi
          medici ed i farmaci per uso ospedaliero, delle  prestazioni
          e  dei  servizi  sanitari  e   non   sanitari   individuati
          dall'Agenzia  per  i  servizi  sanitari  regionali  di  cui
          all'art. 5 del decreto legislativo 30 giugno 1993, n.  266,
          tra quelli di maggiore impatto in termini di costo a carico
          del Servizio sanitario nazionale. Cio', al fine di  mettere
          a disposizione delle regioni ulteriori strumenti  operativi
          di controllo e razionalizzazione della  spesa.  Le  regioni
          adottano  tutte  le  misure  necessarie  a   garantire   il
          conseguimento degli  obiettivi  di  risparmio  programmati,
          intervenendo anche sul livello di spesa  per  gli  acquisti
          delle prestazioni sanitarie presso  gli  operatori  privati
          accreditati.   Qualora   sulla   base   dell'attivita'   di
          rilevazione di cui al presente comma,  nonche'  sulla  base
          delle analisi effettuate dalle Centrali regionali  per  gli
          acquisti anche grazie a strumenti di rilevazione dei prezzi
          unitari  corrisposti  dalle  Aziende  Sanitarie   per   gli
          acquisti   di   beni   e   servizi,   emergano   differenze
          significative dei prezzi unitari, le Aziende Sanitarie sono
          tenute a  proporre  ai  fornitori  una  rinegoziazione  dei
          contratti  che  abbia  l'effetto  di  ricondurre  i  prezzi
          unitari di fornitura ai prezzi di  riferimento  come  sopra
          individuati, e  senza  che  cio'  comporti  modifica  della
          durata del contratto. In caso di mancato accordo, entro  il
          termine di 30 giorni dalla trasmissione della proposta,  in
          ordine ai prezzi come sopra proposti, le Aziende  sanitarie
          hanno il diritto di  recedere  dal  contratto  senza  alcun
          onere a carico delle stesse, e cio' in deroga all'art. 1671
          del codice civile.  Ai  fini  della  presente  lettera  per
          differenze significative dei prezzi si intendono differenze
          superiori  al  20  per  cento   rispetto   al   prezzo   di
          riferimento.  Sulla  base   dei   risultati   della   prima
          applicazione della presente disposizione, a  decorrere  dal
          1º gennaio 2013 la individuazione  dei  dispositivi  medici
          per le finalita' della presente disposizione e'  effettuata
          dalla medesima  Agenzia  di  cui  all'art.  5  del  decreto
          legislativo 30 giugno 1993, n. 266, sulla base  di  criteri
          fissati con decreto del Ministro della salute, di  concerto
          con   il   Ministro   dell'economia   e   delle    finanze,
          relativamente  a  parametri  di   qualita',   di   standard
          tecnologico, di sicurezza e di efficacia. Nelle more  della
          predetta individuazione  resta  ferma  l'individuazione  di
          dispositivi medici  eventualmente  gia'  operata  da  parte
          della citata Agenzia.  Le  aziende  sanitarie  che  abbiano
          proceduto  alla  rescissione  del  contratto,  nelle   more
          dell'espletamento delle gare indette in sede  centralizzata
          o aziendale, possono, al fine  di  assicurare  comunque  la
          disponibilita'  dei  beni  e  servizi  indispensabili   per
          garantire l'attivita' gestionale e assistenziale, stipulare
          nuovi contratti accedendo  a  convenzioni-quadro  anche  di
          altre regioni, o tramite affidamento diretto  a  condizioni
          piu' convenienti in ampliamento di contratto  stipulato  da
          altre  aziende  sanitarie  mediante  gare  di   appalto   o
          forniture; 
              b) in materia di assistenza  farmaceutica  ospedaliera,
          al  fine  di  consentire  alle  regioni  di  garantire   il
          conseguimento  degli  obiettivi  di  risparmio  programmati
          compatibili con il livello di finanziamento di cui al primo
          periodo del presente comma, a decorrere dall'anno 2013, con
          regolamento da emanare, entro il 30 giugno 2012,  ai  sensi
          dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n.  400,
          su proposta del Ministro della salute, di concerto  con  il
          Ministro dell'economia e delle finanze,  sono  disciplinate
          le procedure finalizzate a porre  a  carico  delle  aziende
          farmaceutiche l'eventuale superamento del tetto di spesa  a
          livello  nazionale  di  cui  all'art.  5,  comma   5,   del
          decreto-legge 1° ottobre  2007,  n.  159,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222,  nella
          misura massima del 35% di tale superamento, in  proporzione
          ai rispettivi fatturati per farmaci ceduti  alle  strutture
          pubbliche,   con   modalita'   stabilite    dal    medesimo
          regolamento. Qualora entro la predetta data del  30  giugno
          2012 non  sia  stato  emanato  il  richiamato  regolamento,
          l'Agenzia  italiana  del  farmaco,  con  riferimento   alle
          disposizioni di cui all'art. 11, comma 7, lettera  b),  del
          decreto-legge  31  maggio  2010,  n.  78,  convertito,  con
          modificazioni, dalla  legge  30  luglio  2010,  n.  122,  a
          decorrere dall'anno 2013, aggiorna le tabelle di  raffronto
          ivi  previste,  al  fine  di  consentire  alle  regioni  di
          garantire  il  conseguimento  dei  predetti  obiettivi   di
          risparmio, e conseguentemente, a decorrere  dall'anno  2013
          il   tetto   di   spesa   per   l'assistenza   farmaceutica
          territoriale di cui all'art. 5, comma 1, del  decreto-legge
          1° ottobre 2007, n.  159,  convertito,  con  modificazioni,
          dalla legge 29  novembre  2007,  n.  222,  come  da  ultimo
          modificato dall'art. 22, comma  3,  del  decreto  legge  1°
          luglio 2009, n. 78, convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 3 agosto 2009, n. 102 e' rideterminato  nella  misura
          del 12,5%; 
              c) ai fini di controllo e razionalizzazione della spesa
          sostenuta direttamente dal Servizio sanitario nazionale per
          l'acquisto  di  dispositivi   medici,   in   attesa   della
          determinazione dei  costi  standardizzati  sulla  base  dei
          livelli essenziali  delle  prestazioni  che  tengano  conto
          della qualita' e  dell'innovazione  tecnologica,  elaborati
          anche sulla base dei dati raccolti nella banca dati per  il
          monitoraggio   dei   consumi   dei    dispositivi    medici
          direttamente acquistati dal Servizio sanitario nazionale di
          cui al decreto del Ministro  della  salute  dell'11  giugno
          2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 175 del  2010,
          a decorrere dal 1° gennaio  2013  la  spesa  sostenuta  dal
          Servizio  sanitario  nazionale  per  l'acquisto  di   detti
          dispositivi, tenuto conto dei dati riportati nei modelli di
          conto  economico   (CE),   compresa   la   spesa   relativa
          all'assistenza protesica,  e'  fissata  entro  un  tetto  a
          livello nazionale e a  livello  di  ogni  singola  regione,
          riferito rispettivamente al fabbisogno sanitario  nazionale
          standard e al fabbisogno sanitario  regionale  standard  di
          cui agli articoli 26 e 27 del decreto legislativo 6  maggio
          2011, n. 68. 
              Cio'  al  fine  di  garantire  il  conseguimento  degli
          obiettivi di  risparmio  programmati.  Il  valore  assoluto
          dell'onere a carico del Servizio  sanitario  nazionale  per
          l'acquisto dei dispositivi di cui alla presente lettera,  a
          livello nazionale e per ciascuna  regione,  e'  annualmente
          determinato dal Ministro della salute, di concerto  con  il
          Ministro  dell'economia  e  delle   finanze.   Le   regioni
          monitorano  l'andamento  della  spesa  per   acquisto   dei
          dispositivi medici: l'eventuale  superamento  del  predetto
          valore e' recuperato interamente  a  carico  della  regione
          attraverso misure di  contenimento  della  spesa  sanitaria
          regionale o con misure di copertura a carico di altre  voci
          del bilancio regionale. Non e' tenuta al ripiano la regione
          che  abbia  fatto  registrare   un   equilibrio   economico
          complessivo; 
              d) a  decorrere  dall'anno  2014,  con  regolamento  da
          emanare ai sensi dell'art. 17,  comma  2,  della  legge  23
          agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro della  salute
          di concerto con il Ministro dell'economia e delle  finanze,
          sono introdotte misure di compartecipazione sull'assistenza
          farmaceutica e sulle altre prestazioni erogate dal servizio
          sanitario nazionale. Le misure  di  compartecipazione  sono
          aggiuntive rispetto a quelle  eventualmente  gia'  disposte
          dalle  regioni  e  sono  finalizzate  ad  assicurare,   nel
          rispetto   del   principio   di   equilibrio   finanziario,
          l'appropriatezza,  l'efficacia   e   l'economicita'   delle
          prestazioni. La predetta  quota  di  compartecipazione  non
          concorre alla determinazione  del  tetto  per  l'assistenza
          farmaceutica  territoriale.  Le  regioni  possono  adottare
          provvedimenti  di  riduzione  delle  predette   misure   di
          compartecipazione, purche' assicurino comunque, con  misure
          alternative,   l'equilibrio   economico   finanziario,   da
          certificarsi  preventivamente   da   parte   del   Comitato
          permanente per  la  verifica  dell'erogazione  dei  livelli
          essenziali di  assistenza  e  dal  Tavolo  tecnico  per  la
          verifica degli adempimenti di cui  agli  articoli  9  e  12
          dell'Intesa Stato-Regioni del 23 marzo 2005. 
              2. Con l'Intesa fra  lo  Stato  e  le  regioni  di  cui
          all'alinea del comma 1  sono  indicati  gli  importi  delle
          manovre da realizzarsi, al netto  degli  effetti  derivanti
          dalle  disposizioni  di  cui  all'art.  16  in  materia  di
          personale  dipendente  e  convenzionato  con  il   Servizio
          sanitario  nazionale  per  l'esercizio  2014,  mediante  le
          misure di cui alle lettere a), b), c) e  d)  del  comma  1.
          Qualora la predetta  Intesa  non  sia  raggiunta  entro  il
          predetto termine, gli  importi  sono  stabiliti,  al  netto
          degli effetti derivanti dalle disposizioni di cui al citato
          art. 16, fra le  predette  misure  nelle  percentuali,  per
          l'esercizio  2013,  del   30%,   40%   e   30%   a   carico
          rispettivamente delle misure di cui alle lettere a),  b)  e
          c) del comma 1, nonche', per  l'esercizio  2014,  del  22%,
          20%, 15% e 40% a carico rispettivamente delle misure di cui
          alle lettere a), b) c) e d) del comma 1; per  l'anno  2014,
          il residuo 3 per cento corrisponde alle economie di settore
          derivanti  dall'esercizio  del  potere   regolamentare   in
          materia di spese per il personale  sanitario  dipendente  e
          convenzionato di cui all'art. 16. Conseguentemente il tetto
          indicato alla lettera c)  del  comma  1  e'  fissato  nella
          misura del 5,2%. Qualora le economie di  settore  derivanti
          dall'esercizio del potere regolamentare in materia di spese
          per il personale sanitario dipendente  e  convenzionato  di
          cui all'art. 16 risultino di incidenza differente dal 3 per
          cento,  le  citate  percentuali  per   l'anno   2014   sono
          proporzionalmente rideterminate e con decreto del  Ministro
          dell'economia  e  delle   finanze,   ove   necessario,   e'
          conseguentemente rideterminato in termini di saldo netto da
          finanziare  il  livello  del  finanziamento  del   Servizio
          sanitario nazionale di cui al comma 1. 
