Art. 12 
 
 
                (( Procedure concernenti i medicinali 
 
  1. La domanda di classificazione di un medicinale fra i  medicinali
erogabili  a  carico  del  Servizio  sanitario  nazionale  ai   sensi
dell'articolo 8, comma 10, della legge 24  dicembre  1993,  n.537,  e
successive  modificazioni,  e'  istruita  dall'Agenzia  italiana  del
farmaco  (AIFA)  contestualmente  alla  contrattazione  del  relativo
prezzo, ai sensi dell'articolo 48, comma  33,  del  decreto-legge  30
settembre 2003, n.269, convertito, con modificazioni, dalla legge  24
novembre 2003, n.326. 
  2. Fatto salvo il disposto  del  comma  3,  l'azienda  farmaceutica
interessata puo' presentare all'AIFA la domanda di classificazione di
cui al comma 1 e di  avvio  della  procedura  di  contrattazione  del
prezzo soltanto dopo aver ottenuto l'autorizzazione all'immissione in
commercio del medicinale  prevista  dall'articolo  6,  comma  1,  del
decreto   legislativo   24   aprile   2006,   n.219,   e   successive
modificazioni. 
  3. In deroga al  disposto  del  comma  2,  la  domanda  riguardante
farmaci  orfani  ai  sensi  del  regolamento  (CE)   n.141/2000   del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 16  dicembre  1999,  o  altri
farmaci di eccezionale rilevanza terapeutica e  sociale  previsti  in
una specifica deliberazione dell'AIFA,  adottata  su  proposta  della
Commissione consultiva tecnico-scientifica, o riguardante  medicinali
utilizzabili esclusivamente in ambiente ospedaliero o in strutture ad
esso assimilabili, puo' essere presentata anteriormente  al  rilascio
dell'autorizzazione all'immissione in commercio. 
  4. L'AIFA comunica all'interessato le proprie determinazioni  entro
centottanta giorni dal ricevimento della domanda.  Il  rigetto  della
domanda e' comunicato  al  richiedente  unitamente  al  parere  della
Commissione consultiva tecnico-scientifica o del  Comitato  prezzi  e
rimborso sul quale la decisione e' fondata. Parimenti documentata  e'
la comunicazione della determinazione di esclusione di un  medicinale
in precedenza classificato  fra  i  farmaci  erogabili  dal  Servizio
sanitario nazionale. 
  5. Fatta eccezione per i medicinali per i quali e' stata presentata
domanda ai sensi del comma 3, i medicinali per i quali e'  rilasciata
un'autorizzazione all'immissione in commercio comunitaria a norma del
regolamento (CE) n.726/2004 del Parlamento europeo e  del  Consiglio,
del 31 marzo 2004, del regolamento (CE)  n.1901/2006  del  Parlamento
europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, o del regolamento (CE)
n.1394/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del  13  novembre
2007, o un'autorizzazione all'immissione in commercio  ai  sensi  del
decreto legislativo  24  aprile  2006,  n.219,  sono  automaticamente
collocati  in  apposita  sezione,  dedicata  ai  farmaci  non  ancora
valutati  ai  fini  della  rimborsabilita',  della  classe   di   cui
all'articolo 8, comma 10, lettera c), della legge 24  dicembre  1993,
n.537, e successive modificazioni, nelle more della presentazione, da
parte dell'azienda interessata, di un'eventuale  domanda  di  diversa
classificazione ai sensi della citata disposizione legislativa. Entro
sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta  Ufficiale
dell'Unione europea della decisione della Commissione  europea  sulla
domanda di autorizzazione all'immissione in  commercio  a  norma  del
regolamento (CE) n.726/2004, del regolamento (CE) n.1901/2006  o  del
regolamento  (CE)  n.1394/2007,  l'AIFA   pubblica   nella   Gazzetta
Ufficiale un provvedimento recante la classificazione del  medicinale
ai sensi del primo periodo del presente comma  e  il  suo  regime  di
fornitura.  Per  i  medicinali  autorizzati  ai  sensi  del   decreto
legislativo   24   aprile   2006,   n.219,   le   indicazioni   della
classificazione ai sensi del primo periodo del presente comma  e  del
regime di fornitura sono incluse nel provvedimento di  autorizzazione
all'immissione in commercio. In ogni caso,  prima  dell'inizio  della
commercializzazione, il titolare  dell'autorizzazione  all'immissione
in commercio e' tenuto a comunicare all'AIFA il prezzo ex  factory  e
il prezzo al pubblico del medicinale. Le  disposizioni  del  presente
comma si  applicano  anche  ai  medicinali  oggetto  di  importazione
parallela. 
  6. Fatto in ogni caso salvo il  disposto  dell'ultimo  periodo  del
comma 1 dell'articolo 11 del presente decreto, ciascun medicinale che
abbia le caratteristiche di medicinale generico, di cui  all'articolo
10, comma 5, lettera b), del  decreto  legislativo  24  aprile  2006,
n.219, o di medicinale biosimilare, di cui all'articolo 10, comma  7,
dello   stesso   decreto,   e'   automaticamente   collocato,   senza
contrattazione del prezzo, nella classe di rimborso a cui  appartiene
il medicinale di riferimento qualora l'azienda titolare  proponga  un
prezzo di vendita di evidente convenienza per il  Servizio  sanitario
nazionale. E' considerato tale il prezzo che, rispetto a  quello  del
medicinale di riferimento, presenta un ribasso almeno pari  a  quello
stabilito con decreto adottato dal Ministro della salute, su proposta
dell'AIFA, in rapporto ai volumi di vendita previsti. Le disposizioni
del presente comma  si  applicano  anche  ai  medicinali  oggetto  di
importazione parallela. 
