Art. 13 Dipartimento per la digitalizzazione della pubblica amministrazione e l'innovazione tecnologica 1. Il Dipartimento per la digitalizzazione della pubblica amministrazione e l'innovazione tecnologica e' soppresso a decorrere dall'emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'art. 22, comma 6, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, citato in premessa. Fino a tale data resta disciplinato dall'art. 14 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° marzo 2011, e successive modificazioni.