              3. Le disposizioni di cui all'art. 2, commi  71  e  72,
          della legge 23 dicembre 2009, n. 191 si applicano anche  in
          ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015. 
              3-bis. Alla verifica dell'effettivo conseguimento degli
          obiettivi di cui al comma 3 si provvede  con  le  modalita'
          previste dall'art. 2, comma 73, della citata legge  n.  191
          del 2009.  La  regione  e'  giudicata  adempiente  ove  sia
          accertato l'effettivo conseguimento di tali  obiettivi.  In
          caso contrario, limitatamente agli anni  2013  e  2014,  la
          regione e'  considerata  adempiente  ove  abbia  conseguito
          l'equilibrio economico. 
              3-ter. Per le regioni sottoposte ai  Piani  di  rientro
          dai  deficit  sanitari  o   ai   Programmi   operativi   di
          prosecuzione di detti  Piani  restano  comunque  fermi  gli
          specifici obiettivi ivi previsti in materia di personale. 
              4. Al fine di assicurare, per gli  anni  2011  e  2012,
          l'effettivo rispetto dei piani  di  rientro  dai  disavanzi
          sanitari, nonche' dell'intesa Stato-Regioni del 3  dicembre
          2009, sono introdotte le seguenti disposizioni: 
              a) all'art. 2, comma 80, della legge 23 dicembre  2009,
          n. 191, dopo il secondo periodo sono inseriti i seguenti: 
              «A tale scopo, qualora,  in  corso  di  attuazione  del
          piano o dei programmi operativi di cui  al  comma  88,  gli
          ordinari organi di attuazione del piano o il commissario ad
          acta  rinvengano  ostacoli   derivanti   da   provvedimenti
          legislativi  regionali,   li   trasmettono   al   Consiglio
          regionale, indicandone puntualmente i motivi  di  contrasto
          con il Piano di rientro o con  i  programmi  operativi.  Il
          Consiglio regionale, entro i  successivi  sessanta  giorni,
          apporta le necessarie modifiche  alle  leggi  regionali  in
          contrasto, o le sospende, o le abroga. Qualora il Consiglio
          regionale non provveda ad apportare le necessarie modifiche
          legislative entro i termini indicati, ovvero vi provveda in
          modo parziale o comunque tale da non rimuovere gli ostacoli
          all'attuazione del piano  o  dei  programmi  operativi,  il
          Consiglio dei Ministri adotta, ai sensi dell'art. 120 della
          Costituzione, le necessarie misure, anche normative, per il
          superamento dei predetti ostacoli.»; 
              b) all'art. 2, dopo il comma 88 della legge 23 dicembre
          2009, n. 191, e' inserito il  seguente:  "88-bis  Il  primo
          periodo  del  comma  88  si  interpreta  nel  senso  che  i
          programmi operativi costituiscono prosecuzione e necessario
          aggiornamento   degli   interventi   di   riorganizzazione,
          riqualificazione e potenziamento del piano di  rientro,  al
          fine  di  tenere  conto  del  finanziamento  del   servizio
          sanitario  programmato  per  il  periodo  di   riferimento,
          dell'effettivo stato  di  avanzamento  dell'attuazione  del
          piano di rientro, nonche' di ulteriori  obblighi  regionali
          derivanti da Intese fra lo Stato, le regioni e le  province
          autonome di Trento e di  Bolzano  o  da  innovazioni  della
          legislazione statale vigente."; 
              c) il Commissario ad acta per l'attuazione del piano di
          rientro dal disavanzo sanitario della regione  Abruzzo  da'
          esecuzione al programma operativo per l'esercizio 2010,  di
          cui all'art. 2, comma 88, della legge 23 dicembre 2009,  n.
          191, che  e'  approvato  con  il  presente  decreto,  ferma
          restando la validita' degli atti e dei  provvedimenti  gia'
          adottati  e  la  salvezza  degli  effetti  e  dei  rapporti
          giuridici  sorti  sulla  base  della  sua  attuazione.   Il
          Commissario ad acta,  altresi',  adotta,  entro  60  giorni
          dalla data di entrata in vigore del  presente  decreto,  il
          Piano sanitario regionale 2011-2012, in modo da  garantire,
          anche attraverso l'eventuale superamento  delle  previsioni
          contenute in provvedimenti legislativi regionali non ancora
          rimossi ai sensi dell'art. 2,  comma  80,  della  legge  23
          dicembre 2009, n. 191, che le azioni di riorganizzazione  e
          risanamento  del   servizio   sanitario   regionale   siano
          coerenti,  nel   rispetto   dell'erogazione   dei   livelli
          essenziali di assistenza: 
              1) con l'obiettivo del  raggiungimento  dell'equilibrio
          economico  stabile   del   bilancio   sanitario   regionale
          programmato nel piano di rientro stesso, tenuto  conto  del
          livello   del   finanziamento   del   servizio    sanitario
          programmato per il periodo 2010-2012 con il  Patto  per  la
          salute 2010-2012 e definito dalla legislazione vigente; 
              2) con gli ulteriori obblighi per le regioni introdotti
          dal  medesimo  Patto  per  la  salute  2010-2012  e   dalla
          legislazione vigente; 
              d) il Consiglio  dei  Ministri  provvede  a  modificare
          l'incarico commissariale nei sensi di cui alla lettera c); 
              e) al comma 51 dell'art.  1  della  legge  13  dicembre
          2010, n. 220, sono apportate le seguenti modificazioni: 
              1) dopo le parole: "dalla  legge  30  luglio  2010,  n.
          122," sono  inserite  le  seguenti:  "nonche'  al  fine  di
          consentire l'espletamento delle funzioni  istituzionali  in
          situazioni di ripristinato equilibrio finanziario"; 
              2) nel primo e nel secondo periodo, le parole: "fino al
          31 dicembre 2011", sono sostituite dalle seguenti: "fino al
          31 dicembre 2012"; 
              f) per le regioni sottoposte ai piani di rientro per le
          quali in attuazione dell'art. 1, comma 174, quinto periodo,
          della  legge  30  dicembre  2004,  n.  311,  e   successive
          modificazioni, e' stato applicato il blocco automatico  del
          turn over del personale del servizio  sanitario  regionale,
          con decreto del Ministro della salute, di concerto  con  il
          Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro
          per  i  rapporti  con  le  regioni  e   per   la   coesione
          territoriale, su richiesta della regione interessata,  puo'
          essere disposta, in deroga  al  predetto  blocco  del  turn
          over, l'autorizzazione  al  conferimento  di  incarichi  di
          dirigenti  medici  responsabili  di  struttura   complessa,
          previo accertamento, in sede congiunta, della necessita' di
          procedere al predetto conferimento di incarichi al fine  di
          assicurare  il  mantenimento  dei  livelli  essenziali   di
          assistenza,  nonche'  della  compatibilita'  del   medesimo
          conferimento con la ristrutturazione della rete ospedaliera
          e con gli equilibri di bilancio sanitario, come programmati
          nel piano di rientro, ovvero nel  programma  operativo,  da
          parte   del   Comitato   permanente   per    la    verifica
          dell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza e  del
          Tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti regionali,
          di cui rispettivamente agli articoli  9  e  12  dell'intesa
          Stato-regioni del 23 marzo 2005, sentita l'AGENAS. 
              5.  In  relazione  alle  risorse  da   assegnare   alle
          pubbliche amministrazioni interessate, a fronte degli oneri
          da  sostenere  per  gli  accertamenti   medico-legali   sui
          dipendenti assenti dal  servizio  per  malattia  effettuati
          dalle aziende sanitarie locali, in  applicazione  dell'art.
          71 del decreto-legge 25 giugno 2008,  n.  112,  convertito,
          con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133,  come
          modificato dall'art. 17, comma  23,  del  decreto-legge  1°
          luglio 2009, n. 78, convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 3 agosto 2009, n. 102: 
              a)  per  gli  esercizi  2011   e   2012   il   Ministro
          dell'economia e delle finanze e' autorizzato  a  trasferire
          annualmente una quota delle disponibilita' finanziarie  per
          il Servizio sanitario nazionale, non utilizzata in sede  di
          riparto in relazione  agli  effetti  della  sentenza  della
          Corte costituzionale n. 207 del 7 giugno 2010,  nel  limite
          di  70  milioni  di  euro  annui,  per   essere   iscritta,
          rispettivamente,  tra  gli  stanziamenti  di  spesa  aventi
          carattere obbligatorio, di cui all'art. 26, comma 2,  della
          legge 196 del 2009, in relazione agli oneri  di  pertinenza
          dei Ministeri, ovvero su appositi fondi da destinare per la
          copertura dei medesimi accertamenti medico-legali sostenuti
          dalle Amministrazioni diverse da quelle statali; 
              b) a decorrere dall'esercizio 2013,  con  la  legge  di
          bilancio e'  stabilita  la  dotazione  annua  dei  suddetti
          stanziamenti destinati alla  copertura  degli  accertamenti
          medico-legali sostenuti  dalle  amministrazioni  pubbliche,
          per un importo complessivamente non superiore a 70  milioni
          di euro, per le medesime finalita' di cui alla lettera  a).
          Conseguentemente il livello del finanziamento del  Servizio
          sanitario nazionale a cui concorre lo Stato,  come  fissato
          al comma 1, e'  rideterminato,  a  decorrere  dal  medesimo
          esercizio 2013, in riduzione di 70 milioni di euro. 
              5-bis. A decorrere dall'esercizio finanziario 2012,  la
          quota  di   pertinenza   del   Ministero   dell'istruzione,
          dell'universita' e della ricerca, degli stanziamenti di cui
          al comma 5 e' destinata al rimborso forfetario alle regioni
          delle spese sostenute per  gli  accertamenti  medico-legali
          sul personale scolastico ed educativo assente dal  servizio
          per malattia effettuati  dalle  aziende  sanitarie  locali.
          Entro il mese di novembre di  ciascun  anno,  il  Ministero
          dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca  provvede
          a ripartire detto fondo tra le regioni al cui finanziamento
          del Servizio Sanitario  Nazionale  concorre  lo  Stato,  in
          proporzione  all'organico  di  diritto  delle  regioni  con
          riferimento all'anno scolastico che si conclude in  ciascun
          esercizio  finanziario.  Dal   medesimo   anno   2012,   le
          istituzioni  scolastiche  ed  educative  statali  non  sono
          tenute a corrispondere alcuna somma  per  gli  accertamenti
          medico-legali di cui al primo periodo. 
