Art. 16 Dipartimento per le pari opportunita' 1. Il Dipartimento per le pari opportunita' e' la struttura di supporto al Presidente che opera nell'area funzionale inerente alla promozione ed al coordinamento delle politiche dei diritti della persona, delle pari opportunita' e della parita' di trattamento e delle azioni di Governo volte a prevenire e rimuovere ogni forma e causa di discriminazione. 2. Il Dipartimento, in particolare, nelle materie di cui al comma 1, provvede all'indirizzo, al coordinamento ed al monitoraggio della utilizzazione dei fondi nazionali ed europei; agli adempimenti riguardanti l'acquisizione e l'organizzazione delle informazioni e la promozione e il coordinamento delle attivita' conoscitive, di verifica, controllo, formazione e informazione; alla cura dei rapporti con le amministrazioni e gli organismi operanti in Italia e all'estero; all'adozione delle iniziative necessarie ad assicurare la rappresentanza del Governo negli organismi nazionali e internazionali. 3. Presso il Dipartimento operano le segreterie dei seguenti organismi: Commissione interministeriale per il sostegno alle vittime di tratta, violenza e grave sfruttamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 102; Commissione per la prevenzione e il contrasto delle pratiche di mutilazione genitale femminile; Commissione di valutazione per la legittimazione ad agire per la tutela delle persone con disabilita'; Commissione per le pari opportunita' tra uomo e donna; Osservatorio per il contrasto della pedofilia e della pornografia minorile. 4. Il Dipartimento si articola in non piu' due Uffici e in non piu' di due servizi. 5. Nell'ambito del Dipartimento opera, altresi', l'Ufficio per la promozione delle parita' di trattamento e la rimozione delle discriminazioni fondate sulla razza e sull'origine etnica di cui all'art. 29 della legge 1° marzo 2002, n. 39, articolato in due ulteriori servizi.