(parte 3)

           	
				
 
              Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 11 del citato
          decreto-legge n. 78 del 2010: 
              "Art. 11 Controllo della spesa sanitaria 
              1. Nel rispetto degli equilibri programmati di  finanza
          pubblica, senza nuovi  o  maggiori  oneri  a  carico  della
          finanza pubblica, le regioni sottoposte ai piani di rientro
          per le quali, non viene verificato positivamente in sede di
          verifica annuale e finale il raggiungimento al 31  dicembre
          2009 degli obiettivi strutturali del Piano di rientro e non
          sussistono le condizioni di cui all'art. 2, commi 77 e  88,
          della legge 23 dicembre  2009,  n.  191,  avendo  garantito
          l'equilibrio economico nel settore sanitario e non  essendo
          state sottoposte a commissariamento,  possono  chiedere  la
          prosecuzione del Piano  di  rientro,  per  una  durata  non
          superiore al triennio,  ai  fini  del  completamento  dello
          stesso secondo programmi operativi nei termini indicati nel
          Patto per la salute per gli anni 2010-2012 del  3  dicembre
          2009 e all'art. 2, comma 88, della legge 23 dicembre  2009,
          n. 191. La prosecuzione e il  completamento  del  Piano  di
          rientro  sono  condizioni   per   l'attribuzione   in   via
          definitiva  delle  risorse  finanziarie,  in   termini   di
          competenza e di cassa, gia' previste a legislazione vigente
          e condizionate alla piena attuazione del Piano -  ancorche'
          anticipate ai sensi dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge
          7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni dalla
          legge 4 dicembre  2008,  n.  189,  e  dell'art.  6-bis  del
          decreto-legge 29 novembre  2008,  n.  185,  convertito  con
          modificazioni dalla legge  28  gennaio  2009,  n.  2  -  in
          mancanza delle  quali  vengono  rideterminati  i  risultati
          d'esercizio  degli  anni  a  cui  le  predette  risorse  si
          riferiscono.". 
              Si riporta il testo dell'art. 27 della legge  5  maggio
          2009, n. 42 (Delega al Governo in  materia  di  federalismo
          fiscale, in attuazione dell'art. 119 della Costituzione): 
              "Art. 27. (Coordinamento della finanza delle regioni  a
          statuto speciale e delle province autonome) 
              1. Le regioni a statuto speciale e le province autonome
          di  Trento  e  di  Bolzano,  nel  rispetto  degli   statuti
          speciali, concorrono al conseguimento  degli  obiettivi  di
          perequazione e di solidarieta' ed all'esercizio dei diritti
          e doveri da essi derivanti, nonche' al patto di  stabilita'
          interno   e   all'assolvimento   degli    obblighi    posti
          dall'ordinamento comunitario, secondo criteri  e  modalita'
          stabiliti da norme di attuazione dei rispettivi statuti, da
          definire, con le procedure previste dagli statuti medesimi,
          e  secondo  il  principio  del  graduale  superamento   del
          criterio della spesa storica di cui all'art.  2,  comma  2,
          lettera m). 
              2. Le norme di attuazione di cui  al  comma  1  tengono
          conto della dimensione della finanza delle predette regioni
          e  province  autonome  rispetto   alla   finanza   pubblica
          complessiva,  delle   funzioni   da   esse   effettivamente
          esercitate e dei relativi oneri,  anche  in  considerazione
          degli svantaggi strutturali permanenti, ove ricorrano,  dei
          costi dell'insularita' e dei livelli di reddito pro  capite
          che caratterizzano i rispettivi territori o parte di  essi,
          rispetto a  quelli  corrispondentemente  sostenuti  per  le
          medesime funzioni dallo Stato, dal complesso delle  regioni
          e, per le regioni e province  autonome  che  esercitano  le
          funzioni in materia di finanza locale, dagli  enti  locali.