              6. Ai sensi di quanto disposto dall'art. 2,  comma  67,
          secondo periodo, della legge  23  dicembre  2009,  n.  191,
          attuativo dell'art. 1, comma  4,  lettera  c),  dell'intesa
          Stato-regioni  in  materia  sanitaria   per   il   triennio
          2010-2012,  sancita   nella   riunione   della   conferenza
          permanente per i rapporti fra lo Stato,  le  regioni  e  le
          province autonome di Trento e di  Bolzano  del  3  dicembre
          2009, per l'anno 2011  il  livello  del  finanziamento  del
          Servizio sanitario nazionale a cui concorre  ordinariamente
          lo Stato, come rideterminato dall'art. 11,  comma  12,  del
          decreto-legge  31  maggio  2010,  n.  78,  convertito,  con
          modificazioni, dalla  legge  30  luglio  2010,  n.  122,  e
          dall'art. 1, comma 49, della legge  13  dicembre  2010,  n.
          220, e' incrementato di 105 milioni di euro per far  fronte
          al maggior finanziamento  concordato  con  le  regioni,  ai
          sensi della  citata  intesa,  con  riferimento  al  periodo
          compreso tra il 1° giugno 2011 e  la  data  di  entrata  in
          vigore della legge di conversione del presente  decreto.  A
          decorrere dalla data di entrata in vigore  della  legge  di
          conversione  del   presente   decreto   si   applicano   le
          disposizioni di cui all'art. 1, comma  796,  lettere  p)  e
          p-bis), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e cessano  di
          avere effetto le disposizioni di cui all'art. 61, comma 19,
          del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. 
              7.  Con  decreto  del  Ministro  della  salute,  previo
          protocollo d'intesa con le regioni Lazio, Puglia, Siciliana
          e con altre regioni interessate,  e'  disposta  la  proroga
          fino al 31 dicembre 2013 del  progetto  di  sperimentazione
          gestionale di cui all'art. 1, comma  827,  della  legge  27
          dicembre 2006. n. 296, coordinato  dall'Istituto  nazionale
          per la promozione della salute delle popolazioni migranti e
          per il contrasto delle malattie della  poverta'  (INMP)  di
          cui al decreto del Ministro della salute in data  3  agosto
          2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  n.  229  del  20
          settembre 2007, finalizzato alla ricerca, alla  formazione,
          alla  prevenzione  e  alla  cura   delle   malattie   delle
          migrazioni e della poverta'. 
              8. Ad eventuali  modifiche  all'organizzazione  e  alle
          modalita'  di  funzionamento  dell'INMP  si  provvede   con
          decreto del Ministro della salute. Entro il 30 giugno  2013
          il  Ministero  della  salute  verifica  l'andamento   della
          sperimentazione  gestionale  e  promuove,  sulla  base  dei
          risultati raggiunti, l'adozione dei provvedimenti necessari
          alla definizione,  d'intesa  con  le  regioni  interessate,
          dell'assetto  a  regime  dell'INMP.  In  caso  di   mancato
          raggiungimento  dei  risultati  connessi  al  progetto   di
          sperimentazione gestionale di cui al comma 7,  con  decreto
          del Ministro della salute si provvede alla  soppressione  e
          liquidazione  dell'INMP  provvedendo  alla  nomina  di   un
          commissario liquidatore. 
              9. Per la realizzazione delle finalita' di cui ai commi
          7 e 8, e' autorizzata per  l'anno  2011  la  corresponsione
          all'INMP di un finanziamento pari 5 milioni di  euro,  alla
          cui   copertura   si   provvede   mediante   corrispondente
          riduzione, per il  medesimo  anno,  dell'autorizzazione  di
          spesa di cui all'art. 5 della legge 6 febbraio 2009, n.  7.
          Per il finanziamento delle attivita' di ciascuno degli anni
          2012 e 2013 si provvede nell'ambito di un apposito progetto
          interregionale per  la  cui  realizzazione,  sulle  risorse
          finalizzate all'attuazione dell'art.  1,  comma  34,  della
          legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni,
          e' vincolato l'importo pari a 5 milioni di euro  annui  per
          il medesimo biennio. 
              10. Al  fine  di  garantire  la  massima  funzionalita'
          dell'Agenzia italiana del farmaco (Aifa), in relazione alla
          rilevanza e all'accresciuta complessita'  delle  competenze
          ad essa attribuite, di potenziare la  gestione  delle  aree
          strategiche  di  azione   corrispondenti   agli   indirizzi
          assegnati dal Ministero della salute e  di  realizzare  gli
          obiettivi di semplificazione e snellimento di cui  all'art.
          2, comma 1, lettera a), della legge  4  novembre  2010,  n.
          183, con decreto emanato ai sensi dell'art. 48,  comma  13,
          del decreto-legge 30 settembre 2003,  n.  269,  convertito,
          con modificazione, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, da
          adottare entro novanta giorni  dalla  data  di  entrata  in
          vigore della legge di conversione del presente decreto,  il
          regolamento di organizzazione e funzionamento  dell'Agenzia
          italiana del farmaco (Aifa), di cui al decreto del Ministro
          della salute 20 settembre 2004, n. 245, e'  modificato,  in
          modo da assicurare  l'equilibrio  finanziario  dell'ente  e
          senza alcun onere a  carico  della  finanza  pubblica,  nel
          senso: 
              a) di demandare al  consiglio  di  amministrazione,  su
          proposta del direttore generale, il potere  di  modificare,
          con deliberazioni assunte ai sensi dell'art. 22 del  citato
          decreto  n.   245   del   2004,   l'assetto   organizzativo
          dell'Agenzia di cui all'art. 17 del medesimo decreto n. 245
          del  2004,  anche  al  fine  di  articolare  le   strutture
          amministrative di vertice in coerenza con  gli  accresciuti
          compiti dell'ente; le deliberazioni adottate ai sensi della
          presente  lettera  sono  sottoposte  all'approvazione   del
          Ministero  della  salute,  di  concerto  con  il  Ministero
          dell'economia e delle finanze; 
              b)   di   riordinare    la    commissione    consultiva
          tecnico-scientifica  e  il  comitato  prezzi  e   rimborsi,
          prevedendo: un numero massimo di componenti pari  a  dieci,
          di cui tre designati dal Ministro  della  salute,  uno  dei
          quali  con  funzioni  di  presidente,  uno  designato   dal
          Ministro dell'economia e delle finanze,  quattro  designati
          dalla Conferenza  Stato-regioni  nonche',  di  diritto,  il
          direttore generale dell'Aifa e il presidente  dell'Istituto
          superiore   di   sanita';   i   requisiti   di   comprovata
          professionalita'  e  specializzazione  dei  componenti  nei
          settori della metodologia di determinazione del prezzo  dei
          farmaci, dell'economia sanitaria e della  farmaco-economia;
          che le indennita' ai componenti, ferma l'assenza di oneri a
          carico della finanza  pubblica,  non  possano  superare  la
          misura media delle corrispondenti indennita' previste per i
          componenti  degli  analoghi   organismi   delle   autorita'
          nazionali  competenti  per  l'attivita'   regolatoria   dei
          farmaci degli Stati membri dell'Unione europea; 
              c)  di  specificare  i  servizi,  compatibili  con   le
          funzioni istituzionali dell'Agenzia, che  l'Agenzia  stessa
          puo' rendere nei confronti di terzi ai sensi dell'art.  48,
          comma 8, lettera c-bis), del decreto-legge n. 269 del 2003,
          stabilendo altresi' la misura dei relativi corrispettivi; 
              d) di introdurre un diritto annuale a carico di ciascun
          titolare di autorizzazione all'immissione in commercio  per
          il funzionamento, l'aggiornamento e l'implementazione delle
          funzionalita' informatiche della  banca  dati  dei  farmaci
          autorizzati  o  registrati  ai  fini   dell'immissione   in
          commercio,  nonche'  per  la  gestione  informatica   delle
          relative pratiche autorizzative, con adeguata riduzione per
          le piccole e medie  imprese  di  cui  alla  raccomandazione
          2003/361/CE.". 
              Si riporta il testo dell'art. 11 del  decreto-legge  24
          gennaio  2012,  n.   1   (Disposizioni   urgenti   per   la
          concorrenza,  lo  sviluppo  delle   infrastrutture   e   la
          competitivita') convertito, con modificazioni, dalla  legge
          24 marzo 2012, n. 27, come modificato dalla presente legge: 
              Art. 11 Potenziamento  del  servizio  di  distribuzione
          farmaceutica,  accesso  alla  titolarita'  delle  farmacie,
          modifica alla disciplina della somministrazione dei farmaci
          e altre disposizioni in materia sanitaria 
              1. Al fine di favorire l'accesso alla titolarita' delle
          farmacie da parte di un piu'  ampio  numero  di  aspiranti,
          aventi  i  requisiti  di  legge,  nonche'  di  favorire  le
          procedure  per  l'apertura  di  nuove  sedi   farmaceutiche
          garantendo al contempo  una  piu'  capillare  presenza  sul
          territorio del servizio farmaceutico, alla legge  2  aprile
          1968, n. 475, e successive modificazioni, sono apportate le
          seguenti modificazioni: 
              a) all'art.  1,  il  secondo  e  il  terzo  comma  sono
          sostituiti dai seguenti: 
              «Il numero delle autorizzazioni e'  stabilito  in  modo
          che vi sia una farmacia ogni 3.300 abitanti. 
              La popolazione eccedente, rispetto al parametro di  cui
          al secondo comma,  consente  l'apertura  di  una  ulteriore
          farmacia,  qualora  sia  superiore  al  50  per  cento  del
          parametro stesso»; 
              b) dopo l'art. 1 e' inserito il seguente: 
              «Art. 1-bis. - 1. In aggiunta alle  sedi  farmaceutiche
          spettanti in base al criterio di cui all'art. 1 ed entro il
          limite del 5 per cento delle sedi, comprese  le  nuove,  le
          regioni e le province autonome  di  Trento  e  di  Bolzano,
          sentita   l'azienda   sanitaria   locale   competente   per
          territorio, possono istituire una farmacia: 
              a) nelle stazioni ferroviarie, negli aeroporti civili a
          traffico internazionale, nelle stazioni marittime  e  nelle
          aree  di  servizio  autostradali  ad  alta  intensita'   di
          traffico, dotate di servizi alberghieri o di  ristorazione,
          purche' non sia gia' aperta una  farmacia  a  una  distanza
          inferiore a 400 metri; 
              b) nei centri commerciali e nelle grandi strutture  con
          superficie di vendita superiore a  10.000  metri  quadrati,
          purche' non sia gia' aperta una  farmacia  a  una  distanza
          inferiore a 1.500 metri»; 
              c) l'art. 2 e' sostituito dal seguente: 
              «Art. 2. - 1. Ogni  comune  deve  avere  un  numero  di
          farmacie in rapporto a quanto disposto dall'art. 1. Al fine
          di  assicurare  una  maggiore  accessibilita'  al  servizio
          farmaceutico, il  comune,  sentiti  l'azienda  sanitaria  e
          l'Ordine  provinciale   dei   farmacisti   competente   per
          territorio, identifica le zone  nelle  quali  collocare  le
          nuove farmacie, al fine di assicurare un'equa distribuzione
          sul territorio, tenendo  altresi'  conto  dell'esigenza  di
          garantire l'accessibilita' del servizio farmaceutico  anche
          a quei cittadini residenti in aree scarsamente abitate. 