  7.  Quando   e'   autorizzata   un'estensione   delle   indicazioni
terapeutiche  di  un  medicinale  autorizzato  per  l'immissione   in
commercio secondo la procedura prevista dai regolamenti comunitari di
cui al comma  5  e  gia'  classificato  come  farmaco  erogabile  dal
Servizio  sanitario  nazionale,  il  medicinale   non   puo'   essere
prescritto per le nuove indicazioni con onere a carico  del  Servizio
sanitario  nazionale  prima  della  conclusione  della  procedura  di
contrattazione  del  prezzo  e   della   correlata   conferma   della
rimborsabilita' del medicinale medesimo, nonche' della pubblicazione,
da parte  dell'AIFA,  del  nuovo  prezzo  ai  sensi  della  normativa
vigente.  Quando  e'  autorizzata  un'estensione  delle   indicazioni
terapeutiche  di  un  medicinale  autorizzato  per  l'immissione   in
commercio secondo le disposizioni del decreto legislativo  24  aprile
2006, n.219, e gia' classificato come farmaco erogabile dal  Servizio
sanitario nazionale,  il  provvedimento  che  autorizza  l'estensione
delle  indicazioni  terapeutiche  contiene,   altresi',   il   prezzo
concordato in seguito alla  nuova  procedura  di  contrattazione  del
prezzo e di conferma della rimborsabilita' del medicinale. 
  8. All'articolo 15 della legge 21 ottobre 2005, n.219, e successive
modificazioni, e' abrogato il comma 6. 
  9.  Le  competenze  in  materia  di  sperimentazione  clinica   dei
medicinali attribuite dal decreto legislativo 24 giugno 2003,  n.211,
all'Istituto superiore di sanita' sono trasferite all'AIFA, la  quale
si avvale del predetto Istituto,  senza  nuovi  o  maggiori  oneri  a
carico della finanza pubblica, ai fini dell'esercizio delle  funzioni
trasferite, secondo modalita'  stabilite  con  decreto  del  Ministro
della salute, sentiti i due enti interessati. Fino  all'adozione  del
decreto del Ministro della salute, l'Istituto superiore  di  sanita',
raccordandosi  con  l'AIFA,  svolge  le  competenze  ad   esso   gia'
attribuite,  secondo  le  modalita'   previste   dalle   disposizioni
previgenti. Sono altresi' trasferite all'AIFA le  competenze  di  cui
all'articolo 2, comma 1, lettera t), numeri 1) e 1-bis), del  decreto
legislativo 24 giugno 2003, n.211. Sono confermate in  capo  all'AIFA
le competenze in materia di  sperimentazione  clinica  di  medicinali
attribuite dal citato decreto legislativo n.211 del 2003 al Ministero
della salute e trasferite all'AIFA  ai  sensi  dell'articolo  48  del
decreto-legge   30   settembre   2003,   n.269,    convertito,    con
modificazioni, dalla legge 24  novembre  2003,  n.326,  e  successive
modificazioni. 
    
  10. Entro il 30 giugno 2013 ciascuna delle regioni e delle province
autonome di Trento e di Bolzano provvede a riorganizzare  i  comitati
etici istituiti  nel  proprio  territorio,  attenendosi  ai  seguenti
criteri: 
    
  a)  a  ciascun  comitato  etico  e'   attribuita   una   competenza
territoriale di una o piu' province, in modo che  sia  rispettato  il
parametro di un comitato per ogni milione di abitanti, fatta salva la
possibilita' di prevedere un ulteriore comitato etico, con competenza
estesa a  uno  o  piu'  istituti  di  ricovero  e  cura  a  carattere
scientifico; 
    
  b) la scelta dei comitati da confermare tiene conto del numero  dei
pareri unici per sperimentazione clinica  di  medicinali  emessi  nel
corso dell'ultimo triennio; 
    
  c) la competenza di ciascun comitato puo'  riguardare,  oltre  alle
sperimentazioni  cliniche  dei  medicinali,  ogni   altra   questione
sull'uso dei medicinali e dei  dispositivi  medici,  sull'impiego  di
procedure chirurgiche e cliniche o relativa allo studio  di  prodotti
alimentari sull'uomo generalmente rimessa, per prassi internazionale,
alle valutazioni dei comitati; 
    
  d) sono assicurate l'indipendenza di ciascun comitato  e  l'assenza
di rapporti gerarchici tra diversi comitati. 
    
  11. Con decreto del Ministro della salute,  su  proposta  dell'AIFA
per  i  profili  di  sua  competenza,  d'intesa  con  la   Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le  province
autonome di  Trento  e  di  Bolzano,  sono  dettati  criteri  per  la
composizione dei comitati etici e per  il  loro  funzionamento.  Fino
alla data di entrata in vigore del  predetto  decreto  continuano  ad
applicarsi le norme vigenti alla data  di  entrata  in  vigore  della
legge di conversione del presente decreto. 
    
  12. A decorrere dal 1º luglio 2013, la  documentazione  riguardante
studi clinici sui medicinali disciplinati dal decreto legislativo  24
giugno  2003,  n.211,  e'  gestita   esclusivamente   con   modalita'
telematiche,  attraverso   i   modelli   standard   dell'Osservatorio
nazionale sulla sperimentazione clinica dell'AIFA. )) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Per il testo dell'articolo 8, comma 10,  della  legge
          24 dicembre 1993, n. 537, si veda nei riferimenti normativi
          all'articolo 11. 
              - Si riporta il testo dell'articolo 48, comma  33,  del
          decreto-legge  30  settembre  2003,  n.  269  (Disposizioni
          urgenti per  favorire  lo  sviluppo  e  per  la  correzione
          dell'andamento  dei  conti   pubblici),   convertito,   con
          modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326: 
              «Art.   48   (Tetto   di   spesa    per    l'assistenza
          farmaceutica). - (Omissis) 
              33.  Dal  1°  gennaio  2004  i  prezzi   dei   prodotti
          rimborsati   dal   Servizio   Sanitario   Nazionale    sono
          determinati   mediante   contrattazione   tra   Agenzia   e
          Produttori secondo le modalita' e i criteri indicati  nella
          Del.CIPE 1° febbraio 2001, n. 3, pubblicata nella  Gazzetta
          Ufficiale n. 73 del 28 marzo 2001.». 
              - Si riporta il testo dell'articolo  6,  comma  1,  del
          citato decreto legislativo n. 219 del 2006: 
              «Art. 6 (Estensione ed effetti dell'autorizzazione).  -
          1. Nessun medicinale puo' essere immesso in  commercio  sul
          territorio nazionale senza aver ottenuto  un'autorizzazione
          dell'AIFA  o  un'autorizzazione  comunitaria  a  norma  del
          regolamento (CE) n. 726/2004 in combinato disposto  con  il
          regolamento (CE) n. 1394/2007.». 
