Art. 10 
 
 
Modificazioni al decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, e  norme
                   sull'innovativita' terapeutica 
 
  1. Al decreto legislativo 24 aprile  2006,  n.  219,  e  successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche: 
  a) all'articolo 54, dopo il comma 4 e' aggiunto il seguente: 
  «4-bis.   La   produzione   di   una   specifica   materia    prima
farmacologicamente attiva destinata esclusivamente alla produzione di
medicinali sperimentali da utilizzare in sperimentazioni cliniche  di
fase I non necessita di specifica autorizzazione, se, previa notifica
all'AIFA da parte  del  titolare  dell'officina,  e'  effettuata  nel
rispetto  delle  norme  di   buona   fabbricazione   in   un'officina
autorizzata  alla  produzione  di  materie  prime  farmacologicamente
attive. Entro il 31 dicembre 2014 l'AIFA trasmette al Ministro  della
salute e pubblica nel suo sito internet una relazione  sugli  effetti
derivanti dall'applicazione della disposizione  di  cui  al  presente
comma e sui possibili effetti della estensione di tale disciplina  ai
medicinali sperimentali impiegati nelle sperimentazioni  cliniche  di
fase  II.  La  relazione  tiene  adeguatamente  conto   anche   degli
interventi ispettivi  effettuati  dall'AIFA  presso  le  officine  di
produzione delle materie prime farmacologicamente attive.»; 
  b) al comma 3 dell'articolo 73 e' aggiunto, in  fine,  il  seguente
periodo: «In considerazione delle loro  caratteristiche  tecniche,  i
radiofarmaci sono esentati dall'obbligo di  apposizione  del  bollino
farmaceutico, disciplinato dal decreto del Ministro della sanita'  in
data  2  agosto  2001,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana n. 270 del 20 novembre 2001.»; 
  c) il comma 11 dell'articolo 130 e' sostituito dal seguente: 
  «11. Le aziende titolari di AIC e  le  aziende  responsabili  della
commercializzazione dei medicinali sono tenute alla trasmissione  dei
dati di  vendita  secondo  le  modalita'  previste  dal  decreto  del
Ministro della salute  15  luglio  2004,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale  della  Repubblica  italiana  n.  2  del  4  gennaio  2005,
concernente l'istituzione di una banca dati  centrale  finalizzata  a
monitorare le  confezioni  dei  medicinali  all'interno  del  sistema
distributivo.»; 
  d) il comma 12 dell'articolo 130 e' abrogato; 
  e) il comma 23 dell'articolo 148 e' abrogato; 
  f) al secondo periodo del comma 5 dell'articolo 141 le parole:  «La
sospensione e' disposta in caso di  lievi  irregolarita'  di  cui  al
comma 2» sono sostituite dalle seguenti: «La sospensione e' disposta,
altresi', quando le irregolarita' di cui ai commi 2 e 3 risultano  di
lieve entita'». 
  2. Al fine  di  garantire  su  tutto  il  territorio  nazionale  il
rispetto dei livelli  essenziali  di  assistenza,  le  regioni  e  le
province autonome di Trento e di Bolzano sono  tenute  ad  assicurare
l'immediata disponibilita' agli assistiti dei medicinali a carico del
Servizio sanitario nazionale erogati attraverso  gli  ospedali  e  le
aziende sanitarie locali che, a giudizio della Commissione consultiva
tecnico-scientifica dell'Agenzia italiana  del  farmaco,  di  seguito
AIFA, possiedano, alla luce dei criteri  predefiniti  dalla  medesima
Commissione, il requisito della innovativita'  terapeutica  ((,  come
definito dall'articolo 1, comma 1, dell'accordo sancito  in  sede  di
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le  regioni  e  le
province autonome di Trento e di Bolzano 18 novembre 2010, n.197/CSR.
)) 
  3.  Quanto  disposto  dal  comma  2  si  applica  indipendentemente
dall'inserimento dei medicinali nei prontuari terapeutici ospedalieri
o in altri analoghi elenchi predisposti  dalle  competenti  autorita'
regionali e locali ai fini della razionalizzazione  dell'impiego  dei
farmaci da parte delle strutture pubbliche. 