              2. Il numero di farmacie spettanti a ciascun comune  e'
          sottoposto a revisione entro il mese di  dicembre  di  ogni
          anno pari,  in  base  alle  rilevazioni  della  popolazione
          residente nel comune, pubblicate dall'Istituto nazionale di
          statistica». 
              2. Ciascun comune, sulla  base  dei  dati  ISTAT  sulla
          popolazione residente al 31 dicembre 2010 e  dei  parametri
          di cui al comma 1, individua le  nuove  sedi  farmaceutiche
          disponibili nel proprio territorio  e  invia  i  dati  alla
          regione entro e non  oltre  trenta  giorni  dalla  data  di
          entrata in vigore della legge di conversione  del  presente
          decreto. 
              3. Le regioni e le province autonome  di  Trento  e  di
          Bolzano provvedono ad assicurare, entro dodici  mesi  dalla
          data di entrata in vigore della legge  di  conversione  del
          presente decreto, la conclusione del concorso straordinario
          e l'assegnazione delle sedi  farmaceutiche  disponibili  di
          cui al comma 2 e di quelle  vacanti.  In  deroga  a  quanto
          previsto dall'art. 9 della legge 2  aprile  1968,  n.  475,
          sulle sedi farmaceutiche istituite in attuazione del  comma
          1 o comunque vacanti non puo' essere esercitato il  diritto
          di prelazione da parte del comune.  Entro  sessanta  giorni
          dall'invio dei dati di cui al comma  2,  le  regioni  e  le
          province autonome di Trento  e  di  Bolzano  bandiscono  il
          concorso straordinario per soli  titoli  per  la  copertura
          delle sedi farmaceutiche di nuova istituzione e per  quelle
          vacanti, fatte salve quelle per la cui  assegnazione,  alla
          data di entrata in vigore della legge  di  conversione  del
          presente decreto, la procedura concorsuale sia  stata  gia'
          espletata o siano state gia' fissate le date  delle  prove.
          Al concorso straordinario possono partecipare i farmacisti,
          cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea, iscritti
          all'albo professionale: 
              a) non titolari di farmacia,  in  qualunque  condizione
          professionale si trovino; 
              b) titolari di farmacia rurale sussidiata; 
              c) titolari di farmacia soprannumeraria; 
              d) titolari di esercizio di cui all'art.  5,  comma  1,
          del decreto-legge 4 luglio 2006, n.  223,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248. 
              Non possono partecipare  al  concorso  straordinario  i
          farmacisti titolari, compresi i soci di societa'  titolari,
          di farmacia diversa da quelle di cui alle lettere b) e  c).
          Agli effetti delle disposizioni del presente articolo,  per
          farmacie soprannumerarie si intendono le farmacie aperte in
          base al criterio topografico  o  della  distanza  ai  sensi
          dell'art. 104 del testo unico delle leggi sanitarie di  cui
          al regio decreto 27 luglio  1934,  n.  1265,  e  successive
          modificazioni,  sia   anteriormente,   sia   posteriormente
          all'entrata in vigore della legge 8 novembre 1991, n.  362,
          che non  risultino  riassorbite  nella  determinazione  del
          numero complessivo delle  farmacie  stabilito  in  base  al
          parametro della popolazione di cui al comma 1,  lettera  a)
          del presente articolo. 
              4.  Ai  fini   dell'assegnazione   delle   nuove   sedi
          farmaceutiche messe  a  concorso,  ciascuna  regione  e  le
          province autonome di  Trento  e  di  Bolzano  istituiscono,
          entro  trenta  giorni  dalla  data  di  pubblicazione   del
          relativo bando di concorso,  una  commissione  esaminatrice
          regionale o provinciale per le province autonome di  Trento
          e di Bolzano. Al concorso straordinario  si  applicano,  in
          quanto compatibili, le disposizioni  vigenti  sui  concorsi
          per  la  copertura  delle  sedi  farmaceutiche   di   nuova
          istituzione o vacanti, nonche' le disposizioni del presente
          articolo. 
              5. Ciascun candidato puo' partecipare al  concorso  per
          l'assegnazione di farmacia in non piu'  di  due  regioni  o
          province autonome, e non deve aver compiuto i  65  anni  di
          eta'  alla  data   di   scadenza   del   termine   per   la
          partecipazione al concorso  prevista  dal  bando.  Ai  fini
          della valutazione dell'esercizio professionale nel concorso
          straordinario   per   il   conferimento   di   nuove   sedi
          farmaceutiche di cui al comma 3, in deroga  al  regolamento
          di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
          30 marzo 1994, n. 298: 
              a)  l'attivita'  svolta  dal  farmacista  titolare   di
          farmacia rurale  sussidiata,  dal  farmacista  titolare  di
          farmacia  soprannumeraria  e  dal  farmacista  titolare  di
          esercizio di cui all'art. 5, comma 1, del  decreto-legge  4
          luglio 2006, n. 223, convertito, con  modificazioni,  dalla
          legge 4 agosto 2006, n. 248, e' equiparata, ivi comprese le
          maggiorazioni; 
              b) l'attivita' svolta da  farmacisti  collaboratori  di
          farmacia e da farmacisti collaboratori  negli  esercizi  di
          cui all'art. 5, comma 1, del decreto-legge 4  luglio  2006,
          n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto
          2006, n. 248, e' equiparata, ivi comprese le maggiorazioni. 
              b-bis)   per   l'attivita'   svolta   dai   ricercatori
          universitari nei corsi di laurea in farmacia e in chimica e
          tecnologia farmaceutiche, sono assegnati, per  anno  e  per
          ciascun commissario, 0,30 punti per i primi dieci  anni,  e
          0,08 punti per i secondi dieci anni. 
              6. In ciascuna regione e  nelle  province  autonome  di
          Trento e di Bolzano,  la  commissione  esaminatrice,  sulla
          base  della  valutazione  dei  titoli   in   possesso   dei
          candidati, determina una graduatoria unica.  A  parita'  di
          punteggio, prevale il candidato  piu'  giovane.  A  seguito
          dell'approvazione  della  graduatoria,  ad  ogni  vincitore
          sara' assegnata la prima sede da lui indicata in ordine  di
          preferenza, che non risulti assegnata a un candidato meglio
          collocato   in   graduatoria.   Entro    quindici    giorni
          dall'assegnazione,  i   vincitori   del   concorso   devono
          dichiarare se accettano o meno la sede assegnata. L'inutile
          decorso del termine concesso per la dichiarazione  equivale
          a una  non  accettazione.  Dopo  la  scadenza  del  termine
          previsto per l'accettazione, le  sedi  non  accettate  sono
          offerte   ad   altrettanti   candidati   che   seguono   in
          graduatoria, secondo  la  procedura  indicata  nei  periodi
          precedenti,  fino  all'esaurimento  delle  sedi   messe   a
          concorso  o  all'interpello  di  tutti   i   candidati   in
          graduatoria. Successivamente, la  graduatoria,  valida  per
          due anni dalla data della sua  pubblicazione,  deve  essere
          utilizzata  con  il  criterio  dello  scorrimento  per   la
          copertura delle  sedi  farmaceutiche  eventualmente  resesi
          vacanti a seguito delle scelte effettuate dai vincitori  di
          concorso, con le modalita' indicate nei precedenti  periodi
          del presente comma. 
              7.  Ai   concorsi   per   il   conferimento   di   sedi
          farmaceutiche gli interessati in possesso dei requisiti  di
          legge  possono  concorrere  per  la   gestione   associata,
          sommando i titoli posseduti. In tale  caso,  ai  soli  fini
          della preferenza a parita' di punteggio,  si  considera  la
          media  dell'eta'  dei  candidati  che  concorrono  per   la
          gestione associata. Ove i candidati che concorrono  per  la
          gestione  associata  risultino  vincitori,  la  titolarita'
          della farmacia assegnata e'  condizionata  al  mantenimento
          della gestione associata da parte degli  stessi  vincitori,
          su base paritaria, per un  periodo  di  dieci  anni,  fatta
          salva la premorienza o sopravvenuta incapacita'. 
              8. I turni e gli  orari  di  farmacia  stabiliti  dalle
          autorita' competenti in base  alla  vigente  normativa  non
          impediscono l'apertura della farmacia in orari  diversi  da
          quelli obbligatori. Le farmacie  possono  praticare  sconti
          sui prezzi di tutti i tipi di farmaci  e  prodotti  venduti
          pagati   direttamente   dai   clienti,   dandone   adeguata
          informazione alla clientela. 
              9. Qualora il comune non  provveda  a  comunicare  alla
          regione o alla provincia autonoma di Trento  e  di  Bolzano
          l'individuazione delle  nuove  sedi  disponibili  entro  il
          termine di cui al comma 2 del presente articolo, la regione
          provvede con proprio atto a  tale  individuazione  entro  i
          successivi sessanta giorni. Nel caso in cui le regioni o le
          province autonome di Trento e di Bolzano non provvedano nel
          senso indicato ovvero non provvedano a bandire il  concorso
          straordinario e a concluderlo entro i  termini  di  cui  al
          comma 3,  il  Consiglio  dei  Ministri  esercita  i  poteri
          sostitutivi di cui all'art. 120 della Costituzione  con  la
          nomina  di  un  apposito  commissario   che   provvede   in
          sostituzione   dell'amministrazione   inadempiente    anche
          espletando le procedure concorsuali ai sensi  del  presente
          articolo. 
              10. Fino al 2022, tutte le farmacie istituite ai  sensi
          del comma 1, lettera b),  sono  offerte  in  prelazione  ai
          comuni in cui le stesse hanno sede. I  comuni  non  possono
          cedere la titolarita' o la gestione delle farmacie  per  le
          quali hanno esercitato il diritto di  prelazione  ai  sensi
          del presente comma. In caso di rinuncia alla titolarita' di
          una  di  dette  farmacie  da  parte  del  comune,  la  sede
          farmaceutica e' dichiarata vacante. 
              11. Al comma 9 dell'art. 7 della legge 8 novembre 1991,
          n. 362, e successive modificazioni, le  parole:  «due  anni
          dall'acquisto medesimo"  sono  sostituite  dalle  seguenti:
          «sei  mesi  dalla  presentazione  della  dichiarazione   di
          successione». 
              12. Il medico, nel prescrivere un farmaco,  e'  tenuto,
          sulla base della sua specifica competenza professionale, ad
          informare il paziente dell'eventuale presenza in  commercio
          di  medicinali  aventi  uguale  composizione  in   principi
          attivi,    nonche'    forma    farmaceutica,     via     di
          somministrazione, modalita' di rilascio e dosaggio unitario
          uguali. Il farmacista, qualora sulla  ricetta  non  risulti
          apposta dal medico l'indicazione della non  sostituibilita'
          del farmaco prescritto, dopo aver informato  il  cliente  e
          salvo  diversa  richiesta  di  quest'ultimo,  e'  tenuto  a
          fornire il medicinale prescritto quando  nessun  medicinale
          fra quelli indicati nel primo periodo  del  presente  comma
          abbia prezzo piu' basso ovvero, in  caso  di  esistenza  in
          commercio di medicinali a minor prezzo  rispetto  a  quello
          del medicinale prescritto, a fornire il  medicinale  avente
          prezzo piu' basso. All'art. 11, comma 9, del  decreto-legge
          31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 30 luglio 2010, n. 122, nel secondo periodo, dopo  le
          parole: «e' possibile» sono inserite le seguenti: «solo  su
          espressa  richiesta   dell'assistito   e».   Al   fine   di
          razionalizzare il sistema distributivo del farmaco, anche a
          tutela  della  persona,  nonche'   al   fine   di   rendere
          maggiormente efficiente  la  spesa  farmaceutica  pubblica,
          l'AIFA, con  propria  delibera  da  adottare  entro  il  31
          dicembre 2012 e pubblicizzare adeguatamente anche sul  sito
          istituzionale del  Ministero  della  salute,  revisiona  le
          attuali  modalita'  di  confezionamento   dei   farmaci   a
          dispensazione  territoriale  per  identificare   confezioni
          ottimali,  anche  di  tipo  monodose,  in  funzione   delle
          patologie da trattare. Conseguentemente,  il  medico  nella
          propria prescrizione tiene conto delle diverse tipologie di
          confezione. 