              -  Il  regolamento  (CE)  n.  726/2004  del  Parlamento
          europeo  e  del  Consiglio  del  31   marzo   2004,   reca:
          "Regolamento del Parlamento europeo  e  del  Consiglio  che
          istituisce procedure comunitarie per l'autorizzazione e  la
          sorveglianza dei medicinali per uso umano e veterinario,  e
          che istituisce l'agenzia europea per i medicinali". 
              - Il  regolamento  (CE)  n.  1901/2006  del  Parlamento
          europeo  e  del  Consiglio  del  12  dicembre  2006,  reca:
          "Regolamento  del  Parlamento  europeo  e   del   Consiglio
          relativo ai medicinali per uso pediatrico e che modifica il
          regolamento (CEE) n. 1768/92, la direttiva  2001/20/Ce,  la
          direttiva 2001/83/ce e il regolamento (CE) n. 726/2004". 
              - Il  regolamento  (CE)  n.  1394/2007  del  Parlamento
          europeo  e  del  Consiglio  del  13  novembre  2007,  reca:
          "Regolamento del parlamento europeo  e  del  consiglio  sui
          medicinali per  terapie  avanzate  recante  modifica  della
          direttiva 2001/83/CE e del regolamento (CE) n. 726/2004". 
              - Si riporta il testo dell'articolo 10, commi  5  e  7,
          del citato decreto legislativo n. 219 del 2006: 
              «Art. 10 (Domande semplificate di AIC per i  medicinali
          generici). - (Omissis). 
              5. Ai fini del presente articolo si intende per: 
                a)   medicinale   di   riferimento:   un   medicinale
          autorizzato a norma  dell'articolo  6  nel  rispetto  delle
          prescrizioni dell'articolo 8; 
                b) medicinale  generico:  un  medicinale  che  ha  la
          stessa composizione qualitativa e quantitativa di  sostanze
          attive e la stessa forma  farmaceutica  del  medicinale  di
          riferimento nonche' una bioequivalenza con il medicinale di
          riferimento   dimostrata   da    studi    appropriati    di
          biodisponibilita'. I vari  sali,  esteri,  eteri,  isomeri,
          miscele di isomeri, complessi o derivati  di  una  sostanza
          attiva sono considerati la stessa sostanza  attiva  se  non
          presentano, in base alle informazioni supplementari fornite
          dal  richiedente,  differenze  significative,   ne'   delle
          proprieta' relative alla sicurezza, ne' di quelle  relative
          all'efficacia. Agli  effetti  della  presente  lettera,  le
          varie forme farmaceutiche orali a rilascio  immediato  sono
          considerate una stessa forma farmaceutica.  Il  richiedente
          puo' non presentare  studi  di  biodisponibilita'  se  puo'
          provare che  il  medicinale  generico  soddisfa  i  criteri
          pertinenti  definiti  nelle  appropriate  linee  guida.  Il
          medicinale  generico  e'  definito  equivalente  ai   sensi
          dell'articolo 1-bis del decreto-legge 27  maggio  2005,  n.
          87, convertito, con modificazioni, dalla  legge  26  luglio
          2005, n. 149. 
              (Omissis). 
              7.  Quando  un  medicinale  biologico   simile   a   un
          medicinale  biologico  di  riferimento  non   soddisfa   le
          condizioni  della  definizione  di  medicinale  generico  a
          causa, in particolare, di differenze attinenti alle materie
          prime o  di  differenze  nei  processi  di  produzione  del
          medicinale  biologico  e  del   medicinale   biologico   di
          riferimento, il richiedente e' tenuto a fornire i risultati
          delle appropriate prove precliniche o delle sperimentazioni
          cliniche relative a dette condizioni. I dati  supplementari
          da  fornire  soddisfano  i  criteri   pertinenti   di   cui
          all'allegato tecnico sulla domanda di  AIC  e  le  relative
          linee guida. Non e' necessario fornire  i  risultati  delle
          altre prove e sperimentazioni  contenuti  nel  dossier  del
          medicinale di riferimento. Se i  risultati  presentati  non
          sono ritenuti sufficienti  a  garantire  l'equivalenza  del
          biogenerico o biosimilare con il  medicinale  biologico  di
          riferimento e' presentata una domanda nel rispetto di tutti
          i requisiti previsti dall'articolo 8.». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 15 della  legge  21
          ottobre 2005, n.  219  (Nuova  disciplina  delle  attivita'
          trasfusionali   e   della   produzione   nazionale    degli
          emoderivati), come modificato dalla presente legge: 
              «Art. 15 (Produzione di farmaci emoderivati). -  1.  Il
          Ministro della salute, entro sei mesi dalla data di entrata
          in vigore della  presente  legge,  sentita  la  Consulta  e
          previa intesa  in  sede  di  Conferenza  permanente  per  i
          rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
          Trento  e  di  Bolzano,  predispone  uno  schema  tipo   di
          convenzione,  in  conformita'   del   quale   le   regioni,
          singolarmente  o   consorziandosi   fra   loro,   stipulano
          convenzioni con i centri e le aziende di cui al comma 5 per
          la lavorazione del plasma raccolto in Italia. 
              2. Ai fini della stipula delle convenzioni  di  cui  al
          comma 1, i centri  e  le  aziende  di  frazionamento  e  di
          produzione di emoderivati devono essere dotati di  adeguate
          dimensioni, disporre di avanzata  tecnologia  e  avere  gli
          stabilimenti  idonei   ad   effettuare   il   processo   di
          frazionamento ubicati nei Paesi dell'Unione europea in  cui
          il plasma raccolto non e' oggetto di  cessione  a  fini  di
          lucro ed  e'  lavorato  in  un  regime  di  libero  mercato
          compatibile  con  l'ordinamento  comunitario.  I   suddetti
          centri ed aziende devono  produrre  i  farmaci  emoderivati
          oggetto  delle  convenzioni  di  cui  al  comma  1,  dotati
          dell'autorizzazione all'immissione in commercio in Italia. 
              3.  Tali  stabilimenti  devono  risultare  idonei  alla
          lavorazione secondo quanto  previsto  dalle  norme  vigenti
          nazionali e dell'Unione  europea  a  seguito  di  controlli
          effettuati    dalle    rispettive    autorita'    nazionali
          responsabili ai sensi dei propri ordinamenti, e  di  quelli
          dell'autorita' nazionale italiana. 
