Art. 15 Dipartimento della gioventu' e del Servizio civile nazionale 1. Il Dipartimento della gioventu' e del Servizio civile nazionale e' la struttura di supporto al Presidente per la promozione e il raccordo delle azioni di Governo volte ad assicurare l'attuazione delle politiche in favore della gioventu', nonche' in materia di servizio civile nazionale e di obiezione di coscienza. 2. Il Dipartimento, in particolare, provvede agli adempimenti giuridici e amministrativi, allo studio e all'istruttoria degli atti concernenti l'esercizio delle funzioni in materia di gioventu', con particolare riguardo all'affermazione dei diritti dei giovani all'espressione, anche in forma associativa, delle loro istanze e dei loro interessi e del diritto di partecipare alla vita pubblica; alla promozione del diritto dei giovani alla casa, ai saperi e all'innovazione tecnologica, nonche' alla promozione e al sostegno del lavoro e dell'imprenditoria giovanile; alla promozione e sostegno delle attivita' creative e delle iniziative culturali e di spettacolo dei giovani e delle iniziative riguardanti il tempo libero, i viaggi culturali e di studio; alla promozione e al sostegno dell'accesso dei giovani a progetti, programmi e finanziamenti internazionali e europei, alla gestione del Fondo per le politiche giovanili, istituito dall'art. 19, comma 2, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248; alla gestione del Fondo di cui all'art. 1, commi 72, 73 e 74, della legge 24 dicembre 2007, n. 247; alla gestione del Fondo di cui all'art. 15, comma 6, del decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 127 ; alla gestione del Fondo di cui all'art. 13, comma 3-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133; alla gestione delle risorse europee per la realizzazione dei progetti assegnati al Dipartimento nel quadro della normativa vigente e negli ambiti di competenza di cui al presente articolo; alla rappresentanza del Governo negli organismi internazionali ed europei istituiti in materia di politiche giovanili. 3. Il Dipartimento svolge le funzioni dell'Ufficio nazionale del servizio civile, in particolare provvede alle funzioni indicate dalla legge 8 luglio 1998, n. 230, dalla legge 6 marzo 2001, n. 64, e dal decreto legislativo 5 aprile 2002, n. 77. In particolare cura l'organizzazione, l'attuazione e lo svolgimento del servizio civile nazionale, nonche' la programmazione, l'indirizzo, il coordinamento, ed il controllo, elaborando le direttive ed individuando gli obiettivi degli interventi per il servizio civile su scala nazionale; cura altresi', la programmazione finanziaria e la gestione amministrativa e contabile del Fondo nazionale per il servizio civile e tratta il contenzioso nelle materie di propria competenza; svolge i compiti inerenti all'obiezione di coscienza nonche' le eventuali attivita' di cui all'art. 8 della legge 8 luglio 1998, n. 230, e agli articoli 2097 e seguenti del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, in materia di obiezione di coscienza. 4. Il Dipartimento si articola in non piu' di tre Uffici e in non piu' di dieci servizi.