              13.  Al  comma  1  dell'art.  32  del  decreto-legge  6
          dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 22 dicembre 2011, n. 214, le  parole:  «che  ricadono
          nel territorio di comuni  aventi  popolazione  superiore  a
          12.500 abitanti e, comunque, al di fuori delle aree  rurali
          come  individuate  dai  piani  sanitari  regionali,»   sono
          soppresse. 
              14. Il comma 1 dell'art. 70 del decreto  legislativo  6
          aprile 2006, n. 193, e' sostituito dal seguente: 
              «1. La vendita al dettaglio dei  medicinali  veterinari
          e' effettuata soltanto dal farmacista in farmacia  e  negli
          esercizi commerciali  di  cui  all'art.  5,  comma  1,  del
          decreto-legge  4  luglio  2006,  n.  223,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, ancorche'
          dietro presentazione di ricetta medica,  se  prevista  come
          obbligatoria. La vendita nei predetti esercizi  commerciali
          e' esclusa per i medicinali  richiamati  dall'art.  45  del
          testo  unico  di  cui  al  decreto  del  Presidente   della
          Repubblica  9  ottobre   1990,   n.   309,   e   successive
          modificazioni». 
              15. Gli esercizi commerciali di cui all'art.  5,  comma
          1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con
          modificazioni, dalla  legge  4  agosto  2006,  n.  248,  in
          possesso dei requisiti  vigenti,  sono  autorizzati,  sulla
          base dei requisiti  prescritti  dal  decreto  del  Ministro
          della  salute  previsto  dall'art.   32,   comma   1,   del
          decreto-legge 6 dicembre  2011,  n.  201,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 22 dicembre  2011,  n.  214,  ad
          allestire  preparazioni  galeniche   officinali   che   non
          prevedono la presentazione  di  ricetta  medica,  anche  in
          multipli,  in  base  a  quanto  previsto  nella  farmacopea
          ufficiale italiana o nella farmacopea europea. 
              16.  In  sede  di   rinnovo   dell'accordo   collettivo
          nazionale con  le  organizzazioni  sindacali  di  categoria
          maggiormente rappresentative, ai sensi dell'art.  4,  comma
          9, della legge 30  dicembre  1991,  n.  412,  e  successive
          modificazioni, e'  stabilita,  in  relazione  al  fatturato
          della farmacia a carico del Servizio  sanitario  nazionale,
          nonche' ai nuovi servizi che la farmacia assicura ai  sensi
          del  decreto  legislativo  3  ottobre  2009,  n.  153,   la
          dotazione minima di  personale  di  cui  la  farmacia  deve
          disporre ai fini del mantenimento della convenzione con  il
          Servizio sanitario nazionale. 
              17. A decorrere dal 1° gennaio 2015 e fatta  eccezione,
          comunque, per le farmacie rurali sussidiate,  la  direzione
          della farmacia privata, ai sensi dell'art. 7 della legge  8
          novembre 1991, n. 362, e dell'art. 11 della legge 2  aprile
          1968, n. 475, puo' essere mantenuta fino al  raggiungimento
          del requisito di eta' pensionabile da parte del  farmacista
          iscritto all'albo professionale." 
              Si riporta il testo del comma 6 dell'art. 8 della legge
          5 giugno  2003,  n.  131  (Disposizioni  per  l'adeguamento
          dell'ordinamento della Repubblica alla L.Cost.  18  ottobre
          2001, n. 3): 
              "6. Il Governo puo' promuovere la stipula di intese  in
          sede di Conferenza Stato-Regioni o di Conferenza unificata,
          dirette  a  favorire  l'armonizzazione   delle   rispettive
          legislazioni o il raggiungimento di posizioni unitarie o il
          conseguimento di obiettivi comuni; in tale caso e'  esclusa
          l'applicazione dei commi 3 e  4  dell'art.  3  del  decreto
          legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Nelle  materie  di  cui
          all'art. 117, terzo e quarto comma, della Costituzione  non
          possono  essere  adottati  gli  atti  di  indirizzo  e   di
          coordinamento di cui all'art. 8 della legge 15 marzo  1997,
          n. 59, e all'art. 4 del decreto legislativo 31 marzo  1998,
          n. 112." 
              Si riporta il testo dell'art. 1671 del codice civile: 
              "Art. 1671. Recesso unilaterale dal contratto. 
              Il committente puo' recedere dal contratto, anche se e'
          stata iniziata l'esecuzione dell'opera o la prestazione del
          servizio, purche' tenga indenne l'appaltatore  delle  spese
          sostenute, dei lavori eseguiti e del mancato guadagno.". 
              Si riporta il testo dell'art. 5 del decreto legislativo
          30 giugno 1993, n. 266 (Riordinamento del  Ministero  della
          sanita', a norma dell'art. 1, comma 1, lettera h), della L.
          23 ottobre 1992, n. 421): 
              "5. Agenzia per i servizi sanitari regionali. 
              1. E' istituita  una  agenzia  dotata  di  personalita'
          giuridica e sottoposta alla vigilanza del  Ministero  della
          sanita', con compiti di supporto delle attivita' regionali,
          di valutazione comparativa dei costi e dei  rendimenti  dei
          servizi resi ai cittadini e di segnalazione di  disfunzioni
          e  sprechi  nella  gestione  delle  risorse   personali   e
          materiali   e    nelle    forniture,    di    trasferimento
          dell'innovazione  e  delle   sperimentazioni   in   materia
          sanitaria. 
              2. 
              3. Il direttore dell'agenzia e'  nominato  con  decreto
          del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta  del
          Ministro  della  sanita',  tra  esperti   di   riconosciuta
          competenza in materia di  organizzazione  e  programmazione
          dei servizi sanitari, anche  estranei  all'amministrazione.
          Il direttore e' assunto con contratto di diritto privato di
          durata quinquennale non rinnovabile. 
              4. L'Agenzia puo' avvalersi di esperti con rapporto  di
          collaborazione coordinata e continuativa nel limite massimo
          di dieci unita'. 
              5. Alle  spese  di  funzionamento  dell'Agenzia  si  fa
          fronte con un contributo annuo a carico dello Stato pari  a
          lire 12,8 miliardi a partire dall'anno  2001.  Al  relativo
          onere  si  provvede   mediante   corrispondente   riduzione
          dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 12,  comma  2,
          lettera b), del decreto legislativo 30  dicembre  1992,  n.
          502, e successive modificazioni, come  rideterminata  dalla
          tabella C della legge  23  dicembre  2000,  n.  388  (legge
          finanziaria 2001). 
              6. Sono abrogati i commi 11 e  12  dell'art.  53  della
          legge 23 dicembre 1978, n. 833.". 
              Si riporta il testo dell'art. 1, comma 169, della legge
          30 dicembre 2004, n. 311 (Disposizioni  per  la  formazione
          del bilancio annuale e  pluriennale  dello  Stato  -  legge
          finanziaria 2005): 
              "169.  Al  fine  di  garantire  che   l'obiettivo   del
          raggiungimento  dell'equilibrio  economico  finanziario  da
          parte delle  regioni  sia  conseguito  nel  rispetto  della
          garanzia della  tutela  della  salute,  ferma  restando  la
          disciplina dettata dall'art. 54  della  legge  27  dicembre
          2002, n. 289, per le prestazioni gia' definite dal  decreto
          del Presidente del Consiglio dei ministri 29 novembre 2001,
          pubblicato  nel   supplemento   ordinario   alla   Gazzetta
          Ufficiale  n.  33  dell'8  febbraio  2002,   e   successive
          modificazioni, anche al fine di garantire che le  modalita'
          di erogazione delle stesse siano  uniformi  sul  territorio
          nazionale, coerentemente con le risorse programmate per  il
          Servizio sanitario nazionale, con regolamento  adottato  ai
          sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.
          400, di concerto con  il  Ministro  dell'economia  e  delle
          finanze, dal Ministro della salute,  che  si  avvale  della
          commissione  di  cui  all'art.   4-bis,   comma   10,   del
          decreto-legge  15  aprile  2002,  n.  63,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 15 giugno  2002,  n.  112,  sono
          fissati gli standard qualitativi, strutturali, tecnologici,
          di processo e possibilmente di esito, e quantitativi di cui
          ai livelli essenziali di assistenza, sentita la  Conferenza
          permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le
          province autonome di Trento e di Bolzano. Con  la  medesima
          procedura sono individuati le tipologie di assistenza  e  i
          servizi, relativi alle  aree  di  offerta  individuate  dal
          vigente  Piano  sanitario  nazionale.  In  fase  di   prima
          applicazione gli standard sono fissati entro il  30  giugno
          2005.". 
              Si riporta il testo dell'art.  15-septies  del  decreto
          legislativo  30  dicembre  1992,  n.   502   e   successive
          modificazioni  (Riordino  della   disciplina   in   materia
          sanitaria, a norma dell'art. 1 della L. 23 ottobre 1992, n.
          421): 
              "15-septies. Contratti a tempo determinato. 
              1. I direttori generali possono conferire incarichi per
          l'espletamento di funzioni di particolare  rilevanza  e  di
          interesse strategico mediante la  stipula  di  contratti  a
          tempo determinato e con rapporto di lavoro esclusivo, entro
          il limite del due per cento della dotazione organica  della
          dirigenza,  a  laureati   di   particolare   e   comprovata
          qualificazione professionale che abbiano  svolto  attivita'
          in organismi ed enti pubblici o privati o aziende pubbliche
          o  private  con  esperienza   acquisita   per   almeno   un
          quinquennio in funzioni dirigenziali apicali o che  abbiano
          conseguito una particolare specializzazione  professionale,
          culturale  e  scientifica   desumibile   dalla   formazione
          universitaria  e   post-universitaria,   da   pubblicazioni
          scientifiche o da concrete esperienze di lavoro e  che  non
          godano del trattamento di  quiescenza.  I  contratti  hanno
          durata non inferiore a due anni e non  superiore  a  cinque
          anni, con facolta' di rinnovo. 