              4.   Gli   emoderivati   prodotti,   autorizzati   alla
          commercializzazione  e  destinati  al  soddisfacimento  del
          fabbisogno nazionale, devono derivare  da  plasma  raccolto
          esclusivamente sul territorio italiano,  sia  come  materia
          prima sia come semilavorati intermedi. Presso i centri e le
          aziende di  produzione  deve  essere  conservata  specifica
          documentazione atta a risalire  dal  prodotto  finito  alle
          singole donazioni, da esibire  a  richiesta  dell'autorita'
          sanitaria nazionale o regionale. 
              5. Il  Ministro  della  salute,  con  proprio  decreto,
          sentiti la Conferenza permanente  per  i  rapporti  tra  lo
          Stato, le regioni e le province autonome  di  Trento  e  di
          Bolzano, il Centro nazionale sangue di cui all'articolo  12
          e la Consulta, individua tra  i  centri  e  le  aziende  di
          frazionamento  e  di  produzione  di   emoderivati   quelli
          autorizzati alla stipula delle convenzioni. 
              6. (abrogato). 
              7. I centri e le aziende di frazionamento e  produzione
          documentano, per ogni lotto di emoderivati, le  regioni  di
          provenienza del  plasma  lavorato  nel  singolo  lotto,  il
          rispetto delle buone pratiche di fabbricazione e  di  tutte
          le  altre  norme  stabilite  dall'Unione  europea,  nonche'
          l'esito del controllo di Stato. 
              8. Gli emoderivati, prima dell'immissione in  commercio
          dei singoli lotti, sono sottoposti al  controllo  di  Stato
          secondo le direttive emanate con decreto del Ministro della
          salute, sentita la Consulta.». 
              Il  decreto  legislativo  24  giugno  2003,  n.  211  e
          successive   modificazioni,   reca:   :"Attuazione    della
          direttiva 2001/20/CE relativa all'applicazione della  buona
          pratica  clinica  nell'esecuzione   delle   sperimentazioni
          cliniche di medicinali per uso clinico". 
              - Si riporta il testo dell'art. 2, comma 1, lettera t),
          numeri 1) e 1-bis) del citato decreto  legislativo  n.  211
          del 2003: 
              «2 (Definizioni). - 1. Ai  fini  del  presente  decreto
          legislativo si applicano le seguenti definizioni: 
              (Omissis). 
              t) «Autorita' competente»: 
                1) il direttore generale o il responsabile legale, ai
          sensi delle vigenti disposizioni normative, delle strutture
          sanitarie pubbliche o delle strutture equiparate  a  quelle
          pubbliche, come individuate con decreto del Ministro  della
          salute, ove si svolge la sperimentazione clinica; 
                1-bis) il Direttore generale  dell'Azienda  sanitaria
          locale competente per  territorio  nei  casi  di  strutture
          private autorizzate alla sperimentazione clinica  ai  sensi
          della normativa vigente.». 
              -  Si   riporta   il   testo   dell'articolo   48   del
          decreto-legge  30  settembre  2003,  n.  269  (Disposizioni
          urgenti per  favorire  lo  sviluppo  e  per  la  correzione
          dell'andamento  dei  conti   pubblici),   convertito,   con
          modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326: 
              «Art.   48   (Tetto   di   spesa    per    l'assistenza
          farmaceutica). -  1.  A  decorrere  dall'anno  2004,  fermo
          restando quanto gia' previsto dall'articolo 5, comma 1, del
          decreto-legge 18 settembre 2001, n.  347,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 16 novembre  2001,  n.  405,  in
          materia di assistenza farmaceutica territoriale, l'onere  a
          carico del SSN per l'assistenza  farmaceutica  complessiva,
          compresa quella relativa al  trattamento  dei  pazienti  in
          regime di ricovero ospedaliero,  e'  fissata,  in  sede  di
          prima  applicazione,  al  16  per  cento  come  valore   di
          riferimento,  a  livello  nazionale  ed  in  ogni   singola
          regione. Tale percentuale  puo'  essere  rideterminata  con
          decreto del Ministro  della  salute,  di  concerto  con  il
          Ministro dell'economia e delle  finanze,  d'intesa  con  la
          Conferenza permanente per  i  rapporti  tra  lo  Stato,  le
          Regioni  e  le  Province  autonome,  tenuto  conto  di  uno
          specifico flusso informativo  sull'assistenza  farmaceutica
          relativa ai  farmaci  a  distribuzione  diretta,  a  quelli
          impiegati nelle varie forme di  assistenza  distrettuale  e
          residenziale nonche'  a  quelli  utilizzati  nel  corso  di
          ricoveri ospedalieri, attivato a decorrere dal  1°  gennaio
          2004 sulla base di Accordo definito in sede  di  Conferenza
          permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  Regioni  e  le
          Province autonome. Il decreto,  da  emanarsi  entro  il  30
          giugno 2004, tiene conto dei risultati derivanti dal flusso
          informativo dei dati. 
              2.  Fermo  restando  che  il  farmaco  rappresenta  uno
          strumento di tutela della salute e che  i  medicinali  sono
          erogati dal Servizio Sanitario Nazionale in quanto  inclusi
          nei livelli essenziali di assistenza, al fine di  garantire
          l'unitarieta' delle attivita' in materia di farmaceutica  e
          di  favorire  in  Italia  gli  investimenti  in  ricerca  e
          sviluppo, e' istituita, con effetto dal  1°  gennaio  2004,
          l'Agenzia  Italiana  del  Farmaco,  di  seguito  denominata
          Agenzia,  sottoposta  alle  funzioni   di   indirizzo   del
          Ministero della salute e alla vigilanza del Ministero della
          salute e del Ministero dell'economia e delle finanze. 
              3. L'Agenzia e' dotata  di  personalita'  giuridica  di
          diritto   pubblico   e    di    autonomia    organizzativa,
          patrimoniale,  finanziaria  e   gestionale.   Alla   stessa
          spettano, oltre che i compiti di cui al comma 5, compiti  e
          funzioni di alta consulenza  tecnica  al  Governo  ed  alla
          Conferenza permanente per  i  rapporti  tra  lo  Stato,  le
          Regioni e le Province autonome, in materia di politiche per
          il farmaco con riferimento alla ricerca, agli  investimenti
          delle aziende in ricerca e sviluppo, alla produzione,  alla
          distribuzione,   alla   informazione   scientifica,    alla
          regolazione  della  promozione,   alla   prescrizione,   al
          monitoraggio del consumo, alla sorveglianza  sugli  effetti
          avversi, alla rimborsabilita' e ai prezzi. 
