(( Art. 11 bis 
 
Modifica al comma 811 dell'articolo 1 della legge 27  dicembre  2006,
  n. 296, in materia  di  truffe  ai  danni  del  Servizio  sanitario
  nazionale 
  1. Al comma 811 dell'articolo 1 della legge 27  dicembre  2006,  n.
296, e' aggiunto, in fine,  il  seguente  periodo:  «L'autorizzazione
sanitaria all'esercizio della  farmacia,  in  caso  di  condanna  con
sentenza di primo grado per i fatti disciplinati dal presente  comma,
non puo' essere trasferita per atto tra vivi  fino  alla  conclusione
del procedimento penale a seguito di sentenza definitiva.». )) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 811, della
          legge  27  dicembre  2006,  n.  296  (Disposizioni  per  la
          formazione  del  bilancio  annuale  e   pluriennale   dello
          Stato-legge  finanziaria  2007),  come   modificato   dalla
          presente legge: 
              «811. - Qualora  il  farmacista  titolare  di  farmacia
          privata o direttore di una farmacia gestita da una societa'
          di farmacisti  ai  sensi  dell'articolo  7  della  legge  8
          novembre 1991, n.  362,  e  successive  modificazioni,  sia
          condannato con sentenza passata in giudicato, per il  reato
          di  truffa  ai  danni  del  Servizio  sanitario  nazionale,
          l'autorita'  competente  puo'   dichiarare   la   decadenza
          dall'autorizzazione all'esercizio della farmacia, anche  in
          mancanza delle condizioni previste dall'articolo 113, primo
          comma, lettera e), del testo unico delle  leggi  sanitarie,
          di cui al  regio  decreto  27  luglio  1934,  n.  1265.  La
          decadenza e' comunque dichiarata quando la  sentenza  abbia
          accertato  un  danno  superiore  a   50.000   euro,   anche
          nell'ipotesi di  mancata  costituzione  in  giudizio  della
          parte  civile.  L'autorizzazione  sanitaria   all'esercizio
          della farmacia, in caso di condanna con sentenza  di  primo
          grado per i fatti disciplinati dal presente comma, non puo'
          essere trasferita per atto tra vivi fino  alla  conclusione
          del procedimento penale a seguito di sentenza definitiva.".