              2. Le aziende unita' sanitarie e le aziende ospedaliere
          possono  stipulare,  oltre  a  quelli  previsti  dal  comma
          precedente, contratti a tempo determinato,  in  numero  non
          superiore al cinque  per  cento  della  dotazione  organica
          della dirigenza sanitaria,  a  esclusione  della  dirigenza
          medica, nonche' della dirigenza  professionale,  tecnica  e
          amministrativa, per l'attribuzione di incarichi  di  natura
          dirigenziale, relativi a profili diversi da quello  medico,
          ed  esperti  di  provata  competenza  che  non  godano  del
          trattamento di quiescenza  e  che  siano  in  possesso  del
          diploma di laurea e di specifici requisiti coerenti con  le
          esigenze che determinano il conferimento dell'incarico. 
              3. Il trattamento economico e' determinato  sulla  base
          dei  criteri  stabiliti  nei  contratti  collettivi   della
          dirigenza del Servizio sanitario nazionale. 
              4. Per il periodo di durata del  contratto  di  cui  al
          comma 1 i  dipendenti  di  pubbliche  amministrazioni  sono
          collocati in aspettativa senza assegni  con  riconoscimento
          dell'anzianita' di servizio. 
              5. Gli incarichi di cui al presente articolo, conferiti
          sulla base di direttive regionali, comportano l'obbligo per
          l'azienda di rendere contestualmente indisponibili posti di
          organico  della  dirigenza  per  i   corrispondenti   oneri
          finanziari. 
              5-bis.   Per   soddisfare    le    esigenze    connesse
          all'espletamento dell'attivita' libero  professionale  deve
          essere utilizzato  il  personale  dipendente  del  servizio
          sanitario nazionale. Solo in caso di oggettiva e  accertata
          impossibilita' di far fronte con  il  personale  dipendente
          alle esigenze connesse all'attivazione  delle  strutture  e
          degli  spazi  per  l'attivita'  libero  professionale,   le
          aziende  sanitarie   possono   acquisire   personale,   non
          dirigente, del ruolo sanitario e  personale  amministrativo
          di collaborazione, tramite contratti di diritto  privato  a
          tempo  determinato  anche  con  societa'   cooperative   di
          servizi. Per specifici progetti finalizzati  ad  assicurare
          l'attivita'  libero  professionale,  le  aziende  sanitarie
          possono, altresi', assumere il personale medico necessario,
          con contratti di diritto privato a tempo  determinato  o  a
          rapporto professionale. Gli oneri relativi al personale  di
          cui al presente comma sono a totale carico  della  gestione
          di cui all'art. 3, comma 6, della legge 23  dicembre  1994,
          n. 724. La validita' dei contratti e' subordinata,  a  pena
          di nullita', all'effettiva  sussistenza  delle  risorse  al
          momento della  loro  stipulazione.  Il  direttore  generale
          provvede ad effettuare riscontri  trimestrali  al  fine  di
          evitare che la contabilita' separata presenti disavanzi. Il
          personale assunto con rapporto  a  tempo  determinato  o  a
          rapporto  professionale   e'   assoggettato   al   rapporto
          esclusivo, salvo espressa  deroga  da  parte  dell'azienda,
          sempre che il rapporto di lavoro non abbia durata superiore
          a sei mesi e cessi comunque a tale scadenza. La deroga puo'
          essere concessa una sola  volta  anche  in  caso  di  nuovo
          rapporto di lavoro con altra azienda.". 
              Si riporta il testo del comma  455  dell'art.  1  della
          citata legge n. 296 del 2006: 
              "455.   Ai    fini    del    contenimento    e    della
          razionalizzazione della spesa  per  l'acquisto  di  beni  e
          servizi, le regioni possono costituire centrali di acquisto
          anche  unitamente  ad  altre  regioni,  che  operano  quali
          centrali di committenza ai sensi dell'art.  33  del  codice
          dei  contratti  pubblici  relativi  a  lavori,  servizi   e
          forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n.
          163, in favore delle  amministrazioni  ed  enti  regionali,
          degli  enti  locali,  degli  enti  del  Servizio  sanitario
          nazionale e delle altre  pubbliche  amministrazioni  aventi
          sede nel medesimo territorio.". 
              Si riporta il testo dell'art. 3, comma  7,  del  citato
          decreto legislativo n. 502 del 1992, come modificato  dalla
          presente legge: 
              "7. Il direttore sanitario e' un medico che  non  abbia
          compiuto il sessantacinquesimo anno di  eta'  e  che  abbia
          svolto per almeno  cinque  anni  qualificata  attivita'  di
          direzione tecnico-sanitaria in enti o strutture  sanitarie,
          pubbliche o private,  di  media  o  grande  dimensione.  Il
          direttore sanitario  dirige  i  servizi  sanitari  ai  fini
          organizzativi  ed  igienico-sanitari  e   fornisce   parere
          obbligatorio al direttore generale sugli atti relativi alle
          materie di competenza. Il direttore  amministrativo  e'  un
          laureato in discipline  giuridiche  o  economiche  che  non
          abbia compiuto il sessantacinquesimo anno  di  eta'  e  che
          abbia  svolto  per  almeno  cinque  anni  una   qualificata
          attivita' di direzione tecnica o amministrativa in  enti  o
          strutture sanitarie pubbliche o private di media  o  grande
          dimensione. Il direttore amministrativo  dirige  i  servizi
          amministrativi dell'unita' sanitaria locale. Nelle  aziende
          ospedaliere, nelle aziende ospedaliero-universitarie di cui
          all'art. 2 del decreto legislativo  21  dicembre  1999,  n.
          517, e negli  istituti  di  ricovero  e  cura  a  carattere
          scientifico pubblici, costituiti da un unico  presidio,  le
          funzioni e i compiti del  direttore  sanitario  di  cui  al
          presente articolo e del dirigente medico di cui all'art. 4,
          comma 9, del presidio ospedaliero sono svolte da  un  unico
          soggetto avente i requisiti di  legge.  Sono  soppresse  le
          figure del coordinatore  amministrativo,  del  coordinatore
          sanitario e del sovrintendente sanitario, nonche' l'ufficio
          di direzione.". 
              Si riporta il  testo  dell'art.  8-sexies  del  decreto
          legislativo  30  dicembre  1992,  n.  502  (Riordino  della
          disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1  della
          L. 23 ottobre 1992, n. 421), come modificato dalla presente
          legge: 
              "8-sexies. Remunerazione. 
              1. Le strutture che erogano  assistenza  ospedaliera  e
          ambulatoriale a carico  del  Servizio  sanitario  nazionale
          sono finanziate secondo un  ammontare  globale  predefinito
          indicato  negli  accordi  contrattuali  di   cui   all'art.
          8-quinquies   e   determinato   in   base   alle   funzioni
          assistenziali e alle attivita'  svolte  nell'ambito  e  per
          conto della rete dei servizi di riferimento. Ai fini  della
          determinazione  del  finanziamento  globale  delle  singole
          strutture, le funzioni assistenziali di cui al comma 2 sono
          remunerate in base al  costo  standard  di  produzione  del
          programma di assistenza, mentre  le  attivita'  di  cui  al
          comma 4 sono remunerate in base a tariffe  predefinite  per
          prestazione. 
              1-bis. Il valore complessivo della remunerazione  delle
          funzioni non puo' in ogni caso superare il 30 per cento del
          limite di remunerazione assegnato. 
              2. Le regioni  definiscono  le  funzioni  assistenziali
          nell'ambito delle attivita' che  rispondono  alle  seguenti
          caratteristiche generali: 
              a)  programmi  a  forte  integrazione  fra   assistenza
          ospedaliera  e  territoriale,  sanitaria  e  sociale,   con
          particolare  riferimento  alla  assistenza  per   patologie
          croniche di lunga durata o recidivanti; 
              b)  programmi  di  assistenza  a   elevato   grado   di
          personalizzazione della prestazione  o  del  servizio  reso
          alla persona; 
              c) attivita' svolte nell'ambito della partecipazione  a
          programmi di prevenzione; 
              d) programmi di assistenza a malattie rare; 
              e)  attivita'  con  rilevanti  costi  di  attesa,   ivi
          compreso il sistema di allarme sanitario e di trasporto  in
          emergenza,  nonche'   il   funzionamento   della   centrale
          operativa, di cui all'atto  di  indirizzo  e  coordinamento
          approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  27
          marzo 1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.  76  del
          21 marzo 1992; 
              f) programmi sperimentali di assistenza; 
              g) programmi di trapianto di organo, di midollo osseo e
          di tessuto, ivi compresi il mantenimento e monitoraggio del
          donatore, l'espianto degli organi da cadavere, le attivita'
          di trasporto, il  coordinamento  e  l'organizzazione  della
          rete  di  prelievi  e  di   trapianti,   gli   accertamenti
          preventivi sui donatori. 
              3. I criteri generali per la definizione delle funzioni
          assistenziali  e   per   la   determinazione   della   loro
          remunerazione massima sono stabiliti con  apposito  decreto
          del Ministro della sanita', sentita l'Agenzia per i servizi
          sanitari regionali, d'intesa con la  Conferenza  permanente
          per i rapporti tra lo  Stato,  le  regioni  e  le  province
          autonome, sulla base di standard organizzativi e  di  costi
          unitari predefiniti dei fattori produttivi, tenendo  conto,
          quando appropriato, del volume dell'attivita' svolta. 
              4.  La  remunerazione  delle  attivita'   assistenziali
          diverse da quelle di cui al comma 2 e' determinata in  base
          a  tariffe  predefinite,  limitatamente  agli  episodi   di
          assistenza ospedaliera  per  acuti  erogata  in  regime  di
          degenza ordinaria e di day hospital, e alle prestazioni  di
          assistenza specialistica ambulatoriale, fatta eccezione per
          le attivita' rientranti nelle funzioni di cui al comma 3. 
              5. Il Ministro della sanita', sentita l'Agenzia  per  i
          servizi sanitari  regionali,  d'intesa  con  la  Conferenza
          permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le
          province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano,  ai   sensi
          dell'art. 120, comma 1, lettera g), del decreto legislativo
          31 marzo 1998, n. 112, con  apposito  decreto  individua  i
          sistemi di  classificazione  che  definiscono  l'unita'  di
          prestazione o di servizio  da  remunerare  e  determina  le
          tariffe   massime   da   corrispondere    alle    strutture
          accreditate, in base ai costi standard di produzione  e  di
          quote standard di costi generali, calcolati su un  campione
          rappresentativo di strutture accreditate, tenuto conto, nel
          rispetto dei  principi  di  efficienza  e  di  economicita'
          nell'uso delle risorse, anche in via  alternativa,  di:  a)
          costi standard delle prestazioni calcolati in riferimento a
          strutture preventivamente selezionate  secondo  criteri  di
          efficienza, appropriatezza e qualita' dell'assistenza  come
          risultanti dai dati in  possesso  del  Sistema  informativo
          sanitario;  b)  costi  standard  delle   prestazioni   gia'
          disponibili presso le regioni e le  province  autonome;  c)
          tariffari regionali e differenti modalita' di remunerazione
          delle funzioni assistenziali attuate nelle regioni e  nelle
          province autonome. Lo stesso decreto stabilisce  i  criteri
          generali, nel  rispetto  del  principio  del  perseguimento
          dell'efficienza e dei vincoli di bilancio  derivanti  dalle
          risorse programmate a livello  nazionale  e  regionale,  in
          base ai  quali  le  regioni  adottano  il  proprio  sistema
          tariffario,  articolando  tali  tariffe   per   classi   di
          strutture secondo le loro caratteristiche  organizzative  e
          di attivita', verificati in sede  di  accreditamento  delle
          strutture stesse. Le tariffe massime  di  cui  al  presente
          comma sono assunte  come  riferimento  per  la  valutazione
          della  congruita'  delle  risorse  a  carico  del  Servizio
          sanitario nazionale. Gli importi tariffari,  fissati  dalle
          singole regioni, superiori alle tariffe massime  restano  a
          carico dei bilanci regionali. A  decorrere  dalla  data  di
          entrata in vigore della presente disposizione  e'  abrogato
          il decreto del  Ministro  della  Sanita'  15  aprile  1994,
          recante  «Determinazione  dei  criteri  generali   per   la
          fissazione delle tariffe delle  prestazioni  di  assistenza
          specialistica, riabilitativa  ed  ospedaliera»,  pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale n. 107 del 10 maggio 1994. 