  4. Quando una regione comunica  all'AIFA  dubbi  sui  requisiti  di
innovativita'   riconosciuti   a   un   medicinale,    fornendo    la
documentazione scientifica su cui si basa  tale  valutazione,  l'AIFA
sottopone  alla   Commissione   consultiva   tecnico-scientifica   la
questione affinche' la riesamini entro 60 giorni dalla  comunicazione
regionale e esprima un motivato parere. 
  5. Le regioni e le province autonome di Trento e  di  Bolzano  sono
tenute ad aggiornare, con periodicita' almeno semestrale, i prontuari
terapeutici ospedalieri e ogni  altro  strumento  analogo  regionale,
elaborato allo scopo di razionalizzare l'impiego dei farmaci da parte
di strutture pubbliche, di  consolidare  prassi  assistenziali  e  di
guidare i  clinici  in  percorsi  diagnostico-terapeutici  specifici,
nonche' a trasmetterne copia all'AIFA. 
  6. Presso l'AIFA, e' istituito, senza nuovi oneri  a  carico  della
finanza pubblica, un tavolo permanente di monitoraggio dei  prontuari
terapeutici ospedalieri, al quale  partecipano  rappresentanti  della
stessa Agenzia, delle regioni e delle province autonome di  Trento  e
di Bolzano e del Ministero della salute. La partecipazione al  tavolo
e' a titolo gratuito. Il tavolo discute  eventuali  criticita'  nella
gestione dei prontuari terapeutici ospedalieri e degli altri analoghi
strumenti regionali e fornisce linee  guida  per  l'armonizzazione  e
l'aggiornamento  degli  stessi   ((,   anche   attraverso   audizioni
periodiche delle organizzazioni civiche di tutela  del  diritto  alla
salute  maggiormente  rappresentative   a   livello   nazionale.   Ai
componenti del tavolo di cui al presente  comma  non  e'  corrisposto
alcun emolumento, compenso o rimborso di spese. )) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  54  del   decreto
          legislativo  24  aprile  2006,  n.  219  (Attuazione  della
          direttiva 2001/83/CE - e successive direttive di modifica -
          relativa ad un codice comunitario concernente i  medicinali
          per uso umano, nonche' della  direttiva  2003/94/CE),  come
          modificato dalla presente legge: 
              «Art. 54 (Specificazione  dell'ambito  di  applicazione
          della disciplina  relativa  all'autorizzazione  a  produrre
          medicinali). - 1. Le disposizioni degli articoli 50, 51, 52
          e 53 disciplinano anche l'esecuzione di operazioni parziali
          di  preparazione,  di  divisione  e  di  confezionamento  e
          presentazione  di  medicinali,  nonche'   l'esecuzione   di
          controlli di qualita' di medicinali nei casi previsti dalla
          legge. 
              2.  Il  presente  titolo  si  applica   altresi'   alle
          attivita' di produzione di sostanze attive utilizzate  come
          materie  prime  per  la  produzione  di   medicinali,   con
          riferimento sia alle fasi di produzione totale  o  parziale
          sia  all'importazione  di  una   sostanza   attiva,   anche
          utilizzata essa stessa come materia prima per la produzione
          o  estrazione  di  altre  sostanze  attive,  come  definito
          nell'allegato I, parte I, punto 3.2.1.1.b), sia alle  varie
          operazioni di divisione,  confezionamento  o  presentazione
          che precedono  l'incorporazione  della  materia  prima  nel
          medicinale,   compresi   il    riconfezionamento    e    la
          rietichettatura effettuati da un distributore  all'ingrosso
          di materie prime. 
              3. Per le materie prime anche importate da Stati  terzi
          deve essere disponibile un certificato di conformita'  alle
          norme di buona  fabbricazione  rilasciato  all'officina  di
          produzione  dalle  Autorita'  competenti   di   uno   Stato
          dell'Unione europea. Per le domande di  AIC  presentate  ai
          sensi del capo V, titolo III  del  presente  decreto  e  ai
          sensi  del  regolamento  (CE)  n.  726/2004,  la  messa   a
          disposizione del certificato  non  e'  obbligatoria,  fatto
          salvo quanto previsto  dalle  relative  linee  guida.  Sono
          fatti salvi eventuali accordi di mutuo  riconoscimento  dei
          sistemi ispettivi stipulati dall'Unione europea  con  Paesi
          terzi. Per le modalita' operative verra' fatto  riferimento
          a quanto disposto dal testo di tali accordi.  Le  attivita'
          previste dal presente comma vengono svolte nei limiti delle
          risorse umane  e  strumentali  disponibili  a  legislazione
          vigente e senza nuovi  o  maggiori  oneri  per  la  finanza
          pubblica. 