          Le medesime norme di attuazione  disciplinano  altresi'  le
          specifiche modalita' attraverso le quali lo Stato  assicura
          il  conseguimento   degli   obiettivi   costituzionali   di
          perequazione e di solidarieta' per  le  regioni  a  statuto
          speciale  i  cui  livelli  di  reddito  pro  capite   siano
          inferiori alla media nazionale, ferma restando la copertura
          del fabbisogno standard per il  finanziamento  dei  livelli
          essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e
          sociali di cui all'art. 117,  secondo  comma,  lettera  m),
          della  Costituzione,  conformemente   a   quanto   previsto
          dall'art. 8, comma 1, lettera b), della presente legge. 
              3. Le disposizioni di cui  al  comma  1  sono  attuate,
          nella misura stabilita  dalle  norme  di  attuazione  degli
          statuti speciali e alle condizioni stabilite  dalle  stesse
          norme in applicazione dei criteri di cui al comma 2,  anche
          mediante l'assunzione di oneri derivanti dal  trasferimento
          o dalla delega di funzioni statali alle medesime regioni  a
          statuto speciale e province autonome ovvero da altre misure
          finalizzate al conseguimento di risparmi  per  il  bilancio
          dello Stato, nonche' con altre  modalita'  stabilite  dalle
          norme di attuazione degli  statuti  speciali.  Inoltre,  le
          predette norme, per la parte di propria competenza: 
              a) disciplinano il coordinamento tra le  leggi  statali
          in materia di finanza pubblica e  le  corrispondenti  leggi
          regionali e provinciali  in  materia,  rispettivamente,  di
          finanza regionale e provinciale, nonche' di finanza  locale
          nei casi in  cui  questa  rientri  nella  competenza  della
          regione a statuto speciale o provincia autonoma; 
              b) definiscono i principi fondamentali di coordinamento
          del  sistema  tributario  con  riferimento  alla   potesta'
          legislativa attribuita dai rispettivi statuti alle  regioni
          a statuto speciale e alle province autonome in  materia  di
          tributi regionali, provinciali e locali; 
              c) individuano forme  di  fiscalita'  di  sviluppo,  ai
          sensi dell'art. 2, comma 2, lettera mm), e alle  condizioni
          di cui all'art. 16, comma 1, lettera d). 
              4.  A  fronte  dell'assegnazione  di  ulteriori   nuove
          funzioni alle regioni a statuto speciale ed  alle  province
          autonome di Trento e di Bolzano, cosi' come alle regioni  a
          statuto  ordinario,  nei  casi  diversi  dal  concorso   al
          conseguimento  degli  obiettivi  di   perequazione   e   di
          solidarieta' ai sensi del comma 2, rispettivamente le norme
          di attuazione e i decreti legislativi  di  cui  all'art.  2
          definiranno le corrispondenti  modalita'  di  finanziamento
          aggiuntivo attraverso forme di compartecipazione a  tributi
          erariali e alle accise, fatto salvo quanto  previsto  dalle
          leggi costituzionali in vigore. 
              5. Alle riunioni del Consiglio dei ministri per l'esame
          degli schemi concernenti le norme di attuazione di  cui  al
          presente  articolo  sono   invitati   a   partecipare,   in
          conformita'  ai  rispettivi  statuti,  i  Presidenti  delle
          regioni e delle province autonome interessate. 
              6. La  Commissione  di  cui  all'art.  4  svolge  anche
          attivita' meramente ricognitiva delle disposizioni  vigenti
          concernenti  l'ordinamento  finanziario  delle  regioni   a
          statuto speciale e delle province autonome di Trento  e  di
          Bolzano e della relativa  applicazione.  Nell'esercizio  di
          tale  funzione  la   Commissione   e'   integrata   da   un
          rappresentante tecnico della singola  regione  o  provincia
          interessata. 
