Art. 14 
 
 
                Dipartimento della funzione pubblica 
 
  1. Il Dipartimento della  funzione  pubblica  e'  la  struttura  di
supporto al Presidente che opera  nell'area  funzionale  relativa  al
coordinamento  e  alla  verifica  delle  attivita'  in   materia   di
organizzazione e funzionamento delle pubbliche amministrazioni, anche
con  riferimento  alle  innovazioni  dei  modelli   organizzativi   e
procedurali finalizzate all'efficienza,  efficacia  ed  economicita',
nonche'  relativa  al  coordinamento  in  materia  di  lavoro   nelle
pubbliche amministrazioni. 
  2. Il Dipartimento, in particolare, svolge compiti in  materia  di:
analisi dei fabbisogni di personale e programmazione dei reclutamenti
nelle  pubbliche  amministrazioni;   stato   giuridico,   trattamento
economico e previdenziale del personale,  anche  dirigenziale,  delle
pubbliche amministrazioni; monitoraggio delle  assenze  per  malattia
dei dipendenti pubblici e dei contratti di  lavoro  flessibile  nelle
pubbliche amministrazioni; tenuta dell'anagrafe delle prestazioni dei
pubblici   dipendenti;   formazione    concernente    le    pubbliche
amministrazioni;   cura   dei   rapporti   con   l'Agenzia   per   la
rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni  per  quanto
attiene  al  personale  contrattualizzato  e  cura  delle   relazioni
sindacali  per  quanto   attiene   al   personale   delle   pubbliche
amministrazioni in regime di diritto pubblico; cura dei rapporti  con
l'Organismo centrale di valutazione  di  cui  all'art.  4,  comma  2,
lettera  f),  della  legge  4  marzo  2009,  n.  15;   promozione   e
monitoraggio  dei  sistemi  di  valutazione   delle   amministrazioni
pubbliche diretti a rilevare la  corrispondenza  dei  servizi  e  dei
prodotti  resi  ad  oggettivi  standard  di  qualita';  garanzia  del
principio di trasparenza dell'attivita'  amministrativa,  da  rendere
pubblica anche attraverso i siti web istituzionali.  Il  Dipartimento
contribuisce all'elaborazione e alla pianificazione  integrata  delle
politiche  di  modernizzazione   delle   pubbliche   amministrazioni;
coordina  e  cura   l'attivita'   normativa   e   amministrativa   di
semplificazione  delle  procedure,  nonche'  la  misurazione   e   la
riduzione  degli  oneri  gravanti  sui  cittadini  e  sulle  imprese;
effettua il monitoraggio e la verifica  relativamente  all'attuazione
delle  riforme  concernenti  l'organizzazione  e  l'attivita'   delle
pubbliche  amministrazioni;  definisce  le  strategie  di  azione   e
comunicazione volte a migliorare i  rapporti  tra  amministrazioni  e
cittadini,  anche  attraverso  la  valorizzazione  degli  Uffici   di
relazione  con  il  pubblico;  svolge  attivita'  di  ricerca  e   di
monitoraggio   sulla   qualita'   dei   servizi    delle    pubbliche
amministrazioni.  Il  Dipartimento  esercita  altresi'  compiti:   di
prevenzione e contrasto della corruzione; ispettivi  sulla  razionale
organizzazione   delle   pubbliche   amministrazioni   e   l'ottimale
utilizzazione del personale pubblico; di vigilanza  sull'Agenzia  per
la rappresentanza negoziale delle  pubbliche  amministrazioni,  sulla
Scuola  superiore  della  pubblica  amministrazione,   sull'Organismo
centrale  di  valutazione  e  il  Formez;  di  gestione  dell'Ufficio
relazioni con il pubblico del Dipartimento. 
  3. Nell'ambito del Dipartimento e' istituito l'Ispettorato  per  la
funzione  pubblica.  Il  Dipartimento  continua  ad  avvalersi  degli
esperti e del personale di cui agli articoli 2, commi primo,  secondo
e terzo, 3, 16, 17 e 18 del decreto del Presidente  della  Repubblica
20 giugno 1984, n. 536, ed al quadro A allegato allo stesso  decreto.
Il Dipartimento si avvale del contingente di personale  di  cui  alla
tabella B,  allegata  al  decreto  del  Segretario  generale  del  19
novembre 2008, eccetto che per la posizione dirigenziale di I  fascia
che viene soppressa dalla data del  presente  decreto,  assegnato  al
Dipartimento medesimo in relazione al trasferimento delle funzioni  e
dei compiti gia' attribuiti all'Alto commissario per  la  prevenzione
ed il contrasto della corruzione e delle  altre  forme  di  illecito,
disposto con il decreto del Presidente del Consiglio dei  Ministri  2
ottobre 2008. Il Dipartimento, altresi', si avvale  di  non  piu'  di
dieci unita' nell'ambito del contingente di esperti di  cui  all'art.
11, comma 3, della legge 6 luglio 2002, n. 137. 
  4. Il Dipartimento si articola in non piu' di sette Uffici e in non
piu' di venti servizi, ivi compreso  l'Ispettorato  per  la  funzione
pubblica.