              3-bis. Il disposto del primo periodo  del  comma  3  si
          applica dal 3 luglio 2013. Fino  a  tale  data  le  materie
          prime devono essere  corredate  di  una  certificazione  di
          qualita' che attesti la conformita'  alle  norme  di  buona
          fabbricazione   rilasciata   dalla   persona    qualificata
          responsabile della produzione del medicinale  che  utilizza
          le materie prime. Resta ferma la possibilita', per  l'AIFA,
          di effettuare ispezioni dirette a verificare la conformita'
          delle materie prime alla certificazione resa. 
              4. Il possesso da parte del produttore di materie prime
          di un  certificato  di  conformita'  alle  norme  di  buona
          fabbricazione   rilasciato   da   un'Autorita'   competente
          nell'ambito   della   Comunita'   europea    non    esonera
          l'importatore o il produttore del medicinale  finito  dalla
          responsabilita' dell'esecuzione di controlli sulla  materia
          prima e dalle verifiche sul produttore. 
              4-bis. La produzione di  una  specifica  materia  prima
          farmacologicamente  attiva  destinata  esclusivamente  alla
          produzione di  medicinali  sperimentali  da  utilizzare  in
          sperimentazioni  cliniche  di  fase  I  non  necessita   di
          specifica autorizzazione, se, previa notifica  all'AIFA  da
          parte  del  titolare  dell'officina,  e'   effettuata   nel
          rispetto delle norme di buona fabbricazione in  un'officina
          autorizzata    alla    produzione    di    materie    prime
          farmacologicamente attive. Entro il 31 dicembre 2014 l'AIFA
          trasmette al Ministro della salute e pubblica nel suo  sito
          internet   una   relazione    sugli    effetti    derivanti
          dall'applicazione della disposizione  di  cui  al  presente
          comma e sui possibili  effetti  della  estensione  di  tale
          disciplina  ai  medicinali  sperimentali  impiegati   nelle
          sperimentazioni cliniche di fase  II.  La  relazione  tiene
          adeguatamente  conto  anche  degli   interventi   ispettivi
          effettuati dall'AIFA presso le officine di produzione delle
          materie prime farmacologicamente attive.». 
              - Si riporta il testo dell'art. 73, comma 3, del citato
          decreto legislativo n. 219 del 2006, come modificato  dalla
          presente legge: 
              «Art. 73 (Etichettatura). - (Omissis). 
              3.  Le  disposizioni  del  presente  articolo  lasciano
          impregiudicate   le   disposizioni   vigenti    concernenti
          l'adozione di sistemi atti a garantire l'autenticita' e  la
          tracciabilita'  dei  medicinali  di  cui  al  decreto   del
          Ministro della sanita' in data ministeriali 2 agosto  2001,
          pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale   della   Repubblica
          italiana del 20 novembre 2001, n.  270  e  al  decreto  del
          Ministro della salute in data 15  luglio  2004,  pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica  italiana  del  4
          gennaio   2005,   n.   2,   nonche'   quelle    riguardanti
          l'etichettatura dei  medicinali  dispensati  a  carico  del
          Servizio sanitario  nazionale.  Il  Ministro  della  salute
          adotta  opportune  iniziative  dirette   ad   evitare   che
          l'applicazione delle norme concernenti la bollinatura e  la
          tracciabilita' dei medicinali comporti oneri eccessivi  per
          i medicinali a basso costo. In  considerazione  delle  loro
          caratteristiche  tecniche,  i  radiofarmaci  sono  esentati
          dall'obbligo  di  apposizione  del  bollino   farmaceutico,
          disciplinato dal decreto del Ministro della sanita' in data
          2 agosto 2001, pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  della
          Repubblica italiana n. 270 del 20 novembre 2001.». 