              7. Al  fine  di  assicurare  il  rispetto  delle  norme
          fondamentali della presente legge e  dei  principi  che  da
          essa derivano, nel rispetto delle peculiarita' di  ciascuna
          regione  a  statuto  speciale  e  di   ciascuna   provincia
          autonoma, e' istituito presso la Conferenza permanente  per
          i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province  autonome
          di Trento e di Bolzano,  in  attuazione  del  principio  di
          leale collaborazione, un tavolo di confronto tra il Governo
          e ciascuna regione a statuto speciale e ciascuna  provincia
          autonoma, costituito dai Ministri per  i  rapporti  con  le
          regioni,  per  le  riforme  per  il  federalismo,  per   la
          semplificazione normativa, dell'economia e delle finanze  e
          per le  politiche  europee  nonche'  dai  Presidenti  delle
          regioni a statuto speciale e delle  province  autonome.  Il
          tavolo individua linee guida,  indirizzi  e  strumenti  per
          assicurare il concorso delle regioni a statuto  speciale  e
          delle province autonome agli obiettivi di perequazione e di
          solidarieta'   e   per   valutare   la   congruita'   delle
          attribuzioni     finanziarie     ulteriori      intervenute
          successivamente  all'entrata  in  vigore   degli   statuti,
          verificandone la  coerenza  con  i  principi  di  cui  alla
          presente  legge  e  con  i  nuovi  assetti  della   finanza
          pubblica. Con decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
          ministri, da adottare entro trenta  giorni  dalla  data  di
          entrata in  vigore  della  presente  legge,  e'  assicurata
          l'organizzazione del tavolo.". 
              Si riporta il testo del comma 2 dell'art. 9 del decreto
          legislativo  6   settembre   2011,   n.   149   (Meccanismi
          sanzionatori e premiali  relativi  a  regioni,  province  e
          comuni, a norma degli articoli 2, 17 e  26  della  legge  5
          maggio 2009, n. 42): 
              "2. All'art. 2 della legge 23 dicembre  2009,  n.  191,
          dopo il comma 67, e' aggiunto  il  seguente:  «67-bis.  Con
          decreto del Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  da
          adottarsi entro il 30 novembre 2011,  di  concerto  con  il
          Ministro della salute,  previa  intesa  con  la  Conferenza
          permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le
          province autonome di Trento e di  Bolzano,  sono  stabilite
          forme premiali a valere sulle  risorse  ordinarie  previste
          dalla  vigente  legislazione  per  il   finanziamento   del
          Servizio  sanitario  nazionale,  applicabili  a   decorrere
          dall'anno  2012,  per  le  regioni  che  istituiscano   una
          Centrale regionale per gli acquisti e  l'aggiudicazione  di
          procedure  di  gara  per  l'approvvigionamento  di  beni  e
          servizi per un volume annuo non  inferiore  ad  un  importo
          determinato con  il  medesimo  decreto  e  per  quelle  che
          introducano  misure  idonee  a  garantire,  in  materia  di
          equilibrio di  bilancio,  la  piena  applicazione  per  gli
          erogatori pubblici di quanto previsto dall'art. 4, commi  8
          e 9, del decreto legislativo 30 dicembre 1992,  n.  502,  e
          successive modificazioni, nel rispetto del principio  della
          remunerazione   a   prestazione.    L'accertamento    delle
          condizioni per  l'accesso  regionale  alle  predette  forme
          premiali e' effettuato nell'ambito del Comitato  permanente
          per la verifica dell'erogazione dei livelli  essenziali  di
          assistenza e del  Tavolo  tecnico  per  la  verifica  degli
          adempimenti  regionali,  di  cui  agli  articoli  9  e   12
          dell'Intesa  23  marzo  2005,  sancita   dalla   Conferenza
          permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le
          province autonome di Trento e di  Bolzano,  pubblicata  nel
          supplemento ordinario n. 83 alla Gazzetta Ufficiale n.  105
          del 7 maggio 2005.».". 