              6. Con la procedura di cui al comma 5, sono  effettuati
          periodicamente la revisione del sistema di  classificazione
          delle prestazioni e l'aggiornamento delle relative tariffe,
          tenendo conto della definizione dei  livelli  essenziali  e
          uniformi di  assistenza  e  delle  relative  previsioni  di
          spesa,  dell'innovazione   tecnologica   e   organizzativa,
          nonche' dell'andamento del  costo  dei  principali  fattori
          produttivi. 
              7. Il Ministro  della  sanita',  con  proprio  decreto,
          d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo
          Stato, le regioni e le province autonome  di  Trento  e  di
          Bolzano,  disciplina  le  modalita'  di  erogazione  e   di
          remunerazione  dell'assistenza  protesica,   compresa   nei
          livelli essenziali di assistenza di cui all'art.  1,  anche
          prevedendo il ricorso all'assistenza in forma indiretta. 
              8.  Il  Ministro  della  sanita',   d'intesa   con   la
          Conferenza permanente per  i  rapporti  tra  lo  Stato,  le
          regioni e le province autonome  di  Trento  e  di  Bolzano,
          sentita l'Agenzia per i  servizi  sanitari  regionali,  con
          apposito decreto,  definisce  i  criteri  generali  per  la
          compensazione  dell'assistenza  prestata  a  cittadini   in
          regioni diverse da quelle di residenza. Nell'ambito di tali
          criteri, le regioni possono stabilire specifiche  intese  e
          concordare politiche tariffarie, anche al fine di  favorire
          il pieno utilizzo delle strutture  e  l'autosufficienza  di
          ciascuna  regione,  nonche'  l'impiego   efficiente   delle
          strutture che esercitano funzioni a valenza  interregionale
          e nazionale.". 
              Si riporta il testo dell'art.  8-quinquies  del  citato
          decreto legislativo n. 502 del 1992: 
              "8-quinquies. Accordi contrattuali. 
              1. Le regioni, entro  sessanta  giorni  dalla  data  di
          entrata in vigore del decreto legislativo 19  giugno  1999,
          n. 229, definiscono l'ambito di applicazione degli  accordi
          contrattuali e  individuano  i  soggetti  interessati,  con
          specifico riferimento ai seguenti aspetti: 
              a) individuazione delle responsabilita' riservate  alla
          regione e di quelle attribuite alle unita' sanitarie locali
          nella  definizione  degli  accordi  contrattuali  e   nella
          verifica del loro rispetto; 
              b) indirizzi  per  la  formulazione  dei  programmi  di
          attivita' delle strutture  interessate,  con  l'indicazione
          delle  funzioni  e  delle  attivita'  da  potenziare  e  da
          depotenziare,  secondo  le   linee   della   programmazione
          regionale e nel rispetto delle priorita' indicate dal Piano
          sanitario nazionale; 
              c) determinazione del piano  delle  attivita'  relative
          alle alte specialita' e alla rete dei servizi di emergenza; 
              d) criteri per la  determinazione  della  remunerazione
          delle  strutture  ove  queste  abbiano  erogato  volumi  di
          prestazioni eccedenti il programma  preventivo  concordato,
          tenuto conto del volume  complessivo  di  attivita'  e  del
          concorso allo stesso da parte di ciascuna struttura. 
              2. In attuazione di quanto previsto  dal  comma  1,  la
          regione e le  unita'  sanitarie  locali,  anche  attraverso
          valutazioni  comparative  della  qualita'  e   dei   costi,
          definiscono  accordi  con   le   strutture   pubbliche   ed
          equiparate, comprese le aziende  ospedaliero-universitarie,
          e  stipulano  contratti  con  quelle  private   e   con   i
          professionisti accreditati, anche mediante  intese  con  le
          loro organizzazioni rappresentative  a  livello  regionale,
          che indicano: 
              a)  gli  obiettivi  di  salute   e   i   programmi   di
          integrazione dei servizi; 
              b) il volume massimo di prestazioni  che  le  strutture
          presenti nell'ambito  territoriale  della  medesima  unita'
          sanitaria locale, si impegnano ad assicurare, distinto  per
          tipologia e per modalita' di assistenza. Le regioni possono
          individuare prestazioni o gruppi di prestazioni per i quali
          stabilire   la   preventiva   autorizzazione,   da    parte
          dell'azienda sanitaria locale  competente,  alla  fruizione
          presso le strutture o i professionisti accreditati; 
              c) i requisiti del servizio da rendere, con particolare
          riguardo  ad  accessibilita',  appropriatezza   clinica   e
          organizzativa, tempi di attesa e continuita' assistenziale; 
              d)  il  corrispettivo  preventivato  a   fronte   delle
          attivita'   concordate,   globalmente   risultante    dalla
          applicazione dei valori  tariffari  e  della  remunerazione
          extra-tariffaria delle funzioni  incluse  nell'accordo,  da
          verificare a consuntivo sulla base dei risultati  raggiunti
          e  delle  attivita'  effettivamente   svolte   secondo   le
          indicazioni regionali di cui al comma 1, lettera d); 
              e) il debito informativo delle strutture erogatrici per
          il monitoraggio degli accordi pattuiti e le  procedure  che
          dovranno essere seguite  per  il  controllo  esterno  della
          appropriatezza e della qualita' della assistenza prestata e
          delle prestazioni rese, secondo quanto  previsto  dall'art.
          8-octies; 
              e-bis) la modalita' con cui viene comunque garantito il
          rispetto  del  limite  di  remunerazione  delle   strutture
          correlato ai volumi di  prestazioni,  concordato  ai  sensi
          della lettera d), prevedendo che in caso  di  incremento  a
          seguito di modificazioni, comunque  intervenute  nel  corso
          dell'anno, dei valori unitari dei tariffari  regionali  per
          la   remunerazione   delle   prestazioni   di    assistenza
          ospedaliera, delle prestazioni di assistenza  specialistica
          ambulatoriale, nonche'  delle  altre  prestazioni  comunque
          remunerate a tariffa,  il  volume  massimo  di  prestazioni
          remunerate,  di   cui   alla   lettera   b),   si   intende
          rideterminato nella misura necessaria al  mantenimento  dei
          limiti indicati alla lettera d), fatta salva  la  possibile
          stipula    di    accordi    integrativi,    nel    rispetto
          dell'equilibrio economico-finanziario programmato. 
              2-bis. 
              2-ter. 
              2-quater.  Le  regioni   stipulano   accordi   con   le
          fondazioni  istituti  di  ricovero  e  cura   a   carattere
          scientifico e  con  gli  istituti  di  ricovero  e  cura  a
          carattere scientifico pubblici e contratti con gli istituti
          di ricovero e cura a  carattere  scientifico  privati,  che
          sono definiti con le modalita' di cui all'art. 10, comma 2,
          del decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288. Le regioni
          stipulano  altresi'  accordi  con  gli  istituti,  enti  ed
          ospedali di cui agli articoli 41 e 43, secondo comma, della
          legge 23 dicembre 1978, n. 833, e successive modificazioni,
          che prevedano che  l'attivita'  assistenziale,  attuata  in
          coerenza con la  programmazione  sanitaria  regionale,  sia
          finanziata a prestazione in base ai tetti di  spesa  ed  ai
          volumi  di  attivita'  predeterminati   annualmente   dalla
          programmazione  regionale  nel  rispetto  dei  vincoli   di
          bilancio, nonche' sulla base di funzioni riconosciute dalle
          regioni, tenendo conto  nella  remunerazione  di  eventuali
          risorse gia' attribuite per spese di investimento, ai sensi
          dell'art. 4, comma 15, della legge 30 dicembre 1991, n. 412
          e successive modificazioni  ed  integrazioni.  Ai  predetti
          accordi  e  ai   predetti   contratti   si   applicano   le
          disposizioni di cui al comma 2, lettere a), b), c),  e)  ed
          e-bis). 
              2-quinquies. In caso di mancata stipula  degli  accordi
          di cui al presente articolo, l'accreditamento istituzionale
          di  cui   all'art.   8-quater   delle   strutture   e   dei
          professionisti eroganti prestazioni per conto del  Servizio
          sanitario nazionale interessati e' sospeso.". 
              Si riporta  il  testo  dell'art.  8-quater  del  citato
          decreto legislativo n. 502 del 1992: 
              "8-quater. Accreditamento istituzionale. 
              1. L'accreditamento istituzionale e'  rilasciato  dalla
          regione alle strutture autorizzate, pubbliche o  private  e
          ai    professionisti    che    ne    facciano    richiesta,
          subordinatamente  alla  loro   rispondenza   ai   requisiti
          ulteriori  di  qualificazione,  alla   loro   funzionalita'
          rispetto agli indirizzi di programmazione regionale e  alla
          verifica positiva dell'attivita'  svolta  e  dei  risultati
          raggiunti. Al fine di individuare i criteri per la verifica
          della funzionalita' rispetto alla programmazione  nazionale
          e  regionale,  la  regione  definisce  il   fabbisogno   di
          assistenza secondo le funzioni  sanitarie  individuate  dal
          Piano  sanitario  regionale   per   garantire   i   livelli
          essenziali e uniformi di assistenza, nonche' gli  eventuali
          livelli  integrativi  locali   e   le   esigenze   connesse
          all'assistenza integrativa di cui all'art.  9.  La  regione
          provvede al rilascio dell'accreditamento ai professionisti,
          nonche' a tutte le strutture pubbliche  ed  equiparate  che
          soddisfano le  condizioni  di  cui  al  primo  periodo  del
          presente comma, alle strutture private non lucrative di cui
          all'art. 1, comma 18, e alle strutture private lucrative. 
              2. La qualita' di soggetto accreditato non  costituisce
          vincolo per le aziende e gli enti  del  servizio  sanitario
          nazionale   a   corrispondere   la   remunerazione    delle
          prestazioni erogate, al di fuori degli accordi contrattuali
          di  cui  all'art.  8-quinquies.   I   requisiti   ulteriori
          costituiscono presupposto per  l'accreditamento  e  vincolo
          per la definizione delle prestazioni previste nei programmi
          di  attivita'  delle  strutture  accreditate,  cosi'   come
          definiti dall'art. 8-quinquies. 