              4. Sono organi dell'Agenzia da  nominarsi  con  decreto
          del Ministro della salute: 
                a)  il  direttore  generale,  nominato   sentita   la
          Conferenza permanente per  i  rapporti  tra  lo  Stato,  le
          Regioni e le Province autonome; 
                b) il consiglio di amministrazione costituito  da  un
          Presidente designato dal Ministro  della  salute,  d'intesa
          con la Conferenza permanente per i rapporti tra  lo  Stato,
          le Regioni e le Province autonome, e da quattro  componenti
          di cui due designati dal Ministro della salute e due  dalla
          predetta Conferenza permanente; 
                c) il collegio dei revisori dei conti  costituito  da
          tre  componenti,  di  cui  uno   designato   dal   Ministro
          dell'economia e delle finanze, con funzioni di  presidente,
          uno dal  Ministro  della  salute  e  uno  dalla  Conferenza
          permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  Regioni  e  le
          Province autonome. 
              5. L'Agenzia svolge  i  compiti  e  le  funzioni  della
          attuale Direzione Generale dei Farmaci  e  dei  Dispositivi
          Medici, con esclusione delle funzioni di cui  alle  lettere
          b), c), d), e) ed f)  del  comma  3,  dell'articolo  3  del
          regolamento  di  cui  al  decreto  del   Presidente   della
          Repubblica  28  marzo  2003,   n.   129.   In   particolare
          all'Agenzia, nel rispetto degli accordi tra Stato e Regioni
          relativi al tetto programmato di spesa farmaceutica ed alla
          relativa  variazione  annua  percentuale,  e'  affidato  il
          compito di: 
                a) promuovere la definizione di  liste  omogenee  per
          l'erogazione e di linee guida per la terapia  farmacologica
          anche per i farmaci a  distribuzione  diretta,  per  quelli
          impiegati nelle varie forme di  assistenza  distrettuale  e
          residenziale nonche' per quelli  utilizzati  nel  corso  di
          ricoveri ospedalieri; 
                b)    monitorare,    avvalendosi    dell'Osservatorio
          sull'impiego    dei    medicinali    (OSMED),    coordinato
          congiuntamente dal Direttore generale  dell'Agenzia  o  suo
          delegato e da un rappresentate designato  dalla  Conferenza
          permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  Regioni  e  le
          Province autonome, e, in collaborazione con le Regioni e le
          Province autonome,  il  consumo  e  la  spesa  farmaceutica
          territoriale ed ospedaliera a carico del SSN e i consumi  e
          la spesa farmaceutica a carico del cittadino.  I  dati  del
          monitoraggio  sono  comunicati  mensilmente  al   Ministero
          dell'economia e delle finanze; 
                c) provvedere entro il 30 settembre di ogni  anno,  o
          semestralmente nel caso di sfondamenti del tetto  di  spesa
          di  cui  al  comma  1,  a  redigere  l'elenco  dei  farmaci
          rimborsabili dal Servizio Sanitario Nazionale,  sulla  base
          dei criteri di costo e di efficacia in modo da  assicurare,
          su base annua, il rispetto dei livelli di spesa programmata
          nei  vigenti  documenti  contabili  di  finanza   pubblica,
          nonche', in particolare, il rispetto dei livelli  di  spesa
          definiti  nell'Accordo  tra  Governo,  Regioni  e  Province
          autonome di  Trento  e  Bolzano  in  data  8  agosto  2001,
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 207 del 6  settembre
          2001; 
                d) prevedere, nel caso di immissione di nuovi farmaci
          comportanti, a parere della struttura  tecnico  scientifica
          individuata dai decreti  di  cui  al  comma  13,  vantaggio
          terapeutico aggiuntivo, in sede di revisione ordinaria  del
          prontuario, una specifica valutazione  di  costo-efficacia,
          assumendo  come  termini  di   confronto   il   prezzo   di
          riferimento per la relativa categoria terapeutica  omogenea
          e il costo giornaliero comparativo nell'ambito  di  farmaci
          con  le  stesse  indicazioni  terapeutiche,  prevedendo  un
          premio di prezzo sulla base dei  criteri  previsti  per  la
          normativa vigente, nonche' per i farmaci orfani; 
                e) provvedere alla immissione di  nuovi  farmaci  non
          comportanti, a  parere  della  predetta  struttura  tecnico
          scientifica individuata dai decreti di  cui  al  comma  13,
          vantaggio terapeutico, in sede di revisione  ordinaria  del
          prontuario, solo se il prezzo del  medesimo  medicinale  e'
          inferiore o uguale al prezzo piu' basso dei medicinali  per
          la relativa categoria terapeutica omogenea; 
                f) procedere in caso  di  superamento  del  tetto  di
          spesa di cui al comma 1, in concorso con le misure  di  cui
          alle  lettere  b),  c),  d),  e)  del  presente  comma,   a
          ridefinire, anche temporaneamente, nella misura del 60  per
          cento del superamento, la quota di spettanza al  produttore
          prevista dall'articolo 1, comma 40, della legge 23 dicembre
          1996, n. 662. La quota di spettanza  dovuta  al  farmacista
          per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario  nazionale
          viene rideterminata includendo la riduzione della quota  di
          spettanza al  produttore,  che  il  farmacista  riversa  al
          Servizio come maggiorazione dello sconto. Il  rimanente  40
          per cento del superamento  viene  ripianato  dalle  Regioni
          attraverso  l'adozione  di  specifiche  misure  in  materia
          farmaceutica,  di  cui  all'articolo  4,   comma   3,   del
          decreto-legge 18 settembre 2001, n.  347,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 16  novembre  2001,  n.  405,  e
          costituisce    adempimento     ai     fini     dell'accesso
          all'adeguamento del finanziamento  del  Servizio  sanitario
          nazionale, ai sensi dell'articolo 4  del  decreto-legge  15
          aprile 2002, n. 63, convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 15 giugno 2002, n. 112, e successive modificazioni; 
                f-bis) procedere, in caso di superamento del tetto di
          spesa di cui al comma 1, ad integrazione o  in  alternativa
          alle misure di cui  alla  lettera  f),  ad  una  temporanea
          riduzione del prezzo  dei  farmaci  comunque  dispensati  o
          impiegati dal Servizio sanitario  nazionale,  nella  misura
          del 60 per cento del superamento; 
                g) proporre nuove modalita', iniziative e interventi,
          anche di cofinanziamento pubblico-privato,  per  promuovere
          la ricerca scientifica di carattere  pubblico  sui  settori
          strategici del farmaco e per favorire gli  investimenti  da
          parte delle aziende in ricerca e sviluppo; 
                h) predisporre, entro il 30 novembre di ogni anno, il
          programma annuale di attivita' ed interventi,  da  inviare,
          per il tramite del Ministro della salute,  alla  Conferenza
          permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  Regioni  e  le
          Province autonome, che esprime parere entro il  31  gennaio
          successivo; 
                i)  predisporre  periodici  rapporti  informativi  da
          inviare alle competenti Commissioni parlamentari; 
                l) provvedere, su proposta  della  struttura  tecnico
          scientifica individuata dai decreti di  cui  al  comma  13,
          entro il 30  giugno  2004  alla  definitiva  individuazione
          delle confezioni ottimali per l'inizio  e  il  mantenimento
          delle terapie contro le patologie croniche  con  farmaci  a
          carico del SSN, provvedendo altresi' alla  definizione  dei
          relativi criteri del prezzo. A decorrere dal  settimo  mese
          successivo alla data di  assunzione  del  provvedimento  da
          parte dell'Agenzia, il prezzo dei medicinali  presenti  nel
          Prontuario Farmaceutico  Nazionale,  per  cui  non  si  sia
          proceduto   all'adeguamento   delle   confezioni   ottimali
          deliberate dall'Agenzia, e' ridotto del 30 per cento. 