              Si riporta il testo del  comma  68  dell'art.  2  della
          legge  23  dicembre  2009,  n.  191  (Disposizioni  per  la
          formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -
          legge finanziaria 2010): 
              "68.  Al  fine  di   consentire   in   via   anticipata
          l'erogazione  del  finanziamento  del  Servizio   sanitario
          nazionale a cui concorre ordinariamente lo Stato,  per  gli
          anni 2010, 2011 e 2012: 
              a) in deroga a quanto stabilito dall'art. 13, comma  6,
          del  decreto  legislativo  18  febbraio  2000,  n.  56,  il
          Ministero dell'economia e delle finanze  e'  autorizzato  a
          concedere alle regioni a statuto ordinario e  alla  Regione
          siciliana anticipazioni, con  riferimento  al  livello  del
          finanziamento a cui concorre ordinariamente  lo  Stato,  da
          accreditare sulle contabilita' speciali di cui al  comma  6
          dell'art. 66 della legge  23  dicembre  2000,  n.  388,  in
          essere presso le tesorerie provinciali dello  Stato,  fermo
          restando quanto previsto dall'art. 77-quater, commi da 2  a
          6, del decreto-legge 25 giugno 2008,  n.  112,  convertito,
          con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133; 
              b)   la    misura    dell'erogazione    del    suddetto
          finanziamento, comprensiva di  eventuali  anticipazioni  di
          cui alla lettera a), e' fissata al livello del 97 per cento
          delle somme dovute  a  titolo  di  finanziamento  ordinario
          della quota indistinta, al netto delle entrate  proprie  e,
          per la Regione siciliana, della compartecipazione regionale
          al  finanziamento  della  spesa  sanitaria,  quale  risulta
          dall'intesa espressa, ai sensi delle norme  vigenti,  dalla
          Conferenza permanente per  i  rapporti  tra  lo  Stato,  le
          regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sulla
          ripartizione delle disponibilita'  finanziarie  complessive
          destinate al finanziamento del Servizio sanitario nazionale
          per  i  medesimi  anni.  Per  le  regioni   che   risultano
          adempienti nell'ultimo triennio rispetto  agli  adempimenti
          previsti dalla normativa vigente, la  misura  della  citata
          erogazione del finanziamento e' fissata al livello  del  98
          per cento; tale livello puo' essere  ulteriormente  elevato
          compatibilmente con gli obblighi di finanza pubblica; 
              c) la quota di finanziamento condizionata alla verifica
          positiva  degli  adempimenti  regionali  e'  fissata  nelle
          misure del 3 per cento e del 2 per cento delle somme di cui
          alla lettera b) rispettivamente per le regioni che accedono
          all'erogazione nella misura del 97 per cento e  per  quelle
          che accedono all'erogazione nella misura del 98  per  cento
          ovvero in misura superiore. All'erogazione di  detta  quota
          si provvede a seguito dell'esito  positivo  della  verifica
          degli adempimenti previsti dalla normativa vigente e  dalla
          presente legge; 
              d) nelle more dell'espressione  dell'intesa,  ai  sensi
          delle norme vigenti, da parte della  Conferenza  permanente
          per i rapporti tra lo  Stato,  le  regioni  e  le  province
          autonome di Trento e di Bolzano  sulla  ripartizione  delle
          disponibilita'   finanziarie   complessive   destinate   al
          finanziamento    del    Servizio    sanitario    nazionale,
          l'erogazione delle risorse in via anticipata provvisoria e'
          commisurata al livello delle erogazioni effettuate  in  via
          anticipata definitiva, a seguito del  raggiungimento  della
          citata intesa, relative al secondo anno precedente a quello
          di riferimento; 
              e) sono autorizzati, in sede di  conguaglio,  eventuali
          recuperi necessari, anche a carico delle somme a  qualsiasi
          titolo spettanti alle regioni per gli esercizi successivi; 
              f) sono autorizzate, a  carico  di  somme  a  qualsiasi
          titolo spettanti, le compensazioni degli importi a  credito
          e a  debito  di  ciascuna  regione  e  provincia  autonoma,
          connessi alla mobilita'  sanitaria  interregionale  di  cui
          all'art. 12, comma 3, lettera b), del  decreto  legislativo
          30 dicembre  1992,  n.  502,  e  successive  modificazioni,
          nonche' alla  mobilita'  sanitaria  internazionale  di  cui
          all'art. 18, comma 7, dello stesso decreto  legislativo  n.
