Art. 13 
 
 
Dipartimento per la digitalizzazione della pubblica amministrazione e
                      l'innovazione tecnologica 
 
  1.  Il  Dipartimento  per  la   digitalizzazione   della   pubblica
amministrazione e l'innovazione tecnologica e' soppresso a  decorrere
dall'emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
di cui all'art. 22, comma 6, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7  agosto  2012,  n.  134,
citato in premessa. Fino a tale data resta disciplinato dall'art.  14
del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° marzo  2011,
e successive modificazioni.