Art. 14 Dipartimento della funzione pubblica 1. Il Dipartimento della funzione pubblica e' la struttura di supporto al Presidente che opera nell'area funzionale relativa al coordinamento e alla verifica delle attivita' in materia di organizzazione e funzionamento delle pubbliche amministrazioni, anche con riferimento alle innovazioni dei modelli organizzativi e procedurali finalizzate all'efficienza, efficacia ed economicita', nonche' relativa al coordinamento in materia di lavoro nelle pubbliche amministrazioni. 2. Il Dipartimento, in particolare, svolge compiti in materia di: analisi dei fabbisogni di personale e programmazione dei reclutamenti nelle pubbliche amministrazioni; stato giuridico, trattamento economico e previdenziale del personale, anche dirigenziale, delle pubbliche amministrazioni; monitoraggio delle assenze per malattia dei dipendenti pubblici e dei contratti di lavoro flessibile nelle pubbliche amministrazioni; tenuta dell'anagrafe delle prestazioni dei pubblici dipendenti; formazione concernente le pubbliche amministrazioni; cura dei rapporti con l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni per quanto attiene al personale contrattualizzato e cura delle relazioni sindacali per quanto attiene al personale delle pubbliche amministrazioni in regime di diritto pubblico; cura dei rapporti con l'Organismo centrale di valutazione di cui all'art. 4, comma 2, lettera f), della legge 4 marzo 2009, n. 15; promozione e monitoraggio dei sistemi di valutazione delle amministrazioni pubbliche diretti a rilevare la corrispondenza dei servizi e dei prodotti resi ad oggettivi standard di qualita'; garanzia del principio di trasparenza dell'attivita' amministrativa, da rendere pubblica anche attraverso i siti web istituzionali. Il Dipartimento contribuisce all'elaborazione e alla pianificazione integrata delle politiche di modernizzazione delle pubbliche amministrazioni; coordina e cura l'attivita' normativa e amministrativa di semplificazione delle procedure, nonche' la misurazione e la riduzione degli oneri gravanti sui cittadini e sulle imprese; effettua il monitoraggio e la verifica relativamente all'attuazione delle riforme concernenti l'organizzazione e l'attivita' delle pubbliche amministrazioni; definisce le strategie di azione e comunicazione volte a migliorare i rapporti tra amministrazioni e cittadini, anche attraverso la valorizzazione degli Uffici di relazione con il pubblico; svolge attivita' di ricerca e di monitoraggio sulla qualita' dei servizi delle pubbliche amministrazioni. Il Dipartimento esercita altresi' compiti: di prevenzione e contrasto della corruzione; ispettivi sulla razionale organizzazione delle pubbliche amministrazioni e l'ottimale utilizzazione del personale pubblico; di vigilanza sull'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni, sulla Scuola superiore della pubblica amministrazione, sull'Organismo centrale di valutazione e il Formez; di gestione dell'Ufficio relazioni con il pubblico del Dipartimento. 3. Nell'ambito del Dipartimento e' istituito l'Ispettorato per la funzione pubblica. Il Dipartimento continua ad avvalersi degli esperti e del personale di cui agli articoli 2, commi primo, secondo e terzo, 3, 16, 17 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 20 giugno 1984, n. 536, ed al quadro A allegato allo stesso decreto. Il Dipartimento si avvale del contingente di personale di cui alla tabella B, allegata al decreto del Segretario generale del 19 novembre 2008, eccetto che per la posizione dirigenziale di I fascia che viene soppressa dalla data del presente decreto, assegnato al Dipartimento medesimo in relazione al trasferimento delle funzioni e dei compiti gia' attribuiti all'Alto commissario per la prevenzione ed il contrasto della corruzione e delle altre forme di illecito, disposto con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 ottobre 2008. Il Dipartimento, altresi', si avvale di non piu' di dieci unita' nell'ambito del contingente di esperti di cui all'art. 11, comma 3, della legge 6 luglio 2002, n. 137. 4. Il Dipartimento si articola in non piu' di sette Uffici e in non piu' di venti servizi, ivi compreso l'Ispettorato per la funzione pubblica.