              - Si riporta il testo degli articoli 130,  commi  11  e
          12, 148 e 141 del citato decreto  legislativo  n.  219  del
          2006, come modificati dalla presente legge: 
              «Art.  130  (Disposizioni   concernenti   il   titolare
          dell'AIC). - (Omissis). 
              11.  Le  aziende  titolari  di   AIC   e   le   aziende
          responsabili della commercializzazione dei medicinali  sono
          tenute alla trasmissione dei dati  di  vendita  secondo  le
          modalita' previste dal decreto del Ministro della salute 15
          luglio 2004,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
          Repubblica italiana n. 2 del 4  gennaio  2005,  concernente
          l'istituzione di una  banca  dati  centrale  finalizzata  a
          monitorare le confezioni  dei  medicinali  all'interno  del
          sistema distributivo. 
              12. (abrogato).». 
              «Art. 148 (Sanzioni amministrative). - (Omissis). 
              23. (abrogato).». 
              «Art. 141 (Sospensione, revoca e modifica d'ufficio  di
          una  AIC).  -  1.  L'AIC  di  un   medicinale,   rilasciata
          dall'AIFA, puo' essere revocata. 
              2. La revoca, che comporta  il  definitivo  ritiro  dal
          commercio del medicinale, e' disposta  quando,  a  motivato
          giudizio dell'AIFA: 
                a) il medicinale e' nocivo nelle  normali  condizioni
          di impiego; 
                b) il medicinale non permette di  ottenere  l'effetto
          terapeutico o l'effetto per il quale e' stato autorizzato; 
                c) il rapporto rischio/beneficio  non  e'  favorevole
          nelle normali condizioni d'impiego; 
                d) il medicinale non ha la composizione qualitativa e
          quantitativa dichiarata. 
              3. L'autorizzazione puo' essere revocata anche nel caso
          in cui  si  riscontra  che  le  informazioni  presenti  nel
          fascicolo a norma dell'art. 8 o degli articoli 10, 11,  12,
          13 e 14 sono errate o non sono  state  modificate  a  norma
          dell'art. 33, o quando non sono stati eseguiti i  controlli
          sul prodotto  finito,  o  sui  componenti  e  sui  prodotti
          intermedi della produzione, in base ai metodi adottati  per
          l'AIC,  nonche'  nei  casi  in   cui   le   sperimentazioni
          presentate a supporto della richiesta di  AIC  siano  state
          condotte senza rispettare i principi e le linee guida delle
          norme di buona  pratica  clinica  fissati  dalla  normativa
          comunitaria. 
              4. La revoca e' disposta previa contestazione dei fatti
          al titolare dell'AIC, il quale ha facolta' di presentare le
          proprie osservazioni, per iscritto o in  sede  di  apposita
          audizione,  entro  quindici  giorni   dalla   contestazione
          stessa. Il provvedimento e' adottato dall'AIFA.  Contro  il
          provvedimento di  revoca  adottato  dall'AIFA  puo'  essere
          proposta opposizione sulla quale l'AIFA decide, sentito  il
          Consiglio superiore di sanita'. 
              5. Se, nei casi previsti  dal  comma  2,  e'  opportuno
          acquisire  ulteriori  elementi  sulle  caratteristiche  del
          medicinale,   l'AIFA    sospende    l'autorizzazione.    La
          sospensione e' disposta, altresi', quando le  irregolarita'
          di cui ai commi 2 e 3 risultano di lieve entita',  sanabili
          in un congruo periodo di tempo.  La  sospensione  comporta,
          comunque, il divieto di vendita per tutto  il  tempo  della
          sua durata. 
              6. In luogo della revoca o  della  sospensione,  l'AIFA
          provvede, nei casi  previsti  dal  comma  2,  a  modificare
          l'AIC. 
              7. Con il provvedimento di modifica dell'AIC di cui  al
          comma 6, l'AIFA stabilisce il termine entro il quale devono
          essere   ritirate   dal   commercio   le   confezioni   non
          modificate.». 
              - L'accordo sancito in sede  di  Conferenza  permanente
          per i rapporti tra lo  Stato,  le  regioni  e  le  province
          autonome di Trento  e  di  Bolzano  18  novembre  2010,  n.
          197/CSR, concerne l'accesso ai farmaci innovativi.