          502  del  1992,  e  successive  modificazioni.  I  predetti
          importi sono definiti dal Ministero della  salute  d'intesa
          con la Conferenza permanente per i rapporti tra  lo  Stato,
          le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.". 
              Si riporta il testo del comma 2 dell'art. 16 del citato
          decreto-legge n. 98 del 2011: 
              "2. Le disposizioni recate dal comma 1, lettera b), con
          riferimento al personale dipendente del Servizio  sanitario
          nazionale si applicano anche al personale convenzionato con
          il Servizio sanitario nazionale.". 
              Si riporta il testo dei commi 3-bis e 3-ter dell'art. 9
          del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185 (Misure  urgenti
          per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e
          per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico
          nazionale) convertito, con modificazioni,  dalla  legge  28
          gennaio 2009, n. 2: 
              "3-bis. Su istanza del creditore di  somme  dovute  per
          somministrazioni, forniture e appalti,  le  regioni  e  gli
          enti  locali  nonche'  gli  enti  del  Servizio   sanitario
          nazionale  certificano,  nel  rispetto  delle  disposizioni
          normative  vigenti  in  materia  di  patto  di   stabilita'
          interno, entro il termine di trenta giorni  dalla  data  di
          ricezione dell'istanza, se il relativo credito  sia  certo,
          liquido ed  esigibile,  anche  al  fine  di  consentire  al
          creditore la cessione pro soluto o pro solvendo a favore di
          banche  o  intermediari   finanziari   riconosciuti   dalla
          legislazione vigente. Scaduto il predetto termine, su nuova
          istanza del creditore, e' nominato un Commissario ad  acta,
          con  oneri  a  carico  dell'ente  debitore.  La  nomina  e'
          effettuata dall'Ufficio centrale  del  bilancio  competente
          per le certificazioni di pertinenza  delle  amministrazioni
          statali centrali e degli enti pubblici nazionali,  o  dalla
          Ragioneria  territoriale   dello   Stato   competente   per
          territorio  per  le  certificazioni  di  pertinenza   delle
          amministrazioni statali periferiche, delle  regioni,  degli
          enti locali e degli enti del Servizio sanitario  nazionale.
          La cessione dei crediti oggetto di  certificazione  avviene
          nel rispetto dell'art. 117 del codice  di  cui  al  decreto
          legislativo  12  aprile  2006,  n.  163.   Ferma   restando
          l'efficacia liberatoria dei pagamenti eseguiti dal debitore
          ceduto, si applicano gli articoli 5, comma 1, e 7, comma 1,
          della legge 21 febbraio 1991, n. 52. 
              3-ter. La certificazione di cui al comma 3-bis non puo'
          essere rilasciata, a pena di nullita': 
              a) dagli enti locali commissariati ai  sensi  dell'art.
          143 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto
          2000,   n.   267.   Cessato   il    commissariamento,    la
          certificazione  non  puo'  comunque  essere  rilasciata  in
          relazione  a  crediti  sorti  prima  del   commissariamento
          stesso.   Nel   caso   di   gestione   commissariale,    la
          certificazione  non  puo'  comunque  essere  rilasciata  in
          relazione   a    crediti    rientranti    nella    gestione
          commissariale; 
              b) dagli enti del Servizio  sanitario  nazionale  delle
          regioni  sottoposte  a  piano  di  rientro  dai   disavanzi
          sanitari, ovvero  a  programmi  operativi  di  prosecuzione
          degli  stessi,  qualora  nell'ambito  di  detti   piani   o
          programmi  siano  state  previste  operazioni  relative  al
          debito. Sono in ogni caso  fatte  salve  le  certificazioni
          rilasciate  ai   sensi   dell'art.   11,   comma   2,   del
          decreto-legge  31  maggio  2010,  n.  78,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122,  nonche'
          le certificazioni rilasciate nell'ambito di  operazioni  di
          gestione del debito sanitario, in attuazione  dei  predetti
          piani o programmi operativi." 