              6. Le misure di cui al comma 5, lettere c), d), e),  f)
          sono adottate con delibere del consiglio d'amministrazione,
          su proposta del direttore generale. Ai fini della  verifica
          del rispetto dei livelli di spesa di cui al comma  1,  alla
          proposta e' allegata una nota tecnica avente ad oggetto gli
          effetti finanziari sul SSN. 
              7. Dal 1° gennaio 2004, con decreto del Ministro  della
          salute sono trasferite all'Agenzia le unita'  di  personale
          gia' assegnate agli uffici  della  Direzione  Generale  dei
          Farmaci e Dispositivi Medici del Ministero della salute, le
          cui  competenze  transitano  alla  medesima   Agenzia.   Il
          personale trasferito non potra' superare il  60  per  cento
          del personale in servizio alla data del 30  settembre  2003
          presso  la  stessa  Direzione  Generale.  Detto   personale
          conserva  il  trattamento   giuridico   ed   economico   in
          godimento. A seguito del trasferimento del  personale  sono
          ridotte in maniera corrispondente  le  dotazioni  organiche
          del Ministero della  salute  e  le  relative  risorse  sono
          trasferite all'Agenzia. In ogni caso le suddette  dotazioni
          organiche non possono essere reintegrate. Resta  confermata
          la collocazione nel comparto di  contrattazione  collettiva
          attualmente previsto per il personale trasferito  ai  sensi
          del presente comma. L'Agenzia puo' assumere, in relazione a
          particolari e motivate esigenze, cui non  puo'  far  fronte
          con personale in  servizio,  e  nei  limiti  delle  proprie
          disponibilita' finanziarie, personale tecnico  o  altamente
          qualificato, con contratti a tempo determinato  di  diritto
          privato. L'Agenzia puo' altresi'  avvalersi,  nei  medesimi
          limiti di disponibilita' finanziaria,  e  comunque  per  un
          numero non superiore a 40 unita',  ai  sensi  dell'articolo
          17, comma 14, della  legge  15  maggio  1997,  n.  127,  di
          personale in  posizione  di  comando  dal  Ministero  della
          salute, dall'Istituto  Superiore  di  sanita',  nonche'  da
          altre Amministrazioni dello  Stato,  dalle  Regioni,  dalle
          Aziende sanitarie e dagli Enti pubblici di ricerca. 
              8. Agli oneri relativi  al  personale,  alle  spese  di
          funzionamento dell'Agenzia e dell'Osservatorio sull'impiego
          dei medicinali (OSMED) di cui al comma 5, lettera b), punto
          2,   nonche'   per   l'attuazione    del    programma    di
          farmacovigilanza attiva di cui al comma 19, lettera b),  si
          fa fronte: 
                a) mediante le  risorse  finanziarie  trasferite  dai
          capitoli 3001, 3002, 3003, 3004, 3005,  3006,  3007,  3130,
          3430 e 3431 dello  stato  di  previsione  della  spesa  del
          Ministero della salute; 
                b) mediante le entrate derivanti dalla  maggiorazione
          del 20 per cento delle tariffe di cui all'articolo 5, comma
          12, della legge 29  dicembre  1990,  n.  407  e  successive
          modificazioni; 
                c) mediante eventuali introiti derivanti da contratti
          stipulati con l'Agenzia  europea  per  la  Valutazione  dei
          Medicinali  (EMEA)  e  con  altri  organismi  nazionali  ed
          internazionali    per    prestazioni     di     consulenza,
          collaborazione, assistenza e ricerca; 
                c-bis)  mediante  eventuali  introiti  derivanti   da
          contratti stipulati con soggetti privati per prestazioni di
          consulenza,    collaborazione,     assistenza,     ricerca,
          aggiornamento,  formazione  agli   operatori   sanitari   e
          attivita'  editoriali,   destinati   a   contribuire   alle
          iniziative e agli interventi di cofinanziamento pubblico  e
          privato finalizzati alla ricerca di carattere pubblico  sui
          settori strategici del farmaco di cui alla lettera  g)  del
          comma 5, ferma restando la  natura  di  ente  pubblico  non
          economico dell'Agenzia. 
              9.  Le  risorse  di  cui  al  comma  8,   lettera   a),
          confluiscono  nel  fondo  stanziato  in   apposita   unita'
          previsionale  di  base  dello  stato  di   previsione   del
          Ministero  della  salute  e  suddiviso  in  tre   capitoli,
          distintamente riferiti agli oneri  di  gestione,  calcolati
          tenendo conto  dei  vincoli  di  servizio,  alle  spese  di
          investimento,   alla   quota   incentivante   connessa   al
          raggiungimento degli obiettivi gestionali. 
