Art. 15 
 
 
                    Dipartimento della gioventu' 
                   e del Servizio civile nazionale 
 
  1. Il Dipartimento della gioventu' e del Servizio civile  nazionale
e' la struttura di supporto al Presidente  per  la  promozione  e  il
raccordo delle azioni di Governo  volte  ad  assicurare  l'attuazione
delle politiche in favore della  gioventu',  nonche'  in  materia  di
servizio civile nazionale e di obiezione di coscienza. 
  2. Il  Dipartimento,  in  particolare,  provvede  agli  adempimenti
giuridici e amministrativi, allo studio e all'istruttoria degli  atti
concernenti l'esercizio delle funzioni in materia di  gioventu',  con
particolare  riguardo  all'affermazione  dei  diritti   dei   giovani
all'espressione, anche in forma associativa, delle loro istanze e dei
loro interessi e del diritto di partecipare alla vita pubblica;  alla
promozione  del  diritto  dei  giovani  alla  casa,   ai   saperi   e
all'innovazione tecnologica, nonche' alla promozione  e  al  sostegno
del lavoro e dell'imprenditoria giovanile; alla promozione e sostegno
delle attivita' creative e delle iniziative culturali e di spettacolo
dei giovani e delle iniziative riguardanti il tempo libero, i  viaggi
culturali e di studio; alla promozione e al sostegno dell'accesso dei
giovani  a  progetti,  programmi  e  finanziamenti  internazionali  e
europei,  alla  gestione  del  Fondo  per  le  politiche   giovanili,
istituito dall'art. 19, comma 2, del decreto-legge 4 luglio 2006,  n.
223, convertito, con modificazioni, dalla legge  4  agosto  2006,  n.
248; alla gestione del Fondo di cui all'art. 1, commi 72,  73  e  74,
della legge 24 dicembre 2007, n. 247; alla gestione del Fondo di  cui
all'art. 15, comma  6,  del  decreto-legge  2  luglio  2007,  n.  81,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007,  n.  127  ;
alla gestione  del  Fondo  di  cui  all'art.  13,  comma  3-bis,  del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 6 agosto  2008,  n.  133;  alla  gestione  delle  risorse
europee per la realizzazione dei progetti assegnati  al  Dipartimento
nel quadro della normativa vigente e negli ambiti  di  competenza  di
cui al presente  articolo;  alla  rappresentanza  del  Governo  negli
organismi internazionali ed europei istituiti in materia di politiche
giovanili. 
  3. Il Dipartimento svolge le funzioni  dell'Ufficio  nazionale  del
servizio civile, in particolare provvede alle funzioni indicate dalla
legge 8 luglio 1998, n. 230, dalla legge 6 marzo 2001, n. 64,  e  dal
decreto legislativo  5  aprile  2002,  n.  77.  In  particolare  cura
l'organizzazione, l'attuazione e lo svolgimento del  servizio  civile
nazionale, nonche' la programmazione, l'indirizzo, il  coordinamento,
ed  il  controllo,  elaborando  le  direttive  ed  individuando   gli
obiettivi degli interventi per il servizio civile su scala nazionale;
cura  altresi',  la  programmazione   finanziaria   e   la   gestione
amministrativa e contabile del Fondo nazionale per il servizio civile
e tratta il contenzioso nelle materie di propria competenza; svolge i
compiti inerenti all'obiezione  di  coscienza  nonche'  le  eventuali
attivita' di cui all'art. 8 della legge 8 luglio 1998, n. 230, e agli
articoli 2097 e seguenti del decreto legislativo 15  marzo  2010,  n.
66, in materia di obiezione di coscienza. 
  4. Il Dipartimento si articola in non piu' di tre Uffici e  in  non
piu' di dieci servizi.