              Si riporta il testo del comma 1-bis  dell'art.  31  del
          citato decreto-legge n. 78 del 2010: 
              "1-bis. Al decreto del Presidente della  Repubblica  29
          settembre 1973, n. 602, dopo l'art. 28-ter e'  inserito  il
          seguente: 
              «Art. 28-quater. - (Compensazioni di crediti con  somme
          dovute a seguito di iscrizione a ruolo). - 1. A partire dal
          1° gennaio 2011, i crediti non prescritti,  certi,  liquidi
          ed esigibili, maturati nei confronti delle  regioni,  degli
          enti locali e degli enti del Servizio  sanitario  nazionale
          per somministrazione, forniture e appalti,  possono  essere
          compensati con le somme dovute a seguito  di  iscrizione  a
          ruolo. A tal fine il creditore acquisisce la certificazione
          prevista dall'art. 9, comma  3-bis,  del  decreto-legge  29
          novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla
          legge  28  gennaio  2009,  n.  2,  e  la  utilizza  per  il
          pagamento, totale o parziale, delle somme dovute a  seguito
          dell'iscrizione a ruolo. L'estinzione del debito a ruolo e'
          condizionata alla verifica dell'esistenza e validita' della
          certificazione. Qualora la regione, l'ente locale o  l'ente
          del Servizio sanitario nazionale non versi all'agente della
          riscossione l'importo oggetto  della  certificazione  entro
          sessanta giorni dal termine nella stessa indicato, l'agente
          della riscossione procede, sulla base del  ruolo  emesso  a
          carico  del  creditore,  alla  riscossione   coattiva   nei
          confronti della regione, dell'ente locale o  dell'ente  del
          Servizio sanitario nazionale secondo le disposizioni di cui
          al  titolo  II  del  presente  decreto.  Le  modalita'   di
          attuazione del presente articolo sono stabilite con decreto
          del Ministero dell'economia e delle finanze anche  al  fine
          di garantire il rispetto  degli  equilibri  programmati  di
          finanza pubblica». 
              Si  riporta  il  testo   dell'art.   35   del   decreto
          legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia
          di armonizzazione dei sistemi contabili e degli  schemi  di
          bilancio delle  Regioni,  degli  enti  locali  e  dei  loro
          organismi, a norma degli articoli  1  e  2  della  legge  5
          maggio 2009, n. 42): 
              "Art.  35.  Sistemi  informativi  e  statistici   della
          Sanita' 
              1. Al  fine  di  migliorare  i  sistemi  informativi  e
          statistici della sanita' e per il loro migliore utilizzo in
          termini di monitoraggio dell'organizzazione dei livelli  di
          assistenza,  con  procedure  analoghe  a  quanto   previsto
          dall'art. 34, con decreto del Ministro della salute vengono
          stabilite  le  procedure  di   anonimizzazione   dei   dati
          individuali presenti  nei  flussi  informativi,  gia'  oggi
          acquisiti in modo univoco sulla  base  del  codice  fiscale
          dell'assistito, con la trasformazione del  codice  fiscale,
          ai fini di ricerca per scopi di  statistica  sanitaria,  in
          codice anonimo, mediante apposito algoritmo  biunivoco,  in
          modo   da   tutelare   l'identita'    dell'assistito    nel
          procedimento  di  elaborazione  dei  dati.  I  dati   cosi'
          anonimizzati sono utilizzati per migliorare il monitoraggio
          e  la  valutazione  della  qualita'  e  dell'efficacia  dei
          percorsi di cura,  con  un  pieno  utilizzo  degli  archivi
          informatici  dell'assistenza  ospedaliera,   specialistica,
          farmaceutica.". 
              Il  decreto  legislativo   6   maggio   2011,   n.   68
          (Disposizioni in materia  di  autonomia  di  entrata  delle
          regioni a statuto ordinario e delle  province,  nonche'  di
          determinazione dei costi  e  dei  fabbisogni  standard  nel
          settore sanitario), e' pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale
          12 maggio 2011, n. 109.