              10. Le risorse di cui al comma 8),  lettere  b)  e  c),
          affluiscono direttamente al bilancio dell'Agenzia. 
              10-bis. Le entrate di cui all'articolo 12, commi 7 e 8,
          del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 541,  spettano
          per il 60 per cento all'Agenzia ed affluiscono direttamente
          al bilancio della stessa. 
              10-ter. Le somme a carico delle officine  farmaceutiche
          di cui all'articolo 7, commi 4 e 5, del decreto legislativo
          29  maggio  1991,  n.  178,  e  successive   modificazioni,
          spettano  all'Agenzia  ed   affluiscono   direttamente   al
          bilancio della stessa. 
              11. Per l'utilizzo delle risorse di cui al comma  9  e'
          autorizzata l'apertura di apposita contabilita' speciale. 
              11-bis. Con effetto dal 1° gennaio  2005,  con  decreto
          del Ministro della salute  sono  trasferiti  in  proprieta'
          all'Agenzia i beni mobili del Ministero della salute in uso
          all'Agenzia medesima alla data 31 dicembre 2004. 
              12.  A  decorrere  dall'anno  2005,  al   finanziamento
          dell'Agenzia si provvede ai sensi dell'articolo  11,  comma
          3, lettera  d)  della  legge  5  agosto  1978,  n.  468,  e
          successive modificazioni. 
              13. Con uno o piu' decreti del Ministro  della  salute,
          di concerto con il Ministro della funzione pubblica  e  con
          il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con  la
          Conferenza Permanente per  i  rapporti  tra  lo  Stato,  le
          Regioni e le Province autonome, da adottare  entro  novanta
          giorni dalla data di  entrata  in  vigore  della  legge  di
          conversione  del  presente  decreto,   sono   adottate   le
          necessarie norme regolamentari per  l'organizzazione  e  il
          funzionamento dell'Agenzia, prevedendo  che  l'Agenzia  per
          l'esplicazione  delle  proprie  funzioni  si  organizza  in
          strutture amministrative e tecnico  scientifiche,  compresa
          quella che assume le  funzioni  tecnico  scientifiche  gia'
          svolte dalla Commissione unica del farmaco e  disciplinando
          i casi di decadenza degli  organi  anche  in  relazione  al
          mantenimento  dell'equilibrio  economico  finanziario   del
          settore dell'assistenza farmaceutica. 
              14. La Commissione unica del farmaco cessa di operare a
          decorrere dalla data di entrata in vigore  del  decreto  di
          cui al comma 13 che regolamenta l'assolvimento di tutte  le
          funzioni gia' svolte dalla medesima  Commissione  da  parte
          degli organi e delle strutture dell'Agenzia. 
              15. Per quanto non diversamente disposto  dal  presente
          articolo si applicano le disposizioni di cui agli  articoli
          8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300. 
              16.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  e'
          autorizzato ad apportare con propri decreti  le  occorrenti
          variazioni di bilancio. 
              17. Le Aziende farmaceutiche, entro  il  30  aprile  di
          ogni   anno,   producono   all'Agenzia   autocertificazione
          dell'ammontare complessivo della spesa sostenuta  nell'anno
          precedente  per  le  attivita'  di  promozione  rivolte  ai
          medici, agli operatori sanitari e ai farmacisti e della sua
          ripartizione nelle singole voci di costo, sulla base di uno
          schema approvato con decreto del Ministro della salute. 
              18. Entro la medesima data  di  cui  al  comma  17,  le
          Aziende farmaceutiche versano, su apposito fondo  istituito
          presso l'Agenzia, un contributo pari al 5 per  cento  delle
          spese  autocertificate  decurtate  delle   spese   per   il
          personale addetto. 
              19. Le risorse confluite nel fondo di cui al  comma  18
          sono destinate dall'Agenzia: 
                a) per il 50 per cento, alla costituzione di un fondo
          nazionale per l'impiego,  a  carico  del  SSN,  di  farmaci
          orfani per malattie rare e di farmaci che rappresentano una
          speranza di cura, in attesa della commercializzazione,  per
          particolari e gravi patologie; 
                b) per il rimanente 50 per cento: 
                  1)  all'istituzione,  nell'ambito   delle   proprie
          strutture, di un Centro di  informazione  indipendente  sul
          farmaco; 
                  2) alla realizzazione, di concerto con le  Regioni,
          di  un  programma  di   farmacovigilanza   attiva   tramite
          strutture  individuate  dalle  Regioni,  con  finalita'  di
          consulenza e formazione continua  dei  Medici  di  Medicina
          generale e dei Pediatri di libera scelta, in collaborazione
          con  le  organizzazioni  di   categorie   e   le   Societa'
          scientifiche pertinenti e le Universita'; 
                  3) alla  realizzazione  di  ricerche  sull'uso  dei
          farmaci  ed  in  particolare  di  sperimentazioni  cliniche
          comparative  tra  farmaci,  tese  a  dimostrare  il  valore
          terapeutico  aggiunto,  nonche'  sui   farmaci   orfani   e
          salvavita, anche attraverso bandi rivolti agli IRCCS,  alle
          Universita' ed alle Regioni; 
                  4) ad altre attivita' di informazione sui  farmaci,
          di  farmacovigilanza,  di  ricerca,  di  formazione  e   di
          aggiornamento del personale. 
              20. Al fine di garantire una migliore  informazione  al
          paziente, a partire dal 1° gennaio 2005, le confezioni  dei
          medicinali devono contenere un foglietto  illustrativo  ben
          leggibile  e   comprensibile,   con   forma   e   contenuto
          autorizzati dall'Agenzia. 
              21. Fermo restando quanto disposto dagli articoli 1, 2,
          3, 4, 5, 6, 9, 11, 12, 14, 15 del  decreto  legislativo  30
          dicembre  1992,  n.  541,  le   Regioni   provvedono,   con
          provvedimento anche amministrativo, a disciplinare: 
                a)  pubblicita'  presso  i  medici,   gli   operatori
          sanitari e i farmacisti; 
                b) consegna di campioni gratuiti; 
                c) concessione di  prodotti  promozionali  di  valore
          trascurabile; 
                d) definizione delle modalita' con cui gli  operatori
          del Servizio Sanitario Nazionale comunicano alle Regioni la
          partecipazione  a  iniziative  promosse  o  finanziate   da
          aziende  farmaceutiche   e   da   aziende   fornitrici   di
          dispositivi medici per il Servizio Sanitario Nazionale. 
