Art. 12 
 
 
               Dipartimento per gli affari regionali, 
                        il turismo e lo sport 
 
  1. Il Dipartimento per gli affari regionali, il turismo e lo  sport
e' la  struttura  di  supporto  al  Presidente  che  opera  nell'area
funzionale dei rapporti del Governo con il sistema delle autonomie  e
della quale il Presidente si avvale, ai sensi dell'art. 4 del decreto
legislativo, per le azioni di coordinamento  nella  materia,  per  lo
sviluppo della collaborazione tra Stato, regioni ed autonomie locali,
per  la  promozione  delle  iniziative  necessarie   per   l'ordinato
svolgimento degli inerenti rapporti  e  per  l'esercizio  coerente  e
coordinato dei poteri e rimedi previsti  per  i  casi  di  inerzia  o
inadempienza. Il Dipartimento e' altresi'  la  struttura  di  cui  il
Presidente si avvale per l'esercizio delle  funzioni  in  materia  di
sport e per lo svolgimento delle funzioni in materia di turismo. 
  2. Il Dipartimento provvede, in particolare, anche agli adempimenti
riguardanti: la coordinata partecipazione  dei  rappresentanti  dello
Stato negli organi e nelle sedi a composizione mista; il rapporto  di
dipendenza funzionale tra Presidente e commissari del  Governo  nelle
regioni a statuto speciale e nelle province  autonome;  il  controllo
successivo   della   legislazione   regionale   ed   il   contenzioso
Stato-regioni;  i  rapporti  inerenti  all'attivita'  delle   regioni
all'estero; l'attuazione degli statuti delle regioni  e  province  ad
autonomia speciale; le minoranze linguistiche e i problemi delle zone
di  confine;  la  promozione  ed  il   coordinamento   delle   azioni
governative per  la  salvaguardia  delle  zone  montane,  delle  aree
svantaggiate confinanti con le regioni  a  statuto  speciale  nonche'
delle isole minori. Il Dipartimento cura  altresi'  la  realizzazione
delle  attivita'  connesse  all'attuazione  del  conferimento   delle
funzioni amministrative dell'art. 118 della Costituzione, nonche'  il
completamento delle procedure di trasferimento di cui al capo I della
legge 15 marzo 1997, n. 59. 
  3. Il Dipartimento promuove iniziative di sviluppo e valorizzazione
del turismo; attua politiche di  sostegno  per  la  realizzazione  di
progetti strategici  per  la  qualita'  e  lo  sviluppo  dell'offerta
turistica e per il miglioramento dei livelli  dei  servizi;  cura  le
attivita' di regolazione delle imprese turistiche  e  di  interazione
con il sistema delle autonomie locali e le  realta'  imprenditoriali;
provvede alla  programmazione  e  gestione  di  fondi  strutturali  e
promuove gli investimenti di competenza all'estero e in Italia; cura,
per  quanto  concerne  la   materia   del   turismo,   le   relazioni
istituzionali con l'Unione europea, le Organizzazioni  internazionali
e gli altri Stati; gestisce il Fondo per il prestito e  il  risparmio
turistico e il Fondo  nazionale  di  garanzia;  svolge  attivita'  di
vigilanza su Enit-Agenzia nazionale del turismo, ACI  e  CAI  e  ogni
altra attivita' non di competenza esclusiva delle  regioni;  assicura
il supporto alla Segreteria permanente del Comitato mondiale di etica
del turismo, con funzioni  di  supporto  all'attivita'  dello  stesso
Comitato e all'Osservatorio nazionale del turismo per lo  svolgimento
dei compiti previsti nell'art. 9, comma 1, del decreto del Presidente
della Repubblica 6 aprile 2006, n. 207, relativi allo studio, analisi
e monitoraggio delle  dinamiche  economico-sociali  connesse  con  il
turismo. 
  4. E' un Ufficio  del  Dipartimento  l'Ufficio  per  lo  sport  che
provvede agli adempimenti giuridici ed amministrativi,  allo  studio,
all'istruttoria degli atti in materia di sport; propone, coordina  ed
attua iniziative relative allo sport; cura i rapporti  internazionali
con enti ed istituzioni che hanno competenza in materia di sport, con
particolare  riguardo  all'Unione  europea,  al  Consiglio  d'Europa,
all'UNESCO  e  all'Agenzia  mondiale  antidoping  (WADA)  e  con  gli
organismi sportivi e gli altri soggetti operanti  nel  settore  dello
sport; esercita le funzioni di competenza in tema di prevenzione  del
doping e della violenza nello sport; esercita  compiti  di  vigilanza
sul Comitato olimpico nazionale (CONI) e, unitamente al Ministero per
i  beni  e  le  attivita'  culturali  in  relazione  alle  rispettive
competenze, di vigilanza e di indirizzo sull'Istituto per il  credito
sportivo;  realizza  iniziative  di  comunicazione  per  il   settore
sportivo anche tramite  la  gestione  dell'apposito  sito  web;  cura
l'istruttoria per  la  concessione  dei  patrocini  a  manifestazioni
sportive. 
  5. Il Dipartimento si articola in non piu' di sei Uffici ed in  non
piu' di sedici servizi, ivi compreso  l'Ufficio  per  il  federalismo
amministrativo e l'Ufficio per lo sport, articolato in  non  piu'  di
due servizi.