              3. Con atto di indirizzo e  coordinamento  emanato,  ai
          sensi dell'art. 8 della legge 15 marzo 1997, n.  59,  entro
          centottanta giorni dalla data  di  entrata  in  vigore  del
          decreto  legislativo  19  giugno  1999,  n.  229,   sentiti
          l'Agenzia per i servizi sanitari  regionali,  il  Consiglio
          superiore di sanita', e,  limitatamente  all'accreditamento
          dei professionisti, la  Federazione  nazionale  dell'ordine
          dei medici chirurghi e degli odontoiatri, sono  definiti  i
          criteri generali uniformi per: 
              a)  la  definizione   dei   requisiti   ulteriori   per
          l'esercizio  delle  attivita'  sanitarie  per   conto   del
          Servizio  sanitario  nazionale  da  parte  delle  strutture
          sanitarie  e  dei  professionisti,  nonche'   la   verifica
          periodica di tali attivita'; 
              b) la valutazione della rispondenza delle strutture  al
          fabbisogno, tenendo conto anche del criterio  della  soglia
          minima di efficienza che, compatibilmente  con  le  risorse
          regionali disponibili, deve esser conseguita da parte delle
          singole strutture sanitarie,  e  alla  funzionalita'  della
          programmazione regionale,  inclusa  la  determinazione  dei
          limiti entro i quali sia possibile accreditare quantita' di
          prestazioni in eccesso rispetto al fabbisogno  programmato,
          in modo  da  assicurare  un'efficace  competizione  tra  le
          strutture accreditate; 
              c) le procedure e i termini per l'accreditamento  delle
          strutture  che  ne  facciano  richiesta,  ivi  compresa  la
          possibilita' di un riesame dell'istanza, in caso  di  esito
          negativo  e  di  prescrizioni   contestate   dal   soggetto
          richiedente nonche' la  verifica  periodica  dei  requisiti
          ulteriori e le procedure da adottarsi in caso  di  verifica
          negativa. 
              4. L'atto di indirizzo e coordinamento e'  emanato  nel
          rispetto dei seguenti criteri e principi direttivi: 
              a)  garantire  l'eguaglianza  fra  tutte  le  strutture
          relativamente  ai  requisiti  ulteriori  richiesti  per  il
          rilascio  dell'accreditamento  e  per   la   sua   verifica
          periodica; 
              b)  garantire   il   rispetto   delle   condizioni   di
          incompatibilita'  previste  dalla  vigente  normativa   nel
          rapporto di lavoro con il personale comunque  impegnato  in
          tutte le strutture; 
              c)  assicurare  che  tutte  le  strutture   accreditate
          garantiscano   dotazioni   strumentali    e    tecnologiche
          appropriate per  quantita',  qualita'  e  funzionalita'  in
          relazione alla tipologia delle prestazioni erogabili e alle
          necessita' assistenziali degli utilizzatori dei servizi; 
              d)  garantire  che  tutte  le   strutture   accreditate
          assicurino adeguate condizioni di  organizzazione  interna,
          con specifico riferimento  alla  dotazione  quantitativa  e
          alla    qualificazione    professionale    del    personale
          effettivamente impiegato; 
              e)  prevedere  la  partecipazione  della  struttura   a
          programmi di accreditamento professionale tra pari; 
              f)  prevedere  la  partecipazione  degli  operatori   a
          programmi  di  valutazione   sistematica   e   continuativa
          dell'appropriatezza delle prestazioni erogate e della  loro
          qualita', interni alla struttura e interaziendali; 
              g) prevedere l'accettazione del  sistema  di  controlli
          esterni  sulla  appropriatezza  e  sulla   qualita'   delle
          prestazioni  erogate,  definito  dalla  regione  ai   sensi
          dell'art. 8-octies; 
              h) prevedere forme di partecipazione  dei  cittadini  e
          degli utilizzatori dei servizi alla verifica dell'attivita'
          svolta   e   alla   formulazione   di   proposte   rispetto
          all'accessibilita' dei servizi offerti, nonche'  l'adozione
          e l'utilizzazione sistematica della carta dei  servizi  per
          la comunicazione con i  cittadini,  inclusa  la  diffusione
          degli esiti  dei  programmi  di  valutazione  di  cui  alle
          lettere e) ed f); 
              i)   disciplinare   l'esternalizzazione   dei   servizi
          sanitari direttamente connessi all'assistenza al  paziente,
          prevedendola esclusivamente verso soggetti  accreditati  in
          applicazione dei medesimi criteri  o  di  criteri  comunque
          equivalenti a quelli adottati per i  servizi  interni  alla
          struttura, secondo quanto previsto  dal  medesimo  atto  di
          indirizzo e coordinamento; 
              l) indicare i requisiti specifici per  l'accreditamento
          di funzioni di particolare  rilevanza,  in  relazione  alla
          complessita' organizzativa e  funzionale  della  struttura,
          alla competenza e alla esperienza del personale  richieste,
          alle  dotazioni  tecnologiche  necessarie  o  in  relazione
          all'attuazione degli obiettivi  prioritari  definiti  dalla
          programmazione nazionale; 
              m) definire criteri per la selezione  degli  indicatori
          relativi all'attivita' svolta e ai  suoi  risultati  finali
          dalle strutture e dalle funzioni accreditate, in base  alle
          evidenze scientifiche disponibili; 
              n) definire i termini per l'adozione dei  provvedimenti
          attuativi regionali e per l'adeguamento organizzativo delle
          strutture gia' autorizzate; 
              o)   indicare   i   requisiti   per    l'accreditamento
          istituzionale dei professionisti, anche in  relazione  alla
          specifica esperienza professionale maturata  e  ai  crediti
          formativi acquisiti nell'ambito del programma di formazione
          continua di cui all'art. 16-ter; 
              p) individuare l'organizzazione dipartimentale minima e
          le unita' operative e le altre  strutture  complesse  delle
          aziende  di  cui  agli  articoli  3  e  4,  in  base   alla
          consistenza   delle   risorse   umane,    tecnologiche    e
          finanziarie, al  grado  di  autonomia  finanziaria  e  alla
          complessita' dell'organizzazione interna; 
              q)  prevedere  l'estensione  delle  norme  di  cui   al
          presente   comma   alle   attivita'   e   alle    strutture
          sociosanitarie, ove compatibili. 
              5. Entro sessanta  giorni  dalla  data  di  entrata  in
          vigore dell'atto di indirizzo e  coordinamento  di  cui  al
          comma 3, le regioni definiscono, in conformita' ai  criteri
          generali   uniformi   ivi   previsti,   i   requisiti   per
          l'accreditamento,  nonche'  il  procedimento  per  la  loro
          verifica, prevedendo, per quanto riguarda  l'accreditamento
          dei professionisti, adeguate forme di partecipazione  degli
          Ordini e dei Collegi professionali interessati. 
              6. Entro centoventi giorni dalla  data  di  entrata  in
          vigore dell'atto di indirizzo e  coordinamento  di  cui  al
          comma 3, le regioni avviano il processo  di  accreditamento
          delle  strutture  temporaneamente  accreditate   ai   sensi
          dell'art. 6, comma 6, della legge 23 dicembre 1994, n. 724,
          e delle altre gia' operanti. 
              7. Nel caso di richiesta di accreditamento da parte  di
          nuove  strutture  o  per  l'avvio  di  nuove  attivita'  in
          strutture  preesistenti,   l'accreditamento   puo'   essere
          concesso, in via provvisoria, per il tempo necessario  alla
          verifica del volume di attivita' svolto  e  della  qualita'
          dei suoi risultati. L'eventuale verifica negativa  comporta
          la     sospensione      automatica      dell'accreditamento
          temporaneamente concesso. 
              8. In presenza di una capacita' produttiva superiore al
          fabbisogno determinato in base ai criteri di cui  al  comma
          3, lettera b), le regioni  e  le  unita'  sanitarie  locali
          attraverso  gli  accordi  contrattuali  di   cui   all'art.
          8-quinquies, sono tenute a  porre  a  carico  del  Servizio
          sanitario nazionale un volume  di  attivita'  comunque  non
          superiore  a  quello   previsto   dagli   indirizzi   della
          programmazione nazionale. In caso di  superamento  di  tale
          limite, e in assenza di uno specifico e adeguato intervento
          integrativo ai sensi  dell'art.  13,  si  procede,  con  le
          modalita' di cui all'art. 28,  commi  9  e  seguenti  della
          legge   23   dicembre   1998,   n.   448,    alla    revoca
          dell'accreditamento della capacita' produttiva in  eccesso,
          in misura proporzionale  al  concorso  a  tale  superamento
          apportato dalle strutture pubbliche  ed  equiparate,  dalle
          strutture private non lucrative e dalle  strutture  private
          lucrative.". 
              Si riporta il testo del comma  180  dell'art.  1  della
          legge 30 dicembre 2004, n. 311 e  successive  modificazioni
          (Disposizioni per la  formazione  del  bilancio  annuale  e
          pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2005): 
              "180. La regione interessata, nelle ipotesi indicate ai
          commi 174 e 176 nonche' in caso di mancato adempimento  per
          gli anni 2004 e precedenti, anche avvalendosi del  supporto
          tecnico dell'Agenzia  per  i  servizi  sanitari  regionali,
          procede ad una  ricognizione  delle  cause  ed  elabora  un
          programma     operativo     di     riorganizzazione,     di
          riqualificazione o di potenziamento del Servizio  sanitario
          regionale, di durata non superiore al triennio. I  Ministri
          della salute e dell'economia e delle finanze e  la  singola
          regione  stipulano  apposito  accordo  che  individui   gli
          interventi necessari per il  perseguimento  dell'equilibrio
          economico,  nel  rispetto   dei   livelli   essenziali   di
          assistenza e degli adempimenti di cui alla intesa  prevista
          dal comma 173. La sottoscrizione dell'accordo e' condizione
          necessaria per la riattribuzione alla  regione  interessata
          del maggiore finanziamento  anche  in  maniera  parziale  e
          graduale, subordinatamente alla  verifica  della  effettiva
          attuazione del programma.". 
              Si riporta il testo del comma  170  dell'art.  1  della
          citata  legge  n.  311  del  2004,  come  modificato  dalla
          presente legge: 
              "170. Con cadenza triennale, a decorrere dalla data  di
          entrata in vigore del decreto-legge 6 luglio 2012,  n.  95,
          le tariffe massime per le prestazioni di assistenza termale
          sono definite dall'accordo stipulato ai sensi dell'art.  4,
          comma 4, della legge  24  ottobre  2000,  n.  323.  Per  la
          revisione delle tariffe massime per le predette prestazioni
          di assistenza termale e' autorizzata la spesa di 3  milioni
          di euro per ciascuno degli  anni  2008,  2009  e  2010.  Al
          relativo onere, pari a 3 milioni di euro per ciascuno degli
          anni 2008, 2009 e 2010, si provvede mediante corrispondente
          riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio
          triennale 2008-2010,  nell'ambito  del  fondo  speciale  di
          parte corrente dello  stato  di  previsione  del  Ministero
          dell'economia e delle finanze per l'anno 2008,  allo  scopo
          parzialmente  utilizzando  l'accantonamento   relativo   al
          Ministero della salute."