              22. Il secondo periodo del comma 5 dell'articolo 12 del
          decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 541, e' soppresso.
          E' consentita ai medici di medicina generale ed ai pediatri
          di libera scelta la partecipazione a convegni  e  congressi
          con  accreditamento  ECM  di  tipo  educazionale  su   temi
          pertinenti, previa segnalazione alla struttura sanitaria di
          competenza. Presso tale struttura e' depositato un registro
          con i dati relativi alle partecipazioni alle manifestazioni
          in questione e tali dati  devono  essere  accessibili  alle
          Regioni e all'Agenzia dei Farmaci di cui al comma 2. 
              23. Nel comma 6 dell'articolo  12  del  citato  decreto
          legislativo n. 541 del 1992, le parole:  «non  comunica  la
          propria  motivata  opposizione»   sono   sostituite   dalle
          seguenti «comunica il proprio parere favorevole, sentita la
          Regione dove ha sede l'evento».  Nel  medesimo  comma  sono
          altresi' soppresse le parole: «o, nell'ipotesi disciplinata
          dal comma 2, non oltre 5  giorni  prima  dalla  data  della
          riunione». 
              24. Nel comma 3 dell'articolo 6, lettera b), del citato
          decreto legislativo n. 541 del 1992, le  parole  da:  «otto
          membri a»  fino  a:  «di  sanita'»  sono  sostituite  dalle
          seguenti:  «un  membro  appartenente  al  Ministero   della
          salute, un membro appartenente  all'istituto  Superiore  di
          Sanita', due membri designati dalla  Conferenza  permanente
          per i rapporti tra lo  Stato,  le  Regioni  e  le  Province
          autonome». 
              25. La procedura di attribuzione dei crediti  ECM  deve
          prevedere  la  dichiarazione  dell'eventuale  conflitto  di
          interessi da parte dei relatori e degli organizzatori degli
          eventi formativi. 
              26. Il rapporto di dipendenza o di convenzione  con  le
          strutture pubbliche del Servizio sanitario nazionale e  con
          le strutture  private  accreditate  e'  incompatibile,  con
          attivita' professionali presso le organizzazioni private di
          cui all'articolo 20, comma 3, del  decreto  legislativo  24
          giugno 2003, n. 211. 
              27. All'articolo 11, comma 1, del  decreto  legislativo
          24  giugno  2003,  n.  211,  sono  apportate  le   seguenti
          modifiche: 
                a) nel  primo  capoverso  le  parole:  «all'autorita'
          competente» sono sostituite  dalle  seguenti:  «all'Agenzia
          italiana   del   farmaco,   alla   Regione    sede    della
          sperimentazione»; 
                b). 
              28.  Con  accordo  sancito  in   sede   di   Conferenza
          permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  Regioni  e  le
          Province autonome, sono definiti  gli  ambiti  nazionale  e
          regionali dell'accordo collettivo  per  la  disciplina  dei
          rapporti con le farmacie, in coerenza con  quanto  previsto
          dal presente articolo. 
              29. Salvo diversa disciplina regionale, a partire dalla
          data di entrata in vigore della legge  di  conversione  del
          presente decreto, il conferimento delle sedi  farmaceutiche
          vacanti  o  di  nuova   istituzione   ha   luogo   mediante
          l'utilizzazione di una graduatoria regionale dei farmacisti
          risultati  idonei,  risultante   da   un   concorso   unico
          regionale, per titoli ed esami, bandito ed espletato  dalla
          Regione ogni quattro anni. 
              30. A decorrere dalla data di insediamento degli organi
          dell'Agenzia,  di  cui  al  comma  4,  sono   abrogate   le
          disposizioni  di  cui  all'articolo  3,  comma  9-ter,  del
          decreto-legge  15  aprile  2002,  n.  63,  convertito,  con
          modificazioni, dalla  legge  15  giugno  2002,  n.  112.  A
          decorrere  dalla  medesima  data  sono  abrogate  le  norme
          previste dall'articolo 9, commi 2 e 3, del decreto-legge  8
          luglio 2002, n. 138, convertito, con  modificazioni,  dalla
          legge 8 agosto 2002, n. 178. 
              31. Dalla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente
          decreto,  all'articolo  7  comma  1  del  decreto-legge  18
          settembre 2001,  n.  347,  convertito,  con  modificazioni,
          dalla legge 16 novembre 2001, n.  405,  sono  soppresse  le
          parole: «tale disposizione non  si  applica  ai  medicinali
          coperti da brevetto sul principio attivo». 
              32.  Dal  1°  gennaio  2005,  lo  sconto   dovuto   dai
          farmacisti al SSN in base all'articolo 1, comma  40,  della
          legge  23  dicembre   1996,   n.   662,   come   modificato
          dall'articolo 52, comma 6, della legge 27 dicembre 2002, n.
          289, si applica a tutti i farmaci erogati in regime di SSN,
          fatta eccezione per l'ossigeno terapeutico e per i farmaci,
          siano essi specialita' o generici, che  abbiano  un  prezzo
          corrispondente a quello di  rimborso  cosi'  come  definito
          dall'articolo 7, comma 1, del  decreto-legge  18  settembre
          2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16
          novembre 2001, n. 405. 
              33.  Dal  1°  gennaio  2004  i  prezzi   dei   prodotti
          rimborsati   dal   Servizio   Sanitario   Nazionale    sono
          determinati   mediante   contrattazione   tra   Agenzia   e
          Produttori secondo le modalita' e i criteri indicati  nella
          Del.CIPE 1° febbraio 2001, n. 3, pubblicata nella  Gazzetta
          Ufficiale n. 73 del 28 marzo 2001. 
              34. Fino all'insediamento degli Organi dell'Agenzia, le
          funzioni e i compiti ad essa affidati, sono assicurati  dal
          Ministero della salute  e  i  relativi  provvedimenti  sono
          assunti con decreto del Ministro della salute. 
              35. Fino alla data di entrata in vigore del decreto  di
          cui al comma 13, la Commissione unica del farmaco  continua
          ad operare nella sua attuale  composizione  e  con  le  sue
          attuali funzioni.».